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Decisione

11.2021.123

Provvedimenti cautelari: misure conservative di un mezzo di prova

26 febbraio 2024Italiano19 min

di abitazione a vita in favore della moglie sull'appartamento al piano terreno dello

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.123

11.2021.138

Lugano,

26 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2021.21/22 (provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con

istanza del 19 gennaio 2021 da

AO 1 ,

AO 2 e

AO 3

(patrocinati

dall' PA 2 )

contro

AP 1 , e

AP 2

(ora

patrocinati dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 10 settembre 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare del

26 agosto 2021 (inc.11.2021.123)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio del 14

ottobre 2021 presentata da AO 1, AO 2 e AO 3 contestualmente alle osservazioni

all'appello (inc. 11.2021.138);

Ritenuto

in fatto: A. Il 15 luglio 1995 G__________

(1943), domiciliato a C__________, ha donato ai figli AP 1 (1969) e AP 2 (1972)

– un mezzo ciascuno – la particella n. 570 RFD di C__________ (1187 m²), su cui

sorge una vecchia casa d'abitazione bifamiliare, come pure la particella n. 945

RFD di V__________ (3468 m², bosco) e la quota di un mezzo della particella n.

487 RFD di O__________ (2387 m², humus e bosco), riservandosi sulla particella

n. 570 un diritto di usufrutto a vita. Il rogito prevedeva altresì che qualora

G__________ fosse deceduto prima della sua futura moglie H__________ (1964) i

donatari si sarebbero impegnati – a talune condizioni – a costituire un diritto

di abitazione a vita in favore della moglie sull'appartamento al piano terreno dello

stabile di __________.

B. G__________ (1943),

risposatosi il 4 agosto 1995, è deceduto a Lugano il 14 giugno 2019, lasciando quali

eredi i figli AP 1 e AP 2, nati dal primo matrimonio, la moglie H__________ e i

figli del secondo matrimonio

AO 1, (1989), AO 2

(1996) e AO 3 (1998). In un testamento olografo del 26 maggio 2014, pubblicato

dal notaio R__________ il 23 agosto 2019, egli ha istituito suoi eredi la

moglie e i cinque figli, ha ridotto la moglie e i due figli nati dal primo

matrimonio alla porzione legittima, ha previsto che ai figli nati dal secondo

matrimonio sarebbe spettata in parti uguali, oltre alla porzione legittima, la

quota disponibile di tre ottavi della successione e ha precisato che le

donazioni immobiliari in favore di AP 1 e AP 2 sarebbero state da considerare

alla stregua di anticipi ereditari soggetti a collazione. Infine egli ha

designato il notaio R__________ come suo esecutore

testamentario.

C. Il notaio ha trasmesso

agli eredi il 9 settembre 2019 copia autentica del testamento. AP 1 ha dichiarato

il 10 settembre 2019 di rinunciare all'eredità, così come i suoi figli, e

altrettanto ha fatto AP 2 con i propri figli. Il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, ha rilasciato così al notaio R__________ il 2 marzo 2020 un

certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu G__________ la

moglie H__________ con i figli AO 1, AO 2 e AO 3 (inc. SO.2019.6195).

D. Decaduto infruttuoso il

tentativo di conciliazione, con petizione del 19 gennaio 2021 AO 1, AO 2 e AO 3

han­no convenuto AP 1 e AP 2 davanti al medesimo Pretore, chiedendo di

accertare – previo conferimento del gratuito patrocinio – che essi hanno

diritto alla porzione legittima di ⅛ ciascuno dell'eredità, che

l'inventario della successione “da allestire in istruttoria” presenta un

compendio di almeno fr. 2 000 000.– “con riserva di correttivo dopo la

perizia” e che la porzione legittima di ogni

erede ammonta ad almeno fr. 250 000.– “con riserva di

correttivo dopo l'istruttoria”. Inoltre essi hanno chiesto che le liberalità di

cui hanno beneficiato AP 1 e AP 2 siano “da ridurre nella misura necessaria a

preservare la porzione legittima di ciascun attore”. Infine essi hanno chiesto

che AP 1 e

AP 2 siano condannati

a versare loro almeno fr. 250 000.–

ciascuno, secondo quanto sarebbe stato “stabilito in istruttoria”.

E. In via cautelare AO 1,

AO 2 e AO 3 hanno instato, contestualmente alla petizione, perché fosse vietato

a AP 1 e a AP 2 di “mettere in atto ogni e qualsiasi azione volta a modificare

lo stato della costruzione posta sulla particella n. 570 RFD di C__________,

nulla escluso (trasformazioni, demolizioni, migliorie…)” (inc. OR.2021.10). Al

memoriale essi hanno accluso un referto rilasciato

il 22 gennaio 2020 da un esperto immobiliare da cui risulta che la

particella n. 570 ha un valore venale di

fr. 1 470 000.–.

Con decreto cautelare del 21 gennaio 2021, emanato senza contraddittorio, il

Pretore ha ordinato il provvedimen­to richiesto e ha citato le parti al

contraddittorio del 4 marzo 2021. Le spese processuali di fr. 300.– sono state rinviate

al giudizio cautelare.

F. Nella risposta di

merito, del 25 marzo 2021, AP 1 e AP 2 hanno proposto di dichiarare l'azio­ne di

AO 1, AO 2 e AO 3 irricevibile, subordinatamente di respingerla, allegando da

parte loro un referto degli architetti S__________ ed E__________, secondo cui

la nota particella n. 570 ha un valore venale di fr. 1 060 000.–. Nel frattempo, il

15 febbraio 2021, AP 1 e AP 2 hanno ottenuto la licenza edilizia comunale per

demolire lo stabile situato sulla particella n. 570.

G. All'udienza del 4

marzo 2021, indetta per la discussione

cautelare, gli istanti hanno

replicato e i convenuti hanno duplicato, mantenendo ognuno le rispettive

domande. Entrambe le parti hanno prodotto documenti. L'istruttoria, limitata all'acquisizione

dei documenti, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza è seguito il

dibattimento cautelare, in esito al quale le parti hanno mantenuto il loro

punto di vista. Statuendo poi con decreto cautelare del 26 agosto

2021, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare e confermato il divieto a AP 1

e AP 2 di “mettere in atto ogni e qualsiasi azione volta a modificare lo stato

della costruzione posta sulla particella n. 570 RFD di C__________, nulla

escluso (trasformazioni, demolizioni,

migliorie…)”. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a

carico dei convenuti in solido, tenuti a

rifon-dere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.–

complessivi per ripetibili.

H. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello

del 10 settembre 2021 per ottenere l'annullamento del decreto cautelare

impugnato e la revoca del divieto loro impartito. Nelle loro osservazioni del

14 ottobre 2021 AO 1, AO 2 e AO 3 postulano la reiezione dell'appello, previo

conferimento del gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 27 ottobre

2021 AP 1 e AP 2 han­no ribadito le loro richieste di appello. AO 1, AO 2 e AO

3 non hanno duplicato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in

materia di provvedimenti cautelari, emanate con la procedura sommaria, sono

impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il

Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 750

000.–, come gli attori hanno indicato nella petizione. Ci si può

domandare se determinante sia il valore della causa di merito o quello del

provvedimento cautelare. La dottrina è divisa al proposito (Seiler, Die Be­rufung nach ZPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 275 n. 659 con rimandi). Comunque sia,

in concreto il divieto in questione si apparenta a una restrizione della

facoltà di disporre. E il valore litigioso di una restrizione della facoltà di

disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento (RtiD

I-2019 pag. 610 n. 41c; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.137 del

18.

marzo 2021 consid. 1 con rinvio), che nella fattispecie risulta di almeno

fr. 1 060 000.–

(sopra, lett. F).

Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato al

patrocinatore dei convenuti il 31 agosto 2021 (traccia dell'invio n. 98.41.912373.00096356,

agli atti). Inoltrato il 10 settembre 2021 (data del timbro postale), ultimo

giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Gli appellanti accludono all'appello la licenza

edilizia rilasciata dal Comune di C__________ n. 147/__________ per la

demolizio­ne della casa posta sulla particella n. 570, come pure copia del

ricorso inoltrato il 24 marzo 2021 da H__________ al Consi-

glio

di Stato contro tale decisione (doc. A), oltre a estratti del

registro fondiario e del piano regolatore relativi

alla particella n. 570 (doc. B). Inoltre essi sollecitano il richiamo

degli incarti CM.2021.22, OR.2021.10 e CM.2020.325.

Il 21 dicembre 2021 essi hanno fatto seguire inoltre la decisione con cui

il Consiglio di Stato ha dichiarato il menzionato ricorso irricevibile (doc.

F). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). La licenza edilizia del 15 febbraio 2021 figura

già nel fascicolo trasmesso d'ufficio dalla Pretura alla Camera. Anche i

fascicoli processuali richiamati sono già stati trasmessi d'ufficio alla

Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Quanto agli altri

documenti, successivi alla chiusura dell'istruttoria, essi sono del tutto nuovi

e quindi proponibili. Ciò posto, giova

passare senza indugio al vaglio dell'appello.

3.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore ha ricordato – in sintesi – che la causa di

merito è un'azione di riduzione, tendente all'ottenimento di una somma di

denaro. E siccome gli attori chiedono di reintegrare nell'eredità del padre il

valore degli immobili da lui donati ai convenuti, egli ha reputato necessario

determinare il valore venale di quei fondi all'apertura della successio­ne. Il

provvedimento richiesto non si connota dunque – ha continua­to il primo giudice

– come un “sequestro camuffato”, ma come uno strumento inteso ad assicurare gli

elementi istruttori per definire la consistenza della porzione legittima in

capo agli attori. Per quel che è della particella n. 570, in particolare, nell'incarto

figurano due perizie di parte, che giungono però a risultati contrastanti

(valore venale di fr. 1 060 000.– l'una, di fr. 1 470 000.– l'altra). Occorre

di conseguenza, per il Pretore, che alla stima oggettiva proceda un perito

giudiziario indipendente, il quale deve poter visitare lo stabile, per altro a

rischio di demolizione. E poco importa che gli istanti avrebbero potuto

postulare l'allestimento di una perizia a futura memoria, poiché una perizia a

titolo cautelare non preclude l'assunzione di una perizia nella procedura

ordinaria, senza dimenticare che verosimilmente gli attori non avrebbero potuto

contare sul gratuito patrocinio per sollecitare una prova a titolo cautelare. Onde

in definitiva, per il primo giudice, la legittimità della richiesta con cui AO

1, AO 2 e AO 3 intendono vietare a AP 1 e a AP 2 qualsiasi modifica dello stato

dell'edificio.

4.

Gli appellanti espongono

la loro versione dei fatti e affermano, in primo luogo, che il perito

giudiziario potrà definire il valore venale della particella n. 570 in base alle

indicazioni contenute nelle due perizie private, senza dover svolgere per forza

sopralluoghi e verifiche sul posto. Inoltre essi definiscono iniquo farli attendere

altro tempo, visto che G__________ è deceduto nel 2019, e ripetono che gli

attori avrebbero potuto sollecitare l'assunzione di una perizia a titolo

cautelare (art. 158 CPC), senza aspettare il processo di merito. Essi

ribadiscono inoltre che il divieto loro imposto è un illecito sequestro “camuffato”,

giustificato dai convenuti con una richiesta di “una paginetta scarna”. Quanto

ai requisiti per l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC),

AP 1 e AP 2 contestano che AO 1, AO 2 e AO 3 possano vanta­re sull'immobile un

qualsiasi diritto reale, suscettibile di essere leso o minacciato. Di

conseguenza costoro non possono nemmeno prospettare – affermano – un pregiudizio

difficilmente riparabile e men che meno irreversibile, mentre essi si vedono

restringere gravemente la facoltà di disporre di un loro fondo.

A parere degli appellanti,

poi, in concreto il provvedimento cautelare difetta del presupposto

dell'urgenza, che gli interessati non hanno reso verosimile. E difetta altresì

del presupposto della proporzionalità, non essendo necessario “congelare” un

bene a tempo indeterminato per garantire l'incasso di un credito. Infine – essi

assumono – il beneficio del gratuito patrocinio può essere accordato anche per

l'assunzione di una perizia a futura memoria, se la causa di merito non è priva

di esito favorevole. In ogni modo – soggiungono AP 1 e AP 2 – gli interessati

non hanno reso verosimile il fondamento dell'azio­ne di merito, nulla essendo

dato di sapere sulla consistenza né sul valore del compendio ereditario fu G__________.

In condizioni del genere l'accoglimento dell'istanza cautelare trascen­de –

essi concludono – in una ritardata giustizia a loro detrimento.

5.

Anzitutto va subito

sgombrato il campo dall'argomento, secondo cui non è necessario conservare

integra la particella n. 570, poiché le due perizie di parte agli atti bastano

per stimarne il valore vena­le. Non si comprende invero come un perito potrebbe

apprezzare con cognizione di causa il valore di uno stabile sulla sola base di

una documentazione fotografica parziale quando tale stabile più non esiste.

Certo, l'appellante invoca l'esistenza di due referti privati allestiti da

specialisti. Sta di fatto che tali referti giungono a conclusioni in larga

misura divergenti (valore venale di fr. 1 060 000.– secondo l'uno, di fr. 1 470 000.–

secondo l'altro), per tacere del fatto che

nessuno dei due contiene una documentazione fotografica chiara e particolareggiata

dell'edificio e del terreno annesso. Si aggiunga che – come rileva il Pretore –

perizie private non sono mezzi di prova a norma dell'art. 177 CPC, ma

allegazioni di parte, e non sono equiparabili a perizie giudiziarie assunte in

contraddittorio (Bohnet/Fitzi, L’expertise

privée de l’art. 177 CPC révisé, in: RSPC 2023 pag. 483 in bas­so). Il primo

giudice non può dunque essere criticato per avere emanato un provvedimento

destinato ad assicurare l'assunzione di una prova rilevante per la decisione di

merito.

6.

Invano gli

appellanti asseriscono poi che G__________ è deceduto nel 2019 e che gli attori

avrebbero potuto sollecitare l'assunzione di una perizia a titolo cautelare

(art. 158 CPC), senza aspettare il processo di merito. In realtà nessuno

obbligava gli attori a chiedere una perizia a futura memoria, per quanto l'azio­ne

di riduzione possa presumibilmente durare a lungo e costoro possano

eventualmente far capo al beneficio del gratuito patrocinio. Se mai, AP 1 e AP

2.

avrebbero potuto postulare essi medesimi l'allestimento di una perizia a

titolo cautelare. E a ragione il Pretore ha escluso anche l'esistenza in

concreto di un sequestro “camuffa­to”, destinato a tutelare una mera pretesa

pecuniaria. Il provvedimento cautelare litigioso è volto infatti a garantire non

una pretesa pecuniaria (nel senso del­l'art. 38 cpv. 2 LEF), bensì l'assunzione

di una pro­va che non potrebbe più essere esperita ove l'oggetto di tale prova fosse

distrutto. Anche al proposito l'appello, privo di consistenza, cade quindi nel

vuoto.

7.

Riguardo all'assunto

secondo cui AO 1, AO 2 e AO 3 non possono vantare sull'immobile della

particella n. 570 un qualsiasi diritto reale, suscettibile di essere leso o minacciato

(art. 261 cpv. 1 lett. a CPC), gli appellanti tentano di equivocare. Il Pretore

ha spiegato con pertinenza che – una vol­ta ancora – AO 1, AO 2 e AO 3 non

fanno valere alcun diritto reale o obbligatorio sulla particella n. 570,

bensì un diritto alla prova nel processo (di diritto ereditario) che hanno promos­so

il 19 gennaio 2021 contestualmente all'istanza cautelare, prova che non

potrebbe più essere esperita dopo l'abbattimento della costruzione. Del resto un

provvedimento cautelare può essere ordinato anche per evitare la sparizione o

la corruzione di prove (citazioni di dottrina in: Trezzini, Provvedimenti cautelari in base al CPC svizzero,

Lugano 2015, pag. 312 nota al n. 997). Il grave pregiudizio cui sono esposti gli

attori nella fattispecie, in altri termini, non è il rischio di non poter

ottenere un diritto reale o obbligatorio sulla particella n. 570 in esito

all'azione da loro intentata, ma quello di non poter più dimostrare a quanto

ammonta il valore venale di quel fondo per il calcolo della loro porzione

legittima. È vero che il divieto impugna­to limita la facoltà di disporre degli

appellanti, i quali non possono modificare né atterrare l'edificio. Si tratta

però di un impedimen­to transitorio, mentre il rischio di perdere il diritto

alla prova per gli attori risulta verosimilmente irrimediabile. Anche al

riguardo l'appello manca dunque di consistenza.

8.

Per quel che è

dell'urgenza, uno dei cinque requisiti necessari per l'adozione di un

provvedimento cautelare (I CCA, sentenza inc. 11.2021.102/103 del 18 luglio

2023.

consid. 6), essa è data,

– in generale – allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi

inconvenienti il cui sussistere, duran­te la causa di merito, potrebbe alterare

una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa

ultimata (RtiD II-2022 pag. 692 n. 32c consid. 6a con rinvii). Nell'istanza

cautelare gli attori hanno motivato l'urgenza – contrariamente a quanto

asseriscono gli appellanti – evocando il rischio che la

demolizione del fabbricato posto sulla particella n. 570, dato l'imminente e

verosimile rilascio della licen­za edilizia, avrebbe reso definitivamente impossibile

determinare il valore venale dell'oggetto (pag. 6 in alto). Che la concessione

del permesso sarebbe verosimilmente potuta avvenire prima della fine del

processo di merito, ancora alle fasi iniziali, è evidente. Su questo punto

l'appello non merita ulteriore disamina.

9.

L'altro requisito di

cui gli appellanti lamentano la disattenzione nella fattispecie, quello della

proporzionalità, non può sicuramente dirsi leso. Intanto non si tratta nel caso

in rassegna di “congelare” un bene a tempo indeterminato, AP 1 e AP 2 potendo

chiedere la revoca del provvedimento cautelare allorché il perito giudiziario

avrà assolto il proprio compito nella causa di merito. Inoltre non si tratta

nemmeno – come si è spiegato – di garantire l'incasso di un credito, bensì un

diritto alla prova. Una volta ancora l'appello si rivela di conseguenza infondato.

10.

Per finire gli

appellanti criticano la parvenza di buon diritto ravvisata dal Pretore

nell'azione di merito, sostenendo che tale requisito (art. 261 cpv. 1 lett. a

CC) fa difetto perché gli attori non hanno reso verosimile il fondamento dell'azione

di riduzione.

L'opinione non può

essere condivisa. Per cominciare il provvedimen­to cautelare impugnato non

offende l'art. 641 cpv. 1 CPC, giacché

una misura provvisionale atta a conservare un mezzo di prova che limita l'uso

di un immobile per tempo limitato è di principio lecita a norma dell'art. 262

lett. a CPC (sopra, consid. 7). Oltre a ciò, non è vero che nulla sia dato

di sapere sulla consi-stenza né sul valo­re del compendio ereditario fu

G__________. Nel memoriale della risposta di merito gli stessi AP 1 e AP 2

hanno riconosciuto che il defunto possedeva attivi netti per almeno fr. 570 000.– (pag. 7) e la perizia privata da loro prodotta

attesta un valore venale della sola particella n. 570 di fr. 1 060 000.–

(doc. 11). L'azione giudiziaria rende verosimile così che il diritto alla

riduzione invocato esiste e che la causa non

appare sprovvista di possibilità di successo (fumus boni iuris). Sapere

se essa sia anche fondata sarà poi una questione di merito. In ogni modo non si

può dire che il provvedimento cautelare impugnato trascen­da – come gli

appellanti pretendono – in una ritardata giustizia a loro detrimento.

11.

Dato l'esito del

giudizio, le spese del pronunciato odierno seguo­no la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Gli istanti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite

un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. L'assegnazione di adeguate ripetibili,

che gli istanti non pretendono di difficile o impossibile incasso, rende senza

oggetto la richiesta di gratuito patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine;

v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid.

7.2).

12.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare,

nondimeno, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle

controparti fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata dagli istanti è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).