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Decisione

11.2020.82

Divorzio: diritto di visita paterno

19 agosto 2020Italiano13 min

i figli, come risulta dal memoriale conclusi­vo del 17 dicembre 2019 (‟semplicemente non ci siamo più visti perché

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.82

Lugano

19 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2019.128 (divorzio su azione di un coniuge) della

Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 aprile 2011 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

(‟ricorsoˮ) del 26 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 26 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria

del

caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza 27 febbraio 2019 di

questa Camera (inc. 11.2018.109). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare

che con decisione del 28 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1

(1963) e AO 1 (1966), ha affidato il figlio D__________ (nato il 2 settembre

2005) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e ha

rinunciato a fissare diritti di visita paterni (inc. DM.2011.101). Statuendo su

appello di AP 1, con sentenza del 27 febbraio 2019 questa Camera ha annullato il dispositivo della

decisione pretorile riguardante la disciplina delle relazioni personali

tra

padre e figlio e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo

giudizio (inc. 11.2018.109). Un ricor­so

in materia civile del 9 aprile 2019 presentato

da AP 1 contro

tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con

sentenza 5A_302/2019 dell'11 aprile 2019.

B. Ripristinata la litispendenza

di primo grado, il Pretore ha sentito D__________ il 30 agosto 2019 per un

aggiornamento. Accertato che non rimanevano prove da assumere e che le parti

rinunciavano a un ulteriore dibattimento, egli ha chiuso l'istruttoria e ha

invitato gli ex coniugi a presentare

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 dicembre 2019 AO 1 ha proposto di non fissare alcun diritto di visita al

figlio e ha sollecitato il beneficio del gratuito patrocinio. In un allegato di quello

stesso giorno AP 1 ha chiesto di fissare inizialmente ‟un appuntamento settimanale fisso di 2 ore (cumulative, cioè

in caso d'impedimento si recupererà), che mi consenta di riprendere i rapporti”

con D__________. In seguito all'entrata in carica del nuovo Pretore, il 1°

gennaio 2020, ulteriori arringhe finali si sono tenute il 14 maggio 2020. In

tale occasione le parti hanno riconfermato le loro posizioni.

C. Statuendo il 26

maggio 2020 a complemento della sentenza del 28 agosto 2018, il Pretore ha deciso

una volta ancora di non concedere diritti di visita a AP 1. Le spese

processuali di fr. 800.– sono state provvisoriamente poste a carico dello Stato

del Cantone Ticino, il convenuto essendo già stato ammesso al beneficio del gratuito

patrocinio nella sentenza di divorzio. AO 1 ha ottenuto anch'essa il beneficio

del gratuito patrocinio.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (‟ricorsoˮ)

del 26 giugno 2020 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata

nel senso di stabilire un diritto di visita a D__________ di due ore la

settimana ‟cumulative, cioè in caso d'impedimento si recupereranno le ore

perse, estendibili con il tempo e al miglioramento dei rapportiˮ, fermo

restando che nei primi mesi, ‟per aiutare il ricongiungimentoˮ, tali

incontri dovrebbero avvenire da uno psicologo. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciu­ta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo la disciplina

delle relazioni perso­nali, appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisio­ne impugnata è pervenuta a AP

1 il 27 maggio 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Consegnato alla cancelleria del

Tribunale di appello il 26 giugno 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame

è pertanto ricevibile.

2. All'appello

AP 1 acclude il verbale delle nuove arringhe finali tenutesi il 14 maggio 2020.

Tale atto figura già nel­l'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera. La

produzione del documento si rivela dunque superflua.

3. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha constatato che D__________, il quale non incontra

più il convenuto almeno dal 2014, già il 21 dicembre 2016 (non ancora dodicenne)

aveva espresso il desiderio di non vedere più il padre, che tale volontà è

stata ribadita in una lettera del 6 febbraio 2019 inviata al Tribunale di

appello e che nel suo più recente ascolto, del 30 agosto 2019 (a quasi quattordici

anni) il ragazzo ha dichiarato una volta ancora di non volere visite dal padre,

spiegando di avere trovato una figura di

riferimento in F__________ __________, compagno della madre da qualche anno. Il primo giudice ha constatato così ‟un'avversione ferma nei confronti del padreˮ, verosimilmente riconducibile alla causa di

disconoscimento della paternità, che va rispettata, D__________ essendo ormai

quindicenne. Per il Pretore, inoltre, AP 1 ‟non ha minimamente dimostrato di aver assunto

consapevolezza nel comprendere i disagi provocati dalle sue scelteˮ, manifestando

invece una certa leggerezza nello spiegare il motivo per cui non ha più rivisto

Fatti

i figli, come risulta dal memoriale conclusi­vo del 17 dicembre 2019 (‟semplicemente non ci siamo più visti perché

doveva essere appurato se fossero o meno figli mieiˮ). Ne ha concluso, il primo giudice, che non si

giustifica di stabilire un diritto di visita paterno, ‟riservate

future azioni di modificaˮ.

4. L'appellante

contesta anzitutto di non avere assunto consapevolezza nel comprendere i disagi

provocati dalle sue scelte e critica la decisione dal primo giudice siccome

presa ‟solo in base ad uno scritto, che per altro riprendeva pari passo precedenti

memoriali”. Egli si duole inoltre che all'udienza del 14 maggio 2020, indetta dietro

sua insistenza, il nuovo Pretore non l'abbia ‟torchiato a dovereˮ, non

ponendogli nemmeno una domanda al riguardo. Ricordato che un diritto di visita

non dipende solo dai desideri dal figlio, AP 1 nega che i rapporti tra lui e il

ragaz-zo siano irrimediabilmente compromessi, sostenendo che invece essi sono ‟sempre stati ottimiˮ. Per l'appellante non sono più avvenuti incontri

‟semplicemente perché doveva essere

appurato se [D__________] fosse o meno figlio mioˮ. I rapporti si sarebbe­ro deteriorati unicamente a causa della

madre, la quale ha ‟parlato a lungo

e a sproposito di me, raccontando chissà quali falsità, facendogli un lavaggio

del cervelloˮ. A suo parere D__________

può superare i disagi creatigli dalla madre solo con l'aiuto di lui e quello di

uno psicologo. Rammentato che l'azione di contestazione della paternità ‟non era campata in ariaˮ, egli chiede di poter

esercitare le prerogative di un padre e dichiara di non capire come mai gli sia

negata tale facoltà. In definitiva, AP 1 chiede un diritto di visita di due ore

consecutive la settimana (inizialmente presso uno psicologo), recuperabili in

caso d'impedimento ed estendibili nel tempo in caso di miglioramento delle

relazioni personali.

5. Il

genitore non affidatario ha il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze

(art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del

minorenne alla luce della situazione concreta. Dato che per uno svilup­po equilibrato del

figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496

consid. 2.8), le visite del genitore non affidatario meritano di essere

promosse per quanto possibile (v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.110

del 5 maggio 2020, consid. 5a). Il

diritto di visi­ta, tuttavia, può essere limitato, negato o revocato se nuoce

al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro

doveri o non si curano seriamente del figlio, oppure per altri gravi motivi

(art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il

comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a

mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne.

Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al

principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica,

quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti

del genitore non affidatario con il figlio sono buoni. Una soppressione, poi,

entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti

negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (sentenza del

Tribunale federale 5A_306/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 4.4; analogamente: RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con

numerosi richiami).

a) Con l'appellante si conviene che la regolamentazione

di un diritto di visita non dipende esclusivamente dalla volontà del figlio. I desideri

di quest'ultimo, tuttavia, vanno tanto più considerati quanto più, vista l'età

e lo sviluppo, il ragazzo riesca a formarsi una volontà autonoma a dispetto

delle influenze ester­ne, ciò che avviene di regola attorno ai dodici anni. Qualora

il minorenne assuma un'attitudine difensiva nei confronti del genitore non

affidatario, occorre chiarirne le ragioni e appurare se il diritto di visita

rischi real­mente di recargli pregiudizio. Ove invece il figlio, capace di

discernimento, opponga una strenua e ripetuta resistenza agli incontri, è

Considerandi

opportuno rinunciare all'uso della forza. Il

bene del figlio non può essere perseguito infatti attraverso la suggestione

né la coartazione (sentenza del Tribunale

federale 5A_369/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2018.109/110 del 27 febbraio 2019

consid. 6b con numerosi rinvii).

b) In

concreto è emerso dalla più recente

audizione, avvenuta il 30 agosto 2019, che D__________ – a quel momento

quindicenne – ‟sta bene. Ha trovato un suo equilibrio. Non è travagliato

dalla sua storia, non sente alcuna necessità di confidarsi o farsi aiutare da

qualcuno (…). Non desidera incontrare il padre, non ne sente il bisogno. Non lo

vede né sente da diversi anni (…) Ha una figura paterna nella persona di F__________

__________, compagno da qualche anno della madreˮ (riassunto del 30 agosto

2019, agli atti). Ciò conferma quanto D__________ aveva già dichiarato al

Pretore il 21 dicembre 2016 (allorché non aveva ancora dodici anni) e ha ribadito

in una lettera a questa Camera del 6 febbraio 2019 (inc. 11.2018.109). Il

figlio ha sempre tenuto perciò un comportamento lineare. Ora, una volontà così ferma

e costante nel rifuggire ogni approccio

paterno va rispettata, anche perché espressa a un'età che permette ormai al figlio di elaborare ragionamenti logici e

avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e

duratura (sopra, consid. a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.58 del 17

luglio 2020 consid. 3c).

c) È

possibile che fino al momento in cui padre e figlio si sono incontrati i

rapporti siano sempre stati “ottimi”. L'appellante dimentica tuttavia che dopo

di allora, nell'aprile del 2011, egli ha promosso un'azione di disconoscimento

di paternità che ha comprensibilmente desta­bilizzato il ragazzo,

mettendolo in grave disagio e imbarazzo. Tale circostanza non può semplicemente essere minimizzata. D'altro lato l'appellante

non può pretendere che il malessere del figlio sia sparito di punto in bianco al

momento in cui ‟il Tribunale federale ha stabilito che [egli] è a tutti

gli effetti il padreˮ. Il mero fatto di essere

padre e di “volerlo fare” non basta per conferire, dopo anni di lontananza, il

dirit­to assoluto di intrattenere relazioni perso-nali con il figlio. Men che

meno ove si pensi che in concreto l'interessato non sembra davvero comprendere

le difficoltà provocate da un'azione giudiziaria fors'anche “non campata in aria”, ma dura da assimilare per un

ragazzo adolescente che fino ad allora lo considerava suo genitore. Nemmeno si

può dire che D__________ sia “stato sottoposto a un lavaggio del cervello” da

parte della madre,

simile ipotesi rimanendo a livello

di congettura. A ben vedere, in definitiva, al bene del figlio l'appellante

neppure allude, né spiega perché la ripresa delle relazioni personali con

lui risponderebbe oggettivamen­te all'interesse del ragazzo.

d) Non

si disconosce che un intervento psicoterapeutico potreb­be fors'anche aiutare D__________

nell'elaborazione di quanto è

accaduto e nel ristabilire qualche relazione personale con il genitore. Sta di

fatto che il ragazzo “non sente alcuna necessità di “confidarsi o di farsi

aiutare” (riassunto dell'audizione 30 agosto 2019, agli atti). Imporre al

figlio un percorso terapeutico in condizioni del genere costituirebbe con ogni

probabilità un obbligo male accetto ed equivarrebbe in sostanza a forzare le

relazioni personali. AP 1 deve comprendere – suo malgrado – che di fronte a un

figlio, il quale ha deciso di non incontrarlo e non sente il bisogno di

parlargli, egli non può imporre la sua visione unilaterale e perseguire un

diritto di visita attraverso la suggestione o – peggio – la coartazione. Spetta

in simili circostanze al minore assumere di fronte a sé stesso la

responsabilità delle proprie scelte. Ne segue che, in ultima analisi, la

decisione del Pretore resiste alla critica. L'appello vede così la sua sorte

segnata.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, si

rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

7.

Copia

dell'attuale sentenza è comunicata giusta l'art. 301 lett. b CPC a D__________

__________, che il prossimo 2 settembre compirà 15 anni.

8.

Quanto ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d

LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (DTF

112.

II 291 consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

a:

– ;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).