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Decisione

11.2021.118

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un contributo alimentare stabilito a protezione dell'unione coniugale

30 settembre 2021Italiano17 min

coniugi si sono trasferiti in Spagna (a __________, prima, e a __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.118

Lugano

30 settembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa CA.2021.45 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 aprile 2021 da

AP

1 __________ (E)

(con

recapito presso la madre )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello dell'8 settembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore il 1° settembre 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1979) e AO 1

(1990) si sono sposati a __________ il 21 agosto 2015. Nel settembre del 2015 i

coniugi si sono trasferiti in Spagna (a __________, prima, e a __________, __________,

poi) dove sono nate A__________, il 30 giugno 2016, e C__________, il 26

agosto 2017. Dopo aver lavorato come rappresentante e meccanico e avere

iniziato la ristrutturazione di una stalla da destinare all'agriturismo, il

marito attualmente non svolge attività lucrativa e vive con i frutti di un

vasto podere da lui acquistato a __________). I coniugi si sono separati nel dicembre

del 2017, quando AO 1 è rientrata in Svizzera con le figlie. Neppure lei

esercita un'attività lucrativa. Si dedica alla cura delle figlie e riscuote

prestazioni assistenziali.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 19 aprile 2019 da AO 1

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (inc. SO.2019.279) i

coniugi hanno raggiunto il 28 ottobre 2019 un accordo – omologato dal Pretore seduta

stante – che li autorizzava a vivere separati, affidava le figlie alla madre,

stabiliva il diritto di visita paterno (da esercitare nell'abitazione dei nonni

paterni a __________, quattro ore il 1° novembre 2019 e dalle 9.00 alle 18.00 dal

26 al 31 dicembre 2019, oltre a regolari videochiamate, di solito il lunedì tra

le 15.30 e le 16.30, ora svizzera) e obbligava il marito a versare un

contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia dal novembre del

2019 (senza cenno ad assegni familiari). Statuendo con sentenza del 22 gennaio

2021, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato le

figlie alla madre con autorità parentale congiunta, ha regolato il diritto di

visita paterno durante le vacanze scolastiche estive (da esercitare sempre nel-l'abitazione

dei nonni paterni a __________, tre giorni la settimana dalle 09.00 alle 19.00

quando il padre sarebbe stato in Ticino), oltre a contatti telefonici ogni

settimana tra le 17.00 e le 18.00 (ora svizzera), ha invitato l'autorità

regionale di protezione a monitorare la situazione e a valutare un possibile

ampliamento delle relazioni personali dall'inverno del 2021 e ha condannato AP

1 a versare un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia (senza

cenno ad assegni familiari).

C. Nel frattempo, il 15

dicembre 2020, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore

per ottenere fra l'altro – previa concessione del gratuito patrocinio –

l'affidamento delle figlie con autorità parentale esclusiva, il disciplinamento

del diritto di visita paterno (quando il convenuto è in Svizzera, fino ai sei

anni di C__________ il mercoledì dalle 13.30 alle 18.00 e il saba­to o la

domenica dalle 9.00 alle 18.00, dopo i sei anni di C__________ il mercoledì pomeriggio

più un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera, e dopo i

12 anni di C__________ eventualmente anche in Spagna durante le vacanze

estive), il versamento di un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per

ogni figlia fino alla maggiore età o al termine della formazione (assegni

familiari non compresi) e l'attribuzione degli accrediti per compiti educativi

(inc. DM.2020.55). All'udienza del 13 gennaio 2021, indetta per la

conciliazione, le parti si sono intese nel senso di non avanzare reciproche

pretese in liquidazione del regime dei beni e della previdenza professionale,

come pure di ri-nunciare a contributi di mantenimento fra di loro. Le altre

questioni sono rimaste litigiose e il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di

20 giorni per munirsi di un patrocinatore.

D. Il 18 gennaio 2021 AP

1 ha comunicato di volersi difendere da sé e ha proposto di mantenere

l'autorità parentale congiunta, fissando le sue relazioni personali con le

figlie in tre contatti telefonici la settimana (alle ore 19.30, ora svizzera)

quando egli è in Spagna, da ridurre a due contatti nei periodi in cui egli soggiorna

in Svizzera (stimati in quattro mesi annui) e durante i quali ha chiesto di

avere con sé le figlie ogni fine settimana dal sabato alle 9.00 fino alla

domenica alle 18.00, cinque giorni durante le vacanze scolastiche di Nata­le,

tre giorni durante le vacanze di Carnevale e Pasqua e due settimane (non

consecutive) in quelle estive. Dopo i sei anni di C__________, AP 1 ha chiesto

inoltre di poter trascorrere con le figlie due settimane in Spagna durante le

vacanze estive, di iniziare gli incontri in Svizzera nei fine settimana già dal

venerdì sera alle ore 18.00 e di aumentarli a una settimana durante le vacanze

di Natale e – alternativamente – durante quelle di Carnevale, Pasqua e

Ognissanti.

E. Vistosi assegnare un

ultimo termine di 10 giorni per pronunciarsi sugli effetti del divorzio ancora

contesi, il convenuto ha scritto il 19 febbraio 2021 di non volersi più esprimere

sullo scioglimento del matrimonio e di rinunciare a ogni autorità e contatto

con le figlie, le quali sarebbero influenzate negativamente dal nuovo compagno

della moglie, rifiutando inoltre ogni pagamento per non “non far fare la bella

vita a chi non lo merita”. AO 1 ha replicato il 26 marzo 2021, ribadendo la

propria posizione, non senza demandare al Pretore il compito di definire il

diritto di visita paterno secondo le risultanze istruttorie. Il 7 giugno 2021 si

sono tenute le prime arringhe, nel corso delle quali l'attrice ha adeguato le proprie

richieste nel senso di sospendere ogni diritto di visita paterno e ha

notificato prove. La causa di divorzio si trova attualmente in fase istruttoria.

F. Intanto AP 1 si è

rivolto il 30 aprile 2021 al Pretore per ottenere la revoca, dal gennaio del

2021, del contributo alimentare di fr. 100.– mensili stabilito a protezione

dell'unione coniugale in favore di ciascuna figlia, facendo valere la mancanza

di entrate da parte sua per tutto il 2020. All'udienza del 7 giugno 2021,

indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 ha instato per il rigetto

dell'istanza e per il beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria

cautelare è iniziata seduta stante con la deposizione del marito ed è terminata

il 9 luglio 2021. Al dibatti-mento finale del 30 agosto 2021 le parti hanno

ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto cautelare del 1°

settembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza di modifica. Le spe­se

processuali di complessivi fr. 130.– sono state poste a carico del-l'istante,

tenuto a rifondere a AO 1, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, un'indennità

di fr. 300.– per ripetibili.

G. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8

settembre 2021 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di

accoglie­re la sua richiesta di esonero dal contributo di mantenimento in

favore delle figlie dal gennaio del 2021 e di intervenire sulla questione dei

diritti di visita, emanando una decisione definitiva al riguardo. Il memoriale

non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari sono adottate con la procedura sommaria

(art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie

meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri il

lungo lasso di tempo che deve ancora trascorrere fino alla maggiore età delle

figlie. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare

impugnato è stato recapitato all'istante il 2 settembre 2021 (accertamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'8 settembre 2021 (timbro

postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nel decreto

impugnato il Pretore, riassunti i criteri che governano la modifica di misure a

protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio, ha accertato

che l'istante non ha addotto fatti nuovi riguardo alla sua situazione economica,

ovvero circostanze intervenute dopo la sentenza a protezione dell'unione

coniugale del 22 gennaio 2021. Egli sostiene di non poter versare i contributi

alimentari litigiosi poiché è senza lavoro e la situazione pandemica da

coronavirus gli ha impedito di conseguire guadagni per tutto il 2020. Se non

che – ha rilevato il primo giudice – l'emergenza sanitaria è già iniziata nel

febbraio-marzo del 2020 senza che AP 1 abbia chiesto nella procedura a tutela

dell'unione coniugale di ridurre l'onere alimentare per effetto di una mutata

situazione. A parte ciò, secondo il Pretore vi è poca chiarezza anche in merito

all'attività svolta dall'istante. L'interessato rivendica il diritto di vivere di

sussistenza come un eremita e di non lavorare, salvo poi ammettere di vendere ‟qualche

kg di frutta e verdura a dei negozi qua in paeseˮ. Il marito si

contraddice inoltre, per il primo giudice, anche nella misura in cui da un lato

assevera che sua madre gli ha anticipato nel 2020 i contributi alimentari per A__________

e C__________, essendo egli privo di mezzi, ma dall'altro afferma di aver

potuto versare il dovuto fino al dicembre del 2020 grazie al lavoro svolto ‟in

passatoˮ.

Comunque sia, per il

Pretore l'istanza va respinta perché, a prescindere da quanto precede, AP 1 è

responsabile della sua condizione finanziaria. Per sua stessa ammissione egli

non cerca un impiego, nonostante le sue ‟vaste conoscenze e capacità nel

settore tecnico e commercialeˮ, poiché si dice insoddisfatto dei diritti

di visita. In simili circostanze si giustifica di imputargli un reddito ipotetico

di € 1800.– mensili come rappresentante, venditore, operaio metalmeccanico o

meccanico (attività già svolte in Spagna), anche perché, dandosi situazioni

finanziarie modeste, le esigenze poste al debitore alimentare di sfruttare le

proprie capacità di guadagno per far fronte agli obblighi alimentari nei

confronti di figli minorenni sono particolarmen­te elevate. Ciò posto, il primo

giudice ha reputato che, dovendo sostenere ‟poche speseˮ per il

proprio mantenimento, l'istante continua a essere in grado di finanziare il

contributo alimentare stabilito a protezione dell'unione coniugale.

3.

L'appellante

ribadisce che, rimasto senza lavoro, dal gennaio del 2021, egli vive di caccia,

pesca e dei frutti della sua terra, ‟eventualmente vendendo o barattando

alcuni dei miei prodotti per fare fronte alle mie necessità più basicheˮ. Sottolinea

di avere versato i contributi per gli anni 2019 e 2020 con grande fatica e indebitandosi

verso terzi, ciò che lo avrebbe costretto a cercare lavori temporanei, anche

sottopagati, per rimborsare i debiti.

L'istante riafferma

il diritto di vivere come gli pare, alla stessa stregua della moglie che ha

potuto tradirlo e lasciarlo in Spagna, portandogli via le figlie e impedendogli

di esercitare diritti di visita ‟decentiˮ. Quanto alla sua

situazione lavorativa e al suo stile di vita, egli sostiene di avere dimostrato

di non avere un impiego né entrate fisse. Onde la richiesta di revocare i

contributi di mantenimento.

4.

Il giudice del divorzio prende i necessari provvedimenti

cautelari, applicando per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione

coniugale (art. 276 cpv. 1 CPC). Se sono già state emanate misure a

tutela dell'unione coniugale, come in concreto, tali misure rimangono in vigore

anche durante una successiva causa di divorzio fino al momento in cui il

giudice del divorzio non le sopprima o le sostituisca – pro futuro –

decretando provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 2 CPC; FamPra.ch 2013

pag. 200 consid. 3.3.2 con riferimento a DTF 129 III 60 e nota di Duss). La modifica di misure a

protezione dell'unione coniugale soggiace agli stessi criteri che regolano la

modifica di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 179 cpv.

1.

seconda frase CC). A tal fine occorre perciò che siano mutate in maniera

relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della

decisione, oppure che previsioni formulate in base alla situazione di quel

momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o che l'autorità

abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179

cpv. 1 prima frase CC in combinazione con

DTF 141 III 378 consid. 3.3.1; nello stesso senso: I CCA, sentenza

inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019 consid. 5).

Ove non sussistano i

presupposti testé enunciati, l'autorità di forza giudicata relativa di cui

beneficia una decisione a tutela dell'unione coniugale – come un decreto

cautelare in una causa di divorzio (DTF 127 III 498 consid. 3, confermato in

DTF 141 III 381 consid. 3.4), al quale essa si apparenta (DTF 137 III 477 consid.

4.1) – osta a una modifica. Una modifica è esclusa pertanto se è chiesta sulla

base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il giudizio

di cui è postulata la modifica. Così, se dinanzi a tale autorità una parte non

ha recato allegazioni pertinenti, non ha

offerto determinate prove o ha commesso errori di procedura, quella

parte non può più rimettere in discussione il giudizio mediante un'istanza di

modifica (I CCA, sentenza inc. 11.2019.58 del 1° ottobre 2019 consid. 6 con

riferimento).

5.

Nella misura in cui

accenna alla mancanza di lavoro per giustificare il suo attuale stile di vita,

l'appellante trascura che in un

appello occorre confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, non limitarsi a

ripetere allegazioni di prima sede. Un appellante deve spiegare perché

il primo giudice sarebbe caduto

in errore e confrontarsi a tal fine con la motivazione addotta nella decisione

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (DTF 141 III

576.

consid, 2.3.3; 138 III 375 consid. 4.3.1). In concreto l'appello non

adempie simili requisiti. L'istante sorvola totalmente sull'argomentazione del

Pretore, stando al quale la mancanza di lavoro dovuta alla situazione pandemica

non costituisce una circostanza nuova, ma era già data nella procedura a tutela

dell'unione coniugale senza che ciò abbia indotto l'interessato a chiedere una

riduzione dell'onere alimentare. Per di più, già al-l'udienza del 28 ottobre

2019.

l'istante aveva dichiarato che ‟attualmente non sta svolgendo

attività lucrativaˮ (verbale di quel giorno, pag. 1, nell'inc.

SO.2019.279), il che non gli ha impedito di intendersi con la moglie su un contributo alimentare

di fr. 100.– mensili per ogni

figlia. Ne segue che l'accertamento del primo giudice, stando al quale

l'istante non ha addotto né reso verosimile una modifica duratura e rilevante

della sua situazione economica, men che meno dopo la decisione a tutela

dell'unione coniugale del 22 gennaio 2021, sfugge alla critica.

6.

Riguardo alle

difficoltà incontrate nel finanziare i contributi alimentari per le figlie nel

2019.

e 2020, l'appellante medesimo dà atto di aver dovuto far capo a lavori

temporanei per restituire quanto anticipatogli da sua madre e da terzi, riconoscendo

così di aver potuto svolgere in quel periodo qualche lavoro, seppure mal

remunerato. A ragione il Pretore rileva perciò che l'asserita impossibilità di svolgere

‟lavoretti saltuariˮ per tutto il 2020 (istanza, pag. 1 in fondo) è

contraddetta dalle stesse allegazioni dell'istante. Al riguardo l'appello cade

nel vuoto.

7.

In definitiva, la decisione

impugnata poggia su una doppia motivazione: in primo luogo il Pretore ha

ritenuto che la pretesa mancanza di lavoro non costituisce una nuova

circostanza suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare

stabilito a protezione dell'unione coniugale. In secondo luogo egli ha

considerato che, a prescindere dall'effettiva mancanza di lavoro, AP 1 non

cerca un impiego ed è responsabile della sua situazione finanziaria, sicché si

giustifica di ascrivergli un reddito potenziale di € 1800.– mensili atto a

permettergli di finanziare i contributi di mantenimento. E quando una decisione è

sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di

esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve

confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel

senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte

contro ogni motivazione risultano fondate (DTF

142.

III 368 consid. 2.4 con rinvii; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 27c).

Nella

fattispecie l'appellante si diffonde – come si è visto (consid. 5 e 6) –

sulla mancanza di un reddito effettivo e di un impie­go fisso. Contesta dunque

la prima motivazione addotta dal Pretore. Con la seconda motivazione si

confronta poco o punto. Egli non revoca in dubbio che, nonostante le conoscenze

e le capacità acquisite nel settore tecnico e commerciale (osservazioni del 22

luglio 2021), non cerchi lavoro né che tale passivi­tà si riconduca a una sua

reazione per un'insoddisfacente disciplina delle relazioni personali. Tanto

meno l'istante contesta la possibilità di conseguire in Spagna, nei settori

indicati dal Pretore (rappresentanza, vendita, meccanica), un guadagno che gli consenta, a fronte di un fabbisogno

minimo (vitto, più tassa di circolazione di € 150.– annui, più

assicurazione dell'automobile di € 300.– annui: doc. E, pag. 2), di sopperire agli obblighi alimentari. Certo, egli

rivendica il ‟diritto di decidere come

vivereˮ, a maggior ragio­ne dopo che la moglie lo ha lasciato portando

con sé le figlie. Dimentica però che l'obbligo del debitore alimentare, evocato

dal Pretore, di intraprendere ogni sforzo da lui esigibile per sostentare

debitamente i figli minorenni prevale sulla libera scelta di una professione

(RtiD II-2020 pag. 843 n. 8c consid. 6b con rinvii). Ne deriva che l'appello è destinato

all'insuccesso.

8.

Quanto alla

richiesta di fissare i diritti di visita emanando una regolamentazione

definitiva, la questione esula dall'attuale controversia, che riguarda

unicamente la revoca cautelare dei contributi di mantenimento stabiliti a

tutela dell'unione coniugale. Una decisione definitiva sui diritti di visita potrà

essere emanata dal giudice solo al termine dell'istruttoria nella causa di

divorzio. Nell'attesa, nulla impedisce all'interessato di chiedere una nuova

disciplina cautelare delle relazioni personali con le figlie. Se ne conclude

che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

9.

Le spese del

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In verosimile affanno

finanziario, l'appellante è tuttavia privo di cognizioni giuridiche e ha agito

senza l'ausilio di un legale in una causa del diritto di famiglia. Si

giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone

inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1

per osservazioni.

10.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere

davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato

è confermato.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).