11.2021.122
Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali: scioglimento della comproprietà e liquidazione del regime matrimoniale, differenza tra partecipazione al plusvalore e compenso tra le masse. Contributo alimentare per moglie: durata del contributo di mantenimento in caso di pensionamento del creditor
7 agosto 2024Italiano51 min
il Pretore ha pronunciato il divorzio e, in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato lo scioglimento
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.122
Lugano
7 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2018.27
(divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera
promossa con petizione del 13 dicembre 2018
da
AP1,
S______ V______
(patrocinato
dall'avv. PA1,
Be______)
contro
AO1, ora AO1,
B______
(patrocinata
dall'avv. PA2,
Be______),
giudicando sull'appello
del 10 settembre 2021 presentato da AP1 contro
la sentenza emanata dal Pretore il 5 agosto 2021 e sull'appello incidentale del
5 novembre 2021 presentato da AO1 contro
la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1968) e AO1
(1959), cittadini italiani, si sono sposati a B______ il 14 maggio 1993. Dal
matrimonio sono nati L______ (il 26 settembre 1993) e An______ (il 26 maggio
1997), ora maggiorenni e indipendenti. Il marito, idraulico, è montatore di
impianti sanitari e di riscaldamento per la M______SA di B______. La moglie, casalinga, non svolge attività
lucrativa. I coniugi vivono separati
dal novembre del 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 1968 RFD di B______, proprietà dei coniugi in
ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento a B______, poi
a G______ e infine nell'agosto del 2019 a S______ V______.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela
dell'unione coniugale introdotta il 25 settembre 2017 da AO1 davanti al Pretore del
Distretto di Riviera, al contraddittorio del 22 ottobre 2020 i coniugi hanno
raggiunto un accordo in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata
assegnata alla moglie fino allo scioglimento della comproprietà e il canone di
locazione di fr. 1000.– versato da C______ V______ (madre di AO1 e conduttrice
di un appartamento dell'abitazione stessa) è stato riconosciuto di spettanza
della moglie a copertura degli oneri legati all'immobile. AP1 si è
impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 2550.– per la moglie.
Alla luce di ciò, il Pretore ha stralciato la causa
dal ruolo seduta stante per transazione (inc. SO.2017.300).
C. Nel frattempo, il 12
dicembre 2018 AP1 ha intentato azione di
divorzio (non motivata) davanti al medesimo Pretore, chiedendo in liquidazione
del regime dei beni di sciogliere la comproprietà sulla particella n. 5341 mediante
vendita a trattative private o in via subordinata ai pubblici incanti con suddivisione a metà del ricavo netto,
come pure di dividere i beni mobili secondo le richieste delle parti “in corso di procedura” e di lasciare ogni coniuge
proprietario della relazioni bancarie e/o postali a lui intestate. Inoltre egli
ha offerto un contributo alimentare di fr. 2100.– mensili per la moglie fino al compimento dei 64
anni e ha proposto la divisione a
metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio.
D. All'udienza di
conciliazione dell'8 maggio 2019 AO1 ha
aderito al principio del divorzio, ma non ai relativi effetti, di modo che il
Pretore ha assegnato a AP1 un termine per
motivare la petizione. In un memoriale del 26 agosto 2019 l'attore ha
confermato le proprie domande, salvo postulare l'attribuzione dell'abitazione
coniugale dietro assunzione dell'onere ipotecario e pagamento della quota di
comproprietà della moglie per fr. 56 200.–.
In subordine egli ha postulato la vendita a trattative private (o, in via ancor
più subordinata, ai pubblici incanti) con suddivisione a metà del ricavo netto previa
deduzione del debito ipotecario e rimborso del prelievo anticipato dalla cassa
pensione del marito, oltre al rimborso di fr. 30 000.– alla moglie. Egli ha preteso altresì il versamento da
parte della moglie di fr. 5000.– a valere quale suddivisione dei beni
mobili in comproprietà tra i coniugi.
E. Nella sua risposta
del 1° ottobre 2019 AO1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 3500.–
mensili fino al pensionamento
del marito e di fr. 1500.– mensili in seguito vita natural durante, con riserva
di adeguare tali
importi alle risultanze istruttorie. In liquidazione del regime dei beni essa non si è opposta
all'attribuzione dell'abitazione coniugale al marito dietro assunzione del
debito ipotecario (composto di due cartelle ipotecarie registrali di
fr. 95 000.– e fr. 495 000.– del Credit S______ S______), ma ha rivendicato
un conguaglio di almeno fr. 90 000.– oltre l'eventuale plusvalore congiunturale e metà “del provento
netto della vendita del fondo,
cautelativamente stimato in almeno fr. 200 000.–”, riservandosi di mutare tale importo secondo
le risultanze istruttorie con differimento dell'imposta sugli utili
immobiliari. In via subordinata essa ha consentito alla vendita a trattative
private e alla suddivisione a metà del ricavo, al netto dell'onere
ipotecario, più fr. 90 000.– e l'eventuale plusvalore
congiunturale in suo favore, riservando parimenti una mutazione dell'importo in
seguito all'istruttoria. Essa ha preteso altresì a titolo di
liquidazione del regime dei beni (“averi bancari, risparmi
di ogni genere e polizze assicurative sulla vita”) “almeno” fr. 40 000.– con interessi del 5% dal passaggio
in giudicato della sentenza di divorzio.
F. Con
replica dell'8 novembre 2019 l'attore ha ribadito le sue richieste, tranne
rinunciare all'attribuzione esclusiva dell'abitazione coniugale e postulando di
conseguenza lo scioglimento della comproprietà mediante vendita a trattative
private o subordinatamente ai pubblici incanti, con suddivisione a metà
del ricavo netto previa deduzione del debito ipotecario, rimborso del prelievo anticipato dalla sua cassa pensione e
rimborso di fr. 38 200.– alla moglie. A valere quale riparto dei beni mobili egli ha chiesto di “suddividere
a metà il valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita AXA”,
l'assegnazione di una serie di beni mobili (“divano in pelle, tavolo e sedie
sala, attrezzi vari da giardino”) e ribadendo che “ogni coniuge rimane
proprietario delle relazioni bancarie e/o postali a lui intestate”. In una duplica
del 13 gennaio 2020 AO1 ha preso atto della rinuncia del
marito all'abitazione e di conseguenza ha
reiterato la domanda da lei formulata in subordine nella risposta, confermando le sue altre richieste.
G. Alle prime arringhe
del 10 marzo 2020 le parti hanno
ribadito i loro punti di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è
iniziata seduta stante e si è chiusa il 3 febbraio 2021. Le parti hanno
rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.
H. Nel suo allegato
conclusivo del 25 marzo 2021 AP1 ha postulato
in liquidazione dei beni lo scioglimento della comproprietà
sull'abitazione coniugale mediante vendita e suddivisione del ricavo in
ragione di metà ciascuno fra i coniugi, previa deduzione del debito ipotecario
e restituzione dei beni propri impiegati dalla moglie (fr. 38 200.–) e del
prelievo anticipato della cassa pensione di lui (fr. 73 800.–), compresa,
per questi ultimi due, la partecipazione al plusvalore. A valere quale riparto
dei beni mobili in comproprietà egli ha rivendicato il versamento di fr. 5000.–
o in alternativa la consegna di vari beni mobili (“fornelloni a gas,
attrezzatura da cucina industriale, macchina elettrica passa pomodori”), più fr. 3500.–
a titolo quale conguaglio. Egli ha chiesto inoltre che le polizze di
assicurazione sulla vita AXA siano riscattate con valuta 31 dicembre 2018 e il
loro valore di riscatto suddiviso a metà. A titolo di contributo alimentare per
la moglie egli ha offerto fr. 2075.– mensili fino all'incasso dell'utile
derivante dallo scioglimento della comproprietà, in seguito fr. 2400.–
mensili fino al pensionamento a 64 o 65 anni della moglie e più nulla da allora
in poi. Infine egli ha sollecitato la suddivisione degli averi pensionistici a
metà tra i coniugi, da effettuare in due momenti distinti, ovvero il versamento
in favore della moglie degli importi di fr. 42 056.60 subito e fr. 36 900.– ad avvenuto
scioglimento della comproprietà e conseguente reintegro del prelievo anticipato.
Fatti
I. Nel proprio memoriale
del 26 marzo 2021 AO1 ha ribadito le proprie domande, precisando che la vendita
a terzi dell'abitazione coniugale avvenga con ripartizione del ricavo netto
della vendita in ragione di “almeno”
fr. 99 971.– per sé a “titolo di ripresa dei beni propri
investiti nell'immobile e partecipazione al plusvalore” e
la metà del provento netto residuo in “almeno” fr. 150 014.50.
L. Statuendo con sentenza del 5 agosto 2021,
il Pretore ha pronunciato il divorzio e, in liquidazione del regime dei beni, ha ordinato lo scioglimento
della comproprietà sulla particella n. 5341
RFD di B______ mediante vendita a terzi a trattive private con suddivisio-ne a
metà del ricavo netto, previo rimborso del debito ipotecario ancora gravante
l'immobile, di fr. 73 800.– di prelievo anticipato LPP del marito e di
fr. 98 328.35 a titolo di beni propri e
partecipazione al plusvalore della moglie, alla quale il Pretore ha
riconosciuto altresì, in divisione delle polizze di “terzo pilastro” intestate
al marito, un credito di fr. 33 911.45, autorizzando il marito a prelevare dall'abitazione
coniugale i fornelloni a gas, l'attrezzatura da cucina industriale e la
macchina elettrica passa pomodo-ri, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui
intestati. Il Pretore ha ordinato poi all'istituto di previdenza del marito di
trasferire fr. 78 956.60
su un conto di libero passaggio intestato alla moglie e ha condannato AP1 a versare un contributo alimentare per la
moglie di fr. 2500.– mensili “fino alla vendita della casa”, di
fr. 2878.– mensili fino al 28 febbraio 2023,
di fr. 1600.– mensili fino al 30 novembre 2033 e di fr. 370.–
mensili in seguito, vita natural durante del-la moglie. Le spese processuali di
fr. 2400.– sono stati poste per tre quarti a carico del marito e per il
resto a carico della moglie, con obbligo per il marito di rifondere a
quest'ultima fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
M. Contro la sentenza appena
citata AP1 è insorto a questa Camera con
un appello del 10 settembre 2021 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di dividere
il ricavo netto della vendita riguardante l'immobile di B______ a metà tra i
coniugi, previo rimborso del debito ipotecario ancora gravante l'immobile, di fr. 73 800.– di prelievo anticipato LPP del
marito e di fr. 26 654.–
di beni propri della moglie, compresa la partecipazione al plusvalore
congiunturale, considerando che l'immobile “sta per essere venduto” a
fr. 960 000.– o, subordinatamente, di fr. 27 084.– se fosse applicato il valore
dell'immobile stabilito con la sentenza e non quello effettivo della vendita. Egli
chiede anche di essere autorizzato a prelevare, oltre ai mobili indicati dal
Pretore, il divano in pelle, il tavolo e le sedie di sala o in via subordinata di
condannare la moglie a versargli fr. 5000.–. Infine l'attore propone un
contributo alimentare per la moglie di
fr. 2250.– mensili “fino alla vendita della casa”, di fr. 2400.–
mensili fino al 28 febbraio 2023 e di
fr. 690.– mensili fino al 30 novembre 2033 o in subordine di
fr. 2400.– mensili fino al 28 febbraio 2023 e fr. 750.– mensili fino
al 30 novembre 2033. Da ultimo egli chiede di porre le spese processuali di
primo grado integralmente a carico della moglie, tenuta a rifondergli “ampie ripetibili”.
Nelle sue osservazioni del
5 novembre 2021 AO1, ora AO1, comunica che
l'immobile è stato effettivamente venduto a terzi il 21 ottobre 2021 per
fr. 960 000.– e conclude per la
reiezione dell'appello. Con appello incidentale essa postula dipoi la divisione
del ricavo della vendita dell'immobile in ragione di fr. 324 424.40 per sé e il resto al marito. Mediante
osservazioni dell'11 febbraio 2022 AP1 propone per il rigetto dell'appello
incidentale. Il 12 aprile 2024 egli ha chiesto anche di poter versare agli atti
una decisione del 10 maggio 2023 della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPS che quantifica in fr. 1921.– la rendita AVS in favore della moglie. Nelle
sue osservazioni del 26 aprile 2024 AO1 propone
di respingere la richiesta dell'appellante.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie
patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri
l'entità della liquidazione del regime dei beni in discussione davanti al Pretore.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta
alla patrocinatrice dell'attore il 6 agosto 2021 (traccia dell'invio n. __.__.______.________,
agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto
2021.
in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 10 settembre 2021
(traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), l'appello in esame è
pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta
all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2
CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice
dell'attrice il 6 ottobre 2021 (traccia dell'invio
n. __.__.______.________, agli atti), sicché
il memoriale, inoltrato il 5 novembre 2021 (traccia dell'invio n.
__.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, è ricevibile.
2.
Alle
osservazioni del 5 novembre 2021 AO1 acclude copia del
rogito n. ___ del 21 ottobre 2021 rogato dalla notaia O______ N______ relativo
alla compravendita della particella n. 5341 RFD di B______. Il 12 aprile
2024.
AP1 ha allegato da parte sua la decisione 10 maggio 2023 dell'Istituto delle assicurazioni sociali che
quantifica la rendita di vecchiaia spettante a AO1 in fr. 1921.– mensili. Ora, nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Successiva alla sentenza impugnata ed esibita senza indugio
in appello, la copia dell'atto di compravendita è pertanto ricevibile e nella
misura in cui appare di rilievo sarà considerata ai fini del giudizio. Quanto
alla decisione del 10 maggio 2023 inerente alla rendita AVS di AO1, la sua
produzione va ammessa, trattandosi di un documento necessario per il giudizio
sul contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio che questa Camera avrebbe ad ogni modo chiamato la moglie a esibire giusta
l'art. 277 cpv. 2 CPC (RtiD I-2021 n. 31c pag. 732 consid. 7a; da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 8d).
3.
Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del
regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compreso
il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le
controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima
delle questioni legate ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid.
2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024 consid. 4). Non v'è ragione nel caso specifico di
scostarsi da tale principio.
I. Sulla
liquidazione del regime dei beni
4.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha
accertato che i coniugi hanno concordato lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 5341 di B______ mediante vendita a trattative private per
fr. 990 000.– e che l’immobile costituisce un acquisto
dei coniugi in ragione di metà ciascuno siccome finanziato principalmente con
prestiti da terzi. In base alle allegazioni delle parti e ai documenti agli
atti il Pretore ha concluso che il fondo è stato acquistato per complessivi
fr. 127 260.– (fr. 70 000.– mediante debito ipotecario, più
fr. 57 260.– versati in contanti) e che l'investimento
complessivo per l'edificazione del fondo è stato di complessivi fr. 737 000.–, di cui fr. 590 000.– tramite accensione di un mutuo
ipotecario presso la Banca R______, fr. 73 800.– da un prelievo anticipato dal “secondo pilastro” del
marito e fr. 73 200.– da beni
propri della moglie. In tali circostanze egli ha quantificato il plus-valore
dell'immobile in fr. 253 000.– (fr. 990 000.– ./. fr. 737 000.–) e, di
conseguenza, un plusvalore spettante
ai beni propri della moglie di fr. 25 128.35 (fr. 73 200.–
per fr. 253 000.–, diviso
fr. 737 000.–), determinato nelle modalità
proposte dalla convenuta, il marito non essendosi “avventurato
in calcoli”. Il primo giudice
ha pertanto stabilito che la moglie ha diritto di riprendere complessivamente
fr. 98 328.35 (fr. 73 200.– di beni propri, più fr. 25 128.35 di partecipazione al plusvalore).
Per finire il Pretore ha deciso che il provento netto della vendita
dell'immobile, una volta rimborsati il debito ipotecario, il prelievo
anticipato LPP del marito (fr. 73 800.–) e i beni propri della moglie (fr. 98 328.35), andrà diviso a metà fra i
coniugi.
5.
Nel suo appello AP1
contesta in particolare il calcolo per definire il finanziamento dell'edificazione
del fondo, facendo valere che
il costo totale è ammontato a complessivi fr. 737 000.– finanziati
con l'accensione di un mutuo ipotecario di fr. 590 000.– presso la Banca R______, oltre che con
versamenti di fr. 60 000.–
(di cui fr. 23
460.– provenienti da beni
propri della moglie e fr. 33 800.– da
una parte del prelievo anticipato del suo “secondo pilastro”), di fr. 35 000.– di sue prestazioni proprie, di fr. 40 000.– dall'altra parte del suo “secondo
pilastro” e di fr. 12 000.–
dal riscatto di una sua polizza assicurativa AXA (arrotondati per difetto a
fr. 12 800.–). A suo dire, dunque, il prestito
dei genitori della moglie (di complessivi fr. 57 260.–) è stato utilizzato solo nella
misura di fr. 23 460.–
per l'acquisto del terreno, mentre il resto è servito per il mantenimento della
famiglia.
Riguardo alla quantificazione
del plusvalore, l'appellante reputa che questo vada calcolato considerando il
prezzo di vendita del fondo, allora in procinto di essere alienato per fr. 960 000.–, e non il valore accettato dalle
parti di fr. 990 000.–.
Ritenuto un plusvalore effettivo di fr. 223 000.– (fr. 960 000.– ./. fr. 737 000.–)
e dedotta l'imposta sugli utili immobiliari del 10% (fr. 22 300.–), il plusvalore determinante risulta
così di fr. 200 700.– e va
suddiviso a metà tra i coniugi. A mente sua, solo sulla metà va poi calcolata
la partecipazione proporzionale della moglie. La partecipazione al plusvalore
della moglie risulta perciò di fr. 3194.– (fr. 23 460.– di beni propri per fr. 100 350.–, pari a mezza quota del plusvalore,
diviso fr. 737 000.–, pari agli
investimenti complessivi) e a costei spetta di conseguenza una restituzione di
complessivi fr. 26 654.–
(fr. 23 460.– di beni propri, più fr. 3194.–
di partecipazione al plusvalore). In via subordinata, qualora si considerasse il
plusvalore calcolato dal primo giudice di fr. 253 000.– e dedotta l'imposta sugli utili immobiliari, la moglie
avrebbe diritto a una partecipazione di fr. 3624.– e a una restituzione di
complessivi fr. 27 084.–.
6.
Dal
canto suo AO1 avversa il calcolo proposto dal marito, sostenendo che esso è
inammissibile poiché diverso da quello riconosciuto
in prima sede. Essa conferma che il fondo è stato venduto in pendenza di
appello per fr. 960 000.–, circostanza che
tuttavia nulla muta, giacché determinante per stabilire il valore degli
acquisti è il momento della liquidazione, quando il giudice emana la sentenza
di divorzio. Nel suo appello incidentale l'interessata prende atto che il marito
ammette in questa sede – per la prima volta – che essa ha ricevuto dai propri
genitori fr. 57 260.– per l'acquisto del terreno e
che negli acquisti dei coniugi devono rientrare fr. 33 800.– (differenza tra fr. 73 800.– del prelievo anticipato della
cassa pensioni del marito e fr. 40 000.– immessi nel fondo). Ciò
comporta, a suo dire, una “mutazione radicale riguardo alla liquidazione del
fondo”, la cui acquisizione (per fr. 127 260.–)
è stata sovvenzionata con i soli beni propri di lei (fr. 57 260.–), oltre che con il credito ipotecario
(fr. 70 000.–), mentre l'edificazione per complessivi
fr.
609.
740.– (fr. 737 000.– ./. fr.
127.
260.–) è stata finanziata con il credito
ipotecario di fr. 520 000.– (fr. 590 000.–./. fr. 70 000.–
usati per pagare l'ipoteca gravante il fondo non edificato), con beni propri di
lei per fr. 15 940.– (fr. 73 200.– accertati dal Pretore, ./. fr. 57 260.– per l'acquisto del fondo) e – come ammes-so
dal marito – con il di lui prelievo anticipato
per fr. 40 000.– e con acquisti dei coniugi per fr. 33 800.–.
Di conseguenza, secondo la
moglie, la sua quota di comproprietà rientra nei beni propri di lei, mentre
quella del marito ricade nei di lui acquisti. Per l'interessata, la massa dei
suoi beni propri ha così diritto a un
compenso variabile a norma dell'art. 206 CC di fr. 49 199.40 verso la massa degli acquisti del marito
(fr. 28 630.– dell'investimento
iniziale per l'acquisto della sua quota di comproprietà + fr. 7970.– per
l'edificazione pari alla metà di fr. 15 940.–
[beni propri della moglie di fr. 73 200.–
./. fr. 57 260.–] oltre a
fr. 12 599.40 di plusvalore) e ha
un debito nei confronti della massa degli acquisti di lei nel senso dell'art.
209.
cpv. 3 CC di fr. 49 550.– (fr. 16 900.– pari alla metà degli acquisti di lui
di fr. 33 800.–, più fr. 20 000.– pari alla metà del prelievo LPP del
marito di fr. 40 000.–, oltre a
fr. 12 650.– di plusvalore).
Sulla scorta della “ammissione
giudiziale esplicita” del marito l'appellante incidentale quantifica così la
sua pretesa in liquidazione del regime dei beni (immobiliari) in fr. 324 424.40, composta del valore della sua
quota di proprietà (bene proprio) di fr. 150 450.– (fr. 495 000.– pari alla metà del prezzo di vendita
di fr. 990 000.–, ./.
fr. 295 000.– pari alla metà del debito ipotecario di
fr. 590 000.– ./. fr. 49 550.–), del compenso variabile secondo l'art. 206
cpv. 1 CC di fr. 49 199.40
e della metà dell'aumento degli acquisti del marito secondo l'art. 215 cpv. 1
CC, pari a fr. 124 775.–
(metà di fr. 249 550.–
[fr. 495 000.– pari a metà del prezzo di vendita,
./. fr. 295 000.– metà del
debito ipotecario, più fr. 49 550.–]).
7.
Litigiosa è
anzitutto la questione di sapere se, come sostiene AO1, la sua quota di
comproprietà di un mezzo della particella n. 5341 RFD di B______ appartenga ai
suoi beni propri oppure se, come stabilito il Pretore, essa costituisca un
acquisto.
a) Sono
acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime
(art. 197 cpv. 1 CC), compresi i beni acquisiti in sostituzione di acquisti (art.
197.
cpv. 2 n. 5 CC). Sono beni propri per legge – tra l'altro – i beni
appartenenti a un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli
per eredità o altro titolo gratuito (art. 198 cifra 2 CC). In virtù dell'art.
200.
cpv. 1 CC, ancorché ciò non risulti esplicitamente dalla norma, chiunque
affermi che un bene rientri nei suoi beni propri deve fornirne la prova, fino a
prova del contrario tutti i beni di un
coniuge essendo considerati acquisti (art. 200 cpv. 3 CC; Guillod, Commentaire pratique: Droit
matrimonial: Fond et procédure, Basilea 2016, ad art. 200 CC, n. 18 segg.).
b) In concreto la
moglie sostiene che il marito ammette per la prima volta in appello che per
l'acquisto del terreno sono stati usati fr. 57 260.–
ricevuti dai genitori di lei e che, di conseguenza, l'acquisto dell'intero
fondo, accanto all'assunzione di un credito ipotecario, è stato finanziato con
i soli beni propri di lei. A suo dire, la sua quota di comproprietà va così attribuita
ai suoi beni propri, mentre sulla quota di comproprietà del marito, finanziata anch'essa
con beni propri di lei, essa ha diritto a un compenso variabile a norma
dell'art. 206 CC.
Ora, fermo restando
che un'ammissione giudiziaria di una parte dev'essere manifestata chiaramente (Schweizer in: Commentaire romand, Code
de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art.
150) e riconoscere esplicitamente
un'asserzione di fatto dell'avversario (Lardelli/Vetter in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione,
n. 33a ad art. 8), non si può certo dire che la frase del marito “l'unica
parte versata in realtà attingendo ai soldi ricevuti dai genitori della moglie
è l'importo di fr. 57 260.– per l'acquisto
del terreno” seguita dalle aggiunte “dallo stesso va in un secondo tempo dedotto
il saldo del prelievo anticipato del signor AP1 di fr. 33 800.–” e “il contributo della moglie
riconducibile ai suoi beni propri è stato dunque di fr. 23 460.–” costituisca una chiara ammissione dell'utilizzo
di fr. 57 260.– di beni propri della
moglie per l'acquisto del fondo. Si tratta se mai di un'allegazione contenuta
nel calcolo per giungere alla quantificazione del plusvalore.
c) Ciò
premesso, la richiesta della moglie di considerare ora la sua quota di
comproprietà nella massa dei suoi beni propri rappresenta un cambiamento dei
fatti su cui essa poggia la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Il che
configura una mutazione dell'azione, la quale in appello è ammissibile solo
alle condizioni dell'art. 317 cpv. 2 CPC, ossia se sono date le premesse
dell'art. 227 cpv. 1 CPC (lett. a) e se la mutazione
è fondata su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (lett. b). Non
soccorrendo palesemente tali condizioni, su questo punto l'appello incidentale
si rivela d'acchito irricevibile.
8.
Rimane da
determinare la pretesa della moglie in liquidazione del regime matrimoniale
(abitazione coniugale), fermo restando che in questa sede AP1 non rivendica più
la partecipazione al plusvalore del prelievo anticipato dalla sua cassa pensione.
Premesso ciò, non sono controversi né il rimborso di
fr. 73 800.– alla cassa pensione del marito, così come
l'onere ipotecario di fr. 590 000.– da
dedurre dal prezzo di vendita e l'investimento complessivo di fr. 737 000.– calcolato dal Pretore. Litigiosi sono
invece l'entità dei beni propri della moglie investiti nell'abitazione
coniugale e la determinazione del plusvalore congiunturale.
9.
Riguardo
ai beni propri della moglie provenienti dalla donazione dei genitori, che il
Pretore ha quantificato in fr. 73 200.–,
AP1 rimprovera al primo giudice di avere trascurato nel finanziamento
dell'edificazione l'importo di fr. 35 000.–
di “prestazioni proprie” e l'impiego di “altri mezzi propri” per
fr.
12.
000.–.
a) Già
con lo scambio negli allegati preliminari il marito aveva sostenuto che la
banca aveva stimato le prestazioni proprie di lui in fr. 35 000.– (petizione motivata, pag. 2; replica,
pag. 3). La moglie si era limitata a rilevare che il conteggio della banca
aveva un “valore di massima”, senza confutare tuttavia l'allegazione del marito
(duplica, pag. 2 in fondo), che egli ha riproposto con le conclusioni (pag. 3).
Sebbene nemmeno in questa sede egli abbia precisato in che cosa consistessero
tali prestazioni proprie, in occasione della sua deposizione del 22 ottobre
2020.
l'attore, idraulico, ha invero dichiarato di avere eseguito nell'edificazione
della casa i lavori che gli competevano “come professione”, imbiancando la casa
internamente e realizzando unitamente al fratello elettricista – senza alcuna
remunerazione – tutto l'impianto elettrico (deposizione del 22 ottobre 2020,
verbali pag. 2). Contrariamente all'opinione del Pretore, il marito aveva
quindi sufficientemente dimostrato un suo contribuito all'edificazione della stabile
con prestazioni proprie (in natura) per un importo – rimasto incontestato – di
fr. 35 000.– e che conseguentemente non è
stato versato in contanti.
b) AP1
sostiene inoltre di avere comprovato l'investimento di fr. 12 000.–, corrispondenti al valore di riscatto del
suo “terzo pilastro” (doc. S). Da quest'ultimo documento, da lui prodotto alle prime arringhe del 10 marzo
2020, egli parrebbe in effetti avere ottenuto il 3 settembre 2010 fr. 12 820.20 riscattando una polizza a suo nome. Davanti
al Pretore egli non ha mai tratto però alcuna conclusione da tale documento, cui
non ha accennato nemmeno nel memoriale conclusivo del 25 marzo 2021 laddove
espone il calcolo del piano di finanziamento rinviando al doc. C. L'appellante non
può quindi essere seguito in questa sede sulla base di una nuova richiesta non
fondata su fatti nuovi né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC).
c) Ne
segue che l'importo proveniente dalla donazione dei genitori della moglie e
investito nell'abitazione coniugale va quantificato in fr. 38 200.– (fr. 73 200.–
./. fr. 35 000.–).
10.
Quanto alla
determinazione del plusvalore congiunturale, AP1 critica il primo giudice per
avervi fatto partecipare appieno la moglie. A suo dire, essendo le parti
comproprietarie in ragione di metà ciascuno, la partecipazione proporzionale
della moglie va calcolata solo sulla metà di tale plusvalore. Egli fa valere poi
che il valore determinante è quello per cui il fondo sareb-be stato venduto e
non quello su cui le parti si erano accordate per evitare una nuova perizia,
ciò che la moglie contesta, sostenendo come il prezzo della vendita, nel
frattempo avvenuta, nulla muti, determinante essendo il valore al momento
dell'emanazione della sentenza.
a) Gli
art. 206 e art. 209 cpv. 3 CC stabiliscono il riparto del plusvalore
congiunturale tra i coniugi da un lato e tra le masse dall'altro, vale a dire
il plusvalore che deriva dal mercato senza investimenti da parte del proprietario
(Burgat in: Commentaire pratique,
Droit matrimonial: Fond et procédure, op. cit., n. 19 ad art. 206 CC). L'art.
206.
cpv. 1 CC riguarda il caso in cui un coniuge ha contribuito senza
corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni
dell'altro coniuge e ha diritto quindi alla partecipazione al plusvalore.
Quanto all'art. 209 cpv. 3 CC, esso disciplina il compenso tra acquisti e beni
propri di un medesimo coniuge qualora una massa abbia contribuito all'acquisto,
al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra massa e ne sia
derivato un plusvalore. In entrambi i casi i crediti (contributo variabile e
compenso) sono proporzionali al contributo prestato e sono calcolati secondo il
valore dei beni al momento della liquidazione (Burgat,
op. cit., n. 4 ad art. 206 CC, e n. 7 ad art. 209 CC).
b) A
ragione il marito fa valere che la partecipazione proporzionale della moglie al
plusvalore ai sensi dell'art. 206 CC va calcolata sulla metà del plusvalore del
fondo, ovvero unicamente sull'aumento relativo alla quota di comproprietà di
lui. È anche vero però che sull'altra quota, appartenente agli acquisti della
moglie, i beni propri di lei hanno diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 3
CC. Nel risultato il metodo di calcolo applicato dal primo giudice, che ha determinato
la pretesa della moglie sull'intero plusvalore dell'immobile di fr. 253 000.– (sentenza, pag. 10 in basso e pag. 11 in
alto) anziché suddividerlo a metà tra le due masse degli acquisti, calcolando
su quella del marito la partecipazione al plusvalore dell'art. 206 CC e su
quella della moglie il compenso tra acquisti e beni propri dell'art. 209 CC, si
rivela dunque – come si vedrà ancora – corretto.
c) In
relazione al valore del fondo, come riconosce la moglie, per stabilire l'entità
degli acquisti è determinante il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1
CC), ovvero in caso di divorzio il momento in cui il giudice emana la sentenza oppure
il momento che più si avvicina al giorno della sentenza
(DTF
137.
III 339 consid. 2.1.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29
aprile 2022 consid. 7c con rimandi; Guillod,
op. cit., n. 8 ad art. 214 CC). La circostanza che il fondo è stato
venduto per fr. 960 000.– dopo l'emanazione
della decisione da parte del primo giudice costituisce un fatto nuovo,
tempestivamente addotto dalle parti in appello (sopra, consid. 2). Per quantificare
il plusvalore congiunturale va dunque considerato il prezzo effettivo di
realizzazione del fondo, tanto più che il 21 ottobre 2021 AO1 ha sottoscritto congiuntamente
al marito il rogito di compravendita e non pretende che il prezzo ottenuto non
rifletta il valore dell'immobile al giorno della liquidazione.
d) Ne
segue che, in definitiva, il plusvalore congiunturale dell'immobile risulta di
fr. 223 000.– (fr. 960 000.– ./.
fr.
737.
000.–), dal quale va dedotta – come rileva
il marito – l'imposta sugli utili immobiliari di fr. 20 000.– arrotondati (aliquota del 9%, vista la durata della proprietà tra i 12 e i 13 anni: ‹https://www4. ti.ch/dfe/dc/sportello/calcolatori-dimposta/isui›;
cfr. DTF 125 III 54 consid. 2a, 121 III 305 consid. 3b; analogamente: I CCA
sentenza inc. 11.2001.124 del 9 agosto 2002 consid. 8). Il plusvalore
determinante per il calcolo della pretesa della moglie è dunque di fr. 203 000.–, cioè fr. 101 500.– per ogni massa di pertinenza dei coniugi. Tenu-to conto
che i beni propri della moglie di fr. 38 200.–
(sopra, consid. 9c) sono stati impiegati per metà (fr. 19 100.–), nella quota di comproprietà del marito
(beni acquisti), con un plusvalore del 27.5% (fr. 101 500.– / fr. 368 500.–,
ovvero la metà dei costi di investimento), la partecipazione al plusvalore dell'interessata
è quindi di fr. 5250.– arrotondati (27.5% di fr. 19
100.–), onde un credito variabile in suo favore giusta l'art. 206 CC di
fr. 24 350.– (fr. 5250.– + fr. 19 100.–), identico al compenso tra beni propri e
acquisti della moglie previsto dall'art. 209 cpv. 3 CC.
e) Se
ne conclude che la pretesa della moglie in restituzione dei suoi beni propri e
del plusvalore congiunturale va ridotta a complessivi fr. 48 700.– (fr. 24 350.–
di credito variabile in favore dei suoi beni propri e fr. 24 350.– di compenso tra la massa dei suoi
acquisti e quella dei suoi beni propri) rispetto ai fr. 98 328.35 fissati dal Pretore. Entro tali limiti
l'appello principale merita quindi accoglimento.
11.
Relativamente al mobilio domestico il
Pretore ha accertato che il marito ha rivendicato la consegna di “alcuni
precisi mobili” e fatto valere un credito “pari al valore di quanto lasciato
alla moglie”. Costei non essendosi opposta alla divisione in natura, il primo
giudice ha così accolto la richiesta del marito riguardo ai fornelloni a gas, all'attrezzatura
da cucina industriale e alla macchina elettrica passa pomodori, ma ha respinto
la pretesa “a titolo di liquidazione del restante mobilio”, poiché non “sostanziata
da alcuna prova circa l'eventuale valore residuo dei beni mobili in
comproprietà rimasti alla moglie” (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 12). Nel
proprio appello il marito lamenta che il Pretore ha sorvolato gli altri mobili,
ovvero il divano in pelle, il tavolo e le sedie della sala, di cui chiede
l'assegnazione. Subordinatamente egli postula un importo ‟simbolico” di fr. 5000.–
in ‟sostituzione di tutto
l'elenco di beni richiesto”.
12.
Nel
memoriale conclusivo il marito aveva rivendicato unicamen-te, per finire, i fornelloni
a gas, l'attrezzatura da cucina industriale e la macchina elettrica passa
pomodori (che ha poi ottenuto), ma per quanto attiene al divano in pelle, al
tavolo e alle sedie della sala egli aveva indicato espressamente di preferire ‟ricevere
il rimborso in denaro, quantificato in fr. 3000.–” (memoriale conclusivo del 25 marzo 2021,
pag. 6 in alto). La richiesta in appello di vedersi assegnare tali oggetti
raffigura perciò un comportamento contraddittorio che non può essere tutelato. Riguardo
al suo credito, il marito si confronta poco o punto con la motivazione del
Pretore, il quale ha reputato la pretesa non sufficientemente sostanziata. E
con tale motivazione AP1 non si confronta.
II. Sul
contributo alimentare per la moglie
13.
Nella
sentenza impugnata il Pretore,
riassunti i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i contributi
alimentari in favore dei coniugi, ha rilevato l'esistenza di un matrimonio durato più di 25 anni caratterizzato
dalla nascita di due figli e da una ripartizione classica dei ruoli che ha
influito concretamente sulla situazione finanziaria della moglie, di
modo che quest'ultima ha diritto di
conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica. Il primo giudice ha rilevato come in mancanza di dati per
stabilire il tenore di vita conviene affidarsi a quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale,
come fa valere la moglie. E in tale ambito egli ha constatato che la moglie si
limitava a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo, onde la
rinuncia alla suddivisione di un'eventuale eccedenza (sentenza impugnata, pag.
13.
a 15).
Il
Pretore ha accertato così il reddito del marito in complessivi
fr. 6100.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3222.–
mensili arrotondati. Quanto alla moglie, egli ha accertato un'entrata di
fr. 1000.– mensili corrispondente alla locazione dell'alloggio coniugale
fino alla vendita, mentre ha rinunciato a computarle un reddito ipotetico.
Circa il fabbisogno minimo di lei, il primo giudice lo ha calcolato in
fr. 3600.– mensili arrotondati fino alla vendita della casa e in
fr. 3500.– dopo di allora. Ne ha desunto, il Pretore, che AO1 registra un ammanco di fr. 2500.– mensili
fino alla vendita della casa e di fr. 3500.– mensili da allora in poi. Nelle
circostanze descritte egli ha ritenuto così che con un margine disponibile di
fr. 2878.– mensili AP1 è in grado di
erogare a AO1 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino alla
vendita della casa e di fr. 2878.– mensili in seguito, fino al
pensionamento di lei (28 febbraio 2023: sentenza impugnata, pag. 15 a 19).
Quanto alla situazione
dopo il pensionamento della moglie, il Pretore ha constatato che essa potrà
contare su una rendita AVS di fr. 1431.– mensili, su una rendita del “secondo
pilastro”
di fr. 300.– mensili derivante
dal conguaglio previdenziale di fr. 78 965.60
e sul reddito di fr. 170.– mensili generato dalla sua sostanza (di almeno fr. 203 000.–). Egli ha accertato che al momento
del pensionamento le entrate di lei ammonteranno così a fr. 1900.– mensili,
sicché l'ammanco si ridurrà a fr. 1600.– mensili (fabbisogno minimo
fr. 3500.– meno le entrate complessive di fr. 1900.–), somma che il
marito sarà in grado di coprire grazie a un margine disponibile di
fr. 2878.– mensili senza dover intaccare la propria sostanza. Dopo il
pensionamento di lui, per il primo giudice AO1 dovrà prelevare invece dalla
propria sostanza fr. 1400.– mensili circa, di modo che essa accuserà un
ammanco di fr. 370.– mensili (fabbisogno minimo di fr. 3500.–, meno la
rendita AVS di fr. 1431.–, meno la rendita LPP fr. 300.–, meno
l'erosione di fr. 1400.– della sostanza). AP1 per contro, con un reddito
al momento del pensionamento (1° dicembre 2033) di fr. 4122.– mensili
(rendita AVS stimata di fr. 2400.–, più la rendita LPP stimata di fr. 1722.–
[fr. 20 672.– annui]), avrà un
margine disponibile di fr. 900.– mensili circa (entrate di fr. 4122.–,
meno il fabbisogno minimo di fr. 3222.–). In simili condizioni il Pretore
ha stabilito un contributo alimentare per la moglie vita natural durante, dopo
il pensionamento del marito di fr. 370.– mensili (sentenza impugnata, pag. 19
a 22).
14.
I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex
coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riepilogati dal Pretore e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Al proposito basti ricordare come, ove non si possa ragionevolmente
pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento,
inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un
adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta
due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun
coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza
economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della
solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le
conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio
(art. 163 CC). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio
prevale sul principio della
solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto
se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e se
l'altro coniuge dispone di una adeguata capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del
5.
febbraio 2021 consid. 4.1 con
rinvii).
Riguardo
al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentare dopo il
divorzio, il Tribunale federale ha stabilito che il criterio applicabile a
livello svizzero è il sistema “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio
familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi
il fabbisogno di ogni membro della famiglia, dividendo tale eccedenza nella
proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). E in
ossequio a tale metodo di calcolo il fabbisogno di ogni membro della famiglia è
definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza
in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei
fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del
28.
agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si
aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi
dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure
un'indennità per spese di telefonia e di
comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non
obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli
infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una
formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti
di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il
rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della
famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili
(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte. Non fanno parte del
minimo esistenziale “allargato” (o “del diritto di famiglia”), in ogni modo, i
costi per l'uso da diporto di un'automobile o spese voluttuarie come viaggi,
vacanze, hobby e altri esborsi particolari
del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v.
anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 13a).
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto che il tenore di vita sostenuto dai coniugi
durante la vita in comune consistesse nella sola copertura dei rispettivi
fabbisogni minimi “allargati”. Egli ha
rinunciato pertanto a
determinare e a suddividere un'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, per
altro non richiesta dalla convenuta (sentenza impugnata, pag. 15). Nei loro
appelli le parti non contestano il metodo di calcolo applicato dal Pretore per
la definizione del contributo alimentare destinato alla moglie. Non v'è ragione
dunque di distanziarsene, tanto meno ove si pensi che non vi sono più figli
minorenni in famiglia.
15.
Premesso
ciò, in seguito alla vendita dell'abitazione familiare e al pensionamento della
moglie avvenuto il 28 febbraio 2023 la questione dei contributi alimentari a
lei dovuti per quei periodi è ormai superata. Di norma infatti un contributo
alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio in giudicato
di una sentenza di divorzio nel suo intero, una volta definite tutte le
conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino al passaggio in
giudicato dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli
continuano dunque a essere disciplinati dall'assetto cautelare o – come in
concreto – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale
(sentenza del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con
rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n.
8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79
del 24 marzo 2021 consid. 5a). Di conseguenza, nella misura in cui si riferisce
al contributo alimentare dovuto fino al 28 febbraio 2023 (dispositivo n. 4
della sentenza impugnata), l'appello è divenuto privo d'oggetto.
16.
Per
quel che attiene al contributo alimentare dovuto fino al pensionamento del
marito (30 novembre 2033), l'appellante sostiene che a quel momento le entrate
della moglie ammonteranno a fr. 2044.–
mensili complessivi (fr. 1431.– di
rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP e fr. 163.– dalla
sostanza) anziché a fr. 1900.– mensili come ha accertato il Pretore, per
rapporto a un fabbisogno minimo ridotto a fr. 2732.–
mensili invece dei fr. 3500.– mensili considerati dal primo giudice,
onde un ammanco di fr. 688.– mensili. Pertanto egli offre un
contributo alimentare per la moglie di fr. 690.– mensili
fino al di lui pensionamento.
a)
Per principio un
contributo alimentare dopo il divorzio è dovuto fino al pensionamento del
coniuge debitore (DTF 147 III 260 consid. 3.4.5). A quel momento in effetti
diminuiscono i mezzi a disposizione di lui, ma si contrae anche il debito
mantenimento dell'art. 125 cpv. 1 CC (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, Losanna 2021, pag. 366). D'altra parte, la capacità del
beneficiario di sopperire da sé al proprio debito mantenimento cambia al
momento del di lui pensionamento in considerazione delle prestazioni pensionistiche
del primo e del secondo pilastro. Se – come in concreto – raggiunge per primo
l'età pensionabile, il creditore alimentare ha il diritto di conservare di
norma il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune o, almeno, di poter
vivere allo stesso livello dell'altro coniuge che continua a svolgere un'attività
lavorativa. Determinante in ogni modo non è il raggiungimento dell'età
pensionabile del creditore alimentare, quanto la modifica effettiva dei redditi
(DTF 141 III 469 consid. 3.2.1). Se poi il creditore alimentare non è in grado
di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere
dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF 141
III 469 consid. 3.2.1, sentenza del Tribunale federale 5A_202/2022 del 24 maggio
2023.
consid. 6.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.186 del 10 giugno 2024
consid. 8b).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha presunto che dopo il pensionamento AO1 disporrà di complessivi fr. 1900.– mensili (fr. 1431.– di rendita AVS, fr. 300.– di
rendita LPP e fr. 170.– dalla sostanza). L'appellante chiede di portare la rendita LPP della
moglie a fr. 450.– mensili, come costei ammette,
tant'è che stima la prestazione fr. 5370.– annui, dato il riparto degli averi
previdenziali già passato in giudicato.
Per
quanto attiene al reddito della sostanza, esso è legato a quanto la moglie
riceverà in esito alla liquidazione del regime dei beni. Ora, come si è visto AO1
recupererà anzitutto fr. 48 700.– di
beni propri investiti e di partecipazione al plusvalore
(sopra, consid. 10e), mentre tutto
si ignora circa il provento netto dalla vendita della casa in pendenza di
appello. Verosimilmente in ogni modo essa riceverà almeno fr. 113 750.– (metà di fr. 227 500.– [fr. 960 000.– dal
prezzo di vendita ./. fr. 20 000.– di imposta sugli utili immobiliari (sopra, consid.
10d), fr. 590 000.– di ipoteca, fr. 73 800.– di prelievo
anticipato LPP del marito, fr. 48 700.– di beni propri e di plusvalore
suoi]). A tali importi si aggiungono, come rileva il Pretore, fr. 33 911.–
in suddivisione dei valori di riscatto delle polizze a vita intestate al
marito, che in pendenza di appello essa ha già ricevuto (rogito citato, clausola
n. 4.2.5; sopra, consid. 8). La sostanza di lei ammonta dunque ad almeno fr.
196.
361.–, ciò che genererà un reddito di fr. 1963.–
annui (saggio dell'1% previsto dall'art. 12
lett. j OPP 2; I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022
consid. 12), ovvero circa fr. 163.– ogni mese.
Le entrate
complessive di AO1, tenuto altresì conto
della rendita AVS da lei effettivamente percepita (decisione 10 maggio 2023
dell'Istituto delle assicurazioni sociali prodotta dal marito il 12 aprile
2024) risulteranno dunque di fr. 2535.– mensili arrotondati (fr. 1921.– dalla rendita AVS, fr. 450.– dalla
rendita LPP e fr. 163.– dalla sostanza).
c) Quanto
al fabbisogno minimo della moglie, il Pretore l'ha determinato in fr. 3500.– mensili anche dopo il pensionamento (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 935.–,
costi di manutenzione fr. 150.–, premio della cassa malati
fr. 428.25, premio della cassa malati complementare fr. 39.55, costi
della salute fr. 100.–, contributi
paritetici AVS fr. 55.35, elettricità fr. 180.–, “vignetta
verde” fr. 10.85, tassa dei rifiuti
fr. 15.90, tassa acqua potabile fr. 45.50, assicurazione stabili ed
economia domestica fr. 125.–, abbonamento “arcobaleno”
fr. 80.–, onere fiscale fr. 200.– meno la partecipazione ai
costi dell'alloggio del figlio An______ fr. 100.–). L'appellante chiede di ridurlo a
fr. 2732.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 412.05,
assicurazione stabili ed economia domestica
fr. 20.–, onere fiscale fr. 100.–).
d) Con
l'appellante si conviene che dal fabbisogno minimo della moglie andranno decurtati i contributi paritetici
AVS di fr. 55.35 (decaduti) e l'abbonamento “arcobaleno” di fr. 80.– (trattandosi di una spesa meramente virtuale; sentenza del
Tribunale federale 5A_638/2023
del 23 febbraio 2024 consid. 4.1 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente:
RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40
del 22 marzo 2024 consid. 13g). Per
quanto attiene all'onere fiscale, il marito chiede di riconoscerle solo
fr. 100.– mensili, ma – ancora una volta – non spiega come giunga a tale
cifra. L'accertamento del Pretore, il quale appare verosimile, merita pertanto
conferma. Per il resto è vero che la moglie non ha recato tutti i documenti a
comprova dei suoi esborsi. D'altro canto però, come rileva il Pretore, il
marito ha sollevato contestazio-ni solo tardivamente, nel memoriale conclusivo.
Se ne conclude che il fabbisogno minimo della moglie dopo il pensionamento risulta
di fr. 3365.– mensili arrotondati.
e) Riguardo
al fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3222.–
mensili (recte: fr. 3205.85: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, locazione
fr. 962.50, elettricità e riscaldamento fr. 84.65, imposte
fr. 280.30, premio della cassa malati
fr. 232.05, assicurazione di previdenza fr. 532.35,
assicurazione RC dell'automobile fr. 159.50, imposta di circolazione
fr. 55.50, TCS e protezione giuridica fr. 24.65, pompieri fr. 6.65, assicurazione dell'economia domestica fr. 17.70). In appello il marito chiede di aumentare
tale fabbisogno a fr. 3600.– mensili, riconoscendogli la spesa per il leasing di fr. 377.70
mensili. Il Pretore non l'ha ammessa, poiché agli atti il leasing risulta scaduto
dopo la separazione e non risulta esserne
stato stipulato uno nuovo (sentenza impugnata, pag. 16). AP1 non nega che
il leasing sia scaduto, ma sostiene che sarà costretto a sottoscriverne uno
nuovo perché il suo veicolo è ormai “vetusto”. Sta di fatto che, come si è
detto, nel calcolo del
fabbisogno minimo di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, escluse
spese ipotetiche per le quali non si sa se alla fine esse esisteranno – e per
quale importo – e se saranno poi pagate (sopra consid. d). Né
la parità di trattamento o esigenze meramente virtuali giustificano spese cui
l'interessato potrebbe anche avere diritto, ma che all'atto pratico non
sopporta (analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza
inc. 11.2022.89 del 27 luglio 2023 consid. 6). Il fabbisogno minimo del marito va pertanto confermato in fr. 3205.–
mensili arrotondati.
f) AP1 non discute nell'appello le
conclusioni del Pretore in merito al suo reddito accertato di complessivi fr. 6100.– mensili, né AO1
muove contestazioni. Al
riguardo non occorre dunque attardarsi.
g) Ne
discende che con un margine disponibile di fr. 2895.–
mensili (fr. 6100.– di entrate, meno fr. 3205.–
di fabbisogno minimo) il marito potrà coprire l'ammanco della moglie, di
arrotondati fr. 830.– mensili (fr. 3365.– di fabbisogno
minimo, meno fr. 2535.– di entrate). Il contributo alimentare per
la moglie fino al pensionamento del marito (30 novembre 2033) andrà pertanto
modificato in tal senso.
17.
Da ultimo AP1 postula la soppressione del
contributo alimentare a suo carico dopo il proprio pensionamento (dal 1° dicembre
2033), adducendo che a quel momento AO1 accuserà un ammanco di fr. 223.– mensili a fronte di entrate per complessivi
fr. 2509.– mensili (fr. 1896.– di
rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP, fr. 163.– dalla
sostanza) e di un fabbisogno minimo di fr. 2732.– mensili.
L'appellante ritiene che la moglie potrà far capo alla propria sostanza, mentre
la situazione di lui dopo il pensionamento è ancora imprevedibile e un
contributo alimentare vitalizio deve rimanere un'eccezione.
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che dopo il pensionamento del marito la
moglie può attingere alla propria sostanza per fr. 1400.– mensili (tenuto conto di un capitale di
fr. 203 000.–, come pure di un'aspettativa di vita
a 75 anni di 12 anni). Egli ha accertato così che al momento del pensio-namento
del marito AO1 avrà entrate per complessivi fr. 3131.– mensili (fr. 1431.– di rendita AVS,
fr. 300.– di rendita LPP, fr. 1400.– dalla sostanza), onde un ammanco di fr. 370.– mensili (entrate di fr. 3131.– meno il fabbisogno minimo di fr. 3500.–). Quanto al marito, il primo giudice ha stimato, in
mancanza di dati, entrate per fr. 4122.– mensili (rendita AVS stimata fr. 2400.–, rendita LPP
stimata fr. 1723.– [fr. 20 677.–
annui]), fabbisogno minimo di fr. 3222.–, per un margine disponibile di fr. 900.– mensili. E siccome AP1 potrà verosimilmente contare su una
rendita del “terzo pilastro” mantenendo le polizze a lui intestate, il Pretore
ha ritenuto giustificato fissare in favore della moglie un contributo
alimentare vita natural durante dopo il pensionamento del marito di fr. 370.– mensili (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).
b) Come
si è ricordato, di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è
vitalizio, sempre che il coniuge in questione sia in grado di sovvenire con
propri mezzi al mantenimento dopo la pensione (sopra, consid. 16a). Nell'appello
AP1 fa valere che la moglie può far capo alla propria sostanza per coprire l'ammanco
da lui quantificato
in
fr. 223.– mensili (reddito fr. 2509.–, fabbisogno minimo fr. 2732.–),
tant'è che il Pretore l'ha obbligata a erodere la propria sostanza per
fr. 1400.– mensili. Non giustificandosi più di conteggiarle il reddito
della sostanza di fr. 170.– mensili, per il primo giudice la convenuta
avrà in ogni modo un ammanco di fr. 370.– mensili. Ora, riguardo alla rendita
AVS dalla documentazione prodotta in appello è risultata per finire una rendita
AVS di fr. 1921.– mensili (sopra, consid. 15b). Con un'entrata di fr. 3771.– mensili
complessivi (fr. 1921.– di rendita AVS, fr. 450.– di rendita LPP e fr. 1400.– dalla
sostanza) il fabbisogno di AO1 di fr. 3365.– mensili (sopra, consid. 16d) risulterà
dunque coperto. Ne deriva che dopo
il pensionamento del marito la moglie potrà far fronte al proprio fabbisogno minimo
con il proprio reddito, sicché non si giustifica un contributo alimentare da
parte del marito. Anche su questo punto la decisione impugnata va riformata di
conseguenza.
III. Sulle
spese processuali di primo grado
18.
Il
Pretore ha posto le spese processuali (fr. 2400.– complessivi) per tre quarti a
carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per il primo
di rifondere a quest'ultima fr. 4000.– per ripetibili ridotte. L'appellante
principale chiede che le spese processuali e le ripetibili siano addebitate alla
convenuta. Nell'appello incidentale la convenuta protesta spese processuali e
le ripetibili.
Ora,
davanti al primo giudice l'attore postulava, in seguito al divorzio, la
metà dell'utile netto della vendita della casa, previa restituzione del
prelievo anticipato di fr. 73 800.– alla
sua cassa pensione e dei beni propri della moglie di fr. 38 200.–, oltre al plusvalore “per queste due
posizioni”. Egli chiedeva altresì il versamento di fr. 5000.– o, in alternativa,
l'attribuzione di taluni oggetti e un conguaglio di fr. 3500.– per la
suddivisione dei mobili, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2075.–
mensili fino all'incasso dell'utile dello scioglimento della comproprietà e di
fr. 2400.– dopo di allora, fino al pensionamento di lei, rifiutando in seguito ogni
contributo alimentare. Egli prospettava infine la suddivisione a metà del
valore di riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita e degli averi
pensionistici. La convenuta ha aderito al divorzio, come pure alla suddivisione
del ricavo netto della vendita, ma ha sollecitato il versamento di fr. 99 971.– per la ripresa dei beni propri e la
partecipazione al plusvalore, come pure di almeno fr. 40 000.– per la liquidazione dei beni mobili, compreso il valore di
riscatto delle polizze sulla vita intestate al marito. Essa ha chiesto inoltre
un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili fino al pensionamento del
marito e di fr. 1500.– dopo di allora, oltre
alla suddivisione delle prestazioni previdenziali.
In esito all'attuale
giudizio la convenuta si vede riconoscere un importo di fr. 48 700.– per la restituzione dei beni propri e la
partecipazione al plusvalore, oltre alla metà dell'utile netto della vendita della casa, oltre a un contributo di
mantenimento di fr. 830.– mensili fino al 30 novembre 2033, mentre
il dispositivo del primo giudice che le ha riconosciuto fr. 33 911.45 non è stato contestato in appello. Quanto
al marito, egli si vede riconoscere la metà del provento netto della vendita
della casa e i beni mobili decisi dal Pretore. Nel complesso si giustifica così
di suddividere equitativamente le spese processuali a metà, tenuto conto anche
della circostanza che in una causa del diritto di famiglia si può prescindere
da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (art. 107 cpv. 1
lett. c CPC). Visto il grado di
reciproca soccombenza, le ripetibili di primo grado vanno compensate.
IV. Sulle
spese processuali di appello
19.
Le spese di appello seguono il vicendevole grado di
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera il marito ha
chiesto di ridurre quanto dovuto alla moglie in liquidazione dei beni da fr. 98 325.35 a
fr. 26 654.– o, in subordine, a fr. 27 084.–, così
come l'attribuzione di ulteriori beni mobili o, eventualmente, il versamento di
fr. 5000.–, oltre alla riduzione del contributo alimentare da fr. 2500.– a fr.
2250.– mensili fino alla vendita della casa, da fr. 2878.– a fr. 2400.– mensili
fino al 28 febbraio 2023, da fr. 1600.– a fr. 690.– mensili fino al 30 novembre
2033.
e la soppressione del medesimo dopo di allora (fr. 370.–) con addebito
delle spese processuali di primo grado alla convenuta. Egli ottiene la
riduzione da fr. 98 325.35 a fr. 48 700.– della somma dovuta alla
moglie in restituzione dei suoi beni propri con la partecipazione al plusvalore
ed esce parzialmente vittorioso sul contributo alimentare da versare alla
moglie (ridotto da fr. 1600.– a fr. 830.– fino al 30 novembre 2033 e soppresso
dopo di allora) e sulle spese di primo grado. Esce sconfitto invece
sull'attribuzione di ulteriori oggetti e sulla relativa pretesa creditoria. Nel
complesso si giustifica così che egli sopporti due quinti degli oneri, mentre
il resto va a carico della convenuta, la quale ha proposto di respingere
integralmente il ricorso. Patrocinato da una legale, l'appellante ha diritto
altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità
piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c), valutabile in fr. 500.– per il
memoriale di appello di quindici pagine presentato a questa Camera.
20.
Quanto
all'appello incidentale, irricevibile, le spese processuali vanno a carico
della convenuta, che rifonderà all'attore, patrocinato da un legale, un'equa
indennità per ripetibili (fr. 700.– per le ultime quattro pagine del memoriale
presentato a questa Camera nelle osservazioni all'appello incidentale).
V. Sui
rimedi giuridici a livello federale
21.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
2. Il regime dei beni
matrimoniali è così liquidato:
2.1 Il ricavo netto
della vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 1968 RFD di B______) va diviso
a metà tra i coniugi, una volta rimborsato il debito ipotecario gravante
l'immobile, come pure l'importo di fr. 73 800.– relativo al
prelievo anticipato LPP del marito e quello di fr. 48 700.– a titolo di beni
propri della moglie.
4. AP1
verserà a AO1 un contributo alimentare, anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, di fr. 830.– fino al 30 novembre 2033.
5. Le
spese processuali di fr. 2400.– sono poste a carico delle parti in ragione di
un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
Per
il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello
principale, di fr. 2000.–, sono poste per un due quinti a carico a carico
di AP1 e per il resto a carico di AO1, che rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili ridotte.
III. L'appello incidentale è
irricevibile.
IV. Le spese dell'appello
incidentale di fr. 2000.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà a AP1 fr. 700.–
per ripetibili.
V. Notificazione:
– avv.
PA1,
Be______;
– avv.
PA2,
Be______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).