Lexipedia

Decisione

11.2021.122

Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali: scioglimento della comproprietà e liquidazione del regime matrimoniale, differenza tra partecipazione al plusvalore e compenso tra le masse. Contributo alimentare per moglie: durata del contributo di mantenimento in caso di pensionamento del creditor

7 agosto 2024Italiano51 min

il Pretore ha pronunciato il divorzio e, in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato lo scioglimento

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.122

Lugano

7 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2018.27

(divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera

promossa con petizione del 13 dicembre 2018

da

AP1,

S______ V______

(patrocinato

dall'avv. PA1,

Be______)

contro

AO1, ora AO1,

B______

(patrocinata

dall'avv. PA2,

Be______),

giudicando sull'appello

del 10 settembre 2021 presentato da AP1 contro

la sentenza emanata dal Pretore il 5 agosto 2021 e sull'appello incidentale del

5 novembre 2021 presentato da AO1 contro

la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. AP1 (1968) e AO1

(1959), cittadini italiani, si sono sposati a B______ il 14 maggio 1993. Dal

matrimonio sono nati L______ (il 26 settembre 1993) e An______ (il 26 maggio

1997), ora maggiorenni e indipendenti. Il marito, idraulico, è montatore di

impianti sanitari e di riscaldamento per la M______SA di B______. La moglie, casalinga, non svolge attività

lucrativa. I coniugi vivono separati

dal novembre del 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 1968 RFD di B______, proprietà dei coniugi in

ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento a B______, poi

a G______ e infine nell'agosto del 2019 a S______ V______.

B. Nell'ambito di una procedura a tutela

dell'unione coniugale introdotta il 25 settembre 2017 da AO1 davanti al Pretore del

Distretto di Riviera, al contraddittorio del 22 ottobre 2020 i coniugi hanno

raggiunto un accordo in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata

assegnata alla moglie fino allo scioglimento della comproprietà e il canone di

locazione di fr. 1000.– versato da C______ V______ (madre di AO1 e conduttrice

di un appartamento dell'abitazione stessa) è stato riconosciuto di spettanza

della moglie a copertura degli oneri legati all'immobile. AP1 si è

impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 2550.– per la moglie.

Alla luce di ciò, il Pretore ha stralciato la causa

dal ruolo seduta stante per transazione (inc. SO.2017.300).

C. Nel frattempo, il 12

dicembre 2018 AP1 ha intentato azione di

divorzio (non motivata) davanti al medesimo Pretore, chiedendo in liquidazione

del regime dei beni di sciogliere la comproprietà sulla particella n. 5341 mediante

vendita a trattative private o in via subordinata ai pubblici incanti con suddivisione a metà del ricavo netto,

come pure di dividere i beni mobili secondo le richieste delle parti “in corso di procedura” e di lasciare ogni coniuge

proprietario della relazioni bancarie e/o postali a lui intestate. Inoltre egli

ha offerto un contributo alimentare di fr. 2100.– mensili per la moglie fino al compimento dei 64

anni e ha proposto la divisione a

metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.

D. All'udienza di

conciliazione dell'8 maggio 2019 AO1 ha

aderito al principio del divorzio, ma non ai relativi effetti, di modo che il

Pretore ha assegnato a AP1 un termine per

motivare la petizione. In un memoriale del 26 agosto 2019 l'atto­re ha

confermato le proprie domande, salvo postulare l'attribuzione dell'abitazione

coniugale dietro assunzione dell'onere ipotecario e pagamento della quota di

comproprietà della moglie per fr. 56 200.–.

In subordine egli ha postulato la vendita a trattative private (o, in via ancor

più subordinata, ai pubblici incanti) con suddivisione a metà del ricavo netto previa

deduzione del debito ipotecario e rimborso del prelievo anticipato dalla cassa

pensio­ne del marito, oltre al rimborso di fr. 30 000.– alla moglie. Egli ha preteso altresì il versamento da

parte della moglie di fr. 5000.– a valere quale suddivisione dei beni

mobili in comproprietà tra i coniugi.

E. Nella sua risposta

del 1° ottobre 2019 AO1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 3500.–

mensili fino al pensionamento

del marito e di fr. 1500.– mensili in seguito vita natural durante, con riserva

di adeguare tali

importi alle risultanze istruttorie. In liquidazione del regime dei beni essa non si è opposta

all'attribuzione dell'abitazione coniugale al marito dietro assunzione del

debito ipotecario (composto di due cartelle ipotecarie registrali di

fr. 95 000.– e fr. 495 000.– del Credit S______ S______), ma ha rivendicato

un conguaglio di almeno fr. 90 000.– oltre l'eventuale plusvalore congiunturale e metà “del provento

netto della vendita del fondo,

cautelativamente stimato in almeno fr. 200 000.–”, riservandosi di mutare tale importo secondo

le risultanze istruttorie con differimento dell'imposta sugli utili

immobiliari. In via subordinata essa ha consentito alla vendita a trattative

private e alla suddivisione a metà del ricavo, al netto dell'onere

ipotecario, più fr. 90 000.– e l'eventuale plusvalore

congiunturale in suo favore, riservando parimenti una mutazione dell'importo in

seguito all'istruttoria. Essa ha preteso altresì a titolo di

liquidazione del regime dei beni (“averi bancari, risparmi

di ogni genere e polizze assicurative sulla vita”) “almeno” fr. 40 000.– con interessi del 5% dal passaggio

in giudicato della sentenza di divorzio.

F. Con

replica dell'8 novembre 2019 l'attore ha ribadito le sue richieste, tranne

rinunciare all'attribuzione esclusiva dell'abitazione coniugale e postulando di

conseguenza lo scioglimento della comproprietà mediante vendita a trattative

private o subordinatamente ai pubblici incanti, con suddivisione a metà

del ricavo netto previa deduzione del debito ipotecario, rimborso del prelievo anticipato dalla sua cassa pensione e

rimborso di fr. 38 200.– alla moglie. A valere quale riparto dei beni mobili egli ha chiesto di “suddividere

a metà il valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita AXA”,

l'assegnazione di una serie di beni mobili (“divano in pelle, tavolo e sedie

sala, attrezzi vari da giardino”) e ribadendo che “ogni coniuge rimane

proprietario delle relazioni bancarie e/o postali a lui intestate”. In una duplica

del 13 gennaio 2020 AO1 ha preso atto della rinuncia del

marito all'abitazione e di conseguenza ha

reiterato la domanda da lei formulata in subordine nella risposta, confermando le sue altre richieste.

G. Alle prime arringhe

del 10 marzo 2020 le parti hanno

ribadito i loro punti di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è

iniziata seduta stante e si è chiusa il 3 febbraio 2021. Le parti hanno

rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.

H. Nel suo allegato

conclusivo del 25 marzo 2021 AP1 ha postulato

in liquidazione dei beni lo scioglimento della comproprietà

sull'abitazione coniugale mediante vendita e suddivisio­ne del ricavo in

ragione di metà ciascuno fra i coniugi, previa deduzione del debito ipotecario

e restituzione dei beni propri impiegati dalla moglie (fr. 38 200.–) e del

prelievo anticipato della cassa pensione di lui (fr. 73 800.–), compresa,

per questi ultimi due, la partecipazione al plusvalore. A valere quale riparto

dei beni mobili in comproprietà egli ha rivendicato il versamento di fr. 5000.–

o in alternativa la consegna di vari beni mobili (“fornelloni a gas,

attrezzatura da cucina industriale, macchina elettrica passa pomodori”), più fr. 3500.–

a titolo quale conguaglio. Egli ha chiesto inoltre che le polizze di

assicurazione sulla vita AXA siano riscattate con valuta 31 dicembre 2018 e il

loro valore di riscatto suddiviso a metà. A titolo di contributo alimentare per

la moglie egli ha offerto fr. 2075.– mensili fino all'incasso dell'utile

derivante dallo scioglimento della comproprietà, in seguito fr. 2400.–

mensili fino al pensionamento a 64 o 65 anni della moglie e più nulla da allora

in poi. Infine egli ha sollecitato la suddivisione degli averi pensionistici a

metà tra i coniugi, da effettuare in due momenti distinti, ovvero il versamento

in favore della moglie degli importi di fr. 42 056.60 subito e fr. 36 900.– ad avvenuto

scioglimento della comproprietà e conseguente reintegro del prelievo anticipato.

Fatti

I. Nel proprio memoriale

del 26 marzo 2021 AO1 ha ribadito le proprie domande, precisando che la vendita

a terzi dell'abitazione coniugale avvenga con ripartizione del ricavo netto

della vendita in ragione di “almeno”

fr. 99 971.– per sé a “titolo di ripresa dei beni propri

investiti nell'immobile e partecipazione al plusvalore” e

la metà del provento netto residuo in “almeno” fr. 150 014.50.

L. Statuendo con sentenza del 5 agosto 2021,

il Pretore ha pronunciato il divorzio e, in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato lo scioglimento

della comproprietà sulla particella n. 5341

RFD di B______ mediante vendita a terzi a trattive private con suddivisio-ne a

metà del ricavo netto, previo rimborso del debito ipotecario ancora gravante

l'immobile, di fr. 73 800.– di prelievo anticipato LPP del marito e di

fr. 98 328.35 a titolo di beni propri e

partecipazione al plusvalore della moglie, alla quale il Pretore ha

riconosciuto altresì, in divisione delle polizze di “terzo pilastro” intestate

al marito, un credito di fr. 33 911.45, autorizzando il marito a prelevare dall'abitazione

coniugale i fornelloni a gas, l'attrezzatura da cucina industriale e la

macchina elettrica passa pomodo-ri, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui

intestati. Il Pretore ha ordinato poi all'istituto di previdenza del marito di

trasferire fr. 78 956.60

su un conto di libero passaggio intestato alla moglie e ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per la

moglie di fr. 2500.– mensili “fino alla vendita della casa”, di

fr. 2878.– mensili fino al 28 febbraio 2023,

di fr. 1600.– mensili fino al 30 novembre 2033 e di fr. 370.–

mensili in seguito, vita natural durante del-la moglie. Le spese processuali di

fr. 2400.– sono stati poste per tre quarti a carico del marito e per il

resto a carico della moglie, con obbligo per il marito di rifondere a

quest'ultima fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

M. Contro la sentenza appena

citata AP1 è insorto a questa Camera con

un appello del 10 settembre 2021 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di dividere

il ricavo netto della vendita riguardante l'immobile di B______ a metà tra i

coniugi, previo rimborso del debito ipotecario ancora gravante l'immobile, di fr. 73 800.– di prelievo anticipato LPP del

marito e di fr. 26 654.–

di beni propri della moglie, compresa la partecipazione al plusvalore

congiunturale, considerando che l'immobile “sta per essere venduto” a

fr. 960 000.– o, subordinatamente, di fr. 27 084.– se fosse applicato il valore

dell'immobile stabilito con la sentenza e non quello effettivo della vendita. Egli

chiede anche di essere autorizzato a prelevare, oltre ai mobili indicati dal

Pretore, il divano in pelle, il tavolo e le sedie di sala o in via subordinata di

condannare la moglie a versargli fr. 5000.–. Infine l'attore propone un

contributo alimentare per la moglie di

fr. 2250.– mensili “fino alla vendita della casa”, di fr. 2400.–

mensili fino al 28 febbraio 2023 e di

fr. 690.– mensili fino al 30 novembre 2033 o in subordine di

fr. 2400.– mensili fino al 28 febbraio 2023 e fr. 750.– mensili fino

al 30 novembre 2033. Da ulti­mo egli chiede di porre le spese processuali di

primo grado integralmente a carico della moglie, tenuta a rifondergli “ampie ripetibili”.

Nelle sue osservazioni del

5 novembre 2021 AO1, ora AO1, comunica che

l'immobile è stato effettivamente venduto a terzi il 21 ottobre 2021 per

fr. 960 000.– e conclude per la

reiezione dell'appello. Con appello incidentale essa postula dipoi la divisione

del ricavo della vendita dell'immobile in ragione di fr. 324 424.40 per sé e il resto al marito. Mediante

osservazioni dell'11 febbraio 2022 AP1 propone per il rigetto dell'appello

incidentale. Il 12 aprile 2024 egli ha chiesto anche di poter versare agli atti

una decisione del 10 maggio 2023 della Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPS che quantifica in fr. 1921.– la rendita AVS in favore della moglie. Nelle

sue osservazioni del 26 aprile 2024 AO1 propone

di respingere la richiesta dell'appellante.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri

l'entità della liquidazione del regime dei beni in discussione davanti al Preto­re.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta

alla patrocinatrice dell'attore il 6 agosto 2021 (traccia dell'invio n. __.__.______.________,

agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto

2021.

in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 10 settembre 2021

(traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), l'appello in esame è

pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta

all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2

CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice

dell'attrice il 6 ottobre 2021 (traccia dell'invio

n. __.__.______.________, agli atti), sicché

il memoriale, inoltrato il 5 novembre 2021 (traccia dell'invio n.

__.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, è ricevibile.

2.

Alle

osservazioni del 5 novembre 2021 AO1 acclude copia del

rogito n. ___ del 21 ottobre 2021 rogato dalla notaia O______ N______ relativo

alla compravendita della particella n. 5341 RFD di B______. Il 12 aprile

2024.

AP1 ha allegato da parte sua la decisione 10 maggio 2023 dell'Istituto delle assicurazioni sociali che

quantifica la rendita di vecchiaia spettante a AO1 in fr. 1921.– mensili. Ora, nuovi

mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e

se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno

con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). Successiva alla sentenza impugnata ed esibita senza indugio

in appello, la copia dell'atto di compravendita è pertanto ricevibile e nella

misura in cui appare di rilievo sarà considerata ai fini del giudizio. Quanto

alla decisione del 10 maggio 2023 inerente alla rendita AVS di AO1, la sua

produzione va ammessa, trattandosi di un documento necessario per il giudizio

sul contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio che questa Camera avrebbe ad ogni modo chiamato la moglie a esibire giusta

­l'art. 277 cpv. 2 CPC (RtiD I-2021 n. 31c pag. 732 consid. 7a; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 8d).

3.

Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del

regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compre­so

il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le

controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima

delle questioni legate ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid.

2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024 consid. 4). Non v'è ragione nel caso specifico di

scostarsi da tale principio.

I. Sulla

liquidazione del regime dei beni

4.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha

accertato che i coniugi hanno concordato lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 5341 di B______ mediante vendita a trattative private per

fr. 990 000.– e che l’immobile costituisce un acquisto

dei coniugi in ragione di metà ciascuno siccome finanziato principalmente con

prestiti da terzi. In base alle allegazioni delle parti e ai documenti agli

atti il Pretore ha concluso che il fondo è stato acquistato per complessivi

fr. 127 260.– (fr. 70 000.– mediante debito ipotecario, più

fr. 57 260.– versati in contanti) e che l'investimen­to

complessivo per l'edificazione del fondo è stato di complessivi fr. 737 000.–, di cui fr. 590 000.– tramite accensione di un mutuo

ipotecario presso la Banca R______, fr. 73 800.– da un prelievo anticipato dal “secondo pilastro” del

marito e fr. 73 200.– da beni

propri della moglie. In tali circostanze egli ha quantificato il plus-valore

dell'immobile in fr. 253 000.– (fr. 990 000.– ./. fr. 737 000.–) e, di

conseguenza, un plusvalore spettante

ai beni propri della moglie di fr. 25 128.35 (fr. 73 200.–

per fr. 253 000.–, diviso

fr. 737 000.–), determinato nelle modalità

proposte dalla convenuta, il marito non essendosi “avventurato

in calcoli”. Il primo giudice

ha pertanto stabilito che la moglie ha diritto di riprendere complessivamente

fr. 98 328.35 (fr. 73 200.– di beni propri, più fr. 25 128.35 di partecipazione al plusvalore).

Per fini­re il Pretore ha deciso che il provento netto della vendita

dell'immobile, una volta rimborsati il debito ipotecario, il prelievo

anticipato LPP del marito (fr. 73 800.–) e i beni propri della moglie (fr. 98 328.35), andrà diviso a metà fra i

coniugi.

5.

Nel suo appello AP1

contesta in particolare il calco­lo per definire il finanziamento dell'edificazione

del fondo, facendo valere che

il costo totale è ammontato a complessivi fr. 737 000.– finanziati

con l'accensione di un mutuo ipotecario di fr. 590 000.– presso la Banca R______, oltre che con

versamenti di fr. 60 000.–

(di cui fr. 23

460.– provenienti da beni

propri della moglie e fr. 33 800.– da

una parte del prelie­vo anticipato del suo “secondo pilastro”), di fr. 35 000.– di sue prestazio­ni proprie, di fr. 40 000.– dall'altra parte del suo “secondo

pilastro” e di fr. 12 000.–

dal riscatto di una sua polizza assicurativa AXA (arrotondati per difetto a

fr. 12 800.–). A suo dire, dunque, il prestito

dei genitori della moglie (di complessivi fr. 57 260.–) è sta­to utilizzato solo nella

misura di fr. 23 460.–

per l'acquisto del terreno, mentre il resto è servito per il mantenimento della

famiglia.

Riguardo alla quantificazione

del plusvalore, l'appellante reputa che questo vada calcolato considerando il

prezzo di vendita del fondo, allora in procinto di essere alienato per fr. 960 000.–, e non il valore accettato dalle

parti di fr. 990 000.–.

Ritenuto un plusvalo­re effettivo di fr. 223 000.– (fr. 960 000.– ./. fr. 737 000.–)

e dedot­ta l'imposta sugli utili immobiliari del 10% (fr. 22 300.–), il plusvalore determinante risulta

così di fr. 200 700.– e va

suddiviso a metà tra i coniugi. A mente sua, solo sulla metà va poi calcolata

la partecipazione proporzionale della moglie. La partecipazione al plusvalore

della moglie risulta perciò di fr. 3194.– (fr. 23 460.– di beni propri per fr. 100 350.–, pari a mezza quota del plusvalore,

diviso fr. 737 000.–, pari agli

investimenti complessivi) e a costei spetta di conseguenza una restituzione di

complessivi fr. 26 654.–

(fr. 23 460.– di beni propri, più fr. 3194.–

di partecipazione al plus­valore). In via subordinata, qualora si considerasse il

plusvalore calcolato dal primo giudice di fr. 253 000.– e dedotta l'imposta sugli utili immobiliari, la moglie

avrebbe diritto a una partecipazione di fr. 3624.– e a una restituzione di

complessivi fr. 27 084.–.

6.

Dal

canto suo AO1 avversa il calcolo proposto dal marito, sostenendo che esso è

inammissibile poiché diverso da quello riconosciuto

in prima sede. Essa conferma che il fondo è stato venduto in pendenza di

appello per fr. 960 000.–, circostanza che

tuttavia nulla muta, giacché determinante per stabilire il valore degli

acquisti è il momento della liquidazione, quando il giudice emana la sentenza

di divorzio. Nel suo appello incidentale l'interessata prende atto che il marito

ammette in questa sede – per la pri­ma volta – che essa ha ricevuto dai propri

genitori fr. 57 260.– per l'acquisto del terreno e

che negli acquisti dei coniugi devono rientrare fr. 33 800.– (differenza tra fr. 73 800.– del prelievo anticipato della

cassa pensioni del marito e fr. 40 000.– immessi nel fondo). Ciò

comporta, a suo dire, una “mutazione radicale riguardo alla liquidazione del

fondo”, la cui acquisizione (per fr. 127 260.–)

è stata sovvenzionata con i soli beni propri di lei (fr. 57 260.–), oltre che con il credito ipotecario

(fr. 70 000.–), mentre l'edificazio­ne per complessivi

fr.

609.

740.– (fr. 737 000.– ./. fr.

127.

260.–) è stata finanziata con il credito

ipotecario di fr. 520 000.– (fr. 590 000.–./. fr. 70 000.–

usati per pagare l'ipoteca gravante il fondo non edificato), con beni propri di

lei per fr. 15 940.– (fr. 73 200.– accertati dal Pretore, ./. fr. 57 260.– per l'acquisto del fondo) e – come ammes-so

dal marito – con il di lui prelievo anticipato

per fr. 40 000.– e con acquisti dei coniugi per fr. 33 800.–.

Di conseguenza, secondo la

moglie, la sua quota di comproprietà rientra nei beni propri di lei, mentre

quella del marito ricade nei di lui acquisti. Per l'interessata, la massa dei

suoi beni propri ha così diritto a un

compenso variabile a norma dell'art. 206 CC di fr. 49 199.40 verso la massa degli acquisti del marito

(fr. 28 630.– dell'investimento

iniziale per l'acquisto della sua quota di comproprietà + fr. 7970.– per

l'edificazione pari alla metà di fr. 15 940.–

[beni propri della moglie di fr. 73 200.–

./. fr. 57 260.–] oltre a

fr. 12 599.40 di plusvalore) e ha

un debito nei confronti della massa degli acquisti di lei nel senso dell'art.

209.

cpv. 3 CC di fr. 49 550.– (fr. 16 900.– pari alla metà degli acquisti di lui

di fr. 33 800.–, più fr. 20 000.– pari alla metà del prelievo LPP del

marito di fr. 40 000.–, oltre a

fr. 12 650.– di plusvalore).

Sulla scorta della “ammissione

giudiziale esplicita” del marito l'appellante incidentale quantifica così la

sua pretesa in liquidazione del regime dei beni (immobiliari) in fr. 324 424.40, composta del valore della sua

quota di proprietà (bene proprio) di fr. 150 450.– (fr. 495 000.– pari alla metà del prezzo di vendita

di fr. 990 000.–, ./.

fr. 295 000.– pari alla metà del debito ipotecario di

fr. 590 000.– ./. fr. 49 550.–), del compenso variabile secondo l'art. 206

cpv. 1 CC di fr. 49 199.40

e della metà dell'aumento degli acquisti del marito secondo l'art. 215 cpv. 1

CC, pari a fr. 124 775.–

(metà di fr. 249 550.–

[fr. 495 000.– pari a metà del prezzo di vendita,

./. fr. 295 000.– metà del

debito ipotecario, più fr. 49 550.–]).

7.

Litigiosa è

anzitutto la questione di sapere se, come sostiene AO1, la sua quota di

comproprietà di un mezzo della particella n. 5341 RFD di B______ appartenga ai

suoi beni propri oppure se, come stabilito il Pretore, essa costituisca un

acquisto.

a) Sono

acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime

(art. 197 cpv. 1 CC), compresi i beni acquisiti in sostituzione di acquisti (art.

197.

cpv. 2 n. 5 CC). Sono beni propri per legge – tra l'altro – i beni

appartenenti a un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli

per eredità o altro titolo gratuito (art. 198 cifra 2 CC). In virtù del­l'art.

200.

cpv. 1 CC, ancorché ciò non risulti esplicitamente dalla norma, chiunque

affermi che un bene rientri nei suoi beni propri deve fornirne la prova, fino a

prova del contrario tutti i beni di un

coniuge essendo considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC; Guillod, Commentaire pratique: Droit

matrimonial: Fond et procédure, Basilea 2016, ad art. 200 CC, n. 18 segg.).

b) In concreto la

moglie sostiene che il marito ammette per la prima volta in appello che per

l'acquisto del terreno sono stati usati fr. 57 260.–

ricevuti dai genitori di lei e che, di conseguenza, l'acquisto dell'intero

fondo, accanto all'assunzione di un credito ipotecario, è stato finanziato con

i soli beni propri di lei. A suo dire, la sua quota di comproprietà va così attribuita

ai suoi beni propri, mentre sulla quota di comproprietà del marito, finanziata anch'essa

con beni propri di lei, essa ha diritto a un compenso variabile a norma

dell'art. 206 CC.

Ora, fermo restando

che un'ammissione giudiziaria di una parte dev'essere manifestata chiaramente (Schweizer in: Commentaire romand, Code

de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art.

150) e riconoscere esplicitamente

un'asserzione di fatto dell'avversario (Lardelli/Vetter in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione,

n. 33a ad art. 8), non si può certo dire che la frase del marito “l'unica

parte versata in realtà attingendo ai soldi ricevuti dai genitori della moglie

è l'importo di fr. 57 260.– per l'acquisto

del terreno” seguita dal­le aggiunte “dallo stesso va in un secondo tempo dedotto

il saldo del prelievo anticipato del signor AP1 di fr. 33 800.–” e “il contributo della moglie

riconducibile ai suoi beni propri è stato dunque di fr. 23 460.–” costituisca una chiara ammissione dell'utilizzo

di fr. 57 260.– di beni propri della

moglie per l'acquisto del fondo. Si tratta se mai di un'allegazione contenuta

nel calcolo per giungere alla quantificazione del plusvalore.

c) Ciò

premesso, la richiesta della moglie di considerare ora la sua quota di

comproprietà nella massa dei suoi beni propri rappresenta un cambiamento dei

fatti su cui essa poggia la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Il che

configura una mutazione dell'azione, la quale in appello è ammissibile solo

alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date le premesse

dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione

è fondata su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b). Non

soccorrendo palesemente tali condizioni, su questo punto l'appello incidentale

si rivela d'acchito irricevibile.

8.

Rimane da

determinare la pretesa della moglie in liquidazione del regime matrimoniale

(abitazione coniugale), fermo restando che in questa sede AP1 non rivendica più

la partecipazione al plusvalore del prelievo anticipato dalla sua cassa pensione.

Premesso ciò, non sono controversi né il rimborso di

fr. 73 800.– alla cassa pensione del marito, così come

l'onere ipotecario di fr. 590 000.– da

dedurre dal prezzo di vendita e l'investimento complessivo di fr. 737 000.– calcolato dal Pretore. Litigiosi sono

invece l'entità dei beni propri della moglie investiti nell'abitazione

coniugale e la determinazione del plusvalore congiunturale.

9.

Riguardo

ai beni propri della moglie provenienti dalla donazione dei genitori, che il

Pretore ha quantificato in fr. 73 200.–,

AP1 rimprovera al primo giudice di avere trascurato nel finanziamento

dell'edificazione l'importo di fr. 35 000.–

di “prestazioni proprie” e l'impiego di “altri mezzi propri” per

fr.

12.

000.–.

a) Già

con lo scambio negli allegati preliminari il marito aveva sostenuto che la

banca aveva stimato le prestazioni proprie di lui in fr. 35 000.– (petizione motivata, pag. 2; replica,

pag. 3). La moglie si era limitata a rilevare che il conteggio della banca

aveva un “valore di massima”, senza confutare tuttavia l'allegazione del marito

(duplica, pag. 2 in fondo), che egli ha riproposto con le conclusioni (pag. 3).

Sebbene nemmeno in questa sede egli abbia precisato in che cosa consistessero

tali prestazioni proprie, in occasione della sua deposizione del 22 ottobre

2020.

l'attore, idraulico, ha invero dichiarato di avere eseguito nell'edificazione

della casa i lavori che gli competevano “come professione”, imbiancando la casa

internamente e realizzando unitamente al fratello elettricista – senza alcuna

remunerazione – tutto l'impianto elettrico (deposizione del 22 ottobre 2020,

verbali pag. 2). Contrariamente all'opinione del Pretore, il marito aveva

quindi sufficientemente dimostrato un suo contribuito all'edificazione della stabile

con prestazioni proprie (in natura) per un impor­to – rimasto incontestato – di

fr. 35 000.– e che conseguentemente non è

stato versato in contanti.

b) AP1

sostiene inoltre di avere comprovato l'investimento di fr. 12 000.–, corrispondenti al valore di riscatto del

suo “terzo pilastro” (doc. S). Da quest'ultimo documento, da lui prodotto alle prime arringhe del 10 marzo

2020, egli parreb­be in effetti avere ottenuto il 3 settembre 2010 fr. 12 820.20 riscattando una polizza a suo nome. Davanti

al Pretore egli non ha mai tratto però alcuna conclusione da tale documen­to, cui

non ha accennato nemmeno nel memoriale conclusivo del 25 marzo 2021 laddove

espone il calcolo del piano di finanziamento rinviando al doc. C. L'appellante non

può quindi essere seguito in questa sede sulla base di una nuova richiesta non

fondata su fatti nuovi né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC).

c) Ne

segue che l'importo proveniente dalla donazione dei genitori della moglie e

investito nell'abitazione coniugale va quantificato in fr. 38 200.– (fr. 73 200.–

./. fr. 35 000.–).

10.

Quanto alla

determinazione del plusvalore congiunturale, AP1 critica il primo giudice per

avervi fatto partecipare appieno la moglie. A suo dire, essendo le parti

comproprietarie in ragione di metà ciascuno, la partecipazione proporzionale

della moglie va calcolata solo sulla metà di tale plusvalore. Egli fa valere poi

che il valore determinante è quello per cui il fondo sareb-be stato venduto e

non quello su cui le parti si erano accordate per evitare una nuova perizia,

ciò che la moglie contesta, sostenendo come il prezzo della vendita, nel

frattempo avvenuta, nulla muti, determinante essendo il valore al momento

dell'emanazione della sentenza.

a) Gli

art. 206 e art. 209 cpv. 3 CC stabiliscono il riparto del plusvalore

congiunturale tra i coniugi da un lato e tra le mas­se dall'altro, vale a dire

il plusvalore che deriva dal mercato senza investimenti da parte del proprietario

(Burgat in: Commentaire pratique,

Droit matrimonial: Fond et procédure, op. cit., n. 19 ad art. 206 CC). L'art.

206.

cpv. 1 CC riguarda il caso in cui un coniuge ha contribuito senza

corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni

dell'altro coniuge e ha diritto quindi alla partecipazione al plusvalore.

Quanto all'art. 209 cpv. 3 CC, esso disciplina il compenso tra acquisti e beni

propri di un medesimo coniuge qualora una massa abbia contribuito al­l'acquisto,

al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra massa e ne sia

derivato un plusvalore. In entrambi i casi i crediti (contributo variabile e

compenso) sono proporzionali al contributo prestato e sono calcolati secondo il

valore dei beni al momento della liquidazione (Burgat,

op. cit., n. 4 ad art. 206 CC, e n. 7 ad art. 209 CC).

b) A

ragione il marito fa valere che la partecipazione proporzionale della moglie al

plusvalore ai sensi dell'art. 206 CC va calcolata sulla metà del plusvalore del

fondo, ovvero unicamente sull'aumento relativo alla quota di comproprietà di

lui. È anche vero però che sull'altra quota, appartenente agli acquisti della

moglie, i beni propri di lei hanno diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 3

CC. Nel risultato il metodo di calcolo applicato dal primo giudice, che ha determinato

la pretesa della moglie sull'intero plusvalore dell'immobile di fr. 253 000.– (sentenza, pag. 10 in basso e pag. 11 in

alto) anziché suddividerlo a metà tra le due masse degli acquisti, calcolando

su quella del marito la partecipazione al plusvalore dell'art. 206 CC e su

quella della moglie il compenso tra acquisti e beni propri dell'art. 209 CC, si

rivela dunque – come si vedrà ancora – corretto.

c) In

relazione al valore del fondo, come riconosce la moglie, per stabilire l'entità

degli acquisti è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1

CC), ovvero in caso di divorzio il momento in cui il giudice emana la sentenza oppure

il momento che più si avvicina al giorno della sentenza

(DTF

137.

III 339 consid. 2.1.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29

aprile 2022 consid. 7c con rimandi; Guillod,

op. cit., n. 8 ad art. 214 CC). La circostanza che il fondo è stato

venduto per fr. 960 000.– dopo l'emanazione

della decisione da parte del primo giudice costituisce un fatto nuovo,

tempestivamente addotto dalle parti in appello (sopra, consid. 2). Per quantificare

il plusvalore congiunturale va dunque considerato il prezzo effettivo di

realizzazione del fondo, tanto più che il 21 ottobre 2021 AO1 ha sottoscritto congiuntamente

al marito il rogito di compravendita e non pretende che il prezzo ottenuto non

rifletta il valore dell'immobile al giorno della liquidazione.

d) Ne

segue che, in definitiva, il plusvalore congiunturale dell'immobile risulta di

fr. 223 000.– (fr. 960 000.– ./.

fr.

737.

000.–), dal quale va dedotta – come rileva

il marito – l'imposta sugli utili immobiliari di fr. 20 000.– arrotondati (aliquota del 9%, vista la durata della proprietà tra i 12 e i 13 anni: ‹https://www4. ti.ch/dfe/dc/sportello/calcolatori-dimposta/isui›;

cfr. DTF 125 III 54 consid. 2a, 121 III 305 consid. 3b; analogamente: I CCA

sentenza inc. 11.2001.124 del 9 agosto 2002 consid. 8). Il plusvalore

determinante per il calcolo della pretesa della moglie è dunque di fr. 203 000.–, cioè fr. 101 500.– per ogni massa di pertinenza dei coniugi. Tenu-to conto

che i beni propri della moglie di fr. 38 200.–

(sopra, consid. 9c) sono stati impiegati per metà (fr. 19 100.–), nella quota di comproprietà del marito

(beni acquisti), con un plusvalore del 27.5% (fr. 101 500.– / fr. 368 500.–,

ovvero la metà dei costi di investimento), la partecipazione al plusvalore dell'interessata

è quindi di fr. 5250.– arrotondati (27.5% di fr. 19

100.–), onde un credito variabile in suo favore giusta l'art. 206 CC di

fr. 24 350.– (fr. 5250.– + fr. 19 100.–), identico al compenso tra beni propri e

acquisti della moglie previsto dall'art. 209 cpv. 3 CC.

e) Se

ne conclude che la pretesa della moglie in restituzione dei suoi beni propri e

del plusvalore congiunturale va ridotta a complessivi fr. 48 700.– (fr. 24 350.–

di credito variabile in favore dei suoi beni propri e fr. 24 350.– di compenso tra la massa dei suoi

acquisti e quella dei suoi beni propri) rispetto ai fr. 98 328.35 fissati dal Pretore. Entro tali limiti

l'appello principale merita quindi accoglimento.

11.

Relativamente al mobilio domestico il

Pretore ha accertato che il marito ha rivendicato la consegna di “alcuni

precisi mobili” e fatto valere un credito “pari al valore di quan­to lasciato

alla moglie”. Costei non essendosi opposta alla divisione in natura, il primo

giudice ha così accolto la richiesta del marito riguardo ai fornelloni a gas, all'attrezzatura

da cucina industriale e alla macchina elettrica passa pomodori, ma ha respinto

la pretesa “a titolo di liquidazione del restante mobilio”, poiché non “sostanziata

da alcuna prova circa l'eventuale valore residuo dei beni mobili in

comproprietà rimasti alla moglie” (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 12). Nel

proprio appello il marito lamenta che il Pretore ha sorvolato gli altri mobili,

ovvero il divano in pelle, il tavolo e le sedie della sala, di cui chiede

l'assegnazione. Subordinatamente egli postula un importo ‟simbolico” di fr. 5000.–

in ‟sostituzione di tutto

l'elenco di beni richiesto”.

12.

Nel

memoriale conclusivo il marito aveva rivendicato unicamen-te, per finire, i fornelloni

a gas, l'attrezzatura da cucina industriale e la macchina elettrica passa

pomodori (che ha poi ottenuto), ma per quanto attiene al divano in pelle, al

tavolo e alle sedie della sala egli aveva indicato espressamente di preferire ‟ricevere

il rimborso in denaro, quantificato in fr. 3000.–” (memoriale conclusivo del 25 marzo 2021,

pag. 6 in alto). La richiesta in appello di vedersi assegnare tali oggetti

raffigura perciò un comportamento contraddittorio che non può essere tutelato. Riguardo

al suo credito, il marito si confronta poco o punto con la motivazione del

Pretore, il quale ha reputato la pretesa non sufficientemente sostanziata. E

con tale motivazione AP1 non si confronta.

II. Sul

contributo alimentare per la moglie

13.

Nella

sentenza impugnata il Pretore,

riassunti i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i contributi

alimentari in favore dei coniugi, ha rilevato l'esistenza di un matrimonio durato più di 25 anni caratterizzato

dalla nascita di due figli e da una ripartizione classica dei ruoli che ha

influito concretamente sulla situazione finanziaria della moglie, di

modo che quest'ultima ha diritto di

conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica. Il primo giudice ha rilevato come in mancanza di dati per

stabilire il tenore di vita conviene affidarsi a quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale,

come fa valere la moglie. E in tale ambito egli ha constatato che la moglie si

limitava a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo, onde la

rinuncia alla suddivisione di un'eventuale eccedenza (sentenza impugnata, pag.

13.

a 15).

Il

Pretore ha accertato così il reddito del marito in complessivi

fr. 6100.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3222.–

mensili arrotondati. Quanto alla moglie, egli ha accertato un'entrata di

fr. 1000.– mensili corrispondente alla locazione dell'alloggio coniugale

fino alla vendita, mentre ha rinunciato a computarle un reddito ipotetico.

Circa il fabbisogno minimo di lei, il pri­mo giudice lo ha calcolato in

fr. 3600.– mensili arrotondati fino alla vendita della casa e in

fr. 3500.– dopo di allora. Ne ha desunto, il Pretore, che AO1 registra un ammanco di fr. 2500.– mensili

fino alla vendita della casa e di fr. 3500.– mensili da allora in poi. Nelle

circostanze descritte egli ha ritenuto così che con un margine disponibile di

fr. 2878.– mensili AP1 è in grado di

erogare a AO1 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino alla

vendita della casa e di fr. 2878.– mensili in seguito, fino al

pensionamento di lei (28 febbraio 2023: sentenza impugnata, pag. 15 a 19).

Quanto alla situazione

dopo il pensionamento della moglie, il Pretore ha constatato che essa potrà

contare su una rendita AVS di fr. 1431.– mensili, su una rendita del “secondo

pilastro”

di fr. 300.– mensili derivante

dal conguaglio previdenziale di fr. 78 965.60

e sul reddito di fr. 170.– mensili generato dalla sua sostanza (di almeno fr. 203 000.–). Egli ha accertato che al momento

del pensionamento le entrate di lei ammonteranno così a fr. 1900.– mensili,

sicché l'ammanco si ridurrà a fr. 1600.– mensili (fabbisogno minimo

fr. 3500.– meno le entrate complessive di fr. 1900.–), somma che il

marito sarà in grado di coprire grazie a un margine disponibile di

fr. 2878.– mensili senza dover intaccare la propria sostanza. Dopo il

pensionamento di lui, per il primo giudice AO1 dovrà prelevare invece dalla

propria sostanza fr. 1400.– mensili circa, di modo che essa accuserà un

ammanco di fr. 370.– mensili (fabbisogno minimo di fr. 3500.–, meno la

rendita AVS di fr. 1431.–, meno la rendita LPP fr. 300.–, meno

l'erosione di fr. 1400.– della sostanza). AP1 per contro, con un reddito

al momento del pensionamento (1° dicembre 2033) di fr. 4122.– mensili

(rendita AVS stimata di fr. 2400.–, più la rendita LPP stimata di fr. 1722.–

[fr. 20 672.– annui]), avrà un

margine disponibile di fr. 900.– mensili circa (entrate di fr. 4122.–,

meno il fabbisogno minimo di fr. 3222.–). In simili condizioni il Pretore

ha stabilito un contributo alimentare per la moglie vita natural durante, dopo

il pensionamento del marito di fr. 370.– mensili (sentenza impugnata, pag. 19

a 22).

14.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati dal Pretore e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Al proposito basti ricordare come, ove non si possa ragionevolmente

pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,

inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un

adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta

due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun

coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza

economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della

solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le

conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio

(art. 163 CC). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio

prevale sul principio della

solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto

se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e se

l'altro coniuge dispo­ne di una adeguata capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del

5.

febbraio 2021 consid. 4.1 con

rinvii).

Riguardo

al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentare dopo il

divorzio, il Tribunale federale ha stabilito che il criterio applicabile a

livello svizzero è il sistema “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio

familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi

il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella

proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). E in

ossequio a tale metodo di calcolo il fabbisogno di ogni membro della famiglia è

definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza

in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei

fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del

28.

agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si

aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi

dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure

un'indennità per spese di telefonia e di

comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non

obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli

infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una

formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti

di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il

rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della

famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili

(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte. Non fanno parte del

minimo esistenziale “allargato” (o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i

costi per l'uso da dipor­to di un'automobile o spese voluttuarie come viaggi,

vacanze, hobby e altri esborsi particolari

del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v.

anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 13a).

Nella

fattispecie il Pretore ha ritenuto che il tenore di vita sostenuto dai coniugi

durante la vita in comune consistesse nella sola copertura dei rispettivi

fabbisogni minimi “allargati”. Egli ha

rinunciato pertanto a

determinare e a suddividere un'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, per

altro non richiesta dalla convenuta (sentenza impugnata, pag. 15). Nei loro

appelli le parti non contestano il metodo di calcolo applicato dal Pretore per

la definizione del contributo alimentare destinato alla moglie. Non v'è ragione

dunque di distanziarsene, tanto meno ove si pensi che non vi sono più figli

minorenni in famiglia.

15.

Premesso

ciò, in seguito alla vendita dell'abitazione familiare e al pensionamento della

moglie avvenuto il 28 febbraio 2023 la questione dei contributi alimentari a

lei dovuti per quei periodi è ormai superata. Di norma infatti un contributo

alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio in giudicato

di una sentenza di divorzio nel suo intero, una volta definite tutte le

conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino al passaggio in

giudicato dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli

continuano dunque a essere disciplinati dal­l'assetto cautelare o – come in

concreto – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale

(sentenza del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con

rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n.

8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79

del 24 marzo 2021 consid. 5a). Di conseguenza, nella misura in cui si riferisce

al contributo alimentare dovuto fino al 28 febbraio 2023 (dispositivo n. 4

della sentenza impugnata), l'appello è divenuto privo d'oggetto.

16.

Per

quel che attiene al contributo alimentare dovuto fino al pensionamento del

marito (30 novembre 2033), l'appellante sostiene che a quel momento le entrate

della moglie ammonteranno a fr. 2044.–

mensili complessivi (fr. 1431.– di

rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP e fr. 163.– dalla

sostanza) anziché a fr. 1900.– mensili come ha accertato il Pretore, per

rapporto a un fabbisogno minimo ridotto a fr. 2732.–

mensili invece dei fr. 3500.– mensili considerati dal primo giudice,

onde un ammanco di fr. 688.– mensili. Pertanto egli offre un

contributo alimentare per la moglie di fr. 690.– mensili

fino al di lui pensionamento.

a)

Per principio un

contributo alimentare dopo il divorzio è dovuto fino al pensionamento del

coniuge debitore (DTF 147 III 260 consid. 3.4.5). A quel momento in effetti

diminuiscono i mezzi a disposizione di lui, ma si contrae anche il debito

mantenimento dell'art. 125 cpv. 1 CC (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, Losanna 2021, pag. 366). D'altra parte, la capacità del

beneficiario di sopperire da sé al proprio debito mantenimento cambia al

momento del di lui pensionamento in considerazione delle prestazioni pensionistiche

del primo e del secondo pilastro. Se – come in concreto – raggiunge per primo

l'età pensionabile, il creditore alimentare ha il diritto di conservare di

norma il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune o, almeno, di poter

vivere allo stesso livello dell'altro coniuge che continua a svolgere un'attività

lavorativa. Determinante in ogni modo non è il raggiungimento dell'età

pensionabile del creditore alimentare, quanto la modifica effettiva dei redditi

(DTF 141 III 469 consid. 3.2.1). Se poi il creditore alimentare non è in grado

di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere

dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF 141

III 469 consid. 3.2.1, sentenza del Tribunale federale 5A_202/2022 del 24 maggio

2023.

consid. 6.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10 giugno 2024

consid. 8b).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha presunto che dopo il pensionamento AO1 disporrà di complessivi fr. 1900.– mensili (fr. 1431.– di rendita AVS, fr. 300.– di

rendita LPP e fr. 170.– dalla sostanza). L'appellante chiede di portare la rendita LPP della

moglie a fr. 450.– mensili, come costei ammette,

tant'è che stima la prestazione fr. 5370.– annui, dato il riparto degli averi

previdenziali già passato in giudicato.

Per

quanto attiene al reddito della sostanza, esso è legato a quanto la moglie

riceverà in esito alla liquidazione del regime dei beni. Ora, come si è visto AO1

recupererà anzitutto fr. 48 700.– di

beni propri investiti e di partecipazione al plusvalore

(sopra, consid. 10e), mentre tutto

si ignora circa il provento netto dalla vendita della casa in pendenza di

appello. Verosimilmente in ogni modo essa riceverà almeno fr. 113 750.– (metà di fr. 227 500.– [fr. 960 000.– dal

prezzo di vendita ./. fr. 20 000.– di imposta sugli utili immobiliari (sopra, consid.

10d), fr. 590 000.– di ipoteca, fr. 73 800.– di prelievo

anticipato LPP del marito, fr. 48 700.– di beni propri e di plusvalore

suoi]). A tali importi si aggiungono, come rileva il Pretore, fr. 33 911.–

in suddivisione dei valori di riscat­to delle polizze a vita intestate al

marito, che in penden­za di appello essa ha già ricevuto (rogito citato, clausola

n. 4.2.5; sopra, consid. 8). La sostanza di lei ammonta dunque ad almeno fr.

196.

361.–, ciò che genererà un reddito di fr. 1963.–

annui (saggio dell'1% previsto dall'art. 12

lett. j OPP 2; I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022

consid. 12), ovvero circa fr. 163.– ogni mese.

Le entrate

complessive di AO1, tenuto altresì conto

della rendita AVS da lei effettivamente percepita (decisione 10 maggio 2023

dell'Istituto delle assicurazioni sociali prodotta dal marito il 12 aprile

2024) risulteranno dunque di fr. 2535.– mensili arrotondati (fr. 1921.– dalla rendita AVS, fr. 450.– dalla

rendita LPP e fr. 163.– dalla sostanza).

c) Quanto

al fabbisogno minimo della moglie, il Pretore l'ha determinato in fr. 3500.– mensili anche dopo il pensionamento (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 935.–,

costi di manutenzione fr. 150.–, premio della cassa malati

fr. 428.25, premio della cassa malati complementare fr. 39.55, costi

della salute fr. 100.–, contributi

paritetici AVS fr. 55.35, elettricità fr. 180.–, “vignetta

verde” fr. 10.85, tassa dei rifiuti

fr. 15.90, tassa acqua potabile fr. 45.50, assicurazio­ne stabili ed

economia domestica fr. 125.–, abbonamento “arcobaleno”

fr. 80.–, onere fiscale fr. 200.– meno la partecipazione ai

costi dell'alloggio del figlio An______ fr. 100.–). L'appellante chiede di ridurlo a

fr. 2732.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 412.05,

assicurazione stabili ed economia domestica

fr. 20.–, onere fiscale fr. 100.–).

d) Con

l'appellante si conviene che dal fabbisogno minimo della moglie andranno decurtati i contributi paritetici

AVS di fr. 55.35 (decaduti) e l'abbonamento “arcobaleno” di fr. 80.– (trattandosi di una spesa meramente virtuale; sentenza del

Tribunale federale 5A_638/2023

del 23 febbraio 2024 consid. 4.1 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente:

RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40

del 22 marzo 2024 consid. 13g). Per

quanto attiene all'onere fiscale, il marito chiede di riconoscerle solo

fr. 100.– mensili, ma – ancora una volta – non spiega come giunga a tale

cifra. L'accertamento del Pretore, il quale appare verosimile, merita pertanto

conferma. Per il resto è vero che la moglie non ha recato tutti i documenti a

comprova dei suoi esborsi. D'altro canto però, come rileva il Pretore, il

marito ha sollevato contestazio-ni solo tardivamente, nel memoriale conclusivo.

Se ne conclude che il fabbisogno minimo della moglie dopo il pensionamento risulta

di fr. 3365.– mensili arrotondati.

e) Riguardo

al fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3222.–

mensili (recte: fr. 3205.85: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, locazione

fr. 962.50, elettricità e riscaldamento fr. 84.65, imposte

fr. 280.30, premio della cassa malati

fr. 232.05, assicurazione di previdenza fr. 532.35,

assicurazione RC dell'automobile fr. 159.50, imposta di circolazione

fr. 55.50, TCS e protezione giuridica fr. 24.65, pompieri fr. 6.65, assicurazione dell'economia domestica fr. 17.70). In appello il marito chiede di aumentare

tale fabbisogno a fr. 3600.– mensili, riconoscendogli la spesa per il leasing di fr. 377.70

mensili. Il Pretore non l'ha ammessa, poiché agli atti il leasing risulta scaduto

dopo la separazione e non risulta esserne

stato stipulato uno nuovo (sentenza impugnata, pag. 16). AP1 non nega che

il leasing sia scaduto, ma sostiene che sarà costretto a sottoscriverne uno

nuovo perché il suo veicolo è ormai “vetusto”. Sta di fatto che, come si è

detto, nel calcolo del

fabbisogno minimo di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, escluse

spese ipotetiche per le quali non si sa se alla fine esse esisteranno – e per

quale importo – e se saranno poi pagate (sopra consid. d). Né

la parità di trattamento o esigenze meramente virtuali giustificano spese cui

l'interessato potrebbe anche avere diritto, ma che all'atto pratico non

sopporta (analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza

inc. 11.2022.89 del 27 luglio 2023 consid. 6). Il fabbisogno minimo del marito va pertanto confermato in fr. 3205.–

mensili arrotondati.

f) AP1 non discute nell'appello le

conclusioni del Pretore in merito al suo reddito accertato di complessivi fr. 6100.– mensili, né AO1

muove contestazioni. Al

riguardo non occorre dunque attardarsi.

g) Ne

discende che con un margine disponibile di fr. 2895.–

mensili (fr. 6100.– di entrate, meno fr. 3205.–

di fabbisogno minimo) il marito potrà coprire l'ammanco della moglie, di

arrotondati fr. 830.– mensili (fr. 3365.– di fabbisogno

minimo, meno fr. 2535.– di entrate). Il contributo alimentare per

la moglie fino al pensionamento del marito (30 novembre 2033) andrà pertanto

modificato in tal senso.

17.

Da ultimo AP1 postula la soppressione del

contribu­to alimentare a suo carico dopo il proprio pensionamento (dal 1° dicembre

2033), adducendo che a quel momento AO1 accuserà un ammanco di fr. 223.– mensili a fronte di entrate per complessivi

fr. 2509.– mensili (fr. 1896.– di

rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP, fr. 163.– dalla

sostanza) e di un fabbisogno minimo di fr. 2732.– mensili.

L'appellante ritiene che la moglie potrà far capo alla propria sostanza, mentre

la situazione di lui dopo il pensionamento è ancora imprevedibile e un

contributo alimentare vitalizio deve rimanere un'eccezione.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che dopo il pensionamento del marito la

moglie può attingere alla propria sostanza per fr. 1400.– mensili (tenuto conto di un capitale di

fr. 203 000.–, come pure di un'aspettativa di vita

a 75 anni di 12 anni). Egli ha accertato così che al momento del pensio-namento

del marito AO1 avrà entrate per complessivi fr. 3131.– mensili (fr. 1431.– di rendita AVS,

fr. 300.– di rendita LPP, fr. 1400.– dalla sostanza), onde un ammanco di fr. 370.– mensili (entrate di fr. 3131.– meno il fabbisogno minimo di fr. 3500.–). Quanto al marito, il primo giudice ha stimato, in

mancanza di dati, entrate per fr. 4122.– mensili (rendita AVS stimata fr. 2400.–, rendita LPP

stimata fr. 1723.– [fr. 20 677.–

annui]), fabbisogno minimo di fr. 3222.–, per un margine disponibile di fr. 900.– mensili. E siccome AP1 potrà verosimilmente contare su una

rendita del “terzo pilastro” mantenendo le polizze a lui intestate, il Pretore

ha ritenuto giustificato fissare in favore della moglie un contribu­to

alimentare vita natural durante dopo il pensionamento del marito di fr. 370.– mensili (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).

b) Come

si è ricordato, di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è

vitalizio, sempre che il coniuge in questione sia in grado di sovvenire con

propri mezzi al mantenimento dopo la pensione (sopra, consid. 16a). Nell'appello

AP1 fa valere che la moglie può far capo alla propria sostanza per coprire l'ammanco

da lui quantificato

in

fr. 223.– mensili (reddito fr. 2509.–, fabbisogno minimo fr. 2732.–),

tant'è che il Pretore l'ha obbligata a erodere la propria sostanza per

fr. 1400.– mensili. Non giustificandosi più di conteggiarle il reddito

della sostanza di fr. 170.– mensili, per il primo giudice la convenuta

avrà in ogni modo un ammanco di fr. 370.– mensili. Ora, riguardo alla rendita

AVS dalla documentazione prodotta in appello è risultata per finire una rendita

AVS di fr. 1921.– mensili (sopra, consid. 15b). Con un'entrata di fr. 3771.– mensili

complessivi (fr. 1921.– di rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP e fr. 1400.– dalla

sostanza) il fabbisogno di AO1 di fr. 3365.– mensili (sopra, consid. 16d) risulterà

dunque coperto. Ne deriva che dopo

il pensionamento del marito la moglie potrà far fronte al proprio fabbisogno minimo

con il proprio reddito, sicché non si giustifica un contributo alimentare da

parte del marito. Anche su questo punto la decisione impugnata va riformata di

conseguenza.

III. Sulle

spese processuali di primo grado

18.

Il

Pretore ha posto le spese processuali (fr. 2400.– complessivi) per tre quarti a

carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per il primo

di rifondere a quest'ultima fr. 4000.– per ripetibili ridotte. L'appellante

principale chiede che le spese processuali e le ripetibili siano addebitate alla

convenuta. Nell'appello incidentale la convenuta protesta spese processuali e

le ripetibili.

Ora,

davanti al primo giudice l'attore postulava, in seguito al divorzio, la

metà dell'utile netto della vendita della casa, previa restituzione del

prelievo anticipato di fr. 73 800.– alla

sua cassa pensione e dei beni propri della moglie di fr. 38 200.–, oltre al plusvalore “per queste due

posizioni”. Egli chiedeva altresì il versamento di fr. 5000.– o, in alternativa,

l'attribuzione di taluni oggetti e un conguaglio di fr. 3500.– per la

suddivisione dei mobili, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2075.–

mensili fino all'incasso dell'utile dello scioglimento della comproprietà e di

fr. 2400.– dopo di allora, fino al pensionamento di lei, rifiutando in seguito ogni

contributo alimentare. Egli prospettava infine la suddivisione a metà del

valore di riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita e degli averi

pensionistici. La convenuta ha aderito al divorzio, come pure alla suddivisione

del ricavo netto della vendita, ma ha sollecitato il versamento di fr. 99 971.– per la ripresa dei beni propri e la

partecipazione al plusvalore, come pure di almeno fr. 40 000.– per la liquidazione dei beni mobili, compreso il valore di

riscatto delle polizze sulla vita intestate al marito. Essa ha chiesto inoltre

un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili fino al pensionamento del

marito e di fr. 1500.– dopo di allora, oltre

alla suddivisione delle prestazioni previdenziali.

In esito all'attuale

giudizio la convenuta si vede riconoscere un importo di fr. 48 700.– per la restituzione dei beni propri e la

partecipazione al plusvalore, oltre alla metà dell'utile netto della vendita della casa, oltre a un contributo di

mantenimento di fr. 830.– mensili fino al 30 novembre 2033, mentre

il dispositivo del primo giudice che le ha riconosciuto fr. 33 911.45 non è stato contesta­to in appello. Quanto

al marito, egli si vede riconoscere la metà del provento netto della vendita

della casa e i beni mobili decisi dal Pretore. Nel complesso si giustifica così

di suddividere equitativamente le spese processuali a metà, tenuto conto anche

della circostanza che in una causa del diritto di famiglia si può prescindere

da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (art. 107 cpv. 1

lett. c CPC). Visto il grado di

reciproca soccombenza, le ripetibili di primo grado vanno compensate.

IV. Sulle

spese processuali di appello

19.

Le spese di appello seguono il vicendevole grado di

soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera il marito ha

chiesto di ridurre quanto dovuto alla moglie in liquidazione dei beni da fr. 98 325.35 a

fr. 26 654.– o, in subordine, a fr. 27 084.–, così

come l'attribuzione di ulteriori beni mobili o, eventualmente, il versamento di

fr. 5000.–, oltre alla riduzione del contributo alimentare da fr. 2500.– a fr.

2250.– mensili fino alla vendita della casa, da fr. 2878.– a fr. 2400.– mensili

fino al 28 febbraio 2023, da fr. 1600.– a fr. 690.– mensili fino al 30 novembre

2033.

e la soppressione del medesimo dopo di allora (fr. 370.–) con addebito

delle spese processuali di primo grado alla convenuta. Egli ottiene la

riduzione da fr. 98 325.35 a fr. 48 700.– della somma dovuta alla

moglie in restituzione dei suoi beni propri con la partecipazione al plusvalore

ed esce parzialmente vittorioso sul contributo alimentare da versare alla

moglie (ridotto da fr. 1600.– a fr. 830.– fino al 30 novembre 2033 e soppresso

dopo di allora) e sulle spese di primo grado. Esce sconfitto invece

sull'attribuzione di ulteriori oggetti e sulla relativa pretesa creditoria. Nel

comples­so si giustifica così che egli sopporti due quinti degli oneri, mentre

il resto va a carico della convenuta, la quale ha proposto di respingere

integralmente il ricorso. Patrocinato da una legale, l'appellante ha diritto

altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità

piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c), valutabile in fr. 500.– per il

memoriale di appello di quindici pagine presentato a questa Camera.

20.

Quanto

all'appello incidentale, irricevibile, le spese processuali vanno a carico

della convenuta, che rifonderà all'attore, patrocinato da un legale, un'equa

indennità per ripetibili (fr. 700.– per le ultime quattro pagine del memoriale

presentato a questa Came­ra nelle osservazioni all'appello incidentale).

V. Sui

rimedi giuridici a livello federale

21.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmen­te la soglia di fr. 30 000.– (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

2. Il regime dei beni

matrimoniali è così liquidato:

2.1 Il ricavo netto

della vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 1968 RFD di B______) va diviso

a metà tra i coniugi, una volta rimborsato il debito ipotecario gravante

l'immobile, come pure l'importo di fr. 73 800.– relativo al

prelievo anticipato LPP del marito e quello di fr. 48 700.– a titolo di beni

propri della moglie.

4. AP1

verserà a AO1 un contributo alimentare, anticipatamente entro il 5 di ogni

mese, di fr. 830.– fino al 30 novembre 2033.

5. Le

spese processuali di fr. 2400.– sono poste a carico delle parti in ragione di

un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

Per

il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 2000.–, sono poste per un due quinti a carico a carico

di AP1 e per il resto a carico di AO1, che rifonderà alla controparte fr. 500.–

per ripetibili ridotte.

III. L'appello incidentale è

irricevibile.

IV. Le spese dell'appello

incidentale di fr. 2000.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà a AP1 fr. 700.–

per ripetibili.

V. Notificazione:

– avv.

PA1,

Be______;

– avv.

PA2,

Be______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).