11.2020.91
Divorzio su azione di un coniuge (provvedimenti cautelari): appello tardivo
23 luglio 2020Italiano6 min
una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 25 gennaio 2017 da
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.91
11.2020.92
Lugano
23 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente,
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2017.9 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 2017
da
AO
1
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 13 febbraio (recte: luglio) 2020 presentato da AP 1
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 giugno 2020 (inc.
11.2020.91) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello
(inc. 11.2020.92);
Ritenuto
in fatto: A. In
una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 25 gennaio 2017 da
AP 1 (1984) nei confronti di AO 1 (1987), con decreto cautelare del 25 giugno
2020 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha regolato il diritto
di visita paterno alla figlia M__________ (nata il
24 luglio 2012), affidata alla madre, durante le vacanze estive e autunnali del
2020, stabilendo che la figlia sarà con il padre dal
1° agosto (alle ore 10.00) al 15 agosto (alle ore 18.00) e da sabato 3 ottobre
(alle ore 10.00) a domenica 11 ottobre (alle ore 18.00). Oltre a ciò egli ha
garantito – durante questi periodi – un colloquio telefonico tra la figlia e la
madre almeno ogni tre giorni. Per il resto il Pretore ha confermato l'assetto
stabilito – inaudita parte – il 19 dicembre 2019 per l'anno in corso e che
prevede un diritto di visita paterno da esercitarsi un fine settimana su due
dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.00 oltre a una settimana di
vacanza da sabato 26 dicembre 2020 (alle ore 10.00) a domenica 3 gennaio 2021
(alle ore 18.00). Non sono state riscosse spese processuali né sono state
assegnate ripetibili.
B. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13
febbraio (recte: luglio) 2020 per ottenere in sostanza – previo
conferimento del gratuito patrocinio – un'estensione delle relazioni personali.
Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e
sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente
patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo il diritto di visita paterno, la cui
regolamentazione è impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2019.96
del 10 aprile 2020 consid. 1).
2.
Quanto alla
tempestività dell'appello, il decreto impugnato è pervenuto a AP 1 il 3 luglio
2020.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a
decorrere l'indomani, il termine di ricorso è scaduto lunedì 13 luglio 2020.
Spedito il 14 luglio 2020 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello
si rivela pertanto tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC), e come tale – già di primo
acchito – irricevibile.
3.
Senza dimenticare –
per abbondanza – che la manifesta inammissibilità dell'atto risulterebbe anche
dalla carenza di una chiara richiesta di giudizio (l'appellante limitandosi a
invocare una indeterminata estensione delle relazioni personali) e dall'insufficiente
motivazione dell'appello nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC (l'appellante non
confrontandosi debitamente con le ragioni che hanno indotto il primo giudice,
in virtù della inferiore durata delle vacanze scolastiche estive nel Canton
Zugo, dove la figlia è domiciliata, a scostarsi dalla prassi ticinese e a
riconoscere due settimane invece di tre, garantendo però in compenso una
settimana durante le vacanze autunnali per un saldo complessivo di cinque
settimane nel 2020).
4.
Ne segue che,
comunque lo si esamini, l'appello risulta manifestamente irricevibile e può
essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett.
a n. 2 LOG). Le spese del giudizio odierno
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso
specifico inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo, l'appellante
essendo verosimilmente sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non
essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di
visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).