Lexipedia

Decisione

11.2020.99

Un appello sul diritto di visita già trascorso è privo d'oggetto. Un appello contro un decreto supercautelare è irricevibile

31 agosto 2020Italiano10 min

assegnatole [il 5 giugno 2020]” e ha incaricato la psicologa M__________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2020.99

11.2020.106

Lugano

31 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.4157 (misure a protezione dell'unione coniugale:

provvedimenti cautelari) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 settembre 2019 da

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 ,

giudicando sull'appello

del 28 luglio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 24 luglio 2020;

come pure sull'appello

presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 agosto

2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino

italiano, e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 12 marzo 2010. Dal matrimonio è nata la figlia A__________,

il 5 luglio 2011. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione

coniugale avviata il 3 settembre 2019 dalla moglie davanti al Pretore del

Distretto di Luga­no, sezione 6, con decreto supercautelare del giorno

successivo il Pretore ha incaricato l'educatrice e psicomotricista A__________ __________

__________ di seguire la famiglia e in particolare di verificare le condizioni

di A__________. Al dibattimento del 6 novembre 2019 le parti hanno raggiunto un

accordo, omologato dal Pretore seduta stante, in virtù del quale, in particolare,

A__________ è stata affidata alla madre mentre AO 1 avrebbe esercitato il

diritto di visita in “un giorno completo sul WE alternativamente il sabato o la

domenica dalle 10.00 alle 20.30”.

B. Il 2 marzo 2020 A__________

__________ __________ ha rilasciato un rapporto sulla situazione della famiglia

con riserva di presentare un complemento entro 15 giorni. Nulla essendo intervento,

il 5 giugno 2020 il Pretore ha invitato la specialista ad aggiornare il

rapporto entro 20 giorni. Il 12 giugno 2020 AO 1 ha chiesto di poter trascorre

con la figlia “almeno 7 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 1° e il

7 agosto 2020”. Invitata a presentare le proprie osservazioni, AP 1 ha proposto

il 26 giugno 2020 di respingere l'istanza. In una replica spontanea del 7

luglio 2020 AO 1 ha reiterato nella sua richiesta. Il 9 luglio 2020 il Pretore

ha assegnato ad A__________ __________ __________ un termine di 10 giorni per “indicare

Fatti

i suoi intendimenti e il motivo per il quale non ha rispettato il termine

assegnatole [il 5 giugno 2020]” e ha incaricato la psicologa M__________ __________

__________ __________ di sentire A__________. Il 17 luglio 2020 A__________ __________

__________ ha dato seguito all'ingiunzione del Pretore e il 21 luglio successivo

quest'ultimo ha annullato l'incarico conferito alla psicologa M__________ __________

__________ __________. Il 22 luglio 2020 AP 1 ha fatto presente le Pretore le

sue rimostranze chiedendo di revocare il mandato ad A__________ __________ __________.

C. Statuendo con decreto

cautelare del 24 luglio 2020, il Pretore ha autorizzato AO 1 a trascorrere

insieme con la figlia A__________ “un periodo di vacanza di almeno sette giorni

consecutivi dal 1° al 16 agosto 2020”. Le spese processuali di fr. 400.– sono

state poste a carico di AP 1. Contro il decreto cautelare appena citato quest'ultima

è insor­ta a questa Camera con un appello del 28 luglio 2020 per ottenere che,

conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio in questione sia riformato

nel senso di respingere l'autorizzazione chiesta da AO 1 e di ordinare

l'audizione immediata della figlia, da commissionare alla psicologa M__________

__________ __________ __________. Con decreto del 3 agosto 2020 il presidente

di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non

è stato oggetto di notificazione a AO 1 (inc. 11.2020.99).

D. Nel

frattempo, il 28 luglio 2020 il Pretore ha assegnato a AO 1 e ad A__________ __________

__________ un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni

sull'istanza di AP 1 intesa alla revoca del mandato ad A__________ __________ __________. Quest'ultima ha preso posizione il 1° agosto 2020.

Il 5 agosto 2020 AP 1 ha reiterato nella sua richiesta di revoca del mandato

alla specialista. Statuendo con decreto cautelare del 7 agosto 2020 il Pretore

ha revocato il mandato e ha nuovamente incaricato la psicologa M__________

__________ __________ __________ di sentire A__________. Contro il decreto

cautelare appena citato AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14

agosto 2020 per ottenere in riforma del giudizio impugnato di respingere

l'istanza di revoca. Non sono state chieste osservazioni al rimedio (inc.

11.2020.106).

Considerando

Considerandi

in

diritto: I. Sull'appello di AP 1

1.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha autorizzato AO 1

“un periodo di vacanza di almeno sette giorni consecutivi dal 1° al 16

agosto 2020”. Nell'appello AP 1 chiede di respingere l'autorizzazione chiesta

da AO 1. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 1° agosto e il 16 agosto

2020.

è decorso in pendenza di procedura. Ciò fa decadere l'interesse degno di

protezione dell'interessata, la sua istanza cautelare non potendo più essere né

respinta né accolta. In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto

e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con

rinvii; Steck in: Basler

Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 242; Killias

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art.

242).

Né, in concreto,

sussistono i presupposti per un giudizio “a posteriori” sul decreto cautelare.

Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere

esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la questione

litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze

identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la

necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi

degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva

delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1

con riferimenti; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 242).

Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia

presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio di un diritto

di visi­ta dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso, né in

concreto si ravvisavano que­stio­ni giuridiche di principio la cui soluzione si

giustifichi alla luce del pubblico interesse (nel medesimo senso: I CCA,

sentenza inc. 11.2019.50 del 18 luglio 2019 consid. 2 con rinvii). Ne segue che

nulla giustifica di statuire sull'appello nonostante l'intervenuta caducità del

litigio. Ciò vale analogamente sulla richiesta di far sentire A__________ da M__________

__________ __________ __________. In proposito la causa va dunque tolta dai

ruoli.

II. Sull'appello di AO 1

2.

I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario

(art. 248 lett. d CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo

di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),

essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III

417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). I

provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art.

265.

cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun rimedio giuridico.

Impugnato potrà essere, se mai, il decre­to cautelare, provvisto di

motivazione, che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere

invitato il convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88

consid. 1.1.1).

Nella

fattispecie, come si è detto, il 28 luglio 2020 il Pretore ha assegnato

a AO 1 e ad A__________ __________ __________ un termine di 20 giorni per

presentare le loro osservazioni sull'istanza di AP 1 intesa alla revoca del

mandato alla specialista. Se non che prima ancora della scadenza di tale

termine, al più presto il 18 agosto 2020, il primo giudice ha statuito con il

decreto cautelare del 7 agosto 2020 ora impugnato in appello. In circostanze siffatte

la decisione in questione è stata manifestamente emessa senza contraddittorio.

L'istanza della moglie non è infatti stata oggetto di discussione, tanto che

l'appellante si duole di non essersi potuto esprimere al riguardo. Che in calce al decreto

figuri l'appello come rimedio giuridico esperibile poco giova, tale indicazione

non potendo creare una via di ricor­so inesisten­te. Se ne conclude che,

diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv.

1.

CPC) non impugnabile, l'appello va dichiarato irricevibile.

III. Sulle spese

processuali e le ripetibili

3.

Per

quel che è dell'appello di AP 1, qualora una causa diventi senza oggetto o

senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC),

limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio

(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi

addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la

legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di

famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ora, vista la particolarità del caso si

giustifica di prelevare unicamente una tassa di giustizia ridotta correlata al

giudizio sulla richiesta di effetto sospensivo, emanato senza contraddittorio.

Per il resto si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle

ripetibili protestate dall'appellante, AO 1 non era ancora stata interpellato

al momento in cui l'appello è divenuto senza interesse e non ha proposto di

respingerlo. Non può dunque considerarsi “soccombente” nel senso dell'art. 106

CPC e non può essere tenuto alla rifusione di ripetibili.

Quanto all'appello di AO 1,

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone

inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla

controparte per osservazioni.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

4.

Circa i rimedi

giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF, entrambe le decisioni sono impugnabili con ricorso in materia

civile senza riguardo a questioni di valore. Trattandosi in concreto di

un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile gli interessati

possono far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello di

AP 1 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le

spese processuali di tale appello, ridotte a fr. 250.–, sono poste a carico

dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. L'appello

di AO 1 è dichiarato irricevibile.

4. Non

si riscuotono spese per tale appello.

5. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).