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Decisione

11.2020.8

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie fissato in una convenzione di divorzio

23 giugno 2021Italiano47 min

aveva diritto secon-do la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniu­ge

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.8

Lugano

23 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2014.109 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 4 aprile 2014 dal

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 30 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

18 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1957) si

sono sposati a __________ il 31 luglio 1987. Dal matrimonio sono nati P__________

(1989) e M__________ (1992). I coniugi vivono separati dal 2001. Con sentenza

del 7 giugno 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato

il divorzio, omologando una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito quanto

segue:

2. Contributo

alimentare a favore della moglie signora AO 1

a) AP 1 si

impegna a versare un contributo alimentare mensile a favore della moglie, da

versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, così composto:

– fr. 6500.– fino al 31 dicembre 2011;

– fr. 5500.– dal 1° gennaio 2012 fino al

pensionamento della moglie;

– Dopo il pensionamento AP 1 verserà all'ex moglie, vita

natural durante, un contributo pari alla differenza tra fr. 5500.– e la rendita

AVS che essa percepirà. Detto contributo sarà al massimo di fr. 3500.–.

b) Il

contributo è annualmente indicizzato al rincaro, la prima volta a gennaio 2012

e valendo quale indice di base quello di giugno 2010.

3. Gli eventuali averi di vecchiaia LPP maturati dal

matrimonio fino al 31 maggio 2010 sono divisi a metà tra i coniugi. In

caso di mancata intesa sull'importo della divisione l'incarto, cresciuto in

giudicato il divorzio, passerà al TCA (art. 142 CC).

4. Il

regime dei beni è sciolto e liquidato come segue:

(…)

c) Il

marito versa alla moglie un importo in liquidazione onnicomprensivo di fr. 350 000.–. Detta somma

verrà corrisposta a saldo di ogni reciproca pretesa (…).

L'accordo era preceduto dalla

seguente premessa (n. II lett. d):

Le parti pongono a fondamento della presente

convenzione i seguenti parametri e le seguenti considerazioni (art. 143 CC):

– Il marito è medico e ha un reddito

mensile netto dell'ordine di fr. 30 000.– mensili;

– la moglie non ha attualmente alcun

reddito proprio. Necessita di un contributo per coprire il proprio fabbisogno

ma è comunque tenuta ad attivarsi per un reinserimento almeno parziale nel

mondo del lavoro. Di qui la riduzione sull'alimento che entrerà in vigore a far

tempo dal 1° gennaio 2012 (…);

– il marito provvede direttamente al

mantenimento dei figli maggiorenni ma ancora agli studi.

La

sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. OA.2007.196 e OA.2008.50). Il

3 febbraio 2011 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che non

v'erano più averi previdenziali da dividere siccome entrambi i coniugi li

avevano prelevati anticipatamente (inc. 34.2010.42) e ha rinviato la causa al

Pretore per nuova decisione su un'eventuale equa indennità nel senso del­l'art.

124 vCC. Statuendo il 10 giugno 2011, il Pretore ha deciso di non

stabilire alcuna indennità giusta l'art. 124 vCC, giacché gli averi

previdenziali prelevati erano stati considerati nella liquidazione del regime

dei beni (inc. OR.2011.9). Anche tale sentenza è passata in giudicato. AP 1 si è poi risposato il 9 settembre

2011 con C__________ __________ (1971), la quale, eccettuato un periodo dal 1°

marzo 2018 al 28 febbraio 2019 in cui ha lavorato come assistente di direzione

e contabile al 30%, non svolge atti-vità lucrativa. Al momento del matrimonio

essa aveva già una figlia, J__________ (1995), avuta da R__________ B__________.

B. Il 4 aprile 2014 AP 1

ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere che una modifica

del suo statuto professionale (da medico anestesista indipenden­te a

dipendente), a lui imposto dalla clinica __________ di __________, aveva

comportato una diminuzione del suo guadagno. Egli ha chiesto così che la

sentenza di divorzio fosse modificata nel senso

di ridurre il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 3850.–

mensili dal 4 aprile 2014 fino al pensionamento di lei e di ridurlo dopo di

allora, senza limiti di tempo, alla differenza tra fr. 3850.– e la rendita AVS

che sarebbe spettata alla convenuta, ma al massimo

fr. 2450.– mensili. Il Pretore ha citato le parti a un'udien­za di

conciliazione del 16 giugno 2014. Constatata l'impossibilità di un'intesa, egli

ha impartito all'attore un termine di 30 giorni per motivare l'azione. Nel

suo memoriale del 29 luglio 2014 AP 1 ha invocato anche una migliorata

situazione economi­ca della moglie, la quale aveva ricevuto un'eredità dal

padre, e ha chiesto di ridurre ulteriormente il contributo alimentare per lei a

fr. 3520.– mensili fino al pensionamento e alla differenza tra fr. 3520.– e la rendita AVS dopo di allora,

ma al massimo fr. 2240.– mensili. Nella sua risposta del

15 settembre 2014 AO 1 ha proposto di respingere la petizione.

C. Alle prime arringhe

del 10 novembre 2015 l'attore si è valso di un'ulteriore contrazione del

proprio stipendio e ha replicato,

postulando una nuova riduzione del contributo

alimentare litigioso a fr. 3520.– mensili dal 4 aprile 2014 fino al

31 agosto 2015, a fr. 3025.– mensili dal 1° settembre 2015 fino al 28

febbraio 2021 e alla differenza fra fr. 3025.– e la rendita AVS della

convenuta, ma al massimo fr. 1925.– mensili, dal 1° marzo 2021 al 31

maggio 2021, sopprimendolo in seguito con il raggiungimento dell'età

pensionabile. Il dibattimento è stato aggiornato per consentire alla convenuta

di presentare una duplica, che l'interessata ha inoltrato il 16 dicembre 2015 e

in cui ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Al seguito del dibattimento,

il 7 marzo 2016, le parti hanno notificato numerose pro­ve. L'istruttoria è

iniziata seduta stante ed è terminata il 2 aprile 2019. Alle arringhe finali

del 17 giugno 2019 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni sulla

scorta di memoriali conclusivi, l'attore chiedendo nondimeno di far decorrere

la modifica dal 1° gennaio 2015. Statuendo con sentenza del 18 dicembre

2019, il Pretore ha respinto la petizione. Le

spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico

dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2020

per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder ridurre il

contributo alimentare per AO 1 a fr. 3520.– mensili dal 1° gennaio al

31 dicembre 2015, a fr. 3163.– mensili dal 1° gennaio 2016 al

28 febbraio 2021 (pensionamento della convenuta) e alla differenza tra

fr. 3163.– e la rendita AVS di lei, ma al massimo fr. 2012.– mensili dal 1° marzo

2021 al 31 maggio 2021, sopprimendolo poi in esito al proprio pensionamento.

Con osservazioni del 13 marzo 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il

21 aprile 2020 l'attore ha replicato spontaneamente, confermando il

proprio punto di vista. La convenuta non ha duplicato.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio passata in

giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione

di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia

sono impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di modifiche vertenti su pretese meramente

pecuniarie, queste rag­giungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ulti­ma conclusio­ne

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si consideri l'ammontare della

riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr.

1980.– mensili per il 2015 e fr. 2475.– mensili dal gennaio del 2016 al maggio del

2021), senza contare la postulata soppressione del contributo dal 1° giugno

2021. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è

giunta al patrocinatore dell'attore il 19 dicembre 2019. Rimasto sospeso

fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe

scaduto sabato 1° febbraio 2020, salvo

protrarsi al lunedì 3 febbraio 2020 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdot­to il 30 gennaio 2020 (timbro postale

sulla busta d'invio), l'appel­lo in esame è pertanto ricevibile.

2. All'appello l'attore

acclude un estratto del sito internet dell'azien­da __________ SA di __________,

consultato il 15 gennaio 2020 (‹www.__________›), per contestare che l'attività

della cava di famiglia della convenuta “è stata nel frattempo dismessa”, come

ha accertato invece il Pretore (sentenza impugnata, pag. 9). Trattandosi di un

mezzo di prova addotto per contestare un'argomentazione oggettivamente

imprevedibile per una parte prima di ricevere il giudizio, la sua produzione è di

per sé lecita (analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020

consid. 2 con richiami). Quanto alla convenuta, essa annette alle sue

osservazioni il proprio certificato individuale di stato civile per dimostrare

che il cognome è “__________” e non “__________ __________”, come indica

l'attore. Si tratta di dati che

figurano in pubblici registri, notori e come tali ricevibili (DTF 138 II 564

consid. 6.2). Ciò posto, conviene passa­re senza indugio alla

trattazione dell'appello.

3. La convenuta obietta,

nelle sue osservazioni del 13 marzo 2020, che l'appello è irricevibile per

carenza di motivazione, l'attore limitandosi a ripetere le argomentazioni

addotte davanti al Pretore, senza spiegare perché la decisione impugna­ta

sarebbe erronea. La censura non può essere condivisa.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non

sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con

quanto fi-gura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale

4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Solo a tali condizioni la giurisdizione di

appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non

significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza

inc. 11.2019.140 del 27 novembre 2020 consid. 2a con rinvii).

b) Nella

fattispecie l'appellante riprende a tratti argomenti già sottoposti al primo

giudice, ma non manca di confrontarsi con la motivazione del giudizio

impugnato. Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che l'attore

mette in discussione gli accertamenti del Pretore in merito ai propri redditi e

alla propria sostanza, come pure in relazione alla situazione economica della

convenuta, contesta le valutazioni riguardo ai presupposti per una modifica del

contributo alimentare e ripropone le sue allegazioni, non esaminate dal primo

giudice, circa i rispettivi fabbisogni e la misura della riduzione richiesta.

Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto

alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di puntuale disamina. Nulla

osta, di conseguen­za, al vaglio dell'appello.

4. Secondo l'art. 129

cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole,

la rendita fissata in una senten-

za di divorzio può essere

ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. La modifica o la soppressione di

un contributo alimentare presuppone, concretamente, che la situazione economica

dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo

rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di

modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di

adattarla alle nuove circostanze (sentenza

del Tribunale federa­le 5A_902/2020 del 25

gennaio 2021 consid. 5.1.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid.

11.1.1 e 131 III 199 consid. 2.7.4; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.6/7 del 3 agosto 2020 consid. 5 con rinvii). Essa implica

perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti

al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato

l'ultima volta) e la nuova situazione. Il giudice non deve fissare il

contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il

cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza

originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato modifica­to

l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi una soppressione o una

riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di equità

(RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii).

Verificati

Fatti

i requisiti che precedono, il giudice è chiamato a fissare il nuovo contributo

alimentare, in base al proprio potere d'apprez­zamento, fondandosi sui criteri

dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori presi in considerazione al

momento del divorzio. A tal fine non è necessario che ogni singolo fattore sia

mutato nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC. Chiamato a fissare importo e durata

dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice applica i criteri

esemplificati dall'art. 125 cpv. 2 CC, fra cui il patrimonio dei coniugi.

Qualora il reddito dei coniugi basti per sopperire al rispettivo mantenimento,

il patrimonio non si considera. In caso contrario, nulla si oppone a che un

coniuge possa essere tenuto a consumare la sostanza, anche qualora si tratti di

beni propri, reddito e patrimonio essendo posti sul medesimo piano (art. 125

cpv. 2 n. 5 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare del resto

che un coniuge senza attività lucrativa debitore di contributi alimentari e il

cui reddito della sostanza non basta per assicurare il mantenimento della

coppia, può essere obbligato ad attingere al patrimonio per garantire all'ex

moglie il fabbisogno minimo del diritto civile (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2

con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019

consid. 3).

I principi appena

riassunti valgono anche in caso di modifica del contributo di mantenimento

giusta l'art. 129 CC. Ove il reddito da attività lucrativa e quello della

sostanza non bastino più per conservare il tenore di vita al quale ogni coniuge

aveva diritto secon-do la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniu­ge

debitore di intaccare il proprio patrimonio per continuare a versare la rendita

fissata in precedenza, anche se prima della separazione i coniugi non

attingevano al capitale per il loro sostentamento (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3 con riferimenti).

5. Litigiosi sono anzitutto,

in concreto, i presupposti per una riduzio­ne o una soppressione del contributo

alimentare spettante alla convenuta. Nella sentenza impugnata il Pretore ha

ripercor­so la cronistoria che ha condotto alla firma dell'accordo del 2 giugno

2010, riprendendo ampi stralci della sentenza di divorzio. Egli ha ricordato in

particolare che all'udienza del 2 giugno 2010 la premessa n. II lett. c, la

quale riservava la facoltà per il marito di chiedere una riduzione del

contributo alimentare qualora il suo reddito avesse subìto una flessione di

almeno il 20% sull'arco di 12 mesi per motivi a lui non imputabili rispetto al

reddito lordo accertato fiscalmente nel 2008 (fr. 378 500.– annui), è stata sostituita dal nuovo punto n. II

lett. d (sopra, lett. A) ‟nell'ottica di registrare i parametri ex art.

143 CCˮ. In tal in modo le parti hanno fissato ‟i redditi e i

parametri che fondano l'accordo garantendo se del caso ad ogni parte la

possibilità di chiedere la modificaˮ nell'eventualità in cui tali

parametri fossero mutati (loc. cit., pag. 3 seg. con riferimento a un verbale

del 2 giugno 2010 nel­l'inc. OA.2007.196). Il Pretore ha ricordato inoltre come

contestualmente al divorzio AP 1 si fosse impegnato a versare fr. 37 800.– annui per ogni figlio fino al

conseguimento del master (pag. 5).

Appurato

altresì che dopo il divorzio sono intervenuti fatti di rilie­vo, come la

mancata suddivisione degli averi previdenziali, la morte dei genitori della

convenuta, le nuove nozze dell'attore e la modifica dal 1° gennaio 2014 dello

statuto professionale di lui, il primo giudice ha esaminato l'evolversi della

situazione economi­ca di AP 1. Vagliati i dati fiscali dal 2013 al 2018, egli

ha constatato che i redditi da attività lucrativa dell'interessato si sono

ridimensionati rispetto al momento del divorzio, passando da fr. 358 442.– annui a importi compresi tra fr. 249 613.20 e fr. 282 000.– annui, eccettuato un picco di fr.

414 763.– nel 2014 (pag. 6 seg.). Egli

ha ritenuto tuttavia che ciò non fosse sufficien­te per accogliere l'azione,

dovendosi valutare anche la rilevanza, la durevolezza e l'imprevedibilità del

cambiamento, oltre che i relativi effetti sulla situazione complessiva delle

parti. Al riguardo il Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se la

scalarità del contributo pattuita in sede di divorzio sia stata concepita per

tenere conto di una diminuzione dei redditi del marito, come

pretendeva la convenuta,

pur non celando perplessità sul fatto che la modifica non fosse stata prevista.

Certo era in ogni caso che la scelta si riconduceva alla necessità, per il

marito, che la moglie si affrancasse – almeno in parte – dal contributo

alimentare (pag. 7).

Ciò posto, il Pretore ha sottolineato

che, di fronte a una riduzione dei redditi di circa fr. 100 000.– annui dal 2015, pari al 27% rispetto al

dato sul quale si fondava la convenzione di divorzio, fra il 2015 e il 2017

l'attore ha accantonato circa fr. 100 000.–

di sostanza e aumentato i debiti privati di fr. 200 000.– invece di consumare il patrimonio. Ciò attestava, a

mente sua, una disponibilità equivalente alla perdita di reddito subìta. Il

primo giudice ha rammentato dipoi che al momento del divorzio era stata

garantita alla convenuta (la quale aveva rinunciato a ‟gran parte del suo

tenore di vitaˮ) la copertura delle spese correnti, sicché il contributo

“assume per lei un'importanza vitale”. In difetto di una chia­ra esclusione dei

cespiti di sostanza, secondo il Pretore non poteva così essere tutelata la tesi

dell'attore, stando al quale una modifica del contributo alimentare dipende solo

da una variazio­ne dei redditi. Anche perché in conformità alla giurisprudenza

(DTF 138 III 289) al debitore alimentare può essere imposto il consumo della

sostanza per garantire il pagamento del contributo alimentare pattuito al

momento del divorzio. E nella fattispecie l'attore dispone di mezzi idonei per

sostentare l'ex coniuge nei termini stabiliti al momento del divorzio. Poco

importa – ha proseguito il primo giudice – che l'interessato debba attingere alla

sostanza (ipotesi non confermata dai dati fiscali). Comunque sia, l'onere

alimentare è sostenibile, l'interessato avendo continuato ad assumere i costi

di sostentamento – nel frattempo venuti meno – per i figli e per la figlia

della seconda moglie. Ne ha desunto, il Pretore, che l'attore non può valersi

di un peggioramento della propria situazione per fondare l'azione di modifica (pag.

8).

Quanto al miglioramento

della situazione della convenuta, il Pretore ha ricapitolato i dati fiscali di

lei dal 2011 al 2016, escluden­do redditi “celati” dalle successioni dei

genitori e giungendo alla conclusione che fra le parti persiste “una chiara e

importante disparità di risorse”, di modo che non sarebbe “per nulla equo”

ridurre un contributo vitale per la convenuta quando l'attore dispo­ne ancora

di risorse sufficienti. Né egli ha reputato fondato il rimprovero mosso dall'attore

alla convenuta di non avere tratto vantaggio dall'eredità dei genitori, sia

perché ciò non risulta dai dati fiscali sia perché l'asse successorio è gravato

dalla posizione debitoria concernente una cava di granito, nel frattempo

dismessa. Per il resto, quand'anche con i suoi sforzi la convenuta avesse

ottenuto un risultato migliore rispetto a quello prospettato al momento del

divorzio con la scalarità del contributo, ovvero con la riduzione del medesimo di

fr. 1000.– mensili, ciò non può esserle di pregiudizio. Sia perché il

contributo pattuito copriva solo lo stretto fabbisogno di lei, sia perché AO 1

nulla ha ottenuto dalla divisione della previdenza professionale e non poteva

contare di ricostituirsi una previdenza con il capitale ricevuto in liquidazione

del regime dei beni né poteva colmare le lacune con la ripresa di un'attività

lucrativa. Onde, per finire, il rigetto della petizione (pag. 9 a 11).

6. L'appellante si

duole anzitutto che il Pretore non abbia riconosciuto il peggioramento delle proprie

condizioni economiche. Ripercorse le fasi che hanno portato all'omologazione

della senten­za di divorzio, egli ribadisce che a quel momento era stata

chiaramente prevista la possibilità di ridurre il contributo alimentare nel

caso in cui fossero calati i suoi redditi, come si è poi verifica­to, le sue

entrate complessive essendo diminuite, in maniera importante, duratura e

imprevedibile del 27%, rispettivamente del 35% dal dicembre del 2019.

L'appellante adduce inoltre che il fatto di avere salvaguardato il proprio

patrimonio con risparmi o plusvalenze nella gestione degli investimenti nulla

toglie alla diminuzione di reddito, senza dimentica­re che la sostanza era un

parametro estraneo agli accordi fra le parti al momento del divorzio, tant'è

che l'accordo del 2 giugno 2010 nemmeno vi allude. Egli reputa errata pertanto la

conclusione del Pretore, stando al quale la sostanza doveva essere

esplicitamente esclusa dagli accordi per non essere considerata ai fini del

giudizio. La critica non può essere condivisa.

Quanto al mancato riferimento alla sostanza del marito nella

convenzio­ne di divorzio (ma anche al fabbisogno minimo di lui), v'è da domandarsi

se ciò si riconduca a un'esclusione consapevole e deliberata, come sembra

pretendere l'appellante, oppure a una semplice omissione (cfr. RtiD I-2015 pag.

868 consid. 6.2). Per concludere che il reddito sia l'unico parametro da ponderare

ai fini di una modifica del contributo alimentare deve evincersi chiaramente dalla

convenzione e dai documenti preparatori la volontà di rinunciare a uno dei

criteri usualmente applicati (loc. cit. consid. 6.3; da ultimo: sentenza del

Tribunale federale 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.2.1). In concreto, come ha rilevato il Pretore, nella causa di divorzio

le parti aveva­no aderito in un primo tempo a una proposta del marito, il quale

intendeva riservarsi la facoltà di ottenere

una riduzione del con-tributo alimentare ove il proprio reddito avesse subìto

una fles-sione del 20% sull'arco di almeno 12 mesi per motivi a lui non

imputabili rispetto al reddito lordo accertato fiscalmente nel 2008 (fr. 378 500.– meno

il valore locativo di fr. 20 865.–). All'udienza del 2 giugno 2010 tale clausola (premessa n. II lett. c) è poi stata

sostituita dal punto n. II lett. d

(sopra, lett. A) ‟nell'ottica di

registrare i parametri ex art. 143 CCˮ e di ‟fissare chiaramente i

redditi e i parametri che fondano l'accordo garantendo se del caso ad ogni

parte la possibilità di chiedere la modifica nel caso in cui tali parametri dovessero

modificarsiˮ (verbale del 2 giugno 2010 nell'inc. OA.2007.196). Ciò non

dimostra tuttavia che le parti intendessero escludere il patrimonio dell'attore

ai fini di un'eventuale modifica del contributo alimentare, né una tale

conclusione si impone interpretando oggettivamente la convenzione. Tanto meno

ove si pensi che, dovendosi

interpretare una convenzione omologata dal giudice, la presunta volontà delle

parti va determinata così com'è stata intesa dal giudice che ha omologato la

convenzione, il quale nel caso specifico è lo stesso che ha statuito sull'azione di modifica (DTF 143 III

524 consid. 6.2). In proposito l'appello manca dunque di consistenza.

7. La

sostanza (e il fabbisogno minimo) del marito dovendo essere considerata nella

fattispecie, insieme con gli altri fattori, in vista di una possibile modifica

del contributo alimentare, occorre esaminare pertanto se rispetto alla

situazione data al momento del divorzio siano sopraggiunti – in primo luogo

nella situazione del­l'attore – cambiamenti rilevanti e durevoli a norma

dell'art. 129 cpv. 1 CC. Riguardo alle entrate di AP 1, che al momento del

divorzio erano di fr. 30 000.– mensili (sopra, lett. A), il

Pretore ha riassunto in una tabella il “reddito complessivo” e lo “stipendio”

di lui dal 2013 al 2018 risultanti dagli atti fiscali e dalla documentazione

agli atti. Decisivi sono nondimeno i redditi del­l'interessato dal 1° gennaio

2015, data dalla quale è chiesta la riduzione del contributo alimentare. A

ragione l'appellante fa valere che il valore locativo della sua abitazione, non

considerato nel contributo alimentare nemmeno al momento del divorzio, ammonta

senza variazioni a fr. 20 865.–

annui (doc. Y e Z, tassazioni 2015 e 2016) e che per il resto il suo reddito

immobiliare deriva da fondi situati a __________ appartenenti alla comunio­ne

ereditaria del padre della sua seconda moglie (doc. Y, tassazione 2015, riparto

e doc. I richiamato, dichiarazione 2015). Reddito che non gli si può dunque

computare, la seconda moglie non essendo tenuta ad assistere economicamente il

debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso la convenuta.

Nelle circostanze

descritte le entrate dell'attore, composte di “reddito da attività dipendente”

e “reddito titoli e capitali”, am-

montavano a fr. 297 769.– nel 2015, pari a fr. 24 814.– mensili (doc. Y, tassazione 2015), a

fr. 271 210.– nel 2016, pari a

fr. 22 600.– mensili (doc. Z,

tassazione 2016) e a fr. 267 519.– nel

2017, pari a fr. 22 293.– mensili (doc. VIII richiamato, dichiarazione

2017). Per il 2018, in mancanza di atti fiscali, giova attenersi al certificato

di salario che attesta un reddito netto di fr. 249 682.20 (doc. EE), cui si aggiunge, come propone l'appellante

senza che la convenuta sollevi obiezioni, un reddito della sostanza (mobiliare:

circa fr. 18 000.–) analogo a quello

del 2017, per complessivi fr. 267 520.–,

pari a fr. 22 293.– mensili. Per il

periodo successivo l'appellante lamenta che il Pretore ha trascurato

l'ulteriore riduzione del suo stipendio dal 1° dicembre 2019 (da fr. 300 000.– a fr. 260 000.– lordi annui: doc. FF a HH allegati alla lettera del

20 maggio 2019). A ragione, il fatto nuovo e la nuova documentazione essendo

stati addotti tempestivamente (art. 229 cpv. 1 lett. a CPC). Il Pretore li

ha notificati, ma non li ha versati agli atti e non ne ha tenuto conto nel

giudizio. Il reddito da attività lucrativa dell'attore nel 2019 va dunque accertato

in fr. 246 489.–. Dato un

reddito della sostanza mobiliare analogo a quello degli anni precedenti, per il

2019 risultano così entrate di fr. 22 032.–

mensili. In seguito alla modifica contrattuale dal 1° gennaio 2020, l'attore potrà

contare poi, fino al pensionamento, su uno stipendio netto di fr. 211 368.– annui, onde un'entrata di

fr. 19 114.– mensili. Le cifre allegate

dall'appellante trovano in definitiva riscontro agli atti.

8. La convenuta obietta

che la riduzione scalare del

contributo concordata al momento del divorzio già teneva conto della

progressiva età dell'attore e della presumibile riduzione delle sue entrate. Il

Pretore ha lasciato la questione aperta, pur esprimendo perplessità sul fatto

che l'attore ignoras­se i cambiamenti in vista a livello contrattuale con la

clinica per cui AP 1 lavorava. Ciò che del resto lo avrebbe indotto – secondo

il Pretore – a inserire nella prima versione dell'accordo una clausola suscettibile

di abilitarlo a chiede­re una riduzione del contributo alimentare nel caso in

cui il suo reddito fosse calato del 20%.

Non

a torto l'attore lamenta nell'appello mere speculazioni. La premes­sa ripresa

nella versione finale della convenzione di divorzio indica chiaramente che la

riduzione del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili prevista per il 1° gennaio

2012 si giustificava con l'obbligo per la moglie di “attivarsi per un

reinserimento almeno parziale nel mondo del lavoro” (sopra, lett. A). Che nei

considerandi della sentenza di divorzio (doc. A, pag. 3 in alto) il giudice abbia

esortato AO 1 a mettere a frutto il capitale ricevuto in liquidazione del regime

dei beni nulla muta, né tanto meno indizia l'ipotesi che la riduzio­ne del

contributo prevista dal 1° gennaio 2012 presupponesse anche una flessione dei

redditi del marito. Quanto alla prevedibile modifica del suo statuto

professionale e al conseguente calo dei suoi introiti, l'appellante fa valere

che la tempistica non è quella indicata dal primo giudice, tant'è che la

vendita della clinica si è perfezionata dopo la morte del responsabile per un incidente

avvenuto nel febbraio del 2012 e che la modifica dello statuto da indipendente

a dipendente gli è stata imposta solo dal 2014. Egli rileva altresì che la nota

clausola nella versione inizia­le della convenzione era motivata dai suoi

timori per la costante revisione al ribasso delle tariffe Tarmed. Sia come sia,

a prescindere dai motivi che possono aver indotto l'interessato a paventare una

futura diminuzione dei propri redditi, rimane il fatto che al momento del

divorzio il contributo di mantenimento non risulta essere stato fissato tenendo

conto di simile eventualità (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.6 del 3 agosto

2020 consid. 5 con richiami). Anzi, all'udienza del 2 giugno 2010 le parti

hanno espressamente dichiarato che una modifica dei parametri fissati nella

premessa della convenzione, fra cui il reddito del marito, avrebbero garantito

la possibilità di adeguare l'accordo (doc. U, pag. 2). Considerata la duratura,

importante e imprevista flessio­ne delle entrate dell'attore, si giustifica

pertanto, in linea di principio, una modifica del contributo alimentare.

9. Per

quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attore, che il Preto­re non ha

accertato, AP 1 adduce che al momento del divorzio esso ammontava a fr. 8240.–

mensili. L'importo risulta da un conteggio delle spese correnti datato 31 maggio

2010 (doc. F), non contestato dalla convenuta (risposta del 15 settembre 2014,

pag. 2). Riguardo alla situazio­ne al momento del giudizio, l'appellante calcola

il proprio fabbisogno minimo in fr. 10 788.60

mensili nel 2015 e in fr. 9221.15 mensili dal 2016 in poi sulla scorta di

quanto esposto davanti al Pretore, dopo avere aggiornato il carico fiscale

risultante dalle tassazioni 2015 (doc. Y) e 2016 (doc. Z). La convenuta non

indica più a quanto ammonterebbe l'attuale fabbisogno minimo dell'attore, limitandosi

a invocare l'obbligo per la seconda moglie di sostenere economicamente il marito.

Ora, dagli atti risulta

che prima dell'aggiornamento fiscale del 2015 e del 2016 l'attore aveva

documentato nella replica (pag. 2) il proprio fabbisogno minimo in fr. 8757.– mensili

(doc. G1-11, L e M). Tale importo comprendeva, fra l'altro, il

minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola di fr. 1200.–

mensili e un costo dell'alloggio di fr. 1645.– mensili (doc. L). La convenuta

non contesta le poste di quel fabbisogno né l'aggiornamento fiscale,

limitandosi a far valere – come detto – che C__________ D__________ deve contribuire

alle spese del marito. L'obiezione è fondata per quanto concerne il minimo

esistenziale del diritto esecutivo, giacché il minimo esistenziale del diritto

esecutivo di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con una terza

persona corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia, ovvero a fr. 850.–,

non a fr. 1200.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6). Anche il costo

dell'alloggio relativo all'abitazione comu­ne di conviventi va, per principio,

diviso a metà. Quando però i redditi del convivente siano insufficienti per

coprire la quota della metà, tale quota va aumentata nel fabbisogno minimo del

debito­re fino all'importo che sarebbe riconosciuto a quest'ultimo se abitasse

da sé solo (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c; nel medesimo senso: I CCA sentenza

Considerandi

inc. 11.2012.73 (II) del 6 febbraio 2015, consid. 7a).

Nella fattispecie la

seconda moglie dell'attore non è in grado di finanziare la metà del costo

dell'alloggio alla luce dei suoi redditi (da sostanza immobiliare) accertati

per gli anni 2015/2016 e dichiarati per il 2017 (doc. Y e doc. Z), entrate che non

riescono a coprire nemmeno la metà del minimo esistenziale del diritto

esecutivo per coppia. In condizioni del genere si giustifica di inserire nel

fabbisogno minimo dell'attore il costo dell'alloggio che andrebbe riconosciuto

se abitasse da sé solo. Ove appena si consideri che nel fabbisogno minimo della

convenuta il Pretore ha incluso un costo dell'alloggio di fr. 1853.77 mensili

(doc. 1 e consid. 16), si giustifica così di comprendere nel fabbisogno minimo

dell'attore la locazione di fr. 1645.– mensili che andreb­be riconosciuta a lui

medesimo se abitasse da solo nell'attuale casa di __________. Il fabbisogno

minimo di AP 1 va aggiornato perciò in fr. 10 438.–

mensili nel 2015 e in fr. 8871.– mensili dal 2016 in poi. Anche sotto

questo punto di vista la situazione del­l'attore si è quindi deteriorata.

Considerata l'evoluzione delle entrate (consid. 7) e del fabbisogno minimo, la

sua capacità contributiva mensile è così

calata da fr. 21 760.– nel 2010 a fr. 14 829.– nel 2015, a fr. 13 729.– nel 2016, a fr. 13 422.– nel 2017 e 2018, a fr. 11 161.– nel 2019 e a fr. 10 243.– nel 2020. In proposito l'appello si

rivela provvisto di buon diritto.

10.

Relativamente alla

sostanza dell'interessato, il Pretore ha appurato, fondandosi sui dati fiscali

del 2007 (i più vicini alla data

del­la convenzione), che

essa è passata da fr. 976 557.– netti

prima del divorzio a fr. 2 491 504.–

nel 2015 e a fr. 2 526 005.–

nel 2017. Egli ha constatato altresì che nel 2015 è comparso fra i

debiti dell'attore un ‟diritto di comperaˮ (per fr. 100 000.–, aumentati a fr. 196 667.– nel 2017), mentre fra gli attivi la

voce ‟titoli e numerarioˮ è cresciuta di fr. 100 000.– (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Analogamente

a quanto invoca in relazione al reddito (sopra, consid. 7), l'appellante

fa valere – non senza pertinenza – che l'accertamento del primo giudice include

anche capitali della moglie. Tolta la quota di lei e ripresi per il resto i

dati della sentenza impugnata, egli quantifica il proprio patrimonio netto in fr. 1 703 178.– nel 2015, in fr. 1 545 972.– nel 2016 e in

fr. 1 662 370.– nel 2017.

Non v'è ragione di scostarsi da tali dati, che non sono contestati

(osservazioni, pag. 5) e che trovano conforto agli atti (fascicoli “richiami

I” e “richiami VIII” dall'Ufficio di tassazione di __________).

Ciò premesso, nel periodo

di raffronto il patrimonio dell'attore è aumentato – in media – di fr. 660 616.–, importo che un cauto

investimento (con un

saggio remunerativo dell'1% annuo: RtiD

I-2010 pag. 701 consid. 6

con rinvii) avrebbe fatto fruttare attorno ai fr. 550.– mensili, insufficienti

per compensare la perdita contributiva dell'attore testé illustrata (sopra,

consid. 9). Nella misura in cui presume una disponibilità equivalente alla perdita

di reddi­to subìta, l'opinione del Pretore non può dunque essere seguita. Fuori

luogo è inoltre il richiamo del Pretore alla sentenza pubblicata in DTF 138 III 289 per giustificare che

l'attore faccia capo alla sostanza per continuare a versare il contributo

alimentare stabilito nella sentenza di divorzio. Tale giurisprudenza si

riferisce al caso – estraneo alla fattispecie, almeno fino al pensionamento

dell'attore (cfr. consid. 19) – in cui il reddito del debitore alimentare non

basti per garantire il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva

diritto secondo la sentenza di divorzio (sopra, consid. 4). L'aumento della

sostanza non osta pertanto in concreto a una modifica del contributo litigioso,

ma influisce, se mai, sul risultato del calcolo.

11.

L'appellante

deplora che il Pretore abbia evocato il cessato mantenimento dei figli

maggiorenni (e della figlia della seconda moglie) per negare un peggioramento

della sua situazione finanziaria. A sostegno della sua tesi egli richiama la

sentenza del Tribunale federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, da cui si

evince che qualora le parti non abbiano previsto alcun aumento del contributo

alimentare alla scadenza dell'obbligo di sostentamento per i figli, la quota

che si libera a quel momento rientra nella sola disponibilità del debitore

alimentare (consid. 4.2 in fine). Contrariamente all'asserto dell'attore, è tuttavia

palese che la caducità dell'onere di mantenimento nei confronti dei figli agli

studi – menzionato espressamente fra i parametri considerati al momento del

divorzio (sopra, lett. A) – miglio­ri anche la situazione del debitore

alimentare nella misura in cui la quota liberata rientra nella sua

disponibilità. Il richiamo al precedente del Tribunale federale per negare tale

conclusione cade dunque nel vuoto. Ciò non toglie che fino al momento in cui

l'attore ha continuato a farsi carico dei figli maggiorenni (stando ai dati

fiscali accertati, per entrambi fino al 2016 [doc. Z] e per il solo M__________

secondo la dichiarazione del 2017 [fascicolo “richia­mo VIII”]), nessun

miglioramento di tale natura è intervenuto. In tale periodo la situazione

finanziaria dell'attore risulta finanche peggiorata in modo ragguardevole e

giustifica un riesame del contributo alimentare.

Cessato l'obbligo di

mantenimento nei confronti dei figli agli stu­di, la disponibilità dell'attore,

che al momento del divorzio era (dopo un anno di transizione) di fr. 9960.–

mensili dal 1° gennaio 2012 (reddito fr. 30 000.–,

meno fabbisogno minimo fr. 8240.–, meno contributo alimentare per la convenuta

fr. 5500.–, meno contributo per i figli fr. 6300.–), è passata a fr. 8472.–

mensili nel 2018 (reddito fr. 22 293.–,

meno fabbisogno minimo fr. 8871.–, meno contributo per la convenuta fr.

5500.–, più reddito da investimento fr. 550.–), a fr. 8211.– mensili nel 2019

(riduzione del reddito a fr. 22 032.–)

e a fr. 5293.– mensili nel 2020 (ulteriore riduzione del reddito a fr. 19 114.–). Ma anche ciò non manca di denotare

una considerevole contrazione della capacità contributiva dell'interessato rispetto

al momento del divorzio, disponibilità che è destinata a diminuire

ulteriormente dal 1° giugno 2021 con l'annunciato pensionamento dell'attore.

Se ne conclude che nella

misura in cui ha escluso un peggioramento della situazione in cui versa

l'attore, suscettibile di

giustificare una modifica del contributo alimentare stabilito nella sentenza di

divorzio, la sentenza impugnata non resiste alla critica. Occorre

pertanto raffrontare le condizioni finanziarie in cui si trovavano entrambe le

parti al momento del divorzio e dopo il 2015, determinando in equità se e in

che misura vada ridotto l'onere alimentare. Che l'interessato disponga almeno fino al pensionamento, di

redditi sufficienti per far fronte al pagamento di quel contributo e goda di

una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella della convenuta,

circostanza per altro contestata, non basta per rifiutare una verifica del

contributo alimentare alla luce della nuova situazione, ma è una questione di

cui si potrà tenere conto al momento di valutare, in equità (sotto, consid. 18),

se e in che misura si giustifichi una riduzione del medesimo.

12.

Visto

quanto precede, non è più necessario domandarsi se sia anche migliorata la

situazione della convenuta. Poco importa di conseguenza, sotto questo profilo,

che il contributo alimentare fissato al momento del divorzio coprisse solo le

spese correnti della moglie e che costei abbia rinunciato allora a gran parte

del tenore di vita precedente, come ha accertato il Pretore. In ogni modo la sentenza

di divorzio non ha constatato un ammanco sul debito mantenimento della

convenuta che giustifichi una modifica del contributo alimentare per una

migliorata situazione dell'avente diritto (art. 129 cpv. 1 seconda frase CC). Del

resto, un'azione di modifica non è la sede per ridiscutere reciproche

concessioni pattuite al momento del divorzio.

13.

Nella fattispecie risulta che al momento in cui è

stata stipulata la convenzione sugli effetti del divorzio l'attore guadagnava

fr. 30 000.– mensili, mentre la

moglie era senza redditi (sopra, lett. A). Per quel che riguarda l'attore, si è

visto che il suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 8240.– mensili (consid. 9). Quan­to alla

convenuta, il Pretore ha accertato che il contributo pattuito (fr. 6500.–

mensili) era destinato a garantirle “la copertura delle spese correnti”

(sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante contesta, precisando che il contributo

copriva il di lei fabbisogno “allargato”. Sia come sia, nella convenzione le

parti si sono date atto che la moglie necessitava “di un contributo per coprire

il proprio fabbisogno” (sopra, lett. A). È quindi legitti­mo ritenere che al

momento del divorzio sia stato considerato per la moglie un fabbisogno minimo

“allargato” di fr. 6500.– mensili. Su

tali basi è stato pattuito il contributo alimentare equivalen­te. AP 1

rimaneva così con un margine disponibile di fr. 15 260.–

mensili, mentre la moglie non registrava margine alcuno. Dal 1° gennaio 2012,

con la riduzione del contributo alimentare a

fr. 5500.– mensili (per promuovere il parziale reinserimento professionale di AO

1), il margine disponibile dell'attore è aumentato a fr. 16 260.– mensili. Con tale somma egli doveva

provvedere tuttavia anche al mantenimento dei figli M__________ e P__________

nella misura di fr. 3150.– mensili ciascuno (consid. 11; doc. A, accordi di

mantenimento allegati). Tali dati vanno raffrontati a quelli aggiornati al momento

del giudizio.

14.

Trattandosi della nuova situazione dell'attore, si

è detto che il reddito di lui è calato a fr. 24 814.– mensili nel 2015, a fr. 22 600.– mensili nel 2016, a fr. 22 293.– mensili negli anni 2017 e 2018, a fr. 22 032.– mensili nel 2019 e a fr. 19 114.– mensili dal 2020 fino al futuro pensionamento

(sopra, consid. 7). Il fabbisogno minimo di lui è passato a fr. 10 438.– mensili nel 2015 e a fr. 8871.–

mensili dal 2016 in poi (consid. 9).

15.

Per quel che è della

convenuta, il primo giudice ne ha riepilogato in una tabella il “reddito

complessivo” e gli “alimenti” dal 2011 al 2016 sulla base degli atti fiscali.

Determinanti sono tuttavia, co­me detto (consid. 7), i dati successivi al

gennaio del 2015. Inoltre il Pretore ha trascurato le deduzioni per “spese di

manutenzione” e “interessi passivi privati”, sicché gli importi indicati nella

decisione impugnata non attestano correttamente le entrate nette della convenuta.

Da parte sua l'appellante stima l'attivo netto della comunione ereditaria __________

in fr. 5 428 000.–, onde una quota di un terzo (fr. 1 800 000.–)

di pertinenza della convenuta che permetterebbe a quest'ultima di ricavare un

“discreto reddi­to”. Se non che, per

essere ricevibili le pretese pecuniarie vanno cifrate (DTF 143 III 112 consid.

1.2). In concreto l'appellante si dilunga sugli atti di causa, ma non

quantifica l'importo che chiede di imputare alla convenuta come reddito della

sostanza. La convenuta sostiene, a sua volta, di ritrarre dalla

locazione di due appartamenti unicamente fr. 240.– mensili netti e di non ricevere

nulla dai beni della comunione ereditaria dei genitori, poiché il ricavo è

destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Essa non

può tuttavia rinunciare a redditi della comunione ereditaria per non meglio

precisati lavori di manutenzione (interrogatorio del 25 gennaio 2018, pag. 4) o

per evitare dissidi con i fratelli. In definitiva, non resta una volta ancora che

attenersi ai dati fiscali, dai quali risulta che, esclusi gli “alimenti” e

dedotti gli interessi passivi privati e le spese di “gestione e manutenzione

immobili” e “amministrazione titoli”, risultano entrate di fr. 13 184.– nel 2015, pari a fr. 1098.– mensili,

e di fr. 31 406.– nel 2016, pari

a fr. 2617.– mensili (doc. VII richiamato, tassazioni 2015 e 2016).

16.

In merito all'attuale

fabbisogno minimo della convenuta, il Preto­re si è limitato a rilevare che il

contributo alimentare è “vitale per la ex moglie” e che esso si riduce “alla

copertura dello stretto fabbisogno” (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).

L'appellante fa valere che l'interessata medesima ha indicato un fabbisogno

minimo inferiore a fr. 5000.– mensili e che tutto si ignora sul suo attuale fabbisogno

“allargato”. L'interessata obietta che la cifra di fr. 4723.58 mensili da lei

indicata nella distinta delle sue spese correnti copre unicamente lo “stretto

fabbisogno” e che “a tale cifra si era ritenuto adeguato aggiungere un importo

per consentir[le] di costituirsi un minimo di avere di previdenza per la sua

vecchiaia (visto che non ha potuto beneficiare della divisione di averi di II

pilastro)”. Ora, non si disconosce che in sede di divorzio la convenuta ave­va inserito

nel proprio fabbisogno minimo una posta di fr. 1000.– mensili a fini

previdenziali (memoriale del 18 giugno 2008, pag. 8 seg. negli inc. OA.2007.196

e OA.2008.50) e che, nel comples­so, il contributo di fr. 6500.– mensili

avrebbe potuto coprire anche tale spesa. Sta di fatto che essa non pretende di avere

effettivamente costituito una copertura previdenziale dopo il divorzio e non

può dunque vedersi riconoscere un esborso meramente ipotetico. Senza contare

che essa neppure quantifica la spesa da destinare attualmente alla previdenza,

sicché la pretesa si rivela finanche irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Quanto alla mancata

divisione degli averi della previdenza professionale, la convenuta trascura che

il giudice del divorzio non ha ritenuto necessario fissare un'indennità giusta

l'art. 124 vCC, avendo accertato che quegli averi erano stati considerati nella

liquidazione del regime dei beni (lett. A). In definitiva l'attuale fabbisogno

minimo della convenuta va così stabilito in fr. 4725.– mensili (arrotondati),

come lei indica.

17.

Riassumendo,

al momento del divorzio il marito rimaneva, dopo avere erogato il contributo

alimentare a moglie e figli, con un margine disponibile di fr. 8960.– mensili,

rispettivamente di fr. 9960.– mensili dal 1° gennaio 2012 (sopra,

consid. 11). Da parte sua la moglie riceveva un contributo appena sufficiente

per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 6500.– mensili. Nel 2015

l'attore rimaneva, dopo avere stanziato il contributo di fr. 5500.–

mensili previsto nella sentenza di divorzio e quello per i figli, ancora a carico

di lui (doc. Y) e dichiarato in fr. 2375.– mensili per P__________ e fr. 2597.–

mensili per M__________ (fascicolo “richiamo I”), con un margine disponibile di

fr. 4454.– mensili (compreso l'ipotetico reddito da investimento di fr. 550.–:

sopra, consid. 10). Tale margine è aumentato a fr. 5767.– mensili nel 2016, l'attore

avendo dichiarato un contributo di soli fr. 410.– mensili per P__________,

ancora a suo carico (doc. Z), e uno di fr. 2602.– mensili per M__________

(fascicolo “richiamo VIII”), lievitati a fr. 5836.– mensili nel 2017 (il

contributo è stato dichiarato solo per M__________ in fr. 2636.– mensili

[loc. cit.]). Esso è poi passato a fr. 8472.– mensili nel 2018, a fr. 8211.–

mensili nel 2019 e a fr. 5293.– mensili nel 2020 (sopra, consid. 11). La

convenuta nel 2015 si ritrovava per contro con un margine disponibile di fr.

1873.– mensili (reddito fr. 1098.–, contributo alimentare fr. 5500.–,

meno il fabbisogno minimo di fr. 4725.– mensili), salito a fr. 3395.–

mensili nel 2016 (reddito fr. 2617.–, contributo alimentare fr. 5500.–,

meno il fabbisogno minimo di fr. 4725.– mensili).

Ne discende che, per

ripristinare le proporzioni stabilite al momento del divorzio, il contributo alimentare

in favore della convenuta andrebbe ridotto a quanto necessario per la copertura

del fabbisogno minimo di lei, ossia a fr. 3625.– mensili arrotondati nel 2015

(fabbisogno minimo di fr. 4725.– meno il reddito di fr. 1098.–) e a

fr. 2110.– mensili arrotondati dal 2016 in poi (fabbisogno minimo di fr. 4725.–

mensili, reddito di fr. 2617.– men-

sili). Da parte sua

l'attore conserverebbe così l'intero margine

disponibile, seppure

ridotto, dopo avere finanziato il proprio fabbisogno minimo e assolti gli oneri

alimentari, secondo gli equilibri adottati al momento del divorzio

(analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2019.6 del 3 agosto 2020 consid. 10). Viste

tuttavia le conclusioni di appello (art. 58 cpv. 1 CPC), dal 1° gennaio

2016.

al 28 febbraio 2021 il contributo alimentare va ridotto unicamente a fr.

3165.– mensili arrotondati. Dopo il pensionamento della convenuta (febbraio del

2021) l'appellante chiede invece di ridurre da fr. 3500.– a fr. 2012.– mensili il

contributo alimentare a suo carico fino al proprio pensionamento (maggio del

2021), dedotta la rendita AVS che spetta alla convenuta. Un siffatto contributo

non basterebbe tuttavia, per quanto si è appena illustrato, a garantire alla

convenuta la copertura del fabbisogno minimo. Per tale arco di tempo l'ammontare massimo va fissato così in

fr. 2110.– mensili arrotondati. Entro questi limiti l'appello

merita accoglimento.

18.

Una soppressione o una

riduzione del contributo non è solo una questione di calcolo, ma anche di

equità (sopra, consid. 4). Co­me ha rilevato il Pretore, nella fattispecie all'attore

rimangono risorse sufficienti per far fronte al contributo a suo carico e, una

volta coperto il proprio fabbisogno minimo, conservare un margine disponibile di

tutto rispetto. L'attuale situazione tuttavia non rispecchia gli equilibri

stabiliti al momento del divorzio. A prescindere dal fatto che il margine

disponibile dell'attore si è ridotto significativamente (consid. 17), la

convenuta dispone ora di risorse che eccedono il suo attuale fabbisogno minimo,

mentre a quel tempo essa ne vedeva garantita solo la copertura. Certo, il suo

attuale fabbisogno minimo è inferiore a quello stabilito al momento del

divorzio, ma essa non può vedersi riconoscere il finanziamento di costi non più

esistenti e neppure allegati. Per il resto, non si disconosce che l'interessata

non ha ricevuto conguagli dalla previdenza professionale. La questione tuttavia

è già stata verificata dal giudice del divorzio con la sentenza di

completazione del 10 giugno 2011 (sopra, lett. A e consid. 16). Quanto alla

decadenza degli oneri alimentari nei confronti dei figli, si tratta di un fatto

già regolato al momento del divorzio.

Contrariamente a quanto ha

ritenuto il Pretore, poi, la situazione patrimoniale della convenuta è

migliorata grazie all'eredità dei genitori. A prescindere dal reale valore

delle azioni della __________ __________ SA e dalle eventuali pretese nei

confronti del fratello della convenuta in esito al contratto di divisione

ereditaria parziale del 12 dicembre 2011 (doc. 12), non a torto l'appellante fa

valere che AO 1 può contare sulla sua quota di un terzo negli immobili

ereditati (doc. 6). E invero, come adduce l'attore (memoriale, pag. 19), tali

immobili sono assicurati per oltre fr. 3 000 000.– (doc. 25, 26 e 31), cui si aggiunge

il valore di stima superiore a fr. 250 000.–

di altri tre immobili (proprietà per piani n. 2996 e n. 3001 della particella

n. 1281 RFD di __________, particella n. 1382 RFD di __________) appartenenti

alla comunione ereditaria (doc. VII richiamato, tassazione 2016). Oltre a ciò, AO

1.

è proprietaria di due appartamenti riattati a __________ (particelle n. 85,

86.

e 87) e possiede “titoli e capitali” per fr. 314 795.– a fronte di debiti per fr. 778 573.– (doc. VII richiamato: tassazione

2016). Al momento del divorzio, essa disponeva soltanto della liquidazione

patrimoniale di fr. 350 000.–

ricevuta dal marito e di un immobile a __________ da riattare (doc. V

richiamato: tassazione 2011 in relazione con doc. IV richiamato: tassazione

2007.

nell'inc. OA.2007.196). Che la situazione dell'ex marito resti migliore è

possibile, ma non è questa la sede (sopra, consid. 12) per correggere gli

accordi omologati nella sentenza di divorzio.

19.

Da ultimo l'appellante

postula la soppressione del contributo a suo carico dopo il proprio

pensionamento (nel maggio del 2021), adducendo che a quel momento egli percepirà

solo la rendita AVS e una ridotta rendita della previdenza professionale, di

cui produce una previsione (doc. N). La convenuta si limita a una generica

contestazione (“Ad 20-21 contesta­ti”) e non spende parola sulla situazione

dell'attore dopo il pensionamento. Il problema è che oggi come oggi, eccettuata

la previsione della Cassa di previdenza __________ SA del 15 luglio 2014 (doc.

N), tutto si ignora sulla situazione finanziaria del­l'attore dopo i 65 anni. E

in concreto non si tratta di integrare unicamente i dati relativi alle nuove

entrate (e al fabbisogno minimo) di AP 1, cui si potrebbe – al limite – rimediare

direttamente in questa sede (art. 277 cpv. 2 in relazione con l'art. 284

cpv. 3 CPC), ma anche di stabilire in che misura equitativamente l'attore sarebbe

tenuto a consumare la propria sostan­za per garantire all'ex moglie il

fabbisogno minimo qualora il suo reddito del ‟primoˮ,

‟secondoˮ e ‟terzoˮ pilastro, compreso il reddito della

sostanza, non bastasse più (sopra, consid. 4).

È vero che un siffatto

accertamento sarebbe superfluo ove risultasse che una modifica del contributo

alimentare dopo il pensionamento dell'attore non entra in linea di conto poiché

le parti avevano pattuito un obbligo “vita natural durante” (sopra, lett. A). La

questione non appare tuttavia scontata né evidente (cfr. al riguar­do: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.6 del 3 agosto 2020 consid. 5 seg. con riferimenti). In

merito al contributo alimentare dopo il pensionamento di AP 1 gli atti devono

quindi essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2

CPC). In proposito non rimane così che rinviare la causa al Pretore perché,

chiarita l'adattabilità del contributo di mantenimento e invitate le parti ad

aggiornare la propria situazione finanziaria, statuisca sulla richiesta di

soppressione per quel periodo.

20.

Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene una riduzione del contributo litigioso pressoché nella misura da lui

richiesta per il lasso di tempo precedente il suo pensionamento, ma non la completa

soppressione dal giugno del 2021. Come giudicherà il Pretore al riguardo

dipenderà dall'integrazione dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto

ponderato, tenuto conto dei valori litigiosi in gioco sull'arco di vent'anni

(art. 92 cpv. 2 CPC), si giustifica così che l'appellante sopporti un terzo

degli oneri processuali, mentre il resto va a carico della convenuta, la quale

ha proposto di respingere interamente l'appello. Patrocinato da un legale,

l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un

terzo dell'indennità piena: RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b). Sugli oneri di primo grado il Pretore

giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.

21.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente davanti a questa

Camera la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che:

a) Il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il

contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO 1

in conformità alla conven-

zione sugli

effetti del divorzio (clausola n. 2 lett. a) omologata il 7 giugno 2010

dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, negli inc. OA.2007.196 e

OA.2008.50, è ridotto a fr. 3625.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e

a fr. 3165.– mensili dal 1° gennaio 2016 fino al pensionamento di AO 1, nel

febbraio del 2021.

Dal 1° marzo

2021 e fino al proprio pensionamento (maggio del 2021) AP 1 verserà all'ex

moglie un contributo alimentare pari alla differenza tra fr. 3165.– mensili e

la rendita AVS che percepirà la convenuta. Tale contributo ammonterà al massimo

a fr. 2110.– mensili.

Per

quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AO 1 dopo il

pensionamento dell'attore, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell'istruttoria.

b) Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata sulle

spese giudiziarie è annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

II. Le spese processuali di

fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico

dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).