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Decisione

11.2021.110

Divorzio su azione di un coniuge: liquidazione del regime dei beni, contributo alimentare per la figlia e diffida ai debitori

4 aprile 2023Italiano44 min

matrimonio). AP 1 è stata obbligata così a versare a AO 1 fr. 7535.85 complessivi.

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.110

11.2021.111

Lugano

4 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2018.49 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con petizione del 22 agosto 2018

da

AP

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 ora in

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 12 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

l'11 giugno 2021 (inc. 11.2021.110) e sulla contestuale domanda di gratuito

patrocinio (inc. 11.2021.111);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1976)

si sono sposati a __________ il 19 giugno

2009. Dal matrimonio è nata N__________ il 25 ottobre 2011. Il marito,

che durante la vita in comune lavorava come tecnico di montaggio per la __________

AG, dal giugno 2020 è alle dipendenze come elettricista della __________ SA, __________.

La moglie, titolare di uno studio di fisioterapia a __________, è stata assunta il 1° ottobre 2022 al 70% dal __________ come fisioterapista. I

coniugi vivono separati dal settembre del 2015, quando AP 1 ha lasciato

l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con la figlia in un altro

appartamento nel medesimo Comune.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 18 novembre 2015 davanti

al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, a un'udienza del 20 gennaio

2016 i coniugi si sono accordati sulla

vita separata, sull'affidamento della figlia alla madre e sul diritto di

visita paterno. AO 1 si è impegnato,

da parte sua, a versare dal 1° settembre 2015 un contributo alimentare di fr. 500.–

mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per la figlia (assegni

familiari non compresi), riconoscendo di avere un debito di

fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati dal settembre al dicembre del

2015. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante e ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2015.872). Adito da AP 1, il Pretore ha poi decretato due

trattenute di stipendio a carico del marito per complessivi fr. 1500.–

mensili (inc. SO.2018.105 e SO.2018.488).

C. Il 22 agosto 2018 AP

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo –

previa concessio­ne del gratuito patrocinio – l'affidamento di N__________ (riservato il diritto di visita paterno)

con esercizio congiunto dell'autorità parentale, un contributo di

mantenimento indeterminato per la figlia fino al termine di una formazione adeguata,

così come il riparto a metà delle spese straordinarie per la figlia. Essa ha

rivendicato inoltre il versamento di un importo indeterminato in liquidazione

del regime dei beni, ha proposto di dividere a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante

il matrimonio a titolo di previdenza professionale e ha rinunciato a contributi

alimentari per sé, “sempre che venga riconosciuto un congruo contributo

di accudimento per N__________”. All'udienza

di conciliazione tenutasi quello stesso giorno le parti non sono

pervenuti ad alcuna intesa sugli effetti del divorzio, di modo che il Pretore

aggiunto ha assegnato a AO 1 un

termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare il memoriale di risposta.

D. Nel proprio allegato

del 23 ottobre 2018 il convenuto ha aderito al principio del divorzio,

all'affidamento della figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, così come alla

suddivisione degli averi previdenziali. Egli ha postulato tuttavia una diversa

modalità di esercizio del diritto di visita, ha offerto un contributo

alimentare di fr. 1000.–

mensili per N__________ e ha sollecitato la soppressione del contributo per la

moglie. Con replica del 22 novembre 2018 l'attrice ha ribadito le proprie doman­de, avversando quelle del marito. In una

duplica del 17 gennaio 2019 il convenuto ha mantenuto le sue richieste,

postulando un'estensione del diritto di visita, il versamento di fr. 4000.– quale “riconoscimento per divisione mobilio”, oltre a

fr. 4332.– quale “divisione di un conto bancario” e

della sua quota di “caparra appartamento coniugale”. Alle prime arringhe del 27

febbraio 2019 le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista e hanno

notificato prove. Il 25 novembre 2019 il Pretore aggiunto ha istituito una

curatela educativa in favore di N__________.

E. Nel frattempo, adito

il 28 giugno 2018 da AO 1, con decreto cautelare del 3 aprile 2019 il Pretore

aggiunto ha ridotto dal 1° maggio 2019 il contributo alimentare per la moglie a

fr. 130.– mensili e ha

aumentato quello per la figlia a fr. 1365.– mensili (assegni familiari non compresi), adattando

le trattenute di stipendio a carico del marito (inc. SO.2018.519).

F. L'istruttoria è stata

chiusa l'11 marzo 2020 e alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 22 giugno 2020 l'attrice ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, chiedendo di

fissare il contributo alimentare per la figlia in fr. 1365.– mensili

(assegni familiari non compresi), oltre a un contributo di accudimento di

fr. 130.– mensili, e rivendicando dal marito fr. 16 402.25 in liquidazione del regime dei beni.

In un allegato dello stesso giorno il convenuto ha ribadito il suo punto di

vista, salvo ridurre l'offerta di contributo alimentare per la figlia a

fr. 500.– mensili e pretendere il pagamento dalla moglie di fr. 11 597.– in liquidazione del regime dei beni.

G. Statuendo

con sentenza dell'11 giugno 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato

la moglie a versare al marito fr. 7535.85

in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale

maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della

sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Egli ha poi affidato la figlia alla madre con

esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di

visita paterno e ha confermato la curatela educativa in favore di N__________.

Inoltre AO 1 è

stato tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia (assegni

familiari non compresi) di fr. 871.– mensili fino al 24 ottobre 2021, di fr. 951.–

mensili dal 25 ottobre 2021 al 24 ottobre 2027, di fr. 971.– mensili dal

25 ottobre 2027 al 24 ottobre 2029 e di fr. 1171.– mensili da allora in

poi, fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica di lei. Non

sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili. Entrambe

le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Quello stesso

giorno il Pretore ha emanato un decre­to cautelare in cui ha modificato il contributo cautelare per la figlia,

fissandolo negli stessi importi stabiliti per il merito e ha revocato

la trattenuta di stipendio a carico del marito (inc. CA.2020.4).

H. Contro la sentenza di

divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 agosto 2021 per

ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio

impugnato nel senso di obbligare il marito a versarle fr. 464.15 in

liquidazione del regime dei beni, di aumentare il contributo di mantenimento

per la figlia a fr. 1205.– mensili fino alla maggiore età o fino al

termine della formazione e di pronunciare una trattenuta di stipendio a carico

del marito per tale importo. Nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2023 AO 1

conclude per il rigetto dell'appello. Su invito della Camera, le parti hanno

aggiornati i dati riguardo alla loro situazione economica. Sulla documentazione

da loro esibita esse hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Considerando

in diritto:

1. Le sentenze di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere

controversie patrimoniali – il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione rico­nosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità della

liquidazione del regime dei beni e del contributo alimentare per la figlia in

discussione davanti al Pretore. Quanto la tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla legale dell'attrice il 15

giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere il giorno

successivo, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto

2021 in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto lunedì 16 agosto

2021. Introdotto il 12 agosto 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. All'appello

AP 1 acclude il

giustificativo inerente al premio della cassa malati suo e della figlia per il

maggio del 2021 (doc. BBBB), una dichiarazione 23 luglio 2021 della __________

Sagl (doc. CCCC), una fattura 6 dicembre 2019 della __________ relativa ai

premi della cassa malati (doc. DDDD, foglio 1), un “avviso

di premi” della __________ per il periodo da aprile a giugno del 2021

riguardante l'assicurazione complementare secondo la LCA della figlia (doc. DDDD, foglio 2), un messaggio di posta elettronica

da lei trasmesso il 27 luglio 2021 alla pediatra __________ G__________

(doc. EEEE), un messaggio di posta elettronica da lei trasmesso il 9 agosto

2021 alla curatrice educativa della figlia (doc. FFFF) e copia di una decisione

di trattenuta dallo stipendio a carico di AO 1 emessa dal Pretore il 13 gennaio 2020 (inc. SO.2018.519: doc. GGGG). La

documentazione appena descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo

questioni riguardanti una minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal

caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno

considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352

consid. 4.2). Su tutti i

nuovi documenti assunti agli atti, le parti hanno avuto la possibilità di

esprimersi. Conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

3. Litigiosi

rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare

per la figlia e la trattenuta di stipendio a carico del convenuto. Il resto,

compre­so il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio le controversie legate alla liquidazione di un regime dei beni

vanno esami­nate prima delle questioni legate ai contributi alimentari (RtiD

II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.109 del 22 febbraio 2023 consid. 2). Non v'è motivo in concreto per

procedere altrimenti.

Fatti

I. Sulla liquidazione del

regime dei beni

4. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accertato – da un lato – un credito della moglie verso

il marito di fr. 1814.20 per la metà delle spese straordinarie in favore

della figlia da lei assunta nel 2019, e – dall'altro – ha riconosciuto al

marito una partecipazione

all'aumento registrato dalla moglie di fr. 9350.08 (fr. 4000.–

per metà del valore mobilio dell'abitazione coniugale, fr. 1018.08 per metà

della garanzia prestata per la locazione dell'alloggio coniugale,

fr. 4332.– per metà dei risparmi accantonati dalla moglie durante il

matrimonio). AP 1 è stata obbligata così a versare a AO 1 fr. 7535.85 complessivi.

Il primo giudice ha poi respinto, in virtù del principio ne bis in idem,

la pretesa dell'attrice formulata “nei considerandi della petizione” intesa a condannare

il convenuto a versarle fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati dall'ottobre

al dicembre del 2015, poiché tale somma “è già oggetto di una transazione giudiziale parificabile a una

decisione passata in giudicato”.

Egli ha nondimeno invitato l'attrice a promuovere un'esecuzione nei confronti

del marito per ottenerne il pagamento.

a) Pur

dichiarando di non condividere “le

argomentazioni e sussunzioni del Pretore”, per finire l'appellante non contesta la partecipazio­ne

del convenuto di fr. 7535.85 da lei dovuta in liquidazione dei rapporti

patrimoniali. Essa chiede tuttavia di compensare tale importo con il suo

credito verso il marito per contributi alimentari arretrati di fr. 8000.–

da lui riconosciuto nella procedura a tutela dell'unione coniugale. A suo

avviso AO 1 deve versarle pertanto fr. 464.15 (fr. 8000.– ./.

fr. 7535.85).

b) Nel­l'ambito di una sentenza di divorzio vanno

regolate tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del matrimonio

(unità di giudizio in materia di divorzio). Salvo che i coniu­gi dispongano

altrimenti, al momento di liquidare la partecipazione agli acquisti vanno

regolati così, giusta l'art. 205 cpv. 3 CC, tutti i debiti reciproci, qualunque

sia il loro fondamento, che si tratti di pretese alimentari (art. 163 e 164

CC), di contributi straordinari per il mantenimento della famiglia (art. 165

CC), di mercedi per l'amministrazione della sostan­za (art. 195 cpv. 2 CC), di

indennizzi per l'attribuzione esclusiva di un bene (art. 205 cpv. 2 CC),

di spettanze contrattuali (compravendita, mutuo, contratto di lavoro), per atto

illecito (art. 41 segg. CO), per indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) o

per gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CC; sentenza del Tribunale federale 5A_850/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.3 con rimandi;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid.

16a con rinvio; v. anche Hausheer/Aebi-Müller

in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 205). Determinati i rispettivi

debiti e i crediti, se i coniugi non procedono alla loro immediata

regolamentazione, i debiti, siano essi dovuti o non ancora esigibili, influiscono

sull'entità dell'aumento – e quindi sulla rispettiva partecipazione – e devono

essere presi in considerazione nel calcolo delle masse dei coniugi, in

particolare nell'attivo del creditore e nel passivo del debitore (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_667/2020

del 28 aprile 2021 consid. 4.3 con rinvii).

c) Nel

caso specifico è vero che nei motivi della petizione l'attrice aveva preteso

dal convenuto il versamento di fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati

(pag. 5 n. 7). Tale conclu-sione non poteva interpretarsi tuttavia alla stregua

di una richiesta di condanna, ma andava ragionevolmente intesa – come ha

rilevato il primo giudice – quale invito al Pretore di conteggiare quel credito

nel calcolo della sua partecipazione all'aumento,

tant'è che l'allegazione, inserita sotto il capitolo “scioglimento del regime

matrimoniale”, precede altre pretese in liquidazione (restituzione della fede

nuziale, divisione di polizze del “terzo pilastro”). La decisione del primo giudice di non prendere in considerazione la

pretesa avanzata dal­l'attrice perché già oggetto di una precedente decisione e

di invitare l'interessata a promuovere una procedura esecutiva non è dunque esente

da critiche.

d) Premesso

ciò, che AO 1 sia debitore verso la moglie di

fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati è pacifico. Né egli

pretende di avere onorato il debito o di avere l'intenzione di regolarlo

immediatamente. E i contributi alimentari non versati costituiscono “debiti

reciproci” nel senso dell'art. 205 cpv. 3 CC. Vanno considerati perciò al

momento della liquidazione del regime dei beni (analogamente: sentenze del Tribunale federale 5A_803/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.1,

in: FamPra.ch 2011 pag. 428 e

5A_690/2012 del 26 marzo 2013 consid. 4.2,

in: FamPra.ch 2013 pag. 749). Il problema è che in concreto la pretesa dell'appellante

si riferisce anche al debito accumulato da AO

1 verso la figlia N__________, debito che non

rientra nella liquidazione del regime matrimoniale, giacché un genitore

affidatario può postulare contributi di mantenimento per il figlio unicamente

come sostituto processuale del minorenne (I CCA, sentenza inc. 11.2018.9

del 25 febbraio 2019 consid. 11 con rimandi). Ricordato che in conformità all'accordo

del 20 gennaio 2016, omologato dal Pretore, AO 1 si era impegnato a versare dal 1° settembre 2015 un

contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie, in mancanza di

ulteriori precisazioni l'arretrato fino al 31 dicembre 2015 ammonta di

conseguenza a fr. 2000.–.

e) AO

1 eccepisce che, essendo trascorsi cinque anni dalla transazione, tale importo

non è più esigibile perché prescritto. L'obiezione è inconsistente. L'art. 134

cpv. 1 n. 3 CO prevede che la prescrizione non comincia a decorrere o, se

comincia a decorrere, rimane sospesa per i crediti dei coniu­gi fra loro

durante il matrimonio (DTF 141 III 50 consid. 5.2.1; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 5A_764/2020 del 13 settembre 2021 consid. 4.4

con rimandi; analogamen­te:

I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 con-sid. 16c).

Ne segue che l'importo di fr. 2000.– va dedotto

dalla spettanza del marito di fr. 7535.85,

onde un saldo in suo favore di fr. 5535.85. Entro tale limite l'appello merita

accoglimento. Per il resto, l'arretrato di contributi alimentari in

favore della figlia può sempre essere fatto valere nelle vie esecutive.

Considerandi

II. Sul contributo di

mantenimento per la figlia

5.

Il

Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i

contributi alimentare in favore dei figli, ha applicato nella fattispecie il

metodo “a due fasi” prescritto dal Tribunale federale, in esito al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita, dopo avere dedotto

dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, nella

proporzione di due a uno. Posto ciò, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 4765.– mensili a fronte

di un fabbisogno minimo di fr. 3560.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1400.–, spese per il

riscaldamento fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 259.55, spese

di trasferta fr. 100.–, imposte fr. 300.–). Riguardo alla moglie, il

primo giudice ha calcolato un reddito medio (tra il 2019 e il 2021) di

fr. 3815.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2950.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, pigione fr. 1100.– [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 244.80,

spese private non riconosciute dalle autorità fiscali nella tassazione di una

ditta individuale fr. 255.–). Quanto alla figlia, il Pretore ne ha

determinato il fabbisogno in denaro in fr. 1235.– mensili fino al 24

ottobre 2021, in fr. 1435.– mensili dal 25 ottobre 2021 fino al 24 ottobre

2027, in fr. 1385.– mensili dal 25 ottobre 2027 fino alla maggiore età e in

fr. 1985.– mensili fino al termine di una formazione appropriata (assegni

familiari non compresi).

Alla

luce di tali accertamenti il Pretore ha suddiviso l'eccedenza del bilancio

familiare nella proporzione di due a uno, determinan­do il contributo

alimentare per N__________ in

fr. 1402.– mensili fino al 24 ottobre 2021, in fr. 1562.– mensili dal 25 ottobre 2021 al 24 ottobre 2027, in fr. 1522.– mensili dal 25

ottobre 2027 al 24 ottobre 2029 e

in fr. 2002.– mensili dal 25 ottobre

2029.

in poi. Quanto al riparto fra genitori, egli ha stabilito che il

contributo alimentare va assunto dal padre in ragione di fr. 871.– mensili

fino al 24 ottobre 2021, di fr. 951.– mensili dal 25 ottobre 2021 al 25 ottobre 2027, di

fr. 931.– mensili dal 25 ottobre

2027.

al 24 ottobre 2029 e di fr. 1171.– mensili dal 25 ottobre 2019 in poi, mentre il resto “sarà assunto in natura dalla madre, la

quale, con il proprio reddito, è in grado di coprire il suo fabbisogno

allargato e assumersi quello residuo della figlia”. Per tale motivo il Pretore ha escluso anche un contributo di accudimento in

favore di N__________.

6.

L'appellante

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, rimproverando

al Pretore di avere applicato d'ufficio il nuovo metodo di calcolo per

determinare i contributi alimentari senza invitare le parti a esprimersi. A suo

dire, il primo giudi­ce ha atteso un anno per emanare la decisione di divorzio

sen­za che le parti potessero immaginare “che a dicembre 2020 il Tribunale federale

avrebbe cambiato radicalmente la propria giurisprudenza”. Ora, che le sentenze

con cui il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo per i

contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è ora

il cosiddetto metodo “a due fasi” è pacifico. Il che rende inapplicabili ormai le

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, quantunque la nuova giurisprudenza sia

successiva alla chiusura dell'istruttoria e alla presentazione dei memoriali conclusivi

(cfr. DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). In circostanze del genere il Pretore avrebbe dovuto

nondimeno chiamare le parti a esprimersi sulle conseguenze del cambiamento (sentenza

del Tribunale federale 5A_585/2021

del 13 dicembre 2021 consid. 3).

Sta

di fatto che l'appellante non trae alcuna conseguenza da tale omissione. Inoltre

una disattenzione del diritto di essere sentito può essere sanata se l'interessato

ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di

piena cognizio­ne in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia

particolarmente grave o che, pur grave, essa possa essere rimediata dal­l'autorità di

ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo gra­do risulterebbe

un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III

105.

consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2022.92

del 18 luglio 2022 consid. 4c con rimandi). Nel caso in esame AP 1 ha potuto esprimersi

liberamente dinanzi a questa Camera, munita di piena cognizione in fatto e in

diritto, oltre che abilitata, in virtù del principio inquisitorio illimitato, a

esaminare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova. Né essa subisce un pregiudizio dal

tardivo esercizio del diritto di essere sentita. Annullare la sentenza

impugnata per rimediare alla violazione formale, ciò che l'appellante nemmeno

chiede, riuscirebbe pertanto sproporzionato e dilazionerebbe inutilmente il

processo. Tutto pondera­to, sul vizio di forma conviene in definitiva

transigere e vagliare le doglianze ricorsuali nell'ambito del presente

giudizio.

7.

Nel

sistema del metodo “a due fasi”

il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive

per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza

degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF

(per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). Il mini­mo esistenziale per una

persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario

di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una

terza persona esso è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.–

mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).

A tale minimo esistenziale del diritto esecutivo si

aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi

dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure

un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i

premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione

complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei

mezzi pubblici, i costi di una formazio­ne continua (se necessaria), le spese

connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a

figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo

“allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale

5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno

parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo

esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di

un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viag­gi, vacanze, hobby e

altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con

numerosi rimandi; analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2021.109 del 22

febbraio 2023 consid. 10).

8.

AP

1.

muove varie critiche agli accertamenti del Pretore, ma in ultima analisi non

contesta i redditi da lui accertati (fr. 4765.– mensili per il marito e fr. 3815.– mensili per lei). Se non che, in esito all'aggiornamento della

situazione finanziaria delle parti la situazione risulta ora come segue.

a)

AO 1 è tuttora alle dipendenze della __________ SA, dalla quale ha percepito nel 2022 uno

stipendio di fr. 4920.– arrotondati (cfr. certificato di salario agli atti).

L'interessato fa valere di avere ricevuto, il 17 febbraio 2023 una lettera

di licenziamento per la fine di maggio del 2023, sicché dal 1° giugno

successivo egli riceverà solo le indennità di disoccupazione. Per adesso, tuttavia,

una riduzione delle sue entrate non entra ancora in considerazione. Per

assumere rilievo ai fini del giudizio, infatti, un periodo di disoccupazione

deve protrarsi almeno quattro mesi (RtiD I-2015 pag. 877; più di recente: ICCA,

sentenza inc. 11.2018.107 del

27.

dicembre 2019 consid. 6). L'interessato inoltre dovrà fare tutto

quanto si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare di compromettere il

contributo di mantenimento per N__________. In altri termini, anche se perde

senza colpa il lavoro, un debitore alimentare deve dimostrare ogni sforzo per

trovare un'attività con cui conseguire un reddito analogo a quello del

precedente impiego. In caso contrario gli va imputato un reddito ipotetico (sentenza

del Tribunale federale 5A_794/2020 del 3 dicembre 2021 consid. 3.3 e 3.4, in:

FamPra.ch 2022 pag. 415 segg.). In concreto nulla induce a presumere che AO 1

non abbia la possibilità di ritrovare

un'occupazione come quella attualmente esercitata. Una riduzione delle sue entrate,

quindi, non può ancora entrare in linea di conto.

b) Per

quel che riguarda AP 1, dalla nuova documentazione agli atti si evince che dal

1° ottobre 2022 essa è stata assunta dal __________ come fisioterapista al 70% con

uno stipendio attorno a fr. 4225.– mensili, tredicesima compresa (doc. KKKK di

appello). Quanto alla sua attività di fisioterapista indipendente,

l'interessata non pretende di avere chiuso il proprio studio di __________, ma

fa valere di svolgere solo qualche ora il martedì o il giovedì. Considerato che

per un'attività al 70–80% l'utile aziendale si aggirava sui fr. 1435.– mensili,

all'interessata va prudenzialmente imputato un guadagno di fr. 250.– mensili.

Le entrate di lei assommano così a fr. 4475.– mensili.

9.

Riguardo

ai rispettivi fabbisogni minimi, l'appellante si duole che al marito il Pretore

abbia riconosciuto quello “allargato” del diritto di famiglia, mentre a lei è

stato riconosciuto il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo. Al

proposito l'appellante non man­ca di equivocare. Il primo giudice non le ha

riconosciuto invero il solo fabbisogno minimo del diritto esecutivo, ma anche

alcune voci ammissibili unicamente ove la situazione finanziaria della famiglia

lo permetta (assicurazione complementare contro le malattie, onere fiscale), rimproverandole

di non avere indicato “con precisione le sue spese mensili”. Chiarito ciò, il fabbisogno mi-nimo

“allargato” dell'interessata va ridefinito sulla scorta della nuova documentazione acquisita.

a) Per

quel che attiene al costo dell'alloggio, il Pretore ha accertato che nel

febbraio del 2021 AP 1 si è trasferita con la figlia in un appartamento più

grande, reputando la nuova pigione di fr. 2250.– mensili sproporzionata anche

rispetto a quella inserita nel fabbisogno minimo del marito. Egli ha pertanto riconosciuto alla moglie una

spesa di fr. 1650.– mensili, corrispondenti alla pigione dell'appartamento

precedente. L'appellante contesta ciò,

precisando che la scelta di trasferirsi in un appartamento più grande nello

stesso palazzo dove essa lavora è stata determinata dalle accresciute necessità

di N__________ e dalla presenza di un cane di sostegno di grande taglia. La

questione è nondimeno superata, poiché dal 1° gennaio 2023 l'attrice si è nuovamente

trasferita con la figlia a __________, dove corrisponde

una pigione di complessivi fr. 1750.– mensili (fr. 1600.– e acconto spese di

fr. 150.–: doc. HHHH di appello). Da

tale costo va dedotta la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della

figlia, ovvero ‒ secondo la prassi di

questa Came­ra ‒ il 20% (I CCA, senten­za inc. 11.2021.1

del 17 ottobre 2022 consid. 11 con rinvii),

onde un canone di fr. 1400.– mensili.

b) In

merito al premio della cassa malati, il primo giudice ha ammesso nel fabbisogno

minimo dell'interessata solo quello dell'assicurazione di base, di

fr. 244.80 mensili al netto del sussidio, mentre non ha riconosciuto la

copertura dell'assicurazione complementare secondo la LCA, poiché l'attrice si

era limitata a esporre un fabbisogno minimo di fr. 3000.– mensili “come riconosciutole

nell'ambito della procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione

coniugale, senza tuttavia indicare con precisione le sue spese mensili”.

L'appellante obietta che il Pretore non era vincolato alle conclusioni delle

parti, ma avrebbe dovuto valutare anche d'ufficio quali voci rientrassero nel

fabbisogno di tutti i membri della famiglia, ammettendo dunque anche la spesa

per l'assicurazione complementare, come d'altronde ha riconosciuto al marito.

Ora, che in materia di filiazione il giudice non sia vincolato alle domande delle parti è manifesto (art. 296 cpv. 3

CPC). Egli deve assumere così tutte le prove atte a stabilire i fatti rilevanti

e tenere conto di tutte le circostanze che emergono nel corso del procedimento,

anche se le parti non vi fanno espresso riferimento (DTF 144 III 352 consid.

4.2.1).

In

concreto AP 1 aveva richiamato, nella petizio­ne, “gli allegati al certificato

per l'assistenza giudiziaria”, tra cui figurava il conteggio del premio

dell'assicurazione complementare secondo la LCA (doc. A – GP aggiornato), che

in seguito all'aggiornamento il premio dell'assicurazione di base si attesta

ora a fr. 494.40 mensili (doc. LLLL di appello). L'interessata fa valere di non

avere ancora ricevuto una risposta in merito al sussidio, ma dal simulatore di calcolo elaborato dall'Istituto

delle assicurazioni sociali risulta una verosimile riduzione del premio a fr. 465.–

mensili (‹https://www4.ti.ch/ dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzio­ne-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/›). Quanto

al premio dell'assicurazione complementare, esso ammonta a fr. 47.60 mensili (doc.

DDDD di appello).

c) Quanto

all'onere fiscale, non ammesso dal Pretore con la medesima motivazione evocata poc'anzi per il

premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA, l'appellante chiede che

le sia riconosciuto lo stesso importo di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore per il marito. La parità di

trattamento non significa però che su entrambi i coniugi gravi il medesimo carico

fiscale. Dipartendosi da un reddito imponibile attorno a fr. 50 000.– annui con le relative deduzioni

tributarie (spese di trasporto, spese per pasti fuori casa, spese

professionali, oneri assicurativi e per figlio a carico), l'onere d'imposta

dell'appellante può essere valutato di conseguen­za in fr. 430.– mensili

(calcolatore d'imposta in: ‹www4.ti. ch/DFE/DC).

d) Le

spese private non riconosciute annualmente dalle autorità tributarie nella

tassazione di una ditta individuale, ammesse dal Pretore per fr. 255.– mensili

nel fabbisogno minimo del­l'attri­ce, si riferiscono in particolare ai costi

dell'auto privata non riconosciuti dal fisco come spesa aziendale. Considerata

tuttavia la necessità di disporre di un veicolo per l'affezione sofferta dalla

figlia, la posta in esame può essere confermata nel fabbisogno minimo

dell'interessata, tanto più che al riguardo il marito nulla ha eccepito.

e) In

definitiva il fabbisogno minimo “allargato” di AP 1 va aumentato a fr. 4100.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1350.–, pigione fr. 1400.– [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 465.–,

premio della cassa malati complementare secondo la LCA fr. 47.60, spese d'automobile

fr. 255.–, imposte fr. 430.–, senza dimenticare un forfait per telecomunicazioni stimato in fr. 150.– [analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2020.109 del 22 febbraio 2023 consid. 11g]).

10.

Relativamente

al fabbisogno minimo “allargato” di AO 1, calcolato dal Pretore in

fr. 3560.– mensili, l'appellante contesta l'ammontare della pigione e le

spese d'automobile, ma solo se non le si riconoscesse il fabbisogno minimo del

diritto di famiglia. Sta di fatto che, dovendosi aggiornare la situazione

finanziaria delle parti, il convenuto risulta essersi trasferito dal gennaio del

2022.

a __________, condividendo con i genitori il relativo appartamento, senza

pretendere di partecipare al costo dell'alloggio. E nel fabbisogno minimo di un

coniuge vanno inserite, per principio, solo esborsi reali,

non spese virtuali o

potenziali (sentenza del Tribunale

federale 5A_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 8.2 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente:

RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170

del 7 febbraio 2023 consid. 5a). Ne segue che l'interessato non può

pretendere di inserire nel proprio

fabbisogno minimo “allargato” una spesa astratta. Per il resto, egli nemmeno

assume che l'attuale sistemazione sia meramente provvisoria e che intenda costituire

in un prossimo futuro un alloggio proprio. Tale incertezza non permette

pertanto di formulare con una certa attendibilità una prognosi a breve o a medio

termine. Dandosi inoltre una comunione

domestica con terze persone, il minimo esistenziale del diritto esecutivo corrisponde

alla metà dell'importo di

base per coppia, ovvero fr. 850.–, e non fr. 1200.– mensili (DTF 144 III 506

consid. 6.6).

Altri oneri non erano ‒

e non sono ‒ stati fatti valere dall'interessato, se non il rimborso di

debiti accumulati negli ultimi anni (doc. BB), che non entrano tuttavia in

linea di conto, tanto meno ove si pensi che la pronuncia dell'autofallimento,

intervenuto l'8 gennaio 2021, ha

consentito al debitore di sanare la propria situazione

mediante estinzione delle esecuzioni in corso (art. 206 LEF) – compresi

i pignoramenti di salario – e gli ha conferito la facoltà di opporsi alle nuove

esecuzioni volte all'incasso di crediti sorti prima del fallimento finché egli

non sia tornato a miglior fortuna (art. 265 seg. LEF). In circostanze

siffatte, e tenuto calcolo del nuovo premio della cassa malati, il fabbisogno minimo

“allargato” del marito va ricondotto a fr. 1705.– mensili arrotondati (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati

fr. 301.80, spese di trasferta fr. 100.–, imposte fr. 300.–,

oltre a un forfait per telecomunicazioni stimato, come per la moglie, in fr. 150.– mensili).

11.

Circa

il fabbisogno in denaro della figlia, il minimo esistenziale del diritto

esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili

dai 10 anni in su. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi

dell'alloggio, il premio della cassa malati (obbligatoria), i costi di

eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da

parte di terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario –

un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il

minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili

spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota

delle imposte che gravano sul genitore affidatario

e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281

consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno

2022.

consid. 9b). Come detto, le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo non sono più

applicabili, invece, per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF

147.

III 277 consid. 6.4). Ne segue

che il fabbisogno minimo “allargato” di N__________ va ridefinito sulla scorta della nuova documentazione agli

atti come segue.

a) Il

minimo esistenziale del diritto esecutivo dopo i 10 anni è di fr. 600.–

mensili. Vista l'attuale pigione della madre, la partecipazione al costo

dell'alloggio da parte della figlia ascende a fr. 350.– mensili. Il premio

della cassa malati obbligatoria, al netto del sussidio, e quello

dell'assicurazione complementare secondo la LCA ammontano a complessivi fr. 65.–

mensili. La partecipazione alla quota d'imposta a carico della madre può essere

stimata in fr. 190.– (sulle modalità di calcolo cfr. DTF 147 III 462 consid.

4.2.3.5; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.221.1 del 17 ottobre 2022 consid. 12b).

Le condizioni finanziarie della famiglia giustificano inoltre di riconoscere nel

fabbisogno minimo della figlia un forfait di fr. 20.– mensili per spese

di telefonia (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29

aprile 2022 consid. 19).

b) I

costi della salute non coperti dalla cassa malati fanno parte ‒ di regola

‒ del fabbisogno minimo di un

assicurato, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e

ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). Trattandosi di costi riferiti a

regolari controlli medici dovuti allo stato di salute della ragazza, si

giustifica in concreto riconoscere un esborso di fr. 20.– mensili (doc.

MMMM di appello). Le spese per le cure e il sostentamento del cane guida per

epilettici (“G__________”) van­no fissate in fr. 140.– mensili (doc. JJJJ

di appello).

c) Gli

oneri per attività extrascolastiche, come la partecipazio­ne a corsi estivi, sono

per principio spese straordinarie nel sen­so dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.101 del­l'8 gennaio 2022 consid. 12b con rinvio). Nella

fattispecie, tuttavia, tenuto conto del grado d'occupazione della madre, si può

ritenere che la partecipazione della figlia a tali attività sia ricorrente. Ciò

giustifica di riconoscere nel fabbisogno mini­mo di N__________ un esborso di fr. 50.– mensili, al quale si aggiunge un

importo di fr. 75.– mensili per i pasti consumati a scuola.

d) In

merito ai costi per cure dentarie, di regola imprevedi­bili e temporanee, esse costituiscono

tipiche spese straordinarie nell'accezione dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 7a con rinvii). Ove la

cura sia già nota o prevista al momento in cui si fissa il contributo

alimentare ordinario, il costo può essere incluso in quest'ultimo. In concreto

figurano agli atti due note d'onorario e un estratto conto di due studi dentistici

del Locarnese (doc. OOOO di appello), ma tutto si ignora della natura della terapia.

Inoltre gli interventi paiono essere conclusi senza che sia allegata la

necessità di ulteriori cure.

e) Quanto

all'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni

analoghe, essa rientra nell'importo di base del minimo esistenziale secondo il

diritto esecutivo, che comprende ‒ appunto ‒ spese per lo svago, il

tempo libero e le attività culturali (I CCA, sentenza 11.2021.101 dell'8

settembre 2022 consid. 11c). Altrettanto vale per il costo di attività che

fanno parte della normale offerta scolastica, come la settimana verde o

quella bianca, o di singole attività sportive o di diporto.

f) In

definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” di N__________, dedotto l'assegno

familiare di fr. 200.– mensili, va rivalutato

in fr. 1310.– mensili arrotondati. Dal 16° compleanno

la voce per i pasti a scuola può essere sostituita con quella per l'uso dei

mezzi pubblici (forfait di fr. 55.50 mensili, pari a un abbonamento

“arcobaleno” di due zone; I CCA sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6c), mentre l'assegno familiare aumenta a fr. 250.–, onde

un fabbisogno in denaro di fr. 1240.– mensili arrotondati. Dopo il 24 ottobre 2029

(maggiore età), il minimo esistenziale del diritto esecutivo passa a fr. 1200.–

mensili, cui si aggiungono le poste enunciate dianzi, ma non la quota per le

imposte, poiché a quel momento la partita fiscale della figlia sarà disgiunta

da quella della madre e rimarrà verosimilmente sen­za effetto ai fini di una

propria imposizione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.74 del 29

aprile 2022 consid. 19). Il fabbisogno minimo di N__________ si attesta così, previa

deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.– mensili, a fr. 1650.– mensili.

12.

Alla

luce di quanto precede il quadro del bilancio familiare si presenta come

segue.

Fino al 24 ottobre 2027

reddito del padre fr.

4920.–

reddito

della madre fr. 4475.–

fr.

9395.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato”

del padre fr. 1705.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 4100.–

fabbisogno

minimo “allargato” di N__________ fr. 1310.–

fr.

7115.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 2280.–

quota

di due quinti (padre e madre) fr. 912.–

quota

di un quinto (figlia) fr. 456.– mensili,

mantenimento in denaro di N__________:

fr.

1310.– + fr. 456.– = fr. 1765.– mensili

arrotondati.

Dal 25 ottobre 2027 alla maggiore età di N__________

reddito del padre fr.

4920.–

reddito

della madre fr. 4475.–

fr.

9395.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato”

del padre fr. 1705.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 4100.–

fabbisogno

minimo “allargato” di N__________ fr. 1240.–

fr.

7045.– mensili

eccedenza da ripartire fr. 2350.–

quota

di due quinti (padre e madre) fr. 940.–

quota

di un quinto (figlia) fr. 470.– mensili,

mantenimento in denaro di N__________

fr.

1240.– + fr. 470.– = fr. 1710.– mensili.

Dal 25 ottobre 2029 fino al termine della formazione scolastica

o

professionale di N__________

reddito del padre fr.

4920.–

reddito

della madre fr. 4475.–

fr.

9395.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato”

del padre fr. 1705.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 4100.–

fabbisogno

minimo “allargato” di N__________ fr. 1650.–

fr.

7455.– mensili

eccedenza da ripartire fr. 1940.–

quota

di due quinti (padre e madre) fr. 776.–

quota

di un quinto (figlia) fr. 388.– mensili,

mantenimento in denaro di N__________

fr.

1650.– + fr. 388.– = fr. 2040.– mensili

arrotondati.

13.

Rimane da esaminare la

ripartizione del mantenimento della figlia tra i genitori. L'appellante chiede

che l'intero contributo alimentare sia posto a carico del padre, giacché essa

si occupa appieno di N__________, prestando così il suo contributo in natura. AO

1.

non si esprime in proposito, limitandosi a approvare la decisione del Pretore.

a) Il mantenimento di un figlio consiste in

cura, educazione e prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1

CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Va dunque assicurato in

natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedo­no in

comune al debito mantenimento del minorenne, ciascuno nella misura delle proprie

forze (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Per determinare il contributo

alimentare dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di

separazione occorre pertanto considerare, oltre alla rispettiva capacità

contributiva, l'apporto delle prestazioni in natura fornite dall'uno e

dall'altro. Prestazioni in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza

accresciute di figli in tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in

cuci­na, per il bucato, le spe­se, l'aiuto nello svolgimento di compiti

scolastici, l'assisten­za in caso di malattia, i servizi di accompagnamento e

il sostegno a tutte le esigenze quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147

III 288 consid. 8.1 con numerosi rinvii; ancora più di recente: Hausheer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizio­ne, pag. 442 n. 1363; Fountoulakis

in: Basler Kommentar ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con

riferimenti).

b) Se

i genitori si suddividono la cura e l'educazione del figlio, essi devono – in

linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva

– versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata

in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al

mantenimento in denaro del figlio – di regola – in uguale misura, tenuto conto

della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018

del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch

2019.

pag. 1215; cfr. anche senten­za del Tribunale federale 5A_147/2019 del

5.

marzo 2020 consid. 3.1; in dottrina: Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

op. cit., pag. 442 n. 1364; Foun­tou­lakis,

op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 CC, entrambi con riferimenti). Se invece la

prestazione in natura è garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un

solo genitore, l'altro genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero

fabbisogno in denaro del figlio. La regola non è senza eccezioni. In

determinate circostanze il giudice può difatti, secondo il suo apprezzamento,

mettere a carico del genitore affidatario anche parte del mantenimento in

denaro del figlio, soprattutto qualora il figlio disponga di una capacità

contributiva superiore a quella del genitore non affidatario (DTF 147 III 288

consid. 8.1 con citazioni; di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022

del 28 novembre 2022 consid. 5.2

con numerosi rinvii e sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo 2022 consid.

4.2, entrambe con numerosi rinvii; Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller,

op. cit., pag. 442 n. 1363; Foun­tou­lakis,

op. cit., n. 22 ad art. 285, ambedue con riferimenti).

c) Nel

caso specifico la cura e l'educazione della figlia sono assicurate dalla sola madre,

sicché per principio l'intero fabbisogno in denaro di N__________ va posto a

carico del padre, fer­mo restan­do che il genitore non affidatario deve vedersi

garantire il proprio fabbisogno minimo “allargato”, non anche la sua quota di

eccedenza (v. DTF 147 III 289 consid. 8.3.1). Nella fattispecie la situazione

si presenta così come segue:

Fino

al 24 ottobre 2027

margine

disponibile del padre:

fr. 4920.–

(reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno) fr. 3215.– mensili

contributo in denaro a carico del padre: fr.

1765.‒ mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno)

./. fr. 1765.‒ (contributo per la figlia) fr. 1450.–

mensili

contributo in denaro a carico della madre fr.

‒.‒

margine disponibile residuo della madre:

fr. 4475.– (reddito) ./. fr. 4100.– (fabbisogno) fr.

375.– mensili.

Dal 25 ottobre 2027

alla maggiore età di N__________

margine

disponibile del padre:

fr. 4920.–

(reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno) fr. 3215.– mensili

contributo

in denaro a carico del padre: fr. 1710.– mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno)

./. fr. 1710.‒ (contributo per la figlia) fr. 1505.–

mensili

contributo

in denaro a carico della madre: fr. –.–

margine disponibile residuo della madre:

fr. 4475.– (reddito) ./. fr. 4100.– (fabbisogno) fr.

375.– mensili

Dal 25 ottobre 2029 fino al termine della formazione scolastica o

professionale di N__________

margine

disponibile del padre:

fr. 4920.–

(reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno) fr. 3215.– mensili

contributo

in denaro a carico del padre: fr. 2040.– mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno)

./. fr. 2040.– (contributo per la figlia) fr.

1175.– mensili

contributo

in denaro a carico della madre: fr. –.–

margine disponibile residuo della madre:

fr. 4475.– (reddito) ./. fr. 4100.– (fabbisogno) fr.

375.– mensili.

In

sintesi, in tutti i periodi AO 1 è

in grado di far fronte interamente al contributo in denaro per N__________,

conservando il proprio fabbisogno minimo “allargato” e un margine disponibile superiore

a quella della moglie. Nelle circostanze descritte non occorre quindi

domandarsi se il contributo in denaro per la figlia non risulti eccessivo

rispetto al contributo in natura, mentre a grandi linee i due contributi

dovrebbero avere portata equivalente (sopra, consid. 13a). Ne discende che

l'appello va accolto entro questi limiti. Poco importa che la spettanza della

figlia risulti più alta rispetto a quella decisa dal Pretore. In virtù del

principio inquisitorio illimitato questa Camera non è vincolata invero alle

richieste di giudizio, sen­za che ciò si traduca in una reformatio in peius (sentenza

del Tribunale federale 5A_841/2018 del 12 febbraio 2020

consid. 3.2 in: RSPC 2020 pag. 367; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio

2019.

consid. 12 con rinvii).

III. Sulla trattenuta di

stipendio

14.

L'appellante richiama il dispositivo n. 9 della sentenza

impugnata con cui il Pretore ha “respinto ogni maggiore e diversa domanda delle

parti” e ricorda che in pendenza di causa il Pretore stesso aveva più volte

decretato trattenute di stipendio a carico di AO 1. Per lei era quindi “implicitamente pacifico” ‒ continua l'interessata

‒ “che tale misura rimanesse in vigore e che il giudice procedesse

d'ufficio, vista il nuovo datore di lavoro subentrato alla disoccupazione”. Ora,

che l'attrice non abbia postulato una trattenuta di stipendio nel merito è

indubbio. Resta il fatto che a una diffida ai debitori in favore dei figli

fondata sull'art. 291 CC si applica il principio inquisitorio illimitato, di

modo che il giudice può decretare tale provvedimento anche senza una richiesta

esplicita delle parti (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1008 n. 1541 con rimando alla sentenza

del Tribunale federale 5A_223/2014 del 30 aprile 2014 consid. 5; cfr. anche Bastons Buletti in: Commentaire romand,

CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 291 con rinvio alla nota 33).

Nel

caso in oggetto è vero che durante la procedura di divorzio il Pretore ha

dovuto decretare più volte trattenute di stipendio a carico del convenuto (decreti

supercautelari del 7 febbraio 2018, 14 febbraio, 24 aprile, 6 maggio,

25.

maggio e 26 giugno 2020). Come risulta dal decreto cautelare emanato

contestualmente alla sentenza di divorzio, nondimeno, il Pretore ha revocato

l'ordine di trattenuta poiché, dopo avere ripreso un'attività lucrativa con

conseguente caducità dell'ordine di trattenuta delle relative indennità di

disoccupazione, il marito aveva sostanzialmente “provveduto a versare

personalmente l'importo dovuto a titolo di contributo alimentare” (consid. 8).

Nell'appello AP 1 non pretende che il marito sia ancora renitente e non versi

spontaneamente il contributo, tant'è che essa prospetta l'avvio di una nuova

procedura “qualora questi non dovesse farvi fronte”. Se ne conclude che nel

caso in esame non soccorrono i

presupposti per una trattenuta di stipendio. In proposito l'appello è destinato

all'insuccesso.

IV. Sulle

spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

15.

Le

spese dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'attrice esce sconfitta sulla trattenuta di stipendio e largamente sconfitta

anche sulla liquidazione del regime dei beni, mentre sul contributo alimentare

per la figlia ottiene più di quanto richiesto. Tutto ponderato, nel complesso si

giustifica così che sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di

AO 1, che rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte (tre

quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito

del presente giudizio non incide per

contro sugli oneri di primo grado, già per il fatto che il Pretore ha

rinunciato a riscuotere spese e ad assegnare ripetibili.

16.

Per quel che concerne il gratuito

patrocinio postulato dall'appellante,

l'attribuzione di congrue ripetibili rende ‒ di per sé ‒ l'istanza

senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale

5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2). Visto il margine disponibile di AO 1, nulla induce a supporre che in concreto l'indennità

per ripetibili sia di difficile o di impossibile incasso. Per il resto, con il

proprio margine l'interessata è senz'altro in grado di finanziare la quota

residua dei costi del processo di secondo grado. Il beneficio richiesto non

entra perciò in linea di conto.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

17.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello supera

ampiamente la soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale,

segue quella dell'azio­ne principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:

3.

In liquidazione del regime dei beni AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 5535.85

entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

8.

AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi di mantenimento per la figlia N__________:

fr.

1765.– mensili fino al 24 ottobre 2027;

fr. 1710.–

mensili dal 25 ottobre 2027 al 24 ottobre 2029;

fr. 2040.–

mensili in seguito, fino al termine della formazione scolastica o professionale.

La somma andrà versata direttamente alla figlia maggioren­ne su un conto da lei

indicato.

Per

il resto il dispositivo rimane invariato.

Per

il rimanente l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste per un quinto a

carico di AP 1 e per quattro quinti a carico di AO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1

è dichiarata senza oggetto.

IV. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).