11.2020.79
Divorzio: contributo di mantenimento per la moglie
24 marzo 2021Italiano33 min
pompiere volontario del Corpo civici pompieri __________. Grafica di formazione,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.79
Lugano
24 marzo 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2017.228 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 14 settembre 2017
da
AO
1 nato
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 23 giugno 2020 presentato da AP 1 contro
la
sentenza emessa dal Pretore il 22 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1
(1978) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29 luglio 2005. A quel
momento essi avevano già le gemelle J__________ e Ju__________, nate il 4
aprile 2002. Il marito è assistente di polizia della Città di __________ e
pompiere volontario del Corpo civici pompieri __________. Grafica di formazione,
la moglie ha lavorato come centralinista e come venditrice, cessando ogni attività durante la gravidanza
per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono separati il 21 aprile
2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di
__________ (particella
n. 739 RFD, comproprietà dei coniugi in
ragione di metà ciascuno) per
trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Una procedura a tutela dell'unione
coniugale promossa il 29 aprile 2015 da AP 1
è terminata il 22 dicembre 2015 con un accordo, omologato dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, in
virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie, cui sono
state affidate le figlie (riservato il diritto di visita paterno). Il marito si
è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la
moglie e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non
compresi (inc. SO.2015.1939).
C. Il 14
settembre 2017 AO 1 ha intentato azione di divorzio (non motivata) davanti al
medesimo Pretore, chiedendo di affidare le figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, offrendo un contributo
alimentare per la moglie di fr. 1000.– mensili limitatamente all'anno corrente
e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia, oltre agli assegni familiari. Egli
ha proposto inoltre di liquidare il regime dei beni, compreso l'immobile in
comproprietà, ‟con le modalità decise dal giudiceˮ e ha rifiutato di
suddividere l'avere
previdenziale da lui accumulato durante il matrimonio.
D. All'udienza
di conciliazione, del 7 dicembre 2017, i coniugi si sono accordati sull'affidamento
delle figlie alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sul
diritto di visita paterno, sulla divisione a metà degli averi previdenziali accantonati
durante il matrimonio e sullo scioglimento della comproprietà immobiliare mediante
vendita a terzi. Sugli altri punti i coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di
modo che il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine per motivare la petizione.
E. In un memoriale del 22 gennaio 2018 l'attore ha confermato
le proprie domande, salvo offrire alla moglie un contributo alimentare di fr.
500.– mensili fino al dicembre di quell'anno. Nella sua risposta del 30
maggio 2018 AP 1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 2000.–
mensili “fino a quando l'attore sarà tenuto a versare contributi alimentari per
entrambe le figlie”, portato a fr. 2900.– mensili “dal mese successivo a quello
in cui decadrà l'obbligo contributivo per una figlia”, a fr. 3200.– mensili
“da quando l'attore non sarà più tenuto a corrispondere contributi alimentari
per le figlie” fino al al pensionamento
ordinario di lei e a importo non meglio precisato, pari alla differenza tra fr.
3200.– e la rendita AVS e LPP da lei percepite, fino al 2043 (pensiona-
mento del marito). Essa ha
sollecitato inoltre un contributo alimentare
di fr. 1400.– mensili per ogni figlia, aumentato a fr. 1535.– mensili al
momento in cui sarebbe decaduto il contributo alimentare per una delle due, oltre
agli assegni familiari e all'attribuzione degli accrediti per compiti educativi.
In liquidazione del regime dei beni essa ha preteso la proprietà esclusiva di
mobili e suppellettili, il versamento di fr. 125 000.–, della metà dei risparmi accumulati dal marito durante il
matrimonio e di eventuali polizze assicurative, così come di fr. 10 000.– quale conguaglio per il valore dei
veicoli a motore detenuti dal marito.
F. Alle
prime arringhe del 23 agosto 2018 le parti hanno notificato prove e si sono
accordate sulla liquidazione del regime dei beni, nel senso che ognuno sarebbe
rimasto proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati e che la comproprietà immobiliare sarebbe estata sciolta mediante vendita
‟al miglior offerenteˮ con suddivisione
del ricavo a metà, previo versamento di fr. 125 000.– alla moglie e di fr. 50 000.– al marito. L'istruttoria è iniziata
il 2 novembre 2018 e si è chiusa il 23 settembre 2019. Le
parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.
G. Nel suo
allegato conclusivo del 23 ottobre 2019 AO 1 ha riaffermato le proprie domande,
rifiutando tuttavia ogni contributo alimentare alla moglie. In un memoriale del
29 ottobre 2020 AP 1 ha ribadito la
propria posizione, tranne aumentare la richiesta di contributo
alimentare per sé a fr. 2600.– mensili “fino a quando l'attore sarà tenuto
a versare contributi alimentari per entrambe le figlie”. Il Pretore aggiunto
supplente ha invitato il 20 aprile 2020 J__________ e Ju__________ __________,
diventate maggiorenni, a comunicare se fossero d'accordo di regolare il loro
contributo di mantenimento nella sentenza di divorzio, come chiedeva la madre, con
l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come consenso. Le
figlie non hanno reagito.
H. Statuendo il 22
maggio 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto di
previdenza del marito di trasferire fr. 42 215.60
con gli interessi compensativi dal 15 settembre 2017 su un conto di libero
passaggio intestato alla moglie, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella
n. 739 mediante vendita ‟al miglior offerenteˮ con suddivisione a
metà del ricavo netto, previo versamento di fr. 125 000.– alla moglie e di fr. 50 000.– al marito, e ha disposto che ogni
coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Il Pretore ha obbligato poi AO 1 a
versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili “fino alla
vendita della abitazione coniugale” e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia
“fino al trasferimento dall'abitazione coniugale”, aumentato a fr. 1245.–
mensili in seguito, rispettivamente a fr. 1515.– mensili “dal momento che
l'altra terminerà gli studi”, assegni familiari non compresi. Infine egli ha attribuito
gli accrediti per compiti educativi alla madre. Gli oneri processuali di
fr. 5000.– (di cui fr. 600.– per l'ascolto delle figlie) sono stati posti
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2020 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere fissato il
contributo alimentare per sé in fr. 2046.– mensili “fino a quando l'attore
sarà tenuto a versare contributi per entrambe le figlie”, in fr. 3200.– mensili
fino al momento in cui sarebbe decaduto l'obbligo contributivo per una figlia,
rispettivamente fino al pensionamento
ordinario di lei (previsto nel 2035),
e di fr. 3200.– mensili fino al 2043 (pensionamento del marito “con deduzione
delle rendite AVS e LPP da lei percepite). Nelle sue osservazioni del 4 agosto
2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 18 novembre 2020 egli ha
comunicato l'avvenuta vendita della particella n. 739 RFD di __________, con
trapasso del possesso il 31 gennaio 2021, e ha trasmesso un'attestazione in cui
J__________ e Ju__________ __________ dichiarano di volersi domiciliare presso
di lui a __________ dal 1° febbraio 2021.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale
requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per la moglie
in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice della
convenuta il 25 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 24 giugno
2020.
(timbro postale sulla busta d'invio),
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Alle osservazioni
all'appello AO 1 acclude un file audio contenuto in una chiavetta USB (doc. 3) e copia di vari scam-
bi di messaggi WhatsApp con
la moglie e la figlia Ju__________ dall'8 giugno 2020 in poi (doc. 4 a 6, 8 e 9),
un messaggio di posta elet-
tronica del 18 giugno 2020
della Scuola privata di estetica e be-
nessere, __________ che lo
informava sui costi e le condizioni della frequentazione (doc. 7) e un
messaggio di posta elettronica dell'11 luglio 2020 di S__________ e Jo__________
__________ sulla compravendita dell'abitazione coniugale (doc. 11). Il 18
novembre 2020 egli ha prodotto inoltre un'attestazione in cui le figlie dichiarano
di volersi domiciliare presso di lui dal 1° febbraio 2021 (doc. 13) e copia dell'atto
di compravendita della particella n. 739 (doc. 14). Ora, nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). In concreto la
documentazione prodotta è successiva all'emanazione del giudizio impugnato e,
prodotta senza indugio, è pertanto ricevibile.
3.
Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato
in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo alimentare, il Pretore ha accertato che la convenuta esprimeva la volontà
di privilegiare il mantenimento delle figlie maggiorenni rispetto al proprio.
Ha fissato così il contributo per J__________ e Ju__________ in fr.
1200.– mensili ciascuna, assegni familiari non compresi, fino a quando esse
avrebbero lasciato l'abitazione coniugale, in fr. 1245.– mensili dopo di allora
e in fr. 1515.– mensili per ciascuna di loro quando l'altra “sarà
economicamente indipendente”. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito del
marito in fr. 7228.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo in fr. 2782.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr.
850.–, spese accessorie fr. 140.–, premio della cassa malati fr. 404.55,
assicurazione dell'automobile e dello scooter fr. 66.30, premio dell'assicurazione
RC fr. 11.70, imposte fr. 108.90). Ne ha desunto, il primo giudice, che
con un margine disponibile di fr. 4446.– mensili l'attore è in grado di erogare
i contributi alimentari fissati per le figlie.
Quanto
alla moglie, il Pretore ha constatato che essa si limitava a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo,
stabilito in fr. 3200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 628.–, premio della cassa
malati al netto del sussidio fr. 182.–, assicurazione dell'automobile fr. 76.–,
imposta di circolazione fr. 50.–, premio dell'assicurazione RC e dell'economia
domestica fr. 50.–, premio dell'assicurazione stabili fr. 97.–, tassa raccolta
rifiuti fr. 23.–, tassa acqua potabile fr. 35.–, tassa d'uso delle
canalizzazioni fr. 27,
revisione
serbatoio del gasolio fr. 181.–, spazzacamino fr. 9.–, tassa controllo
combustione fr. 8.–, giardiniere fr. 45.–, gasolio fr. 150.–, ‟terzo
pilastroˮ fr. 300.–, imposte fr. 30.–). A AP 1 il Pretore ha imputato poi un reddito ipotetico di fr. 3000.–
mensili, onde un ammanco di fr. 200.– mensili, ma ha constatato che dopo la
vendita dell'abitazione coniugale essa avrebbe potuto contare su almeno fr. 125 000.– derivanti dall'alienazione. Nelle
circostanze descritte egli ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 200.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale.
Per il Pretore, infine, dopo il pensionamento la moglie “sarà ancora in grado
di sostentarsi da sé grazie alla rendita AVS piena che maturerà con ogni
probabilità, al ricavo della vendita dell'abitazione coniugale, al capitale LPP
di fr. 42
215.60
derivanti dal riparto a metà degli averi
di previdenza professionale e
con il capitale della polizza di assicurazione sulla vita che potrà finanziare
dopo il divorzio”.
4.
Se
non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio
debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro
coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC).
Tale norma realizza due principi: da un lato, quello del clean break,
secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria
indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, e, dall'altro,
quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in
comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di
matrimonio (art. 163 CC). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi
dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà: un coniuge può quindi
pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da
sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispone di una adeguata capacità
contributiva (sentenza del Tribunale
federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii). Il
principio dell'indipendenza economica dei coniugi si concreta di regola dalla
pronuncia del divorzio, fermo restando che un obbligo in tal senso esiste già
dal momento della separazione se non c'è più alcuna prospettiva ragionevole di una
ripresa della vita in comune (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018 del 2
febbraio 2021 consid. 5.2). In linea di principio incombe al richiedente
addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui
provvedere da sé al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.36
del 28 settembre 2020 consid. 8a con rinvio alle sentenze del Tribunale
federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016 del 27 gennaio
2017.
consid. 3.2).
5.
Nella
fattispecie AP 1 non contesta il
“debito mantenimentoˮ di fr. 3200.– mensili accertato dal Pretore, da lei
mede-
sima
indicato. Controversa è la questione di sapere se essa abbia modo di far
fronte autonomamente alle proprie necessità, ovvero se le vada imputato il
reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili stimato dal primo giudice. L'appellante
sostiene, in estrema sintesi, che ciò non è il caso.
a) Riguardo
al contributo alimentare dovuto a AP 1 fino alla vendita dell'abitazione
familiare, la questione è superata. Di norma un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC
decorre dal passaggio in giudicato di una sentenza
di divorzio nel suo intero, e non solo dal passaggio in giudicato del
dispositivo sullo scioglimento del matrimonio. Fino al passaggio in giudicato
dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli continuano a essere disciplinati dall'assetto cautelare o – come in concreto – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale
(sentenza del Tribunale federale
5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III
40.
consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006
pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 6). Ne segue che, nella misura
in cui si riferisce al contributo alimentare dovuto fino alla vendita dell'abitazione
coniugale, il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è divenuto senza
oggetto.
b) Premesso
ciò, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – per
principio – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando
prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di
guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va
tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è
chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3,
109.
consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006
pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può
ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività
lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e
dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia
l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il
reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione
professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione
sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120
consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid.
4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
Trattandosi
di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato
un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia,
vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse
pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione
quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110
consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018
consid. 3.3). In una recente sentenza destinata a pubblicazione il Tribunale
federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne
derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione
retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista
effettivamente e che non sussitano intralci, come in particolare la cura di
bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a
cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte
in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del
lavoro (sentenza 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche sentenza
5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.4).
c) Nel
caso in esame il Pretore ha escluso che motivi d'età o di salute impediscano alla
convenuta di riprendere un'attività lucrativa, così come ha escluso che i problemi
di salute delle figlie giustificassero un accudimento a tempo pieno, men che
meno dopo la maggiore età. Al momento della separazione poi – ha continuato il
Pretore – la convenuta aveva 44 anni, età che “rende doveroso” un
reinserimento professionale, la prassi fissando a 50 anni il limite per la
ripresa di un'occupazione, mentre le figlie avevano già compiuto 14 anni. Ricordato
che la moglie aveva lavorato come centralinista e nel settore della vendita al
dettaglio prima della gravidanza per poi cessare ogni attività lucrativa, il
Pretore ha accertato che costei si era iscritta all'ufficio di collocamento, ma
ha espresso dubbi sull'effettivo invio delle candidature eseguito tra l'11 maggio
2015.
e il 27 settembre 2017, nessuna risposta dei datori di lavoro essendo
stata prodotta. In ogni modo, a suo avviso, dopo due anni di “vane ricerche nella
vendita al dettaglio l'interessata avrebbe dovuto vagliare altri settori meno
qualificati”. Egli non ha disconosciuto che la moglie aveva cercato lavoro nel ramo
delle pulizie, ma ha ritenuto che le ricerche erano state “scarse e non
concernono le economie private, mercato con vasta offerta”. In definitiva, il
Pre-tore ha ritenuto perciò che AP 1 avesse concrete possibilità di impiegarsi
almeno in un settore non qualificato come quello delle pulizie, guadagnando fr.
3000.– mensili netti.
d) Ricordata
la suddivisione dei ruoli adottata dai coniugi durante la comunione domestica, l'appellante
adduce che per ragioni di salute le figlie hanno necessitato e abbisognano tuttora
di cure, ciò che le impedisce di reinserirsi professionalmente. Sostiene che,
nonostante la sua formazione di grafica, essa non ha mai esercitato tale
professione, avendo lavorato come venditrice “per poco tempo” solo fino al 2001.
A mente sua, poi, l'attuale mercato del lavoro non permette un suo
reinserimento, tant'è che il suo impegno nel cercare un impiego, presentando
molteplici candidature e facendo capo nel 2017 a un coach per quattro mesi, a
una riqualifica professionale e a un'iscrizione nel ‟portale online di G__________
__________ non ha avuto alcun esito. Senza dimenticare, essa soggiunge, che con
la pandemia da Covid-19 nella prima parte del 2020 essa non ha potuto compiere
ricerche. Oltre a ciò, essa rimprovera al marito di non avere indicato il nome
di un qualsiasi datore di lavoro pronto ad assumerla. L'appellante reputa
pertanto irrealistico trovare un'occupazione anche nel settore delle pulizie.
Né, essa epiloga, sussistono elementi concreti che permettano di ritenerla collocabile
come aiuto domestico, tanto meno senza disporre di un periodo adeguato per
trovare un impiego del genere.
6.
Secondo
gli accertamenti del Pretore, non contestati, la moglie ha ottenuto nel 1991 un
diploma di grafico presso il Centro scolastico __________ a __________,
senza tuttavia mai intraprendere un'attività in quel settore. Dal 1992 essa è
stata prima impiegata come centralinista in una ditta a __________ e poi ha
lavorato nel commercio al dettaglio, anche con funzioni di
responsabilità, cessando ogni
attività durante la gravidanza per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. Dal suo curriculum
vitae si evince che essa è di madre lingua italiana e
tedesca, come pure che ha nozioni di francese e inglese (doc. 8). Non accusa problemi
di salute.
a) Relativamente
all'età, quando i coniugi si sono separati, il 21 aprile
2015, AP 1 aveva 44 anni, ma doveva ancora occuparsi delle due figlie tredicenni.
E a quel momento vigeva il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a
cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in
cui il figlio mi-nore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età,
mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momen-
to
in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF
115.
II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La
giurisprudenza più recente del Tribunale federale pubblicata in DTF 144 III 481,
che prevede un'attività lucrativa all'80% al momento in cui il figlio minore inizia
la scuola secondaria, è stata adottata solo il 21 settembre 2018. V'è da domandarsi se già a quel momento la convenuta non dovesse
attivarsi per trovare un impiego almeno a tempo parziale, come chiedeva il
marito nella procedura a tutela dell'unione coniugale (risposta del 13 maggio 2015, pag. 9), lei
medesima esprimendo del resto la volontà di reinserirsi nel mondo del lavoro, “valutando
anche un'eventuale riqualifica” e la possibilità di iscriversi all'ufficio
regionale di collocamento (verbale del 13 maggio 2015, pag. 2 in alto). Comunque
sia, per finire AO 1 aveva consentito a versare un contributo alimentare per lei
di fr. 1000.– mensili e, nonostante i dubbi del
Pretore sull'effettivo invio
delle centinaia
offerte di impiego e dell'assenza di riscontri da
parte di potenziali datori di lavoro, tra il maggio del 2015 e il settembre del 2017 l'interessata non ha
trovato alcuna occupazione nel settore della vendita o del servizio alla
clientela (doc. 8).
b) Sta di fatto che al compimento del 16° anno di età da parte delle
gemelle (il 4 aprile 2018) la moglie, quarantasettenne e senza particolari
problemi di salute, non poteva più legittimamente supporre che da lei non ci
si aspettasse l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno. Anche nella
petizione di divorzio (del 14 settembre 2017) il marito la sollecitava a trovare
un'occupazione e chiedeva di imputarle un reddito ipotetico, questa volta a
tempo pieno, già da allora (pag. 6 in basso). Certo,
l'interessata fa valere che in quel periodo essa doveva ancora occuparsi con
assiduità delle figlie, afflitte da problemi psicologici, come risulta dal rapporto d'ascolto della psicologa C__________ F__________. Ciò non ha impedito
alle ragazze tuttavia di frequentare regolarmente la scuola media. Dagli atti non consta inoltre che le figlie
necessitassero di una presenza costante e continua della madre o che i curanti di Ju__________ abbiano invitato AP 1 a non svolgere
un'attività lucrativa per accudire alla figlia. Alla luce
di quanto precede nulla permette di concludere pertanto che nell'aprile del 2018
sussistessero veri ostacoli all'esercizio di una professione. Ne discende
che AP 1 era tenuta, per principio, a
procurarsi redditi propri.
c) Ora, come ha rilevato il Pretore, la mancanza di esperienza
rende oggettivamente impensabile un inserimento professio-nale della convenuta
nel ramo della grafica. Né un aggiornamento della formazione in quel campo
appare realistico, già per la durata che esso richiederebbe. In un primo tempo AP 1 poteva
ancora fare assegnamento invero su un reinserimento nel settore della vendita o
del servizio alla clientela, ma non trovando lavoro in quei comparti avrebbe
dovuto orientarsi altrove, ripiegando anche su un'occupazione meno qualificata,
come donna delle pulizie o come aiuto domestico. L'appellante definisce tale
argomento del Pretore “un'affermazione
del tutto generica, senza alcun aggancio al caso concreto, che non poggia su
alcun elemento concreto”. Non pretende
tuttavia di essere inabile a svolgere una simile attività o che determinati ostacoli
le impediscano di esercitarla.
d) Per
quel che riguarda la possibilità effettiva di svolgere un'attività lucrativa a
tempo pieno, l'interessata ribadisce di avere presentato molteplici candidature, di essersi annunciata all'Ufficio
di collocamento, di avere svolto una riqualifica professionale e di essersi
iscritta al portale online “Ticino lavoro” (interrogatorio del 1° aprile 2019:
verbali, pag. 2 in alto). Se non che, come si è visto, tutto ciò si riferisce
alle ricerche di lavoro svolte tra il maggio del 2015 e il settembre del 2017 nel
settore della vendita o del servizio alla clientela. Salvo un caso, evocato dal
Pretore, non risulta che la convenuta abbia compiuto ricerche d'impiego in settori
meno qualificati. Né essa pretende che nei comparti delle pulizie o dell'aiuto
domestico il mercato sia saturo, ciò che per altro non è notorio. Non si può
pertanto affermare che l'appellante abbia effettivamente profuso tutto
l'impegno da lei esigibile per trovare un'occupazione.
e) Si
conviene che, pur a 47 anni di età, le occasioni d'impiego per la convenuta nel Cantone Ticino potessero
rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di
mano d'opera frontaliera
più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Si può ragionevolmente
presumere tuttavia che, si fosse debitamente attivata nell'aprile del 2018
per reperire un'attività a tempo pieno nel settore delle pulizie o dell'aiuto
domestico, anche se sprovvista di particolare esperienza l'interessata avrebbe
potuto presumibilmente contare su un reddito di almeno fr. 3000.– mensili (analogamente:
I CCA, sen-tenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019 consid. 2f con rinvio alla
sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016 consid. 5f; si vedano i
salari minimi menzionati nel contratto collettivo di lavoro per il personale
domestico, imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino, valido
fino al 30 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, volume
145.
del 1° ottobre 2019 pag. 329).
f) L'appellante non può infine pretendere un periodo di
transizione per attivarsi. Essa
sapeva infatti sin dalla separazione che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria
potenzialità lucrativa, non potendo più confidare nel modello di accudimento
parentale precedente la separazione (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2018.62
del 29 gennaio 2020 consid. 16 con riferimenti). Ne segue che al riguardo
l'appello vede la sua sorte segnata.
7.
L'appellante
contesta l'eventualità, evocata dal Pretore, di costringerla a far fronte al
“debito mantenimento” intaccando il provento della vendita dell'immobile a __________.
Essa fa valere che il guadagno prospettato di fr. 125 000 – non è stato ancora incassato ed è
aleatorio, tanto più in un periodo di pandemia come quello attuale. A suo
parere di conseguenza, quand'anche le sarà possibile conseguire un reddito di
fr. 3000.– mensili, “è tutto fuorché assodato che [essa] riesca a recuperare la
differenza di fr. 200.– mensili per coprire il fabbisogno minimo di fr.
3200.– mensili”. Ora, sulla motivazione del Pretore, secondo cui la convenuta potrà
colmare il disavanzo del proprio fabbisogno minimo consumando la sostanza si può
discutere. Prima del pensionamento un coniuge divorziato non va tenuto infatti –
in linea di massima – a consumare il proprio patrimonio per sovvenire a sé
stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare
senza erodere il proprio (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.138
dell'8 febbraio 2021 consid. 19c con rinvio). Sia come sia, la
previsione del primo giudice (e dell'appellante) è superata, poiché – come ha comunicato
AO 1 il 18 novembre 2020 a questa Camera senza che l'appellante abbia mosso
obiezioni – con la vendita della particella n. 739 RFD di __________ al prezzo
di fr. 900 000.–, AP 1 non ha recuperato soltanto
i mezzi propri investiti nell'immobile di fr. 125
000.–, bensì complessivi fr. 225 000.–.
Chiarito ciò, quando fissano contributi di mantenimento
il giudice del divorzio considera anche il reddito della sostanza,
alla stessa stregua del reddito da attività lucrativa; se la sostanza non
produce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea di conto una volta
ancora il reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5A_376/2020
del 22 ottobre 2020 consid, 3.3.2 con rinvio; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). E in mancanza di dati oggettivi sul
reddito da capitali questa Camera suole riferirsi, per costante giurisprudenza,
al saggio previsto dall'art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii),
il quale ammonta attualmente all'1% (art. 12 lett. j OPP 2;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017,
consid. 14e con rimandi). Ne segue che un provento di circa fr. 225.–
mensili è sufficiente per colmare il disavanzo che l'interessata registra
mensilmente, senza ch'essa sia costretta a consumare la sostanza. Fino al
pensionamento ordinario di lei non vi è spazio dunque per un contributo di mantenimento.
8.
Quanto
al periodo successivo al pensionamento ordinario della convenuta, il Pretore ha
accertato che, oltre al provento della vendita dell'immobile in comproprietà (fr.
125.
000.–), l'interessata riceverà fr. 42 215.60 dalla divisione degli averi
previdenziali maturati dal marito durante il matrimonio. Inoltre, egli ha
soggiunto, beneficiando dello splitting AVS, la moglie maturerà “con
ogni probabilità” il diritto a una rendita intera “senza lacune contributive”,
così come di un capitale “LPP legato alla polizza vita che potrà finanziare dal
divorzio in poi”. Non senza rimproverare alla convenuta di avere omesso
di recare “la prova sull'evoluzione della sua situazione e in particolare in
punto alla bontà della sua prognosi”, il primo giudice ha concluso che l'interessata sarà in grado di finanziare il
proprio mantenimento anche grazie al consumo della sostanza.
a) L'appellante
contesta la conclusione appena citata, facendo valere sostanzialmente gli
stessi argomenti addotti circa il provento della vendita dell'immobile a __________.
Essa rileva inoltre di non disporre di averi previdenziali, la somma che
otterrà dal marito essendo estremamente esigua, e che con ogni verosimiglianza essa
non percepirà una rendita AVS intera. A suo avviso, pertanto, essa non sarà in
grado di far fronte al proprio disavanzo, il quale per altro aumenterà con il
passare del tempo.
b) Di
norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto per
il tempo necessario affinché il coniuge creditore riacquisti la propria
autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La durata
del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di coprire
da sé il proprio debito mantenimento. Il sistema dello splitting e
degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la decima
revisione dell'AVS (in vi-gore dal 1° gennaio 1997), e la divisione dell'avere
di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola, di evitare
lacune di previdenza nel periodo anteriore al divorzio. In linea di principio,
pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del
beneficiario. Se il creditore alimentare non è in grado tuttavia di sopperire
da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita,
sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF 141 III 469 consid.
3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18 settembre 2020
consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005
pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 del dell'11
maggio 2017 consid. 4).
c) Nella
fattispecie la motivazione del Pretore è a dir poco opinabile. Intanto non è
dato di capire sulla base di quale proiezione egli abbia ritenuto prevedibile
la riscossione, da parte della moglie, di una rendita AVS intera. Inoltre, nella
misura in cui gli accrediti per compiti educativi sono dovuti per la cura di
figli minori di 16 anni (art. 29sexies cpv.
1.
LAVS), limite raggiunto in pendenza di procedura da Ju__________ e Je__________,
l'attribuzione di tali accrediti con la decisione finale era ormai senza
oggetto (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid.
22d). Può darsi che al momento in cui si tratterà di erogare a AP 1 la rendita
AVS l'autorità amministrativa decida di conteggiare integralmente alla beneficiaria
l'ammontare degli accrediti per compiti educativi (‹https://www.ahv-iv.ch/ p/1.07.i›,
punto 5). La questione esula tuttavia dall'attuale giudizio e non può essere
vagliata in questa sede. Infine, se dopo il pensionamento un coniuge creditore può essere tenuto a
usare averi personali (I CCA, sentenza inc. 11.2019.138 dell'8 febbraio 2021
consid. 19c con rinvio), nel caso in esame non è dato a divedere come un
capitale di 167
215.–, per altro nelle
previsioni del Pretore consumato in parte prima di allora per sostentare il proprio debito mantenimento, possa bastare all'interessata per coprire un arco di tempo di circa 22.7
anni, corrispondente – approssimativamente – all'aspettativa di vita di una donna di 65 anni (cfr.
d) Certo,
come rileva il Pretore, al contributo di mantenimento da versare dopo il
divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché
incombe prioritariamente alle parti allegare
i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55
cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il giudizio sulle
conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti necessari, “il giudice
ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC). Il giudice del divor-zio,
in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la facoltà di rimediare ad
allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il dovere di interpello
(art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni documento che gli
occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per statuire sulle richieste
di giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020 consid, 7a
con rinvio a Bohnet in: Bohnet/Guillod,
Droit matrimonial, Fond et procédure,
Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami).
e) In
concreto è vero che AP 1 non ha addotto “la prova sull'evoluzione della
sua situazione e in particolare in punto alla bontà della sua prognosi”, ma
essa nemmeno è stata invitata a esibire la documentazione mancante in materia
di “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro. Fosse stata sollecitata, la convenuta
avrebbe potuto rivolgersi all'Istituto delle assicurazioni sociali, il quale
elabora abitualmente “calcoli previsionali” in tema di AVS/AI, così come all'istituto
presso cui detiene il conto di libero passaggio ed eventualmente a quello cui intenderebbe
versare fr. 300.– mensili ammessi nel suo fabbisogno minimo per il “terzo
pilastro”, ottenendo così informazioni affidabili su prognosi di carattere
pensionistico. In mancanza di tali dati non è possibile formulare previsioni serie
e sindacare il diritto dell'appellante a un contributo alimentare dopo il
pensionamento ordinario.
f) L'autorità
giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non
è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono
essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In
merito al contributo alimentare chiesto da AP 1 dopo il pensionamento ordinario
gli atti vanno completati su punti essenziali, dovendosi accertare il prevedibile
ammontare delle rendite del “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro che determineranno
l'eventuale diritto al contributo alimentare. In simili condizioni non rimane
che annullare l'ultima frase del dispositivo n. 7 della sentenza
impugnata, inerente al contributo di mantenimento in favore AP 1 dopo il pensionamento
ordinario, e rinviare gli atti al Pretore perché inviti la convenuta a produrre
un attestato sul prevedibile ammontare della futura rendita AVS e sulle
prevedibili somme che le perverranno dagli istituti presso cui l'interessata detiene
conti del “secondo” e “terzo” pilastro. Dopo di che, il Pretore fisserà
l'eventuale contributo di mantenimento per quel periodo (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020, consid. 7c con rinvio). Dandosi
una quantificazio-ne da parte della convenuta del contributo alimentare preteso
dopo il pensionamento, il presente caso si distingue per altro dal precedente
giudicato dalla Camera il 23 luglio 2020 (inc. 11.2019.87 consid. 10c). Ne segue
che, in ultima analisi, entro tale limite l'appello merita accoglimento.
9.
Le spese del
giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce sconfitta sul contributo alimentare prima del pensionamento,
ma ottiene l'annullamento della sentenza impugnata riguardo al periodo
successivo. Come giudicherà il Pretore aggiunto al riguardo dipenderà
dall'integrazione dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto ponderato, nel
complesso entrambe le
parti escono quindi soccombenti sostanzialmente nella medesima proporzione. Ciò
giustifica di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le
ripetibili. Sugli oneri di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al
momento in cui statuirà sul rinvio.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che:
a) Il
dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:
La richiesta di contributo alimentare formulata da AP
1 fino al proprio pensionamento ordinario è respinta.
Per
quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AP 1 dopo il
pensionamento, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al
Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell'istruttoria.
b) Il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata sull'attribuzione
degli accrediti per compiti educativi è dichiarato senza oggetto.
c) Il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata sulle
spese giudiziarie è annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di
fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico
dell'appellante medesima e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le
ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).