11.2020.97
Rimedio contro un decreto di stralcio per desistenza spese processuali e gratuito patrocinio in caso di desistenza
25 maggio 2021Italiano24 min
figlio hanno raggiunto il Ticino, dove CO 1 risiedeva dal 1993. Alla fine di settembre
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.95
11.2020.96
11.2020.97
11.2020.98
Lugano
25 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2012.3382 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 3 agosto 2012 da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. ),
giudicando
sul reclamo del 23 luglio 2020 presentato da RE 1 contro il decreto di
stralcio emesso dal Pretore il 10 luglio 2020 (inc. 11.2020.97) e sulla domanda
di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.98),
così
come sul reclamo dello stesso giorno in materia di gratuito patrocinio
presentato da CO 1 contro il medesimo decreto di stralcio (inc. 11.2020.95) e
sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.96);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO
1 (1963), cittadino italiano, e RE 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati
a __________ (Varese) il 25 settembre 2010. A quel momento essi avevano già un
figlio, P__________, nato il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 moglie e
figlio hanno raggiunto il Ticino, dove CO 1 risiedeva dal 1993. Alla fine di settembre
del 2012 i coniugi si sono separati, andando a vivere ognuno per conto proprio,
la moglie con il figlio in un appartamento a __________ e il marito in un
appartamento a __________.
B. Nel
frattempo, il 3 agosto 2012, RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, chiedendo misure a protezione dell'unione coniugale. CO 1 ha
postulato il 29 agosto 2012, da parte sua, il beneficio del gratuito
patrocinio. Le conseguenze della vita separata sono state regolate dal Pretore in
più decreti cautelari, l'ultimo del 6 ottobre 2015. RE 1 ha sollecitato a sua
volta il gratuito patrocinio, comunicando al Pretore il 18 giugno 2013 di avere
designato l'avv. __________ A__________ in sostituzione dell'avv. __________ C__________.
Il 30 giugno 2014 l'avvocata A__________ ha poi rinunciato al mandato, che è
stato assunto il 9 luglio successivo dall'avv. PA 1, il quale ha reiterato la
richiesta di gratuito patrocinio. Il Pretore ha invitato RE 1 il 15 luglio 2014
a precisare se manteneva la nuova istanza di gratuito patrocinio e se intendeva
continuare a farsi rappresentare dall'avvocato PA 1. L'istante ha confermato,
ma con decisione del 5 agosto 2014 il Pretore ha respinto l'istanza di
gratuito patrocinio per il “nuovo legale”. Il 12 giugno 2015 RE 1 ha chiesto al
Pretore di riesaminare tale diniego. Con decisione del 16 giugno 2015 il Pretore
ha dichiarato la domanda “evasa per il momento come ai considerandi”, nei quali
ha riservato una nuova valutazione “nel contesto di [una preannunciata procedura
di divorzio] previo aggiornamento di tutti i dati”.
C. Il
21 ottobre 2015 RE 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore
(inc. DM.2015.281). Nel corso della procedura, il 18 dicembre 2015, entrambi i
coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio,
salvo essere tenuti a partecipare con fr. 50.– alle spese processuali. Statuendo
poi con decisione del 30 aprile 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, regolandone
gli effetti. Contestualmente egli ha respinto le domande di gratuito patrocinio
formulate dai coniugi. Un appello introdotto da RE 1 contro tale sentenza, come
pure un appello incidentale presentato da CO 1 sono tuttora pendenti davanti a
questa Camera (inc. 11.2020.54). Pendenti
sono altresì i reclami di entrambi i coniugi conto il rifiuto del
gratuito patrocinio (inc. 11.2020.61 e 11.2020.63).
D. Lo
stesso 30 aprile 2020 il Pretore, ricordata l'emanazione della sentenza di divorzio, ha assegnato alle parti un
termine di 15 gior-ni per “comunicare l'interesse alla procedura di
misure a protezione dell'unione coniugale” con l'avvertenza che, trascorso
infruttuoso il termine, si sarebbe partiti “dal presupposto che le parti e in
particolare l'istante ha perso interesse alla presente procedura, motivo per
cui [la causa] verrà stralciata dai ruoli perché divenuta priva di oggetto,
ponendo le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno; compensate
le ripetibili”. RE 1 ha comunicato il 18 maggio 2020 “di non avere interesse al
mantenimento della procedura a protezione dell'unione coniugale, salvo per la
tassazione dell'onorario” del patrocinatore d'ufficio. Il 25 giugno 2020 CO 1
ha chiesto di sospendere la procedura a protezione dell'unione coniugale fino
al passaggio in giudicato della sentenza di merito o fino alla richiesta di
riattivazione di una parte, opponendosi allo stralcio della causa dal ruolo.
E. Con
decreto del 10 luglio 2020 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per
desistenza (dispositivo n. 1), ha dichiarato senza interesse l'istanza di gratuito
patrocinio presentata da RE 1, compreso il gratuito patrocinio da parte
dell'avv. PA 1” (n. 2) e quello da parte dell'avv. __________ A__________ (dispositivo
n. 3). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio introdotta da CO 1, essa è
stata dichiarata senza interesse (dispositivo n. 4), mentre è stata respinta quella
di gratuito patrocinatore da parte dell'avv. PA 2 (dispositivo n. 5). Le spese
processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico di RE 1 (dispositivo n. 6),
tenuta a versare a CO 1 fr. 6139.10 per ripetibili (dispositivo n. 7).
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23
luglio 2020 per ottenere che, conferito
al ricorso il gratuito patrocinio, il decreto di stralcio impugnato sia annullato
e la procedura a protezione dell'unione coniugale sia sospesa fino al passaggio
in giudicato della sentenza di divorzio o, quanto meno, gli atti siano rinviati
al primo giudice per decidere in tal senso. Subordinatamente essa ha proposto
di accogliere le sue richieste di gratuito patrocinio e
di concedere analogo beneficio al marito
(inc. 11.2020.97 e 11.2020.98). Contro il diniego del gratuito patrocinio è
insorto anche CO 1 con reclamo dello stesso 23 luglio 2020, chiedendo di
riconoscere al suo patrocinatore d'ufficio una retribuzione di fr. 6139.– e sollecitando
l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede (inc. 11.2020.95 e 11.2020.96). I
reclami non sono stati notificati per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. RE 1
ha presentato in un unico memoriale reclamo contro il decreto di stralcio, reclamo
in materia di spese giudiziarie e reclamo contro il diniego del gratuito
patrocinio. CO 1 ha esperito a sua volta reclamo contro il diniego del gratuito
patrocinio. Sull'ammissibilità del reclamo contro il decreto di stralcio per
desistenza si dirà in appresso (consid. 2). Quanto alla contestazione delle
spese giudiziarie, la competenza di questa Camera è data, litigiose essendo davanti al Pretore anche la custodia
del figlio e le relazioni personali con lui (art. 48 lett. a n. 8a
LOG). Quanto ai ricorsi
contro il gratuito patrocinio, la
trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé, nella competenza
della terza Camera civile del
Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nella fattispecie la decisione
sul gratuito patrocinio è correlata, tuttavia, al decreto di stralcio del 10
luglio 2020 impugnato davanti a questa Camera. Per unità della materia ed
economia di giudizio giova di conseguenza congiungere i reclami in questione ed
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Riguardo infine alla
tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata ai
patrocinatori delle parti il 13 luglio 2020. Inoltrati entrambi il 23 luglio
2020, ultimo giorno utile (art. 110 e art. 321 cpv. 2 CPC), i reclami in esame sono di conseguenza ricevibili.
I.
Sul reclamo di RE 1
2.
Per
quanto attiene al reclamo contro il decreto di stralcio, una transazione,
un'acquiescenza o una desistenza contenuta in un verbale firmato dalle parti ha
l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In
tal caso il giudice toglie la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto
di stralcio tuttavia è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non
suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo
sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La
validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che ha
comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente
con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid.
9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c
consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della
desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.4 del 1° marzo 2021 consid. 1 con rinvii). Un decreto di
stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza si distingue perciò da un
decreto di stralcio per so-pravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242
CPC), che è invece una decisione
appellabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.6 del 10 febbraio 2020
consid. 1 con rinvio).
3.
Nella
fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio del procedimento cautelare dal
ruolo dopo avere constatato che il 18 maggio 2020 RE 1 aveva riconosciuto di
non avere più interesse alla causa, essendo stata emessa nel frattempo la
sentenza di divorzio, “eccezion fatta che per la tassazione dell'onorario del
proprio patrocinatore” (decreto impugnato, pag. 3 in alto). La reclamante si
duole che il primo giudice non ha tenuto conto di quanto è accaduto nella
procedura a tutela dell'unione coniugale e nella causa di divorzio. Riepilogata
la cronistoria, essa ricorda che i coniugi, interpellati dal Pretore in
pendenza di divorzio, erano d'accordo sulla conferma dell'assetto cautelare deciso
con il decreto del 18 dicembre 2015. Essa ammette di avere dichiarato di non avere
più interesse alla procedura, ma soggiunge di non avere inteso con ciò “ritirare
le proprie richieste di giudizio, quanto piuttosto di essere concorde a che la
procedura venisse chiusa come domandato”. Ricorda inoltre che con lettera del
23.
gennaio 2020 essa aveva spiegato come l'assetto stabilito il 18 dicembre
2015.
fosse in vigore da oltre quattro anni, sicché per il bene del figlio doveva
essere confermato, mentre una modifica definitiva sarebbe dovuta intervenire nell'ambito
dell'appello contro la sentenza di divorzio. A suo parere la decisione di
stralcio viola così il diritto di essere sentito, poiché il primo giudice non
poteva fondarsi esclusivamente sul suo ultimo scritto senza tenere conto delle
sue precedenti osservazioni e del suo comportamento processuale in una vertenza
durata oltre otto anni.
4.
Si
è detto che con ordinanza del 30 aprile 2020 il Pretore aveva prospettato alle
parti lo stralcio della procedura dai ruoli “perché divenuta priva d'oggetto”. Ci
si può domandare pertanto se la dichiarazione di RE 1 di non avere “interesse
al mantenimento della procedura” potesse intendersi
come ritiro dell'istanza a protezione dell'unione coniugale, una desistenza
dovendo risultare da una comunicazione con cui una parte dichiara esplicitamente
di ritirare la propria azione o istanza (sentenza del
Tribunale
federale 5A_216/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 5.1.2 con riferimenti;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 4
con rinvio). Resta il fatto che, come si è accennato (consid. 2), una desistenza
può essere contestata unicamente con domanda di revisione. Tale orientamento è
tuttora condiviso dalla dottrina dominante (men-zionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
ZPO, Kommentar, vol. II,
2ª edizione, n. 18 ad art. 241 CPC; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 37a
ad art. 241; Gschwend/Steck in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 e 21a ad art. 241). E una
domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in
ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Pretore, sicché il
reclamo di RE 1 si rivela irricevibile già di primo acchito. Spetterà se mai
all'interessata, sempre che ne ravvisi le condizioni, adire di nuovo il Pretore
con una domanda di revisione e contestare in virtù dell'art. 328 cpv. 1 lett. c
CPC gli estremi di una desistenza nella sua lettera del 18 maggio 2020.
5.
Quanto
alle spese giudiziarie, il Pretore le ha poste a carico di RE 1 in ragione
della desistenza (decreto impugnato, pag. 3).
L'interessata obietta che
nel caso specifico il giudice avrebbe dovuto
usufruire del proprio
margine di apprezzamento e statuire secondo equità, tenuto conto che i rapporti
fra le parti sono stati regolati dal procedimento a tutela dell'unione
coniugale per molti anni, che essa versa in gravi ristrettezze economiche e che
il marito ha beneficiato anch'egli di tali regolamentazioni. A suo parere non
si giustifica perciò di addebitarle i costi della procedura, i quali vanno compensati.
a) Premesso
che compensate potrebbero essere se mai le ripetibili, mentre le spese
processuali possono tutt'al più essere suddivise a metà tra le parti, l'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le
spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese
ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste per principio a carico della parte
soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera
soccombente l'attore; in caso di acquiescenza, il convenuto. Nella fattispecie
il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Riservato l'esito
di un'eventuale procedura di revisione (sopra, consid. 4), le spese seguono in
circostanze del genere il prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC. La
questione è di sapere se da tale principio il giudice possa scostarsi facendo
capo all'art. 107 cpv. 1 CPC e addebitare le spese secondo equità – almeno in
parte – al convenuto, come chiede la reclamante.
b) La
precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si
considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non
figurava nel disegno del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata
aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel vero-simile intento di
prevenire che in caso di non entrata nel merito
o di desistenza il giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1
prima frase CPC e suddivida le spese
giudiziarie secondo equità in base all'art. 107 lett. b (“una parte
aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre circostanze
speciali”; Tappy, op. cit., n. 26
ad art. 106 CPC). Un riparto per equità delle spese giudiziarie in caso di
desistenza contraddirebbe perciò gli intendimenti del legislatore, mentre in
concreto l'art. 107 lett. e CPC (“stralciata dal ruolo in quanto priva di
oggetto”) non è di rilievo, poiché non concerne cause tolte dal ruolo per
desistenza (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.38 dell'8 giugno 2020 consid. 5).
c) L'esenzione
dalle spese processuali in caso di gratuito patrocinio previsto dall'art. 118
cpv. 1 lett. b CPC non significa che il giudice non debba statuire al riguardo,
ma solo che le spese vanno a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC),
il beneficiario essendo tenuto alla loro rifusione non appena sarà in grado di
farlo (art. 123 cpv. 1 CPC; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 11 e 12 ad art. 118 con rinvio; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 8 ad art. 118). Né la
parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è esentata dal pagamento
delle ripetibili all'avversario (art. 118 cpv. 3 CPC). Infondato su questo punto, il reclamo risulta così destituito
di fondamento.
6.
Per
quel che è del gratuito patrocinio, il Pretore ha richiamato il principio secondo
cui tale beneficio diventa senza interesse se il richiedente perde la qualità
di parte nel corso del procedimento. Accertata la desistenza di RE 1, egli ha
dichiarato così senza interesse l'istanza sia in relazione alla designazione
dell'avv. PA 1 sia in relazione a quella dell'avv. __________ A__________ come
patrocinatori d'ufficio (decisione impugnata, pag. 3). La reclamante oppone che
con decreto del 18 dicembre 2015 le era stato concesso il gratuito patrocinio parziale
e lamenta gravi ristrettezze economiche, definendo il diniego del beneficio come
una grave iniquità. Nelle richieste di giudizio essa propone inoltre di
ammettere anche CO 1 al gratuito patrocinio. Se non che, al proposito essa non ha
manifestamente alcun interesse a contestare il diniego del beneficio richiesto
dal convenuto. Al proposito il reclamo riesce d'acchito inammissibile.
a) Nel
caso specifico risulta dagli atti
che nella procedura a tutela dell'unione coniugale l'unica istanza di gratuito
patrocinio formulata da RE 1 ancora pendente al momento in cui il Pretore ha statuito
era quella del 10 luglio 2013 presentata dall'avv. __________ A__________. La
successiva, del 9 luglio 2014, introdotta dall'avv. PA 1, era già stata
respinta il 5 agosto 2014. L'istante aveva bensì chiesto, il 12 giugno
2015, di riesaminare quel diniego. Il Pretore tuttavia aveva ritenuto che costei
non avesse invocato alcun documento o elemento nuovo “rispetto a quelli
vagliati”, considerando in sostanza che non sussistevano le condizioni per
entrare in materia (decisione del 16 giugno 2015). È vero che le decisioni in
materia di gratuito patrocinio non acquisiscono forza di giudicato, di modo che
nuove domande possono essere riproposte verificandosi ulteriori e rilevanti
circostanze (DTF 141 I 244 consid. 3.1). In concreto non si trattava però di
una seconda domanda di gratuito patrocinio, ma di una domanda di riesame, alla
quale né la legge (art. 117 segg. CPC) né la Costituzione conferiscono il
carattere di pretesa giuridica (sentenza
del Tribunale federale 4A_375/2020 del 23 settembre 2020 consid. 3.1 in: RSPC
2021.
pag. 107). Una domanda di riesame è ammissibile solo se il richiedente si
vale di fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva
o non aveva ragione di valersi nella causa precedente (sentenza del Tribunale
federale 4A_269/2020 del 18 agosto 2020 consid. 3.1.5). Ciò che il Pretore, senza
essere contraddetto dall'interessata, ha accertato non essere il caso nella
fattispecie.
b) Non
si disconosce che con decisione del 18 dicembre 2015 entrambi i coniugi erano
stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, tranne dover
versare ognuno una partecipazione di fr. 50.– alle spese processuali. E su tale
decreto risulta sia l'identificativo dell'incarto a
protezione dell'unione coniugale (SO.2012.3382) sia quello della causa di
divorzio (DM.2015.281). Se non che, come ha rilevato questa Camera nella
decisione del 6 maggio 2016 emessa su appello della moglie contro gli altri
dispositivi di quella decisione, vista la pendenza dell'azione di divorzio “il
decreto cautelare impugnato si iscrive[va] in quella procedura”. La domanda di
gratuito patrocinio era stata formulata in effetti con la petizione di divorzio
e riguardava quella causa, non la protezione dell'unione coniugale. Del resto
il Pretore stesso, nella decisione del 16 giugno 2015, aveva prospettato una
nuova valutazione delle condizioni per concedere il gratuito patrocinio nell'ambito
della causa di divorzio (preannunciata dalla moglie), “previo aggiornamento di
tutti i dati”.
c) Ciò
posto, il diritto all'assistenza giudiziaria è un diritto altamente personale,
sicché qualora un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità
durante il processo,
l'eventuale
diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003
del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in
basso con numerosi riferimenti). Come ha rilevato il Pretore, tale principio vale a maggior ragione ove
al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora
ottenuto il gratuito patrocinio,
poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione
sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.133
dell'11 febbraio 2021 consid. 3 con rinvii). La reclamante non discute simile motivazione né pretende
che essa sia contraria al diritto. Ne segue che, non avendo essa ancora
ottenuto il beneficio richiesto al momento dello stralcio della causa dal ruolo,
la domanda di gratuito patrocinio era diventata caduca. Destituito di
consistenza, in ultima analisi il
reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
II. Sul
reclamo di CO 1
7.
Il
Pretore ha dichiarato priva d'interesse la richiesta di gratuito patrocinio presentata
dal convenuto, per quanto riguardava le spese processuali, dal momento che tali
spese erano poste integralmente a carico della moglie. Quanto alle ripetibili
in favore del convenuto medesimo, il primo giudice ha ritenuto che esse “non
possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso l'istante”, di
modo che ha esaminato le condizioni in cui versa CO 1. Ha accertato così che nel
2012.
il convenuto, attualmente al beneficio della pubblica assistenza, guadagnava
fr. 4300.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2805.– mensili.
Considerato il contributo alimentare a suo carico di fr. 1000.– mensili, il
Pretore ha reputato che costui disponesse di un margine di fr. 495.– mensili.
Analogamente, alla luce dei dati fiscali, il primo giudice ha calcolato un
margine disponibile di circa fr. 300.– mensili nel 2013 e di fr. 400.– mensili
nel 2014, non senza riconoscere che nel 2015 la situazione dell'inte-ressato si
è fatta precaria. Se non che, a suo parere, prima di allora CO 1 avrebbe dovuto
accantonare quella disponibilità per far fronte ai costi di procedura e di
patrocinio. Per di più, egli ha aggiunto, nel 2011 il convenuto ha venduto un
appartamento in Italia dal quale, dedotto il mutuo ipotecario, ha ricavato
€ 62 300.00, somma sulla cui
destinazione tutto si ignora. Onde, per finire, il diniego del gratuito
patrocinio.
8.
Il
reclamante contesta in primo luogo di avere avuto a disposizione tra il 2012 e
il 2014 i mezzi per rimunerare il proprio patrocinatore. Fa valere che nel fabbisogno
minimo di fr. 2805.– mensili calcolato dal Pretore non figura il debito da lui contratto
con la __________ e adduce che, come risulta da un verbale del 3 settembre 2012, il suo margine disponibile di fr.
495.– mensili serviva al rimborso di tale mutuo, sicché nulla a lui
rimaneva per retribuire il proprio legale. Senza dimenticare, egli continua,
che ai fini del gratuito patrocinio gli andava riconosciuto un supplemento del
20% sul fabbisogno minimo. Tenuto conto dell'onere alimentare a suo carico,
egli non aveva quindi alcun margine per far fronte ai costi della procedura. Il
reclamante nega poi di avere ricavato un utile dalla vendita dell'abitazione a __________,
ricordando anzi di avere spiegato durante il proprio interrogatorio di aver dovuto
aggiungere altri € 3000.00 per estinguere il debito. Egli fa valere che,
in ogni modo, la casa è stata venduta nel 2011 e che al momento in cui ha
presentato la domanda di gratuito patrocinio egli non aveva più nulla, come
dimostrano le tassazioni agli atti. Chiede così che in riforma della decisione
impugnata gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
9.
Come
si è accennato (consid. 6c), il beneficio del gratuito patrocinio decade qualora
un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli desista dalla
lite o acquiesca, sia che la causa diventi senza oggetto o senza interesse
giuridico. Se al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, il
richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno
l'interesse medesimo alla decisione sul conferimento del beneficio. È quanto si
è verificato nella fattispecie. CO 1
ha perduto infatti la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore ha tolto
dal ruolo per desistenza la procedura a tutela dell'unione coniugale. Poco importa
che lo stralcio si debba al comportamento della moglie. Determinante è il fatto
che la procedura sia terminata. E siccome al momento dello stralcio CO 1 non
fruiva del gratuito patrocinio, il conferimento di tale beneficio non può più
entrare in linea di conto. Che il Pretore, quindi, abbia respinto
la richiesta anziché dichiararla senza interesse è ininfluente. Nel risultato
la decisione impugnata resiste alla critica.
10.
Si
aggiunga che, seppure si volesse fare
astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del giudizio non muterebbe.
Si conviene che ai fini del gratuito patrocinio occorre valutare l'intera
situazione economica di un richiedente, ovvero l'insieme degli oneri finanziari
che gravano su quest'ultimo, compreso nella fattispecie il mutuo acceso con la __________.
E all'istituto di credito CO 1 versava fr. 495.– mensili, ciò che non gli
lasciava alcun margine per far fronte alle spese del processo (DTF 135 III 223
consid. 5.1 con rinvii). Al convenuto però il Pretore ha rimproverato di
non avere dimostrato quale fine abbiano fatto i € 62 300.00 incassati dalla vendita dell'immobile a __________. Il
reclamante si limita a ribadire la propria tesi, ma continua a non spiegare
quale sia stata la destinazione del provento ricavato dall'operazione. L'atto
di compravendita attesta che egli ha incassato € 280 000.00 riscossi mediante due assegni a nome del venditore per
complessivi € 62 347.96 e per il
resto mediante un bonifico di fr. 282 077.05
(pari a € 217 652.04) su un
conto a lui intestato (doc. 8, clausola n. 8.1.1). L'atto certifica inoltre che
il debito relativo all'“ipoteca volontaria a favore della Banca __________
S.p.A. (…) verrà estinto con parte del ricavato della presente vendita” (doc. 8
clausola n. 5.3.2). Che dall'operazione CO 1 non abbia guadagnato nulla “poiché
l'immobile era ipotecato” è lungi perciò dall'essere dimostrato. In simili
circostanze poco giova che la tassazione 2013 dell'interessato non menzioni sostanza
alcuna o che nel 2015 siano stati emessi a carico di lui attestati di carenza
beni. Il reclamante rimprovera al Pretore di non avergli chiesto chiarimenti,
ma il fatto è che egli non reca chiarimenti nemmeno davanti a questa Camera,
davanti alla quale avrebbe potuto produrre i documenti necessari per contestare
quanto gli si imputa nella decisine impugnata (Reetz/Hilber
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
3ª edizione, n. 30 in fine ad art. 317). Anche il reclamo in rassegna si
dimostra così, per concludere, votato all'insuccesso.
III. Sulle
spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
11.
Le
spese processuali di entrambi i reclami seguirebbero le rispettive soccombenze
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui si trovano le parti, rinunciando – in via eccezionale – a
ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, i memoriali non essendo
stati comunicati per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio sollecitato da
entrambe le parti in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Si
trovassero anche i richiedenti in gravi ristrettezze, per vero, i reclami
apparivano fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art.
117.
lett. b CPC), tanto da non essere stati oggetto di notificazione.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
12.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), in concreto le misure a tutela dell'unione coniugale
riguardavano anche la custodia parentale e la
disciplina delle relazioni personali con i figli, controversie che – come detto
(consid. 1) – non dipendono da questioni di valore e possono
formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art.
74.
LTF. Le misure a protezione
dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari
(DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza
giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017
del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le
cause inc. 11.2020.95 e 11.2020.97 sono congiunte.
2. I
reclami sono respinti.
3. Non
si riscuotono spese.
4. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 è respinta.
5. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è respinta.
6. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione:
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
–
(in estratto, dispositivo n. 2);
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).