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Decisione

11.2021.100

Divorzio: ammontare e ripartizione delle spese di un decreto di stralcio per desistenza

25 aprile 2023Italiano19 min

cittadino svedese, e RE 1 (1961), cittadina italiana, si sono sposati a __________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.100

11.2021.104

Lugano

25 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2012.188 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 giugno 2012 da

RE

1

(ora

patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )

contro

CO

1 (S)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo del 14

luglio 2021 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1

contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 28 giugno 2021 (inc. 11.2021.100)

e sulla richiesta di gratuito

patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2021.104);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 (1950),

cittadino svedese, e RE 1 (1961), cittadina italiana, si sono sposati a __________

(Rimini) il 31 gennaio 1998. A quel momento lo sposo aveva già due figli: T__________

(1978) e D__________ (1980), nati da un precedente matrimonio. Dalla nuova

unione è nato C__________ __________ (2002), ora maggiorenne. Dopo avere

vissuto in Svezia, nella primavera del 2006 i coniugi si sono trasferiti in

Svizzera, prima a __________ e in seguito, nell'estate 2008, a __________ e poi

ad __________. Essi vivono separati dal 2011, quando il marito ha lasciato

l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________ e tornare in seguito a __________.

Adito il 7 settembre 2011 da RE 1 a protezione dell'unione coniugale, il 3

aprile 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolamentato la

vita separata (inc. SO.2011.3705).

B. Nel frattempo, il 13

giugno 2012, RE 1 ha intentato azione di divorzio davanti allo stesso Pretore.

La causa è stata sospesa l'11 dicembre 2012. Nonostante ciò, il Pretore ha

deciso svariati procedimenti cautelari relativi ‒ in particolare ‒ ai

contributi di mantenimento, all'affidamento e al diritto di visita del figlio (inc. CA.2012.300,

CA.2012.341, CA.2012.347, CA.2014.145, CA.2015.197, CA.2015.414, CA.2015.480,

CA.2016.132 e CA.2017.343).

C. Il 5 marzo 2014 RE 1

ha promosso causa di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di __________, in

Svezia (__________ Tingsrätt), il quale con sentenza parziale del 21

maggio 2015 ha sciolto il matrimonio e ha nominato l'avv. S__________ J__________

quale “esecutore della divisione dei beni”. Il 18 maggio 2018 RE 1 ha chiesto poi

al Pretore di decidere sul principio del divorzio e di demandare alle autorità

svedesi il giudizio sulle questioni patrimoniali, eccetto i contributi

alimentari in suo favore, richiesta che il Pretore ha respinto con sentenza del

18 febbraio 2021, addebitando le spese giudiziarie alla moglie.

D. Alle prime arringhe

del 7 aprile 2021 dinanzi al Pretore le parti hanno sollecitato un termine per

verificare la volontà dell'attrice di mantenere la richiesta di divorzio e

accordarsi sull'eventuale suddivisione degli oneri processuali. Il 15 giugno

2021 RE 1 ha così ritirato la petizione di divorzio, chiedendo di limitare al

massimo gli oneri processuali e di suddividerli in equità a norma dell'art. 107

CPC, opponendosi a ripetibili in favore del convenuto. Con decreto del 28

giugno 2021 il Pretore ha stralciato la causa di divorzio dal ruolo per

desistenza. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico

dell'attrice, condannata a rifondere al convenuto fr. 5640.– per ripetibili.

E. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 14 luglio 2021 per ottenere che, concesso effetto sospensivo

al reclamo e conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il dispositivo

in questione sia annullato, subordinatamente le spese processuali siano ridotte

a fr. 500.– e poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili. Con

decreto del 26 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo. Chiamato a formulare

osservazioni, il Pretore ha proposto il 4 agosto 2021 di respingere il reclamo.

Il memoriale non è stato notificato

a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza,

desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in

quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di

reclamo a norma dell'art. 110 CPC – come in concreto – il dispositivo sulle

spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022

consid. 1 con rinvii). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la

decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la

procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di

stralcio è stato notificato all'attrice il 5 luglio 2022 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________). Introdotto il 14 luglio 2022, il reclamo in oggetto

è perciò ricevibile.

2.

La reclamante postula il richiamo del carteggio della

causa di

divorzio, delle varie procedure cautelari e della

procedura a tutela dell'unione coniugale, come pure gli incarti delle procedure

trattate da questa Camera (inc. 11.2013.39, 11.2016.47 e 11.2016.56) così come dal

Ministero pubblico (inc. 2020.1217). L'incarto della procedura di divorzio,

comprese le procedure cautelari, è già stato trasmesso d'ufficio dalla Pretura

alla Camera. Il richiamo dell'incarto del procedimento a tutela dell'unione

coniugale si rivela superfluo, la sentenza essendo già negli atti del divorzio.

Le procedure davanti a questa Camera sono poi notorie. Infine, per quanto

riguarda il richiamo del procedimento penale davanti al Ministero pubblico,

come si vedrà in appresso la sua assunzione

non appare di rilievo ai fini del giudizio (consid. 5a e 7).

3.

La

reclamante censura un difetto di motivazione del decreto impugnato per non

avere, il Pretore, spiegato le ragioni per cui ha applicato l'art. 106 CPC e

non ha suddiviso gli oneri processuali in equità secondo l'art. 107 cpv. 1

lett. f CPC né ha illustrato perché ha quantificato le spese processuali in fr.

6000.–. Onde la richiesta di annullare il decreto impugnato e di ritornare gli

atti al Pretore per nuovo giudizio.

a) Una

decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere

necessariamente motivata. Fanno eccezione i casi in cui il giudice deroghi ai

minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, i casi in

cui davanti al giudice siano invocati elementi straordinari o i casi in cui, di

fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, il giudice accordi

un'indennità inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben definita (DTF

139.

V 504 consid. 5.1; più di recente: sentenza 5A_695/2021 del 18 gennaio 2022

consid. 2.3 in SJ 2022 pag. 387; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.88

dell'11 novembre 2019 consid. 5a).

b) Nella

fattispecie il Pretore, seppure in modo assai conciso, ha indicato i motivi per

cui non ha applicato l'art. 107 CPC (come chiedeva l'interessata), rilevando

che il comportamento processuale del convenuto già era stato considerato nelle decisioni

sulle spese giudiziarie delle procedure cautelari. In proposito, ancorché al

limite, il decreto impugnato è motivato. Quanto all'ammontare delle spese processuali,

fissandole in fr. 6000.– il Pretore non ha derogato ai minimi o ai massimi

previsti dalla tariffa, la quale prevede che la tassa di giustizia nelle cause

di divorzio, sia esso su richiesta comune o su azione di un coniuge, è fissata

tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG).

4.

In

subordine la reclamante chiede di porre gli oneri processuali a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, di ridurre le spese processuali a fr. 500.–

e di compensare le ripetibili. Nel decreto di stralcio il Pretore non ha

ravvisato estremi per derogare al­l'art. 106 cpv. 1 CPC, il quale prevede

che in caso di desisten­za le spese giudiziarie sono addebitate dell'attore. A

mente sua, il comportamento processuale del convenuto non giustifica un riparto

equitativo a norma dell'art. 107 CPC, essendo già stato considerato nei singoli

decreti cautelari nel giudizio sulle spese giudiziarie. Egli ha posto così le

spese di fr. 6000.– a carico dell'attrice e ha condannato quest'ultima a rifondere

al convenuto fr. 5640.– per ripetibili, importo stimato calcolando il dispendio

orario del legale in 17 ore retribuite fr. 280.– l'una, più le spese

e l'IVA.

a) La

reclamante ribadisce che si giustifica una suddivisione a metà delle spese e la

compensazione delle ripetibili per il comportamento del marito, di “coriacea chiusura” nei confronti suoi e di disinteresse verso la Pretura,

come si evince da una decisione del 3 aprile 2013 e da una denuncia penale

pendente. CO 1, essa soggiunge, ha chiesto inoltre a più riprese al Pretore di

decidere le questioni patrimoniali del divorzio, trascurando quanto da lui operato

in Svezia. Nelle sue osservazioni il Pretore motiva la decisione di non

applicare l'art. 107 CPC con il comportamento della moglie, la quale ha

promosso una causa di divorzio in Svizzera per poi presentarne un'altra in Svezia

e continuare il processo in Svizzera anche dopo la conclusione di quello in

Svezia.

b) L'art.

106.

cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le

spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico

della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si

considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.

Nella fattispecie è pacifico che RE 1 ha desistito dalla procedura di divorzio,

dichiarando in una lettera al Pretore il 15 giugno 2021 di ritirare l'azione

(sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e

4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305).

Giustamente il Pretore ha stralciato pertanto il processo dal ruolo (art. 241

cpv. 3 CPC). E le spese seguono per principio, in circostanze del genere, il

prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC.

c) La

precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si

considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non

figurava nell'avamprogetto del Codice di diritto processuale civile svizzero. È

stata aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel verosimile

intento di evitare che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il

giudice si scosti dal precetto del­l'art. 106 cpv. 1 prima fra­se CPC e

suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base al­l'art. 107 lett. b

(“una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre

circostanze speciali”; I CCA, sentenza inc. 11.2020.95 del 28 maggio

2021, consid. 5b con rinvio a Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 26

ad art. 106; v. anche). Per quanto riguarda la ripartizione in equità dell'art. 107

lett. c CPC, il Tribunale federale ha confermato che in caso di ritiro di

una petizione di divorzio le spese vanno poste di regola a carico dell'attore, il

mero fatto che si tratti di una causa del diritto di famiglia non potendo

giustificare una deroga alla disposizione dell'art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 139 III

363; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022

consid. 5b).

d) In

concreto l'attrice reputa che il comportamento del convenuto giustifichi un

riparto delle spese a metà. Se non che, così argomentando essa non si confron­ta

con il decreto impugnato, in cui il Pretore ha rilevato che il comportamento processuale

del marito è già stato considerato nei costi dei procedimenti cautelari. Del

resto l'interessata non accenna ad altri motivi che potrebbero incidere sulle

spese. Anzi, confrontata con le osservazioni al reclamo in cui il Pretore ha soggiunto

di non avere applicato l'art. 107 CPC per il comportamento processualmente

contraddittorio dell'attrice, essa non ha reagito. Non sussiste ragione quindi,

in definitiva, per scostarsi dal principio della soccombenza.

5.

Quanto

all'ammontare delle spese processuali, la reclamante sostiene che nella

procedura di divorzio sono state trattate tante istanze cautelari per le quali il

Pretore ha già chiesto complessivi fr. 11 500.–, oltre a fr. 1500.–

per la decisione del 18 febbraio 2021. Essa definisce eccessivo riscuotere con il

decreto di stralcio della causa di divorzio altri fr. 6000.– quando la

procedura si è conclusa senza una decisione, ciò che avrebbe dovuto indurre il

Pretore a moderare le spese in base agli atti compiuti (art. 21 LTG). Essa fa

notare che l'operato del Pretore si compendia in un'udienza di discussione

informale e in un decreto di stralcio di due pagine. Se è vero poi che per

l'udienza del 7 aprile 2021 il Pretore ha dovuto esaminare gli atti, a quel

momento la procedura non era complessa e lo stralcio della causa si deve a una

discussione informale in cui il Pretore aveva prospettato di archiviare il

processo perché il divorzio era già stato pronunciato in Svezia. Per

l'interessata, prelevando una tassa di fr. 6000.– il Pretore ha abusato o ecceduto

del suo potere d'apprezzamento. Essa ritiene così adeguata una tassa di

giustizia di fr. 500.–.

Nelle

sue osservazioni il Pretore allega che gli oneri processuali delle procedure cautelari

non influenzano quelli di merito e sottolinea che il suo operato non si è

limitato all'emanazione del decreto di stralcio, all'udienza di discussione

informale, come pure alla lettura della petizione e della risposta. Egli fa

notare che la procedura è durata nove anni, ha comportato più udienze, è stato

ascoltato il figlio e sono state emanate oltre 40 ordinanze, Per di più, gli

allegati preliminari non vengono letti solo prima dell'udienza, ma già alla

loro ricezione per decidere come procedere e come trattarli. Egli assevera così

di avere applicato correttamente l'art. 21 LTG.

a) I

criteri che disciplinano la fissazione delle spese processuali sono già stati

partitamente descritti da questa Camera (RtiD II-2021 pag. 711 consid. 6 con

rinvii). Al proposito basti ricordare che le tasse di giustizia sono contributi

causali soggetti ai principi della copertura

dei costi e dell'equivalenza. In linea generale il principio della

copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese

processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono

mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c

consid. 5). Il principio dell'equivalen­za dispone che l'ammontare di una tassa

di giustizia dev'essere in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo

della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per

chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto al­l'insieme dei costi

provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del

valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale,

dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere dei

contendenti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD II-2021 pag. 711

consid. 6 con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.75 del 31

maggio 2022 consid. 3).

Secondo

l'art. 7 cpv. 2 LTG, “nelle cause con un valore litigio­so non determinabile

e in quelle della procedura di divorzio” la tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.– e

fr. 20 000.–.

Essa va commisurata alla natura e alla complessità dell'atto o del processo

(art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra

il valore, la natura, la complessità della procedura e la tariffa, l'autorità

può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG). Verificandosi

desistenza, poi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della tariffa, in

proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG).

b) Al

momento in cui il Pretore ha emanato il decreto di stralcio, nella fattispecie

la procedura di divorzio si trovava ancora agli esordi, tant'è che non si erano

ancora tenute le prime arringhe. Promossa il 13 giugno 2012, l'azione di

divorzio è stata sospesa con ordinanza dell'11 dicembre 2012 e riattivata dal Pretore

prima il 2 ottobre 2018 e poi il 4 febbraio 2020 con la fissazione di un

termine alla moglie per motivare la petizione. Dopo il primo scambio di atti

scritti il Pretore ha poi citato le parti alle prime arringhe. A quell'udienza

è avvenuta solo una discussione informale di un'ora. Al termine dell'udienza il

Pretore ha assegnato all'attrice un termine per esprimersi sul ritiro della

petizione e alle parti per comunicare un eventuale accordo sulle spese.

Ricevuta la lettera di ritiro della petizione e accertato il mancato accordo

sulla ripartizio­ne degli oneri processuali, il Pretore ha emanato il decreto

di stralcio di due pagine.

In

sintesi, prima di essere sospesa la causa ha comportato la ricezione della

petizione (12 pagine), la notifica dell'avvio della procedura il 14 giugno 2012

(formulario prestampato) e una citazione del giorno stesso all'udienza di

conciliazione. Tale udienza è stata annullata il 18 luglio 2012 e con ordinanza

del 19 ottobre 2012 è stata indetta un'udienza istruttoria per l'11 dicembre

2012, durante la quale si è discussa la procedura a tutela dell'unione coniugale,

così come i procedimenti cautelari, dopo di che il Pretore ha sospeso nuovamente

la causa. Durante la sospensione invero sono state depositate numerose istanze

provvisionali in esito alle quali il Pretore ha emanato decreti cautelari e prelevato

oneri processuali (sopra, lett. B), manifestamente estranei tuttavia al merito.

Riguardo a quest'ultimo, risulta che durante la sospensione il Pretore ha redatto

una quindicina di brevi lettere e di altrettante brevi ordinanze. Inoltre egli

ha acquisito agli atti vari documenti e proceduto all'ascolto del figlio in

un'udienza durata un'ora e venti.

Riattivata

la procedura, le parti hanno inviato alla Pretura circa 25 lettere, la maggior

parte delle quali riguardava richieste di proroghe di termini, e il Pretore ha

emesso una ventina di ordinanze, per lo più brevi e finalizzate a impartire ai

coniugi termini o a prorogarli. L'attrice ha inoltrato la petizione di divorzio

motivata (26 pagine) e il convenuto la risposta (12 pagine). Il Pretore ha

poi tenuto – come detto – le prime arringhe di un'ora e ha notificato il

decreto di stralcio per desistenza di due pagine.

c) Ciò

posto, la procedura divorzio ha richiesto impegno e profusione di tempo

maggiore rispetto a quanto sostiene la reclamante. Il Pretore ha dovuto emanare infatti numerose

ordinanze, benché brevi, esaminare la petizione di divorzio e il memoriale di risposta.

Si trattava poi di un divorzio con risvolti internazionali, oltre che per la cittadinanza

delle parti e il domicilio del convenuto a __________, per il fatto che in

pendenza di divorzio l'attrice ha chiesto lo scioglimento del matrimonio anche

alle autorità svedesi. D'altro lato è vero che la procedura allo stadio delle

prime arringhe non poteva più definirsi particolarmente complessa, la sola

questione su cui il Pretore avrebbe dovuto statuire con la sentenza finale essendo

– tutt'al più – il contributo alimentare

per la moglie.

Ne

segue che, fosse finita in tal modo, la

causa avrebbe giustificato verosimilmente una tas­sa di giustizia attorno ai

fr.

10.

000.–.

Allo stadio in cui era giunta, essa avrebbe consentito senza eccesso né abuso

del potere di apprezzamento un emolumento in base agli atti compiuti di

fr. 3000.– (art. 21 LTG). Si aggiunga che per la procedura a tutela

dell'unione coniugale, terminata con una sentenza di dieci pagine dopo svariati

decreti cautelari, il Pretore ha prelevato spese processuali di fr. 5000.– e che

per le altre procedure cautelari e la sentenza sulla pronuncia parziale del

divorzio ha già prelevato oltre fr. 5000.– complessivi. Ne discende che il

recla­mo merita accoglimento nei limiti descritti e che il dispositivo sulle

spese del decreto di stralcio impugnato va riformato di conseguenza.

6.

Le

spese del reclamo seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). RE 1 vede ridurre gli oneri processuali, ma non nella misura richiesta,

mentre esce sconfitta sulla ripartizione delle spese e sulla richiesta di compensare

le ripetibili, il cui ammontare non è di per sé in discussione. Nel complesso si

giustifica così che essa sopporti cinque ottavi delle spese processuali. Non si

riscuote la rimanente quota di tre ottavi, che non può essere posta a carico di

CO 1, il quale è rimasto estraneo alla procedura di reclamo.

Quanto

alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante, assistita da

un avvocato, l'interessata non ha reso verosimile di versare in gravi

ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), limitandosi a dichiarare in questa sede

che CO 1 non le corrisponde regolarmente i contributi alimentari. L'interessata

passa tuttavia sotto silenzio che essa medesima ha ammesso nell'ambito del

divorzio di detenere conti bancari con averi complessivi di oltre fr. 100 000.– (petizione

del 4 maggio 2020, pag. 14 n. 52), ciò

che in effetti risulta dagli atti (doc. 85).

In circostanze siffatte non può dirsi ch'essa sia sprovvista dei mezzi

necessari per retribuire il proprio avvocato.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse

non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che

il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio impugnato è così riformato:

Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico

di RE 1.

2. Le

spese processuali, ridotte a fr. 700.–, sono poste a carico della reclamante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

‒ ;

‒ .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).