11.2021.127
Rettifica del registro fondiario: Cancellazione indebita di un diritto di passo pubblico passato da un disciolto Consorzio raggruppamento terreni al Comune. (nessun regesto)
19 maggio 2023Italiano22 min
371 RFD di __________ come alla minuta 30 marzo 1940 e in favore del Comune di AO
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.127
Lugano,
19 maggio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2017.47 (rettifica
del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 15 febbraio 2017
dal
Comune
di PI 1
(rappresentato
dal Municipio
e
già patrocinato dall'avv. )
contro
AP 1
AP 2 , e
AP 3
(rappresentati
dallo stesso RA 1),
giudicando sull'appello (‟ricorsoˮ) del 14 settembre 2021 presentato RA 1, AP
2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 28 luglio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 forma con i fratelli AP
2 e AP 3 la comunione ereditaria fu __________ (1907-1997), proprietaria della
particella n. 371 RFD di __________, sezione di __________ (11 555 m²), in località __________. Su tale
fondo è stato iscritto il 30 marzo 1940, al momento in cui è avvenuto l'impianto
del registro fondiario definitivo, un “onere di passo
pubblico” (“Salita B__________”)
in favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________. Lungo il
tracciato del passo è stata intavolata nel 2003, scorporata dalla particella n.
371, la particella n. 1193 RFD (544
m²), ora proprietà di F__________ __________ e
M__________
__________ __________ in ragione di metà ciascuno. L'onere di passo pubblico è
stato regolarmente riportato anche su tale fondo.
B. Il 5 ottobre 2007 AP
1, AP 2 e AP 3 hanno chiesto all'ufficiale del registro fondiario del Distretto
di Lugano la cancellazione dell'onere di passo pubblico gravante la loro particella
n. 371, facendo valere che il Consorzio raggruppamento terreni di __________
non esiste più. All'istanza essi hanno accluso una lettera del 21 maggio 2007
in cui il Comune di PI 1 precisava loro, “dopo avere consultato l'Ufficio
bonifiche e catasto”, che quel Consorzio “era stato costituito negli anni 30”
ed era stato “sciolto dopo il 1940”. Sulla base di ciò l'ufficiale del registro
fondiario ha cancellato l'iscrizione.
C. Il Comune di PI 1 si
è rivolto a sua volta il 18 agosto 2008 all'ufficiale del registro fondiario
perché modificasse il beneficiario dell'onere di passo pubblico gravante la
particella n. 1193 e sostituisse il Consorzio raggruppamento terreni di __________
con il Comune medesimo, sostenendo che i diritti e gli oneri del primo erano
passati per legge al secondo. L'ufficiale
ha eseguito la modifica il 25 agosto 2008. Il 24 settembre successivo il
Comune ha scritto all'ufficiale, manifestando sorpresa per avere scoperto che l'onere
di passo pubblico a carico della particella n. 371 fosse stato cancellato, e ha
postulato il ripristino dell'iscrizione. L'ufficiale ha trattato la richiesta
come istanza di rettifica del registro fondiario e ha interpellato il 17
ottobre 2008 i membri della comunione ereditaria fu __________ perché lo
autorizzassero a reinscrivere l'onere di passo pubblico sulla particella n. 371,
indicando come beneficiario del diritto il Comune di PI 1. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno rifiutato.
D. Il 24 settembre 2010 l'ufficiale
del registro fondiario ha promosso un'azione di rettifica (art. 977 cpv. 1 CC)
in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di essere autorizzato a reinscrivere
l'onere di passo
pubblico sulla particella n. 371 e a indicare come avente diritto il
Comune di PI 1. Al contraddittorio del 17 novembre 2010 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno
proposto di respingere l'azione, mentre il Comune di PI 1 ne ha postulato l'accoglimento.
Statuendo con sentenza del 9 novembre 2011, il Pretore ha accolto l'istanza e
ha ordinato la reinscrizione dell'onere di passo pubblico sulla particella n. 371,
in favore però del Consorzio raggruppamento terreni di __________ (inc. DI.2010.1461).
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 20
novembre 2011 per ottenere che l'azione di rettifica fosse respinta e la
decisione del Pretore riformata di conseguenza. Il Comune di PI 1 ha proposto
il 21 marzo 2014 di respingere l'appello e di confermare la sentenza del
Pretore. Identica richiesta ha formulato quello stesso giorno l'ufficiale
del registro
fondiario del Distretto di Lugano. Con sentenza del 17 aprile 2014 questa
Camera ha invece accolto l'appello e rifor-mato la sentenza impugnata, nel
senso che ha respinto l'azione. La Camera ha ritenuto – in sintesi – che l'ufficiale
del registro fondiario avrebbe potuto valersi dell'art. 977 cpv. 1 CC solo se
avesse cancellato l'iscrizione per svista, mentre nella fattispecie egli
riconosceva di avere commesso un errore materiale, non una semplice inavvertenza.
Non sussistevano quindi i requisiti per un'azione di rettifica (inc. 11.2011.176).
F. Dato l'esito del
giudizio, il Comune di AO 1 ha adito il 3 ottobre 2014 il Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione nei
confronti di AP 1, AP 2 e AP 3 in vista di presentare a sua volta un'azione di
rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) e ottenere quanto
segue:
‒ È costatata
l'esistenza della servitù di passo pubblico di cui al documento giustificativo
M. del 30 marzo 1940 a carico del mappale n. 371 RFD __________, sezione
di __________, e in favore del Comune di AO 1 (precedentemente Consorzio
raggruppamento terreni, __________) e l'errata cancellazione della stessa.
‒ Di conseguenza,
è fatto ordine all'ufficiale del registro fondiario di Lugano di procedere alla
reinscrizione della servitù di passo pubblico di cui al documento
giustificativo M. del 30 marzo 1940 a carico del mappale n. 371 RFD __________,
sezione di __________, e in favore del Comune di AO 1 (precedentemente
Consorzio raggruppamento terreni, __________).
Accertata l'impossibilità
di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 30 novembre
2016 al Comune di AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 400.–
sono state poste a carico dell'istante, riservato un diverso addebito della
somma in seguito al giudizio di merito (inc. CM.2014.634).
G. Il 15 febbraio 2017
il Comune di AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2 e AP 3 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, sollecitando quanto postulato in sede
conciliativa. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e
ha fissato ai convenuti un termine per formulare osservazioni scritte. Nel loro
memoriale del 6 marzo 2017 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere la
petizione.
H. La causa è poi
rimasta in sospeso, le parti avendo tentato infruttuosamente di raggiungere un
accordo, finché alle prime arringhe del 2 marzo 2021 il Comune ha confermato
le proprie domande e i convenuti hanno dichiarato una volta ancora di op-
porsi alla reinscrizione del
passo pubblico, a mente loro divenuto senza interesse, postulando in via
eventuale uno spostamento del medesimo. L'istruttoria è cominciata il 3 maggio
2021 ed è terminata il 28 maggio successivo.
Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo allegato del 16 giugno 2021 il Comune di AO 1 ha confermato
la petizione. AP 1, AP 2 e AP 3 non hanno presentato conclusioni.
Fatti
I. Con sentenza del 28
luglio 2021 il Pretore ha accolto la petizione, giudicando come segue:
1.1 È accertato che la cancellazione dell'onere di
passo pubblico iscritto sulla base della minuta 30 marzo 1940 a carico del
fondo n. 371 RFD di __________ già in favore del Consorzio RT è intervenuta
indebitamente.
1.2 È accertato che il Comune di AO 1 è titolare di
un onere di passo pubblico a carico del fondo n. 371 RFD di __________, già
costituito con minuta 30 marzo 1940 in favore del Consorzio RT.
1.3 È fatto ordine all'ufficiale dei registri di
procedere alla reiscrizione del-l'onere di passo pubblico a carico del fondo n.
371 RFD di __________ come alla minuta 30 marzo 1940 e in favore del Comune di AO
1.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono
state poste solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere al Comune,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 hanno introdotto a questa Camera un appello (‟ricorsoˮ)
del 14 settembre 2014 in cui propongono di annullare la decisione impugnata. Nelle
sue osservazioni del 12 novembre 2021 il Comune di AO 1 dichiara di
condividere la sentenza del Pretore, rimettendosi al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Un'azione di
rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) è trattata con la
procedura semplificata – come in concreto – fino a un valore litigioso di fr.
30.
000.– (art. 243 cpv. 1 CPC; Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª
edizione, in: n. 17 al § 61) e la relativa sentenza
è appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC) se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore
ha ritenuto che il valore litigioso ‟raggiunge agevolmente” fr. 10 000.– (sentenza impugnata, consid. 6). Tale
stima non è contestata dalle parti e corrisponde al valore litigioso accertato
da questa Camera nell'azione di rettifica promossa a suo tempo dallo Stato del
Cantone Ticino (sentenza inc.11.2011.176 del 17 aprile 2014 consid. 1). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al
rappresentante dei convenuti il 28 luglio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il
termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2021 (art.
145.
cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2021. Introdotto quello
stesso giorno, l'appello in esame (“ricorso”) è pertanto ricevibile.
2.
Gli appellanti
chiedono di annullare la sentenza impugnata. L'appello tuttavia è per principio
un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe perciò a chi appella
indicare come la sentenza impugnata debba essere modificata (DTF 137 III 619 in
alto; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), sicché in caso di accoglimento
del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire il dispositivo di primo
grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Un appellante non può limitarsi, in
altri termini, a chiedere l'annullamento puro e semplice della decisione
impugnata. Un'eccezione sussiste ove la motivazione dell'appello in relazione
con la sentenza impugnata permetta di capire chiaramente come la sentenza debba
essere riformata (DTF 137 III 621 consid. 6.2 e 6.3; analogamente: RtiD I-2014
pag. 807 consid. 3d). Nella fattispecie si desume senza equivoco dalla
motivazione dell'appello, in effetti, che i convenuti mirano al rigetto della
petizione. A loro avviso il Comune di AO 1 non ha dimostrato che l'onere di
passo pubblico gli sia stato trapassato dal Consorzio, il che ‟basta per
respingere la petizione ed annullare la decisione del 28 luglio 2021ˮ
(pag. 4 in alto). Essi ribadiscono inoltre che il Comune di AO 1 non ha diritto
di ottenere la reinscrizione del passo. Ne discende che, seppure al limite,
sotto il profilo della richiesta di giudizio l'appello può ritenersi
ammissibile.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha riassunto i presupposti di un'azione fondata sull'art.
975.
CC (“iscrizioni indebite”) e ha ricordato che in concreto l'ufficiale del
registro fondiario ha cancellato il diritto di passo pubblico gravante la
particella n. 371 in base a una richiesta dei proprietari del fondo, cui era
acclusa una lettera nella quale il Comune di AO 1 comunicava che il Consorzio
raggruppamento terreni di __________ era stato sciolto dopo il 1940. In tali
circostanze occorreva, per il primo giudice, valutare se la cancellazione fosse
indebita esaminando se allo scioglimento del consorzio il diritto in questione sia
passato al Comune di AO 1. Ciò posto, il Pretore ha accertato che la particella
n. 371 è stata gravata il 30 marzo 1940 dal diritto di passo pubblico in
favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________, costituito con
decreto del Consiglio di Stato del 24 ottobre 1930. Tale consorzio è poi stato
sciolto con risoluzione governativa del 2 giugno 1959, ma secondo il
Pretore il diritto di passo pubblico non è decaduto, poiché dopo il
raggruppamento la particella n. 371 è stata consegnata a __________ __________
gravata della servitù. E in una procedura di raggruppamento dei terreni ‒
egli ha continuato ‒ il progettista verifica che gli oneri iscritti sui
fondi siano ancora giustificati.
Il Pretore ha rammentato poi
che giusta l'art. 28 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 un
consorzio può essere sciolto solo “con decreto speciale” del Consiglio di Stato,
competente anche per definire il destino dei beni consortili. Nella fattispecie
‒ egli ha proseguito ‒ la decisione di scioglimento accertava che
il Consorzio aveva liquidato ogni passività e disponeva che “le strade
costruite” (e i sentieri possono presumersi rientrare nel concetto di “strada”)
sarebbero passate in proprietà e manutenzione al Comune di AO 1, senza limiti
nel subingresso, tant'è che relativamente alla particella n. 1193 l'ufficiale del
registro fondiario ha poi aggiornato il beneficiario del passo iscrivendo in
tale qualità il Comune stesso. Né il Consorzio né il Comune hanno per altro rinunciato
alla servitù e l'ufficiale del registro fondiario ha avuto modo di spiegare che
la cancellazione non è avvenuta per esplicita rinuncia, come prevede l'art. 964
CC. Per conservare un diritto reale derivante dal raggruppamento dei terreni
non è necessario in effetti alcun atto da parte del titolare iscritto, né in
concreto è mai stata discussa la cancellazione del diritto. Anzi, il passo è ora
censito come sentiero pubblico nel piano del traffico approvato (senza
contestazioni) con risoluzione n. 4739 del Consiglio di Stato del 4 ottobre
2006.
e secondo l'art. 51 n. 4 NAPR i tracciati indicati come passi
pedonali implicano l'istituzione di un diritto di passo pubblico.
Quanto alla prospettata perdita
di utilità e di interesse alla servitù da parte del Comune, come pure all'eventuale
spostamento del percorso, secondo il Pretore simili richieste sono estranee al
procedimento in corso, senza dimenticare che il mancato uso di una servitù non
comporta l'estinzione del diritto e che nel caso specifico il percorso consente
di accedere alla zona sovrastante in modo rapido e più sicuro rispetto a un tragitto
più lungo percorrendo la via __________. Riguardo infine all'argomento dei
convenuti, stando al quale per assumere beni o diritti che implicano oneri pianificatori
un Comune abbisogna di una decisione del legislativo, il Pretore ha rammentato
che la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sciolto il Consorzio richiama
un atto dell'assemblea comunale del 13 febbraio 1949, il quale approvava il
passaggio di proprietà. Sulla scorta di tutto quanto precede il primo giudice
ha reputato, in definitiva, di accogliere la petizione.
4.
Gli appellanti fanno
valere che il Comune di AO 1 chiede non solo di reinscrivere il diritto di
passo in favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________, ma di
accertare anche la titolarità del diritto da parte del Comune stesso, il quale
avrebbe dovuto dimostrare però che il diritto gli è stato trasferito. Essi non
contestano che nel decreto del 2 giugno 1959 con cui ha sciolto il consorzio il
Consiglio di Stato ha disposto il trasferimento della proprietà delle strade
consortili e degli oneri di manutenzione
al Comune di AO 1, richiamando
un atto dell'assemblea comunale del 13 gennaio 1949, ma fanno valere che le
‟strade costruiteˮ non comprendono necessariamente i sentieri, ciò che
incombeva se mai al Comune dimostrare. Inoltre essi lamentano che il Municipio
non si sia dato cura di produrre il verbale dell'assemblea comunale menzionato
nel decreto governativo, né il regolamento del Consorzio e i messaggi
municipali o le informazioni che riguardano il passo, verosimilmente perché tali
atti neppure esistono. Inoltre essi sottolineano che il Comune di AO 1 ha
rinunciato nel tempo a vari passi pedonali proprio per gli oneri generati dalla
loro manutenzione.
Riguardo all'art. 964 CC,
secondo cui per cancellare o per variare un'iscrizione nel registro fondiario “occorre
una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della
medesima”, gli appellanti sostengono che il Comune si vale invano di tale
disposizione, il Consorzio raggruppamento terreni di __________ essendo stato
sciolto. Di conseguenza un consenso da parte del medesimo per la radiazione
della servitù non era necessario, così come non era necessario un consenso del
Comune di AO 1, il diritto non essendogli stato trasferito. Poco importa poi –
essi affermano – che il passo sia censito come sentiero pubblico nel piano del
traffico comunale, poiché una simile iscrizione avrebbe richiesto una formale
delibera del Comune e l'adozione di una specifica procedura, prevista dall'art.
58.
NAPR. Per quanto attiene infine alla cancellazione o allo spostamento del sentiero
da loro auspicato, gli appellanti non contestano che la domanda esuli dalla
procedura giudiziaria pendente, ma fanno notare che il Comune si è
disinteressato del passo per decenni, trascurando qualsiasi manutenzione, e
ribadiscono la loro disponibilità a discutere in via amichevole un'eventuale variazione
del percorso.
5.
La rettifica di
iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite nel registro
fondiario è disciplinata dagli art. 975 a 977 CC. L'azione fondata sull'art.
975.
CC può essere promossa in ogni tempo da chi è interessato a far accertare, nel
merito, l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un onere iscritto o
cancellato dall'ufficiale del registro fondiario senza causa legittima, ovvero
senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (RtiD II-2017 pag. 811 consid. 6, II-2011
pag. 709 consid. 7, I-2008 pag.
1031.
consid. 5; Bohnet, op.
cit., n. 4 segg. al § 61 con riferimenti). Per contro, l'azione intentata
dallo Stato del Cantone Ticino nel caso specifico il 24 settembre 2020 sulla
scorta dell'art. 977 CC (sopra, lett. D) era un procedimento di indole
amministrativa, destinato a far
correggere una svista o un'inavvertenza dell'ufficiale del registro (RtiD
II-2011 pag. 709 consid. 7, I-2005 pag. 796 consid. 4). Tale azione è
stata respinta perché, cancellando la servitù di passo pubblico, in concreto l'ufficiale
non aveva agito per semplice disattenzione, ma – se mai – commettendo un errore
materiale. Visto ciò, il Comune di AO 1 ha promosso causa esso
medesimo invocando l'art. 975 cpv. 1 CC, ciò che gli era possibile fare (RtiD
II-2011 pag. 709 consid. 7 in fine). E con tale azione è censurabile qualsiasi
cancellazione eseguita ‒ come detto ‒ senza causa legittima.
6.
Nelle condizioni
descritte la questione è di sapere, di conseguenza, se il diritto di passo
pubblico sia passato per legge al Comune di AO 1 dopo il formale scioglimento
del Consorzio raggruppamento terreni di __________ da parte del Consiglio di
Stato con risoluzione del 2 giugno 1959. Ora, la legge sui consorzi del 21
luglio 1913, tuttora applicabile (RL 723.100), prescrive unicamente all'art. 28
che “nessun consorzio potrà essere sciolto se non in forza di uno speciale
decreto del Consiglio di Stato”. Tale legge non specifica invece chi abbia a
decidere in merito alla devoluzione dei beni appartenuti al consorzio. In
proposito il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di stabilire ad
ogni modo – come ha rilevato il Pretore nella sentenza impugnata (consid. 3) –
che tale competenza spetta non all'assemblea consortile, bensì all'autorità che
decreta lo scioglimento del consorzio, cioè al Consiglio di Stato. Analoga
disciplina si ritrova per altro, ha
soggiunto il Tribunale cantonale amministrativo, all'art. 39 LOP che
regola la devoluzione dei beni nel caso di un ente patriziale disconosciuto
(TRAM, sentenza inc. 52.2000.156 del 18 ottobre 2000, consid. 2).
Che la titolarità di una
servitù (un diritto di passo pubblico è equiparabile a una servitù personale
irregolare, come questa Came-ra ha ricordato nella sentenza inc. 11.2011.176
del 17 aprile 2014 consid. 1b con rimandi) rientri fra “i beni” di un consorzio
non può seriamente revocarsi in dubbio. E nella fattispecie il Consiglio di
Stato ha decretato il 2 giugno 1959 (doc. B):
premesso che con decreto 24 ottobre 1930 veniva
costituito il Consorzio per il raggruppamento dei terreni con rete stradale,
nel Comune di AO 1;
visto che il Consorzio ha
liquidato ogni passività e che le strade costruite sono passate in proprietà e
manutenzione del Comune di AO 1 (assemblea comunale del 13 febbraio 1949);
lette le istanze presentate
dalla Delegazione consortile chiedenti lo scioglimento del Consorzio;
richiamato l'art. 28 della
legge 21 luglio 1913 sui Consorzi;
sentito il preavviso dell'Ufficio
cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto;
su proposta del Dipartimento
costruzioni,
risolve:
1.
Il Consorzio raggruppamento terreni con rete stradale, nel Comune di AO 1, è
dichiarato sciolto.
2.
Tutti gli atti consortili saranno rimessi al Comune di AO 1 in un [sic]
con l'eventuale utile d'esercizio.
Il termine di “strade
costruite” non è invero molto preciso, tuttavia è lecito e logico ritenere che
comprenda – come reputa il Pretore – non solo i percorsi carrozzabili, ma anche
le vie pedonali della “rete stradale”. Mal si comprenderebbe, del resto, per
quale ragione i sentieri creati in una procedura di raggruppamento dei terreni dovrebbero
decadere allo scioglimento del consorzio, vanificando sotto questo profilo gli
scopi per cui sono stati costituiti. Ne segue che in concreto la titolarità del
passo pubblico lungo la particella n. 371 è passata il 2 giugno 1959, per
risoluzione governativa, dal Consorzio al Comune di AO 1. Su questo punto la sentenza
impugnata merita conferma.
7.
Nella misura in cui
obiettano che il Comune non ha dimostrato di avere acquisito la titolarità
relativa al passo pubblico originariamente intestato al Consorzio, gli
appellanti allegano – dopo quanto si è spiegato – una tesi che cade nel vuoto,
il trasferimento della titolarità essendo avvenuto per decisione del Consiglio
di Stato. Gli appellanti eccepiscono che, comunque sia, il Comune non ha
prodotto né il verbale dell'assemblea comunale menzionata nel decreto di scioglimento
del Consorzio né i messaggi municipali o le informazioni che riguardano il
passo. Si tratta nondimeno di atti che non influivano sul trasferimento della
servitù al Comune. Come si è visto, a tal fine bastava in concreto
la risoluzione
governativa. Né gli appellanti contestano che il 13 febbraio 1949 l'assemblea
comunale di AO 1 abbia accertato la liquidazione di “ogni passività” da parte
del Consorzio e accettato il trasferimento al Comune delle “strade costruite” (con
obbligo di assumerne la manutenzione). Lamentano bensì la mancanza del relativo
verbale e dei messaggi municipali o delle informazioni che riguardano il passo,
ma ammettono che verosimilmente tali documenti nemmeno esistono. Anche al
proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
8.
Allegano gli
appellanti che nel corso degli anni il Comune di AO 1 ha rinunciato a varie
servitù di passo per gli elevati oneri di manutenzione e potrebbe dunque non
avere accettato di assumere la titolarità sulla servitù lungo il loro fondo, trasferimento
che richiedeva una decisione del legislativo comunale. Quest'ultima asserzione è
priva di fondamento, proprio perché il passo pubblico è stato trasferito al
Comune di AO 1 autoritativamente con risoluzione governativa. Che poi il
Comune abbia rinunciato negli anni a varie servitù non risulta dagli atti e che
esso possa avere finanche rifiutato sin dall'inizio di assumere il passo
pubblico lungo la particella n. 371 (onde, per gli appellanti, la necessità di
consultare il verbale dell'assemblea comunale tenutasi il 13 febbraio 1949) è
una congettura priva di qualsiasi riscontro concreto.
9.
Alla luce di quanto
precede si rivela senza oggetto l'argomento sollevato dal Comune di AO 1,
secondo cui per cancellare o variare un'iscrizione nel registro fondiario l'art.
964.
CC richiede “una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto
a norma della medesima”. Si rivela senza oggetto altresì la motivazione del
Pretore, secondo cui il passo pubblico è tale anche perché è censito nel piano
comunale del traffico (art. 51 n. 4 NAPR). La servitù è stata costituita per
vero non in virtù del piano regolatore comunale, bensì già molto tempo prima,
nell'ambito del raggruppamento dei terreni. Riguardo infine alla cancellazione
del passo o allo spostamento della servitù auspicato dagli appellanti, il
Comune essendosi disinteressato per anni del sentiero, a ragione il Pretore
rileva che la domanda esula dalla causa pendente, ciò che del resto gli
appellanti non contestano. Se ne conclude in ultima analisi che, privo di
consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.
10.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il
Comune di AO 1 avendo rinunciato a osservazioni ed essendosi rimesso al
giudizio della Camera.
11.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono
poste a carico degli appellanti.
3. Notificazione:
‒ ;
‒ .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).