11.2021.100
Divorzio: ammontare e ripartizione delle spese di un decreto di stralcio per desistenza
25 aprile 2023Italiano19 min
cittadino svedese, e RE 1 (1961), cittadina italiana, si sono sposati a __________
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.100
11.2021.104
Lugano
25 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2012.188 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 giugno 2012 da
RE
1
(ora
patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )
contro
CO
1 (S)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo del 14
luglio 2021 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1
contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 28 giugno 2021 (inc. 11.2021.100)
e sulla richiesta di gratuito
patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2021.104);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 (1950),
cittadino svedese, e RE 1 (1961), cittadina italiana, si sono sposati a __________
(Rimini) il 31 gennaio 1998. A quel momento lo sposo aveva già due figli: T__________
(1978) e D__________ (1980), nati da un precedente matrimonio. Dalla nuova
unione è nato C__________ __________ (2002), ora maggiorenne. Dopo avere
vissuto in Svezia, nella primavera del 2006 i coniugi si sono trasferiti in
Svizzera, prima a __________ e in seguito, nell'estate 2008, a __________ e poi
ad __________. Essi vivono separati dal 2011, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________ e tornare in seguito a __________.
Adito il 7 settembre 2011 da RE 1 a protezione dell'unione coniugale, il 3
aprile 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolamentato la
vita separata (inc. SO.2011.3705).
B. Nel frattempo, il 13
giugno 2012, RE 1 ha intentato azione di divorzio davanti allo stesso Pretore.
La causa è stata sospesa l'11 dicembre 2012. Nonostante ciò, il Pretore ha
deciso svariati procedimenti cautelari relativi ‒ in particolare ‒ ai
contributi di mantenimento, all'affidamento e al diritto di visita del figlio (inc. CA.2012.300,
CA.2012.341, CA.2012.347, CA.2014.145, CA.2015.197, CA.2015.414, CA.2015.480,
CA.2016.132 e CA.2017.343).
C. Il 5 marzo 2014 RE 1
ha promosso causa di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di __________, in
Svezia (__________ Tingsrätt), il quale con sentenza parziale del 21
maggio 2015 ha sciolto il matrimonio e ha nominato l'avv. S__________ J__________
quale “esecutore della divisione dei beni”. Il 18 maggio 2018 RE 1 ha chiesto poi
al Pretore di decidere sul principio del divorzio e di demandare alle autorità
svedesi il giudizio sulle questioni patrimoniali, eccetto i contributi
alimentari in suo favore, richiesta che il Pretore ha respinto con sentenza del
18 febbraio 2021, addebitando le spese giudiziarie alla moglie.
D. Alle prime arringhe
del 7 aprile 2021 dinanzi al Pretore le parti hanno sollecitato un termine per
verificare la volontà dell'attrice di mantenere la richiesta di divorzio e
accordarsi sull'eventuale suddivisione degli oneri processuali. Il 15 giugno
2021 RE 1 ha così ritirato la petizione di divorzio, chiedendo di limitare al
massimo gli oneri processuali e di suddividerli in equità a norma dell'art. 107
CPC, opponendosi a ripetibili in favore del convenuto. Con decreto del 28
giugno 2021 il Pretore ha stralciato la causa di divorzio dal ruolo per
desistenza. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico
dell'attrice, condannata a rifondere al convenuto fr. 5640.– per ripetibili.
E. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 14 luglio 2021 per ottenere che, concesso effetto sospensivo
al reclamo e conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il dispositivo
in questione sia annullato, subordinatamente le spese processuali siano ridotte
a fr. 500.– e poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Con
decreto del 26 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Chiamato a formulare
osservazioni, il Pretore ha proposto il 4 agosto 2021 di respingere il reclamo.
Il memoriale non è stato notificato
a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza,
desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in
quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di
reclamo a norma dell'art. 110 CPC – come in concreto – il dispositivo sulle
spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022
consid. 1 con rinvii). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la
decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la
procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di
stralcio è stato notificato all'attrice il 5 luglio 2022 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________). Introdotto il 14 luglio 2022, il reclamo in oggetto
è perciò ricevibile.
2.
La reclamante postula il richiamo del carteggio della
causa di
divorzio, delle varie procedure cautelari e della
procedura a tutela dell'unione coniugale, come pure gli incarti delle procedure
trattate da questa Camera (inc. 11.2013.39, 11.2016.47 e 11.2016.56) così come dal
Ministero pubblico (inc. 2020.1217). L'incarto della procedura di divorzio,
comprese le procedure cautelari, è già stato trasmesso d'ufficio dalla Pretura
alla Camera. Il richiamo dell'incarto del procedimento a tutela dell'unione
coniugale si rivela superfluo, la sentenza essendo già negli atti del divorzio.
Le procedure davanti a questa Camera sono poi notorie. Infine, per quanto
riguarda il richiamo del procedimento penale davanti al Ministero pubblico,
come si vedrà in appresso la sua assunzione
non appare di rilievo ai fini del giudizio (consid. 5a e 7).
3.
La
reclamante censura un difetto di motivazione del decreto impugnato per non
avere, il Pretore, spiegato le ragioni per cui ha applicato l'art. 106 CPC e
non ha suddiviso gli oneri processuali in equità secondo l'art. 107 cpv. 1
lett. f CPC né ha illustrato perché ha quantificato le spese processuali in fr.
6000.–. Onde la richiesta di annullare il decreto impugnato e di ritornare gli
atti al Pretore per nuovo giudizio.
a) Una
decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere
necessariamente motivata. Fanno eccezione i casi in cui il giudice deroghi ai
minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, i casi in
cui davanti al giudice siano invocati elementi straordinari o i casi in cui, di
fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, il giudice accordi
un'indennità inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben definita (DTF
139.
V 504 consid. 5.1; più di recente: sentenza 5A_695/2021 del 18 gennaio 2022
consid. 2.3 in SJ 2022 pag. 387; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.88
dell'11 novembre 2019 consid. 5a).
b) Nella
fattispecie il Pretore, seppure in modo assai conciso, ha indicato i motivi per
cui non ha applicato l'art. 107 CPC (come chiedeva l'interessata), rilevando
che il comportamento processuale del convenuto già era stato considerato nelle decisioni
sulle spese giudiziarie delle procedure cautelari. In proposito, ancorché al
limite, il decreto impugnato è motivato. Quanto all'ammontare delle spese processuali,
fissandole in fr. 6000.– il Pretore non ha derogato ai minimi o ai massimi
previsti dalla tariffa, la quale prevede che la tassa di giustizia nelle cause
di divorzio, sia esso su richiesta comune o su azione di un coniuge, è fissata
tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG).
4.
In
subordine la reclamante chiede di porre gli oneri processuali a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, di ridurre le spese processuali a fr. 500.–
e di compensare le ripetibili. Nel decreto di stralcio il Pretore non ha
ravvisato estremi per derogare all'art. 106 cpv. 1 CPC, il quale prevede
che in caso di desistenza le spese giudiziarie sono addebitate dell'attore. A
mente sua, il comportamento processuale del convenuto non giustifica un riparto
equitativo a norma dell'art. 107 CPC, essendo già stato considerato nei singoli
decreti cautelari nel giudizio sulle spese giudiziarie. Egli ha posto così le
spese di fr. 6000.– a carico dell'attrice e ha condannato quest'ultima a rifondere
al convenuto fr. 5640.– per ripetibili, importo stimato calcolando il dispendio
orario del legale in 17 ore retribuite fr. 280.– l'una, più le spese
e l'IVA.
a) La
reclamante ribadisce che si giustifica una suddivisione a metà delle spese e la
compensazione delle ripetibili per il comportamento del marito, di “coriacea chiusura” nei confronti suoi e di disinteresse verso la Pretura,
come si evince da una decisione del 3 aprile 2013 e da una denuncia penale
pendente. CO 1, essa soggiunge, ha chiesto inoltre a più riprese al Pretore di
decidere le questioni patrimoniali del divorzio, trascurando quanto da lui operato
in Svezia. Nelle sue osservazioni il Pretore motiva la decisione di non
applicare l'art. 107 CPC con il comportamento della moglie, la quale ha
promosso una causa di divorzio in Svizzera per poi presentarne un'altra in Svezia
e continuare il processo in Svizzera anche dopo la conclusione di quello in
Svezia.
b) L'art.
106.
cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le
spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico
della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si
considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
Nella fattispecie è pacifico che RE 1 ha desistito dalla procedura di divorzio,
dichiarando in una lettera al Pretore il 15 giugno 2021 di ritirare l'azione
(sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e
4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305).
Giustamente il Pretore ha stralciato pertanto il processo dal ruolo (art. 241
cpv. 3 CPC). E le spese seguono per principio, in circostanze del genere, il
prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC.
c) La
precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si
considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non
figurava nell'avamprogetto del Codice di diritto processuale civile svizzero. È
stata aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel verosimile
intento di evitare che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il
giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC e
suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base all'art. 107 lett. b
(“una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre
circostanze speciali”; I CCA, sentenza inc. 11.2020.95 del 28 maggio
2021, consid. 5b con rinvio a Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 26
ad art. 106; v. anche). Per quanto riguarda la ripartizione in equità dell'art. 107
lett. c CPC, il Tribunale federale ha confermato che in caso di ritiro di
una petizione di divorzio le spese vanno poste di regola a carico dell'attore, il
mero fatto che si tratti di una causa del diritto di famiglia non potendo
giustificare una deroga alla disposizione dell'art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 139 III
363; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022
consid. 5b).
d) In
concreto l'attrice reputa che il comportamento del convenuto giustifichi un
riparto delle spese a metà. Se non che, così argomentando essa non si confronta
con il decreto impugnato, in cui il Pretore ha rilevato che il comportamento processuale
del marito è già stato considerato nei costi dei procedimenti cautelari. Del
resto l'interessata non accenna ad altri motivi che potrebbero incidere sulle
spese. Anzi, confrontata con le osservazioni al reclamo in cui il Pretore ha soggiunto
di non avere applicato l'art. 107 CPC per il comportamento processualmente
contraddittorio dell'attrice, essa non ha reagito. Non sussiste ragione quindi,
in definitiva, per scostarsi dal principio della soccombenza.
5.
Quanto
all'ammontare delle spese processuali, la reclamante sostiene che nella
procedura di divorzio sono state trattate tante istanze cautelari per le quali il
Pretore ha già chiesto complessivi fr. 11 500.–, oltre a fr. 1500.–
per la decisione del 18 febbraio 2021. Essa definisce eccessivo riscuotere con il
decreto di stralcio della causa di divorzio altri fr. 6000.– quando la
procedura si è conclusa senza una decisione, ciò che avrebbe dovuto indurre il
Pretore a moderare le spese in base agli atti compiuti (art. 21 LTG). Essa fa
notare che l'operato del Pretore si compendia in un'udienza di discussione
informale e in un decreto di stralcio di due pagine. Se è vero poi che per
l'udienza del 7 aprile 2021 il Pretore ha dovuto esaminare gli atti, a quel
momento la procedura non era complessa e lo stralcio della causa si deve a una
discussione informale in cui il Pretore aveva prospettato di archiviare il
processo perché il divorzio era già stato pronunciato in Svezia. Per
l'interessata, prelevando una tassa di fr. 6000.– il Pretore ha abusato o ecceduto
del suo potere d'apprezzamento. Essa ritiene così adeguata una tassa di
giustizia di fr. 500.–.
Nelle
sue osservazioni il Pretore allega che gli oneri processuali delle procedure cautelari
non influenzano quelli di merito e sottolinea che il suo operato non si è
limitato all'emanazione del decreto di stralcio, all'udienza di discussione
informale, come pure alla lettura della petizione e della risposta. Egli fa
notare che la procedura è durata nove anni, ha comportato più udienze, è stato
ascoltato il figlio e sono state emanate oltre 40 ordinanze, Per di più, gli
allegati preliminari non vengono letti solo prima dell'udienza, ma già alla
loro ricezione per decidere come procedere e come trattarli. Egli assevera così
di avere applicato correttamente l'art. 21 LTG.
a) I
criteri che disciplinano la fissazione delle spese processuali sono già stati
partitamente descritti da questa Camera (RtiD II-2021 pag. 711 consid. 6 con
rinvii). Al proposito basti ricordare che le tasse di giustizia sono contributi
causali soggetti ai principi della copertura
dei costi e dell'equivalenza. In linea generale il principio della
copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese
processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono
mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c
consid. 5). Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa
di giustizia dev'essere in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo
della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per
chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi
provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del
valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale,
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere dei
contendenti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD II-2021 pag. 711
consid. 6 con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.75 del 31
maggio 2022 consid. 3).
Secondo
l'art. 7 cpv. 2 LTG, “nelle cause con un valore litigioso non determinabile
e in quelle della procedura di divorzio” la tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.– e
fr. 20 000.–.
Essa va commisurata alla natura e alla complessità dell'atto o del processo
(art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra
il valore, la natura, la complessità della procedura e la tariffa, l'autorità
può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG). Verificandosi
desistenza, poi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della tariffa, in
proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG).
b) Al
momento in cui il Pretore ha emanato il decreto di stralcio, nella fattispecie
la procedura di divorzio si trovava ancora agli esordi, tant'è che non si erano
ancora tenute le prime arringhe. Promossa il 13 giugno 2012, l'azione di
divorzio è stata sospesa con ordinanza dell'11 dicembre 2012 e riattivata dal Pretore
prima il 2 ottobre 2018 e poi il 4 febbraio 2020 con la fissazione di un
termine alla moglie per motivare la petizione. Dopo il primo scambio di atti
scritti il Pretore ha poi citato le parti alle prime arringhe. A quell'udienza
è avvenuta solo una discussione informale di un'ora. Al termine dell'udienza il
Pretore ha assegnato all'attrice un termine per esprimersi sul ritiro della
petizione e alle parti per comunicare un eventuale accordo sulle spese.
Ricevuta la lettera di ritiro della petizione e accertato il mancato accordo
sulla ripartizione degli oneri processuali, il Pretore ha emanato il decreto
di stralcio di due pagine.
In
sintesi, prima di essere sospesa la causa ha comportato la ricezione della
petizione (12 pagine), la notifica dell'avvio della procedura il 14 giugno 2012
(formulario prestampato) e una citazione del giorno stesso all'udienza di
conciliazione. Tale udienza è stata annullata il 18 luglio 2012 e con ordinanza
del 19 ottobre 2012 è stata indetta un'udienza istruttoria per l'11 dicembre
2012, durante la quale si è discussa la procedura a tutela dell'unione coniugale,
così come i procedimenti cautelari, dopo di che il Pretore ha sospeso nuovamente
la causa. Durante la sospensione invero sono state depositate numerose istanze
provvisionali in esito alle quali il Pretore ha emanato decreti cautelari e prelevato
oneri processuali (sopra, lett. B), manifestamente estranei tuttavia al merito.
Riguardo a quest'ultimo, risulta che durante la sospensione il Pretore ha redatto
una quindicina di brevi lettere e di altrettante brevi ordinanze. Inoltre egli
ha acquisito agli atti vari documenti e proceduto all'ascolto del figlio in
un'udienza durata un'ora e venti.
Riattivata
la procedura, le parti hanno inviato alla Pretura circa 25 lettere, la maggior
parte delle quali riguardava richieste di proroghe di termini, e il Pretore ha
emesso una ventina di ordinanze, per lo più brevi e finalizzate a impartire ai
coniugi termini o a prorogarli. L'attrice ha inoltrato la petizione di divorzio
motivata (26 pagine) e il convenuto la risposta (12 pagine). Il Pretore ha
poi tenuto – come detto – le prime arringhe di un'ora e ha notificato il
decreto di stralcio per desistenza di due pagine.
c) Ciò
posto, la procedura divorzio ha richiesto impegno e profusione di tempo
maggiore rispetto a quanto sostiene la reclamante. Il Pretore ha dovuto emanare infatti numerose
ordinanze, benché brevi, esaminare la petizione di divorzio e il memoriale di risposta.
Si trattava poi di un divorzio con risvolti internazionali, oltre che per la cittadinanza
delle parti e il domicilio del convenuto a __________, per il fatto che in
pendenza di divorzio l'attrice ha chiesto lo scioglimento del matrimonio anche
alle autorità svedesi. D'altro lato è vero che la procedura allo stadio delle
prime arringhe non poteva più definirsi particolarmente complessa, la sola
questione su cui il Pretore avrebbe dovuto statuire con la sentenza finale essendo
– tutt'al più – il contributo alimentare
per la moglie.
Ne
segue che, fosse finita in tal modo, la
causa avrebbe giustificato verosimilmente una tassa di giustizia attorno ai
fr.
10.
000.–.
Allo stadio in cui era giunta, essa avrebbe consentito senza eccesso né abuso
del potere di apprezzamento un emolumento in base agli atti compiuti di
fr. 3000.– (art. 21 LTG). Si aggiunga che per la procedura a tutela
dell'unione coniugale, terminata con una sentenza di dieci pagine dopo svariati
decreti cautelari, il Pretore ha prelevato spese processuali di fr. 5000.– e che
per le altre procedure cautelari e la sentenza sulla pronuncia parziale del
divorzio ha già prelevato oltre fr. 5000.– complessivi. Ne discende che il
reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che il dispositivo sulle
spese del decreto di stralcio impugnato va riformato di conseguenza.
6.
Le
spese del reclamo seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). RE 1 vede ridurre gli oneri processuali, ma non nella misura richiesta,
mentre esce sconfitta sulla ripartizione delle spese e sulla richiesta di compensare
le ripetibili, il cui ammontare non è di per sé in discussione. Nel complesso si
giustifica così che essa sopporti cinque ottavi delle spese processuali. Non si
riscuote la rimanente quota di tre ottavi, che non può essere posta a carico di
CO 1, il quale è rimasto estraneo alla procedura di reclamo.
Quanto
alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante, assistita da
un avvocato, l'interessata non ha reso verosimile di versare in gravi
ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), limitandosi a dichiarare in questa sede
che CO 1 non le corrisponde regolarmente i contributi alimentari. L'interessata
passa tuttavia sotto silenzio che essa medesima ha ammesso nell'ambito del
divorzio di detenere conti bancari con averi complessivi di oltre fr. 100 000.– (petizione
del 4 maggio 2020, pag. 14 n. 52), ciò
che in effetti risulta dagli atti (doc. 85).
In circostanze siffatte non può dirsi ch'essa sia sprovvista dei mezzi
necessari per retribuire il proprio avvocato.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che
il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio impugnato è così riformato:
Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico
di RE 1.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 700.–, sono poste a carico della reclamante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
‒ ;
‒ .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).