Lexipedia

Decisione

11.2021.109

Proponibilità di una domanda riconvenzionale nel caso in cui la parte convenuta eccepisca una compensazione

3 settembre 2021Italiano12 min

e propria richiesta di modifica della sentenza di divorzio. Argomenta che, foss'anche

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.109

Lugano

3 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa DM.2021.12 (modifica di sentenza

di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 gennaio 2021 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PAT 2)

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PAT 1)

e nella

causa SO.2021.3237 (interpretazione del dispositivo) della medesima Pretura

promossa con istanza del 13 luglio 2021 dalla stessa AP 1,

giudicando sull'appello

del 5 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la senten­za emessa dal Pretore il

7 luglio 2021 e sul contestuale reclamo

in materia di spese giudiziarie presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 luglio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 10 aprile

2015 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha pronunciato il divorzio

tra AO 1 (1960) e AP 1 (1960), obbligando il primo –

tra l'altro – a versare alla seconda un contributo alimentare indicizzato di fr. 7220.– mensili fino all'ottobre del

2025 e di fr. 7000.– mensili dal novembre 2025 in poi, ‟automaticamente

decurta­toˮ di tutte le rendite pensionistiche percepite dalla beneficiaria

(inc. DM.2011.61). In parziale

accoglimento di un appello presentato da AO 1, con sentenza dell'11 maggio 2017

questa Camera ha ridotto a fr. 1370.–

mensili il contributo alimentare per la moglie dal novembre del 2025 in poi (inc.

11.2015.39). Tale sentenza è passata in giudicato.

B. Con petizione non motivata del 15 gennaio 2021 AO 1 ha

convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere la soppressione dal 1°

gennaio 2021 del contributo alimentare o, quanto meno, una riduzione di tale

contributo a fr. 500.– mensili fino al raggiungimento della di lui età

pensionabile. Il Pretore ha citato le parti a un'udienza di conciliazione del 21

aprile 2021. Constatata l'impossibilità di un'inte­sa, egli ha impartito

all'attore un termine di 30 giorni per motivare l'azione. In un memoriale del 3

maggio 2021 AO 1 ha ribadito le proprie domande. Nella sua risposta del 2

luglio 2021 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via

riconvenzionale ha formulato le seguenti richieste di giudizio:

§ AO 1 è condannato al versamento in favore di AP

1 di fr. 52 735.– oltre eventuali accessori.

§§ In ogni caso, il contributo di mantenimento

stabilito giusta la sentenza I CCA dell'11 maggio 2017 (inc. 11.2015.39)

viene capitalizzato, con pagamento del versamento unico entro 60 giorni dalla

crescita in giudicato della presente.

C. Statuendo

con sentenza del 7 luglio 2021, il Pretore ha dichiarato la riconvenzione inammissibile.

Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1. Contestualmente

egli ha citato le parti al dibattimento del 21 settembre 2021.

D. Il

13 luglio 2021 AP 1 ha presentato una domanda di interpretazione per sapere se il

dispositivo della decisione impugnata dovesse essere inteso nel senso che entrambe

le doman­de da lei formulate in via riconvenzionale fossero inammissibili. Il Pretore

l'ha respinta con decisione del 20 luglio 2021, ponendo le spese processuali di

fr. 200.– a carico dell'istante medesima (inc. SO.2021.3237).

E.

Contro le decisioni appena citate AP 1 è

insorta a questa Camera con un atto unico (appello e reclamo) del 5 agosto 2021

in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo nel sen­so di vedere

annullata la citazione al dibattimento del 21 settembre 2021, di riformare i

giudizi impugnati, dichiarando ammissibili le sue domande riconvenzionali e

annullando le spese poste a suo carico con la decisione di interpretazione. AO

1 non è stato chiamato a presentare osservazioni ai due rimedi giuridici.

Considerando

in diritto: 1. La decisione del

Pretore di non entrare nel merito della riconvenzione presentata da AP 1 è

finale, poiché ha posto termi­ne al processo limitatamente a tale azione (RtiD

I-2016 pag. 716 n. 39c). Emanata con la procedura ordinaria, essa era appellabi­le

entro 30 giorni, sempre che, vista la

controversia di carattere patrimoniale, il

valore litigioso raggiunges­se fr. 10 000.– secon­do

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità

dei contributi alimentari litigiosi. La sentenza del 7 luglio 2021 inoltre è pervenuta al patrocinatore della

convenuta l'indomani. Introdotto

il 5 agosto 2021, l'appello

in esame è perciò tempestivo.

Contro

la reiezione di una domanda di interpretazione è esperibile reclamo (art. 334

cpv. 3 CPC). Si tratta di un reclamo a nor­ma del­l'art. 319 lett. b n. 1 CPC,

ovvero volto contro una cosiddetta “altra

decisione” nei casi stabiliti dalla legge (Freiburghaus/ Afheldt in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 12o ad art. 319;

Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 7k ad art. 319; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.136 del 13

maggio 2013 consid. 8). La trattazione di simili reclami rientrerebbe nella

competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c

n. 1 LOG). Per ragioni di economia processuale e di unità della

materia si giustifica nondimeno

vagliare l'atto in concreto senza disgiungere i due rimedi. Quanto alla

tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al

patrocinatore della convenuta il 26 luglio 2021. Inoltrato il 5 agosto 2021, anche

il reclamo in oggetto è di conseguenza tempestivo.

Fatti

I. Sull'appello

2. Il Pretore

ha dichiarato inammissibile la riconvenzione sollevata dalla convenuta, “visto

come i contributi alimentari non pagati devono essere fatti valere nelle vie

esecutive”. L'appellante rimprovera al primo giudice di non essersi avveduto

che le domande riconvenzionali erano due e che la motivazione per dichiarare

inammissibile la riconvenzione “poteva avere qualche attinenza” con la prima,

ma non con la seconda. Anzi, a sua dire, la secon­da è “evidentemente” una vera

e propria richiesta di modifica della sentenza di divorzio. Argomenta che, foss'anche

accolta solo parzialmente l'azione dell'ex marito, “occorrerebbe ridefinire lo

scoperto alimentare fatto valere in prima domanda riconvenzionale (…), potendo

far sorgere un credito di AO 1 nei confronti di AP 1”. In tal caso, essa

soggiunge, l'arretrato di fr. 57 530.–

rivendicato con la prima doman­da riconvenzionale si ridurrebbe a un massimo di

complessivi fr. 26 332.–, ragione per

cui almeno la somma di fr. 30 968.– “andrebbe

considerata nell'importo in ogni caso chiesto di liquidazio­ne, giusta la

seconda domanda riconvenzionale”.

3. Nel caso

in esame v'è da domandarsi se – come reputa il Preto­re – la richiesta, formulata

da un rappresentante professionale, di condannare AO 1 a versare fr. 57 530.– potesse intendersi come doman­da di esecuzione

di una decisione “concernente

pagamenti in denaro” disciplinata della LEF (art. 335 cpv. 2 CPC). Ci si

può interrogare altresì se la motivazione addotta dal Pretore possa valere

anche per la seconda richiesta formulata in via riconvenzionale oppure se tale

richiesta andasse intesa come “accertamento preliminare dello scoperto alimenta­re,

sì da integrare nell'importo di liquidazione anche detto impor­to, ad oggi non

ancora corrisposto”, ciò che sostiene l'appellante. In ogni modo, anche volendo

seguire l'impostazione addotta da quest'ultimo, quanto importa è il risultato

cui è giunto il Pretore, non la motivazione. Giovi dunque vagliare la sentenza

impugna­ta in funzione dell'esito cui è giunto il primo giudice.

4. Nella

fattispecie, con la risposta del 2 luglio 2021 la convenuta ha proposto dapprima

di respingere la petizione, poi, in via riconvenzionale, di condannare l'ex

marito a versarle fr. 53 753.– (richiesta

di giudizio §) e, in ogni caso, di capitalizzare il contributo di mantenimento

stabilito da questa Camera con la citata sentenza dell'11 maggio 2017 (richiesta

di giudizio §§). La prima pretesa si riferisce alla differenza “tra quanto ella

ha effettivamente percepito rispetto a quanto (…) l'attore doveva realmente” (pag.

10 punto 9 con rinvio al doc. 5). La seconda è stata formulata “onde cessare

ogni possibile contenzioso tra le parti, rendendo in futuro impraticabili

analoghe azioni come quella che ci occupa” (pag. 11 punto 9).

a) L'interessata

medesima riconosce che essa non si è “unicamen­te limitata a opporsi alla

richiesta attorea, né, vista la richiesta di modifica con effetto retroattivo

al 1° gennaio 2021, si è limitata a eccepire eccezione di compensazione con

contributi alimentari pregressi scoperti, ma, onde evitare ulteriori cause di

modifica della sentenza di divorzio, ha postulato in luogo di rendite prima e

dopo l'età pensionabile del­l'attore una liquidazione ex art. 126 cpv. 2 CC dei

contributi già decisi. Liquidazione che tenga peraltro conto dello scoperto

alimentare consentendo così di giungere a piena e definitiva liquidazione di

ogni obbligo di mantenimento” (appel­lo, pag. 3 e 4). Per sua stessa ammissione,

con la prima domanda riconvenzionale essa ha inteso perciò compensare una

propria pretesa riferita a contributi alimentari arretrati con quella “futura”

dell'ex marito che sorgerebbe in caso di accoglimen­to dell'azione di modifica.

Se

non che, la compensazione costituisce un mezzo di difesa e non va – di regola –

fatta valere per riconvenzione (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,

2ª edizione, n. 9 ad art. 224; Leuenberger

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, op. cit.,

n. 8 ad art. 224; Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 224; Killias in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II, op. cit., n. 11 ad art. 224; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 2 ad art.

224; Heinzmann/Herrmann-Heiniger

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 13-14 ad art. 224). Identico principio valeva del resto, nel Cantone Ticino, già

prima che entrasse in vigo­re il nuovo Codice di procedura civile (Rep. 1979

pag. 302; I CCA, sentenza inc. 11.2001.47 del 3 luglio 2002 consid.

2). Nel risultato la decisione del Pretore, che ha dichiarato inammissibile la

prima domanda riconvenziona­le, resiste pertanto alla critica.

b) Per

quel che è della seconda pretesa riconvenzionale, si può convenire che nell'avanzare

richieste proprie AP 1 intendesse promuovere un'azione indipenden­te da quella

principale (DTF 142 III 716 consid. 4.2 con rinvii). Sapere poi se l'art. 126

CC si applichi anche in caso di modifica di sentenza di divorzio è una

questione di merito. Sia come sia, anche una

domanda riconvenzionale deve

rispettare determinate esigenze di forma (art. 221 CPC per analogia: Willisegger,

op. cit., n. 35 ad art. 224 CPC; Killias,

op. cit., n. 53 ad art. 224 CPC),

tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (“domande” o “conclusioni”),

ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di

giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la

decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori

chiarimenti. Qualo­ra siano in discussione richieste che hanno per oggetto una

somma di denaro, per principio tali richieste vanno cifrate (DTF 142 III 107

consid. 5.3.1 con rimandi). Domande generiche o indeterminate non sono ammissibili

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.73 del 26 giugno 2020

consid. 2 con rinvio).

Nel

caso in esame AP 1 ha chiesto di obbligare l'ex marito a versarle un contributo

di mantenimento capitalizza­to, ma senza indicare neppure per ordine di grandezza a quan­to ammonti

tale capitalizzazione. Né ciò si poteva agevolmente evincere per

interpretazione dalla risposta, ove appe­na si pensi che l'interessata

menzionava sì gli importi dei contributi alimentari in suo favore, ma, trattandosi

di una rendita vitalizia, avrebbe dovuto, per la conversione, far capo a tavole

e tassi di capitalizzazione da lei nemmeno accennati. Non consta per altro, né essa

asseriva, che la quantificazio­ne fosse impossibile o non potesse essere

ragionevolmente pretesa (art. 85 cpv. 1 CPC). Debitamente assistita da un

rappresentante professionale, essa non poteva ignorare l'esigenza di cifrare la

richiesta, di modo che non poteva contare su un interpello del Pretore (art. 56

CPC). E siccome la quantificazione della pretesa costituiva un

presupposto processuale (art. 59 CPC; DTF 142 III 104 consid. 3), il Pretore

poteva dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale per carenza del

requisito formale (Heinzmann in:

CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 5 ad art. 222; Willisegger, op. cit., n. 24 ad art. 220 CPC; Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 222

CPC; Killias, op. cit., n. 3 ad art. 222 CPC). Ne segue che, nel

risultato, la sentenza impugnata sfugge a censura. Infondato, l'appello vede così

la sua sorte segnata.

5. L'emanazione della

sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta

nell'appello.

Considerandi

II. Sul reclamo

6.

La reclamante chiede

di annullare l'addebito delle spese processuali poste a suo carico nella sentenza

di interpretazione del 20 luglio 2021. Tale domanda non ha in realtà

portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. Tale ipotesi

non verificandosi in concreto, la richiesta cade nel vuoto.

III. Sulle spese giudiziarie

7.

Le

spese di entrambi i rimedi giuridici seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a

formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

contro la sentenza del 7 luglio è respinto e la decisione impugnata è confer­mata.

2. Il reclamo

contro la sentenza del 20 luglio 2021 è respinto.

3. Le spese processuali di entrambi i ricorsi, di complessivi

fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).