11.2020.86
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare che omologa un accordo dei coniugi
20 luglio 2020Italiano11 min
per statuire nella causa SO.2019.1046 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
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Incarto n.
11.2020.86
Lugano,
20 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SO.2019.1046 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 febbraio 2019 da
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 6 luglio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25
giugno 2020 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1980) e AO 1 (1981), cittadini
statunitensi, si sono sposati a __________
(Delaware, USA) il 18 ottobre 2010. A quel momento avevano già una
figlia, G__________, nata il 4 novembre 2008. Nel gennaio del 2011 essi si
sono trasferiti in Svizzera, dove hanno acquistato in comproprietà una casa a __________.
Dal matrimonio sono nati poi A__________, il 14 maggio 2011, e Ar__________,
il 19 luglio 2013.
B. Il 26 febbraio 2019 AP
1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione
coniugale per ottenere
l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'alloggio
coniugale, l'affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita
paterno, un contributo alimentare di fr. 4800.24 mensili complessivi per i figli
(assegni familiari non compresi), un contributo alimentare di fr. 1232.48
mensili per sé e una provvigione ad litem di fr. 5000.– o,
subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.
C. A un'udienza (istruttoria) dell'11 aprile
2019 si sono discusse – tra l'altro – le prove da assumere e il marito ha
accettato di versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.–.
A una successiva udienza del 23 maggio 2019 i coniugi hanno sottoscritto
davanti al Pretore aggiunto una convenzione in base alla quale i figli sono
stati affidati alla madre ed è stato disciplinato il diritto di visita paterno.
AO 1 si è impegnato da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 1445.– mensili per G__________,
un contributo alimentare di fr.
1925.– mensili per A__________ e un contributo alimentare di fr. 1515.– per Ar__________, assegni familiari non
compresi, oltre a un contributo alimentare di fr. 775.– mensili per la moglie.
Il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo seduta stante. A una successiva
udienza del 23 ottobre 2019 i coniugi hanno modificato la convenzione in merito al diritto di visita. Anche
tale modifica è stata omologata dal Pretore aggiunto seduta stante.
D. AO
1 ha instato il 21 novembre 2019 perché in via cautelare i figli fossero
affidati a lui e fosse vietato alla moglie di portare i ragazzi ultimi
all'estero. A un'udienza del 3 marzo 2020 egli ha postulato inoltre
l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale e la regolamentazione del diritto
di visita materno o, subordinatamente, l'istituzione di una custodia parentale alternata
e la soppressione di tutti i contributi alimentari. A un'udienza tenutasi il 25
giugno 2020 i coniugi hanno raggiunto un nuovo accordo che prevede
l'affidamento di G__________, A__________ e Ar__________ “in maniera alternata”
ai genitori sostanzialmente nella stessa misura secondo un calendario previsto
nell'accordo medesimo. In favore dei figli è stata istituita inoltre una
curatela educativa. I contributi alimentari
sono stati ridotti a fr. 1337.– mensili per G__________, a fr. 1817.– mensili per A__________ e a
fr. 1420.– per Ar__________, assegni familiari non compresi. Non sono più stati
pattuiti contributi alimentari per la moglie. Il Pretore ha omologato l'accordo
seduta stante. I coniugi hanno dichiarato di non ricorrere.
E. Contro
l'omologazione è insorta invece il 6 luglio 2020 AP 1 con un appello nel quale chiede
che – conferito all'appello effetto sospensivo – le istanze cautelari
presentate dal marito il 21 novembre 2019 e il 3 marzo 2020 siano respinte e che
sia ripristinato il precedente assetto cautelare del 23 maggio 2019.
Subordinatamente essa postula l'annullamento del decreto cautelare con cui il
Pretore ha omologato la convenzione del 25 giugno 2020 e il rinvio degli atti
al primo giudice perché respinga le due istanze cautelari del marito e confermi
l'accordo del 23 maggio 2019. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha omologato l'accordo
raggiunto dai coniugi all'udienza del 25 giugno 2020 è un decreto cautelare, emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Ora, le
“decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono
impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito
non si pone, l'omologazione dell'accordo vertendo anche sull'istituzione di
una custodia parentale congiunta, questione senza carattere patrimoniale. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il
verbale di udienza in cui figura il decreto del Pretore è stato consegnato al
precedente legale di AP 1 il 25 giugno 2020, giorno dell'udienza. Il
termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 5 luglio 2020, ma si è
protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Tempestivo, l'appello
in esame risulta così ammissibile.
2.
Nel
memoriale l'appellante fa valere di essere di lingua madre inglese e di non conoscere
abbastanza l'italiano per capire che cosa sia una custodia parentale congiunta
o una rinuncia a ricorrere, tant'è che a tre udienze (del 5 febbraio, del 3 marzo
e dell'8 giugno 2020) il Pretore ha disposto l'intervento di un interprete.
All'udienza del 25 giugno 2020 invece non v'era alcun interprete, sicché essa
non ha compreso i termini dell'intesa cautelare e non si è potuta esprimere al
proposito, il suo precedente patrocinatore non avendo sufficienti conoscenze di
inglese. Soltanto dopo avere ricevuto una traduzione del decreto essa ha potuto
rendersi conto del contenuto. Per di più – essa soggiunge – una rinuncia a
rimedi giuridici durante il termine di appello o di reclamo non è valida. Ciò
impone di annullare il decreto impugnato, di respingere le due istanze
cautelari del marito e di riconfermare la validità dell'assetto anteriore, del
23.
maggio 2019.
3.
Tutte
le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo
buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale
principio è quello per cui una parte deve far valere i propri mezzi di azione o
di difesa senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori
argomenti che si sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del
procedimento (Bohnet in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 15
ad art. 52 con riferimenti). Le censure d'ordine, compreso il diritto di essere
sentiti, non sfuggono a simile imperativo (DTF 135 III 336 consid. 2.2 in fine
con rimandi; cfr. anche DTF 138 III 103 in alto e 143 IV 406 consid. 3.4.2).
4.
Nella
fattispecie il verbale del 25 giugno 2020 in cui figura l'accordo raggiunto dai
coniugi e il decreto cautelare emesso dal Pretore è stato firmato da AP 1 senza
muovere obiezioni. Essa non ha preteso a quel momento di non avere capito adeguatamente
il tenore dell'accordo o di non avere afferrato la portata dell'intesa. Ha
lasciato passare il giudice ad atti successivi senza nulla eccepire. Non poteva
però tenere in serbo la contestazione per il caso di eventuali ripensamenti. La
buona fede processuale le imponeva – come nell'ipotesi di una ricusazione (Bohnet, op. cit., n. 28a ad art. 52 CPC)
– di reagire senza indugio, evitando di dilazionare inutilmente la procedura. Sollevata
soltanto in appello, la censura fondata sulla pretesa violazione del diritto
di essere sentita si rivela di conseguenza tardiva, e come tale inammissibile.
Il ricorso vede così la sua sorte segnata.
5.
Si
aggiunga, per abbondanza, che l'appello non sarebbe destinato a miglior esito
nemmeno ove si volesse fare astrazione dalla buona fede processuale. Che il
precedente patrocinatore di AP 1 non possedesse sufficienti cognizioni di
inglese non è infatti verosimile. A una lunga
udienza (istruttoria) dell'11 aprile 2019 (tre ore) in cui si sono
discusse – tra l'altro – le prove da assumere non era presente alcun
interprete. Eppure l'interessata non pretende che il suo ex patrocinatore non
le abbia rilasciato le spiegazioni necessarie. All'udienza del 23 maggio 2019
(quattro ore), allorché è stato firmato il primo accordo cautelare (altrettanto
articolato di quello stipulato poi il 25 giugno 2020), non assisteva alcun interprete.
Eppure l'interessata non asserisce che il suo ex patrocinatore non l'abbia
debitamente ragguagliata. All'udienza del 23 ottobre 2019 (tre ore), quando è
stata modificata la convenzione in merito al diritto di visita, non ha
partecipato alcun interprete. Eppure AP 1 non sostie-
ne
di avere equivocato o frainteso l'accordo per insufficienti ragguagli da parte
del suo avvocato.
È
vero che a tre udienze il Pretore ha commissionato un interprete. Non però –
come l'appellante assume – per insufficienti cognizioni linguistiche dell'avv.
M__________, ma perché questi si doleva di dovere “continue
spiegazioni/traduzioni (…) con conseguente pregiudizio per il regolare
svolgimento dell'udienza” (doc. 3 di appello) e desiderava essere alleggerito
del compito. Anzi, in un memoriale di replica presentato al Pretore nell'ambito
di un'udienza tenutasi l'8 giugno 2020 lo stesso avv. M__________ ha contestato
esplicitamente il fatto che AP 1 non conosca adeguatamente l'italiano, tanto da
scrivere: “Il marito sa bene che la moglie comprende e parla adeguatamente la lingua
italiana. Solo nell'ambito della presente procedura ha chiesto un interprete
non comprendendo perfettamente il linguaggio giuridico, desiderando poter
assumere decisioni che non siano frutto di errori di comprensione; ma ciò non
significa che abbia problemi con la lingua italiana” (pag. 3 in basso). Affermare
nelle circostanze descritte che l'interessata non ha compreso i termini
dell'accordo cautelare stretto all'udienza del 25 giugno 2020 (in presenza del
suo patrocinatore) e non ha capito di avere rinunciato a rimedi giuridici contro
l'approvazione dell'intesa non è serio. Privo di fondamento, l'appello dimostra
una volta ancora la sua inconsistenza.
6.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
7.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
intimato a AO 1 per osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a
questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare,
nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).