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Decisione

11.2021.101

Contributo di mantenimento del figlio per spese straordinarie

8 settembre 2022Italiano38 min

mantenimento in favore del figlio. La procedura è attualmente in fase d'istruttoria

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.101

11.2021.105

11.2021.106

Lugano

8 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2021.272 (filiazione: spese straordinarie per il figlio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 30 marzo

2021 da

AO

1 (2006),

(rappresentato

dalla madre D__________ ,

e patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 (Sondrio)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 16 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

5 luglio 2021 (inc. 11.2021.101),

come pure sull'appello

del 22 luglio 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc.

11.2021.105) e sulla contestuale istanza di gratuito patrocinio (inc.

11.2021.106);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 24 febbraio 2006 D__________

(1979), cittadina italiana, ha dato alla luce a __________ un figlio, AO 1, che

è stato riconosciuto da AP 1 (1967), anch'egli cittadino italiano. In esito a

un tentativo di conciliazione tenutosi il 16 maggio 2007 davanti al presidente

del Tribunale ordinario di Sondrio, AP 1 si è impegnato a versare un contributo

alimentare per il figlio di € 1000.00 mensili, ridotti a € 800.00 mensili

dal mese successivo all'inizio della scuola elementare, e a partecipare nella

misura del 50% alle spese straordinarie per il suo mantenimento. Con decisione

del 25 novembre 2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha poi

affidato in via esclusiva AO 1 alla madre e ha disposto quanto segue:

che il padre versi per il mantenimento del figlio

la somma di 1035.00 € mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici

ISTAT (1° aumento a marzo 2010), somma comprensiva delle spese straordinarie

fino al compimento della scuola primaria;

che

dopo la conclusione della scuo­la primaria il padre sarà tenuto a rimborsare

alla madre, oltre alla somma mensile sopra indicata, anche il 50% delle sole

spese scolastiche, previo invio dei giustificativi di spesa.

Per effetto

dell'adeguamento al rincaro AP 1 ha iniziato a versare dal dicembre 2018

contributi rivalutati in € 1103.61 mensili.

B. Trasferitasi in

Ticino, D__________ ha convenuto il 3 luglio 2019 AP 1 davanti al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere l'aumento del contributo di

mantenimento in favore del figlio. La procedura è attualmente in fase d'istruttoria

(inc. SE.2019.32). Il 30 marzo 2021 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore

perché ordinasse al padre di versargli, già in via cautelare, fr. 11 169.08 quale partecipazione alle spese

straordinarie sostenute dalla madre. Con decisione dell'indomani il Pretore ha

respinto l'istanza cautelare (inc. CA.2021.29). Adita con appello del 9 aprile

2021 da AO 1, con sentenza del 12 luglio 2021 questa Camera ha confermato la

decisione pretorile (inc. 11.2021.46).

C. Nel frattempo, nelle

sue osservazioni dell'11 maggio 2021, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza

di merito. In una replica spontanea del 25 maggio 2021 AO 1 ha ribadito la sua

domanda chiedendo inoltre la rifusione di ulteriori fr. 1898.50 per la

partecipazione a un corso di lingue estivo e di fr. 2000.– per una psicoterapia.

Contestualmente egli ha instato per il gratuito patrocinio in favore della

madre. Il convenuto ha duplicato spontaneamente il 2 giugno 2021 avversando

le nuove richieste. Con disposizione ordinatoria del 18 giugno 2021 il Pretore,

dopo avere respinto le prove offerte dalle parti nei loro allegati, ha preannunciato

l'emanazione della decisione.

D. Statuendo con sentenza

del 5 luglio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando AP 1

a versare per il figlio le somme di € 2864.94 e di fr. 1300.– quale contributo

“speciale” secondo le seguenti modalità:

– cinque

rate mensili di € 500.–, la prima volta “alla crescita in giudicato della

presente decisione”;

– una rata di € 364.94 e fr. 200.–,

– due rate mensili di fr. 550.–.

Le

spese processuali di fr. 300.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante

e per il resto a carico del convenuto al quale

l'istante è stato tenuto a

rifondere fr. 150.– per ripetibili ridotte. La richiesta di gratuito patrocinio

formulata da D__________ è stata

respinta.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 luglio 2021 per

ottenere che il contributo speciale chiesto dal figlio sia respinto riformando

di conseguenza la decisione impugnata (inc. 11.2021.101). Con decreto del 21

luglio 2021 il presidente di questa Camera ha dichiarato priva di portata

pratica la richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello. Il 22

luglio 2021 AO 1 ha appellato a sua

volta la decisione del Pretore chiedendo di riformare il giudizio

impugnato nel senso di accogliere integralmente la sua istanza, o quanto meno

di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio previo istruttoria

(inc. 11.2021.105). Contestualmente egli ha instato per il beneficio del

gratuito patrocinio per sé e per la madre in quanto sua rappresentante legale “in

primo grado, limitatamente all'attività svolta” dall'avv. PA 1 e “in sede di

appello per tutta la procedura” (inc. 11.2021.106). I ricorsi non sono stati notificati per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la

stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica

così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125

lett. c CPC).

2.

Le decisioni dei Pretori in materia di versamento di

contributi speciali per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286

cpv. 3 CC) sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. a CPC), entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo speciale in

discussione davanti al Pretore (oltre fr. 15 000.–). Quanto alla tempestività dei due rimedi giuridici, la decisione

impugnata è stata notifica­ta al legale del convenuto il 6 luglio 2021 e a quello dell'istante

il 12 luglio 2021 (tracciamenti

degli invii n. 98.__________, agli atti). Cominciati per ognuno a

decorrere l'indomani, i termini di ricorso sarebbero scaduti così il 16 luglio

2021.

per il primo e il 22 luglio successivo per il secondo. Introdotti entrambi

il rispettivo ultimo giorno utile (timbro postale sulle buste d'invio), gli

appelli in esame sono pertanto ricevibili.

3.

Al

proprio appello AO 1 acclude un'attestazione del 31 maggio 2021

concernente lo svolgimento di un periodo di pratica legale svolta dalla madre,

il di lei conteggio di stipendio del giugno 2021, una schermata di un cellulare

relativa a movimenti di un conto bancario in Italia intestato alla madre e

l'attestazione dei saldi di altri suoi tre conti bancari in Svizzera, una

lettera 6 maggio 2021 indirizzata alla medesima concernente due canoni di

locazione e un conguaglio spese accessori scoperti e la fattura per un suo soggiorno

e corso di lingue in Inghilterra dell'8 luglio 2021 con la conferma del

relativo ordine bancario di pagamento (doc. D-H). Egli postula altresì il

richiamo degli incarti SE.2019.32, SO.2021.272 e CA.2021.21 della Pretura, come

pure i fascicoli n. 11.2021.46 e 11.2021.101 di questa Camera, proponendo

inoltre di sentire il dentista L__________ T__________ e il

dott. N__________ M__________. Nelle motivazioni del suo rimedio, inoltre, egli

lamenta il rifiuto del Pretore di esperire determinate prove peritali “nella

procedura di merito” (da parte della Guardia di finanza italiana o dell'Agenzia

delle entrate italiane volta a verificare la contabilità di due “società di

famiglia del convenuto”, sul valore di mercato e di reddito di due immobili delle

medesime, sulla “sostenibilità della contabilità” delle due ditte e sulla

sostenibilità dell'utile derivante al convenuto da tali imprese), chiedendo di assumerle

d'ufficio in questa sede, rispettivamente di annullare il giudizio impugnato e

rinviare gli atti al primo giudice affinché assuma tali prove ed emani un nuovo

giudizio.

In

un secondo tempo – il 2 agosto 2021, il 16 novembre 2021 e il

13.

aprile 2022 – egli ha trasmesso a questa Camera una lettera 26 luglio

2021.

dello psichiatra e psicoterapeuta D__________ B__________, una e-mail 15 novembre 2021 indirizzato al suo

legale dal prof. G__________ C__________,

una nota d'onorario 20 settembre emessa dallo psicologo e psicoterapeuta

dott. A__________ F__________ di __________,

una fattura emessa il 10 novembre 2021 dal Servizio naturalizzazioni di

Bellinzona, due avvisi di parcella della psicologa psicoterapeuta M__________ C__________

S__________ di __________ e una lettera 19 novembre

2021.

del suo patrocinatore a quello del convenuto con documentate spese

scolastiche per complessivi fr. 9335.95. Il 27 aprile 2022 AP 1 ha

contestato la ricevibilità di quei documenti.

La

documentazione testé descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo

questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal

caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del

principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno considerati

nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid.

4.2). Quanto al richiamo dei carteggi

delle procedure pendenti davanti al Pretore, tali

atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera di modo che il

loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al richiamo dei fascicoli di questa

Camera, a parte il fatto che procedimenti svoltisi

davanti a un determinato tribunale sono

notori per

il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2

ottobre 2020 consid. 3 con rinvii), l'incarto relativo all'appello di AP 1 (11.2021.101)

è stato congiunto ai fini del presente giudizio (sopra, consid. 1). Come si

vedrà in appresso (consid. 11 e 12), poi, l'assunzione degli altri mezzi di

prova invocati (testimoni e perizia) non è di rilievo ai fini

del giudizio. In proposito non è il caso perciò di attardarsi oltre.

4.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha precisato anzitutto che l'assenza di un interpello

previo al padre sulla partecipazione alle spese straordinarie del figlio, per

quanto deplorevole, non giustifica di per sé il rifiuto di ogni partecipazione

da parte del convenuto al contributo speciale chiesto dall'istante. Premesso

ciò, egli ha valutato che il contributo di mantenimento stabilito il 25 novembre

2010.

dal Tribunale per i minorenni di Milano già comprende un certo margine per

consentire alla madre di far fronte alle spese straordinarie del figlio ma non

esenta il padre dal partecipare a quelle importanti, imprevedibili e necessarie

per la sua salute e il suo sviluppo. Il primo giudice ha così riconosciuto la

rifusione di complessivi € 2864.94 a copertura di spese per cure ortodontiche

e di fr. 1300.– per un corso di formazione alla cittadinanza, compresa la tassa

per la concessione dell'attinenza comunale. Egli ha invece negato il rimborso

dei costi per le attività sportive, di alcune spese mediche, degli esborsi per ottenere

la licenza di condurre per ciclomotore e il pagamento della tassa di

circolazione del medesimo così come dei costi per corsi linguistici, sia perché

già compresi nel contributo ordinario sia perché non provati o non necessari e

decisi unilateralmente dalla madre. Ciò posto, il Pretore dopo avere appurato

che la madre non ha mezzi per far fronte alle spese straordinarie, ha ricordato

che il padre già in passato era stato in grado di versare € 500.00 mensili in

aggiunta al contributo alimentare a copertura di arretrati per mancato

adeguamento al rincaro del contributo. In tali circostanze, per il primo

giudice, risulta pertanto sostenibile per il convenuto provvedere “con analoga

modalità” a contribuire ai bisogni straordinari del figlio. In definitiva egli ha

così messo a carico di AP 1 la totalità delle spese speciali ammesse

disponendone il pagamento rateale.

5.

I criteri che

disciplinano la rifusione di spese straordinarie per un figlio sulla base

dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata,

consid. 1 e 2). Al proposito basti ricordare che tali costi devono riferirsi a

esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state

preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il

contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire

(sentenza del Tribunale federale 5A_364/2020 del 14 giugno 2021 consid. 8.2.2).

Se l'esigenza è già nota o prevista al momento in cui è fissato il contributo

alimentare ordinario, essa rientra in quel­l'ambito. Inoltre un genitore

affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi

automaticamente il rimborso dal­l'altro. Al contrario: dandosi una spe­sa

straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando opposizioni,

rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa

a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di

riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2019.4/ 11.2020.84 del 12 agosto 2020 consid. 8a con

rimando).

I. Sull'appello di AP 1

6.

L'appellante rimprovera

anzitutto al Pretore di avere ignorato la portata della decisione

25.

novembre 2010 del Tribunale per i minorenni di Milano, sostenendo – in

sintesi – che il contributo alimentare ivi fissato è comprensivo di tutte le

spese straordinarie con l'unica eccezione di quelle scolastiche da ripartirsi a

metà fra i genitori. Ciò risulta, a suo parere, dall'interpretazione letterale della

decisione (in ragione del riferimento alle “sole” spese scolastiche e

dell'esclusione di ogni partecipazione per il periodo fino al completamento

della scuola primaria), da quella storica (data la richiesta di giudizio della

madre volta a ottenere la partecipazione anche a spese sanitarie e di svago) e da

quella teleologica (visto lo scopo di evitare futuri diatribe fra le parti). Egli

assevera poi che il concetto di “prevedibilità” della spesa straordinaria è

proprio del diritto svizzero e che non è quindi stato considerato dall'autorità

italiana. Per l'appellante l'attuale regolamentazione delle spese straordinarie

può essere riesaminata solo nell'ambito della procedura di modifica del

contributo ordinario, sicché fino a quel momento il Pretore è vincolato dalla

disciplina prevista dalla decisione italiana.

a) In

realtà, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, anche nel diritto

italiano le spese straordinarie sono definite come quelle spese che “per la

loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano

dall'ordinario regime di vita dei figli” (Ordinanza n. 40281 del 15 dicembre

2021.

della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione civile). Non è quindi dato

a divedere come il Tribunale per i minorenni di Milano potesse escludere a

priori una partecipazione del padre a futuri e imprevisti bisogni del

figlio. Che la decisione del 25 novembre 2010 vada interpretata nel senso

preteso dall'interessato appare pertanto più che dubbio. Sia come sia, la

questione è che – come correttamente

esposto dal Pretore – alla fattispecie è applicabile il diritto svizzero

(art. 4 par. 1 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge

applicabile alle obbligazioni alimentari: RS 0.211.213.01). E come si è detto,

un contributo speciale si giustifica in caso di necessità transitorie e

imprevedibili del figlio al mo­mento in cui è fissato il contributo di

mantenimento mentre cambiamenti sostanziali

e duraturi delle circostanze giustificano tutt'al più una modifica del

contributo ordinario (art. 286 cpv. 2 CC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_364/2020

del 14 giugno 2021 consid. 8.2.2; v. anche Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 963 n. 1457 con rinvii alla nota 3414).

Le due azioni non si confondono.

b)

Anzi, trattandosi di spese straordinarie è possibile richiedere solo il

versamento di una determinata somma a copertura di esigenze specifiche documentate

e quantificate (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020

consid. 8 con rinvio). Una preventiva azione di modifica della disciplina

stabilita nella decisione del 25 novembre 2010, peraltro in concreto già

pendente, non solo non era necessaria, ma il figlio non avrebbe potuto ottenere

– nel quadro di tale procedura – una regolamentazione anticipata della partecipazione

alle spese straordinarie. Ciò avrebbe costituito un'inammissibile autorizzazione

generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per il figlio di cui

esigere poi il rimborso (integrale o parziale) dall'altro genitore (loc. cit.).

In definitiva quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni di Milano non osta

alla richiesta di rimborso delle spese straordinarie fatte valere in Svizzera.

7.

L'appellante obietta

altresì che, ad ogni modo, le spese per cure dentarie riconosciute dal primo

giudice non hanno carattere straordinario giacché erano prevedibili ed erano

già state previste al momento della fissazione del contributo ordinario. A

sostegno della sua tesi egli assevera che quale contropartita per l'aumento del

contributo alimentare ordinario deciso nel 2010 era stata decisa la

soppressione della partecipazione alle spese straordinarie prevista nella

regolamentazione precedente. Tanto più, egli soggiunge, che D__________ medesima

aveva chiesto invano al Tribunale di Milano una partecipazione alle spese

sanitarie “a dimostrazione che esse erano prevedibili”. Sottolineato che le

cure dentarie sono state eseguite in Italia, egli contesta infine che i

relativi costi siano stati provati o che sia stata dimostrata la loro

necessità, lamentando di non essere stato previamente interpellato.

a) Ora

che tra le “spese sanitarie” rivendicate dalla madre davanti al Tribunale di

Milano figurassero anche costi per cure ortodontiche non appare verosimile ove

si pensi che la necessità e rilevanza delle stesse non può essere prevista in

astratto tanto meno in concreto se si considera che a quel momento il figlio

aveva quattro anni. Per il resto, come ricordato anche dal Pretore, le spese

per correzioni dentarie sogliono

essere imprevedi­bili e temporanee e costituiscono tipiche spese

straordinarie (cfr. messaggio del Consiglio federale, in: FF 1996 I pag. 177; Meier/Stettler, op. cit., pag. 963 alle

note 3413 e 3414; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio

2018.

consid. 12b con rinvio). Il fatto che gli interventi siano stati eseguiti

all'estero non ne muta evidentemente la natura e decisivo sotto questo profilo non è tanto il fornitore della

prestazio­ne, quanto il fatto che la cura fosse già nota o prevista al momento

in cui è stato fissato il contributo alimentare ordinario e che tale contributo

permetta di coprirla. Ciò che, come si è visto, non è il caso in concreto.

Per di più, l'appellante non pretende che qualora siffatte cure fossero state

prestate in Ticino l'assicurazione malattia le avrebbe rimborsate.

b) Quanto

alla necessità della cura e all'ammontare dei costi, l'appellante non si

confronta con gli accertamenti del Pretore, il quale dopo avere esaminato i

preventivi, le note d'onorario e i bollettini di pagamento prodotti dall'istante

ha riconosciuto l'esigenza per un adolescente di simili cure ammettendone il

rimborso per complessivi € 2864.94. Del tutto generica, la censura si rivela finanche

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CC). Si aggiunga ad ogni modo che la necessità

dell'intervento è resa verosimile, oltre che dalle indicazioni di due dentisti,

dalla natura della cura medesima cui non sarebbe immaginabile sottoporsi senza

motivi (“apparecchio fisso superiore e inferiore per grave affollamento su

entrambe le arcate”: doc. G 1° foglio). I costi della cura, poi, risultano dai

preventivi e dalle note d'onorario dei dentisti L__________ T__________ e A__________ S__________, così come dai relativi bollettini di pagamento (doc.

G, pagine da 5 a10 e doc. H). Certo, a ragione il padre lamenta di non essere stato previamente interpellato

sull'entità dei costi. Egli non pretende tuttavia che, alla luce delle

indicazioni mediche, non avrebbe acconsentito a tali interventi. Per quanto

deplorevole possa apparire la mancata informazione da parte di D__________, ciò non giustifica dunque un rifiuto a

detrimento del ragazzo (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36

del 28 febbraio 2018 consid. 12b).

8.

In merito al

rimborso dei costi, di complessivi fr. 1300.–, per il corso di formazione

alla cittadinanza e la tassa di concessione dell'attinenza comunale, il Pretore

li ha ammessi poiché la cittadinanza svizzera comporterà per il figlio vantaggi

in ambito sportivo e un miglior accesso al mercato del lavoro (sentenza impugnata,

consid. 5.4.2). Secondo l'appellante “anche volendo ammettere che l'ottenimento

della cittadinanza rientri nell'interesse del minore”, l'onere è coperto dal

contributo ordinario e non costituisce una spesa scolastica, cui in ogni modo

egli deve partecipare unicamente per la metà. Egli ribadisce inoltre che

spettava semmai alla madre chiedere la modifica della decisione del Tribunale

di Milano. Ora, che tali costi fossero già noti e prevedibili al momento in cui è stato fissato il contributo

alimentare ordinario non può seriamente essere affermato. Si tratta di

un'esigenza specifica che denota

carattere straordinario. Quanto alla necessità della spesa, a

prescindere dal fatto che l'appellante non pare contestare che essa sia stata

affrontata nell'interesse del minore, egli non si confronta in ogni caso con la

motivazione del Pretore né spiega perché si dovrebbe negare al ragazzo la

facoltà di partecipare alla vita democratica del luogo in cui abita. Al

proposito non occorre dilungarsi.

9.

AP 1 contesta infine

gli accertamenti del Pretore sulla situazione economica dei due genitori e, di

conseguenza, la chiave di riparto delle spese straordinarie. Al proposito, il primo

giudice dopo avere accertato innanzitutto che D__________ non è in grado di contribuire

alle spese straordinarie del figlio, ha preso atto che in passato il convenuto oltre

al contributo alimentare ordinario aveva corrisposto arretrati per il suo mancato

adeguamento al rincaro con pagamenti rateali di € 500.00 mensili. A suo avviso,

quindi, è “sostenibile per il padre provvedere con analoga modalità” a

contribuire ai bisogni straordinari del figlio.

a) Relativamente

alla capacità contributiva di D__________ l'appellante fa valere che vi è una

manifesta discordanza fra l'asserito stato d'indigenza e le scelte di lei per

il ragazzo, che è stato iscritto a un “prestigioso” liceo privato e a una “costosa”

squadra di calcio oltre a svolgere “lussuosi” soggiorni linguistici all'estero.

Se non che, per essere ricevibili pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre

cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2; 142

III 107 consid. 5.3.1 con riman­di; più recentemente: sentenza del

Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto 2021 consid. 3.1). E ciò vale anche nelle cause rette dal

principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione

(DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD

I-2014 pag. 805 consid. 3d). Le perplessità dell'appellante circa le scelte della madre per

il figlio sono senz'altro comprensibili, ma per finire, i suoi dubbi si

esauriscono in recriminazioni di carattere generale non indicando nemmeno per ordine di grandezza a quanto

ammonterebbero le entrate di lei o quantificando un eventuale reddito

ipotetico. Per il resto, l'impossibilità per la madre di far fronte alle spese

straordinarie del figlio è stata accertata dal Pretore sulla scorta della

documentazione presentata in relazione alla richiesta di gratuito patrocinio,

che il convenuto non rimette in discussione.

b) In

merito alla propria situazione economica, l'appellante rimprovera al primo

giudice di non avere considerato che il versamento del contributo alimentare

ordinario e dell'arretrato per mancato adeguamento al rincaro è stato possibile

solo grazie all'aiuto dei propri genitori rispettivamente a un prestito del padre.

Egli ribadisce di non essere in grado, con il suo reddito e il suo fabbisogno, di

far fronte alle spese straordinarie senza contrarre ulteriori debiti. Se non

che, una volta di più, egli omette di cifrare il proprio reddito e quantificare

il proprio fabbisogno minimo, limitandosi a rinviare a documenti di causa e a

quanto esposto davanti al Pretore, ciò che in appello è tuttavia inammissibile

(DTF 141 III 576 consid. 2.3.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171

dell'8 febbraio 2022 consid. 10c). In

proposito l'argomentazione sfugge così a ulteriore disamina.

c) Per

il resto è vero che il conto da cui il convenuto ha versato i contributi di

mantenimento ordinari e le rate di € 500.00 mensili a conguaglio degli

arretrati risulta essere alimentato, anche, da due bonifici di € 2500.00 riconducibili

al di lui padre (doc. 7 nell'inc. SE.2019.32). Dagli atti risulta nondimeno che

AP 1, oltre al reddito di € 2000.00 mensili netti percepito quale

amministratore unico dalla T__________ S.R.L (doc. R), può contare sulla sua

quota di utili della medesima società, di cui detiene il 20% del capitale

sociale, e sulla sua quota degli utili della L__________ S.R.L., di cui detiene

il 25% del capitale sociale (doc. T e S, pag. 25). E solo la prima società ha

generato un utile di € 45 052.00 nel 2018 e di € 39 205.00 nel 2019 (doc.

S, pag. 3). Non si trascura che per il 2019 i soci hanno deliberato di non distribuire

dividendi (doc. S, pag. 26), ma l'appellante

non accenna a spiegazioni sui motivi di tale decisione. Una simile

rinuncia non appare dunque giustificabile, tantomeno alla luce delle pretese

fatte valere dal figlio già nel corso di quell'anno. Non vi sono motivi di

dubitare che, destinando anche solo una parte di utile annuo ricavato mediamente

da quella società, egli sarà verosimilmente in grado di finanziare a rate le spese

straordinarie di complessivi € 2864.94 e fr. 1300.–. Ne segue che, in

definitiva, l'appello di AP 1 vede la sua sorte segnata.

II. Sull'appello di AO 1

10.

L'istante, ripercorsi

diffusamente gli antefatti e i procedimenti giudiziari fra le parti, lamenta –

in sintesi – che il Pretore avrebbe dovuto accertare d'ufficio la situazione

economica del convenuto e se del caso imputargli un reddito ipotetico. A suo

parere, poi, dato il suo affidamento esclusivo alla madre e visto il pessimo rapporto

con il padre, non gli si può rimproverare di non aver richiesto l'accordo di

quest'ultimo prima di affrontare le spese litigiose. Egli ribadisce inoltre che

il contributo stabilito nel 2010 dal Tribunale per i minorenni di Milano comprende

unicamente una partecipazione alle usuali spese per attività sportive,

culturali, ricreative o mediche, ma non quelle straordinarie ad eccezione di

quelle scolastiche. Passate puntualmente in rassegna le poste di spesa

rifiutate dal primo giudice, egli chiede che gli siano riconosciuti complessivi

fr. 11 169.08 quale rimborso per

spese già sostenute, fr. 3884.– quale partecipazione alle spese di un corso

estivo in Inghilterra nel 2021 e fr. 2000.– per le spese di una psicoterapia.

11.

Visto l'esito

dell'appello di AP 1, sulla possibilità di lui di rimborsare le spese

straordinarie per il figlio riconosciute dal Pretore non occorre dilungarsi. Giovi

pertanto esaminare previamente se in esito al rimedio giuridico di AO 1 altri

costi speciali vanno posti a carico del padre. Solo in questa evenienza si pone

la questione della capacità di quest'ultimo di provvedervi. Premesso ciò, non resta

che vagliare le singole poste di spesa ancora litigiose.

a) In

relazione al rimborso delle spese per cure dentarie, che il primo giudice ha

ammesso nella misura di € 2864.94 in luogo di fr. 4099.68 richiesti,

l'appellante fa valere che la riduzione dell'importo è dovuta a “una

valutazione circa le prove documentali presentate e […] chiede a questa Camera

di verificare a sua volta”. Egli afferma che in Svizzera i costi

dell'intervento sarebbero stati più alti, che per motivi fiscali in Italia non

vengono emesse fatture se non dopo pagamento e che le prestazioni, anche se non

fatturate, restano dovute. Al riguardo egli postula l'audizione del dentista

curante “a conferma di quanto segue”. Se non che, un appellante deve spiegare

perché il pri­mo giudice sarebbe caduto in errore e confrontarsi a tal fine con

la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3; 138 III 375 consid.

4.3.1). Nella fattispecie l'interessato neppure indica quali poste della spesa

non ammesse dal primo giudice sarebbero state rese verosimili dalla

documentazione agli atti né spiega come egli giunga al totale di

fr. 4099.68. Chiedere una “verifica” da parte di questa Camera non

adempie, e da lungi, ai requisiti minimi di motivazione. L'appello sfuggendo

pertanto a ogni esame di merito (art. 311 cpv. 1 CPC), l'assunzione di nuove

prove su tale aspetto non entra in linea di conto.

b) Per

quel che è del rimborso di complessivi fr. 1850.– per i costi sostenuti in

relazione all'attività sportiva (tasse sociali di

fr. 850.– del __________ per la stagione 2019/20 e di fr. 1000.– del __________

del __________ per la stagione 2020/21), il Pretore non l'ha ammesso poiché tali

spese sono già incluse nel contributo ordinario, non si tratta di un esborso

necessario, il padre non era stato interpellato e perché le società sportive

assumono i costi di ragazzi particolarmente talentuosi in difficoltà economiche

(sentenza impugnata, consid. 5.2). L'appellante obietta che il suo talento

sportivo non poteva essere stato previsto quando aveva 4 anni e che non si

giustifica di imporgli di rinunciare a giocare in una selezione di élite

accontentandosi di una squadra locale. Contesta altresì che vi siano concrete

possibilità di ottenere l'esenzione dalla tassa sociale. Spiega che la spesa di

fr. 154.– mensili gli consente di praticare uno sport che giova alla sua

salute fisica e mentale, aiutandolo ad integrarsi e a canalizzare in modo

positivo la rabbia e il dolore causato dal rifiuto paterno come attestato dai

rapporti dei suoi terapisti. Dato il reale reddito del padre, epiloga, la spesa

non è un lusso.

Da

quest'ultimo argomento giova sgombrare subito il campo, giacché anche un'agiata

situazione finanziaria del genitore non affidatario non giustifica di per sé una

qualsiasi spesa straordinaria. Premesso ciò, questa Camera ha già avuto modo di

stabilire che l'ordinaria quota di

iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni analoghe costituiva un costo

compreso nella posta “altre spese” prevista dalle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo (I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid. 6c).

Non v'è ragione per ritenere che un esborso simile non rientri nell'importo di

base del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, da cui ci si diparte

ora per determinare il fabbisogno di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4;

analogamente: I CCA, sentenza 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 8), che

comprende appunto spese per sva­go, tempo libero, attività culturali. Non si disconosce che l'ammontare delle

quote sia superiore a quelle usualmente percepite dalle associazioni sportive. Si

tratta fors'anche di un costo imprevisto ma non può tuttavia ritenersi straordinario.

Ciò avrebbe quindi potuto giustificare semmai una modifica del contributo

ordinario.

c) Relativamente

alle spese mediche di complessivi fr. 1359.40, il Pretore ha accertato che le note

dei medici sono assunte dalla cassa malati (fr. 591.50 e fr. 88.05) e che la franchigia

e la partecipazione ai costi, per prestazioni di cui tutto si ignora, data la

loro entità (fr. 767.90 complessivi su due anni) rientrano nel contributo

ordinario. Quanto ai costi di una psicoterapia di € 2000.00 egli ha

rimproverato all'istante di non averli resi verosimili.

L'appellante

ribadisce che la nota di fr. 591.50 emessa dal dottor N__________ M__________ riferita

alla cura di una falange rotta durante una partita di calcio (doc. L) non è

stata assunta dalla cassa malati. Ora i costi per cure consecutive a un infortunio

prestate da un medico FMH specialista in medicina interna e reumatologia sono

notoriamente assunti dall'assicurazione malattia di base, tanto più in concreto

ove l'interessato risulta essere coperto dal rischio infortuni (cfr. polizza

assicurativa del 2019; doc. C6 nell'inc. SE.2019.32). Che l'assicuratore

malattia non abbia assunto tale costo non è quindi verosimile. Nel caso in cui

il paziente si fosse rivolto a uno specialista senza passare dal medico di

famiglia “come primo interlocutore” (come prevede la sua copertura assicurativa:

doc. C6 nell'inc. SE.2019.32), con conseguente rifiuto dell'assicuratore di coprire

il caso, spetterebbe comunque all'interessato assumersene le conseguenze senza

far ricadere sul padre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. In

entrambe le ipotesi l'esborso non può pertanto essere riconosciuto. E la

testimonianza dello specialista non è quindi di rilievo ai fini del giudizio.

Sul mancato riconoscimento della spesa attestata dalla nota d'onorario di

fr. 88.05 emessa dal dottor M__________ M__________, specialista nelle

malattie degli occhi (doc. M, 3° foglio), l'appellante non spende una parola sicché

al riguardo l'appello è finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC).

d) Per

quel che è dei costi della salute effettivamente sopportati in forma di

franchigia annua o di partecipazione alle spese non coperte dalla cassa malati,

fr. 286.20 nel 2019 e

fr.

393.65

nel 2020 (doc. M 1° e 2° foglio), essi fanno di regola parte del fabbisogno minimo di un assicurato, sempre

che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017

pag. 779 consid. 6e). Trattandosi di costi riferiti a regolari controlli medici

dello sviluppo di un adolescente (cfr. doc. M 1° e 2° foglio), essi non costituiscono una spesa straordinaria

e la loro copertura va chiesta nell'ambito della determinazione (o

modifica) del contributo alimentare ordinario.

e) Per

quanto attiene ai costi della psicoterapia rivendicati con la replica spontanea

del 25 maggio 2021 è pacifico che davanti al Pretore l'esborso di € 2000.00 non

è stato reso verosimile. In questa sede AO 1 ha per contro prodotto una nota

d'onorario di € 2040.00 emessa il 20 settembre 2021 dallo psicologo e

psicoterapeuta A__________ F__________ di __________, una comunicazione email

15.

novembre 2021 in cui lo psicologo G__________ C__________ ha indicato “le

proprie competenze” in € 800.00, e due “avvisi di parcella” per

complessivi € 4247.20 trasmessi a D__________ il 13 febbraio e 3 marzo 2022 dalla

dottoressa M__________ C__________ S__________, psicologa e psicoterapeuta a __________.

Tale

documentazione rende fors'anche verosimile i costi delle prestazioni di

psicologi e psicoterapeuti. La questione è che l'appellante non spiega perché

fosse necessario rivolgersi a tre diversi specialisti all'estero, il cui

intervento non è verosimilmente riconosciuto dalla cassa malati, allorquando

egli è già seguito in Ticino dallo psichiatra e psicoterapeuta D__________ B__________

di __________ (cfr. lettera 26 luglio 2021 prodotta in appello il 2 agosto

2021). Dal profilo terapeutico, in mancanza di ogni giustificazione, la scelta di

rivolgersi a specialisti all'estero non può essere tutelata. Né basta

l'accenno, vago, formulato nella lettera del 13 aprile 2022 a questa Camera, in

merito a prestazioni specialistiche svolte nell'ambito di una consulenza

tecnica d'ufficio (CTU) nel corso di un procedimento giudiziario in Italia avente

per oggetto “le relazioni personali fra padre e minore”. Per tacere del fatto

che l'appellante non ha modificato la domanda di giudizio di

€ 2000.00 formulata in seconda sede, egli non spiega minimamente i contorni di

tale vertenza, né perché in tale procedimento non possa chiedere la rifusione

di tali spese al padre. Senza dimenticare che la competenza del giudice

italiano appare più che dubbia visto che la Svizzera e l'Italia hanno ratificato entrambe la Convenzione del­l'Aia sulla

competenza, la leg­ge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzio­ne e la

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione

dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), la quale prevede la competenza del

giudice alla residenza abituale del minore per tutto quanto attiene

all'affidamento e al diritto di visita (art. 3 lett. b in relazione con

l'art. 5 n. 1; cfr. RtiD II-2018 pag. 682 consid. 3). Anche da tale

profilo la necessità dell'esborso non è dunque stata resa verosimile.

12.

Per quel che è delle

spese di formazione, il Pretore ha riconosciuto unicamente l'esborso per il corso

di preparazione alla cittadinanza svizzera e quello della tassa per la concessione

dell'attinenza comunale di complessivi fr. 1300.–. Per contro, egli ha ritenuto

che, data la loro esiguità, i costi per l'ottenimento della licenza di condurre

per il ciclomotore e per la tassa di circolazione (fr. 130.– complessivi) erano

coperti dal contributo ordinario, che i costi per i corsi estivi “lingue e

sport” (fr. 2430.– complessivi) costituiscono in parte spese di formazione, la

cui necessità non è stata resa verosimile dato il buon rendimento scolastico in

tali materie e in parte spese per vitto, alloggio e svago che rientrano nel

contributo ordinario, e che non possono essere ammessi senza l'accordo del

padre. Analoghe considerazioni egli ha espresso anche per i costi del soggiorno

linguistico in Inghilterra, ritenendo in ogni modo la domanda di giudizio

formulata con la replica spontanea inammissibile. L'appellante chiede di

riconoscere integralmente tali spese di fr. 3860.– oltre a quelle di fr. 3884.–

per un corso estivo in Inghilterra.

a) Sull'esborso

di fr. 130.– versato per ottenere la nota licenza di condurre e pagare la tassa

di circolazione, l'appellante “si rimette al giudizio di questa Camera”

sostenendo nondimeno che l'esiguità dell'importo non è un criterio pertinente. A

prescindere dalla dubbia ricevibilità di una siffatta domanda di giudizio, la

concessione di un contributo straordinario presuppone (anche) spese che

comportano un onere finanziario che il contributo ordinario non consente di

coprire (Meier/ Stettler, op.

cit., pag. 963 n. 1457). Ora, agli atti figurano una fattura di fr. 20.–

per il rilascio della licenza di circolazione ciclomotore, una di fr. 20.–

quale “tassa apertura incarto” e una polizza di versamento per fr. 90.–

intestata alla Sezione della circolazione senza alcuna causale (doc. O). Posto che il contributo ordinario

comprende anche i costi di trasporto, si può ritenere che le spese in esame

rientrino nella norma e possano reputarsi comprese in tale posta.

b) In

relazioni ai costi per i corsi estivi, l'appellante ribadisce l'ammissibilità

della domanda volta alla copertura delle spese del soggiorno linguistico in

Inghilterra formulata con la replica spontanea. Egli sostiene inoltre di aver

previamente interpellato il padre per la partecipazione ai costi ottenendo un

rifiuto, deducendone che egli avrebbe reagito in modo analogo per i corsi di

“lingua e sport” frequentati negli anni precedenti. A suo avviso, simili spese

sono motivate non tanto da finalità scolastiche ma sono volte a “migliorare la

sua autostima scalfita dal rifiuto paterno e a favorire l'integrazione fra

coetanei” tanto più che il padre consegue risparmi dal mancato esercizio del

diritto di visita.

Ora,

che i costi per attività extrascolastiche, come la partecipazione a corsi

estivi, possano ritenersi straordinari è vero (I CCA, sentenza inc.

11.2018.62

del 29 gennaio 2020 consid. 13b con rinvio). Premesso ciò, già si è

detto che nemmeno un'agiata situazione finanziaria del genitore non affidatario

giustifica, per ciò solo, di ammettere spese straordinarie imposte unilateralmente

dall'altro genitore senza essere motivate da esigenze specifiche del minore. ll

pagamento di specifici costi deve ispirarsi a principi educativi e non

dipendere da sfizi del figlio o da impulsi dei genitori. E in concreto, l'appellante

non ha addotto alcuna reale necessità, limitandosi a sostenere di trarre

giovamento da tali corsi che lo aiutano “a non isolarsi e chiudersi in casa”

(cfr. lettera 26 luglio 2021 dottor B__________ prodotta in appello il 2 agosto

2021). Il che sarà anche possibile, ma un mero desiderio del figlio, foss'anche

comprensibile, non giustifica tuttavia l'iscrizione a un oneroso corso di

lingue all'estero. Nulla, per altro, rende verosimile che un simile obiettivo

non potesse essere raggiunto con attività meno dispendiose in Svizzera. Né

l'interessato discute la motivazione del Pretore secondo cui i corsi non erano

dettati da necessità di rendimento scolastico. Che AP 1 non eserciti il diritto

di visita non è, infine, un criterio per riconoscere un contributo

straordinario. In definitiva anche da tale profilo il giudizio impugnato

resiste alla critica, ciò che esime dall'esaminare la capacità contributiva di AP

1.

13.

L'appellante postula infine

una diversa ripartizione degli oneri processuali di primo grado “in base anche

all'esito del presente gravame”. Per tacere del fatto che la domanda non è cifrata

e quindi di dubbia ricevibilità, essa non ha tuttavia portata autonoma, ma è

subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in

concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

14.

AO 1 insorge altresì

contro il rifiuto del gratuito patrocinio. Nella sentenza impugnata il Pretore

ha negato tale beneficio poiché D__________, giurista e praticante legale

dall'aprile del 2019, quale rappresentante legale del figlio ha redatto

autonomamente l'istanza del 30 marzo 2021 (di 17 pagine), rispettandone i

requisiti di forma, facendo ampio riferimento a giurisprudenza e dottrina pertinente,

producendo la relativa documentazione e notificando i mezzi di prova ritenuti

idonei. A suo parere, pertanto, essa ha dimostrato di essere capace di

rappresentare il figlio senza l'assistenza di un altro legale, il quale del

resto nel suo successivo intervento si è limitato a redigere una replica

spontanea (di 5 pagine) in cui si è sostanzialmente limitato a confermare le

precedenti argomentazioni. L'istante, oltre a far valere un peggioramento della

situazione finanziaria della madre, sostiene che quest'ultima è emotivamente troppo

coinvolta nella vertenza giudiziaria per svolgere adeguatamente i compiti di

patrocinio. Per di più, egli soggiunge, la madre dispone di una licenza italiana

ma non ha ancora conseguito il brevetto di avvocato ragione per cui necessita

dell'assistenza di un legale svizzero per trattare una vertenza con

connotazioni internazionali e in cui occorre distinguere fra “contributi ordinari,

straordinari e speciali”.

a) Ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per

affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

Tale pretesa ha natura altamente personale, sicché ha diritto al beneficio

esclusivamente la parte al processo che ne adempie i presupposti (sulla natura

altamente personale del gratuito patrocinio: RtiD II-2006 pag. 614 in basso con

numerosi rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 9C_852/2017

del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami). Nella misura in cui

l'istante postula l'ammissione al gratuito patrocinio in favore della madre,

sua rappresentante legale, la sua domanda è quindi destinata all'insuccesso.

b)

Ciò premesso, l'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenne comprende

– per principio – anche le spese processuali, in particolare il costo di una

causa volta a ottenere lo stanziamento di contributi alimentari, compresa

quella volta alla copertura di eventuali spese straordinarie. La protezione

giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre

che sia necessaria e non appaia senza possibilità di buon esito. Il ruolo dello

Stato è meramente sussidiario (DTF 127 I 206 consid. 3d in fine; più

recentemente: sentenza 5A_52/2021 del 25 ottobre 2021 consid.

9.3). Il Cantone interviene anticipando i costi del processo, in altri

termini, solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare

le spese di causa (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.120 del 14 settembre 2020

consid. 2).

c) Nella

fattispecie l'istante fa valere che la madre, genitore affidatario, è priva di

mezzi, non pretende tuttavia che il padre sia sprovvisto delle risorse necessarie

per finanziare i costi della presente procedura. Anzi, afferma che egli ha

grandi disponibilità. Inoltre dagli atti appare verosimile che il padre disponga

quantomeno di risorse sufficienti a garantire non solo i costi straordinari

riconosciuti in questa sede ma anche quelli della procedura avviata per

ottenerne la copertura (sopra, consid. 9c). In simili circostanze, foss'anche D__________

sfornita di risorse indispensabili e incapace – dal profilo psicologico o

professionale – di condurre la causa senza l'ausilio di un altro legale, nulla impediva all'istante di chiedere la

condanna del padre a elargire una congrua indennità che gli consentisse di

finanziare le spese di patrocinio. Ciò preclude, già di primo acchito, il

conferimento del beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC). La

decisione del Pretore merita dunque conferma.

III. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

15.

Gli oneri di entrambi

gli appelli seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

assegnano ripetibili, i rimedi non essendo stati oggetto di notificazione. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio

chiesto da AO 1 per la procedura di appello, esso non può entrare in considerazione. Versasse

anche il richiedente in gravi ristrettezze, il suo appello appariva fin

dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b

CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Inoltre, come

spiegato poc'anzi (consid. 14c), simile beneficio non entra in considerazione

quando – come in concreto – un genitore è in grado di sovvenzionare le spese

del processo del figlio. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili

in cui il richiedente si trova si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando – del

tutto eccezionalmente – al prelievo di spese.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

16.

Per quanto riguarda i

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF davanti a questa Camera non raggiunge manifestamente la soglia di

fr. 30 000.– per il ricorso in

materia civile. L'impugnabilità dei dispositivi sul gratuito patrocinio – di

natura incidentale – segue quella del procedimento principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause 11.2021.101,

11.2021.105 e 11.2021.106 sono congiunte.

2. Nella misura in cui sono

ricevibili gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata confermata.

3. Le spese dell'appello di AP

1 di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.

4. Non si riscuotono spese per

l'appello di AO 1.

5. La richiesta di gratuito

presentata da AO 1 in appello è respinta.

6. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).