11.2021.118
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un contributo alimentare stabilito a protezione dell'unione coniugale
30 settembre 2021Italiano17 min
coniugi si sono trasferiti in Spagna (a __________, prima, e a __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.118
Lugano
30 settembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2021.45 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 aprile 2021 da
AP
1 __________ (E)
(con
recapito presso la madre )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello dell'8 settembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 1° settembre 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1979) e AO 1
(1990) si sono sposati a __________ il 21 agosto 2015. Nel settembre del 2015 i
coniugi si sono trasferiti in Spagna (a __________, prima, e a __________, __________,
poi) dove sono nate A__________, il 30 giugno 2016, e C__________, il 26
agosto 2017. Dopo aver lavorato come rappresentante e meccanico e avere
iniziato la ristrutturazione di una stalla da destinare all'agriturismo, il
marito attualmente non svolge attività lucrativa e vive con i frutti di un
vasto podere da lui acquistato a __________). I coniugi si sono separati nel dicembre
del 2017, quando AO 1 è rientrata in Svizzera con le figlie. Neppure lei
esercita un'attività lucrativa. Si dedica alla cura delle figlie e riscuote
prestazioni assistenziali.
B. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 19 aprile 2019 da AO 1
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. SO.2019.279) i
coniugi hanno raggiunto il 28 ottobre 2019 un accordo – omologato dal Pretore seduta
stante – che li autorizzava a vivere separati, affidava le figlie alla madre,
stabiliva il diritto di visita paterno (da esercitare nell'abitazione dei nonni
paterni a __________, quattro ore il 1° novembre 2019 e dalle 9.00 alle 18.00 dal
26 al 31 dicembre 2019, oltre a regolari videochiamate, di solito il lunedì tra
le 15.30 e le 16.30, ora svizzera) e obbligava il marito a versare un
contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia dal novembre del
2019 (senza cenno ad assegni familiari). Statuendo con sentenza del 22 gennaio
2021, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato le
figlie alla madre con autorità parentale congiunta, ha regolato il diritto di
visita paterno durante le vacanze scolastiche estive (da esercitare sempre nel-l'abitazione
dei nonni paterni a __________, tre giorni la settimana dalle 09.00 alle 19.00
quando il padre sarebbe stato in Ticino), oltre a contatti telefonici ogni
settimana tra le 17.00 e le 18.00 (ora svizzera), ha invitato l'autorità
regionale di protezione a monitorare la situazione e a valutare un possibile
ampliamento delle relazioni personali dall'inverno del 2021 e ha condannato AP
1 a versare un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia (senza
cenno ad assegni familiari).
C. Nel frattempo, il 15
dicembre 2020, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore
per ottenere fra l'altro – previa concessione del gratuito patrocinio –
l'affidamento delle figlie con autorità parentale esclusiva, il disciplinamento
del diritto di visita paterno (quando il convenuto è in Svizzera, fino ai sei
anni di C__________ il mercoledì dalle 13.30 alle 18.00 e il sabato o la
domenica dalle 9.00 alle 18.00, dopo i sei anni di C__________ il mercoledì pomeriggio
più un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera, e dopo i
12 anni di C__________ eventualmente anche in Spagna durante le vacanze
estive), il versamento di un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per
ogni figlia fino alla maggiore età o al termine della formazione (assegni
familiari non compresi) e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi
(inc. DM.2020.55). All'udienza del 13 gennaio 2021, indetta per la
conciliazione, le parti si sono intese nel senso di non avanzare reciproche
pretese in liquidazione del regime dei beni e della previdenza professionale,
come pure di ri-nunciare a contributi di mantenimento fra di loro. Le altre
questioni sono rimaste litigiose e il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di
20 giorni per munirsi di un patrocinatore.
D. Il 18 gennaio 2021 AP
1 ha comunicato di volersi difendere da sé e ha proposto di mantenere
l'autorità parentale congiunta, fissando le sue relazioni personali con le
figlie in tre contatti telefonici la settimana (alle ore 19.30, ora svizzera)
quando egli è in Spagna, da ridurre a due contatti nei periodi in cui egli soggiorna
in Svizzera (stimati in quattro mesi annui) e durante i quali ha chiesto di
avere con sé le figlie ogni fine settimana dal sabato alle 9.00 fino alla
domenica alle 18.00, cinque giorni durante le vacanze scolastiche di Natale,
tre giorni durante le vacanze di Carnevale e Pasqua e due settimane (non
consecutive) in quelle estive. Dopo i sei anni di C__________, AP 1 ha chiesto
inoltre di poter trascorrere con le figlie due settimane in Spagna durante le
vacanze estive, di iniziare gli incontri in Svizzera nei fine settimana già dal
venerdì sera alle ore 18.00 e di aumentarli a una settimana durante le vacanze
di Natale e – alternativamente – durante quelle di Carnevale, Pasqua e
Ognissanti.
E. Vistosi assegnare un
ultimo termine di 10 giorni per pronunciarsi sugli effetti del divorzio ancora
contesi, il convenuto ha scritto il 19 febbraio 2021 di non volersi più esprimere
sullo scioglimento del matrimonio e di rinunciare a ogni autorità e contatto
con le figlie, le quali sarebbero influenzate negativamente dal nuovo compagno
della moglie, rifiutando inoltre ogni pagamento per non “non far fare la bella
vita a chi non lo merita”. AO 1 ha replicato il 26 marzo 2021, ribadendo la
propria posizione, non senza demandare al Pretore il compito di definire il
diritto di visita paterno secondo le risultanze istruttorie. Il 7 giugno 2021 si
sono tenute le prime arringhe, nel corso delle quali l'attrice ha adeguato le proprie
richieste nel senso di sospendere ogni diritto di visita paterno e ha
notificato prove. La causa di divorzio si trova attualmente in fase istruttoria.
F. Intanto AP 1 si è
rivolto il 30 aprile 2021 al Pretore per ottenere la revoca, dal gennaio del
2021, del contributo alimentare di fr. 100.– mensili stabilito a protezione
dell'unione coniugale in favore di ciascuna figlia, facendo valere la mancanza
di entrate da parte sua per tutto il 2020. All'udienza del 7 giugno 2021,
indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 ha instato per il rigetto
dell'istanza e per il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria
cautelare è iniziata seduta stante con la deposizione del marito ed è terminata
il 9 luglio 2021. Al dibatti-mento finale del 30 agosto 2021 le parti hanno
ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto cautelare del 1°
settembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza di modifica. Le spese
processuali di complessivi fr. 130.– sono state poste a carico del-l'istante,
tenuto a rifondere a AO 1, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, un'indennità
di fr. 300.– per ripetibili.
G. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8
settembre 2021 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di
accogliere la sua richiesta di esonero dal contributo di mantenimento in
favore delle figlie dal gennaio del 2021 e di intervenire sulla questione dei
diritti di visita, emanando una decisione definitiva al riguardo. Il memoriale
non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari sono adottate con la procedura sommaria
(art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri il
lungo lasso di tempo che deve ancora trascorrere fino alla maggiore età delle
figlie. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare
impugnato è stato recapitato all'istante il 2 settembre 2021 (accertamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'8 settembre 2021 (timbro
postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Nel decreto
impugnato il Pretore, riassunti i criteri che governano la modifica di misure a
protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio, ha accertato
che l'istante non ha addotto fatti nuovi riguardo alla sua situazione economica,
ovvero circostanze intervenute dopo la sentenza a protezione dell'unione
coniugale del 22 gennaio 2021. Egli sostiene di non poter versare i contributi
alimentari litigiosi poiché è senza lavoro e la situazione pandemica da
coronavirus gli ha impedito di conseguire guadagni per tutto il 2020. Se non
che – ha rilevato il primo giudice – l'emergenza sanitaria è già iniziata nel
febbraio-marzo del 2020 senza che AP 1 abbia chiesto nella procedura a tutela
dell'unione coniugale di ridurre l'onere alimentare per effetto di una mutata
situazione. A parte ciò, secondo il Pretore vi è poca chiarezza anche in merito
all'attività svolta dall'istante. L'interessato rivendica il diritto di vivere di
sussistenza come un eremita e di non lavorare, salvo poi ammettere di vendere ‟qualche
kg di frutta e verdura a dei negozi qua in paeseˮ. Il marito si
contraddice inoltre, per il primo giudice, anche nella misura in cui da un lato
assevera che sua madre gli ha anticipato nel 2020 i contributi alimentari per A__________
e C__________, essendo egli privo di mezzi, ma dall'altro afferma di aver
potuto versare il dovuto fino al dicembre del 2020 grazie al lavoro svolto ‟in
passatoˮ.
Comunque sia, per il
Pretore l'istanza va respinta perché, a prescindere da quanto precede, AP 1 è
responsabile della sua condizione finanziaria. Per sua stessa ammissione egli
non cerca un impiego, nonostante le sue ‟vaste conoscenze e capacità nel
settore tecnico e commercialeˮ, poiché si dice insoddisfatto dei diritti
di visita. In simili circostanze si giustifica di imputargli un reddito ipotetico
di € 1800.– mensili come rappresentante, venditore, operaio metalmeccanico o
meccanico (attività già svolte in Spagna), anche perché, dandosi situazioni
finanziarie modeste, le esigenze poste al debitore alimentare di sfruttare le
proprie capacità di guadagno per far fronte agli obblighi alimentari nei
confronti di figli minorenni sono particolarmente elevate. Ciò posto, il primo
giudice ha reputato che, dovendo sostenere ‟poche speseˮ per il
proprio mantenimento, l'istante continua a essere in grado di finanziare il
contributo alimentare stabilito a protezione dell'unione coniugale.
3.
L'appellante
ribadisce che, rimasto senza lavoro, dal gennaio del 2021, egli vive di caccia,
pesca e dei frutti della sua terra, ‟eventualmente vendendo o barattando
alcuni dei miei prodotti per fare fronte alle mie necessità più basicheˮ. Sottolinea
di avere versato i contributi per gli anni 2019 e 2020 con grande fatica e indebitandosi
verso terzi, ciò che lo avrebbe costretto a cercare lavori temporanei, anche
sottopagati, per rimborsare i debiti.
L'istante riafferma
il diritto di vivere come gli pare, alla stessa stregua della moglie che ha
potuto tradirlo e lasciarlo in Spagna, portandogli via le figlie e impedendogli
di esercitare diritti di visita ‟decentiˮ. Quanto alla sua
situazione lavorativa e al suo stile di vita, egli sostiene di avere dimostrato
di non avere un impiego né entrate fisse. Onde la richiesta di revocare i
contributi di mantenimento.
4.
Il giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti
cautelari, applicando per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione
coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC). Se sono già state emanate misure a
tutela dell'unione coniugale, come in concreto, tali misure rimangono in vigore
anche durante una successiva causa di divorzio fino al momento in cui il
giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro –
decretando provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC; FamPra.ch 2013
pag. 200 consid. 3.3.2 con riferimento a DTF 129 III 60 e nota di Duss). La modifica di misure a
protezione dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che regolano la
modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 179 cpv.
1.
seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano mutate in maniera
relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della
decisione, oppure che previsioni formulate in base alla situazione di quel
momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o che l'autorità
abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179
cpv. 1 prima frase CC in combinazione con
DTF 141 III 378 consid. 3.3.1; nello stesso senso: I CCA, sentenza
inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019 consid. 5).
Ove non sussistano i
presupposti testé enunciati, l'autorità di forza giudicata relativa di cui
beneficia una decisione a tutela dell'unione coniugale – come un decreto
cautelare in una causa di divorzio (DTF 127 III 498 consid. 3, confermato in
DTF 141 III 381 consid. 3.4), al quale essa si apparenta (DTF 137 III 477 consid.
4.1) – osta a una modifica. Una modifica è esclusa pertanto se è chiesta sulla
base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il giudizio
di cui è postulata la modifica. Così, se dinanzi a tale autorità una parte non
ha recato allegazioni pertinenti, non ha
offerto determinate prove o ha commesso errori di procedura, quella
parte non può più rimettere in discussione il giudizio mediante un'istanza di
modifica (I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019 consid. 6 con
riferimento).
5.
Nella misura in cui
accenna alla mancanza di lavoro per giustificare il suo attuale stile di vita,
l'appellante trascura che in un
appello occorre confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, non limitarsi a
ripetere allegazioni di prima sede. Un appellante deve spiegare perché
il primo giudice sarebbe caduto
in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella decisione
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III
576.
consid, 2.3.3; 138 III 375 consid. 4.3.1). In concreto l'appello non
adempie simili requisiti. L'istante sorvola totalmente sull'argomentazione del
Pretore, stando al quale la mancanza di lavoro dovuta alla situazione pandemica
non costituisce una circostanza nuova, ma era già data nella procedura a tutela
dell'unione coniugale senza che ciò abbia indotto l'interessato a chiedere una
riduzione dell'onere alimentare. Per di più, già al-l'udienza del 28 ottobre
2019.
l'istante aveva dichiarato che ‟attualmente non sta svolgendo
attività lucrativaˮ (verbale di quel giorno, pag. 1, nell'inc.
SO.2019.279), il che non gli ha impedito di intendersi con la moglie su un contributo alimentare
di fr. 100.– mensili per ogni
figlia. Ne segue che l'accertamento del primo giudice, stando al quale
l'istante non ha addotto né reso verosimile una modifica duratura e rilevante
della sua situazione economica, men che meno dopo la decisione a tutela
dell'unione coniugale del 22 gennaio 2021, sfugge alla critica.
6.
Riguardo alle
difficoltà incontrate nel finanziare i contributi alimentari per le figlie nel
2019.
e 2020, l'appellante medesimo dà atto di aver dovuto far capo a lavori
temporanei per restituire quanto anticipatogli da sua madre e da terzi, riconoscendo
così di aver potuto svolgere in quel periodo qualche lavoro, seppure mal
remunerato. A ragione il Pretore rileva perciò che l'asserita impossibilità di svolgere
‟lavoretti saltuariˮ per tutto il 2020 (istanza, pag. 1 in fondo) è
contraddetta dalle stesse allegazioni dell'istante. Al riguardo l'appello cade
nel vuoto.
7.
In definitiva, la decisione
impugnata poggia su una doppia motivazione: in primo luogo il Pretore ha
ritenuto che la pretesa mancanza di lavoro non costituisce una nuova
circostanza suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare
stabilito a protezione dell'unione coniugale. In secondo luogo egli ha
considerato che, a prescindere dall'effettiva mancanza di lavoro, AP 1 non
cerca un impiego ed è responsabile della sua situazione finanziaria, sicché si
giustifica di ascrivergli un reddito potenziale di € 1800.– mensili atto a
permettergli di finanziare i contributi di mantenimento. E quando una decisione è
sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di
esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve
confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel
senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte
contro ogni motivazione risultano fondate (DTF
142.
III 368 consid. 2.4 con rinvii; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 27c).
Nella
fattispecie l'appellante si diffonde – come si è visto (consid. 5 e 6) –
sulla mancanza di un reddito effettivo e di un impiego fisso. Contesta dunque
la prima motivazione addotta dal Pretore. Con la seconda motivazione si
confronta poco o punto. Egli non revoca in dubbio che, nonostante le conoscenze
e le capacità acquisite nel settore tecnico e commerciale (osservazioni del 22
luglio 2021), non cerchi lavoro né che tale passività si riconduca a una sua
reazione per un'insoddisfacente disciplina delle relazioni personali. Tanto
meno l'istante contesta la possibilità di conseguire in Spagna, nei settori
indicati dal Pretore (rappresentanza, vendita, meccanica), un guadagno che gli consenta, a fronte di un fabbisogno
minimo (vitto, più tassa di circolazione di € 150.– annui, più
assicurazione dell'automobile di € 300.– annui: doc. E, pag. 2), di sopperire agli obblighi alimentari. Certo, egli
rivendica il ‟diritto di decidere come
vivereˮ, a maggior ragione dopo che la moglie lo ha lasciato portando
con sé le figlie. Dimentica però che l'obbligo del debitore alimentare, evocato
dal Pretore, di intraprendere ogni sforzo da lui esigibile per sostentare
debitamente i figli minorenni prevale sulla libera scelta di una professione
(RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con rinvii). Ne deriva che l'appello è destinato
all'insuccesso.
8.
Quanto alla
richiesta di fissare i diritti di visita emanando una regolamentazione
definitiva, la questione esula dall'attuale controversia, che riguarda
unicamente la revoca cautelare dei contributi di mantenimento stabiliti a
tutela dell'unione coniugale. Una decisione definitiva sui diritti di visita potrà
essere emanata dal giudice solo al termine dell'istruttoria nella causa di
divorzio. Nell'attesa, nulla impedisce all'interessato di chiedere una nuova
disciplina cautelare delle relazioni personali con le figlie. Se ne conclude
che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
9.
Le spese del
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In verosimile affanno
finanziario, l'appellante è tuttavia privo di cognizioni giuridiche e ha agito
senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Si
giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone
inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1
per osservazioni.
10.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere
davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato
è confermato.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).