11.2021.114
Pagamento parziale di un debito Legge applicabile all'iscrizione di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori qualora il contratto di appalto preveda la competenza per territorio di un foro straniero Valuta in cui dev'essere iscritta un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
24 aprile 2023Italiano20 min
S.r.l. di __________, di cui AP 1 è socia e amministratrice unica, ha commissionato
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.114
Lugano,
24 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.1508 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 25 marzo 2021 dalla
AO 1
(patrocinata dagli avvocati dott.
e PA 2 )
contro
AP 1
,
alla quale è subentrato in pendenza di appello
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 27 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
16 agosto 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel maggio del 2020 la __________
S.r.l. di __________, di cui AP 1 è socia e amministratrice unica, ha commissionato
alla ditta AO 1 di __________ (Sondrio) la fornitura e la posa di rivestimenti,
pavimenti e arredi per una villa in costruzione sulla particella n. 1187 RFD di __________,
sezione di __________, a quel tempo appartenente alla stessa AP 1. Il contratto
di appalto prevedeva una mercede di complessivi € 495 803.60
(più IVA), dalla quale andava dedotta una “cessione del credito come da scrittura privata del 14 febbraio 2020” di € 311 234.00.
B. In
corso d'opera, il 26 novembre 2020, AP 1 e la M__________ SA di __________ hanno commissionato alla AO 1 lavori aggiuntivi per una
mercede di € 126 439.65 (IVA inclusa). In quegli
stessi giorni la AO 1 ha sospeso i lavori. Il 4 dicembre successivo la __________ S.r.l. ha affidato alla AO 1 lo smontaggio, il
trasloco e il rimontaggio di taluni arredamenti dalla casa di __________ a
un'abitazione in via __________ a __________ per complessivi € 12 924.– (IVA inclusa).
C. Per
le prestazioni svolte fino al 27 novembre 2020 in favore della __________ la AO
1 ha fatturato complessivi € 501 624.06, incluso
lo “storno” di € 311 234.00, con un saldo in proprio favore di € 190 390.06. Nei confronti della M__________ SA il saldo in
favore della AO 1 è risultato di € 54 432.96 (€ 104 396.80 ./. acconti per € 50 000.00), di cui € 38 078.37
per “opere fisse”.
D. Il
25 marzo 2021 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3, chiedendo l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 252 751.– con interessi al 5% dal
25 marzo 2021 (pari a € 228 468.42,
cioè € 190 390.06 + € 38 078.37) sulla citata particella
n. 1187 RFD di __________, sezione __________. Con decreto cautelare del giorno successivo, emesso
senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito
delle spese processuali di fr. 900.– è stato rinviato alla decisione che
sarebbe stata presa dopo il contraddittorio. Invitata a esprimersi per scritto,
in un memoriale del 10 maggio 2021 AP 1
ha proposto di respingere l'istanza. In una
replica spontanea del 28 maggio 2021 e in una duplica spontanea del 25 giugno
2021 le parti hanno mantenuto le loro posizioni, offrendo prove. Il Pretore non
ha tenuto udienze e ha deciso di giudicare in base agli atti.
E. Statuendo
con decisione del 16 agosto 2021, il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso
che ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale iscritta senza
contraddittorio e ha impartito all'istante un termine di 60 giorni per
promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, con
l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso
l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 4000.–
(comprese quelle del decreto cautelare emesso inaudita parte) sono state poste
a carico della convenuta, tenuta a rifondere al-l'istante fr. 6000.– per
ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27
agosto 2021 in cui chiede di riformare la
decisione impugnata riducendo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale a € 178 468.42 con interessi al
5% dal 25 marzo 2021. Nelle sue osservazioni
del 23 settembre 2021 la AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 15
ottobre 2021 la AO 1 ha promosso l'azione volta all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale, attualmente sospesa (inc. OR.2021.176).
G. In
pendenza di appello, il 21 dicembre 2021, AP 1
ha venduto la particella
n. 1187 a M__________ __________
__________, il quale ha dichiarato il 23 maggio 2022 di subentrare all'alienante
nel processo. Tale dichiarazione è stata comunicata all'istante, che non ha
reagito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori sono appellabili perciò entro
dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in
prima sede (fr. 252 751.–). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la
decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 17 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Inoltrato il 27 agosto 2021, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
In
pendenza di appello, come detto, la convenuta ha venduto la particella n. 1187 RFD di __________, sezione
di __________,
a M__________ __________ __________. Ora, trattandosi di un'obbligazione reale
(propter rem), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o
imprenditori – sia essa provvisoria o definitiva – va chiesta al proprietario
attuale del fondo oggetto delle forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775
consid. 4b con riferimenti; v. anche Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 347 n. 4498 seg.). Qualora il
proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel
processo al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC). Se non subentra, la
richiesta di iscrizione va respinta (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18
giugno 2019, consid. 3; v. anche
Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 24a ad
art. 839/840; Schumacher/Rey, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 4ª edizione, pag. 522 n. 1641). Nella fattispecie il
compratore ha dichiarato di subentrare nella causa alla venditrice, senza che
questa vi si sia opposta, di modo che la sostituzione di parte si è
perfezionata. Posto ciò, l'acquirente che subentra nella lite a un alienante
riprende la causa nello stato in cui si trova, poiché il processo continua
verso di lui in luogo e vece del suo predecessore. Non può quindi rimettere in
discussione le fasi anteriori della procedura né può modificare l'oggetto del
litigio, non avendo egli maggiori diritti del suo dante causa. Le azioni e le
omissioni di quest'ultimo, in altre parole, gli vanno ascritte come se fossero
proprie (RtiD II-2016 pag. 636 n. 21c).
3.
Il caso in esame denota risvolti
di carattere internazionale, le parti avendo pattuito nel contratto di appalto
la competenza per territorio del foro di Milano. Dandosi fondi in Svizzera,
competenti per le procedure di iscrizioni di ipoteche legali di artigiani e
imprenditori su immobili situati in Svizzera sono esclusivamente, tuttavia, i
tribunali del luogo di situazione (art. 97 LDIP e 22 n. 1 della Convenzione di
Lugano; DTF 129 III 747 consid. 3.5; Schumacher/Rey,
op. cit., pag. 17 n. 55; Steinauer,
op. cit., pag. 347 n. 4498 con rinvio alla nota 83). Poco importa di
conseguenza che le
condizioni “economiche e di fornitura” allegate ai tre contratti d'appalto sottoscritti
dalla AO 1 con la __________ S.r.l e la M__________ SA di __________ contemplino una clausola secondo
cui “per ogni e qualsiasi
controversia, nessuna esclusa, relativa alla stipula, interpretazione ed
esecuzione del contratto, viene convenuta dalle parti la competenza del Foro di
Milano” (doc. C, E ed F; sulla questione: Schumacher/ Rey, op. cit., pag. 18 n. 59; Piotet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs:
les principes in: JdT 2010 II 19; v. anche sentenza del Tribunale federale
4A_323/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4.3.2). L'esclusivo foro del
luogo di situazione dell'immobile in Svizzera comporta altresì l'esclusiva applicazione
del diritto svizzero (art. 99 cpv. 1 LDIP; Schumacher/Rey,
op. cit., pag. 17 n. 56 e pag. 18 n. 57; Müller-Chen
in: Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 99).
4.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, riassunti i principi che disciplinano l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato la
tempestività dell'istanza e ha indi-viduato quali prestazioni svolte
dall'istante beneficiano dell'ipoteca legale. Quanto al credito da garantire,
egli ha constatato che le prestazioni
eseguite per la __________ S.r.l., di complessivi
€ 501 624.06 (IVA inclusa), si
suddividono in € 202 241.64 per “trasporto,
fornitura e posa arredo” e in € 299 382.41
per “opere fisse”, con deduzione dello “storno per credito della committente” di
€ 202 241.64 a copertura integrale dei primi
costi e di € 108 992.36 dai secondi, onde un credito di € 190 390.05. Riguardo alle
opere svolte per la M__________ SA, di € 104 396.80 (IVA inclusa), egli ha rilevato che la AO
1.
ha suddiviso le sue prestazioni in € 38 078.37
per “opere fisse” e in € 66 318.43 per “trasporto,
fornitura e posa arredo”, computando su quest'ultimo importo un acconto di € 50 000.00.
A
parere del primo giudice, tale modo di procedere è conforme sia al diritto
svizzero (art. 86 CO), che a quello italiano (art. 1193 del Codice civile
italiano), giacché in mancanza di una dichiarazione del debitore al momento del
pagamento o di altre pattuizioni spetta al creditore stabilire le modalità di
computo dei pagamenti parziali ricevuti. Egli ha così rimproverato alla
committente di non avere “evocato né dimostrato” l'esistenza di una
dichiarazione o altre pattuizioni contrattuali circa l'imputazione degli
acconti versati, ragione per cui la ditta istante “ha operato conformemente al diritto”. Considerando infine che la convenuta non aveva reso
verosimile il pagamento di acconti superiori a quanto conteggiato dall'istante
né aveva sollevato “precise e puntuali contestazioni in merito alle
prestazioni e agli importi fatturati e
ripresi in tale
documento”, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di
un'ipoteca
legale provvisoria per € 228 468.42 (€ 190 390.05 +
€
38.
078.37) con interessi del
5% dal 25 marzo 2021.
5.
Litigioso
in appello è unicamente il computo dell'acconto di € 50 000.00 effettuato l'11
novembre 2020, che per la convenuta dev'essere dedotto dalla pretesa al
beneficio dell'ipoteca legale. Al proposito essa fa valere che il
giustificativo dell'ordine di bonifico bancario relativo al pagamento di tale
importo reca la causale “acconto forniture cucina ed armadiature a muro come da
contratto n. 2”. Ciò significa chiaramente, a suo parere, che la somma andava imputata
sulle prestazioni per le “opere fisse” e non quelle per “trasporto, fornitura e
posa arredo”. L'appellante soggiunge
che tale indicazione corrisponde alla dichiarazione formulata al momento del
pagamento in merito al debito che essa intendeva soddisfare, come prevedono gli
art. 86 CO e 1193 del Codice civile italiano. A torto il Pretore ha conteggiato
quindi l'acconto ‒ essa afferma ‒ sulle prestazioni che non beneficiano dell'ipoteca legale. In
conclusione, essa chiede di
confer-mare l'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale limitatamente a € 178 468.42 (€ 228 468.42 ./. € 50 000.00).
6.
In
concreto è fuori discussione che, per quanto riguarda il credito da garantire
con riferimento al contratto stipulato dalla AO 1 con la M__________ SA (doc.
E), l'istante ha fornito prestazioni che danno diritto a un'ipoteca legale
giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC e prestazioni che non danno diritto a tale
privilegio. Non è contestato inoltre, quanto meno a un giudizio sommario, che la
fornitura e posa di cucine e di armadi a muro specificatamente eseguiti per essere
integrati in un determinato immobile diano diritto a un'ipoteca legale (Steinauer, op. cit., pag. 338 n. 4476; Thurnherr, op. cit., n. 6 ad art.
839/840 CC; Schumacher/Rey, op.
cit., pag. 81 n. 233 segg. e pag. 86 n. 247 segg.; v. anche RtiD II-2018 pag.
737.
consid. 5 con rinvii). Né è litigioso, quanto meno in appello, il costo di € 38 078.37 per le prime (“opere
fisse”) e di € 66 318.43 per le seconde (“trasporto, fornitura e posa arredo”:
doc. G). È incontestato altresì che il 10 novembre 2020 la H__________ __________
S.r.l. ha versato alla AO 1, per conto della M__________ SA, € 50 000.00 e che sulla specifica
del pagamento risulta, alla voce “descrizione del pagamento”, “acconto per
conto M__________ fornitura cucina ed armadiatura a muro come da contratto N.
2” (doc. 11).
a) Per
quel che è del diritto applicabile alle controversie relative al contratto di
base, in virtù del diritto internazionale privato sia italiano sia svizzero
queste sono soggette alla legge italiana (per l'Italia: art. 4 cpv. 1 lett a e
b del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008, applicabile anche in presenza
di una parte domiciliata in Svizzera; Bonomi
in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de
Lugano,
Basilea 2011, n. 13 ad art. 112-149 LDIP; per la Svizzera: art. 117 LDIP; sentenza
del Tribunale federale 4A_75/2008 dell'8 maggio 2008 consid. 2.1). Premesso
ciò, ci si può domandare se nei confronti della ditta appaltatrice la
committente abbia più debiti o ne abbia uno solo. L'art. 1193 del Codice
civile italiano presuppone infatti una pluralità di rapporti obbligatori fra le
stesse persone e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli
stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio
di una ben determinata obbligazione. La questione dell'imputazione non si
applica pertanto quando sussista un debito
unico (Pescatore/Ruperto, Codice
civile annotato, 15ª edizione, n. 6 ad art. 1193). Sia come sia, e come
si è visto, al momento del pagamento la M__________ SA, debitrice, ha
espressamente dichiarato che l'acconto di € 50 000.00 andava imputato sulla fornitura della cucina e delle armadiature
“a muro” (doc. 11).
b) Contrariamente
all'opinione del Pretore, nelle sue osservazioni del 10 maggio 2021 la
convenuta, oltre a riferirsi espressamente al bonifico bancario del doc. 11, ha
precisato che il versamento di € 50 000.00 “va imputato a opere fisse, come lo sono cucina e
armadiatura a muro” (pag. 6 n. 17c). In replica l'istante, richiamato l'art.
1193.
del Codice civile italiano, ha sostenuto di avere imputato l'acconto sulle
“opere fisse” meno garantite e che il contratto concluso con la
M__________ SA non contemplava
“alcuna prestazione legata alla fornitura di cucina e armadiature”, le quali
erano previste nel contratto con la __________ S.r.l. (pag. 7). Con la duplica
la convenuta ha contestato tali argomenti, rilevando che spettava anzitutto a
lei dichiarare quale debito intendesse soddisfare e che il contratto
sottoscritto dalla M__________ SA prevedeva anch'esso prestazioni riferite alla
cucina (posizioni 1, 2, 4 e 5 per € 6500.00) e alle armadiature
(posizioni 10 e 11 per € 10 626.00: pag. 6 n. 22). Circa la modalità di computo del pagamento,
non si può dire pertanto che la debitrice non abbia fatto fronte al suo onere
di allegazione e di contestazione. Ne segue che, a un sommario esame, non sussistono
ragioni per ignorare la dichiarazione d'imputazione dell'acconto formulata
dalla committente.
c) Che
al momento del pagamento dell'acconto non vi fosse necessità di distinguere tra
le opere al beneficio dell'ipoteca legale e le altre non è di rilievo, la
destinazione dell'acconto
essendo stata espressamente
specificata. Chiarito a quale prestazione la debitrice intendesse imputare l'anticipo,
il creditore non poteva così disconoscere tale manifestazione di volontà e
imputare in un secondo tempo il versamento a sua discrezione. E poco importa che
per la convenuta le opere rientranti nella definizione di “cucina” e
“armadiature a muro” siano unicamente le posizioni n. 1, 2, 4, 5 (doc. E, pag.
2) e 10, 11 e 12 (doc. E, pag. 3 e 4) per complessivi € 19 745.00, mentre per la
ditta appaltatrice le “opere fisse” assommerebbero in totale a € 38 078.37 (doc. G).
d) Quanto
all'obiezione dell'attrice, secondo cui imputando l'acconto alle prestazioni
al beneficio dell'ipoteca legale si “annichilerebbe la portata della garanzia
dell'art. 837 CC”, essa è priva di consistenza. Se per l'art. 837 cpv. 3 CC gli
aventi diritto non possono rinunciare preventivamente all'ipoteca legale, nel
caso in esame non consta ‒ né è preteso ‒ che
l'attrice abbia
rilasciato al proprietario o al committente una dichiarazione di rinuncia
incondizionata e senza riserve (Schumacher/Rey,
op. cit., pag. 320 n. 1022). La norma in questione non trova pertanto
applicazione.
e) Alla
luce di quanto precede l'appellante chiede a ragione che si tenga conto
dell'acconto versato sulle prestazioni al beneficio dell'ipoteca legale. Tuttavia,
come si è spiegato, queste ammontano in totale a € 38 078.37, ragione per cui solo
tale importo può essere dedotto dall'ammontare del pegno. Contrariamente all'opinione
dell'appellante, non si giustifica invece di dedurre la rimanenza dell'acconto
dal debito dell'altra committente __________ S.r.l. per le prestazioni al
beneficio del privilegio, i debitori essendo persone giuridiche diverse senza
che vi sia alcun riscontro in merito alla sostituzione nel debito, tanto meno
accettata dalla creditrice. Ne discende che l'appello
va accolto fino a concorrenza di € 190 390.06.
7.
Da
ultimo occorre ancora verificare se l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale ordinata dal Pretore in euro sia compatibile con le esigenze del diritto
federale. Ora, l'art. 84 cpv. 1 CO dispone che i debiti pecuniari devono essere
pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il
debito. Dandosi un debito contratto in valuta estera, il creditore è tenuto perciò
a formulare la sua pretesa nel processo in quella valuta e il giudice può
condannare il convenuto a pagare il debito solo in tale moneta (DTF 134 III 151
consid. 2.2 e 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_455/2022 del
26.
gennaio 2023 consid. 3.2; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2010.46 del 28 marzo 2013 consid. 9b; v. anche RtiD
I-2011 pag. 679 consid. 5 e I-2010 I pag. 771 consid. 5.3.1).
In
materia di pegni immobiliari, per contro, l'art. 794 cpv. 1 CC prescrive che nella
loro costituzione dev'essere determinato in ogni caso l'importo del credito in
moneta svizzera. Il credito per cui è costituito il pegno immobiliare deve così
essere iscritto nel registro fondiario con una determinata somma di denaro in
franchi svizzeri (Marchand in:
Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 1 ad art. 794; Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar,
ZGB II, 6ª edizione, n. 6 ad art. 794). E ciò indipendentemente dal fatto che
il contratto soggiaccia al diritto svizzero o a un altro diritto (Schumacher/Rey, op. cit., pag. 159 n. 509; Foëx, Les gages immobiliers dans la
durée, in: Foëx/Hottelier [curatori], Imprescriptibilité,
contrôle et responsabilité, Ginevra 2018, pag. 35). Un pegno immobiliare,
e segnatamente un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, può così garantire
una pretesa espressa in un'altra moneta solo a condizione che nel registro
fondiario sia poi iscritto in franchi svizzeri l'ammontare massimo della
garanzia (Schmid-Tschirren, loc.
cit.).
In
concreto nella sua istanza del 25 marzo 2021 la AO 1 ha postulato l'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori
per complessivi fr. 252 751.– con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 (pari a € 228 468.42; doc. I). Il Pretore ha ordinato tuttavia,
prima e dopo il contraddittorio, l'ipoteca legale solo in valuta estera,
violando finanche l'art. 58 CPC (cfr. BR/DC 2021 pag. 351 n. 656). Ne deriva che in
accoglimento dell'appello l'ipoteca legale va
iscritta in definitiva per fr. 210 625.–.
8.
Le
spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti, sicché l'opponente
va chiamata a sopportare tre quarti degli oneri processuali in questa sede, con
obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà
dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'attuale giudizio si riflette altresì sul
dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado.
Rispetto alla richiesta di giudizio, l'istante risulta vittoriosa per
circa cinque sesti. Le va addebitato pertanto un sesto degli oneri
processuali, con diritto di ricevere dalla controparte un'indennità per
ripetibili ridotte (quattro sesti dell'indennità piena).
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro
decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata
l'attuale sentenza (consid. 2 in principio), può essere fatta valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza impugnata sono così
riformati:
2.
Al passaggio in giudicato della presente decisione l'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano è invitato a ridurre a fr. 210 625.–
con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 l'ammontare dell'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori decretata in via cautelare il 26 marzo 2021 da questo
Pretore senza contraddittorio in favore della AO 1 sulla particella n. 1187 RFD
di __________, sezione di __________, ora appartenente a M__________ __________
__________.
4.
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 4000.– (già
comprensiva di quella del decreto supercautelare del 26 marzo 2021), da
anticipare dall'istante, sono poste per un sesto a carico dell'istante stessa e
per il resto a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 4000.–
per ripetibili ridotte.
II. Le
spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per
un quarto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della AO 1,
che rifonderà alla controparte
fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avv. ;
– avvocati dott.
e .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in
giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).