11.2021.113
Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza
22 febbraio 2022Italiano4 min
la moglie. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.113
Lugano,
22 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2020.165 (divorzio su azione di un coniuge:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 14 dicembre 2020 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 19 agosto 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto l'11 agosto 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare
dell'11 agosto 2021, emanato nell'ambito di una causa di divorzio promossa il
14 dicembre 2020 da AP 1 (1967), il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha respinto un'istanza cautelare con cui l'attore chiedeva di
sopprimere il contributo alimentare (fr. 5000.– mensili) da lui dovuto alla
moglie AO 1 (1967) come misura a protezione dell'unione coniugale. Il giudizio
sulle spese è stato rinviato alla sentenza di merito.
B. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19
agosto 2021 per ottene-re la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere
accogliere la sua istanza cautelare e sopprimere il contributo alimentare per
la moglie. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere
l'appello.
C. Il 15 febbraio 2022 AP
1 ha comunicato alla Camera di avere stipulato con la moglie una convenzione
sugli effetti del divorzio in cui ha liquidato la questione del contributo
alimentare mediante un versamento unico in capitale. In tale accordo egli si è
impegnato a ritirare l'appello del 19 agosto 2021, assumendo le relative spese
e compensando le ripetibili. La convenzione è stata omologata dal Pretore, che
con sentenza del 14 febbraio 2022 ha pronunciato il divorzio. Ciò posto, AP 1 chiede
di stralciare il rimedio giuridico dal ruolo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello,
ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie
richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC,
indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere
dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11
marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto
della dichiarazione di ritiro e stralcia la
causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1.
seconda frase CPC). È quanto l'appellante si è impegnato a fare in concreto,
firmando la convenzione sugli effetti del divorzio. Quanto alle ripetibili, non
v'è ragione di scostarsi dalla compensazione pattuita dalle parti. Nelle
circostanze descritte rimane così da prelevare unicamente una tassa di
giustizia ridotta, limitata all'apertura dell'incarto e allo stralcio dell'appello
dal ruolo (art. 21 LTG).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr.
100.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).