11.2020.88
Certificato ereditario: ricorso privo di conclusioni
21 luglio 2020Italiano6 min
successione fu E__________ B__________, nata G__________ (1936), domiciliata a __________
Source ti.ch
IncartI n.
11.2020.88
11.2020.89
11.2020.90
Lugano
21 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente,
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2012.276 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
istanza del 5 dicembre 2012 da
L__________
B__________
(patrocinato
dall'avv. )
per
ottenere il certificato ereditario fu
E__________
B__________, nata G__________
(1936-2012), già in ,
giudicando
sui ricorsi (Einspruch) del 2, 3 e 6 luglio 2020 presentati da
RE 1 (Austria),
(inc. 11.2020.88)
I__________ G__________, (Austria),
(inc. 11.2020.89) e
C__________ G__________, (Austria),
(inc. 11.2020.90)
contro il certificato
ereditario rilasciato dal Pretore il 23 giugno 2020;
Ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
1. Il 23 giugno 2020 il
Pretore del Distretto di Riviera ha emesso un certificato ereditario nella
successione fu E__________ B__________, nata G__________ (1936), domiciliata a __________
e deceduta ad __________ il 26 febbraio 2012, in cui figuravano come unici
eredi il marito L__________ B__________ (1936), la sorella RE 1 (1945) come
pure le nipoti C__________ G__________ (1970) e I__________ G__________ (1975).
Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della successione.
Considerandi
2.
Contro la decisione
appena citata RE 1, I__________ G__________ e C__________ G__________ sono
insorte a questa Camera con separati ricorsi (Einspruch) del 2, 3 e 6
luglio 2020 in cui si oppongono a tale decisione. I memoriali non sono stati notificati
a L__________ B__________ per osservazioni.
3.
I tre ricorsi presentati a questa Camera
sono diretti contro la stessa decisione e vertono sul medesimo complesso di
fatti. Si giustifica così di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art.
125.
lett. c CPC).
4.
Il rilascio di un
certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costituisce un atto di volontaria
giurisdizione (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017,
consid. 1 con richiami). Esso è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla
notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre
che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del
Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il
compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore
di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Se in concreto il
compendio successorio raggiungesse tale soglia non è dato di sapere. La
questione può, nondimeno, rimanere irrisolta perché, in ogni caso, i ricorsi
sfuggono a ogni disamina per i motivi che seguono.
5.
Un ricorso deve rispettare determinate esigenze di
forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o
conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una
richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento,
la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di
ulteriori chiarimenti (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.73 del 26 giugno
2020, consid. 2). Ciò vale anche per le cause
rette dal principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti
di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC). Domande generiche o indeterminate sono
inammissibili. Ove i ricorsi siano introdotti da persone senza assistenza
legale e prive di esperienza maturata in procedure giudiziarie basta che le
richieste di giudizio siano formulate in modo tale da coglierne almeno il senso
(Spühler in: Basler Kommentar,
ZPO, 3a edizione, n. 13 ad art. 311 CPC).
6.
Nella
fattispecie le ricorrenti non sono assistite da un avvocato né risultano
disporre di esperienza maturata in procedure giudiziarie in Svizzera. Ciò non
le esonerava, tuttavia, dal formulare – anche solo in modo rudimentale – una
richiesta di giudizio e a indicare quanto intendono ottenere da questa Camera. Nulla
di tutto ciò è desumibile dai ricorsi in esame. Le ricorrenti dichiarano
unicamente – in una riga – di opporsi alla decisione impugnata. Né è possibile
arguire dalla motivazione – inesistente – cosa intendano ottenere da questa
Camera. Nelle circostanze descritte i ricorsi vanno dichiarati così
irricevibili.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma le particolarità della fattispecie inducono – eccezionalmente – a
rinunciare a ogni prelievo, le ricorrenti essendo verosimilmente sprovviste di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, i ricorsi
non essendo stati comunicati a L__________ B__________ per osservazioni.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale, le
decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come
decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la
violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a edizione, n. 11 alle note
preliminari degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2020.88,
11.2020.89 e 11.2020.90 sono congiunte.
2. I ricorsi sono
irricevibili.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione a:
–
(Austria);
–
(Austria);
–
(Austria);
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).