11.2020.99
Un appello sul diritto di visita già trascorso è privo d'oggetto. Un appello contro un decreto supercautelare è irricevibile
31 agosto 2020Italiano10 min
assegnatole [il 5 giugno 2020]” e ha incaricato la psicologa M__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2020.99
11.2020.106
Lugano
31 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.4157 (misure a protezione dell'unione coniugale:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 settembre 2019 da
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 ,
giudicando sull'appello
del 28 luglio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 24 luglio 2020;
come pure sull'appello
presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 agosto
2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino
italiano, e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 12 marzo 2010. Dal matrimonio è nata la figlia A__________,
il 5 luglio 2011. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione
coniugale avviata il 3 settembre 2019 dalla moglie davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, con decreto supercautelare del giorno
successivo il Pretore ha incaricato l'educatrice e psicomotricista A__________ __________
__________ di seguire la famiglia e in particolare di verificare le condizioni
di A__________. Al dibattimento del 6 novembre 2019 le parti hanno raggiunto un
accordo, omologato dal Pretore seduta stante, in virtù del quale, in particolare,
A__________ è stata affidata alla madre mentre AO 1 avrebbe esercitato il
diritto di visita in “un giorno completo sul WE alternativamente il sabato o la
domenica dalle 10.00 alle 20.30”.
B. Il 2 marzo 2020 A__________
__________ __________ ha rilasciato un rapporto sulla situazione della famiglia
con riserva di presentare un complemento entro 15 giorni. Nulla essendo intervento,
il 5 giugno 2020 il Pretore ha invitato la specialista ad aggiornare il
rapporto entro 20 giorni. Il 12 giugno 2020 AO 1 ha chiesto di poter trascorre
con la figlia “almeno 7 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 1° e il
7 agosto 2020”. Invitata a presentare le proprie osservazioni, AP 1 ha proposto
il 26 giugno 2020 di respingere l'istanza. In una replica spontanea del 7
luglio 2020 AO 1 ha reiterato nella sua richiesta. Il 9 luglio 2020 il Pretore
ha assegnato ad A__________ __________ __________ un termine di 10 giorni per “indicare
Fatti
i suoi intendimenti e il motivo per il quale non ha rispettato il termine
assegnatole [il 5 giugno 2020]” e ha incaricato la psicologa M__________ __________
__________ __________ di sentire A__________. Il 17 luglio 2020 A__________ __________
__________ ha dato seguito all'ingiunzione del Pretore e il 21 luglio successivo
quest'ultimo ha annullato l'incarico conferito alla psicologa M__________ __________
__________ __________. Il 22 luglio 2020 AP 1 ha fatto presente le Pretore le
sue rimostranze chiedendo di revocare il mandato ad A__________ __________ __________.
C. Statuendo con decreto
cautelare del 24 luglio 2020, il Pretore ha autorizzato AO 1 a trascorrere
insieme con la figlia A__________ “un periodo di vacanza di almeno sette giorni
consecutivi dal 1° al 16 agosto 2020”. Le spese processuali di fr. 400.– sono
state poste a carico di AP 1. Contro il decreto cautelare appena citato quest'ultima
è insorta a questa Camera con un appello del 28 luglio 2020 per ottenere che,
conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio in questione sia riformato
nel senso di respingere l'autorizzazione chiesta da AO 1 e di ordinare
l'audizione immediata della figlia, da commissionare alla psicologa M__________
__________ __________ __________. Con decreto del 3 agosto 2020 il presidente
di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non
è stato oggetto di notificazione a AO 1 (inc. 11.2020.99).
D. Nel
frattempo, il 28 luglio 2020 il Pretore ha assegnato a AO 1 e ad A__________ __________
__________ un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni
sull'istanza di AP 1 intesa alla revoca del mandato ad A__________ __________ __________. Quest'ultima ha preso posizione il 1° agosto 2020.
Il 5 agosto 2020 AP 1 ha reiterato nella sua richiesta di revoca del mandato
alla specialista. Statuendo con decreto cautelare del 7 agosto 2020 il Pretore
ha revocato il mandato e ha nuovamente incaricato la psicologa M__________
__________ __________ __________ di sentire A__________. Contro il decreto
cautelare appena citato AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14
agosto 2020 per ottenere in riforma del giudizio impugnato di respingere
l'istanza di revoca. Non sono state chieste osservazioni al rimedio (inc.
11.2020.106).
Considerando
Considerandi
in
diritto: I. Sull'appello di AP 1
1.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha autorizzato AO 1
“un periodo di vacanza di almeno sette giorni consecutivi dal 1° al 16
agosto 2020”. Nell'appello AP 1 chiede di respingere l'autorizzazione chiesta
da AO 1. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 1° agosto e il 16 agosto
2020.
è decorso in pendenza di procedura. Ciò fa decadere l'interesse degno di
protezione dell'interessata, la sua istanza cautelare non potendo più essere né
respinta né accolta. In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto
e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con
rinvii; Steck in: Basler
Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 242; Killias
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art.
242).
Né, in concreto,
sussistono i presupposti per un giudizio “a posteriori” sul decreto cautelare.
Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere
esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federale – se la questione
litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze
identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la
necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi
degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva
delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1
con riferimenti; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 242).
Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia
presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio di un diritto
di visita dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso, né in
concreto si ravvisavano questioni giuridiche di principio la cui soluzione si
giustifichi alla luce del pubblico interesse (nel medesimo senso: I CCA,
sentenza inc. 11.2019.50 del 18 luglio 2019 consid. 2 con rinvii). Ne segue che
nulla giustifica di statuire sull'appello nonostante l'intervenuta caducità del
litigio. Ciò vale analogamente sulla richiesta di far sentire A__________ da M__________
__________ __________ __________. In proposito la causa va dunque tolta dai
ruoli.
II. Sull'appello di AO 1
2.
I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario
(art. 248 lett. d CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo
di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”),
essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III
417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). I
provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art.
265.
cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun rimedio giuridico.
Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare, provvisto di
motivazione, che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere
invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88
consid. 1.1.1).
Nella
fattispecie, come si è detto, il 28 luglio 2020 il Pretore ha assegnato
a AO 1 e ad A__________ __________ __________ un termine di 20 giorni per
presentare le loro osservazioni sull'istanza di AP 1 intesa alla revoca del
mandato alla specialista. Se non che prima ancora della scadenza di tale
termine, al più presto il 18 agosto 2020, il primo giudice ha statuito con il
decreto cautelare del 7 agosto 2020 ora impugnato in appello. In circostanze siffatte
la decisione in questione è stata manifestamente emessa senza contraddittorio.
L'istanza della moglie non è infatti stata oggetto di discussione, tanto che
l'appellante si duole di non essersi potuto esprimere al riguardo. Che in calce al decreto
figuri l'appello come rimedio giuridico esperibile poco giova, tale indicazione
non potendo creare una via di ricorso inesistente. Se ne conclude che,
diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv.
1.
CPC) non impugnabile, l'appello va dichiarato irricevibile.
III. Sulle spese
processuali e le ripetibili
3.
Per
quel che è dell'appello di AP 1, qualora una causa diventi senza oggetto o
senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC),
limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio
(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi
addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la
legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di
famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ora, vista la particolarità del caso si
giustifica di prelevare unicamente una tassa di giustizia ridotta correlata al
giudizio sulla richiesta di effetto sospensivo, emanato senza contraddittorio.
Per il resto si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle
ripetibili protestate dall'appellante, AO 1 non era ancora stata interpellato
al momento in cui l'appello è divenuto senza interesse e non ha proposto di
respingerlo. Non può dunque considerarsi “soccombente” nel senso dell'art. 106
CPC e non può essere tenuto alla rifusione di ripetibili.
Quanto all'appello di AO 1,
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone
inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
4.
Circa i rimedi
giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF, entrambe le decisioni sono impugnabili con ricorso in materia
civile senza riguardo a questioni di valore. Trattandosi in concreto di
un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile gli interessati
possono far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello di
AP 1 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le
spese processuali di tale appello, ridotte a fr. 250.–, sono poste a carico
dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. L'appello
di AO 1 è dichiarato irricevibile.
4. Non
si riscuotono spese per tale appello.
5. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).