11.2021.115
Azione di riduzione
4 aprile 2023Italiano30 min
648 dal notaio __________ __________ G__________) con cui S__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.115
Lugano
4 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2018.37 (azione di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 9 ottobre 2018
da
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP 1
, AP 3 e AP 4
(patrocinati dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del
30 agosto 2021 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 9 luglio 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 16 giugno 1988 S__________
__________ (1930), sua moglie R__________ nata __________ (1932) e i figli AO 1
(1959),AP 1 (1961) e AP 2 (1967) hanno sottoscritto un contratto (istromento n.
648 dal notaio __________ __________ G__________) con cui S__________ __________
ha donato al figlio AP 1 la particella n. 1738 RFD di __________ e alla figlia AP
2 la particella n. 1205 del medesimo Comune. Contestualmente AP 1 ha costituito
un diritto d'abitazione vita na-tural durante in favore dei genitori sull'appartamento
da loro occupato nell'immobile appena acquisito (clausola n. 6). Il contratto
prevedeva inoltre quanto segue (clausola n. 5):
Onde porre i tre figli su un piano di parità i
signori AP 1 e AP 2, s'impegnano a
versare al fratello AO 1 – il quale non riceve in assegnazione nessun bene immobile – la somma di fr. 40 000.– in ragione di fr. 20 000.– cadauno. Detto importo dovrà essere pagato entro 10
anni in rate annuali di fr. 2000.– cadauna a carico di AP 1 e AP 2 da versarsi.
Con ciò il signor AO 1 dichiara già sin d'ora di rinunciare a qualsiasi pretesa
di natura successoria nei confronti del padre S__________ __________ e
segnatamente a qualsiasi pretesa di collazione per rapporto al presente
contratto di donazione immobiliare.
AP
1 e AP 2 s'impegnano pure a mettere a disposizione del fratello AO 1 un appartamento conforme
alle sue esigenze nel caso in cui il beneficiario non abitasse più, come
attualmente, presso i genitori: ciò a titolo gratuito.
B. Con “atto di annullamento di donazione e di
retrocessione immobiliare” del 1° luglio 1991 (rogito n. 985 dello stesso
notaio) S__________ __________ e la figlia AP 2 hanno annullato la
donazione del 16 giugno 1988, prevedendo il subingresso del padre alla figlia “nell'impegno di cui al patto
n. 5 del contratto 16 giugno 1988 nel senso che, d'ora innanzi, S__________ __________
s'impegnerà a versare al figlio AO 1 la somma
annua di fr. 2000.– da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno
fino a concorrenza dell'importo di fr. 20 000.–”. AO 1, da parte sua, ha riconosciuto “di avere a tutt'oggi ricevuto dalla sorella AP 2 la somma di fr. 6000.– per cui v'è un residuo di
fr. 14 000.–,
totalmente a carico del signor S__________ __________”. Con rogito n. 1643 del
29 luglio 2000, del medesimo notaio, S__________ __________ ha poi nuovamente
donato alla figlia AP 2la particella n. 1205 RFD
di __________.
C. Il
2 agosto 2001 AO 1 ha escusso il padre S__________ per la somma di fr. 14 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 1999 dovuta in
esecuzione del contratto del 16 giugno 1988. S__________ __________ ha
sollevato opposizione al precetto esecutivo. Statuendo con sentenza del 27 settembre 2001, il Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha rigettato
in
luogo e vece del Pretore l'opposizione in via provvisoria (inc. EF.2001.337).
D. Un'azione
promossa il 17 luglio 2001 da AO 1 per ottenere dal padre S__________ e dal fratello AP 1 il
pagamento di fr. 1000.– mensili dal 1° maggio 1995 come
contropartita per la mancata messa a disposizione di un appartamento come prevedeva
la clausola n. 5 del contratto 16 giugno 1998 è stata respinta dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud con sentenza dell'11 agosto 2003 (inc. OA.2001.107).
E. S__________ __________,
con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il 5 marzo 2018. Davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud sono stati pubblicati il 9 aprile 2018 tre testamenti
olografi sostanzialmente identici del 18 febbraio 2004 in cui egli istituiva suoi
unici eredi gli abiatici AP 3 e AP 4. Su istanza di AO 1, il Pretore ha poi ordinato
il 23 maggio 2018 la confezione di un inventario assicurativo dell'eredità, allestito
il 29 agosto successivo dal notaio __________ P__________ (inc. SO.2018.420).
F. Nel frattempo, 17
maggio 2018, AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 davanti al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud per un tentativo conciliazione
volto a ottenere quanto segue:
1. È
constatato che, secondo l'inventario degli attivi e passivi di data …, il
valore della successione del defunto S__________ __________, deceduto a __________
in data 5 marzo 2018, ammonta a fr. ….
2. È
constatato che la quota legittima (riserva) dell'erede AO 1 ammonta a 3/12 della
successione fu S__________ __________.
3. È
fissato il valore della successione al momento del decesso dopo il computo
delle liberalità sottoposte alla riduzione.
4. Sulla
base del risultato ottenuto, è fissato il valore della quota legittima di 3/12
così come la quota disponibile della successione.
5. È
ridotta ad un valore minimo di fr. 200 000.–, somma
che sarà precisata dopo l'assunzione delle prove utili (art. 85 CPC),
proporzionalmente al loro valore (art. 525 n. 1 CC), la donazione tra vivi di fr.
… concessa al convenuto AP 1, la donazione tra vivi di fr. … concessa alla
convenuta AP 2 nata __________, quanto disposto nei testamenti olografi di data
18 febbraio 2004, pubblicati in data 9 aprile 2018, dal defunto S__________ __________
__________ a favore del convenuto AP 3 e a favore del convenuto AP 4 in modo
tale da ricostituire la quota legittima a favore dell'istante.
6. Pertanto
il convenuto AP 1 è condannato a pagare all'istante la somma di fr. … con
interessi al 5% all'anno a partire dal 16 maggio 2018, la convenuta AP 2 nata __________
è condannata a pagare all'istante la somma
di fr. … con interessi al 5% all'anno a partire dal 16 maggio 2018, il
convenuto AP 3 è condannato a pagare all'istante la somma di fr. … con
interessi al 5% all'anno a partire dal 16 maggio 2018, il convenuto AP 4 è
condannato a pagare all'istante la somma di fr. … con interessi al 5% all'anno
a partire dal 16 maggio 2018; gli importi
dovuti saranno precisati una volta assunte le prove ex art. 85 CPC.
Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 12 giugno 2018 e quello
stesso giorno il Segretario assessore ha rilasciato a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di
complessivi fr. 1000.– sono state poste a
carico dell'istante, riservata
una diversa ripartizione nel quadro del giudizio di merito (inc. CM.2018.47).
G. Il 9 ottobre 2018 AO
1 ha promosso davanti al Pretore un'azione di riduzione nei confronti di AP 1, AP
2, AP 3 e AP 4 per ottenere quanto chiesto in sede conciliativa. Nella loro
risposta del 9 novembre 2018 i convenuti hanno concluso per la reiezione
della petizione, offendo in via subordinata il versamento fr. 12 693.55, pari alla di lui quota legittima di 3/12, e hanno chiesto in via
ancor più subordinata di fissare il valore della successione al momento del
decesso dopo il computo delle liberalità sottoposte a riduzione (comprese
quelle ricevute dall'attore), di procedere alla riduzione “sulla base di chi ha
ricevuto di più”, previo accertamento di “quanto ricevuto dai convenuti
(tramite perizie) e quanto ricevuto dall'attore”, condannando l'attore a
versar loro un importo indeterminato “qualora dovesse risultare che egli ha
ricevuto più di quanto hanno ricevuto gli altri eredi”. In una replica del 12
dicembre 2018 l'attore ha confermato le proprie domande, postulando inoltre
l'accertamento della nullità della clausola n. 5 “in quanto concerne la sua rinuncia
ereditaria” contenuta nel contratto del 16 giugno 1988. Con duplica del 18 gennaio 2019 i convenuti hanno
ribadito il loro punto di vista.
H. Alle prime arringhe del
21 marzo 2019 le parti hanno
riaffermato le loro domande e hanno notificato prove. Il Pretore ha deciso il
25 marzo 2019 di limitare il procedimento “alla questione della portata e validità formale della clausola
contenuta nel doc. 1 (rogito n. 648 dal notaio __________ __________ G__________)” e con sentenza del 1° settembre
2020 ha dichiarato nulla la clausola n.
5 secondo paragrafo contenuta nel contratto di donazione immobiliare del
16 giugno 1988 “in quanto rinuncia ereditaria”, mentre
ne ha accertato la validità quale “dispensa/rinuncia alla collazione delle
donazioni oggetto del contratto”. Tale sentenza è passata in giudicato.
I. L'istruttoria di merito, nell'ambito
della quale è stata assunta una perizia sul valore venale delle particelle n.
1205 e 1738 RFD di __________,
è terminata il 2 giugno 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 23 giugno 2021 AO
1 ha chiesto di accogliere la petizione come
segue:
2. È
constatato che il valore della successione del defunto S__________ __________ __________
ammonta a fr. 1 198 914.–.
3. È
constatato che la quota legittima dell'erede AO 1 ammonta a 3/12
della successione, cioè fr. 299
728.–.
4. È accertato
che la quota disponibile della successione ammonta a
fr.
899 186.–.
5. È
ridotto a fr. 0.– l'importo di fr. 50 558.20 disposto
nei testamenti olografi di data 18 febbraio 2004 del defunto S__________ __________
a favore dei convenuti AP 3 e AP 4 in ragione di un mezzo ciascuno.
‒ Di conseguenza il convenuto AP 3 è condannato a pagare all'attore la
somma di fr. 25 279.– oltre a interessi al 5% a partire
dal 16 maggio 2018.
‒ Di conseguenza il convenuto AP 4 è condannato a pagare all'attore la
somma di fr. 25 279.– oltre a interessi al 5% a partire
dal 16 maggio 2018.
6. Considerato
l'importo dovuto dai convenuti AP 3 e AP 4 di
complessivi fr. 50 558.20 di cui al punto sopra, è accertato che ai fini di
reintegrare la quota legittima dell'attore occorrono altri
fr.
249 170.– (fr. 299 728.– meno fr. 50
558.–), importo che costituisce
la riduzione della donazione immobiliare concessa alla convenuta AP 2 in data
28 luglio 2000 per un valore stimato dal perito in fr. 554 601.–.
7. Dall'importo
di fr. 249 170.– ex azione di riduzione deve essere
dedotto l'importo di fr. 40 000.– che l'attore ha ricevuto dai
convenuti AP 1 e AP 2.
8. Di
conseguenza la convenuta AP 2 è condannata a pagare all'attore la somma di fr.
209 170.– oltre interessi al 5% a far tempo
dal 16 maggio 2018.
9. Le
spese processuali, tasse e ripetibili, comprese quelle della procedura di conciliazione,
della procedura preliminare e dell'inventario sono a carico in solido dei
convenuti.
10. Le
domande di controparte sono integralmente respinte.
Nel loro allegato conclusivo AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno proposto di accogliere la
petizione in questi termini:
1. a) È constatato che la quota
legittima (riserva) dell'erede AO 1 ammonta a 3/12 della
successione fu S__________ __________ __________;
b) Il
valore della successione al momento del decesso, dopo il computo delle
liberalità, è fissato a fr. 1 098 392.80 ed è
constatato che l'attore ha già ricevuto fr. 40 000.– in
contanti e fr. 360 000.– come prestazione in natura (messa a
disposizione dell'appartamento dai fratelli che va in compensazione), oltre che
quanto ricevuto per il sostentamento, spese di divorzio, automobili,
mantenimento figlio etc.
c) È
constatato che l'attore ha ricevuto fr. 125 401.80 in più
di quanto era di sua spettanza, sia a livello di successione che da parte dei
convenuti. Pertanto l'attore è debitore verso AP 1 e AP 2 della somma di fr.
125 401.80 che vanno restituiti.
d) Il
signor AO 1 è condannato a versare ai signori AP 1 e AP 2 la somma di fr. 125 401.80 oltre interessi al 5% a far conto dal 16 maggio 2018 ed
entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
L. Statuendo con
sentenza del 9 luglio 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione come
segue:
1.1 È accertato che il valore della
successione fu S__________ __________ ammonta a fr. 1 183 612.80.
1.2 È accertato che la quota legittima
dell'erede AO 1 ammonta a 3/12 del valore della
successione, ovvero a fr. 295 903.20, di cui egli ha già ricevuto fr. 40 000.–.
1.3 È ridotto a fr. 0.– l'importo di
fr. 50 558.20 disposto nei testamenti olografi di
data 18 febbraio 2004 del defunto S__________ __________ a favore di AP 3 e AP
4 in ragione di un mezzo ciascuno.
1.3.1 Di conseguenza AP 3 è condannato al
pagamento di fr. 25 279.10 oltre interessi al 5% dal 17 maggio
2018 in favore di AO 1.
1.3.2 Di conseguenza AP 4 è condannato al
pagamento di
fr. 25 279.10 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2018 in favore di AO 1.
1.4 La donazione immobiliare
dell'immobile part. 1205 RFD di __________ di data 28 luglio 2000 in favore di AP
2 è ridotta in ragione di fr. 205 345.–.
1.4.1 Di conseguenza AP 2 è condannata al
pagamento di fr. 205 345.– oltre interessi al 5% dal 17 maggio
2018 in favore di AO 1.
2. Le spese processuali, in
complessivi fr. 12 000.–, assieme alle spese di conciliazione
di fr. 1000.–, sono poste a carico dei convenuti in solido, i quali, sempre in
solido, rifonderanno all'attore fr. 20 000.– per
ripetibili.
M. Contro la sentenza
appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP
4 sono insorti a questa Camera con un appello del 30
agosto 2021 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accertare
che AO 1 “ha già ottenuto l'integrale
pagamento della sua quota legittima (incontestata), tramite liberalità direttamente ricevute dal padre oltre che pagamenti
da parte dei fratelli, e pertanto nulla gli è più dovuto a nessun titolo” e di
non procedere pertanto ad alcuna riduzione. Nelle sue
osservazioni dell'11 ottobre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia
patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Il valore litigioso di un'azione di riduzione corrisponde a quanto
toccherebbe all'attore in caso di vittoria (I CCA, sentenza inc. 11.2019.127
del 17 settembre 2020 consid, 1 con rinvio; v. anche Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 33 n. 16). Nella
fattispecie tale valore, come ha accertato il Pretore, ammonta a fr. 259 728.– (porzione
legittima pretesa dall'attore fr. 299 278.–
./. fr. 40 000.– già ricevuti dai fratelli). Riguardo alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al
patrocinatore dei convenuti il 12 luglio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15
agosto 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 30 agosto
2021.
(timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Gli appellanti chiedono a questa
Camera di ordinare l'interrogatorio di AO 1, che si è rifiutato
di deporre in prima sede, e ciò per
evitare “una situazione giuridicamente errata, ove l'attore avvia una vertenza
senza poi presentarsi dinanzi al giudice”. Essi sostengono che costui, oltre a confermare di “essere stato trattato
equamente” e di avere ricevuto dal padre “aiuti economici superiori ai valori
immobiliari del 1988, donati ai due fratelli”, dovrebbe esprimersi sulla questione dell'appartamento messogli a
disposizione e sul perché ha promosso le precedenti cause nei confronti del
padre. A loro avviso, nell'apprezzamento delle prove il Pretore avrebbe dovuto
tenere conto dell'indebito rifiuto dell'attore di cooperare.
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha ritenuto che il rifiuto dell'attore di sottoporsi a interrogatorio
non ha avuto “alcun impatto
sulla prova della concessione d'uso dell'appartamento in discussione, la quale
a ben vedere non poteva essere comprovata mediante l'interrogatorio di una
parte, bensì necessitava, di natura tecnica, di un accertamento peritale” (pag. 9 primo paragrafo). Con tale argomentazione
gli appellanti non si confrontano neppure di scorcio, di modo che non è dato a
divedere come l'interrogatorio dell'attore gioverebbe ai fini del giudizio.
Quanto agli asseriti aiuti economici di cui l'attore avrebbe beneficiato, il
primo giudice ha rimproverato ai convenuti di non avere minimamente quantificato
simili liberalità (sentenza impugnata, pag. 9 secondo paragrafo). In appello i
convenuti non contestano ciò, sicché nemmeno al proposito si ravvisa l'utilità
della prova. Riguardo alla parità di trattamento, gli interessati disconoscono
che non è necessario accertare se AO 1 si sia ritenuto
trattato equamente, la sproporzione tra quanto lui ha ricevuto e quanto hanno
ricevuto i fratelli risultando manifesta, come
si vedrà oltre (consid. 7). Ne segue che in concreto non si giustifica di
assumere la prova, senza dimenticare che i convenuti nemmeno spiegano quale
incidenza sull'esito della lite avrebbero i motivi suscettibili di avere
indotto AO 1 a promuovere le precedenti azioni nei confronti del padre. Nulla
osta quindi, in definitiva, alla trattazione dell'appello.
4.
Gli
eredi che non ottengono l'importo della legittima possono pretendere che le
disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta
misura” (art. 522 cpv. 1 CC) e che il beneficato sia condannato a rifondere
quanto ha ricevuto in eccesso (I CCA, sentenza inc. 11.2019.127 del 17
settembre 2020 consid. 2 con rinvio). I presupposti dell'azione di riduzione
sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 e 6). Nel caso
in esame basti ricordare che, come le disposizioni a causa di morte, anche le
liberalità eseguite in acconto della quota ereditaria per causa di nozze,
corredo o cessione di beni soggiacciono a riduzione qualora non siano
soggette a collazione (art. 527 n. 1 CC). Sono suscettive di riduzione,
pertanto, anche liberalità che per loro natura sarebbero sottoposte a collazione
in forza dell'art. 626 cpv. 2 CC, ma che ne sono dispensate – come in concreto – per espressa volontà del defunto (DTF 145
III 4 consid. 3.1 con rinvio DTF 126 III 173 consid. 3a; più di
recente: sentenza del Tribunale federale 5A_472/2020 del 25 febbraio
2021.
consid, 9.1.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.127 del
17.
settembre 2020 consid. 2 con richiami).
5.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la portata della clausola n. 5 del noto contratto di donazione del
16.
giugno 1988 è già stata chiarita con la decisione incidentale del 1°
settembre 2020, passata in giudicato. Egli ha accertato poi la tempestività
dell'azione di riduzione, constatando che le
parti concordavano sia sull'ammontare del compendio ereditario (fr. 50 558.20)
sia sul fatto che le donazioni immobiliari da riunire a tale compendio sono soggette
a riduzione in virtù dell'art. 527 n. 1 CC. Posto ciò, egli ha stabilito il “valore contabile” della
particella n. 1205 in fr. 593 300.40 (valore venale all'apertura
della successione fr. 614 000.–./.
investimenti di fr. 39 999.60 ./.
valore effettivo del debito ipotecario al momento della donazione di fr. 34 700.–) e quello della particella n. 1738 in fr. 593 754.20 (valore venale all'apertura della successione di fr. 684 000.– ./. inve-stimenti di fr. 40 245.80 ./. onere ipotecario al momento
della donazione di fr. 50 000.–). Nelle circostanze descritte egli ha calcolato l'entità
della successione in complessivi fr. 1 183 612.80
(fr. 539 754.20 + fr. 539 300.40 + fr. 50 558.20) e ha
fissato la porzione legittima di AO 1 di 3/12 in fr. 295 903.20. Da tale spettanza egli ha dedotto
fr. 40 000.– già versati dai fratelli,
onde un saldo in favore dell'attore di fr. 255 903.20.
Per quel che attiene alla pretesa
dei convenuti di dedurre dalla spettanza di AO 1 il valore dell'appartamento a
lui concesso in uso conformemente al contratto di donazione del 16 giugno 1988, indicato dal medesimo AO 1 in
fr. 1000.– mensili per 30 anni
nella procedura oggetto della sentenza 11 agosto 2003 (inc. OR 2001.107), il
Pretore ha rilevato che in quella sentenza AO 1 non aveva dimostrato il valore
di fr. 1000.– mensili. Per di più, egli ha soggiunto, nell'attuale
procedura i convenuti hanno dichiarato che “il calcolo da loro esposto era una mera ipotesi”. Oltre a ciò, a suo
parere, il calcolo non tiene conto del fatto che l'attore, dopo avere lasciato
l'abitazione nel maggio del 1995, ha abitato nell'appartamento messogli a
disposizione dai fratelli solo per un breve periodo e che l'alloggio è stato
infine dato in locazione a terzi.
Ad
ogni modo, per il Pretore il contratto del 16 giugno 1988 conteneva un onere
che “influiva tutt'al più sul valore venale del bene donato”, sicché, avessero inteso
sostenere l'esistenza di una liberalità soggetta a riduzione, i convenuti avrebbero
dovuto chiedere al perito di tenerne conto e di accertare il valore di tale
diritto d'uso, “ciò che tuttavia non hanno fatto”. Egli ha respinto così la
pretesa siccome non comprovata. A suo avviso, poi, il rifiuto indebito di
cooperare dell'attore “non ha avuto alcun impatto” sulla prova di tale valore,
poiché “in quanto di natura tecnica, questo necessitava di un accertamento
peritale”.
Infine
il Pretore, rilevando che i convenuti non avevano quantificato né tanto meno dimostrato
le liberalità ricevute dall'attore, ha azzerato le disposizioni testamentarie
in favore degli abiatici AP 3 e AP 4 e ha ridotto di fr. 205 345.– la liberalità tra vivi
concessa da S__________ __________ alla figlia AP 2, in modo da reintegrare completamente la porzione legittima dell'attore.
6.
Gli
appellanti, riassunta la cronistoria, si dolgono di accertamenti errati, rimproverando
al Pretore di non avere tenuto conto di quanto segue:
– che,
sottoscrivendo l'atto notarile del 16 giugno 1988 quantunque la sua presenza
non fosse necessaria, l'attore concordava sulla “piena
parità di trattamento tra i tre fratelli”; di conseguenza, se la
rinuncia di lui alla successione paterna non era formalmente valida “non si può
trarre medesima conclusione da tale dichiarazione;
– che,
sottoscrivendo l'atto notarile di annullamento di donazione del 1° luglio 1991
quantunque una volta di più la sua presenza non fosse necessaria, l'attore riconosceva il pagamento di fr. 40 000.–
previsti nel precedente atto come avvenuto da parte del padre in luogo della
sorella;
–
che nel gennaio del 2017 l'attore aveva
comunicato al notaio __________ __________ G__________ il suo accordo affinché
il padre donasse nuovamente la particella n. 1205 alla figlia AP 2 “allegando
pure un foglio prefirmato in bianco”.
A
mente loro, sulla base dei citati elementi il Pretore avrebbe dovuto esaminare,
senza più mettere in discussione la rinuncia ereditaria, se al momento delle
donazioni uno o più eredi fossero svantaggiati e se le donazioni immobiliari
fossero state eseguite con il solo scopo di eludere la porzione legittima. E
ciò a maggior ragione, visto che per l'attore le donazioni violavano proprio la
sua porzione legittima. Per di più, soggiungono gli appellanti, il primo
giudice avrebbe dovuto considerare a loro favore anche l'ostinata opposizione
dell'attore all'accertamento del perito sul valore degli immobili al momento
delle donazioni e non solo al momento della morte di S__________ __________. A
loro parere, tale resistenza era dovuta al fatto che con tali accertamenti “vi
sarebbe stata ampia conferma delle dichiarazioni dell'attore davanti al notaio
(parità di trattamento)”. Essi lamentano pertanto che la sentenza impugnata si
fonda su fatti errati, i tre figli essendo stati messi sullo stesso piano senza
che la porzione legittima di AO 1 sia stata lesa,
avendo egli ricevuto altri beni dal padre.
7.
In concreto è fuori discussone
che la rinuncia ereditaria formulata da AO 1 nel contratto del 16 giugno 1988 (clausola
n. 5 secondo paragrafo) sia nulla. Né sono litigiosi il valore della
successione di fr. 1 183 612.80, la porzione legittima dell'attore di 3/12 (per complessivi fr. 295 903.20) o la ricezione da parte del
medesimo di complessivi fr. 40 000.–.
È incontestato altresì che le parti concordano sulla riducibilità delle donazioni immobiliari elargite da S__________
__________ ai figli AP 1 e AP 2. Ai fini del giudizio occorre dipartirsi così da
tali presupposti.
a) Relativamente
alla “piena” parità di trattamento tra fratelli, è pacifico che nel
sottoscrivere il contratto di donazione del 16 giugno
1988.
l'attore ha preso atto del relativo contenuto. Non è chiaro per
contro quali conseguenze gli appellanti intendano trarre dalle loro asserzioni.
Intanto essi non revocano in dubbio che al momento della donazione sussistesse
una manifesta sproporzione tra il valore dei beni ricevuti da AP 1 (valore
venale dell'immobile fr. 385 000.–) e da AP
2.
(valore venale dell'immobile fr. 325 000.–),
come risulta dalle perizie dell'arch. A__________ G__________ del 15 febbraio
2021, rispetto a quanto ha ricevuto l'attore
(fr. 40 000.–). Che ciò costituisse la
contropartita per la rinuncia da parte di lui ai suoi diritti nella successione
paterna è possibile (sul carattere sinallagmatico di un tale accordo: Grundmann in: Abt/Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 5 ad art. 495 CC; Abbet in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 5 ad art. 495), così com'è plausibile che l'accordo non
mirasse a eludere la porzione legittima di AO 1.
Sta
di fatto che la rinuncia dell'attore è stata dichiarata nulla dal Pretore con sentenza
del 1° settembre 2020. Tale
decisione non è stata impugnata dai convenuti ed è passata in giudicato, acquisendo carattere
definitivo. La posizione di AO 1 equivale dunque a quella di chi non ha
rinunciato, di modo che, riottenuta la sua vocazione ereditaria (art. 495
cpv. 2 CC a contrario), egli può far valere tutte le sue aspettative
(cfr. Abt in: Abt/Weibel, op.
cit., n. 79 ad art. 519 CC; Seiler/Sutter-Somm/Ammann
in: Berner Kommentar, edizione 2023, n. 146
segg. ad art 519 CC; Grundler,
Willensmängel des Gegenkontrahenten beim entgeltlichen Erbvertrag, Berna/Stoccarda/Vienna
1998, pag. 393 segg.; Seiler, Die
erbrechtliche Ungültigkeit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, pag. 187 n. 417 segg.).
Un'altra questione, sulla quale si tornerà in appresso, è sapere se
quest'ultimo avesse già o abbia poi ricevuto altre liberalità, come affermano gli
appellanti.
b) Nella
sentenza incidentale del 1° settembre 2011 il Pretore ha escluso per altro che
il comportamento dell'attore denoti
un agire contraddittorio, contrario alla buona fede, nessun elemento lasciando
intendere che quegli sapesse del vizio di forma (pag. 6). Al riguardo gli
appellanti non muovono contestazioni, di modo che nel far valere pretese di
riduzione AO 1 non incorre in un abuso di diritto nel senso dell'art. 2
cpv. 2 CC. Che poi egli si sia opposto al quesito peritale volto a far
accertare il valore venale degli immobili al momento delle donazioni per impedire
la conferma del “pieno trattamento economico” è una congettura degli appellanti
priva di riscontro agli atti. Né si
può trarre conclusioni, men che meno nel senso voluto dagli appellanti, dal
fatto che al momento della seconda donazione della particella n. 1205 alla
sorella AP 2, AO 1 non si sia opposto e abbia rispedito al notaio rogante un
foglio bianco con la propria firma. Del resto, l'attore non ha mai voluto beneficiare
degli immobili appartenenti al padre. Poco importa infine che nei loro
interrogatori AP 1 e AP 2 abbiano
dichiarato ritenersi i figli del defunto “posti in totale equità”. L'allegazione,
contestata dall'attore, andava corroborata da altri mezzi di prova. In difetto
di ciò, l'appello è destinato all'insuccesso.
8.
Gli appellanti contestano
altresì di non avere dimostrato, come rimprovera loro il Pretore, gli aiuti prestati
da S__________ __________ al figlio AO 1. Quanto alla messa a disposizione di
un appartamento a __________, essi ribadiscono
che il valore locativo di fr. 1000.– mensili da loro proposto corrisponde
“pari pari” alla richiesta formulata
dell'attore nella causa OA.2001.107. A loro avviso, pertanto, nemmeno sarebbe
stata necessaria una determinazione peritale. Inoltre, essi soggiungono, da una
dichiarazione scritta di S__________ __________ del 23 luglio 2000 si desume che
l'appartamento in questione, oltre a essere stato occupato dall'attore per un
certo periodo, era a sua disposizione anche dopo la sua partenza per __________
nel settembre del 1996. Per i convenuti, quindi, l'importo di fr. 360 000.–
(fr. 1000.– mensili per 30 anni) “semmai eventualmente diminuito”, deve essere posto
in compensazione con quanto dovuto all'attore.
a) Nella misura in cui riprendono integralmente l'importo
proposto dall'attore nella procedura da lui avviata il 17 luglio 2001 (inc. OA.2001.107;
sopra consid. D), gli appellanti perdono di vista che nella sentenza dell'11
agosto 2003 il Pretore ha respinto l'azione di AO 1 anche perché egli non aveva
“portato alcuna prova che il danno richiesto corrisponderebbe alla somma
mensile di fr. 1000.– domandata nella petizione”
(consid. 3.1). Per di più, lo stesso AP 1 aveva definito l'importo di fr.
1000.– “arbitrario” (duplica del 6 dicembre 2001, pag. 4, nell'inc. OA.2001.107
richiamato). La rivendicazione nella precedente procedura non costituisce ora un'ammissione,
già per il fatto che, vista la caducità della rinuncia, le condizioni sono
diverse. Perché l'indennità di fr. 1000.– mensili sarebbe adesso legittima e
dimostrata non si intravede. Senza dimenticare che negli allegati preliminari AO
1.
ha contestato l'importo in questione, di modo esso che andava – per l'appunto
– dimostrato dai convenuti.
b) A
nulla rileva poi che AO 1 abbia beneficiato dell'appartamento e che questo sia
sempre stato messo a sua disposizione. In mancanza di elementi che rendano
attendibile un riscontro tra la cifra indicata dai convenuti e il valore dell'onere
gravante le donazioni (nel senso dell'art. 245 cpv. 1 CO) o il valore del diritto d'uso
dell'appartamento “laddove ritenessero [i convenuti] che lo stesso costituisse
una liberalità soggetta a riduzione”, come rileva il Pretore, la pretesa del
tutto indeterminata di “porre in compensazione la cifra da loro indicata semmai
eventualmente diminuita” con la spettanza dell'attore non può trovare ascolto.
Anche nell'impossibilità di cifrare una pretesa pecuniaria determinata occorre
infatti addurre almeno un valore approssimativo (sentenza del Tribunale
federale 4A_170/2022 del 25 luglio 2022 consid. 4, in: RSPC 2023 pag. 50). Al proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile.
9.
In
merito agli ulteriori aiuti economici di cui AO 1 avrebbe beneficiato, gli
appellanti rimproverano al Pretore di non avere considerato i documenti e le
dichiarazioni dell'attore medesimo. Essi, pur dando atto che “non è stato possibile quantificare nel
dettaglio quanto ricevuto dall'attore direttamente
dal padre”, ritengono che ciò sia stato
causato dall'indebito rifiuto dell'attore di presentarsi all'interrogatorio
davanti al Pretore. A loro avviso, ad ogni modo è “certo
e assodato” che l'attore non ha ricevuto unicamente i fr. 40 000.–
“ma pure diversi ed innegabili aiuti economici”.
a) Che
l'attore abbia ricevuto dal genitore altre liberalità è possibile. Se
non che, nella misura in cui tali liberalità erano contestate, spettava ai
convenuti (che se ne prevalevano), dimostrare – o almeno rendere verosimile –
quanto S__________ __________ aveva versato in favore del figlio. Certo, oltre all'“ammissione” di AO 1, il quale riconosce di “avere
dovuto chiedere ai miei genitori di saldare una bella fetta delle spese del
divorzio”, in una dichiarazione scritta del 23 luglio 2000 S__________ __________
affermava di avere aiutato il figlio “in tutti i modi, con soldi, vendendogli
le nostre auto a basso prezzo che alla fine abbiano ancora pagato noi” per poi
ribadire di averlo aiutato “a mie spese per diversi anni” (doc. 10). Gli appellanti
non hanno mai indicato tuttavia, nemmeno per ordine di grandezza, a quanto
sarebbero ammontate le liberalità ricevute dall'attore. La questione sfugge di
conseguenza a ulteriore disamina.
b) Non si
disconosce che l'attore non si è presentato all'interrogatorio del 14
maggio 2020, onde un suo indebito rifiuto di collaborare nel senso dell'art.
164.
CPC. Contrariamente a quanto
sembrano credere gli appellanti, nondimeno, da tale comportamento non può desumersi automaticamente la veridicità
delle loro allegazioni (cfr. DTF 140 III 266 consid. 2.3). Perché il giudice
raggiunga un simile convincimento occorre che la controparte appaia
recalcitrante nel rispondere su fatti puntuali allegati dall'altra parte. Né
una parte può contare di vincere una causa facendo assegnamento sulla
collaborazione dell'altra, per tacere del fatto che gli appellanti non hanno minimamente
cifrato – una volta ancora – la loro rivendicazione. Comunque sia, si volesse
anche reputare provato, o almeno reso verosimile, che AO 1 ha beneficiato delle
liberalità pretese dai convenuti, agli atti non figura alcun elemento che
permetta di quantificarle. Tanto meno nell'importo equivalente alla quota ereditaria
dell'attore. Ne discende che l'appello vede, anche su
questo punto, la sua sorte segnata.
10.
Da
ultimo gli appellanti chiedono di dedurre dalle disposizioni testamentarie di
complessivi fr. 50 558.20 in favore di AP
3.
e di AP 4 il conguaglio
dell'imposta cantonale del 2017 e del 2018, quello dell'imposta federale del
2017.
e le spese funerarie, l'attore avendo autorizzato lo sblocco parziale del
conto __________ con scritto del 6 novembre 2018. Il problema è che la
richiesta (non cifrata) è presentata per la prima volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi o
mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Essa si risulta perciò irricevibile.
11.
Le spese della
decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli
appellanti rifonderanno inoltre alla
controparte, che ha formulato osservazioni tramite un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 3000.– sono
poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno all'attore,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).