11.2021.1
Divorzio: decreto cautelare "nelle more istruttorie", contributi alimentari per moglie e figlio
17 ottobre 2022Italiano42 min
lavora come dipendente e amministratore della società “sorella” A__________ AG di __________. La moglie lavorava
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.1
11.2021.2
Lugano
17 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2020.172 (divorzio su azione di un coniuge:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 17 giugno 2020 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 4 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 22 dicembre 2020 (inc. 11.2021.1)
e sull'appello
presentato da AO 1 il 4 gennaio 2021 contro la medesima sentenza (inc. 11.2021.2);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1966) e AP 1 (1969)
si sono sposati a __________ il 23 luglio 1999. In costanza di matrimonio
i coniugi hanno
adottato N__________, nata il 25 aprile 2001, oggi maggiorenne. Dall'unione
coniugale è poi nato L__________, il 15 febbraio 2008. Entrambi i figli sono
ancora gli studi. Fino al 1° giugno 2020 il marito era dipendente e
amministratore della società A__________ Limited di Lo__________ e attualmente
lavora come dipendente e amministratore della società “sorella” A__________ AG di __________. La moglie lavorava
fino al 31 dicembre 2019 a tempo ridotto per la società del marito. In seguito
ha intrapreso un'attività a tempo parziale nell'intermediazione immobiliare presso la M__________
Sagl di __________. Essa è anche
socia e gerente della __________ Sagl di __________, azienda attiva nell'ambito
di yoga e benessere. I coniugi vivono separati dal 1° settembre 2017, quando
entrambi hanno lasciato l'abitazione coniugale (particella n. __________ RFD di
L__________, sezione di B__________, intestata ai coniugi in ragione di metà
ciascuno), il marito per trasferirsi prima in un appartamento a L__________ e poi
a Lo__________ e la moglie per stabilirsi con i figli in un appartamento, sempre
a L__________. I coniugi possiedono inoltre un appartamento di vacanza a S__________
(proprietà per piani n. 50 819 della particella
n. 2988 di S__________, loro intestata in ragione di metà ciascuno).
B. Il 23 gennaio 2020 AP
1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, postulando l'affidamento di L__________ (riservato il diritto di
visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 11 000.– mensili fino all'età del suo
pensionamento e uno per il figlio di fr. 2410.– mensili (oltre alle spese
per le attività extrascolastiche e quelle straordinarie). Essa ha proposto
inoltre di liquidare il regime dei beni “ai sensi degli art. 204 seg. CC” e di ripartire le prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio “secondo
le previsioni di legge” (inc. DM.2020.10). Il Pretore ha citato le parti a comparire il 4 maggio 2020
per la conciliazione. L'udienza è poi stata rinviata al 18 agosto successivo. Nel
frattempo, il 1° giugno 2020 AO 1 è tornato a vivere nell'abitazione
coniugale di __________.
C. Con istanza cautelare
del 17 giugno 2020 AP 1 ha sollecitato l'affidamento del figlio L__________ (riservato
il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 10 472.60 mensili dal giugno del 2019 e uno
per il figlio di fr. 2885.85 mensili dal giugno del 2019 (senza cenno ad
assegni familiari) con copertura di tutte le attività extrascolastiche
e
delle spese straordinarie in favore di lui. Inoltre essa ha postulato una
provvigione ad litem di fr. 10 000.–.
Identiche domande essa ha avanzato già inaudita parte, facendo però decorrere i
contributi alimentari per sé e per il figlio dal luglio del 2020 (inc.
CA.2020.172). L'indomani il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza supercautelare
e ha citato le parti all'udienza del 18 agosto 2020 per il contraddittorio.
D. All'udienza di
conciliazione del 18 agosto 2020 nella causa di divorzio AO 1 ha aderito allo
scioglimento del matrimonio, alla liquidazione del regime dei beni e al riparto
delle prestazioni di libero passaggio secondo le previsioni di legge, ma non ad
altri effetti del divorzio. Quanto all'istanza cautelare, egli ha offerto un
contributo alimentare per il solo figlio di fr. 963.– mensili (assegni
familiari non compresi) oltre al pagamento di fr. 1100.– (la quota di un
terzo dei costi abitativi attraverso assunzione diretta del canone di locazione
dell'appartamento di L__________), di fr. 759.– (retta scolastica dell'__________)
e di
fr. 135.– (contributo di accudimento), contestando le altre richieste della
moglie e proponendone altre. Le parti hanno replicato e duplicato, confermando
le loro posizioni, non senza notificare prove.
E. In coda alla menzionata
udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato seduta stante
dal Pretore aggiunto, in base al
quale l'appartamento di L__________ è stato assegnato in locazione alla
moglie, il marito impegnandosi a pagare direttamente la pigione e le spese
accessorie di fr. 3300.– mensili, L__________ è stato affidato alla madre
con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il più ampio diritto
di visita paterno) e il marito ha accettato di versare un contributo alimentare
per il figlio di fr. 963.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre alle
rette scolastiche di fr. 759.– mensili e la mensa scolastica di fr. 135.–
mensili. Sugli altri punti, compreso
il contributo di mantenimento per la moglie, i coniugi non hanno raggiunto
un'intesa, di modo che il Pretore ha dato avvio all'istruttoria seduta
stante, impartendo ai coniugi un termine per produrre la documentazione
reciprocamente richiesta. Contestualmente egli ha impartito alla moglie un termine
per motivare l'azione di divorzio.
F. Il 17 settembre 2020 AP
1 ha motivato la petizione, formulando le proprie richieste di giudizio in
merito agli effetti del divorzio. Nel corso dell'istruttoria il Pretore
aggiunto ha emanato vari decreti cautelari sulla regolamentazione del diritto
di visita. La causa è attualmente nella fase istruttoria. Nel procedimento
cautelare il Pretore aggiunto non ha chiuso l'istruttoria né ha indetto una
discussione finale. Il 15 dicembre 2020 la figlia N__________, che dall'agosto del
2020 vive con il fidanzato in un appartamento a L__________, ha promosso un'azione
di mantenimento nei confronti del padre (inc. SE.2020.387).
G. Statuendo con decreto
del 22 dicembre 2020 nel procedimento cautelare, il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto l'istanza di AP 1, obbligando il marito a versare a quest'ultima un
contributo alimentare di fr. 1755.– mensili dal giugno del 2020. Le spese
giudiziarie sono state rinviate al merito.
H. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4
gennaio 2021 nel quale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 7388.60
mensili dal giugno del 2019 e di riconoscerle una provvigione ad litem
di fr. 10 000.–. In subordine essa postula l'annullamento
del decreto impugnato e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio
(inc. 11.2021.1). Quello stesso 4 gennaio 2021 AO 1 ha interposto a sua
volta appello contro il decreto cautelare del 22 dicembre 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel
senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie (inc. 11.2021.2).
Nelle loro osservazioni del 19
aprile 2021 i coniugi hanno vicendevolmente concluso per il rigetto dell'appello
avversario.
I. Nel frattempo, con
decisione del 25 febbraio 2021 il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a stanziare
alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Le spese processuali di
fr. 1000.– sono state addebitate al marito, tenuto a rifondere alla moglie
fr. 1500.– per ripetibili (inc. CA.2021.15). Con replica spontanea del 3 maggio
2021AP 1 ha ribadito a questa Camera le proprie domande di appello. In una
duplica del 17 maggio 2021 AO 1 ha riaffermato la sua posizione.
L. Il 21 giugno 2022 la
giudice delegata della Camera, richiamato il principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto della filiazione, ha assegnato alle parti un termine per
pronunciarsi sulla più recente giurisprudenza del Tribunale federale in merito
al calcolo dei contributi alimentari nel diritto di famiglia. Mediante
osservazioni dell'11 luglio 2022 AP 1 ha quantificato il contributo alimentare
in suo favore, invocando la nuova giurisprudenza, in fr. 7303.– dal 1°
giugno al 31 dicembre 2019, in fr. 8356.20 dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020, in
fr. 7843.50 dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, in fr. 7175.90 dal 1° gennaio
al 30 settembre 2021 e in fr. 9584.– dall'ottobre del 2021 in poi. Da parte
sua, AO 1 il 25 luglio 2022 ha reiterato la richiesta di sopprimere il
contributo alimentare per la moglie.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
I
due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso
di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
La
decisione impugnata è un decreto cautelare emanato in una causa di divorzio
(art. 276 cpv. 1 CPC) con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). I
decreti cautelari sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d
CPC). Anche se sono stati adottati – come in concreto – prima che sia conclusa
l'istruttoria, ma la controparte ha avuto modo di esprimersi almeno per scritto
(art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi
o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni
(art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non
sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).
La stessa moglie aveva sollecitato del resto, il 6 novembre 2020, una pronuncia
“nelle more istruttorie” sulle sue richieste cautelari.
Ove
si tratti di controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, un appello è
ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo
alimentare litigioso davanti al primo giudice. Circa la tempestività degli appelli, la decisione impugnata è
pervenuta ai patrocinatori delle parti il 23 dicembre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________ e n. 98.__________, agli atti). Cominciato
a decorrere l'indomani, il termine di riscorso sarebbe scaduto così sabato 2
gennaio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv.
3.
CPC. Inoltrati entrambi il 4 gennaio 2021, ultimo giorno utile, gli appelli
in esame sono pertanto ricevibili.
3.
Alle osservazioni del 19 aprile 2021 AO 1 acclude un
plico di documenti con il conteggio aggiornato del proprio fabbisogno minimo (doc.
2.
delle osservazioni) e il verbale del-l'udienza tenutasi il 13 aprile 2021
davanti al Pretore aggiunto nella causa inerente all'azione di mantenimento
promossa dalla figlia N__________ nei suoi confronti, durante la quale le parti
si sono accordate su un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 887.–
mensili (assegni familiari compresi) dall'aprile al giugno del 2021 (inc. SE.2020.387;
doc. 3 delle osservazioni). Ora, nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende
valersi di simile facoltà illustrare i motivi che le hanno impedito di
sottoporre quegli elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si
poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1).
Per
quanto attiene al conteggio del suo fabbisogno minimo, nel caso specifico il
marito aveva prodotto un elenco simile nella causa di divorzio (doc. 3
dell'inc. DM.2020.10). Nella misura in cui sono successivi alla decisione
impugnata e aggiornano le poste fatte valere in prima sede, i documenti
allegati al citato conteggio, come pure il verbale di udienza (doc. 3), sono
ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla rilevanza di simili documenti ai
fini del giudizio, essa sarà esaminata in appresso.
4.
Controverso rimane, in questa sede, il contributo
alimentare per la moglie. La richiesta di provvigione ad litem è stata
definitivamente decisa dal Pretore aggiunto il 25 febbraio 2021, ciò che rende
la richiesta di AP 1 in appello priva d'oggetto. Il litigio sul contributo di
mantenimento in favore della moglie legittima inoltre questa Camera a statuire
sul contributo alimentare per il figlio L__________ (art. 282 cpv. 2 CPC),
tanto più in forza della nuova giurisprudenza promulgata dal Tribunale federale
in materia di mantenimento.
5.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto, accertato che la famiglia versa in una
situazione finanziaria agiata, ha ricordato che all'udienza per il tentativo di
conciliazione nell'azione di divorzio e per la discussione cautelare del 18
agosto 2020 le parti avevano concordato un contributo alimentare per il figlio L__________
di fr. 963.– mensili (oltre assegni familiari) con assunzione da parte del
padre delle rette scolastiche (fr. 759.– mensili), come pure del costo della mensa
scolastica (fr. 135.– mensili) e della pigione con spese accessorie
dell'appartamento della moglie a L__________ (fr. 3300.– mensili).
Ciò
posto, il primo giudice ha determinato il reddito di AO 1 in complessivi fr. 27 067.– mensili
(fr. 5387.– dall'attività come dipendente della A__________ AG, fr. 638.–
di rimborsi spese, fr. 1667.– dall'attività come amministratore della
società, fr. 18 750.– dall'attività come consulente e fr. 625.– di rimborsi
spese quale consulente). Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice
l'ha calcolato in fr. 13 876.–
mensili: minimo
esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari dell'appartamento a B__________
fr. 1126.–, interessi ipotecari dell'appartamento a S__________ fr. 1262.–,
pigione dell'appartamento a __________ fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 407.–, assicurazione economia domestica dell'appartamento di B__________
fr. 244.–, assicurazione
economia domestica dell'appartamento a S__________
fr. 51.–, spese
condominiali dell'appartamento a S__________ fr. 285.–, giardiniere fr. 107.–,
imposte fr. 2000.–, contributo di mantenimento e spese per il
figlio L__________ fr. 1857.–, pigione e spese accessorie dell'appartamento
della moglie fr. 3300.–, contributo alimentare
per la moglie fr. 1037.– (decisione impugnata, pag. 3).
Riguardo
a AP 1, il Pretore aggiunto ne ha definito il reddito in complessivi fr. 1809.–
mensili (dall'attività di intermediaria immobiliare per la M__________
Sagl) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2909.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 552.–, assicurazione economia domestica e responsabilità
civile dell'appartamento a B__________ fr. 44.–, posteggio fr. 180.–, assicurazione
responsabilità
civile dell'automobile fr. 163.–, imposte di
circolazione fr. 56.–, “terzo pilastro” fr. 564.– (decisione impugnata, pag. 3).
In
definitiva il Pretore aggiunto, tenuto conto che il margine disponibile del
marito ammonta a fr. 13 191.– mensili mentre la moglie registra un ammanco, ha ritenuto
giustificato garantire alla moglie l'entrata di fr. 3564.– mensili che essa conseguiva
quando lavorava per la società del marito A__________ AG (doc. L). In siffatte
circostanze egli ha condannato AO 1 a versare all'interessata dal
giugno del 2020 un contributo alimentare di fr. 1755.– mensili, pari alla
differenza tra il reddito conseguito dalla moglie allorché lavorava per la A__________
AG e il reddito conseguito attualmente (fr. 3564.– mensili per la A__________
AG, meno fr. 1809.– mensili percepiti dalla M__________ Sagl). Considerato
infine che dal settembre del 2020 il marito versa alla moglie spontaneamente
fr. 1037.– mensili, il Pretore aggiunto ha autorizzato la deduzione di eventuali
contributi alimentari già erogati.
6.
Riguardo alle
proprie entrate, nel suo appello AO 1 contesta il calcolo del Pretore aggiunto.
Il primo giudice ha accertato tale reddito, come detto, in complessivi fr. 27 067.– mensili
nel 2019 (fr. 5387.– dall'attività come dipendente della A__________ AG,
fr. 638.– di rimborsi spese, fr. 1667.– dall'attività come
amministratore della società, fr. 18 750.–
dall'attività come consulente e fr. 625.– di rimborsi spese quale consulente), fondandosi
sulla documentazione prodotta dalla A__________ AG il 18 settembre 2020 (richiamo
III dell'inc. DM.2020.10).
a) Il
convenuto rimprovera il Pretore aggiunto di avere preso in considerazione i
redditi del 2019 quando agli atti egli ha prodotto nuova documentazione sull'attività
lucrativa che egli svolge dal suo rientro in Svizzera. Determinante per il
calcolo dei contributi alimentari dovuti – a suo parere – è pertanto il periodo
che decorre dal giugno del 2020 (appello, pag. 4 seg.). Egli sostiene così di guadagnare complessivi fr. 23 866.– mensili (fr. 20 896.– come dipendente della A__________
AG, fr. 2970.– come membro del consiglio di amministrazione della A__________
Ltd) e non più fr. 27 067.–
mensili come nel 2019.
b) Nelle
sue osservazioni del 19 aprile 2021 la moglie definisce “alquanto nebulosa” la
situazione reddituale del marito. Essa rileva di avere già indicato nella sua
istanza che fino al 31 dicembre 2018 il marito dichiarava di percepire un
salario di almeno fr. 258 692.– annui dall'attività presso la A__________
Ltd, oltre a spese di rappresentanza per fr. 16 000.– ed
emolumenti quale membro del consiglio di amministrazione della C__________ SA
di Lu__________ per fr. 19 440.– (dichiarazione d'imposta 2018, doc. T nell'inc.
DM.2020.10), circostanza che il convenuto non avrebbe mai contestato e
il Pretore aggiunto nemmeno considerato. Essa rimprovera il marito inoltre di
non avere documentato a sufficienza la propria situazione economica dal 1°
giugno 2020, avendo egli prodotto unicamente un certificato di salario (doc.
2.3
nell'inc. DM.2020.10). Chiede così che l'accertamento del Pretore aggiunto sia
confermato.
c) Per
costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello
conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con
richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto
dell'istruttoria (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio
2022.
consid. 4a). In concreto il Pretore aggiunto ha accertato le entrate conseguite
dal marito nel 2019 in fr. 27 067.– mensili, senza ulteriore motivazione. Per
il 2020 il convenuto ha documentato nondimeno una riduzione del proprio
guadagno a fr. 23 866.75 mensili sulla base di un nuovo contratto di
lavoro stipulato il 1° giugno 2020 (doc. 19), di un conteggio mensile del
giugno 2020 (doc. 2.3) e di un formulario da lui redatto riguardante il
compenso come membro del consiglio di amministrazione della A__________ Ltd.
Approfondimenti saranno ancora possibili in esito all'istruttoria cautelare. Considerando
inoltre come alla moglie sia stato calcolato il reddito attuale e non quanto essa
percepiva nel 2019, occorre riconoscere anche al marito l'entrata effettiva del
2020, composta di un salario netto di fr. 20 896.75
e di un compenso come membro del consiglio di amministrazione della A__________
Ltd di fr. 2970.– (doc. 2, secondo foglio nell'inc. DM.2020.10).
7.
Per quanto attiene
al reddito della moglie, il Pretore aggiunto l'ha accertato in fr. 1809.– mensili, pari alla media di
quanto essa ha guadagnato dal settembre del 2019 fino all'agosto del 2020 come
intermediaria immobiliare a tempo parziale per la M__________ Sagl (richiamo I
nell'inc. DM.2020.10). AO 1 chiede in appello e nelle osservazioni all'appello
della moglie che a quest'ultima sia imputato un reddito di almeno fr. 8000.– mensili per un'attività a tempo
pieno (appello del marito, pag. 7 seg. e osservazioni all'appello della moglie,
pag. 5 seg.). A mente sua, risulta dagli atti come l'interessata abbia una “perfetta capacità di
automantenimento” e che grazie
alla sua formazione, alle sue conoscenze e alla sua esperienza professionale sarebbe
in grado di estendere la propria attività lucrativa al 100%. La moglie obietta
che tale argomento è nuovo e pertanto irricevibile (replica, punto 10, pag. 3).
In effetti non consta che davanti al primo giudice AO 1 abbia preteso di
imputare all'interessata un reddito da attività a tempo pieno. Si è limitato a
contestare il reddito da lei conseguito lavorando a tempo parziale
(osservazioni 18 agosto 2020 all'istanza cautelare della moglie, pag. 2 seg.;
verbale del 18 agosto 2020, pag. 3). La pretesa di ascriverle un reddito
ipotetico a tempo pieno va se mai sottoposta al Pretore aggiunto e andrà istruita
nell'ambito dell'assunzione probatoria cautelare in corso.
8.
Per quanto attiene
al calcolo dei fabbisogni, la moglie ribadisce che, vista la situazione agiata della famiglia, il
contributo di mantenimento le deve assicurare lo stesso tenore di vita sostenuto
fino alla separazione, sicché occorre applicare il metodo di calcolo fondato sul
dispendio effettivo. AO 1 contesta da parte sua un buon numero di spese
esposte dalla moglie perché successive alla separazione oppure non comprovate.
a) In tre
sentenze recenti il Tribunale federale ha mutato giurisprudenza e deciso che il
metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile a livello svizzero
nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in
esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto
dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia va ripartita tra coniugi e i figli nella
proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, DTF 147 III 293, 147 III 301). Tale
fabbisogno va definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di
esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle
esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF con l'aggiunta, se le
condizioni finanziarie ciò permettono, di determinate poste (cosiddetto
fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”).
Quanto
al metodo di calcolo fondato sul “dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag. 880
consid. a), esso continua ad applicarsi, ma solo nel caso di redditi
eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a due fasi”
permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi
alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica (DTF 147 III 301 consid. 4.3; I CCA
sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 7). Il livello di vita
cui un coniuge e i figli possano aspirare è invero l'ultimo raggiunto prima
della separazione, non un livello più elevato (DTF 147 III 296 consid. 4.4, 141
III 468 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_489/2020 del 27 giugno 2022
consid. 5; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile
2022.
consid. 12). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri
termini, a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione
anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).
b) Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto indica di calcolare i fabbisogni dei
coniugi in base al fabbisogno minimo “allargato”.
In realtà egli ha combinato i due metodi illustrati dianzi. Da un lato infatti egli si è dipartito dal
fabbisogno minimo dei coniugi, “allargato” secondo i criteri del diritto civile
(minimo esistenziale del diritto esecutivo, costo dell'alloggio, premio dell'assicurazione
contro la responsabilità civile e dell'economia domestica, premio della cassa
malati, imposte), dall'altro ha inserito in tale fabbisogno però spese del
tutto estranee (oneri ipotecari e spese della casa di vacanza a S__________, pigione
dell'appartamento a Lo__________ e spese del giardiniere), tipiche del
fabbisogno effettivo (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). In concreto il
fabbisogno della famiglia va dunque ricalcolato in base alla nuova
giurisprudenza (DTF 142 V 558 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2 con rinvii; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_889/2018
del 15 maggio 2019 consid. 3.2.2; v. anche DTF 147 III 301, consid. 4.3 in fine). Il mero fatto che la famiglia versi in
condizioni agiate non configura per altro una situazione economica tanto
favorevole da giustificare una deroga al sistema di calcolo “a due fasi”.
9.
Nel sistema del
metodo “a due fasi” il
fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per
il calcolo dei minimi di esistenza, che si compone in primo luogo del cosiddetto “importo base mensile”, al quale vanno aggiunti in particolare la pigione effettivamente
pagata o le spese connesse all'immobile (se il coniuge abita in casa propria),
il premio della cassa malati obbligatoria e le eventuali spese indispensabili per
l'esercizio di una professione (tra cui spese d'automobile, senza
l'ammortamento). Se le condizioni economiche della famiglia lo permettono, a
tali minimi si possono aggiungere – per esempio – i premi di assicurazioni non
obbligatorie (come la complementare contro le malattie e l'assicurazione
dell'economia domestica, quella contro la responsabilità civile e quella sulla
vita), le imposte, un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione, le spese correlate
all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di
lavoratori indipendenti e il rimborso di eventuali debiti contratti durante la
comunione domestica, mentre rimangono escluse le spese voluttuarie o per
diporto, come viaggi, vacanze, tempo libero e così via (cosiddetto fabbisogno
minimo “allargato” o “del diritto civile”; DTF 147 III 282 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b
a 6d; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid.
14). Nel caso precipuo i cospicui mezzi di cui dispone la famiglia
consentono di riconoscere il fabbisogno
minimo “allargato”. Entro tali limiti vanno di conseguenza esaminate le
voci controverse che rientrano in tale nozione.
10.
Nel fabbisogno minimo di
AO 1, determinato dal Pretore aggiunto in
fr. 13 876.– mensili
(sentenza impugnata, pag. 3), non può essere riconosciuto intanto il
costo dell'abitazione secondaria a S__________ (interessi ipotecari fr. 1262.–,
spese condominiali fr. 285.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 51.–).
Va aggiunto invece un forfait per telecomunicazioni stimato a un sommario esame
in fr. 150.– (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11
novembre 2021 consid. 9b). Il Pretore aggiunto ha considerato altresì le spese
che AO 1 assume come concordato nel corso della procedura, ovvero la pigione
dell'appartamento in cui risiede la moglie con il figlio per fr. 3300.–
mensili, il contributo di mantenimento per L__________ di fr. 1857.– mensili e
il contributo di mantenimento che egli versa spontaneamente alla moglie dal
settembre del 2020 di fr. 1037.– mensili. Tali poste devono essere considerate
al termine della valutazione del bilancio familiare e non incluse nel
fabbisogno minimo del marito.
a) Il
Pretore aggiunto ha inserito nel fabbisogno minimo del marito gli oneri
ipotecari dell'appartamento a B__________ di fr. 1126.– mensili. Il marito
rivendica una spesa di fr. 1331.– mensili, ma non spiega come giunga a
tale cifra. Egli fa riferimento al doc. 3.2 dell'inc. DM.2020.10, che tuttavia
conferma il calcolo del Pretore aggiunto: interessi complessivi di fr. 13 515.75 (fr. 8901.– più fr. 743.90 più
fr. 1941.50 più fr. 907.35 più fr. 1022.–), diviso 12 mesi, equivalenti
a fr. 1126.– arrotondati. In proposito l'appello risulta finanche
irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
b) Il
Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo di AO 1 una spesa di fr.
244.– mensili per l'assicurazione economia domestica dell'appartamento a B__________.
Il marito chiede di riconoscergli fr. 281.– mensili, come documentato in prima
sede (doc. 3.6 nell'inc. DM.2020.10). La rivendicazione non è priva di
fondamento. Agli atti risultano infatti addebiti per complessivi fr. 3375.–
(fr. 2929.50 più fr. 445.50), i quali suddivisi su 12 mensilità equivalgono
a fr. 281.– mensili. A un sommario esame il primo giudice sembra avere considerato
soltanto la polizza n. T86.5.825.300 (fr. 2929.50 diviso 12 mensilità, per
fr. 244.– mensili), trascurando la polizza T86__________.
c)
Il primo giudice ha incluso nel fabbisogno del marito, senza motivazione, fr.
1000.– mensili per il canone di locazione dell'appartamento a Lo__________. Nell'appello
il convenuto fa valere una spesa di fr. 2574.–, rinviando al contratto di
locazione doc. 3.4. Tale documento (unitamente alla traduzione al doc. 24,
pag. 11) attesta in effetti una pigione di £ 2166.67 mensili dal 14
febbraio 2020 fino al 13 febbraio 2021 e di £ 2210.00 dal 14 febbraio 2021
fino al 13 febbraio 2022 (doc. 3.4, clausola A, n. 10), che corrispondevano
il 22 dicembre 2020 a fr. 2574.– e fr. 2625.–. Per i due anni in rassegna la
censura del marito quindi va accolta.
d) Quanto
all'onere fiscale, il Pretore aggiunto l'ha stimato nel fabbisogno minimo di AO
1.
in fr. 2000.– mensili senza altra motivazione. L'appellante oppone un carico
tributario di fr. 5000.– mensili e in una tabella riassuntiva indica fr. 2150.–
per l'imposta comunale, fr. 1720.– per l'imposta cantonale e
fr. 1565.– per l'imposta federale diretta (doc. 3 nell'inc. DM.2020.10 e doc.
2.
delle osservazioni all'appello della moglie). A un sommario esame, per un
reddito imponibile di fr. 19 488.–
mensili (redditi imponibili dei coniugi fr. 233 859.– annui, diviso 12) e una sostanza di circa fr. 2 000 000.–
(tassazione 2018: doc. T dell'inc. DM.2020.10), l'onere fiscale di
fr. 5000.– mensili appare verosimile (calcolatore d'imposta in: ‹https://www4.ti.ch/index.php?id=124428›).
Anche su questo punto l'appello del marito merita dunque accoglimento.
e) Per
quel che si riferisce a AO 1 risulta in definitiva un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 10 839.– mensili fino al gennaio del 2022 (minimo
esistenziale fr. 1200.–, oneri ipotecari dell'appartamento a B__________
fr. 1126.–, premio della cassa malati fr. 401.– [doc. 3.9 datato 12
marzo 2021 prodotto con le osservazioni all'appello della moglie; doc. 1]),
assicurazione dell'economia domestica di B__________ fr. 281.–, canone di
locazione a Lo__________ dal febbraio
del
2020.
al gennaio del 2022 fr. 2574.–, spese di giardiniere fr. 107.–, forfait per
telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale fr. 5000.–) e di fr.
8265.– mensili in seguito.
11.
Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo di AP 1 calcolato dal Pretore
aggiunto in fr. 2909.– mensili, va addizionato a tale importo anzitutto il
costo dell'alloggio di fr. 2640.– (già dedotta la quota del 20% che la dottrina
e la prassi di questa Camera relativa al metodo di calcolo “a due fasi” prevedono
di conteggiare nel fabbisogno in denaro di un figlio unico [I CCA, sentenza
inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021, consid. 11c con rinvio
a Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll,
Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des
Bundesgerichts vom 11. November 2020
i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260]), oltre a un forfait per telecomunicazioni di fr. 150.–.
In appello l'interessata fa valere un fabbisogno effettivo di fr. 11 397.60 mensili complessivi. Ai fini del
calcolo vanno tuttavia considerate soltanto le voci che rientrano nella nozione
di fabbisogno minimo “allargato”, come stabilisce la nuova giurisprudenza del
Tribunale federale (sopra, consid. 9).
a) Quanto
alle spese d'automobile, il Pretore aggiunto ha calcolato fr. 180.– per il
posteggio, fr. 163.– per l'assicurazione responsabilità civile e fr. 56.–
per l'imposta di circolazione, mentre non ha riconosciuto la rata del leasing,
quel contratto essendo stato rescisso nell'agosto del 2020 (doc. DD nel-
l'inc. DM.2020.10;
decisione impugnata, pag. 4). Nell'appel-
lo
la moglie rivendica una spesa complessiva di fr. 1436.50 mensili,
aggiungendo al minimo calcolato dal Pretore aggiunto la rata del leasing di fr. 643.60
(doc. U5), spese di manutenzione e carburante per fr. 380.– (doc. U8) e la quota
del TCS di fr. 11.90 (doc. U9). Nelle sue osservazioni il marito chiede di
respingere tali pretese. Ripete che il contratto di leasing è stato rescisso nell'agosto del 2020, che i costi di
manutenzione sono successivi alla separazione dei coniugi e che la
documentazione attestante la quota del TCS è datata del 2017 a nome di lui,
senza che la moglie abbia reso verosimile di sostenere tuttora la spesa.
Con
l'accertamento del Pretore aggiunto, secondo cui il contratto di leasing è
stato rescisso nel frattempo, AP 1 non si confronta, sicché al riguardo l'appello
si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art.
311.
cpv. 1 CPC). Le spese per la manutenzione e il carburante appaiono invece
verosimili (doc. U8), diversamente dalla quota del TCS, che effettivamente è a
nome del marito e non risulta essere stata rinnovata. Ne deriva che le spese d'automobile
da inserire nel fabbisogno della moglie ammontano a fr. 779.– mensili.
b) Riguardo
alle spese “A__________
elettricità” la moglie espone nel proprio fabbisogno minimo un esborso
di fr. 38.– mensili (doc. U.14 dell'inc. DM.2020.10). Il Pretore aggiunto
non ha riconosciuto alcuna spesa, una volta ancora senza motivazione. Nelle sue
osservazioni all'appello AO 1 contesta tale posta, sostenendo che il
giustificativo prodotto dalla moglie si riferisce anche all'abitazione di B__________
e che costei non ha specificato la quota da ascrivere al proprio appartamento.
In realtà il documento agli atti indica spese di fr. 302.20 annui per B__________
e di fr. 154.– annui per l'appartamento di L__________ in cui risiedono la moglie con il figlio (doc. U.14
dell'inc. DM.2020.10). Quest'ultima spesa risulta verosimile e rientra
nella nozione di fabbisogno minimo secondo la giurisprudenza. Va quindi
riconosciuta nella misura di fr. 12.80 mensili (fr. 154.– diviso 12
mensilità).
c) Circa
i premi della cassa malati, il Pretore aggiunto ha inserito nel fabbisogno minimo
della moglie quelli della copertura obbligatoria (LaMal) e della complementare
(LCA) per complessivi fr. 552.– mensili arrotondati, ma non – una volta di più senza
motivazione – la “partecipazione
e franchigia cassa malati” da lei dichiarata,
di fr. 266.65 mensili. AP 1 rivendica in appello quest'ultimo esborso, invocando
come giustificativo il doc. U4 nell'inc. DM.2020.10. Tale documento non
documenta tuttavia l'esborso richiesto e la moglie nulla precisa a riguardo. Carente di adeguata motivazione (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello sfugge a ulteriore
disamina.
d) Il
Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'interessata il
costo di fr. 20.– mensili per “spese
dentista e igiene dentale”, senza
spiegazione. La moglie rivendica tale posta, rinviando al doc. U17 prodotto
in prima sede. Il marito la contesta, affermando che l'importo esposto non
corrisponde ai giustificativi, i quali risulterebbero illeggibili. Il documento
in questione si riferisce a due note d'onorario di un igienista dentale
italiano (€ 100.– ciascuna) risalenti al 5 marzo e al 18 settembre 2019. Risulta
pertanto verosimile che la moglie sopporti
annualmente tale spesa. A un sommario
esame il costo medio di fr. 20.– mensili arrotondati (€ 200.–
equivalenti a circa fr. 210.–, suddivisi per 12 mensilità) va riconosciuto
così nel fabbisogno minimo della moglie.
e) Nel
suo fabbisogno minimo AP 1 fa valere anche la quota di affiliazione alla REGA
per fr. 5.85 mensili (doc. U10 dell'inc. DM.2020.10), non riconosciuta dal
Pretore aggiunto. Essa non rientra nel minimo di base del diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6293 n.
II.3), ma può essere considerata alla stregua di un'assicurazione facoltativa e può essere
ammessa così nel fabbisogno minimo “allargato” (analogamente: I CCA, inc.
11.2020.40
del 19 ottobre 2021, consid. 11d). Analogamente può essere
riconosciuta la spesa per il “Libretto ETI” di fr. 9.10 mensili, assicurazione
facoltativa (I CCA, sentenza inc.
11.2020.10
del 10 maggio 2021 consid. 9).
f) Relativamente
alle imposte, il primo giudice non ha riconosciuto
nel fabbisogno minimo della moglie l'onere di fr. 1000.– mensili
esposto da AP 1. Il marito tuttavia non muove contestazioni. Tenuto conto dell'adeguamento del carico
fiscale gravante il convenuto (sopra, consid. 10d), appare verosimile un onere di fr. 1000.– mensili da
includere nel fabbisogno minimo dell'interessata.
g) Ne
discende che il fabbisogno minimo “allargato”
di AP 1 va fissato in fr. 7127.– mensili arrotondati: minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione
fr. 2640.–, posteggio fr. 180.–, assicurazione responsabilità civile auto fr.
163.–, imposta circolazione fr. 56.–, manutenzione e carburante fr. 380.–,
premio della cassa malati fr. 552.–, assicurazione dell'economia domestica
fr. 44.–, elettricità fr. 12.80, dentista e igiene dentale
fr. 20.–, quota REGA fr. 5.85, libretto ETI fr. 9.10, “terzo pilastro” fr. 564.–, telecomunicazioni fr. 150.–,
onere fiscale fr. 1000.–.
12.
Il fabbisogno in
denaro di L__________ è stato determinato dal Pretore aggiunto e concordato tra
le parti in udienza (verbale del 18 agosto 2020, pag. 2) in fr. 3157.–
mensili: vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 95.–, costo dell'alloggio
fr. 1100.– (un terzo di quello a carico della madre di fr. 3300.–), premio della cassa malati fr. 183.–,
costi della salute fr. 130.–, telefono e internet fr. 45.–, tempo
libero fr. 360.–, retta scolastica e iscrizione fr. 759.–, mensa
fr. 135.–.
a) Il
contributo alimentare per L__________ non è litigioso, ma come è detto, questa
Camera può nuovamente statuire sul contributo alimentare per il figlio L__________
(sopra consid. 4; art. 282 cpv. 2 CPC), tanto più che virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle
conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Dovendosi accertare il fabbisogno
minimo “allargato” del minore, da quello fissato dal Pretore aggiunto vanno
espunte di conseguenza, perché estranee alla nozione di fabbisogno minimo “allargato”
(“del diritto esecutivo”) o perché già comprese nel minimo di base, il costo
per il vitto (fr. 350.– mensili), l'abbigliamento (fr. 95.– mensili)
e il tempo libero
(fr. 360.– mensili).
b) Il minimo esistenziale di base del diritto
esecutivo è di fr. 600.– mensili, cui va aggiunta una partecipazione
ai costi dell'alloggio di fr. 660.– mensili (20% di fr. 3300.–:
sopra, consid. 10 in principio). Occorre poi computare l'onere fiscale,
stimando la quota di imposte del genitore affidatario da inserire nel fabbisogno
in denaro del figlio, che si calcola applicando al totale degli oneri fiscali
del genitore affidatario (gesamte Steuerschuld) la seguente proporzione:
entrate riconducibili al figlio, cioè il contributo alimentare, assegni familiari,
rendite delle assicurazioni sociali, ma non il reddito del figlio né il contributo di accudimento, diviso il reddito
complessivo del genitore affidatario (DTF 147 III 462 consid.
4.2.3.5). In concreto ciò dà un esito di fr. 130.– (entrate del figlio: fr. 1500.–
mensili circa, entrate complessive del genitore affidatario fr. 12 000.– mensili circa, onde un'aliquota di
circa il 13% di fr. 1000.–).
c) Il
fabbisogno minimo “allargato” di L__________
risulta pertanto di fr. 2442.– mensili: minimo di base del diritto
esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 660.–, premio della cassa
malati fr. 183.–, costi della salute fr. 130.–, telefono e internet fr. 45.–, retta scolastica e iscrizione fr.
759.–, mensa fr. 135.–, imposte fr. 130.–, dedotto l'assegno
familiare di fr. 200.–.
13.
In applicazione del
metodo di calcolo “a due fasi” emerge, in ultima analisi, il seguente quadro
del bilancio familiare, fermo restando
che la figlia maggiorenne N__________, per la quale il padre risulta dagli atti
essersi obbligato a corrispondere un contributo alimentare unicamente dall'aprile
al giugno del 2021 (doc. 2 allegato alle osservazioni del marito), non
partecipa al riparto dell'eccedenza (DTF 147 III 283 consid. 7.3;
Aeschlimann/Bähler/ Schweighauser/Stoll,
Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des
Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in:
FamPra.ch 2021 pag. 280):
Dal giugno del 2020 al marzo del 2021
Reddito del marito fr.
23.
867.—
Reddito
della moglie fr. 1
809.— fr.
25.
676.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
10.
839.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 7 127.—
Fabbisogno
minimo di L__________ fr. 2
442.—
fr.
20.
408.— mensili
Eccedenza da ripartire fr.
5.
268.—
due quinti dell'eccedenza per
ciascun genitore fr. 2 107.— mensili un quinto dell'eccedenza per il figlio fr.
1.
054.—
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
10.
839.–
+ fr. 2107.– = fr. 12 946.— mensili,
Egli dovrebbe così destinare a
L__________
fr.
2442.– + fr.
1054.– =
fr. 3 496.— mensili,
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
7127.– + 2107.– ./. fr. 1809..= fr. 7 425.— mensili
Dall'aprile al giugno del 2021
Reddito del marito fr.
23.
867.—
Reddito
della moglie fr. 1
809.— fr.
25.
676.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
10.
839.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 7 127.—
Fabbisogno
minimo di L__________ fr. 2
442.—
fr.
20.
408.— mensili
Eccedenza: fr.
5.
268.—
./.
contributo alimentare per la figlia N__________ fr. 887.— mensili
Eccedenza da ripartire fr.
4.
381.—
mensili
due quinti dell'eccedenza per
ciascun genitore fr. 1 752.40 mensili un quinto dell'eccedenza per il figlio fr.
876.20
mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
10.
839.– + fr. 1752.40 = fr. 12 591.40 mensili,
dovrebbe destinare a L__________
fr.
2442.– + fr.
876.20
=
fr. 3 318.20
mensili
assegni
familiari non compresi, arrotondati a fr. 3
318.—
mensili
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
7127.– + 1752.40 ./. fr. 1809.– = fr. 7 070 .40 mensili
arrotondati
a fr. 7
070.—
mensili
Dal luglio del 2021 al gennaio del 2022
Reddito del marito fr.
23.
867.—
Reddito
della moglie fr. 1
809.— fr.
25.
676.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
10.
839.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 7 127.—
Fabbisogno
minimo di L__________ fr. 2
442.—
fr.
20.
408.— mensili
Eccedenza da ripartire fr.
5.
268.—
due quinti dell'eccedenza per
ciascun genitore fr. 2 107.— mensili un quinto dell'eccedenza per il figlio fr.
1.
054.—
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
10.
839.–
+ fr. 2107.– = fr. 12 946.— mensili,
Egli dovrebbe così destinare a
L__________
fr.
2442.– + fr.
1054.– =
fr. 3 496.— mensili,
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
7127.– + 2107.– ./. fr. 1809.– = fr. 7 425.— mensili
Dal febbraio del
2022.
in poi
Reddito del marito fr.
23.
867.—
Reddito
della moglie fr. 1
809.— fr.
25.
676.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
8.
265.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 7 127.—
Fabbisogno
minimo di L__________ fr. 2
442.—
fr.
17.
834.— mensili
Eccedenza da ripartire: fr.
7.
842.—
due
quinti dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 137.— mensili un
quinto dell'eccedenza per il figlio fr. 1 568.— mensili
Il marito potrebbe conservare
per sé:
fr.
8265.– + fr. 3137.– = fr. 11 402.— mensili,
dovrebbe destinare a L__________
fr.
2442.– + fr.
1568.– =
fr. 4 010.— mensili,
assegni
familiari non compresi
e dovrebbe versare alla moglie
fr.
7127.– + fr. 3137.– ./. fr. 1809.– fr. 8 455.— mensili
14.
In esito a quanto
precede il figlio L__________ avrebbe diritto di ricevere un contributo
alimentare di fr. 3496.– dal 1° giugno 2020 al 31 marzo 2021, di fr. 3318.–
mensili dal 1° aprile al 30 giugno 2021, di fr. 3496.– mensili dal 1°
luglio 2021 al 31 gennaio 2022 e di fr. 4010.– mensili dal 1°
febbraio 2022 in poi. Chiamate a esprimersi sull'attuale giurisprudenza del
Tribunale federale in merito al calcolo dei contributi alimentari nel diritto
di famiglia, nessuna delle parti ha chiesto di rivedere il contributo alimentare pattuito il 18 agosto 2020 per
il figlio di fr. 963.– mensili (assegni familiari non compresi),
oltre alla quota dell'alloggio (fr. 660.– mensili, pari al 20% della
pigione della madre), alle rette scolastiche di fr. 759.– mensili e alla
mensa di fr. 135.– mensili, per complessivi fr. 2517.– mensili. Il
fabbisogno minimo “allargato” di L__________, di fr. 2442.– mensili
(sopra, consid. 12c), risulta in effetti essere coperto da quanto versa il
genitore. Se non che, come si è appena visto, il figlio avrebbe diritto ad
altri fr. 979.– mensili dal 1° giugno 2020 al 31 marzo 2021, fr. 801.–
mensili dal 1° aprile 2021 al 30 giugno
2021, fr. 979.– mensili dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022 e
fr. 1493.– mensili del 1° febbraio 2022 in poi (un quinto dell'eccedenza
nel bilancio familiare). Il problema è che tali cifre sono esorbitanti.
Basti pensare, a titolo di
confronto, che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, fondate su redditi medi
nazionali, prevedono per un figlio di età compresa fra i 13 e i 18 anni un
fabbisogno in denaro di fr. 1565.– mensili, assegni familiari non compresi
(edizione 2020). Volendo anche aumentare tale fabbisogno del 25%
(maggiorazione prevista nel caso di famiglie particolarmente abbienti: RtiD II-2010
pag. 635 consid. 8c), tale fabbisogno lieviterebbe a fr. 1955.– mensili. A ciò
si aggiungono la retta scolastica (fr. 759.– mensili) e la mensa (fr. 135.–
mensili), per complessivi fr. 2850.– mensili. Non v'è ragione di riconoscere
contributi alimentari più alti, che già garantiscono al figlio un livello di
vita agiato. Anche il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare del resto che,
indipendentemente dal tenore di vita dei genitori, il contributo alimentare per
un figlio può essere limitato per motivi educativi e di necessità concrete (DTF
147.
III 286 consid. 7.3 con riferimenti). Quanto alla differenza tra il contributo
alimentare teorico, risultante dal calcolo illustrato, e il contributo
alimentare effettivo (di fr. 2850.–), essa andrà reintegrata nell'eccedenza del
bilancio familiare e suddivisa tra i genitori.
Ne discende che AP 1 ha
diritto a un contributo alimentare arrotondato di fr. 7748.– mensili dal giugno del 2020 al marzo del
2021.
(fr. 7425.– più fr. 323.–), di fr. 7304.– mensili dall'aprile al giugno del 2021 (fr. 7070.– più fr. 234.–), di fr. 7748.–
mensili dal luglio del 2021 al gennaio del 2022 (fr. 7425.– più
fr. 323.–), e di fr. 9035.– mensili
dal febbraio del 2022 in poi (fr. 8455.– più fr. 580.–). Considerato che AO
1.
paga direttamente la quota di fr. 2640.– mensili relativa alla pigione
dell'appartamento a L__________ in cui abitano moglie e figlio, il contributo
alimentare in favore della moglie va dunque fissato in
fr. 5108.– mensili dal giugno del 2020 al marzo del 2021, in fr. 4664.–
mensili dall'aprile al giugno del 2021, in fr. 5108.– mensili dal luglio del
2021.
al gennaio del 2022 e in fr. 6395.– mensili dal febbraio del 2022 in
poi. Il contributo di mantenimento a favore del figlio L__________, tenuto
conto del versamento diretto da parte del padre di complessivi fr. 1554.–
mensili (fr. 660.– quota pigione, fr. 759.– retta scolastica e
fr. 135.– mensa) va per contro quantificato in fr. 1296.– mensili (assegni
familiari non compresi).
15.
La
moglie critica poi il Pretore aggiunto nell'appello per avere fatto decorrere il
contributo alimentare in suo favore, senza darne ragione, soltanto dal giugno del
2020.
(data dell'istanza cautelare) anziché dal giugno del 2019, come lei
chiedeva nell'istanza. Al riguardo la decisione impugnata andrebbe pertanto annullata perché priva di motivazione (memoriale,
punto 3.4 pag. 12). Ora, con l'istanza cautelare del 17 giugno 2020 AP 1
aveva effettivamente chiesto un contributo ali-
mentare
per sé dal giugno del 2019 (inc. CA.2020.172) e l'art. 173
cpv. 3 CC prevede che i contributi per il mantenimento della famiglia
nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per
il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica per
analogia anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della vita separata (DTF 115 II 201;
più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del 17 maggio
2018.
consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.151 del 17 novembre
2020.
consid. 14).
Nella
fattispecie i coniugi vivono separati dal 1° settembre 2017 e fino al 17 giugno
2020.
(data dell'istanza) non è intervenuto alcun accordo sul mantenimento
della moglie, ma solo sul contributo alimentare per il figlio all'udienza del
18.
agosto 2020 a valere dal settembre del 2020. Sulla retroattività del
contributo alimentare postulato dalla moglie dal giugno del 2019, in altri
termini, il primo giudice non ha ancora statuito e al proposito questa Camera
non può giudicare essa medesima come una giurisdizione di primo grado. Sulla
questione dovrà ancora pronunciarsi il Pretore aggiunto al più tardi nella
decisione cautelare finale con cui regolerà i contributi alimentari per tutto
l'arco di tempo compreso tra l'istanza e il momento della sentenza.
16.
Le spese dell'appello di AP 1 seguono la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La convenuta esce sconfitta sulla decorrenza
del contributo di mantenimento, ma parzialmente vittoriosa sul contributo
alimentare. Nel complesso si giustifica così che sopporti un terzo delle spese
processuali e che AO 1 le rifonda un'indennità
per ripetibili ridotte (un terzo di quella che le sarebbe spettata se fosse
uscita vittoriosa per intero: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).
Quanto all'appello di AO 1, quest'ultimo soccombe
appieno, non ottenendo la soppressione del contributo alimentare per la moglie.
Egli va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, con obbligo
di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili.
17.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche
la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Trattandosi in
concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti
al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali.
Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione
è comunicato al figlio L__________, il quale ha compiuto 14 anni il 15 febbraio
2022.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le procedure inc.
11.2020.40 e 11.2020.48 sono congiunte.
2. Nella misura in cui sono
ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è condannato a versare anticipatamente
entro il 5 di ogni mese a AP 1 un contributo alimentare di:
fr. 5108.‒ mensili dal giugno del 2020 al marzo del 2021,
fr. 4664.– mensili dall'aprile
al giugno del 2021,
fr. 5108.‒ mensili dal
luglio del 2021 al gennaio del 2022 e
fr. 6395.‒ mensili dal
febbraio del 2022 in poi,
e al figlio L__________ un
contributo alimentare di fr. 1296.– dal settembre 2020,
oltre al pagamento della pigione dell'appartamento a L__________, della
retta scolastica e dell'iscrizione di L__________ e della mensa.
Eventuali contributi
alimentari già erogati dal debitore vanno posti in deduzione.
Per
il resto gli appelli sono respinti e
la sentenza impugnata rimane invariata.
3. Le spese dell'appello di AP
1, di fr. 4000.–, sono poste per un terzo a carico dell'appellante medesima e
per il resto a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
4. Le spese dell'appello di AO
1, di fr. 2000.–, sono poste a carico
dell'appellante medesimo, che rifonderà a AP 1 fr. 4000.– per ripetibili.
5. Notificazione:
‒ avv. ;
‒ avv. .
Comunicazione:
‒ , (in estratto: consid. 12-14 e dispositivo n. 2);
‒ Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).