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Protezione della personalità contro violenze, minacce e insidie: provvedimenti cautelari
18 luglio 2023Italiano22 min
ogni modo, per il Pretore i messaggi agli atti non denotano una mera “dialettica di
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.102
11.2021.103
Lugano,
18 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.392 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 24 novembre 2020
da
AO 1 e AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 19 luglio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 6 luglio 2021 dal Pretore (inc. 11.2021.102);
e sulla richiesta di gratuito patrocinio
contenuta nell'appello (inc. 11.2021.103);
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 febbraio 2002 AP 1 (1978), cittadina italiana
residente in Italia, ha dato alla luce una figlia, E__________, che è stata
riconosciuta il 2 maggio 2008 da AO 2 (1965), anch'egli cittadino italiano allora
residente in Italia. Questi si è domiciliato il 1° ottobre 2013 nel Cantone
Ticino e intorno al 2015 ha allacciato una relazione con AO 1 (1982), cittadina
italiana, che ha poi sposato a __________ il 18 marzo 2017. Dal matrimonio
è nata V__________, il 7 giugno 2018. Dal 2016 i rapporti tra AP 1, da un lato,
e AO 1 e AO 2, dall'altro, si sono viepiù deteriorati, fino a comportare interventi
della polizia, oltre che l'avvio di procedimenti penali in Svizzera e in
Italia.
B. Con istanza di provvedimenti cautelari e
supercautelari del 24 novembre 2020, introdotta prima della pendenza della causa, AO 1 e AO 2
hanno convenuto AP 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo in virtù dell'art. 28b
CC quanto segue, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa
disciplinare di fr. 5000.– per violazione di ciascun divieto:
– si
ordina alla signora AP 1 di cessare ogni contatto, per iscritto, telefonico,
via messaggio, internet o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione con il
signor AO 2 e con la signora AO 1;
– è
fatto divieto a AP 1 di trattenersi, accedere o avvicinarsi al domicilio del
signor AO 2 e della signora AO 1, in __________, via __________, per un
perimetro minimo di 200 metri;
– è
fatto divieto a AP 1 di accedere o avvicinarsi:
a) ai luoghi di lavoro e agli
uffici del signor AO 2 e della signora AO 1 in __________, via __________, per
un perimetro minimo di 200 metri;
b) a qualsiasi luogo, all'aperto
oppure all'interno, in cui avvenga un evento privato o pubblico, personale o
professionale, al quale partecipa il signor AO 2 e/o la signora AO 1;
– è
fatto divieto alla signora AP 1 di
importunare in qualsiasi altro modo, in qualsiasi luogo, la signora AO 1 e il signor AO 2.
C. Mediante
decreto cautelare emesso il 25 novembre 2020 senza contraddittorio il Pretore
ha impartito a AP 1 gli ordini e i divieti richiesti, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5000.– in caso di trasgressione, fissando alla convenuta un termine per formulare
osservazioni scritte (inc. CA.2020.392). Nel suo memoriale del 14 dicembre 2020 la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza. In una replica spontanea del 23 dicembre 2020 e in una
duplica spontanea del 7 gennaio 2021 le parti hanno ribadito le
rispettive posizioni. Una triplica spontanea
presentata il 21 gennaio 2021 dagli istanti è stata dichiarata
inammissibile dal Pretore il 22 gennaio 2021.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 6 luglio 2021, il Pretore ha confermato il provvedimento
emesso inaudita parte, soggiungendo che il
termine per convalidare il provvedimento cautelare con l'azione di
merito sarebbe stato fissato, su richiesta, una volta passato in giudicato il
decreto. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 2500.– per ripetibili.
E. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 19 luglio 2021 per ottenere – previo conferimento del gratuito
patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere respinta
l'istanza e revocato il provvedimento
cautelare. In subordine essa postula l'annullamento del decreto appellato e il
rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa istruttoria. Una
richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal
presidente di questa Camera il 24 luglio 2021. Invitati a esprimersi
sull'appello, nelle loro osservazioni del 1° giugno 2023 AO 1 e AO 2 ne propongono la reiezione, compresa la
richiesta di gratuito patrocinio. L'appellante ha
replicato il 15 giugno 2023, ribadendo le proprie conclusioni. AO 1 e AO 2
hanno duplicato il 28 giugno successivo, reiterando il contenuto delle loro
osservazioni scritte.
Considerando
in diritto:
1. La decisione impugnata è
un decreto cautelare emesso prima dell'avvio della causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). In concreto non si
pongono requisiti di valore (a norma
dell'art. 308 cpv. 2 CPC),
un'azione volta alla protezione della
personalità non avendo – salvo casi estranei alla
fattispecie – natura patrimoniale (RtiD
II-2015 pag. 785 consid. 1 con
rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.152 del 23 dicembre 2022 consid. 1). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore della
convenuta il 7 luglio 2021. Cominciato a decorrere l'indomani, il
termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 17 luglio 2021, salvo protrarsi
al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta
il 19 luglio 2021 (traccia dell'invio n. 98.34.__________, agli atti),
ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il
3 gennaio 2023 AP 1 ha inoltrato a questa Camera copia di una sentenza con cui
il Tribunale penale __________ l'ha assolta il 13 dicembre 2022 dall'imputazione
di stalking nei confronti di AO 1 per fatti occorsi dal 12 novembre 2016 fino al
marzo del 2017. Il 18 gennaio 2023 AO 1 ha presentato da parte sua copia di un appello
da lei introdotto il 14 gennaio 2023 alla Corte di appello penale __________ contro
la sentenza di assoluzione. La produzione di simili documenti, successivi alla
decisione impugnata, è tempestiva e di conseguenza ammissibile (art. 317
cpv. 1 CPC).
3. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunte
le premesse che disciplinano le misure previste all'art. 28b CC a
protezione della personalità, ha ritenuto non evincersi dai documenti prodotti
dagli istanti che, come pretendeva la convenuta, le discussioni tra le parti fossero
state accese, ma civili. A mente sua erano intervenuti reiterati insulti,
minacce e affermazioni volgari. Poco importa che gli istanti possano avere ingiuriato
anch'essi la convenuta, costei non avendo proceduto nei loro confronti. Anzi – ha
soggiunto il Pretore – la convenuta non ha nemmeno
interesse a opporsi all'istanza cautelare, profittando anche a lei che
Fatti
i rapporti tra le parti cessino.
Ad
ogni modo, per il Pretore i messaggi agli atti non denotano una mera “dialettica di
attacco e difesa”, ove si consideri che la convenuta non si è limitata
a reagire alle offese, ma ha attaccato gli istanti a sua volta, tanto che essa non
contesta di essersi presentata di sua iniziativa al loro matrimonio il 18 marzo
2017 per infastidirli. Di conseguenza, viste le risultanze degli atti e un
rapporto di polizia del 6 aprile 2018, secondo il Pretore i presupposti
dell'art. 28b CC sussistono. E siccome si ravvisano anche i requisiti dell'art. 261
CPC, in particolare una lesione della personalità degli istanti, l'urgenza, il rischio
di un pregiudizio difficilmente riparabile e la proporzionalità delle misure
adottate, la domanda cautelare merita accoglimento. Onde la conferma del
decreto supercautelare.
4. In
ordine l'appellante sostiene che il decreto impugnato è carente di motivazione,
poiché non indica quali sarebbero le affermazioni lesive della personalità cui
si riferisce il Pretore, e ciò imporrebbe l'annullamento della decisione.
Inoltre essa rimprovera al primo giudice di avere sorvolato sulla sua richiesta
di assumere i certificati di domicilio degli istanti per chiarire dove costoro
si trovassero quando hanno ricevuto determinati messaggi di posta
elettronica. La prima censura non può essere condivisa, il “nugolo di
affermazioni volgari, minacciose, prolisse, da una parte e dall'altra” evocate dal
Pretore essendo noto all'appellante, già per il fatto ch'essa contesta di avere
spedito quei messaggi (memoriale, pag. 9 in alto). Quanto alla citata richiesta
di edizione, il Pretore ha rilevato che in concreto gli istanti hanno promosso
un procedimento cautelare, “per il quale determinante è il luogo in cui il
provvedimento ad personam esplica i suoi effetti, ossia Lugano,
domicilio degli istanti (DTF 138 III 555 consid. 2)”. Con tale motivazione l'appellante non si confronta.
Dal profilo formale non giova pertanto di diffondersi oltre.
5. Nel
merito l'appellante contesta in primo luogo di avere insolentito AO 1 il giorno del matrimonio e rimprovera al
Pretore di avere frainteso un rapporto di polizia del 6 aprile 2018, oltre che
di essersi limitato a un'istruttoria poco approfondita. Essa sostiene poi che
il decreto impugnato è sproporzionato perché anticipa il giudizio di merito e
perché gli istanti non hanno alcun timore nei suoi confronti, e ciò esclude una
lesione della personalità. Anzi, AO 2 l'ha aggredita verbalmente e minacciata
più volte, né ha mai bloccato sul suo cellulare il numero di telefono di lei, fosse
pure per continuare a ricevere informazioni sulla figlia E__________. Inoltre –
prosegue l'appellante – nel caso in esame non sussiste urgenza né il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile che giustifichi il provvedimento cautelare.
Per di più – essa soggiunge – al momento del giudizio non sussisteva più alcuna
lesione attuale né imminente, i messaggi prodotti dagli istanti risalendo al
2016 e 2017. E anche quei messaggi – essa conclude – erano un atto di
legittima difesa, una reazione “alla cattiveria e ai gravissimi insulti degli
istanti”, tant'è che per finire entrambe le parti hanno
desistito dalle reciproche querele penali. In ogni modo, non fosse accolto
l'appello nel merito, AP 1 chiede che il decreto impugnato sia annullato e che
gli atti siano rinviati al Pretore affinché
proceda a ulteriori accertamenti (in specie con un'ispezione e una perizia) sui
telefoni cellulari degli istanti.
6. Per ottenere provvedimenti cautelari
un istante deve rendere verosimile
che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente
riparabile (art. 261 lett. b). La dottrina ha esplicitato l'enunciazione
telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione di
provvedimenti cautelari soggiace a cinque presupposti cumulativi (da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2021.34 del 13 febbraio 2023 consid. 7 con richiamo
a Bovey/Favrod-Coune in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n.
4 segg. ad art. 261 con rinvii):
a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa
sostanziale,
b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti
dell'istante,
c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
d) l'urgenza e
e) il rispetto del principio della proporzionalità.
Il
primo requisito (lett. a) prescrive che la causa deve avere probabilità di
successo (Bohnet in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 261 con citazioni). Il secondo
(lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da un lato – i fatti a
sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che la pretesa fonda presumibilmente
un diritto. L'istante deve rendere verosimile, in altri termini, che il diritto
invocato esiste. Il primo requisito è così legato al secondo.
7. Nella misura in cui sostiene
che gli istanti non hanno reso verosimile una lesione o la minaccia di una
lesione dei loro diritti, l'appellante fa valere che il Pretore ha disatteso il
secondo requisito posto dall'art. 261 CPC (sopra, lett. b). Ora, in materia di
protezione della personalità l'art. 28b cpv. 1 CC dispone che ognuno ha
il diritto di tutelarsi da violenze, minacce o insidie. Le “violenze”
consistono in una lesione diretta dell'integrità fisica di una persona. La
lesione deve denotare un certo grado di intensità, qualsiasi comportamento
socialmente scorretto non costituendo una lesione della personalità. Per
“minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC intende situazioni nelle quali si
prevedono intimidazioni serie, che facciano temere la vittima per la sua
integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o per quella di persone che le
sono vicine (per esempio i suoi figli) e non una minaccia innocua. Le “insidie”
infine sono persecuzioni ossessive di una persona su un lungo periodo,
indipendentemente dal fatto che esista una relazione tra l'autore e la vittima.
Caratteristiche tipiche delle insidie sono lo spiare, la ricerca della
prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in particolare la vessazione, la
pressione, il disturbo e la minaccia di una persona. Il che deve incutere
nell'interessato grande paura e verificarsi in modo ripetuto (cfr. I CCA
sentenza inc. 11.2022.152 del 23 dicembre 2022 con rinvio).
a) Nella
fattispecie, a parere della convenuta gli istanti non hanno reso verosimile che
essa fosse la mittente dei messaggi WhatsApp incriminati. Se non che, in una
dichiarazione acclusa al suo memoriale di risposta costei aveva ammesso di
avere inviato quelle comunicazioni (‟mette a disposizione messaggi fra me
e luiˮ), seppure si trattasse di messaggi selezionati (doc. 2). Che poi a
un esame di verosimiglianza quanto messo in atto dalla convenuta nei confronti
degli istanti integri evidenti insidie e minacce si desume dal contenuto e
dalla ripetitività dei messaggi, minatori e reiterati. Basti ricordarne il
contenuto ingiurioso e offensivo, come quando essa definisce AO 1 una ‟brutta
personaˮ, una ‟cozza di siliconeˮ, una ‟putanella di
alta classeˮ, una ‟sciacquata che l'ha data a tutti a __________ e
non soloˮ, ammonendo il di lei marito, dicendogli ‟non penserai mica
che questo io lo perdono o lo dimenticoˮ, ‟io sono una che reagisce
prima o poiˮ, ‟questa qua prima o poi smetterà di avvicinarsi a
nostra figliaˮ, ‟vado fino in fondo e userò tutti i mezzi che hoˮ,
‟userò i giornalisti e i media per difendermi è per far capire che razza
di donna èˮ, ‟fidati che lo faccio senza pietà per nessunoˮ, ‟e
non preoccuparti che [la] Svizzera è solo a un'ora di macchina e nessuno mi può
impedire di venireˮ (plico doc. C), minacciando finanche di pubblicare un
referto medico relativo a AO 2 contenente notizie confidenziali sul di lui
stato di salute (v. anche plico doc. F).
b) L'appellante
rimprovera al Pretore di avere frainteso un rapporto di polizia
del 6 aprile 2018, quel giorno lei non avendo inveito contro AO 1. Non
Considerandi
contesta però di essere comparsa di sua iniziativa quel giorno al matrimonio di
AO 1 con AO 2 solo per importunare gli sposi. Che poi il Pretore avrebbe
condotto un'istruttoria poco approfondita si deve alla circostanza che
l'interessata confonde una procedura sommaria con un rito ordinario, in cui i
fatti sono accertati sulla scorta di un'istruttoria completa e con pieno potere
cognitivo. Né il decreto cautelare impugnato anticipa il merito, la convenuta
potendo sempre chiedere al Pretore – ciò che in realtà il primo giudice avrebbe
dovuto disporre d'ufficio (Sprecher
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 263 con
rinvii) – l'assegnazione agli istanti di un termine entro cui procedere in via
ordinaria (art. 263 CPC). Infine la convenuta si vale a torto della “legittima
difesa” per giustificare i suoi atti, che non si riconducono a un interesse
pubblico preponderante né tanto meno a previsioni di legge (art. 28 cpv. 2 CC).
Sotto questo profilo l'appellante contesta invano che i fatti recati dagli istanti a sostegno della pretesa fondino
verosimilmente un diritto.
c) Più
delicata è la controversia legata all'attualità delle
lesioni censurate dagli istanti, che l'appellante fa notare essere vecchie e
superate, gli episodi documentati risalendo dal 2016 al 2018, mentre
l'istanza cautelare è del 24 novembre 2020. In realtà agli atti figurano ancora
sei messaggi di posta elettronica diretti a AO 2, tra il 25 marzo e il 5 agosto
2019.
(doc. F), ma dopo di allora più nulla. In un suo memoriale del 20 novembre
2020.
presentato al Ministero pubblico nell'ambito di una querela sporta dalla
convenuta contro AO 1, AO 2 deplora in effetti i comportamenti tenuti dalla
convenuta tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, riconoscendo che al momento
dell'istanza cautelare, il 24 novembre 2020, i contatti con lei erano ormai “estremamente
sporadici”, legati a mere ‟comunicazioni di servizioˮ riguardanti la
figlia E__________ (divenuta poi maggiorenne il 14 febbraio 2020), tanto da
evocare il periodo trascorso come “un ricordo” che quando si ripresenta riapre
ferite (doc. E).
D'altro
canto è vero che la convenuta difende tuttora il proprio comportamento, il che
potrebbe anche lasciar supporre che essa sia pronta a reiterare (DTF 128 III 96
consid. 2e con richiamo), in particolare dopo che gli istanti hanno appellato
la sentenza con cui il Tribunale di __________, II sezione penale, l'ha assolta
il 13 dicembre 2022 dall'imputazione di stalking nei confronti di AO 1 “perché
il fatto non sussiste”. Tale sentenza tuttavia non è definitiva e su essa la
convenuta non può (ancora) fare assegnamento. Sta di fatto che dopo quasi un
anno e mezzo di assoluta calma rispetto all'ultima turbativa (per quanto si
desume dagli atti), intervenuta nell'agosto del 2019, occorreva almeno un
indizio concreto che inducesse a supporre la convenuta in procinto, quel 24
novembre 2020, di ricominciare con il suo comportamento. Il decreto cautelare è
silente in proposito. Ad ogni modo, sul problema si tornerà in appresso, al
momento di esaminare il requisito dell'urgenza (consid. 10).
d) Ancora
più spinosa è la questione correlata ai timori che il
comportamento della convenuta avrebbe destato negli istanti. Si è visto
infatti che la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una
persona cui si riferisce l'art. 28b cpv. 1 CC deve incutere nella
vittima “grande paura”, oltre che verificarsi in modo ripetuto. Al riguardo il
Pretore non ha accertato alcun particolare timore in capo agli istanti. Dagli
atti si evince che ai tempi in cui risiedevano ancora in Italia costoro avevano
chiamato tre volte i carabinieri e che in Svizzera si sono rivolti una volta alla
polizia, ma null'altro. Se mai AO 1 ha
prodotto un certificato medico in cui la dott. __________ __________ di __________ attestava il 12 dicembre
2020.
una presa a carico psicoterapica per una sindrome
depressivo-ansiosa dovuta alle “condotte vessatorie e persecutorie” della
convenuta (doc. L), senza accennare però a sgomento o paure, tanto meno per
quanto riguarda il marito AO 2.
e) Gli
interrogativi che precedono possono ad ogni buon conto, per il momento,
rimanere irrisolti. Come detto, l'appellante si duole altresì che il Pretore abbia
ravvisato a torto nella fattispecie il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come pure il presupposto
dell'urgenza e il rispetto del
principio della proporzionalità (sopra, consid. 6 lett. c, d ed e). Giovi di
conseguenza passare in rassegna simili requisiti. Dovesse fare difetto l'uno o
l'altro, l'appello andrebbe accolto già per tale ragione, le condizioni
dell'art. 261 CPC essendo cumulative.
8.
Sul requisito del pregiudizio difficilmente
riparabile non soccorre attardarsi, ove appena si consideri che lesioni della
personalità sogliono essere difficili da rimediare
(Steinauer/Fountoulakis,
Droits des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna, 2014, n.
574; Jeandin in: Commentaire
romand, CC I, n. 8 ad art. 28c con rinvii). Del resto l'appellante mette
in discussione quel presupposto non perché le lesioni a lei imputate non sarebbero
suscettive di arrecare un pregiudizio difficilmente riparabile, ma perché non
sussiste a suo avviso alcuna violazione della personalità. La doglianza è
quindi fuori argomento.
9.
Sul rispetto della
proporzionalità l'appello cade una volta ancora nel vuoto. I provvedimenti
decretati dal Pretore rispecchiano i divieti previsti dall'art. 28b cpv.
1.
CC e l'appellante non spiega perché sarebbero sproporzionati, trascendendo un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e le restrizioni imposte. La
convenuta si limita a criticarli perché infondati. Anche su questo punto
l'appello è destinato dunque all'insuccesso.
10.
Diversa
è la situazione per quanto attiene al presupposto dell'urgenza. La quale è data,
in generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi
inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe alterare
una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa
ultimata (RtiD II-2022 pag. 692 n. 32c consid. 6a con rinvii). Se è possibile
attendere la decisione di merito senza rischi maggiori, non sussiste urgenza. Nondimeno,
anche in caso di urgenza, chi troppo indugia nel chiedere un provvedimento
cautelare pur essendo consapevole del possibile danno o di una possibile lesione
del suo diritto può dare a vedere che una protezione cautelare non sia più necessaria
o sia addirittura contraria al precetto della buona fede (RtiD II-2022 pag. 693
consid. 6b con rinvii).
In concreto i
comportamenti lesivi della personalità ascritti alla convenuta sono intervenuti
fra il 2016 e il 2018. Nel 2019 risultano essere seguiti ancora ‒ come
detto ‒ sei messaggi di posta elettronica (per altro anodini) da parte sua
a AO 2, tra il 25 marzo e il 5 agosto 2019 (doc. F), dopo di che agli atti
non figura più nulla. E l'istanza cautelare è del 24 novembre 2020. Perché
gli istanti abbiano atteso quasi un anno e mezzo prima di adire il giudice non
è dato di sapere, men che meno ove si pensi che nel citato memoriale del 20 novembre
2020.
(sopra, consid. 7c) AO 2 definiva gli atti persecutori della convenuta ormai
come un “ricordo”. Nelle loro osservazioni all'appello gli istanti sostengono
che il requisito dell'urgenza va apprezzato “all'epoca in cui venne pronunciata
la decisione qui impugnata” (pag. 6, punto 23). Se non che, si prendesse come
riferimento il giorno in cui il Pretore ha statuito (6 luglio 2021), il periodo
di attesa risulterebbe addirittura di due anni.
Invano si cercherebbe di
capire perciò quale urgenza imponesse agli istanti di procedere in via
cautelare, e finanche prima di promuovere
causa. Nell'istanza costoro hanno sorvolato sulla questione e nel
decreto cautelare impugnato il Pretore non dà la benché minima spiegazione. Anche
nelle osservazioni all'appello il requisito dell'urgenza è dato semplicemente
per scontato. Che sussista rischio di reiterazione da parte della convenuta, al
punto che sia impellente intervenire giudizialmente pur dopo un anno e mezzo (o
quasi) di calma, non è reso verosimile dagli istanti nemmeno nella duplica. A
parte i dubbi circa i reali timori che il comportamento della convenuta dovrebbe
avere destato in loro (sopra, consid. 7d), nella fattispecie non si riscontrano
neppure sotto traccia estremi di urgenza. Ne discende che su questo punto
l'appello si rivela fondato, il che comporta già di per sé la riforma del
decreto cautelare impugnato nel senso di respingere l'istanza.
11.
Quanto
alle spese dell'attuale giudizio, le procedure nelle controversie per violenze,
minacce o insidie a norma dell'art. 28b CC sono gratuite (art. 114 lett.
f CPC), tranne in caso di malafede, di temerarietà processuale oppure nel caso
in cui sia stato ordinato contro il soccombente un divieto a norma dell'art. 28b
CC o una sorveglianza elettronica secondo l'art. 28c CC. Il che non si
verifica in concreto. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1,
l'attribuzione di adeguate ripetibili rende la richiesta senza oggetto (DTF 133
I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del
20.
maggio 2020 consid. 7.2).
Relativamente
alle ripetibili di primo grado, l'appellante rivendica un'indennità di fr.
3000.‒. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aveva
riconosciuto agli istanti un'indennità di fr. 2500.‒, stimando in nove ore il dispendio orario
profuso dal loro legale per assolvere il mandato. La convenuta non pretende né
che il suo avvocato abbia dedicato più di nove ore al patrocinio né che
un'indennità di fr. 2500.‒ per nove ore di lavoro sia inadeguata. Non è
il caso dunque di scostarsi da tale valutazione.
12.
In
merito ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile
è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro
decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta
valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e il decreto
cautelare impugnato è riformato come segue:
2. L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso
il 25 novembre 2020 senza contraddittorio è revocato.
4. Non si riscuotono spese. AO 1 e AO 2
rifonderanno solidalmente all'appellante fr. 2500.‒
complessivi per ripetibili.
Il
dispositivo n. 3 del decreto cautelare impugnato è annullato.
II. Non
si riscuotono spese di appello. AO 1
e AO 2 rifonderanno solidalmente
all'appellante fr. 1500.‒ complessivi per ripetibili.
III. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è dichiarata senza oggetto.
IV. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).