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Decisione

11.2021.116

Previdenza professionale: indennità adeguata

13 settembre 2023Italiano42 min

con tre nuovi dispositivi, numerati da 1 a 3 (appello, pag. 2). Quanto al dispositivo n. 2 della

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.116

Lugano

13 settembre 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2020.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2014 da

AO

1 ora in

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 31 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 24 giugno 2021 e sull'appello incidentale del 28 ottobre 2021

presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria

del

caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza – passata in giudicato –

emessa il 3 giugno 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.106). Ai fini

dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 16 agosto 2018 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il

matrimonio celebrato il 14 febbraio 1998 a __________ fra AO 1 (1962) e AP 1

(1960), ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata

in Svizzera dai coniugi in costanza di matrimonio prevedendo la trasmissione

degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in

giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni (dispositivo

n. 2), ha liquidato il regime dei beni attribuendo a AO 1 la proprietà per

piani n. 12 385 , pari

a 250/1000 della particella n. 43

RFD di __________, e ha condannato

il medesimo a versare alla moglie fr. 222 312.68

in liquidazione del regime matrimoniale, ogni coniuge rimanendo proprietario

per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati (dispositivo n. 3).

Infine il Pretore ha respinto una richiesta di contributo alimentare della

moglie (dispositivo n. 4) e ha stralciato dal ruolo, siccome priva d'interesse,

un'istanza cautelare del 29 novembre 2017 con cui il marito postulava la

soppressio­ne di quel contributo già in pendenza di causa (dispositivo n. 5).

Le spese processuali di

fr. 22 000.– (di cui fr. 5207.75 per

una perizia) sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a

carico della convenuta (dispositivo n. 6), condannata

a rifondere all'attore

fr. 6000.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. 7; inc. DM.2014.116).

B. In parziale

accoglimento di un appello presentato il 18 settembre 2018 da AP 1, con

sentenza del 3 giugno 2020 questa Camera ha annullato i dispositivi n. 2, 6 e 7

di tale decisione (con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio in

materia di previdenza professionale nel senso dei considerandi) e ha riformato il

dispositivo n. 3, aumentando a fr. 338 412.68

quanto dovuto da AO 1 a AP 1 in liquidazione del regime dei beni. Accertato che

il marito beneficia di spettan­ze di “trattamento di fine rapporto (TFR)” in

Italia e la moglie di averi previdenziali in Svizzera, questa Camera ha appurato

– in sintesi – che contrariamente all'opinione del Pretore il giudice svizzero

è competente per statuire anche sugli averi previdenziali di un coniuge maturati

all'este­ro, il conguaglio avvenendo in tal caso – di rego­la – sotto forma di

un'indennità adeguata mediante liquidazione in capitale o rendita nel senso

dell'art. 124e cpv. 1 CC. In mancanza di ogni accertamento nella

fattispecie sull'ammontare delle spettanze previdenziali in Svizzera e al-

l'estero accumulate

dai coniugi dal giorno del matrimonio fino all'avvio della causa di divorzio, il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è stato quindi annullato e gli atti

rinviati al primo giudice perché eseguisse i necessari accertamenti e statuisse

al riguardo (sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, dispositivi n.

14 a 19). Analoga sorte è toccata ai dispositivi sulle spese giudiziarie, in

merito alle quali il Pretore è stato invitato a giudicare nuovamen­te al

momento in cui avrebbe statuito sul rinvio (sentenza citata, consid. 24).

C. In seguito al rinvio,

il Pretore ha comunicato alle parti il 16

giugno 2020 l'apertura di un nuovo incarto

(DM.2020.146) e l'assunzione agli atti di tutta la documentazione relativa

al precedente fascicolo. Il 27 agosto 2020 egli ha poi fissato alle parti un

termine di 30 giorni per produrre determinati documenti. AP 1 ha dato seguito

all'invito il 23 settembre 2020. AO 1, ottenute numerose proroghe, ha

comunicato il 19 gennaio 2021 di non essere riuscito farsi rilasciare un'attestazione sulle sue “spettanze

pensionistiche all'este­ro”, date le difficoltà correlate al fallimento

del suo precedente datore di lavoro (il __________ S.p.A.),

allegando quanto in suo possesso. In seguito, su richiesta di AP 1, il Pretore

ha fissato all'attore il 26 gennaio 2021 un termine per produrre la sua “certificazione

unica 2015 (CUD)”. L'interessato ha fatto seguire tale documento il 5 marzo

2021 e contestualmente ha proposto di respingere ogni pretesa dell'ex moglie

intesa all'ottenimento di un'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv.

1 CC. Infine, così invitata dal Pretore, AP 1 ha formulato il 9 marzo 2021 la

propria richiesta di giudizio, postulando un'indennità di fr. 636 122.– complessivi. L'attore ha ribadito la sua

posizione il 18 marzo 2021 e la convenuta la propria il 22 aprile 2021. Il

23 aprile 2021 il Pretore ha avvertito le parti che avrebbe giudicato sulla

base degli atti, senza indire un dibattimento finale. AP 1 si è detta d'accordo

il 26 aprile 2021 e AO 1 il 14 maggio 2021.

D. Statuendo con

sentenza del 24 giugno 2021, il Pretore ha condannato AO 1 a versare a AP 1 un'indennità

adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC di fr. 50 207.80 (dispositivo n. 1), ha disposto la

divisione a metà “come di legge” degli averi di previdenza professionale

accumulati da AP 1, prevedendo la trasmissione degli atti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per

calcolare il capitale di previdenza soggetto a divisione accumulato dalla data

del matrimonio fino alla litispenden­za della causa di divorzio (dispositivo n.

2), ha posto le spese processuali di complessivi fr. 22 000.– per un terzo a carico del­l'attore e per il resto a carico

della convenuta (dispositivo n. 3) e ha condannato quest'ultima a versare

all'ex marito fr. 6000.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. 4).

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 agosto 2021 in

cui chiede che la sentenza impugnata sia annullata e riformata nel senso che

l'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC dovutale da AO 1 sia portata

a fr. 75 207.80, che le spese

processuali siano poste per quattro quinti a carico di lui e che costui sia

obbligato a versale fr. 6000.– per ripetibili ridotte. Nella sua risposta del

28 ottobre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale

chiede di rifiutare ogni indennità adeguata all'ex moglie, di porre le spese

processuali interamente a carico di lei e di condannare la medesima a

rifondergli fr. 14 000.– per ripetibili.

In osservazioni del 9 dicembre 2021 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello

incidentale e con replica spontanea ribadisce le proprie richieste in appello.

Il 22 dicembre 2021 AO 1 ha introdotto una duplica spontanea all'appello e una

replica spontanea al proprio appello incidentale, riaffermando la sua

posizione. AP 1 non ha più reagito.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito

è dato, ove appena si consideri

l'ammontare degli averi pensionistici dell'ex moglie soggetti a conguaglio

(complessivi fr. 25 914.90;

doc. 2) e l'indennità adeguata secon­do l'art. 124e cpv. 1 CC da lei rivendicata davanti al Pretore

(fr. 63 122.–; sopra, lett. C). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla

patrocinatrice

della convenuta il 30 giugno 2021 (tracciamento del­l'invio

n. 98.__________, agli atti). Il termine

per appellare è cominciato a decorrere così il giorno seguente, ma è rimasto

sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2021 (compresi) in forza del­l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Presentato il 31

agosto 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

Altrettanto vale per l'appello incidentale.

L'invito a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato

alla patrocinatrice dell'attore il 29 settembre 2021(tracciamento del­l'invio n. 98.__________, agli atti) e il memoriale andava presentato entro 30 giorni

(art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato

a decorrere perciò l'indomani e sarebbe scaduto sabato 29 ottobre 2021. Depositato

il 28 ottobre 2021, anche tale ricorso è di

conseguenza tempestivo.

Fatti

I. Sull'appello principale

2. AP 1 appella i

dispositivi n. 1, 3 e 4 della sentenza di primo grado, che chiede di riformare

con tre nuovi dispositivi, numerati da 1 a 3 (appello, pag. 2). Quanto al dispositivo n. 2 della

sentenza impugnata (suddivisione a metà degli averi della previdenza

professionale dell'ex moglie), si conviene con l'attore ch'esso non è stato

impugnato ed è divenuto definitivo (risposta e appello incidentale del 28

ottobre, pag. 4). Del resto nell'appello la convenuta non muove censure al

riguardo e le sue domande concernono unicamente l'indennità adeguata secondo

l'art. 124e cpv. 1 CC, le spese processuali e le ripetibili.

3. Litigiosa è anzitutto,

nella fattispecie, l'indennità adeguata secon­do l'art. 124e cpv. 1 CC

che AP 1 chiede di aumentare da fr. 50 207.80

a fr. 75 207.80, facendo valere di

avere prelevato anticipatamente fr. 25 000.–

dalla sua precedente cas­sa pensione al momento di acquistare l'abitazione

coniugale e lamentando che l'immobile sia stato assegnato all'ex marito con la

sentenza di divorzio senza tenere conto di tale investimento nello scioglimento

della comproprietà e nella liquidazione del regime dei beni.

a) L'attore

contesta in primo luogo la ricevibilità della domanda, formulata in franchi

svizzeri, facendo valere che la prestazio­ne da suddividere, ossia la sua

spettanza di “trattamento di fine rapporto (TFR)”, è in euro. È vero che in

virtù del­l'art. 84 CO chi vanta in Svizzera un credito in valuta

straniera deve pretenderne il pagamento in tale moneta. Ciò vale per le pretese

contrattuali, come pure per le obbligazioni derivanti da atto illecito,

segnatamente in un processo di risarcimento danni (DTF 149 III 57 consid. 5.1

con rinvii). V'è da interrogarsi se tale giurisprudenza sia applicabile anche

alle pretese fondate sul diritto di famiglia. Sia come sia, controversa nella

fattispecie non è l'indennità adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC

dovuta alla convenuta in ragione degli averi previdenziali che l'ex marito ha accantonato

in Italia, bensì quella da lei pretesa in seguito a un prelievo anticipato dai suoi

averi di libero passaggio in Svizzera. In simili condizioni la giurisprudenza

evocata dall'attore non entra manifestamente in considerazione.

b) Ciò

premesso, in merito al prelievo anticipato di fr. 25 000.– fatto valere dall'ex moglie il Pretore ha ricordato che la

liquidazione del regime dei beni e la suddivisione degli averi pre-videnziali

sono questioni distinte, rilevando che la convenuta non può pretendere di “correggere”

in ambito previdenziale una sentenza passata in giudicato sullo scioglimento

della comproprietà immobiliare (sentenza impugnata, pag. 4 verso l'alto). L'interessata

oppone che il prelievo anticipato di averi previdenziali non rientra nel regime

dei beni, ma va suddiviso secondo l'art. 122 CC e aggiunto alla prestazio­ne

d'uscita o, come in concreto, all'indennità adeguata dovutale dall'ex marito. Essa

adduce che le condizioni per una rinuncia al computo del prelievo anticipato

non sono adempiute nel caso specifico, giacché l'immobile in cui tale prelievo è

stato investito non si è deprezzato. Elencate le possibilità con cui un coniuge

rimasto proprietario di un immobile che ha beneficia­to di un prelievo

anticipato può risarcire il coniuge che lo ha eseguito, l'appellante conclude

che nella fattispecie il Pretore avrebbe dovuto fissare una diversa chiave di

riparto della sua prestazione d'uscita. Avendone disposto la suddivisione a

metà, non restava che prevederne il rimborso tramite un'indennità adeguata secondo

l'art. 124e cpv. 1 CC. L'appellante principale chiede pertanto che

l'importo dovutole dall'ex coniuge sia

aumentato di fr. 25 000.– a complessivi fr. 75 207.80.

c) AO

1 rimprovera all'appellante di contraddire sé stessa nel­la misura in cui

lamenta – da un lato – il mancato computo del noto importo nella liquidazione

del regime dei beni e chie­de – dall'altro – l'inclusione del medesimo nel

quadro della previdenza professionale. Ribadisce che un eventuale prelie­vo

anticipato investito nell'abitazione coniugale doveva esse­re rimborsato con lo

scioglimento del regime dei beni e che, in tal caso, sarebbe stata annotata nel

registro fondiario una restrizione della facoltà di disporre, la quale lo

avrebbe obbligato al rimborso al momento del passaggio di proprietà della quota

di lei in suo favore. Afferma altresì che in realtà la somma di fr. 25 000.– proveniva da un'assicurazione sulla vita

e non dalla previdenza professionale e che in ogni modo non v'è prova che tali

averi siano stati investiti nell'acquisto dell'abitazione coniugale. Anzi, a

suo avviso il prelievo anticipato andrà computato se mai nel calcolo della metà

della prestazione d'uscita accumulata dall'ex moglie durante il matrimonio da

versare in suo favore secondo l'art. 122 CC.

d) Agli

atti figura un'attestazione rilasciata il 21 settembre 2020 dalla “__________

SA per incarico di __________, Fondazione collettiva LPP”, “Servizio clienti

Previdenza professionale”, dalla quale risulta che il 1° aprile 1998 AP 1

ha prelevato fr. 25 000.– “per

la proprietà d'abitazione” (doc. 1). In simili circostanze si può escludere che

l'importo provenga da un'assicurazione priva­ta, come asserisce l'attore. La

questione è che, come si evince dalla citata attestazione, il 27 dicembre

2002 la convenuta ha riscosso in contanti la

sua prestazione d'uscita di fr. 30 242.45

presso tale cassa pensione “per attività lucrativa indipendente” (doc. 1). Secondo

l'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP in effetti un assicurato può esigere il versamento

in contanti della sua prestazione d'uscita se comincia un'attività lucrativa

indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. E

in caso di pagamento in contanti della prestazio­ne di libero passaggio il

rimborso del prelievo anticipato non è più possibile (art. 30d cpv. 3

lett. c LPP), tant'è che in siffatta evenienza un'eventuale menzione nel

registro fondiario può essere radiata (art. 30e cpv. 3 lett. c LPP; Stauffer in: Stauffer/Geiser/Gätcher

[curatori], LPP et LFLP, Berna 2010, n. 11 ad art. 30d).

e) Fino al sopraggiungere di un caso di

previden­za il versamen­to anticipato va computato fra gli averi pensionistici

soggetti al conguaglio delle prestazioni d'uscita (art. 123 CC). Se tuttavia

prima del divorzio è sopraggiunto per il coniuge assicurato un caso di

previdenza, il denaro non è più bloccato e i fondi investiti nell'alloggio non

rientrano più nel circuito previdenziale, ma devono essere trattati nel quadro

della liquidazione del regime dei beni, come un versamento in contanti del

“secondo pilastro” (DTF 141 III 148 consid. 4.2.1; RtiD II-2022 pag. 609 n. 2c consid.

5b con rinvii). In condizioni del genere il prelevamento anticipato va trattato alla stregua di una prestazione in

capitale della cassa pensione, che costituisce un acquisto a norma dell'art.

197 cpv. 2 n. 2 CC, indipendentemente dal fatto che esso sia avvenuto prima o

durante il matrimonio (RtiD II-2022

pag. 610 consid. 5b; II-2011 pag. 685 n.

10c).

f)

In concreto è pacifico che non è ancora sopraggiunto un caso di previdenza

in capo a AP 1, ma poiché il prelievo anticipato non era più rimborsabile dopo

il pagamento in contanti della

prestazione di libero passaggio presso la sua precedente cassa pensione, la fattispecie va assimilata a quella in

cui un assicurato ha raggiunto il pensionamento ordinario. Che dal 1° dicembre

2009 l'interessata sia nuovamente assicurata presso un altro istituto di previ-denza

professionale poco importa, tant'è che essa non ha apportato nessuna

prestazione di libero passaggio al momento dell'affiliazione (doc. 2). L'aspettativa

nei confronti del precedente istituto professionale si è ormai attuata e il

prelievo anticipato, trattato come una prestazione in capitale di carattere

definitivo, va considerato alla stregua di un acquisto, conformemente all'art.

197 cpv. 2 n. 2 CC. Ove il regime matrimoniale

sia sciolto per divorzio occorre nondimeno tenere con­to, per determinare la

cifra da considerare nei beni propri del coniuge assicurato, del­l'art. 207

cpv. 2 CC, oltre che del­l'art. 124e CC, e determinare un'indennità

adeguata in favore dell'altro coniuge (RtiD II-2022 pag.

610 consid. 5c con rinvii).

g) Nella fattispecie l'impossibilità di

rimborsare il prelievo anticipato (art. 30d

cpv. 3 lett. c LPP) precede lo scioglimento del regime dei beni

(intervenuto l'11 aprile 2014: art. 204 cpv. 2 CC). Il capitale andava ascritto

quindi agli acquisiti della convenuta in applicazione del­l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC, ma costei

avrebbe potuto valersi dell'art. 207 cpv. 2 CC, secondo cui il capitale che un

coniuge riceve da un istituto di previdenza è imputato ai beni propri fino a

concorrenza del valore capitalizzato della rendita che sareb­be spettata a tale

coniu­ge allo scioglimento del regime dei beni, e chiedere di tenere conto

dell'investimento di beni propri nell'abitazione coniuga­le ai fini del

compenso per l'attribuzione dell'immobile all'attore secondo l'art. 205 cpv. 1

CC. In definitiva, l'interessata avrebbe dovuto far valere le sue pretese

relative al prelievo anticipa­to, se mai,

nella liquidazione del regime dei beni e nello scioglimento della comproprietà,

questioni che non essendo oggetto del rinvio al Pretore sono ormai passate in

giudicato ed esulano pertanto dall'oggetto del presente procedura (DTF 140 III

470 consid. 4.2.1). Quanto a un'eventuale indennità adeguata secondo l'art. 124e

cpv. 1 CC, sarebbe spettato all'attore esigerla, facendo valere che l'ex moglie

aveva ottenuto un prelievo anticipato non più soggetto a rimborso e aveva ricevuto

in contanti una prestazione di libero passaggio accumulata (in parte) durante

il matrimonio. L'appellante principale non può pretendere dall'ex marito invece

una siffatta indennità in ragione di un capitale da lei medesima ottenuto dalla

propria precedente cassa pensione e che avrebbe potuto recuperare allo scioglimento

della comproprietà con la liquidazione del regime dei beni. Su questo punto l'appello vede di

conseguenza la sua sorte segnata.

4.

AP 1 contesta dipoi la ripartizione degli oneri processua­li, chiedendo che le

spese siano poste per quattro quinti a carico dell'ex marito e che questi sia

tenuto a rifonderle fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

a) Il

Pretore ha ricordato che con la sentenza di divorzio del 16 agosto 2018 le

spese processuali erano state poste per un terzo a carico del marito e per due

terzi a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 6000.– per

ripetibili ridot­te. Posto ciò, egli ha ritenuto che l'esito della sentenza su

rinvio non modifichi apprezzabilmente il vicendevole grado di soccombenza e ha

confermato il precedente riparto (senten­za impugnata, pag. 5 a metà).

b) L'appellante

principale fa valere che con la decisione emessa il 3 giugno 2020 da questa

Camera la sentenza di divorzio è stata non solo annullata e rinviata al Pretore

per nuovo giudizio in materia di previdenza professionale, ma anche riforma­ta sulla

liquidazione del regime dei beni, nel senso che le si sono riconosciuti, per

finire, fr. 338 412.68 mentre l'ex

marito offriva appena fr. 100 815.– e

lei chiedeva fr. 423 150.–, onde

una soccombenza di lui per almeno l'80%. Essa dà atto della sconfitta in merito

al contributo di mantenimento dopo il divorzio, tuttavia ricorda che l'attore

si opponeva al versamento di un'indennità adeguata secondo l'art. 124e

cpv. 1 CC. A suo parere si giustifica perciò di ripartire gli oneri processuali

come lei propone.

c) L'attore

sostiene che in esito alla sentenza di questa Camera del 3 giugno 2020 sono stati

sì annullati i dispositivi n. 2, 6 e 7 della sentenza di divorzio ma che gli

atti sono stati rinviati al Pretore per un nuovo giudizio unicamente in materia

di previdenza professionale. A suo parere di conseguenza solo tale aspetto

avrebbe potuto influire sulla ripartizione delle spese giudiziarie, giacché la

liquidazione del regime dei beni era ormai definitiva. Egli contesta in ogni

modo, alla luce delle richieste di giudizio avversarie, il grado di soccomben-za

stimato dalla convenuta sia per quanto attiene alla liquidazione del regime dei

beni sia riguardo all'indennità adeguata giusta l'art. 124e cpv. 1 CC.

d) Dalla

prima obiezione dell'attore giova subito sgombrare il campo. I dispositivi n. 6

e 7 della sentenza del 16 agosto 2018 annullati nel precedente giudizio di questa

Camera concernevano infatti gli oneri dell'intera causa di divorzio. Il loro

annullamento implicava pertanto che il primo giudice statuisse nuovamente su

tutte le “spese giudiziarie di primo grado” e non solo su quelle relative alla

sentenza su rinvio, come per altro figurava espressamente nelle motivazioni di

tale pronunciato (I CCA, sentenza inc. 11.2048.106 del 3 giugno 2020 consid. 24

in fine). E dovendosi giudicare sugli oneri dell'intera causa di primo grado

occorre valutare l'esito del procedimento nel suo complesso e non solo in

relazione alla questione rinviata per nuovo giudizio.

e) Le

spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95

cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106

cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite

per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In

quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del

raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,

determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente,

dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i

rispettivi cre-diti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi

par-ticolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi

secondo equità facendo capo al proprio apprezzamen­to, in specie nelle cause

del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ciò gli consente

di prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri

processuali, al pun­to che in simili procedure anche la parte vincente può

essere tenuta a sopportare oneri processuali (sentenza del Tribunale federale 5A_489/2019

del 24 agosto 2020 consid. 19.1 con rinvii). In proposito il giudice gode

di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese

sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.89 del 24 ottobre 2022, consid. 2a).

f) Nella

fattispecie il litigio verteva davanti al primo giudice sul­l'ammontare della

liquidazione patrimoniale, sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio e

sulla previdenza professionale, mentre le parti concordavano sullo scioglimento

del matrimonio per divorzio e sul principio dell'attribuzione all'attore

dell'abitazione coniugale in comproprietà. L'ex marito offriva fr. 100 815.– in liquidazione del regime dei beni (aumentati

a fr. 164 247.– con il memoriale conclusivo),

rifiutava ogni contributo all'ex moglie e proponeva

inizialmente il riparto a metà della sua “prestazione di fine rapporto” al

netto delle imposte, previa deduzione della metà degli averi di previden­za

accumulati dalla moglie, rifiutando ogni indennità adegua­ta secondo l'art. 124e cpv. 1 CC nel procedimento

consecutivo al rinvio. La convenuta quantificava nel memoriale conclusivo in

fr. 423 150.– la sua pretesa in liquidazione del

regime dei beni, chiedeva un contributo alimentare di fr. 1820.– mensili (ridotti

a fr. 1332.20 mensili nel memoriale) fino al pensionamento del coniuge e,

rifiutata la suddivisione a metà dei propri averi previdenziali, un'indennità

adeguata secondo l'art. 124e cpv. 1 CC di € 57 355.95, portati a fr. 63 122.– nel procedimento di rinvio.

g) Per

finire, in esito alla precedente sentenza di questa Came­ra e al giudizio ora

impugnato, la convenuta ottiene una liquidazione del regime dei beni di fr. 338 412.68 e un'indennità adeguata di fr. 50 207.80, ma si vede rifiutare un contributo

di mantenimento e dovrà ripartire a metà con l'ex marito la prestazione

d'uscita (complessivi fr. 25 914.90;

doc. 2) accantonata presso la sua cassa pensione. Essa pretende invero di

valutare il grado di soccombenza sulla sola questione della liquidazione

patrimoniale, compensando la propria soccombenza in merito al contributo di

mantenimento con la vittoria sulla questione dell'indennità adeguata. Per

tacere del fatto nondimeno che essa risulta soccombente anche sulla

suddivisione dei propri averi previdenziali e che sull'indennità adeguata la

sua vittoria è meramente parziale, i valori litigiosi in materia di previdenza

e di mantenimento non sono comparabili, ove appena si consideri che rendite e

prestazioni periodiche vanno capitalizzate (art. 92 cpv. 1 CC). In ultima

analisi, tenuto conto degli importi litigiosi, la convenuta ottie­ne circa tre

settimi di quanto preteso. Dal profilo quantitativo essa risulta così

soccombente in misura preponderante, ma non nella proporzione stimata dal primo

giudice (due terzi). Ed è vero che, rispetto alla situazione che scaturiva

dalla precedente sentenza di primo grado del 16 agosto 2016, in esito al

divorzio essa ottiene nel comples­so fr. 166 307.80

in più, sicché la valutazione del Pretore secondo cui il grado di soc-combenza

delle parti non si è modificato “in maniera rilevan­te” non è sostenibile (sentenza

impugnata pag. 5).

h) Non

si trascura che nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2018, cui la sentenza

impugnata fa riferimento, il Pretore aveva evocato anche la “natura del

procedimento” e la circostanza che la “moglie soccombe sul divorzio e sul

contributo alimentare” (consid. G nell'inc. DM.2014.116). Allo scioglimento del

matrimonio per divorzio, tuttavia, l'interessata aveva aderito già con la

risposta, sicché tale aspetto non era litigioso e non ha comportato particolare

dispendio di tempo per il giudice né per la patrocinatrice dell'attore. Della richiesta

di giudizio inerente al contributo alimentare, poi, si è già tenuto conto nella

valutazione della reciproca soccombenza (sopra, consid. g). Altri motivi che

giustifichino un riparto equitativo degli oneri processuali in favore

dell'attore non se ne ravvisano, né egli ne prospetta. E del resto nella

fattispecie il litigio si riduceva a questioni di carattere pecuniario (sentenza del Tribunale federale 5A_245/2021

del 7 settembre 2022 consid. 4.2.1 con rinvii; v. anche Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, in:

FamPra.ch 2019 pag. 1140 seg.). Tutto ponderato, in parziale accoglimento dell'appello gli

oneri di primo grado, non contestati quanto al loro ammontare, vanno posti così

per quattro settimi a carico della convenuta e per il resto a carico

dell'attore. L'indennità per ripetibili in favore di quest'ultimo si riduce di

conseguenza (da un terzo a un settimo di quella

che gli sarebbe spettata se fosse uscito vittorioso per intero: cfr. RtiD

II-2016 pag. 638 n. 24c).

Considerandi

II.

Sull'appello incidentale

5.

AO

1.

rifiuta all'ex moglie

ogni indennità adeguata secon­do l'art. 124e cpv. 1 CC, contestando

anzitutto la natura previdenziale delle spettanze di “trattamento di fine

rapporto”. Al riguardo il Pretore ha ricordato che nella precedente sentenza

questa Camera ha riconosciuto tali spettanze come averi previdenziali e che in

caso di rinvio degli atti per nuovo giudizio l'autorità inferiore è vincolata a

tali indicazioni, sicché le argomentazioni dell'attore non sono di rilievo

(sentenza impugnata, pag. 3 a metà).

a) L'appellante

incidentale obietta che nella sua precedente decisione questa Camera si è limitata

a definire pacifica la natura previdenziale delle sue spettanze di “trattamento

di fine rapporto”, che tuttavia solo i dispositivi acquistano forza di

giudicato e che il computo di tali averi è stato rinviato al Pre-tore. Egli

sostiene così, richiamandosi a giurisprudenza e dottrina italiana, che il

“trattamento di fine rapporto” è un emolumento contributivo la cui

corresponsione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro e

che solo dopo la riforma del 2005 tali averi possono confluire in un fondo di

previdenza complementare, il quale attribuirà al lavoratore una pensione

privata accanto alla pensione garantita dal sistema previdenziale obbligatorio

nazionale. A suo parere, dunque, nella misura in cui è rimasto in azienda, il suo

“trattamento di fine rapporto” costituisce un credito nei confronti del datore

di lavoro, credito che non sarà mai corrisposto, visto l'intervenuto

fallimento. Nella misura in cui è stato versato in un fondo pensionistico

privato, poi, quel credito corrisponde a un avere previdenziale del “terzo

pilastro”, al quale l'art. 124e CC non è applicabile.

c) La

convenuta eccepisce che nel precedente giudizio questa Camera non ha accertato

solo la natura previdenziale delle spettanze di “trattamento di fine rapporto” facenti

capo all'ex marito, ma ha stabilito altresì che la loro liquidazione sarebbe

dovuta avvenire mediante liquidazione in capitale o rendita a norma dell'art.

124e CC.

d) Una decisione di rinvio vincola per

principio l'autorità cui è destinata. Nel precedente giudizio questa Camera ha rilevato

come non fosse in discussione “che le spettanze del marito in Italia denominate

‘trattamento di fine rapporto (TFR)’ e regolate agli art. 2120 segg. del Codice

civile italiano configurino averi previdenziali” e che “tanto le spettanze di AP

1.

in Svizzera quanto le spettanze del marito in Italia” sono soggette a

conguaglio sotto forma di indennità adeguata mediante liquidazione in capitale

o rendita nel senso dell'art. 124e CC. Ha rinviato così gli atti al

Pretore per accertare tali spettanze e definire l'ammontare dell'indennità

adeguata (sentenza citata, consid. 14, 18 e 19). Ciò non lascia spazio a una

rivalutazione del carattere previdenziale delle spettanze di “trattamento di

fine rapporto” che pertengono all'appellante incidentale. La giurisprudenza e

la dottrina italiana richiamate dall'interessato esulano manifestamente dai

limiti del rinvio e nulla mutano al proposito. Si aggiunga, ad ogni buon conto,

che in un caso analogo il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un

coniuge titolare di spettanze di “trattamento di fine rapporto” accumulate in

Ita-lia, il quale contestava – con argomenti analoghi a quelli

addotti dall'attore – l'accertamento

dell'autorità cantonale che qualificava tali pretese come averi di previdenza

professionale (sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 febbraio

2016.

consid. 6.2.1). Sul fallimento del datore di lavoro dell'appellante

incidentale si tornerà in appresso (consid. 7d).

6.

Per l'attore sussistono in concreto motivi gravi che fanno apparire iniqua la

divisione a metà della sua spettanza di “trattamento di fine rapporto” e che

giustificano di rifiutare all'ex moglie ogni adeguata indennità nel senso

dell'art. 124e CC.

a) Il

primo giudice, premesso che per giurisprudenza un siffatto rifiuto presuppone

una situazione manifestamente iniqua, ha ritenuto che l'eventuale

patrimonio accantonato dalla convenuta non basta per rifiutare una suddivisione

degli averi previdenziali, anche l'ex marito disponendo verosimilmente di

capitali rilevanti in seguito alla vendita dell'abitazione coniugale. Né può

essere rimproverato all'ex moglie – egli ha continuato – di avere percepito i

contributi alimentari stabiliti in pendenza di causa o di avere proceduto

all'incasso delle sue spettanze in liquidazione del regime matrimoniale. Quanto

all'attuale situazione lavorativa dell'attore, il Pretore non è stato in grado

di accertare il relativo reddito sulla base della documentazione agli atti. In

definitiva, a suo parere, le circostanze evocate da AO 1 non permettono di ravvisare

un'iniquità manifesta che giustifichi di derogare al principio del riparto

paritario degli averi previdenziali (sentenza impugnata, pag. 4 in basso).

b) L'appellante

incidentale obietta che l'abitazione coniugale, il cui valore è stato stimato in

fr. 1 360 000.–

ai fini della liquidazione del regime dei

beni, è stata svenduta in realtà il 13 apri­le 2021 a fr. 910 000.–, essendo egli stato obbligato ad

alienar­la per evitarne la messa all'incanto in seguito della procedura

esecutiva avviata dalla convenuta. Una volta estinti i debiti e pagate le spese

– egli prosegue – a lui sono rimasti so­lo fr. 78 006.67, mentre l'ex moglie ha ottenuto

fr. 358 235.10, onde uno squilibrio che “urta il

sentimento comune di giustizia e equità”. L'attore si duole altresì dei

contributi “ingiustamente versati pendente procedura di appello”, sostenendo

che la convenuta ha procrastinato la causa allo scopo di continuare a riscuotere

i contributi provvisionali (per complessivi fr. 28 930.–). A suo parere, inoltre, occorre tenere

conto dei “contributi ingiustamente versati pendente procedura di pri­mo grado”

– a suo avviso accumulati dall'ex moglie – di com-

plessivi

fr. 214 972.50, in ragione di una rata per il

rimborso di un mutuo mai effettuato inserita nel fabbisogno minimo di lei e

delle eccedenze mensili sul suo fabbisogno minimo. Per di più, egli soggiunge,

dopo il fallimento del suo datore di lavoro egli ha trovato unicamente

un'attività su chiamata con una retribuzione oraria di fr. 18.55, mentre la convenuta

ha conservato il proprio impiego con un reddito di fr. 4175.– mensili

netti che le consente di mettere da parte nuovi averi previdenziali. In simili

circostanze non si giustifica indennità alcuna in favore di lei.

c) La

convenuta sottolinea che l'immobile è stato attribuito al­l'attore su sua

richiesta e che la vendita è stata una scelta di lui, né si può rimproverarle di

avere legittimamente incassato quanto riconosciutole in liquidazione

patrimoniale. Essa fa valere altresì che al riguardo i fatti addotti in

appello, nuovi, sono irricevibili. Quanto ai contributi provvisionali, l'interessata

obietta di avere percepito quanto era in suo diritto e che, seppure non avesse

riappianato un debito, quel passivo rimane a suo carico. A mente sua inoltre

l'ex marito non ha recato alcuna prova del fatto che essa avrebbe cumulato

rispar­mi durante la procedura di divorzio né, tanto meno, ha dimostrato quale

sia il suo reddito attuale e l'impossibilità di versare nuovi contributi

previdenziali. In definitiva, essa epiloga, l'attore non ha dimostrato gli

estremi per derogare alla suddivisione a metà degli averi previdenziali.

d) L'indennità

adeguata dell'art. 124e cpv. 1 CC è stabilita secondo il diritto e

l'equità, una volta valutate le circostanze concrete. Il giudice deve fondarsi così

sul principio del­l'art. 123 cpv. 1 CC, che prevede il riparto a metà

degli averi di previdenza accumulati dai coniugi, ma deve evitare anche ogni

schematismo e può adattare l'importo così ottenuto per tenere conto la

situazione globale delle parti. In tale ambito egli può ispirarsi ai principi degli

art. 124a e 124b cpv. 2 e 3 CC per rifiutare totalmente o in

parte un'indennità adeguata al coniuge creditore o, al contrario, per

concedergli una quo­ta superiore (sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019

del 19 maggio 2021 consid. 5.3 con numerosi rinvii).

e) Secondo

l'art. 124b cpv. 2 CC un rifiuto si giustifica se sussistono motivi

gravi, in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il

profilo della liquidazione del regime dei beni

o della situazione economica dopo il divorzio (n. 1) oppu-

­re

dei bisogni previdenziali dei

coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età (n. 2). Le

condizioni poste dall'attuale disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2017, sono

meno severe di quelle previste dal diritto previgente, che esigeva una

divisione “manifestamente iniqua” (DTF 145 III 60 consid. 5.3.2 con rinvii; I

CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del 28 febbraio 2018 consid. 9m; Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna

2021, pag. 195 n. 508; Geiser in:

Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 5 e

18.

ad art. 124b;

Jungo/Grütter

in: FamKomm Scheidung, 4ª edizione, n. 12 ad art. 124b). Inoltre

l'enumerazione non è esaustiva, sicché il giudice può tenere conto, oltre che

di circostanze in cui si ravvisi un abu­so di diritto, di altri gravi motivi come – ad esempio – la violazione da

parte di un coniuge del dovere di contribuire al mantenimento della

famiglia (DTF 145 III 56). Una deroga al riparto paritario resta, in ogni

modo, un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_277/2021 del 30 novembre

2021.

consid. 7.1.2).

f) Per

quanto attiene alla differenza degli importi che le parti hanno ricavato dall'alienazione

dell'alloggio coniugale, a ragione la convenuta fa notare che tali dati sono addotti

per la prima volta in appello. Certo, già davanti al Pretore l'interessato lamentava

di aver dovuto svendere l'abitazione per fr. 910 000.– e che l'ex moglie aveva ottenuto

“più di quanto avrebbe percepito se avesse tenuto lei la casa”, ma egli non

indicava neppure per ordine di grandezza quanto gli sarebbe rimasto dopo avere

pagato i debiti e le spese (memoriali del 23 febbraio 2021, pag. 2 e del

18.

marzo 2021, pag. 4 n. 4.2). Ora, il principio

inquisitorio illimitato, applicabile in prima sede, governa la divisione della

previdenza professionale laddove si tratti di verificare l'entità di una

prestazione d'uscita (com­presi gli averi di libero passaggio e i prelievi

anticipati per la proprietà di un'abitazione) o l'insorgere di un caso di

previdenza (DTF 129 III 486 consid. 3.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_392/2021 del 20 luglio 2021consid. 3.4.1.1). Non vale quindi per l'accertamento di gravi motivi nel

senso dell'art. 124b cpv. 2 CC (Leuba/Meier/ Papaux Van Delden, op.

cit., pag. 197 n. 512 con rinvio).

Trattandosi

così di una materia governata dal principio dispositivo, in secondo grado continua

dunque ad applicarsi l'art. 317 cpv. 1 CPC, secondo cui nuovi fatti sono

proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze. Spetta alla parte che

intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di

sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva

esigere da lei (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 con rinvii). Motivi che

giustifichino di ammettere per la prima volta in appello i dati relativi alla

destinazione del prez­zo di vendita dell'immobile l'appellante adesivo non ne

addu­ce e nemmeno se ne ravvisano, se si considera che la compravendita è stata

stipulata – stando alle allegazioni dell'interessato – il 13 aprile 2021 e

che l'istruttoria è stata chiusa il 23 aprile 2021 senza obiezioni da

parte sua. L'argomento non può dunque essere considerato ora ai fini del

giudizio.

Ciò

posto, mere differenze nella situazione patrimoniale e nelle prospettive

reddituali dei coniugi non bastano per scostarsi dal riparto a metà degli averi di previdenza accumulati durante

il matrimonio e non tutte le disparità che risultano dalla divisione a

metà della previdenza professionale, o che la divisione lascia sussistere, sono

motivi gravi (FF 2013 pag. 4182). In concreto sono state riconosciute all'interessato, con il divorzio, spettanze

nello scioglimento della comproprietà immobiliare finanche superiori a quelle

dell'ex moglie e anche nella liquidazione del regime dei beni AO 1 ha potuto

partecipare all'aumento degli acquisti di lei (I CCA, sentenza inc.

11.2018.106

del 3 giugno 2020 consid. 6h, 6i e 10). La situazione non è

dunque paragonabile alle ipotesi prospettate dalla dottrina, ad esempio nel

caso di coniugi che hanno adottato la separazione dei beni (Leuba/ Meier/Papaux Van Delden, op. cit., pag. 197 n. 513 con rinvii; Geiser, op. cit. n. 19 ad art. 124b

CC; Jungo/Grütter, op.

cit., n. 14 ad art. 124b). Nel quadro della

sentenza di divorzio, infatti, la situazione economica delle parti appariva

equilibrata.

Non si disconosce che nel frattempo l'immobile è stato

venduto a un prezzo nettamente inferiore a quello stimato nel calcolo del

compenso per lo scioglimento della comproprietà immobiliare (doc. M), sicché

gli equilibri scaturiti dalla sentenza di divorzio si sono modificati a

detrimento dell'attore. Ciò si riconduce tuttavia alla strategia processuale dell'attore

medesimo, il quale, anche dopo avere preso atto delle risultanze peritali e

delle richieste di giudizio della convenuta, ha preteso l'assegnazione della

comproprietà senza considerare – o quanto meno sottacendo al giudice del

divorzio – che avrebbe potuto incontrare difficoltà nel versare al­l'ex moglie il

compenso dell'art. 205 cpv. 2 CC. E gli interessi economici dell'ex moglie

nell'ottenere quel pagamento erano altrettanto legittimi rispetto a quelli che l'attore

ha addotto per postulare l'attribuzione della proprietà sull'immobile (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_24/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 5.2). In

simili circostanze le allegazioni dell'appellante incidentale, a prescindere

dalla loro limitata ricevibilità, non avrebbero potuto giustificare, sotto il

profilo del­l'equità, una deroga al riparto paritario della previdenza.

g) In

relazione ai contributi versati all'ex moglie durante la cau­sa di divorzio e

in pendenza di appello, l'attore non ha dimostrato che costei non li abbia

destinati al mantenimento e abbia accantonato risparmi tali da far apparire

iniqua la divisio­ne per metà. Ad ogni buon conto il contributo di mantenimen­to

determinato nella procedura a tutela dell'unione coniugale si fondava sul

metodo di calcolo consistente nel dedur­re dal reddito complessivo dei

coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà, e

garantiva così a entram­bi il medesimo margine disponibile sul fabbisogno

minimo (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014 consid. 4 e 9).

Avesse inteso contestare una posta del fabbisogno minimo dell'ex moglie o far

valere cambiamenti nella rispettiva situazione finanziaria, l'attore avrebbe

potuto chiedere la modifica di quel contributo (art. 276 cpv. 2 e 3 CPC) o chiedere

che la soppressione dell'obbligo di mantenimento pronunciata con la sentenza di

divorzio decorresse già da quel momento (art. 126 cpv. 1 CC). Le sue doglianze

sono lungi dunque da sostanziare estremi di iniquità.

h) Per

quanto attiene alla pretesa disparità dei redditi degli ex coniugi, l'appellante

adesivo non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha ritenuto

impossibile accertare il suo reddito mensile sulla base della documentazione

agli atti (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Nel suo memoriale l'attore

ribadisce di percepire una retribuzione oraria di fr. 18.55, ma non pretende

che sia possibile stimare dal solo contratto di lavoro le sue entrate mensili o

dedurre da ciò soltanto la sua incapacità di accantonare contributi

previdenziali (doc. I). Su tal punto l'appello incidentale si rivela finanche irricevibile

per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CC). Si aggiunga che, secondo

taluni autori, lacune previdenziali dopo il divorzio possono essere prese in

considerazione solo nel quadro del­l'art. 124b cpv. 3 CC, ovvero nel

caso di un'incapacità di guadagno per motivi riconducibili alla cura dei figli

comuni dopo il divorzio (Leuba/Meier/Papaux

Van Delden, op. cit., pag. 196 n. 511 e

pag. 200 n. 517). In definitiva l'interessato non ha sostanziato quindi gli

estremi per rifiutare all'ex moglie un'adeguata

indennità nel senso dell'art. 124e CC.

7.

L'attore fa valere

infine che, comunque sia, il “trattamento di fine rapporto” da lui maturato in

azienda va calcolato pro rata fino

al­l'11

aprile 2014 e al netto delle imposte, sicché ammonta in real­tà a € 23 239.78,

pari a fr. 27 943.51 al tasso di cambio di quel momento.

a) Il

Pretore ha accertato gli averi previdenziali dell'ex marito sulla base della citata

“certificazione unica 2015”,

relativa al 2014, dalla quale risulta che dal 1° gennaio 2001 egli ha maturato

un “trattamento di fine rapporto (TFR)” di € 57 063.45 presso il precedente datore di lavoro, oltre a € 35 060.92 dal 1° gennaio 2007 versati su

un fondo. Considerato che tale attestazione

è un documento di carattere nazionale del­l'Agenzia delle entrate

italiana, egli ha ritenuto che gli importi sono indicati in euro e non in

franchi svizzeri. Ne ha valutato quindi il corrispettivo, al tasso di cambio al

momento del giudizio di 1.09, in complessivi fr. 100 415.56 (sentenza impugnata, pag. 3 in

alto). Più oltre egli ha calcolato l'indennità adeguata in favore dell'ex

moglie in fr. 50 207.80, suddividendo

tale importo a metà (sentenza impugnata, pag. 5).

b) L'appellante incidentale fa valere che secondo la sua busta

paga del dicembre 2014 il “trattamento

di fine rapporto” in azienda ammontava a fr. 46 879.33, compresi fr. 6054.22 maturati durante l'intero

2014.

Egli calcola così le sue spettanze l'11 aprile 2014, data del “divorzio” (recte:

della litispendenza), in fr. 42 338.66,

rispettivamente in € 35 211.79 al

tasso di cambio del 31 dicembre 2014. Egli dichiara inoltre che tali averi sono

soggetti a tassazione separata, con un onere d'imposta che egli calcola in € 11 972.–, onde un capitale netto di € 23 239.78, pari a fr. 27 943.51, sempre che

tale importo gli sia effettivamente versato, visto il fallimento del datore di

lavoro.

c) La

convenuta allega che nella sua precedente sentenza questa Camera ha accertato

gli averi previdenziali del marito in € 114 711.90 e che il doc.

P certifica averi per complessivi € 92 124.37. Essa contesta

altresì che i calcoli dell'ex marito trovino giustificazione negli atti. Quest'ultima

obiezione non è fondata. In realtà il precedente giudizio di questa Camera non

contiene accertamenti sulla consistenza degli averi previdenziali di AO 1,

tant'è che gli atti sono stati ritornati al Pretore proprio per integrare

l'istruttoria (anche) su tale aspetto. La cifra menzionata dalla convenuta si

riferiva unicamente alle censure da lei formulate in quella procedura di

appello (sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020 consid. 12, 18 e 19).

Sulla quantificazione degli averi previdenziali dell'attore, pertanto, la

precedente sentenza non vincola il giudice del rinvio.

d) Che il

fallimento della __________ S.p.A., preceden­te datrice di lavoro dell'attore,

sollevasse incognite sulla sorte del “trattamento di fine rapporto” rimasto in azienda era stato sottolineato

anche nella precedente sentenza di questa Camera (consid. 18). L'interessato tuttavia

non ha recato il minimo elemento di prova atto a dimostrare che le spettanze

attestate dalla documentazione agli atti non gli saranno più corrisposte (cfr. doc.

C). Inoltre l'attore fonda i suoi calcoli sui dati che risultano dalla sua

busta paga del dicembre 2014 (doc. I), ma non spiega perché il documento

considerato dal Pretore, che costituisce pur sempre una certificazione

all'attenzione dell'autorità fiscale italiana e dalla quale risultano averi ben

più elevati, non sia attendibile (doc. P). Per di più, l'appellante incidentale

si diffonde in calcoli sulla valutazione delle spettanze maturate pro rata nel

2014.

fino all'avvio della causa di divorzio, sulla presumibile imposta a suo

carico e sull'ammontare delle sue spettanze di “trattamento di fine rapporto”

al netto degli oneri fiscali, ma non indica, per finire, di quanto andrebbe

ridotta l'indennità adeguata stabilita nella decisione impugnata. Se non che, anche

in materia di divisione della previdenza professionale, per essere ricevibili

pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate (sentenza del Tribunale

federale 5A_346/2016 del 29 giugno 2017 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 143

III 361; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_194/2020 del 5

novembre 2020 consid 1.1). Ne segue che al riguardo l'appello che si rivela una

volta ancora irricevibile per carenza di requisiti formali.

8.

Con

l'appello incidentale l'attore chiede infine che le spese processuali siano

poste integralmente a carico dell'ex moglie e che

quest'ultima sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 14 000.– per ripetibili (pag. 2). Le motivazioni

di tale richiesta di giudizio, formulate nel quadro della risposta e della

duplica all'appello principale sono già state trattate (sopra, consid. 4). Al riguardo

non soccorre dunque ripetersi.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili di appello

9.

Le

spese dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv.

2.

CPC). AP 1 ottiene, per finire, una riduzione delle spese processuali a suo

carico, ma non nella misura richiesta. Essa soccombe integralmente, per

converso, sull'aumento dell'indennità adeguata. Tenuto conto dei valori

litigiosi in gioco, nel complesso si giustifica così di addebitarle sette

ottavi degli oneri processuali e di porre il resto a carico del marito, il

quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (sei ottavi

dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3). Le spese

dell'appello incidentale, invece, seguono l'integrale soccombenza di AO 1 (art.

106.

cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere alla convenuta un'adeguata indennità

per ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

10.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmen­te la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri l'ammontare

litigioso dell'indennità adeguata nel senso dell'art.124e cpv. 1 CPC

(fr. 25 000.– per l'appello principale, fr. 50 207.80 per l'appello incidentale) e la

quota litigiosa delle spese processuali (fr. 10 266.65 di spese processuali, fr. 12 000.– di ripetibili per l'appello

principale, rispettivamente fr. 7333.35 di spese processuali e fr. 8000.– di

ripetibili per l'appello incidentale).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata sono così riformata:

3.

Le spese processuali di fr. 22 000.– (compresi i costi per la perizia e per il

successivo complemento di fr. 5207.75, il richiamo di do­cumenti per fr. 601.–

e le indennità per i testimoni di complessivi fr. 80.–) sono poste per tre

settimi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta.

4.

La convenuta è condannata a versare all'attore fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 2000.–, sono poste per sette ottavi a carico di AP 1 e per il

resto a carico di AO 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr. 3000.–

per ripetibili ridotte.

III. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello incidentale è respinto.

IV. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 3000.–, sono poste a

carico di AO 1, che

rifonderà a AP 1 fr. 4000.– per ripetibili.

V. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).