11.2021.109
Proponibilità di una domanda riconvenzionale nel caso in cui la parte convenuta eccepisca una compensazione
3 settembre 2021Italiano12 min
e propria richiesta di modifica della sentenza di divorzio. Argomenta che, foss'anche
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.109
Lugano
3 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa DM.2021.12 (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 gennaio 2021 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PAT 2)
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PAT 1)
e nella
causa SO.2021.3237 (interpretazione del dispositivo) della medesima Pretura
promossa con istanza del 13 luglio 2021 dalla stessa AP 1,
giudicando sull'appello
del 5 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
7 luglio 2021 e sul contestuale reclamo
in materia di spese giudiziarie presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 luglio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 aprile
2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra AO 1 (1960) e AP 1 (1960), obbligando il primo –
tra l'altro – a versare alla seconda un contributo alimentare indicizzato di fr. 7220.– mensili fino all'ottobre del
2025 e di fr. 7000.– mensili dal novembre 2025 in poi, ‟automaticamente
decurtatoˮ di tutte le rendite pensionistiche percepite dalla beneficiaria
(inc. DM.2011.61). In parziale
accoglimento di un appello presentato da AO 1, con sentenza dell'11 maggio 2017
questa Camera ha ridotto a fr. 1370.–
mensili il contributo alimentare per la moglie dal novembre del 2025 in poi (inc.
11.2015.39). Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Con petizione non motivata del 15 gennaio 2021 AO 1 ha
convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere la soppressione dal 1°
gennaio 2021 del contributo alimentare o, quanto meno, una riduzione di tale
contributo a fr. 500.– mensili fino al raggiungimento della di lui età
pensionabile. Il Pretore ha citato le parti a un'udienza di conciliazione del 21
aprile 2021. Constatata l'impossibilità di un'intesa, egli ha impartito
all'attore un termine di 30 giorni per motivare l'azione. In un memoriale del 3
maggio 2021 AO 1 ha ribadito le proprie domande. Nella sua risposta del 2
luglio 2021 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via
riconvenzionale ha formulato le seguenti richieste di giudizio:
§ AO 1 è condannato al versamento in favore di AP
1 di fr. 52 735.– oltre eventuali accessori.
§§ In ogni caso, il contributo di mantenimento
stabilito giusta la sentenza I CCA dell'11 maggio 2017 (inc. 11.2015.39)
viene capitalizzato, con pagamento del versamento unico entro 60 giorni dalla
crescita in giudicato della presente.
C. Statuendo
con sentenza del 7 luglio 2021, il Pretore ha dichiarato la riconvenzione inammissibile.
Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1. Contestualmente
egli ha citato le parti al dibattimento del 21 settembre 2021.
D. Il
13 luglio 2021 AP 1 ha presentato una domanda di interpretazione per sapere se il
dispositivo della decisione impugnata dovesse essere inteso nel senso che entrambe
le domande da lei formulate in via riconvenzionale fossero inammissibili. Il Pretore
l'ha respinta con decisione del 20 luglio 2021, ponendo le spese processuali di
fr. 200.– a carico dell'istante medesima (inc. SO.2021.3237).
E.
Contro le decisioni appena citate AP 1 è
insorta a questa Camera con un atto unico (appello e reclamo) del 5 agosto 2021
in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo nel senso di vedere
annullata la citazione al dibattimento del 21 settembre 2021, di riformare i
giudizi impugnati, dichiarando ammissibili le sue domande riconvenzionali e
annullando le spese poste a suo carico con la decisione di interpretazione. AO
1 non è stato chiamato a presentare osservazioni ai due rimedi giuridici.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del
Pretore di non entrare nel merito della riconvenzione presentata da AP 1 è
finale, poiché ha posto termine al processo limitatamente a tale azione (RtiD
I-2016 pag. 716 n. 39c). Emanata con la procedura ordinaria, essa era appellabile
entro 30 giorni, sempre che, vista la
controversia di carattere patrimoniale, il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità
dei contributi alimentari litigiosi. La sentenza del 7 luglio 2021 inoltre è pervenuta al patrocinatore della
convenuta l'indomani. Introdotto
il 5 agosto 2021, l'appello
in esame è perciò tempestivo.
Contro
la reiezione di una domanda di interpretazione è esperibile reclamo (art. 334
cpv. 3 CPC). Si tratta di un reclamo a norma dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC,
ovvero volto contro una cosiddetta “altra
decisione” nei casi stabiliti dalla legge (Freiburghaus/ Afheldt in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 12o ad art. 319;
Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 7k ad art. 319; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.136 del 13
maggio 2013 consid. 8). La trattazione di simili reclami rientrerebbe nella
competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c
n. 1 LOG). Per ragioni di economia processuale e di unità della
materia si giustifica nondimeno
vagliare l'atto in concreto senza disgiungere i due rimedi. Quanto alla
tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al
patrocinatore della convenuta il 26 luglio 2021. Inoltrato il 5 agosto 2021, anche
il reclamo in oggetto è di conseguenza tempestivo.
Fatti
I. Sull'appello
2. Il Pretore
ha dichiarato inammissibile la riconvenzione sollevata dalla convenuta, “visto
come i contributi alimentari non pagati devono essere fatti valere nelle vie
esecutive”. L'appellante rimprovera al primo giudice di non essersi avveduto
che le domande riconvenzionali erano due e che la motivazione per dichiarare
inammissibile la riconvenzione “poteva avere qualche attinenza” con la prima,
ma non con la seconda. Anzi, a sua dire, la seconda è “evidentemente” una vera
e propria richiesta di modifica della sentenza di divorzio. Argomenta che, foss'anche
accolta solo parzialmente l'azione dell'ex marito, “occorrerebbe ridefinire lo
scoperto alimentare fatto valere in prima domanda riconvenzionale (…), potendo
far sorgere un credito di AO 1 nei confronti di AP 1”. In tal caso, essa
soggiunge, l'arretrato di fr. 57 530.–
rivendicato con la prima domanda riconvenzionale si ridurrebbe a un massimo di
complessivi fr. 26 332.–, ragione per
cui almeno la somma di fr. 30 968.– “andrebbe
considerata nell'importo in ogni caso chiesto di liquidazione, giusta la
seconda domanda riconvenzionale”.
3. Nel caso
in esame v'è da domandarsi se – come reputa il Pretore – la richiesta, formulata
da un rappresentante professionale, di condannare AO 1 a versare fr. 57 530.– potesse intendersi come domanda di esecuzione
di una decisione “concernente
pagamenti in denaro” disciplinata della LEF (art. 335 cpv. 2 CPC). Ci si
può interrogare altresì se la motivazione addotta dal Pretore possa valere
anche per la seconda richiesta formulata in via riconvenzionale oppure se tale
richiesta andasse intesa come “accertamento preliminare dello scoperto alimentare,
sì da integrare nell'importo di liquidazione anche detto importo, ad oggi non
ancora corrisposto”, ciò che sostiene l'appellante. In ogni modo, anche volendo
seguire l'impostazione addotta da quest'ultimo, quanto importa è il risultato
cui è giunto il Pretore, non la motivazione. Giovi dunque vagliare la sentenza
impugnata in funzione dell'esito cui è giunto il primo giudice.
4. Nella
fattispecie, con la risposta del 2 luglio 2021 la convenuta ha proposto dapprima
di respingere la petizione, poi, in via riconvenzionale, di condannare l'ex
marito a versarle fr. 53 753.– (richiesta
di giudizio §) e, in ogni caso, di capitalizzare il contributo di mantenimento
stabilito da questa Camera con la citata sentenza dell'11 maggio 2017 (richiesta
di giudizio §§). La prima pretesa si riferisce alla differenza “tra quanto ella
ha effettivamente percepito rispetto a quanto (…) l'attore doveva realmente” (pag.
10 punto 9 con rinvio al doc. 5). La seconda è stata formulata “onde cessare
ogni possibile contenzioso tra le parti, rendendo in futuro impraticabili
analoghe azioni come quella che ci occupa” (pag. 11 punto 9).
a) L'interessata
medesima riconosce che essa non si è “unicamente limitata a opporsi alla
richiesta attorea, né, vista la richiesta di modifica con effetto retroattivo
al 1° gennaio 2021, si è limitata a eccepire eccezione di compensazione con
contributi alimentari pregressi scoperti, ma, onde evitare ulteriori cause di
modifica della sentenza di divorzio, ha postulato in luogo di rendite prima e
dopo l'età pensionabile dell'attore una liquidazione ex art. 126 cpv. 2 CC dei
contributi già decisi. Liquidazione che tenga peraltro conto dello scoperto
alimentare consentendo così di giungere a piena e definitiva liquidazione di
ogni obbligo di mantenimento” (appello, pag. 3 e 4). Per sua stessa ammissione,
con la prima domanda riconvenzionale essa ha inteso perciò compensare una
propria pretesa riferita a contributi alimentari arretrati con quella “futura”
dell'ex marito che sorgerebbe in caso di accoglimento dell'azione di modifica.
Se
non che, la compensazione costituisce un mezzo di difesa e non va – di regola –
fatta valere per riconvenzione (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2,
2ª edizione, n. 9 ad art. 224; Leuenberger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, op. cit.,
n. 8 ad art. 224; Willisegger
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 224; Killias in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, op. cit., n. 11 ad art. 224; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 2 ad art.
224; Heinzmann/Herrmann-Heiniger
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 13-14 ad art. 224). Identico principio valeva del resto, nel Cantone Ticino, già
prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura civile (Rep. 1979
pag. 302; I CCA, sentenza inc. 11.2001.47 del 3 luglio 2002 consid.
2). Nel risultato la decisione del Pretore, che ha dichiarato inammissibile la
prima domanda riconvenzionale, resiste pertanto alla critica.
b) Per
quel che è della seconda pretesa riconvenzionale, si può convenire che nell'avanzare
richieste proprie AP 1 intendesse promuovere un'azione indipendente da quella
principale (DTF 142 III 716 consid. 4.2 con rinvii). Sapere poi se l'art. 126
CC si applichi anche in caso di modifica di sentenza di divorzio è una
questione di merito. Sia come sia, anche una
domanda riconvenzionale deve
rispettare determinate esigenze di forma (art. 221 CPC per analogia: Willisegger,
op. cit., n. 35 ad art. 224 CPC; Killias,
op. cit., n. 53 ad art. 224 CPC),
tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (“domande” o “conclusioni”),
ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di
giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la
decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori
chiarimenti. Qualora siano in discussione richieste che hanno per oggetto una
somma di denaro, per principio tali richieste vanno cifrate (DTF 142 III 107
consid. 5.3.1 con rimandi). Domande generiche o indeterminate non sono ammissibili
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.73 del 26 giugno 2020
consid. 2 con rinvio).
Nel
caso in esame AP 1 ha chiesto di obbligare l'ex marito a versarle un contributo
di mantenimento capitalizzato, ma senza indicare neppure per ordine di grandezza a quanto ammonti
tale capitalizzazione. Né ciò si poteva agevolmente evincere per
interpretazione dalla risposta, ove appena si pensi che l'interessata
menzionava sì gli importi dei contributi alimentari in suo favore, ma, trattandosi
di una rendita vitalizia, avrebbe dovuto, per la conversione, far capo a tavole
e tassi di capitalizzazione da lei nemmeno accennati. Non consta per altro, né essa
asseriva, che la quantificazione fosse impossibile o non potesse essere
ragionevolmente pretesa (art. 85 cpv. 1 CPC). Debitamente assistita da un
rappresentante professionale, essa non poteva ignorare l'esigenza di cifrare la
richiesta, di modo che non poteva contare su un interpello del Pretore (art. 56
CPC). E siccome la quantificazione della pretesa costituiva un
presupposto processuale (art. 59 CPC; DTF 142 III 104 consid. 3), il Pretore
poteva dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale per carenza del
requisito formale (Heinzmann in:
CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 5 ad art. 222; Willisegger, op. cit., n. 24 ad art. 220 CPC; Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 222
CPC; Killias, op. cit., n. 3 ad art. 222 CPC). Ne segue che, nel
risultato, la sentenza impugnata sfugge a censura. Infondato, l'appello vede così
la sua sorte segnata.
5. L'emanazione della
sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
Considerandi
II. Sul reclamo
6.
La reclamante chiede
di annullare l'addebito delle spese processuali poste a suo carico nella sentenza
di interpretazione del 20 luglio 2021. Tale domanda non ha in realtà
portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. Tale ipotesi
non verificandosi in concreto, la richiesta cade nel vuoto.
III. Sulle spese giudiziarie
7.
Le
spese di entrambi i rimedi giuridici seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a
formulare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
contro la sentenza del 7 luglio è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Il reclamo
contro la sentenza del 20 luglio 2021 è respinto.
3. Le spese processuali di entrambi i ricorsi, di complessivi
fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).