11.2021.129
Azione negatoria: diritto prevalente di natura obbligatoria? Caducità di provvedimenti cautelari con il passaggio in giudicato della decisione di merito
15 luglio 2022Italiano38 min
agricola, ha concluso con il AO 1 tre contratti di affitto agricolo relativi a porzioni
Source ti.ch
Incarti n.
11.2020.112
11.2021. 37
11.2021.129
Lugano
15 luglio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.6 (azione di manutenzione: provvedimenti
cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 10
febbraio 2020 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
come
pure nelle cause CA.2020.15 (azione negatoria: provvedimenti cautelari) e SE.2020.11
(azione negatoria) della medesima Pretura promosse con istanze del 2 aprile
e del 23 luglio 2020 e con petizione del 18 settembre 2020
dal AO 1 nei confronti di AP 1 (non patrocinata in tali procedure);
giudicando sull'appello
del 24 agosto 2020 presentato dal AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 6 agosto 2020 nella causa CA.2020.15 (inc. 11.2020.112),
così come sull'appello
del 17 marzo 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal medesimo
Pretore il 5 marzo 2021 nella causa CA.2020.6 (inc. 11.2021.37)
e sull'appello del 19
settembre 2021 presentato dalla stessa AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 13 agosto 2021 nella causa SE.2020.11 (inc. 11.2021.129);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Negli
anni 1993‒1995 AP 1, che gestisce a __________ un'azienda
agricola, ha concluso con il AO 1 tre contratti di affitto agricolo relativi a porzioni
delle particelle n. __________95 e __________34 RFD di quel Comune. Il
primo contratto, stipulato il 23 aprile 1993, riguardava una superficie di 18 630 m² (“particelle
C, E, F, G” in località __________to) e prevedeva un canone annuo di fr. 375.–
per una durata di sei anni (dal 1° maggio 1993 al 1° maggio 1999), rinnovabile
per altri sei anni in difetto di una disdetta entro un anno dalla scadenza. Il
secondo contratto, stipulato nel novembre del 1994, aveva per oggetto una
superficie di 18 500 m² in località __________ne nord e prevedeva anch'esso
una durata di sei anni (dall'11 novembre 1993 al 10 novembre 1999),
rinnovabile per altri sei anni in caso di mancata disdetta entro un anno dalla
scadenza, dietro un corrispettivo annuo di fr. 832.–. Il terzo contratto si
è perfezionato il 22 giugno 1995 riguardo a un'area di 3780 m² in località __________ne
sud e prevedeva un canone annuo di fr. 75.– per una durata, anch'essa
rinnovabile di altri sei anni, dall'11 novembre 1995 al 10 novembre 2001.
B. Visto
il piano d'espropriazione del progetto A__________, il AO 1 ha disdetto
cautelativamente il 22 maggio 1996 i contratti con AP 1. Adito da quest'ultima,
il 9 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Riviera ha protratto il
contratto per la zona __________to fino al 1° maggio 2008, ma solo per la “particella
G” (confermando per il resto la scadenza del 1° maggio 2005) e fino al 10
novembre 2008 il contratto per la zona __________ne nord. Non ha protratto invece
il contratto per la località __________ne sud, che sarebbe scaduto il 10
novembre 2007. Il Pretore ha riservato infine l'applicazione per analogia dell'art.
20 della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr: RS 221.213.2) in caso di raggruppamento, ricomposizione particellare, cambiamento
di zona, espropriazione o di altre circostanze non imputabili al AO 1 che avrebbero
reso oggettivamente impossibile la prosecuzione dei contratti.
C. Nel
frattempo, la particella n. __________34 è stata in parte espropriata con
effetto dal 1° ottobre 2003 e per circa 80
000 m² occupata temporaneamente dalla A__________ SA. La
particella n. __________95 è stata occupata temporaneamente a sua volta per
circa 6000 m². Anche le zone __________to e __________ne interessate
dai contratti di affitto agricolo con AP 1 sono state occupate temporaneamente
e destinate per la maggior parte al cantiere. L'esecuzione dell'opera A__________
è stata suddivisa in lotti, appaltati a varie ditte e consorzi. Inizialmente il
lotto __________1, assegnato al “Consorzio E__________ SA – D__________ SA c/o
E__________ SA”, e poi il lotto __________3, assegnato al “Consorzio E__________
SA – C__________ SA c/o E__________ SA”, sono stati incaricati, fra l'altro, di
gestire le citate aree prative da sfalciare.
D. Il
17 settembre 2007 AP 1 si è vista affidare dal Consorzio lotto __________1 D__________
SA ‒
E__________
SA, __________, ‟la gestione della manutenzione per lo sfalcio (tre colte
annue)” su parte della zona occupata, e più recisamente “sul terreno in zona
riale D__________ al sottopasso del depuratore di __________ di circa 16 000 m², dei terrapieni DE/21A,
DE/21B e delle quattro parcelle al sottopasso a __________”, e ciò “fino alla fine del nostro contratto con A__________
(31 dicembre 2012)”. Il 24 marzo
2011 la E__________ SA ha affidato poi a AP 1 la manutenzione per lo sfalcio di
altre aree (“Bacini
di infiltrazione 3704, 3717, 4334, 5210 e 5225
[galleria-sottopasso ai P__________]; scarpate
sottopasso __________ [2 zone]; interspazio km 161.400–162.080 D__________], interspazio
km 162.100-163.100 [__________], per i due interspazi la gestione […]
riguardo alle zone piane prima e dopo i vari depositi, la zona triangolare
presso il sottopasso __________”), con l'avvertenza che nel caso in cui non fossero
state rispettate determinate regole, ovvero “3 colte
annue a regola d'arte (maggio-giugno, luglio, agosto), taglio di fino (…),
asporto immediato delle rotoballe”, la manutenzione sarebbe stata attribuita ad
altri.
E. La
gestione delle misure ambientali relative al lotto __________1 è terminata nel
settembre del 2014. Il 30 maggio 2015 il Consorzio lotto __________3 E__________
SA – C__________ SA ha comunicato a AP 1 che “al più tardi con lo scadere del
prossimo 31 dicembre 2018, la gestione di tali terreni non le sarà più
rinnovata”. Le aree occupate di tale lotto sono state restituite l'11 marzo
2019 al AO 1. Il __________ 2019 il AO 1 ha pubblicato un concorso di affitto
agricolo per varie particelle, tra cui le n. __________95 e __________34. Statuendo
su ricorso di AP 1, il Consiglio di Stato ha annullato nondimeno tale concorso con
risoluzione del 21 agosto 2019.
F. In
esito alla nuova pubblicazione del bando di concorso di affitto agricolo, il
24 gennaio 2020, AP 1 si è rivolta il 10 febbraio 2020 al Pretore del
Distretto di Riviera per un tentativo di conciliazione nei confronti del AO 1 volto
a ottenere il divieto per quest'ultimo – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di disporre in qualsiasi modo (contratto
di affitto agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34 e __________95,
dando seguito al concorso pubblico pubblicato il __________ 2020 e quindi di impedirle
la gestione e il possesso di tali particelle. Identiche richieste essa ha
presentato già in via cautelare inaudita parte. Con decreto cautelare dell'11
febbraio 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha accolto tali
richieste. Chiamato a esprimersi, nelle sue osservazioni cautelari del 21
febbraio 2020 il AO 1 ha segnalato la nuova revoca del bando di concorso e ha chiesto
di dichiarare senza oggetto l'istanza di
AP
1. Le parti hanno replicato (il 2
marzo 2020) e duplicato (il 25 marzo 2020), mantenendo le rispettive posizioni.
L'istruttoria
cautelare è terminata il 21 aprile 2020. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del
4 e 20 maggio 2020 esse hanno ribadito il loro punto di vista, non senza
postulare il AO 1 – in subordine – di limitare l'eventuale divieto di disporre
della superficie effettivamente coltivata da AP 1 alla sola particella n. __________95.
G. Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 20 maggio 2020 (inc. CM
2020.30), sicché il Segretario assessore ha rilasciato l'autorizzazione ad
agire a AP 1, la quale ha promosso contro il AO 1 un'azione possessoria volta a
ottenere quanto chiesto in sede conciliativa (inc. OR.2020.1). Pendente causa,
il 6 agosto 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare
di AP 1, vietando al AO 1 di disporre in qualsiasi modo (contratto di affitto
agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34 e __________95
e di impedire all'interessata la gestione e il possesso di tali particelle. Le
spese processuali del decreto, di fr. 700.–, sono state poste per tre
quarti a carico del AO 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale il AO 1 è
stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2020.6).
H. Contro
il decreto appena citato il AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del
24 agosto 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
limitare il divieto di disporre alla superficie effettivamente coltivata da AP
1 sulla sola particella n. __________95. Nelle sue osservazioni del 14 settembre
2020 AP 1 ha proposto di respingere l'appello.
I. Nel
frattempo, il 2 aprile 2020,
il AO 1 si è rivolto esso medesimo al Pretore per un tentativo di conciliazione affinché fosse vietato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di gestire e possedere le particelle n. __________34 e __________95. Identiche richieste esso ha formulato
in un'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni la convenuta ha postulato il
rigetto della domanda. Le parti hanno replicato (l'11 maggio 2020) e duplicato
(il 25 maggio 2020), riaffermando i rispettivi punti di vista. Il 23 luglio
2020 il AO 1 ha ripetuto le proprie richieste in un'identica istanza cautelare.
All'udienza del 26 novembre 2020, indetta per il contraddittorio sulla nuova
domanda, il Pretore ha congiunto le due istanze cautelari, avversate da AP 1. L'istruttoria,
iniziata il 3 febbraio 2021, si è chiusa l'11 febbraio 2021. Alla discussione
finale le parti hanno rinunciato, limitandosi una volta ancora a conclusioni
scritte in cui, con memoriali del 1° marzo 2021, hanno mantenuto le loro
richieste.
L. Statuendo con decreto
cautelare unico del 5 marzo 2021, il Pretore ha vietato a AP 1 la gestione e il
possesso delle particelle n. __________34 e __________95. Le spese processuali di
fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1,
con obbligo di rifondere al AO 1 fr.
3500.– per ripetibili (inc. CA.2020.15).
M. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 17 marzo 2021 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – la decisione sia annullata. Con decreto del 25 marzo 2021 il
presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle
sue osservazioni del 28 maggio 2021 il AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello
(inc.11.2021.37).
N. Frattanto, il 20 maggio 2020, si è tenuta l'udienza di
conciliazione nella procedura promossa il 24 gennaio 2020 da AP 1 (sopra, lett.
F), nell'ambito della quale il Segretario assessore ha trattato anche la
conciliazione chiesta il 2 aprile successivo dal AO 1 (sopra, lett. I). Constatata
l'impossibilità di raggiungere un'intesa, il Segretario assessore ha rilasciato
anche al AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 30.– sono state poste
a carico di quest'ultimo, riservata una diversa regolamentazione nel giudizio
di merito (inc. CM.2020.6). Il
18 settembre 2020 il AO 1 ha convenuto così AP 1 davanti al Pretore con un'azione
negatoria, sollecitando anch'esso quanto postulato in sede conciliativa. Nella
sua risposta del 13 aprile 2021 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle
prime arringhe del 10 giugno 2021 le parti hanno ribadito le rispettive
richieste. Non dovendosi assumere mezzi istruttori oltre ai documenti già prodotti
o richiamati, l'istruttoria è stata chiusa quello stesso giorno. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi una volta di più a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30
giugno 2021 il AO 1 ha ribadito la propria richiesta. In un allegato del 1°
luglio 2021 AP 1 ha instato per il rigetto della petizione e per l'annullamento del divieto di gestione e possesso
delle particelle n. __________95 e __________34.
O. Con
sentenza del 13 agosto 2021 il Pretore ha accolto la petizione del AO 1, vietando
a AP 1 di gestire e possedere le particelle n. __________95 e n. __________34. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al AO 1 fr. 3500.– per ripetibili (inc.
SE.2020.11).
P. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
settembre 2021 in cui chiede che il giudizio impugnato sia annullato e sia
confermato nel merito il decreto cautelare del 6 agosto 2020 (sopra, lett. G; inc. 11.2021.129). Con osservazioni del 21 gennaio 2022 il AO 1 propone
di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I
rimedi giuridici in esame si fondano sul medesimo complesso di fatti e concernono decisioni (cautelari e di
merito) emanate nel quadro di cause strettamente connesse fra le stesse parti.
Si giustifica così, per unità della
materia ed economia di giudizio, di congiungere le procedure e di
emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
I
provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della
decisione di merito, sempre che – fattispecie estranea al caso specifico – il
giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). E siccome
il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza avviene già al momento della
sua notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), conviene esaminare
prioritariamente l'appello di AP 1 contro la decisione che ha accolto nel
merito l'azione negatoria del AO 1 (inc. 11.2021.129), la relativa trattazione
rendendo senza oggetto l'appello contro il decreto
cautelare (Bohnet in: Commentaire
romand, CPC, 2ª edizione, n. 13
seg. ad art. 268; Bovey/ Favrod-Coune
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 8 seg. ad art. 268; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª
edizione, vol. 2, n. 50 segg. ad art. 268).
I. Sull'appello
19.
settembre 2021 di AP 1
3.
Le
sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC)
sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si
tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso
in fr. 30 000.–, come ha indicato l'attore
il 28 settembre 2020 (sentenza impugnata, pag. 14), importo che non è
contestato e che non appare d'acchito inverosimile. Riguardo alla tempestività
del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP 1 il 21
agosto 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di
ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Introdotto il 20 settembre 2021 (timbro postale sulla
busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
4.
All'appello AP 1 acclude il suo memoriale di ricorso del 17 marzo 2021 nella
causa inc. 11.2021.37 (doc. C), un estratto relativo a un'ispezione avvenuta il
29.
agosto 2007 da parte dell'ufficio federale di agricoltura e della sezione
cantonale dell'agricoltura sui terreni occupati dal cantiere di A__________
(doc. D) e una sua lettera del 27 giugno 2014 alla E__________ SA in relazione
al lotto __________1 (doc. E). Si tratta tuttavia di documenti già agli atti,
sicché la loro produzione risulta superflua.
5.
Riassunta
la cronistoria della fattispecie, il Pretore ha
riepilogato i presupposti di un'azione negatoria giusta l'art. 641 cpv.
2.
CC. Assodato che il AO 1 è proprietario delle particelle n. __________95 e __________34,
egli ha esaminato se AP 1 – cui incombe l'onere della prova al riguardo – possa
prevalersi di un diritto contrattuale su parte di quei fondi. Accertato che la
A__________ SA è subentrata a norma dell'art. 14 LAAgr nei contratti di affitto
agricolo tra il AO 1 e AP 1, egli ha rilevato che tali contratti sono definitivamente
terminati, con la loro protrazione, al più tardi il 10 novembre 2008. Tant'è
che AP 1 medesima reputa i rapporti sorti con la A__________ SA dal 2007 come ‟nuovi
contrattiˮ. Contrariamente a quanto essa adduce, per altro solo nel
memoriale conclusivo (e quindi tardivamente), anche la superficie della
particella n. __________95 è stata occupata temporaneamente dalla A__________ SA
e sottratta perciò al potere di disposizione del AO 1, che non poteva
rivendicarne la restituzione al termine della protrazione. Nemmeno per questi terreni
– solo in minima parte lasciati prativi – poteva dunque entrare in linea di
conto, secondo il Pretore, un rinnovo tacito degli originari contratti di
affitto agricolo. Anche perché i terreni occupati cambiavano continuamente con l'avanzamento
del progetto, di modo che gli accordi fra i consorzi appaltatori e i contadini
della zona non vertevano sempre sul medesimo oggetto.
Quanto
agli accordi del 2007, rinnovati nel 2011, tra la convenuta e il Consorzio Lotto
__________1/__________3, il Pretore ha constatato anzitutto che le parti non si
erano accordate sulle rispettive volontà. AP 1 intendeva concludere contratti
agricoli, come dimostrano le sue annotazioni manoscritte sulla lettera del 17 settembre
2007, che però non risultano essere state notificate al Consorzio. Quest'ultimo
perseguiva invece una semplice ‟collaborazioneˮ. Interpretando gli
accordi sulla base del loro testo, il Pretore ha stabilito che l'oggetto,
chiaro e delimitato (‟Manutenzione sfalcio terreni A__________ a __________),
consisteva nel semplice incarico di tagliare l'erba con determinate scadenze e
obblighi di risultato per AP 1.
Considerato
l'incarico ricevuto dal committente (gestione dello sfalcio delle zone prative),
è verosimile – ha soggiunto il primo giudice – che il Consorzio abbia inteso
subappaltare tale compito e non stipulare altri contratti. Di ciò doveva
avvedersi in buona fede anche AP 1, la quale sapeva che il progetto A__________
aveva comportato la disdetta degli originari contratti di affitto agricolo e
avrebbe avuto una durata determinata. Inoltre essa sapeva che le zone da
sfalciare mutavano secondo le esigenze di cantiere, sicché non poteva
considerare in buona fede che gli incarichi di ‟manutenzioneˮ
ottenuti di volta in volta, alla stregua di un ‟precarioˮ, potessero
rispettare le rigide condizioni di un contratto di affitto agricolo. Per di
più, a AP 1 era noto che i terreni dati all'A__________ sarebbero tornati al AO
1.
e sarebbero stati concessi in affitto agricolo solo previo pubblico concorso.
Sapeva pertanto che la A__________ non avrebbe potuto vincolare i terreni con
simili contratti. Interpretati secondo la buona fede – ha concluso il Pretore –
quegli accordi andavano intesi così, se mai, come contratti di subappalto e non
come affitti agricoli.
Poco importa sotto questo profilo, ha continuato
il Pretore, l'eventuale diversa interpretazione – non comprovata dall'interessata
– che la Sezione dell'agricoltura avrebbe attribuito a tali accordi, come pure
il fatto che quest'ultima avrebbe riconosciuto alla sua azienda una superficie
agricola utile (SAU) sui fondi in questione. Anche perché per ottenere i
pagamenti diretti l'ordinanza federale in materia prevede che il beneficiario,
salvo casi estranei alla fattispecie, non deve dimostrare di essere
proprietario o affittuario delle superfici, ma solo di averne la gestione, foss'anche
in virtù di un contratto di comodato. In difetto di un contratto di affitto
agricolo fra AP 1 e il Consorzio A__________ che non poteva essere ripreso dal AO
1, il Pretore ha dunque inteso l'accordo di manutenzione quale contratto di
subappalto, scaduto il 31 dicembre 2018 come è stato notificato con largo
anticipo all'interessata.
Quand'anche
si seguisse la tesi della convenuta – ha nondimeno proseguito il Pretore – in
ogni modo nulla muterebbe. Pur ammettendo che il ‟nuovoˮ contratto
di affitto agricolo avesse una durata iniziale dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2012, il ‟rinnovoˮ del 2011 avrebbe avuto validità dal 1°
gennaio 2013 per altri sei anni (art. 7 seg. LAAgr), ovvero fino al 31
dicembre 2018. Ciò posto, contrariamente a quanto invocava solo nel memoriale
conclusivo (ovvero tardivamente) la convenuta, la lettera del 30 maggio 2015,
confermata il 25 luglio 2017, non costituiva un ulteriore rinnovo, bensì una
regolare disdetta (nel senso dell'art. 16 LAAgr) per il prossimo termine
contrattuale, disdetta che l'interessata non ha impugnato. Fino al memoriale
conclusivo infatti – ha epilogato il Pretore – AP 1 non ha mai preteso che l'avvicendamento
dei consorzi abbia comportato ‟soluzioni di continuità nei rapporti
contrattuali esistentiˮ, che lei stessa ha sempre fatto risalire al 2007
con rinnovo nel 2011. Essa non può quindi pretendere in buona fede, ora, che
nel 2015 la controparte abbia inteso stipulare un nuovo contratto. Né si
comprende come i contratti, secondo la previsione della convenuta, giungerebbero
a scadenza nel 2025. Da ultimo – ha concluso il Pretore – la dichiarazione del
Consorzio del 30 maggio 2015 potrebbe anche considerarsi come una valida
disdetta del locatore nel senso dell'art. 20 LAAgr in vista della restituzione
delle zone interessate al AO 1 alla fine dei lavori. E in tal caso l'affittuario
avrebbe potuto chiedere la protrazione entro nove mesi, ciò che AP 1 non ha
fatto. Non potendo valersi di un diritto su quei fondi, l'interessata non
poteva così rivendicarne il possesso né la relativa gestione.
6.
Nel
suo memoriale, inutilmente prolisso (42 pagine), ripetitivo, a tratti fuori
tema e non sempre di facile comprensione, l'appellante non contesta che il AO 1
ha disdetto gli originari contratti di affitto agricolo, né che il Pretore li ha
protratti fino al novembre del 2008. Obietta però che con la messa a disposizione
dei fondi alla A__________ SA (e per delega ai Consorzi) i contratti di affitto
agricolo non sono ‟cessatiˮ e nessuno le ha comunicato di non gestire
più quei terreni. Anzi, il 17 settembre 2007, prima della scadenza di quei
contratti, il Consorzio ha rinnovato il fitto agricolo a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2012, il che poi – con la conferma del 24 marzo 2011 – in
assenza di disdetta si è protratto dal 1° gennaio 2013 per altri sei anni in
forza dell'art. 8 cpv. 1 lett. b LAAgr. E non avendo essa ricevuto disdetta
neppure dopo che le superfici sono ritornate a disposizione del AO 1, a mente sua
il contratto si è rinnovato per altri sei anni il 31 dicembre 2018, di
modo che la prossima scadenza sarà il 31 dicembre 2024. Essa respinge inoltre
il rimprovero mossole dal primo giudice di non avere chiesto lo scioglimento
del contratto di affitto secondo l'art. 20 LAAgr o un'indennità in vista della
ricomposizione particellare al termine dei lavori. Senza contare che il
richiamo a tale norma dimostra, a suo parere, l'esistenza di un contratto di
affitto agricolo e il fatto che esso non è stato disdetto.
Dopo
alcune precisazioni (sulle dimensioni della superficie occupata, sul fatto che
il lotto fosse sempre uno perché, pur cambiando il numero, la ditta
responsabile e la zona erano le medesime, l'appellante ribadisce che i
contratti con il Consorzio sono di affitto agricolo. Essa contesta che la
lettera 30 maggio 2015 del Consorzio integri una disdetta da lei non impugnata,
tale lettera essendo ‟un rinnovo di un contratto agricolo per la durata
di 3 anniˮ, per altro formulato in violazione dell'art. 8 cpv. 2
LAAgr e quindi, in difetto di approvazione dell'autorità competente, da
rinnovare per altri sei anni. A parte ciò, l'appellante si domanda come il
Consorzio lotto __________3 abbia potuto inviare il 30 maggio 2015 una disdetta
per i terreni in questione se quelle aree non erano di sua competenza. Infine
essa definisce poco attendibile revocare in dubbio la qualifica del contratto
dopo che il 27 giugno 2014 essa aveva precisato alla ditta E__________ SA trattarsi
di contratti agricoli. E poiché, come ha rilevato il Pretore, i terreni in questione
avevano vincoli ambientali sia prima sia dopo la loro restituzione al AO 1, gli
stessi dovevano essere per forza agricoli.
L'appellante
ripete poi che gli accordi intercorsi rispettano tutte le norme della LAAgr (in
particolare quelle sulla durata del contratto, sul suo rinnovo e sul
pagamento, in natura, di un corrispettivo) e connotano pertanto un contratto di
affitto agricolo. Viste le modalità pattuite (durata, rinnovo e pagamento in
natura), non poteva sussistere divergenza sulla natura dei negozi giuridici che
le parti intendevano stipulare. Nessuno ha preteso inoltre di non avere
ricevuto le sue annotazioni manoscritte sul contratto del 17 settembre
2007.
in cui essa precisava – come ha fatto anche successivamente il 27 giugno
2014.
senza suscitare reazione alcuna – la qualifica dell'accordo. A suo dire è
evidente che il taglio dell'erba e la raccolta facciano parte di una gestione
agricola e non di un subappalto. In caso contrario, gli agricoltori avrebbero
dovuto essere pagati per i lavori di sfalcio, il che non è stato. Né, in
siffatta eventualità, la Sezione dell'agricoltura le avrebbe versato contributi
che potevano essere erogati solo per contratti di affitto agricolo. Riguardo
alla qualifica – sostenuta dalla controparte – di comodato, la convenuta eccepisce
che un tale contratto non dovrebbe accordare guadagni al ‟locatoreˮ,
come si è verificato invece per il Consorzio. L'interessata contesta che gli
incarichi di sfalcio fossero ottenuti di volta in volta, essendo stabiliti
contrattualmente nel 2007 e nel 2011. Che lei sapesse come i terreni sarebbero
stati messi a concorso pubblico una volta restituiti al AO 1 è inoltre una mera
supposizione del primo giudice.
Quanto all'interpretazione data al contratto dalla
Sezione dell'agricoltura, AP 1 sottolinea l'autorevolezza di quell'autorità,
cui spetta l'esame di conformità alla legge dei contratti di affitto agricolo. A
suo parere anche il doc. 12 relativo all'ispezione compiuta dalla Sezione medesima
e l'erogazione dei contributi da parte di quest'ultima confermano la sua tesi. Contrariamente
all'opinione del Pretore, secondo l'interessata l'estratto (doc. 12) dimostra
che le zone indicate (dalla tecnica ferroviaria nella zona industriale) erano
quelle a lei concesse. Che poi per l'ordinanza concernente i pagamenti diretti
all'agricoltura (OPD, RS 910.13) il gestore di un terreno agricolo debba
dimostrare di essere proprietario o affittuario solo per le superfici per la
promozione della biodiversità, come ha rilevato il Pretore, è smentito dal
ricordato rapporto d'ispezione, nelle cui conclusioni si è ricordato alla
Sezione dell'agricoltura che ove le particelle si trovino fuori dalla zona
agricola (come in concreto le superfici situate nella zona industriale e quelle
fra il tracciato A__________ e l'autostrada N2) il gestore deve presentare un
contratto conforme alla LAAgr.
Dovendosi
di conseguenza concludere per un contratto di affitto agricolo con il Consorzio
che il AO 1 ha ripreso in virtù dell'art. 14 seg. LAAgr, l'appellante fa valere
che in ogni modo un subappalto non sarebbe a titolo gratuito. A parte ciò, il
contratto relativo alla particella n. __________34 non sarebbe stato disdetto, giacché
lo stesso Consorzio ha dichiarato il 19 febbraio 2018 di non avere in gestione
quella particella, sicché tale contratto è stato rinnovato fino al 31 dicembre
2024.
Ciò posto, non v'era necessità di impugnare la disdetta per la particella
n. __________34. Né la disdetta poteva ritenersi valida per la particella n. __________95,
che era di competenza altrui. Come non può ritenersi
una valida rescissione contrattuale la dichiarazione 30 maggio 2015 del
Consorzio in vista di una ricomposizione particellare (art. 20 LAAgr), che non
si è verificata. A prescindere dal fatto che quella dichiarazione sarebbe da
considerare se mai come un rinnovo per tre anni (contrario alla LAAgr, che ne
prevede sei in difetto di approvazione dell'autorità), il Consorzio lotto __________3
e la ditta C__________ SA non gestivano allora quei terreni, di modo che la
disdetta esulava dalla loro competenza.
7.
L'azione
negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di un fondo di
ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo diritto
reale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.33 del 12 agosto 2021
consid. 4 con rinvio). In linea di principio ogni ingerenza diretta sulla
proprietà è da considerare illecita, a meno che l'autore dimostri di agire in
conformità alla legge o a un accordo con il proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2008.10 del 27 ottobre 2011,
consid. 5 con richiami). Il convenuto può opporsi così all'azione dimostrando l'eventuale
motivo giustificativo dell'ingerenza, ovvero un suo diritto prevalente sull'immobile,
sia esso di natura reale o obbligatoria (sentenza del Tribunale federale
5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 3.3.1; Bohnet,
Actions civiles, vol. I, 2ª
edizione, § 41 n. 30 e 31). Nella fattispecie è pacifico che il AO 1 è proprietario delle particelle n. __________34
e __________95. Controversa è la questione di sapere se AP 1 possa valersi di
un diritto prevalente di natura obbligatoria che le permetta di gestire e
possedere parte – non certo l'interezza, come lascia intendere la sua richiesta
di giudizio n. 2 – dei citati fondi.
8.
Per
quel che è degli accordi originari tra le parti, l'appellante sostiene che i
contratti di affitto agricolo stipulati a suo tempo, e ai quali la A__________
SA è pacificamente subentrata, non sono cessati perché il 17 settembre 2007 tali
contratti sarebbero stati ‟rinnovatiˮ
dal Consorzio Lotto __________1. Sta di fatto che a quei negozi giuridici il Lotto
__________1 non era parte e non poteva quindi procedere a un rinnovo. Quello stipulato
fra il Lotto __________1 e AP 1 riguardava però – come si vedrà oltre ‒
il mero sfalcio del terreno e non era un contratto di affitto agricolo (sotto,
consid. 11). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
9.
Circa
la qualifica del menzionato accordo del 17 settembre 2007, ‟rinnovatoˮ
il 24 marzo 2011 (sopra, lett. D), l'appellante contesta che vi fosse
divergenza sulla reale volontà delle parti. Essa non spiega tuttavia perché l'accertamento
del Pretore, stando al quale ‟il Consorzio (quindi A__________) ha
inteso instaurare semplici rapporti di ‛collaborazione' (…) e le parti
non si sono intese sulle rispettive volontàˮ (sentenza impugnata, pag. 10,
consid. 12), sarebbe erroneo. Per l'appellante ‟la durata del contratto,
il rinnovo e il pagamento in naturaˮ dimostrerebbero l'esistenza di un
contratto di fitto agricolo (memoriale, pag. 29). Ma tale argomentazione
riguarda, se mai, l'interpretazione oggettiva dell'accordo – che sarà vagliata
in appresso – e non l'effettiva volontà della controparte. Quanto all'annotazione
manoscritta dell'interessata sull'accordo (doc. 2 nell'inc. SE.2020.11), in cui
essa precisava trattarsi di un ‟contratto affitto agricolo dal 1.2017 al
31.12.12
rinnovabile x altri 6 anni, disdetta 1 anno prima della scadenzaˮ,
l'appellante perde di vista di avere prodotto il medesimo documento anche nella
procedura CA.2020.6 (doc. D), dove però – inspiegabilmente – la scritta non
figura. In simili circostanze la conclusione del Pretore, stando al quale non
consta che l'annotazione manoscritta da AP 1 sia stata notificata al Consorzio
né che quest'ultimo sapesse della sua reale volontà contrattuale e l'avesse
accettata, resiste alla critica.
Poco
o punto muta al riguardo l'esistenza di non meglio precisati vincoli ambientali
o la mancata reazione della ditta E__________ SA, che per ammissione dell'appellante
gestiva l'amministrazione dei lotti n. __________1 e __________3, alla lettera
del 27 giugno 2014 in cui AP 1 specificava di essere parte a un contratto di
affitto agricolo (doc. 13 nell'inc. SE.2020.11). La mancata reazione a tale
precisazione, formulata quando tra le parti erano già in corso discussioni sull'adempimento
degli accordi, non basta certo per attestare una concorde volontà sulla natura
del contratto. Che in condizioni del genere il Pretore abbia deciso di accertare
la presunta volontà delle parti sulla base di un'interpretazione oggettiva dell'accordo
non è pertanto criticabile.
10.
Circa
l'interpretazione del ripetuto
accordo in base al principio dell'affidamento
(art. 18 cpv. 1 CO), ovvero
secondo il senso che ogni contraente
poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella
situazione concreta (DTF 144 III 98 consid. 5.2.1), l'appellante contesta che il
negozio giuridico possa qualificarsi come contratto di subappalto. A suo dire, se
il Consorzio intendeva subappaltare i terreni da sfalcio avrebbe dovuto pagare
gli agricoltori che eseguivano i lavori. Ciò che non è avvenuto, come ha confermato
M__________ __________, responsabile dei lotti ambientali per il Consorzio D__________
dal 2004 al 2010 (deposizione dell'11 febbraio 2021, verbali pag. 12 seg. nell'inc. CA.2020.15). Per di più,
la Sezione dell'agricoltura non avrebbe versato i contributi federali e
cantonali se i contratti non fossero stati agricoli. In terzo luogo – essa prosegue
– se per il Consorzio quei contratti erano di comodato, essi non potevano ‟arrecare dei guadagni al locatoreˮ,
come invece è stato perché, stando al citato M__________ __________, il
Consorzio risparmiava facendo eseguire gli sfalci dagli agricoltori. Né essa poteva attendersi, in buona
fede, che un eventuale accordo non avrebbe potuto rispettare le rigide norme
della LAAgr.
a) Nella
misura in cui sostiene che la
Sezione dell'agricoltura non le avrebbe versato i contributi federali e
cantonali se i contratti non fossero stati ‟agricoliˮ, l'appellante non si confronta con quanto
ha spiegato il Pretore, e cioè che per ottenere pagamenti diretti l'ordinanza
federale in materia prevede che il beneficiario, salvo casi estranei alla
fattispecie, non deve dimostrare di essere proprietario o affittuario delle
superfici, ma solo di averne la gestione, foss'anche in virtù di un contratto
di comodato (sopra, consid. 5). L'argomentazione non giova pertanto a
confortare la tesi di un affitto agricolo.
b) Riguardo
all'assunto secondo cui, se intendeva
subappaltare i terreni da sfalcio, il Consorzio avrebbe dovuto retribuire gli
agricoltori che eseguivano i lavori, l'appellante dimentica che gli esecutori
potevano tenere per sé il fieno tagliato. Come ha dichiarato D__________ __________
(responsabile, fra l'altro, di tali aspetti per la A__________ SA dal settembre
del 2016), gli interessati si erano rivolti al Consorzio per essere
autorizzati a usare il raccolto (deposizione del 3 febbraio 2021, verbali pag.
7.
seg.). E nulla impediva alle parti, nell'ambito della loro libertà
contrattuale, di accomodarsi di una remunerazione in natura (sulla qualifica,
in siffatta ipotesi, di contratto misto cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª
edizione, pag. 48 n. 111, pag. 143 n. 318 e pag. 150 n. 326; v. inoltre Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR
I, 7ª edizione, n. 6 ad art. 363 CO; Chaix
in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 363).
c) Quanto
al fatto che essa avrebbe dovuto avvedersi in buona fede che non sussisteva un
contratto di affitto agricolo, l'appellante rimprovera al Pretore di fondarsi
su mere supposizioni. Il primo giudice ha accertato nondimeno che AP 1 sapeva come
il progetto A__________ avesse comportato la disdetta degli originari contratti
di affitto agricolo e avrebbe avuto una durata determinata, sicché di principio
un accordo di gestione non avrebbe potuto rispettare le rigide norme della
LAAgr (sopra, consid. 5). E con tale argomentazione, come pure con la circostanza
– addotta dal primo giudice a ulteriore sostegno della sua conclusione – che l'oggetto
degli accordi era ‟precarioˮ perché le zone da sfalciare (come le era noto) mutavano a
dipendenza del cantiere, l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio, di
modo che al riguardo la sentenza impugnata sfugge alla critica.
d) Nemmeno
può essere considerata una semplice congettura l'accertamento del Pretore,
stando al quale la convenuta sapeva che al termine dell'occupazione da parte
della A__________ SA i terreni patriziali dovevano essere aggiudicati mediante
pubblico concorso prima di essere concessi in affitto agricolo. L'appellante
perde di vista che a sostegno di ciò il primo giudice ha richiamato il consid.
5.
della sentenza del 9 ottobre 2006 con cui ha protratto il contratto
per la zona __________to fino al 1° maggio 2008,
ma solo per la “particella G” (doc. C nell'inc. CA.2020.6). Non può dunque farsi questione di
semplice congettura.
11.
Non
si disconosce che, come fa valere l'appellante, il fitto agricolo può
consistere anche in una prestazione in natura (art. 35a cpv. 1 LAAgr),
per esempio nell'obbligo
per il fittavolo di preparare e consegnare al proprietario del fondo una
determinata quantità di fascine del suo bosco o quello di occuparsi della
manutenzione di un sentiero estraneo al bene affittato (CCR, sentenza inc. 16.2016.33 del 12
settembre 2018 consid. 7a con richiamo). Ma un compenso in natura
(in concreto: il diritto di tenere per sé l'erba tagliata) non connota
necessariamente un contratto di affitto agricolo. Determinante a tal fine è che
il fondo in oggetto sia concesso in uso agricolo (nel senso dall'art. 4
cpv. 1 LAAgr). Nel caso specifico, per contro, AP 1 si è vista conferire unicamente
l'autorizzazione di tagliare l'erba. Che poi essa potesse tenere per sé il
prodotto dello sfalcio poco giova.
12.
L'appellante
ribadisce che la stessa Sezione cantonale dell'agricoltura ha riconosciuto all'accordo
del 17 settembre 2007 tra lei e il Consorzio, ‟rinnovatoˮ il 24
marzo 2011 (sopra, lett. D), la qualifica di affitto agricolo. Il doc. 12 nell'inc. SE.2020.11, per
altro non datato né firmato e in cui figura un passaggio isolato di un testo di
cui si ignorano il mittente e il destinatario, così come
l'ispezione 29 agosto 2007 dell'Ufficio
federale di agricoltura e della Sezione cantonale ivi menzionata, non basta
tuttavia per confortare la tesi. Quanto all'erogazione dei citati pagamenti
diretti, già si è visto che il relativo stanziamento, salvo casi
estranei alla fattispecie, non avviene necessariamente al proprietario o all'affittuario
del terreno, ma anche al semplice gestore (sopra, consid. 5).
13.
Si
aggiunga ad ogni buon conto che, seppure si volesse seguire per ipotesi nel
caso precipuo la tesi dell'affitto agricolo, per finire l'appello non sarebbe
destinato a miglior sorte. L'appellante non contesta infatti di non avere mai
preteso, fino al memoriale conclusivo, “che l'avvicendamento dei consorzi abbia
comportato soluzioni di continuità nei rapporti contrattuali esistentiˮ
(sentenza impugnata, pag. 13). Le disquisizioni – di non facile lettura – circa
le diverse competenze per la gestione dei lotti risultano dunque infruttuose.
Esse si rivelano addirittura contraddittorie, avendo l'interessata indicato a
più riprese, anche in questa sede, che la ditta responsabile di amministrare i
lotti era sempre la E__________ SA. Ciò posto, l'opinione del primo giudice,
il quale ha considerato il contratto del 24 marzo 2011 (doc. E nell'inc.
CA.2020.6), nell'eventualità di un affitto agricolo, come un ‟rinnovoˮ
di quello del 2007 (che scadeva il 31 dicembre 2012: sopra, lett. D) per
altri sei anni in virtù dell'art. 8 LAAgr, ovvero fino al 31 dicembre
2018, è sicuramente difendibile.
Da
quanto precede si desume legittimamente la conclusione del Pretore, ossia che la
lettera del 30 maggio 2015 (in cui figurava che “al più tardi con lo scadere
del prossimo 31 dicembre 2018 la gestione di tali terreni non le sarà più
rinnovata”: doc. Q nell'inc. CA.2020.15) poteva essere interpretata soltanto come
disdetta secondo l'art. 16 LAAgr per il prossimo termine contrattuale (il 31
dicembre 2018 appunto), disdetta che AP 1 non ha impugnato. Non poteva invece essere
considerata un ‟ulteriore rinnovoˮ (il Consorzio assicurava all'interessata
la gestione fino a quella data) per un termine di tre anni, che la convenuta
reputava non valido poiché inferiore a quello di legge e non autorizzato dall'autorità
(art. 8 cpv. 2 LAAgr). Comunque li si esamini, gli accordi di lei con il
Consorzio sono terminati così il 31 dicembre 2018. E siccome l'appellante
non può più dimostrare, dopo di allora, un diritto prevalente sul fondo, la
decisione del Pretore di accogliere l'azione negatoria del AO 1 merita in ogni
modo conferma.
II. Sull'appello
17.
marzo 2021 di AP 1
14.
La
reiezione dell'appello presentato da AP 1 contro la sentenza sull'azione negatoria
rende senza oggetto l'appello da lei introdotto contro il decreto cautelare del
5.
marzo 2021, decaduto con l'emanazione
della sentenza di merito (sopra, consid. 2). Tale causa va pertanto stralciata
dal ruolo (art. 242 CPC).
III. Sull'appello
24.
agosto 2020 del AO 1
15.
L'emanazione
del giudizio di merito nell'azione negatoria rende senza interesse anche l'appello presentato dal AO 1 contro il
decreto cautelare del 6 agosto 2020 correlato all'azione possessoria (art. 928
CC).
IV. Sulle
spese processuali e le ripetibili
16.
Le
spese processuali dell'appello presentato da AP 1 contro la sentenza sull'azione
negatoria seguono la soccombenza dell'interessata (art. 106 cpv. 1 CPC). Quest'ultima
rifonderà inoltre al AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili.
17.
Le
spese giudiziarie riguardanti lo stralcio dell'appello presentato da AP 1
contro il decreto cautelare del 5 marzo 2021, divenuto senza oggetto, vanno
addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), tenendo conto
delle circostanze del caso
specifico. Occorre considerare così quale parte ha provocato l'avvio della
causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento
senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con
numerosi riferimenti). In concreto la caducità della procedura è dovuta
all'emanazione della sentenza di merito ed è estranea al comportamento delle
parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il
presumibile esito dell'appello. Ora, gli argomenti addotti dall'appellante contro
il decreto cautelare ricalcano in sostanza quelli sollevati contro la decisione
di merito. Ciò posto, non v'è motivo per ritenere che in ambito cautelare l'esito
sarebbe stato verosimilmente diverso. Ne segue che le spese dello stralcio vanno
poste a carico di AP 1, la quale rifonderà inoltre al AO 1, il quale ha
presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per
ripetibili. La tassa di giustizia va
in ogni modo sensibilmente moderata, la procedura di ricorso in materia
cautelare terminando senza sentenza (art. 21 LTG).
18.
Riguardo
alle spese giudiziarie per lo stralcio dell'appello presentato dal AO 1 contro il decreto cautelare del 6 agosto 2020,
vale una volta ancora quanto si è appena spiegato. Anche in questo caso la
caducità dell'appello non si ricollega al comportamento delle parti, di modo
che occorre apprezzare quale sarebbe stato il presumibile esito del ricorso. Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che il AO 1, pur contestando il diritto al
possesso di AP 1 sulle aree in questione, ammetteva che una porzione della
particella n. __________34 era adibita a scopo agricolo e non negava che questa
fosse utilizzata dall'interessata. Quanto alla richiesta di precisare o
limitare nel dispositivo le porzioni dei fondi di cui AP 1 aveva il possesso,
il Pretore ha reputato che ciò era superfluo, essendo evidente che la tutela invocata
si riferiva alle parti destinate a scopo agricolo, in particolare allo sfalcio (decreto
impugnato, pag. 2). Il Pretore ha così vietato al AO 1 di disporre in qualsiasi
modo (contratto di affitto agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34
e __________95 e, quindi, di impedire a AP 1 la gestione e il possesso di tali fondi.
Nel
suo appello il AO 1 obiettava che AP 1 non
aveva dimostrato di possedere l'intera particella n. __________34, come
pure che le aree rivendicate dall'interessata erano state eliminate e occupate
dalla tecnica ferroviaria dell'A__________ SA. Onde la richiesta di limitare il
divieto litigioso alla superficie effettivamente coltivata della sola particella
n. __________95. Come rileva anche AP 1, tuttavia, il AO 1 non mancava di contraddirsi,
poiché davanti al Pretore esso non aveva contestato che una – seppur piccola – porzione
della particella n. __________34 fosse adibita a uso agricolo (memoriale
conclusivo, pag. 2). Né esso spiegava che cosa ne fosse stato della superficie ‟Gˮ
– ai tempi assegnata a AP 1 – che non rientrava, per l'appellante, fra quelle
soppresse (‟Cˮ, ‟Eˮ, ‟Fˮ) e integrate nella
nuova linea ferroviaria (appello, pag. 3). Quanto alla richiesta di limitare il
divieto alla sola parte del fondo effettivamente coltivata, su questo punto l'appellante
non si confrontava minimamente con l'argomentazione del Pretore. In proposito l'appello
sarebbe risultato così, in definitiva, destinato all'insuccesso. Ne segue che
le spese di tale ricorso vanno poste a carico del AO 1, che rifonderà a AP 1, la
quale ha presentato osservazioni tramite un legale, un'indennità per ripetibili
commisurata alla stringatezza del memoriale. La tassa di giustizia va in ogni modo sensibilmente
moderata, la presente procedura terminando una volta ancora senza sentenza
(art. 21 LTG).
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
19.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale
contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso degli
appelli raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2020.112, 11.2021.37
e 11.2021.129 sono congiunte.
2. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello 19 settembre 2021 di AP 1 (inc. 11.2021.129) è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
3. Le spese processuali di tale
appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4000.– per ripetibili.
4. L'appello 17 marzo 2021 di AP
1 (inc. 11.2021.37) è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal
ruolo.
5. Le spese di tale appello,
ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla
controparte fr. 2000.– per ripetibili.
6. L'appello 24 agosto 2020 del AO 1 (inc. 11.2020.112) è dichiarato
senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
7. Le spese di tale appello,
ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico del AO 1, che rifonderà alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili.
8. Notificazione:
–
;
– avv.
(in estratto: consid. 1, 2, 15, 18 e 19 dispositivi n. 1, 6 e 7);
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).