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Decisione

11.2021.102

Protezione della personalità contro violenze, minacce e insidie: provvedimenti cautelari

18 luglio 2023Italiano22 min

ogni modo, per il Pretore i messaggi agli atti non denotano una mera “dialettica di

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.102

11.2021.103

Lugano,

18 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.392 (protezione

della personalità: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 24 novembre 2020

da

AO 1 e AO 2

(patrocinati dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 19 luglio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso il 6 luglio 2021 dal Pretore (inc. 11.2021.102);

e sulla richiesta di gratuito patrocinio

contenuta nell'appello (inc. 11.2021.103);

Ritenuto

in fatto: A. Il 14 febbraio 2002 AP 1 (1978), cittadina italiana

residente in Italia, ha dato alla luce una figlia, E__________, che è stata

riconosciuta il 2 maggio 2008 da AO 2 (1965), anch'egli cittadino italiano allo­ra

residen­te in Italia. Questi si è domiciliato il 1° ottobre 2013 nel Cantone

Ticino e intorno al 2015 ha allacciato una relazione con AO 1 (1982), cittadina

italiana, che ha poi sposato a __________ il 18 marzo 2017. Dal matrimonio

è nata V__________, il 7 giugno 2018. Dal 2016 i rapporti tra AP 1, da un lato,

e AO 1 e AO 2, dall'altro, si sono viepiù deteriorati, fino a comportare interventi

della polizia, oltre che l'avvio di procedimenti penali in Svizzera e in

Italia.

B. Con istanza di provvedimenti cautelari e

supercautelari del 24 novembre 2020, introdotta prima della pendenza della causa, AO 1 e AO 2

hanno convenuto AP 1 davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 1, chiedendo in virtù dell'art. 28b

CC quanto segue, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP e di una multa

disciplinare di fr. 5000.– per violazione di ciascun divieto:

– si

ordina alla signora AP 1 di cessare ogni contatto, per iscritto, telefonico,

via messaggio, internet o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione con il

signor AO 2 e con la signora AO 1;

– è

fatto divieto a AP 1 di trattenersi, accedere o avvicinarsi al domicilio del

signor AO 2 e della signora AO 1, in __________, via __________, per un

perimetro minimo di 200 metri;

– è

fatto divieto a AP 1 di accedere o avvicinarsi:

a) ai luoghi di lavoro e agli

uffici del signor AO 2 e della signora AO 1 in __________, via __________, per

un perimetro minimo di 200 metri;

b) a qualsiasi luogo, all'aperto

oppure all'interno, in cui avvenga un evento privato o pubblico, personale o

professionale, al quale partecipa il signor AO 2 e/o la signora AO 1;

– è

fatto divieto alla signora AP 1 di

importunare in qualsiasi altro modo, in qualsiasi luogo, la signora AO 1 e il signor AO 2.

C. Mediante

decreto cautelare emesso il 25 novembre 2020 senza contraddittorio il Pretore

ha impartito a AP 1 gli ordini e i divieti richiesti, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 5000.– in caso di trasgressio­ne, fissando alla convenuta un termine per formulare

osservazio­ni scritte (inc. CA.2020.392). Nel suo memoriale del 14 dicembre 2020 la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza. In una repli­ca spontanea del 23 dicembre 2020 e in una

duplica spontanea del 7 gennaio 2021 le parti hanno ribadito le

rispettive posizioni. Una triplica spontanea

presentata il 21 gennaio 2021 dagli istanti è stata dichiarata

inammissibile dal Pretore il 22 gennaio 2021.

D. Statuendo

con decreto cautelare del 6 luglio 2021, il Pretore ha confermato il provvedimento

emesso inaudita parte, soggiungen­do che il

termine per convalidare il provvedimento cautelare con l'azione di

merito sarebbe stato fissato, su richiesta, una volta passato in giudicato il

decreto. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico della

convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 2500.– per ripetibili.

E. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 19 luglio 2021 per ottenere – previo conferimento del gratuito

patrocinio – la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere respinta

l'istan­za e revocato il provvedimento

cautelare. In subordine essa postula l'annullamento del decreto appellato e il

rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa istruttoria. Una

richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal

presidente di questa Camera il 24 luglio 2021. Invitati a esprimersi

sull'appello, nelle loro osservazioni del 1° giugno 2023 AO 1 e AO 2 ne propongono la reiezione, compresa la

richiesta di gratuito patrocinio. L'appellante ha

replicato il 15 giugno 2023, ribaden­do le proprie conclusioni. AO 1 e AO 2

hanno duplicato il 28 giugno successivo, reiterando il contenuto delle loro

osservazioni scritte.

Considerando

in diritto:

1. La decisione impugnata è

un decreto cautelare emesso prima dell'avvio della causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). In concreto non si

pongono requisiti di valore (a norma

dell'art. 308 cpv. 2 CPC),

un'azione volta alla protezione della

personalità non avendo – salvo casi estranei alla

fattispecie – natura patrimoniale (RtiD

II-2015 pag. 785 consid. 1 con

rinvii; da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.152 del 23 dicembre 2022 consid. 1). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore della

convenuta il 7 luglio 2021. Cominciato a decorrere l'indomani, il

termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 17 luglio 2021, salvo protrarsi

al lune­dì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta

il 19 luglio 2021 (traccia dell'invio n. 98.34.__________, agli atti),

ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Il

3 gennaio 2023 AP 1 ha inoltrato a questa Camera copia di una sentenza con cui

il Tribunale penale __________ l'ha assolta il 13 dicembre 2022 dall'imputazione

di stalking nei confronti di AO 1 per fatti occorsi dal 12 novembre 2016 fino al

marzo del 2017. Il 18 gennaio 2023 AO 1 ha presentato da parte sua copia di un appello

da lei introdotto il 14 gennaio 2023 alla Corte di appello penale __________ contro

la senten­za di assoluzione. La produzione di simili documenti, successivi alla

decisione impugnata, è tempestiva e di conseguenza ammissibile (art. 317

cpv. 1 CPC).

3. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore, riassunte

le premes­se che disciplinano le misure previste all'art. 28b CC a

protezio­ne della personalità, ha ritenuto non evincersi dai documenti prodotti

dagli istanti che, come preten­deva la convenuta, le discussioni tra le parti fossero

state accese, ma civili. A mente sua erano intervenuti reiterati insulti,

minacce e affermazioni volgari. Poco importa che gli istanti possa­no avere ingiuriato

anch'essi la convenuta, costei non avendo proceduto nei loro confronti. Anzi – ha

soggiunto il Pretore – la convenuta non ha nemmeno

interesse a opporsi all'istan­za cautelare, profittando anche a lei che

Fatti

i rapporti tra le parti cessino.

Ad

ogni modo, per il Pretore i messaggi agli atti non denotano una mera “dialettica di

attacco e difesa”, ove si consideri che la convenuta non si è limitata

a reagire alle offese, ma ha attaccato gli istanti a sua volta, tanto che essa non

contesta di essersi presentata di sua iniziativa al loro matrimonio il 18 marzo

2017 per infastidirli. Di conseguenza, viste le risultanze degli atti e un

rapporto di polizia del 6 aprile 2018, secondo il Pretore i presupposti

dell'art. 28b CC sussistono. E siccome si ravvisano anche i requisiti del­l'art. 261

CPC, in particolare una lesione della personalità degli istanti, l'urgenza, il rischio

di un pregiudizio difficilmente riparabile e la proporzionalità delle misure

adottate, la domanda cautelare merita accoglimento. Onde la conferma del

decreto supercautelare.

4. In

ordine l'appellante sostiene che il decreto impugnato è carente di motivazione,

poiché non indica quali sarebbero le affermazioni lesive della personalità cui

si riferisce il Pretore, e ciò imporrebbe l'annullamento della decisione.

Inoltre essa rimprovera al primo giudice di avere sorvolato sulla sua richiesta

di assumere i certificati di domicilio degli istanti per chiarire dove costoro

si trovasse­ro quan­do hanno ricevuto determinati messaggi di posta

elettronica. La prima censura non può essere condivisa, il “nugolo di

affermazioni volgari, minacciose, prolisse, da una parte e dall'altra” evocate dal

Pretore essendo noto all'appellante, già per il fatto ch'essa contesta di avere

spedito quei messaggi (memoriale, pag. 9 in alto). Quanto alla citata richiesta

di edizione, il Pretore ha rilevato che in concreto gli istanti hanno promosso

un procedimento cautelare, “per il quale determinante è il luogo in cui il

provvedimento ad personam esplica i suoi effetti, ossia Lugano,

domicilio degli istanti (DTF 138 III 555 consid. 2)”. Con tale motivazione l'appellante non si confronta.

Dal profilo formale non giova pertanto di diffondersi oltre.

5. Nel

merito l'appellante contesta in primo luogo di avere insolentito AO 1 il giorno del matrimonio e rimprovera al

Pretore di avere frainteso un rapporto di polizia del 6 aprile 2018, oltre che

di essersi limitato a un'istruttoria poco approfondita. Essa sostiene poi che

il decreto impugna­to è sproporzionato perché anticipa il giudizio di merito e

perché gli istanti non hanno alcun timore nei suoi confronti, e ciò esclude una

lesione della personalità. Anzi, AO 2 l'ha aggredita verbalmente e minacciata

più volte, né ha mai bloccato sul suo cellulare il numero di telefono di lei, fosse

pure per continuare a ricevere informazioni sulla figlia E__________. Inoltre –

prosegue l'appellante – nel caso in esame non sussiste urgenza né il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile che giustifichi il provvedimento cautelare.

Per di più – essa soggiunge – al momento del giudizio non sussisteva più alcuna

lesione attua­le né imminente, i messaggi prodotti dagli istanti risalendo al

2016 e 2017. E anche quei messaggi – essa conclu­de – erano un atto di

legittima dife­sa, una reazione “alla cattiveria e ai gravissimi insul­ti degli

istan­ti”, tant'è che per finire entrambe le parti hanno

desistito dalle reciproche querele penali. In ogni modo, non fosse accolto

l'appello nel merito, AP 1 chiede che il decreto impugnato sia annullato e che

gli atti siano rinviati al Pretore affinché

proceda a ulteriori accertamenti (in specie con un'ispezione e una perizia) sui

telefoni cellulari degli istanti.

6. Per ottenere provvedimenti cautelari

un istante deve rendere verosimile

che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la

lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente

riparabile (art. 261 lett. b). La dottrina ha esplicitato l'enunciazione

telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC, specificando che l'emanazione di

provvedimenti cautelari soggiace a cinque presupposti cumulativi (da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2021.34 del 13 febbraio 2023 consid. 7 con richiamo

a Bovey/Favrod-Coune in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinz­mann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n.

4 segg. ad art. 261 con rinvii):

a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa

sostanziale,

b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti

dell'istante,

c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

d) l'urgenza e

e) il rispetto del principio della proporzionalità.

Il

primo requisito (lett. a) prescrive che la causa deve avere probabilità di

successo (Bohnet in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 261 con citazioni). Il secondo

(lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da un lato – i fatti a

sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che la pretesa fonda presumibilmente

un diritto. L'istante deve rendere verosimile, in altri termini, che il diritto

invocato esiste. Il primo requisito è così legato al secondo.

7. Nella misura in cui sostiene

che gli istanti non hanno reso verosimile una lesione o la minaccia di una

lesione dei loro diritti, l'appellante fa valere che il Pretore ha disatteso il

secondo requisito posto dall'art. 261 CPC (sopra, lett. b). Ora, in materia di

prote­zione della personalità l'art. 28b cpv. 1 CC dispone che ognuno ha

il diritto di tutelarsi da violenze, minacce o insidie. Le “violen­ze”

consistono in una lesione diretta dell'integrità fisica di una persona. La

lesione deve denotare un certo grado di intensità, qualsiasi comportamento

socialmente scorretto non costituendo una lesione della personalità. Per

“minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC intende situazioni nelle quali si

prevedono intimidazioni serie, che facciano temere la vittima per la sua

integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o per quella di persone che le

sono vicine (per esempio i suoi figli) e non una minaccia innocua. Le “insidie”

infine sono persecuzioni ossessive di una persona su un lungo periodo,

indipendentemente dal fatto che esista una relazione tra l'autore e la vittima.

Caratteristiche tipiche delle insidie sono lo spiare, la ricerca della

prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in particolare la vessazione, la

pressione, il disturbo e la minaccia di una persona. Il che deve incutere

nell'interessato grande paura e verificarsi in modo ripetuto (cfr. I CCA

sentenza inc. 11.2022.152 del 23 dicembre 2022 con rinvio).

a) Nella

fattispecie, a parere della convenuta gli istanti non hanno reso verosimile che

essa fosse la mittente dei messaggi WhatsApp incriminati. Se non che, in una

dichiarazione acclusa al suo memoriale di risposta costei aveva ammesso di

avere inviato quelle comunicazioni (‟mette a disposizione messaggi fra me

e luiˮ), seppure si trattasse di messaggi selezionati (doc. 2). Che poi a

un esa­me di verosimiglianza quanto messo in atto dalla convenuta nei confronti

degli istanti integri evidenti insidie e minac­ce si desume dal contenuto e

dalla ripetitività dei messaggi, minatori e reiterati. Basti ricordarne il

contenuto ingiurioso e offensivo, come quan­do essa definisce AO 1 una ‟brutta

perso­naˮ, una ‟cozza di silico­neˮ, una ‟putanella di

alta classeˮ, una ‟sciacquata che l'ha data a tutti a __________ e

non soloˮ, ammonendo il di lei marito, dicendogli ‟non penserai mica

che questo io lo perdono o lo dimenticoˮ, ‟io sono una che reagisce

prima o poiˮ, ‟questa qua prima o poi smetterà di avvicinarsi a

nostra figliaˮ, ‟vado fino in fondo e userò tutti i mezzi che hoˮ,

‟userò i giornalisti e i media per difendermi è per far capire che raz­za

di donna èˮ, ‟fidati che lo faccio senza pietà per nessunoˮ, ‟e

non preoccuparti che [la] Svizzera è solo a un'ora di macchina e nessuno mi può

impedire di venireˮ (plico doc. C), minacciando finanche di pubblicare un

referto medico relativo a AO 2 contenente notizie confidenziali sul di lui

stato di salute (v. anche plico doc. F).

b) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere frainteso un rapporto di polizia

del 6 aprile 2018, quel giorno lei non avendo inveito contro AO 1. Non

Considerandi

contesta però di essere comparsa di sua iniziativa quel giorno al matrimonio di

AO 1 con AO 2 solo per importunare gli sposi. Che poi il Pretore avrebbe

condotto un'istruttoria poco approfondita si deve alla circostanza che

l'interessata confonde una procedura sommaria con un rito ordinario, in cui i

fatti sono accertati sulla scorta di un'istruttoria completa e con pieno potere

cognitivo. Né il decreto cautelare impugna­to anticipa il merito, la convenuta

potendo sempre chiedere al Pretore – ciò che in realtà il primo giudice avrebbe

dovuto disporre d'ufficio (Sprecher

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 263 con

rinvii) – l'assegnazione agli istanti di un termine entro cui procedere in via

ordinaria (art. 263 CPC). Infine la convenuta si vale a torto della “legittima

difesa” per giustificare i suoi atti, che non si riconducono a un interesse

pubblico preponderante né tanto meno a previsioni di legge (art. 28 cpv. 2 CC).

Sotto questo profilo l'appellante contesta invano che i fatti recati dagli istanti a sostegno della pretesa fondino

verosimilmente un diritto.

c) Più

delicata è la controversia legata all'attualità delle

lesioni censurate dagli istanti, che l'appellante fa notare essere vecchie e

superate, gli episodi documentati risalendo dal 2016 al 2018, mentre

l'istanza cautelare è del 24 novembre 2020. In realtà agli atti figurano ancora

sei messaggi di posta elettronica diretti a AO 2, tra il 25 marzo e il 5 agosto

2019.

(doc. F), ma dopo di allora più nulla. In un suo memoriale del 20 novembre

2020.

presentato al Ministero pubblico nell'ambito di una querela sporta dalla

convenuta contro AO 1, AO 2 deplora in effetti i comportamenti tenuti dalla

convenuta tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, riconoscendo che al momento

dell'istanza cautelare, il 24 novembre 2020, i contatti con lei erano ormai “estremamente

sporadici”, legati a mere ‟comunicazioni di servizioˮ riguardanti la

figlia E__________ (divenuta poi maggiorenne il 14 febbraio 2020), tanto da

evocare il periodo trascorso come “un ricor­do” che quando si ripresenta riapre

ferite (doc. E).

D'altro

canto è vero che la convenuta difende tuttora il proprio comportamento, il che

potrebbe anche lasciar supporre che essa sia pronta a reiterare (DTF 128 III 96

consid. 2e con richiamo), in particolare dopo che gli istanti hanno appellato

la sentenza con cui il Tribunale di __________, II sezione penale, l'ha assolta

il 13 dicembre 2022 dall'imputazione di stalking nei confronti di AO 1 “perché

il fatto non sussiste”. Tale sentenza tuttavia non è definitiva e su essa la

convenuta non può (ancora) fare assegnamento. Sta di fatto che dopo quasi un

anno e mezzo di assoluta calma rispetto all'ulti­ma turbativa (per quanto si

desume dagli atti), intervenuta nell'agosto del 2019, occorreva almeno un

indizio concreto che inducesse a suppor­re la convenuta in procinto, quel 24

novembre 2020, di ricominciare con il suo comportamento. Il decreto cautelare è

silente in proposito. Ad ogni modo, sul problema si tornerà in appresso, al

momento di esaminare il requisito dell'urgenza (consid. 10).

d) Ancora

più spinosa è la questione correlata ai timori che il

comportamento della convenuta avrebbe destato negli istan­ti. Si è visto

infatti che la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una

persona cui si riferisce l'art. 28b cpv. 1 CC deve incutere nella

vittima “grande paura”, oltre che verificarsi in modo ripetuto. Al riguardo il

Pretore non ha accertato alcun particolare timore in capo agli istanti. Dagli

atti si evince che ai tempi in cui risiedevano ancora in Italia costoro avevano

chiamato tre volte i carabinieri e che in Svizzera si sono rivolti una volta alla

polizia, ma null'altro. Se mai AO 1 ha

prodotto un certificato medico in cui la dott. __________ __________ di __________ attesta­va il 12 dicembre

2020.

una pre­sa a carico psicoterapica per una sindrome

depressivo-ansiosa dovuta alle “condotte vessatorie e persecutorie” della

convenu­ta (doc. L), senza accennare però a sgomento o paure, tanto meno per

quanto riguarda il marito AO 2.

e) Gli

interrogativi che precedono possono ad ogni buon conto, per il momento,

rimanere irrisolti. Come detto, l'appellante si duole altresì che il Pretore abbia

ravvisato a torto nella fattispecie il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, come pure il presupposto

dell'urgenza e il rispetto del

principio della proporzionalità (sopra, consid. 6 lett. c, d ed e). Giovi di

conseguenza passare in rassegna simili requisiti. Dovesse fare difetto l'uno o

l'altro, l'appello andrebbe accolto già per tale ragione, le condizioni

dell'art. 261 CPC essendo cumulative.

8.

Sul requisito del pregiudizio difficilmente

riparabile non soccorre attardarsi, ove appena si consideri che lesioni della

personali­tà sogliono essere difficili da rimediare

(Steinauer/Fountoulakis,

Droits des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna, 2014, n.

574; Jeandin in: Commentaire

romand, CC I, n. 8 ad art. 28c con rinvii). Del resto l'appellante mette

in discussione quel presupposto non perché le lesioni a lei imputate non sarebbero

suscettive di arrecare un pregiudizio difficilmente riparabile, ma perché non

sussiste a suo avviso alcuna violazione della personalità. La doglianza è

quindi fuori argomento.

9.

Sul rispetto della

proporzionalità l'appello cade una volta ancora nel vuoto. I provvedimenti

decretati dal Pretore rispecchiano i divieti previsti dall'art. 28b cpv.

1.

CC e l'appellante non spiega perché sarebbero sproporzionati, trascendendo un

ragionevole rapporto tra il fine perseguito e le restrizioni imposte. La

convenuta si limita a criticarli perché infondati. Anche su questo punto

l'appello è destinato dunque all'insuccesso.

10.

Diversa

è la situazione per quanto attiene al presupposto dell'urgenza. La quale è data,

in generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi

inconvenienti il cui sussistere, duran­te la causa di merito, potrebbe alterare

una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa

ultimata (RtiD II-2022 pag. 692 n. 32c consid. 6a con rinvii). Se è possibile

attendere la decisione di merito senza rischi maggiori, non sussiste urgenza. Nondimeno,

anche in ca­so di urgenza, chi troppo indugia nel chiedere un provvedimento

cautelare pur essendo consapevole del possibile danno o di una possibile lesione

del suo diritto può dare a vedere che una protezione cautelare non sia più necessaria

o sia addirittura contraria al precetto della buona fede (RtiD II-2022 pag. 693

consid. 6b con rinvii).

In concreto i

comportamenti lesivi della personalità ascritti alla convenuta sono intervenuti

fra il 2016 e il 2018. Nel 2019 risultano essere seguiti ancora ‒ come

detto ‒ sei messaggi di posta elettronica (per altro anodini) da parte sua

a AO 2, tra il 25 marzo e il 5 agosto 2019 (doc. F), dopo di che agli atti

non figu­ra più nulla. E l'istan­za cautelare è del 24 novembre 2020. Perché

gli istanti abbiano atteso quasi un anno e mez­zo prima di adire il giudice non

è dato di sapere, men che meno ove si pensi che nel citato memoriale del 20 novembre

2020.

(sopra, consid. 7c) AO 2 definiva gli atti persecutori della convenuta ormai

come un “ricordo”. Nelle loro osservazioni all'appello gli istanti sostengono

che il requisito dell'urgenza va apprezzato “all'epoca in cui venne pronunciata

la decisione qui impugnata” (pag. 6, punto 23). Se non che, si prendesse come

riferimento il giorno in cui il Pretore ha statuito (6 luglio 2021), il periodo

di attesa risulterebbe addirittura di due anni.

Invano si cercherebbe di

capire perciò quale urgenza imponesse agli istanti di procedere in via

cautelare, e finanche prima di promuovere

causa. Nell'istan­za costoro hanno sorvolato sulla questione e nel

decreto cautelare impugnato il Pretore non dà la benché minima spiegazione. Anche

nelle osservazioni all'appello il requisito dell'urgenza è dato semplicemente

per scontato. Che sussista rischio di reiterazione da parte della convenuta, al

punto che sia impellente intervenire giudizialmente pur dopo un anno e mezzo (o

quasi) di calma, non è reso verosimile dagli istanti nemmeno nella duplica. A

parte i dubbi circa i reali timori che il comportamento della convenuta dovrebbe

avere destato in loro (sopra, consid. 7d), nella fattispecie non si riscontrano

neppure sotto traccia estremi di urgen­za. Ne discende che su questo punto

l'appello si rivela fondato, il che comporta già di per sé la riforma del

decreto cautelare impugnato nel sen­so di respingere l'istanza.

11.

Quanto

alle spese dell'attuale giudizio, le procedure nelle controversie per violenze,

minacce o insidie a norma dell'art. 28b CC sono gratuite (art. 114 lett.

f CPC), tranne in caso di malafe­de, di temerarietà processuale oppure nel caso

in cui sia stato ordinato contro il soccombente un divieto a norma dell'art. 28b

CC o una sorveglianza elettronica secondo l'art. 28c CC. Il che non si

verifica in concreto. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1,

l'attribuzione di adeguate ripetibili rende la richiesta senza oggetto (DTF 133

I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del

20.

maggio 2020 consid. 7.2).

Relativamente

alle ripetibili di primo grado, l'appellante rivendica un'indennità di fr.

3000.‒. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aveva

riconosciuto agli istanti un'indennità di fr. 2500.‒, stimando in nove ore il dispendio orario

profuso dal loro legale per assolvere il mandato. La convenuta non pretende né

che il suo avvocato abbia dedicato più di nove ore al patrocinio né che

un'indennità di fr. 2500.‒ per nove ore di lavoro sia inadeguata. Non è

il caso dunque di scostarsi da tale valutazione.

12.

In

merito ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile

è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro

decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta

valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e il decreto

cautelare impugnato è riformato come segue:

2. L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso

il 25 novembre 2020 senza contraddittorio è revocato.

4. Non si riscuotono spese. AO 1 e AO 2

rifonderanno solidalmente all'appellante fr. 2500.‒

complessivi per ripetibili.

Il

dispositivo n. 3 del decreto cautelare impugnato è annullato.

II. Non

si riscuotono spese di appello. AO 1

e AO 2 rifonderanno solidalmente

all'appellante fr. 1500.‒ complessivi per ripetibili.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è dichiarata senza oggetto.

IV. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).