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Decisione

11.2021.129

Azione negatoria: diritto prevalente di natura obbligatoria? Caducità di provvedimenti cautelari con il passaggio in giudicato della decisione di merito

15 luglio 2022Italiano38 min

agricola, ha concluso con il AO 1 tre contratti di affitto agricolo relativi a porzioni

Source ti.ch

Incarti n.

11.2020.112

11.2021. 37

11.2021.129

Lugano

15 luglio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.6 (azione di manutenzione: provvedimenti

cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 10

febbraio 2020 da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

come

pure nelle cause CA.2020.15 (azione negatoria: provvedimenti cautelari) e SE.2020.11

(azione negatoria) della medesima Pretura promosse con istanze del 2 aprile

e del 23 luglio 2020 e con petizione del 18 settembre 2020

dal AO 1 nei confronti di AP 1 (non patrocinata in tali procedure);

giudicando sull'appello

del 24 agosto 2020 presentato dal AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 6 agosto 2020 nella causa CA.2020.15 (inc. 11.2020.112),

così come sull'appello

del 17 marzo 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal medesimo

Pretore il 5 marzo 2021 nella causa CA.2020.6 (inc. 11.2021.37)

e sull'appello del 19

settembre 2021 presentato dalla stessa AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 13 agosto 2021 nella causa SE.2020.11 (inc. 11.2021.129);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Negli

anni 1993‒1995 AP 1, che gestisce a __________ un'azienda

agricola, ha concluso con il AO 1 tre contratti di affitto agricolo relativi a porzioni

delle particelle n. __________95 e __________34 RFD di quel Comune. Il

primo contratto, stipulato il 23 aprile 1993, riguardava una superficie di 18 630 m² (“particelle

C, E, F, G” in località __________to) e prevedeva un canone annuo di fr. 375.–

per una durata di sei anni (dal 1° maggio 1993 al 1° maggio 1999), rinnovabile

per altri sei anni in difetto di una disdetta entro un anno dalla scadenza. Il

secondo contratto, stipulato nel novembre del 1994, aveva per oggetto una

superficie di 18 500 m² in località __________ne nord e prevedeva anch'esso

una durata di sei anni (dall'11 novembre 1993 al 10 novembre 1999),

rinnovabile per altri sei anni in caso di mancata disdetta entro un anno dalla

scadenza, dietro un corrispettivo annuo di fr. 832.–. Il terzo contratto si

è perfezionato il 22 giugno 1995 riguardo a un'area di 3780 m² in località __________ne

sud e prevedeva un canone annuo di fr. 75.– per una durata, anch'essa

rinnovabile di altri sei anni, dall'11 novembre 1995 al 10 novembre 2001.

B. Visto

il piano d'espropriazione del progetto A__________, il AO 1 ha disdetto

cautelativamente il 22 maggio 1996 i contratti con AP 1. Adito da quest'ultima,

il 9 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Riviera ha protratto il

contratto per la zona __________to fino al 1° maggio 2008, ma solo per la “particella

G” (confermando per il resto la scadenza del 1° maggio 2005) e fino al 10

novembre 2008 il contratto per la zona __________ne nord. Non ha protratto invece

il contratto per la località __________ne sud, che sarebbe scaduto il 10

novembre 2007. Il Pretore ha riservato infine l'applicazione per analogia dell'art.

20 della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr: RS 221.213.2) in caso di raggruppamento, ricomposizione particellare, cambiamento

di zona, espropriazione o di altre circostanze non imputabili al AO 1 che avrebbero

reso oggettivamente impossibile la prosecuzione dei contratti.

C. Nel

frattempo, la particella n. __________34 è stata in parte espropriata con

effetto dal 1° ottobre 2003 e per circa 80

000 m² occupata temporaneamente dalla A__________ SA. La

particella n. __________95 è stata occupata temporaneamente a sua volta per

circa 6000 m². Anche le zone __________to e __________ne interessate

dai contratti di affitto agricolo con AP 1 sono state occupate temporaneamente

e destinate per la maggior parte al cantiere. L'esecuzione dell'opera A__________

è stata suddivisa in lotti, appaltati a varie ditte e consorzi. Inizialmente il

lotto __________1, assegnato al “Consorzio E__________ SA – D__________ SA c/o

E__________ SA”, e poi il lotto __________3, assegnato al “Consorzio E__________

SA – C__________ SA c/o E__________ SA”, sono stati incaricati, fra l'altro, di

gestire le citate aree prative da sfalciare.

D. Il

17 settembre 2007 AP 1 si è vista affidare dal Consorzio lotto __________1 D__________

SA ‒

E__________

SA, __________, ‟la gestione della manutenzione per lo sfalcio (tre colte

annue)” su parte della zona occupata, e più recisamente “sul terreno in zona

riale D__________ al sottopasso del depuratore di __________ di circa 16 000 m², dei terrapieni DE/21A,

DE/21B e delle quattro parcel­le al sottopasso a __________”, e ciò “fino alla fine del nostro contratto con A__________

(31 dicembre 2012)”. Il 24 marzo

2011 la E__________ SA ha affidato poi a AP 1 la manutenzione per lo sfalcio di

altre aree (“Bacini

di infiltrazione 3704, 3717, 4334, 5210 e 5225

[galleria-sottopasso ai P__________]; scarpate

sottopasso __________ [2 zone]; interspazio km 161.400–162.080 D__________], interspazio

km 162.100-163.100 [__________], per i due interspazi la gestione […]

riguardo alle zone piane prima e dopo i vari depositi, la zona triangolare

presso il sottopasso __________”), con l'avvertenza che nel caso in cui non fossero

state rispettate determinate regole, ovvero “3 colte

annue a regola d'arte (maggio-giugno, luglio, agosto), taglio di fino (…),

asporto immediato delle rotoballe”, la manutenzione sarebbe stata attribuita ad

altri.

E. La

gestione delle misure ambientali relative al lotto __________1 è terminata nel

settembre del 2014. Il 30 maggio 2015 il Consorzio lotto __________3 E__________

SA – C__________ SA ha comunicato a AP 1 che “al più tardi con lo scadere del

prossimo 31 dicembre 2018, la gestione di tali terreni non le sarà più

rinnovata”. Le aree occupate di tale lotto sono state restituite l'11 marzo

2019 al AO 1. Il __________ 2019 il AO 1 ha pubblicato un concorso di affitto

agricolo per varie particelle, tra cui le n. __________95 e __________34. Statuendo

su ricorso di AP 1, il Consiglio di Stato ha annullato nondimeno tale concorso con

risoluzione del 21 agosto 2019.

F. In

esito alla nuova pubblicazione del bando di concorso di affitto agricolo, il

24 gennaio 2020, AP 1 si è rivolta il 10 febbraio 2020 al Pretore del

Distretto di Riviera per un tentativo di conciliazione nei confronti del AO 1 volto

a ottenere il divieto per quest'ultimo – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di disporre in qualsiasi modo (contratto

di affitto agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34 e __________95,

dando seguito al concorso pubblico pubblicato il __________ 2020 e quindi di impedirle

la gestione e il possesso di tali particelle. Identiche richieste essa ha

presentato già in via cautelare inaudita parte. Con decreto cautelare dell'11

febbraio 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha accolto tali

richieste. Chiamato a esprimersi, nelle sue osservazioni cautelari del 21

febbraio 2020 il AO 1 ha segnalato la nuova revoca del bando di concorso e ha chiesto

di dichiarare senza oggetto l'istanza di

AP

1. Le parti hanno replicato (il 2

marzo 2020) e duplicato (il 25 marzo 2020), mantenendo le rispettive posizioni.

L'istruttoria

cautelare è terminata il 21 aprile 2020. Le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del

4 e 20 maggio 2020 esse hanno ribadito il loro punto di vista, non senza

postulare il AO 1 – in subordine – di limitare l'eventuale divieto di disporre

della superficie effettivamente coltivata da AP 1 alla sola particella n. __________95.

G. Il

tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 20 maggio 2020 (inc. CM

2020.30), sicché il Segretario assessore ha rilasciato l'autorizzazione ad

agire a AP 1, la quale ha promosso contro il AO 1 un'azione possessoria volta a

ottenere quanto chiesto in sede conciliativa (inc. OR.2020.1). Pendente causa,

il 6 agosto 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare

di AP 1, vietando al AO 1 di disporre in qualsiasi modo (contratto di affitto

agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34 e __________95

e di impedire all'interessata la gestione e il possesso di tali particelle. Le

spese processuali del decreto, di fr. 700.–, sono state poste per tre

quarti a carico del AO 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale il AO 1 è

stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte (inc. CA.2020.6).

H. Contro

il decreto appena citato il AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del

24 agosto 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di

limitare il divieto di disporre alla superficie effettivamente coltivata da AP

1 sulla sola particella n. __________95. Nelle sue osservazioni del 14 settembre

2020 AP 1 ha proposto di respingere l'appello.

I. Nel

frattempo, il 2 aprile 2020,

il AO 1 si è rivolto esso medesimo al Pretore per un tentativo di conciliazione affinché fosse vietato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di gestire e possedere le particelle n. __________34 e __________95. Identiche richieste esso ha formulato

in un'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni la convenuta ha postulato il

rigetto della domanda. Le parti hanno replicato (l'11 maggio 2020) e duplicato

(il 25 maggio 2020), riaffermando i rispettivi punti di vista. Il 23 luglio

2020 il AO 1 ha ripetuto le proprie richieste in un'identica istanza cautelare.

All'udienza del 26 novembre 2020, indetta per il contraddittorio sulla nuova

domanda, il Pretore ha congiunto le due istanze cautelari, avversate da AP 1. L'istruttoria,

iniziata il 3 febbraio 2021, si è chiusa l'11 febbraio 2021. Alla discussione

finale le parti hanno rinunciato, limitandosi una volta ancora a conclusioni

scritte in cui, con memoriali del 1° marzo 2021, hanno mantenuto le loro

richieste.

L. Statuendo con decreto

cautelare unico del 5 marzo 2021, il Pretore ha vietato a AP 1 la gestione e il

possesso delle particelle n. __________34 e __________95. Le spese processuali di

fr. 1000.– so­no state poste a carico di AP 1,

con obbligo di rifondere al AO 1 fr.

3500.– per ripetibili (inc. CA.2020.15).

M. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 17 marzo 2021 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto

sospensivo – la decisione sia annullata. Con decreto del 25 marzo 2021 il

presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle

sue osservazioni del 28 maggio 2021 il AO 1 ha concluso per la reiezione dell'appello

(inc.11.2021.37).

N. Frattanto, il 20 maggio 2020, si è tenuta l'udienza di

conciliazione nella procedura promossa il 24 gennaio 2020 da AP 1 (sopra, lett.

F), nell'ambito della quale il Segretario assessore ha trattato anche la

conciliazione chiesta il 2 aprile successivo dal AO 1 (sopra, lett. I). Constatata

l'impossibilità di raggiungere un'intesa, il Segretario assessore ha rilasciato

anche al AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 30.– sono state poste

a carico di quest'ultimo, riservata una diversa regolamentazione nel giudizio

di merito (inc. CM.2020.6). Il

18 settembre 2020 il AO 1 ha convenuto così AP 1 davanti al Pretore con un'azio­ne

negatoria, sollecitando anch'esso quanto postulato in sede conciliativa. Nella

sua risposta del 13 aprile 2021 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle

prime arringhe del 10 giugno 2021 le parti hanno ribadito le rispettive

richieste. Non dovendosi assumere mezzi istruttori oltre ai documenti già prodotti

o richiamati, l'istruttoria è stata chiusa quello stesso giorno. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,

limitandosi una volta di più a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30

giugno 2021 il AO 1 ha ribadito la propria richiesta. In un allegato del 1°

luglio 2021 AP 1 ha instato per il rigetto della petizione e per l'annullamento del divieto di gestione e possesso

delle particelle n. __________95 e __________34.

O. Con

sentenza del 13 agosto 2021 il Pretore ha accolto la petizione del AO 1, vietando

a AP 1 di gestire e possedere le particelle n. __________95 e n. __________34. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al AO 1 fr. 3500.– per ripetibili (inc.

SE.2020.11).

P. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19

settembre 2021 in cui chiede che il giudizio impugnato sia annullato e sia

confermato nel merito il decreto cautelare del 6 agosto 2020 (sopra, lett. G; inc. 11.2021.129). Con osservazioni del 21 gennaio 2022 il AO 1 propone

di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I

rimedi giuridici in esame si fondano sul medesimo complesso di fatti e concernono decisioni (cautelari e di

merito) emanate nel quadro di cause strettamente connesse fra le stesse parti.

Si giustifica così, per unità della

materia ed economia di giudizio, di congiungere le procedure e di

emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

I

provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della

decisione di merito, sempre che – fattispecie estranea al caso specifico – il

giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). E siccome

il passaggio in giudicato dell'attuale sentenza avviene già al momento della

sua notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4), conviene esaminare

prioritariamente l'appello di AP 1 contro la decisione che ha accolto nel

merito l'azione negatoria del AO 1 (inc. 11.2021.129), la relativa trattazione

rendendo senza oggetto l'appello contro il decreto

cautelare (Bohnet in: Commentaire

romand, CPC, 2ª edizione, n. 13

seg. ad art. 268; Bovey/ Favrod-Coune

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 8 seg. ad art. 268; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª

edizione, vol. 2, n. 50 segg. ad art. 268).

I. Sull'appello

19.

settembre 2021 di AP 1

3.

Le

sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC)

sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si

tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secon­do l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso

in fr. 30 000.–, come ha indicato l'attore

il 28 settembre 2020 (sentenza impugnata, pag. 14), importo che non è

contestato e che non appare d'acchito inverosimile. Riguardo alla tempestività

del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata a AP 1 il 21

agosto 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di

ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Introdotto il 20 settembre 2021 (timbro postale sulla

busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

4.

All'appello AP 1 acclude il suo memoriale di ricorso del 17 marzo 2021 nella

causa inc. 11.2021.37 (doc. C), un estratto relativo a un'ispezione avvenuta il

29.

agosto 2007 da parte dell'ufficio federale di agricoltura e della sezione

cantonale dell'agricoltura sui terreni occupati dal cantiere di A__________

(doc. D) e una sua lettera del 27 giugno 2014 alla E__________ SA in relazione

al lotto __________1 (doc. E). Si tratta tuttavia di documenti già agli atti,

sicché la loro produzione risulta superflua.

5.

Riassunta

la cronistoria della fattispecie, il Pretore ha

riepilogato i presupposti di un'azione negatoria giusta l'art. 641 cpv.

2.

CC. Assodato che il AO 1 è proprietario delle particelle n. __________95 e __________34,

egli ha esaminato se AP 1 – cui incombe l'onere della prova al riguardo – possa

prevalersi di un diritto contrattuale su parte di quei fondi. Accertato che la

A__________ SA è subentrata a norma dell'art. 14 LAAgr nei contratti di affitto

agricolo tra il AO 1 e AP 1, egli ha rilevato che tali contratti sono definitivamente

terminati, con la loro protrazione, al più tardi il 10 novembre 2008. Tant'è

che AP 1 medesima reputa i rapporti sorti con la A__________ SA dal 2007 come ‟nuovi

contrattiˮ. Contrariamente a quanto essa adduce, per altro solo nel

memoriale conclusivo (e quindi tardivamente), anche la superficie della

particella n. __________95 è stata occupata temporaneamente dalla A__________ SA

e sottratta perciò al potere di disposizione del AO 1, che non poteva

rivendicarne la restituzione al termine della protrazione. Nemmeno per questi terreni

– solo in mini­ma parte lasciati prativi – poteva dunque entrare in linea di

con­to, secondo il Pretore, un rinnovo tacito degli originari contratti di

affitto agricolo. Anche perché i terreni occupati cambiavano continuamente con l'avanzamento

del progetto, di modo che gli accordi fra i consorzi appaltatori e i contadini

della zona non vertevano sempre sul medesimo oggetto.

Quanto

agli accordi del 2007, rinnovati nel 2011, tra la convenuta e il Consorzio Lotto

__________1/__________3, il Pretore ha constatato anzitutto che le parti non si

erano accordate sulle rispettive volontà. AP 1 intendeva concludere contratti

agricoli, come dimostrano le sue annotazioni manoscritte sulla lettera del 17 settembre

2007, che però non risultano essere state notificate al Consorzio. Quest'ultimo

perseguiva invece una semplice ‟collaborazioneˮ. Interpretando gli

accordi sulla base del loro testo, il Pretore ha stabilito che l'oggetto,

chiaro e delimitato (‟Manutenzione sfalcio terreni A__________ a __________),

consisteva nel semplice incarico di tagliare l'erba con determinate scadenze e

obblighi di risultato per AP 1.

Considerato

l'incarico ricevuto dal committente (gestione dello sfalcio delle zone prative),

è verosimile – ha soggiunto il primo giudice – che il Consorzio abbia inteso

subappaltare tale compito e non stipulare altri contratti. Di ciò doveva

avvedersi in buona fede anche AP 1, la quale sapeva che il progetto A__________

aveva comportato la disdetta degli originari contratti di affitto agricolo e

avrebbe avuto una durata determinata. Inoltre essa sapeva che le zone da

sfalciare mutavano secondo le esigenze di cantiere, sicché non poteva

considerare in buona fede che gli incarichi di ‟manutenzioneˮ

ottenuti di volta in volta, alla stregua di un ‟precarioˮ, potessero

rispettare le rigide condizioni di un contratto di affitto agricolo. Per di

più, a AP 1 era noto che i terreni dati all'A__________ sarebbero tornati al AO

1.

e sarebbero stati concessi in affitto agricolo solo previo pubblico concorso.

Sapeva pertanto che la A__________ non avrebbe potuto vincolare i terreni con

simili contratti. Interpretati secondo la buona fede – ha concluso il Pretore –

quegli accordi andavano intesi così, se mai, come contratti di subappalto e non

come affitti agricoli.

Poco importa sotto questo profilo, ha continuato

il Pretore, l'eventuale diversa interpretazione – non comprovata dall'interessata

– che la Sezione dell'agricoltura avrebbe attribuito a tali accordi, come pure

il fatto che quest'ultima avrebbe riconosciuto alla sua azienda una superficie

agricola utile (SAU) sui fondi in questio­ne. Anche perché per ottenere i

pagamenti diretti l'ordinanza federale in materia prevede che il beneficiario,

salvo casi estranei alla fattispecie, non deve dimostrare di essere

proprietario o affittuario delle superfici, ma solo di averne la gestione, foss'anche

in virtù di un contratto di comodato. In difetto di un contratto di affitto

agricolo fra AP 1 e il Consorzio A__________ che non poteva essere ripreso dal AO

1, il Pretore ha dunque inteso l'accordo di manutenzione quale contratto di

subappalto, scaduto il 31 dicembre 2018 come è stato notificato con largo

anticipo all'interessata.

Quand'anche

si seguisse la tesi della convenuta – ha nondimeno proseguito il Pretore – in

ogni modo nulla muterebbe. Pur ammettendo che il ‟nuovoˮ contratto

di affitto agricolo avesse una durata iniziale dal 1° gennaio 2007 al 31

dicembre 2012, il ‟rinnovoˮ del 2011 avrebbe avuto validità dal 1°

gennaio 2013 per altri sei anni (art. 7 seg. LAAgr), ovvero fino al 31

dicembre 2018. Ciò posto, contrariamente a quanto invocava solo nel memoriale

conclusivo (ovvero tardivamente) la convenuta, la lettera del 30 maggio 2015,

confermata il 25 luglio 2017, non costituiva un ulteriore rinnovo, bensì una

regolare disdetta (nel senso del­l'art. 16 LAAgr) per il prossimo termine

contrattuale, disdetta che l'interessata non ha impugnato. Fino al memoriale

conclusivo infatti – ha epilogato il Pretore – AP 1 non ha mai preteso che l'avvicendamento

dei consorzi abbia comportato ‟soluzioni di continuità nei rapporti

contrattuali esistentiˮ, che lei stes­sa ha sempre fatto risalire al 2007

con rinnovo nel 2011. Essa non può quindi pretendere in buona fede, ora, che

nel 2015 la controparte abbia inteso stipulare un nuovo contratto. Né si

comprende come i contratti, secondo la previsione della convenuta, giungerebbero

a scadenza nel 2025. Da ultimo – ha concluso il Pretore – la dichiarazione del

Consorzio del 30 maggio 2015 potrebbe anche considerarsi come una valida

disdetta del locatore nel senso dell'art. 20 LAAgr in vista della restituzione

delle zone interessate al AO 1 alla fine dei lavori. E in tal caso l'affittuario

avrebbe potuto chiedere la protrazione entro nove mesi, ciò che AP 1 non ha

fatto. Non potendo valersi di un diritto su quei fondi, l'interessata non

poteva così rivendicarne il possesso né la relativa gestione.

6.

Nel

suo memoriale, inutilmente prolisso (42 pagine), ripetitivo, a tratti fuori

tema e non sempre di facile comprensione, l'appellante non contesta che il AO 1

ha disdetto gli originari contratti di affitto agricolo, né che il Pretore li ha

protratti fino al novembre del 2008. Obietta però che con la messa a disposizione

dei fondi alla A__________ SA (e per delega ai Consorzi) i contratti di affitto

agricolo non sono ‟cessatiˮ e nessuno le ha comunicato di non gestire

più quei terreni. Anzi, il 17 settembre 2007, prima della scadenza di quei

contratti, il Consorzio ha rinnovato il fitto agricolo a tempo determinato fino

al 31 dicembre 2012, il che poi – con la conferma del 24 marzo 2011 – in

assenza di disdetta si è protratto dal 1° gennaio 2013 per altri sei anni in

forza dell'art. 8 cpv. 1 lett. b LAAgr. E non avendo essa ricevuto disdetta

neppure dopo che le superfici sono ritornate a disposizione del AO 1, a mente sua

il contratto si è rinnovato per altri sei anni il 31 dicembre 2018, di

modo che la prossima scadenza sarà il 31 dicembre 2024. Essa respinge inoltre

il rimprovero mossole dal primo giudice di non avere chiesto lo scioglimento

del contratto di affitto secondo l'art. 20 LAAgr o un'indennità in vista della

ricomposizione particellare al termine dei lavori. Senza contare che il

richiamo a tale norma dimostra, a suo parere, l'esistenza di un contratto di

affitto agricolo e il fatto che esso non è stato disdetto.

Dopo

alcune precisazioni (sulle dimensioni della superficie occupata, sul fatto che

il lotto fosse sempre uno perché, pur cambian­do il numero, la ditta

responsabile e la zona erano le medesime, l'appellante ribadisce che i

contratti con il Consorzio sono di affitto agricolo. Essa contesta che la

lettera 30 maggio 2015 del Consorzio integri una disdetta da lei non impugnata,

tale lettera essendo ‟un rinnovo di un contratto agricolo per la durata

di 3 anniˮ, per altro formulato in violazione dell'art. 8 cpv. 2

LAAgr e quindi, in difetto di approvazione dell'autorità competente, da

rinnovare per altri sei anni. A parte ciò, l'appellante si domanda come il

Consorzio lotto __________3 abbia potuto inviare il 30 maggio 2015 una disdetta

per i terreni in questione se quelle aree non erano di sua competenza. Infine

essa definisce poco attendibile revocare in dubbio la qualifica del contratto

dopo che il 27 giugno 2014 essa aveva precisato alla ditta E__________ SA trattarsi

di contratti agricoli. E poiché, come ha rilevato il Pretore, i terreni in questione

avevano vincoli ambientali sia prima sia dopo la loro restituzione al AO 1, gli

stessi dovevano essere per forza agricoli.

L'appellante

ripete poi che gli accordi intercorsi rispettano tutte le norme della LAAgr (in

particolare quelle sulla durata del contrat­to, sul suo rinnovo e sul

pagamento, in natura, di un corrispettivo) e connotano pertanto un contratto di

affitto agricolo. Viste le modalità pattuite (durata, rinnovo e pagamento in

natura), non poteva sussistere divergenza sulla natura dei negozi giuridici che

le parti intendevano stipulare. Nessuno ha preteso inoltre di non avere

ricevuto le sue annotazioni manoscritte sul contratto del 17 settembre

2007.

in cui essa precisava – come ha fatto anche successivamente il 27 giugno

2014.

senza suscitare reazione alcuna – la qualifica dell'accordo. A suo dire è

evidente che il taglio dell'erba e la raccolta facciano parte di una gestione

agricola e non di un subappalto. In caso contrario, gli agricoltori avrebbero

dovuto essere pagati per i lavori di sfalcio, il che non è stato. Né, in

siffatta eventualità, la Sezione dell'agricoltura le avrebbe versato contributi

che potevano essere erogati solo per contratti di affitto agricolo. Riguardo

alla qualifica – sostenuta dalla controparte – di comodato, la convenuta eccepisce

che un tale contratto non dovrebbe accordare guadagni al ‟locatoreˮ,

come si è verificato invece per il Consorzio. L'interessata contesta che gli

incarichi di sfalcio fossero ottenuti di volta in volta, essendo stabiliti

contrattualmente nel 2007 e nel 2011. Che lei sapesse come i terreni sarebbero

stati messi a concorso pubblico una volta restituiti al AO 1 è inoltre una mera

supposizione del primo giudice.

Quanto all'interpretazione data al contratto dalla

Sezione dell'agricoltura, AP 1 sottolinea l'autorevolezza di quell'autorità,

cui spetta l'esame di conformità alla legge dei contratti di affitto agricolo. A

suo parere anche il doc. 12 relativo all'ispezione compiuta dalla Sezione medesima

e l'erogazione dei contributi da parte di quest'ultima confermano la sua tesi. Contrariamente

all'opinione del Pretore, secondo l'interessata l'estratto (doc. 12) dimostra

che le zone indicate (dalla tecnica ferroviaria nella zona industriale) erano

quelle a lei concesse. Che poi per l'ordinanza concernente i pagamenti diretti

all'agricoltura (OPD, RS 910.13) il gestore di un terreno agricolo debba

dimostrare di essere proprietario o affittuario solo per le superfici per la

promozione della biodiversità, come ha rilevato il Pretore, è smentito dal

ricordato rapporto d'ispezione, nelle cui conclusioni si è ricordato alla

Sezione dell'agricoltura che ove le particelle si trovino fuori dalla zona

agricola (come in concreto le superfici situate nella zona industriale e quelle

fra il tracciato A__________ e l'autostrada N2) il gestore deve presentare un

contratto conforme alla LAAgr.

Dovendosi

di conseguenza concludere per un contratto di affitto agricolo con il Consorzio

che il AO 1 ha ripreso in virtù dell'art. 14 seg. LAAgr, l'appellante fa valere

che in ogni modo un subappalto non sarebbe a titolo gratuito. A parte ciò, il

contratto relativo alla particella n. __________34 non sarebbe stato disdetto, giacché

lo stesso Consorzio ha dichiarato il 19 febbraio 2018 di non avere in gestione

quella particella, sicché tale contratto è stato rinnovato fino al 31 dicembre

2024.

Ciò posto, non v'era necessità di impugnare la disdetta per la particella

n. __________34. Né la disdetta poteva ritenersi valida per la particella n. __________95,

che era di competenza altrui. Come non può ritenersi

una valida rescissione contrattuale la dichiarazione 30 maggio 2015 del

Consorzio in vista di una ricomposizione particellare (art. 20 LAAgr), che non

si è verificata. A prescindere dal fatto che quella dichiarazione sarebbe da

considerare se mai come un rinnovo per tre anni (contrario alla LAAgr, che ne

prevede sei in difetto di approvazione dell'autorità), il Consorzio lotto __________3

e la ditta C__________ SA non gestivano allora quei terreni, di modo che la

disdetta esulava dalla loro competenza.

7.

L'azione

negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di un fondo di

ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo diritto

reale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.33 del 12 agosto 2021

consid. 4 con rinvio). In linea di principio ogni ingerenza diretta sulla

proprietà è da considerare illecita, a meno che l'autore dimostri di agire in

conformità alla legge o a un accordo con il proprietario (I CCA, sentenza inc. 11.2008.10 del 27 ottobre 2011,

consid. 5 con richiami). Il convenuto può oppor­si così all'azione dimostrando l'eventuale

motivo giustificativo dell'ingerenza, ovvero un suo diritto prevalente sull'immobile,

sia esso di natura reale o obbligatoria (sentenza del Tribunale federale

5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 3.3.1; Bohnet,

Actions civiles, vol. I, 2ª

edizione, § 41 n. 30 e 31). Nella fattispecie è pacifico che il AO 1 è proprietario delle particelle n. __________34

e __________95. Controversa è la questione di sapere se AP 1 possa valersi di

un diritto prevalente di natura obbligatoria che le permetta di gestire e

possedere parte – non certo l'interezza, come lascia intendere la sua richiesta

di giudizio n. 2 – dei citati fondi.

8.

Per

quel che è degli accordi originari tra le parti, l'appellante sostiene che i

contratti di affitto agricolo stipulati a suo tempo, e ai quali la A__________

SA è pacificamente subentrata, non sono cessati perché il 17 settembre 2007 tali

contratti sarebbero stati ‟rinnovatiˮ

dal Consorzio Lotto __________1. Sta di fatto che a quei negozi giuridici il Lotto

__________1 non era parte e non poteva quindi procedere a un rinnovo. Quello stipulato

fra il Lotto __________1 e AP 1 riguardava però – come si vedrà oltre ‒

il mero sfalcio del terreno e non era un contratto di affitto agricolo (sotto,

consid. 11). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

9.

Circa

la qualifica del menzionato accordo del 17 settembre 2007, ‟rinnovatoˮ

il 24 marzo 2011 (sopra, lett. D), l'appellante contesta che vi fosse

divergenza sulla reale volontà delle parti. Essa non spiega tuttavia perché l'accertamento

del Pretore, stando al qua­le ‟il Consorzio (quindi A__________) ha

inteso instaurare semplici rapporti di ‛collaborazione' (…) e le parti

non si sono intese sulle rispettive volontàˮ (sentenza impugnata, pag. 10,

consid. 12), sarebbe erroneo. Per l'appellante ‟la durata del contratto,

il rinnovo e il pagamento in naturaˮ dimostrerebbero l'esistenza di un

contratto di fitto agricolo (memoriale, pag. 29). Ma tale argomentazione

riguarda, se mai, l'interpretazione oggettiva dell'accordo – che sarà vagliata

in appresso – e non l'effettiva volontà della controparte. Quanto all'annotazione

manoscritta dell'interessata sull'accordo (doc. 2 nell'inc. SE.2020.11), in cui

essa precisa­va trattarsi di un ‟contratto affitto agricolo dal 1.2017 al

31.12.12

rinnovabile x altri 6 anni, disdetta 1 anno prima della scadenzaˮ,

l'appellante perde di vista di avere prodotto il medesimo documento anche nella

procedura CA.2020.6 (doc. D), dove però – inspiegabilmente – la scritta non

figura. In simili circostanze la conclusione del Pretore, stando al quale non

consta che l'annotazione manoscritta da AP 1 sia stata notificata al Consorzio

né che quest'ultimo sapesse della sua reale volontà contrattuale e l'avesse

accettata, resiste alla critica.

Poco

o punto muta al riguardo l'esistenza di non meglio precisati vincoli ambientali

o la mancata reazione della ditta E__________ SA, che per ammissione dell'appellante

gesti­va l'amministrazione dei lotti n. __________1 e __________3, alla lettera

del 27 giugno 2014 in cui AP 1 specificava di essere parte a un contratto di

affitto agricolo (doc. 13 nell'inc. SE.2020.11). La mancata reazione a tale

precisazione, formulata quando tra le parti erano già in corso discussioni sull'adempimento

degli accordi, non basta certo per attestare una concorde volontà sulla natura

del contratto. Che in condizioni del genere il Pretore abbia deciso di accertare

la presunta volontà delle parti sulla base di un'interpretazione oggettiva dell'accordo

non è pertanto criticabile.

10.

Circa

l'interpretazione del ripetuto

accordo in base al principio dell'affidamento

(art. 18 cpv. 1 CO), ovvero

secondo il senso che ogni contraente

poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella

situazione concreta (DTF 144 III 98 consid. 5.2.1), l'appellante contesta che il

negozio giuridico possa qualificarsi come contratto di subappalto. A suo dire, se

il Consorzio intendeva subappaltare i terreni da sfalcio avrebbe dovuto pagare

gli agricoltori che eseguivano i lavori. Ciò che non è avvenuto, come ha confermato

M__________ __________, responsabile dei lotti ambientali per il Consorzio D__________

dal 2004 al 2010 (deposizione dell'11 febbraio 2021, verbali pag. 12 seg. nell'inc. CA.2020.15). Per di più,

la Sezione dell'agricoltura non avrebbe versato i contributi federali e

cantonali se i contratti non fossero stati agricoli. In terzo luogo – essa prosegue

– se per il Consorzio quei contratti erano di comodato, essi non potevano ‟arrecare dei guadagni al locatoreˮ,

come invece è stato perché, stando al citato M__________ __________, il

Consorzio risparmiava facendo eseguire gli sfalci dagli agricoltori. Né essa poteva attendersi, in buona

fede, che un eventuale accordo non avrebbe potuto rispettare le rigide norme

della LAAgr.

a) Nella

misura in cui sostiene che la

Sezione dell'agricoltura non le avrebbe versato i contributi federali e

cantonali se i contratti non fossero stati ‟agricoliˮ, l'appellante non si confronta con quanto

ha spiegato il Pretore, e cioè che per ottenere pagamenti diretti l'ordinanza

federale in materia preve­de che il beneficiario, salvo casi estranei alla

fattispecie, non deve dimostrare di essere proprietario o affittuario delle

superfici, ma solo di averne la gestione, foss'anche in virtù di un contratto

di comodato (sopra, consid. 5). L'argomentazione non giova pertanto a

confortare la tesi di un affitto agricolo.

b) Riguardo

all'assunto secondo cui, se intendeva

subappaltare i terreni da sfalcio, il Consorzio avrebbe dovuto retribuire gli

agricoltori che eseguivano i lavori, l'appellante dimentica che gli esecutori

potevano tenere per sé il fieno tagliato. Come ha dichiarato D__________ __________

(responsabile, fra l'altro, di tali aspetti per la A__________ SA dal settembre

del 2016), gli interessati si erano rivolti al Consorzio per essere

autorizzati a usare il raccolto (deposizione del 3 febbraio 2021, verbali pag.

7.

seg.). E nulla impediva alle parti, nell'ambito della loro libertà

contrattuale, di accomodarsi di una remunerazione in natura (sulla qualifica,

in siffatta ipotesi, di contratto misto cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª

edizione, pag. 48 n. 111, pag. 143 n. 318 e pag. 150 n. 326; v. inoltre Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR

I, 7ª edizione, n. 6 ad art. 363 CO; Chaix

in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 363).

c) Quanto

al fatto che essa avrebbe dovuto avvedersi in buona fede che non sussisteva un

contratto di affitto agricolo, l'appellante rimprovera al Pretore di fondarsi

su mere supposizioni. Il primo giudice ha accertato nondimeno che AP 1 sapeva come

il progetto A__________ avesse comportato la disdetta degli originari contratti

di affitto agricolo e avrebbe avuto una durata determinata, sicché di principio

un accordo di gestione non avrebbe potuto rispettare le rigide norme della

LAAgr (sopra, consid. 5). E con tale argomentazione, come pure con la circostanza

– addotta dal primo giudice a ulteriore sostegno della sua conclusione – che l'oggetto

degli accordi era ‟precarioˮ perché le zone da sfalciare (come le era noto) mutavano a

dipendenza del cantiere, l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio, di

modo che al riguar­do la sentenza impugnata sfugge alla critica.

d) Nemmeno

può essere considerata una semplice congettura l'accertamento del Pretore,

stando al quale la convenuta sapeva che al termine dell'occupazione da parte

della A__________ SA i terreni patriziali dovevano essere aggiudicati mediante

pubblico concorso prima di essere concessi in affitto agricolo. L'appellante

perde di vista che a sostegno di ciò il primo giudice ha richiamato il consid.

5.

della sentenza del 9 ottobre 2006 con cui ha protratto il contratto

per la zona __________to fino al 1° maggio 2008,

ma solo per la “particella G” (doc. C nell'inc. CA.2020.6). Non può dunque farsi questione di

semplice congettura.

11.

Non

si disconosce che, come fa valere l'appellante, il fitto agricolo può

consistere anche in una prestazione in natura (art. 35a cpv. 1 LAAgr),

per esempio nell'obbligo

per il fittavolo di preparare e consegnare al proprietario del fondo una

determinata quantità di fascine del suo bosco o quello di occuparsi della

manutenzione di un sentiero estraneo al bene affittato (CCR, sentenza inc. 16.2016.33 del 12

settembre 2018 consid. 7a con richiamo). Ma un compenso in natura

(in concreto: il diritto di tenere per sé l'erba tagliata) non connota

necessariamente un contratto di affitto agricolo. Determinante a tal fine è che

il fondo in oggetto sia concesso in uso agricolo (nel senso dall'art. 4

cpv. 1 LAAgr). Nel caso specifico, per contro, AP 1 si è vista conferire unicamente

l'autorizzazione di tagliare l'erba. Che poi essa potesse tenere per sé il

prodotto dello sfalcio poco giova.

12.

L'appellante

ribadisce che la stessa Sezione cantonale dell'agricoltura ha riconosciuto all'accordo

del 17 settembre 2007 tra lei e il Consorzio, ‟rinnovatoˮ il 24

marzo 2011 (sopra, lett. D), la qualifica di affitto agricolo. Il doc. 12 nell'inc. SE.2020.11, per

altro non datato né firmato e in cui figura un passaggio isolato di un testo di

cui si ignorano il mittente e il destinatario, così come

l'ispezione 29 agosto 2007 dell'Ufficio

federale di agricoltura e della Sezione cantonale ivi menzionata, non basta

tuttavia per confortare la tesi. Quanto all'erogazione dei citati pagamenti

diretti, già si è visto che il relativo stanziamento, salvo casi

estranei alla fattispecie, non avviene necessariamente al proprietario o all'affittuario

del terreno, ma anche al semplice gestore (sopra, consid. 5).

13.

Si

aggiunga ad ogni buon conto che, seppure si volesse seguire per ipotesi nel

caso precipuo la tesi dell'affitto agricolo, per finire l'appello non sarebbe

destinato a miglior sorte. L'appellante non contesta infatti di non avere mai

preteso, fino al memoriale conclusivo, “che l'avvicendamento dei consorzi abbia

comportato soluzioni di continuità nei rapporti contrattuali esistentiˮ

(sentenza impugnata, pag. 13). Le disquisizioni – di non facile lettura – circa

le diverse competenze per la gestione dei lotti risultano dunque infruttuose.

Esse si rivelano addirittura contraddittorie, avendo l'interessata indicato a

più riprese, anche in questa sede, che la ditta responsabile di amministrare i

lotti era sempre la E__________ SA. Ciò posto, l'opinio­ne del primo giudice,

il quale ha considerato il contratto del 24 marzo 2011 (doc. E nell'inc.

CA.2020.6), nell'eventualità di un affitto agricolo, come un ‟rinnovoˮ

di quello del 2007 (che scadeva il 31 dicembre 2012: sopra, lett. D) per

altri sei anni in virtù dell'art. 8 LAAgr, ovvero fino al 31 dicembre

2018, è sicuramente difendibile.

Da

quanto precede si desume legittimamente la conclusione del Pretore, ossia che la

lettera del 30 maggio 2015 (in cui figurava che “al più tardi con lo scadere

del prossimo 31 dicembre 2018 la gestione di tali terreni non le sarà più

rinnovata”: doc. Q nell'inc. CA.2020.15) poteva essere interpretata soltanto come

disdetta secondo l'art. 16 LAAgr per il prossimo termine contrattuale (il 31

dicembre 2018 appunto), disdetta che AP 1 non ha impugnato. Non poteva invece essere

considerata un ‟ulteriore rinnovoˮ (il Consorzio assicurava all'interessata

la gestione fino a quella data) per un termine di tre anni, che la convenuta

reputava non valido poiché inferiore a quello di legge e non autorizzato dall'autorità

(art. 8 cpv. 2 LAAgr). Comunque li si esamini, gli accordi di lei con il

Consorzio sono terminati così il 31 dicembre 2018. E siccome l'appellante

non può più dimostra­re, dopo di allora, un diritto prevalente sul fondo, la

decisione del Pretore di accogliere l'azione negatoria del AO 1 merita in ogni

modo conferma.

II. Sull'appello

17.

marzo 2021 di AP 1

14.

La

reiezione dell'appello presentato da AP 1 contro la sentenza sull'azione negatoria

rende senza oggetto l'appello da lei introdotto contro il decreto cautelare del

5.

marzo 2021, decaduto con l'emanazione

della sentenza di merito (sopra, consid. 2). Tale causa va pertanto stralciata

dal ruolo (art. 242 CPC).

III. Sull'appello

24.

agosto 2020 del AO 1

15.

L'emanazione

del giudizio di merito nell'azione negatoria rende senza interesse anche l'appello presentato dal AO 1 contro il

decreto cautelare del 6 agosto 2020 correlato all'azione possessoria (art. 928

CC).

IV. Sulle

spese processuali e le ripetibili

16.

Le

spese processuali dell'appello presentato da AP 1 contro la sentenza sull'azione

negatoria seguono la soccombenza dell'interessata (art. 106 cpv. 1 CPC). Quest'ultima

rifonderà inoltre al AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata

indennità per ripetibili.

17.

Le

spese giudiziarie riguardanti lo stralcio dell'appello presentato da AP 1

contro il decreto cautelare del 5 marzo 2021, divenuto senza oggetto, vanno

addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), tenendo conto

delle circostanze del caso

specifico. Occorre considerare così quale parte ha provocato l'avvio della

causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento

senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con

numerosi riferimenti). In concreto la caducità della procedura è dovuta

all'emanazione della sentenza di merito ed è estranea al comportamento delle

parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il

presumibile esito dell'appello. Ora, gli argomenti addotti dall'appellante contro

il decreto cautelare ricalcano in sostanza quelli sollevati contro la decisione

di merito. Ciò posto, non v'è motivo per ritenere che in ambito cautelare l'esito

sarebbe stato verosimilmente diverso. Ne segue che le spese dello stralcio vanno

poste a carico di AP 1, la quale rifonderà inoltre al AO 1, il quale ha

presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per

ripetibili. La tassa di giustizia va

in ogni modo sensibilmente moderata, la procedura di ricorso in materia

cautelare terminando senza sentenza (art. 21 LTG).

18.

Riguardo

alle spese giudiziarie per lo stralcio dell'appello presentato dal AO 1 contro il decreto cautelare del 6 agosto 2020,

vale una volta ancora quanto si è appena spiegato. Anche in questo caso la

caducità dell'appello non si ricollega al comportamento delle parti, di modo

che occorre apprezzare quale sarebbe stato il presumibile esito del ricorso. Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che il AO 1, pur contestando il diritto al

possesso di AP 1 sulle aree in questione, ammetteva che una porzione della

particella n. __________34 era adibita a scopo agricolo e non negava che questa

fosse utilizzata dall'interessata. Quanto alla richiesta di precisare o

limitare nel dispositivo le porzioni dei fondi di cui AP 1 aveva il possesso,

il Pretore ha reputato che ciò era superfluo, essendo evidente che la tutela invocata

si riferiva alle parti destinate a scopo agricolo, in particolare allo sfalcio (decreto

impugnato, pag. 2). Il Pretore ha così vietato al AO 1 di disporre in qualsiasi

modo (contratto di affitto agricolo, comodato o altro) delle particelle n. __________34

e __________95 e, quindi, di impedire a AP 1 la gestione e il possesso di tali fondi.

Nel

suo appello il AO 1 obiettava che AP 1 non

aveva dimostrato di possedere l'intera particella n. __________34, come

pure che le aree rivendicate dall'interessata erano state eliminate e occupate

dalla tecnica ferroviaria dell'A__________ SA. Onde la richiesta di limitare il

divieto litigioso alla superficie effettivamente coltivata della sola particella

n. __________95. Come rileva anche AP 1, tuttavia, il AO 1 non mancava di contraddirsi,

poiché davanti al Pretore esso non aveva contestato che una – seppur piccola – porzione

della particella n. __________34 fosse adibita a uso agricolo (memoriale

conclusivo, pag. 2). Né esso spiegava che cosa ne fosse stato della superficie ‟Gˮ

– ai tempi assegnata a AP 1 – che non rientrava, per l'appellante, fra quelle

soppresse (‟Cˮ, ‟Eˮ, ‟Fˮ) e integrate nella

nuova linea ferroviaria (appello, pag. 3). Quanto alla richiesta di limitare il

divieto alla sola parte del fondo effettivamente coltivata, su questo punto l'appellante

non si confrontava minimamente con l'argomentazione del Pretore. In proposito l'appello

sarebbe risultato così, in definitiva, destinato all'insuccesso. Ne segue che

le spese di tale ricorso vanno poste a carico del AO 1, che rifonderà a AP 1, la

quale ha presentato osservazioni tramite un legale, un'indennità per ripetibili

commisurata alla stringatezza del memoriale. La tassa di giustizia va in ogni modo sensibilmente

moderata, la presente procedura terminando una volta ancora senza senten­za

(art. 21 LTG).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

19.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso degli

appelli raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 11.2020.112, 11.2021.37

e 11.2021.129 sono congiunte.

2. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello 19 settembre 2021 di AP 1 (inc. 11.2021.129) è respinto e

la sentenza impugnata è confermata.

3. Le spese processuali di tale

appello, di fr. 2500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 4000.– per ripetibili.

4. L'appello 17 marzo 2021 di AP

1 (inc. 11.2021.37) è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal

ruolo.

5. Le spese di tale appello,

ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla

controparte fr. 2000.– per ripetibili.

6. L'appello 24 agosto 2020 del AO 1 (inc. 11.2020.112) è dichiarato

senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

7. Le spese di tale appello,

ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico del AO 1, che rifonderà alla

controparte fr. 1500.– per ripetibili.

8. Notificazione:

;

– avv.

(in estratto: consid. 1, 2, 15, 18 e 19 dispositivi n. 1, 6 e 7);

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).