11.2020.82
Divorzio: diritto di visita paterno
19 agosto 2020Italiano13 min
i figli, come risulta dal memoriale conclusivo del 17 dicembre 2019 (‟semplicemente non ci siamo più visti perché
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Incarto n.
11.2020.82
Lugano
19 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa DM.2019.128 (divorzio su azione di un coniuge) della
Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 aprile 2011 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
(‟ricorsoˮ) del 26 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 26 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria
del
caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza 27 febbraio 2019 di
questa Camera (inc. 11.2018.109). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare
che con decisione del 28 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1
(1963) e AO 1 (1966), ha affidato il figlio D__________ (nato il 2 settembre
2005) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e ha
rinunciato a fissare diritti di visita paterni (inc. DM.2011.101). Statuendo su
appello di AP 1, con sentenza del 27 febbraio 2019 questa Camera ha annullato il dispositivo della
decisione pretorile riguardante la disciplina delle relazioni personali
tra
padre e figlio e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo
giudizio (inc. 11.2018.109). Un ricorso
in materia civile del 9 aprile 2019 presentato
da AP 1 contro
tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con
sentenza 5A_302/2019 dell'11 aprile 2019.
B. Ripristinata la litispendenza
di primo grado, il Pretore ha sentito D__________ il 30 agosto 2019 per un
aggiornamento. Accertato che non rimanevano prove da assumere e che le parti
rinunciavano a un ulteriore dibattimento, egli ha chiuso l'istruttoria e ha
invitato gli ex coniugi a presentare
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 dicembre 2019 AO 1 ha proposto di non fissare alcun diritto di visita al
figlio e ha sollecitato il beneficio del gratuito patrocinio. In un allegato di quello
stesso giorno AP 1 ha chiesto di fissare inizialmente ‟un appuntamento settimanale fisso di 2 ore (cumulative, cioè
in caso d'impedimento si recupererà), che mi consenta di riprendere i rapporti”
con D__________. In seguito all'entrata in carica del nuovo Pretore, il 1°
gennaio 2020, ulteriori arringhe finali si sono tenute il 14 maggio 2020. In
tale occasione le parti hanno riconfermato le loro posizioni.
C. Statuendo il 26
maggio 2020 a complemento della sentenza del 28 agosto 2018, il Pretore ha deciso
una volta ancora di non concedere diritti di visita a AP 1. Le spese
processuali di fr. 800.– sono state provvisoriamente poste a carico dello Stato
del Cantone Ticino, il convenuto essendo già stato ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio nella sentenza di divorzio. AO 1 ha ottenuto anch'essa il beneficio
del gratuito patrocinio.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (‟ricorsoˮ)
del 26 giugno 2020 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata
nel senso di stabilire un diritto di visita a D__________ di due ore la
settimana ‟cumulative, cioè in caso d'impedimento si recupereranno le ore
perse, estendibili con il tempo e al miglioramento dei rapportiˮ, fermo
restando che nei primi mesi, ‟per aiutare il ricongiungimentoˮ, tali
incontri dovrebbero avvenire da uno psicologo. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo la disciplina
delle relazioni personali, appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta a AP
1 il 27 maggio 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Consegnato alla cancelleria del
Tribunale di appello il 26 giugno 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame
è pertanto ricevibile.
2. All'appello
AP 1 acclude il verbale delle nuove arringhe finali tenutesi il 14 maggio 2020.
Tale atto figura già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera. La
produzione del documento si rivela dunque superflua.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato che D__________, il quale non incontra
più il convenuto almeno dal 2014, già il 21 dicembre 2016 (non ancora dodicenne)
aveva espresso il desiderio di non vedere più il padre, che tale volontà è
stata ribadita in una lettera del 6 febbraio 2019 inviata al Tribunale di
appello e che nel suo più recente ascolto, del 30 agosto 2019 (a quasi quattordici
anni) il ragazzo ha dichiarato una volta ancora di non volere visite dal padre,
spiegando di avere trovato una figura di
riferimento in F__________ __________, compagno della madre da qualche anno. Il primo giudice ha constatato così ‟un'avversione ferma nei confronti del padreˮ, verosimilmente riconducibile alla causa di
disconoscimento della paternità, che va rispettata, D__________ essendo ormai
quindicenne. Per il Pretore, inoltre, AP 1 ‟non ha minimamente dimostrato di aver assunto
consapevolezza nel comprendere i disagi provocati dalle sue scelteˮ, manifestando
invece una certa leggerezza nello spiegare il motivo per cui non ha più rivisto
Fatti
i figli, come risulta dal memoriale conclusivo del 17 dicembre 2019 (‟semplicemente non ci siamo più visti perché
doveva essere appurato se fossero o meno figli mieiˮ). Ne ha concluso, il primo giudice, che non si
giustifica di stabilire un diritto di visita paterno, ‟riservate
future azioni di modificaˮ.
4. L'appellante
contesta anzitutto di non avere assunto consapevolezza nel comprendere i disagi
provocati dalle sue scelte e critica la decisione dal primo giudice siccome
presa ‟solo in base ad uno scritto, che per altro riprendeva pari passo precedenti
memoriali”. Egli si duole inoltre che all'udienza del 14 maggio 2020, indetta dietro
sua insistenza, il nuovo Pretore non l'abbia ‟torchiato a dovereˮ, non
ponendogli nemmeno una domanda al riguardo. Ricordato che un diritto di visita
non dipende solo dai desideri dal figlio, AP 1 nega che i rapporti tra lui e il
ragaz-zo siano irrimediabilmente compromessi, sostenendo che invece essi sono ‟sempre stati ottimiˮ. Per l'appellante non sono più avvenuti incontri
‟semplicemente perché doveva essere
appurato se [D__________] fosse o meno figlio mioˮ. I rapporti si sarebbero deteriorati unicamente a causa della
madre, la quale ha ‟parlato a lungo
e a sproposito di me, raccontando chissà quali falsità, facendogli un lavaggio
del cervelloˮ. A suo parere D__________
può superare i disagi creatigli dalla madre solo con l'aiuto di lui e quello di
uno psicologo. Rammentato che l'azione di contestazione della paternità ‟non era campata in ariaˮ, egli chiede di poter
esercitare le prerogative di un padre e dichiara di non capire come mai gli sia
negata tale facoltà. In definitiva, AP 1 chiede un diritto di visita di due ore
consecutive la settimana (inizialmente presso uno psicologo), recuperabili in
caso d'impedimento ed estendibili nel tempo in caso di miglioramento delle
relazioni personali.
5. Il
genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze
(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del
minorenne alla luce della situazione concreta. Dato che per uno sviluppo equilibrato del
figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496
consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano di essere
promosse per quanto possibile (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.110
del 5 maggio 2020, consid. 5a). Il
diritto di visita, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce
al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro
doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi
(art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il
comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a
mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne.
Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al
principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica,
quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti
del genitore non affidatario con il figlio sono buoni. Una soppressione, poi,
entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti
negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (sentenza del
Tribunale federale 5A_306/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 4.4; analogamente: RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con
numerosi richiami).
a) Con l'appellante si conviene che la regolamentazione
di un diritto di visita non dipende esclusivamente dalla volontà del figlio. I desideri
di quest'ultimo, tuttavia, vanno tanto più considerati quanto più, vista l'età
e lo sviluppo, il ragazzo riesca a formarsi una volontà autonoma a dispetto
delle influenze esterne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici anni. Qualora
il minorenne assuma un'attitudine difensiva nei confronti del genitore non
affidatario, occorre chiarirne le ragioni e appurare se il diritto di visita
rischi realmente di recargli pregiudizio. Ove invece il figlio, capace di
discernimento, opponga una strenua e ripetuta resistenza agli incontri, è
Considerandi
opportuno rinunciare all'uso della forza. Il
bene del figlio non può essere perseguito infatti attraverso la suggestione
né la coartazione (sentenza del Tribunale
federale 5A_369/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2018.109/110 del 27 febbraio 2019
consid. 6b con numerosi rinvii).
b) In
concreto è emerso dalla più recente
audizione, avvenuta il 30 agosto 2019, che D__________ – a quel momento
quindicenne – ‟sta bene. Ha trovato un suo equilibrio. Non è travagliato
dalla sua storia, non sente alcuna necessità di confidarsi o farsi aiutare da
qualcuno (…). Non desidera incontrare il padre, non ne sente il bisogno. Non lo
vede né sente da diversi anni (…) Ha una figura paterna nella persona di F__________
__________, compagno da qualche anno della madreˮ (riassunto del 30 agosto
2019, agli atti). Ciò conferma quanto D__________ aveva già dichiarato al
Pretore il 21 dicembre 2016 (allorché non aveva ancora dodici anni) e ha ribadito
in una lettera a questa Camera del 6 febbraio 2019 (inc. 11.2018.109). Il
figlio ha sempre tenuto perciò un comportamento lineare. Ora, una volontà così ferma
e costante nel rifuggire ogni approccio
paterno va rispettata, anche perché espressa a un'età che permette ormai al figlio di elaborare ragionamenti logici e
avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e
duratura (sopra, consid. a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.58 del 17
luglio 2020 consid. 3c).
c) È
possibile che fino al momento in cui padre e figlio si sono incontrati i
rapporti siano sempre stati “ottimi”. L'appellante dimentica tuttavia che dopo
di allora, nell'aprile del 2011, egli ha promosso un'azione di disconoscimento
di paternità che ha comprensibilmente destabilizzato il ragazzo,
mettendolo in grave disagio e imbarazzo. Tale circostanza non può semplicemente essere minimizzata. D'altro lato l'appellante
non può pretendere che il malessere del figlio sia sparito di punto in bianco al
momento in cui ‟il Tribunale federale ha stabilito che [egli] è a tutti
gli effetti il padreˮ. Il mero fatto di essere
padre e di “volerlo fare” non basta per conferire, dopo anni di lontananza, il
diritto assoluto di intrattenere relazioni perso-nali con il figlio. Men che
meno ove si pensi che in concreto l'interessato non sembra davvero comprendere
le difficoltà provocate da un'azione giudiziaria fors'anche “non campata in aria”, ma dura da assimilare per un
ragazzo adolescente che fino ad allora lo considerava suo genitore. Nemmeno si
può dire che D__________ sia “stato sottoposto a un lavaggio del cervello” da
parte della madre,
simile ipotesi rimanendo a livello
di congettura. A ben vedere, in definitiva, al bene del figlio l'appellante
neppure allude, né spiega perché la ripresa delle relazioni personali con
lui risponderebbe oggettivamente all'interesse del ragazzo.
d) Non
si disconosce che un intervento psicoterapeutico potrebbe fors'anche aiutare D__________
nell'elaborazione di quanto è
accaduto e nel ristabilire qualche relazione personale con il genitore. Sta di
fatto che il ragazzo “non sente alcuna necessità di “confidarsi o di farsi
aiutare” (riassunto dell'audizione 30 agosto 2019, agli atti). Imporre al
figlio un percorso terapeutico in condizioni del genere costituirebbe con ogni
probabilità un obbligo male accetto ed equivarrebbe in sostanza a forzare le
relazioni personali. AP 1 deve comprendere – suo malgrado – che di fronte a un
figlio, il quale ha deciso di non incontrarlo e non sente il bisogno di
parlargli, egli non può imporre la sua visione unilaterale e perseguire un
diritto di visita attraverso la suggestione o – peggio – la coartazione. Spetta
in simili circostanze al minore assumere di fronte a sé stesso la
responsabilità delle proprie scelte. Ne segue che, in ultima analisi, la
decisione del Pretore resiste alla critica. L'appello vede così la sua sorte
segnata.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si
rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
7.
Copia
dell'attuale sentenza è comunicata giusta l'art. 301 lett. b CPC a D__________
__________, che il prossimo 2 settembre compirà 15 anni.
8.
Quanto ai rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d
LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF
112.
II 291 consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).