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Decisione

11.2020.87

Certificato ereditario: legittimazione per chiederne il rilascio

3 agosto 2020Italiano9 min

per statuire nella causa SO.2018.187 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.87

Lugano,

3 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2018.187 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza

del 30 agosto 2018 da

RE

1

(ora

patrocinato dall'avv. PA 1 )

per

ottenere il certificato ereditario

fu

C__________ (1935-2018),

già

domiciliata nel Comune di __________,

giudicando sul reclamo

del 6 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione del 25 giugno 2020 con

cui il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile;

Ritenuto

in fatto A. C__________ (1935), vedova

fu E__________, domiciliata nel Comune di __________, è deceduta a __________

il 26 maggio 2018, senza lasciare discendenti. Non constano sue disposizioni

per causa di morte. Il 28 agosto 2018 RE 1, qualificandosi come erede della

defunta, ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera il rilascio del

certificato ereditario. Il Pretore lo ha invitato a produrre il certificato

relativo allo stato di famiglia registrato dei genitori di C__________.

L'istante ha ottemperato all'invito. Statuendo poi il 25 giugno 2020, il

Pretore ha dichiarato

l'istan­za

irricevibile, RE 1 non risultandogli erede della de cuius. Non sono

state riscosse spese processuali.

B. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 luglio 2020

per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e che il Pretore sia

tenuto a emettere “il certificato ereditario sul nome di C__________”. Non sono

state chieste osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il rilascio di un

certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria

giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017,

consid. 1 con richia­mi), disciplinato come tale dalla procedura sommaria (art.

248.

lett. e CPC). Il certificato è appellabile pertanto entro 10 giorni

dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e

CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale

(senten­za del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014,

consid. 1.2), il valo­re del compendio successorio

raggiungesse almeno fr. 10 000.– al momento del rilascio del­l'atto

(art. 308 cpv. 2 CPC). Analogo principio vale nel caso in cui l'autorità

rifiuti il rilascio di un certificato ereditario.

2.

In concreto il

presupposto del valore litigioso può ritenersi dato, RE 1 dichiarando un asse ereditario

di fr. 41 898.20 (doc. D di appello,

2° foglio). La decisione emanata dal Pretore era dunque appellabile. Quanto

alla tempestività del ricorso, la

sentenza impugnata è

giunta a RE 1 il 26 giugno 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________,

agli atti), sicché il termine di 10 gior­ni è cominciato a decorrere

l'indomani e sarebbe scaduto lunedì 6 luglio 2020. Depositato l'ultimo

gior­no utile, il rimedio giuridico in esame è di per sé tempestivo. Il

problema è che contro la decisione del Pretore l'istante non ha presentato

appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile

appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico,

il reclamo possa essere trattato come appello.

3.

La giurisprudenza

recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a

un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata

intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da introdurre non fosse facilmente

riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario

professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe

dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è

erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018

consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

4.

Nella

fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a

inavvertenza manifesta. Non solo il memoria­le è espressamente intestato come

reclamo, ma nella motivazio­ne l'istante reputa esplicitamente impugnabile la

decisione del Pretore con tale rimedio giuridico (pag. 2, punto B) e nella

richiesta di giudizio propone che “il reclamo” sia accolto (pag. 5). RE 1 ha

quindi inoltrato recla­mo con l'intenzione di presenta­re reclamo, non di

presentare appello. D'altro lato, l'improponibilità

del reclamo nel caso specifico era evidente, se non altro per un legale. Il valore litigio­so eccede, secondo lo stesso

istante, fr. 10 000.– (sopra, consid. 2) e una decisione in

materia di certificato ereditario non è, già a prima vista, un'“altra

decisione” (cioè una decisione d'ordine procedurale) nel senso del­l'art. 319

lett. b CPC, né – tanto meno – una “disposizione ordinatoria processuale di

prima istanza”. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico

esperibile.

5.

È vero che l'istante

può essere stato indotto in errore dall'indicazione dei rimedi giuridici in

calce alla sentenza impugnata, stan­do alla quale contro la decisione poteva

“essere interposto reclamo scritto e motivato in italiano”. E per principio una

fallace indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle

parti. Chi può accorger­si tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando

la dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo

giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando

semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III

273.

consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella fattispecie l'errore

nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una persona

senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato interpretare

correttamente il Codice di procedura civile. Nelle circostanze descritte il

reclamo non può dunque essere convertito in appello e va dichiarato

irricevibile.

6.

Si aggiunga ad ogni

buon conto che in concreto, si volesse anche

fare astrazione dal­l'inammissibilità del reclamo, la documentazione

agli atti non suffraga la qualifica di erede vantata dal­l'istante. Il Pretore

ha respinto l'emanazione del certificato ereditario con l'argomento che RE 1

non è erede di C__________ perché è soltanto “nipote del marito premorto della

defunta”, “sicché è esclu­so dalla successione del­la zia”. L'interessato

obietta che “erede del defunto zio N__________ B__________ sono la moglie C__________

(ora defunta) e i nipoti fra i qua­li il qui reclamante” (memoriale, pag. 3 in

basso). Ora, l'istan­te non contesta che per

ottenere il rilascio del certificato ereditario gli occor­ra veste di erede,

non essendo egli amministratore né liquidatore della successione (sulla

legittimazione attiva: Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizio­ne, n. 5 a 9 ad art. 559 con

rimandi). Gli atti non documentano tuttavia alcun N__________ B__________. Certifica­no

se mai che N__________ C__________ (1898-1965) era sposato in pri­me nozze con

Ca__________ (1903), la quale è a lui premorta nel 1935. La loro figlia C__________,

della quale è chiesto il certificato ereditario, era sposata con E__________ B__________,

deceduto nel 1993. La qualifica di erede prospettata dall'istante è quindi

tutt'altro che resa verosimile.

7.

Al reclamo RE 1

acclude invero lo schizzo di un albero genealogico in capo a N__________ C__________

(doc. D). Lo schema però è poco chiaro, i nomi degli eredi sono parzialmente

illeggibili e i discendenti non recano alcuna data di nascita né di morte. L'abbozzo

non giova pertan­to alla tesi dell'istante e nemmeno aiuta a individua­re la pretesa

posizione di lui nella stirpe. Comunque sia, un provvedimento di volontaria

giurisdizione che si riveli errato può sempre essere revocato o modificato

d'ufficio o a istanza di par­te, eccet­to che la legge o la certezza del

diritto vi si oppongano (art. 256 cpv. 2 CPC). Dovesse risultare perciò da

adeguata documentazione che egli è erede di C__________, RE 1 potrà nuovamente

chiedere al Pretore il rilascio del certificato ereditario. Il principio

inquisitorio “attenuato” che regge i procedimenti di volontaria giurisdizione

(art. 255 lett. b CPC) non lo esonera in ogni modo dall'allegare e dal sostanzia­re,

per quanto possibile, le circostanze a lui note. La questione è rimessa di

conseguenza alle sue responsabilità.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.

Quanto ai rimedi

giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale, le

decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come

decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la

violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551­–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).