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Decisione

11.2021.113

Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza

22 febbraio 2022Italiano4 min

la moglie. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.113

Lugano,

22 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2020.165 (divorzio su azione di un coniuge:

provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 14 dicembre 2020 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 19 agosto 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto l'11 agosto 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare

dell'11 agosto 2021, emanato nell'ambito di una causa di divorzio promossa il

14 dicembre 2020 da AP 1 (1967), il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha respinto un'istanza cautelare con cui l'attore chiedeva di

sopprimere il contributo alimentare (fr. 5000.– mensili) da lui dovuto alla

moglie AO 1 (1967) come misura a protezione dell'unione coniugale. Il giudizio

sulle spese è stato rinviato alla sentenza di merito.

B. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19

agosto 2021 per ottene-re la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere

accoglie­re la sua istanza cautelare e sopprimere il contributo alimentare per

la moglie. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere

l'appello.

C. Il 15 febbraio 2022 AP

1 ha comunicato alla Camera di avere stipulato con la moglie una convenzione

sugli effetti del divorzio in cui ha liquidato la questione del contributo

alimentare mediante un versamento unico in capitale. In tale accordo egli si è

impegnato a ritirare l'appello del 19 agosto 2021, assumendo le relative spese

e compensando le ripetibili. La convenzione è stata omologata dal Pretore, che

con sentenza del 14 febbraio 2022 ha pronunciato il divorzio. Ciò posto, AP 1 chiede

di stralciare il rimedio giuridico dal ruolo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello,

ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie

richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC,

indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere

dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11

marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto

della dichiarazione di ritiro e stralcia la

causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). È quanto l'appellante si è impegnato a fare in concreto,

firmando la convenzione sugli effetti del divorzio. Quanto alle ripetibili, non

v'è ragione di scostarsi dalla compensazione pattuita dalle parti. Nelle

circostanze descritte rimane così da prelevare unicamente una tassa di

giustizia ridotta, limitata all'apertura dell'incarto e allo stralcio del­l'appello

dal ruolo (art. 21 LTG).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr.

100.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).