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Decisione

11.2020.79

Divorzio: contributo di mantenimento per la moglie

24 marzo 2021Italiano33 min

pompiere volontario del Corpo civici pompieri __________. Grafica di formazione,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.79

Lugano

24 marzo 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2017.228 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 14 settembre 2017

da

AO

1 nato

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 23 giugno 2020 presentato da AP 1 contro

la

sentenza emessa dal Pretore il 22 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1

(1978) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29 luglio 2005. A quel

momento essi avevano già le gemelle J__________ e Ju__________, nate il 4

aprile 2002. Il marito è assistente di polizia della Città di __________ e

pompiere volontario del Corpo civici pompieri __________. Grafica di formazione,

la moglie ha lavorato come centralinista e come venditrice, cessando ogni attività durante la gravidanza

per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono separati il 21 apri­le

2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di

__________ (particella

n. 739 RFD, comproprietà dei coniugi in

ragione di metà ciascuno) per

trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Una procedura a tutela dell'unione

coniugale promossa il 29 apri­le 2015 da AP 1

è terminata il 22 dicembre 2015 con un accordo, omologato dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, in

virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie, cui sono

state affidate le figlie (riservato il diritto di visita paterno). Il marito si

è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la

moglie e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non

compre­si (inc. SO.2015.1939).

C. Il 14

settembre 2017 AO 1 ha intentato azione di divorzio (non motivata) davanti al

medesimo Pretore, chiedendo di affidare le figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, offrendo un contributo

alimentare per la moglie di fr. 1000.– mensili limitatamente al­l'anno corrente

e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia, oltre agli assegni familiari. Egli

ha proposto inoltre di liquidare il regi­me dei beni, compreso l'immobile in

comproprietà, ‟con le modalità decise dal giudiceˮ e ha rifiutato di

suddividere l'avere

previdenziale da lui accumulato durante il matrimonio.

D. All'udienza

di conciliazione, del 7 dicembre 2017, i coniugi si sono accordati sull'affidamento

delle figlie alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sul

diritto di visita paterno, sulla divisione a metà degli averi previdenziali accantonati

durante il matrimonio e sullo scioglimento della comproprietà immobiliare mediante

vendita a terzi. Sugli altri punti i coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di

modo che il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine per motivare la petizione.

E. In un memoriale del 22 gennaio 2018 l'attore ha confermato

le proprie domande, salvo offrire alla moglie un contributo alimentare di fr.

500.– mensili fino al dicembre di quell'anno. Nella sua risposta del 30

maggio 2018 AP 1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 2000.–

mensili “fino a quando l'attore sarà tenuto a versare contributi alimentari per

entrambe le figlie”, portato a fr. 2900.– mensili “dal mese successivo a quello

in cui decadrà l'obbligo contributivo per una figlia”, a fr. 3200.– mensili

“da quando l'attore non sarà più tenuto a corrispondere contributi alimentari

per le figlie” fino al al pensionamento

ordinario di lei e a importo non meglio precisato, pari alla differenza tra fr.

3200.– e la rendita AVS e LPP da lei percepite, fino al 2043 (pensiona-

mento del marito). Essa ha

sollecitato inoltre un contributo alimentare

di fr. 1400.– mensili per ogni figlia, aumentato a fr. 1535.– mensili al

momento in cui sarebbe decaduto il contributo alimentare per una delle due, oltre

agli assegni familiari e all'attribuzio­ne degli accrediti per compiti educativi.

In liquidazione del regime dei beni essa ha preteso la proprietà esclusiva di

mobili e suppellettili, il versamento di fr. 125 000.–, della metà dei risparmi accumulati dal marito durante il

matrimonio e di eventuali polizze assicurative, così come di fr. 10 000.– quale conguaglio per il valore dei

veicoli a motore detenuti dal marito.

F. Alle

prime arringhe del 23 agosto 2018 le parti hanno notificato prove e si sono

accordate sulla liquidazione del regime dei beni, nel senso che ognuno sarebbe

rimasto proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati e che la comproprietà immobiliare sarebbe estata sciolta mediante vendita

‟al miglior offerenteˮ con suddivisione

del ricavo a metà, previo versamento di fr. 125 000.– alla moglie e di fr. 50 000.– al marito. L'istruttoria è iniziata

il 2 novembre 2018 e si è chiusa il 23 settembre 2019. Le

parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.

G. Nel suo

allegato conclusivo del 23 ottobre 2019 AO 1 ha riaffermato le proprie domande,

rifiutando tuttavia ogni contributo alimentare alla moglie. In un memoriale del

29 ottobre 2020 AP 1 ha ribadito la

propria posizione, tranne aumentare la richiesta di contributo

alimentare per sé a fr. 2600.– mensili “fino a quando l'attore sarà tenuto

a versare contributi alimentari per entrambe le figlie”. Il Pretore aggiunto

supplente ha invitato il 20 aprile 2020 J__________ e Ju__________ __________,

diventate maggiorenni, a comunicare se fossero d'accordo di regolare il loro

contributo di mantenimento nella sentenza di divorzio, come chiedeva la madre, con

l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come consenso. Le

figlie non hanno reagito.

H. Statuendo il 22

maggio 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto di

previdenza del marito di trasferire fr. 42 215.60

con gli interessi compensativi dal 15 settembre 2017 su un conto di libero

passaggio intestato alla moglie, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella

n. 739 mediante vendita ‟al miglior offerenteˮ con suddivisione a

metà del ricavo netto, previo versamento di fr. 125 000.– alla moglie e di fr. 50 000.– al marito, e ha disposto che ogni

coniuge rimanes­se proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Il Pretore ha obbligato poi AO 1 a

versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili “fino alla

vendita della abitazione coniugale” e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia

“fino al trasferimento dall'abitazione coniugale”, aumentato a fr. 1245.–

mensili in seguito, rispettivamente a fr. 1515.– mensili “dal momento che

l'altra terminerà gli studi”, assegni familiari non compresi. Infine egli ha attribuito

gli accrediti per compiti educativi alla madre. Gli oneri processuali di

fr. 5000.– (di cui fr. 600.– per l'ascolto delle figlie) sono stati posti

a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2020 per

ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere fissato il

contributo alimentare per sé in fr. 2046.– mensili “fino a quando l'attore

sarà tenuto a versare contributi per entrambe le figlie”, in fr. 3200.– mensili

fino al momento in cui sarebbe decaduto l'obbligo contributivo per una figlia,

rispettivamente fino al pensionamento

ordinario di lei (previsto nel 2035),

e di fr. 3200.– mensili fino al 2043 (pensionamento del marito “con deduzione

delle rendite AVS e LPP da lei percepite). Nelle sue osservazioni del 4 agosto

2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 18 novembre 2020 egli ha

comunicato l'avvenuta vendita della particella n. 739 RFD di __________, con

trapasso del possesso il 31 gennaio 2021, e ha trasmesso un'attestazione in cui

J__________ e Ju__________ __________ dichiarano di volersi domiciliare presso

di lui a __________ dal 1° febbraio 2021.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per la moglie

in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice della

convenuta il 25 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 24 giugno

2020.

(timbro postale sulla busta d'invio),

ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Alle osservazioni

all'appello AO 1 acclude un file audio contenuto in una chiavetta USB (doc. 3) e copia di vari scam-­

bi di messaggi WhatsApp con

la moglie e la figlia Ju__________ dall'8 giugno 2020 in poi (doc. 4 a 6, 8 e 9),

un messaggio di posta elet-

tronica del 18 giugno 2020

della Scuola privata di estetica e be-

nessere, __________ che lo

informava sui costi e le condizioni della frequentazione (doc. 7) e un

messaggio di posta elettronica dell'11 luglio 2020 di S__________ e Jo__________

__________ sulla compravendita dell'abitazione coniugale (doc. 11). Il 18

novembre 2020 egli ha prodotto inoltre un'attestazione in cui le figlie dichiarano

di volersi domiciliare presso di lui dal 1° febbraio 2021 (doc. 13) e copia dell'atto

di compravendita della particella n. 739 (doc. 14). Ora, nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e

se dinanzi alla giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno

con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317

cpv. 1 CPC). In concreto la

documentazione prodot­ta è successiva all'emanazione del giudizio impugnato e,

prodot­ta senza indugio, è pertanto ricevibile.

3.

Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passa­to

in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo alimentare, il Pretore ha accertato che la convenuta esprimeva la volontà

di privilegiare il mantenimento delle figlie maggiorenni rispetto al proprio.

Ha fissato così il contributo per J__________ e Ju__________ in fr.

1200.– mensili ciascuna, assegni familiari non compresi, fino a quando esse

avrebbero lasciato l'abitazione coniugale, in fr. 1245.– mensili dopo di allora

e in fr. 1515.– mensili per ciascuna di loro quando l'altra “sarà

economicamente indipendente”. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito del

marito in fr. 7228.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo in fr. 2782.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr.

850.–, spese accessorie fr. 140.–, premio della cassa malati fr. 404.55,

assicurazione dell'automobile e dello scooter fr. 66.30, premio dell'assicurazione

RC fr. 11.70, imposte fr. 108.90). Ne ha desunto, il primo giudice, che

con un margine disponibile di fr. 4446.– mensili l'attore è in grado di erogare

i contributi alimentari fissati per le figlie.

Quanto

alla moglie, il Pretore ha constatato che essa si limitava a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo,

stabilito in fr. 3200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 628.–, premio della cassa

malati al netto del sussidio fr. 182.–, assicurazione dell'automobile fr. 76.–,

imposta di circolazione fr. 50.–, premio dell'assicurazione RC e dell'economia

domestica fr. 50.–, premio del­l'assicurazione stabili fr. 97.–, tassa raccolta

rifiuti fr. 23.–, tassa acqua potabile fr. 35.–, tassa d'uso delle

canalizzazioni fr. 27,

revisione

serbatoio del gasolio fr. 181.–, spazzacamino fr. 9.–, tassa controllo

combustione fr. 8.–, giardiniere fr. 45.–, gasolio fr. 150.–, ‟terzo

pilastroˮ fr. 300.–, imposte fr. 30.–). A AP 1 il Pretore ha imputato poi un reddito ipotetico di fr. 3000.–

mensili, onde un ammanco di fr. 200.– mensili, ma ha constatato che dopo la

vendita dell'abitazione coniugale essa avrebbe potuto contare su almeno fr. 125 000.– derivanti dall'alienazione. Nelle

circostanze descritte egli ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 200.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale.

Per il Pretore, infine, dopo il pensionamento la moglie “sarà ancora in grado

di sostentarsi da sé grazie alla rendita AVS piena che maturerà con ogni

probabilità, al ricavo della vendita dell'abitazione coniugale, al capitale LPP

di fr. 42

215.60

derivanti dal riparto a metà degli averi

di previdenza professionale e

con il capitale della polizza di assicurazione sulla vita che potrà finanziare

dopo il divorzio”.

4.

Se

non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio

debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro

coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC).

Tale norma realizza due principi: da un lato, quello del clean break,

secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria

indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, e, dall'altro,

quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in

comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di

matrimonio (art. 163 CC). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi

dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà: un coniuge può quindi

pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da

sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispone di una adeguata capacità

contributiva (sentenza del Tribunale

federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii). Il

principio dell'indipendenza economica dei coniugi si concreta di regola dalla

pronuncia del divorzio, fermo restando che un obbligo in tal senso esiste già

dal momento della separazione se non c'è più alcuna prospettiva ragionevole di una

ripresa della vita in comune (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018 del 2

febbraio 2021 consid. 5.2). In linea di principio incombe al richiedente

addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui

provvedere da sé al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.36

del 28 settembre 2020 consid. 8a con rinvio alle sentenze del Tribunale

federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016 del 27 gennaio

2017.

consid. 3.2).

5.

Nella

fattispecie AP 1 non contesta il

“debito mantenimentoˮ di fr. 3200.– mensili accertato dal Pretore, da lei

mede-

sima

indicato. Controversa è la questione di sapere se es­sa abbia modo di far

fronte autonomamente alle proprie necessità, ovvero se le vada imputato il

reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili stimato dal primo giudice. L'appellante

sostiene, in estrema sinte­si, che ciò non è il caso.

a) Riguardo

al contributo alimentare dovuto a AP 1 fino alla vendita dell'abitazione

familiare, la questione è superata. Di norma un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC

decorre dal passaggio in giudicato di una senten­za

di divorzio nel suo intero, e non solo dal passaggio in giudicato del

dispositivo sullo scioglimen­to del matrimonio. Fino al passaggio in giudicato

dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli continua­no a essere disciplinati dal­l'assetto cautelare o – come in concreto – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unio­ne coniugale

(senten­za del Tribunale federale

5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III

40.

consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006

pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 6). Ne segue che, nella misura

in cui si riferisce al contributo alimentare dovuto fino alla vendita del­l'abitazione

coniugale, il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è divenuto senza

oggetto.

b) Premesso

ciò, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – per

principio – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando

prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di

guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va

tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è

chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3,

109.

consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006

pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può

ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività

lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e

dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia

l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il

reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione

sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120

consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid.

4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

Trattandosi

di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato

un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia,

vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse

pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazio­ne

quel coniuge avesse già 45 an­ni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110

consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018

consid. 3.3). In una recente sentenza destinata a pubblicazione il Tribunale

federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne

derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione

retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista

effettivamente e che non sussitano intralci, come in particolare la cura di

bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a

cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte

in preceden­za, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del

lavoro (sentenza 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche sentenza

5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.4).

c) Nel

caso in esame il Pretore ha escluso che motivi d'età o di salute impediscano alla

convenuta di riprendere un'attività lucrati­va, così come ha escluso che i problemi

di salute delle figlie giustificassero un accudimento a tempo pieno, men che

meno dopo la maggiore età. Al momento della separazione poi – ha continuato il

Pretore – la convenuta aveva 44 anni, età che “ren­de doveroso” un

reinserimento professionale, la prassi fissando a 50 anni il limite per la

ripresa di un'occupazione, mentre le figlie avevano già compiuto 14 anni. Ricordato

che la moglie aveva lavorato come centralinista e nel settore della vendita al

dettaglio prima della gravidanza per poi cessare ogni attività lucrativa, il

Pretore ha accertato che costei si era iscritta all'ufficio di collocamento, ma

ha espres­so dubbi sull'effettivo invio delle candidature eseguito tra l'11 maggio

2015.

e il 27 settembre 2017, nessuna risposta dei datori di lavoro essendo

stata prodotta. In ogni mo­do, a suo avviso, dopo due anni di “vane ricerche nella

vendita al dettaglio l'interessata avrebbe dovuto vagliare altri settori meno

qualificati”. Egli non ha disconosciuto che la moglie aveva cercato lavoro nel ramo

delle pulizie, ma ha ritenuto che le ricerche erano state “scarse e non

concernono le economie private, mercato con vasta offerta”. In definitiva, il

Pre-tore ha ritenuto perciò che AP 1 avesse concrete possibilità di impiegarsi

almeno in un settore non qualificato come quello delle pulizie, guadagnando fr.

3000.– mensili netti.

d) Ricordata

la suddivisione dei ruoli adottata dai coniugi durante la comunione domestica, l'appellante

adduce che per ragioni di salute le figlie hanno necessitato e abbisognano tuttora

di cure, ciò che le impedisce di reinserirsi professionalmente. Sostiene che,

nonostante la sua formazione di grafica, essa non ha mai esercitato tale

professione, avendo lavorato come venditrice “per poco tempo” solo fino al 2001.

A mente sua, poi, l'attuale mercato del lavoro non permette un suo

reinserimento, tant'è che il suo impegno nel cercare un impiego, presentando

molteplici candidature e facendo capo nel 2017 a un coach per quattro mesi, a

una riqualifica professionale e a un'iscrizione nel ‟portale online di G__________

__________ non ha avuto alcun esito. Senza dimenticare, essa soggiunge, che con

la pandemia da Covid-19 nella prima parte del 2020 essa non ha potuto compiere

ricerche. Oltre a ciò, essa rimprovera al marito di non avere indicato il nome

di un qualsiasi datore di lavoro pronto ad assumerla. L'appellante reputa

pertanto irrealistico trovare un'occupazione anche nel settore delle pulizie.

Né, essa epiloga, sussistono elementi concreti che permettano di ritenerla collocabile

come aiuto domestico, tanto meno senza disporre di un periodo adeguato per

trovare un impiego del genere.

6.

Secondo

gli accertamenti del Pretore, non contestati, la moglie ha ottenuto nel 1991 un

diploma di grafico presso il Centro scolastico __________ a __________,

senza tuttavia mai intraprendere un'attività in quel settore. Dal 1992 essa è

stata prima impiegata come centralinista in una ditta a __________ e poi ha

lavorato nel commercio al dettaglio, anche con funzioni di

responsabilità, cessando ogni

attività durante la gravidanza per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. Dal suo curriculum

vitae si evince che essa è di madre lingua italiana e

tedesca, come pure che ha nozioni di francese e inglese (doc. 8). Non accusa problemi

di salute.

a) Relativamente

all'età, quando i coniugi si sono separati, il 21 aprile

2015, AP 1 aveva 44 anni, ma doveva ancora occuparsi delle due figlie tredicenni.

E a quel momento vigeva il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a

cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in

cui il figlio mi-nore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età,

mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momen-

­to

in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF

115.

II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La

giurisprudenza più recente del Tribunale federale pubblicata in DTF 144 III 481,

che prevede un'attività lucrativa all'80% al momento in cui il figlio minore inizia

la scuola secondaria, è stata adottata solo il 21 settembre 2018. V'è da domandarsi se già a quel momento la convenuta non dovesse

attivarsi per trovare un impiego almeno a tempo parziale, come chiedeva il

marito nella procedura a tutela dell'unione coniugale (risposta del 13 maggio 2015, pag. 9), lei

medesima esprimendo del resto la volontà di reinserirsi nel mondo del lavo­ro, “valutando

anche un'eventuale riqualifica” e la possibilità di iscriversi all'ufficio

regionale di collocamento (verbale del 13 maggio 2015, pag. 2 in alto). Comunque

sia, per finire AO 1 aveva consentito a versare un contributo alimentare per lei

di fr. 1000.– mensili e, nonostante i dubbi del

Pretore sull'effettivo invio

delle centinaia

offerte di impie­go e dell'assenza di riscontri da

parte di potenziali datori di lavoro, tra il maggio del 2015 e il settembre del 2017 l'interessata non ha

trovato alcuna occupazione nel settore della vendita o del servizio alla

clientela (doc. 8).

b) Sta di fatto che al compimento del 16° anno di età da parte delle

gemelle (il 4 aprile 2018) la moglie, quarantasettenne e senza particolari

proble­mi di salute, non poteva più legittimamente supporre che da lei non ci

si aspettasse l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno. Anche nella

petizione di divorzio (del 14 settembre 2017) il marito la sollecitava a trovare

un'occupazione e chiedeva di imputarle un reddito ipotetico, questa volta a

tempo pieno, già da allora (pag. 6 in basso). Certo,

l'interessata fa valere che in quel periodo essa doveva ancora occuparsi con

assiduità delle figlie, afflitte da problemi psicologici, come risulta dal rapporto d'ascolto della psicolo­ga C__________ F__________. Ciò non ha impedito

alle ragazze tuttavia di frequentare regolarmente la scuola media. Dagli atti non consta inoltre che le figlie

necessitassero di una presenza costante e continua della madre o che i curanti di Ju__________ abbiano invitato AP 1 a non svolgere

un'attività lucrativa per accudire alla figlia. Alla luce

di quanto precede nulla permette di concludere pertanto che nell'aprile del 2018

sussistessero veri ostacoli all'esercizio di una professione. Ne discende

che AP 1 era tenuta, per principio, a

procurarsi redditi propri.

c) Ora, come ha rilevato il Pretore, la mancanza di esperienza

rende oggettivamente impensabile un inserimento professio-nale della convenuta

nel ramo della grafica. Né un aggiornamento della formazione in quel campo

appare realisti­co, già per la durata che esso richiederebbe. In un primo tempo AP 1 poteva

ancora fare assegnamento invero su un reinserimento nel settore della vendita o

del servizio alla clientela, ma non trovan­do lavoro in quei comparti avreb­be

dovuto orientarsi altrove, ripiegando anche su un'occupazione meno qualificata,

come donna delle pulizie o come aiuto domestico. L'appellante definisce tale

argomento del Pretore “un'affermazio­ne

del tutto generica, senza alcun aggancio al caso concreto, che non poggia su

alcun elemento concreto”. Non pretende

tuttavia di essere inabile a svolgere una simile attività o che determinati ostacoli

le impediscano di esercitarla.

d) Per

quel che riguarda la possibilità effettiva di svolgere un'attività lucrativa a

tempo pieno, l'interessata ribadisce di avere presentato molteplici candidature, di essersi annunciata al­l'Ufficio

di collocamento, di avere svolto una riqualifica professionale e di essersi

iscritta al portale online “Ticino lavoro” (interrogatorio del 1° aprile 2019:

verbali, pag. 2 in alto). Se non che, come si è visto, tutto ciò si riferisce

alle ricerche di lavoro svolte tra il maggio del 2015 e il settembre del 2017 nel

settore della vendita o del servizio alla clientela. Salvo un caso, evocato dal

Pretore, non risulta che la convenuta abbia compiuto ricerche d'impiego in settori

meno qualifica­ti. Né essa pretende che nei comparti delle pulizie o dell'aiuto

domestico il mercato sia saturo, ciò che per altro non è notorio. Non si può

pertanto affermare che l'appellante abbia effettivamente profuso tutto

l'impegno da lei esigibile per trovare un'occupazione.

e) Si

conviene che, pur a 47 anni di età, le occasioni d'impiego per la convenuta nel Cantone Ticino potessero

rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di

mano d'ope­ra frontaliera

più giovane, flessibile e pron­ta ad addestrarsi. Si può ragionevolmente

presumere tuttavia che, si fosse debitamente attivata nell'aprile del 2018

per reperire un'attività a tempo pieno nel settore delle pulizie o dell'aiuto

domestico, anche se sprovvista di particolare esperienza l'interessata avreb­be

potuto presumibilmente contare su un reddito di almeno fr. 3000.– mensili (analogamente:

I CCA, sen-tenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019 consid. 2f con rinvio alla

sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016 consid. 5f; si vedano i

salari minimi menzionati nel contratto collettivo di lavoro per il personale

domestico, imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino, valido

fino al 30 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, volu­me

145.

del 1° ottobre 2019 pag. 329).

f) L'appellante non può infine pretendere un periodo di

transizione per attivarsi. Essa

sapeva infatti sin dalla separazione che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria

potenzialità lucrativa, non potendo più confidare nel modello di accudimento

parentale precedente la separazione (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2018.62

del 29 gennaio 2020 consid. 16 con riferimenti). Ne segue che al riguardo

l'appello vede la sua sorte segnata.

7.

L'appellante

contesta l'eventualità, evocata dal Pretore, di costringerla a far fronte al

“debito mantenimento” intaccando il provento della vendita dell'immobile a __________.

Essa fa valere che il guadagno prospettato di fr. 125 000 – non è stato ancora incassato ed è

aleatorio, tanto più in un periodo di pandemia come quello attuale. A suo

parere di conseguenza, quand'anche le sarà possibile conseguire un reddito di

fr. 3000.– mensili, “è tutto fuorché assodato che [essa] riesca a recuperare la

differenza di fr. 200.– mensili per coprire il fabbisogno minimo di fr.

3200.– mensili”. Ora, sulla motivazione del Pretore, secondo cui la convenuta potrà

colmare il disavanzo del proprio fabbisogno minimo consumando la sostanza si può

discutere. Prima del pensionamento un coniuge divorziato non va tenuto infatti –

in linea di massima – a consumare il proprio patrimonio per sovvenire a sé

stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare

senza erodere il proprio (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.138

del­l'8 febbraio 2021 consid. 19c con rinvio). Sia come sia, la

previsione del primo giudice (e dell'appellante) è superata, poiché – come ha comunicato

AO 1 il 18 novembre 2020 a questa Camera senza che l'appellante abbia mosso

obiezioni – con la vendita della particella n. 739 RFD di __________ al prezzo

di fr. 900 000.–, AP 1 non ha recuperato soltanto

i mezzi propri investiti nell'immobile di fr. 125

000.–, bensì complessivi fr. 225 000.–.

Chiarito ciò, quando fissano contributi di mantenimento

il giudice del divorzio considera anche il reddito della sostanza,

alla stessa stregua del reddito da attività lucrativa; se la sostanza non

produce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea di conto una volta

ancora il reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5A_376/2020

del 22 ottobre 2020 consid, 3.3.2 con rinvio; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). E in mancanza di dati oggettivi sul

reddito da capitali questa Camera suole riferirsi, per costante giurisprudenza,

al saggio previsto dall'art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii),

il quale ammonta attualmente all'1% (art. 12 lett. j OPP 2;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017,

consid. 14e con rimandi). Ne segue che un provento di circa fr. 225.–

mensili è sufficiente per colmare il disavanzo che l'interessata registra

mensilmente, senza ch'essa sia costretta a consumare la sostanza. Fino al

pensionamento ordinario di lei non vi è spazio dunque per un contributo di mantenimento.

8.

Quanto

al periodo successivo al pensionamento ordinario della convenuta, il Pretore ha

accertato che, oltre al provento della vendita dell'immobile in comproprietà (fr.

125.

000.–), l'interessata riceverà fr. 42 215.60 dalla divisione degli averi

previdenziali maturati dal marito durante il matrimonio. Inoltre, egli ha

soggiunto, beneficiando dello splitting AVS, la moglie maturerà “con

ogni probabilità” il diritto a una rendita intera “senza lacune contributive”,

così come di un capitale “LPP legato alla polizza vita che potrà finanziare dal

divorzio in poi”. Non senza rimproverare alla convenuta di avere omesso

di recare “la prova sull'evoluzione della sua situazione e in particolare in

punto alla bontà della sua prognosi”, il primo giudice ha concluso che l'interessata sarà in grado di finanziare il

proprio mantenimento anche grazie al consumo della sostanza.

a) L'appellante

contesta la conclusione appena citata, facendo valere sostanzialmente gli

stessi argomenti addotti circa il provento della vendita dell'immobile a __________.

Essa rileva inoltre di non disporre di averi previdenziali, la somma che

otterrà dal marito essendo estremamente esigua, e che con ogni verosimiglianza essa

non percepirà una rendita AVS intera. A suo avvi­so, pertanto, essa non sarà in

grado di far fronte al proprio disavanzo, il quale per altro aumenterà con il

passare del tempo.

b) Di

norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto per

il tempo necessario affinché il coniu­ge creditore riacquisti la propria

autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La durata

del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di coprire

da sé il proprio debito mantenimento. Il siste­ma dello splitting e

degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la decima

revisione dell'AVS (in vi-gore dal 1° gennaio 1997), e la divisione dell'avere

di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola, di evitare

lacune di previdenza nel periodo anteriore al divorzio. In linea di principio,

pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del

beneficiario. Se il creditore alimentare non è in grado tuttavia di sopperire

da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita,

sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF 141 III 469 consid.

3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18 settembre 2020

consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005

pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 del dell'11

maggio 2017 consid. 4).

c) Nella

fattispecie la motivazione del Pretore è a dir poco opinabile. Intanto non è

dato di capire sulla base di quale proiezione egli abbia ritenuto prevedibile

la riscossione, da parte della moglie, di una rendita AVS intera. Inoltre, nella

misura in cui gli accrediti per compiti educativi sono dovuti per la cura di

figli minori di 16 anni (art. 29sexies cpv.

1.

LAVS), limite raggiunto in pendenza di procedura da Ju__________ e Je__________,

l'attribuzione di tali accrediti con la decisione finale era ormai senza

oggetto (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid.

22d). Può darsi che al momento in cui si tratterà di eroga­re a AP 1 la rendita

AVS l'autorità amministrativa decida di conteggiare integralmente alla beneficiaria

l'ammontare degli accrediti per compiti educativi (‹https://www.ahv-iv.ch/ p/1.07.i›,

punto 5). La questio­ne esula tuttavia dal­l'attuale giudizio e non può essere

vagliata in questa sede. Infine, se dopo il pensionamento un coniuge creditore può essere tenuto a

usare averi personali (I CCA, sentenza inc. 11.2019.138 dell'8 febbraio 2021

consid. 19c con rinvio), nel caso in esame non è dato a divedere come un

capitale di 167

215.–, per altro nelle

previsioni del Pretore consumato in parte prima di allora per sostentare il proprio debito mantenimento, possa bastare all'interessata per coprire un arco di tempo di circa 22.7

anni, corrisponden­te – approssimativamente – all'aspettativa di vita di una don­na di 65 anni (cfr.

d) Certo,

come rileva il Pretore, al contributo di mantenimento da versare dopo il

divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché

incombe prioritariamente alle parti allegare

i fatti su cui poggiano le loro doman­de e indicare i mezzi di prova (art. 55

cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il giudizio sulle

conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti necessari, “il giudice

ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC). Il giudice del divor-zio,

in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la facoltà di rimediare ad

allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il dovere di interpello

(art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni documento che gli

occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per statuire sulle richieste

di giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020 consid, 7a

con rinvio a Bohnet in: Bohnet/Guillod,

Droit matrimonial, Fond et procé­dure,

Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami).

e) In

concreto è vero che AP 1 non ha addotto “la pro­va sull'evoluzione della

sua situazione e in particolare in punto alla bontà della sua prognosi”, ma

essa nemmeno è stata invitata a esibire la documentazione mancante in materia

di “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro. Fosse stata sollecitata, la convenuta

avrebbe potuto rivolgersi all'Istituto delle assicurazioni sociali, il quale

elabora abitualmente “calcoli previsionali” in tema di AVS/AI, così come all'istituto

presso cui detiene il conto di libero passaggio ed eventualmente a quello cui intenderebbe

versare fr. 300.– mensili ammessi nel suo fabbisogno minimo per il “terzo

pilastro”, ottenendo così informazioni affidabili su prognosi di carattere

pensionistico. In mancanza di tali dati non è possibile formulare previsioni serie

e sindacare il diritto dell'appellante a un contributo alimentare dopo il

pensionamento ordinario.

f) L'autorità

giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non

è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono

essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In

merito al contributo alimentare chiesto da AP 1 dopo il pensionamento ordinario

gli atti vanno completati su punti essenziali, dovendosi accertare il prevedibile

ammontare delle rendite del “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro che determineranno

l'eventuale diritto al contributo alimentare. In simili condizioni non rimane

che annullare l'ultima frase del dispositivo n. 7 della sentenza

impugnata, inerente al contributo di mantenimento in favore AP 1 dopo il pensionamento

ordinario, e rinviare gli atti al Pretore perché inviti la convenuta a produrre

un attestato sul prevedibile ammontare della futura rendita AVS e sulle

prevedibili somme che le perverranno dagli istituti presso cui l'interessata detiene

conti del “secondo” e “terzo” pilastro. Dopo di che, il Pretore fisse­rà

l'eventuale contributo di mantenimento per quel periodo (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020, consid. 7c con rinvio). Dandosi

una quantificazio-ne da parte della convenuta del contributo alimentare prete­so

dopo il pensionamento, il presente caso si distingue per altro dal precedente

giudicato dalla Camera il 23 luglio 2020 (inc. 11.2019.87 consid. 10c). Ne segue

che, in ultima analisi, entro tale limite l'appello merita accoglimento.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante esce sconfitta sul contributo alimentare prima del pensionamento,

ma ottiene l'annullamento della sentenza impugnata riguardo al periodo

successivo. Come giudicherà il Pretore aggiunto al riguardo dipenderà

dall'integrazione dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto ponderato, nel

complesso entrambe le

parti escono quindi soccombenti sostanzialmente nella medesima proporzione. Ciò

giustifica di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le

ripetibili. Sugli oneri di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al

momento in cui statuirà sul rinvio.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia

di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che:

a) Il

dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:

La richiesta di contributo alimentare formulata da AP

1 fino al proprio pensionamento ordinario è respinta.

Per

quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AP 1 dopo il

pensionamento, la sentenza impugna­ta è annullata e gli atti sono rinviati al

Pretore per nuo­vo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione del­l'istruttoria.

b) Il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata sull'attribuzione

degli accrediti per compiti educativi è dichiarato senza oggetto.

c) Il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata sulle

spese giudiziarie è annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di

fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico

dell'appellante medesima e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le

ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).