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Decisione

11.2020.88

Certificato ereditario: ricorso privo di conclusioni

21 luglio 2020Italiano6 min

successione fu E__________ B__________, nata G__________ (1936), domiciliata a __________

Source ti.ch

IncartI n.

11.2020.88

11.2020.89

11.2020.90

Lugano

21 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente,

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2012.276 (rilascio

di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con

istanza del 5 dicembre 2012 da

L__________

B__________

(patrocinato

dall'avv. )

per

ottenere il certificato ereditario fu

E__________

B__________, nata G__________

(1936-2012), già in ,

giudicando

sui ricorsi (Einspruch) del 2, 3 e 6 luglio 2020 presentati da

RE 1 (Austria),

(inc. 11.2020.88)

I__________ G__________, (Austria),

(inc. 11.2020.89) e

C__________ G__________, (Austria),

(inc. 11.2020.90)

contro il certificato

ereditario rilasciato dal Pretore il 23 giugno 2020;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

1. Il 23 giugno 2020 il

Pretore del Distretto di Riviera ha emesso un certificato ereditario nella

successione fu E__________ B__________, nata G__________ (1936), domiciliata a __________

e deceduta ad __________ il 26 febbraio 2012, in cui figuravano come unici

eredi il marito L__________ B__________ (1936), la sorella RE 1 (1945) come

pure le nipoti C__________ G__________ (1970) e I__________ G__________ (1975).

Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della successione.

Considerandi

2.

Contro la decisione

appena citata RE 1, I__________ G__________ e C__________ G__________ sono

insorte a questa Camera con separati ricorsi (Einspruch) del 2, 3 e 6

luglio 2020 in cui si oppongono a tale decisione. I memoriali non sono stati notificati

a L__________ B__________ per osservazioni.

3.

I tre ricorsi presentati a questa Camera

sono diretti contro la stessa decisione e vertono sul medesimo complesso di

fatti. Si giustifica così di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art.

125.

lett. c CPC).

4.

Il rilascio di un

certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costituisce un atto di volontaria

giurisdizione (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017,

consid. 1 con richiami). Esso è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla

notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre

che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del

Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il

compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore

di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Se in concreto il

compendio successorio raggiungesse tale soglia non è dato di sapere. La

questione può, nondimeno, rimanere irrisolta perché, in ogni caso, i ricorsi

sfuggono a ogni disamina per i motivi che seguono.

5.

Un ricorso deve rispettare determinate esigenze di

forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o

conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una

richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento,

la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di

ulteriori chiarimenti (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.73 del 26 giugno

2020, consid. 2). Ciò vale anche per le cause

rette dal principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti

di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC). Domande generiche o indeterminate sono

inammissibili. Ove i ricorsi siano introdotti da persone senza assistenza

legale e prive di esperienza maturata in procedure giudiziarie basta che le

richieste di giudizio siano formulate in modo tale da coglierne almeno il senso

(Spühler in: Basler Kommentar,

ZPO, 3a edizione, n. 13 ad art. 311 CPC).

6.

Nella

fattispecie le ricorrenti non sono assistite da un avvocato né risultano

disporre di esperienza maturata in procedure giudiziarie in Svizzera. Ciò non

le esonerava, tuttavia, dal formulare – anche solo in modo rudimentale – una

richiesta di giudizio e a indicare quanto intendono ottenere da questa Camera. Nulla

di tutto ciò è desumibile dai ricorsi in esame. Le ricorrenti dichiarano

unicamente – in una riga – di opporsi alla decisione impugnata. Né è possibile

arguire dalla motivazione – inesistente – cosa intendano ottenere da questa

Camera. Nelle circostanze descritte i ricorsi vanno dichiarati così

irricevibili.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma le particolarità della fattispecie inducono – eccezionalmente – a

rinunciare a ogni prelievo, le ricorrenti essendo verosimilmente sprovviste di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, i ricorsi

non essendo stati comunicati a L__________ B__________ per osservazioni.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale, le

decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come

decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la

violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a edizione, n. 11 alle note

preliminari degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2020.88,

11.2020.89 e 11.2020.90 sono congiunte.

2. I ricorsi sono

irricevibili.

3. Non si riscuotono spese.

4. Notificazione a:

(Austria);

(Austria);

(Austria);

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).