11.2020.83
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli
2 luglio 2021Italiano57 min
l'istante ha chiesto l'affidamento congiunto di G__________ e T__________ ai genitori, proponendo un contributo
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.83
Lugano,
19 agosto 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2018.3898
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2018 dall'
AO
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 30 giugno 2020 presentato da AP 1
contro la
sentenza emessa dal Pretore il 12 giugno 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967) e AP 1 (1970) si
sono sposati a __________ il 14 maggio 1999. Dal matrimonio sono nati N__________
(17 marzo 2000), G__________ (20 febbraio 2002) e T__________ (28 gennaio 2013).
Avvocato e notaio, il marito è socio dello studio legale __________ e siede in vari
consigli di amministrazione. La moglie possiede anch'essa un brevetto di
avvocato e lavora al 75% quale docente per la __________, attività che già
esercitava durante la vita in comune con un grado d'occupazione variante dal 30
al 50%. Fino al 2018 essa ha esercitato inoltre come avvocato al 20% nello studio
legale __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2017, quando la
moglie ha lasciato l'alloggio coniugale di __________ (particella n. 134
RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi con i
figli in una villa appena edificata a __________ (particella n. 729 RFD, intestata
anch'essa ai coniugi in ragione di un mezzo ciascuno). Il marito si è
trasferito, da parte sua, in un appartamento a __________ (proprietà per piani
n. 26 239 della particella n. 271 RFD,
intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno).
B. Il 14 agosto 2018 AO
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale
per ottenere – già in via cautelare e senza contraddittorio – l'autorizzazione
a vivere separato, l'attribuzione provvisoria alla moglie dell'alloggio
coniugale a __________, l'affidamento a sé dei figli G__________ e T__________ (riservati
Fatti
i diritti di visita materni), la pronuncia della separazione dei beni e
l'assegnazione in uso di un appartamento di vacanza a __________, comproprietà
dei coniugi in ragione di un mezzo (un quarto ciascuno). Alla moglie egli ha
offerto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili. In via subordinata
l'istante ha chiesto l'affidamento congiunto di G__________ e T__________ ai genitori, proponendo un contributo
alimentare di fr. 1500.– mensili per il primo e di fr. 1000.–
mensili per il secondo, assegni familiari non compresi. Con decreto cautelare del
16 agosto 2018 il Pretore ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari
inaudita parte e ha citato i coniugi al dibattimento del 10 settembre
2018, poi rinviato all'8 ottobre successivo.
C. AP 1 ha trasmesso al
Pretore il 5 ottobre 2018 un memoriale spontaneo di risposta nel quale ha
dichiarato di aderire alla vita separata e di accettare l'assegnazione in uso dell'alloggio
coniugale, ma ha rivendicato l'affidamento dei figli, postulando un contributo
alimentare di fr. 1899.90 mensili per N__________ (maggiorenne), di
fr. 1790.– mensili per G__________ e di fr. 1344.45 mensili per T__________
(assegni familiari non compresi), come pure un contributo di mantenimento in
suo favore di fr. 11 861.90 mensili
dal gennaio all'agosto del 2018, di fr. 10 545.30
mensili dal settembre del 2018 all'agosto del 2019 e di fr. 11 861.90 mensili dal settembre del 2019 in
poi. Essa ha concluso inoltre perché l'appartamento di __________ sia a
disposizione del marito tutti i mesi pari dell'anno e a disposizione sua tutti
i mesi dispari.
D. Al dibattimento
dell'8 ottobre 2018 i coniugi si sono confermati nelle rispettive domande: in
quelle dell'istanza il marito, in quelle della risposta spontanea la moglie. Il
Pretore ha ordinato il 2 no-vembre 2018 – tra l'altro – l'audizione di G__________
e T__________ a cura della pedagogista __________ R__________, la quale ha allestito
due rapporti, il 27 dicembre 2018 e il 31 maggio 2019. Il dibattimento è
continuato l'8 gennaio 2019, allorché le parti hanno ribadito le loro richieste
e notificato prove. Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha emanato vari decreti
cautelari, in particolare riguardo a provvedimenti conservativi come il blocco
di due conti di risparmio intestati al marito. Questi ha lasciato nel luglio
del 2019 l'appartamento di __________ per andare a vivere con la sua nuova
compagna a __________. L'assunzione delle prove si è chiusa il 15 luglio
2019 e alla discussione finale i coniugi hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
E. Nel suo memoriale conclusivo
del 29 agosto 2019 AO 1 non ha formulato chiare richieste di giudizio. Dalla
motivazione addotta si evince nondimeno che egli sembrava disposto a erogare
un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili complessivi per moglie e
figli, sollecitando la custodia congiunta dei ragazzi, non senza rivendicare
dalla moglie la rifusione di fr. 20 436.10
per “spese legali effettivamente pagate” e di fr. 21 600.– per il tempo “sottratto alla sua attività lavorativa”.
Nel proprio allegato conclusivo di quello stesso 29 agosto 2019 AP 1 ha chiesto
una volta ancora di essere autorizzata a vivere separata, di affidarle G__________
e T__________ per la cura e l'educazione (riservato il diritto di visita
paterno), di attribuirle in uso l'abitazione coniugale di __________, di
condannare il marito a versare un contributo alimentare dal gennaio 2018 di fr. 1899.80
mensili per N__________, di fr. 1790.– mensili per G__________, di fr. 1345.45
mensili per T__________, portati a fr. 1645.35 mensili dal febbraio del 2020 in
poi (assegni familiari compresi), e di fr. 10 163.92
mensili per sé, ridotti a
fr. 10 025.88 mensili dal 1° settembre
2018. Infine essa ha concluso una volta ancora perché l'appartamento di __________
sia a disposizione del marito tutti i mesi pari dell'anno e a sua disposizione
tutti i mesi dispari.
F. AP
1 ha introdotto poi un memoriale spontaneo del 12 settembre 2019 in cui ha
contestato una volta ancora le conclusioni del marito e ha esibito ulteriore
documentazione. AO 1 ha reagito spontaneamente il 25 settembre 2019,
contestando le allegazioni della moglie e opponendosi alla ricevibilità di quei
documenti. Constatato che il 20 febbraio 2020 anche G__________ era
divenuto maggiorenne, il Pretore ha impartito al medesimo il 14 maggio 2020 un
breve termine per comunicare se approvasse le richieste di contributo
alimentare avanzate dalla madre in sua vece dopo i 18 anni, con l'avvertenza
che il silenzio sarebbe stato interpretato come approvazione. G__________ è
rimasto silente.
G. Statuendo con
sentenza del 12 giugno 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito l'uso dell'abita-
zione coniugale alla
moglie, ha affidato T__________ a quest'ultima per la cura e l'educazione, ha
regolato il diritto di visita paterno in caso di disaccordo e ha condannato AO
1 a versare i seguenti contributi alimentari:
– per
G__________:
fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2018 in
poi,
assegni
familiari non compresi;
– per
T__________:
fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2018 al
31 agosto 2018,
fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al
31 maggio 2019,
fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30
giugno 2019 e
fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in
poi,
assegni
familiari non compresi;
– per
la moglie:
fr. 2810.– mensili dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018 e
fr. 2706.– mensili dal 1° gennaio 2019 in
poi.
Il Pretore ha respinto
inoltre la richiesta di AO 1 intesa a ottenere l'assegnazione in uso
dell'appartamento a __________, così come ha respinto la richiesta di lui
tendente a far pronunciare la separazione dei beni. Infine il Pretore ha confermato
il blocco di un conto bancario “risparmio
soci” intestato al marito e il
blocco fino a concorrenza di fr. 20 000.– di un conto “privato soci” intestato al medesimo. Le spese
processuali di fr. 10 000.–
complessivi sono state poste solidalmente a carico dei coniugi in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30
giugno 2020 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata aumentando il
contributo alimentare per G__________ a fr. 1740.– mensili dal 1° gennaio
2018 (assegni familiari non compresi), quello per T__________ a
fr. 1705.– mensili dal 1° gennaio 2018 e a fr. 1531.– mensili dal 1°
gennaio 2019 (assegni familiari non compresi), come pure quello per lei a
fr. 7877.10 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, a fr. 8253.15
mensili dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, a fr. 7044.05 mensili dal
1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 e a fr. 7446.60 mensili dal 1° luglio
2020 in poi. Invitato a esprimersi, nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 AO
1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10
giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse
vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile
soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in
discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta alla legale della convenuta il 17 giugno 2020 (traccia dell'invio n.
98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato
27.
giugno 2020, salvo protrarsi a lunedì 29 giugno 2020 (art. 142
cpv. 3 CPC), festivo (Santi Pietro e Paolo: art. 1 n. 9 della legge ticinese
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 843.200), onde
l'ulteriore protrazione fino a martedì 30 giugno 2020. Introdotto l'ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
In tutte le questioni di carattere
pecuniario il detentore dell'autorità parentale oppure il genitore affidatario
in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti,
Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag.
620) è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni,
facendo valere tali diritti personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). Simile
prerogativa continua a valere anche dopo la maggiore età del figlio se, compiuti
i 18 anni in corso di procedura, il figlio approva le richieste avanzate in sua
vece dal genitore (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3;
analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 2).
Nella fattispecie il figlio G__________ ha tacitamente accettato davanti al
Pretore – come si è visto (lett. F) – che la madre continuasse a rappresentarlo
dopo la maggiore età per quanto riguarda il contributo di mantenimento chiesto
in suo favore. Al ricorso AP 1 acclude ora una dichiarazione del 26 giugno
2020.
in cui G__________ conferma di aderire anche all'impugnazione (doc. H
di appello). Nelle circostanze descritte la convenuta può ritenersi abilitata a
procedere anche in rappresentanza del figlio.
3.
Al
memoriale AP 1 acclude, oltre alla citata
dichiarazione di G__________, una serie di documenti nuovi (doc. B a I di
appello). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimi-tato, dato
che litigiosi sono anche i contributi alimentari per T__________ (art. 296
CPC), tuttora minorenne, i nuovi documenti sono ammissibili in appello senza
riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1).
Nella misura in cui appaiano utili per la decisione, simili documenti saranno
quindi considerati ai fini del giudizio.
4.
Controversi
rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figli. Nella sentenza
impugnata il Pretore, accertato che la convenuta chiedeva di fissare i
contributi di mantenimento in base al metodo di calcolo fondato sull'ammontare
del fabbisogno effettivo, ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio tenendo
conto della situazione finanziaria particolarmente favorevole in cui versa la
famiglia. Ciò posto, egli ha determinato le entrate complessive di AO 1 in fr. 23 598.– mensili da
attività lucrativa (media degli ultimi tre anni, dal 2017 al 2019), più fr. 720.– mensili fino al 30
aprile 2019 dalla locazione dell'ex abitazione coniugale a __________. Riguardo
al fabbisogno effettivo di lui, il primo giudice l'ha appurato in fr. 10 050.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo in caso di convivenza fr. 850.–,
pigione fr. 3250.–, premio
della cassa malati fr. 450.50, assicurazione economia domestica fr. 40.–, interessi ipotecari e
ammortamento dell'appartamento a __________ fr. 155.20 (quota di un
quarto), spese condominiali di __________
fr. 84.60 (quota di un quarto), fondo rinnovamento di __________ fr. 31.25 (quota di un
quarto), assicurazione economia
domestica di __________ fr. 5.85 (quota di un quarto), imposta di circolazione fr. 41.75, assicurazione
dell'automobile fr. 80.–,
“terzo pilastro” fr. 564.–, imposte fr. 4500.–).
Riguardo
alla moglie, il Pretore ne ha definito i redditi complessivi in fr. 6641.–
mensili nel 2017, in fr. 5870.05 mensili nel 2018 e in fr. 5974.– mensili
nel 2019 per rapporto a un fabbisogno effettivo di fr. 8680.– mensili: vitto fr. 600.–, interessi
ipotecari dell'alloggio coniugale a __________ fr. 435.50 (già dedotta la
quota di 7/12
compresa nel fabbisogno in denaro dei figli), riscaldamento
fr. 82.55, tasse e spese correlate all'abitazione fr. 415.70, ammortamento
obbligatorio fr. 833.35, giardiniere fr. 269.–, tassa di ricezione radiotelevisiva fr. 37.60,
abbonamento __________
fr. 163.–, interessi ipotecari e ammortamento dell'appartamento a __________
fr. 155.20 (quota di un quarto), spese condominiali di __________
fr. 84.60 (quota di un quarto), fondo rinnovamento di __________
fr. 31.25 (quota di un quarto), assicurazione economia domestica di __________
fr. 5.85 (quota di un quarto), tassa di soggiorno a __________
fr. 12.30 (quota di un quarto), elettricità dell'ap-partamento a __________
fr. 4.95 (quota di un quarto), abbonamento __________ per __________
fr. 9.90 (quota di un quarto), premio della cassa malati fr. 575.50,
spese mediche non coperte dalla cassa malati fr. 111.–, spese d'automobile
fr. 579.25, premi assicurativi fr. 238.60, aiuto domestico
fr. 630.–, “terzo
pilastro” fr. 564.–,
abbigliamento e accessori fr. 670.–, vacanze e viaggi fr. 480.–, attività
sportive fr. 141.30, cosmetica e profumeria fr. 13.50, ristoranti
fr. 100.–, riviste e libri fr. 103.05, estetista e parrucchiere
fr. 245.–, casalinghi e arredamento fr. 221.–, animale domestico
fr. 8.20, quote sociali fr. 111.–, imposte fr. 750.–.
Quanto
ai figli, il Pretore ha rilevato anzitutto che N__________, maggiorenne già
dall'inizio della procedura, doveva procedere personalmente contro il genitore,
la madre non potendo far valere le sue pretese in sostituzione processuale nemmeno
con il di lui consenso. Per quel che è di G__________, divenuto maggiorenne in
pendenza di causa, il primo giudice ne ha stabilito invece il fabbisogno in
denaro in fr. 1300.– mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(tabella 2018), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa
malati alle spese effettive, dedotto l'assegno familiare (percepito dalla
madre). AO 1 dichiarandosi disposto nondimeno a versare per il figlio fr. 1500.–
mensili, il Pretore ha stabilito il contributo di mantenimento per G__________
in tale somma (assegni familiari non compresi). In merito a T__________, il
primo giudice ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla scorta di parametri analoghi,
cui ha aggiunto un contributo di accudimento pari alla retribuzione di una bambinaia
assunta transitoriamente dalla madre (fr.
450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, fr. 225.–
mensili dal 1° al 14 giugno 2019), di modo che ha determinato il fabbisogno
complessivo di lui in fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2018, in
fr. 1325.– mensili dal
1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, in fr. 1100.– mensili dal 1° giugno al 30
giugno 2019 e nuovamente in fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi (assegni familiari non
compresi).
In
definitiva, alla luce di quanto precede, il Pretore ha condannato AO 1 a
versare alla moglie un contributo alimentare consistente nell'ammanco da questa
registrato rispetto al fabbisogno effettivo (fr. 2810.– mensili dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2018, fr. 2706.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi), un
contributo alimentare per G__________ pari a quanto offerto dall'istante medesimo
(fr. 1500.– mensili, assegni familiari non compresi) e un contributo
alimentare per T__________ equivalente al fabbisogno complessivo del figlio,
scaglionato nel modo testé descritto.
5.
Nell'appello
la convenuta ribadisce che – come ha ritenuto il Pretore – in concreto “fa
stato il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del fabbisogno effettivo”.
Essa non mette in discussione i redditi del marito, che il Pretore ha accertato
in fr. 23 598.– mensili (sentenza impugnata,
pag. 8 in alto), più fr. 720.– mensili fino al 30 aprile 2019 dalla
locazione dell'ex abitazione coniugale a __________ (dopo di che tale locazione
è stata incassata interamente da lei: sentenza impugnata, pag. 10 a metà). Nella
sentenza impugnata, del 12 giugno 2020, il primo giudice non aveva ancora
tenuto calcolo inoltre del provento generato dall'appartamento di __________,
appigionato dal 1° luglio 2020 (doc. C di appello). Entrambi i
coniugi riconoscono che tale locazione frutta fr. 202.– mensili netti a ognuno di
loro (appello, pag. 12; osservazioni all'appello, pag. 6). Ne discende che le
entrate dell'attore vanno accertate mediamente in circa fr. 24 000.– mensili (fr. 24 318.– fino al 30 aprile 2019 e fr. 23 800.– dal 1° luglio 2020). Relativamente al fabbisogno minimo di
AO 1, determinato dal Pretore in fr.
10.
050.– mensili, esso non è contestato. Non
bisogna dimenticare tuttavia che tale fabbisogno comprende un onere tributario
di fr. 4500.– mensili risalente ai tempi in cui i coniugi vivevano ancora
insieme (doc. LL). Dalla separazione (agosto del 2017, prima della decorrenza
dei contributi alimentari oggetto della sentenza impugnata), una volta disgiunte
le partite fiscali, l'attore potrà dedurre i contributi alimentari per moglie e
figli dai propri redditi (art. 32 cpv. 1 lett. c LT e. 33 cpv. 1
lett. c LIFD), contributi che andranno
cumulati al reddito della moglie (art.
22.
lett. f LT e 23 lett. f LIFD). Il carico d'imposta gravante AO 1
diminuirà così, presumibilmente, di circa fr. 1000.– mensili dal 2017 in poi.
6.
Litigioso
è per converso il reddito complessivo di AP 1. Il Pretore lo ha accertato, come
detto, in fr. 6641.– mensili nel 2017 (fr. 4777.15 dall'attività di
avvocato, fr. 1803.85 dall'insegnamento, fr. 60.– dalla locazione dell'immobile a __________), in fr. 5870.05
mensili nel 2018 (fr. 1231.40 dall'attività di avvocato, fr. 3918.65
dall'insegnamento, fr. 720.– dalla locazione dell'immobile a __________) e in fr. 5974.–
mensili nel 2019 (fr. 4774.– dall'insegnamento, fr. 1200.– dalla locazione
dell'immobile a __________). Il guadagno che la convenuta ha ritratto da
attività lucrativa è pacifico. Controverso è il reddito immobiliare.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha
constatato che dal 1° dicembre 2017 la casa monofamiliare di __________ è
locata a terzi per fr. 2350.– mensili e che fino al 1° maggio 2019 la pigione è stata incassata dai
coniugi in ragione di metà ciascuno, dopo di che il canone è stato riscosso
interamente dalla moglie (sentenza impugnata, pag. 10 a metà). La convenuta ha
documentato spese di fr. 10 956.68
annue, onde un'entrata netta di fr. 1436.95 mensili che il marito non ha
contestato. In condizioni del genere il primo giudice ha imputato a AP 1 un
reddito di fr. 720.– mensili dal 1° dicembre 2017 al 30 aprile 2019 e di fr.
1440.– mensili dal 1° maggio 2019 in poi. Nell'appello la convenuta sostiene
che alle spese dell'immobile vanno aggiunti, nel 2018 e nel 2019, ulteriori fr.
227.80
mensili (doc. 26 e doc. B di appello), sicché l'entrata dalle pigioni si
riduce a fr. 1209.10 netti mensili e che fino all'aprile del 2019 l'intero incasso
è stato usato “per pagare l'ipoteca di __________”, mentre dopo di allora è
stato percepito da lei “quale modalità di pagamento di parte dei contributi
volontari da parte del marito”. Inoltre, a suo parere, dopo l'emanazione della
sentenza il reddito da locazione va suddiviso a metà fra i coniugi, la casa di
__________ non essendo attribuita all'uno né all'altro.
Che
alle spese dell'immobile vadano aggiunti nel 2018 e nel 2019 ulteriori fr.
227.80
mensili è un'argomentazione fondata su fatti nuovi. Se non che, il doc.
26.
che l'appellante invoca a sostegno era già stato prodotto dinanzi al Pretore
l'8 gennaio 2019 e il doc. B di appello risale al 4 settembre 2019. Perché la
maggior spesa non potesse essere fatta valere in prima sede l'appellante non
dice. Non sussistono dunque i presupposti dell'art. 317 CPC per ritenere
ammissibile la nuova pretesa in appello. Che poi l'incasso delle pigioni di __________
sia servito fino all'aprile del 2019 “per pagare l'ipoteca di __________” nulla
muta alla circostanza che quei canoni siano stati riscossi dalla convenuta e
continuino a essere riscossi da lei, benché l'uso dell'immobile non sia stato
attribuito a un coniuge né all'altro. Che infine dopo l'aprile del 2019 l'incasso
delle pigioni per opera della convenuta sia avvenuto “quale modalità di
pagamento di parte dei contributi volontari da parte del marito” non trova
riscontro agli atti. Su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla
critica.
b) L'appellante
evoca il reddito generato dalla locazione dell'appartamento a __________,
rimproverando al Pretore di essersi “scordato
di tale abitazione”. In realtà, come detto (consid. 5), la sentenza
impugnata è del 12 giugno 2020, mentre l'appartamento di __________ è stato
appigionato solo il 1° luglio successivo. Quanto al ricavo, si è visto che i
coniugi sono d'accordo nel riconoscere che quell'appartamento frutta fr. 202.–
mensili a ciascuno di loro. Ne segue che il reddito complessivo della convenuta
passa, dal 1° luglio 2020, dai fr. 5974.– mensili accertati dal Pretore
per il 2019 a fr. 6416.– mensili in seguito (fr. 4774.– dall'attività di insegnante,
fr. 1440.– dalla locazione dell'immobile a __________, fr. 202.– dalla
locazione dell'appartamento a __________).
7.
Per
quanto attiene al fabbisogno effettivo della convenuta, il Pretore lo ha
calcolato in fr. 8680.– mensili (sopra, consid. 4). L'interessata contesta
svariate voci, che vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante
si duole che per “alimentari” il primo giudice le abbia riconosciuto nel
fabbisogno effettivo fr. 600.– mensili anziché i fr. 800.– mensili da lei fatti
valere. Il Pretore si è ri-ferito alla giurisprudenza, la quale ha già avuto
modo di ricordare che nel 2007 “le spese di alimentazione” costituivano il 42%
del minimo di base del diritto esecutivo (RtiD
I-2008 pag. 1084 n. 64c). Dopo l'aggiornamento dei minimi
esistenziali, nel 2009, la dottrina ha poi precisato che ora le spese per il
vitto rappresentano circa il 35% del minimo di base (I CCA, sentenza inc.
11.2020.21
del 24 dicembre 2020 consid. 7c con rinvio a Ochsner, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in: SJ 2012 II
128). Nella fattispecie AP 1non ha prodotto alcunché a sostegno delle sue spese per il vitto al momento della
separazione né tenta di confrontarsi con la motivazione del Pretore. Essa
invoca genericamente il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la
comunione domestica, ma sull'ammontare di quelle spese non ha recato elementi
concreti. D'altro lato è manifesto che a simili esborsi essa ha dovuto in
qualche modo sovvenire. Nelle condizioni descritte il Pretore le ha
riconosciuto il 50% del minimo di base del diritto esecutivo. Si tratta di una
decisione che può sostanzialmente essere condivisa.
b) Nel
fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore ha inserito una spesa di fr. 269.–
mensili per il giardiniere, spesa documentata agli atti. La convenuta invoca
un'offerta di fr. 833.35 mensili inviatale il 13 novembre 2017 dalla B__________
Sagl di __________ (doc. 5.10), trascurando però che le spese di un fabbisogno
effettivo vanno rese verosimili, non solo preventivate. Che la villa di __________
sia “costata oltre 2 milioni di franchi e ha un giardino di difficile
manutenzione” sarà anche vero, ma non rende verosimili spese effettive, le
quali non possono semplicemente essere presunte. Anche al riguardo l'appello
manca perciò di consistenza.
c) Il
Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della convenuta una spesa di
fr. 630.– mensili per l'aiuto domestico. L'appellante produce un nuovo
conteggio da lei sottoscritto, nel quale figura una spesa di fr. 643.45 mensili
(doc. D di appello). Non pretende però che le fosse impossibile redigere
quel documento in modo da poterlo accludere al memoriale conclusivo né che ciò non
si potesse ragionevolmente esigere da lei (art. 317 cpv. 1 CPC). Non sussistono
dunque i requisiti per versare il nuovo doc. D agli atti. Anche in proposito la
sentenza impugnata merita conferma.
d) Per
quanto concerne la cassa malati, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno
effettivo dell'appellante per il 2019 il premio di fr. 575.50 mensili (doc. 5).
In questa sede AP 1 fa valere che nel 2020 il premio è passato a fr. 596.25 mensili
(doc. I di appello), sicché essa chiede di adeguare il proprio fabbisogno effettivo
di conseguenza
(appello, pag. 14 in basso). La polizza d'assicurazione
della cassa malati per il 2020 data dell'ottobre 2019 ed è pervenuta
all'appellante dopo la presentazione dei memoriali conclusivi, del 29 agosto
2019.
Non potendo più il documento essere versato agli atti (v. I CCA, sentenza
inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2021 consid. 2 con rinvii), il fabbisogno
effettivo della convenuta per il 2020 va aumentato perciò di fr. 20.75
mensili.
e) Lamenta la convenuta che il Pretore le ha computato
nel fabbisogno effettivo le spese d'automobile del solo 2016
(fr. 579.25 mensili), senza considerare che la separazione dei coniugi è
avvenuta nell'agosto del 2017. Essa invoca i doc. 5.16, 34 e 51, dai quali si
evincono spese d'automobile di fr. 7604.10 nel 2016, di fr. 8971.65
nel 2017 e di fr. 7463.05 nel 2018 per un totale di fr. 24 038.80.
Suddivisa su 36 mesi, essa soggiunge, tale somma equivale a fr. 667.74
mensili. Se non che, il tenore di vita
determinante per la definizione di contributi alimentari nelle protezioni
dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo
che le parti hanno sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577
consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_891/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 4.4 con richiami; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 35). In
concreto le spese d'automobile del 2018 non sono dunque di alcuna pertinenza.
Quanto alle spese fino all'agosto del 2017, esse sono sostanzialmente in linea
con quelle del 2016, se non per un gravoso tagliando di manutenzione
(comprensivo di pneumatici nuovi: doc. 5.16, 4° e 5° foglio) che andrebbe
ripartito in ogni modo sul lungo periodo. A un esame di verosimiglianza come
quello che governa le protezioni dell'unione coniugale non è il caso di
scostarsi perciò dalla valutazione del Pretore.
f) Per
“abbigliamento e accessori” il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo
della convenuta una spesa di fr. 670.– mensili. L'appellante rivendica una
spesa di fr. 992.26 mensili, rimproverando al primo giudice di avere
considerato soltanto gli esborsi del 2015 e del 2016, mentre avrebbe dovuto
tenere calcolo degli esborsi del 2017 o, tutt'al più, del 2016 e del 2017. Ora, non giova ripetere che il
tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle
protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di
stato è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme. Davanti al Pretore
l'interessata ha esposto spese per “abbigliamento
e accessori” di fr. 515.20 mensili nel 2015, di fr. 907.52 mensili nel
2016.
e di fr. 1077.– mensili nel 2017 (doc. 49). Il Pretore ha mediato le spese
di fr. 436.05 mensili nel 2015 con le spese fr. 903.40 mensili nel 2016 (“le
sole significative del tenore di vita anteriore alla separazione”), spiegando
di avere tolto talune poste doppie o non documentate, onde il risultato di fr. 670.–
mensili. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Non discute lo
stralcio delle spese doppie o non documentate né contesta che la separazione dei
coniugi sia avvenuta nell'agosto del 2017. Quanto alle spese dei primi otto
mesi del 2017, spettava all'appellante quantificarle (il doc. 5.18 comprende
l'anno intero) e rendere verosimile come mai nel corso di quell'anno essa abbia
speso il doppio rispetto al 2015. Limitarsi a reiterare le proprie pretese non basta.
g) L'appellante
contesta la spesa di fr. 141.30 mensili inclusa dal Pretore per “attività
sportive” nel suo fabbisogno effettivo, argomentando che lo stesso Pretore ha
accertato costi per fr. 250.– mensili, salvo riconoscere unicamente fr.
141.30
mensili, avendo essa indicato per sbaglio quella cifra, riconducibile a
“un evidente errore dovuto anche al cambio tra euro e franchi”. Che materialmente
l'appellante abbia fatto male i calcoli è possibile, ma sotto questo profilo essa
va rimessa alle sue responsabilità. La cifra da lei indicata non denota infatti
una svista né un'inavvertenza manifesta. E ai fini del giudizio il Pretore non
ha corretto solo il tasso di cambio del franco con l'euro, ma ha anche
rettificato in franchi fatture per lezioni di flamenco che l'appellante
esponeva in euro. In simili circostanze non toccava al Pretore riconoscere alla
convenuta più di quanto essa chiedeva.
h) Il
Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo di AP 1 una spesa di fr. 13.50
mensili per “cosmetica e
profumeria” (pagamenti con la carta __________
di fr. 138.30 e di fr. 23.65 nell'aprile del 2017, diviso 12). La convenuta
rivendica una spesa di fr. 22.65 mensili, ma non spiega per nulla come giunga a
tale risultato, ciò che non permette di vagliare oltre l'affermazione. Essa
sostiene unicamente di avere “provato la spesa per l'anno 2017, che deve essere
considerata in toto”. Mal si comprende tuttavia perché occorrerebbe tenere
calcolo di spese affrontate dopo la fine della vita in comune (nell'agosto di
quell'anno), periodo non più determinante per definire il livello di vita ai
fini del giudizio. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
i) La
spesa di fr. 100.– mensili per “ristoranti” ammessa nel fabbisogno effettivo
dell'appellante è stata motivata dal Pretore con l'argomento che entravano in
linea di conto solo i giustificativi antecedenti la separazione e che “i pasti
consumati presso la mensa scolastica non sono comprovati”. La convenuta chiede
di riconoscerle una spesa di fr. 135.40 mensili, lamentando che “la voce mensa
(…) arbitrariamente non è stata considerata per una persona che lavora a __________
e abita a __________”, “per cui con il grado della sola verosimiglianza è da
ritenere che ella abbia a sostenere delle spese per il pranzo”. Che in una
protezione dell'unione coniugale non sia necessario addurre prove piene, ma
basti rendere verosimili le proprie richieste è indubbio. La verosimiglianza
non può fondarsi tuttavia su mere speculazioni, tanto meno ove si pensi che in
concreto l'appellante avrebbe potuto esibire almeno qualche scontrino di cassa.
La sua rivendicazione non può pertanto essere accolta.
l) Il
costo dell'animale domestico considerato dal Pretore per fr. 8.20 mensili
nel fabbisogno effettivo della convenuta è stato riconosciuto con riferimento
alla parcella di un veterinario (fr. 98.40, diviso 12). L'appellante
chiede di rivalutare la cifra a fr. 50.– mensili, dovendosi tenere conto non
solo delle vaccinazioni, ma anche del cibo per animali. La pretesa è in sé
legittima. Il problema è che l'interessata non ha recato alcun elemento di
verosimiglianza per indicare quanto concre-tamente le costi alimentare il
gatto. E, una volta ancora, non sarebbe stato gravoso per lei produrre qualche
ricevuta. Fondata su una stima puramente empirica, la pretesa di fr. 50.– mensili non raggiunge un sufficiente grado di verosimiglianza.
m) L'appellante
chiede che le si riconoscano fr. 43.60 mensili per spese di lavanderia. Il
Pretore ha respinto la pretesa, trattandosi a mente sua di costi successivi
alla separazione dei coniugi. L'interessata eccepisce che “i giustificavi agli
atti sono del 2017”. Non contesta però che siano successivi alla fine della
comunione domestica. Anche al riguardo l'appello è destinato così
all'insuccesso.
n) Le
“quote sociali” che il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo di AP 1
ammontano a fr. 111.– mensili (“si rileva che la quota sociale del golf e del
tennis sono già state prese in considerazione nelle spese per ʽattività
sportiveʼ, di modo che si giunge a un importo medio mensile di
fr. 110.–”). L'appellante dichiara di non contestare la senten-
za
impugnata al proposito. La sua indicazione di spesa per fr. 273.80 mensili non
ha quindi portata pratica.
o) Più
delicata è la questione legata all'onere fiscale che il Pretore ha stimato nel
fabbisogno effettivo della convenuta in fr. 750.– mensili senza alcuna
motivazione. L'interessata valuta tale aggravio in circa fr. 3350.–
mensili, precisando che non le è ancora stata notificata una tassazione
successiva alla disgiunzione delle partite fiscali dei coniugi. Essa formula nondimeno
la sua previsione sulla base di un reddito imponibile di fr. 175 000.– annui: fr. 57 288.– annui da attività lucrativa (2019),
fr. 20 757.– annui per il valore locativo dell'abitazione coniugale a __________ (fr. 37 000.–, meno
fr. 3700.– per spese forfettarie del 10% e fr. 12 543.– di interessi ipotecari), la metà di fr.
4772.– annui (fr. 2386.–) per il reddito locativo della casa a __________ (fr.
12.
231.–, meno fr. 2446.– per spese
forfettarie del 20%, trattandosi di un immobile costruito prima del 31 dicembre
2006, e fr. 5013.– di interessi ipotecari), la metà di fr. 13 588.– annui (fr. 6794.–) per il reddito locativo dell'appartamento a __________
(fr. 30 480.–, meno fr. 3048.– per spese
forfettarie del 10% e fr. 13 844.– di
interessi ipotecari) e la metà di fr. 7223.– annui (fr. 3611.50)
per
il mezzo valore locativo dell'appartamento a __________ (fr. 10 000.–, meno fr. 2000.– per spese forfettarie
del 20% e fr. 777.– di interessi ipotecari),
onde un reddito complessivo di fr. 90 836.50
annui. A ciò l'appellante aggiunge fr. 133 200.–
annui da contributi alimentari (fr. 7500.– mensili per sé, fr. 1700.– mensili
per G__________, fr. 1900.– mensili per T__________) e toglie fr. 22 000.– annui circa di deduzioni fiscali in
favore dei figli, come pure fr. 10 800.–
annui per i premi della cassa malati e fr. 16 236.50 annui per “altre deduzioni”. Infine essa cumula a tale
reddito sostanza immobiliare per fr. 500 000.–,
ottenendo un onere fiscale attorno ai fr. 3350.– mensili.
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 oppone un suo calcolo dell'onere fiscale a carico
della moglie fondato su un reddito da attività lucrativa di fr. 57 288.– annui (lo stesso introito dichiarato
dall'appellante), su un reddito da contributi alimentari di fr. 48 600.– annui (fr. 33 600.– per la convenuta, fr. 15 000.– per T__________, mentre G__________
è ora maggiorenne) e su un reddito di fr. 10 000.–
annui da “immobili”. Dedotti
fr. 22 000.– annui per i figli, fr. 10 800.– annui per i premi di cassa malati e fr. 6768.– annui per il “terzo
pilastro”, egli giun-ge a un reddito imponibile di fr. 76 320.– annui, cui vanno ancora dedotti a
mente sua i costi per la trasferta della convenuta da casa fino al luogo di lavoro. E il carico d'imposta di fr. 750.–
mensili stimato dal Pretore – egli conclude – corrisponde appunto a un reddito imponibile
di circa fr. 75 000.– annui.
Sul
reddito della convenuta da attività lucrativa (fr. 57 288.– annui), come detto, non sussistono
contestazioni. A tale introito vanno aggiunti i redditi immobiliari di fr.
90.
836.50 annui documentati dall'appellante. Anzi, dal 1° maggio
2019.
va imputato alla convenuta tutto il reddito locativo della casa a __________,
canone che da allora essa riscuote per intero (sopra, consid. a). Al reddito da
attività lucrativa della convenuta vanno aggiunti poi i contributi alimentari
per lei medesima e i figli, che possono stimarsi in circa fr. 95 000.– annui fino al 20 febbraio 2020 e in
circa fr. 75 000.– dopo di allora, G__________
essendo divenuto a quel momento un soggetto fiscale autonomo. Infine occorre
ancora considerare l'imposta sulla sostanza per circa fr. 500 000.–. L'onere d'imposta approssimativo di fr.
3350.– mensili fatto valere dall'appellante appare dunque verosimile, almeno
fino al 20 febbraio 2020. Dopo di che esso si contrae a circa fr. 3000.–
mensili, il contributo alimentare per G__________ (con le relative deduzioni
tributarie) non essendo più cumulato alla partita
fiscale
della convenuta (calcolatore d'imposta in: ‹www4.ti.
ch/DFE/DC›).
Il fabbisogno effettivo della convenuta si eleva così, verosimilmente, a fr. 11 280.– mensili fino al 31 dicembre 2019, a fr.
11.
300.75 mensili fino al 20 febbraio
2020.
(fr.
11.
280.– più fr. 20.75 di differenza per
il premio della cassa malati consid. 7d) e a fr. 10 950.75 mensili da allora in poi.
8.
Il fabbisogno in
denaro dei figli G__________ e T__________ è stato determinato dal Pretore, per
prassi invalsa, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella del 2018,
valida anche per il 2019). Riguardo a G__________ (nella terza fascia d'età),
egli ne ha stimato il fabbisogno in denaro in fr. 1595.– mensili, ha sostituito
il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 480.– mensili, recte:
fr. 440.–) con quello effettivo di fr. 414.50 (un terzo del costo dell'alloggio
a carico della madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con
quello effettivo di fr. 131.80 mensili.
Infine egli ha dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– mensili,
incassato dalla madre, giungendo a un totale di fr. 1300.– mensili arrotondati.
AO 1 dichiarandosi disposto
nondimeno a versare per il figlio fr. 1500.– mensili, il Pretore ha stabilito
il fabbisogno in denaro di G__________ in tale somma (assegni familiari non
compresi).
Quanto a T__________, il
Pretore ne ha determinato il fabbisogno in denaro fino al 31 agosto 2018 (prima
fascia d'età) in fr. 1000.– mensili (rispetto ai fr. 875.– previsti dalla
tabella). Dopo di allora egli ne ha stimato il fabbisogno in denaro in fr.
1250.– mensili (seconda fascia d'età), ha sostituito il costo dell'alloggio
previsto dalla tabella (fr. 480.– mensili, recte: fr. 440.–) con quello
effettivo di fr. 310.90 (un quarto del costo dell'alloggio a carico della
madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con quello effettivo di
fr. 101.90 mensili, ha dedotto
l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (incassato dalla madre) e
ha aggiunto un contributo di accudimento (assunzione transitoria di una
bambinaia) di fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 e di
fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno 2019. Per finire egli ha
fissato così il fabbisogno complessivo di T__________ in fr. 1325.–
mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, in fr. 1100.– mensili dal
1° giugno al 30 giugno 2019 e in fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2019 in poi
(assegni familiari non compresi).
a) L'appellante
adduce che il Pretore avrebbe dovuto maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro
dei figli, come prevedono le citate raccomandazioni in caso di famiglie
abbienti, sicché il fabbisogno in denaro di G__________ va fissato in fr.
1940.– mensili e quello di T__________ in fr. 1903.50 mensili nel 2018,
rispettivamente in fr. 1731.– mensili nel 2019. Il Pretore ha
respinto
la pretesa, rilevando che nella fattispecie la famiglia non pareva condurre
“uno stile di vita particolarmente dispendioso” (sentenza impugnata, pag. 19 in
alto). Ma il tenore di vita di una famiglia non può essere apprezzato solo in
base alle vacanze, come fa il Pretore (“due settimane al caldo nel periodo
natalizio”, due settimane al mare in estate e “per il resto” vacanze
nell'appartamento di __________). Occorrerebbe una valutazione d'insieme che
può rivelarsi tanto più aleatoria nel quadro di un giudizio meramente sommario,
fondato sull'apparenza. Conviene quindi attenersi ai criteri che questa Camera
ha avuto modo di riassumere nella sentenza
accennata dallo stesso Pretore (RtiD II-2010 pag. 632).
b) Una
maggiorazione del fabbisogno in denaro dei figli nell'ordine del 25% è stata
ritenuta legittima – ha spiegato questa Camera con riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale federale – nel caso di un debitore del contributo alimentare
con un reddito di fr. 19 300.– e una
famiglia con un reddito complessivo di fr. 25 100.–
mensili. Oppure nel caso di un debitore del contributo alimentare con un
reddito di fr. 10 559.– mensili esente da
imposta e di genitori con un reddito complessivo di fr. 25 000.– mensili. O ancora nel caso di un debitore
del contributo che guadagnava fr. 12 000.–
e di una famiglia che aveva un reddito complessivo di fr. 19 000.– men-sili (RtiD II-2010 pag. 636 in basso).
Questa Camera ha reputato giustificata inoltre una maggiorazione del 25% nel
caso di un debitore alimentare che guadagnava fr. 17 900.– mensili e fruiva di un margine
disponibile di fr. 2665.– mensili (RtiD II-2010 pag. 637 consid. d), come
pure nel caso di un debitore alimentare che guadagnava fr. 20 124.– mensili e fruiva di un margine
disponibile di fr. 11 761.– mensili
(sentenza inc. 11.2012.107 del 24 marzo 2015 consid. 24) oppure di un debitore
alimentare che guadagnava fr. 41 620.– mensili e di una famiglia con redditi complessivi
di fr. 44 120.– (sentenza inc. 11.2014.84 del 3
agosto 2016 consid. 11 segg.).
c) Nella
fattispecie il debitore del contributo alimentare consegue entrate per circa fr.
24.
000.– mensili e ha un fabbisogno
effettivo di circa fr. 10 000.– mensili (sopra, consid. 5). La famiglia
inoltre ha un reddito complessivo attorno ai fr. 30 000.– mensili. In condizioni siffatte si
giustifica senz'altro di aggiungere al
fabbisogno in denaro dei figli un supplemento del 25%. L'appellante
dimentica tuttavia che dal fabbisogno in denaro va tolto l'assegno familiare
(DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid. 4.3.2), già compreso nei fabbisogni in
denaro previsti dalle menzionate raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro di G__________ determinato dal Pretore (fr. 1300.–
mensili), di per sé non contestato
dall'appellante, va stabilito pertanto in fr. 1680.– mensili arrotondati
fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 1690.– mensili arrotondati dal 1°
gennaio 2020 in poi.
Per
quanto riguarda T__________, il suo fabbisogno in denaro è di fr. 875.–
mensili fino al 6° compleanno (28 gennaio 2019) e di fr. 1250.– mensili dopo di
allora. Sostituito il costo dell'alloggio previsto dalla tabella (fr. 440.–
mensili) con quello effettivo di fr. 310.90 (un quarto del costo
dell'alloggio a carico della madre affidataria) e il premio della cassa malati previsto dalla tabella (fr. 110.– mensili) con
quello effettivo di fr. 101.90 mensili
e dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (incassato dalla
madre), risulta un fabbisogno in denaro di fr. 540.– mensili arrotondati fino
al 28 gennaio 2019, di fr. 910.– mensili arrotondati fino al 31 dicembre
2019.
e di fr. 960.– mensili arrotondati dopo di allora. Maggiorati del
25%, tali fabbisogni risultano di fr. 670.–, rispettivamente di fr. 1140.– e di
fr. 1200.– mensili arrotondati. A ciò va aggiunto il costo della bambinaia, accertato
dal Pretore in fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019 e
in fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno 2019. L'appellante chiede
che tale costo le sia riconosciuto sin dal 1° gennaio 2018 senza limiti di tempo,
rimproverando al Pretore di avere emesso la sentenza nove mesi dopo la chiusura
dell'istruttoria. Sta di fatto che nemmeno in questa sede la convenuta
documenta oltre il costo dell'accudimento (il doc. D di appello, per altro
irricevibile, attesta una retribuzione di __________
M__________ solo dal 1° gennaio al 31 maggio 2019). Non soccorrono
dunque i presupposti per scostarsi al riguardo dall'apprezzamento del Pretore.
Tutto
ponderato, il fabbisogno in denaro di T__________ si eleva mediamente a fr.
1030.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Il Pretore avendo
riconosciuto importi maggiori che AO 1 non ha appellato, fino al 30 giugno 2019
va confermata così la sentenza impugnata (fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2018, fr. 1325.–
mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, fr. 1100.– mensili
dal 1° giugno al 30 giugno 2019). Dal 1° luglio 2019 il fabbisogno in denaro di
T__________ passa a fr. 1140.– mensili (arrotondati) e dal 1° gennaio 2020 in
poi a fr. 1200.– (arrotondati).
9.
Se ne conclude, a un
sommario esame come quello preposto all'emanazione di misure a protezione
dell'unione coniugale e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di
apparenza, che in applicazione del metodo di calcolo fondato sul fabbisogno
effettivo AO 1 può contare su un margine disponibile attorno ai fr. 14 000.– mensili (reddito di circa fr. 23 000.– mensili complessivi, fabbisogno effettivo
dopo la disgiunzione delle partite
fiscali di circa fr. 9000.– mensili). Ciò gli permette di colmare l'ammanco della moglie, che con un reddito
di fr. 5870.05 mensili per il 2018, di fr. 5974.– mensili fino al 30 giugno 2020 e di fr. 6416.–
mensili in seguito rispetto a un fabbisogno effettivo di fr. 11 280.– fino al 31 dicembre
2019, di fr. 11 300.75 mensili
fino al 20 febbraio 2020 e di fr. 10 950.75 mensili da allora in poi accusa un
disavanzo di fr. 5410.– mensili per il 2018, di fr. 5306.– mensili per
il 2019, di fr. 5327.– mensili fino al 20 febbraio 2020, di
fr. 4977.– mensili fino al 30 giugno 2020 e di fr. 4535.– mensili
dopo di allora. Gli consente inoltre di sovvenire al fabbisogno in denaro di G__________,
di fr. 1680.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 1690.– dopo
di allora, e a quello di T__________, di fr. 1170.– mensili dal 1° gennaio 2018
al 30 giugno 2019 (fr. 1000.– per 8 mesi del 2018, più fr. 1325.– per
9.
mesi del 2019, più fr. 1100.– per il giugno del 2019, il tutto diviso
18), a fr. 1140.– mensili dal 1° luglio 2019 e a fr. 1200.– dal 1° gennaio 2020
in poi, conservando una disponibilità di oltre fr. 6000.– mensili.
L'appello della convenuta merita accoglimento entro tali limiti.
10.
In tre sentenze
recenti, non ancora pubblicate, il Tribunale federale ha nel frattempo cambiato
giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile
a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo
“a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e figli nella
proporzione di due a uno (sentenze 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020,
5A_891/2018 del 2 febbraio 2021, 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021). Il metodo
di calcolo “abituale” fondato sul riparto a metà dell'eccedenza (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag. 881
consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio
effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto capo il
Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso di
redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a
due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi
alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3).
Il livello di vita cui un coniuge e i figli possano aspirare è invero l'ultimo
raggiunto prima della separazione, non un livello più elevato (sopra, consid.
7d). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a
una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata
del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
11.
Nel sistema del metodo
“a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base
alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla
Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art.
93.
LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.). A
tali minimi si aggiungono per ogni singolo membro, se le condizioni della
famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli di
un alloggio commisurato alla rispettiva situazione economica), le imposte,
un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, i premi di
assicurazioni non obbligatorie, le spese connesse all'esercizio di diritti di
visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti e il
rimborso di eventuali debiti contratti durante la comunione domestica, mentre rimangono
escluse le spese voluttuarie o per diporto come viaggi, vacanze, hobby e così
via (si tratta del cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto
civile”; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11
novembre 2020 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d). Volendo
applicare il metodo di calcolo “a due fasi” nel caso specifico, occorre
ricalcolare perciò il fabbisogno dei singoli membri della famiglia secondo i
criteri testé illustrati, come si vedrà in appresso.
a) Il
fabbisogno effettivo di AO 1 determinato dal Pretore in fr. 10 050.– mensili (sentenza impugnata, pag. 12 in
alto) corrisponde già sostanzialmente al fabbisogno minimo “allargato” (o “del
diritto civile”), i cospicui mezzi di cui dispone la famiglia consentendo di
riconoscere in tale fabbisogno, oltre al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, il “terzo pilastro” previdenziale del marito, ma non il costo dell'abitazione
secondaria a __________ (interessi ipotecari e ammortamento fr. 155.20
[quota di un quarto], spese condominiali fr. 84.60 [quota di un quarto],
fondo di rinnovamento fr. 31.25 [quota di un quarto], assicurazione dell'economia
domestica fr. 5.85 [quota di un quarto]). Nel fabbisogno di AO 1 va
ridotto inoltre da fr. 4500.– mensili a fr. 3500.– mensili l'onere d'imposta, indipendentemente dal metodo di calcolo
applicabile al fabbisogno minimo (sopra, consid. 5 in fine). Ne segue un fabbisogno
minimo del marito di fr. 8775.– mensili arrotondati.
b) Dal
fabbisogno effettivo di AP 1 (fr. 11 280.–
fino al 31 dicembre 2019, fr. 11 300.75
fino al 20 febbraio 2020 e fr. 10 950.75
mensili dopo di allora) vanno espunte, perché estranee alla nozione di fabbisogno
minimo “allargato” (“del diritto esecutivo”) o perché già comprese nel minimo di
base, il costo dell'abitazione secondaria di __________ (interessi ipotecari e
ammortamento fr. 155.20 [quota di un quarto], spese condominiali
fr. 84.60 [quota di un quarto], fondo rinnovamento fr. 31.25 [quota
di un quarto], assicurazione dell'economia domestica fr. 5.85 [quota di un
quarto], tassa di soggiorno fr. 12.30 [quota di un quarto], elettricità
fr. 4.95 [quota di un quarto], abbonamento __________ a __________ fr. 9.90
[quota di un quarto]), come pure le spese per l'aiuto domestico (fr. 630.–
mensili), per “abbigliamento e accessori”
(fr. 670.– mensili), per vacanze e viaggi (fr. 480.– mensili),
per attività sportive (fr. 141.30 mensili), per cosmetica e profumeria
(fr. 13.50 mensili), per ristoranti (fr. 100.– mensili), per riviste
e libri (fr. 103.05 mensili), per estetista e parrucchiere (fr. 245.–
mensili), per casalinghi e arredamento (fr. 221.– mensili), per l'animale
domestico (fr. 8.20 mensili) e per quote sociali (fr. 111.– mensili).
Alla
convenuta dev'essere riconosciuto invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.–
mensili in luogo e vece della spesa di fr. 600.– mensili per il vitto). Va
rivalutato anche il costo dell'alloggio da fr. 518.05 a fr. 621.65
mensili (interessi ipotecari fr. 435.50 e spese di riscaldamento
fr. 82.55), poiché nel metodo di calcolo a “due fasi” la quota già
compresa nel fabbisogno in denaro di due figli scende da 7/12 complessivi (raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo) al 30% (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll,
Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts
vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in:
FamPra.ch 2021 pag. 260). L'onere fiscale di fr. 750.– mensili stimato
dal Pretore va rivalutato infine, come detto (consid. 7o), a fr. 3350.–
mensili fino al 20 febbraio 2020 e a fr. 3000.– mensili dopo di
allora.
Ne
segue un fabbisogno minimo di fr. 8545.– mensili fino al al 31 dicembre
2019.
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, costo
dell'alloggio fr. 621.65, tasse e spese
correlate all'abitazione fr. 415.70, ammortamento obbligatorio
fr. 833.35, premio della cassa malati fr. 575.50, spese mediche non
coperte dalla cassa malati fr. 111.–, giardiniere fr. 269.–, tassa di
ricezione radiotelevisiva fr. 37.60,
abbonamento __________
fr. 163.–, spese d'automobile fr. 579.25, premi assicurativi
fr. 238.60, imposte fr. 3350.–), fr. 8565.– mensili fino al 20
febbraio 2020 (maggior premio della cassa malati di fr. 20.75) e fr. 8194.65
mensili in seguito (imposte fr. 3000.–).
c) Il
minimo di base del diritto esecutivo che riguarda G__________ ammonta a
fr. 600.– mensili fino ai 18 anni (20 febbraio 2020), cui si aggiunge
una partecipazione ai costi dell'allog-gio di fr. 177.60 mensili (20% di
fr. 888.10, pari agli interessi ipotecari e alle spese di riscaldamento:
sopra, consid. b), il premio della cassa malati per il 2019 di fr. 131.80
mensili, rispettivamente di fr. 144.45 mensili per il 2020 (doc. I di appello)
e una parte delle imposte (che la madre deve assumere finché si vede cumulare
il contributo di mantenimento ai propri redditi: sentenza del Tribunale
federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7.2, destinata a pubblicazione)
di fr. 350.– mensili (sopra, consid. 7o). Dedotto l'assegno familiare di fr.
250.–, il fabbisogno minimo risulta di fr. 1010.– mensili fino al 31
dicembre 2019 e di fr. 1020.– mensili fino al 20 febbraio 2020. Dopo la
maggiore età il minimo di base del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili,
che con l'aggiunta della partecipazione ai costi dell'alloggio (fr. 177.60) e
del premio della cassa malati 2020 (fr. 144.45) assomma a fr. 1520.–
mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–, il fabbisogno minimo rimane
a fr. 1270.– mensili.
d) Relativamente
a T__________, il suo minimo esistenziale di base è di fr. 400.– mensili fino
ai 10 anni (28 gennaio 2023), cui si aggiunge una partecipazione ai costi
dell'alloggio di fr. 177.60 mensili (10% di fr. 888.10, pari agli
interessi ipotecari e alle spese di riscaldamento: sopra, consid. b), il
premio della cassa malati 2019 di fr. 101.90 mensili, rispettivamente di
fr. 150.35 mensili per il 2020 (doc. I di appello) e una parte delle imposte
(che la madre deve assumere finché si vede cumulare il contributo di
mantenimento ai propri redditi), stimabile in fr. 250.– mensili. Dedotto
l'assegno familiare di
fr. 200.– mensili, il fabbisogno minimo risulta così di fr. 730.– mensili fino
al 31 dicembre 2019 e di fr. 780.– mensili da allora in poi. A ciò va aggiunto
il costo della bambinaia, di
fr. 450.– mensili dal 1° settembre 2018 al
31.
maggio 2019 e di fr. 225.– mensili dal 1° giugno al 14 giugno
2019.
(sopra, consid. 8c). Ne segue un fabbisogno minimo di fr. 730.– fino
al 31 agosto 2018, di fr. 1180.– fino al 31 maggio 2019, di fr. 955.–
fino al 30 giugno 2019, di fr. 730.– fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 780.–
da allora in poi.
12.
In applicazione del
metodo “a due fasi” emergerebbe, in definitiva, il seguente quadro del bilancio
familiare:
Dal 1° gennaio al 31 agosto 2018
Reddito del marito fr.
24.
318.—
Reddito
della moglie fr. 5
870.05
fr.
30.
188.05
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
773.10
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno
minimo di T__________ fr. 729.50
fr.
19.
056.65
mensili
Eccedenza: fr.
11.
131.40
un
terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 710.45 mensili un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 855.25 mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8773.10
+ 3710.45 = fr. 12 483.55 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr.
1009.40
+
1855.25
=
fr.
2.
864.65
mensili
assegni
familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr.
729.50+
1855.25
=
fr.
2.
584.75
mensili
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
8544.65
+ 3710.45 ./. 5870.05 = fr. 6 385.05 mensili
Dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019
Reddito del marito fr.
24.
318.—
Reddito
della moglie fr. 5
927.80
(media
fr. 5870.05 per 4 mesi, fr. 5974.- per 5 mesi) fr. 30 245.80 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
773.10
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno
minimo di T__________ fr. 1
179.50
fr.
19.
506.65
mensili
Eccedenza: fr.
10.
739.15
un
terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 579.70 mensili un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 789.85 mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8773.10
+ 3579.70 = fr. 12 352.80 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr.
1009.40
+ 1789.85 =
fr.
2.
799.25
mensili
assegni
familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr.
1179.50
+ 1789.85 =
fr.
2.
969.35
mensili
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
8544.65
+ 3579.70 ./. 5927.80 = fr. 6 196.55 mensili
Dal 1° giugno al 30 giugno 2019
Reddito del marito fr.
24.
318.—
Reddito
della moglie fr 5
974.— fr.
30.
292.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
773.10
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno
minimo di T__________ fr. 954.50
fr.
19.
281.65
mensili
Eccedenza: fr.
11.
010.35
un
terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 670.10 mensili un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1
835.05
mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8773.10
+ 3670.10 = fr. 12 443.20 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr.
1009.40
+ 1835.05 =
fr.
2.
844.45
mensili
assegni
familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr.
954.50
+ 1835.05 =
fr. 2 789.55 mensili
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
8544.65
+ 3670.10 ./. 5974.– = fr. 6 240.75 mensili;
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2019
Reddito del marito fr.
24.
318.—
Reddito
della moglie fr 5
974.— fr.
30.
292.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
773.10
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 8 544.65
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1 009.40
Fabbisogno
minimo di T__________ fr. 729.50
fr.
19.
056.65
mensili
Eccedenza: fr.
11.
235.35
un
terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 745.10 mensili un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 872.55 mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8773.10
+ 3745.10 = fr. 12 518.20 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr.
1009.40
+ 1872.55 =
fr.
2.
881.95
mensili
assegni
familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr.
729.50
+ 1872.55 =
fr. 2 602.05 mensili
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
8544.65
+ 3745.10 ./. 5974.– = fr. 6 315.75 mensili
Dal 1° gennaio al 20 febbraio 2020
Reddito del marito fr.
24.
318.—
Reddito
della moglie fr 5
974.— fr.
30.
292.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
773.10
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 8 565.40
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1 022.05
Fabbisogno
minimo di T__________ fr.
777.95
fr.
19.
138.50
mensili
Eccedenza: fr.
11.
153.50
un
terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 717.85 mensili un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr.
1.
858.90
mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8773.10
+ 3717.85 = fr. 12 490.95 mensili,
dovrebbe destinare a G__________
fr.
1022.05+ 1858.90 =
fr.
2.
880.95
mensili
assegni
familiari non compresi,
dovrebbe destinare a T__________
fr.
777.95
+ 1858.90 =
fr. 2 636.85 mensili
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
8565.40
+ 3717.85 ./. 5974.– = fr. 6 309.25 mensili;
Dal 21 febbraio al 30 giugno 2020
Reddito del marito fr.
24.
318.—
Reddito
della moglie fr. 5
974.— fr.
30.
292.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
773.10
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 8 194.65
Fabbisogno
minimo di G__________ fr. 1 272.05
Fabbisogno
minimo di T__________ fr.
777.95
fr.
19.
017.75
mensili
Eccedenza: fr.
11.
274.25
un
terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 758.10 mensili un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 879.05 mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8773.10
+ 3758.10 = fr. 12 531.20 mensili
dovrebbe destinare a G__________
fr.
1272.05+ 1879.05 =
fr.
3.
151.10
mensili
assegni
familiari non compresi
dovrebbe destinare a T__________
fr.
777.95
+ 1879.05 =
fr. 2 657.— mensili
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
8194.65+ 3758.10 ./. 5974.– = fr. 5 978.75 mensili
Dal 1° luglio 2020 in poi
Reddito del marito fr.
23.
800.—
Reddito
della moglie fr. 6
416.— fr.
30.
216.—
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
773.10
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 8 194.65
Fabbisogno
in denaro di G__________ fr. 1 272.05
Fabbisogno
in denaro di T__________ fr. 777.95
fr.
19.
017.75
mensili
Eccedenza: fr.
11.
198.25
un
terzo dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 732.75 mensili un
sesto dell'eccedenza per ciascun figlio fr. 1 866.40 mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8773.10
+ 3732.75 = fr. 12 505.85 mensili
dovrebbe destinare a G__________
fr.
1272.05
+ 1866.40 =
fr.
3.
138.45
mensili
assegni
familiari non compresi
dovrebbe destinare a T__________
fr.
777.95
+ 1866.40 =
fr. 2 644.35 mensili
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
8194.65
+ 3732.75 ./. 6416.– = fr. 5 511.40 mensili.
13.
In altri termini,
dandosi in concreto redditi familiari di poco inferiori ai fr. 30 000.–
complessivi (circa fr. 24 000.– mensili il
marito, circa fr. 6000.– mensili la moglie, passati a fr. 6416.– mensili dal
luglio del 2020) e dedotti fabbisogni complessivi di fr. 8775.– mensili
(il marito), di fr. 8545.– mensili (la moglie) fino al 31 dicembre 2019,
di fr. 8565.– mensili fino al 20 febbraio 2020, ridotti a fr. 8195.–
mensili in seguito, di fr. 1010.– mensili (G__________) fino al 31
dicembre 2019, di fr. 1020.– mensili fino al 20 febbraio 2020, aumentati a
fr. 1270.– mensili in seguito e di fr. 730.– mensili fino al 31 agosto 2018 (T__________), poi aumentati a
fr. 1179.50 mensili fino al 31 maggio 2019, a fr. 954.50 per
il giugno del 2019, a fr. 729.50 mensili fino al dicembre del 2019 e
infine a fr. 777.95 mensili dal 1° gennaio 2020 in poi, risulterebbe
un'eccedenza nel bilancio familiare compresa tra fr. 10 740.– (dal 1°
settembre 2018 al 31 maggio 2019) e fr. 11 275.– (dal 21 febbraio al
30.
giugno 2020) mensili.
Ciò significa che AO 1
potrebbe conservare un terzo dell'eccedenza, pari a circa fr. 3700.–
mensili, mentre AP 1 avrebbe diritto a un contributo alimentare attorno ai
fr. 6700.– mensili (circa fr. 9000.– di fabbisogno effettivo, più
fr. 3700.– pari a un terzo dell'eccedenza, meno circa fr. 6000.– di
redditi). G__________ percepirebbe un contributo alimentare medio di
fr. 2980.– mensili (circa fr. 1100.– di fabbisogno minimo medio, più
circa fr. 1880.– corrispondenti a un sesto dell'eccedenza
media) e T__________ un
contributo medio di fr. 2755.– mensili (circa fr. 875.– di fabbisogno
minimo medio, più circa fr. 1880.– corrispondenti a un sesto
dell'eccedenza media).
Un simile risultato non è
compatibile con il principio per cui il tenore di vita garantito ai coniugi e
ai figli è l'ultimo raggiunto prima della separazione. Come si è visto (sopra,
consid. 9), il tenore di vita documentato da AP 1 durante la vita in comune è
già assicurato con un contributo alimentare medio di fr. 5000.– mensili,
mentre i contributi alimentari di fr. 1625.– mensili e fr. 1690.–
mensili dal 1° gennaio 2020 per G__________ e quello compreso tra
fr. 1000.– e fr. 1200.– mensili per T__________ sono già maggiorati del
25% rispetto al fabbisogno medio in denaro previsto dalle citate
raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, calibrate su scala nazionale. L'applicazione
del metodo di calcolo “a due fasi” porterebbe così a risultati esorbitanti.
Conviene attenersi perciò alla metodica applicata dal Pretore.
14.
Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La
convenuta ottiene un
aumento del
contributo alimentare per sé da fr. 2810.– mensili (fr. 2706.– mensili dal 1°
gennaio 2019) a fr. 5410.– mensili, ma non le cifre richieste in appello,
comprese tra fr. 7044.05 e fr. 8253.15 mensili. Consegue anche un
aumento dei contributi alimentari per i figli (da fr. 1500.– mensili a
fr. 1690.– mensili per G__________ e da fr. 1000.– mensili a fr. 1200.–
mensili per T__________ dal 1° gennaio 2020 in poi), ancora una volta inferiori
però alle richieste di giudizio (fr. 1740.– mensili per G__________, fr. 1705.– mensili
per T__________, ricondotti a fr. 1531.– mensili dal 1° gennaio 2019). Nel complesso si giustifica perciò che
sopporti la metà delle spese processuali, compensate le ripetibili. La decisione odierna non influisce
apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali
(suddivise a metà) e alle ripetibili di primo grado (compensate), ove si pensi
che l'entit dei contributi alimentari era solo un aspetto del contenzioso su
cui il Pretore è stato chiamato a statuire.
15.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF, già considerando l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi
in secondo grado. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate
a provvedimenti caute-lari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede
federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine,
un estratto della presente decisione è comunicato anche al figlio G__________,
maggiorenne.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
7. AO 1 è condannato a versare a AP 1,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto
già corrisposto, i seguenti contributi alimentari:
a)
per G__________:
fr.
1625.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 e
fr.
1690.– mensili dal 1° gennaio 2020,
assegni
familiari non compresi;
b)
per T__________:
fr.
1000.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2018,
fr.
1325.– mensili dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019,
fr.
1100.– mensili dal 1° giugno al 30 giugno 2019,
fr.
1140.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 e
fr.
1200.– mensili dal 1° gennaio 2020 in poi,
assegni
familiari non compresi.
8. AO 1 è
condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la
possibilità di compensare quanto già corrisposto, un contributo alimentare di:
fr. 5410.–
mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018,
fr. 5306.–
mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019,
fr. 5327.–
mensili dal 1° gennaio al 20 febbraio 2020,
fr.
4977.– mensili dal 21 febbraio al 30 giugno 2020 e di
fr. 4535.–
mensili dopo di allora.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di
fr. 7500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
–
;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).