11.2020.8
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie fissato in una convenzione di divorzio
23 giugno 2021Italiano47 min
aveva diritto secon-do la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniuge
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.8
Lugano
23 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2014.109 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 4 aprile 2014 dal
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 30 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
18 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1957) si
sono sposati a __________ il 31 luglio 1987. Dal matrimonio sono nati P__________
(1989) e M__________ (1992). I coniugi vivono separati dal 2001. Con sentenza
del 7 giugno 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato
il divorzio, omologando una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito quanto
segue:
2. Contributo
alimentare a favore della moglie signora AO 1
a) AP 1 si
impegna a versare un contributo alimentare mensile a favore della moglie, da
versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, così composto:
– fr. 6500.– fino al 31 dicembre 2011;
– fr. 5500.– dal 1° gennaio 2012 fino al
pensionamento della moglie;
– Dopo il pensionamento AP 1 verserà all'ex moglie, vita
natural durante, un contributo pari alla differenza tra fr. 5500.– e la rendita
AVS che essa percepirà. Detto contributo sarà al massimo di fr. 3500.–.
b) Il
contributo è annualmente indicizzato al rincaro, la prima volta a gennaio 2012
e valendo quale indice di base quello di giugno 2010.
3. Gli eventuali averi di vecchiaia LPP maturati dal
matrimonio fino al 31 maggio 2010 sono divisi a metà tra i coniugi. In
caso di mancata intesa sull'importo della divisione l'incarto, cresciuto in
giudicato il divorzio, passerà al TCA (art. 142 CC).
4. Il
regime dei beni è sciolto e liquidato come segue:
(…)
c) Il
marito versa alla moglie un importo in liquidazione onnicomprensivo di fr. 350 000.–. Detta somma
verrà corrisposta a saldo di ogni reciproca pretesa (…).
L'accordo era preceduto dalla
seguente premessa (n. II lett. d):
Le parti pongono a fondamento della presente
convenzione i seguenti parametri e le seguenti considerazioni (art. 143 CC):
– Il marito è medico e ha un reddito
mensile netto dell'ordine di fr. 30 000.– mensili;
– la moglie non ha attualmente alcun
reddito proprio. Necessita di un contributo per coprire il proprio fabbisogno
ma è comunque tenuta ad attivarsi per un reinserimento almeno parziale nel
mondo del lavoro. Di qui la riduzione sull'alimento che entrerà in vigore a far
tempo dal 1° gennaio 2012 (…);
– il marito provvede direttamente al
mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora agli studi.
La
sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. OA.2007.196 e OA.2008.50). Il
3 febbraio 2011 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che non
v'erano più averi previdenziali da dividere siccome entrambi i coniugi li
avevano prelevati anticipatamente (inc. 34.2010.42) e ha rinviato la causa al
Pretore per nuova decisione su un'eventuale equa indennità nel senso dell'art.
124 vCC. Statuendo il 10 giugno 2011, il Pretore ha deciso di non
stabilire alcuna indennità giusta l'art. 124 vCC, giacché gli averi
previdenziali prelevati erano stati considerati nella liquidazione del regime
dei beni (inc. OR.2011.9). Anche tale sentenza è passata in giudicato. AP 1 si è poi risposato il 9 settembre
2011 con C__________ __________ (1971), la quale, eccettuato un periodo dal 1°
marzo 2018 al 28 febbraio 2019 in cui ha lavorato come assistente di direzione
e contabile al 30%, non svolge atti-vità lucrativa. Al momento del matrimonio
essa aveva già una figlia, J__________ (1995), avuta da R__________ B__________.
B. Il 4 aprile 2014 AP 1
ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere che una modifica
del suo statuto professionale (da medico anestesista indipendente a
dipendente), a lui imposto dalla clinica __________ di __________, aveva
comportato una diminuzione del suo guadagno. Egli ha chiesto così che la
sentenza di divorzio fosse modificata nel senso
di ridurre il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 3850.–
mensili dal 4 aprile 2014 fino al pensionamento di lei e di ridurlo dopo di
allora, senza limiti di tempo, alla differenza tra fr. 3850.– e la rendita AVS
che sarebbe spettata alla convenuta, ma al massimo
fr. 2450.– mensili. Il Pretore ha citato le parti a un'udienza di
conciliazione del 16 giugno 2014. Constatata l'impossibilità di un'intesa, egli
ha impartito all'attore un termine di 30 giorni per motivare l'azione. Nel
suo memoriale del 29 luglio 2014 AP 1 ha invocato anche una migliorata
situazione economica della moglie, la quale aveva ricevuto un'eredità dal
padre, e ha chiesto di ridurre ulteriormente il contributo alimentare per lei a
fr. 3520.– mensili fino al pensionamento e alla differenza tra fr. 3520.– e la rendita AVS dopo di allora,
ma al massimo fr. 2240.– mensili. Nella sua risposta del
15 settembre 2014 AO 1 ha proposto di respingere la petizione.
C. Alle prime arringhe
del 10 novembre 2015 l'attore si è valso di un'ulteriore contrazione del
proprio stipendio e ha replicato,
postulando una nuova riduzione del contributo
alimentare litigioso a fr. 3520.– mensili dal 4 aprile 2014 fino al
31 agosto 2015, a fr. 3025.– mensili dal 1° settembre 2015 fino al 28
febbraio 2021 e alla differenza fra fr. 3025.– e la rendita AVS della
convenuta, ma al massimo fr. 1925.– mensili, dal 1° marzo 2021 al 31
maggio 2021, sopprimendolo in seguito con il raggiungimento dell'età
pensionabile. Il dibattimento è stato aggiornato per consentire alla convenuta
di presentare una duplica, che l'interessata ha inoltrato il 16 dicembre 2015 e
in cui ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Al seguito del dibattimento,
il 7 marzo 2016, le parti hanno notificato numerose prove. L'istruttoria è
iniziata seduta stante ed è terminata il 2 aprile 2019. Alle arringhe finali
del 17 giugno 2019 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni sulla
scorta di memoriali conclusivi, l'attore chiedendo nondimeno di far decorrere
la modifica dal 1° gennaio 2015. Statuendo con sentenza del 18 dicembre
2019, il Pretore ha respinto la petizione. Le
spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico
dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2020
per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder ridurre il
contributo alimentare per AO 1 a fr. 3520.– mensili dal 1° gennaio al
31 dicembre 2015, a fr. 3163.– mensili dal 1° gennaio 2016 al
28 febbraio 2021 (pensionamento della convenuta) e alla differenza tra
fr. 3163.– e la rendita AVS di lei, ma al massimo fr. 2012.– mensili dal 1° marzo
2021 al 31 maggio 2021, sopprimendolo poi in esito al proprio pensionamento.
Con osservazioni del 13 marzo 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il
21 aprile 2020 l'attore ha replicato spontaneamente, confermando il
proprio punto di vista. La convenuta non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio passata in
giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione
di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia
sono impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di modifiche vertenti su pretese meramente
pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si consideri l'ammontare della
riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr.
1980.– mensili per il 2015 e fr. 2475.– mensili dal gennaio del 2016 al maggio del
2021), senza contare la postulata soppressione del contributo dal 1° giugno
2021. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è
giunta al patrocinatore dell'attore il 19 dicembre 2019. Rimasto sospeso
fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe
scaduto sabato 1° febbraio 2020, salvo
protrarsi al lunedì 3 febbraio 2020 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 30 gennaio 2020 (timbro postale
sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello l'attore
acclude un estratto del sito internet dell'azienda __________ SA di __________,
consultato il 15 gennaio 2020 (‹www.__________›), per contestare che l'attività
della cava di famiglia della convenuta “è stata nel frattempo dismessa”, come
ha accertato invece il Pretore (sentenza impugnata, pag. 9). Trattandosi di un
mezzo di prova addotto per contestare un'argomentazione oggettivamente
imprevedibile per una parte prima di ricevere il giudizio, la sua produzione è di
per sé lecita (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020
consid. 2 con richiami). Quanto alla convenuta, essa annette alle sue
osservazioni il proprio certificato individuale di stato civile per dimostrare
che il cognome è “__________” e non “__________ __________”, come indica
l'attore. Si tratta di dati che
figurano in pubblici registri, notori e come tali ricevibili (DTF 138 II 564
consid. 6.2). Ciò posto, conviene passare senza indugio alla
trattazione dell'appello.
3. La convenuta obietta,
nelle sue osservazioni del 13 marzo 2020, che l'appello è irricevibile per
carenza di motivazione, l'attore limitandosi a ripetere le argomentazioni
addotte davanti al Pretore, senza spiegare perché la decisione impugnata
sarebbe erronea. La censura non può essere condivisa.
a) Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non
sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con
quanto fi-gura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale
4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Solo a tali condizioni la giurisdizione di
appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non
significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza
inc. 11.2019.140 del 27 novembre 2020 consid. 2a con rinvii).
b) Nella
fattispecie l'appellante riprende a tratti argomenti già sottoposti al primo
giudice, ma non manca di confrontarsi con la motivazione del giudizio
impugnato. Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che l'attore
mette in discussione gli accertamenti del Pretore in merito ai propri redditi e
alla propria sostanza, come pure in relazione alla situazione economica della
convenuta, contesta le valutazioni riguardo ai presupposti per una modifica del
contributo alimentare e ripropone le sue allegazioni, non esaminate dal primo
giudice, circa i rispettivi fabbisogni e la misura della riduzione richiesta.
Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto
alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di puntuale disamina. Nulla
osta, di conseguenza, al vaglio dell'appello.
4. Secondo l'art. 129
cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole,
la rendita fissata in una senten-
za di divorzio può essere
ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. La modifica o la soppressione di
un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica
dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo
rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di
modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di
adattarla alle nuove circostanze (sentenza
del Tribunale federale 5A_902/2020 del 25
gennaio 2021 consid. 5.1.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid.
11.1.1 e 131 III 199 consid. 2.7.4; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.6/7 del 3 agosto 2020 consid. 5 con rinvii). Essa implica
perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti
al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato
l'ultima volta) e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare il
contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il
cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza
originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modificato
l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una soppressione o una
riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità
(RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii).
Verificati
Fatti
i requisiti che precedono, il giudice è chiamato a fissare il nuovo contributo
alimentare, in base al proprio potere d'apprezzamento, fondandosi sui criteri
dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori presi in considerazione al
momento del divorzio. A tal fine non è necessario che ogni singolo fattore sia
mutato nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC. Chiamato a fissare importo e durata
dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice applica i criteri
esemplificati dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi.
Qualora il reddito dei coniugi basti per sopperire al rispettivo mantenimento,
il patrimonio non si considera. In caso contrario, nulla si oppone a che un
coniuge possa essere tenuto a consumare la sostanza, anche qualora si tratti di
beni propri, reddito e patrimonio essendo posti sul medesimo piano (art. 125
cpv. 2 n. 5 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare del resto
che un coniuge senza attività lucrativa debitore di contributi alimentari e il
cui reddito della sostanza non basta per assicurare il mantenimento della
coppia, può essere obbligato ad attingere al patrimonio per garantire all'ex
moglie il fabbisogno minimo del diritto civile (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2
con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019
consid. 3).
I principi appena
riassunti valgono anche in caso di modifica del contributo di mantenimento
giusta l'art. 129 CC. Ove il reddito da attività lucrativa e quello della
sostanza non bastino più per conservare il tenore di vita al quale ogni coniuge
aveva diritto secon-do la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniuge
debitore di intaccare il proprio patrimonio per continuare a versare la rendita
fissata in precedenza, anche se prima della separazione i coniugi non
attingevano al capitale per il loro sostentamento (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3 con riferimenti).
5. Litigiosi sono anzitutto,
in concreto, i presupposti per una riduzione o una soppressione del contributo
alimentare spettante alla convenuta. Nella sentenza impugnata il Pretore ha
ripercorso la cronistoria che ha condotto alla firma dell'accordo del 2 giugno
2010, riprendendo ampi stralci della sentenza di divorzio. Egli ha ricordato in
particolare che all'udienza del 2 giugno 2010 la premessa n. II lett. c, la
quale riservava la facoltà per il marito di chiedere una riduzione del
contributo alimentare qualora il suo reddito avesse subìto una flessione di
almeno il 20% sull'arco di 12 mesi per motivi a lui non imputabili rispetto al
reddito lordo accertato fiscalmente nel 2008 (fr. 378 500.– annui), è stata sostituita dal nuovo punto n. II
lett. d (sopra, lett. A) ‟nell'ottica di registrare i parametri ex art.
143 CCˮ. In tal in modo le parti hanno fissato ‟i redditi e i
parametri che fondano l'accordo garantendo se del caso ad ogni parte la
possibilità di chiedere la modificaˮ nell'eventualità in cui tali
parametri fossero mutati (loc. cit., pag. 3 seg. con riferimento a un verbale
del 2 giugno 2010 nell'inc. OA.2007.196). Il Pretore ha ricordato inoltre come
contestualmente al divorzio AP 1 si fosse impegnato a versare fr. 37 800.– annui per ogni figlio fino al
conseguimento del master (pag. 5).
Appurato
altresì che dopo il divorzio sono intervenuti fatti di rilievo, come la
mancata suddivisione degli averi previdenziali, la morte dei genitori della
convenuta, le nuove nozze dell'attore e la modifica dal 1° gennaio 2014 dello
statuto professionale di lui, il primo giudice ha esaminato l'evolversi della
situazione economica di AP 1. Vagliati i dati fiscali dal 2013 al 2018, egli
ha constatato che i redditi da attività lucrativa dell'interessato si sono
ridimensionati rispetto al momento del divorzio, passando da fr. 358 442.– annui a importi compresi tra fr. 249 613.20 e fr. 282 000.– annui, eccettuato un picco di fr.
414 763.– nel 2014 (pag. 6 seg.). Egli
ha ritenuto tuttavia che ciò non fosse sufficiente per accogliere l'azione,
dovendosi valutare anche la rilevanza, la durevolezza e l'imprevedibilità del
cambiamento, oltre che i relativi effetti sulla situazione complessiva delle
parti. Al riguardo il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se la
scalarità del contributo pattuita in sede di divorzio sia stata concepita per
tenere conto di una diminuzione dei redditi del marito, come
pretendeva la convenuta,
pur non celando perplessità sul fatto che la modifica non fosse stata prevista.
Certo era in ogni caso che la scelta si riconduceva alla necessità, per il
marito, che la moglie si affrancasse – almeno in parte – dal contributo
alimentare (pag. 7).
Ciò posto, il Pretore ha sottolineato
che, di fronte a una riduzione dei redditi di circa fr. 100 000.– annui dal 2015, pari al 27% rispetto al
dato sul quale si fondava la convenzione di divorzio, fra il 2015 e il 2017
l'attore ha accantonato circa fr. 100 000.–
di sostanza e aumentato i debiti privati di fr. 200 000.– invece di consumare il patrimonio. Ciò attestava, a
mente sua, una disponibilità equivalente alla perdita di reddito subìta. Il
primo giudice ha rammentato dipoi che al momento del divorzio era stata
garantita alla convenuta (la quale aveva rinunciato a ‟gran parte del suo
tenore di vitaˮ) la copertura delle spese correnti, sicché il contributo
“assume per lei un'importanza vitale”. In difetto di una chiara esclusione dei
cespiti di sostanza, secondo il Pretore non poteva così essere tutelata la tesi
dell'attore, stando al quale una modifica del contributo alimentare dipende solo
da una variazione dei redditi. Anche perché in conformità alla giurisprudenza
(DTF 138 III 289) al debitore alimentare può essere imposto il consumo della
sostanza per garantire il pagamento del contributo alimentare pattuito al
momento del divorzio. E nella fattispecie l'attore dispone di mezzi idonei per
sostentare l'ex coniuge nei termini stabiliti al momento del divorzio. Poco
importa – ha proseguito il primo giudice – che l'interessato debba attingere alla
sostanza (ipotesi non confermata dai dati fiscali). Comunque sia, l'onere
alimentare è sostenibile, l'interessato avendo continuato ad assumere i costi
di sostentamento – nel frattempo venuti meno – per i figli e per la figlia
della seconda moglie. Ne ha desunto, il Pretore, che l'attore non può valersi
di un peggioramento della propria situazione per fondare l'azione di modifica (pag.
8).
Quanto al miglioramento
della situazione della convenuta, il Pretore ha ricapitolato i dati fiscali di
lei dal 2011 al 2016, escludendo redditi “celati” dalle successioni dei
genitori e giungendo alla conclusione che fra le parti persiste “una chiara e
importante disparità di risorse”, di modo che non sarebbe “per nulla equo”
ridurre un contributo vitale per la convenuta quando l'attore dispone ancora
di risorse sufficienti. Né egli ha reputato fondato il rimprovero mosso dall'attore
alla convenuta di non avere tratto vantaggio dall'eredità dei genitori, sia
perché ciò non risulta dai dati fiscali sia perché l'asse successorio è gravato
dalla posizione debitoria concernente una cava di granito, nel frattempo
dismessa. Per il resto, quand'anche con i suoi sforzi la convenuta avesse
ottenuto un risultato migliore rispetto a quello prospettato al momento del
divorzio con la scalarità del contributo, ovvero con la riduzione del medesimo di
fr. 1000.– mensili, ciò non può esserle di pregiudizio. Sia perché il
contributo pattuito copriva solo lo stretto fabbisogno di lei, sia perché AO 1
nulla ha ottenuto dalla divisione della previdenza professionale e non poteva
contare di ricostituirsi una previdenza con il capitale ricevuto in liquidazione
del regime dei beni né poteva colmare le lacune con la ripresa di un'attività
lucrativa. Onde, per finire, il rigetto della petizione (pag. 9 a 11).
6. L'appellante si
duole anzitutto che il Pretore non abbia riconosciuto il peggioramento delle proprie
condizioni economiche. Ripercorse le fasi che hanno portato all'omologazione
della sentenza di divorzio, egli ribadisce che a quel momento era stata
chiaramente prevista la possibilità di ridurre il contributo alimentare nel
caso in cui fossero calati i suoi redditi, come si è poi verificato, le sue
entrate complessive essendo diminuite, in maniera importante, duratura e
imprevedibile del 27%, rispettivamente del 35% dal dicembre del 2019.
L'appellante adduce inoltre che il fatto di avere salvaguardato il proprio
patrimonio con risparmi o plusvalenze nella gestione degli investimenti nulla
toglie alla diminuzione di reddito, senza dimenticare che la sostanza era un
parametro estraneo agli accordi fra le parti al momento del divorzio, tant'è
che l'accordo del 2 giugno 2010 nemmeno vi allude. Egli reputa errata pertanto la
conclusione del Pretore, stando al quale la sostanza doveva essere
esplicitamente esclusa dagli accordi per non essere considerata ai fini del
giudizio. La critica non può essere condivisa.
Quanto al mancato riferimento alla sostanza del marito nella
convenzione di divorzio (ma anche al fabbisogno minimo di lui), v'è da domandarsi
se ciò si riconduca a un'esclusione consapevole e deliberata, come sembra
pretendere l'appellante, oppure a una semplice omissione (cfr. RtiD I-2015 pag.
868 consid. 6.2). Per concludere che il reddito sia l'unico parametro da ponderare
ai fini di una modifica del contributo alimentare deve evincersi chiaramente dalla
convenzione e dai documenti preparatori la volontà di rinunciare a uno dei
criteri usualmente applicati (loc. cit. consid. 6.3; da ultimo: sentenza del
Tribunale federale 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.2.1). In concreto, come ha rilevato il Pretore, nella causa di divorzio
le parti avevano aderito in un primo tempo a una proposta del marito, il quale
intendeva riservarsi la facoltà di ottenere
una riduzione del con-tributo alimentare ove il proprio reddito avesse subìto
una fles-sione del 20% sull'arco di almeno 12 mesi per motivi a lui non
imputabili rispetto al reddito lordo accertato fiscalmente nel 2008 (fr. 378 500.– meno
il valore locativo di fr. 20 865.–). All'udienza del 2 giugno 2010 tale clausola (premessa n. II lett. c) è poi stata
sostituita dal punto n. II lett. d
(sopra, lett. A) ‟nell'ottica di
registrare i parametri ex art. 143 CCˮ e di ‟fissare chiaramente i
redditi e i parametri che fondano l'accordo garantendo se del caso ad ogni
parte la possibilità di chiedere la modifica nel caso in cui tali parametri dovessero
modificarsiˮ (verbale del 2 giugno 2010 nell'inc. OA.2007.196). Ciò non
dimostra tuttavia che le parti intendessero escludere il patrimonio dell'attore
ai fini di un'eventuale modifica del contributo alimentare, né una tale
conclusione si impone interpretando oggettivamente la convenzione. Tanto meno
ove si pensi che, dovendosi
interpretare una convenzione omologata dal giudice, la presunta volontà delle
parti va determinata così com'è stata intesa dal giudice che ha omologato la
convenzione, il quale nel caso specifico è lo stesso che ha statuito sull'azione di modifica (DTF 143 III
524 consid. 6.2). In proposito l'appello manca dunque di consistenza.
7. La
sostanza (e il fabbisogno minimo) del marito dovendo essere considerata nella
fattispecie, insieme con gli altri fattori, in vista di una possibile modifica
del contributo alimentare, occorre esaminare pertanto se rispetto alla
situazione data al momento del divorzio siano sopraggiunti – in primo luogo
nella situazione dell'attore – cambiamenti rilevanti e durevoli a norma
dell'art. 129 cpv. 1 CC. Riguardo alle entrate di AP 1, che al momento del
divorzio erano di fr. 30 000.– mensili (sopra, lett. A), il
Pretore ha riassunto in una tabella il “reddito complessivo” e lo “stipendio”
di lui dal 2013 al 2018 risultanti dagli atti fiscali e dalla documentazione
agli atti. Decisivi sono nondimeno i redditi dell'interessato dal 1° gennaio
2015, data dalla quale è chiesta la riduzione del contributo alimentare. A
ragione l'appellante fa valere che il valore locativo della sua abitazione, non
considerato nel contributo alimentare nemmeno al momento del divorzio, ammonta
senza variazioni a fr. 20 865.–
annui (doc. Y e Z, tassazioni 2015 e 2016) e che per il resto il suo reddito
immobiliare deriva da fondi situati a __________ appartenenti alla comunione
ereditaria del padre della sua seconda moglie (doc. Y, tassazione 2015, riparto
e doc. I richiamato, dichiarazione 2015). Reddito che non gli si può dunque
computare, la seconda moglie non essendo tenuta ad assistere economicamente il
debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso la convenuta.
Nelle circostanze
descritte le entrate dell'attore, composte di “reddito da attività dipendente”
e “reddito titoli e capitali”, am-
montavano a fr. 297 769.– nel 2015, pari a fr. 24 814.– mensili (doc. Y, tassazione 2015), a
fr. 271 210.– nel 2016, pari a
fr. 22 600.– mensili (doc. Z,
tassazione 2016) e a fr. 267 519.– nel
2017, pari a fr. 22 293.– mensili (doc. VIII richiamato, dichiarazione
2017). Per il 2018, in mancanza di atti fiscali, giova attenersi al certificato
di salario che attesta un reddito netto di fr. 249 682.20 (doc. EE), cui si aggiunge, come propone l'appellante
senza che la convenuta sollevi obiezioni, un reddito della sostanza (mobiliare:
circa fr. 18 000.–) analogo a quello
del 2017, per complessivi fr. 267 520.–,
pari a fr. 22 293.– mensili. Per il
periodo successivo l'appellante lamenta che il Pretore ha trascurato
l'ulteriore riduzione del suo stipendio dal 1° dicembre 2019 (da fr. 300 000.– a fr. 260 000.– lordi annui: doc. FF a HH allegati alla lettera del
20 maggio 2019). A ragione, il fatto nuovo e la nuova documentazione essendo
stati addotti tempestivamente (art. 229 cpv. 1 lett. a CPC). Il Pretore li
ha notificati, ma non li ha versati agli atti e non ne ha tenuto conto nel
giudizio. Il reddito da attività lucrativa dell'attore nel 2019 va dunque accertato
in fr. 246 489.–. Dato un
reddito della sostanza mobiliare analogo a quello degli anni precedenti, per il
2019 risultano così entrate di fr. 22 032.–
mensili. In seguito alla modifica contrattuale dal 1° gennaio 2020, l'attore potrà
contare poi, fino al pensionamento, su uno stipendio netto di fr. 211 368.– annui, onde un'entrata di
fr. 19 114.– mensili. Le cifre allegate
dall'appellante trovano in definitiva riscontro agli atti.
8. La convenuta obietta
che la riduzione scalare del
contributo concordata al momento del divorzio già teneva conto della
progressiva età dell'attore e della presumibile riduzione delle sue entrate. Il
Pretore ha lasciato la questione aperta, pur esprimendo perplessità sul fatto
che l'attore ignorasse i cambiamenti in vista a livello contrattuale con la
clinica per cui AP 1 lavorava. Ciò che del resto lo avrebbe indotto – secondo
il Pretore – a inserire nella prima versione dell'accordo una clausola suscettibile
di abilitarlo a chiedere una riduzione del contributo alimentare nel caso in
cui il suo reddito fosse calato del 20%.
Non
a torto l'attore lamenta nell'appello mere speculazioni. La premessa ripresa
nella versione finale della convenzione di divorzio indica chiaramente che la
riduzione del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili prevista per il 1° gennaio
2012 si giustificava con l'obbligo per la moglie di “attivarsi per un
reinserimento almeno parziale nel mondo del lavoro” (sopra, lett. A). Che nei
considerandi della sentenza di divorzio (doc. A, pag. 3 in alto) il giudice abbia
esortato AO 1 a mettere a frutto il capitale ricevuto in liquidazione del regime
dei beni nulla muta, né tanto meno indizia l'ipotesi che la riduzione del
contributo prevista dal 1° gennaio 2012 presupponesse anche una flessione dei
redditi del marito. Quanto alla prevedibile modifica del suo statuto
professionale e al conseguente calo dei suoi introiti, l'appellante fa valere
che la tempistica non è quella indicata dal primo giudice, tant'è che la
vendita della clinica si è perfezionata dopo la morte del responsabile per un incidente
avvenuto nel febbraio del 2012 e che la modifica dello statuto da indipendente
a dipendente gli è stata imposta solo dal 2014. Egli rileva altresì che la nota
clausola nella versione iniziale della convenzione era motivata dai suoi
timori per la costante revisione al ribasso delle tariffe Tarmed. Sia come sia,
a prescindere dai motivi che possono aver indotto l'interessato a paventare una
futura diminuzione dei propri redditi, rimane il fatto che al momento del
divorzio il contributo di mantenimento non risulta essere stato fissato tenendo
conto di simile eventualità (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.6 del 3 agosto
2020 consid. 5 con richiami). Anzi, all'udienza del 2 giugno 2010 le parti
hanno espressamente dichiarato che una modifica dei parametri fissati nella
premessa della convenzione, fra cui il reddito del marito, avrebbero garantito
la possibilità di adeguare l'accordo (doc. U, pag. 2). Considerata la duratura,
importante e imprevista flessione delle entrate dell'attore, si giustifica
pertanto, in linea di principio, una modifica del contributo alimentare.
9. Per
quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attore, che il Pretore non ha
accertato, AP 1 adduce che al momento del divorzio esso ammontava a fr. 8240.–
mensili. L'importo risulta da un conteggio delle spese correnti datato 31 maggio
2010 (doc. F), non contestato dalla convenuta (risposta del 15 settembre 2014,
pag. 2). Riguardo alla situazione al momento del giudizio, l'appellante calcola
il proprio fabbisogno minimo in fr. 10 788.60
mensili nel 2015 e in fr. 9221.15 mensili dal 2016 in poi sulla scorta di
quanto esposto davanti al Pretore, dopo avere aggiornato il carico fiscale
risultante dalle tassazioni 2015 (doc. Y) e 2016 (doc. Z). La convenuta non
indica più a quanto ammonterebbe l'attuale fabbisogno minimo dell'attore, limitandosi
a invocare l'obbligo per la seconda moglie di sostenere economicamente il marito.
Ora, dagli atti risulta
che prima dell'aggiornamento fiscale del 2015 e del 2016 l'attore aveva
documentato nella replica (pag. 2) il proprio fabbisogno minimo in fr. 8757.– mensili
(doc. G1-11, L e M). Tale importo comprendeva, fra l'altro, il
minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola di fr. 1200.–
mensili e un costo dell'alloggio di fr. 1645.– mensili (doc. L). La convenuta
non contesta le poste di quel fabbisogno né l'aggiornamento fiscale,
limitandosi a far valere – come detto – che C__________ D__________ deve contribuire
alle spese del marito. L'obiezione è fondata per quanto concerne il minimo
esistenziale del diritto esecutivo, giacché il minimo esistenziale del diritto
esecutivo di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con una terza
persona corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia, ovvero a fr. 850.–,
non a fr. 1200.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Anche il costo
dell'alloggio relativo all'abitazione comune di conviventi va, per principio,
diviso a metà. Quando però i redditi del convivente siano insufficienti per
coprire la quota della metà, tale quota va aumentata nel fabbisogno minimo del
debitore fino all'importo che sarebbe riconosciuto a quest'ultimo se abitasse
da sé solo (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c; nel medesimo senso: I CCA sentenza
Considerandi
inc. 11.2012.73 (II) del 6 febbraio 2015, consid. 7a).
Nella fattispecie la
seconda moglie dell'attore non è in grado di finanziare la metà del costo
dell'alloggio alla luce dei suoi redditi (da sostanza immobiliare) accertati
per gli anni 2015/2016 e dichiarati per il 2017 (doc. Y e doc. Z), entrate che non
riescono a coprire nemmeno la metà del minimo esistenziale del diritto
esecutivo per coppia. In condizioni del genere si giustifica di inserire nel
fabbisogno minimo dell'attore il costo dell'alloggio che andrebbe riconosciuto
se abitasse da sé solo. Ove appena si consideri che nel fabbisogno minimo della
convenuta il Pretore ha incluso un costo dell'alloggio di fr. 1853.77 mensili
(doc. 1 e consid. 16), si giustifica così di comprendere nel fabbisogno minimo
dell'attore la locazione di fr. 1645.– mensili che andrebbe riconosciuta a lui
medesimo se abitasse da solo nell'attuale casa di __________. Il fabbisogno
minimo di AP 1 va aggiornato perciò in fr. 10 438.–
mensili nel 2015 e in fr. 8871.– mensili dal 2016 in poi. Anche sotto
questo punto di vista la situazione dell'attore si è quindi deteriorata.
Considerata l'evoluzione delle entrate (consid. 7) e del fabbisogno minimo, la
sua capacità contributiva mensile è così
calata da fr. 21 760.– nel 2010 a fr. 14 829.– nel 2015, a fr. 13 729.– nel 2016, a fr. 13 422.– nel 2017 e 2018, a fr. 11 161.– nel 2019 e a fr. 10 243.– nel 2020. In proposito l'appello si
rivela provvisto di buon diritto.
10.
Relativamente alla
sostanza dell'interessato, il Pretore ha appurato, fondandosi sui dati fiscali
del 2007 (i più vicini alla data
della convenzione), che
essa è passata da fr. 976 557.– netti
prima del divorzio a fr. 2 491 504.–
nel 2015 e a fr. 2 526 005.–
nel 2017. Egli ha constatato altresì che nel 2015 è comparso fra i
debiti dell'attore un ‟diritto di comperaˮ (per fr. 100 000.–, aumentati a fr. 196 667.– nel 2017), mentre fra gli attivi la
voce ‟titoli e numerarioˮ è cresciuta di fr. 100 000.– (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Analogamente
a quanto invoca in relazione al reddito (sopra, consid. 7), l'appellante
fa valere – non senza pertinenza – che l'accertamento del primo giudice include
anche capitali della moglie. Tolta la quota di lei e ripresi per il resto i
dati della sentenza impugnata, egli quantifica il proprio patrimonio netto in fr. 1 703 178.– nel 2015, in fr. 1 545 972.– nel 2016 e in
fr. 1 662 370.– nel 2017.
Non v'è ragione di scostarsi da tali dati, che non sono contestati
(osservazioni, pag. 5) e che trovano conforto agli atti (fascicoli “richiami
I” e “richiami VIII” dall'Ufficio di tassazione di __________).
Ciò premesso, nel periodo
di raffronto il patrimonio dell'attore è aumentato – in media – di fr. 660 616.–, importo che un cauto
investimento (con un
saggio remunerativo dell'1% annuo: RtiD
I-2010 pag. 701 consid. 6
con rinvii) avrebbe fatto fruttare attorno ai fr. 550.– mensili, insufficienti
per compensare la perdita contributiva dell'attore testé illustrata (sopra,
consid. 9). Nella misura in cui presume una disponibilità equivalente alla perdita
di reddito subìta, l'opinione del Pretore non può dunque essere seguita. Fuori
luogo è inoltre il richiamo del Pretore alla sentenza pubblicata in DTF 138 III 289 per giustificare che
l'attore faccia capo alla sostanza per continuare a versare il contributo
alimentare stabilito nella sentenza di divorzio. Tale giurisprudenza si
riferisce al caso – estraneo alla fattispecie, almeno fino al pensionamento
dell'attore (cfr. consid. 19) – in cui il reddito del debitore alimentare non
basti per garantire il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva
diritto secondo la sentenza di divorzio (sopra, consid. 4). L'aumento della
sostanza non osta pertanto in concreto a una modifica del contributo litigioso,
ma influisce, se mai, sul risultato del calcolo.
11.
L'appellante
deplora che il Pretore abbia evocato il cessato mantenimento dei figli
maggiorenni (e della figlia della seconda moglie) per negare un peggioramento
della sua situazione finanziaria. A sostegno della sua tesi egli richiama la
sentenza del Tribunale federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, da cui si
evince che qualora le parti non abbiano previsto alcun aumento del contributo
alimentare alla scadenza dell'obbligo di sostentamento per i figli, la quota
che si libera a quel momento rientra nella sola disponibilità del debitore
alimentare (consid. 4.2 in fine). Contrariamente all'asserto dell'attore, è tuttavia
palese che la caducità dell'onere di mantenimento nei confronti dei figli agli
studi – menzionato espressamente fra i parametri considerati al momento del
divorzio (sopra, lett. A) – migliori anche la situazione del debitore
alimentare nella misura in cui la quota liberata rientra nella sua
disponibilità. Il richiamo al precedente del Tribunale federale per negare tale
conclusione cade dunque nel vuoto. Ciò non toglie che fino al momento in cui
l'attore ha continuato a farsi carico dei figli maggiorenni (stando ai dati
fiscali accertati, per entrambi fino al 2016 [doc. Z] e per il solo M__________
secondo la dichiarazione del 2017 [fascicolo “richiamo VIII”]), nessun
miglioramento di tale natura è intervenuto. In tale periodo la situazione
finanziaria dell'attore risulta finanche peggiorata in modo ragguardevole e
giustifica un riesame del contributo alimentare.
Cessato l'obbligo di
mantenimento nei confronti dei figli agli studi, la disponibilità dell'attore,
che al momento del divorzio era (dopo un anno di transizione) di fr. 9960.–
mensili dal 1° gennaio 2012 (reddito fr. 30 000.–,
meno fabbisogno minimo fr. 8240.–, meno contributo alimentare per la convenuta
fr. 5500.–, meno contributo per i figli fr. 6300.–), è passata a fr. 8472.–
mensili nel 2018 (reddito fr. 22 293.–,
meno fabbisogno minimo fr. 8871.–, meno contributo per la convenuta fr.
5500.–, più reddito da investimento fr. 550.–), a fr. 8211.– mensili nel 2019
(riduzione del reddito a fr. 22 032.–)
e a fr. 5293.– mensili nel 2020 (ulteriore riduzione del reddito a fr. 19 114.–). Ma anche ciò non manca di denotare
una considerevole contrazione della capacità contributiva dell'interessato rispetto
al momento del divorzio, disponibilità che è destinata a diminuire
ulteriormente dal 1° giugno 2021 con l'annunciato pensionamento dell'attore.
Se ne conclude che nella
misura in cui ha escluso un peggioramento della situazione in cui versa
l'attore, suscettibile di
giustificare una modifica del contributo alimentare stabilito nella sentenza di
divorzio, la sentenza impugnata non resiste alla critica. Occorre
pertanto raffrontare le condizioni finanziarie in cui si trovavano entrambe le
parti al momento del divorzio e dopo il 2015, determinando in equità se e in
che misura vada ridotto l'onere alimentare. Che l'interessato disponga almeno fino al pensionamento, di
redditi sufficienti per far fronte al pagamento di quel contributo e goda di
una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella della convenuta,
circostanza per altro contestata, non basta per rifiutare una verifica del
contributo alimentare alla luce della nuova situazione, ma è una questione di
cui si potrà tenere conto al momento di valutare, in equità (sotto, consid. 18),
se e in che misura si giustifichi una riduzione del medesimo.
12.
Visto
quanto precede, non è più necessario domandarsi se sia anche migliorata la
situazione della convenuta. Poco importa di conseguenza, sotto questo profilo,
che il contributo alimentare fissato al momento del divorzio coprisse solo le
spese correnti della moglie e che costei abbia rinunciato allora a gran parte
del tenore di vita precedente, come ha accertato il Pretore. In ogni modo la sentenza
di divorzio non ha constatato un ammanco sul debito mantenimento della
convenuta che giustifichi una modifica del contributo alimentare per una
migliorata situazione dell'avente diritto (art. 129 cpv. 1 seconda frase CC). Del
resto, un'azione di modifica non è la sede per ridiscutere reciproche
concessioni pattuite al momento del divorzio.
13.
Nella fattispecie risulta che al momento in cui è
stata stipulata la convenzione sugli effetti del divorzio l'attore guadagnava
fr. 30 000.– mensili, mentre la
moglie era senza redditi (sopra, lett. A). Per quel che riguarda l'attore, si è
visto che il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 8240.– mensili (consid. 9). Quanto alla
convenuta, il Pretore ha accertato che il contributo pattuito (fr. 6500.–
mensili) era destinato a garantirle “la copertura delle spese correnti”
(sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante contesta, precisando che il contributo
copriva il di lei fabbisogno “allargato”. Sia come sia, nella convenzione le
parti si sono date atto che la moglie necessitava “di un contributo per coprire
il proprio fabbisogno” (sopra, lett. A). È quindi legittimo ritenere che al
momento del divorzio sia stato considerato per la moglie un fabbisogno minimo
“allargato” di fr. 6500.– mensili. Su
tali basi è stato pattuito il contributo alimentare equivalente. AP 1
rimaneva così con un margine disponibile di fr. 15 260.–
mensili, mentre la moglie non registrava margine alcuno. Dal 1° gennaio 2012,
con la riduzione del contributo alimentare a
fr. 5500.– mensili (per promuovere il parziale reinserimento professionale di AO
1), il margine disponibile dell'attore è aumentato a fr. 16 260.– mensili. Con tale somma egli doveva
provvedere tuttavia anche al mantenimento dei figli M__________ e P__________
nella misura di fr. 3150.– mensili ciascuno (consid. 11; doc. A, accordi di
mantenimento allegati). Tali dati vanno raffrontati a quelli aggiornati al momento
del giudizio.
14.
Trattandosi della nuova situazione dell'attore, si
è detto che il reddito di lui è calato a fr. 24 814.– mensili nel 2015, a fr. 22 600.– mensili nel 2016, a fr. 22 293.– mensili negli anni 2017 e 2018, a fr. 22 032.– mensili nel 2019 e a fr. 19 114.– mensili dal 2020 fino al futuro pensionamento
(sopra, consid. 7). Il fabbisogno minimo di lui è passato a fr. 10 438.– mensili nel 2015 e a fr. 8871.–
mensili dal 2016 in poi (consid. 9).
15.
Per quel che è della
convenuta, il primo giudice ne ha riepilogato in una tabella il “reddito
complessivo” e gli “alimenti” dal 2011 al 2016 sulla base degli atti fiscali.
Determinanti sono tuttavia, come detto (consid. 7), i dati successivi al
gennaio del 2015. Inoltre il Pretore ha trascurato le deduzioni per “spese di
manutenzione” e “interessi passivi privati”, sicché gli importi indicati nella
decisione impugnata non attestano correttamente le entrate nette della convenuta.
Da parte sua l'appellante stima l'attivo netto della comunione ereditaria __________
in fr. 5 428 000.–, onde una quota di un terzo (fr. 1 800 000.–)
di pertinenza della convenuta che permetterebbe a quest'ultima di ricavare un
“discreto reddito”. Se non che, per
essere ricevibili le pretese pecuniarie vanno cifrate (DTF 143 III 112 consid.
1.2). In concreto l'appellante si dilunga sugli atti di causa, ma non
quantifica l'importo che chiede di imputare alla convenuta come reddito della
sostanza. La convenuta sostiene, a sua volta, di ritrarre dalla
locazione di due appartamenti unicamente fr. 240.– mensili netti e di non ricevere
nulla dai beni della comunione ereditaria dei genitori, poiché il ricavo è
destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Essa non
può tuttavia rinunciare a redditi della comunione ereditaria per non meglio
precisati lavori di manutenzione (interrogatorio del 25 gennaio 2018, pag. 4) o
per evitare dissidi con i fratelli. In definitiva, non resta una volta ancora che
attenersi ai dati fiscali, dai quali risulta che, esclusi gli “alimenti” e
dedotti gli interessi passivi privati e le spese di “gestione e manutenzione
immobili” e “amministrazione titoli”, risultano entrate di fr. 13 184.– nel 2015, pari a fr. 1098.– mensili,
e di fr. 31 406.– nel 2016, pari
a fr. 2617.– mensili (doc. VII richiamato, tassazioni 2015 e 2016).
16.
In merito all'attuale
fabbisogno minimo della convenuta, il Pretore si è limitato a rilevare che il
contributo alimentare è “vitale per la ex moglie” e che esso si riduce “alla
copertura dello stretto fabbisogno” (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).
L'appellante fa valere che l'interessata medesima ha indicato un fabbisogno
minimo inferiore a fr. 5000.– mensili e che tutto si ignora sul suo attuale fabbisogno
“allargato”. L'interessata obietta che la cifra di fr. 4723.58 mensili da lei
indicata nella distinta delle sue spese correnti copre unicamente lo “stretto
fabbisogno” e che “a tale cifra si era ritenuto adeguato aggiungere un importo
per consentir[le] di costituirsi un minimo di avere di previdenza per la sua
vecchiaia (visto che non ha potuto beneficiare della divisione di averi di II
pilastro)”. Ora, non si disconosce che in sede di divorzio la convenuta aveva inserito
nel proprio fabbisogno minimo una posta di fr. 1000.– mensili a fini
previdenziali (memoriale del 18 giugno 2008, pag. 8 seg. negli inc. OA.2007.196
e OA.2008.50) e che, nel complesso, il contributo di fr. 6500.– mensili
avrebbe potuto coprire anche tale spesa. Sta di fatto che essa non pretende di avere
effettivamente costituito una copertura previdenziale dopo il divorzio e non
può dunque vedersi riconoscere un esborso meramente ipotetico. Senza contare
che essa neppure quantifica la spesa da destinare attualmente alla previdenza,
sicché la pretesa si rivela finanche irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Quanto alla mancata
divisione degli averi della previdenza professionale, la convenuta trascura che
il giudice del divorzio non ha ritenuto necessario fissare un'indennità giusta
l'art. 124 vCC, avendo accertato che quegli averi erano stati considerati nella
liquidazione del regime dei beni (lett. A). In definitiva l'attuale fabbisogno
minimo della convenuta va così stabilito in fr. 4725.– mensili (arrotondati),
come lei indica.
17.
Riassumendo,
al momento del divorzio il marito rimaneva, dopo avere erogato il contributo
alimentare a moglie e figli, con un margine disponibile di fr. 8960.– mensili,
rispettivamente di fr. 9960.– mensili dal 1° gennaio 2012 (sopra,
consid. 11). Da parte sua la moglie riceveva un contributo appena sufficiente
per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 6500.– mensili. Nel 2015
l'attore rimaneva, dopo avere stanziato il contributo di fr. 5500.–
mensili previsto nella sentenza di divorzio e quello per i figli, ancora a carico
di lui (doc. Y) e dichiarato in fr. 2375.– mensili per P__________ e fr. 2597.–
mensili per M__________ (fascicolo “richiamo I”), con un margine disponibile di
fr. 4454.– mensili (compreso l'ipotetico reddito da investimento di fr. 550.–:
sopra, consid. 10). Tale margine è aumentato a fr. 5767.– mensili nel 2016, l'attore
avendo dichiarato un contributo di soli fr. 410.– mensili per P__________,
ancora a suo carico (doc. Z), e uno di fr. 2602.– mensili per M__________
(fascicolo “richiamo VIII”), lievitati a fr. 5836.– mensili nel 2017 (il
contributo è stato dichiarato solo per M__________ in fr. 2636.– mensili
[loc. cit.]). Esso è poi passato a fr. 8472.– mensili nel 2018, a fr. 8211.–
mensili nel 2019 e a fr. 5293.– mensili nel 2020 (sopra, consid. 11). La
convenuta nel 2015 si ritrovava per contro con un margine disponibile di fr.
1873.– mensili (reddito fr. 1098.–, contributo alimentare fr. 5500.–,
meno il fabbisogno minimo di fr. 4725.– mensili), salito a fr. 3395.–
mensili nel 2016 (reddito fr. 2617.–, contributo alimentare fr. 5500.–,
meno il fabbisogno minimo di fr. 4725.– mensili).
Ne discende che, per
ripristinare le proporzioni stabilite al momento del divorzio, il contributo alimentare
in favore della convenuta andrebbe ridotto a quanto necessario per la copertura
del fabbisogno minimo di lei, ossia a fr. 3625.– mensili arrotondati nel 2015
(fabbisogno minimo di fr. 4725.– meno il reddito di fr. 1098.–) e a
fr. 2110.– mensili arrotondati dal 2016 in poi (fabbisogno minimo di fr. 4725.–
mensili, reddito di fr. 2617.– men-
sili). Da parte sua
l'attore conserverebbe così l'intero margine
disponibile, seppure
ridotto, dopo avere finanziato il proprio fabbisogno minimo e assolti gli oneri
alimentari, secondo gli equilibri adottati al momento del divorzio
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.6 del 3 agosto 2020 consid. 10). Viste
tuttavia le conclusioni di appello (art. 58 cpv. 1 CPC), dal 1° gennaio
2016.
al 28 febbraio 2021 il contributo alimentare va ridotto unicamente a fr.
3165.– mensili arrotondati. Dopo il pensionamento della convenuta (febbraio del
2021) l'appellante chiede invece di ridurre da fr. 3500.– a fr. 2012.– mensili il
contributo alimentare a suo carico fino al proprio pensionamento (maggio del
2021), dedotta la rendita AVS che spetta alla convenuta. Un siffatto contributo
non basterebbe tuttavia, per quanto si è appena illustrato, a garantire alla
convenuta la copertura del fabbisogno minimo. Per tale arco di tempo l'ammontare massimo va fissato così in
fr. 2110.– mensili arrotondati. Entro questi limiti l'appello
merita accoglimento.
18.
Una soppressione o una
riduzione del contributo non è solo una questione di calcolo, ma anche di
equità (sopra, consid. 4). Come ha rilevato il Pretore, nella fattispecie all'attore
rimangono risorse sufficienti per far fronte al contributo a suo carico e, una
volta coperto il proprio fabbisogno minimo, conservare un margine disponibile di
tutto rispetto. L'attuale situazione tuttavia non rispecchia gli equilibri
stabiliti al momento del divorzio. A prescindere dal fatto che il margine
disponibile dell'attore si è ridotto significativamente (consid. 17), la
convenuta dispone ora di risorse che eccedono il suo attuale fabbisogno minimo,
mentre a quel tempo essa ne vedeva garantita solo la copertura. Certo, il suo
attuale fabbisogno minimo è inferiore a quello stabilito al momento del
divorzio, ma essa non può vedersi riconoscere il finanziamento di costi non più
esistenti e neppure allegati. Per il resto, non si disconosce che l'interessata
non ha ricevuto conguagli dalla previdenza professionale. La questione tuttavia
è già stata verificata dal giudice del divorzio con la sentenza di
completazione del 10 giugno 2011 (sopra, lett. A e consid. 16). Quanto alla
decadenza degli oneri alimentari nei confronti dei figli, si tratta di un fatto
già regolato al momento del divorzio.
Contrariamente a quanto ha
ritenuto il Pretore, poi, la situazione patrimoniale della convenuta è
migliorata grazie all'eredità dei genitori. A prescindere dal reale valore
delle azioni della __________ __________ SA e dalle eventuali pretese nei
confronti del fratello della convenuta in esito al contratto di divisione
ereditaria parziale del 12 dicembre 2011 (doc. 12), non a torto l'appellante fa
valere che AO 1 può contare sulla sua quota di un terzo negli immobili
ereditati (doc. 6). E invero, come adduce l'attore (memoriale, pag. 19), tali
immobili sono assicurati per oltre fr. 3 000 000.– (doc. 25, 26 e 31), cui si aggiunge
il valore di stima superiore a fr. 250 000.–
di altri tre immobili (proprietà per piani n. 2996 e n. 3001 della particella
n. 1281 RFD di __________, particella n. 1382 RFD di __________) appartenenti
alla comunione ereditaria (doc. VII richiamato, tassazione 2016). Oltre a ciò, AO
1.
è proprietaria di due appartamenti riattati a __________ (particelle n. 85,
86.
e 87) e possiede “titoli e capitali” per fr. 314 795.– a fronte di debiti per fr. 778 573.– (doc. VII richiamato: tassazione
2016). Al momento del divorzio, essa disponeva soltanto della liquidazione
patrimoniale di fr. 350 000.–
ricevuta dal marito e di un immobile a __________ da riattare (doc. V
richiamato: tassazione 2011 in relazione con doc. IV richiamato: tassazione
2007.
nell'inc. OA.2007.196). Che la situazione dell'ex marito resti migliore è
possibile, ma non è questa la sede (sopra, consid. 12) per correggere gli
accordi omologati nella sentenza di divorzio.
19.
Da ultimo l'appellante
postula la soppressione del contributo a suo carico dopo il proprio
pensionamento (nel maggio del 2021), adducendo che a quel momento egli percepirà
solo la rendita AVS e una ridotta rendita della previdenza professionale, di
cui produce una previsione (doc. N). La convenuta si limita a una generica
contestazione (“Ad 20-21 contestati”) e non spende parola sulla situazione
dell'attore dopo il pensionamento. Il problema è che oggi come oggi, eccettuata
la previsione della Cassa di previdenza __________ SA del 15 luglio 2014 (doc.
N), tutto si ignora sulla situazione finanziaria dell'attore dopo i 65 anni. E
in concreto non si tratta di integrare unicamente i dati relativi alle nuove
entrate (e al fabbisogno minimo) di AP 1, cui si potrebbe – al limite – rimediare
direttamente in questa sede (art. 277 cpv. 2 in relazione con l'art. 284
cpv. 3 CPC), ma anche di stabilire in che misura equitativamente l'attore sarebbe
tenuto a consumare la propria sostanza per garantire all'ex moglie il
fabbisogno minimo qualora il suo reddito del ‟primoˮ,
‟secondoˮ e ‟terzoˮ pilastro, compreso il reddito della
sostanza, non bastasse più (sopra, consid. 4).
È vero che un siffatto
accertamento sarebbe superfluo ove risultasse che una modifica del contributo
alimentare dopo il pensionamento dell'attore non entra in linea di conto poiché
le parti avevano pattuito un obbligo “vita natural durante” (sopra, lett. A). La
questione non appare tuttavia scontata né evidente (cfr. al riguardo: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.6 del 3 agosto 2020 consid. 5 seg. con riferimenti). In
merito al contributo alimentare dopo il pensionamento di AP 1 gli atti devono
quindi essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2
CPC). In proposito non rimane così che rinviare la causa al Pretore perché,
chiarita l'adattabilità del contributo di mantenimento e invitate le parti ad
aggiornare la propria situazione finanziaria, statuisca sulla richiesta di
soppressione per quel periodo.
20.
Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene una riduzione del contributo litigioso pressoché nella misura da lui
richiesta per il lasso di tempo precedente il suo pensionamento, ma non la completa
soppressione dal giugno del 2021. Come giudicherà il Pretore al riguardo
dipenderà dall'integrazione dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto
ponderato, tenuto conto dei valori litigiosi in gioco sull'arco di vent'anni
(art. 92 cpv. 2 CPC), si giustifica così che l'appellante sopporti un terzo
degli oneri processuali, mentre il resto va a carico della convenuta, la quale
ha proposto di respingere interamente l'appello. Patrocinato da un legale,
l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un
terzo dell'indennità piena: RtiD
II-2016 pag. 638 consid. 3b). Sugli oneri di primo grado il Pretore
giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.
21.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente davanti a questa
Camera la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che:
a) Il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il
contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO 1
in conformità alla conven-
zione sugli
effetti del divorzio (clausola n. 2 lett. a) omologata il 7 giugno 2010
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, negli inc. OA.2007.196 e
OA.2008.50, è ridotto a fr. 3625.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e
a fr. 3165.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino al pensionamento di AO 1, nel
febbraio del 2021.
Dal 1° marzo
2021 e fino al proprio pensionamento (maggio del 2021) AP 1 verserà all'ex
moglie un contributo alimentare pari alla differenza tra fr. 3165.– mensili e
la rendita AVS che percepirà la convenuta. Tale contributo ammonterà al massimo
a fr. 2110.– mensili.
Per
quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AO 1 dopo il
pensionamento dell'attore, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell'istruttoria.
b) Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata sulle
spese giudiziarie è annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
II. Le spese processuali di
fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico
dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).