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Decisione

11.2020.97

Rimedio contro un decreto di stralcio per desistenza spese processuali e gratuito patrocinio in caso di desistenza

25 maggio 2021Italiano24 min

figlio hanno raggiunto il Ticino, dove CO 1 risiedeva dal 1993. Alla fine di settembre

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.95

11.2020.96

11.2020.97

11.2020.98

Lugano

25 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2012.3382 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza del 3 agosto 2012 da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. ),

giudicando

sul reclamo del 23 luglio 2020 presentato da RE 1 contro il decre­to di

stralcio emesso dal Pretore il 10 luglio 2020 (inc. 11.2020.97) e sulla domanda

di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.98),

così

come sul reclamo dello stesso giorno in materia di gratuito patrocinio

presentato da CO 1 contro il medesimo decreto di stralcio (inc. 11.2020.95) e

sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.96);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO

1 (1963), cittadino italiano, e RE 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati

a __________ (Varese) il 25 settembre 2010. A quel momento essi avevano già un

figlio, P__________, nato il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 moglie e

figlio hanno raggiunto il Ticino, dove CO 1 risiedeva dal 1993. Alla fine di settembre

del 2012 i coniugi si sono separati, andando a vivere ognuno per conto proprio,

la moglie con il figlio in un appartamento a __________ e il marito in un

appartamento a __________.

B. Nel

frattempo, il 3 agosto 2012, RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, chiedendo misure a protezione dell'unione coniugale. CO 1 ha

postulato il 29 agosto 2012, da parte sua, il beneficio del gratuito

patrocinio. Le conseguenze della vita separata sono state regolate dal Pretore in

più decreti cautelari, l'ultimo del 6 ottobre 2015. RE 1 ha sollecitato a sua

volta il gratuito patrocinio, comunicando al Pretore il 18 giugno 2013 di avere

designato l'avv. __________ A__________ in sostituzione dell'avv. __________ C__________.

Il 30 giugno 2014 l'avvocata A__________ ha poi rinunciato al mandato, che è

stato assunto il 9 luglio successivo dall'avv. PA 1, il quale ha reiterato la

richiesta di gratuito patrocinio. Il Pretore ha invitato RE 1 il 15 luglio 2014

a precisare se manteneva la nuova istanza di gratuito patrocinio e se intendeva

continuare a farsi rappresentare dall'avvocato PA 1. L'istante ha confermato,

ma con decisione del 5 agosto 2014 il Pretore ha respinto l'istanza di

gratuito patrocinio per il “nuovo legale”. Il 12 giugno 2015 RE 1 ha chiesto al

Pretore di riesaminare tale diniego. Con decisione del 16 giugno 2015 il Pretore

ha dichiarato la domanda “evasa per il momento come ai considerandi”, nei quali

ha riservato una nuova valutazione “nel contesto di [una preannunciata procedura

di divorzio] previo aggiornamento di tutti i dati”.

C. Il

21 ottobre 2015 RE 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore

(inc. DM.2015.281). Nel corso della procedura, il 18 dicembre 2015, entrambi i

coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio,

salvo essere tenuti a partecipare con fr. 50.– alle spese processuali. Statuendo

poi con decisione del 30 aprile 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, regolandone

gli effetti. Contestualmente egli ha respinto le domande di gratuito patrocinio

formulate dai coniugi. Un appello introdotto da RE 1 contro tale sentenza, come

pure un appello incidentale presentato da CO 1 sono tuttora pendenti davanti a

questa Camera (inc. 11.2020.54). Pendenti

sono altresì i reclami di entram­bi i coniugi conto il rifiuto del

gratuito patrocinio (inc. 11.2020.61 e 11.2020.63).

D. Lo

stesso 30 aprile 2020 il Pretore, ricordata l'emanazione della sentenza di divorzio, ha assegnato alle parti un

termine di 15 gior-ni per “comunicare l'interesse alla procedura di

misure a protezione dell'unione coniugale” con l'avvertenza che, trascorso

infruttuoso il termine, si sarebbe partiti “dal presupposto che le parti e in

particolare l'istante ha perso interesse alla presente procedura, motivo per

cui [la causa] verrà stralciata dai ruoli perché divenuta priva di oggetto,

ponendo le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno; compensate

le ripetibili”. RE 1 ha comunicato il 18 maggio 2020 “di non avere interesse al

mantenimento della procedura a protezione dell'unione coniugale, salvo per la

tassazione dell'onorario” del patrocinatore d'ufficio. Il 25 giugno 2020 CO 1

ha chiesto di sospendere la procedura a protezione dell'unione coniugale fino

al passaggio in giudicato della sentenza di merito o fino alla richiesta di

riattivazione di una parte, opponendosi allo stralcio della causa dal ruolo.

E. Con

decreto del 10 luglio 2020 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per

desistenza (dispositivo n. 1), ha dichiarato senza interesse l'istanza di gratuito

patrocinio presentata da RE 1, compreso il gratuito patrocinio da parte

dell'avv. PA 1” (n. 2) e quello da parte dell'avv. __________ A__________ (dispositivo

n. 3). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio introdotta da CO 1, essa è

stata dichiarata senza interesse (dispositivo n. 4), mentre è stata respinta quella

di gratuito patrocinatore da parte dell'avv. PA 2 (dispositivo n. 5). Le spese

processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico di RE 1 (dispositivo n. 6),

tenuta a versare a CO 1 fr. 6139.10 per ripetibili (dispositivo n. 7).

F. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23

luglio 2020 per ottenere che, conferito

al ricorso il gratuito patrocinio, il decreto di stralcio impugnato sia annullato

e la procedura a protezione dell'unione coniugale sia sospesa fino al passaggio

in giudicato della sentenza di divorzio o, quanto meno, gli atti siano rinviati

al primo giudice per decidere in tal senso. Subordinatamente essa ha proposto

di accogliere le sue richieste di gratuito patrocinio e

di concedere analogo beneficio al marito

(inc. 11.2020.97 e 11.2020.98). Contro il diniego del gratuito patrocinio è

insorto anche CO 1 con reclamo dello stesso 23 luglio 2020, chiedendo di

riconoscere al suo patrocinatore d'ufficio una retribuzione di fr. 6139.– e sollecitando

l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede (inc. 11.2020.95 e 11.2020.96). I

reclami non sono stati notificati per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. RE 1

ha presentato in un unico memoriale reclamo contro il decreto di stralcio, reclamo

in materia di spese giudiziarie e reclamo contro il diniego del gratuito

patrocinio. CO 1 ha esperito a sua volta reclamo contro il diniego del gratuito

patrocinio. Sull'ammissibilità del reclamo contro il decreto di stralcio per

desistenza si dirà in appresso (consid. 2). Quanto alla contestazione delle

spese giudiziarie, la competenza di questa Camera è data, litigiose essendo davanti al Pretore anche la custodia

del figlio e le relazioni personali con lui (art. 48 lett. a n. 8a

LOG). Quanto ai ricorsi

contro il gratuito patrocinio, la

trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé, nella competenza

della terza Camera civile del

Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nella fattispecie la decisione

sul gratuito patrocinio è correlata, tuttavia, al decreto di stralcio del 10

luglio 2020 impugnato davanti a questa Camera. Per unità della materia ed

economia di giudizio giova di conseguenza congiungere i reclami in questione ed

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Riguardo infine alla

tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata ai

patrocinatori delle parti il 13 luglio 2020. Inoltrati entrambi il 23 luglio

2020, ultimo giorno utile (art. 110 e art. 321 cpv. 2 CPC), i reclami in esame sono di conseguenza ricevibili.

I.

Sul reclamo di RE 1

2.

Per

quanto attiene al reclamo contro il decreto di stralcio, una transazione,

un'acquiescenza o una desistenza contenuta in un verbale firmato dalle parti ha

l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In

tal caso il giudice toglie la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto

di stralcio tuttavia è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non

suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo

sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La

validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che ha

comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente

con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid.

9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c

consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della

desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (analogamen­te: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.4 del 1° marzo 2021 consid. 1 con rinvii). Un decreto di

stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza si distingue perciò da un

decreto di stralcio per so-pravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242

CPC), che è invece una decisione

appellabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.6 del 10 febbraio 2020

consid. 1 con rinvio).

3.

Nella

fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio del procedimento cautelare dal

ruolo dopo avere constatato che il 18 maggio 2020 RE 1 aveva riconosciuto di

non avere più interesse alla causa, essendo stata emessa nel frattempo la

sentenza di divorzio, “eccezion fatta che per la tassazione dell'onorario del

proprio patrocinatore” (decreto impugnato, pag. 3 in alto). La reclamante si

duole che il primo giudice non ha tenuto conto di quanto è accaduto nella

procedura a tutela dell'unione coniugale e nella causa di divorzio. Riepilogata

la cronistoria, essa ricorda che i coniugi, interpellati dal Pretore in

pendenza di divorzio, erano d'accordo sulla conferma dell'assetto cautelare deciso

con il decreto del 18 dicembre 2015. Essa ammette di avere dichiarato di non avere

più interesse alla procedura, ma soggiunge di non avere inteso con ciò “ritirare

le proprie richieste di giudizio, quanto piuttosto di essere concorde a che la

procedura venisse chiusa come domandato”. Ricorda inoltre che con lettera del

23.

gennaio 2020 essa aveva spiegato come l'assetto stabilito il 18 dicembre

2015.

fosse in vigore da oltre quattro anni, sicché per il bene del figlio doveva

essere confermato, mentre una modifica definitiva sarebbe dovuta intervenire nell'ambito

dell'appello contro la sentenza di divorzio. A suo parere la decisione di

stralcio viola così il diritto di essere sentito, poiché il primo giudice non

poteva fondarsi esclusivamente sul suo ultimo scritto senza tenere conto delle

sue precedenti osservazioni e del suo comportamento processuale in una vertenza

durata oltre otto anni.

4.

Si

è detto che con ordinanza del 30 aprile 2020 il Pretore aveva prospettato alle

parti lo stralcio della procedura dai ruoli “perché divenuta priva d'oggetto”. Ci

si può domandare pertanto se la dichiarazione di RE 1 di non avere “interesse

al mantenimento della procedura” potesse intendersi

come ritiro dell'istan­za a protezione dell'unione coniugale, una desisten­za

dovendo risultare da una comunicazione con cui una parte dichiara esplicitamente

di ritirare la propria azione o istanza (sentenza del

Tribunale

federale 5A_216/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 5.1.2 con riferimenti;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 4

con rinvio). Resta il fatto che, come si è accennato (consid. 2), una desisten­za

può essere contestata unicamente con domanda di revisione. Tale orientamento è

tuttora condiviso dalla dottrina dominante (men-zionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische

ZPO, Kommentar, vol. II,

2ª edizione, n. 18 ad art. 241 CPC; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 37a

ad art. 241; Gschwend/Steck in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 e 21a ad art. 241). E una

domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in

ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Pretore, sicché il

reclamo di RE 1 si rivela irricevibile già di primo acchito. Spetterà se mai

all'interessata, sempre che ne ravvisi le condizioni, adire di nuovo il Pretore

con una domanda di revisione e contestare in virtù dell'art. 328 cpv. 1 lett. c

CPC gli estremi di una desistenza nella sua lettera del 18 maggio 2020.

5.

Quanto

alle spese giudiziarie, il Pretore le ha poste a carico di RE 1 in ragione

della desistenza (decreto impugnato, pag. 3).

L'interessata obietta che

nel caso specifico il giudice avrebbe dovuto

usufruire del proprio

margine di apprezzamento e statuire secondo equità, tenuto conto che i rapporti

fra le parti sono stati regolati dal procedimento a tutela dell'unione

coniugale per molti anni, che essa versa in gravi ristrettezze economiche e che

il marito ha beneficiato anch'egli di tali regolamentazioni. A suo parere non

si giustifica perciò di addebitarle i costi della procedura, i quali vanno compensati.

a) Premesso

che compensate potrebbero essere se mai le ripetibili, mentre le spese

processuali possono tutt'al più essere suddivise a metà tra le parti, l'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le

spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese

ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste per principio a carico della parte

soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera

soccombente l'attore; in caso di acquiescenza, il convenu­to. Nella fattispecie

il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Riservato l'esito

di un'eventuale procedura di revisio­ne (sopra, consid. 4), le spese seguono in

circostanze del genere il prescritto del­l'art. 106 cpv. 1 CPC. La

questione è di sapere se da tale principio il giudi­ce possa scostarsi facendo

capo all'art. 107 cpv. 1 CPC e addebitare le spese secondo equità – almeno in

parte – al convenuto, come chiede la reclamante.

b) La

precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si

considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non

figurava nel disegno del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata

aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel vero-simile intento di

prevenire che in caso di non entrata nel merito

o di desistenza il giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1

prima fra­se CPC e suddivida le spese

giudiziarie secondo equità in base al­l'art. 107 lett. b (“una parte

aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre circostanze

speciali”; Tappy, op. cit., n. 26

ad art. 106 CPC). Un riparto per equità delle spese giudiziarie in caso di

desisten­za contraddirebbe perciò gli intendimenti del legislatore, mentre in

concreto l'art. 107 lett. e CPC (“stralciata dal ruolo in quanto priva di

oggetto”) non è di rilievo, poiché non concerne cause tolte dal ruolo per

desistenza (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.38 dell'8 giugno 2020 consid. 5).

c) L'esenzione

dalle spese processuali in caso di gratuito patrocinio previsto dall'art. 118

cpv. 1 lett. b CPC non significa che il giudice non debba statuire al riguardo,

ma solo che le spe­se vanno a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC),

il beneficiario essendo tenuto alla loro rifusione non appena sarà in grado di

farlo (art. 123 cpv. 1 CPC; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 11 e 12 ad art. 118 con rinvio; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 8 ad art. 118). Né la

parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è esentata dal pagamento

delle ripetibili all'avversario (art. 118 cpv. 3 CPC). Infondato su questo punto, il reclamo risulta così destituito

di fondamento.

6.

Per

quel che è del gratuito patrocinio, il Pretore ha richiamato il principio secondo

cui tale beneficio diventa senza interesse se il richiedente perde la qualità

di parte nel corso del procedimento. Accertata la desistenza di RE 1, egli ha

dichiarato così senza interesse l'istan­za sia in relazione alla designazione

del­l'avv. PA 1 sia in relazione a quella dell'avv. __________ A__________ come

patrocinatori d'ufficio (decisione impugnata, pag. 3). La reclamante oppone che

con decreto del 18 dicembre 2015 le era stato concesso il gratuito patrocinio parziale

e lamenta gravi ristrettezze economiche, definendo il diniego del beneficio come

una grave iniquità. Nelle richieste di giudizio essa propone inoltre di

ammettere anche CO 1 al gratuito patrocinio. Se non che, al proposito essa non ha

manifestamente alcun interesse a contestare il diniego del beneficio richiesto

dal convenu­to. Al proposito il reclamo riesce d'acchito inammissibile.

a) Nel

caso specifico risulta dagli atti

che nella procedura a tutela dell'unione coniugale l'unica istanza di gratuito

patrocinio formulata da RE 1 ancora pendente al momento in cui il Pretore ha statuito

era quella del 10 luglio 2013 presentata dall'avv. __________ A__________. La

successiva, del 9 luglio 2014, introdotta dal­l'avv. PA 1, era già stata

respinta il 5 agosto 2014. L'istante aveva bensì chiesto, il 12 giugno

2015, di riesaminare quel diniego. Il Pretore tuttavia aveva ritenuto che costei

non avesse invocato alcun documento o elemento nuovo “rispetto a quelli

vagliati”, considerando in sostanza che non sussistevano le condizioni per

entrare in materia (decisione del 16 giugno 2015). È vero che le decisioni in

materia di gratuito patrocinio non acquisiscono forza di giudicato, di modo che

nuove domande possono essere riproposte verificandosi ulteriori e rilevanti

circostanze (DTF 141 I 244 consid. 3.1). In concreto non si trattava però di

una seconda domanda di gratuito patrocinio, ma di una domanda di riesa­me, alla

quale né la legge (art. 117 segg. CPC) né la Costituzione conferiscono il

carattere di pretesa giuridica (sentenza

del Tribunale federale 4A_375/2020 del 23 settembre 2020 consid. 3.1 in: RSPC

2021.

pag. 107). Una doman­da di riesame è ammissibile solo se il richiedente si

vale di fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva

o non aveva ragione di valersi nella causa precedente (sentenza del Tribunale

federale 4A_269/2020 del 18 agosto 2020 consid. 3.1.5). Ciò che il Pretore, senza

essere contraddetto dall'interessata, ha accertato non essere il caso nella

fattispecie.

b) Non

si disconosce che con decisione del 18 dicembre 2015 entrambi i coniugi erano

stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, tranne dover

versare ognuno una partecipazione di fr. 50.– alle spese processuali. E su tale

decreto risulta sia l'identificativo dell'incarto a

protezione del­l'unione coniugale (SO.2012.3382) sia quello della causa di

divorzio (DM.2015.281). Se non che, come ha rilevato questa Camera nella

decisione del 6 maggio 2016 emessa su appello della moglie contro gli altri

dispositivi di quella decisione, vista la pendenza dell'azione di divorzio “il

decreto cautelare impugnato si iscrive[va] in quella procedura”. La domanda di

gratuito patrocinio era stata formulata in effetti con la petizione di divorzio

e riguardava quella causa, non la protezione dell'unione coniugale. Del resto

il Pretore stesso, nella decisione del 16 giugno 2015, aveva prospettato una

nuova valutazione delle condizioni per concedere il gratuito patrocinio nell'ambito

della causa di divorzio (preannunciata dalla moglie), “previo aggiornamento di

tutti i dati”.

c) Ciò

posto, il diritto all'assistenza giudiziaria è un diritto altamente personale,

sicché qualora un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità

durante il processo,

l'eventuale

diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003

del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in

basso con numerosi riferimenti). Come ha rilevato il Pretore, tale principio vale a maggior ragione ove

al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora

ottenuto il gratuito patrocinio,

poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione

sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.133

dell'11 febbraio 2021 consid. 3 con rinvii). La reclamante non discute simile motivazione né pretende

che essa sia contraria al diritto. Ne segue che, non avendo essa ancora

ottenuto il beneficio richiesto al momento dello stralcio della causa dal ruolo,

la doman­da di gratuito patrocinio era diventata caduca. Destituito di

consistenza, in ultima analisi il

reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

II. Sul

reclamo di CO 1

7.

Il

Pretore ha dichiarato priva d'interesse la richiesta di gratuito patrocinio presentata

dal convenuto, per quanto riguardava le spese processuali, dal momento che tali

spese erano poste integralmente a carico della moglie. Quanto alle ripetibili

in favo­re del convenuto medesimo, il primo giudice ha ritenuto che esse “non

possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso l'istan­te”, di

modo che ha esaminato le condizioni in cui versa CO 1. Ha accertato così che nel

2012.

il convenuto, attualmente al beneficio della pubblica assistenza, guadagnava

fr. 4300.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2805.– mensili.

Considerato il contributo alimentare a suo carico di fr. 1000.– mensili, il

Pretore ha reputato che costui disponesse di un margine di fr. 495.– mensili.

Analogamente, alla luce dei dati fiscali, il primo giudice ha calcolato un

margine disponibile di circa fr. 300.– mensili nel 2013 e di fr. 400.– mensili

nel 2014, non senza riconoscere che nel 2015 la situazione dell'inte-ressato si

è fatta precaria. Se non che, a suo parere, prima di allora CO 1 avrebbe dovuto

accantonare quella disponibilità per far fronte ai costi di procedura e di

patrocinio. Per di più, egli ha aggiunto, nel 2011 il convenuto ha venduto un

appartamento in Italia dal quale, dedotto il mutuo ipotecario, ha ricavato

€ 62 300.00, somma sulla cui

destinazio­ne tutto si ignora. Onde, per finire, il diniego del gratuito

patrocinio.

8.

Il

reclamante contesta in primo luogo di avere avuto a disposizione tra il 2012 e

il 2014 i mezzi per rimunerare il proprio patrocinatore. Fa valere che nel fabbisogno

minimo di fr. 2805.– mensili calcolato dal Pretore non figura il debito da lui contratto

con la __________ e adduce che, come risulta da un verbale del 3 settembre 2012, il suo margine disponibile di fr.

495.– mensili serviva al rimborso di tale mutuo, sicché nulla a lui

rimaneva per retribuire il proprio legale. Senza dimenticare, egli continua,

che ai fini del gratuito patrocinio gli andava riconosciuto un supplemento del

20% sul fabbisogno minimo. Tenuto conto dell'onere alimentare a suo carico,

egli non aveva quindi alcun margine per far fronte ai costi della procedura. Il

reclamante nega poi di avere ricavato un utile dalla vendita dell'abitazione a __________,

ricordando anzi di avere spiegato durante il proprio interrogatorio di aver dovuto

aggiungere altri € 3000.00 per estinguere il debito. Egli fa valere che,

in ogni modo, la casa è stata venduta nel 2011 e che al momento in cui ha

presentato la domanda di gratuito patrocinio egli non aveva più nulla, come

dimostrano le tassazioni agli atti. Chiede così che in riforma della decisione

impugnata gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio.

9.

Come

si è accennato (consid. 6c), il beneficio del gratuito patrocinio decade qualora

un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli desista dalla

lite o acquiesca, sia che la causa diventi senza oggetto o senza interesse

giuridico. Se al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, il

richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno

l'interesse medesimo alla decisione sul conferimento del beneficio. È quanto si

è verificato nella fattispecie. CO 1

ha perduto infatti la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore ha tolto

dal ruolo per desistenza la procedura a tutela dell'unione coniugale. Poco importa

che lo stralcio si debba al comportamento della moglie. Determinante è il fatto

che la procedura sia terminata. E siccome al momento dello stralcio CO 1 non

fruiva del gratuito patrocinio, il conferimento di tale beneficio non può più

entrare in linea di conto. Che il Preto­re, quindi, abbia respinto

la richiesta anziché dichiararla senza interesse è ininfluente. Nel risultato

la decisione impugnata resiste alla critica.

10.

Si

aggiunga che, seppure si volesse fare

astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del giudizio non mutereb­be.

Si conviene che ai fini del gratuito patrocinio occorre valutare l'intera

situazione economica di un richiedente, ovvero l'insieme degli oneri finanziari

che gravano su quest'ultimo, compreso nella fattispecie il mutuo acceso con la __________.

E all'istituto di credito CO 1 versava fr. 495.– mensili, ciò che non gli

lasciava alcun margine per far fronte alle spese del processo (DTF 135 III 223

consid. 5.1 con rinvii). Al convenuto però il Pretore ha rimproverato di

non avere dimostrato quale fine abbiano fatto i € 62 300.00 incassati dalla vendita dell'immobile a __________. Il

reclamante si limita a ribadire la propria tesi, ma continua a non spiegare

quale sia stata la destinazione del provento ricava­to dall'operazione. L'atto

di compravendita attesta che egli ha incassato € 280 000.00 riscossi mediante due assegni a no­me del venditore per

complessivi € 62 347.96 e per il

resto mediante un bonifico di fr. 282 077.05

(pari a € 217 652.04) su un

conto a lui intestato (doc. 8, clausola n. 8.1.1). L'atto certifica inoltre che

il debito relativo all'“ipoteca volontaria a favore della Banca __________

S.p.A. (…) verrà estinto con parte del ricavato della presente vendita” (doc. 8

clausola n. 5.3.2). Che dall'operazione CO 1 non abbia guadagna­to nulla “poiché

l'immobile era ipotecato” è lungi perciò dall'essere dimostrato. In simili

circostanze poco giova che la tassazione 2013 dell'interessato non menzioni sostanza

alcuna o che nel 2015 siano stati emessi a carico di lui attestati di carenza

beni. Il reclamante rimprovera al Pretore di non avergli chiesto chiarimenti,

ma il fatto è che egli non reca chiarimenti nemmeno davanti a questa Camera,

davanti alla quale avrebbe potuto produrre i documenti necessari per contestare

quanto gli si imputa nella decisi­ne impugnata (Reetz/Hilber

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

3ª edizio­ne, n. 30 in fine ad art. 317). Anche il reclamo in rassegna si

dimostra così, per concludere, votato all'insuccesso.

III. Sulle

spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

11.

Le

spese processuali di entrambi i reclami seguirebbero le rispettive soccombenze

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui si trovano le parti, rinuncian­do – in via eccezionale – a

ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, i memoriali non essen­do

stati comunicati per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio sollecitato da

entrambe le parti in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Si

trovassero anche i richiedenti in gravi ristrettezze, per vero, i reclami

apparivano fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art.

117.

lett. b CPC), tanto da non essere stati oggetto di notificazione.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), in concreto le misure a tutela dell'unione coniugale

riguardavano anche la custodia parentale e la

disciplina delle relazioni personali con i figli, controversie che – come detto

(consid. 1) – non dipendono da questioni di valore e possono

formare oggetto di ricorso in materia civile sen­za riguar­do all'art.

74.

LTF. Le misure a protezione

dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari

(DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza

giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azio­ne principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017

del 2 agosto 2017 consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le

cause inc. 11.2020.95 e 11.2020.97 sono congiunte.

2. I

reclami sono respinti.

3. Non

si riscuotono spese.

4. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 è respinta.

5. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è respinta.

6. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione:

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

(in estratto, dispositivo n. 2);

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).