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Decisione

11.2020.86

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare che omologa un accordo dei coniugi

20 luglio 2020Italiano11 min

per statuire nella causa SO.2019.1046 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.86

Lugano,

20 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2019.1046 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 febbraio 2019 da

AP

1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 6 luglio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25

giugno 2020 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1980) e AO 1 (1981), cittadini

statunitensi, si sono sposati a __________

(Delaware, USA) il 18 ottobre 2010. A quel momento avevano già una

figlia, G__________, nata il 4 novembre 2008. Nel gennaio del 2011 essi si

sono trasferiti in Svizzera, dove hanno acquistato in comproprietà una casa a __________.

Dal matrimonio sono nati poi A__________, il 14 maggio 2011, e Ar__________,

il 19 luglio 2013.

B. Il 26 febbraio 2019 AP

1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a

protezione dell'unione

coniugale per ottenere

l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'alloggio

coniugale, l'affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita

paterno, un contributo alimentare di fr. 4800.24 mensili complessivi per i figli

(assegni familiari non compresi), un contributo alimentare di fr. 1232.48

mensili per sé e una provvigione ad litem di fr. 5000.– o,

subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.

C. A un'udienza (istruttoria) del­l'11 aprile

2019 si sono discusse – tra l'altro – le prove da assumere e il marito ha

accettato di versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 4000.–.

A una successiva udienza del 23 maggio 2019 i coniugi hanno sottoscritto

davanti al Pretore aggiunto una convenzione in base alla quale i figli sono

stati affidati alla madre ed è stato disciplinato il diritto di visita paterno.

AO 1 si è impegnato da parte sua a versare un contributo alimentare di fr. 1445.– mensili per G__________,

un contributo alimentare di fr.

1925.– mensili per A__________ e un contributo alimentare di fr. 1515.– per Ar__________, assegni familiari non

compresi, oltre a un contributo alimentare di fr. 775.– mensili per la moglie.

Il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo seduta stante. A una successiva

udienza del 23 ottobre 2019 i coniugi hanno modificato la convenzione in merito al diritto di visita. Anche

tale modifica è stata omologata dal Pretore aggiunto seduta stante.

D. AO

1 ha instato il 21 novembre 2019 perché in via cautelare i figli fossero

affidati a lui e fosse vietato alla moglie di portare i ragazzi ultimi

all'estero. A un'udienza del 3 marzo 2020 egli ha postulato inoltre

l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale e la regolamentazione del diritto

di visita materno o, subordinatamente, l'istituzione di una custodia parentale alternata

e la soppressione di tutti i contributi alimentari. A un'udienza tenutasi il 25

giugno 2020 i coniugi hanno raggiunto un nuovo accordo che prevede

l'affidamento di G__________, A__________ e Ar__________ “in maniera alternata”

ai genito­ri sostanzialmente nella stessa misura secondo un calendario previsto

nel­l'accordo medesimo. In favore dei figli è stata istitui­ta inoltre una

curatela educativa. I contributi alimentari

sono stati ridotti a fr. 1337.– mensili per G__________, a fr. 1817.– mensili per A__________ e a

fr. 1420.– per Ar__________, assegni familiari non compresi. Non sono più stati

pattuiti contributi alimentari per la moglie. Il Pretore ha omologato l'accordo

seduta stan­te. I coniugi hanno dichiarato di non ricorrere.

E. Contro

l'omologazione è insorta invece il 6 luglio 2020 AP 1 con un appello nel quale chiede

che – conferito all'appello effetto sospensivo – le istanze cautelari

presentate dal marito il 21 novembre 2019 e il 3 marzo 2020 siano respinte e che

sia ripristinato il precedente assetto cautelare del 23 maggio 2019.

Subordinatamente essa postula l'annullamento del decreto cautelare con cui il

Pretore ha omologato la convenzione del 25 giugno 2020 e il rinvio degli atti

al primo giudice perché respinga le due istanze cautelari del marito e confermi

l'accordo del 23 maggio 2019. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha omologato l'accor­do

raggiunto dai coniugi all'udienza del 25 giugno 2020 è un decreto cautela­re, emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Ora, le

“decisioni di pri­ma istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono

impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore

litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito

non si pone, l'omologazione dell'accordo vertendo anche sul­l'istituzione di

una custodia parentale congiunta, questione senza carattere patrimoniale. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il

verbale di udienza in cui figura il decreto del Pretore è stato consegnato al

precedente legale di AP 1 il 25 giugno 2020, giorno dell'udienza. Il

termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 5 luglio 2020, ma si è

protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Tempestivo, l'appello

in esame risulta così ammissibile.

2.

Nel

memoriale l'appellante fa valere di essere di lingua madre inglese e di non conoscere

abbastanza l'italiano per capire che cosa sia una custodia parentale congiunta

o una rinuncia a ricorrere, tant'è che a tre udienze (del 5 febbraio, del 3 mar­zo

e del­l'8 giugno 2020) il Pretore ha disposto l'intervento di un interpre­te.

All'udienza del 25 giugno 2020 invece non v'era alcun interprete, sicché essa

non ha compreso i termini dell'intesa cautelare e non si è potuta esprimere al

proposito, il suo precedente patrocinatore non avendo sufficienti conoscenze di

inglese. Soltanto dopo avere ricevuto una traduzione del decreto essa ha potuto

rendersi conto del contenuto. Per di più – essa soggiunge – una rinuncia a

rimedi giuridici durante il termine di appello o di reclamo non è valida. Ciò

impone di annullare il decreto impugnato, di respingere le due istanze

cautelari del marito e di riconfermare la validità dell'assetto anteriore, del

23.

maggio 2019.

3.

Tutte

le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo

buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale

principio è quello per cui una parte deve far valere i propri mezzi di azione o

di difesa senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori

argomenti che si sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del

procedimento (Bohnet in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini in: Commentario prati­co al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 15

ad art. 52 con riferimenti). Le censure d'ordine, compreso il diritto di essere

sentiti, non sfuggono a simile imperativo (DTF 135 III 336 consid. 2.2 in fine

con rimandi; cfr. anche DTF 138 III 103 in alto e 143 IV 406 consid. 3.4.2).

4.

Nella

fattispecie il verbale del 25 giugno 2020 in cui figura l'accordo raggiunto dai

coniugi e il decreto cautelare emesso dal Pretore è stato firmato da AP 1 senza

muovere obiezio­ni. Essa non ha preteso a quel momento di non avere capito adeguatamente

il tenore dell'accordo o di non avere afferrato la portata dell'intesa. Ha

lasciato passare il giudice ad atti successivi senza nulla eccepire. Non poteva

però tenere in serbo la contestazione per il caso di eventuali ripensamenti. La

buona fede processuale le imponeva – come nell'ipotesi di una ricusazione (Bohnet, op. cit., n. 28a ad art. 52 CPC)

– di reagire senza indugio, evitando di dilazionare inutilmente la procedura. Sollevata

soltanto in appello, la censura fondata sulla pretesa violazio­ne del diritto

di essere sentita si rivela di conseguenza tardiva, e come tale inammissibile.

Il ricorso vede così la sua sorte segnata.

5.

Si

aggiunga, per abbondanza, che l'appello non sarebbe destinato a miglior esito

nemmeno ove si volesse fare astrazione dal­la buona fede processuale. Che il

precedente patrocinatore di AP 1 non possedesse sufficienti cognizioni di

inglese non è infatti verosimile. A una lunga

udienza (istruttoria) del­l'11 aprile 2019 (tre ore) in cui si sono

discusse – tra l'altro – le prove da assumere non era presente alcun

interprete. Eppure l'interessata non pretende che il suo ex patrocinatore non

le abbia rilasciato le spiegazioni necessarie. All'udienza del 23 maggio 2019

(quattro ore), allorché è stato firmato il primo accordo cautelare (altrettanto

articolato di quello stipulato poi il 25 giugno 2020), non assisteva alcun interprete.

Eppure l'interessata non asserisce che il suo ex patrocinatore non l'abbia

debitamente ragguagliata. Al­l'udienza del 23 ottobre 2019 (tre ore), quando è

stata modificata la convenzione in merito al diritto di visita, non ha

partecipato alcun interprete. Eppure AP 1 non sostie-

­ne

di avere equivocato o frainteso l'accordo per insufficienti ragguagli da parte

del suo avvocato.

È

vero che a tre udienze il Pretore ha commissionato un interprete. Non però –

come l'appellante assume – per insufficienti cognizioni linguistiche dell'avv.

M__________, ma perché questi si doleva di dovere “continue

spiegazioni/traduzioni (…) con conseguente pregiudizio per il regolare

svolgimento dell'udienza” (doc. 3 di appello) e desiderava essere alleggerito

del compito. Anzi, in un memoriale di replica presentato al Pretore nell'ambito

di un'udienza tenutasi l'8 giugno 2020 lo stesso avv. M__________ ha contestato

esplicitamente il fatto che AP 1 non conosca adeguatamente l'italiano, tanto da

scrivere: “Il marito sa bene che la moglie comprende e parla adeguatamente la lingua

italiana. Solo nell'ambito della presente procedura ha chiesto un interprete

non comprendendo perfettamente il linguaggio giuridi­co, desiderando poter

assumere decisioni che non sia­no frutto di errori di comprensione; ma ciò non

significa che abbia problemi con la lingua italiana” (pag. 3 in basso). Afferma­re

nelle circostanze descritte che l'interessata non ha compreso i termi­ni

dell'accordo cautelare stretto all'udienza del 25 giugno 2020 (in presenza del

suo patrocinatore) e non ha capito di avere rinunciato a rimedi giuridici contro

l'approvazione dell'intesa non è serio. Privo di fondamento, l'appello dimostra

una volta ancora la sua inconsistenza.

6.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

7.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

intimato a AO 1 per osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a

questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare,

nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).