11.2020.9
Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine per introdurre l'azione volta all'iscrizione definitiva
29 marzo 2021Italiano23 min
(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.9
Lugano
29 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa OR.2019.40
(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 7 marzo 2019 dall'
AO 1
(patrocinata
dagli avvocati PA 2
e
)
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 30 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 10 dicembre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 2012 AO 1
ha appaltato all'AP 1 la ristrutturazione di una villa e l'edificazione di una nuova villa accanto a quella esistente
sulla sua particella n. 678 RFD di __________,
come pure la costruzione di una piscina e di un locale interrato con giardino
pensile, per complessivi fr. 2 450 000.– più IVA. Nel corso dei lavori inoltre
essa ha commissionato modifiche e opere supplementari per fr. 140 000.– nel febbraio del 2013, per fr. 520 000.– il 23 maggio successivo e per almeno
fr. 325 781.30 il 31 ottobre
seguente. Il 12 maggio 2014 essa ha poi frazionato la particella n. 678,
su cui sorge la villa ristrutturata, ricavando la nuova particella n. 883
RFD di __________, sulla quale si trova la seconda villa. Infine con
raccomandata del 10 settembre 2014 AP 1 ha rescisso il contratto di
appalto.
B. L'8 gennaio 2015 AO 1
ha inviato alla committente una fattura finale a saldo di fr. 1 482 065.30
complessivi (fr. 5 199 124.30, meno acconti per fr. 3 717 059.–),
IVA inclusa. Simultaneamente essa si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, chiedendo che in suo favore fosse iscritta provvisoriamente
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 787 955.85 con interessi al 5% dall'11 settembre
2014 sulla particella n. 678 e un'altra
ipoteca di fr. 694 112.95 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014
sulla particella n. 883. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emanato
senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste (inc.
CA.2015.6).
C. Esperiti il
contraddittorio e chiusa l'istruttoria, con sentenza del 2 ottobre 2017 il
Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione delle due ipoteche legali litigiose (inc. SO.2015.63).
Adita dall'AO 1, il 5 ottobre 2018 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello
della ditta, nel senso che ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per fr. 711
526.40 con interessi al 5% dall'11 settembre
2014 sulla particella n. 678 e di un'altra ipoteca di fr. 625 177.30
con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 883 RFD di
__________ (inc. 11.2017.95). Contestualmente essa ha disposto, fra l'altro, quanto
segue:
2. All'istante è assegnato un termine di 30 giorni
dal passaggio in giudicato della presente sentenza per promuovere la causa
volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
D. Il 12 dicembre 2018 AO
1 si è rivolta al Pretore perché fosse prorogato di 60 giorni il termine entro
cui introdurre la causa volta all'iscrizione definitiva, dicendosi intenzionata
a presentare contestualmente – “nell'ottica
dell'economia processuale” –
anche l'azione creditoria (inc. SO.2015.63). Con osservazioni del 21 dicembre
2018 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza di proroga, a mente sua tardiva poiché
introdotta allorché il termine fissato da questa Camera era già scaduto, e ha
instato per la cancellazione delle due ipoteche legali iscritte in via
provvisoria. Sull'istanza di proroga il Pretore non ha statuito.
E. Il 7 marzo 2019 AO 1 ha convenuto AP 1
davanti al Pretore, postulando l'iscrizione
definitiva delle due ipoteche legali annotate in via provvisoria. La convenuta
ha contestato anzitutto il 25 marzo 2019 la tempestività dell'azione, ribadendo
che il termine fissato all'attrice per promuovere la causa intesa all'iscrizione
definitiva era già scaduto quando il 12 dicembre 2018 la ditta ha presentato
l'istanza di proroga. Essa ha proposto così di sospendere il termine per la
risposta fino a una decisione sulla tempestività dell'azione e – risultasse
questa tardiva – di cancellare le ipoteche legali annotate in via provvisoria. Con
ordinanza del 29 marzo 2019 il Pretore ha limitato il processo alla questione
riguardante la tempestività della petizione. Mediante osservazioni dell'11
aprile 2019 l'attrice ha addotto di avere agito in tempo utile, affermando di
avere chiesto una dilazione del termine prima della relativa scadenza e di avere
inoltrato la petizione prima che il Pretore statuisse sull'istanza di proroga. Non
sono state assunte prove.
F. Statuendo il 10 dicembre 2019, il Pretore
ha respinto la prospettata tardività della petizione con l'argomento che la
sentenza emanata il 5 ottobre 2018 da questa Camera non contiene l'avvertenza –
fondata sull'art. 263 CPC – secondo cui il decorso infruttuoso del termine
avrebbe comportato la cancellazione delle iscrizioni provvisorie. Le spese
processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta. Non sono
state assegnate ripetibili, l'attrice non avendone sollecitate.
G. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2020 per
ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di dichiarare la
petizione tardiva, e come tale irricevibile, e di ordinare la cancellazione delle
due ipoteche legali iscritte in via provvisoria. Nelle sue osservazioni del 17
aprile 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 5 maggio 2020 l'appellante ha ribadito la propria
posizione. Altrettanto ha fatto l'attrice in una duplica spontanea del 18
maggio 2020.
Considerando
Considerandi
in diritto 1. La
decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola
questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv. 1
CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare immediatamente
all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un
importante risparmio di tempo o di spese (RtiD
I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). Ciò premesso, una deci-sione incidentale
emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a titolo indipendente entro 30 giorni (art. 237
cpv. 2 in relazione con l'art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr.
10.
000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie l'eventuale tardività della petizione metterebbe subito fine alla
causa, con un
importante risparmio di tempo o di spese. La decisione
impugnata è dunque incidentale. Quanto al valore litigioso, in concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle due ipoteche legali
in discussione davanti al Pretore (fr.
1.
336 703.70 complessivi).
2.
Riguardo
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata
notificata alla patrocinatrice di AP 1 il 19 dicembre 2019 (traccia dell'invio
n. __________, agli atti), di modo che il termine d'impugnazione è rimasto
sospeso fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto il 30 gennaio 2020, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
Contrariamente
all'opinione dell'appellante (replica spontanea, punto n. 4), sono tempestive anche
le osservazioni della ditta attrice. L'invito a esprimersi entro 30 giorni
(art. 312 cpv. 2 CPC) è pervenuto ai patrocinatori dell'AO 1 il 20 febbraio
2020.
(doc. 3 accluso alla duplica spontanea). Il termine è cominciato a
decorrere così il 21 febbraio 2020 e sarebbe scaduto il 21 marzo 2020.
Quello stesso 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del
Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e
amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei
termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel
momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a
quel momento l'attrice aveva ancora un giorno utile a disposizione. Introdotto
il 17 aprile 2020, il memoriale in esame è stato presentato perciò in tempo
utile.
Per
quanto attiene ai memoriali spontanei di replica e duplica, essi andavano
presentati “con sollecitudine” (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24
dicembre 2020 consid. 4). Nel caso specifico l'attrice ha ricevuto le
osservazioni all'appello il 22 aprile
2020.
(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti) e ha
inoltrato la replica spontanea il 5 maggio 2020 (timbro postale sulla busta
d'invio), 13 giorni dopo la notifica, lasso di tempo che può ancora considerarsi
ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_610/2016 del 16 gennaio
2017.
con-sid. 2.2, in: RSPC 2017 pag. 209). Altrettanto vale per la
duplica spontanea, depositata il 18 maggio 2020, 11 giorni dopo la
notificazione della replica spontanea (doc. 1 accluso alla duplica spontanea).
3.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha rilevato anzitutto che il 7 marzo 2019 (inoltro della
petizione) il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera il 5 ottobre 2018
all'AO 1 per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva delle due ipoteche
legali (inc. 11.2017.95) era “già da tempo scaduto”. Siccome però – egli ha
proseguito – la decisione che autorizza l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori configura un provvedimento cautelare
prima della pendenza della causa (nel senso dell'art. 263 CPC), all'istante andava
non solo assegnato un termine per promuovere l'azione di merito, ma andava anche
“esplicitamente comminata la conseguenza della decadenza del provvedimento
cautelare in caso di inosservanza del termine”. In difetto di una tale
avvertenza nella decisione del 5 ottobre 2018, a suo avviso la mera scadenza
infruttuosa del termine di 30 giorni non doveva recare pregiudizio all'attrice.
Per tale ragione egli ha considerato la petizione del 7 marzo 2019 ricevibile,
a prescindere dal fatto – ritenuto da lui senza rilievo – che l'attrice non abbia ottenuto una proroga del termine (sentenza
impugnata, pag. 2 seg.).
4.
Ripercorsa la
cronistoria della vicenda, AP 1 censura un'erronea applicazione del diritto.
Essa invoca la sentenza DTF 143 III 554, ricordando che il termine fissato
dal giudice in virtù dell'art. 961 cpv. 3 CC per far valere giudizialmente una
pretesa dopo avere accordato un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario è
di natura sostanziale e la sua inosservanza comporta la perenzione del diritto.
In quel precedente – essa soggiunge – il Tribunale federale ha precisato che le
disposizioni del Codice di procedura civile non sono applicabili al termine
dell'art. 961 cpv. 3 CC e che quest'ultimo non è stato abrogato con l'entrata
in vigore dell'art. 263 CPC. Ciò posto, alla ditta non era necessario
impartire una comminatoria a norma dell'art. 263 CPC. Di conseguenza – conclude
l'appellante – il mancato avvertimento nella decisione del 5 ottobre 2018 non
poteva influire sul decorso del termine assegnato. E poiché – come ha accertato
il Pretore – quel termine era già ampiamente scaduto il 7 marzo 2019, la
petizione risulta tardiva e va dichiarata irricevibile.
5.
Nelle sue
osservazioni la ditta attrice propone di dichiarare l'appello irricevibile per
carenza di motivazione, la convenuta non confrontandosi a suo avviso con gli
argomenti del Pretore, ma limitandosi a esporre la propria opinione. Ora, un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che
dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglian-ze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta
all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,
indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice
(sentenza del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020
consid. 5). Nella
fattispecie l'appello adempie tali requisiti minimi. La convenuta non manca di
confrontarsi infatti con il giudizio impugnato e spiega perché l'assenza di una
comminatoria giusta l'art. 263 CPC nella sentenza del 5 ottobre 2018 di questa
Camera non poteva sanare il decorso infruttuoso del termine di 30 giorni. Nelle
circostanze descritte l'appello è sicuramente ricevibile.
6.
Sempre nelle osservazioni
all'appello l'attrice contesta che la petizione sia stata introdotta quando il
termine di 30 giorni assegnatole il 5 ottobre 2018 da questa Camera per
chiedere l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali era ormai scaduto. Essa
sottolinea di avere addotto tanto nell'istanza di proroga al Pretore del 12
dicembre 2018 quanto nella petizione che quel termine sarebbe cominciato a
decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di appello e sarebbe
scaduto quindi, tenuto conto del termine per
ricorrere al Tribunale federale, il 12 dicembre 2018, giorno in cui ha essa
presentato l'istanza di proroga. A suo parere la domanda era dunque
tempestiva. E siccome questa esplicava effetto sospensivo, anche la petizione
inoltrata prima che il Pretore statuisse sulla domanda di proroga è da
considerare tale.
La convenuta oppone, da parte sua, che il termine di 30 giorni per
chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è cominciato a decorrere
dalla notificazione della sentenza del 5 ottobre 2018 e non dalla scadenza del
termine per un eventuale ricorso al Tribunale
federale, sfornito di effetto sospensivo. A mente sua, il termine per
promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, cominciato
a decorrere il 12 ottobre 2018, è scaduto così il 12 novembre successivo, onde
la tardività dell'istanza di proroga e – conseguentemente – della petizione.
a) Per
quanto riguarda il termine di 30 giorni entro cui promuovere la causa volta
all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali impartito all'AO 1 da questa
Camera nella sentenza del 5 ottobre 2018, è vero che il Pretore non spiega come
abbia raggiunto – di fronte alle divergenti posizioni delle parti – la “meridiana
evidenza” circa il decorso infruttuoso del termine. Ciò non ha impedito tuttavia
all'attrice di ribadire la propria posizione davanti a questa Camera, munita di
pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. L'eventuale carenza di
motivazione della decisione impugnata può dunque reputarsi sanata (v. DTF 142
II 226 consid. 2.8.1 con rimandi).
b) L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve
avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del
lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi
l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961
cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione
provvisoria, il giudice ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se
occorre all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie
ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC). Il giudice può prorogare
il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (RtiD I-2018
pag. 695 consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.115
del 5 ottobre 2020 consid. 5 con riferimenti).
c) Per
quel che attiene alla decorrenza del termine, in concreto la sentenza emanata
il 5 ottobre 2018 da questa Camera è passata in giudicato al momento della sua
notificazione. Un ricorso al Tribunale federale non impedisce infatti il
passaggio in giudicato di una decisione cantonale di appello (DTF 146 III 284).
Certo, ove si tratti di una decisione costitutiva il ricorso in materia civile
ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che parrebbe
inibire anche il passaggio in giudicato (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). Una
sentenza sul-l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale non sembra tuttavia avere carattere costitutivo. In casi del
genere Schumacher prospetta invero un'applicazione analogica
dell'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, ma riconosce che in materia di
ipoteca legale degli artigiani e imprenditori il giudice non pronuncia una
sentenza costitutiva nel vero senso del termine, giacché l'effetto costitutivo
interviene soltanto con l'iscrizione del pegno da parte dell'ufficiale del registro
fondiario (Das Bauhandwerker-pfandrecht, 3ª edizione, pag. 530 n. 1446).
Comunque sia, e come si vedrà senza indugio, la petizione dell'AO 1 si dimostra
tardiva quand'anche la sentenza emanata il 5 ottobre 2018 da questa Camera
fosse passata in giudicato solo con la scadenza del termine per ricorrere al
Tribunale federale.
d) Nella
fattispecie la sentenza di questa Camera è stata notificata all'AO 1, come l'impresa
stessa ammette (petizione, pag. 2), l'11 ottobre 2018. Il termine di 30 giorni
sarebbe giunto a scadenza così sabato 10 novembre 2018, salvo protrarsi a lunedì 12 novembre 2018 in forza
dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Quel 12 novembre 2018 la ditta ha chiesto
al Pretore una proroga di 60 giorni (sopra, lett. D). V'è da interrogarsi se l'istanza
non andasse diretta a questa Camera (il termine non era stato fissato dal
Pretore), ma al riguardo si può transigere e partire dal presupposto che la
richiesta abbia impedito la scadenza del termine (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.115
del 5 ottobre 2020 consid. 8 con riferimenti). Se il Pretore avesse
accolto l'istanza (al riguardo il Pretore non ha nemmeno statuito), AO 1
avrebbe dovuto così intentare l'azione tendente all'iscrizione definitiva delle
ipoteche legali entro il 12 gennaio 2019. Né essa poteva attendersi in buona
fede che la protrazione eccedesse la dilazione di 60 giorni da essa
medesima richiesta, tanto meno ove si pensi che di regola il termine massimo
entro cui promuovere un'azione tendente all'iscrizione definitiva di
un'ipoteca
legale non deve eccedere tre mesi (Bohnet,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure suisse
in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs –
fond et procédure, Basilea 2012, pag. 86 n. 110). La causa invece è
stata avviata solo il 7 marzo 2019. La petizione era dunque manifestamente
tardiva. Sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge alla critica.
7.
Rimane da esaminare
se – come reputa il Pretore – nonostante sia tardiva la petizione va ritenuta
depositata in tempo utile perché il termine fissato da questa Camera nella
sentenza del 5 ottobre 2018 non era munito della comminatoria secondo cui
le iscrizioni provvisorie delle due ipoteche legali sarebbero state cancellate
ove il termine fosse decorso infruttuoso. Ora, come si è ricordato dianzi (consid.
6b), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro
fondiario deve avvenire al più tardi entro quattro mesi dal compimento del
lavoro. Il termine è salvaguardato se entro quattro mesi l'artigiano o
imprenditore ottiene almeno – come detto – un'iscrizione provvisoria. Se
accorda l'iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce esattamente la
durata e gli effetti, fissando – se occorre – un termine per far valere
giudizialmente la pretesa (art. 961 cpv. 3 CC). La durata dell'iscrizione
provvisoria può dunque essere stabilita in due modi: il giudice può definire un
periodo determinato di validità oppure assegnare all'artigiano o imprenditore
un termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale, facendo così perdurare la validità dell'iscrizione provvisoria fino
alla decisione finale di tale causa (DTF 143 III 555 consid. 2.1 con rinvii).
Nella sentenza del 5 ottobre 2018 questa Camera ha optato per la seconda possibilità.
a) La
comminatoria per cui un provvedimento cautelare decretato prima della pendenza della causa decade qualora l'istante
non introduca il processo di merito entro la scadenza del termine impartitogli
è prescritta dall'art. 263 CPC. Si applica perciò ai termini fissati dal
giudice in virtù del Codice di procedura civile. Il Tribunale federale ha avuto
modo di specificare tuttavia che il termine per promuovere l'azione volta al-l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale è fissato dal giudice all'artigiano o
imprenditore in virtù dell'art. 961 cpv. 3 in fine CC, non dell'art. 263 CPC.
Si tratta di un termine di diritto sostanziale, non procedurale (DTF 143 III
556.
consid. 2.5.1). E le regole processuali del Codice di procedura civile non
si applicano al computo dei termini di diritto sostanziale. Di conseguenza al
computo dei termini di diritto sostanziale non si applicano nemmeno le
sospensioni dei termini disposte dall'art. 145 cpv. 1 CPC (DTF 143 III 557
consid. 2.5.2). In sintesi, né l'art. 145 cpv. 1 CPC né l'art. 263 CPC si
applicano al computo del termine fissato a norma dell'art. 961 cpv. 3 in fine
CC (Steinauer, Les droits réels,
vol. I, 6ª edizione, pag. 311 nota 32 a piè di pagina). Quel termine inoltre
è perentorio, seppure possa essere prorogato (DTF 143 III 557
consid. 2.5.2). Sta di fatto che in concreto la proroga di 60 giorni su
cui poteva contare in buona fede AO 1 è decorsa ben prima che la ditta
introducesse la petizione.
b) Ne
segue che l'opinione del Pretore, stando al quale nel caso in rassegna la causa
volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali poteva essere promossa in
ogni tempo perché questa Camera non ha comminato all'AO 1 l'avvertenza dell'art.
263.
CPC è doppiamente erronea. Intanto perché – come si è visto – l'art. 263
CPC non si applica al termine dell'art. 961 cpv. 3 in fine CC entro cui
promuovere l'azione di merito (ciò che il
Pretore avrebbe per lo meno potuto verificare), sicché una comminatoria
nel senso dell'art. 263 CPC potrà apparire opportuna, ma non è imposta dal diritto
sostanziale. Inoltre perché, quand'anche si applicasse in concreto l'art. 263
CPC, l'azione di merito non potrebbe essere avviata dopo la scadenza del
termine solo perché nella fissazione del termine manca la comminatoria prevista
dalla norma. Tutt'al più, facendo difetto la comminatoria, una parte non
patrocinata in giudizio potrebbe invocare il principio della buona fede (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 9 ad art. 263). Non abilita quella parte, in ogni modo, a
promuovere causa in ogni momento.
c) Posto
ciò, nel caso in cui un giudice assegni all'artigiano o imprenditore – come ha
fatto questa Camera nella sentenza del 5 ottobre 2018 – un termine a norma
dell'art. 961 cpv. 3 in fine CC per promuovere l'azione volta all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale e quel termine decorra infruttuoso oppure
l'azione sia respinta, l'iscrizione provvisoria diviene caduca. Se il giudice
però non ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare
l'iscrizione provvisoria al verificarsi di simili evenienze, l'iscrizione
provvisoria continua a sussistere. Incombe allora al proprietario del fondo chiederne la cancellazione. Se l'azione
volta all'iscrizione definitiva è stata
respinta,
è sufficiente ch'egli presenti la sentenza, con l'attestazione di esecutività,
all'ufficiale del registro fondiario (art. 963 cpv. 2 CC). Se non dispone
di una sentenza, deve instare per una rettifica del registro fondiario davanti
al giudice (Steinauer, Les droits
réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 325 n. 2900a con rinvio a DTF 112 II 498
consid. 3).
Nella
fattispecie AP 1 ha chiesto al Pretore di cancellare le due iscrizioni
provvisorie sin dal 21 dicembre 2018, quando ha proposto di respingere
l'istanza di proroga del termine inoltrata dall'AO 1 (sopra, lett. D). In
appello essa ribadisce la domanda, la quale va presa in considerazione, poiché
nella sentenza del 5 ottobre 2018 questa Camera non ha invitato l'ufficiale del
registro fondiario a radiare le due iscrizioni provvisorie ove il termine per
promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva fosse decorso infruttuoso.
L'ufficiale non può dunque procedere di propria iniziativa e va autorizzato,
nel quadro dell'attuale decisione, non appena il termine per ricorrere al Tribunale
federale sarà scaduto o un eventuale ricorso al Tribunale federale avrà avuto esito
sfavorevole. La ditta attrice deve avere modo, invero, di postulare il
conferimento dell'effetto sospensivo per evitare la cancellazione delle
iscrizioni provvisorie in pendenza di ricorso (sopra, consid. 6c).
8.
Se ne conclude che,
fondato, l'appello merita accoglimento. Le spese
seguono la soccombenza dell'AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà
all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Il dispositivo sugli
oneri processuali e le ripetibili di primo grado segue identica sorte, fermo
restando che davanti al Pretore la convenuta non aveva preteso indennità a tale
titolo. Nell'appello AP 1 chiede ora che le
siano rifusi fr. 5000.– per ripetibili di prima sede. Non contesta
però quanto il Pretore ha accertato nel dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata (“Non vengono attribuite ripetibili all'attrice, siccome non
richieste”). La pretesa è dunque nuova, senza essere fondata su fatti né su mezzi
di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Va così dichiarata irricevibile.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale (sopra,
consid. 1) segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso
raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione nella causa OR.2018.40 è respinta in ordine.
2. Decorso
il termine per ricorrere al Tribunale federale o in caso di ricorso al
Tribunale federale con esito negativo, l'ufficiale del registro fondiario è
invitato a cancellare le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte
provvisoriamente in favore dell'AO 1
–
per fr. 711 526.40 con interessi sulla particella n. 678 RFD di __________ e
–
per fr. 625 177.30 con interessi sulla particella n. 883 RFD di __________,
proprietà
di AP 1, ordinate dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, mediante
decreto cautelare dell'8 gennaio 2015.
3. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'AO 1.
II. Le spese di appello, di fr. 1000.–, da
anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 3000.– per
ripetibili.
III. Notificazione:
–
;
–
avvocati e , .
Comunicazione:
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo la decorrenza del termine
per ricorrere al Tribunale federale o in caso di ricorso al Tribunale federale con
esito sfavorevole, unitamente all'attestazione di esecutività);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).