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Decisione

11.2021.127

Rettifica del registro fondiario: Cancellazione indebita di un diritto di passo pubblico passato da un disciolto Consorzio raggruppamento terreni al Comune. (nessun regesto)

19 maggio 2023Italiano22 min

371 RFD di __________ come alla minuta 30 marzo 1940 e in favore del Comune di AO

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.127

Lugano,

19 maggio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2017.47 (rettifica

del registro fondiario) della Pretu­ra del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione del 15 febbraio 2017

dal

Comune

di PI 1

(rappresentato

dal Municipio

e

già patrocinato dall'avv. )

contro

AP 1

AP 2 , e

AP 3

(rappresentati

dallo stesso RA 1),

giudicando sull'appello (‟ricorsoˮ) del 14 settembre 2021 presentato RA 1, AP

2 e AP 3 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 28 luglio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 forma con i fratelli AP

2 e AP 3 la comunione ereditaria fu __________ (1907-1997), proprietaria della

particella n. 371 RFD di __________, sezione di __________ (11 555 m²), in località __________. Su tale

fondo è stato iscritto il 30 marzo 1940, al momento in cui è avvenuto l'impianto

del registro fondiario definitivo, un “onere di passo

pubblico” (“Salita B__________”)

in favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________. Lungo il

tracciato del passo è stata intavolata nel 2003, scorporata dalla particella n.

371, la particella n. 1193 RFD (544

m²), ora proprietà di F__________ __________ e

M__________

__________ __________ in ragione di metà ciascuno. L'onere di passo pubblico è

stato regolarmente riportato anche su tale fondo.

B. Il 5 ottobre 2007 AP

1, AP 2 e AP 3 hanno chiesto all'ufficiale del registro fondiario del Distretto

di Lugano la cancellazione dell'onere di passo pubblico gravante la loro particella

n. 371, facendo valere che il Consorzio raggruppamento terreni di __________

non esiste più. All'istanza essi hanno accluso una lettera del 21 maggio 2007

in cui il Comune di PI 1 precisava loro, “dopo avere consultato l'Ufficio

bonifiche e catasto”, che quel Consorzio “era stato costituito negli anni 30”

ed era stato “sciolto dopo il 1940”. Sulla base di ciò l'ufficiale del registro

fondiario ha cancellato l'iscrizione.

C. Il Comune di PI 1 si

è rivolto a sua volta il 18 agosto 2008 all'ufficiale del registro fondiario

perché modificasse il beneficiario dell'onere di passo pubblico gravante la

particella n. 1193 e sostituisse il Consorzio raggruppamento terreni di __________

con il Comune medesimo, sostenendo che i diritti e gli oneri del primo erano

passati per legge al secondo. L'ufficiale

ha eseguito la modifica il 25 agosto 2008. Il 24 settembre successivo il

Comune ha scritto all'ufficiale, manifestando sorpresa per avere scoperto che l'onere

di passo pubblico a carico della particella n. 371 fosse stato cancellato, e ha

postulato il ripristino dell'iscrizione. L'ufficiale ha trattato la richiesta

come istanza di rettifica del registro fondiario e ha interpellato il 17

ottobre 2008 i membri della comu­nione ereditaria fu __________ perché lo

autorizzassero a reinscrivere l'onere di passo pubblico sulla particella n. 371,

indicando come beneficiario del diritto il Comune di PI 1. AP 1, AP 2 e AP 3 hanno rifiutato.

D. Il 24 settembre 2010 l'ufficiale

del registro fondiario ha promosso un'azione di rettifica (art. 977 cpv. 1 CC)

in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino davanti al Pretore del

Distretto di Luga­no, sezione 5, chiedendo di essere autorizzato a reinscrivere

l'onere di passo

pubblico sulla particella n. 371 e a indicare come avente diritto il

Comune di PI 1. Al contraddittorio del 17 novembre 2010 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno

proposto di respingere l'azione, mentre il Comu­ne di PI 1 ne ha postulato l'accoglimento.

Statuendo con sentenza del 9 novembre 2011, il Pretore ha accolto l'istan­za e

ha ordinato la reinscrizione dell'onere di passo pubblico sulla particella n. 371,

in favore però del Consorzio raggruppamento terreni di __________ (inc. DI.2010.1461).

E. Contro la sentenza appena

citata AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 20

novembre 2011 per ottenere che l'azione di rettifica fosse respinta e la

decisione del Pretore riformata di conseguenza. Il Co­mune di PI 1 ha proposto

il 21 marzo 2014 di respingere l'appello e di confermare la sentenza del

Pretore. Identica richiesta ha formulato quello stesso giorno l'ufficiale

del registro

fondiario del Distretto di Lugano. Con sentenza del 17 aprile 2014 questa

Camera ha invece accolto l'appello e rifor-mato la sentenza impugnata, nel

senso che ha respinto l'azione. La Camera ha ritenuto – in sintesi – che l'ufficiale

del registro fondiario avrebbe potuto valersi del­l'art. 977 cpv. 1 CC solo se

aves­se cancellato l'iscrizione per svista, mentre nella fattispecie egli

riconosceva di avere commesso un errore materiale, non una semplice inavvertenza.

Non sussistevano quindi i requisiti per un'azione di rettifica (inc. 11.2011.176).

F. Dato l'esito del

giudizio, il Comune di AO 1 ha adito il 3 ottobre 2014 il Segretario assessore

del Distretto di Lugano, sezio­ne 2, per un tentativo di conciliazione nei

confronti di AP 1, AP 2 e AP 3 in vista di presentare a sua volta un'azione di

rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) e ottenere quanto

segue:

‒ È costatata

l'esistenza della servitù di passo pubblico di cui al documento giustificativo

M. del 30 marzo 1940 a carico del mappale n. 371 RFD __________, sezione

di __________, e in favore del Comune di AO 1 (precedentemente Consorzio

raggruppamento terreni, __________) e l'errata cancellazione della stessa.

‒ Di conseguenza,

è fatto ordine all'ufficiale del registro fondiario di Lugano di procedere alla

reinscrizione della servitù di passo pubblico di cui al documento

giustificativo M. del 30 marzo 1940 a carico del mappale n. 371 RFD __________,

sezione di __________, e in favore del Comune di AO 1 (precedentemente

Consorzio raggruppamento terreni, __________).

Accertata l'impossibilità

di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 30 novembre

2016 al Comune di AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 400.–

sono state poste a carico dell'istante, riservato un diverso addebito della

somma in seguito al giudizio di merito (inc. CM.2014.634).

G. Il 15 febbraio 2017

il Comune di AO 1 ha convenuto AP 1, AP 2 e AP 3 davanti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, sollecitando quanto postulato in sede

conciliativa. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata e

ha fissato ai convenuti un termine per formulare osservazioni scritte. Nel loro

memoriale del 6 mar­zo 2017 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere la

petizione.

H. La causa è poi

rimasta in sospeso, le parti avendo tentato infruttuosamente di raggiungere un

accordo, finché alle prime arrin­ghe del 2 marzo 2021 il Comune ha confermato

le proprie domande e i convenuti hanno dichiarato una volta ancora di op-

por­si alla reinscrizione del

pas­so pubblico, a mente loro divenuto senza interesse, postulando in via

eventuale uno spostamento del medesimo. L'istruttoria è cominciata il 3 maggio

2021 ed è terminata il 28 maggio successivo.

Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo allegato del 16 giugno 2021 il Comune di AO 1 ha confermato

la petizione. AP 1, AP 2 e AP 3 non hanno presentato conclusioni.

Fatti

I. Con sentenza del 28

luglio 2021 il Pretore ha accolto la petizio­ne, giudicando come segue:

1.1 È accertato che la cancellazione dell'onere di

passo pubblico iscritto sulla base della minuta 30 marzo 1940 a carico del

fondo n. 371 RFD di __________ già in favore del Consorzio RT è intervenuta

indebitamente.

1.2 È accertato che il Comune di AO 1 è titolare di

un onere di passo pubblico a carico del fondo n. 371 RFD di __________, già

costituito con minuta 30 marzo 1940 in favore del Consorzio RT.

1.3 È fatto ordine all'ufficiale dei registri di

procedere alla reiscrizione del-l'onere di passo pubblico a carico del fondo n.

371 RFD di __________ come alla minuta 30 marzo 1940 e in favore del Comune di AO

1.

Le spese processuali di fr. 1000.– sono

state poste solidalmente a carico dei convenuti, tenuti a rifondere al Comune,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1, AP 2 e AP 3 hanno introdotto a questa Camera un appello (‟ricorsoˮ)

del 14 settembre 2014 in cui propongono di annullare la decisione impugnata. Nelle

sue osservazioni del 12 novembre 2021 il Comune di AO 1 dichiara di

condividere la sentenza del Pretore, rimettendosi al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Un'azione di

rettifica del registro fondiario (art. 975 cpv. 1 CC) è trattata con la

procedura semplificata – come in concreto – fino a un valore litigioso di fr.

30.

000.– (art. 243 cpv. 1 CPC; Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª

edizione, in: n. 17 al § 61) e la relativa sentenza

è appellabile entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC) se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore

ha ritenu­to che il valore litigioso ‟raggiunge agevolmente” fr. 10 000.– (sentenza impugnata, consid. 6). Tale

stima non è contestata dalle parti e corrisponde al valore litigioso accertato

da questa Camera nell'azione di rettifica promossa a suo tempo dallo Stato del

Cantone Ticino (sentenza inc.11.2011.176 del 17 aprile 2014 consid. 1). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al

rappresentante dei convenuti il 28 luglio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Il

termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2021 (art.

145.

cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2021. Introdotto quello

stesso giorno, l'appello in esame (“ricorso”) è pertanto ricevibile.

2.

Gli appellanti

chiedono di annullare la sentenza impugnata. L'appello tuttavia è per principio

un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe perciò a chi appella

indicare come la sentenza impugnata debba essere modificata (DTF 137 III 619 in

alto; v. anche RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), sicché in caso di accoglimento

del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire il dispositivo di primo

grado (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). Un appellante non può limitarsi, in

altri termini, a chiedere l'annullamento puro e semplice della decisione

impugnata. Un'eccezione sussiste ove la motivazione dell'appello in relazione

con la sentenza impugnata permetta di capire chiaramente come la sentenza debba

essere riformata (DTF 137 III 621 consid. 6.2 e 6.3; analogamente: RtiD I-2014

pag. 807 consid. 3d). Nella fattispecie si desume senza equivoco dalla

motivazione dell'appello, in effetti, che i convenuti mirano al rigetto della

petizione. A loro avviso il Comune di AO 1 non ha dimostrato che l'onere di

passo pubblico gli sia stato trapassato dal Consorzio, il che ‟basta per

respingere la petizione ed annullare la decisione del 28 luglio 2021ˮ

(pag. 4 in alto). Essi ribadiscono inoltre che il Comune di AO 1 non ha diritto

di ottenere la reinscrizione del passo. Ne discende che, seppure al limite,

sotto il profilo della richiesta di giudizio l'appello può ritenersi

ammissibile.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha riassunto i presupposti di un'azione fondata sull'art.

975.

CC (“iscrizioni indebite”) e ha ricordato che in concreto l'ufficiale del

registro fondiario ha cancellato il diritto di passo pubblico gravante la

particella n. 371 in ba­se a una richiesta dei proprietari del fondo, cui era

acclusa una lettera nella quale il Comune di AO 1 comunicava che il Consorzio

raggruppamento terreni di __________ era stato sciolto dopo il 1940. In tali

circostanze occorreva, per il primo giudice, valutare se la cancellazione fosse

indebita esaminando se allo scioglimento del consorzio il diritto in questione sia

passato al Comune di AO 1. Ciò posto, il Pretore ha accertato che la particella

n. 371 è stata gravata il 30 marzo 1940 dal diritto di passo pubblico in

favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________, costituito con

decreto del Consiglio di Stato del 24 ottobre 1930. Tale consorzio è poi stato

sciolto con risoluzione governativa del 2 giugno 1959, ma secondo il

Pretore il diritto di passo pubblico non è decaduto, poiché dopo il

raggruppamento la particella n. 371 è stata consegnata a __________ __________

gravata della servitù. E in una procedura di raggruppamento dei terreni ‒

egli ha continuato ‒ il progettista verifica che gli oneri iscritti sui

fondi siano ancora giustificati.

Il Pretore ha rammentato poi

che giusta l'art. 28 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 un

consorzio può essere sciolto solo “con decreto speciale” del Consiglio di Stato,

competente anche per definire il destino dei beni consortili. Nella fattispecie

‒ egli ha proseguito ‒ la decisione di scioglimento accertava che

il Consorzio aveva liquidato ogni passività e disponeva che “le strade

costruite” (e i sentieri possono presumersi rientrare nel concetto di “strada”)

sarebbero passate in proprietà e manutenzione al Comune di AO 1, senza limiti

nel subingresso, tant'è che relativamente alla particella n. 1193 l'ufficiale del

registro fondiario ha poi aggiornato il beneficiario del passo iscrivendo in

tale qualità il Comune stesso. Né il Consorzio né il Comune hanno per altro rinunciato

alla servitù e l'ufficiale del registro fondiario ha avuto modo di spiegare che

la cancellazione non è avvenuta per esplicita rinuncia, come prevede l'art. 964

CC. Per conservare un diritto reale derivante dal raggruppamento dei terreni

non è necessario in effetti alcun atto da parte del titolare iscrit­to, né in

concreto è mai stata discussa la cancellazione del diritto. Anzi, il passo è ora

censito come sentiero pubblico nel piano del traffico approvato (senza

contestazioni) con risoluzione n. 4739 del Consiglio di Stato del 4 ottobre

2006.

e secondo l'art. 51 n. 4 NAPR i tracciati indicati come passi

pedonali implicano l'istituzione di un diritto di passo pubblico.

Quanto alla prospettata perdita

di utilità e di interesse alla servitù da parte del Comune, come pure all'eventuale

spostamento del percorso, secondo il Pretore simili richieste sono estranee al

procedimento in corso, senza dimenticare che il mancato uso di una servitù non

comporta l'estinzione del diritto e che nel caso specifico il percorso consente

di accedere alla zona sovrastante in modo rapido e più sicuro rispetto a un tragitto

più lungo percorrendo la via __________. Riguardo infine all'argomento dei

convenuti, stando al quale per assumere beni o diritti che implicano oneri pianificatori

un Comune abbisogna di una decisione del legislativo, il Pretore ha rammentato

che la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha sciolto il Consorzio richiama

un atto dell'assemblea comunale del 13 febbraio 1949, il quale approvava il

passaggio di proprietà. Sulla scorta di tutto quanto precede il primo giudice

ha reputato, in definitiva, di accogliere la petizione.

4.

Gli appellanti fanno

valere che il Comune di AO 1 chiede non solo di reinscrivere il diritto di

passo in favore del Consorzio raggruppamento terreni di __________, ma di

accertare anche la titolarità del diritto da parte del Comune stesso, il quale

avrebbe dovuto dimostrare però che il diritto gli è stato trasferito. Essi non

contestano che nel decreto del 2 giugno 1959 con cui ha sciolto il consorzio il

Consiglio di Stato ha disposto il trasferimento della proprietà delle strade

consortili e degli oneri di manutenzione

al Comune di AO 1, richiamando

un atto dell'assemblea comunale del 13 gennaio 1949, ma fanno valere che le

‟strade costruiteˮ non comprendono necessariamente i sentieri, ciò che

incombeva se mai al Comune dimostrare. Inoltre essi lamentano che il Municipio

non si sia dato cura di produrre il verbale dell'assemblea comunale menzionato

nel decreto governativo, né il regolamento del Consorzio e i messaggi

municipali o le informazioni che riguardano il passo, verosimilmente perché tali

atti neppure esisto­no. Inoltre essi sottolineano che il Comune di AO 1 ha

rinunciato nel tempo a vari passi pedonali proprio per gli oneri generati dalla

loro manutenzione.

Riguardo all'art. 964 CC,

secondo cui per cancellare o per varia­re un'iscrizione nel registro fondiario “occorre

una dichiarazio­ne scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della

medesi­ma”, gli appellanti sostengono che il Comune si vale invano di tale

disposizione, il Consorzio raggruppamento terreni di __________ essendo stato

sciolto. Di conseguenza un consenso da parte del medesimo per la radiazione

della servitù non era necessario, così come non era necessario un consenso del

Comune di AO 1, il diritto non essendogli stato trasferito. Poco importa poi –

essi afferma­no – che il passo sia censito come sentiero pubblico nel piano del

traffico comunale, poiché una simile iscrizione avrebbe richiesto una formale

delibera del Comune e l'adozione di una specifica procedura, prevista dall'art.

58.

NAPR. Per quanto attiene infine alla cancellazione o allo spostamento del sentiero

da loro auspicato, gli appellanti non contestano che la domanda esuli dalla

procedura giudiziaria pendente, ma fanno notare che il Comune si è

disinteressato del passo per decenni, trascurando qualsiasi manutenzione, e

ribadiscono la loro disponibilità a discutere in via amichevole un'eventuale variazione

del percorso.

5.

La rettifica di

iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite nel registro

fondiario è disciplinata dagli art. 975 a 977 CC. L'azione fondata sull'art.

975.

CC può essere promossa in ogni tempo da chi è interessato a far accertare, nel

merito, l'esistenza o l'ine­si­sten­za di un diritto o di un onere iscritto o

cancellato dall'ufficiale del registro fondiario senza causa legittima, ovvero

senza che ne fosse­ro adempiute le condizioni sostanziali (RtiD II-2017 pag. 811 consid. 6, II-2011

pag. 709 consid. 7, I-2008 pag.

1031.

consid. 5; Bohnet, op.

cit., n. 4 segg. al § 61 con riferimenti). Per contro, l'azione intentata

dallo Stato del Cantone Ticino nel caso specifico il 24 settembre 2020 sulla

scorta del­l'art. 977 CC (sopra, lett. D) era un procedimento di indole

amministrativa, destinato a far

correggere una svista o un'inavvertenza dell'ufficia­le del registro (RtiD

II-2011 pag. 709 consid. 7, I-2005 pag. 796 consid. 4). Tale azione è

stata respin­ta perché, cancellando la servitù di pas­so pubblico, in concreto l'ufficiale

non aveva agito per semplice disattenzione, ma – se mai – commettendo un errore

materiale. Visto ciò, il Comune di AO 1 ha promosso causa esso

medesimo invocando l'art. 975 cpv. 1 CC, ciò che gli era possibile fare (RtiD

II-2011 pag. 709 consid. 7 in fine). E con tale azione è censurabile qualsiasi

cancellazione eseguita ‒ come detto ‒ senza cau­sa legittima.

6.

Nelle condizioni

descritte la questione è di sapere, di conseguen­za, se il diritto di passo

pubblico sia passato per legge al Comu­ne di AO 1 dopo il formale scioglimento

del Consorzio raggruppamento terreni di __________ da parte del Consiglio di

Stato con risoluzione del 2 giugno 1959. Ora, la legge sui consorzi del 21

luglio 1913, tuttora applicabile (RL 723.100), prescrive unicamente all'art. 28

che “nessun consorzio potrà essere sciolto se non in forza di uno speciale

decreto del Consiglio di Stato”. Tale legge non specifica invece chi abbia a

decidere in merito alla devoluzione dei beni appartenuti al consorzio. In

proposito il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di stabilire ad

ogni modo – come ha rilevato il Pretore nella sentenza impugna­ta (consid. 3) –

che tale competenza spetta non all'assemblea consortile, bensì all'autorità che

decreta lo scioglimen­to del consorzio, cioè al Consiglio di Stato. Analoga

disciplina si ritrova per altro, ha

soggiunto il Tribunale cantonale amministrativo, all'art. 39 LOP che

regola la devoluzione dei beni nel caso di un ente patriziale disconosciuto

(TRAM, sentenza inc. 52.2000.156 del 18 ottobre 2000, consid. 2).

Che la titolarità di una

servitù (un diritto di passo pubblico è equiparabile a una servitù personale

irregolare, come questa Came-ra ha ricordato nella sentenza inc. 11.2011.176

del 17 aprile 2014 consid. 1b con rimandi) rientri fra “i beni” di un consorzio

non può seriamente revocarsi in dubbio. E nella fattispecie il Consiglio di

Stato ha decretato il 2 giugno 1959 (doc. B):

premesso che con decreto 24 ottobre 1930 veniva

costituito il Consorzio per il raggruppamento dei terreni con rete stradale,

nel Comune di AO 1;

visto che il Consorzio ha

liquidato ogni passività e che le strade costruite sono passate in proprietà e

manutenzione del Comune di AO 1 (assemblea comunale del 13 febbraio 1949);

lette le istanze presentate

dalla Delegazione consortile chiedenti lo scioglimento del Consorzio;

richiamato l'art. 28 della

legge 21 luglio 1913 sui Consorzi;

sentito il preavviso dell'Ufficio

cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto;

su proposta del Dipartimento

costruzioni,

risolve:

1.

Il Consorzio raggruppamento terreni con rete stradale, nel Comune di AO 1, è

dichiarato sciolto.

2.

Tutti gli atti consortili saranno rimessi al Comune di AO 1 in un [sic]

con l'eventuale utile d'esercizio.

Il termine di “strade

costruite” non è invero molto preciso, tuttavia è lecito e logico ritenere che

comprenda – come reputa il Pretore – non solo i percorsi carrozzabili, ma anche

le vie pedonali della “rete stradale”. Mal si comprenderebbe, del resto, per

quale ragione i sentieri creati in una procedura di raggruppamento dei terreni dovrebbero

decadere allo scioglimento del consorzio, vanificando sotto questo profilo gli

scopi per cui sono stati costituiti. Ne segue che in concreto la titolarità del

passo pubblico lungo la particella n. 371 è passata il 2 giugno 1959, per

risoluzione governativa, dal Consorzio al Comune di AO 1. Su questo punto la sentenza

impugnata merita conferma.

7.

Nella misura in cui

obiettano che il Comune non ha dimostrato di avere acquisito la titolarità

relativa al passo pubblico originariamente intestato al Consorzio, gli

appellanti allegano – dopo quanto si è spiegato – una tesi che cade nel vuoto,

il trasferimento della titolarità essendo avvenuto per decisione del Consiglio

di Stato. Gli appellanti eccepiscono che, comunque sia, il Comune non ha

prodotto né il verbale dell'assemblea comunale menzionata nel decreto di scioglimento

del Consorzio né i messaggi municipali o le informazioni che riguardano il

passo. Si tratta nondimeno di atti che non influivano sul trasferimento della

servitù al Comune. Come si è visto, a tal fine bastava in concreto

la risoluzione

governativa. Né gli appellanti contestano che il 13 febbraio 1949 l'assemblea

comunale di AO 1 abbia accertato la liquidazione di “ogni passività” da parte

del Consorzio e accettato il trasferimento al Comune delle “strade costruite” (con

obbligo di assumerne la manutenzione). Lamentano bensì la mancan­za del relativo

verbale e dei messaggi municipali o delle informazioni che riguardano il passo,

ma ammettono che verosimilmente tali documenti nemmeno esistono. Anche al

proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

8.

Allegano gli

appellanti che nel corso degli anni il Comune di AO 1 ha rinunciato a varie

servitù di passo per gli elevati oneri di manutenzione e potrebbe dunque non

avere accettato di assumere la titolarità sulla servitù lungo il loro fondo, trasferimento

che richiedeva una decisione del legislativo comunale. Quest'ultima asserzione è

priva di fondamento, proprio perché il passo pubblico è stato trasferito al

Comune di AO 1 autoritativamen­te con risoluzione governativa. Che poi il

Comune abbia rinunciato negli anni a varie servitù non risulta dagli atti e che

esso possa avere finanche rifiutato sin dall'inizio di assumere il passo

pubblico lungo la particella n. 371 (onde, per gli appellanti, la necessità di

consultare il verbale del­l'assemblea comunale tenutasi il 13 febbraio 1949) è

una congettura priva di qualsiasi riscontro concreto.

9.

Alla luce di quanto

precede si rivela senza oggetto l'argomento sollevato dal Comune di AO 1,

secondo cui per cancellare o varia­re un'iscrizione nel registro fondiario l'art.

964.

CC richiede “una dichiarazio­ne scritta delle persone che vi hanno diritto

a norma della medesi­ma”. Si rivela senza oggetto altresì la motivazione del

Pretore, secondo cui il passo pubblico è tale anche perché è censito nel piano

comunale del traffico (art. 51 n. 4 NAPR). La servitù è stata costituita per

vero non in virtù del pia­no regolatore comunale, bensì già molto tempo prima,

nell'ambito del raggruppamento dei terreni. Riguardo infine alla cancellazione

del passo o allo spostamento della servitù auspicato dagli appellanti, il

Comune essendosi disinteressato per anni del sentiero, a ragione il Pretore

rileva che la domanda esula dalla cau­sa pendente, ciò che del resto gli

appellanti non contestano. Se ne conclude in ultima analisi che, privo di

consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

10.

Le spese dell'attuale giudizio seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il

Comune di AO 1 avendo rinunciato a osservazioni ed essendosi rimesso al

giudizio della Camera.

11.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro l'odier­na sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono

poste a carico degli appellanti.

3. Notificazione:

‒ ;

‒ .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).