11.2021.123
Provvedimenti cautelari: misure conservative di un mezzo di prova
26 febbraio 2024Italiano19 min
di abitazione a vita in favore della moglie sull'appartamento al piano terreno dello
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.123
11.2021.138
Lugano,
26 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2021.21/22 (provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
istanza del 19 gennaio 2021 da
AO 1 ,
AO 2 e
AO 3
(patrocinati
dall' PA 2 )
contro
AP 1 , e
AP 2
(ora
patrocinati dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 10 settembre 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare del
26 agosto 2021 (inc.11.2021.123)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio del 14
ottobre 2021 presentata da AO 1, AO 2 e AO 3 contestualmente alle osservazioni
all'appello (inc. 11.2021.138);
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 luglio 1995 G__________
(1943), domiciliato a C__________, ha donato ai figli AP 1 (1969) e AP 2 (1972)
– un mezzo ciascuno – la particella n. 570 RFD di C__________ (1187 m²), su cui
sorge una vecchia casa d'abitazione bifamiliare, come pure la particella n. 945
RFD di V__________ (3468 m², bosco) e la quota di un mezzo della particella n.
487 RFD di O__________ (2387 m², humus e bosco), riservandosi sulla particella
n. 570 un diritto di usufrutto a vita. Il rogito prevedeva altresì che qualora
G__________ fosse deceduto prima della sua futura moglie H__________ (1964) i
donatari si sarebbero impegnati – a talune condizioni – a costituire un diritto
di abitazione a vita in favore della moglie sull'appartamento al piano terreno dello
stabile di __________.
B. G__________ (1943),
risposatosi il 4 agosto 1995, è deceduto a Lugano il 14 giugno 2019, lasciando quali
eredi i figli AP 1 e AP 2, nati dal primo matrimonio, la moglie H__________ e i
figli del secondo matrimonio
AO 1, (1989), AO 2
(1996) e AO 3 (1998). In un testamento olografo del 26 maggio 2014, pubblicato
dal notaio R__________ il 23 agosto 2019, egli ha istituito suoi eredi la
moglie e i cinque figli, ha ridotto la moglie e i due figli nati dal primo
matrimonio alla porzione legittima, ha previsto che ai figli nati dal secondo
matrimonio sarebbe spettata in parti uguali, oltre alla porzione legittima, la
quota disponibile di tre ottavi della successione e ha precisato che le
donazioni immobiliari in favore di AP 1 e AP 2 sarebbero state da considerare
alla stregua di anticipi ereditari soggetti a collazione. Infine egli ha
designato il notaio R__________ come suo esecutore
testamentario.
C. Il notaio ha trasmesso
agli eredi il 9 settembre 2019 copia autentica del testamento. AP 1 ha dichiarato
il 10 settembre 2019 di rinunciare all'eredità, così come i suoi figli, e
altrettanto ha fatto AP 2 con i propri figli. Il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, ha rilasciato così al notaio R__________ il 2 marzo 2020 un
certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu G__________ la
moglie H__________ con i figli AO 1, AO 2 e AO 3 (inc. SO.2019.6195).
D. Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione, con petizione del 19 gennaio 2021 AO 1, AO 2 e AO 3
hanno convenuto AP 1 e AP 2 davanti al medesimo Pretore, chiedendo di
accertare – previo conferimento del gratuito patrocinio – che essi hanno
diritto alla porzione legittima di ⅛ ciascuno dell'eredità, che
l'inventario della successione “da allestire in istruttoria” presenta un
compendio di almeno fr. 2 000 000.– “con riserva di correttivo dopo la
perizia” e che la porzione legittima di ogni
erede ammonta ad almeno fr. 250 000.– “con riserva di
correttivo dopo l'istruttoria”. Inoltre essi hanno chiesto che le liberalità di
cui hanno beneficiato AP 1 e AP 2 siano “da ridurre nella misura necessaria a
preservare la porzione legittima di ciascun attore”. Infine essi hanno chiesto
che AP 1 e
AP 2 siano condannati
a versare loro almeno fr. 250 000.–
ciascuno, secondo quanto sarebbe stato “stabilito in istruttoria”.
E. In via cautelare AO 1,
AO 2 e AO 3 hanno instato, contestualmente alla petizione, perché fosse vietato
a AP 1 e a AP 2 di “mettere in atto ogni e qualsiasi azione volta a modificare
lo stato della costruzione posta sulla particella n. 570 RFD di C__________,
nulla escluso (trasformazioni, demolizioni, migliorie…)” (inc. OR.2021.10). Al
memoriale essi hanno accluso un referto rilasciato
il 22 gennaio 2020 da un esperto immobiliare da cui risulta che la
particella n. 570 ha un valore venale di
fr. 1 470 000.–.
Con decreto cautelare del 21 gennaio 2021, emanato senza contraddittorio, il
Pretore ha ordinato il provvedimento richiesto e ha citato le parti al
contraddittorio del 4 marzo 2021. Le spese processuali di fr. 300.– sono state rinviate
al giudizio cautelare.
F. Nella risposta di
merito, del 25 marzo 2021, AP 1 e AP 2 hanno proposto di dichiarare l'azione di
AO 1, AO 2 e AO 3 irricevibile, subordinatamente di respingerla, allegando da
parte loro un referto degli architetti S__________ ed E__________, secondo cui
la nota particella n. 570 ha un valore venale di fr. 1 060 000.–. Nel frattempo, il
15 febbraio 2021, AP 1 e AP 2 hanno ottenuto la licenza edilizia comunale per
demolire lo stabile situato sulla particella n. 570.
G. All'udienza del 4
marzo 2021, indetta per la discussione
cautelare, gli istanti hanno
replicato e i convenuti hanno duplicato, mantenendo ognuno le rispettive
domande. Entrambe le parti hanno prodotto documenti. L'istruttoria, limitata all'acquisizione
dei documenti, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza è seguito il
dibattimento cautelare, in esito al quale le parti hanno mantenuto il loro
punto di vista. Statuendo poi con decreto cautelare del 26 agosto
2021, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare e confermato il divieto a AP 1
e AP 2 di “mettere in atto ogni e qualsiasi azione volta a modificare lo stato
della costruzione posta sulla particella n. 570 RFD di C__________, nulla
escluso (trasformazioni, demolizioni,
migliorie…)”. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a
carico dei convenuti in solido, tenuti a
rifon-dere agli istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.–
complessivi per ripetibili.
H. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello
del 10 settembre 2021 per ottenere l'annullamento del decreto cautelare
impugnato e la revoca del divieto loro impartito. Nelle loro osservazioni del
14 ottobre 2021 AO 1, AO 2 e AO 3 postulano la reiezione dell'appello, previo
conferimento del gratuito patrocinio. In una replica spontanea del 27 ottobre
2021 AP 1 e AP 2 hanno ribadito le loro richieste di appello. AO 1, AO 2 e AO
3 non hanno duplicato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in
materia di provvedimenti cautelari, emanate con la procedura sommaria, sono
impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il
Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 750
000.–, come gli attori hanno indicato nella petizione. Ci si può
domandare se determinante sia il valore della causa di merito o quello del
provvedimento cautelare. La dottrina è divisa al proposito (Seiler, Die Berufung nach ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 275 n. 659 con rimandi). Comunque sia,
in concreto il divieto in questione si apparenta a una restrizione della
facoltà di disporre. E il valore litigioso di una restrizione della facoltà di
disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento (RtiD
I-2019 pag. 610 n. 41c; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.137 del
18.
marzo 2021 consid. 1 con rinvio), che nella fattispecie risulta di almeno
fr. 1 060 000.–
(sopra, lett. F).
Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato al
patrocinatore dei convenuti il 31 agosto 2021 (traccia dell'invio n. 98.41.912373.00096356,
agli atti). Inoltrato il 10 settembre 2021 (data del timbro postale), ultimo
giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Gli appellanti accludono all'appello la licenza
edilizia rilasciata dal Comune di C__________ n. 147/__________ per la
demolizione della casa posta sulla particella n. 570, come pure copia del
ricorso inoltrato il 24 marzo 2021 da H__________ al Consi-
glio
di Stato contro tale decisione (doc. A), oltre a estratti del
registro fondiario e del piano regolatore relativi
alla particella n. 570 (doc. B). Inoltre essi sollecitano il richiamo
degli incarti CM.2021.22, OR.2021.10 e CM.2020.325.
Il 21 dicembre 2021 essi hanno fatto seguire inoltre la decisione con cui
il Consiglio di Stato ha dichiarato il menzionato ricorso irricevibile (doc.
F). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La licenza edilizia del 15 febbraio 2021 figura
già nel fascicolo trasmesso d'ufficio dalla Pretura alla Camera. Anche i
fascicoli processuali richiamati sono già stati trasmessi d'ufficio alla
Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Quanto agli altri
documenti, successivi alla chiusura dell'istruttoria, essi sono del tutto nuovi
e quindi proponibili. Ciò posto, giova
passare senza indugio al vaglio dell'appello.
3.
Nel decreto
cautelare impugnato il Pretore ha ricordato – in sintesi – che la causa di
merito è un'azione di riduzione, tendente all'ottenimento di una somma di
denaro. E siccome gli attori chiedono di reintegrare nell'eredità del padre il
valore degli immobili da lui donati ai convenuti, egli ha reputato necessario
determinare il valore venale di quei fondi all'apertura della successione. Il
provvedimento richiesto non si connota dunque – ha continuato il primo giudice
– come un “sequestro camuffato”, ma come uno strumento inteso ad assicurare gli
elementi istruttori per definire la consistenza della porzione legittima in
capo agli attori. Per quel che è della particella n. 570, in particolare, nell'incarto
figurano due perizie di parte, che giungono però a risultati contrastanti
(valore venale di fr. 1 060 000.– l'una, di fr. 1 470 000.– l'altra). Occorre
di conseguenza, per il Pretore, che alla stima oggettiva proceda un perito
giudiziario indipendente, il quale deve poter visitare lo stabile, per altro a
rischio di demolizione. E poco importa che gli istanti avrebbero potuto
postulare l'allestimento di una perizia a futura memoria, poiché una perizia a
titolo cautelare non preclude l'assunzione di una perizia nella procedura
ordinaria, senza dimenticare che verosimilmente gli attori non avrebbero potuto
contare sul gratuito patrocinio per sollecitare una prova a titolo cautelare. Onde
in definitiva, per il primo giudice, la legittimità della richiesta con cui AO
1, AO 2 e AO 3 intendono vietare a AP 1 e a AP 2 qualsiasi modifica dello stato
dell'edificio.
4.
Gli appellanti espongono
la loro versione dei fatti e affermano, in primo luogo, che il perito
giudiziario potrà definire il valore venale della particella n. 570 in base alle
indicazioni contenute nelle due perizie private, senza dover svolgere per forza
sopralluoghi e verifiche sul posto. Inoltre essi definiscono iniquo farli attendere
altro tempo, visto che G__________ è deceduto nel 2019, e ripetono che gli
attori avrebbero potuto sollecitare l'assunzione di una perizia a titolo
cautelare (art. 158 CPC), senza aspettare il processo di merito. Essi
ribadiscono inoltre che il divieto loro imposto è un illecito sequestro “camuffato”,
giustificato dai convenuti con una richiesta di “una paginetta scarna”. Quanto
ai requisiti per l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC),
AP 1 e AP 2 contestano che AO 1, AO 2 e AO 3 possano vantare sull'immobile un
qualsiasi diritto reale, suscettibile di essere leso o minacciato. Di
conseguenza costoro non possono nemmeno prospettare – affermano – un pregiudizio
difficilmente riparabile e men che meno irreversibile, mentre essi si vedono
restringere gravemente la facoltà di disporre di un loro fondo.
A parere degli appellanti,
poi, in concreto il provvedimento cautelare difetta del presupposto
dell'urgenza, che gli interessati non hanno reso verosimile. E difetta altresì
del presupposto della proporzionalità, non essendo necessario “congelare” un
bene a tempo indeterminato per garantire l'incasso di un credito. Infine – essi
assumono – il beneficio del gratuito patrocinio può essere accordato anche per
l'assunzione di una perizia a futura memoria, se la causa di merito non è priva
di esito favorevole. In ogni modo – soggiungono AP 1 e AP 2 – gli interessati
non hanno reso verosimile il fondamento dell'azione di merito, nulla essendo
dato di sapere sulla consistenza né sul valore del compendio ereditario fu G__________.
In condizioni del genere l'accoglimento dell'istanza cautelare trascende –
essi concludono – in una ritardata giustizia a loro detrimento.
5.
Anzitutto va subito
sgombrato il campo dall'argomento, secondo cui non è necessario conservare
integra la particella n. 570, poiché le due perizie di parte agli atti bastano
per stimarne il valore venale. Non si comprende invero come un perito potrebbe
apprezzare con cognizione di causa il valore di uno stabile sulla sola base di
una documentazione fotografica parziale quando tale stabile più non esiste.
Certo, l'appellante invoca l'esistenza di due referti privati allestiti da
specialisti. Sta di fatto che tali referti giungono a conclusioni in larga
misura divergenti (valore venale di fr. 1 060 000.– secondo l'uno, di fr. 1 470 000.–
secondo l'altro), per tacere del fatto che
nessuno dei due contiene una documentazione fotografica chiara e particolareggiata
dell'edificio e del terreno annesso. Si aggiunga che – come rileva il Pretore –
perizie private non sono mezzi di prova a norma dell'art. 177 CPC, ma
allegazioni di parte, e non sono equiparabili a perizie giudiziarie assunte in
contraddittorio (Bohnet/Fitzi, L’expertise
privée de l’art. 177 CPC révisé, in: RSPC 2023 pag. 483 in basso). Il primo
giudice non può dunque essere criticato per avere emanato un provvedimento
destinato ad assicurare l'assunzione di una prova rilevante per la decisione di
merito.
6.
Invano gli
appellanti asseriscono poi che G__________ è deceduto nel 2019 e che gli attori
avrebbero potuto sollecitare l'assunzione di una perizia a titolo cautelare
(art. 158 CPC), senza aspettare il processo di merito. In realtà nessuno
obbligava gli attori a chiedere una perizia a futura memoria, per quanto l'azione
di riduzione possa presumibilmente durare a lungo e costoro possano
eventualmente far capo al beneficio del gratuito patrocinio. Se mai, AP 1 e AP
2.
avrebbero potuto postulare essi medesimi l'allestimento di una perizia a
titolo cautelare. E a ragione il Pretore ha escluso anche l'esistenza in
concreto di un sequestro “camuffato”, destinato a tutelare una mera pretesa
pecuniaria. Il provvedimento cautelare litigioso è volto infatti a garantire non
una pretesa pecuniaria (nel senso dell'art. 38 cpv. 2 LEF), bensì l'assunzione
di una prova che non potrebbe più essere esperita ove l'oggetto di tale prova fosse
distrutto. Anche al proposito l'appello, privo di consistenza, cade quindi nel
vuoto.
7.
Riguardo all'assunto
secondo cui AO 1, AO 2 e AO 3 non possono vantare sull'immobile della
particella n. 570 un qualsiasi diritto reale, suscettibile di essere leso o minacciato
(art. 261 cpv. 1 lett. a CPC), gli appellanti tentano di equivocare. Il Pretore
ha spiegato con pertinenza che – una volta ancora – AO 1, AO 2 e AO 3 non
fanno valere alcun diritto reale o obbligatorio sulla particella n. 570,
bensì un diritto alla prova nel processo (di diritto ereditario) che hanno promosso
il 19 gennaio 2021 contestualmente all'istanza cautelare, prova che non
potrebbe più essere esperita dopo l'abbattimento della costruzione. Del resto un
provvedimento cautelare può essere ordinato anche per evitare la sparizione o
la corruzione di prove (citazioni di dottrina in: Trezzini, Provvedimenti cautelari in base al CPC svizzero,
Lugano 2015, pag. 312 nota al n. 997). Il grave pregiudizio cui sono esposti gli
attori nella fattispecie, in altri termini, non è il rischio di non poter
ottenere un diritto reale o obbligatorio sulla particella n. 570 in esito
all'azione da loro intentata, ma quello di non poter più dimostrare a quanto
ammonta il valore venale di quel fondo per il calcolo della loro porzione
legittima. È vero che il divieto impugnato limita la facoltà di disporre degli
appellanti, i quali non possono modificare né atterrare l'edificio. Si tratta
però di un impedimento transitorio, mentre il rischio di perdere il diritto
alla prova per gli attori risulta verosimilmente irrimediabile. Anche al
riguardo l'appello manca dunque di consistenza.
8.
Per quel che è
dell'urgenza, uno dei cinque requisiti necessari per l'adozione di un
provvedimento cautelare (I CCA, sentenza inc. 11.2021.102/103 del 18 luglio
2023.
consid. 6), essa è data,
– in generale – allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi
inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe alterare
una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa
ultimata (RtiD II-2022 pag. 692 n. 32c consid. 6a con rinvii). Nell'istanza
cautelare gli attori hanno motivato l'urgenza – contrariamente a quanto
asseriscono gli appellanti – evocando il rischio che la
demolizione del fabbricato posto sulla particella n. 570, dato l'imminente e
verosimile rilascio della licenza edilizia, avrebbe reso definitivamente impossibile
determinare il valore venale dell'oggetto (pag. 6 in alto). Che la concessione
del permesso sarebbe verosimilmente potuta avvenire prima della fine del
processo di merito, ancora alle fasi iniziali, è evidente. Su questo punto
l'appello non merita ulteriore disamina.
9.
L'altro requisito di
cui gli appellanti lamentano la disattenzione nella fattispecie, quello della
proporzionalità, non può sicuramente dirsi leso. Intanto non si tratta nel caso
in rassegna di “congelare” un bene a tempo indeterminato, AP 1 e AP 2 potendo
chiedere la revoca del provvedimento cautelare allorché il perito giudiziario
avrà assolto il proprio compito nella causa di merito. Inoltre non si tratta
nemmeno – come si è spiegato – di garantire l'incasso di un credito, bensì un
diritto alla prova. Una volta ancora l'appello si rivela di conseguenza infondato.
10.
Per finire gli
appellanti criticano la parvenza di buon diritto ravvisata dal Pretore
nell'azione di merito, sostenendo che tale requisito (art. 261 cpv. 1 lett. a
CC) fa difetto perché gli attori non hanno reso verosimile il fondamento dell'azione
di riduzione.
L'opinione non può
essere condivisa. Per cominciare il provvedimento cautelare impugnato non
offende l'art. 641 cpv. 1 CPC, giacché
una misura provvisionale atta a conservare un mezzo di prova che limita l'uso
di un immobile per tempo limitato è di principio lecita a norma dell'art. 262
lett. a CPC (sopra, consid. 7). Oltre a ciò, non è vero che nulla sia dato
di sapere sulla consi-stenza né sul valore del compendio ereditario fu
G__________. Nel memoriale della risposta di merito gli stessi AP 1 e AP 2
hanno riconosciuto che il defunto possedeva attivi netti per almeno fr. 570 000.– (pag. 7) e la perizia privata da loro prodotta
attesta un valore venale della sola particella n. 570 di fr. 1 060 000.–
(doc. 11). L'azione giudiziaria rende verosimile così che il diritto alla
riduzione invocato esiste e che la causa non
appare sprovvista di possibilità di successo (fumus boni iuris). Sapere
se essa sia anche fondata sarà poi una questione di merito. In ogni modo non si
può dire che il provvedimento cautelare impugnato trascenda – come gli
appellanti pretendono – in una ritardata giustizia a loro detrimento.
11.
Dato l'esito del
giudizio, le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Gli istanti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite
un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. L'assegnazione di adeguate ripetibili,
che gli istanti non pretendono di difficile o impossibile incasso, rende senza
oggetto la richiesta di gratuito patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine;
v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid.
7.2).
12.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare,
nondimeno, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle
controparti fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio presentata dagli istanti è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).