11.2021.125
Nuova misurazione catastale e demarcazione dei confini
10 agosto 2023Italiano34 min
merito a quello introdotto da AP 1, AP 2 ed __________ M__________ il perito unico
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.125
Lugano,
10 agosto 2023/jh
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nelle cause OA.2006.777 e OA.2006.778 (nuova misurazione
catastale)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con “ricorso” del 23 novembre 2006 da
AP 1
AP 2 , ed
M__________ (†
2011), già in ,
al quale sono subentrati come eredi in pendenza di
causa gli stessi
AP 1 e
AP 2
(già patrocinati dall'avv. )
contro
AO
1
(rappresentato
dal Municipio
e
patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando
sul “ricorso”
del 27 agosto 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal
Pretore l'8 luglio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. In esito al
raggruppamento dei terreni nel Comune di __________, sezioni di __________ e __________
(oggi Comune di AO 1, dopo l'aggregazione avvenuta nel 2013) il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione del 10 novembre
1995 il pro-getto di nuovo riparto dei fondi, pubblicato all'albo comunale. Il 30
dicembre 1997 esso ha poi notificato le decisioni emanate dalla Commissione
peritale di prima istanza sui ricorsi inoltrati contro il progetto (FU n. 104
del 30 dicembre 1997) e il 29 gennaio 1999, viste le decisioni emesse dalla
Commissione peritale sui ricorsi di seconda istanza, ha notificato anche tali
decisioni, dichiarando definitivo il nuovo riparto dei fondi (FU n. 8 del 29 gennaio
1999, pag. 1).
B. Nel
frattempo, il 16 giugno 1998, E__________AA 1, la moglie AP 2 e il
figlio AP 1 hanno acquistato dal Comune di __________, un terzo ciascuno, la
particella n. 1126 RFD di __________, sezione di __________ (527 m² secondo i dati del
raggruppamento terreni), per fr. 55 335.–.
Il fondo si trova sopra il nucleo di __________, in località __________, ed è
raggiungibile mediante una strada carrozzabile (“Strada di Monte”, particella
n. 1125) eseguita negli anni 1995/ 1996 durante il raggruppamento. AP 2 ed E__________
AA 1 hanno edificato su quel
fondo una casa d'abitazione con posteggio coperto e il Comune ha asfaltato la
“Strada di Monte”, munendola di un cordolo e di caditoie ai lati per
lo scolo delle acque.
C. In seguito il Consiglio di Stato ha
ordinato la nuova misurazione catastale di __________, le cui risultanze sono
state pubblicate nella cancelleria comunale dal 18 ottobre al 18 novembre 2004.
Il Comune di __________ ha presentato reclamo il 16 novembre 2004,
contestando la linea di confine dall'altro lato della strada, lungo il fondo di
AP 2, E__________ ed RA 1, linea ritenuta
difforme da quella riscontrabile a suo tempo sul terreno. AP 2, E__________ ed RA
1 hanno interposto anch'essi reclamo il 17 novembre 2004 riguardo al confine
tra la strada comunale (particella n. 1125) e le particelle n. 1140 e
1141 (prospicienti il loro fondo), lamentando uno sconfinamento lungo la strada
dei posteggi privati posti su quelle due particelle. Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione davanti alla Commissione fondiaria comunale,
Fatti
i reclami sono stati demandati per decisione al perito unico avv. __________,
designato in tale veste dal Dipartimento delle finanze e dell'economia con
risoluzione del 9 agosto 2005.
D. Statuendo il 30
ottobre 2006, il perito unico ha respinto entrambi i reclami. In
merito a quello introdotto da AP 1, AP 2 ed __________ M__________ il perito unico
ha rilevato che la misurazione catastale è un'
operazione successiva al raggruppamento dei terreni e non consente di
rimettere in causa né la delimitazione dei confini né il nuovo riparto dei
fondi. I reclamanti – ha soggiunto il perito – si dolgono che i posteggi
privati sulle particelle n. 1140 e 1141 invadono la strada comunale,
restringendone il calibro e pregiudicando la loro proprietà, ma ciò non concerne
la misurazione catastale. Gli stessi reclamanti confermano del resto, ha
soggiunto il perito, che i confini indicati nella mappa ufficiale
corrispondono esattamente ai punti visibili sul terreno. Onde la reiezione del
reclamo con addebito delle spese (fr. 855.–) ai reclamanti in solido.
Riguardo al
reclamo introdotto dal Comune di __________, il perito unico ha ritenuto
corretta la misurazione ufficiale, escludendo che i lavori
eseguiti per la costruzione della strada da parte del Comune (tollerati senza
opposizione dal vecchio proprietario della particella n. 1126) o l'edificazione
del posteggio coperto e di un muro di sostegno da parte di AP 1, AP 2 ed E__________
AA 1 abbiano modificato la linea di confine tra la particella n. 1126 e la
strada. Secondo il perito unico, il confine nella mappa della misurazione
ufficiale corrisponde anzi a quello fisico, come corrisponde a quello fisico il
confine in vari altri punti della strada con le particelle limitrofe. Anche
tale reclamo è stato quindi respinto. Le spese di fr. 1405.– sono state
poste per fr. 905.– a carico del Comune di __________ e per il resto a carico AP
1, AP 2 ed E__________ AA 1 in solido, responsabili di avere contribuito con il
loro comportamento processuale a cagionare oneri evitabili.
E. Il
Comune di __________ non ha impugnato la decisione del perito unico. RA 1, AP 2
ed E__________ AA 1 hanno adito per contro il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, con un'azione (“ricorso”) del 23 novembre 2006, per ottenere l'annullamento
della decisione emessa dal perito unico sul reclamo del Comune di __________
concernente la loro particella n. 1126, una “correzione
della mappa ufficiale” (il loro terreno risultando di soli 499 m² invece dei
527 m² accertati in sede di raggruppamento), il versamento di fr. 60 000.– da parte del Comune
a titolo di risarcimento danni, una modifica della pendenza della citata strada
comunale, la rimozione di due caditoie stradali poste sulla loro proprietà e lo
spostamento di un muro di sostegno eretto dal Comune a confine con il loro fondo
in concomitanza con la formazione della strada (inc. OA.2006.777).
Nella sua risposta del 15 gennaio 2007 il Comune di __________ ha dichiarato di
rimettersi al giudizio del Pretore. Con replica del 14 febbraio 2007 gli
attori hanno confermato le loro richieste, mentre con duplica del 13 marzo 2007
il Comune di __________ ha proposto di respingere l'azione.
F. Quello stesso 23 novembre 2006 RA 1, AP 2 ed E__________ AA 1 hanno
adito il Pretore anche con un'azione (“ricorso”) diretta contro la
decisione emessa dal perito unico sul loro reclamo inerente
alle particelle n. 1140 e 1141, contestando il dispositivo sulle
spese e chiedendo di non riconoscere tali oneri siccome eccessivi, non
senza postulare inoltre un “congruo indennizzo per il tempo perso dovuto al
perito” (inc. OA.2006.778). Nella sua risposta del 15 gennaio 2007 il Comune
di __________ ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Pretore. Con replica
del 14 febbraio 2007 gli attori hanno ribadito che “l'agire del Municipio
di __________ è stato quello di favorire i mappali 1140/1141 (sindaco e loro
famigliari) concedendo parte della strada comunale ml. 1.50 andando poi a
riprendersi tale metraggio sulla particella
n. 1126”. In una duplica del 13 marzo 2007 il Comune di __________
ha proposto anche in questo caso di respingere l'azione.
G. Il 9 aprile 2007 AP 1,
AP 2 ed E__________ AA 1 hanno presentato al Pretore un'istanza di prova a
futura memoria intesa a esperire un sopralluogo e a sentire taluni testimoni. Il
Pretore ha risposto che la richiesta di prove sarebbe stata discussa all'udienza
preliminare. Cinque giorni dopo, il 14 aprile 2007, gli attori hanno postu-lato
la sospensione dei due procedimenti, “essendo il signor
__________ E__________
impossibilitato al momento a partecipare alle sedute pretoriali causa
malattia”. Il Pretore ha così disposto la sospen-sione dei processi con
ordinanza intimata alle parti il 18 aprile 2007. Le cause sono state
riattivate su richiesta degli istanti il 1° luglio 2008 e all'udienza
preliminare del 21 agosto 2008 il
Pretore ha disposto la
congiunzione delle cause per l'istruttoria. In tale occasione AP 1, AP 2 ed E__________
AA 1 hanno presentato un memoriale di “osservazioni complementari alle loro
allegazioni principali” e un'istanza di provvedimenti cautelari. Le parti si
sono confermate inoltre nelle rispettive allegazioni e domande. In coda
all'udienza si è tenuto il contraddittorio sulla richiesta di prove a futura
memoria, richiesta alla quale il Comune di __________ ha dichiarato di non
opporsi.
H. Mediante istanza del
26 agosto 2008 gli attori hanno ricusato il Pretore Marco Peverelli. La
ricusazione è stata respinta con sentenza del 7 aprile 2009 dalla seconda
Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2008.182) e con sentenza 5D_77/2009
del-l'8 gennaio 2010 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un
ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato da AP 1, AP 2 ed E__________
AA 1 contro la sentenza di appello. Il legale degli istanti ha introdotto
personalmente il 29 marzo 2010 un ricorso alla Corte europea dei diritti
dell'uomo contro la sentenza del Tribunale federale (inc. 19398/10), ricorso
che parrebbe essere tuttora pendente. Su richiesta degli istanti, il Pretore
ha nuovamente sospeso le cause il 4 giugno 2010 in attesa della decisione di
Strasburgo. E__________ __________ è deceduto il 12 luglio 2011. Gli sono
subentrati nei processi la moglie AP 2 e il figlio AP 1, suoi unici eredi.
I. Il 1° gennaio 2020
il Pretore M__________ è succeduto al Pretore Mar__________, passato al
beneficio della pensione. Con due ordinanze del 22 aprile 2020 il nuovo Pretore,
considerato “che il procedimento in oggetto è rimasto in
sospeso per un tempo abnorme, a dipendenza (anche) di una domanda di ricusazione
ormai superata” perché diretta contro
il suo predecessore, ha assegnato a AP 1 e AP 2 un termine di 30 giorni per
indicare se conservano un interesse alla lite e, in caso affermativo, per
precisare esattamente le loro richieste di giudizio, rendendoli attenti che il
decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato lo stralcio delle due cause
dal ruolo. Ricevute le due ordinanze, il 28 aprile 2020 AP 1 e AP 2 hanno postulato
la ricusazione anche del nuovo Pretore. L'istanza è stata trasmessa per competenza
al Pretore viciniore, che il 30 aprile 2020 ha assegnato a RE 2 e RE 1 un
termine per deposi-tare l'importo di fr. 250.– in garanzia delle spese processuali
pre-sunte. AP 1 e AP 2 hanno contestato la richiesta davanti alla terza Camera
civile del Tribunale d'appello, la quale con sentenza del 3 agosto 2020 ha
respinto il reclamo in quanto ammissibile (inc. 13.2020.56). Un “ricorso
in materia civile e costituzionale” presentato il 15
settembre 2020 dagli interessati contro la sentenza di appello è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_760/2020 del
29 ottobre 2020. Nel frattempo, decorso infruttuoso il termine per depositare
l'anticipo, con sentenza del 21 ottobre 2020 il Pretore viciniore ha dichiarato l'istanza di ricusazione inammissibile
(inc. SO.2020.1788).
L. Mediante ordinanza
del 29 gennaio 2021 il Pretore ha ripreso così a trattare le due cause, citando
le parti a un'udienza “per incombenti” del 9 marzo 2021 destinata a
“chiarire l'oggetto dei procedimenti e le domande di giudizio”, come pure a
“garantire il contraddittorio sui prossimi passi istruttori”. Nel frattempo
egli ha richiamato dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari gli atti
della nuova misurazione catastale nel Comune di __________. AP 1 e AP 2 hanno avvertito
il Pretore il 14 febbraio 2021 che non sarebbero comparsi all'udienza, “la
causa del 2006” essendo “già completa di tutto” e i due procedimenti non
potendo continuare “sino a quando non viene fatta chiarezza sulla causa
presentata a Strasburgo”. Preso atto di ciò, il Pretore ha annullato l'udienza
e ha fissato alle parti un termine per comunicare quali prove intendessero
mantenere, avvertendole che il silenzio sarebbe stato interpretato come
rinuncia. Le parti non hanno reagito, sicché con ordinanza del 1° giugno 2021
il Pretore ha ordinato l'acquisizione agli atti dei documenti richiamati
dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, come pure dall'Ufficio del
registro fondiario e dal geometra revisore, ha chiuso l'istruttoria e ha
indetto il dibattimento finale per il 17 giugno 2021, autorizzando le parti a
produrre fino a cinque giorni prima dell'udienza un memoriale conclusivo.
M. Il Comune di AO 1 ha dichiarato
il 2 giugno 2021 di rinunciare al dibattimento finale e l'11 giugno 2021 ha
prodotto un memoriale conclusivo, proponendo di respingere entrambe le
petizioni. AP 1 e AP 2 hanno comunicato il 10 giugno 2021 che non avrebbero
presenziato al dibattimento finale, rimproverando al Pretore – tra l'altro – di
non avere terminato l'istruttoria per non avere sentito i loro testimoni e non
avere esperito un'ispezione né una perizia. Inoltre essi hanno instato
nuovamente per la ricusazione del Pretore. Il 21 giugno 2021 infine essi hanno denunciato
il Pretore per abuso di autorità (art. 312 CP) e oltraggio a istituzioni
internazionali (art. 297 CP). La denuncia è stata archi-viata il 2 luglio 2021 dal
Procuratore pubblico mediante decreto di non luogo a procedere (inc. NLP
11975/2021).
N. Statuendo l'8 luglio
2021 con giudizio unico, il Pretore ha respinto l'istanza di ricusazione senza
riscuotere spese né assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha respinto anche
entrambi i
“ricorsi”. Quello
inerente al reclamo introdotto dai comproprietari AP 1 relativo alla loro
particella n. 1126 con l'argomento che – in sintesi – “in sede di misurazione
catastale possono verificarsi delle differenze di superficie rispetto alla
misurazione antecedente”. Il fatto che gli istanti si ritrovino con un fondo di 499 m² mentre lo stesso
fondo aveva, prima della nuova misurazione, una superficie di 527 m² equivale a
una differenza del 5% e rientra “nel margine di errore di questa operazione”.
Per l'emanazione del giudizio il Pretore non ha riscosso “ulteriori spese”
rispetto a quanto gli istanti avevano anticipato. AP 1 e AP 2 sono stati tenuti
tuttavia a rifondere al Comune di AO 1 fr. 1000.– a titolo di ripetibili.
Quanto
al “ricorso” dei litisconsorti AP 1 correlato al reclamo introdotto dal Comune
di __________, il Pretore l'ha respinto per non essere stato in grado di
chiarire la legittimazione a ricorrere degli attori, ritenuta “tutt'altro che
liquida”. Nemmeno per l'emanazione di tale giudizio il Pretore ha prelevato “ulteriori
spese” rispetto a quanto gli istanti avevano anticipato, ma AP 1 e AP 2 sono
stati tenuti una volta ancora a rifondere al Comune di AO 1 fr. 1000.– per
ripetibili.
O. Contro
la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 27 agosto 2021 nel quale, senza formulare
richieste esplicite, ripercorrono con polemica enfasi l'intera vicenda, inveiscono
contro i geometri che si sono occupati del caso, accusano gli amministratori
locali di collusioni mafiose, così come tacciano il perito unico e i Pretori di
parzialità, invocando una volta ancora la ricusazione fatta valere davanti alla
Corte europea dei diritti dell'uomo e descrivendo sé stessi come vittime di un
intoccabile sistema di sopraffazione. In sintesi essi lamentano di essere stati
depauperati di 28 m² di terreno mediante una manipolazione della nuova mappa
catastale, ciò che ha avvicinato il confine della “Strada di Monte” alla loro proprietà lungo un fronte di 30 m circa,
sottraendo loro una fascia, appunto, di 28 m² del fondo andati a beneficio
delle particelle n. 1140 e 1141 lungo l'altro lato della strada per la
formazione di posteggi privati. Al “ricorso” gli interessati hanno fatto seguire il 21 settembre,
il 19 ottobre, il 25 ottobre, il 27 ottobre 2021, così come il 7 ottobre, il 12 ottobre,
il 26 ottobre e il 30 ottobre 2022 altri memoriali dello stesso tono
recriminatorio.
P. Invitato
a esprimersi sul “ricorso” del 27 agosto 2021, con osservazioni del 21 aprile
2023 compendiate in una breve lettera il Comune di AO 1 ha proposto di
respingere il “ricorso”. In un memoriale spontaneo del 2 maggio 2023 AP
2 e RA 1 reite-rano le accuse a tutti quanti si sono occupati a loro
detrimento, in un modo o nell'altro, della controversia.
Q. Nell'intento
di delucidare i fatti oltre ogni ragionevole dubbio, il presidente della Camera
ha richiamato dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari un estratto
della vecchia mappa planimetrica, formalmente certificato conforme al lucido
originale, riguardante la particella n. 1126 (527 m²). Inoltre ha
richiamato dal geometra ufficiale un estratto della nuova mappa digitale
riguardante la medesima particella (499 m²). La Camera ha fatto poi sovrapporre graficamente le
due mappe, in modo da rilevare eventuali divergenze, tenendo fermo il punto di
confine __________ indicato su entrambe. I tre documenti sono stati acquisiti
agli atti e il 19 maggio 2023 il presidente della Camera ha conferito alle
parti la facoltà di esprimersi entro 10 giorni su tali risultanze, avvertendole
che memoriali tardivi non sarebbero stati presi in considerazione. Il Comune di
AO 1 ha comunicato il 23 maggio 2023 di non avere osservazioni da
formulare. AP 1 e AP 2 sono tornati il 30 maggio 2023 a recriminare
sull'intera vicenda, definendo per finire le due planimetrie richiamate dalla
Camera come “manipolate ad arte”, “per ingannare i sottoscritti”. Il 5 luglio
2023 essi hanno inviato ancora un'ulteriore lettera in cui chiedono di eseguire
un sopralluogo per “visionare la realtà dei fatti” e constatare che “siamo in
presenza della mafia”. Tardivo, il documento non è stato notificato al Comune
di AO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
I lavori di
misurazione catastale ancora in corso quando è entra-ta in vigore l'odierna
legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU: RL 216.300), il 10 gennaio 2006, continuano
a essere disciplinati dalla vecchia legge sulle misurazioni catastali del 12 febbraio 1933 (art. 92 cpv. 1 LMU; ultima
versione di tale legge in: aggiornamenti della RL, serie I/98 n. 4.1.4.0). I
lavori di misurazione catastale, destinati all'introduzione del registro
fondiario definitivo, presupponevano una demarcazione dei confini. Nei Comuni
in cui la proprietà fondiaria era molto frazionata – come nel Comune di __________
– gli art. 44 e 48 della vecchia legge generale sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933
(vLRF), in vigore fino al 7 aprile 1998 (ultima versione in:
aggiornamenti della RL, serie II/95 n. 4.1.3.1) stabilivano così che
si procedesse anzitutto al raggruppamento dei terreni, da cui scaturiva il
nuovo riparto dei fondi. Se le mappe esistenti non erano aggiornate, si poteva
procedere eccezionalmente alla nuova
misurazione catastale, ma senza dar corso alla
demarcazione dei confini (art. 45 della vecchia legge sulle misurazioni
catastali).
Terminate le operazioni
dei geometri, le risultanze della misurazione catastale erano pubblicate per un
mese dal Comune. Entro quel termine i proprietari potevano presentare reclamo
al Municipio (art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge generale sul registro
fondiario, art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge sulle misurazioni
catastali). Seguiva un tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione
fondiaria comunale. Se la conciliazione risultava infruttuosa, i reclami erano
trasmessi a uno o più periti designati dal Consiglio di Stato (art. 84 cpv. 1 della
vecchia legge generale sul registro fondiario, art. 84 cpv. 1 e 2 della
vecchia legge sulle misurazioni catastali). Contro le decisioni peritali era
data azione “da proporsi alla Pretura competente” entro 30 giorni dalla loro
intimazione (art. 84 cpv. 5 della vecchia legge generale sul registro
fondiario, art. 84 cpv. 5 della vecchia legge sulle misurazioni catastali).
2.
L'azione civile “da proporsi alla Pretura
competente” entro 30 giorni era disciplinata, fino all'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero (il 1° gennaio 2011),
dal vecchio Codice di procedura civile ticinese, e ciò anche per le azioni già
pendenti a quella data (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica
invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 17 luglio 2021 (scaduti i sette
giorni di giacenza del plico non ritirato dagli attori presso l'ufficio postale
di Lugano __________: art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Nella fattispecie
il “ricorso” degli interessati va trattato così come appello secondo il nuovo
diritto, sempre che il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa dinanzi al
Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC).
Riguardo al valore
litigioso, davanti al Pretore gli interessati pretendevano dal Comune, oltre
alla “correzione della mappa ufficiale” (il
loro fondo risultando, dopo la nuova misurazione, di 499 m² rispetto ai
527.
m² accertati in esito al raggruppamento), il versamento di fr. 60 000.– a titolo di
risarcimento danni, una modifica della pendenza della strada comunale, la
rimozione di due caditoie stradali poste sulla loro proprietà e lo spostamento di
un muro di sostegno eretto dal Comune sul loro fondo in concomitanza con la
formazione della “Strada di Monte”. Il valore litigioso
minimo è dunque dato. Trattandosi di prestazioni connesse, inoltre, poco
importa che nell'appello AP 2 e RA 1 sembrino
censurare unicamente la sottrazione
di 28 m² di terreno dalla loro particella n. 1126 RFD.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, l'avviso postale
di ritirare il plico raccomandato contenente
la sentenza del Pretore è stato lasciato dal portalettere al recapito
indicato dai mittenti il 9 luglio
2021.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il periodo
di giacenza dell'invio non ritirato presso l'ufficio postale è così scaduto infruttuoso il 17 luglio 2021, ma il ter-mine
d'impugnazione è cominciato a decorrere solo il 16 agosto 2021 grazie al periodo di sospensione previsto
dall'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe giunto a compimento, dopo 30
giorni, martedì 14 settembre 2021. Inoltrato il 13 settembre 2021
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), anche sotto questo profilo l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
3.
Diversa è la
situazione per quanto riguarda il dispositivo della sentenza impugnata con cui
il Pretore, dopo una prima ricusazione nei suoi confronti dichiarata
inammissibile dal Pretore viciniore (sopra, lett. I), ha respinto una seconda istanza
di ricusazione formulata dagli attori (sopra, lett. M; sulla possibilità per un
giudice di respingere egli medesimo un'istanza di ricusazione abusiva o manifestamente infondata v. DTF 129 III
445.
consid. 4.2.2, 122 II 471 consid. 3a; v. inoltre sentenze del
Tribunale federale 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.4 e 1P.9/2003 del 16 gennaio
2003, 2A.364/1995 del 14 febbraio 1997 consid. 3d, in: ZBl 99/1998 pag. 289).
Le decisioni in materia di ricusa sono impugnabili infatti con reclamo entro 10
giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 2 CPC), la procedura di ricusazione essendo sommaria (DTF 145 III 468
consid. 3.3; RtiD II-2013
pag. 870 n. 30c con riferimenti). È corretta l'indicazione che il
Pretore ha dato, del resto, in calce alla sentenza impugnata. Nella fattispecie
il termine per presentare reclamo è cominciato a decorrere, dopo quanto si è
spiegato, sabato 17 luglio 2021, l'indomani del settimo giorno
successivo alla scadenza del termine di giacenza del plico non ritirato presso
l'ufficio postale (sopra, consid. 2).
Non sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 2 lett. b), trattandosi di
procedura sommaria, il termine è giunto a compimento martedì 27 luglio 2021. Il
“ricorso” degli interessati è del 13 settembre 2021 (sopra, consid. 2).
Palesemente tardivo, in materia di ricusazione il rimedio giuridico risulta
quindi irricevibile.
4.
Al
“ricorso” gli attori accludono documenti di vario genere (lettere,
fotografie, fotocopie di planimetrie), che per lo più figurano già agli atti e
che sono tutti anteriori
all'emanazione della sentenza impugnata. Non spiegano tuttavia perché sarebbe
stato loro impossibile esibire quei documenti senza indugio al Pretore, ciò che
rende tali produzioni irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, si
tratta di documenti che – come si vedrà oltre – non sussidiano ai fini del giudizio. Sulla loro proponibilità non
giova quindi attardarsi. Sempre al “ricorso” inoltre gli attori
hanno fatto seguire sei memoriali in cui reiterano, non senza prolissità, le
loro argomentazioni e le loro querimonie. Simili scritti non sono ammissibili.
A un appellante non è lecito integrare, completare o perfezionare le
motivazioni del rimedio giuridico oltre il termine di impugnazione. La
procedura civile non consente di introdurre atti di causa a piacimento, né di
avanzare richieste o di sollevare contestazioni in ogni tempo. I memoriali in
questione non possono di conseguenza essere considerati ai fini del giudizio.
5.
Ciò premesso, nella
sentenza impugnata il Pretore ha ‒ come detto ‒ respinto anzitutto l'istanza
di ricusazione nei suoi confronti. Nel merito egli ha rilevato che i due “ricorsi”
presentati contro le decisioni del perito unico sono confusi e che ogni
tentativo di fare chiarezza al riguardo è fallito. Per
quel che attiene alle particelle n. 1140 e 1141, inoltre, egli ha ritenuto la
legittimazione degli attori “tutt'altro che liquida”, entrambi i fondi essendo proprietà di terzi (consid. 3). Quanto alla particella n. 1126 il primo
giudice ha notato poi che gli attori non avevano contestato la nuova
demarcazione dei terreni e di conseguenza non potevano più contestare i dati iscritti negli abbozzi di terminazione
né i segni di confine posati. Per di più, quando hanno acquistato la particella
n. 1126 dal Comune di __________ essi sapevano ‒ ha continuato il
Pretore ‒ che la particella scaturiva da un raggruppamento dei terreni.
Non potevano perciò fare affidamento sulla superficie indicata dal registro
fondiario provvisorio. Secondo il Pretore, in ogni modo, una differenza di 28
m² rientra nel margine di errore che una nuova misurazione catastale può
comportare, tant'è che uno scarto del 5% non implica nemmeno una responsabilità
del venditore giusta l'art. 219 CO. A mente del primo giudice, per finire, nessuna
delle risultanze istruttorie raccolte comprova un'irregolarità nella nuova misurazione
catastale, di modo ch'egli ha respinto le due azioni e confermato le decisioni del
perito unico.
6.
Nel
“ricorso” gli attori riprendono la loro doglianza principale, consistente nella
minore superficie registrata dalla particella n. 1126 dopo la nuova
misurazione ufficiale. “Tutti i partecipanti ci devono dire il motivo di questa
deduzione nei nostri confronti” – essi ripetono – “dal momento che la strada
era di 4 m nel disegno non manipolato [la mappa correlata al raggruppamento] ed
ora è ancora di 4 m e dove sono andati a finire allora i 28 m²? Ma naturalmente
all'amico del [geometra] D__________ ossia il [dirim-pettaio] P__________ che
ha rubato un pezzo di strada di 1.1 m per 30 m al fine di costruire
posteggi abusivi e senza le misure minime consentite dalla legge”. Gli attori
non contestano la terminazione dei fondi (“i termini sono sempre gli stessi”),
ma – affermano – “vi sono state manipolazioni da parte di certi personaggi di
dubbia onestà che ora proprio il Pretore vuole difendere”. I 28 m² di
terreno sono “fuoriusciti dalla metratura” ‒ essi ribadi-scono ‒
per le “manomissioni del D__________” che intendeva “favorire l'amico di
partito P__________”, sicché ora essi si ritrovano due cadi-toie stradali che
sono in realtà entro i confini del loro fondo e con “una strada che pende verso
di noi”. Per il resto il lungo (e ridondante) memoriale degli attori si
esaurisce in uno sfogo ripetitivo e scomposto di ira e indignazione per i
torti subìti con il tacito assenso delle giurisdizioni di ricorso e il complice
silenzio delle autorità comunali.
7.
L'oggetto
della controversia, su cui gli appellanti si diffondono in modo confuso e
prolisso, è in qualche modo comprensibile. AP 1 e AP 2 lamentano, in sintesi, che la particella n. 1126 riportata
sulla mappa planimetrica pubblicata dopo il nuovo riparto dei fondi (ovvero
dopo il raggruppamento dei terreni), nel 1999, non corrisponde a quella riportata
sulla mappa planimetrica pubblicata dopo la nuova misurazione catastale, nel
2004.
E la differenza si riconduce – essi sostengono – alla circostanza che nell'ambito
della nuova misurazione catastale il geometra ha sottratto indebitamente 28 m²
di terreno dal loro fondo (la cui superficie si è ridotta da 527 a
499.
m²), togliendoli lungo il fronte stradale per circa 30 m, a profitto
delle particelle n. 1140 e 1141, situate dall'altro lato della “Strada di Monte”,
e ciò per consentire la formazione di posteggi privati su quei terreni. Controversa
è dunque – per quanto è dato di comprendere
– la nuova misurazione catastale della particella n. 1126 e la demarcazione
del confine tra la stessa particella n. 1126 e la “Strada di Monte”, la quale
profitta secondo gli attori della minor superficie della loro particella n.
1126.
per fare spazio, dall'altro lato della strada, alle particelle n. 1140
e 1141.
8.
Premesso
ciò, per l'esame della fattispecie giova dipartirsi dal nuovo riparto dei fondi
che ha fatto seguito al raggruppamento dei terreni, riparto dichiarato
definitivo dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1999, ad avvenuto esaurimento
dei ricorsi sottoposti alle Commissioni peritali di prima e di seconda istanza
(sopra, lett. A). Le risultanze di tale riparto figurano sulla vecchia mappa
catastale del Comune che gli attori stessi accludono in estratto quale doc. B
dell'appello e che riconoscono come fidefacente (“mappa del terreno non
manipolata dal [geometra] G__________”).
Questa Camera ha richiamato il medesimo estratto in originale
dall'Ufficio del catasto e dei riordini
fondiari, planimetria che tale Ufficio ha trasmesso senza indugio,
certificandola formalmente conforme al lucido dal
quale è stata ricavata [allegato 1]. Su tale planimetria la particella
n. 1126 risulta effettivamente di 527 m², come fanno valere gli appellanti. Per quanto
riguarda dunque la mappa catastale consecutiva al nuovo riparto dei fondi
(“piano di accorpamento”), non sussistono contestazioni né per quanto attiene
alla superficie della particella n. 1126 né per quanto concerne la demarcazione
dei confini.
9.
Il
problema verte sulle risultanze della nuova misurazione catastale, pubblicate
dal 18 ottobre al 18 novembre 2004 (sopra, lett. C), piano che per quanto
si riferisce alla particella n. 1126 ‒ ridottasi nella superficie da 527 a 499 m² ‒ gli
appellanti definiscono “manipolato”. Ora, non fa dubbio che per principio i proprietari
hanno diritto di vedersi garantire integri, anche dopo la nuova misurazione
catastale, i terreni loro assegnati dopo il raggruppamento dei terreni in
conformità al riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato. Può
darsi che in esito alla nuova misurazione, eseguita con criteri del diritto
federale e tecniche aggiornate, la superficie risulti differire da quella indicata
nella vecchia mappa. In linea di principio tuttavia i confini non devono più
subire modifiche, a meno che il nuovo riparto dei fondi dopo il raggruppamento
dei terreni contenga errori o imprecisioni suscettibili di giustificare una
diversa demarcazione (questione che compete sindacare, in ultima istanza, al
giudice civile). Nella fattispecie in ogni modo – e come si è appena visto – il
nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato non è minimamente
in discussione. Non v'è ragione dunque di scostarsene.
10.
Per
verificare se la particella n. 1126 secondo il nuovo riparto dei fondi corrisponda
alla particella n. 1126 indicata dalla mappa pubblicata con le risultanze della
nuova misurazione catastale questa Camera ha richiamato dal geometra ufficiale
un estratto della nuova mappa digitalizzata [allegato 2]. Ora, stando
alla nuova mappa la particella n. 1126 misura effettivamente 499 m² e non più 527 m². La differenza potrebbe anche
ricondursi a tecniche di misurazione più
moderne (come accenna il Pretore nella sentenza impugnata). In realtà è
sufficiente sovrapporre la rappresentazione grafica della particella secondo la
nuova mappa digitalizzata alla rappresentazione grafica della particella
secondo la vecchia mappa, rispettando l'identico punto di confine (IdentAN) __________,
per constatare che il perimetro della nuova particella corrisponde solo in
parte a quello della vecchia. Combacia pressoché perfettamente lungo due lati, mentre
diverge nettamente lungo gli altri due, soprattutto lungo il tratto superiore della “Strada di Monte”. Nell'ambito della nuova
misurazione catastale, invero, risultano
essere stati aggiunti alla particella n. 1126 complessivi 4 m² tolti dalla
“Strada di Monte” (particella n. 1125,
proprietà del Comune di AO 1), ma ne sono stati tolti
32.
a beneficio della strada stessa, onde l'ammanco di 28 m² lamentato
dagli appellanti [allegato 3].
11.
Quali
ragioni abbiano indotto l'autorità di misurazione a modificare, in assenza di
qualsiasi contestazione, i confini della particella n. 1126 approvati in via
definitiva dal Consiglio di Stato con il nuovo riparto dei fondi non è dato di
sapere. Dagli atti non si evince nulla al proposito, se non per la minore
superficie registrata dal fondo dopo la nuova misurazione catastale. Il Comune
di AO 1, odierno beneficiario dell'operazione (dopo l'aggregazione del Comune
di __________), non prospetta alcuna spiegazione, nemmeno una giustificazione
tecnica, pur avendo avuto la facoltà di esprimersi davanti a questa Camera (alla
stessa stregua degli appellanti) sul risultato della sovrapposizione grafica
illustrata dianzi (sopra, lett. Q). In condizioni del genere si può solo
accertare che i confini originali della particella n. 1126 sono quelli
risultanti dal nuovo riparto dei fondi, figuranti sulla vecchia mappa catastale
consecutiva al raggruppamento dei terreni, e disporre che la nuova mappa
digitalizzata sia rettificata di conseguenza. Le altre conclusioni avanzate
dagli attori davanti al primo giudice, estranee all'oggetto della nuova misurazione
catastale (versamento di fr. 60 000.–
a titolo di risarcimento danni, modifica della pendenza della strada
comunale, rimozione di due caditoie stradali, spostamento di un muro di
sostegno), non sono invece ricevibili e non possono entrare in linea di conto
ai fini del giudizio.
12.
Contrariamente
all'opinione degli appellanti, in definitiva, la particella n. 1126 non è stata
ridimensionata di 28 m² lungo il tratto inferiore della “Strada
di Monte”, tanto meno a profitto delle prospicienti particelle n. 1140 e 1141,
bensì lungo il tratto superiore. Il raffronto cartografico non lascia spazio a
interpretazioni. Nella misura in cui contestano la linea di confine fra il
tratto inferiore della “Strada di Monte” e la loro proprietà, del resto, gli attori
non mancano di contraddirsi, poiché essi medesimi riconoscono come corretta la
planimetria correlata al nuovo riparto dei fondi approvato in via definitiva
dal Consiglio di Stato (doc. B di appello:
“mappa del terreno non manipolata dal [geometra] G__________”). E la linea di confine fra il tratto inferiore della “Strada di Monte” e la
particella n. 1126 che figura sulla nuova mappa catastale digitalizzata corrisponde
alla linea di confine segnata sulla planimetria correlata al nuovo riparto dei
fondi. Può darsi che tale confine non coincida con lo stato fisico dei terreni,
ma ciò andava fatto valere, se mai, in sede di raggruppamento (art. 75 e 83
vLRF). Anche per tale ragione non avrebbe senso esperire oggi un sopralluogo
“per visionare la realtà dei fatti”, come chiedono gli appellanti, la nuova
misurazione catastale essendo un'operazione tecnica, indipendente dalla
conformazione e dalla morfologia del terreno o dall'opinione di eventuali testimoni.
Si aggiunga,
quantunque ciò appaia ormai superato dall'esito del giudizio, che le censure
formali formulate dagli attori nell'appello erano manifestamente prive di
consistenza. Nella misura in cui si dolevano che il processo civile fosse
continuato nonostante il loro ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo
in materia di ricusazione (sopra, lett. H), infatti, gli appellanti disconoscono
che un simile rimedio giuridico non ha effetto sospensivo (si tratta anzi di
un procedimento a sé stante), di modo che nulla impediva al Pretore di proseguire
nella trattazione della causa. Quanto al dibattimento finale che essi
rimproveravano al Pretore di avere omesso, dagli atti risulta che il dibattimento
finale è stato indetto con ordinanza del 1° giugno 2021 per il 17 giugno seguente
(sopra, lett. L), ma che gli attori hanno comunicato al Pretore il 10 giugno
2021.
di rinunciare a comparire, producendo un memoriale conclusivo (sopra,
lett. M). Anche al proposito il “ricorso” si rivelava così privo di
consistenza.
13.
Le
spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta per quanto attiene alla superficie
del loro fondo (527 m²), ma non per quanto riguarda la demarcazione del confine
tra il fondo stesso e il tratto inferiore della “Strada di Monte”, rivelatosi
corretto. Nel complesso si giustifica così che sopportino metà degli oneri
processuali, l'altra metà andando a carico del Comune di AO 1, che ha proposto
di respingere il “ricorso” per intero. Non si giustifica di attribuire ripetibili al Comune
di AO 1, il quale, pur rappresentato da un patrocinatore, è dotato di un
servizio giuridico proprio e non era più tenuto, per le poche
prestazioni richieste dalla procedura di appello, a valersi di un avvocato
esterno.
Le
spese processuali della Pretura seguono identica sorte, almeno per quanto
riguarda la petizione promossa dagli attori contro la decisione con cui il
perito unico ha statuito sul loro reclamo del 17 novembre 2004. Il Comune di AO
1.
ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte, giacché il Comune di __________
non possedeva un servizio giuridico proprio. Nell'appello gli attori contestano
il giudizio sulle spese e le ripetibili, affermando di “non accettare
assolutamente le conclusioni del Pretore”, verosimilmente perché reputano la
loro petizione pienamente fondata. Si è visto tuttavia che ciò non è il caso,
di modo che la loro critica cade nel vuoto.
Per
quanto si riferisce alla petizione promossa dagli attori contro la decisione
con cui il perito unico ha statuito sul reclamo del 16 novembre 2004
presentato dal Comune di __________, la sentenza del Pretore rimane invariata.
Con l'appello gli attori contestavano sì le spese fissate dal perito unico, ma il
Pretore ha respinto la
censura per non essere stato in grado di chiarire la legittimazione a ricorrere
degli attori, ritenuta “tutt'altro che liquida”. Nell'appello gli attori
sorvolano sulla questione. Al proposito non v'è ragione di intervenire quindi
sulla decisione del Pretore.
14.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti rendere
verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è
riformata, nel senso che:
3. La petizione è parzialmente accolta
come segue:
a) È accertato che la superficie della particella n. 1126 RFD di __________,
sezione di __________, è di 527 m².
b) È accertato che i confini della particella n. 1126 RFD, sezione di __________,
sono quelli segnati nella vecchia mappa catastale del Comune di __________,
conformemente al nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di
Stato il 29 gennaio 1999 e che sono riprodotti nell'allegato 1, dichiarato
parte integrante della presente sentenza.
c) L'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari è invitato, d'intesa con
l'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano, a procedere alla
rettifica della nuova mappa catastale digitalizzata e della superficie della
particella nel registro fondiario.
4. Le spese processuali, anticipate
dagli attori, sono poste per metà a carico del Comune di AO 1 e per l'altra
metà solidalmente a carico degli attori medesimi, i quali rifonderanno al
Comune di AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.‒ per ripetibili ridotte.
Le spese del perito unico,
fissate con decisione del 30 ottobre 2006 dal perito stesso in fr. 855.‒, sono poste per metà a carico del Comune di AO 1 e per l'altra metà a
carico degli attori in solido.
Per il resto l'appello è
respinto e gli altri dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati.
II. Le spese di
appello, di fr. 2000.–, da anticipare dagli attori, sono poste per metà solidalmente
a carico degli attori e per l'altra metà a carico del Comune di AO 1. Non si
assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione:
–
Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Bellinzona;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;
– Perito unico in
materia di nuova misurazione catastale, tramite
il Dipartimento
delle finanze e dell'economia, Bellinzona;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).