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Decisione

11.2020.9

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine per introdurre l'azione volta all'iscrizione definitiva

29 marzo 2021Italiano23 min

(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.9

Lugano

29 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa OR.2019.40

(ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 7 marzo 2019 dall'

AO 1

(patrocinata

dagli avvocati PA 2

e

)

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 30 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 10 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Il 15 settembre 2012 AO 1

ha appaltato all'AP 1 la ristrutturazione di una villa e l'edificazione di una nuova villa accanto a quella esistente

sulla sua particella n. 678 RFD di __________,

come pure la costruzione di una piscina e di un locale interrato con giardino

pensile, per complessivi fr. 2 450 000.– più IVA. Nel corso dei lavori inoltre

essa ha commissionato modifiche e opere supplementari per fr. 140 000.– nel febbraio del 2013, per fr. 520 000.– il 23 maggio successivo e per almeno

fr. 325 781.30 il 31 ottobre

seguente. Il 12 mag­gio 2014 essa ha poi frazionato la particella n. 678,

su cui sorge la villa ristrutturata, ricavando la nuova particella n. 883

RFD di __________, sulla quale si trova la seconda villa. Infine con

raccomandata del 10 settembre 2014 AP 1 ha rescisso il contratto di

appalto.

B. L'8 gennaio 2015 AO 1

ha inviato alla committente una fattura finale a saldo di fr. 1 482 065.30

complessivi (fr. 5 199 124.30, meno acconti per fr. 3 717 059.–),

IVA inclusa. Simultaneamente essa si è rivolta al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, chiedendo che in suo favore fosse iscritta provvisoriamente

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 787 955.85 con interessi al 5% dall'11 settembre

2014 sulla particella n. 678 e un'altra

ipoteca di fr. 694 112.95 con interessi al 5% dall'11 settembre 2014

sulla particella n. 883. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emanato

senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato le iscrizioni richieste (inc.

CA.2015.6).

C. Esperiti il

contraddittorio e chiusa l'istruttoria, con sentenza del 2 ottobre 2017 il

Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione delle due ipoteche legali litigiose (inc. SO.2015.63).

Adita dall'AO 1, il 5 ottobre 2018 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello

della ditta, nel senso che ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori per fr. 711

526.40 con interessi al 5% dall'11 settembre

2014 sulla particella n. 678 e di un'altra ipoteca di fr. 625 177.30

con interessi al 5% dall'11 settembre 2014 sulla particella n. 883 RFD di

__________ (inc. 11.2017.95). Contestualmente essa ha disposto, fra l'altro, quanto

segue:

2. All'istante è assegnato un termine di 30 giorni

dal passaggio in giudicato della presente sentenza per promuovere la causa

volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

D. Il 12 dicembre 2018 AO

1 si è rivolta al Pretore perché fosse prorogato di 60 giorni il termine entro

cui introdurre la causa volta all'iscrizione definitiva, dicendosi intenzionata

a presentare contestualmente – “nell'ottica

dell'economia processuale” –

anche l'azione creditoria (inc. SO.2015.63). Con osservazioni del 21 dicembre

2018 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza di proroga, a mente sua tardiva poiché

introdotta allorché il termine fissato da questa Camera era già scaduto, e ha

instato per la cancellazione delle due ipoteche legali iscritte in via

provvisoria. Sull'istanza di proroga il Pretore non ha statuito.

E. Il 7 marzo 2019 AO 1 ha convenuto AP 1

davanti al Pretore, postulando l'iscrizione

definitiva delle due ipoteche legali annotate in via provvisoria. La convenuta

ha contestato anzitutto il 25 marzo 2019 la tempestività dell'azione, ribadendo

che il termine fissato all'attrice per promuovere la causa intesa all'iscrizione

definitiva era già scaduto quando il 12 dicembre 2018 la ditta ha presentato

l'istanza di proroga. Essa ha proposto così di sospendere il termine per la

risposta fino a una decisione sulla tempestività dell'azione e – risultasse

questa tardiva – di cancellare le ipoteche legali annotate in via provvisoria. Con

ordinanza del 29 marzo 2019 il Pretore ha limitato il processo alla questione

riguardante la tempestività della petizione. Mediante osservazioni dell'11

aprile 2019 l'attrice ha addotto di avere agito in tempo utile, affermando di

avere chiesto una dilazione del termine prima della relativa scadenza e di ave­re

inoltrato la petizione prima che il Pretore statuisse sull'istanza di proroga. Non

sono state assunte prove.

F. Statuendo il 10 dicembre 2019, il Pretore

ha respinto la prospettata tardività della petizione con l'argomento che la

sentenza emanata il 5 ottobre 2018 da questa Camera non contiene l'avvertenza –

fondata sull'art. 263 CPC – secondo cui il decorso infruttuoso del termine

avrebbe comportato la cancellazione delle iscrizioni provvisorie. Le spese

processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta. Non sono

state assegnate ripetibili, l'attrice non avendone sollecitate.

G. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2020 per

ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di dichiarare la

petizione tardiva, e come tale irricevibile, e di ordinare la cancellazione delle

due ipoteche legali iscritte in via provvisoria. Nelle sue osservazioni del 17

aprile 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. In una replica spontanea del 5 maggio 2020 l'appellante ha ribadito la propria

posizione. Altrettanto ha fatto l'attrice in una duplica spontanea del 18

maggio 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto 1. La

decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola

questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” nel senso dell'art. 237 cpv. 1

CPC se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare im­mediatamente

all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un

importante risparmio di tempo o di spese (RtiD

I-2016 pag. 717 n. 39c consid. 2). Ciò premesso, una deci-sione incidentale

emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a titolo indipendente entro 30 giorni (art. 237

cpv. 2 in relazione con l'art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr.

10.

000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie l'eventuale tardività della petizione metterebbe subito fine alla

causa, con un

importante risparmio di tempo o di spese. La decisione

impugnata è dunque incidentale. Quanto al valore litigioso, in concre­to tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle due ipoteche legali

in discussione davanti al Pretore (fr.

1.

336 703.70 complessivi).

2.

Riguardo

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata

notificata alla patrocinatrice di AP 1 il 19 dicembre 2019 (traccia dell'invio

n. __________, agli atti), di modo che il termine d'impugnazione è rimasto

sospeso fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Introdotto il 30 gennaio 2020, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

Contrariamente

all'opinione dell'appellante (replica spontanea, punto n. 4), sono tempestive anche

le osservazioni della ditta attrice. L'invito a esprimersi entro 30 giorni

(art. 312 cpv. 2 CPC) è pervenuto ai patrocinatori dell'AO 1 il 20 febbraio

2020.

(doc. 3 accluso alla duplica spontanea). Il termine è cominciato a

decorrere così il 21 febbraio 2020 e sarebbe scaduto il 21 marzo 2020.

Quello stesso 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del

Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e

amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei

termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel

momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a

quel momento l'attrice aveva ancora un giorno utile a disposizione. Introdotto

il 17 aprile 2020, il memoriale in esame è stato presentato perciò in tempo

utile.

Per

quanto attiene ai memoriali spontanei di replica e duplica, essi andavano

presentati “con sollecitudine” (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24

dicembre 2020 consid. 4). Nel caso specifico l'attrice ha ricevuto le

osservazioni all'appello il 22 aprile

2020.

(tracciamento dell'invio n. __________, agli atti) e ha

inoltrato la replica spontanea il 5 maggio 2020 (timbro postale sulla busta

d'invio), 13 giorni dopo la notifica, lasso di tempo che può ancora considerarsi

ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_610/2016 del 16 gennaio

2017.

con-sid. 2.2, in: RSPC 2017 pag. 209). Altrettanto vale per la

duplica spontanea, depositata il 18 maggio 2020, 11 giorni dopo la

notificazione della replica spontanea (doc. 1 accluso alla duplica spontanea).

3.

Nella sentenza impugnata il

Pretore ha rilevato anzitutto che il 7 mar­zo 2019 (inoltro della

petizione) il termine di 30 giorni assegnato da questa Camera il 5 ottobre 2018

all'AO 1 per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva delle due ipoteche

legali (inc. 11.2017.95) era “già da tempo scaduto”. Siccome però – egli ha

proseguito – la decisione che autorizza l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori configura un provvedimento cautelare

prima della pendenza della causa (nel senso dell'art. 263 CPC), all'istante andava

non solo assegnato un termine per promuovere l'azione di merito, ma andava anche

“esplicitamente comminata la conseguenza della decadenza del provvedimento

cautelare in caso di inosservanza del termi­ne”. In difetto di una tale

avvertenza nella decisione del 5 ottobre 2018, a suo avviso la mera scadenza

infruttuosa del termine di 30 giorni non doveva recare pregiudizio all'attrice.

Per tale ragione egli ha considerato la petizione del 7 marzo 2019 ricevibile,

a prescindere dal fatto – ritenuto da lui senza rilievo – che l'attrice non abbia ottenuto una proroga del termine (sentenza

impugnata, pag. 2 seg.).

4.

Ripercorsa la

cronistoria della vicenda, AP 1 censura un'erronea applicazione del diritto.

Essa invoca la sentenza DTF 143 III 554, ricordando che il termine fissato

dal giudice in virtù dell'art. 961 cpv. 3 CC per far valere giudizialmente una

pretesa dopo avere accordato un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario è

di natura sostanziale e la sua inosservanza comporta la perenzione del diritto.

In quel precedente – essa soggiunge – il Tribunale federale ha precisato che le

disposizioni del Codice di procedura civile non sono applicabili al termine

dell'art. 961 cpv. 3 CC e che quest'ultimo non è stato abrogato con l'entrata

in vigore del­l'art. 263 CPC. Ciò posto, alla ditta non era necessario

impartire una comminatoria a norma dell'art. 263 CPC. Di conseguenza – conclude

l'appellante – il mancato avvertimento nella decisione del 5 ottobre 2018 non

poteva influire sul decorso del termine assegnato. E poiché – come ha accertato

il Pretore – quel termine era già ampiamente scaduto il 7 marzo 2019, la

petizione risulta tardiva e va dichiarata irricevibile.

5.

Nelle sue

osservazioni la ditta attrice propone di dichiarare l'appello irricevibile per

carenza di motivazione, la convenuta non confrontandosi a suo avviso con gli

argomenti del Pretore, ma limitandosi a esporre la propria opinione. Ora, un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglian-ze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta

all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugna­ta,

indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice

(sentenza del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5). Nella

fattispecie l'appello adempie tali requisiti minimi. La convenuta non manca di

confrontarsi infatti con il giudizio impugnato e spiega perché l'assenza di una

comminatoria giusta l'art. 263 CPC nella sentenza del 5 ottobre 2018 di questa

Camera non poteva sanare il decorso infruttuoso del termine di 30 giorni. Nelle

circostanze descritte l'appello è sicuramente ricevibile.

6.

Sempre nelle osservazioni

all'appello l'attrice contesta che la petizione sia stata introdotta quando il

termine di 30 giorni assegnatole il 5 ottobre 2018 da questa Camera per

chiedere l'iscrizione definitiva delle due ipoteche legali era ormai scaduto. Essa

sottolinea di avere addotto tanto nell'istanza di proroga al Pretore del 12

dicembre 2018 quanto nella petizione che quel termine sarebbe cominciato a

decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di appello e sarebbe

scaduto quindi, tenuto conto del termine per

ricorrere al Tribunale federa­le, il 12 dicembre 2018, giorno in cui ha essa

presentato l'istan­za di proro­ga. A suo parere la doman­da era dunque

tempestiva. E siccome questa esplicava effetto sospensivo, anche la petizione

inoltrata prima che il Pretore statuisse sulla domanda di proroga è da

considerare tale.

La convenuta oppone, da parte sua, che il termine di 30 gior­ni per

chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale è cominciato a decorrere

dalla notificazione della sentenza del 5 ottobre 2018 e non dalla scadenza del

termine per un eventuale ricorso al Tribunale

federale, sfornito di effetto sospensivo. A men­te sua, il termine per

promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, cominciato

a decorrere il 12 ottobre 2018, è scaduto così il 12 novembre successivo, onde

la tardività dell'istan­za di proroga e – conseguentemente – della petizione.

a) Per

quanto riguarda il termine di 30 giorni entro cui promuovere la causa volta

all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali impartito all'AO 1 da questa

Camera nella sentenza del 5 ottobre 2018, è vero che il Pretore non spiega come

abbia raggiunto – di fron­te alle divergenti posizioni delle parti – la “meridiana

eviden­za” circa il decorso infruttuoso del termine. Ciò non ha impedito tuttavia

all'attrice di ribadire la propria posizione davanti a questa Camera, munita di

pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. L'eventuale carenza di

motivazione della decisio­ne impugnata può dunque reputarsi sanata (v. DTF 142

II 226 consid. 2.8.1 con rimandi).

b) L'iscrizione

di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve

avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del

lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi

l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961

cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione

provvisoria, il giudice ne stabilisce la durata e gli effetti, fissando se

occorre all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie

ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC). Il giudice può prorogare

il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (RtiD I-2018

pag. 695 consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.115

del 5 ottobre 2020 consid. 5 con riferimenti).

c) Per

quel che attiene alla decorrenza del termine, in concreto la sentenza emanata

il 5 ottobre 2018 da questa Camera è passata in giudicato al momento della sua

notificazione. Un ricorso al Tribunale federale non impedisce infatti il

passaggio in giudicato di una decisione cantonale di appello (DTF 146 III 284).

Certo, ove si tratti di una decisione costitutiva il ricorso in materia civile

ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che parrebbe

inibire anche il passaggio in giudicato (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). Una

sentenza sul-l'iscri­zione provvisoria di un'ipoteca legale non sembra tuttavia avere carattere costitutivo. In casi del

genere Schumacher prospet­ta invero un'applicazione analogica

dell'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, ma riconosce che in materia di

ipoteca legale degli artigiani e imprenditori il giudice non pronuncia una

sentenza costitutiva nel vero senso del termine, giacché l'effetto costitutivo

interviene soltanto con l'iscrizione del pegno da parte dell'ufficiale del registro

fondiario (Das Bauhandwerker-pfand­recht, 3ª edizione, pag. 530 n. 1446).

Comunque sia, e come si vedrà senza indugio, la petizione dell'AO 1 si dimostra

tardiva quand'anche la sentenza emanata il 5 ottobre 2018 da questa Camera

fosse passata in giudicato solo con la scadenza del termine per ricorrere al

Tribunale federale.

d) Nella

fattispecie la sentenza di questa Camera è stata notificata all'AO 1, come l'impresa

stessa ammette (petizione, pag. 2), l'11 ottobre 2018. Il termine di 30 giorni

sareb­be giunto a scadenza così sabato 10 novembre 2018, salvo protrarsi a lune­dì 12 novembre 2018 in forza

dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Quel 12 novembre 2018 la ditta ha chiesto

al Pretore una proroga di 60 giorni (sopra, lett. D). V'è da interrogarsi se l'istanza

non andasse diretta a questa Camera (il termine non era stato fissato dal

Pretore), ma al riguardo si può transigere e partire dal presupposto che la

richiesta abbia impedito la scadenza del termine (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.115

del 5 ottobre 2020 consid. 8 con riferimen­ti). Se il Pretore avesse

accolto l'istanza (al riguardo il Pretore non ha nemmeno statuito), AO 1

avrebbe dovuto così intentare l'azione tendente all'iscrizione definitiva delle

ipoteche legali entro il 12 gennaio 2019. Né essa pote­va attendersi in buona

fede che la protrazione eccedes­se la dilazione di 60 giorni da essa

medesima richiesta, tanto me­no ove si pen­si che di regola il termine massimo

entro cui promuovere un'azione tendente all'iscrizione definitiva di

un'ipoteca

legale non deve eccedere tre mesi (Bohnet,

L'hypo­thèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure suis­se

in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs –

fond et procédure, Basilea 2012, pag. 86 n. 110). La causa invece è

stata avviata solo il 7 marzo 2019. La petizione era dunque manifestamente

tardiva. Sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge alla critica.

7.

Rimane da esaminare

se – come reputa il Pretore – nonostante sia tardiva la petizione va ritenuta

depositata in tempo utile perché il termine fissato da questa Camera nella

sentenza del 5 ottobre 2018 non era munito della comminatoria secondo cui

le iscrizioni provvisorie delle due ipoteche legali sarebbero state cancellate

ove il termine fosse decorso infruttuoso. Ora, come si è ricordato dianzi (consid.

6b), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro

fondiario deve avvenire al più tardi entro quattro mesi dal compimento del

lavoro. Il termine è salvaguardato se entro quattro mesi l'artigiano o

imprenditore ottiene almeno – come detto – un'iscrizione provvisoria. Se

accorda l'iscrizione provvisoria, il giudice ne stabilisce esattamente la

durata e gli effetti, fissando – se occorre – un termine per far valere

giudizialmente la pretesa (art. 961 cpv. 3 CC). La durata dell'iscrizione

provvisoria può dunque essere stabilita in due modi: il giudice può definire un

perio­do determinato di validità oppure assegnare all'artigiano o imprenditore

un termine per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale, facendo così perdurare la validità dell'iscrizione provvisoria fino

alla decisione finale di tale causa (DTF 143 III 555 consid. 2.1 con rinvii).

Nella sentenza del 5 ottobre 2018 questa Camera ha optato per la seconda possibilità.

a) La

comminatoria per cui un provvedimento cautelare decretato prima della pendenza della causa decade qualora l'istan­te

non introduca il processo di merito entro la scadenza del termine impartitogli

è prescritta dall'art. 263 CPC. Si applica perciò ai termini fissati dal

giudice in virtù del Codice di procedura civile. Il Tribunale federale ha avuto

modo di specificare tuttavia che il termine per promuovere l'azione vol­ta al-l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale è fissato dal giudice all'artigiano o

imprenditore in virtù del­l'art. 961 cpv. 3 in fine CC, non dell'art. 263 CPC.

Si tratta di un termine di diritto sostanziale, non procedurale (DTF 143 III

556.

consid. 2.5.1). E le regole processuali del Codice di procedura civile non

si applicano al computo dei termini di diritto sostanziale. Di conseguenza al

computo dei termini di diritto sostanziale non si applicano nemmeno le

sospensioni dei termini disposte dal­l'art. 145 cpv. 1 CPC (DTF 143 III 557

consid. 2.5.2). In sintesi, né l'art. 145 cpv. 1 CPC né l'art. 263 CPC si

applicano al computo del termine fissato a norma dell'art. 961 cpv. 3 in fine

CC (Steinauer, Les droits réels,

vol. I, 6ª edizione, pag. 311 nota 32 a piè di pagina). Quel termine inoltre

è perentorio, seppure possa essere prorogato (DTF 143 III 557

consid. 2.5.2). Sta di fatto che in concreto la proroga di 60 giorni su

cui poteva contare in buona fede AO 1 è decorsa ben prima che la ditta

introducesse la petizione.

b) Ne

segue che l'opinione del Pretore, stando al quale nel caso in rassegna la causa

volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali poteva essere promossa in

ogni tempo perché questa Camera non ha comminato al­l'AO 1 l'avvertenza del­l'art.

263.

CPC è doppiamente erronea. Intan­to perché – come si è visto – l'art. 263

CPC non si applica al termi­ne del­l'art. 961 cpv. 3 in fine CC entro cui

promuovere l'azio­ne di merito (ciò che il

Pretore avrebbe per lo meno potu­to verificare), sicché una comminatoria

nel senso dell'art. 263 CPC potrà apparire opportuna, ma non è imposta dal diritto

sostanziale. Inoltre perché, quand'anche si applicasse in concreto l'art. 263

CPC, l'azione di merito non potrebbe essere avviata dopo la scadenza del

termine solo perché nella fissazione del termine manca la comminatoria prevista

dalla norma. Tutt'al più, facendo difetto la comminatoria, una parte non

patrocinata in giudizio potrebbe invocare il principio della buo­na fede (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione, n. 9 ad art. 263). Non abilita quel­la parte, in ogni mo­do, a

promuovere causa in ogni momento.

c) Posto

ciò, nel caso in cui un giudice assegni all'artigiano o imprenditore – come ha

fatto questa Camera nella sentenza del 5 ottobre 2018 – un termine a norma

dell'art. 961 cpv. 3 in fine CC per promuovere l'azione vol­ta all'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale e quel termine decorra infruttuoso oppure

l'azione sia respinta, l'iscrizione provvisoria diviene caduca. Se il giudice

però non ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare

l'iscrizione provvisoria al verificarsi di simili evenienze, l'iscrizione

provvisoria continua a sussiste­re. Incombe allora al proprietario del fondo chiederne la cancellazione. Se l'azio­ne

volta all'iscrizione definitiva è stata

respinta,

è sufficiente ch'egli presenti la sentenza, con l'attestazione di esecutività,

all'ufficiale del registro fondiario (art. 963 cpv. 2 CC). Se non dispone

di una sentenza, deve instare per una rettifica del registro fondiario davanti

al giudi­ce (Steinauer, Les droits

réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 325 n. 2900a con rinvio a DTF 112 II 498

consid. 3).

Nella

fattispecie AP 1 ha chiesto al Pretore di cancellare le due iscrizioni

provvisorie sin dal 21 dicembre 2018, quando ha proposto di respingere

l'istanza di proroga del termine inoltrata dal­l'AO 1 (sopra, lett. D). In

appello essa ribadisce la doman­da, la quale va presa in considerazione, poiché

nella sentenza del 5 ottobre 2018 questa Camera non ha invitato l'ufficiale del

registro fondiario a radiare le due iscrizioni provvisorie ove il termine per

promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva fosse decorso infruttuoso.

L'ufficiale non può dunque procedere di propria iniziativa e va autorizzato,

nel quadro dell'attuale decisione, non appena il termine per ricorrere al Tribunale

federale sarà scaduto o un eventuale ricorso al Tribunale federale avrà avuto esito

sfavorevole. La ditta attrice deve avere modo, invero, di postulare il

conferimento dell'effetto sospensivo per evitare la cancellazione delle

iscrizioni provvisorie in penden­za di ricorso (sopra, consid. 6c).

8.

Se ne conclude che,

fondato, l'appello merita accoglimento. Le spese

seguono la soccombenza dell'AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà

all'appellante un'adegua­ta indennità per ripetibili. Il dispositivo sugli

oneri processuali e le ripetibili di primo grado segue identica sorte, fermo

restando che davanti al Pretore la convenuta non aveva preteso indennità a tale

titolo. Nell'appello AP 1 chiede ora che le

siano rifusi fr. 5000.– per ripetibili di prima sede. Non contesta

però quanto il Pretore ha accertato nel dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata (“Non vengono attribuite ripetibili all'attrice, siccome non

richieste”). La pretesa è dunque nuova, senza essere fonda­ta su fatti né su mezzi

di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Va così dichiarata irricevibile.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale (sopra,

consid. 1) segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso

raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione nella causa OR.2018.40 è respinta in ordine.

2. Decorso

il termine per ricorrere al Tribunale federale o in caso di ricorso al

Tribunale federale con esito negativo, l'ufficiale del registro fondiario è

invitato a cancellare le ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte

provvisoriamente in favore dell'AO 1

per fr. 711 526.40 con interessi sulla particella n. 678 RFD di __________ e

per fr. 625 177.30 con interessi sulla particella n. 883 RFD di __________,

proprietà

di AP 1, ordinate dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, mediante

decreto cautelare dell'8 gennaio 2015.

3. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'AO 1.

II. Le spese di appello, di fr. 1000.–, da

anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'AO 1, che rifonderà al­l'appellante fr. 3000.– per

ripetibili.

III. Notificazione:

;

avvocati e , .

Comunicazione:

– Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo la decorrenza del termine

per ricorrere al Tribunale federale o in caso di ricorso al Tribunale federale con

esito sfavorevole, unitamente all'attestazione di esecutività);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).