11.2020.87
Certificato ereditario: legittimazione per chiederne il rilascio
3 agosto 2020Italiano9 min
per statuire nella causa SO.2018.187 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.87
Lugano,
3 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SO.2018.187 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza
del 30 agosto 2018 da
RE
1
(ora
patrocinato dall'avv. PA 1 )
per
ottenere il certificato ereditario
fu
C__________ (1935-2018),
già
domiciliata nel Comune di __________,
giudicando sul reclamo
del 6 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione del 25 giugno 2020 con
cui il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile;
Ritenuto
in fatto A. C__________ (1935), vedova
fu E__________, domiciliata nel Comune di __________, è deceduta a __________
il 26 maggio 2018, senza lasciare discendenti. Non constano sue disposizioni
per causa di morte. Il 28 agosto 2018 RE 1, qualificandosi come erede della
defunta, ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera il rilascio del
certificato ereditario. Il Pretore lo ha invitato a produrre il certificato
relativo allo stato di famiglia registrato dei genitori di C__________.
L'istante ha ottemperato all'invito. Statuendo poi il 25 giugno 2020, il
Pretore ha dichiarato
l'istanza
irricevibile, RE 1 non risultandogli erede della de cuius. Non sono
state riscosse spese processuali.
B. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 luglio 2020
per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e che il Pretore sia
tenuto a emettere “il certificato ereditario sul nome di C__________”. Non sono
state chieste osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il rilascio di un
certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria
giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017,
consid. 1 con richiami), disciplinato come tale dalla procedura sommaria (art.
248.
lett. e CPC). Il certificato è appellabile pertanto entro 10 giorni
dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e
CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale
(sentenza del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014,
consid. 1.2), il valore del compendio successorio
raggiungesse almeno fr. 10 000.– al momento del rilascio dell'atto
(art. 308 cpv. 2 CPC). Analogo principio vale nel caso in cui l'autorità
rifiuti il rilascio di un certificato ereditario.
2.
In concreto il
presupposto del valore litigioso può ritenersi dato, RE 1 dichiarando un asse ereditario
di fr. 41 898.20 (doc. D di appello,
2° foglio). La decisione emanata dal Pretore era dunque appellabile. Quanto
alla tempestività del ricorso, la
sentenza impugnata è
giunta a RE 1 il 26 giugno 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________,
agli atti), sicché il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere
l'indomani e sarebbe scaduto lunedì 6 luglio 2020. Depositato l'ultimo
giorno utile, il rimedio giuridico in esame è di per sé tempestivo. Il
problema è che contro la decisione del Pretore l'istante non ha presentato
appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile
appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico,
il reclamo possa essere trattato come appello.
3.
La giurisprudenza
recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a
un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata
intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure
nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da introdurre non fosse facilmente
riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario
professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando avrebbe
dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è
erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018
consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).
4.
Nella
fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a
inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come
reclamo, ma nella motivazione l'istante reputa esplicitamente impugnabile la
decisione del Pretore con tale rimedio giuridico (pag. 2, punto B) e nella
richiesta di giudizio propone che “il reclamo” sia accolto (pag. 5). RE 1 ha
quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di presentare reclamo, non di
presentare appello. D'altro lato, l'improponibilità
del reclamo nel caso specifico era evidente, se non altro per un legale. Il valore litigioso eccede, secondo lo stesso
istante, fr. 10 000.– (sopra, consid. 2) e una decisione in
materia di certificato ereditario non è, già a prima vista, un'“altra
decisione” (cioè una decisione d'ordine procedurale) nel senso dell'art. 319
lett. b CPC, né – tanto meno – una “disposizione ordinatoria processuale di
prima istanza”. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico
esperibile.
5.
È vero che l'istante
può essere stato indotto in errore dall'indicazione dei rimedi giuridici in
calce alla sentenza impugnata, stando alla quale contro la decisione poteva
“essere interposto reclamo scritto e motivato in italiano”. E per principio una
fallace indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle
parti. Chi può accorgersi tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando
la dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo
giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando
semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III
273.
consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella fattispecie l'errore
nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una persona
senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato interpretare
correttamente il Codice di procedura civile. Nelle circostanze descritte il
reclamo non può dunque essere convertito in appello e va dichiarato
irricevibile.
6.
Si aggiunga ad ogni
buon conto che in concreto, si volesse anche
fare astrazione dall'inammissibilità del reclamo, la documentazione
agli atti non suffraga la qualifica di erede vantata dall'istante. Il Pretore
ha respinto l'emanazione del certificato ereditario con l'argomento che RE 1
non è erede di C__________ perché è soltanto “nipote del marito premorto della
defunta”, “sicché è escluso dalla successione della zia”. L'interessato
obietta che “erede del defunto zio N__________ B__________ sono la moglie C__________
(ora defunta) e i nipoti fra i quali il qui reclamante” (memoriale, pag. 3 in
basso). Ora, l'istante non contesta che per
ottenere il rilascio del certificato ereditario gli occorra veste di erede,
non essendo egli amministratore né liquidatore della successione (sulla
legittimazione attiva: Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 5 a 9 ad art. 559 con
rimandi). Gli atti non documentano tuttavia alcun N__________ B__________. Certificano
se mai che N__________ C__________ (1898-1965) era sposato in prime nozze con
Ca__________ (1903), la quale è a lui premorta nel 1935. La loro figlia C__________,
della quale è chiesto il certificato ereditario, era sposata con E__________ B__________,
deceduto nel 1993. La qualifica di erede prospettata dall'istante è quindi
tutt'altro che resa verosimile.
7.
Al reclamo RE 1
acclude invero lo schizzo di un albero genealogico in capo a N__________ C__________
(doc. D). Lo schema però è poco chiaro, i nomi degli eredi sono parzialmente
illeggibili e i discendenti non recano alcuna data di nascita né di morte. L'abbozzo
non giova pertanto alla tesi dell'istante e nemmeno aiuta a individuare la pretesa
posizione di lui nella stirpe. Comunque sia, un provvedimento di volontaria
giurisdizione che si riveli errato può sempre essere revocato o modificato
d'ufficio o a istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del
diritto vi si oppongano (art. 256 cpv. 2 CPC). Dovesse risultare perciò da
adeguata documentazione che egli è erede di C__________, RE 1 potrà nuovamente
chiedere al Pretore il rilascio del certificato ereditario. Il principio
inquisitorio “attenuato” che regge i procedimenti di volontaria giurisdizione
(art. 255 lett. b CPC) non lo esonera in ogni modo dall'allegare e dal sostanziare,
per quanto possibile, le circostanze a lui note. La questione è rimessa di
conseguenza alle sue responsabilità.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.
Quanto ai rimedi
giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale, le
decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come
decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la
violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).