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Decisione

11.2020.83

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli

2 luglio 2021Italiano57 min

l'istante ha chiesto l'affidamento congiunto di G__________ e T__________ ai genitori, proponendo un contributo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.83

Lugano,

19 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2018.3898

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2018 dall'

AO

1

(ora

patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 30 giugno 2020 presentato da AP 1

contro la

sentenza emessa dal Pretore il 12 giugno 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1967) e AP 1 (1970) si

sono sposati a __________ il 14 maggio 1999. Dal matrimonio sono nati N__________

(17 marzo 2000), G__________ (20 febbraio 2002) e T__________ (28 gennaio 2013).

Avvocato e notaio, il marito è socio dello studio legale __________ e siede in vari

consigli di amministrazione. La moglie possiede anch'essa un brevetto di

avvocato e lavora al 75% quale docente per la __________, attività che già

esercitava durante la vita in comune con un grado d'occupazione variante dal 30

al 50%. Fino al 2018 essa ha esercitato inoltre come avvocato al 20% nello studio

legale __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2017, quando la

moglie ha lasciato l'alloggio coniugale di __________ (particella n. 134

RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi con i

figli in una villa appena edificata a __________ (particella n. 729 RFD, intestata

anch'essa ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno). Il marito si è

trasferito, da parte sua, in un appartamento a __________ (proprie­tà per piani

n. 26 239 della particella n. 271 RFD,

intesta­ta ai coniu­gi in ragione di metà ciascuno).

B. Il 14 agosto 2018 AO

1 si è rivolto al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unio­ne coniugale

per ottenere – già in via cautelare e senza contraddittorio – l'autorizzazione

a vivere separato, l'attribuzione provvisoria alla moglie dell'alloggio

coniugale a __________, l'affidamento a sé dei figli G__________ e T__________ (riservati

Fatti

i diritti di visita materni), la pronuncia della separazione dei beni e

l'assegnazione in uso di un appartamento di vacanza a __________, comproprietà

dei coniu­gi in ragione di un mezzo (un quarto ciascuno). Alla moglie egli ha

offerto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. In via subordinata

l'istante ha chiesto l'affidamento congiunto di G__________ e T__________ ai genitori, proponendo un contributo

alimentare di fr. 1500.– mensili per il primo e di fr. 1000.–

mensili per il secondo, assegni familiari non compresi. Con decreto cautelare del

16 agosto 2018 il Pretore ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari

inaudita parte e ha citato i coniugi al dibattimen­to del 10 settembre

2018, poi rinviato all'8 ottobre successivo.

C. AP 1 ha trasmesso al

Pretore il 5 ottobre 2018 un memoria­le spontaneo di risposta nel quale ha

dichiarato di aderire alla vita separata e di accettare l'assegnazione in uso dell'alloggio

coniugale, ma ha rivendicato l'affidamento dei figli, postulan­do un contributo

alimentare di fr. 1899.90 mensili per N__________ (maggiorenne), di

fr. 1790.– mensili per G__________ e di fr. 1344.45 mensili per T__________

(assegni familiari non compresi), come pure un contributo di mantenimento in

suo favore di fr. 11 861.90 mensili

dal gennaio all'agosto del 2018, di fr. 10 545.30

mensili dal settembre del 2018 all'agosto del 2019 e di fr. 11 861.90 mensili dal settembre del 2019 in

poi. Essa ha concluso inoltre perché l'appartamento di __________ sia a

disposizione del marito tutti i mesi pari dell'anno e a disposizione sua tutti

i mesi dispari.

D. Al dibattimento

dell'8 ottobre 2018 i coniugi si sono confermati nelle rispettive domande: in

quelle dell'istanza il marito, in quelle della risposta spontanea la moglie. Il

Pretore ha ordinato il 2 no-vembre 2018 – tra l'altro – l'audizione di G__________

e T__________ a cura della pedagogista __________ R__________, la quale ha allestito

due rapporti, il 27 dicembre 2018 e il 31 maggio 2019. Il dibattimento è

continuato l'8 gennaio 2019, allorché le parti hanno ribadito le loro richieste

e notificato prove. Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha emanato vari decreti

cautelari, in particolare riguardo a provvedimenti conservativi come il blocco

di due conti di risparmio intestati al marito. Questi ha lasciato nel luglio

del 2019 l'appartamento di __________ per andare a vivere con la sua nuova

compagna a __________. L'assunzione delle pro­ve si è chiusa il 15 luglio

2019 e alla discussione finale i coniugi hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

E. Nel suo memoriale conclusivo

del 29 agosto 2019 AO 1 non ha formulato chiare richieste di giudizio. Dalla

motivazio­ne addotta si evince nondimeno che egli sembrava disposto a erogare

un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili complessi­vi per moglie e

figli, sollecitando la custodia congiunta dei ragaz­zi, non sen­za rivendicare

dalla moglie la rifusione di fr. 20 436.10

per “spese legali effettivamente pagate” e di fr. 21 600.– per il tem­po “sottratto alla sua attività lavorativa”.

Nel proprio allegato conclusivo di quello stesso 29 agosto 2019 AP 1 ha chiesto

una volta ancora di essere autorizzata a vivere separata, di affidarle G__________

e T__________ per la cura e l'educazione (riservato il diritto di visita

paterno), di attribuirle in uso l'abitazione coniugale di __________, di

condannare il marito a versare un contributo alimentare dal gennaio 2018 di fr. 1899.80

mensili per N__________, di fr. 1790.– mensili per G__________, di fr. 1345.45

mensili per T__________, portati a fr. 1645.35 mensili dal febbraio del 2020 in

poi (assegni familiari compresi), e di fr. 10 163.92

mensili per sé, ridotti a

fr. 10 025.88 mensili dal 1° settembre

2018. Infine essa ha concluso una volta ancora perché l'appartamento di __________

sia a disposizione del marito tutti i mesi pari dell'anno e a sua disposizione

tutti i mesi dispari.

F. AP

1 ha introdotto poi un memoriale spontaneo del 12 settembre 2019 in cui ha

contestato una volta ancora le conclusioni del marito e ha esibito ulteriore

documentazione. AO 1 ha reagito spontaneamente il 25 settembre 2019,

contestando le allegazioni della moglie e opponendosi alla ricevibilità di quei

documenti. Constatato che il 20 febbraio 2020 anche G__________ era

divenuto maggiorenne, il Pretore ha impartito al medesimo il 14 maggio 2020 un

breve termine per comunicare se approvasse le richieste di contributo

alimentare avanzate dal­la madre in sua vece dopo i 18 anni, con l'avvertenza

che il silenzio sarebbe stato interpretato come approvazione. G__________ è

rimasto silente.

G. Statuendo con

sentenza del 12 giugno 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha attribuito l'uso dell'abita-

zio­ne coniugale alla

moglie, ha affidato T__________ a quest'ultima per la cura e l'educazione, ha

regolato il diritto di visita paterno in caso di disaccordo e ha condannato AO

1 a versare i seguenti contributi alimentari:

– per

G__________:

fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2018 in

poi,

assegni

familiari non compresi;

– per

T__________:

fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2018 al

31 agosto 2018,

fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al

31 maggio 2019,

fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30

giugno 2019 e

fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in

poi,

assegni

familiari non compresi;

– per

la moglie:

fr. 2810.– mensili dal 1° gennaio al 31

dicembre 2018 e

fr. 2706.– mensili dal 1° gennaio 2019 in

poi.

Il Pretore ha respinto

inoltre la richiesta di AO 1 intesa a ottenere l'assegnazione in uso

dell'appartamento a __________, così come ha respinto la richiesta di lui

tendente a far pronunciare la separazione dei beni. Infine il Pretore ha confermato

il blocco di un conto bancario “risparmio

soci” intestato al marito e il

blocco fino a concorrenza di fr. 20 000.– di un conto “privato soci” intestato al medesimo. Le spese

processuali di fr. 10 000.–

complessivi sono state poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30

giugno 2020 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata aumentando il

contributo alimentare per G__________ a fr. 1740.– mensili dal 1° gennaio

2018 (assegni familiari non compresi), quello per T__________ a

fr. 1705.– mensili dal 1° gennaio 2018 e a fr. 1531.– mensili dal 1°

gennaio 2019 (assegni familiari non compresi), come pure quello per lei a

fr. 7877.10 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, a fr. 8253.15

mensili dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, a fr. 7044.05 mensili dal

1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 e a fr. 7446.60 mensili dal 1° luglio

2020 in poi. Invitato a esprimersi, nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 AO

1 propone di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili

con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10

giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse

vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile

soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in

discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è pervenuta alla legale della convenuta il 17 giugno 2020 (traccia dell'invio n.

98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato

27.

giugno 2020, salvo protrarsi a lunedì 29 giugno 2020 (art. 142

cpv. 3 CPC), festivo (Santi Pietro e Paolo: art. 1 n. 9 della legge ticinese

concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 843.200), onde

l'ulteriore protrazione fino a martedì 30 giugno 2020. Introdotto l'ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

In tutte le questioni di carattere

pecuniario il detentore dell'autorità parentale oppure il genitore affidatario

in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti,

Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag.

620) è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minoren­ni,

facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). Simile

prerogativa continua a valere anche dopo la maggiore età del figlio se, compiuti

i 18 anni in corso di procedura, il figlio approva le richieste avanzate in sua

vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3;

analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 2).

Nella fattispecie il figlio G__________ ha tacitamente accettato davanti al

Pretore – come si è visto (lett. F) – che la madre continuasse a rappresentarlo

dopo la maggiore età per quanto riguarda il contributo di mantenimento chiesto

in suo favore. Al ricorso AP 1 acclude ora una dichiarazione del 26 giugno

2020.

in cui G__________ confer­ma di aderire anche all'impugnazione (doc. H

di appello). Nelle circostanze descritte la convenuta può ritenersi abilitata a

procedere anche in rappresentanza del figlio.

3.

Al

memoriale AP 1 acclude, oltre alla citata

dichiarazio­ne di G__________, una serie di documenti nuovi (doc. B a I di

appello). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimi-tato, dato

che litigiosi sono anche i contributi alimentari per T__________ (art. 296

CPC), tuttora minorenne, i nuovi documenti sono ammissibili in appello sen­za

riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1).

Nella misura in cui appaiano utili per la decisione, simili documenti saranno

quindi considerati ai fini del giudizio.

4.

Controversi

rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figli. Nella sentenza

impugnata il Pretore, accertato che la convenuta chiedeva di fissare i

contributi di mantenimento in base al metodo di calcolo fondato sull'ammontare

del fabbisogno effettivo, ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio tenendo

conto della situazione finanziaria particolarmente favorevole in cui versa la

famiglia. Ciò posto, egli ha determinato le entrate complessive di AO 1 in fr. 23 598.– mensili da

attività lucrativa (media degli ultimi tre anni, dal 2017 al 2019), più fr. 720.– mensili fino al 30

aprile 2019 dalla locazione dell'ex abitazione coniugale a __________. Riguardo

al fabbisogno effettivo di lui, il primo giudice l'ha appurato in fr. 10 050.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo in caso di convivenza fr. 850.–,

pigione fr. 3250.–, premio

della cassa malati fr. 450.50, assicurazione economia domesti­ca fr. 40.–, interessi ipotecari e

ammortamento dell'appartamento a __________ fr. 155.20 (quota di un

quarto), spese condominiali di __________

fr. 84.60 (quota di un quarto), fondo rinnovamento di __________ fr. 31.25 (quota di un

quarto), assicurazione economia

domestica di __________ fr. 5.85 (quota di un quarto), imposta di circolazione fr. 41.75, assicurazione

dell'automobile fr. 80.–,

“terzo pilastro” fr. 564.–, imposte fr. 4500.–).

Riguardo

alla moglie, il Pretore ne ha definito i redditi complessivi in fr. 6641.–

mensili nel 2017, in fr. 5870.05 mensili nel 2018 e in fr. 5974.– mensili

nel 2019 per rapporto a un fabbisogno effettivo di fr. 8680.– mensili: vitto fr. 600.–, interessi

ipotecari dell'alloggio coniugale a __________ fr. 435.50 (già dedotta la

quota di 7/12

compresa nel fabbisogno in denaro dei figli), riscaldamento

fr. 82.55, tasse e spese correlate all'abitazione fr. 415.70, ammortamento

obbligatorio fr. 833.35, giardiniere fr. 269.–, tassa di ricezione radiotelevisiva fr. 37.60,

abbonamento __________

fr. 163.–, interessi ipotecari e ammortamento dell'appartamento a __________

fr. 155.20 (quota di un quarto), spese condominiali di __________

fr. 84.60 (quota di un quarto), fondo rinnovamento di __________

fr. 31.25 (quota di un quarto), assicurazione economia domestica di __________

fr. 5.85 (quota di un quarto), tassa di soggiorno a __________

fr. 12.30 (quota di un quarto), elettricità dell'ap-partamento a __________

fr. 4.95 (quota di un quarto), abbonamen­to __________ per __________

fr. 9.90 (quota di un quarto), premio della cassa malati fr. 575.50,

spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 111.–, spese d'automobile

fr. 579.25, pre­mi assicurativi fr. 238.60, aiuto domestico

fr. 630.–, “terzo

pilastro” fr. 564.–,

abbigliamento e accessori fr. 670.–, vacanze e viaggi fr. 480.–, attività

sportive fr. 141.30, cosmetica e profumeria fr. 13.50, ristoranti

fr. 100.–, riviste e libri fr. 103.05, estetista e parrucchiere

fr. 245.–, casalinghi e arredamento fr. 221.–, animale domestico

fr. 8.20, quote sociali fr. 111.–, imposte fr. 750.–.

Quanto

ai figli, il Pretore ha rilevato anzitutto che N__________, maggiorenne già

dall'inizio della procedura, doveva procedere personalmente contro il genitore,

la madre non potendo far valere le sue pretese in sostituzione processuale nemmeno

con il di lui consenso. Per quel che è di G__________, divenuto maggiorenne in

pendenza di causa, il pri­mo giudice ne ha stabilito invece il fabbisogno in

denaro in fr. 1300.– mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(tabella 2018), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cas­sa

malati alle spese effettive, dedotto l'assegno familiare (percepito dalla

madre). AO 1 dichiarandosi disposto nondimeno a versare per il figlio fr. 1500.–

mensili, il Pretore ha stabilito il contributo di mantenimento per G__________

in tale somma (assegni familiari non compre­si). In merito a T__________, il

primo giudice ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla scorta di parametri analoghi,

cui ha aggiunto un contributo di accudimento pari alla retribuzio­ne di una bambinaia

assunta transitoriamente dalla madre (fr.

450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, fr. 225.–

mensili dal 1° al 14 giugno 2019), di modo che ha determinato il fabbisogno

complessivo di lui in fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2018, in

fr. 1325.– mensili dal

1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, in fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30

giugno 2019 e nuovamente in fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi (assegni familiari non

compresi).

In

definitiva, alla luce di quanto precede, il Pretore ha condannato AO 1 a

versare alla moglie un contributo alimentare consistente nell'ammanco da questa

registrato rispetto al fabbisogno effettivo (fr. 2810.– mensili dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2018, fr. 2706.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi), un

contributo alimentare per G__________ pari a quanto offerto dall'istante medesimo

(fr. 1500.– mensili, assegni familiari non compresi) e un contributo

alimentare per T__________ equivalente al fabbisogno complessivo del figlio,

scaglionato nel modo testé descritto.

5.

Nell'appello

la convenuta ribadisce che – come ha ritenuto il Pretore – in concreto “fa

stato il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del fabbisogno effettivo”.

Essa non mette in discussione i redditi del marito, che il Pretore ha accertato

in fr. 23 598.– mensili (sentenza impugnata,

pag. 8 in alto), più fr. 720.– mensili fino al 30 aprile 2019 dalla

locazione dell'ex abitazione coniugale a __________ (dopo di che tale locazio­ne

è stata incassata interamente da lei: sentenza impugnata, pag. 10 a metà). Nella

sentenza impugnata, del 12 giugno 2020, il primo giudice non aveva ancora

tenuto calcolo inoltre del provento generato dal­l'appartamento di __________,

appigionato dal 1° luglio 2020 (doc. C di appello). Entrambi i

coniugi riconoscono che tale locazione frutta fr. 202.– mensili netti a ognuno di

loro (appello, pag. 12; osservazioni al­l'appel­lo, pag. 6). Ne discende che le

entrate del­l'attore vanno accertate mediamente in circa fr. 24 000.– mensili (fr. 24 318.– fino al 30 aprile 2019 e fr. 23 800.– dal 1° luglio 2020). Relativamente al fabbisogno minimo di

AO 1, determinato dal Pretore in fr.

10.

050.– mensili, esso non è contestato. Non

bisogna dimenticare tuttavia che tale fabbisogno comprende un onere tributario

di fr. 4500.– mensili risalente ai tempi in cui i coniugi vivevano ancora

insieme (doc. LL). Dalla separazione (agosto del 2017, prima della decorrenza

dei contributi alimentari oggetto della sentenza impugnata), una volta disgiunte

le partite fiscali, l'attore potrà dedurre i contributi alimentari per moglie e

figli dai propri redditi (art. 32 cpv. 1 lett. c LT e. 33 cpv. 1

lett. c LIFD), contributi che andran­no

cumulati al reddito della moglie (art.

22.

lett. f LT e 23 lett. f LIFD). Il carico d'imposta gravante AO 1

diminuirà così, presumibilmente, di circa fr. 1000.– mensili dal 2017 in poi.

6.

Litigioso

è per converso il reddito complessivo di AP 1. Il Pretore lo ha accertato, come

detto, in fr. 6641.– mensili nel 2017 (fr. 4777.15 dall'attività di

avvocato, fr. 1803.85 dall'insegnamento, fr. 60.– dalla locazione dell'immobile a __________), in fr. 5870.05

mensili nel 2018 (fr. 1231.40 dal­l'attività di avvocato, fr. 3918.65

dall'insegnamento, fr. 720.– dal­la locazione dell'immobile a __________) e in fr. 5974.–

mensili nel 2019 (fr. 4774.– dall'insegnamento, fr. 1200.– dalla locazione

dell'immobile a __________). Il guadagno che la convenuta ha ritratto da

attività lucrativa è pacifico. Controverso è il reddito immobiliare.

a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha

constatato che dal 1° dicembre 2017 la casa monofamiliare di __________ è

locata a terzi per fr. 2350.– mensili e che fino al 1° maggio 2019 la pigione è stata incassata dai

coniugi in ragione di metà ciascuno, dopo di che il canone è stato riscosso

interamente dalla moglie (sentenza impugnata, pag. 10 a metà). La convenuta ha

documentato spese di fr. 10 956.68

annue, onde un'entrata netta di fr. 1436.95 mensili che il marito non ha

contestato. In condizioni del genere il primo giudice ha imputato a AP 1 un

reddito di fr. 720.– mensili dal 1° dicembre 2017 al 30 aprile 2019 e di fr.

1440.– mensili dal 1° maggio 2019 in poi. Nell'appello la convenuta sostiene

che alle spese dell'immobile vanno aggiunti, nel 2018 e nel 2019, ulteriori fr.

227.80

mensili (doc. 26 e doc. B di appello), sicché l'entrata dalle pigioni si

riduce a fr. 1209.10 netti mensili e che fino all'aprile del 2019 l'intero incasso

è stato usato “per pagare l'ipoteca di __________”, mentre dopo di allora è

stato percepito da lei “quale modalità di pagamento di parte dei contributi

volontari da parte del marito”. Inoltre, a suo parere, dopo l'emanazione della

sentenza il reddito da locazio­ne va suddiviso a metà fra i coniugi, la casa di

__________ non essendo attribuita all'uno né all'altro.

Che

alle spese dell'immobile vadano aggiunti nel 2018 e nel 2019 ulteriori fr.

227.80

mensili è un'argomentazione fondata su fatti nuovi. Se non che, il doc.

26.

che l'appellante invoca a sostegno era già stato prodotto dinanzi al Pretore

l'8 gennaio 2019 e il doc. B di appello risa­le al 4 settembre 2019. Perché la

maggior spesa non potesse essere fatta valere in prima sede l'appellante non

dice. Non sussistono dunque i presupposti dell'art. 317 CPC per ritenere

ammissibile la nuova pretesa in appello. Che poi l'incasso delle pigioni di __________

sia servito fino all'aprile del 2019 “per pagare l'ipoteca di __________” nulla

muta alla circostanza che quei canoni siano stati riscossi dalla convenuta e

continuino a essere riscossi da lei, benché l'uso dell'immobile non sia stato

attribuito a un coniu­ge né all'altro. Che infine dopo l'aprile del 2019 l'incas­so

delle pigioni per opera della convenuta sia avvenuto “qua­le modalità di

pagamento di parte dei contributi volontari da parte del marito” non trova

riscontro agli atti. Su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla

critica.

b) L'appellante

evoca il reddito generato dalla locazione del­l'appartamento a __________,

rimproverando al Pretore di essersi “scordato

di tale abitazione”. In realtà, come detto (consid. 5), la sentenza

impugnata è del 12 giugno 2020, mentre l'appartamento di __________ è stato

appigionato solo il 1° luglio successivo. Quanto al ricavo, si è visto che i

coniugi sono d'accordo nel riconoscere che quell'appartamento frutta fr. 202.–

mensili a ciascuno di loro. Ne segue che il reddito complessivo della convenuta

passa, dal 1° luglio 2020, dai fr. 5974.– mensili accertati dal Pretore

per il 2019 a fr. 6416.– mensili in seguito (fr. 4774.– dall'attività di insegnante,

fr. 1440.– dalla locazione dell'immobile a __________, fr. 202.– dalla

locazione del­l'appartamento a __________).

7.

Per

quanto attiene al fabbisogno effettivo della convenuta, il Pretore lo ha

calcolato in fr. 8680.– mensili (sopra, consid. 4). L'interessata contesta

svariate voci, che vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante

si duole che per “alimentari” il primo giudice le abbia riconosciuto nel

fabbisogno effettivo fr. 600.– mensili anziché i fr. 800.– mensili da lei fatti

valere. Il Pretore si è ri-ferito alla giurisprudenza, la quale ha già avuto

modo di ricordare che nel 2007 “le spese di alimentazione” costituivano il 42%

del minimo di base del diritto esecutivo (RtiD

I-2008 pag. 1084 n. 64c). Dopo l'aggiornamento dei minimi

esistenziali, nel 2009, la dottrina ha poi precisato che ora le spese per il

vitto rappresentano circa il 35% del minimo di base (I CCA, sentenza inc.

11.2020.21

del 24 dicembre 2020 consid. 7c con rinvio a Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II

128). Nella fattispecie AP 1non ha prodotto alcunché a sostegno delle sue spese per il vitto al momento della

separazio­ne né tenta di confrontarsi con la motivazione del Pretore. Essa

invoca genericamente il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la

comunione domestica, ma sull'ammontare di quelle spese non ha recato elementi

concreti. D'altro lato è manifesto che a simili esborsi essa ha dovuto in

qualche modo sovvenire. Nelle condizioni descritte il Pretore le ha

riconosciuto il 50% del minimo di base del diritto esecutivo. Si tratta di una

decisione che può sostanzialmente esse­re condivisa.

b) Nel

fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore ha inserito una spesa di fr. 269.–

mensili per il giardiniere, spesa documentata agli atti. La convenuta invoca

un'offerta di fr. 833.35 mensili inviatale il 13 novembre 2017 dalla B__________

Sagl di __________ (doc. 5.10), trascurando però che le spese di un fabbisogno

effettivo vanno rese verosimili, non solo preventivate. Che la villa di __________

sia “costata oltre 2 milioni di franchi e ha un giardino di difficile

manutenzione” sarà anche vero, ma non rende verosimili spese effettive, le

quali non possono semplicemente essere presunte. Anche al riguardo l'appello

manca perciò di consistenza.

c) Il

Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta una spesa di

fr. 630.– mensili per l'aiuto domesti­co. L'appellante produce un nuovo

conteggio da lei sottoscritto, nel quale figura una spesa di fr. 643.45 mensili

(doc. D di appello). Non pretende però che le fosse impossibile redigere

quel documento in modo da poterlo accludere al memoriale conclusivo né che ciò non

si potesse ragionevolmente esigere da lei (art. 317 cpv. 1 CPC). Non sussistono

dunque i requisiti per versare il nuovo doc. D agli atti. Anche in proposito la

sentenza impugnata merita conferma.

d) Per

quanto concerne la cassa malati, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno

effettivo dell'appellante per il 2019 il premio di fr. 575.50 mensili (doc. 5).

In questa sede AP 1 fa valere che nel 2020 il premio è passato a fr. 596.25 mensili

(doc. I di appello), sicché essa chiede di adeguare il proprio fabbisogno effettivo

di conseguenza

(appello, pag. 14 in basso). La polizza d'assicurazione

della cassa malati per il 2020 data dell'ottobre 2019 ed è pervenuta

all'appellante dopo la presentazione dei memoriali conclusivi, del 29 agosto

2019.

Non potendo più il documento essere versato agli atti (v. I CCA, sentenza

inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2021 consid. 2 con rinvii), il fabbisogno

effettivo della convenuta per il 2020 va aumentato perciò di fr. 20.75

mensili.

e) Lamenta la convenuta che il Pretore le ha computato

nel fabbisogno effettivo le spese d'automobile del solo 2016

(fr. 579.25 mensili), senza considerare che la separazione dei coniugi è

avvenuta nell'agosto del 2017. Essa invoca i doc. 5.16, 34 e 51, dai quali si

evincono spese d'automobile di fr. 7604.10 nel 2016, di fr. 8971.65

nel 2017 e di fr. 7463.05 nel 2018 per un totale di fr. 24 038.80.

Suddivisa su 36 mesi, essa soggiunge, tale somma equivale a fr. 667.74

mensili. Se non che, il tenore di vita

determinante per la definizione di contributi alimentari nelle protezioni

dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo

che le parti hanno sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577

consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_891/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 4.4 con richiami; analogamente:

I CCA, senten­za inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 35). In

concreto le spese d'automobile del 2018 non sono dunque di alcuna pertinenza.

Quanto alle spese fino all'agosto del 2017, esse sono sostanzialmente in linea

con quelle del 2016, se non per un gravoso tagliando di manutenzione

(comprensivo di pneumatici nuovi: doc. 5.16, 4° e 5° foglio) che andrebbe

ripartito in ogni modo sul lungo periodo. A un esame di verosimiglianza come

quello che gover­na le protezioni dell'unione coniugale non è il caso di

scostar­si perciò dalla valutazione del Pretore.

f) Per

“abbigliamento e accessori” il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo

della convenuta una spesa di fr. 670.– mensili. L'appellante rivendica una

spesa di fr. 992.26 mensili, rimproverando al primo giudice di avere

considerato soltanto gli esborsi del 2015 e del 2016, mentre avrebbe dovuto

tene­re calcolo degli esborsi del 2017 o, tutt'al più, del 2016 e del 2017. Ora, non giova ripetere che il

tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle

protezio­ni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di

stato è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insie­me. Davanti al Pretore

l'interessata ha esposto spese per “abbigliamento

e accessori” di fr. 515.20 mensili nel 2015, di fr. 907.52 mensili nel

2016.

e di fr. 1077.– mensili nel 2017 (doc. 49). Il Pretore ha mediato le spese

di fr. 436.05 mensili nel 2015 con le spese fr. 903.40 mensili nel 2016 (“le

sole significative del tenore di vita anteriore alla separazione”), spiegando

di avere tolto talune poste doppie o non documentate, onde il risultato di fr. 670.–

mensili. Con tale motivazio­ne l'appellante non si confronta. Non discute lo

stralcio delle spese doppie o non documentate né contesta che la separazione dei

coniugi sia avvenuta nell'agosto del 2017. Quanto alle spese dei primi otto

mesi del 2017, spettava all'appellante quantificarle (il doc. 5.18 comprende

l'anno intero) e rendere verosimile come mai nel corso di quell'anno essa abbia

speso il doppio rispetto al 2015. Limitarsi a reiterare le proprie pretese non basta.

g) L'appellante

contesta la spesa di fr. 141.30 mensili inclusa dal Pretore per “attività

sportive” nel suo fabbisogno effettivo, argomentando che lo stesso Pretore ha

accertato costi per fr. 250.– mensili, salvo riconoscere unicamente fr.

141.30

mensili, avendo essa indicato per sbaglio quella cifra, riconducibile a

“un evidente errore dovuto anche al cambio tra euro e franchi”. Che materialmente

l'appellante abbia fatto male i calcoli è possibile, ma sotto questo profilo essa

va rimessa alle sue responsabilità. La cifra da lei indicata non denota infatti

una svista né un'inavvertenza manifesta. E ai fini del giudizio il Pretore non

ha corretto solo il tasso di cambio del franco con l'euro, ma ha anche

rettificato in franchi fatture per lezioni di flamenco che l'appellante

esponeva in euro. In simili circostanze non toccava al Pretore riconoscere alla

convenuta più di quanto essa chiedeva.

h) Il

Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 13.50

mensili per “cosmetica e

profumeria” (pagamenti con la carta __________

di fr. 138.30 e di fr. 23.65 nell'aprile del 2017, diviso 12). La convenuta

rivendica una spesa di fr. 22.65 mensili, ma non spiega per nulla come giunga a

tale risultato, ciò che non permette di vagliare oltre l'affermazione. Essa

sostiene unicamente di avere “provato la spesa per l'anno 2017, che deve essere

considerata in toto”. Mal si comprende tuttavia perché occorrerebbe tenere

calcolo di spese affrontate dopo la fine della vita in comune (nell'agosto di

quell'anno), periodo non più determinan­te per definire il livello di vita ai

fini del giudizio. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

i) La

spesa di fr. 100.– mensili per “ristoranti” ammessa nel fabbisogno effettivo

dell'appellante è stata motivata dal Pretore con l'argomento che entravano in

linea di conto solo i giustificativi antecedenti la separazione e che “i pasti

consumati presso la mensa scolastica non sono comprovati”. La convenuta chiede

di riconoscerle una spesa di fr. 135.40 mensili, lamentando che “la voce mensa

(…) arbitrariamente non è stata considerata per una persona che lavora a __________

e abita a __________”, “per cui con il grado della sola verosimiglianza è da

ritenere che ella abbia a sostenere delle spe­se per il pranzo”. Che in una

protezione dell'unione coniugale non sia necessario addurre prove piene, ma

basti rendere verosimili le proprie richieste è indubbio. La verosimiglianza

non può fondarsi tuttavia su mere speculazioni, tanto meno ove si pensi che in

concreto l'appellante avrebbe potuto esibire almeno qualche scontrino di cassa.

La sua rivendicazio­ne non può pertanto essere accolta.

l) Il

costo dell'animale domestico considerato dal Pretore per fr. 8.20 mensili

nel fabbisogno effettivo della convenuta è stato riconosciuto con riferimento

alla parcella di un veterinario (fr. 98.40, diviso 12). L'appellante

chiede di rivalutare la cifra a fr. 50.– mensili, dovendosi tenere conto non

solo delle vaccinazioni, ma anche del cibo per animali. La pretesa è in sé

legittima. Il problema è che l'interessata non ha recato alcun elemento di

verosimiglianza per indicare quanto concre-tamente le costi alimentare il

gatto. E, una volta ancora, non sarebbe stato gravoso per lei produrre qualche

ricevuta. Fondata su una stima puramente empirica, la pretesa di fr. 50.– mensili non raggiunge un sufficiente grado di verosimiglianza.

m) L'appellante

chiede che le si riconoscano fr. 43.60 mensili per spese di lavanderia. Il

Pretore ha respinto la pretesa, trattandosi a mente sua di costi successivi

alla separazione dei coniugi. L'interessata eccepisce che “i giustificavi agli

atti sono del 2017”. Non contesta però che siano successivi alla fine della

comunione domestica. Anche al riguardo l'appello è destinato così

all'insuccesso.

n) Le

“quote sociali” che il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo di AP 1

ammontano a fr. 111.– mensili (“si rileva che la quota sociale del golf e del

tennis sono già state prese in considerazione nelle spese per ʽattività

sportiveʼ, di modo che si giunge a un importo medio mensile di

fr. 110.–”). L'appellante dichiara di non contestare la senten-

­za

impugnata al proposito. La sua indicazione di spesa per fr. 273.80 mensili non

ha quindi portata pratica.

o) Più

delicata è la questione legata all'onere fiscale che il Pretore ha stimato nel

fabbisogno effettivo della convenuta in fr. 750.– mensili senza alcuna

motivazio­ne. L'interessata valuta tale aggravio in circa fr. 3350.–

mensili, precisando che non le è ancora stata notificata una tassazio­ne

successiva alla disgiunzione delle partite fiscali dei coniugi. Essa formula nondimeno

la sua previsione sulla base di un reddito imponibile di fr. 175 000.– annui: fr. 57 288.– annui da attività lucrativa (2019),

fr. 20 757.– annui per il valore locati­vo dell'abitazione coniugale a __________ (fr. 37 000.–, meno

fr. 3700.– per spe­se forfettarie del 10% e fr. 12 543.– di interessi ipotecari), la metà di fr.

4772.– annui (fr. 2386.–) per il reddito locativo della casa a __________ (fr.

12.

231.–, meno fr. 2446.– per spe­se

forfettarie del 20%, trattandosi di un immobile costruito prima del 31 dicembre

2006, e fr. 5013.– di interessi ipotecari), la metà di fr. 13 588.– annui (fr. 6794.–) per il reddito locativo del­l'appartamento a __________

(fr. 30 480.–, meno fr. 3048.– per spe­se

forfettarie del 10% e fr. 13 844.– di

interessi ipotecari) e la metà di fr. 7223.– annui (fr. 3611.50)

per

il mezzo valore locativo dell'appartamento a __________ (fr. 10 000.–, meno fr. 2000.– per spese forfettarie

del 20% e fr. 777.– di interessi ipotecari),

onde un reddito complessivo di fr. 90 836.50

annui. A ciò l'appellante aggiunge fr. 133 200.–

annui da contributi alimentari (fr. 7500.– mensili per sé, fr. 1700.– mensili

per G__________, fr. 1900.– mensili per T__________) e toglie fr. 22 000.– annui circa di deduzioni fiscali in

favore dei figli, come pure fr. 10 800.–

annui per i pre­mi della cas­sa malati e fr. 16 236.50 annui per “altre deduzioni”. Infine essa cumula a tale

reddito sostan­za immobiliare per fr. 500 000.–,

ottenendo un onere fiscale attorno ai fr. 3350.– mensili.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 oppone un suo calcolo dell'onere fiscale a carico

della moglie fondato su un reddito da attività lucrativa di fr. 57 288.– annui (lo stesso introito dichiarato

dall'appellante), su un reddito da contributi alimentari di fr. 48 600.– annui (fr. 33 600.– per la convenuta, fr. 15 000.– per T__________, mentre G__________

è ora maggiorenne) e su un reddito di fr. 10 000.–

annui da “immobili”. Dedotti

fr. 22 000.– annui per i figli, fr. 10 800.– annui per i premi di cassa malati e fr. 6768.– annui per il “terzo

pilastro”, egli giun-ge a un reddito imponibile di fr. 76 320.– annui, cui vanno ancora dedotti a

mente sua i costi per la trasferta della convenuta da casa fi­no al luogo di lavoro. E il carico d'imposta di fr. 750.–

mensili stimato dal Pretore – egli conclude – corrisponde appunto a un reddito imponibile

di circa fr. 75 000.– annui.

Sul

reddito della convenuta da attività lucrativa (fr. 57 288.– annui), come detto, non sussistono

contestazioni. A tale introito vanno aggiunti i redditi immobiliari di fr.

90.

836.50 annui documentati dall'appellante. Anzi, dal 1° maggio

2019.

va imputato alla convenuta tutto il reddito locativo della casa a __________,

canone che da allora essa riscuote per intero (sopra, consid. a). Al reddito da

attività lucrativa della convenuta vanno aggiunti poi i contributi alimentari

per lei medesima e i figli, che possono stimarsi in circa fr. 95 000.– annui fino al 20 febbraio 2020 e in

circa fr. 75 000.– dopo di allora, G__________

essendo divenuto a quel momento un soggetto fisca­le autonomo. Infine occorre

anco­ra considerare l'imposta sulla sostanza per circa fr. 500 000.–. L'onere d'imposta approssimativo di fr.

3350.– mensili fatto valere dall'appellante appare dunque verosimile, almeno

fino al 20 febbraio 2020. Dopo di che esso si contrae a circa fr. 3000.–

mensili, il contributo alimentare per G__________ (con le relative deduzioni

tributarie) non essendo più cumulato alla partita

fiscale

della convenuta (calcolatore d'imposta in: ‹www4.ti.

ch/DFE/DC›).

Il fabbisogno effettivo della convenuta si eleva così, verosimilmente, a fr. 11 280.– mensili fino al 31 dicembre 2019, a fr.

11.

300.75 mensili fino al 20 febbraio

2020.

(fr.

11.

280.– più fr. 20.75 di differenza per

il premio della cassa malati consid. 7d) e a fr. 10 950.75 mensili da allora in poi.

8.

Il fabbisogno in

denaro dei figli G__________ e T__________ è stato determinato dal Pretore, per

prassi invalsa, secondo le raccomandazioni pubblicate dal­l'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella del 2018,

valida anche per il 2019). Riguardo a G__________ (nella terza fascia d'età),

egli ne ha stimato il fabbisogno in denaro in fr. 1595.– mensili, ha sostituito

il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 480.– mensili, recte:

fr. 440.–) con quello effettivo di fr. 414.50 (un terzo del costo dell'alloggio

a carico della madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con

quello effettivo di fr. 131.80 mensili.

Infine egli ha dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili,

incassato dalla madre, giungendo a un totale di fr. 1300.– mensili arrotondati.

AO 1 dichiarandosi disposto

nondimeno a versare per il figlio fr. 1500.– mensili, il Pretore ha stabilito

il fabbisogno in denaro di G__________ in tale som­ma (assegni familiari non

compresi).

Quanto a T__________, il

Pretore ne ha determinato il fabbisogno in denaro fino al 31 agosto 2018 (prima

fascia d'età) in fr. 1000.– mensili (rispetto ai fr. 875.– previsti dalla

tabella). Dopo di allora egli ne ha stimato il fabbisogno in denaro in fr.

1250.– mensili (seconda fascia d'età), ha sostituito il costo dell'alloggio

previsto dalla tabella (fr. 480.– mensili, recte: fr. 440.–) con quello

effettivo di fr. 310.90 (un quarto del costo dell'alloggio a carico della

madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con quello effettivo di

fr. 101.90 mensili, ha dedotto

l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (incassato dalla madre) e

ha aggiun­to un contributo di accudimento (assunzione transitoria di una

bambinaia) di fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 e di

fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno 2019. Per finire egli ha

fissato così il fabbisogno complessivo di T__________ in fr. 1325.–

mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, in fr. 1100.– mensili dal

1° giugno al 30 giugno 2019 e in fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi

(assegni familiari non compresi).

a) L'appellante

adduce che il Pretore avrebbe dovuto maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro

dei figli, come prevedo­no le citate raccomandazioni in caso di famiglie

abbienti, sicché il fabbisogno in denaro di G__________ va fissato in fr.

1940.– mensili e quello di T__________ in fr. 1903.50 mensili nel 2018,

rispettivamente in fr. 1731.– mensili nel 2019. Il Pretore ha

respinto

la pretesa, rilevando che nella fattispecie la famiglia non pareva condurre

“uno stile di vita particolarmente dispendioso” (sentenza impugnata, pag. 19 in

alto). Ma il tenore di vita di una famiglia non può essere apprezzato solo in

base alle vacanze, come fa il Pretore (“due settimane al caldo nel periodo

natalizio”, due settimane al mare in estate e “per il resto” vacanze

nell'appartamento di __________). Occorrerebbe una valutazione d'insieme che

può rivelarsi tanto più aleatoria nel quadro di un giudizio meramente sommario,

fondato sull'apparenza. Conviene quindi attenersi ai criteri che questa Camera

ha avuto modo di riassumere nella sentenza

accennata dallo stesso Pretore (RtiD II-2010 pag. 632).

b) Una

maggiorazione del fabbisogno in denaro dei figli nell'ordine del 25% è stata

ritenuta legittima – ha spiegato questa Camera con riferimento alla

giurisprudenza del Tribunale federale – nel caso di un debitore del contributo alimentare

con un reddito di fr. 19 300.– e una

famiglia con un reddito complessivo di fr. 25 100.–

mensili. Oppure nel caso di un debitore del contributo alimentare con un

reddito di fr. 10 559.– mensili esen­te da

imposta e di genitori con un reddito complessivo di fr. 25 000.– mensili. O ancora nel caso di un debitore

del contributo che guadagnava fr. 12 000.–

e di una famiglia che aveva un reddito complessivo di fr. 19 000.– men-sili (RtiD II-2010 pag. 636 in basso).

Questa Camera ha reputato giustificata inoltre una maggiorazione del 25% nel

caso di un debitore alimentare che guadagna­va fr. 17 900.– mensili e fruiva di un margine

disponibile di fr. 2665.– mensili (RtiD II-2010 pag. 637 consid. d), come

pure nel caso di un debitore alimentare che guadagnava fr. 20 124.– mensili e fruiva di un margine

disponibile di fr. 11 761.– mensili

(sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015 consid. 24) oppure di un debitore

alimentare che guadagnava fr. 41 620.– mensili e di una famiglia con redditi complessivi

di fr. 44 120.– (sentenza inc. 11.2014.84 del 3

agosto 2016 consid. 11 segg.).

c) Nella

fattispecie il debitore del contributo alimentare consegue entrate per circa fr.

24.

000.– mensili e ha un fabbisogno

effettivo di circa fr. 10 000.– mensili (sopra, consid. 5). La famiglia

inoltre ha un reddito complessivo attorno ai fr. 30 000.– mensili. In condizioni siffatte si

giustifica senz'altro di aggiungere al

fabbisogno in denaro dei figli un supplemento del 25%. L'appellante

dimentica tuttavia che dal fabbisogno in denaro va tolto l'assegno familiare

(DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2), già compreso nei fabbisogni in

denaro previsti dalle menzionate raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro di G__________ determinato dal Pretore (fr. 1300.–

mensi­li), di per sé non contestato

dall'appellante, va stabilito pertanto in fr. 1680.– mensili arrotondati

fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 1690.– mensili arrotondati dal 1°

gennaio 2020 in poi.

Per

quanto riguarda T__________, il suo fabbisogno in denaro è di fr. 875.–

mensili fino al 6° compleanno (28 gennaio 2019) e di fr. 1250.– mensili dopo di

allora. Sostituito il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 440.–

mensili) con quello effettivo di fr. 310.90 (un quarto del costo

dell'alloggio a carico della madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con

quello effettivo di fr. 101.90 mensili

e dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (incassato dalla

madre), risulta un fabbisogno in denaro di fr. 540.– mensili arrotondati fino

al 28 gennaio 2019, di fr. 910.– mensili arrotondati fino al 31 dicembre

2019.

e di fr. 960.– mensili arrotondati dopo di allora. Maggiorati del

25%, tali fabbisogni risultano di fr. 670.–, rispettivamente di fr. 1140.– e di

fr. 1200.– mensili arrotondati. A ciò va aggiunto il costo della bambinaia, accertato

dal Pretore in fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 e

in fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno 2019. L'appellante chiede

che tale costo le sia riconosciuto sin dal 1° gennaio 2018 senza limiti di tem­po,

rimproverando al Pretore di avere emesso la sentenza nove mesi dopo la chiusura

dell'istruttoria. Sta di fatto che nemmeno in questa sede la convenuta

documenta oltre il costo dell'accudimento (il doc. D di appello, per altro

irricevibile, attesta una retribuzio­ne di __________

M__________ solo dal 1° gennaio al 31 maggio 2019). Non soccorrono

dunque i presupposti per scostar­si al riguardo dall'apprezzamento del Pretore.

Tutto

ponderato, il fabbisogno in denaro di T__________ si eleva mediamente a fr.

1030.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Il Pretore avendo

riconosciuto importi maggiori che AO 1 non ha appellato, fino al 30 giugno 2019

va confermata così la sentenza impugnata (fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2018, fr. 1325.–

mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, fr. 1100.– mensili

dal 1° giugno al 30 giugno 2019). Dal 1° luglio 2019 il fabbisogno in denaro di

T__________ passa a fr. 1140.– mensili (arrotondati) e dal 1° gennaio 2020 in

poi a fr. 1200.– (arrotondati).

9.

Se ne conclude, a un

sommario esame come quello preposto al­l'emanazione di misure a protezione

dell'unione coniugale e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di

apparenza, che in applicazione del metodo di calcolo fondato sul fabbisogno

effettivo AO 1 può contare su un margine disponibile attorno ai fr. 14 000.– mensili (reddito di circa fr. 23 000.– mensili complessivi, fabbisogno effettivo

dopo la disgiunzione delle partite

fiscali di circa fr. 9000.– mensili). Ciò gli permette di colmare l'ammanco della moglie, che con un reddito

di fr. 5870.05 mensili per il 2018, di fr. 5974.– mensili fino al 30 giugno 2020 e di fr. 6416.–

mensili in seguito rispetto a un fabbisogno effettivo di fr. 11 280.– fino al 31 dicembre

2019, di fr. 11 300.75 mensili

fino al 20 febbraio 2020 e di fr. 10 950.75 mensili da allora in poi accusa un

disavan­zo di fr. 5410.– mensili per il 2018, di fr. 5306.– mensili per

il 2019, di fr. 5327.– mensili fino al 20 febbraio 2020, di

fr. 4977.– mensili fino al 30 giugno 2020 e di fr. 4535.– mensili

dopo di allora. Gli consente inoltre di sovvenire al fabbisogno in denaro di G__________,

di fr. 1680.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 1690.– dopo

di allora, e a quello di T__________, di fr. 1170.– mensili dal 1° gennaio 2018

al 30 giugno 2019 (fr. 1000.– per 8 mesi del 2018, più fr. 1325.– per

9.

mesi del 2019, più fr. 1100.– per il giugno del 2019, il tutto diviso

18), a fr. 1140.– mensili dal 1° luglio 2019 e a fr. 1200.– dal 1° gennaio 2020

in poi, conservando una disponibilità di oltre fr. 6000.– mensili.

L'appello della convenuta merita accoglimento entro tali limiti.

10.

In tre sentenze

recenti, non ancora pubblicate, il Tribunale federale ha nel frattempo cambiato

giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile

a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo

“a due fasi”, in esito al quale l'ecceden­za registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e figli nella

proporzione di due a uno (sentenze 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020,

5A_891/2018 del 2 febbraio 2021, 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021). Il meto­do

di calcolo “abituale” fondato sul riparto a metà del­l'ecceden­za (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag. 881

consid. b) è stato abbandona­to. Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio

effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto capo il

Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso di

redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a

due fasi” permetterebbe al coniu­ge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi

alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita

sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3).

Il livello di vita cui un coniuge e i figli possano aspirare è invero l'ultimo

raggiunto prima della separazione, non un livello più elevato (sopra, consid.

7d). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a

una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazio­ne anticipata

del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).

11.

Nel sistema del metodo

“a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base

alle direttive per il calcolo dei minimi di esisten­za in Svizzera diramate dalla

Conferen­za degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti del­l'art.

93.

LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.). A

tali minimi si aggiungono per ogni singolo membro, se le condizioni della

famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli di

un alloggio commisurato alla rispettiva situazione economica), le imposte,

un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, i premi di

assicurazioni non obbligatorie, le spese connesse all'esercizio di diritti di

visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti e il

rimborso di eventuali debiti contratti durante la comunione domestica, mentre rimangono

escluse le spese voluttuarie o per diporto come viaggi, vacanze, hobby e così

via (si tratta del cosiddetto fabbisogno mini­mo “allargato” o “del diritto

civile”; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11

novembre 2020 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d). Volendo

applicare il metodo di calcolo “a due fasi” nel caso specifico, occorre

ricalcolare perciò il fabbisogno dei singoli membri della famiglia secondo i

criteri testé illustrati, come si vedrà in appresso.

a) Il

fabbisogno effettivo di AO 1 determinato dal Pretore in fr. 10 050.– mensili (sentenza impugnata, pag. 12 in

alto) corrisponde già sostanzialmente al fabbisogno minimo “allargato” (o “del

diritto civile”), i cospicui mezzi di cui dispo­ne la famiglia consentendo di

riconoscere in tale fabbisogno, oltre al minimo esistenziale del diritto

esecutivo, il “terzo pilastro” previdenziale del marito, ma non il costo dell'abitazione

secondaria a __________ (interessi ipotecari e ammortamento fr. 155.20

[quota di un quarto], spese condominiali fr. 84.60 [quota di un quarto],

fondo di rinnovamento fr. 31.25 [quota di un quarto], assicurazione dell'economia

domestica fr. 5.85 [quota di un quarto]). Nel fabbisogno di AO 1 va

ridotto inoltre da fr. 4500.– mensili a fr. 3500.– mensili l'one­re d'imposta, indipendentemente dal metodo di calcolo

applicabile al fabbisogno minimo (sopra, consid. 5 in fine). Ne segue un fabbisogno

minimo del marito di fr. 8775.– mensili arrotondati.

b) Dal

fabbisogno effettivo di AP 1 (fr. 11 280.–

fino al 31 dicembre 2019, fr. 11 300.75

fino al 20 febbraio 2020 e fr. 10 950.75

mensili dopo di allora) vanno espun­te, perché estranee alla nozione di fabbisogno

minimo “allargato” (“del diritto esecutivo”) o perché già comprese nel mini­mo di

base, il costo dell'abitazione secondaria di __________ (interessi ipotecari e

ammortamento fr. 155.20 [quota di un quarto], spese condominiali

fr. 84.60 [quota di un quarto], fondo rinnovamento fr. 31.25 [quota

di un quarto], assicurazione dell'economia domestica fr. 5.85 [quota di un

quarto], tassa di soggiorno fr. 12.30 [quota di un quarto], elettricità

fr. 4.95 [quota di un quarto], abbonamento __________ a __________ fr. 9.90

[quota di un quarto]), come pure le spese per l'aiuto domestico (fr. 630.–

mensili), per “abbigliamento e accessori”

(fr. 670.– mensili), per vacan­ze e viaggi (fr. 480.– mensili),

per attività sportive (fr. 141.30 mensili), per cosmetica e profumeria

(fr. 13.50 mensili), per ristoranti (fr. 100.– mensili), per riviste

e libri (fr. 103.05 mensili), per estetista e parrucchiere (fr. 245.–

mensili), per casalinghi e arredamento (fr. 221.– mensili), per l'animale

domestico (fr. 8.20 mensili) e per quote sociali (fr. 111.– mensili).

Alla

convenuta dev'essere riconosciuto invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.–

mensili in luogo e vece della spesa di fr. 600.– mensili per il vitto). Va

rivalutato anche il costo dell'alloggio da fr. 518.05 a fr. 621.65

mensili (interessi ipotecari fr. 435.50 e spese di riscaldamen­to

fr. 82.55), poiché nel metodo di calcolo a “due fasi” la quota già

compresa nel fabbisogno in denaro di due figli scende da 7/12 complessivi (raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamen­to

professionale del Canton Zurigo) al 30% (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll,

Berechnung des Kindesunterhalts ­– Einige Überlegungen zum Urteil des Bundes­gerichts

vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in:

FamPra.ch 2021 pag. 260). L'onere fiscale di fr. 750.– mensili stimato

dal Pretore va rivalutato infine, come detto (consid. 7o), a fr. 3350.–

mensili fino al 20 febbraio 2020 e a fr. 3000.– mensili dopo di

allora.

Ne

segue un fabbisogno minimo di fr. 8545.– mensili fino al al 31 dicembre

2019.

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, costo

dell'alloggio fr. 621.65, tasse e spese

correlate all'abitazione fr. 415.70, ammortamento obbligatorio

fr. 833.35, premio della cassa malati fr. 575.50, spese mediche non

coperte dalla cassa malati fr. 111.–, giardiniere fr. 269.–, tassa di

ricezione radiotelevisiva fr. 37.60,

abbonamento __________

fr. 163.–, spese d'automobile fr. 579.25, pre­mi assicurativi

fr. 238.60, imposte fr. 3350.–), fr. 8565.– mensili fino al 20

febbraio 2020 (maggior premio della cassa malati di fr. 20.75) e fr. 8194.65

mensili in seguito (imposte fr. 3000.–).

c) Il

minimo di base del diritto esecutivo che riguarda G__________ ammonta a

fr. 600.– mensili fino ai 18 anni (20 febbraio 2020), cui si aggiunge

una partecipazione ai costi dell'allog-gio di fr. 177.60 mensili (20% di

fr. 888.10, pari agli interessi ipotecari e alle spese di riscaldamen­to:

sopra, consid. b), il premio della cassa malati per il 2019 di fr. 131.80

mensili, rispettivamente di fr. 144.45 mensili per il 2020 (doc. I di appello)

e una parte delle imposte (che la madre deve assume­re finché si vede cumulare

il contributo di mantenimento ai propri redditi: sentenza del Tribunale

federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7.2, destinata a pubblicazione)

di fr. 350.– mensili (sopra, consid. 7o). Dedotto l'assegno familiare di fr.

250.–, il fabbisogno minimo risulta di fr. 1010.– mensili fino al 31

dicembre 2019 e di fr. 1020.– mensili fino al 20 febbraio 2020. Do­po la

maggiore età il minimo di base del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili,

che con l'aggiunta della partecipazione ai costi dell'alloggio (fr. 177.60) e

del premio della cassa malati 2020 (fr. 144.45) assomma a fr. 1520.–

mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–, il fabbisogno minimo rimane

a fr. 1270.– mensili.

d) Relativamente

a T__________, il suo minimo esistenziale di base è di fr. 400.– mensili fino

ai 10 anni (28 gennaio 2023), cui si aggiunge una partecipazione ai costi

dell'alloggio di fr. 177.60 mensili (10% di fr. 888.10, pari agli

interessi ipotecari e alle spese di riscaldamen­to: sopra, consid. b), il

premio della cassa malati 2019 di fr. 101.90 mensili, rispettivamente di

fr. 150.35 mensili per il 2020 (doc. I di appello) e una parte delle imposte

(che la madre deve assumere finché si vede cumulare il contributo di

mantenimento ai propri redditi), stimabile in fr. 250.– mensili. Dedotto

l'assegno familiare di

fr. 200.– mensili, il fabbisogno minimo risulta così di fr. 730.– mensili fino

al 31 dicembre 2019 e di fr. 780.– mensili da allora in poi. A ciò va aggiunto

il costo della bambinaia, di

fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al

31.

maggio 2019 e di fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno

2019.

(sopra, consid. 8c). Ne segue un fabbisogno minimo di fr. 730.– fino

al 31 agosto 2018, di fr. 1180.– fino al 31 maggio 2019, di fr. 955.–

fino al 30 giugno 2019, di fr. 730.– fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 780.–

da allora in poi.

12.

In applicazione del

metodo “a due fasi” emergerebbe, in definitiva, il seguente quadro del bilancio

familiare:

Dal 1° gennaio al 31 agosto 2018

Reddito del marito fr.

24.

318.—

Reddito

della moglie fr. 5

870.05

fr.

30.

188.05

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

773.10

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 8 544.65

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1 009.40

Fabbisogno

minimo di T__________ fr. 729.50

fr.

19.

056.65

mensili

Eccedenza: fr.

11.

131.40

un

terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 710.45 mensili un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 855.25 mensili

Il marito potrebbe conservare

per sé:

fr.

8773.10

+ 3710.45 = fr. 12 483.55 mensili,

dovrebbe destinare a G__________

fr.

1009.40

+

1855.25

=

fr.

2.

864.65

mensili

assegni

familiari non compresi,

dovrebbe destinare a T__________

fr.

729.50+

1855.25

=

fr.

2.

584.75

mensili

assegni

familiari non compresi

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

8544.65

+ 3710.45 ./. 5870.05 = fr. 6 385.05 mensili

Dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019

Reddito del marito fr.

24.

318.—

Reddito

della moglie fr. 5

927.80

(media

fr. 5870.05 per 4 mesi, fr. 5974.- per 5 mesi) fr. 30 245.80 mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

773.10

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 8 544.65

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1 009.40

Fabbisogno

minimo di T__________ fr. 1

179.50

fr.

19.

506.65

mensili

Eccedenza: fr.

10.

739.15

un

terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 579.70 mensili un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 789.85 mensili

Il marito potrebbe conservare

per sé:

fr.

8773.10

+ 3579.70 = fr. 12 352.80 mensili,

dovrebbe destinare a G__________

fr.

1009.40

+ 1789.85 =

fr.

2.

799.25

mensili

assegni

familiari non compresi,

dovrebbe destinare a T__________

fr.

1179.50

+ 1789.85 =

fr.

2.

969.35

mensili

assegni

familiari non compresi

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

8544.65

+ 3579.70 ./. 5927.80 = fr. 6 196.55 mensili

Dal 1° giugno al 30 giugno 2019

Reddito del marito fr.

24.

318.—

Reddito

della moglie fr 5

974.— fr.

30.

292.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

773.10

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 8 544.65

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1 009.40

Fabbisogno

minimo di T__________ fr. 954.50

fr.

19.

281.65

mensili

Eccedenza: fr.

11.

010.35

un

terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 670.10 mensili un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1

835.05

mensili

Il marito potrebbe conservare

per sé:

fr.

8773.10

+ 3670.10 = fr. 12 443.20 mensili,

dovrebbe destinare a G__________

fr.

1009.40

+ 1835.05 =

fr.

2.

844.45

mensili

assegni

familiari non compresi,

dovrebbe destinare a T__________

fr.

954.50

+ 1835.05 =

fr. 2 789.55 mensili

assegni

familiari non compresi

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

8544.65

+ 3670.10 ./. 5974.– = fr. 6 240.75 mensili;

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2019

Reddito del marito fr.

24.

318.—

Reddito

della moglie fr 5

974.— fr.

30.

292.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

773.10

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 8 544.65

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1 009.40

Fabbisogno

minimo di T__________ fr. 729.50

fr.

19.

056.65

mensili

Eccedenza: fr.

11.

235.35

un

terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 745.10 mensili un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 872.55 mensili

Il marito potrebbe conservare

per sé:

fr.

8773.10

+ 3745.10 = fr. 12 518.20 mensili,

dovrebbe destinare a G__________

fr.

1009.40

+ 1872.55 =

fr.

2.

881.95

mensili

assegni

familiari non compresi,

dovrebbe destinare a T__________

fr.

729.50

+ 1872.55 =

fr. 2 602.05 mensili

assegni

familiari non compresi

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

8544.65

+ 3745.10 ./. 5974.– = fr. 6 315.75 mensili

Dal 1° gennaio al 20 febbraio 2020

Reddito del marito fr.

24.

318.—

Reddito

della moglie fr 5

974.— fr.

30.

292.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

773.10

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 8 565.40

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1 022.05

Fabbisogno

minimo di T__________ fr.

777.95

fr.

19.

138.50

mensili

Eccedenza: fr.

11.

153.50

un

terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 717.85 mensili un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr.

1.

858.90

mensili

Il marito potrebbe conservare

per sé:

fr.

8773.10

+ 3717.85 = fr. 12 490.95 mensili,

dovrebbe destinare a G__________

fr.

1022.05+ 1858.90 =

fr.

2.

880.95

mensili

assegni

familiari non compresi,

dovrebbe destinare a T__________

fr.

777.95

+ 1858.90 =

fr. 2 636.85 mensili

assegni

familiari non compresi

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

8565.40

+ 3717.85 ./. 5974.– = fr. 6 309.25 mensili;

Dal 21 febbraio al 30 giugno 2020

Reddito del marito fr.

24.

318.—

Reddito

della moglie fr. 5

974.— fr.

30.

292.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

773.10

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 8 194.65

Fabbisogno

minimo di G__________ fr. 1 272.05

Fabbisogno

minimo di T__________ fr.

777.95

fr.

19.

017.75

mensili

Eccedenza: fr.

11.

274.25

un

terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 758.10 mensili un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 879.05 mensili

Il marito potrebbe conservare

per sé:

fr.

8773.10

+ 3758.10 = fr. 12 531.20 mensili

dovrebbe destinare a G__________

fr.

1272.05+ 1879.05 =

fr.

3.

151.10

mensili

assegni

familiari non compresi

dovrebbe destinare a T__________

fr.

777.95

+ 1879.05 =

fr. 2 657.— mensili

assegni

familiari non compresi

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

8194.65+ 3758.10 ./. 5974.– = fr. 5 978.75 mensili

Dal 1° luglio 2020 in poi

Reddito del marito fr.

23.

800.—

Reddito

della moglie fr. 6

416.— fr.

30.

216.—

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

8.

773.10

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 8 194.65

Fabbisogno

in denaro di G__________ fr. 1 272.05

Fabbisogno

in denaro di T__________ fr. 777.95

fr.

19.

017.75

mensili

Eccedenza: fr.

11.

198.25

un

terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 732.75 mensili un

sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 866.40 mensili

Il marito potrebbe conservare

per sé:

fr.

8773.10

+ 3732.75 = fr. 12 505.85 mensili

dovrebbe destinare a G__________

fr.

1272.05

+ 1866.40 =

fr.

3.

138.45

mensili

assegni

familiari non compresi

dovrebbe destinare a T__________

fr.

777.95

+ 1866.40 =

fr. 2 644.35 mensili

assegni

familiari non compresi

e dovrebbe versare alla moglie

fr.

8194.65

+ 3732.75 ./. 6416.– = fr. 5 511.40 mensili.

13.

In altri termini,

dandosi in concreto redditi familiari di poco inferiori ai fr. 30 000.–

complessivi (circa fr. 24 000.– mensili il

marito, circa fr. 6000.– mensili la moglie, passati a fr. 6416.– mensili dal

luglio del 2020) e dedotti fabbisogni complessivi di fr. 8775.– mensili

(il marito), di fr. 8545.– mensili (la moglie) fino al 31 dicembre 2019,

di fr. 8565.– mensili fino al 20 febbraio 2020, ridotti a fr. 8195.–

mensili in seguito, di fr. 1010.– mensili (G__________) fino al 31

dicembre 2019, di fr. 1020.– mensili fino al 20 febbraio 2020, aumentati a

fr. 1270.– mensili in seguito e di fr. 730.– mensili fino al 31 agosto 2018 (T__________), poi aumentati a

fr. 1179.50 mensili fino al 31 maggio 2019, a fr. 954.50 per

il giugno del 2019, a fr. 729.50 mensili fino al dicembre del 2019 e

infine a fr. 777.95 mensili dal 1° gennaio 2020 in poi, risulterebbe

un'eccedenza nel bilancio familiare compresa tra fr. 10 740.– (dal 1°

settembre 2018 al 31 maggio 2019) e fr. 11 275.– (dal 21 febbraio al

30.

giugno 2020) mensili.

Ciò significa che AO 1

potrebbe conservare un terzo dell'eccedenza, pari a circa fr. 3700.–

mensili, mentre AP 1 avrebbe diritto a un contributo alimentare attorno ai

fr. 6700.– mensili (circa fr. 9000.– di fabbisogno effettivo, più

fr. 3700.– pari a un terzo dell'eccedenza, meno circa fr. 6000.– di

redditi). G__________ percepirebbe un contributo alimentare medio di

fr. 2980.– mensili (circa fr. 1100.– di fabbisogno minimo medio, più

circa fr. 1880.– corrispondenti a un sesto dell'eccedenza

media) e T__________ un

contributo medio di fr. 2755.– mensili (circa fr. 875.– di fabbisogno

minimo medio, più circa fr. 1880.– corrispondenti a un sesto

dell'eccedenza media).

Un simile risultato non è

compatibile con il principio per cui il tenore di vita garantito ai coniugi e

ai figli è l'ultimo raggiunto prima della separazione. Come si è visto (sopra,

consid. 9), il tenore di vita documentato da AP 1 durante la vita in comune è

già assicurato con un contributo alimentare medio di fr. 5000.– mensili,

mentre i contributi alimentari di fr. 1625.– mensili e fr. 1690.–

mensili dal 1° gennaio 2020 per G__________ e quello compreso tra

fr. 1000.– e fr. 1200.– mensili per T__________ sono già maggiorati del

25% rispetto al fabbisogno medio in denaro previsto dalle citate

raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, calibrate su scala nazionale. L'applicazione

del metodo di calcolo “a due fasi” porterebbe così a risultati esorbitanti.

Conviene attenersi perciò alla metodica applicata dal Pretore.

14.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La

convenuta ottiene un

aumento del

contributo alimentare per sé da fr. 2810.– mensili (fr. 2706.– mensili dal 1°

gennaio 2019) a fr. 5410.– mensili, ma non le cifre richieste in appello,

comprese tra fr. 7044.05 e fr. 8253.15 mensili. Consegue anche un

aumento dei contributi alimentari per i figli (da fr. 1500.– mensili a

fr. 1690.– mensili per G__________ e da fr. 1000.– mensili a fr. 1200.–

mensili per T__________ dal 1° gennaio 2020 in poi), ancora una volta inferiori

però alle richieste di giudizio (fr. 1740.– mensili per G__________, fr. 1705.– mensili

per T__________, ricondotti a fr. 1531.– mensili dal 1° gennaio 2019). Nel complesso si giustifica perciò che

sopporti la metà delle spese processuali, compensate le ripetibili. La decisione odierna non influisce

apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali

(suddivise a metà) e alle ripetibili di primo grado (compensate), ove si pensi

che l'entit dei contributi alimentari era solo un aspetto del contenzioso su

cui il Pretore è stato chiamato a statuire.

15.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF, già considerando l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi

in secondo grado. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate

a provvedimenti caute-lari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede

federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine,

un estratto della presente decisione è comunicato anche al figlio G__________,

maggiorenne.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

7. AO 1 è condannato a versare a AP 1,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto

già corrisposto, i seguenti contributi alimentari:

a)

per G__________:

fr.

1625.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e

fr.

1690.– mensili dal 1° gennaio 2020,

assegni

familiari non compresi;

b)

per T__________:

fr.

1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2018,

fr.

1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019,

fr.

1100.– mensili dal 1° giugno al 30 giugno 2019,

fr.

1140.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 e

fr.

1200.– mensili dal 1° gennaio 2020 in poi,

assegni

familiari non compresi.

8. AO 1 è

condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la

possibilità di compensare quanto già corrisposto, un contributo alimentare di:

fr. 5410.–

mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018,

fr. 5306.–

mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019,

fr. 5327.–

mensili dal 1° gennaio al 20 febbraio 2020,

fr.

4977.– mensili dal 21 febbraio al 30 giugno 2020 e di

fr. 4535.–

mensili dopo di allora.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di

fr. 7500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).