11.2020.81
Motivazione di un decreto cautelare
20 luglio 2020Italiano8 min
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è dubbio che il valore litigioso raggiunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
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Incarto n.
11.2020.81
Lugano
20 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2019.4805 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 7 ottobre 2019 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 2 );
giudicando sull'appello
del 25 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 12 giugno 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967), cittadino italiano, e
AP 1 (1969), cittadina statunitense, si sono sposati a __________ (Michigan,
USA) il 13 maggio 2001. Dal matrimonio sono nati A__________, il 20 novembre
2011, e L__________, il 28 novembre 2003. Nell'ambito di una procedura a tutela
dell'unione coniugale promossa il 7 ottobre 2019 da AO 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, attualmente in fase istruttoria, AP
1 ha chiesto il 10 giugno 2020 che al marito fosse ordinato, già in via supercautelare e cautelare, di
permetterle l'uso di un'abitazione di vacanza a __________ in proprietà
dei coniugi per almeno tre mesi l'anno, di cui un mese e mezzo durante
l'estate. Con decreto cautelare del 12 giugno successivo il Pretore ha respinto la richiesta per incompetenza, ponendo
le spese di fr. 200.– a carico dell'istante.
B. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 giugno 2020 nel
quale chiede che il decreto impugnato sia riformato accogliendo la sua istanza cautelare
o, quanto meno, che il decreto in questione sia annullato e gli atti siano
rinviati al Pretore per nuovo giudizio. L'appello
non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I
provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la
controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono suscettibili di alcun rimedio
giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore
adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare
osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è analoga
qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari
senza sentire il convenuto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). A
meno che, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convochi le
parti in udienza o inviti il convenuto a presentare osservazioni scritte, nel
qual caso tale decreto non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se
mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo
avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a
presentare osservazioni scritte. Se invece
il giudice rifiuta provvedimenti cautelari senza indire udienze né sollecitare
osservazioni scritte, tale decreto è finale e, di conseguenza, impugnabile
(RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Nel caso specifico il
Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 senza convocare le parti in udienza né
raccogliere osservazioni scritte. Il decreto cautelare è di conseguenza
appellabile.
2. Il Pretore ha respinto l'istanza con cui la moglie
chiede di consentirle l'uso temporaneo di un'abitazione secondaria in proprietà
dei coniugi poiché “esula dalle competenze del giudice della procedura di
misure a tutela dell'unione coniugale decidere l'attribuzione in uso della
casa di vacanza di __________”. L'appellante si duole che il decreto impugnato
è carente di motivazione, giacché non fornisce “indicazioni
relative alla base legale sottostante”.
a) Secondo
l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al
proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice
non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La
motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di
capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché
l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio
all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale
per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se
non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che
in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente.
Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti
cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020, consid. 3).
b) Nella
fattispecie la motivazione del Pretore riprodotta dianzi è apodittica e poco
lungi da una petizione di principio. Non consente minimamente di capire perché un
giudice protettore dell'unione coniugale sarebbe incompetente – per materia o
per territorio – a decidere sull'attribuzione in uso temporaneo di una casa
di vacanza, sia pure situata all'estero, in dotazione delle parti. Tanto meno
ciò è dato di comprendere ove si consideri che l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC,
riguardante l'attribuzione dell'abitazione e delle suppellettili domestiche, è
applicabile per analogia anche a case di vacanza e a residenze secondarie (sentenza
del Tribunale federale 5A_198/2012 del 24 agosto 2012 consid. 6.3; v. anche: Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 3ª edizione, pag. 431 n. 675a; de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod
[curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 179 ad
art. 176 CC; Six, Eheschutz, 2ª
edizione, pag. 163 n. 2.186a).
c) In
condizioni del genere questa Camera
non è in grado di sindacare le critiche dell'appellante. Dovrebbe sostituirsi
al giudice naturale, accertando essa medesima se soccorrono le condizioni per fissare
l'uso temporaneo dell'abitazione di vacanza, ciò che non è suo compito e precluderebbe alle parti un secondo
grado di giurisdizione. Non motivato a sufficienza perché la
giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo
giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere annullato. Non
essendogli impartite indicazioni vincolanti, il Pretore non è tenuto a confermare
il decreto impugnato. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la
motivazione che riterrà di addurre.
3. Le
particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello –
eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo
invitare AO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza
dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro
questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore
indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono
libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione
del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente,
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid. 6f con rinvio).
4. Le
singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese
processuali. Né si giustificherebbe l'assegnazione di ripetibili. L'appellante
ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma non l'accoglimento
della sua istanza cautelare. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà
in esito al nuovo decreto cautelare, le ripetibili andrebbero quindi compensate
quand'anche AO 1 proponesse di respingere l'appello (art. 106 cpv. 2 CPC; v.
DTF 139 III 351 consid. 6).
5. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è dubbio che il valore litigioso raggiunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
Considerandi
LTF. Trattandosi in concreto
di un decreto cautelare, nondimeno, un ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché emani un giudizio motivato.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).