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Decisione

11.2020.91

Divorzio su azione di un coniuge (provvedimenti cautelari): appello tardivo

23 luglio 2020Italiano6 min

una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 25 gennaio 2017 da

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.91

11.2020.92

Lugano

23 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente,

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2017.9 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 2017

da

AO

1

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 13 febbraio (recte: luglio) 2020 presentato da AP 1

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 giugno 2020 (inc.

11.2020.91) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello

(inc. 11.2020.92);

Ritenuto

in fatto: A. In

una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 25 gennaio 2017 da

AP 1 (1984) nei confronti di AO 1 (1987), con decreto cautelare del 25 giugno

2020 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha regolato il diritto

di visita paterno alla figlia M__________ (nata il

24 luglio 2012), affidata alla madre, durante le vacanze estive e autunnali del

2020, stabilendo che la figlia sarà con il padre dal

1° agosto (alle ore 10.00) al 15 agosto (alle ore 18.00) e da sabato 3 ottobre

(alle ore 10.00) a domenica 11 ottobre (alle ore 18.00). Oltre a ciò egli ha

garantito – durante questi periodi – un colloquio telefonico tra la figlia e la

madre almeno ogni tre giorni. Per il resto il Pretore ha confermato l'assetto

stabilito – inaudita parte – il 19 dicembre 2019 per l'anno in corso e che

prevede un diritto di visita paterno da esercitarsi un fine settimana su due

dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.00 oltre a una settimana di

vacanza da sabato 26 dicembre 2020 (alle ore 10.00) a domenica 3 gennaio 2021

(alle ore 18.00). Non sono state riscosse spese processuali né sono state

assegnate ripetibili.

B. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13

febbraio (recte: luglio) 2020 per ottenere in sostanza – previo

conferimento del gratuito patrocinio – un'estensione delle relazioni personali.

Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e

sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente

patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo il diritto di visita paterno, la cui

regolamentazione è impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2019.96

del 10 aprile 2020 consid. 1).

2.

Quanto alla

tempestività dell'appello, il decreto impugnato è pervenuto a AP 1 il 3 luglio

2020.

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a

decorrere l'indomani, il termine di ricorso è scaduto lunedì 13 luglio 2020.

Spedito il 14 luglio 2020 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello

si rivela pertanto tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC), e come tale – già di primo

acchito – irricevibile.

3.

Senza dimenticare –

per abbondanza – che la manifesta inammissibilità dell'atto risulterebbe anche

dalla carenza di una chiara richiesta di giudizio (l'appellante limitandosi a

invocare una indeterminata estensione delle relazioni personali) e dall'insufficiente

motivazione dell'appello nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC (l'appellante non

confrontandosi debitamente con le ragioni che hanno indotto il primo giudice,

in virtù della inferiore durata delle vacanze scolastiche estive nel Canton

Zugo, dove la figlia è domiciliata, a scostarsi dalla prassi ticinese e a

riconoscere due settimane invece di tre, garantendo però in compenso una

settimana durante le vacanze autunnali per un saldo complessivo di cinque

settimane nel 2020).

4.

Ne segue che,

comunque lo si esamini, l'appello risulta manifestamente irricevibile e può

essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett.

a n. 2 LOG). Le spese del giudizio odierno

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso

specifico inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo, l'appellante

essendo verosimilmente sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito

patrocinio. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non

essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di

visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a

questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).