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Decisione

11.2021.125

Nuova misurazione catastale e demarcazione dei confini

10 agosto 2023Italiano34 min

merito a quello introdotto da AP 1, AP 2 ed __________ M__________ il perito unico

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.125

Lugano,

10 agosto 2023/jh

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nelle cause OA.2006.777 e OA.2006.778 (nuova misurazione

catastale)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con “ricorso” del 23 novembre 2006 da

AP 1

AP 2 , ed

M__________ (†

2011), già in ,

al quale sono subentrati come eredi in pendenza di

causa gli stessi

AP 1 e

AP 2

(già patrocinati dall'avv. )

contro

AO

1

(rappresentato

dal Municipio

e

patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando

sul “ricorso”

del 27 agosto 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal

Pretore l'8 luglio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. In esito al

raggruppamento dei terreni nel Comune di __________, sezioni di __________ e __________

(oggi Comune di AO 1, dopo l'aggregazione avvenuta nel 2013) il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione del 10 novembre

1995 il pro-getto di nuovo riparto dei fondi, pubblicato all'albo comunale. Il 30

dicembre 1997 esso ha poi notificato le decisioni emanate dalla Commissione

peritale di prima istanza sui ricorsi inoltrati contro il progetto (FU n. 104

del 30 dicembre 1997) e il 29 gennaio 1999, viste le decisioni emesse dalla

Commissione peritale sui ricorsi di seconda istanza, ha notificato anche tali

decisioni, dichiarando definitivo il nuovo riparto dei fondi (FU n. 8 del 29 gennaio

1999, pag. 1).

B. Nel

frattempo, il 16 giugno 1998, E__________AA 1, la moglie AP 2 e il

figlio AP 1 han­no acquistato dal Comune di __________, un terzo ciascuno, la

particella n. 1126 RFD di __________, sezione di __________ (527 m² secondo i dati del

raggruppamento terreni), per fr. 55 335.–.

Il fondo si trova sopra il nucleo di __________, in località __________, ed è

raggiungibile mediante una strada carrozzabile (“Strada di Monte”, particella

n. 1125) eseguita negli anni 1995/ 1996 duran­te il raggruppamento. AP 2 ed E__________

AA 1 hanno edificato su quel

fondo una casa d'abitazione con posteggio coperto e il Comune ha asfaltato la

“Strada di Monte”, munendola di un cordolo e di caditoie ai lati per

lo scolo delle acque.

C. In seguito il Consiglio di Stato ha

ordinato la nuova misurazione catastale di __________, le cui risultanze sono

state pubblicate nella cancelleria comunale dal 18 ottobre al 18 novembre 2004.

Il Comune di __________ ha presentato recla­mo il 16 novembre 2004,

contestando la linea di confine dall'altro lato della strada, lungo il fondo di

AP 2, E__________ ed RA 1, linea ritenuta

difforme da quella riscontrabile a suo tempo sul terreno. AP 2, E__________ ed RA

1 hanno interposto anch'essi reclamo il 17 novembre 2004 riguardo al confine

tra la strada comunale (particella n. 1125) e le particelle n. 1140 e

1141 (prospicienti il loro fondo), lamentando uno sconfinamento lungo la strada

dei posteggi privati posti su quelle due particelle. Decaduto infruttuo­so il

tentativo di conciliazione davanti alla Commissione fondiaria comunale,

Fatti

i reclami sono stati demandati per decisione al perito uni­co avv. __________,

designato in tale veste dal Dipartimento delle finanze e dell'economia con

risoluzione del 9 agosto 2005.

D. Statuendo il 30

ottobre 2006, il perito unico ha respinto entrambi i reclami. In

merito a quello introdotto da AP 1, AP 2 ed __________ M__________ il perito unico

ha rilevato che la misurazione catastale è un'

operazione successiva al raggruppamento dei terre­ni e non consente di

rimettere in causa né la delimitazio­ne dei confini né il nuovo riparto dei

fondi. I reclamanti – ha soggiunto il perito – si dolgono che i posteggi

privati sulle particelle n. 1140 e 1141 invadono la strada comunale,

restringendone il calibro e pregiudicando la loro proprietà, ma ciò non concerne

la misurazione catastale. Gli stessi reclamanti conferma­no del resto, ha

soggiunto il perito, che i confini indicati nella map­pa ufficiale

corrispondono esattamente ai punti visibili sul terreno. Onde la reiezione del

reclamo con addebito delle spese (fr. 855.–) ai reclamanti in solido.

Riguardo al

reclamo introdotto dal Comune di __________, il perito unico ha ritenuto

corretta la misurazione ufficiale, escludendo che i lavori

eseguiti per la costruzione della strada da parte del Comu­ne (tollerati senza

opposizione dal vecchio proprietario della particella n. 1126) o l'edificazione

del posteggio coperto e di un muro di sostegno da parte di AP 1, AP 2 ed E__________

AA 1 abbiano modificato la linea di confine tra la particella n. 1126 e la

strada. Secondo il perito uni­co, il confine nella mappa della misurazione

ufficiale corrisponde anzi a quello fisico, come corrispon­de a quello fisico il

confine in vari altri punti della strada con le particelle limitrofe. Anche

tale reclamo è stato quindi respinto. Le spese di fr. 1405.– sono state

poste per fr. 905.– a carico del Comune di __________ e per il resto a carico AP

1, AP 2 ed E__________ AA 1 in solido, responsabili di avere contribuito con il

loro comportamento processuale a cagionare oneri evitabili.

E. Il

Comune di __________ non ha impugnato la decisione del perito unico. RA 1, AP 2

ed E__________ AA 1 hanno adito per contro il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, con un'azione (“ricorso”) del 23 novembre 2006, per ottenere l'annullamento

della decisio­ne emessa dal perito unico sul reclamo del Comune di __________

concernente la loro particella n. 1126, una “correzio­ne

della mappa ufficiale” (il loro terreno risultando di soli 499 m² invece dei

527 m² accertati in sede di raggruppamento), il versamento di fr. 60 000.– da parte del Comune

a titolo di risarcimento danni, una modifica della pendenza della citata strada

comunale, la rimozione di due caditoie stradali poste sulla loro proprietà e lo

spostamento di un muro di sostegno eretto dal Comune a confine con il loro fondo

in concomitanza con la formazione della strada (inc. OA.2006.777).

Nella sua risposta del 15 gennaio 2007 il Comune di __________ ha dichiarato di

rimettersi al giudizio del Pretore. Con replica del 14 febbraio 2007 gli

attori hanno confermato le loro richieste, mentre con duplica del 13 marzo 2007

il Comune di __________ ha proposto di respingere l'azione.

F. Quello stesso 23 novembre 2006 RA 1, AP 2 ed E__________ AA 1 hanno

adito il Pretore anche con un'azione (“ricorso”) diretta contro la

decisione emessa dal perito unico sul loro recla­mo inerente

alle particelle n. 1140 e 1141, contestando il dispositivo sulle

spese e chiedendo di non riconoscere tali oneri sicco­me eccessivi, non

senza postulare inoltre un “congruo indenniz­zo per il tempo perso dovuto al

perito” (inc. OA.2006.778). Nella sua risposta del 15 gennaio 2007 il Comune

di __________ ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Pretore. Con replica

del 14 febbraio 2007 gli attori hanno ribadito che “l'agire del Municipio

di __________ è stato quello di favorire i mappali 1140/1141 (sindaco e loro

famigliari) concedendo parte della strada comunale ml. 1.50 andando poi a

riprendersi tale metraggio sulla particella

n. 1126”. In una duplica del 13 mar­zo 2007 il Comune di __________

ha proposto anche in questo caso di respingere l'azione.

G. Il 9 aprile 2007 AP 1,

AP 2 ed E__________ AA 1 hanno presentato al Pretore un'istanza di prova a

futura memoria intesa a esperire un sopralluogo e a sentire taluni testimoni. Il

Pretore ha risposto che la richiesta di prove sarebbe stata discussa all'udienza

preliminare. Cinque giorni dopo, il 14 aprile 2007, gli attori hanno postu-lato

la sospensione dei due procedimenti, “essendo il signor

__________ E__________

impossibilitato al momento a partecipare alle sedute pretoriali causa

malattia”. Il Pretore ha così disposto la sospen-sione dei processi con

ordinanza intimata alle parti il 18 aprile 2007. Le cause sono state

riattivate su richiesta degli istanti il 1° luglio 2008 e all'udienza

preliminare del 21 agosto 2008 il

Pretore ha disposto la

congiunzione delle cause per l'istruttoria. In tale occasione AP 1, AP 2 ed E__________

AA 1 hanno presentato un memoriale di “osservazioni complementari alle loro

allegazio­ni principali” e un'istanza di provvedimenti cautelari. Le parti si

sono confermate inoltre nelle rispettive allegazioni e domande. In coda

all'udienza si è tenuto il contraddittorio sulla richiesta di pro­ve a futura

memoria, richiesta alla quale il Comu­ne di __________ ha dichiarato di non

opporsi.

H. Mediante istanza del

26 agosto 2008 gli attori hanno ricusato il Preto­re Marco Peverelli. La

ricusazione è stata respinta con sentenza del 7 aprile 2009 dalla seconda

Camera civile del Tribuna­le d'appello (inc. 12.2008.182) e con sentenza 5D_77/2009

del-l'8 gennaio 2010 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un

ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato da AP 1, AP 2 ed E__________

AA 1 contro la sentenza di appello. Il legale degli istanti ha introdotto

personalmente il 29 marzo 2010 un ricorso alla Corte europea dei diritti

dell'uomo contro la sentenza del Tribunale federale (inc. 19398/10), ricorso

che parrebbe essere tuttora penden­te. Su richiesta degli istanti, il Pretore

ha nuovamente sospeso le cause il 4 giugno 2010 in attesa della decisione di

Strasburgo. E__________ __________ è deceduto il 12 luglio 2011. Gli sono

subentrati nei processi la moglie AP 2 e il figlio AP 1, suoi unici eredi.

I. Il 1° gennaio 2020

il Pretore M__________ è succeduto al Pretore Mar__________, passato al

beneficio della pensione. Con due ordinanze del 22 aprile 2020 il nuovo Pretore,

considerato “che il procedimento in oggetto è rimasto in

sospeso per un tem­po abnorme, a dipendenza (anche) di una domanda di ricusazione

ormai superata” perché diretta contro

il suo predecessore, ha assegnato a AP 1 e AP 2 un termine di 30 giorni per

indicare se conservano un interesse alla lite e, in caso affermativo, per

precisare esattamente le loro richieste di giudizio, rendendoli attenti che il

decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato lo stralcio delle due cause

dal ruolo. Ricevute le due ordinanze, il 28 aprile 2020 AP 1 e AP 2 hanno postulato

la ricusazione anche del nuovo Pretore. L'istanza è stata trasmessa per competenza

al Pretore viciniore, che il 30 aprile 2020 ha assegnato a RE 2 e RE 1 un

termine per deposi-tare l'importo di fr. 250.– in garanzia delle spese processuali

pre-sunte. AP 1 e AP 2 hanno contestato la richiesta davanti alla terza Camera

civile del Tribunale d'appello, la quale con senten­za del 3 agosto 2020 ha

respinto il reclamo in quanto ammissibile (inc. 13.2020.56). Un “ricorso

in materia civile e costituzionale” presentato il 15

settembre 2020 dagli interessati contro la sentenza di appello è stato

dichiarato inammissibile dal Tribuna­le federale con sentenza 5A_760/2020 del

29 ottobre 2020. Nel frattempo, decorso infruttuoso il termine per depositare

l'anticipo, con sentenza del 21 ottobre 2020 il Pretore viciniore ha dichiarato l'istanza di ricusazione inammissibile

(inc. SO.2020.1788).

L. Mediante ordinanza

del 29 gennaio 2021 il Pretore ha ripreso così a trattare le due cause, citando

le parti a un'udienza “per incombenti” del 9 marzo 2021 destinata a

“chiarire l'oggetto dei procedimenti e le domande di giudizio”, come pure a

“garantire il contraddittorio sui prossimi passi istruttori”. Nel frattempo

egli ha richiamato dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari gli atti

della nuova misurazione catastale nel Comune di __________. AP 1 e AP 2 hanno avvertito

il Pretore il 14 febbraio 2021 che non sarebbero comparsi all'udienza, “la

causa del 2006” essen­do “già completa di tutto” e i due procedimenti non

potendo continuare “sino a quando non viene fatta chiarezza sulla causa

presentata a Strasburgo”. Preso atto di ciò, il Pretore ha annullato l'udienza

e ha fissato alle parti un termine per comunicare quali prove intendessero

mantenere, avvertendole che il silenzio sarebbe stato interpretato come

rinuncia. Le parti non hanno reagito, sicché con ordinanza del 1° giugno 2021

il Pretore ha ordinato l'acquisizione agli atti dei documenti richiamati

dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, come pure dall'Ufficio del

registro fondiario e dal geometra revisore, ha chiuso l'istruttoria e ha

indetto il dibattimento finale per il 17 giugno 2021, autorizzando le parti a

produrre fino a cinque giorni prima dell'udienza un memoriale conclusivo.

M. Il Comune di AO 1 ha dichiarato

il 2 giugno 2021 di rinunciare al dibattimento finale e l'11 giugno 2021 ha

prodotto un memoriale conclusivo, proponendo di respingere entrambe le

petizioni. AP 1 e AP 2 hanno comunicato il 10 giugno 2021 che non avrebbero

presenziato al dibattimento finale, rimproverando al Pretore – tra l'altro – di

non avere terminato l'istruttoria per non avere sentito i loro testimoni e non

avere esperito un'ispezione né una perizia. Inoltre essi hanno instato

nuovamente per la ricusazione del Pretore. Il 21 giugno 2021 infine essi hanno denunciato

il Pretore per abuso di autorità (art. 312 CP) e oltraggio a istituzioni

internazionali (art. 297 CP). La denuncia è stata archi-viata il 2 luglio 2021 dal

Procuratore pubblico mediante decreto di non luogo a procedere (inc. NLP

11975/2021).

N. Statuendo l'8 luglio

2021 con giudizio unico, il Pretore ha respin­to l'istanza di ricusazione senza

riscuotere spese né assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha respinto anche

entrambi i

“ricorsi”. Quello

inerente al reclamo introdotto dai comproprietari AP 1 relativo alla loro

particella n. 1126 con l'argomento che – in sintesi – “in sede di misurazione

catastale possono verificarsi delle differenze di superficie rispetto alla

misurazione antecedente”. Il fatto che gli istanti si ritrovino con un fondo di 499 m² mentre lo stesso

fondo aveva, prima della nuova misurazione, una superficie di 527 m² equivale a

una differenza del 5% e rientra “nel margine di errore di questa operazione”.

Per l'emanazione del giudizio il Pretore non ha riscosso “ulteriori spese”

rispetto a quanto gli istanti avevano anticipato. AP 1 e AP 2 sono stati tenuti

tuttavia a rifondere al Comu­ne di AO 1 fr. 1000.– a titolo di ripetibili.

Quanto

al “ricorso” dei litisconsorti AP 1 correlato al reclamo introdotto dal Comune

di __________, il Pretore l'ha respinto per non essere stato in grado di

chiarire la legittimazione a ricorrere degli attori, ritenuta “tutt'altro che

liquida”. Nemmeno per l'emanazione di tale giudizio il Pretore ha prelevato “ulteriori

spese” rispetto a quanto gli istanti avevano anticipato, ma AP 1 e AP 2 sono

stati tenuti una volta ancora a rifondere al Comu­ne di AO 1 fr. 1000.– per

ripetibili.

O. Contro

la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 27 agosto 2021 nel quale, senza formulare

richieste esplicite, ripercorrono con polemica enfasi l'intera vicenda, inveiscono

contro i geometri che si sono occupati del caso, accusano gli amministratori

locali di collusioni mafiose, così come tacciano il perito unico e i Pretori di

parzialità, invocando una volta ancora la ricusazione fatta valere davanti alla

Corte europea dei diritti dell'uomo e descrivendo sé stessi come vittime di un

intoccabile sistema di sopraffazione. In sintesi essi lamentano di essere stati

depauperati di 28 m² di terreno mediante una manipolazione della nuova mappa

catastale, ciò che ha avvicinato il confine della “Strada di Monte” alla loro proprietà lungo un fronte di 30 m circa,

sottraen­do loro una fascia, appunto, di 28 m² del fondo andati a beneficio

delle particelle n. 1140 e 1141 lungo ­l'altro lato della strada per la

formazione di posteg­gi privati. Al “ricorso” gli interessati hanno fatto seguire il 21 settembre,

il 19 ottobre, il 25 ottobre, il 27 ottobre 2021, così come il 7 ottobre, il 12 ottobre,

il 26 ottobre e il 30 ottobre 2022 altri memoriali dello stesso tono

recriminatorio.

P. Invitato

a esprimersi sul “ricorso” del 27 agosto 2021, con osservazioni del 21 aprile

2023 compendiate in una breve lettera il Comune di AO 1 ha proposto di

respingere il “ricorso”. In un memoriale spontaneo del 2 maggio 2023 AP

2 e RA 1 reite-rano le accuse a tutti quanti si sono occupati a loro

detrimento, in un modo o nel­l'altro, della controversia.

Q. Nell'intento

di delucidare i fatti oltre ogni ragionevole dubbio, il presidente della Camera

ha richiamato dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari un estratto

della vecchia mappa planimetrica, formalmente certificato conforme al lucido

originale, riguardante la particella n. 1126 (527 m²). Inoltre ha

richiamato dal geometra ufficiale un estratto della nuova mappa digitale

riguardante la medesima particella (499 m²). La Camera ha fatto poi sovrapporre graficamente le

due mappe, in modo da rilevare eventuali divergenze, tenendo fermo il punto di

confine __________ indicato su entrambe. I tre documenti sono stati acquisiti

agli atti e il 19 maggio 2023 il presidente della Camera ha conferito alle

parti la facoltà di esprimersi entro 10 giorni su tali risultanze, avvertendole

che memoriali tardivi non sarebbero stati presi in considerazione. Il Comune di

AO 1 ha comunicato il 23 maggio 2023 di non avere osservazioni da

formulare. AP 1 e AP 2 sono tornati il 30 maggio 2023 a recriminare

sull'intera vicenda, definen­do per finire le due planimetrie richiamate dalla

Camera come “manipolate ad arte”, “per ingannare i sottoscritti”. Il 5 luglio

2023 essi hanno inviato ancora un'ulteriore lettera in cui chiedono di eseguire

un sopralluogo per “visionare la realtà dei fatti” e constata­re che “siamo in

presenza della mafia”. Tardivo, il documen­to non è stato notificato al Comune

di AO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I lavori di

misurazione catastale ancora in corso quando è entra-ta in vigore l'odierna

legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU: RL 216.300), il 10 gennaio 2006, continuano

a essere disciplinati dalla vecchia legge sulle misurazioni catastali del 12 febbraio 1933 (art. 92 cpv. 1 LMU; ultima

versione di tale legge in: aggiornamenti della RL, serie I/98 n. 4.1.4.0). I

lavori di misurazione catastale, destinati al­l'introduzione del registro

fondiario definitivo, presupponevano una demarcazione dei confini. Nei Comuni

in cui la proprietà fondiaria era molto frazionata – come nel Comune di __________

– gli art. 44 e 48 della vecchia legge generale sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933

(vLRF), in vigo­re fino al 7 aprile 1998 (ulti­ma versione in:

aggiornamenti della RL, serie II/95 n. 4.1.3.1) stabilivano così che

si procedesse anzitutto al raggruppamento dei terreni, da cui scaturiva il

nuovo riparto dei fondi. Se le mappe esistenti non erano aggiornate, si poteva

procedere eccezionalmente alla nuo­va

misurazione catastale, ma senza dar corso alla

demarcazione dei confini (art. 45 della vecchia legge sulle misurazioni

catastali).

Terminate le operazioni

dei geometri, le risultanze della misurazione catastale erano pubblicate per un

mese dal Comune. Entro quel termine i proprietari potevano presentare reclamo

al Municipio (art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge generale sul registro

fondiario, art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge sulle misurazioni

catastali). Seguiva un tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissio­ne

fondiaria comunale. Se la conciliazione risultava infruttuosa, i reclami erano

trasmessi a uno o più periti designati dal Consiglio di Stato (art. 84 cpv. 1 della

vecchia legge generale sul registro fondiario, art. 84 cpv. 1 e 2 della

vecchia legge sulle misurazioni catastali). Contro le decisioni peritali era

data azione “da proporsi alla Pretura competente” entro 30 giorni dalla loro

intimazione (art. 84 cpv. 5 della vecchia legge generale sul registro

fondiario, art. 84 cpv. 5 della vecchia legge sulle misurazioni catastali).

2.

L'azione civile “da proporsi alla Pretura

competente” entro 30 gior­ni era disciplinata, fino all'entrata in

vigore del Codi­ce di diritto processuale civile svizzero (il 1° gennaio 2011),

dal vecchio Codice di procedura civile ticinese, e ciò anche per le azioni già

pendenti a quella data (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica

invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC), avvenuta in concreto il 17 luglio 2021 (scaduti i sette

giorni di giacenza del plico non ritirato dagli attori presso l'ufficio postale

di Lugano __________: art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Nella fattispecie

il “ricorso” degli interessati va trattato così come appello secondo il nuovo

diritto, sempre che il valore litigio­so raggiunges­se

fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa dinanzi al

Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC).

Riguardo al valore

litigioso, davanti al Pretore gli interessati pretendeva­no dal Comune, oltre

alla “correzione della mappa ufficiale” (il

loro fondo risultando, dopo la nuova misurazione, di 499 m² rispetto ai

527.

m² accertati in esito al raggruppamento), il versamento di fr. 60 000.– a titolo di

risarcimento dan­ni, una modifica della pendenza della strada comunale, la

rimozione di due caditoie stradali poste sulla loro proprietà e lo spostamento di

un muro di sostegno eretto dal Comune sul loro fondo in concomitanza con la

formazione della “Strada di Monte”. Il valore litigioso

minimo è dunque dato. Trattandosi di prestazioni connesse, inoltre, poco

importa che nell'appello AP 2 e RA 1 sembrino

censurare unicamente la sottrazione

di 28 m² di terreno dalla loro particella n. 1126 RFD.

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, l'avviso postale

di ritirare il plico raccomandato contenente

la sentenza del Pretore è stato lasciato dal portalettere al recapito

indicato dai mittenti il 9 luglio

2021.

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il periodo

di giacenza dell'invio non ritirato presso l'ufficio postale è così scaduto infruttuoso il 17 luglio 2021, ma il ter-mine

d'impugnazio­ne è cominciato a decorrere solo il 16 agosto 2021 grazie al periodo di sospen­sione previsto

dall'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sareb­be giunto a compimento, dopo 30

giorni, martedì 14 settembre 2021. Inoltrato il 13 settembre 2021

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), anche sotto questo profilo l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

3.

Diversa è la

situazione per quanto riguarda il dispositivo della sentenza impugnata con cui

il Pretore, dopo una prima ricusazio­ne nei suoi confronti dichiarata

inammissibile dal Pretore vicinio­re (sopra, lett. I), ha respinto una seconda istanza

di ricusazione formulata dagli attori (sopra, lett. M; sulla possibilità per un

giudice di respingere egli medesimo un'istanza di ricusazione abusiva o manifestamente infondata v. DTF 129 III

445.

consid. 4.2.2, 122 II 471 consid. 3a; v. inoltre sentenze del

Tribunale federale 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.4 e 1P.9/2003 del 16 gennaio

2003, 2A.364/1995 del 14 febbraio 1997 consid. 3d, in: ZBl 99/1998 pag. 289).

Le decisioni in materia di ricusa sono impugnabili infatti con reclamo entro 10

giorni dalla notificazione (art. 321

cpv. 2 CPC), la procedura di ricusazione essendo sommaria (DTF 145 III 468

consid. 3.3; RtiD II-2013

pag. 870 n. 30c con riferimenti). È corretta l'indicazione che il

Pretore ha dato, del resto, in calce alla sentenza impugnata. Nella fattispecie

il termine per presentare reclamo è cominciato a decorrere, dopo quanto si è

spiegato, sabato 17 luglio 2021, l'indomani del settimo giorno

successivo alla scadenza del termine di giacenza del plico non ritirato pres­so

l'ufficio postale (sopra, consid. 2).

Non sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 2 lett. b), trattandosi di

procedura sommaria, il termine è giunto a compimento martedì 27 luglio 2021. Il

“ricorso” degli interessati è del 13 settembre 2021 (sopra, consid. 2).

Palesemente tardivo, in materia di ricusazio­ne il rimedio giuridico risulta

quindi irricevibile.

4.

Al

“ricorso” gli attori accludono documenti di vario genere (lette­re,

fotografie, fotocopie di planimetrie), che per lo più figurano già agli atti e

che sono tutti anteriori

all'emanazione della sentenza impugnata. Non spiegano tuttavia perché sarebbe

stato loro impossibile esibire quei documenti senza indugio al Pretore, ciò che

rende tali produzioni irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, si

tratta di documenti che – come si vedrà oltre – non sussidiano ai fini del giudizio. Sulla loro proponibilità non

giova quindi attardarsi. Sempre al “ricorso” inoltre gli attori

hanno fatto seguire sei memoriali in cui reiterano, non senza prolissità, le

loro argomentazioni e le loro querimonie. Simili scritti non sono ammissibili.

A un appellante non è lecito integrare, completare o perfezionare le

motivazioni del rimedio giuridico oltre il termine di impugnazio­ne. La

procedura civile non consente di introdurre atti di causa a piacimento, né di

avanzare richieste o di sollevare contestazioni in ogni tempo. I memoriali in

questione non posso­no di conseguenza essere considerati ai fini del giudizio.

5.

Ciò premesso, nella

sentenza impugnata il Pretore ha ‒ come detto ‒ respinto anzitutto l'istanza

di ricusazione nei suoi confronti. Nel merito egli ha rilevato che i due “ricorsi”

presentati contro le decisioni del perito unico sono confusi e che ogni

tentativo di fare chiarezza al riguardo è fallito. Per

quel che attiene alle particelle n. 1140 e 1141, inoltre, egli ha ritenuto la

legittimazione degli attori “tutt'altro che liquida”, entrambi i fondi essendo proprietà di terzi (consid. 3). Quanto alla particella n. 1126 il primo

giudice ha notato poi che gli attori non avevano contestato la nuova

demarcazione dei terreni e di conseguenza non poteva­no più contestare i dati iscritti negli abbozzi di terminazione

né i segni di confine posati. Per di più, quando hanno acquistato la particella

n. 1126 dal Comune di __________ essi sapevano ‒ ha continuato il

Pretore ‒ che la particella scaturiva da un raggruppamento dei terreni.

Non potevano perciò fare affidamento sulla superficie indicata dal registro

fondiario provvisorio. Secondo il Pretore, in ogni modo, una differenza di 28

m² rientra nel margine di errore che una nuova misurazione catastale può

comportare, tant'è che uno scarto del 5% non implica nemmeno una responsabilità

del venditore giusta l'art. 219 CO. A mente del primo giudice, per finire, nessuna

delle risultanze istruttorie raccolte comprova un'irregolarità nella nuova misurazione

catastale, di modo ch'egli ha respinto le due azioni e confermato le decisioni del

perito unico.

6.

Nel

“ricorso” gli attori riprendono la loro doglianza principale, consistente nella

minore superficie registrata dalla particella n. 1126 dopo la nuova

misurazione ufficiale. “Tutti i partecipanti ci devono dire il motivo di questa

deduzione nei nostri confronti” – essi ripetono – “dal momento che la strada

era di 4 m nel disegno non manipolato [la mappa correlata al raggruppamento] ed

ora è ancora di 4 m e dove sono andati a finire allora i 28 m²? Ma naturalmente

all'ami­co del [geometra] D__________ ossia il [dirim-pettaio] P__________ che

ha rubato un pezzo di strada di 1.1 m per 30 m al fine di costruire

posteggi abusivi e senza le misure minime consentite dalla legge”. Gli attori

non contestano la terminazione dei fondi (“i termini sono sempre gli stessi”),

ma – affermano – “vi sono state manipolazioni da parte di certi personaggi di

dubbia onestà che ora proprio il Pretore vuole difendere”. I 28 m² di

terreno sono “fuoriusciti dalla metratura” ‒ essi ribadi-scono ‒

per le “manomissioni del D__________” che intendeva “favorire l'amico di

partito P__________”, sicché ora essi si ritrovano due cadi-toie stradali che

sono in realtà entro i confini del loro fondo e con “una strada che pende verso

di noi”. Per il resto il lungo (e ridondante) memoriale degli attori si

esaurisce in uno sfogo ripetitivo e scomposto di ira e indignazio­ne per i

torti subìti con il tacito assenso delle giurisdizioni di ricorso e il complice

silenzio delle autorità comunali.

7.

L'oggetto

della controversia, su cui gli appellanti si diffondono in modo confuso e

prolisso, è in qualche modo comprensibile. AP 1 e AP 2 lamentano, in sintesi, che la particella n. 1126 riportata

sulla mappa planimetrica pubblicata dopo il nuovo ripar­to dei fondi (ovvero

dopo il raggruppamento dei terreni), nel 1999, non corrisponde a quella riportata

sulla map­pa planimetrica pubblicata dopo la nuova misurazione catastale, nel

2004.

E la differenza si riconduce – essi sostengono – alla circostanza che nell'ambito

della nuova misurazione catastale il geometra ha sottratto indebitamente 28 m²

di terreno dal loro fondo (la cui superficie si è ridot­ta da 527 a

499.

m²), togliendoli lungo il fronte stradale per circa 30 m, a profitto

delle particelle n. 1140 e 1141, situate dall'altro lato della “Strada di Monte”,

e ciò per consentire la formazione di posteggi privati su quei terreni. Controversa

è dunque – per quan­to è dato di comprendere

– la nuova misurazione catastale del­la particella n. 1126 e la demarcazione

del confine tra la stessa particel­la n. 1126 e la “Strada di Monte”, la quale

profitta secondo gli attori della minor superficie della loro particella n.

1126.

per fare spazio, dal­l'altro lato della strada, alle particelle n. 1140

e 1141.

8.

Premesso

ciò, per l'esame della fattispecie giova dipartirsi dal nuovo riparto dei fondi

che ha fatto seguito al raggruppamento dei terreni, riparto dichiarato

definitivo dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1999, ad avvenuto esaurimento

dei ricorsi sottoposti alle Commissioni peritali di prima e di seconda istanza

(sopra, lett. A). Le risultan­ze di tale riparto figurano sulla vecchia mappa

catastale del Comune che gli attori stessi accludono in estratto quale doc. B

del­l'appello e che riconoscono come fidefacente (“mappa del terreno non

manipolata dal [geometra] G__________”).

Questa Camera ha richiamato il medesimo estratto in originale

dal­l'Ufficio del catasto e dei riordini

fondiari, planimetria che tale Ufficio ha trasmes­so senza indugio,

certificandola formalmente conforme al lucido dal

quale è stata ricavata [allegato 1]. Su tale planimetria la particella

n. 1126 risulta effettivamente di 527 m², come fanno valere gli appellanti. Per quanto

riguarda dunque la mappa catastale consecutiva al nuovo riparto dei fondi

(“piano di accorpamento”), non sussisto­no contestazioni né per quanto attiene

alla superficie della particella n. 1126 né per quanto concerne la demarcazione

dei confini.

9.

Il

problema verte sulle risultanze della nuova misurazione catastale, pubblicate

dal 18 ottobre al 18 novembre 2004 (sopra, lett. C), piano che per quanto

si riferisce alla particella n. 1126 ‒ ridottasi nella superficie da 527 a 499 m² ‒ gli

appellanti definiscono “manipolato”. Ora, non fa dubbio che per principio i proprietari

hanno diritto di vedersi garantire integri, anche dopo la nuova misurazione

catastale, i terreni loro assegnati dopo il raggruppamento dei terreni in

conformità al riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato. Può

darsi che in esito alla nuova misurazione, eseguita con criteri del diritto

federale e tecniche aggiornate, la superficie risulti differire da quella indicata

nella vecchia mappa. In linea di principio tuttavia i confini non devono più

subire modifiche, a meno che il nuovo riparto dei fondi dopo il raggruppamento

dei terreni contenga errori o imprecisioni suscettibili di giustificare una

diversa demarcazione (questione che compete sindacare, in ultima istan­za, al

giudice civile). Nella fattispecie in ogni modo – e come si è appena visto – il

nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato non è minimamente

in discussione. Non v'è ragione dunque di scostarsene.

10.

Per

verificare se la particella n. 1126 secondo il nuovo riparto dei fondi corrisponda

alla particella n. 1126 indicata dalla mappa pubblicata con le risultanze della

nuova misurazione catastale questa Camera ha richiamato dal geometra ufficiale

un estratto della nuova mappa digitalizza­ta [allegato 2]. Ora, stando

alla nuova mappa la particella n. 1126 misura effettivamente 499 m² e non più 527 m². La differenza potrebbe anche

ricondursi a tecniche di misurazione più

moder­ne (come accen­na il Pretore nella sentenza impugnata). In realtà è

sufficiente sovrapporre la rappresentazione grafica della particella secondo la

nuova mappa digitalizzata alla rappresentazione grafica della particella

secondo la vecchia mappa, rispettando l'identico punto di confine (IdentAN) __________,

per constatare che il perimetro della nuova particella corrisponde solo in

parte a quello della vecchia. Combacia pressoché perfettamente lungo due lati, mentre

diverge nettamente lungo gli altri due, soprattutto lungo il tratto superiore della “Stra­da di Monte”. Nell'ambito della nuova

misurazione catastale, invero, risultano

essere stati aggiunti alla particella n. 1126 complessivi 4 m² tolti dalla

“Stra­da di Monte” (particella n. 1125,

proprietà del Comune di AO 1), ma ne sono stati tolti

32.

a beneficio della strada stessa, onde l'amman­co di 28 m² lamentato

dagli appellanti [allegato 3].

11.

Quali

ragioni abbiano indotto l'autorità di misurazione a modificare, in assenza di

qualsiasi contestazione, i confini della particel­la n. 1126 approvati in via

definitiva dal Consiglio di Stato con il nuovo riparto dei fondi non è dato di

sapere. Dagli atti non si evince nulla al proposito, se non per la minore

superficie registrata dal fondo dopo la nuova misurazione catastale. Il Comune

di AO 1, odierno beneficiario del­l'operazione (dopo l'aggregazione del Comune

di __________), non prospetta alcuna spiegazio­ne, nemmeno una giustificazione

tecnica, pur avendo avuto la facoltà di esprimersi davanti a questa Camera (alla

stessa stregua degli appellanti) sul risultato della sovrapposizione grafica

illustrata dianzi (sopra, lett. Q). In condizioni del genere si può solo

accertare che i confini originali della particella n. 1126 sono quelli

risultanti dal nuovo riparto dei fondi, figuranti sulla vecchia mappa catastale

consecutiva al raggruppamento dei terreni, e disporre che la nuova mappa

digitalizzata sia rettificata di conseguenza. Le altre conclusioni avanzate

dagli attori davanti al pri­mo giudice, estranee all'oggetto della nuova misurazione

catastale (versamento di fr. 60 000.–

a titolo di risarcimento dan­ni, modifica della penden­za della strada

comunale, rimozione di due caditoie stradali, spostamento di un muro di

sostegno), non sono invece ricevibili e non possono entrare in linea di conto

ai fini del giudizio.

12.

Contrariamente

all'opinione degli appellanti, in definitiva, la particella n. 1126 non è stata

ridimensionata di 28 m² lungo il tratto inferiore della “Strada

di Monte”, tanto meno a profitto delle prospicienti particelle n. 1140 e 1141,

bensì lungo il tratto superiore. Il raffronto cartografico non lascia spazio a

interpretazioni. Nella misura in cui contestano la linea di confine fra il

tratto inferiore della “Strada di Monte” e la loro proprietà, del resto, gli attori

non mancano di contraddirsi, poiché essi medesimi riconoscono come corretta la

planimetria correlata al nuovo riparto dei fondi approvato in via definitiva

dal Consiglio di Stato (doc. B di appel­lo:

“mappa del terreno non manipolata dal [geometra] G__________”). E la linea di confine fra il tratto inferiore della “Strada di Monte” e la

particella n. 1126 che figura sulla nuova mappa catastale digitalizzata corrisponde

alla linea di confine segnata sulla planimetria correlata al nuovo riparto dei

fondi. Può darsi che tale confine non coincida con lo stato fisico dei terreni,

ma ciò andava fatto valere, se mai, in sede di raggruppamento (art. 75 e 83

vLRF). Anche per tale ragione non avrebbe senso esperire oggi un sopralluogo

“per visionare la realtà dei fatti”, come chiedono gli appellanti, la nuova

misurazione catastale essendo un'operazione tecnica, indipendente dalla

conformazione e dalla morfologia del terreno o dall'opinione di eventuali testimoni.

Si aggiunga,

quantunque ciò appaia ormai superato dall'esito del giudizio, che le censure

formali formulate dagli attori nell'appello erano manifestamente prive di

consistenza. Nella misura in cui si doleva­no che il processo civile fosse

continuato nonostante il loro ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

in materia di ricusazione (sopra, lett. H), infatti, gli appellanti disconoscono

che un simi­le rime­dio giuridico non ha effetto sospensivo (si tratta anzi di

un procedimento a sé stante), di modo che nulla impediva al Preto­re di proseguire

nella trattazione della causa. Quanto al dibattimento finale che essi

rimproveravano al Pretore di avere omesso, dagli atti risulta che il dibattimento

finale è stato indetto con ordinanza del 1° giugno 2021 per il 17 giugno seguente

(sopra, lett. L), ma che gli attori hanno comunicato al Pretore il 10 giugno

2021.

di rinunciare a comparire, producendo un memoriale conclusivo (sopra,

lett. M). Anche al proposito il “ricor­so” si rivelava così privo di

consistenza.

13.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta per quanto attiene alla superficie

del loro fondo (527 m²), ma non per quanto riguarda la demarcazione del confine

tra il fondo stesso e il tratto inferiore della “Stra­da di Monte”, rivelatosi

corretto. Nel complesso si giustifica così che sopportino metà degli oneri

processuali, l'altra metà andando a carico del Comune di AO 1, che ha proposto

di respingere il “ricorso” per intero. Non si giustifica di attribuire ripetibili al Comune

di AO 1, il quale, pur rappresentato da un patrocinatore, è dotato di un

servizio giuridico proprio e non era più tenuto, per le poche

prestazioni richieste dalla procedura di appello, a valersi di un avvocato

esterno.

Le

spese processuali della Pretura seguono identica sorte, alme­no per quanto

riguarda la petizione promossa dagli attori contro la decisione con cui il

perito unico ha statuito sul loro reclamo del 17 novembre 2004. Il Comune di AO

1.

ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte, giacché il Comune di __________

non possedeva un servizio giuridico proprio. Nell'appello gli attori contestano

il giudizio sulle spese e le ripetibili, affermando di “non accettare

assolutamente le conclusioni del Pretore”, verosimilmen­te perché reputano la

loro petizione pienamente fondata. Si è visto tuttavia che ciò non è il caso,

di modo che la loro critica cade nel vuoto.

Per

quanto si riferisce alla petizione promossa dagli attori contro la decisione

con cui il perito unico ha statuito sul reclamo del 16 novembre 2004

presentato dal Comune di __________, la senten­za del Pretore rimane invariata.

Con l'appello gli attori contestavano sì le spese fissate dal perito unico, ma il

Pretore ha respin­to la

censura per non essere stato in grado di chiarire la legittimazione a ricorrere

degli attori, ritenuta “tutt'altro che liqui­da”. Nell'appello gli attori

sorvolano sulla questione. Al proposito non v'è ragione di intervenire quindi

sulla decisione del Pretore.

14.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà agli appellanti rendere

verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è

riformata, nel senso che:

3. La petizione è parzialmente accolta

come segue:

a) È accertato che la superficie della particella n. 1126 RFD di __________,

sezione di __________, è di 527 m².

b) È accertato che i confini della particella n. 1126 RFD, sezione di __________,

sono quelli segnati nella vecchia mappa catastale del Comune di __________,

conformemente al nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di

Stato il 29 gennaio 1999 e che sono riprodotti nell'allegato 1, dichiarato

parte integrante della presente sentenza.

c) L'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari è invitato, d'intesa con

l'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano, a procedere alla

rettifica della nuova mappa catastale digitalizzata e della superficie della

particella nel registro fondiario.

4. Le spese processuali, anticipate

dagli attori, sono poste per metà a carico del Comune di AO 1 e per l'altra

metà solidalmente a carico degli attori medesimi, i quali rifonderanno al

Comune di AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.‒ per ripetibili ridotte.

Le spese del perito unico,

fissate con decisione del 30 ottobre 2006 dal perito stesso in fr. 855.‒, sono poste per metà a carico del Comune di AO 1 e per l'altra metà a

carico degli attori in solido.

Per il resto l'appello è

respinto e gli altri dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati.

II. Le spese di

appello, di fr. 2000.–, da anticipare dagli attori, sono poste per metà solidalmente

a carico degli attori e per l'altra me­tà a carico del Comune di AO 1. Non si

assegnano ripetibili.

III. Notificazione:

;

;

.

Comunicazione:

Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Bellinzona;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;

– Perito unico in

materia di nuova misurazione catastale, tramite

il Dipartimento

delle finanze e dell'economia, Bellinzona;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).