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Decisione

11.2020.78

Divorzio su azione di un coniuge

29 aprile 2022Italiano62 min

al termine della prima formazione (nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC) con l'adeguamento

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.78

Lugano

29 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2014.34

(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con petizione del 30 aprile 2014

da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 23 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 20 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria

del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 29 dicembre

2021 – passata in giudicato – con cui questa Camera ha parzialmente accolto un

appello di AP 1 (1965) contro un decreto

cautelare emesso il 20 maggio 2020 dal Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno Campagna (inc.

11.2020.57). Ai fini dell'attuale giudizio

basti ricordare che nell'ambito di un'istanza a tutela dell'unione

coniugale presentata il 13 settembre 2012 dalla moglie, con sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale distrettuale di Z__________

ha accertato che i coniugi vivevano sepa-rati dal 1° maggio 2012, ha

ordinato la separazione dei beni dal 13 settembre 2012, ha omologato un accordo

che prevedeva l'affidamento dei figli A__________ (nata il 7 marzo 2003) e O__________

(nato il 18 febbraio 2005) alla madre, regolando il diritto di visita paterno,

e ha condannato AO 1 (1963) a versare retroattivamente dal 1° maggio 2012

un contributo alimentare per la moglie di fr. 2085.– mensili fino al

31 agosto 2013 e di fr. 1990.– mensili

dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili

per ogni figlio, assegni familiari non compresi.

B. Il 30 aprile 2014, AP 1 ha promosso azione di divorzio

(senza motivazione) davanti al Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo l'affidamento di A__________

e O__________ con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il

diritto di visita paterno), rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 1990.– mensili fino al luglio del 2029, un

contributo alimentare per i figli di fr. 1000.–

mensili ciascuno fino al termine della formazione scolastica o

professionale e la liquidazione del regime dei beni con suddivisione a metà

degli averi previdenziali (inc. DM.2014.34).

C. Accertata

la competenza per territorio del Pretore aggiunto (I CCA, sentenza inc.

11.2015.88 del 18 ottobre 2016), a un'

udienza del

15 febbraio 2017 le parti si sono intese sull'affidamento dei figli alla

madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), si sono impegnate a produrre

documentazione varia e a trovare un accordo sugli effetti del divorzio. Il 24

marzo 2017 il Pretore aggiunto ha così sospeso la procedura. Ordinata l'8 giugno

2017 una trattenuta di stipendio di fr. 4390.–

mensili (assegni familiari compresi) nei confronti del nuovo datore di

lavoro del marito (__________ __________: inc. SO.2017.432), il 12

dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha trasmesso alla moglie i documenti esibiti

dal convenuto, ricordandole l'impegno delle parti a trovare un'intesa.

D. In

difetto di un'intesa, il 20 agosto 2018 AP 1 ha motivato la petizione di divorzio, chiedendo contributi

alimentari indicizzati di fr. 1600.– mensili per

ogni figlio (assegni familiari non compresi) fino al termine della rispettiva

formazione e di fr. 1990.– mensili per sé fino al 31 dicembre 2028. Oltre

a ciò, essa ha sollecitato il versamento di fr. 753 369.50

in liquidazione del regime dei beni e di fr. 155 155.75 a titolo di

conguaglio degli averi della previdenza professionale, instando per il blocco del

conto previdenziale del marito fino a concorrenza

di fr. 727 669.50 “a

garanzia del pagamento della liquidazione patrimoniale in caso di riscatto in

contanti dell'avere pensionistico”. In via caute-lare essa ha chiesto

altresì di fissare il contributo alimentare per i figli in fr. 1600.– mensili ciascuno dal 1° luglio 2017 e di

adegua­re di conseguenza la trattenuta di stipendio a

carico del marito.

E. Nella

sua risposta del 28 settembre 2018 AO 1 ha aderito al divorzio e

all'affidamento dei figli alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità

parentale), offrendo per questi ultimi un contributo alimentare di

fr. 1000.– mensili ciascuno fino alla maggiore

età (assegni familiari non compresi). Egli ha instato dipoi per un “normale e

regolare esercizio del diritto di visita”, per la soppressione dal

1° gennaio 2018 del contributo alimentare in favore della moglie o, in

subordine, per una riduzione di tale contributo a fr. 1000.– mensili dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2018 (con adeguamento della trattenuta di stipendio),

per la suddivisione delle prestazioni previdenziali “a norma di legge” e per una

liquidazione del regime matrimoniale con rigetto di tutte le pretese della

moglie. Infine egli ha sollecitato il gratuito patrocinio. Quest'ultima richiesta è stata respinta

dal Pretore aggiunto il 16 ottobre 2018.

F. Con

replica del 3 dicembre 2018 AP 1 ha ribadito le proprie richieste, adeguando la pretesa in liquidazione del

regime dei beni a fr. 601 392.–. In

una duplica dell'11 febbraio 2019 AO 1 ha riaffermato le proprie

domande ‟nel merito” e ‟in via cautelare”

ha postulato una

provvigione ad litem di fr. 10 000.–. La moglie ha dichiarato il

25 febbraio 2019 di opporsi al versamento di qualsiasi provvigione. Alle prime

arringhe del 20 marzo 2019 le parti hanno notificato prove.

G. L'istruttoria di

merito è iniziata il 3 settembre 2019 ed è terminata il 19 dicembre successivo.

Il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di provvigione ad litem del

marito. Alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 16 marzo 2020 l'attrice ha

riaffermato le proprie richieste (cautelari e di merito), aumentando a fr. 753 369.50 la

pretesa in liquidazione del regime dei beni,

ma rinunciando al blocco del conto della previdenza professionale del marito. In un allegato conclusivo del 3 febbraio

2020 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista, salvo rivendicare fr.

307 386.50 in liquidazione del regime dei beni. Il 23 marzo 2020 AP 1 ha contestato quest'ultima pretesa siccome formulata per la

prima volta nel memoriale conclusivo, come pure la postulata soppressione

retroattiva del contributo alimentare per lei, che non avrebbe formato oggetto

di una procedura cautelare. AO 1 ha contestato il 17 aprile 2020 di aver fatto valere le

proprie richieste solo nell'allegato conclusivo.

H. Statuendo con sentenza

unica il 20 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha soppresso ‟in via

cautelare” il contributo di mantenimento per

la moglie dal 1° febbraio 2018, lasciando invariato quello per i figli, e ha

ridotto a fr. 2000.– mensili la trattenuta di

stipendio. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha affidato i

figli alla madre con l'autorità parentale esclusiva, senza fissare diritti di

visita paterni, ha confermato una curatela educativa in loro favore, ha

condannato AO 1 a versare all'attrice fr. 174 548.–

in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato

all'istituto di previdenza professionale del marito di

trasferire fr. 79 728.60 su un conto di libero passaggio intestato alla

moglie, ha obbligato lo stesso AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) fino al termine di una

prima formazione, adeguando di conseguenza la diffida ai debitori, mentre non

ha stabilito contributi alimentari fra coniugi. Le spese processuali di fr. 15 055.–

sono state poste per un quarto a carico del marito e per il resto a carico di AP

1, tenuta a rifondere al marito fr. 24 000.– per

ripetibili ridotte.

Fatti

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 23 giugno 2020 per ottenere – nel merito –

l'aumento delle sue spettanze in liquidazione del regime matrimoniale a

fr. 486 934.50 e del conguaglio della prestazione previdenziale d'uscita

a fr. 108 006.45, oltre a un contributo alimentare indicizzato per sé

di fr. 1990.– mensili fino al 31 dicembre 2028 e uno per

ciascun figlio di fr. 1600.– mensili (assegni familiari non compresi) fino

al termine della prima formazione (nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC) con l'adeguamento

della trattenuta di stipendio. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2020 AO 1

propone di respingere l'appello.

L. Constatato

che il 7 marzo 2021 A__________ è divenuta maggiorenne, il giudice delegato di questa Camera ha

impartito alla medesima il 14 settembre 2021 un termine per comunicare se

ratificasse l'operato della madre relativamente alle prestazioni di

mantenimento chieste in suo favore. A__________

ha comunicato il 7 ottobre 2021 di ‟desistere dalla richiesta di veder

aumentato il mio contributo alimentare di fr. 1000.– a fr. 1600.– oltre assegno”.

M. Un

appello presentato il 4 giugno 2020 da AP 1 contro il citato decreto cautelare

è stato parzialmente accolto il 29 dicembre 2021 da questa Camera (inc.

11.2020.57), che in parziale modifica di quanto ha deciso

il Bezirksgericht Z__________ a protezione dell'unione coniugale il 10

maggio 2013 ha aumentato il contributo alimentare per il figlio O__________ a

fr. 1580.– mensili dal 15 gennaio 2018 fino al 6 marzo 2021 e a fr. 1650.–

mensili dopo di allora (assegno familiare non compreso). In parziale modifica della diffida ai debitori

decisa l'8 giugno 2017 (sopra, lett. C) la Camera ha ordinato inoltre allo

__________ __________, __________, __________, di portare dal gennaio del 2022

a fr. 4640.– mensili (fr. 1990.– per la moglie, fr. 1650.– per il figlio O__________ e fr. 1000.– per la figlia A__________)

oltre assegni familiari la somma trattenuta dallo stipendio di AO 1. Le spese

processuali di primo grado sono state poste per cinque settimi a carico di AP 1

e per il resto a carico di AO 1, al quale AP 1 è stata tenuta a rifondere fr.

20 570.– per

ripetibili ridotte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri

l'ammontare della liquidazione dei rapporti patrimoniali e dei contributi

alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice

dell'attrice il 25 maggio 2020 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23 giugno 2020 (timbro

sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

In

tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'auto-rità

parentale, oppure il genitore affidatario in caso di autorità parentale

congiunta, è legittimato a esercitare in proprio nome i di-ritti dei figli

minorenni, facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III

365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al

genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età del figlio, sempre

che, ove sia divenuto maggiorenne in corso di procedura, il figlio approvi le

richieste avanzate in sua vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). Come

si è accertato nella procedura cautelare (inc. 11.2020.57), nella fattispecie A__________

è divenuta maggiorenne in pendenza di appello, il 7 marzo 2021.

Interpellata al proposito, essa non ha autorizzato la madre a rappresentarla

per chiedere l'aumento del contributo alimentare in suo favore, ma ha chiesto

di confermare la decisione del Pretore aggiunto. Nelle circostanze descritte AP

1.

non può più ritenersi abilitata a procedere in rappresentanza della figlia.

3.

All'appello

AP 1 acclude due contratti da lei stipulati il 27 maggio 2013 (l'uno con

la madre e l'altro con il fratello) per ottenere due prestiti di fr. 500 000.– ciascuno, così come il giustificativo dell'accredito (intervenuto il

17.

e il 18 giugno 2013) delle due somme. Essa produce i nuovi documenti per

dimostrare che l'acquisto (nell'agosto del 2013) di un'abitazione a L__________ – dove essa si

trovava per frequentare un corso avanzato di ceramica – è stato finanziato

grazie all'accensione di un mutuo ipotecario sulla casa di A__________ (particelle

n. 1130 e 1637 RFD appartenenti dal novembre del 2011 a AP 1 e al fratello G__________

__________ in società semplice, in esito a una donazione del padre), con

diritto di usufrutto in favore della madre. La questione attiene alla

liquidazione del regime dei beni ed è retta dal principio dispositivo (art. 277

cpv. 1 CPC). La ricevibilità dei nuovi mezzi di prova segue pertanto la

disciplina dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 351 consid. 4.2.1), secondo

cui nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore

non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto

delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora,

neppure l'appellante pretende che le fosse impossibile esibire i nuovi

documenti davanti al Pretore aggiunto. Essi non sono dunque proponibili in

appello.

4.

Litigiosi rimangono,

in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il riparto degli averi

previdenziali, come pure i contributi alimentari per moglie e figli con

l'adeguamento della trattenuta di stipendio. Il resto, compreso il principio

del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art.

315.

cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in

caso di divorzio la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e

le controversie relative al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di

cassa pensione vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento

(RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; più recentemente:

I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020, consid. 4). Non

v'è ragione in concreto per procedere diversamente.

I. Sulla

liquidazione del regime dei beni

5.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha

obbligato AO 1 a versare a AP 1 complessivi fr. 174 548.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Da un lato egli

ha accertato una spet-tanza della moglie di fr. 448 792.– sul ricavo della vendita dell'abitazione coniugale di Z__________ (del

marito), di fr. 31 000.– per investimenti di lei in

quell'abitazione e di fr. 2142.50 per la ristrutturazione di una

‟casetta” concessa in locazione sullo Z__________.

Dall'altro egli ha riconosciuto una partecipazione del marito di fr. 307 386.50 all'aumento conseguito della moglie. Onde il saldo di

fr. 174 548.– in favore di

quest'ultima (sentenza impugnata, pag. 4 a 15). Controversi rimangono in appello una pretesa di fr. 5000.–

(non ammessa dal Pretore aggiunto) per la mancata restituzione di un antico

armadio in noce della moglie, rimasto nell'abitazione coniugale di Z__________

e venduto dal marito insieme con l'immobile, così come la partecipazione del

convenuto all'aumento della moglie che l'interessata chiede di sopprimere. Ne

segue la richiesta di aumentare a fr. 486 934.50 la pretesa in liquidazione del regime

dei beni.

6.

Relativamente all'armadio in noce, il

Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che non

consta – né la moglie sostiene – di avere rivendicato invano la restituzione

del mobile dopo il trasloco in Ticino (nel luglio del 2013), allorché la casa

di Z__________ è stata attribuita in uso al marito, e fino al momento in cui quegli

l'ha venduta ai coniugi D__________ nel 2015. Tanto meno – egli ha soggiunto –

l'interessata spiega che cosa le avrebbe impedito di riprendere l'armadio, pur

avendo trasferito tutto il resto della mobilia e dei suoi effetti personali in

Ticino. Senza contare che l'attrice non ha rivendicato il mobile neppure in

seguito, né nell'ambito della procedura a

protezione dell'unione coniugale (nella quale essa ha instato invece per la

restituzione della ceramica rimasta a Z__________) né con la petizione di

divorzio (non motivata) del 30 aprile 2014, quando la casa di Z__________ non

era stata ancora alienata. Per il Pretore aggiunto era quindi evidente che la

moglie non ha mai avuto l'intenzione di riappropriarsi dell'armadio in noce

(altrimenti lo avrebbe fatto), né risulta che il marito glielo avrebbe impedito.

Ciò posto, egli ha escluso un obbligo di risarcimento del marito per il valore

dell'armadio (sentenza

impugnata, pag. 9 seg.).

a) L'appellante ribadisce che l'armadio, pacificamente di sua proprietà, è stato venduto dal marito

insieme con la casa di Z__________ nel settembre del 2015. Ciò si evince dalla

deposizione di __________ D__________, la quale ha dichiarato di aver pagato

l'oggetto, che essa di per sé non voleva, un paio di centinaia di franchi.

L'armadio è rimasto nell'abitazione coniugale – essa soggiunge – perché non

poteva essere prelevato senza ‟aprire il tetto”. Quanto al suo valore, ch'essa indica in

fr. 5000.–, l'appellante fa valere che il marito non lo ha mai

contestato. E trattandosi di un fatto non controverso, non sarebbe possibile

riferirsi al prezzo (sottocosto) incassato dal convenuto al momento della

vendita. Per il resto, l'appellante dichiara di non comprendere perché essa

avrebbe dovuto anticipare la sua pretesa patrimoniale già nella procedura a

tutela dell'unione coniugale, come reputa il Pretore aggiunto.

b) Che

l'armadio in questione non potesse essere asportato dall'alloggio coniugale senza ‟aprire il tetto”

è un'allegazione nuova, che l'attrice non ha addotto nella petizione né con la

replica e neppure con l'allegato conclusivo. Estrapolata per la prima volta

dagli atti istruttori, l'allegazione si rivela d'acchito irricevibile (art. 317

cpv. 1 CPC). Non basta infatti che una determinata circostanza possa –

al limite – desumersi dagli atti, per lo meno nelle cause non governate dal

principio inquisitorio, anche perché i fatti non allegati sfuggono al vaglio

del contraddittorio (I CCA, sentenza inc. 11.2016.49 del 4 dicembre 2017 consid.

7.

con riferimento).

c) A

parte ciò, l'appellante non contesta di non avere rivendica­to la restituzione

del mobile tra il luglio del 2013 (trasloco della moglie con i figli in Ticino)

e il settembre del 2015

(vendita dell'abitazione di Z__________ a __________ e __________

D__________: doc. GG). Tanto meno nega di non avere avuto l'intenzione di riappropriarsi dell'armadio in noce e

di non esserne stata impedita dal marito. Al proposito l'appello si rivela così

sprovvisto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Senza trascurare

che, nelle descritte circostanze, l'interessata poteva esigere quanto meno con

la petizione del 30 aprile 2014 (quando ancora l'immobile di Z__________

non era stato venduto) la consegna dell'armadio, il che avrebbe reso superflua

ogni richiesta di risarcimento (analogamente:

I CCA,

sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 6c in fine con rinvio). Sul tema non giova quindi attardarsi.

7.

Per quel che è della partecipazione del

marito all'aumento conseguito dalla moglie (fr. 307 386.50, ovvero la

metà di fr. 614 773.–), il

Pretore aggiunto ha respinto l'obiezione di AP 1, secon­do cui la pretesa era

tardiva perché AO 1 l'aveva avanzata soltanto nel memoriale conclusivo. Già

nella risposta – ha argomentato il primo giudice – il convenuto aveva

contestato ogni spettanza dell'attrice e preteso che essa documentasse con gli atti

fiscali e con ogni altra prova necessaria la sua effettiva situazione

finanziaria, con particolare riguardo all'abitazione

acquistata a L__________ in costanza di matrimonio. E in difetto di informazioni

– egli ha proseguito – il marito poteva inizialmente limitarsi a pretendere che

“fra le parti si perfezioni la liquidazione del regime matrimoniale”. La

pretesa “correlata alla richiesta esposta nei considerandi, volta ad

individuare gli averi della moglie”, escludeva – secondo il Pretore aggiunto –

una rinuncia del marito a far valere i propri crediti nei confronti

dell'attrice. Quantificata nel memoriale conclusivo in esito all'istruttoria e

all'acquisizione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2016 a 2018 (doc. OO

a QQ), la pretesa non poteva così dirsi nuova né intempestiva. Per il resto,

ricordato l'obbligo di cooperare (art. 160 e 164 CPC) e di contestare

puntualmente i fatti addotti in relazione a specifiche pretese, il primo

giudice ha precisato che spettava alla moglie esporre per tempo la sua

situazione patrimoniale, contestando di avere beni da suddividere con il marito

oppure dimostrando che i suoi averi erano beni propri. E in difetto di prove al

riguardo, ma finanche di qualsiasi allegazione negli atti preliminari, egli ha

epilogato, i beni della moglie si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) da

suddividere con il marito per l'importo da lui invocato (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).

a) L'appellante deplora in primo luogo che il

Pretore aggiunto abbia riconosciuto la metà della sostanza lorda ch'essa ha

dichiarato per il 2018, facendo astrazione dei debiti di fr. 1 310 000.– che figuravano nella medesima

dichiarazione (doc. QQ). Già per questo motivo – essa rileva – la conclusione

del Pretore aggiunto è erronea. A prescindere da tale aspetto, l'appellante

ribadisce, sotto il profilo formale, che la pretesa del marito (fr. 307 386.50), formulata per la prima volta nel

memoriale conclusivo, era improponibile. Quand'anche non fosse stato possibile

quantificare sin dall'inizio la sua pretesa, il convenuto avrebbe dovuto almeno

indicare un valore minimo in virtù dell'art. 85 cpv. 1 CPC. A parte ciò – essa

soggiunge – siccome le parti vivono nel regime

della separazione dei beni dal 13 settembre 2012, per la liquidazione

patrimoniale poteva entrare in linea di conto soltanto lo stato finanziario

fino a quel momento, che era ben noto al convenu­to. L'abitazione di L__________

invece è stata acquistata dopo di allora. Per di più – prosegue l'attrice – il

Pretore aggiunto ha riprodotto erroneamente la richiesta di giudizio del

convenu­to, che chiedeva “fra le parti si perfeziona la liquidazione del regime

matrimoniale” e non “fra le parti si perfezioni (…)”, lasciando così intendere

a torto che la liquidazione del regime dei beni si sarebbe perfezionata solo in

esito all'istruttoria.

L'appellante

contesta altresì di non avere cooperato e di non avere censurato i fatti

addotti dal marito. Il Pretore aggiunto – essa lamenta – ha citato la

deposizione della di lei madre in relazione alla mobilia domestica, ma non ne

ha tenuto conto per l'acquisto della casa di L__________. E come si evince

dall'audizione 1° aprile 2015 di B__________ __________ e dagli atti notarili,

l'acquisto è stato finanziato nell'estate del 2013 con l'accensione di un mutuo ipotecario sulla

casa di A__________ (suo bene proprio) grazie alla cooperazione della madre

stessa (usufruttuaria) e del fratello (proprietario comune con lei), nei

confronti dei quali essa si è indebitata. Ciò si può desumere dal­la stessa

dichiarazione fiscale del 2018 (doc. QQ) su cui si è fondato il primo giudice e

dalla quale risulta una sostan­za negativa di fr. 695 227.– per effetto dei ricordati debiti.

Dato poi che in quella dichiarazione non figurava alcun bene immobiliare, ma

solo sostanza mobiliare, doveva essere implicito anche per il marito che la

casa di L__________ era stata venduta. Ad ogni buon conto – epiloga

l'appellante – il destino di quel­l'immobile esula dalla liquidazione in

rassegna siccome è successivo al settembre del 2012 (pronuncia della

separazione dei beni).

b) Per

quel che è della proponibilità relativa alla pretesa del marito, nella risposta

del 28 settembre 2018 il convenuto aveva formulato la seguente richiesta di

giudizio (pag. 6, n. 8):

Fra le parti si perfeziona la liquidazione

del regime matrimoniale. Tutte le pretese postulate dalla moglie sono

integralmente respinte.

Nella

motivazione di quel memoriale, inoltre, il convenuto si era così espresso (pag.

5):

Le rivendicazioni di controparte sono quindi

destituite di fondamento e vanno integralmente respinte. Si chiede ad ogni modo

a controparte di illustrare al giudice in maniera oggettiva e con tutta la

documentazione la sua effettiva situazione finanziaria. Infatti non si sa che

fine ha fatto l'abitazione acquistata a L__________ in costanza di matrimonio

da controparte. In corso di istruttoria occorrerà quindi fare chiarezza su

tutta la linea.

Nella

replica del 3 dicembre 2018 la moglie non ha accennato all'abitazione di L__________.

Né il convenuto ha ripreso la questione nella duplica dell'11 febbraio 2019,

limitandosi a riproporre la richiesta di giudizio precedente (pag. 6) e, nella

motivazione, a ribadire che tutte le pretese della moglie non erano comprovate

e andavano quindi respinte (pag. 3). Solo in esito all'edizione dei dati fiscali

dell'attrice (doc. LL a QQ), nell'ottobre del 2019, il convenuto ha rivendicato

il 3 febbraio 2020 fr. 307 386.50

in liquidazione del regime dei beni, ov-vero la metà della sostanza esposta

dalla moglie per il 2018 (loc. cit., pag. 6e pag. 8 seg.).

Che

in condizioni del genere la richiesta di giudizio del convenuto potesse

ritenersi sufficiente è dubbio. Prima del memoriale conclusivo, AO 1 non ha

formulato alcuna pretesa in liquidazione del regime dei beni, nemmeno a titolo

provvisorio per un valore minimo, come prescrive l'art. 85 cpv. 1 CPC per il

caso in cui non sia possibile o non si possa ragionevolmente esigere che

l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo. Né il giudice

aveva l'obbligo di interpellare (art. 56 CPC) una parte assistita da un

avvocato (sentenza del Tribunale federale 5A_368/2018 del 25 aprile 2019

consid. 4.3.4, pubblicato in: SJ 2019 I 393). La questio­ne può nondimeno

rimanere aperta, dal momento che – co­me si vedrà in appresso – la pretesa del

convenuto si rivela, comunque sia, infondata.

c) Come

ha ravvisato lo stesso Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 4), in caso

di separazione giudiziale dei beni lo scioglimento del regime si ha per

avvenuto, come in una causa di divorzio, il giorno della presentazione

dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC). Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato a

quel momento (art. 207 cpv. 1 CC).

Quanto avviene in seguito poco impor­ta, poiché dopo lo scioglimento del

regime dei beni non si creano più acquisti (DTF 137 III 340 consid.

2.1.2). In tal senso accrediti (versamenti o interessi) sui conti bancari

successivi allo scioglimento del regime matrimoniale non rientrano nel calcolo

dell'aumento (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020

consid. 6b con richiami). Il coniuge che fa valere una partecipazione

all'aumento (art. 215 cpv. 1 CC) deve dimostrare che i beni in questione

esistevano al momento dello scioglimento del regime (sentenza del Tribunale

federale 5A_175/2018 del 21 giugno 2019 consid. 3.1 con riferimento). Diversamente

da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per

stabilire il valore degli acquisti è il momento della liquidazione (art. 214

cpv. 1 CC). E il “momento della liquidazione” è per principio, in caso di

divorzio, il momento in cui il giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2; più di recente: I CCA, sentenza inc.

11.2019.36

del 28 settembre 2020 consid. 6b con rimandi).

d) In

concreto non fa dubbio che per lo scioglimento della partecipazione agli

acquisti fa stato la data del 13 settembre 2012. Ciò posto, non si comprende

perché il Pretore aggiunto abbia considerato i beni che l'attrice ha dichiarato

al fisco nel 2018. A prescindere dalla dubbia ricevibilità della pretesa, di

cui già si è detto (sopra, consid. b) e che non obbligava l'attrice a puntuali

contestazioni, spettava se mai al convenuto, che faceva valere una

partecipazione all'aumento della moglie, dimostrare che i beni in questione

esistevano al momen­to dello scioglimento del regime e andavano suddivisi. Ma

ciò non consta. Tanto meno si scorge – come fa notare l'appellante – perché il primo

giudice abbia considerato la sostanza lorda il 31 dicembre 2018 (fr. 614 773.–), ma non abbia tenu­to conto dei

debiti dichiarati nei confronti della madre e del fratello per complessivi fr. 1 310 000.–

(doc. QQ pag. 6 e pag. 14). Invano si cercherebbe nella sentenza del

Pretore aggiunto una qualsivoglia spiegazione al riguardo. Accertamento che

appare ancor più problematico se si considera che quei debiti erano già stati

accertati dall'autorità fiscale negli anni 2016 e 2017 (doc. LL e MM). Senza dimenticare

che – come detto – l'immobile di L__________ è stato acquistato nell'agosto del

2013.

(ovvero successivamente alla data determinante per lo scioglimento del

regime) e grazie all'aiuto della madre, che ha gravato la casa di Ascona

(deposizione di B__________ __________ del 1° aprile 2015, pag. 5).

e) Nelle

circostanze illustrate il Pretore aggiunto non poteva considerare alcuna

partecipazione del marito a un aumento – non comprovato – della moglie. La

pretesa dell'attrice in liquidazione del regime dei beni va così ricondotta a fr. 481 935.– (arrotondati; v. sopra, consid. 5). Entro tali limiti l'appello

merita dunque accoglimento.

II. Sulla

divisione della previdenza professionale

8.

Il Pretore aggiunto,

appurato che le parti concordano sulla divisione a metà dell'avere di

previdenza professionale (art. 122 cpv. 1 CC), ha ricordato che la modifica del Codice civile sul

conguaglio della previdenza in caso di divorzio si applica anche alle cause già

pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore

il 1° gennaio 2017 (art. 7d tit. fin. CC). Ciò posto, egli ha stabilito che le prestazioni

d'uscita del marito (la moglie non è mai stata affiliata a una cassa pensione)

da suddividere sono quelle accumulate tra il giorno del matrimonio (29 maggio

2002) e la domanda di divorzio (30 aprile 2014). Calcolata una prestazione di

libero passaggio, all'avvio della procedura di divorzio, di fr. 159 457.20, il primo giudice ha accertato che

la metà di tale avere (fr. 79 728.60) spetta alla moglie (sentenza

impugnata, pag. 15 seg.).

9.

L'appellante si

duole, sulla scorta del medesimo conteggio della cassa pensione della città di

Z__________ cui si è riferito il Pretore aggiunto (doc. 33), che il calcolo di

quest'ultimo non consideri il

prelievo per il finanziamento dell'abitazione coniugale

(fr. 78 861.–). Prelievo che – egli soggiunge – al

momento della litispendenza non era stato ancora rimborsato, poiché

l'abitazione è stata venduta solo in seguito, nel settembre del 2015. Ciò

posto, l'attrice chiede che quel prelievo sia aggiunto al capitale di libero

passaggio di fr. 230 333.05 (valuta 30 aprile 2014).

Dall'importo così ottenuto (fr. 309 194.05), continua l'interessata, va poi dedotto il capitale di libero

passaggio già esistente al momento del matrimonio “remunerato sino al 30 aprile 2014”, calcolato dalla cassa

pensione in fr. 93 181.15. Onde un

avere di libero passaggio risparmiato in costanza di matrimonio di fr. 216 012.90, di cui la metà (fr. 108 006.45) spetta a lei.

a) Dal

certificato della cassa pensione della città di Z__________ del 24 aprile 2020

(doc. 33) risulta che la prestazione d'uscita di AO 1

ammontava a fr. 70 875.85 il giorno del matrimonio

(29 maggio 2002) e a fr. 230 333.05 il giorno in

cui è stata introdotta l'azione di divorzio (30 aprile 2014). Da quel documento

si evince inoltre che l'avere di libero passaggio iniziale (al momento del

matrimonio) rivalutato (aufgezinst) con gli interessi dovuti fino avvio

della causa di divorzio (art. 22a cpv. 1 LFLP: RS 831.42) ammontava a

fr. 93 181.15

e che il 18 febbraio 2006 l'interessato ha ottenuto un prelievo anticipato per

la proprietà di un'abitazione di fr. 78 861.–. Non è

invece noto – secondo l'istituto di previdenza – l'avere di libero passaggio al momento del prelievo

anticipato (doc. 33).

b) Ciò posto, si conviene con l'appellante che il calcolo del

pri­mo giudice non può essere seguito nella misura in cui non considera il

prelievo anticipato. Averi del “secondo

pilastro” investiti in un'abitazione in proprietà per uso proprio vanno infatti

considerati, il giorno determinante per il conguaglio, come ancora esistenti e

vanno suddivisi (art. 30c cpv. 6 LPP; sulla questione cfr. Geiser/Walser in: Basler Kommentar, ZGB

I, 6a edizione, n. 20 ad art. 123 CC; Steinauer, Deuxième

pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux in: Pichonnaz/Rumo-Jungo,

Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, Ginevra/Zurigo/Basilea

2010, pag. 24). E in concreto non fa dubbio che all'avvio della procedura di

divorzio il prelievo in questione non era ancora stato restituito, il rimborso

essendo avvenuto solo il 28 settembre 2015 in esito alla vendita dell'abitazione

coniugale (doc. 9). Quell'importo è rientrato così nel circuito previdenziale,

tant'è che è stato anche dedotto – pacificamente – dal credito dell'attrice in

liquidazione del regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 5 e 9).

c) Il

problema è se mai che il prelievo anticipato (fr. 78 861.–) non può semplicemente aggiungersi – tale quale – alla prestazione

d'uscita esistente all'introduzione dell'azione di divorzio (30 aprile 2014),

come pretende l'appellante. Secondo l'art. 22a cpv. 3 LFLP, se durante

il matrimonio sono stati effettuati – come in concreto – prelievi anticipati

per la proprie­tà di un'abitazione secondo gli art. 30c LPP e 331e

CO, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati

proporzionalmente all'avere di previdenza acquisito prima della celebrazione

del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del

prelievo. Occorre infatti determinare quale parte del prelievo anticipato è

stata eseguita con gli averi di previdenza accumulati prima e quale parte è

stata finanziata invece con gli averi accumulati durante il matrimonio (Steinauer, op. cit., pag. 35).

d) Certo, in concreto – per quanto ha

dichiarato a due riprese la cassa pensione del marito (doc. 9 e doc. 33) – non

è dato di sapere a quanto ammontasse l'avere di libero passaggio il giorno del

prelievo anticipato (il 18 febbraio 2006). Ciò non giustifica tuttavia di

procedere nel senso preteso dall'attrice. In difetto di dati al riguardo, non

rimane che procedere per apprezzamento sulla scorta dell'evoluzione registrata

dal-

l'avere di previdenza del convenuto a

decorrere dalla celebrazione del matrimonio fino all'introduzione dell'azione

di divorzio. Ora, nei 143 mesi intercorsi tra il 29 maggio 2002 e il 30 aprile

2014.

la prestazione d'uscita del marito è passata da fr. 70 875.85 a fr. 230 333.05 (doc. 33). Considerato un accumulo medio di fr.

1115.08

mensili, si può stimare – con l'approssimazione dovuta alle circostanze

– che tra il 29 maggio 2002 e il 18 febbraio 2006 (44.5 mesi) la prestazione

d'usci­ta sia aumentata di fr. 49 620.–, di

modo che essa ammontava complessivamente, il giorno in cui è avvenuto il

prelievo anticipato, a circa fr. 120 495.–. Eseguito

il riparto proporzionale dell'art. 22a

cpv. 3 LFLP (calcolatore in: ‹www.gerichte-zh.ch›), la spettanza finale della

moglie si attesta a fr. 115 215.– (arrotondati). Nulla osta così, nelle

circostanze descritte, a riconoscere l'importo rivendicato dall'appellante (fr.

108.

005.– arrotondati).

III. Sui

contributi di mantenimento per moglie e figli

10.

Come si è spiegato

nella sentenza – passata in giudicato – del 29 dicembre 2021 (inc. 11.2020.57),

il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che il contributo alimentare per la

moglie non può escludersi in ragione della sola convivenza con F__________ B__________.

Egli ha poi ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga durata, dal

quale sono nati due figli, che ha influito sulla situazione finanziaria

dell'interessata. Ciò nondimeno – egli ha soggiunto – costei chiede di vedersi

garantire soltanto il fabbisogno minimo “allargato” stabilito a suo tempo

dall'autorità giudiziaria del Canton Zurigo (fr. 3733.– mensili, già dedotti i

costi per i figli). E tenuto conto dell'attuale convivenza, egli ha calcolato

il nuovo fabbisogno dell'interessata in

fr. 1971.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 425.– [già dedotte le quote di un quarto comprese nel fabbisogno in

denaro di ogni figlio], premio della cassa malati fr. 495.15, costi

per telefonia e internet fr. 150.–, canone di ricezione radiotelevisiva fr.

19.– [la metà di fr. 38.–], assicurazione RC domestica fr. 32.50 [la metà

di fr. 65.–]; sentenza impugnata, pag. 16 a 19). A fronte di ciò, il Pretore

aggiunto ha stimato il reddito ipotetico di lei in fr. 2880.– mensili,

corrispondente al guadagno conseguibile con

un'attività da ausiliaria all'80%, anche perché entrambi i figli sono “scolarizzati in istituti con vitto e organizzazione

del doposcuola”. Il che permette a AP 1 di mantenersi

da sé, conservando un margine disponibile di fr. 900.– mensili. Essa può

contare inoltre su un patrimonio che alla fine di dicembre del 2018 ammontava a

oltre mezzo milione di franchi (loc. cit., pag. 19 a 21). In condizioni del

genere il primo giudice ha negato un contributo alimentare per lei (loc. cit.,

pag. 21).

Riguardo al contributo

alimentare per i figli, il Pretore aggiunto non ha disconosciuto che AO 1 ha

visto aumentare le proprie entrate a fr. 9425.65 mensili nel 2018, ciò che gli

lascia un margine disponibile di almeno fr. 5500.– mensili anche a fronte

di un fabbisogno minimo invariato di fr. 3900.– mensili. Egli ha spiegato

nondimeno che la migliorata situazione economica del debitore alimentare non si

traduce automaticamente in un aumento dei contributi alimentari per i figli. A

tal fine occorre che ciò si giustifichi in ragione delle accresciute necessità dei

ragazzi. Il primo giudice ha ricordato inoltre che la retta di una scuola

privata rientra nel fabbisogno in denaro di un figlio se

l'iscrizione è stata

concordata dai genitori o risponde a concrete esigenze del minore (difficoltà

scolastiche, necessità di doposcuola ecc.). Non risulta tuttavia che il __________

di A__________, in cui sono scolarizzati i figli, sia una scuola speciale per

ragazzi con bisogni educativi particolari come quelli indicati dalla madre

(disturbi dell'attenzione, discalculia e dislessia). Quanto ai non meglio

precisati “supporti educativi” menzionati da AP 1,

essi consisterebbero in lezioni di recupero scolastico e di sostegno pedagogico

che tutti gli istituti pubblici del Cantone Ticino offrono gratuitamente. In

simili circostanze – ha proseguito il primo giudice – l'attrice non ha

dimostrato la necessità che i figli frequentino una scuola privata. E avendo

imposto unilateralmente al marito tale scelta, essa non può pretenderne da lui il

finanziamento (loc. cit., pag. 23 a 25).

Ciò

posto, per il Pretore aggiunto non si giustifica di modificare il contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili che il padre ha finora versato per ogni figlio (assegni familiari non compresi).

Men che meno ove si consideri che tale contributo corrisponde “all'incirca ai costi diretti di A__________ e O__________

nelle rispettive fasce d'età” secondo le

tabelle 2017–2020 diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, una volta adeguato nel caso in esame il costo

dell'alloggio (fr. 212.50 mensili per figlio) e il premio della cassa malati

(fr. 140.– mensili per A__________ e fr. 122.70 mensili per O__________). Per di più, ha continua­to il primo giudice, il

fabbisogno in denaro dei figli comprende anche i costi per le attività del

tempo libero, per le colonie estive e per le spese dentistiche correnti. AO 1

deve dunque continuare ad assumere l'integralità del “contributo alimentare in

denaro” dei figli, mentre alla moglie è lasciato il margine disponibile di fr.

900.– mensili che essa può destinare ai ragazzi. Da ultimo – ha

epilogato il primo giudice – l'interessata non ha avanzato alcuna richiesta

specifica inerente alla partecipazione del padre alle spese straordinarie per i

figli (loc. cit., pag. 25).

11.

L'appellante lamenta che il Pretore aggiunto le abbia imputato un

reddito ipotetico di quella entità. A mente sua, l'età di lei e l'one­re educativo

nei confronti del figlio minore che essa deve assolvere anche durante le

vacanze rendono inesigibile un'attività oltre il 50% e un guadagno di oltre fr.

1800.– mensili. È inoltre escluso sulla scorta

delle statistiche – essa prosegue – che nel Cantone Ticino le sia possibile

conseguire uno stipendio di fr. 3600.– netti mensili con un'attività da

ausiliaria, foss'anche a tempo pieno. Poco importa, per l'appellante, che la

giurisprudenza recente abbia abbassato la soglia di età dalla quale si può pretendere

da un genitore affidatario l'estensione di un'attività lucrativa. Per quel che

riguarda il suo tenore di vita, l'appellante afferma poi che esso corrisponde a

quello valutato – e non contestato – a suo tempo dal Tribunale distrettuale di

Zurigo, senza le spese per i figli, per un totale di fr. 3098.15 mensili, somma

che rimarrà invariata anche dopo che, definiti gli effetti del divorzio, essa si

trasferirà altrove (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 900.–, premio della cassa

malati fr. 495.15, costi per telefonia e internet

fr. 150.–, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 38.–, assicurazione RC

domestica fr. 65.–; imposte fr. 100.–). Onde la richiesta di un

contributo alimentare di fr. 1990.– mensili con ordine di trattenuta dello

stipendio di AO 1.

Per quanto attiene ai

figli, l'appellante fa valere che il convenuto non ha contestato le spese da

lei sostenute per loro né la necessità di tali costi, ma solo la propria

capacità di finanziarli e il fatto che gli esborsi sono stati decisi

unilateralmente senza interpellarlo. Essa rileva che negli anni scolastici dal

2015.

al 2018 le spese complessive sono ammontate in media a fr. 25 115.50. Dedotta dal fabbisogno in denaro

dei figli la posta per il tempo libero (fr. 360.–

x 2 x 12), rimangono scoperti a mente sua fr. 8000.–

per figlio, pari a fr. 665.– mensili. A__________

e O__________ – essa soggiunge – necessitano di un ambiente scolastico protet­to,

che può essere garantito solo da una scuola privata. Non le risulta che la

scuola pubblica (la quale chiude al più tardi alle ore 17.00) possa offrire

tanto, anche perché non esistono nel Ticino istituti speciali di livello

superiore. A prescindere da ciò – essa continua – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018) il

fabbisogno in denaro dei figli è aumentato rispetto al 2013 a fr. 1380.20 mensili ciascuno (già

adattati i costi dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese

effettive) e di ulteriori fr. 15.–

mensili nel 2020 (assegni familiari inclusi). Considerati anche gli altri costi

per i supporti educativi, che non sono contestati e che dunque non era

necessario dimostrare, si giustifica di

riconoscerle così un contributo alimentare di fr. 1600.– per figlio (assegni familiari non compresi), il quale neppure

tiene conto del maggior onere locativo (calcolato in fr. 400.– mensili) che graverà con il “trasferimento altrove” una volta definiti gli

effetti del divorzio.

12.

I criteri che

presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo

il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Al proposito basti ricordare che se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge

provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve

un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma

concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui

ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria

indipendenza economi­ca e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello

della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le

conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio

(art. 163 CC).

Riguardo

al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentari (anche dopo il

divorzio), questa Camera ha già avuto modo di segnalare alle parti – nella

ricordata sentenza del 29 dicembre 2021, passata in giudicato (inc. 11.2020.57,

consid. 6e) – che in tre sentenze recenti, successive alla decisione del

Pretore aggiunto, il Tribunale federale ha nel frattempo mutato giurisprudenza

e deciso che il criterio applicabile a livello svizzero è, d'ora innanzi, il

cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal

bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate

complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo

tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293,

147.

III 301). In concreto il sistema di calcolo cui hanno fatto capo il Pretore

aggiunto e l'appellante non può più quindi essere confermato e i contributi

alimentari per moglie e figli vanno determinati secondo il nuovo metodo, fermo

restando che il livello di vita più alto cui AP 1 può aspirare è l'ultimo

raggiunto prima della separazione.

13.

Come

ha ricordato ancora recentemente il Tribunale federale, per fissare il

contributo alimentare di un coniuge la cui vita è stata concretamente

influenzata dal matrimonio si procede in tre tappe. Occorre determinare

anzitutto il debito mantenimento secondo l'ultimo tenore di vita sostenuto dai

coniugi prima della separazione. A tal fine si applica il principio in base al

quale tale livello di vita dev'essere garantito a entrambe le parti,

laddove la loro situazione ciò permetta. Tale livello di vita costituisce anche

il limite superiore del debito mantenimento. Se, a causa delle maggiori spese

causate da due economie domestiche separate, non è possibile conservare quel

livello di vita, il coniuge creditore ha diritto allo stesso tenore di vita

dell'altro coniuge. In seguito va esaminato in quale misura il coniuge

creditore possa finanziare da sé il proprio debito mantenimento fissato nel

modo appena descritto. Il principio dell'autonomia ha infatti la priorità sul

diritto al mantenimento, come si deduce dal­l'art. 125 cpv. 1 CC. In

terzo luogo, se per il coniuge creditore non è possibile finanziare il proprio

mantenimento o ciò non si possa ragionevolmente esigere da lui, va apprezzata

la capacità contributiva dell'altro coniuge e fissato il contributo di

mantenimento in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (DTF 147

III 312 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio

2022.

consid. 8c con rinvii).

14.

Nell'ambito

del procedimento cautelare si è già rilevato (senten­za inc. 11.2020.57 del 29

dicembre 2021 consid. 6b) che nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni

membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei

minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle

esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone

Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). Il mini­mo

esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr.

1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza

persona esso è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6;

RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).

A

tale minimo esistenziale si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò

permettono, i costi effettivi

dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure

un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i

premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione

complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei

mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese

connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a

figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo

“allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2

con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto

esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di

famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come

viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147

III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.171

dell'8 febbraio 2022 consid. 8d).

Quanto

al minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardante figli minorenni, esso

è di fr. 400.–

mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili dai 10 anni in su. A tale minimo

si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa

malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese

scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia

prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a

garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo.

Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della

famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore

affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281

consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre

2021.

consid. 6b). Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si

ispirava da oltre un venticinquennio la giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag.

301.

consid. 5), non sono invece più applicabili per determinare il fabbisogno

in denaro di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4).

15.

Dovendosi

applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre accertare perciò i redditi familiari e ridefinire

i rispettivi fabbisogni minimi secondo i criteri testé illustrati (I CCA,

sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 9), come per altro già ricordato alle parti nella sentenza – passata in

giudicato – del 29 dicembre 2021 (inc. 11.2020.57 consid. 6). Relativamente ai

redditi, quello del marito, accertato dal Pretore aggiunto in fr. 9425.– mensili conformemente

agli atti (doc. 30), non è contestato. Circa il guadagno (ipotetico) della

moglie, questa Camera ha già accertato nella sentenza evocata del 29 dicembre

2021.

che AP 1 sapeva sin dal 10 maggio 2013

(giorno della sentenza del Tribunale distrettuale di Z__________ a protezione dell'unione coniugale) che avrebbe

dovuto intraprendere un'attività lucrativa

come ausiliaria (Erwerbsarbeit im Aushilfs-jobbereich) al

50% dal settembre di quell'anno e che quindi la decisione del Pretore aggiunto non

la obbligava a iniziare dal gennaio del 2018 una nuova attività, ma solo a

estenderla, sicché la ‟regola dei 45 anni” da lei invocata (che già nel 2018 tendeva ai 50 anni) non si applicava.

Infine si è anche già detto che l'imputazione di un'attività all'80% tiene adeguatamente

conto del fatto (ormai in parte superato, essendo A__________ nel frattempo

diventata maggiorenne) che i figli (“scolarizzati in istituti con vitto

e organizzazione del doposcuola”) non devono

essere accuditi personalmente, come pure della circostanza che tutto il carico

educativo ricade sull'interessata per l'assenza di relazioni personali paterne

(loc. cit., consid. 6g, pag. 17 seg.).

Quanto

alla pretesa impossibilità di conseguire nel Cantone Ticino un guadagno di fr.

3600.– netti mensili a tempo pieno (ovvero fr. 4200.– lordi mensili),

corrispondenti ai fr. 2880.– netti mensili calcolati dal primo giudice per

un'attività all'80%, giova infine ribadire – l'appello essendo su questo punto

sostanzialmente identico a quello presentato nella procedura cautelare – quanto

già rilevato in tale sede, ossia che per

un'attività nel settore della produzione (ramo economico: ‟altre

industrie manifatturiere”, cui può

apparentarsi l'attività di ceramista dell'interessata) lo stipendio

conseguibile nella regione Ticino ammonta a fr. 4127.– lordi mensili e che, più in generale, lo stipendio

medio conseguibile nel Ticino da una donna senza funzione di quadro è di fr. 4171.– lordi mensili (‹https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/

statistiche/lavoro/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/livello-salari-grandi-regioni.html›,

tabelle T1-GR e TA13). La stima del Pretore aggiunto resiste dunque alla

critica.

16.

In merito al

fabbisogno minimo “allargato” del

marito non v'è ragione di scostarsi da quanto ha accertato la Camera nella

procedura cautelare, né il Pretore aggiunto ha ritenuto necessario approfondire

la questione (sentenza impugnata, pag. 23: ‟anche volendo considerare invariato il suo

fabbisogno”) né le parti

adducono alcunché al riguardo. Adattato il fabbisogno minimo del­l'interessato

da fr. 3900.– (nel maggio del 2013: doc. C, pag. 14) a

fr. 3000.– mensili per tenere conto di

una riduzione delle spese dovuta alla sua convivenza (fascicolo “Doman­de rogatoriali teste K__________ W__________”)

e solo in parte compensata dall'aumento del premio della cassa malati (da

fr. 319.– [doc. C, pag. 14] a fr. 459.60 mensili [doc. 25]), si giustifica di aggiunge­re, giacché il bilancio familiare ciò

permette, l'onere fiscale documentato dall'interessato in fr. 270.–

mensili sulla scorta dell'ulti­ma

tassazione, del 2017 (doc. 27). Onde in definitiva un fabbisogno minimo di

fr. 3270.– mensili (sentenza

inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6f).

17.

Per

quanto attiene al proprio fabbisogno minimo “allargato” del­l'appellante, invece, non si intravede ‒

né essa spiega ‒ perché quello accertato dal Tribunale distrettuale di

Zurigo nel maggio del 2013 a protezione dell'unione coniugale (allorché le

parti conducevano già due economie domestiche separate) corrisponda al tenore

di vita sostenuto dai coniugi (in comunione domestica) prima della

separazione. A parte ciò, l'attrice non contesta che spettava – se mai – a lei

dimostrare il maggior tenore di vita raggiunto durante la vita in comune (sulla

presunzione che, in linea di

principio, il metodo di calcolo a “due fasi” permette

di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita cfr. I CCA, sentenza

inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 4c con riferimento). Né l'appellante discute di vivere in

comunione domestica con F__________ B__________, né tanto meno che in tal caso

il minimo esistenziale corrisponda alla metà dell'importo base per coppia

(sopra, consid. 14) e che il costo dell'alloggio si suddivida in ragione di

metà ciascuno (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021

consid. 6a e 6b). Men che meno l'appellante può valersi di spese aleatorie (per

l'eventualità che si trasferirà altrove, una volta definiti gli effetti del

divorzio) per invocare maggiori oneri di alloggio e rivendicare un fabbisogno minimo “allargato” di complessivi fr.

3098.15

mensili. Non rimane così che

riprendere, una volta di più, l'accertamento – passato in giudicato – della

procedura cautelare, aggiungendo all'importo di fr. 1971.65 mensili

(riconosciuti dal Pretore aggiunto) un'indennità di fr. 55.50 mensili

per l'uso dei mezzi pubblici (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e

l'onere fiscale di circa fr. 30.– mensili (già dedotta la quota compresa

nel fabbisogno dei figli: doc. MM), visto che il bilancio familiare ciò

permette e per parità di trattamento con gli altri membri della famiglia. Ne

discende un fabbisogno minimo della moglie di fr. 2057.– mensili (sentenza

inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6g).

18.

Relativamente

ai figli, il contributo alimentare (fr. 1000.– mensili) per la figlia A__________, maggiorenne,

non è più in discussione, non avendo l'interessata autorizzato AP 1 a chiederne

l'aumento (v. consid. 2). Entro tali limiti va dunque calcolato anche il

fabbisogno minimo di lei. Non si disconosce che nella procedura cautelare

quest'ultimo è stato conteggiato in fr. 1335.– mensili quantunque anche

in tale sede A__________ si accomodasse dei fr. 1000.– mensili

riconosciuti dal Pretore aggiunto (sentenza inc. 11.2020.57 del 29

dicembre 2021 consid. 6c). Sta di fatto che in quel contesto l'ammontare del

contributo alimentare per la moglie non era in discussione, mentre la richiesta

per O__________ – l'unica a dover essere vagliata in appello – era in definitiva

soddisfatta anche dipartendosi da un fabbisogno minimo per A__________ di fr. 1335.– mensili. Ai fini del

presente giudizio, invece, anche il contributo alimentare della moglie è controverso

(nel principio e nel suo ammontare). La differenza (fr. 335.– mensili) tra il

fabbisogno minimo teorico di A__________ e quello da lei accettato va quin­di considerata nel calcolo dell'eccedenza del

bilancio familiare per non farne

beneficiare altrimenti, senza ragione, il solo convenuto.

19.

Per quel che è del figlio O__________, l'argomentazione

dell'appellante è pressoché identica a quella addotta nella procedura

cautelare. Nulla osta pertanto alla ripresa, nel limite possibile, di quanto si

è esposto allora. L'appellante fa valere spese per un – non meglio

precisato – ‟supporto educativo”. Spese che,

nella misura in cui riguardano il recupero scolastico e il sostegno pedagogico accertati

dal primo giudice sulla scorta delle fatture prodotte (doc. O1 e O2), si riferiscono a un percorso scolastico

(di scuola media) ormai superato e non più attuale. Quanto all'asserto

secondo cui il fabbisogno in

denaro di O__________ sarebbe aumentato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, già si è detto (sopra,

consid. 14) che simili raccomandazioni non sono più applicabili per determinare

il fabbisogno in denaro di un figlio.

Ciò

premesso, fino alla maggiore età di O__________ (il 18 febbraio 2023) il

relativo minimo esistenziale del diritto esecutivo ammon­ta a fr. 600.–

mensili. Va aggiunto il premio della cassa malati di fr. 122.70 mensili (doc.

O4), una partecipazione di fr. 85.– mensili al costo dell'alloggio (10% del

complessivo), un forfait di fr. 55.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici

(pari a un abbonamento “arcobaleno”

di due zone), un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia e internet

(già riconosciute nel 2013: doc. C, pag. 16) e una quota di fr. 15.–

mensili per le imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come

reddito il contributo di mantenimento per il figlio; doc. MM). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–

(doc. 29), il fabbisogno minimo

di O__________ risulta così di fr. 650.– mensili (arrotondati; sentenza

inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6d con riferimento).

Dopo la maggiore età, il

minimo esistenziale del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si

aggiungono le poste enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a

quel momento la partita fiscale del figlio sarà disgiunta da quella della madre

e rimarrà verosimilmente senza effetto ai fini di una propria imposizione. Il

fabbisogno minimo di O__________ si attesterà così, a quel momento, dedotto

l'assegno familiare di fr. 250.– mensili, a fr. 1235.– mensili

(arrotondati).

20.

Da

quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

Fino al 17 febbraio 2023 (18 anni di O__________)

Reddito del marito fr.

9.

425.—

Reddito della moglie fr.

2.

880.—

fr.

12.

305.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3.

270.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 057.—

Fabbisogno

minimo di A__________ fr. 1 000.—

Fabbisogno

minimo di O__________ fr. 650.—

fr.

6.

977.—

mensili

Eccedenza: fr.

5.

328.—

Due quinti dell'eccedenza per

ciascun coniuge fr. 2 131.— mensili

un

quinto dell'eccedenza per il figlio minorenne fr. 1 065.60 mensili

Spettanza del marito:

fr.

3270.– + 2131.– = fr.

5.

401.—

mensili,

Spettanza della moglie:

fr.

2057.– + 2131.– ./. 2880.–

= fr. 1 308.— mensili

arrotondati

a fr. 1

310.—

mensili

Spettanza di A__________:

fr. 1

000.— mensili

assegni

familiari non compresi

Spettanza di O__________:

fr.

650.– + 1065.60 =

fr. 1 715.50 mensili

assegni

familiari non compresi

arrotondati

a fr. 1

715.—

mensili

Dal 18 febbraio 2023 all'8 dicembre 2028 (pensionamento del marito)

Reddito del marito fr.

9.

425.—

Reddito della moglie fr.

2.

880.—

fr.

12.

305.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3.

270.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2 057.—

Fabbisogno

minimo di A__________ fr. 1 000.—

Fabbisogno

minimo di O__________ fr. 1 235.—

fr.

7.

562.—

mensili

Eccedenza: fr.

4.

743.—

Metà

dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 2 371.50 mensili

Spettanza del marito:

fr.

3270.– + 2371.50.– = fr.

5.

641.50

mensili,

Spettanza della moglie:

fr.

2057.– + 2371.50 ./. 2880.–

= fr. 1

548.50

mensili

arrotondati

a fr. 1

550.—

mensili

Spettanza di A__________:

fr. 1

000.— mensili

assegni

familiari non compresi

Spettanza di O__________:

fr. 1

235.— mensili

assegni

familiari non compresi

21.

Se ne conclude che dal

passaggio in giudicato della presente sentenza (DTF 142 III 195 consid. 5.3),

ovvero dal giorno della sua notificazione all'interessata (DTF 146 III 287

consid. 2.3.4), quest'ultima ha diritto a un contributo alimentare dopo il

divorzio di fr. 1310.– mensili fino alla maggiore età di O__________ e di fr. 1550.–

mensili dopo di allora. Considerata la lunga durata del matrimonio (18 anni, di

cui 10 di vita in comune), l'età delle parti (quasi 57 anni l'attrice, 58 anni

il convenuto), la precaria situazione finanziaria dell'attrice (cui è ascritto

un reddito ipotetico e la cui sostanza, nonostante la spettanza in liquidazione

del regime dei beni, rimane in

disavanzo: sopra, consid. 7d e 7e), tale contributo alimentare va

riconosciuto fino al pensionamento ordinario del marito (dicembre del 2028),

come chiede AP 1 (cfr. DTF 147 III 260 consid. 3.4.5).

Per quel che è del

contributo alimentare in favore dei i figli, quel­lo per O__________ va stabilito,

d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto

di filiazione (art. 296 cpv. 3 CPC), in fr. 1715.– mensili (assegni familiari

non compresi) fino alla maggiore età e in fr. 1235.– mensili dopo di allora

(assegni familiari non compresi). Il contributo alimentare per A__________

invece rimane invariato a fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi),

vista la rinuncia di lei a impugnare la sentenza per quanto la riguarda (sopra,

consid. 2). In entrambi i casi, il contributo di mantenimento per i figli va

fissato fino al termine di un'

adeguata formazione

scolastica o professionale. La richiesta del convenuto di limitare l'onere

alimentare fino alla maggiore età dei figli (osservazioni, pag. 5) per

l'assenza di relazioni personali con loro non può trovare ascolto per ragioni

d'ordine (il convenuto non avendo impugnato la sentenza in esame), ma anche di

merito (sui presupposti per rifiutare un obbligo di mantenimento in caso di

mancanza di rapporti personali cfr. RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti; da ultimo: I CCA,

sentenze inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e inc. 11.2018.59

del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami). Dovessero tuttavia i figli

(maggiorenni) persistere in futuro a respingere ingiustificatamente ogni

contatto con il padre, nonostante le aperture del genitore, ciò potrà

giustificare ‒ se mai ‒ una soppressione del contributo alimentare a

norma dell'art. 286 cpv. 2 CC (loc. cit.).

22.

Anche la trattenuta di

stipendio va adeguata, in base allo stipendio percepito da AO 1 nell'aprile del

2022, a fr. 4025.– mensili (fr. 1310.– per

la moglie, fr. 1000.– per A__________ e fr. 1715.– per O__________),

oltre agli assegni familiari, fino al 17 febbraio 2023, e a fr. 3785.– mensili

(fr. 1550.– per la moglie, fr. 1000.– per A__________ e fr. 1235.– per O__________),

oltre agli assegni familiari, dal 18 febbraio 2023 all'8 dicembre 2028. Il

contributo alimentare e l'assegno familiare per i figli sono trattenuti fino al

termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale e andranno versati

direttamente al figlio maggiorenne (per A__________ da subito, per O__________

dal 18 febbraio 2023), come prevede l'art. 289 cpv. 1 CC. Entro questi

limiti l'appello merita accoglimento.

23.

L'appellante chiede

altresì che i contributi alimentari siano adeguati al rincaro. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 cpv. 1 CC), ma le

clausole d'indicizzazione

sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo). Confrontato alla richiesta

dell'appellante, nelle osservazioni all'appello AO 1 nemmeno ha preso posizione

su tal punto, non pretendendo in particolare che non si giustifichi nella

fattispecie un adeguamento al carovita. La richiesta merita dunque

accoglimento, nel senso di ancorare i contributi di mantenimento litigiosi

all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'aprile 2022, da adeguare il 1°

gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima

volta nel gennaio del 2023 (art. 282 cpv. 1 lett. d CPC). Il debitore

potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il proprio

reddito non avrà beneficiato – o avrà

beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4;

più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid.

23.

con richiami).

IV. Sulle

spese processuali e le ripetibili

24.

Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 esce

sconfitta sul contributo alimentare per la figlia A__________ (che, per effetto

della mancata ratifica dell'operato della madre, rimane a fr. 1000.– mensili

fino al termine della formazione per rapporto ai fr. 1600.– mensili richiesti),

parzialmente vittoriosa sul contributo alimentare per O__________ (che passa da

fr. 1000.– mensili a fr. 1715.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e a fr. 1235.–

mensili dopo di allora, fino al termine della formazione, a fronte di una

richiesta di fr. 1600.– mensili) e ampiamente vittoriosa sul contributo di

mantenimento per sé (fr. 1310.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e fr. 1550.–

mensili fino al dicembre del 2028 rispetto al rifiuto opposto dal primo giudice

e alla rivendicazione di fr. 1990.– mensili). In liquidazione del regime dei

beni l'interessata ottiene un aumento a fr. 481 935.– (rispetto ai fr. 174 548.– stabiliti dal

Pretore aggiunto, seppure non nella misura da lei pretesa di fr. 486 935.–), mentre la spettanza previdenziale

si riconduce a fr. 108 005.– (per rapporto ai fr. 79 728.60 attribuiti dal Pretore) secondo quanto richiesto in

appello. Tutto ponderato, si giustifica così che l'attrice sopporti un quinto

degli oneri processuali, il resto andando a carico del convenuto, il quale

rifonderà all'attrice tre quinti

dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

25.

L'esito

dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e

le ripetibili di primo grado. Come si è già rile-

vato nell'inc. 11.2020.57

(consid. 7), nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto ha

statuito sulle spese processuali e le ripetibili della procedura cautelare e di

quella di merito in un dispositivo unico (n. 11). Ha considerato che davanti a

lui AP 1 usciva del tutto sconfitta dalla procedura cautelare e prevalentemente

sconfitta anche dalla causa di merito (sui contributi alimentari le richieste

del marito erano accolte per intero, sulla liquidazione del regime dei beni essa

otteneva poco meno del 30%, mentre il convenuto non otteneva per il momento

diritti di visita). Nel complesso, egli l'ha ritenuta così soccombere in

ragione di tre quarti, con obbligo di rifondere al marito un'indennità di fr.

24.

000.– per ripetibili (un mezzo

dell'indennità piena, pari a fr. 48 000.–).

In esito alla citata sentenza di appello, questa Camera ha invece ritenuto AP 1

prevalentemente vittoriosa nella procedura cautelare, secondo una proporzione

che ha stimato attorno ai cinque settimi e, impregiudicato l'esito

dell'appel­lo di merito, valutando la sola incidenza del procedimento cautelare

sul dispositivo unitario ha stimato che la soccombenza complessiva di AP 1 si

riduceva da tre quarti a cinque settimi. In tal modo ha ricondotto l'indennità

per ripetibili ridotte in favore di AO 1 a fr. 20

570.– (loc. cit.).

In esito all'odierna

sentenza AP 1 soccombe sul contributo alimentare per la figlia A__________

(che, come detto, rimane a fr. 1000.– mensili fino al termine della

formazione per rapporto ai fr. 1600.– mensili richiesti e ai fr. 1000.– mensili

offerti dal padre fino alla maggiore età), vince parzialmente sul contributo

alimentare per O__________ (fr. 1715.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e fr. 1235.–

mensili dopo di allora, fino al termine della formazione, a fronte di una

richiesta di fr. 1600.– mensili e di un'offerta del padre di fr. 1000.– mensili

fino alla maggiore età) e in larga misura sul contributo di mantenimento per sé

(fr. 1310.– mensili fino al 17 febbraio 2023 e fr. 1550.– mensili fino al

dicembre del 2028 rispetto a una pretesa di fr. 1990.– mensili e al rifiuto di

ogni prestazione da parte del convenuto). In liquidazione del regime dei beni essa si vede attribuire fr. 481 935.– a fronte di una richiesta di fr. 753 369.50 e a una pretesa del marito di fr. 307 386.50, mentre a conguaglio delle prestazioni d'uscita riceve fr. 108 005.–, ma non i fr. 155 115.75

pretesi. Tutto ponderato, considerata anche la soccombenza del convenuto sulla

questione delle relazioni personali, si giustifica che l'attrice sopporti, nel

complesso, due settimi degli oneri processuali di primo grado – non

contestati nel loro ammontare (fr.

15.

055.–) – e che il resto sia posto a carico del convenuto, il quale

rifonderà all'attrice tre settimi dell'indennità piena (cfr. RtiD II-2016 pag.

638.

consid. 3b), che l'appellante non censura nel calcolo ma solo nel riparto (memoriale,

pag. 14 seg.).

Il

problema è che il dispositivo n. 11 della decisione impugnata, riformato da

questa Camera nell'inc. 11.2020.57, è già passato in giudicato e non può più essere sostituito, nonostante

le riserve espresse in quella sentenza per l'appello di merito. Nel caso in cui

il dispositivo n. 11 sia già stato eseguito, occorre dunque aggiungere un nuovo

punto (11.1) al giudizio di primo grado che tenga conto dell'esito finale del

giudizio odierno, il quale modifica il riparto delle spese giudiziarie di

quella sede. In tale ipotesi AO 1 è tenuto a versare a AP 1 fr. 6452.– per le

spese processuali, ovvero la differenza tra la quota (cinque settimi) posti a suo

carico nell'inc. 11.2020.57 e la quota (due settimi) stabilita a suo carico

nella presente sentenza. A saldo delle ripetibili egli è tenuto invece a

versare – sempre in quel caso – fr. 41 140.–, ovvero la somma di quanto già stabilito (fr. 20 570.–)

in favore dell'interessato in esito alla sentenza inc. 11.2020.57 e di quanto

spetta a AP 1 in esito al giudizio odierno. Non dovesse invece il ricordato

dispositivo n. 11 già essere stato eseguito, nulla impedirà alle parti di

compensare gli importo indicati ai dispositivi n. 11. e n. 11.1 (nuovo

dispositivo n. 11.2).

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

26.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Conformemente all'art.

301.

lett. b CPC, un estratto della presente

decisione va comunicato anche ai figli A__________ e O__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

2. In liquidazione del regime dei beni AO

1 è condannato a versare a AP 1 fr. 481 935.–.

3. Al

passaggio in giudicato della presente decisione è ordinato alla __________,

__________, di trasferire dal conto di AO 1 (n. AVS __________) la somma di fr.

108 005.– sul conto di libero passaggio intestato a AP 1 (n.

AVS __________) presso la Fondazio­ne di libero passaggio __________, __________.

4. AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via

anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi alimentari:

a) fr.

1310.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al 17

febbraio 2023 e

b) fr. 1550.–

mensili dal 18 febbraio 2023 fino al 7 dicembre 2028.

c) Il contributo alimentare va

adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2023 in

base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello

dell'aprile 2022, ferma restando per il debitore la possibilità di dimo-

strare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo

parzialmente – dell'adeguamento al rincaro.

8. AO 1 è condannato a versare, in via anticipata

entro il 5 del mese, i seguenti contributi alimentari per i figli:

a)

Per

A__________:

fr. 1000.–

mensili (oltre all'assegno familiare, se da lui riscosso) dal passaggio in

giudicato della presente sentenza fino al termine della formazione scolastica o

professionale. La somma va corrisposta direttamente alla figlia maggiorenne su

un conto da lei indicato.

b) Per

O__________:

fr. 1715.–

mensili (oltre all'assegno familiare, se da lui riscosso) dal passaggio in

giudicato della presente sentenza fino al 17 febbraio 2023. La somma va corrisposta a AP 1;

fr.

1235.– mensili (oltre all'assegno

familiare, se da lui riscosso) dal 18 febbraio 2023 fino al termine della

formazione scolastica o professionale. La somma andrà versata direttamente al

figlio maggiorenne su un conto da lui indicato.

c) Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice

nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2023 in

base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello

dell'aprile 2022. Il debitore ha la possibilità di dimostrare che il suo

reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente –

dell'adeguamento al rincaro.

9. È ordinato allo __________ __________, __________,

__________, di trattenere con effetto immediato i seguenti importi mensili

dallo stipendio di AO 1 e di riversarli come segue:

a)

Fino

al 17 febbraio 2023

fr. 3025.–

mensili (fr. 1310.– per la moglie, fr.

1715.– per il figlio O__________) più

l'assegno familiare per O__________ sul conto IBAN __________ intestato a AP 1 presso

la Banca __________, __________;

fr.

1000.–

mensili (oltre all'assegno familiare) per la figlia A__________ direttamente

alla figlia maggiorenne su un conto da lei indicato.

b) Dal

18 febbraio 2023

fr.

1550.– mensili per la moglie fino al 7

dicembre 2028 sul conto IBAN __________

intestato a AP 1 presso la Banca __________, __________;

fr.

1000.– mensili (più l'assegno familiare)

per la figlia A__________ direttamente alla figlia maggiorenne su un conto da

lei indicato fino al termine della formazione scolastica o professionale.

fr.

1235.– mensili (più l'assegno familiare)

per il figlio O__________ direttamente al figlio maggiorenne su un conto da lui

indicato fino al termine della formazione scolastica o professionale.

Il

versamento diretto al dipendente dei citati importi non avrà effetto

liberatorio per il datore di lavoro. Il presente ordine sostituisce quello del

29 dicembre 2021 (inc. 11.2020.57).

11. Invariato

11.1 Nel caso in cui il dispositivo n.

11 sia già stato eseguito, AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 6452.– a saldo delle spese processuali e fr. 41 140.– a saldo delle ripetibili.

11.2 Non dovesse il dispositivo n. 11

già essere stato eseguito, le parti potranno compensare gli importi indicati ai

dispositivi n. 11 e n. 11.1.

II. Le spese di appello, di

fr. 10 000.–, sono poste per un quinto a

carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante

fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. ;

– (in estratto, dispositivo n. I/3);

– (in estratto,

dispositivo n. I/9).

IV. Comunicazione a:

;

;

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).