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Decisione

11.2021.114

Pagamento parziale di un debito Legge applicabile all'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori qualora il contratto di appalto preveda la competenza per territorio di un foro straniero Valuta in cui dev'essere iscritta un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

24 aprile 2023Italiano20 min

S.r.l. di __________, di cui AP 1 è socia e amministratrice unica, ha commissionato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.114

Lugano,

24 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.1508 (ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 25 marzo 2021 dalla

AO 1

(patrocinata dagli avvocati dott.

e PA 2 )

contro

AP 1

,

alla quale è subentrato in pendenza di appello

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 27 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

16 agosto 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel maggio del 2020 la __________

S.r.l. di __________, di cui AP 1 è socia e amministratrice unica, ha commissionato

alla ditta AO 1 di __________ (Sondrio) la fornitura e la posa di rivestimenti,

pavimenti e arredi per una villa in costruzione sulla particella n. 1187 RFD di __________,

sezione di __________, a quel tempo appartenente alla stessa AP 1. Il contratto

di appalto prevedeva una mercede di complessivi € 495 803.60

(più IVA), dalla quale andava dedotta una “cessione del credito come da scrittura privata del 14 febbraio 2020” di € 311 234.00.

B. In

corso d'opera, il 26 novembre 2020, AP 1 e la M__________ SA di __________ hanno commissionato alla AO 1 lavori aggiuntivi per una

mercede di € 126 439.65 (IVA inclu­sa). In quegli

stessi giorni la AO 1 ha sospeso i lavori. Il 4 dicembre successivo la __________ S.r.l. ha affidato alla AO 1 lo smontaggio, il

trasloco e il rimontaggio di taluni arredamenti dalla casa di __________ a

un'abitazione in via __________ a __________ per complessivi € 12 924.– (IVA inclusa).

C. Per

le prestazioni svolte fino al 27 novembre 2020 in favore della __________ la AO

1 ha fatturato complessivi € 501 624.06, incluso

lo “storno” di € 311 234.00, con un saldo in proprio favore di € 190 390.06. Nei confronti della M__________ SA il saldo in

favore della AO 1 è risultato di € 54 432.96 (€ 104 396.80 ./. acconti per € 50 000.00), di cui € 38 078.37

per “opere fisse”.

D. Il

25 marzo 2021 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

3, chiedendo l'iscrizione provvisoria di

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 252 751.– con interessi al 5% dal

25 marzo 2021 (pari a € 228 468.42,

cioè € 190 390.06 + € 38 078.37) sulla citata particella

n. 1187 RFD di __________, sezione __________. Con decreto cautelare del giorno successivo, emesso

senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito

delle spese processuali di fr. 900.– è stato rinviato alla decisione che

sarebbe stata presa dopo il contraddittorio. Invitata a esprimersi per scritto,

in un memoriale del 10 maggio 2021 AP 1

ha proposto di respingere l'istanza. In una

replica spontanea del 28 maggio 2021 e in una duplica spontanea del 25 giugno

2021 le parti hanno mantenuto le loro posizioni, offrendo prove. Il Pretore non

ha tenuto udienze e ha deciso di giudicare in base agli atti.

E. Statuendo

con decisione del 16 agosto 2021, il Pretore ha accol­to l'istanza, nel senso

che ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale iscritta senza

contraddittorio e ha impartito all'istante un termine di 60 giorni per

promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, con

l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso

l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 4000.–

(comprese quelle del decreto cautelare emesso inaudita parte) sono state poste

a carico della convenuta, tenuta a rifondere al-l'istante fr. 6000.– per

ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27

agosto 2021 in cui chiede di riformare la

decisione impugnata riducendo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale a € 178 468.42 con interessi al

5% dal 25 marzo 2021. Nelle sue osservazioni

del 23 settembre 2021 la AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 15

ottobre 2021 la AO 1 ha promosso l'azione volta all'iscrizione definitiva

dell'ipoteca legale, attualmente sospesa (inc. OR.2021.176).

G. In

pendenza di appello, il 21 dicembre 2021, AP 1

ha venduto la particella

n. 1187 a M__________ __________

__________, il quale ha dichiarato il 23 maggio 2022 di subentrare all'alienante

nel processo. Tale dichiarazione è stata comunicata all'istante, che non ha

reagito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori è

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d

n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori sono appellabili perciò entro

dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in

prima sede (fr. 252 751.–). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la

decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 17 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Inoltrato il 27 agosto 2021, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

In

pendenza di appello, come detto, la convenuta ha venduto la particella n. 1187 RFD di __________, sezione

di __________,

a M__________ __________ __________. Ora, trattandosi di un'obbligazione reale

(propter rem), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o

imprenditori – sia essa provvisoria o definitiva – va chiesta al proprietario

attuale del fondo oggetto delle forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775

consid. 4b con riferimenti; v. anche Steinauer,

Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 347 n. 4498 seg.). Qualora il

proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel

processo al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC). Se non subentra, la

richiesta di iscrizione va respinta (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18

giugno 2019, consid. 3; v. anche

Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 24a ad

art. 839/840; Schumacher/Rey, Das

Bauhandwerkerpfandrecht, 4ª edizione, pag. 522 n. 1641). Nella fattispecie il

compratore ha dichiarato di subentrare nella causa alla venditrice, senza che

questa vi si sia opposta, di modo che la sostituzione di parte si è

perfezionata. Posto ciò, l'acquirente che subentra nella lite a un alienante

riprende la causa nello stato in cui si trova, poiché il processo continua

verso di lui in luogo e vece del suo predecessore. Non può quin­di rimettere in

discussione le fasi anteriori della procedura né può modificare l'oggetto del

litigio, non avendo egli maggiori diritti del suo dante causa. Le azioni e le

omissioni di quest'ultimo, in altre parole, gli vanno ascritte come se fossero

proprie (RtiD II-2016 pag. 636 n. 21c).

3.

Il caso in esame denota risvolti

di carattere internazionale, le parti avendo pattuito nel contratto di appalto

la competenza per territorio del foro di Milano. Dandosi fondi in Svizzera,

competen­ti per le procedure di iscrizioni di ipoteche legali di artigiani e

imprenditori su immobili situati in Svizzera sono esclusivamente, tuttavia, i

tribunali del luogo di situazione (art. 97 LDIP e 22 n. 1 della Convenzione di

Lugano; DTF 129 III 747 consid. 3.5; Schumacher/Rey,

op. cit., pag. 17 n. 55; Steinauer,

op. cit., pag. 347 n. 4498 con rinvio alla nota 83). Poco importa di

conseguenza che le

condizioni “economiche e di fornitura” allegate ai tre contratti d'appalto sottoscritti

dalla AO 1 con la __________ S.r.l e la M__________ SA di __________ contemplino una clausola secon­do

cui “per ogni e qualsiasi

controversia, nessu­na esclusa, relativa alla stipula, interpretazione ed

esecuzione del contratto, viene convenuta dalle parti la competenza del Foro di

Milano” (doc. C, E ed F; sulla questione: Schumacher/ Rey, op. cit., pag. 18 n. 59; Piotet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs:

les principes in: JdT 2010 II 19; v. anche sentenza del Tribunale federale

4A_323/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4.3.2). L'esclusivo foro del

luogo di situazione del­l'immobile in Svizzera comporta altresì l'esclusiva applicazione

del diritto svizzero (art. 99 cpv. 1 LDIP; Schumacher/Rey,

op. cit., pag. 17 n. 56 e pag. 18 n. 57; Müller-Chen

in: Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 99).

4.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, riassunti i principi che disciplinano l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato la

tempestività dell'istanza e ha indi-viduato quali prestazioni svolte

dall'istante beneficiano dell'ipote­ca legale. Quanto al credito da garantire,

egli ha constatato che le prestazioni

eseguite per la __________ S.r.l., di complessivi

€ 501 624.06 (IVA inclusa), si

suddividono in € 202 241.64 per “trasporto,

fornitura e posa arredo” e in € 299 382.41

per “ope­re fisse”, con deduzione dello “storno per credito della committente” di

€ 202 241.64 a copertura integrale dei primi

costi e di € 108 992.36 dai secondi, onde un credito di € 190 390.05. Riguardo alle

opere svolte per la M__________ SA, di € 104 396.80 (IVA inclusa), egli ha rilevato che la AO

1.

ha suddiviso le sue prestazioni in € 38 078.37

per “opere fisse” e in € 66 318.43 per “trasporto,

fornitura e posa arredo”, computando su quest'ultimo importo un acconto di € 50 000.00.

A

parere del primo giudice, tale modo di procedere è conforme sia al diritto

svizzero (art. 86 CO), che a quello italiano (art. 1193 del Codice civile

italiano), giacché in mancanza di una dichiarazione del debitore al momento del

pagamento o di altre pattuizioni spetta al creditore stabilire le modalità di

computo dei pagamenti parziali ricevuti. Egli ha così rimproverato alla

committente di non avere “evocato né dimostrato” l'esistenza di una

dichiarazione o altre pattuizioni contrattuali circa l'imputazione degli

acconti versati, ragione per cui la ditta istante “ha operato conformemente al diritto”. Considerando infine che la convenuta non aveva reso

verosimile il pagamento di acconti superiori a quanto conteggiato dall'istante

né aveva sollevato “precise e puntuali contestazioni in merito alle

prestazioni e agli importi fatturati e

ripresi in tale

documento”, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di

un'ipoteca

legale provvisoria per € 228 468.42 (€ 190 390.05 +

38.

078.37) con interessi del

5% dal 25 marzo 2021.

5.

Litigioso

in appello è unicamente il computo dell'acconto di € 50 000.00 effettuato l'11

novembre 2020, che per la convenuta dev'essere dedotto dalla pretesa al

beneficio dell'ipoteca legale. Al proposito essa fa valere che il

giustificativo dell'ordine di bonifico bancario relativo al pagamento di tale

importo reca la causale “acconto forniture cucina ed armadiature a muro come da

contratto n. 2”. Ciò significa chiaramente, a suo parere, che la somma andava imputata

sulle prestazioni per le “opere fisse” e non quelle per “trasporto, fornitura e

posa arredo”. L'appellante soggiunge

che tale indicazione corrisponde alla dichiarazione formulata al momento del

pagamento in merito al debito che essa intendeva soddisfare, come prevedono gli

art. 86 CO e 1193 del Codice civile italiano. A torto il Pretore ha conteggiato

quindi l'acconto ‒ essa afferma ‒ sulle prestazioni che non beneficiano dell'ipoteca legale. In

conclusione, essa chiede di

confer-mare l'iscrizione provvisoria

dell'ipoteca legale limitatamente a € 178 468.42 (€ 228 468.42 ./. € 50 000.00).

6.

In

concreto è fuori discussione che, per quanto riguarda il credito da garantire

con riferimento al contratto stipulato dalla AO 1 con la M__________ SA (doc.

E), l'istante ha fornito prestazioni che danno diritto a un'ipoteca legale

giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC e prestazioni che non danno diritto a tale

privilegio. Non è contestato inoltre, quanto meno a un giudizio sommario, che la

fornitura e posa di cucine e di armadi a muro specificatamente eseguiti per essere

integrati in un determinato immobile diano diritto a un'ipoteca legale (Steinauer, op. cit., pag. 338 n. 4476; Thurnherr, op. cit., n. 6 ad art.

839/840 CC; Schumacher/Rey, op.

cit., pag. 81 n. 233 segg. e pag. 86 n. 247 segg.; v. anche RtiD II-2018 pag.

737.

consid. 5 con rinvii). Né è litigioso, quanto meno in appello, il costo di € 38 078.37 per le prime (“opere

fisse”) e di € 66 318.43 per le seconde (“trasporto, fornitura e posa arredo”:

doc. G). È incontestato altresì che il 10 novembre 2020 la H__________ __________

S.r.l. ha versato alla AO 1, per conto della M__________ SA, € 50 000.00 e che sulla specifica

del pagamento risulta, alla voce “descrizione del pagamento”, “acconto per

conto M__________ fornitura cucina ed armadiatura a muro come da contratto N.

2” (doc. 11).

a) Per

quel che è del diritto applicabile alle controversie relative al contratto di

base, in virtù del diritto internazionale privato sia italiano sia svizzero

queste sono soggette alla legge italiana (per l'Italia: art. 4 cpv. 1 lett a e

b del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008, applicabile anche in presenza

di una parte domiciliata in Svizzera; Bonomi

in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de

Lugano,

Basilea 2011, n. 13 ad art. 112-149 LDIP; per la Svizzera: art. 117 LDIP; sentenza

del Tribunale federale 4A_75/2008 dell'8 maggio 2008 consid. 2.1). Premesso

ciò, ci si può domandare se nei confronti della ditta appaltatrice la

committente abbia più debiti o ne abbia uno solo. L'art. 1193 del Codice

civile italiano presuppone infatti una pluralità di rapporti obbligatori fra le

stesse persone e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli

stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio

di una ben determinata obbligazione. La questione dell'imputazione non si

applica pertanto quando sussista un debito

unico (Pescatore/Ruperto, Codice

civile annotato, 15ª edizione, n. 6 ad art. 1193). Sia come sia, e come

si è visto, al momento del pagamento la M__________ SA, debitrice, ha

espressamente dichiarato che l'acconto di € 50 000.00 andava imputato sulla fornitura della cucina e delle armadiature

“a muro” (doc. 11).

b) Contrariamente

all'opinione del Pretore, nelle sue osservazio­ni del 10 maggio 2021 la

convenuta, oltre a riferirsi espressamente al bonifico bancario del doc. 11, ha

precisato che il versamento di € 50 000.00 “va imputato a opere fisse, come lo sono cucina e

armadiatura a muro” (pag. 6 n. 17c). In replica l'istante, richiamato l'art.

1193.

del Codice civile italiano, ha sostenuto di avere imputato l'acconto sulle

“opere fisse” meno garantite e che il contratto concluso con la

M__________ SA non contemplava

“alcuna prestazione legata alla fornitura di cucina e armadiature”, le quali

erano previste nel contratto con la __________ S.r.l. (pag. 7). Con la duplica

la convenuta ha contestato tali argomenti, rilevando che spettava anzitutto a

lei dichiarare quale debito intendesse soddisfare e che il contratto

sottoscritto dalla M__________ SA prevedeva anch'esso prestazioni riferite alla

cucina (posizioni 1, 2, 4 e 5 per € 6500.00) e alle armadiature

(posizioni 10 e 11 per € 10 626.00: pag. 6 n. 22). Circa la modalità di computo del pagamento,

non si può dire pertanto che la debitrice non abbia fatto fronte al suo onere

di allegazione e di contestazione. Ne segue che, a un sommario esame, non sussistono

ragioni per ignorare la dichiarazione d'imputazione dell'acconto formulata

dalla committente.

c) Che

al momento del pagamento dell'acconto non vi fosse necessità di distinguere tra

le opere al beneficio dell'ipoteca legale e le altre non è di rilievo, la

destinazione dell'acconto

essendo stata espressamente

specificata. Chiarito a quale prestazione la debitrice intendesse imputare l'anticipo,

il credito­re non poteva così disconoscere tale manifestazione di volontà e

imputare in un secondo tempo il versamento a sua discrezione. E poco importa che

per la convenuta le opere rientranti nella definizione di “cucina” e

“armadiature a muro” siano unicamente le posizioni n. 1, 2, 4, 5 (doc. E, pag.

2) e 10, 11 e 12 (doc. E, pag. 3 e 4) per complessivi € 19 745.00, mentre per la

ditta appaltatrice le “opere fisse” assommerebbero in totale a € 38 078.37 (doc. G).

d) Quanto

all'obiezione dell'attrice, secondo cui imputando l'accon­to alle prestazioni

al beneficio dell'ipoteca legale si “annichilerebbe la portata della garanzia

dell'art. 837 CC”, essa è priva di consistenza. Se per l'art. 837 cpv. 3 CC gli

aventi diritto non possono rinunciare preventivamente all'ipoteca legale, nel

caso in esame non consta ‒ né è preteso ‒ che

l'attrice abbia

rilasciato al proprietario o al committente una dichiarazione di rinuncia

incondizionata e senza riserve (Schumacher/Rey,

op. cit., pag. 320 n. 1022). La norma in questione non trova pertanto

applicazione.

e) Alla

luce di quanto precede l'appellante chiede a ragione che si tenga conto

dell'acconto versato sulle prestazioni al beneficio dell'ipoteca legale. Tuttavia,

come si è spiegato, queste ammontano in totale a € 38 078.37, ragione per cui solo

tale importo può essere dedotto dall'ammontare del pegno. Contrariamente all'opinione

dell'appellante, non si giustifica inve­ce di dedurre la rimanenza dell'acconto

dal debito dell'altra committente __________ S.r.l. per le prestazioni al

beneficio del privilegio, i debitori essendo persone giuridiche diverse senza

che vi sia alcun riscontro in merito alla sostituzione nel debito, tanto meno

accettata dalla creditrice. Ne discende che l'appello

va accolto fino a concorrenza di € 190 390.06.

7.

Da

ultimo occorre ancora verificare se l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale ordinata dal Pretore in euro sia compatibile con le esigenze del diritto

federale. Ora, l'art. 84 cpv. 1 CO dispone che i debiti pecuniari devono essere

pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il

debito. Dandosi un debito contratto in valuta estera, il creditore è tenuto perciò

a formulare la sua pretesa nel processo in quella valuta e il giudice può

condannare il convenuto a pagare il debito solo in tale moneta (DTF 134 III 151

consid. 2.2 e 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_455/2022 del

26.

gennaio 2023 consid. 3.2; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2010.46 del 28 marzo 2013 consid. 9b; v. anche RtiD

I-2011 pag. 679 consid. 5 e I-2010 I pag. 771 consid. 5.3.1).

In

materia di pegni immobiliari, per contro, l'art. 794 cpv. 1 CC prescrive che nella

loro costituzione dev'essere determinato in ogni caso l'importo del credito in

moneta svizzera. Il credito per cui è costituito il pegno immobiliare deve così

essere iscritto nel registro fondiario con una determinata somma di denaro in

franchi svizzeri (Marchand in:

Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 1 ad art. 794; Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar,

ZGB II, 6ª edizione, n. 6 ad art. 794). E ciò indipendentemente dal fatto che

il contratto soggiaccia al diritto svizzero o a un altro diritto (Schumacher/Rey, op. cit., pag. 159 n. 509; Foëx, Les gages immobiliers dans la

durée, in: Foëx/Hottelier [curatori], Imprescriptibilité,

contrôle et responsabilité, Ginevra 2018, pag. 35). Un pegno immobiliare,

e segnatamente un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, può così garantire

una pretesa espressa in un'altra moneta solo a condizione che nel registro

fondiario sia poi iscritto in franchi svizzeri l'ammontare massimo della

garanzia (Schmid-Tschirren, loc.

cit.).

In

concreto nella sua istanza del 25 marzo 2021 la AO 1 ha postulato l'iscrizione

provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani

e imprenditori

per complessivi fr. 252 751.– con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 (pari a € 228 468.42; doc. I). Il Pretore ha ordinato tuttavia,

prima e dopo il contraddittorio, l'ipoteca legale solo in valuta estera,

violando finanche l'art. 58 CPC (cfr. BR/DC 2021 pag. 351 n. 656). Ne deriva che in

accoglimento dell'appello l'ipoteca legale va

iscritta in definitiva per fr. 210 625.–.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 1

CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti, sicché l'opponente

va chiamata a sopportare tre quarti degli oneri processuali in questa sede, con

obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà

del­l'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'attuale giudizio si riflette altresì sul

dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado.

Rispetto alla richiesta di giudizio, l'istante risulta vittoriosa per

circa cinque sesti. Le va addebitato pertanto un sesto degli oneri

processuali, con diritto di ricevere dalla controparte un'indennità per

ripetibili ridotte (quattro sesti dell'indennità piena).

9.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restan­do che contro

decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata

l'attuale sentenza (consid. 2 in principio), può essere fatta valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza impugnata sono così

riformati:

2.

Al passaggio in giudicato della presente decisione l'ufficiale del registro

fondiario del Distretto di Lugano è invitato a ridurre a fr. 210 625.–

con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 l'ammontare dell'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori decretata in via cautelare il 26 marzo 2021 da questo

Pretore senza contraddittorio in favore della AO 1 sulla particella n. 1187 RFD

di __________, sezione di __________, ora appartenente a M__________ __________

__________.

4.

Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 4000.– (già

comprensiva di quella del decreto supercautelare del 26 marzo 2021), da

anticipare dall'istante, sono poste per un sesto a carico dell'istante stessa e

per il resto a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 4000.–

per ripetibili ridotte.

II. Le

spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per

un quarto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della AO 1,

che rifonderà alla controparte

fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv. ;

– avvocati dott.

e .

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in

giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).