11.2021.13
Divorzio: scioglimento di comproprietà, diritto di abitazione, liquidazione del regime matrimoniale e contributi alimentari per la moglie
19 gennaio 2023Italiano63 min
I coniugi si sono separati nell'estate del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.13
Lugano
19 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2016.164 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 luglio 2016 da
AO
1 ora in
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. . PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 1° febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 18 dicembre 2020
e sull'appello incidentale
dell'11 maggio 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973) e AO 1 (1968)
si sono sposati nel Comune di __________ il 27 luglio 2000. Dal matrimonio è
nata E__________, il 25 giugno 2004. Il marito è consulente aziendale e
finanziario per la A__________, __________. Impiegata di commercio, durante la
vita in comune la moglie ha lavorato a metà tempo per la __________ SA di __________.
Fatti
I coniugi si sono separati nell'estate del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione
familiare di __________ (particella n. 652 RFD, comproprietà dei coniugi
in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Una procedura a
tutela dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2013 da AO 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è terminata con un accordo
omologato il 10 dicembre 2014 in virtù del quale E__________ è stata affidata
alla madre, cui è stata attribuita l'abitazione coniugale, AO 1 impegnandosi da
parte sua a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.–
mensili fino al 31 dicembre 2014, ridotti in seguito a fr. 2750.– mensili,
e un contributo per la figlia di fr. 1800.– mensili (assegni familiari non
compresi). Il marito ha assunto inoltre l'ammortamento indiretto del debito
ipotecario acceso sull'abitazione familiare, mentre la moglie si è fatta carico
degli interessi ipotecari e delle spese ordinarie gravanti il medesimo (inc.
SO.2013.4901). Il 1° febbraio 2017 AP 1 ha locato un appartamento a __________
e il 9 febbraio successivo AO 1 ha cominciato a lavorare a metà tempo per l'impresa
T__________ SA di __________.
C. Nel frattempo, il 22
luglio 2016, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,
proponendo l'affidamento di E__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto
dell'autorità parentale, e offrendo un contributo alimentare per la sola figlia
di fr. 1753.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 2015.–
mensili fino alla maggiore età. In
esito alla liquidazione del regime matrimoniale egli ha rivendicato lo
scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante vendita a
trattative private con suddivisione del ricavo a metà, la restituzione da parte
della moglie di fr. 34 475.– che questa
avrebbe prelevato senza giustificazione dal conto bancario intestato ai
coniugi, il rimborso della metà dell'ammortamento indiretto annuo di fr. 5100.–
a decorrere dal gennaio del 2015 e, qualora l'abitazione coniugale non fosse stata
venduta entro il 31 dicembre 2017, la metà delle imposte arretrate sino al
31 dicembre 2013. Infine egli ha postulato la divisione a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il
matrimonio (inc. DM.2016.164). Contestualmente egli ha sollecitato
in via cautelare – già inaudita parte – la soppressione del contributo
alimentare per la moglie o, quanto meno, la riduzione di tale contributo a fr. 1344.–
mensili e di quello per la figlia a fr. 860.– mensili (assegni familiari
non compresi). Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il
Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare”
(inc. CA. 2016.279).
D. All'udienza
del 28 settembre 2016, indetta per il tentativo di conciliazione nella
causa di divorzio e per il contraddittorio cautelare, i coniugi si sono accordati
sul principio del divorzio, sull'affidamento della figlia alla madre con il più
ampio diritto alle relazioni personali paterne, sull'esercizio congiunto dell'autorità
parentale, su un contributo alimentare per E__________ di fr. 2015.– mensili
(assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età e sulla divisione a
metà degli averi previdenziali. Le parti non si sono intese per contro sullo
scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale, né sulla
liquidazione del regime dei beni, né sul contributo alimentare per la moglie, né
sulla ripartizione delle spese giudiziarie. Il marito ha contestualmente
ritirato l'istanza cautelare, che è stata stralciata dal ruolo. Il Pretore ha
assegnato infine a AO 1 un termine per motivare la petizione. Scaduto
infruttuoso il termine, il 13 dicembre 2016 egli ha assegnato un termine
alla moglie per presentare il memoriale di risposta.
E. Il 30 marzo 2017 AP 1
ha adito a sua volta il Pretore per ottenere l'aumento in via cautelare del
contributo alimentare per sé a fr. 1874.60 mensili e di quello per la figlia a
fr. 3759.85 mensili o, quanto meno, a complessivi fr. 5634.45
mensili, assegni familiari non compresi (inc. CA.2017.99). Nella sua risposta
di merito del 2 maggio 2017 essa ha poi postulato un contributo alimentare per
la figlia di fr. 3781.15 mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non
compresi, e uno di fr. 1721.30 mensili fino al termine di un'adeguata
formazione, come pure un contributo per sé di fr. 1904.– mensili fino alla maggiore età della figlia, di
fr. 3963.85 mensili fino al termine della formazione adeguata di
quest'ultima e di fr. 4439.15 mensili vita natural durante. Essa ha rivendicato
altresì un diritto di abitazione sull'alloggio coniugale fino al 25 giugno
2029, mentre allo scadere di tale diritto si sarebbe sciolta la comproprietà
immobiliare mediante vendita e divisione a metà del ricavo netto. Infine la
convenuta ha instato per il
pagamento di fr. 163 102.75
con interessi in liquidazione del regime dei beni.
F. All'udienza del 18
maggio 2017, indetta per le prime arringhe e per il contradditorio cautelare, AP
1 ha ridotto la sua pretesa cautelare, limitandosi a postulare un aumento del
contributo alimentare per sé a fr. 3534.40 mensili. Il marito ha proposto di
respingere l'istanza. Per quanto attiene alla causa di merito, con replica
prodotta seduta stante AO 1 ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste,
salvo modificare il contributo alimentare offerto per la figlia in fr. 3052.75
mensili fino al 16° compleanno, assegni familiari non compresi, e in
fr. 1379.75 mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi,
precisando in fr. 19 511.– l'importo preteso
dalla moglie per imposte arretrate. Egli si è opposto altresì al diritto di
abitazione postulato dalla moglie, ribadendo la sua richiesta di sciogliere la
comproprietà. Il Pretore ha così assegnato alla moglie un termine per
presentare la duplica e ha rinviato le prime arringhe.
G. Con decreto cautelare
del 20 giugno 2017 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 e ha
condannato il marito a versare un contributo alimentare per lei di
fr. 3396.– mensili dal 1° aprile 2017. Un appello presentato il 3 luglio
2017 da AO 1 contro tale decreto è stato respinto con sentenza del 27 novembre
2018 da questa Camera, che ha confermato il decreto cautelare (inc.
11.2017.66).
H. Il 4 settembre 2017
la moglie ha presentato il memoriale di duplica in cui ha adeguato le sue
pretese, aumentando il contributo alimentare rivendicato per sé a fr. 2474.–
mensili fino alla maggiore età della figlia, a fr. 4534.– mensili dalla
maggiore età al termine della formazione adeguata di quest'ultima e a fr.
5009.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Inoltre essa ha aumentato
la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale a fr. 243 137.– con interessi. Su richiesta dei
coniugi, il Pretore ha sospeso il 24
novembre 2017 la procedura per trattative.
I. Riattivata la causa il 5 febbraio
2018, alle prime arringhe del 12 aprile 2018 le parti si sono riconfermate
nelle loro domande e hanno notificato le prove. L'istruttoria è iniziata seduta
stante. Nel corso della stessa l'arch. __________ __________ è stato chiamato a
rilasciare una perizia sul valore venale dell'immobile a __________.
Il 16 gennaio 2020 il Pretore ha sentito la figlia E__________ e il 27 gennaio successivo
i medici curanti della moglie. A quest'ultima udienza, indetta per le audizioni
testimoniali e le arringhe finali, i coniugi hanno chiesto di lasciare loro
tempo per valutare la possibilità di raggiungere un accordo, rinunciando alle
arringhe finali in favore di conclusioni scritte. Essi si sono visti assegnare
così un termine fino al 2 marzo 2020 per comunicare l'esito delle discussioni.
Decorso infruttuoso il termine, il Pretore ha assegnato ai coniugi il 13 marzo
2020 un nuovo termine per inoltrare i memoriali conclusivi.
L. Nel suo memoriale
conclusivo del 18 maggio 2020 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, salvo
aggiornare i contributi alimentari proposti per la figlia a fr. 3393.85
mensili (assegni familiari e contributo di
accudimento compresi) fino al 16° compleanno e a fr. 1840.– mensili
fino alla maggiore età o al termine di “una prima formazione adeguata” (assegni familiari compresi). Egli
ha rivendicato altresì fr. 59 375.55 in
liquidazione del regime dei beni e il pagamento di metà dell'ammortamento
indiretto, pari a fr. 2550.– annui dal 1° gennaio 2020 fino al giorno della
vendita del fondo.
Nel suo allegato
conclusivo del 4 maggio 2020 AP 1 ha modificato in parte le proprie richieste,
postulando un contributo alimentare di fr. 2015.– mensili per la figlia
fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, e uno per sé di
fr. 5859.– mensili fino alla maggiore età di E__________, ridotto a
fr. 5709.– mensili dopo di allora. Inoltre essa ha ridotto la pretesa in
liquidazione del regime dei beni a fr. 162 938.25
con interessi, precisando le modalità per lo scioglimento della comproprietà
immobiliare nel senso di fissare un
prezzo di vendita minimo di fr. 1 250 000.–, pari al valore
venale stimato dal perito, e riconfermandosi per il resto nelle proprie
domande.
M. Statuendo con sentenza del 18 dicembre 2020, il Pretore ha
pronunciato il divorzio e ne ha regolato gli effetti come segue:
– affidamento
della figlia E__________ alla madre con autorità parentale congiunta;
– “ampio
diritto alle relazioni personali” tra padre e figlia, da concordare
direttamente tra genitori, con regolamentazione minima in caso di disaccordo;
– scioglimento
della comproprietà sull'abitazione coniugale differito al 30 giugno 2023; in
seguito, vendita del fondo a trattative
private per almeno fr. 1 250 000.–
con suddivisione del ricavo netto a metà, ogni coniuge facendosi carico del
rimborso alla cassa pensione del proprio prelievo anticipato, mentre i debiti
gravanti la quota di comproprietà del marito restano a carico di quest'ultimo;
– iscrizione
di un diritto d'abitazione in favore di AP 1 fino al 30 giugno 2023 sulla
particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________, con obbligo per la
medesima di assumere gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione;
– liquidazione
del regime dei beni nel senso che ogni coniuge rimane proprietario di quanto in
suo possesso, con obbligo per AO 1 di versare alla moglie una liquidazione di fr. 106 477.50 con interessi del 5%;
– suddivisione del
“secondo pilastro” a metà “come di legge” e trasmissione dell'incarto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per determinare il capitale soggetto a divisione;
– condanna
di AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2200.–
mensili finché la figlia percepirà un contributo alimentare e di
fr. 2050.– mensili da allora in poi, fino al pensionamento della beneficiaria;
– condanna
di AO 1 a versare un contributo alimentare per la figlia E__________ di fr.
1590.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione
professionale, assegni familiari non compresi.
Le
spese processuali di fr. 15
000.– sono state addebitate
alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
N. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° febbraio
2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder differire
lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al termine
del liceo da parte della figlia E__________ o, in subordine, fino al 30 giugno
2024, con costituzione di un diritto di abitazione in suo favore nei medesimi
termini dietro assunzione, da parte sua, dell'intero onere ipotecario e dei
costi di manutenzione ordinaria. Essa postula inoltre il versamento di
fr. 149 113.05 in liquidazione
del regime dei beni e un contributo alimentare per sé di fr. 4151.55 mensili fino al proprio
pensionamento. Per il calcolo preciso del contributo alimentare in favore di
lei dopo il pensionamento essa chiede che la sentenza sia annullata e gli atti
rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previa integrazione dell'istruttoria.
O. Nelle sue
osservazioni dell'11 maggio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello o, in via
subordinata, di obbligare la moglie ad assumere come indennità per la
costituzione del diritto di abitazione anche la metà dell'ammortamento annuo
relativo all'abitazione coniugale. Con appello
incidentale egli chiede poi lo scioglimento immediato della comproprietà sull'abitazione
coniugale con suddivisione del ricavo netto a metà e riduzione a fr. 40 048.80 di quanto dovuto alla moglie in liquidazione
del regime dei beni o, qualora tale importo non venisse riconosciuto, deduzione
di fr. 19 000.– (la metà dell'importo di
fr. 38 000.– di cui il debito ipotecario è
diminuito con l'escussione della polizza vita data in garanzia) dalla quota del
ricavo della moglie dalla vendita dell'abitazione coniugale.
L'appellante sollecita inoltre
la soppressione del contributo alimentare per la moglie o, in subordine, la
riduzione del medesimo a fr. 300.– mensili fino alla riscossione di
contributi alimentari da parte della figlia e a fr. 150.– mensili dopo di
allora fino “al più tardi” al pensionamento della moglie
oppure, in via ancor più subordinata, a fr. 1400.– mensili o a fr. 1250.–
mensili fino al pensionamento ove fosse confermata un'incapacità lucrativa del 50% che comporterebbe l'aggiunta al reddito
ipotetico di fr. 1900.– di una “rendita d'invalidità ipotetica” pari ad almeno fr. 800.– mensili. AO 1 chiede
infine che le spese processuali di primo grado siano poste per due terzi a
carico della moglie. Con le osservazioni del 5 luglio 2021 AP 1 conclude per il
rigetto dell'appello incidentale.
P. Il 22 dicembre 2021 AP
1 ha comunicato a questa Camera che con decisione del 21 dicembre 2021 l'Ufficio
assicurazione invalidità ha accertato
un'incapacità lavorativa da parte sua del 100% dal 23 aprile 2019 e del 50% dal
gennaio del 2021. Su tale base le è stata concessa una mezza rendita di invalidità
con grado al 59% dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021. Il 3 gennaio
2022 AO 1 ha prodotto a sua volta una lettera 6 dicembre 2021 in cui Banca __________
di __________ confermerebbe l'escussione della citata polizza assicurativa G.__________.
Il 10 gennaio 2022 la moglie ha contestato la produzione di quest'ultimo
documento, ritenendolo inammissibile, così come le considerazioni del marito.
Q. Il 18 agosto 2022 AP
1 ha trasmesso a questa Camera una sentenza dell'11 agosto 2022 in cui
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quantificato in fr. 97 191.94 oltre interessi compensativi dal 22
luglio 2016 l'importo che l'istituto di previdenza del marito deve versare al suo,
soggiungendo che in mancanza di un contratto previdenziale essa non avrà
diritto ad alcuna rendita quando raggiungerà l'età pensionabile.
R. Il 23 settembre 2022
la giudice delegata della Camera ha assegnato alle parti un termine per
presentare eventuali osservazioni sul metodo di calcolo (“a due fasi”) per determinare i
contributi alimentari nel diritto di famiglia. Mediante allegato del 27 ottobre
2022 AP 1 ha prodotto nuovi documenti e ha quantificato il contributo
alimentare a suo favore in fr. 4226.40 mensili fino al dicembre del 2022 e
in fr. 4071.65 mensili dopo di allora e quello a favore della figlia in
fr. 1598.55 mensili fino al dicembre del 2022 e in fr. 1908.10 mensili
dal gennaio del 2023, assegni familiari non compresi. Da parte sua AO 1 con un
memoriale di quello stesso 27 ottobre 2022, dopo avere premesso che il
contributo alimentare per E__________ non è stato impugnato, si è opposto – qualora
fosse respinto il suo appello incidentale – al riconoscimento in favore della
moglie della quota di eccedenza che risulterebbe dall'applicazione del nuovo
metodo di calcolo del contributo alimentare. Il 3 novembre 2022 egli si è poi opposto
all'assunzione di taluni documenti prodotti il 27 ottobre 2022 da AP 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano
in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10
000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione del regime dei
beni e dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Circa la
tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata
è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 dicembre 2020 (tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2021 (compreso)
in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto il 1° febbraio
2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Tempestivo
è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti
entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è
stato notificato all'attore il 26 marzo 2021. Il termine di riscorso è rimasto
sospeso tuttavia fino all'11 aprile 2021 (incluso) conformemente all'art. 145
cpv. 1 lett. a CPC. Inoltrato l'11 maggio 2021, ultimo giorno utile, sotto
questo profilo anche tale rimedio giuridico è ammissibile.
2.
All'appello
AP 1 acclude la
pagella scolastica della figlia relativa all'anno scolastico 2019/2020 (con l'indicazione
“non promossa” di E__________), un attestato 22 gennaio 2021 del Liceo cantonale
di __________ che confermava la frequenza del primo anno di liceo da parte
della figlia, un certificato del premio inerente alla cassa malati di AP 1
per la copertura 2021 secondo la LAMal emesso il 5 ottobre 2020, una polizza d'assicurazione
complementare concernente la stessa AP 1 della __________ Assicurazioni SA
datata 7 ottobre 2020, una fattura del giardiniere “__________” B__________ __________
del 1° luglio 2020, una polizza di versamento per il leasing dell'automobile
della moglie con scadenza 2 dicembre 2019 e una fattura 23 novembre 2020 dei
premi 2021 dell'assicurazione stabili riferita
all'abitazione coniugale. Con le osservazioni all'appello
incidentale essa produce inoltre una “lettera
di dimissione” dell'Ospedale Civico di __________ del 27 giugno 2021 (doc. B
delle osservazioni all'appello incidentale). AO 1 allega a sua volta alle proprie
osservazioni e all'appello incidentale una lettera 6 aprile 2021 del
patrocinatore della moglie (doc. I dell'appello incidentale) e una lettera 23
marzo 2021 della Banca __________ (doc. II dell'appello incidentale). Il
22.
dicembre 2021 AP 1 ha fatto seguire la citata decisione 21 dicembre 2021
dell'Ufficio assicurazione invalidità e il 18 agosto 2022 la sentenza 11 agosto
2022.
del Tribunale cantonale delle assicurazioni. AO 1 ha prodotto il 3 gennaio
2022.
una lettera datata 6 dicembre 2021 della Banca __________ di __________. Con
le sue osservazioni del 27 ottobre 2022 AP 1 ha trasmesso infine la fattura
dell'11 maggio 2022 dell'__________ SA relativa alla fornitura di elettricità per il periodo 5 maggio 2021 al 26 aprile
2022, fatture del 28 ottobre 2022 e del 27 maggio 2021 della __________ e della
__________, come pure una polizza della cassa malati __________ relativa alla
figlia E__________ per il 2023.
Ora,
nella misura in cui sono successivi alla chiusura dell'istruttoria e alla
presentazione dei memoriali conclusivi, i documenti elencati dianzi sono ricevibili
(art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla rilevanza di simili documenti ai fini del
giudizio, essa sarà esaminata in appresso, mentre la questione legata all'ammissibilità
della lettera 6 aprile 2021 del patrocinatore della moglie può rimanere aperta,
la stessa essendo ininfluente per la decisione.
3.
Litigiosi
rimangono, in questa sede, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione
coniugale e la costituzione del diritto di abitazione, la liquidazione del
regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie e le spese processuali
di primo grado. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in
giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Altrettanto
vale per il contributo alimentare in favore della figlia (fr. 1590.– oltre
assegni familiari), che non è stato contestato e che, essendo E__________
divenuta maggiorenne in pendenza di appello, questa Camera non può rivedere
d'ufficio. Ricordato ciò, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà
e le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno
esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD
II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40/48
del 19 ottobre 2021 consid. 3). Non v'è ragione in concreto per
procedere diversamente.
I. Sul diritto di abitazione e sullo
scioglimento della
comproprietà
immobiliare
4.
Per quanto concerne lo scioglimento della
comproprietà sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________,
il Pretore ha accertato che le parti concordano sulla vendita dell'immobile a
trattative private e sul riparto a metà dell'utile netto. Egli ha analizzato poi
la possibilità di attribuire alla convenuta il diritto di abitazione da lei rivendicato
fino al 26 giugno 2029 (25° compleanno della figlia). Visto che E__________,
sedicenne, desiderava continuare a vivere nell'abitazione di __________ almeno fino
al termine del liceo e vagliati gli argomenti prettamente economici evocati dal
padre, il primo giudice ha ritenuto di concedere a AP 1 e alla figlia un diritto di
abitazione fino alla presumibile conclusione degli studi liceali da
parte di E__________, ovvero fino al 30 giugno 2023. Circa l'indennizzo spettante
a AO 1, il Pretore ha accolto la proposta della
moglie di assumere l'intero onere ipotecario e i costi della manutenzione
ordinaria, considerato anche come su tale questione il marito fosse rimasto
silente.
5.
Nel
suo appello AP 1 fa valere che E__________ non è stata promossa al secondo anno
di liceo e chiede che il diritto di abitazione sia accordato fino al termine
del liceo da parte della figlia, senza fissare scadenze, ma almeno fino al 30
giugno 2024, postulando negli stessi termini un differimento dello scioglimento
della comproprietà. Nell'appello incidentale l'attore contesta il diritto di
abitazione concesso alla moglie, chiedendo che la comproprietà sia sciolta
senza indugio con la vendita immediata dell'immobile. Nelle osservazioni all'appello
egli adduce che la dilazione sollecitata dalla convenuta non è nemmeno motivata,
né è dato di sapere quando e se la figlia terminerà il liceo. Egli soggiunge inoltre
che, fosse confermato il diritto di abitazione, la moglie sarebbe tenuta a coprire
anche un indennizzo semestrale di fr. 1285.– per la metà dell'ammortamento
dovuto dal 1° maggio 2021 fino alla vendita del fondo.
6.
Per
quanto attiene al diritto di abitazione, l'art. 121 cpv. 3 CC prevede che qualora l'alloggio familiare
appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra parte un
diritto di abita-zione per una durata limitata e contro adeguata indennità o
computazione sul contributo di mantenimento, “quando lo giustifichino
la presenza di figli o altri gravi motivi” (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare se un tale diritto
sia giustificato, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (RtiD II-2015 n. 6c pag.
789.
consid. 3d con rinvii). Identico principio è applicabile anche
alle comproprietà fra coniugi (I CCA sentenza inc. 11.2017.15 del 14
novembre 2018 consid., 7 con rinvio; v. anche Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du
divorce, Basilea 2021, n. 312), come in concreto. Se soccorrono le premesse dell'art.
121.
cpv. 1 CC, il diritto di abitazione è attribuito come misura transitoria
per consentire al coniuge beneficiario di trovare un altro alloggio. È esclusa
ad ogni modo l'assegnazione di un diritto di abitazione di lunga durata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, 3ª edizione, pag. 191 n. 224d e 224e).
a) Il principio appena enunciato vale per
figli minorenni. Non è chiaro invece se valga anche per maggiorenni
(affermativi: Scyboz
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 121, nota 22; Blaser/Kohler-Vaudaux,
Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de
désunion in: FamPra.ch 2009 pag. 348 e riferimenti; Breitschmid in: Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 3ª edizione, n. 2 ad art. 121 CC). Comunque sia, l'età dei figli
concorre a determinare il loro grado di attaccamento all'abitazione familiare e
l'esigenza di prossimità agli edifici scolastici o di formazione, giacché più
grandi essi sono meno importante è tale legame (cfr.: I CCA, sentenza inc. 11.2017.15 del 14 novembre 2018 consid.
7a con rinvii). Oltre a quello dei figli, per ottenere un diritto di
abitazione il coniuge richiedente può invocare interessi propri, legati in
particolare alla sua salute, alla sua attività professionale, come pure alla
sua situazione finanziaria o sociale (Leuba/Meier/Papaux
van Delden, op. cit., nota piè di pagina 531; Barrelet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond
et procédure, Basilea 2016, n. 9 ad art. 121 CC con riferimenti; Scyboz, loc. cit.; Blaser/ Kohler-Vaudaux,
loc. cit.), analogamente a quanto avviene per l'attribuzione
dell'abitazione coniugale pendente causa giusta l'art. 176 CC (criteri: RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con
rinvii; da ultimo: I CCA, inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid.
11a).
b) Nel
caso specifico la figlia E__________, divenuta maggiorenne in pendenza di
appello, frequenta il liceo. Davanti al Pretore essa ha dichiarato di soffrire
d'ansia, soprattutto per il timore di non ottenere buoni risultati scolastici,
precisando che la permanenza nell'abitazione dove è cresciuta le garantirebbe
maggiore sicurezza, così come vivere nello stesso Comune. Essa non dimostra però
un peculiare attaccamento alla casa di __________ e l'ansia da lei dichiarata
sembra essere dovuta non tanto alla necessità di un trasferimento, bensì al
rischio di conseguire un insuccesso scolastico (com'è effettivamente avvenuto,
non essendo essa stata promossa in seconda liceo), per tacere del fatto che
ogni trasloco genera inevitabilmente una certa ansia. Quanto al fatto di non
voler lasciare il Comune di __________, ciò non significa che E__________ debba
necessariamente abitare nella frazione di __________, dove essa non risulta intrattenere
particolari legami personali o affettivi. Ne segue che la figlia non consta
poter vantare interessi prevalenti a quelli – in sé legittimi – del padre, il
quale intende liquidare il regime dei beni matrimoniali e vendere la
comproprietà. Seppure valesse anche per figli maggiorenni, l'art. 121 cpv. 1 CC
non può dunque trovare applicazione a E__________.
c) Nemmeno
AP 1 adduce un proprio interesse personale che potrebbe giustificare il diritto
di abitazione litigioso, né gli atti processuali sono di aiuto al riguardo. Nel
memoriale conclusivo essa aveva fatto valere che, data la situazione, incontrerebbe
gravi difficoltà nel reperire un alloggio
simile nella zona di __________ (pag. 13). Il tutto si esaurisce
nondimeno in affermazioni, non essendo dato di sapere quante e quali ricerche essa
avrebbe intrapreso. Tanto meno essa prospetta motivi di età, di salute o di
natura professionale che giustificherebbero la necessità di rimanere nel
quartiere di __________. In condizioni del genere non può esserle riconosciuto
un diritto di abitazione nell'alloggio coniugale. Va ordinato così lo scioglimento
della comproprietà sulla particella n. 652 RFD e a AP 1 dev'essere impartito
un termine entro cui liberare lo stabile. Visto il considerevole numero di
abitazioni vuote nel Cantone Ticino, città di __________ compresa, si può
ragionevolmente pretendere che essa lasci la casa entro il 31 marzo 2023. La
sentenza del Pretore va pertanto modificata di conseguenza.
7.
Riguardo
allo scioglimento della comproprietà immobiliare, il Pretore ha riepilogato i
criteri applicabili, rilevando che le parti concordano di vendere il fondo a
trattative private con suddivisione del ricavo a metà, mentre litigiose restano
la fissazione di un valore minimo e le somme da porre in deduzione delle
rispettive spettanze (sentenza impugnata, consid. 7.1). Per quanto attiene al
prezzo di base, il primo giudice l'ha quantificato, come chie-deva la moglie, in
fr. 1 250 000.–, conformemente alla stima del perito, mentre il marito era rimasto
silente. In merito ai rispettivi anticipi previdenziali immessi nell'acquisto
del fondo (fr. 57 730.–
il marito, fr. 50 000.–
la moglie), il Pretore li ha reintegrati nelle corrispondenti quote di
comproprietà, come postulava AO 1. Quanto al pignoramento gravante la quota
intestata al marito, il Pretore ha deciso che, trattandosi di oneri fiscali
arretrati per il mantenimento corrente della famiglia che incombeva al marito, il
relativo importo andrà dedotto dal ricavo della vendita della quota gravata.
a) Nell'appello
incidentale l'attore chiede che, qualora non fosse accolta la richiesta di
porre a carico della moglie la metà dell'ammortamento indiretto dal 1° gennaio
2015.
nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, dal ricavo della
vendita immobiliare siano dedotti fr. 19 000.–, corrispondenti alla metà della somma di cui il debito
ipotecario si sarebbe ridotto in seguito all'escussione della polizza G__________
(memoriale, pag. 9). La richiesta non può essere accolta, già per il fatto che
– come si vedrà oltre (consid. 10) – il marito non ha dimostrato l'asserita
riduzione del debito ipotecario.
b) Nelle
circostanze descritte lo scioglimento della comproprietà sulla particella n.
652.
RFD andrà eseguita, come ha disposto il Pretore, mediante vendita del fondo
a trattative private per almeno fr. 1 250 000.– con suddivisione del ricavo netto a
metà, ogni coniuge facendosi carico del rimborso alla cassa pensione del
proprio prelievo anticipato, mentre il debito gravante la quota di comproprietà
del marito rimane a carico di lui. Fino al momento in cui lascerà l'abitazione,
la moglie dovrà assumere da parte sua gli interessi ipotecari e le spese di
manutenzione e, in qualità di comproprietaria e debitrice solidale, un mezzo
del pagamento dell'ammortamento diretto (art. 646 cpv. 3 CC). Anche al
proposito la sentenza del Pretore va riformata nel senso che, oltre all'assunzione
degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione, alla moglie andrà
imputata (e dedotta dal contributo alimentare:
sotto, consid. 20), la metà dell'ammortamento (fr. 214.– mensili). Dal
momento in cui moglie e figlia lasceranno l'abitazione familiare e fino al
momento della vendita effettiva, i coniugi dovranno suddividere tutte le spese
relative all'alloggio (interessi ipotecari, ammortamento, manutenzione
ordinaria) in ragione di metà ciascuno, secondo le regole sulla comproprietà.
II. Sulla liquidazione del
regime dei beni
8.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha rammentato che i coniugi hanno acquistato la particella
n. 652 RFD di __________, sezione di __________, il 25 aprile 2003 in
ragione di metà ciascuno. Il fondo, che come detto ha un valore peritale di fr. 1 250 000.–, è stato comperato grazie a un
anticipo dall'avere previdenziale del marito di fr. 57 730.–, a un anticipo dall'avere previdenziale della moglie di
fr. 50 000.– e a denaro della madre della moglie stessa,
donato a quest'ultima a titolo di anticipo ereditario di fr. 50 000.–. Ne ha desunto, il primo giudice, che la quota di comproprietà di AP
1.
costituisce un bene proprio di lei, mentre quella del marito va inserita
negli acquisti di lui. Il Pretore ha poi accertato che la compravendita del
fondo e la costruzione della casa con i finanziamenti appena citati e l'accensione
di un credito ipotecario di fr. 730 000.– sono costati complessivamente fr. 887 730.– (sentenza impugnata, consid. 9.1).
9.
Circa la
partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), nella sentenza impugnata il primo
giudice ha accertato che AP 1 non ha preteso la restituzione della somma investita,
ma si è limitata a chiedere la partecipazione al maggior valore generato dai suoi
beni propri. Pertanto le ha riconosciuto solo il plusvalore calcolato in
fr. 10 246.30 (recte:
fr. 10 234.15; 5.65% di
fr. 181 135.– [fr. 1 250 000.– meno fr. 887 730.–, diviso due]: consid. 9.2). Nell'appello la convenuta
rivendica l'intera somma di fr. 42 613.65,
come in prima sede, somma che ‒ essa fa valere ‒ è composta del
credito iniziale e del plusvalore. In effetti, a ragione essa sostiene di avere
indicato negli allegati preliminari l'importo di fr. 42 613.65 siccome comprensivo del credito
iniziale (fr. 30 000.–) e del plusvalore (memoriale conclusivo,
pag. 15). Essa non si è limitata quindi a rivendicare la partecipazione
al plusvalore generato dai suoi beni propri. AO 1 eccepisce che la cifra in discussione non è quella chiesta
dalla moglie, ma non contesta il
maggior valore quantificato dal Pretore in fr. 10 246.30 (recte: fr. 10 234.15). Alla convenuta va quindi riconosciuto
il plusvalore calcolato in fr. 10 246.30
(recte: fr. 10 234.15),
più il credito iniziale di fr. 25 000.– (e non di fr. 30 000.–, il primo giudice non avendo
riconosciuto la donazione mista di una zia), per un totale di fr. 35 234.– (arrotondati).
10.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha respinto la pretesa del marito volta a ottenere la
restituzione di metà dell'ammortamento indiretto dal 1° gennaio 2015 per fr. 5100.– annui fino alla vendita dell'immobile,
poiché il debito concerne lui soltanto (consid. 9.3). Nell'appello
incidentale AO 1, vista l'escussione della polizza
G__________ della A__________ SA per
fr. 38 000.– (doc. U,
pag. 4 e documento datato 6 dicembre 2021 prodotto il 3 gennaio 2022) e la conseguente riduzione del debito ipotecario per tale
importo, che andrà a beneficio anche della moglie al momento della vendita del
fondo, chiede che costei partecipi al pagamento dell'ammortamento, come egli
ha chiesto in prima sede, per fr. 15 300.– fino al 1° maggio 2021. In realtà dalla documentazione
prodotta in appello nulla risulta circa l'asserita riduzione del debito
ipotecario. La banca si è limitata a prospettare alternativamente un
ammortamento straordinario di fr. 38 000.– oppure l'escussione
della polizza assicurativa G__________ (doc. II). Questa è stata ritornata al
marito il 18 agosto 2021, previa cancellazione dei diritti sulla stessa
contestualmente alla modifica del piano di ammortamento, passato da indiretto
a diretto (lettera 6 dicembre 2021 della Banca __________, prodotta il 3
gennaio 2022). La pretesa dell'attore non si rivela di conseguenza
sufficientemente documentata e su questo punto la decisione impugnata resiste
alla critica.
11.
AP 1 contesta altresì
la decisione del primo giudice di non considerare negli acquisti del marito il
valore di riscatto di tre polizze assicurative, di cui essa rivendica la metà.
Le tre polizze vanno esaminate singolarmente.
a) Il
Pretore non ha riconosciuto la pretesa della moglie fondata sulla polizza della __________ Vita n. __________
(doc. U, pag. 5 seg.), ritendendola tardiva poiché formulata solo nel
memoriale conclusivo, mentre essa avrebbe potuto integrarla nel proprio
scritto del 6 novembre 2018, quando ha aggiornato le richieste di giudizio. L'appellante
reitera la pretesa, facendo valere che nella lettera del 6 novembre 2018 essa
lamentava come il marito avesse prodotto in corso di causa i dati relativi alle
proprie assicurazioni del “terzo pilastro” e i rispettivi valori di riscatto “a spizzichi e bocconi”. Ora, il doc. U è stato
prodotto dal marito con lettera del 14 maggio 2018, unitamente ad altre polizze
assicurative, e il Pretore ha assunto agli atti tali documenti con ordinanza
del 17 maggio 2018. In una lettera del 18 maggio 2018 la convenuta ha espresso
le proprie lamentele, censurando la mancanza dei valori di riscatto delle
polizze. Il Pretore ha accertato nondimeno che con successiva lettera del 6
novembre 2018 essa non ha adeguato le proprie richieste di giudizio, pur avendone
i dati. Il doc. U attesta infatti un valore di riscatto della citata polizza
per fr. 10 705.–, cifra che la moglie ha poi
rivendicato nel memoriale conclusivo indicando proprio il doc. U come
riferimento (memoriale, pag. 14). Con tale accertamento l'appellante non si confronta
nemmeno di scorcio. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv.
1.
CPC), al proposito
l'appello si rivela finanche irricevibile.
b) Nel
calcolo degli acquisti del marito il Pretore non ha computato la polizza di previdenza vincolata “pilastro
3a” G__________ della A__________ SA (doc. U, pag. 4), data in pegno
quale ammortamento indiretto per l'immobile di __________, sicché il contraente
avrebbe potuto disporne liberamente. L'appellante contesta quest'ultimo
accertamento, indicando come la polizza non abbia una clausola beneficiaria
irrevocabile a terzi, ma sia una polizza assicurativa 3a che al momento della
scadenza del debito ipotecario sarà a libera disposizione dell'interessato. Sta
di fatto che il giorno della presentazione della petizione la polizza era costituta
in pegno in garanzia del mutuo ipotecario. Ceduta a terzi (la banca), essa non
rientrava nel regime matrimoniale, poiché a quel momento il marito non ne poteva
disporre. A prescindere dalla motivazione, nel risultato la decisione del
Pretore non è quindi censurabile.
c) Per
quanto si riferisce alla polizza sulla vita della __________ Assicurazioni n. __________
intestata al marito, ma di cui risulta essere beneficiaria la figlia (doc. DD),
l'appellante si limita a contestazioni meramente generiche. Non motivato a
sufficienza (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si
rivela una volta ancora inammissibile.
12.
Nella sentenza impugnata
il Pretore ha respinto la richiesta del marito intesa alla rifusione di
fr. 34 475.–, pari alla metà
degli averi che la moglie avrebbe prelevato poco dopo la separazione da un
conto intestato ai coniugi (doc. H). Il primo giudice ha ritenuto che il marito
non avesse indicato su quale base fondasse la pretesa e non ha dimostrato che
la moglie avesse elargito liberalità senza il suo consenso, giustificando i
prelievi con l'esigenza di far fronte a
debiti della carta di credito e di imposta (consid. 11). Nell'appello
incidentale AO 1 sostiene che “chiedere
ad un coniuge di dimostrare che uso abbia fatto l'altro coniuge di averi
prelevati dai conti comuni è una prova pressoché impossibile” e che spettava
alla moglie dimostrare l'uso del denaro prelevato. Ciò non basta tuttavia per
ottenere quanto preteso. Incombe al
coniuge che fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro
dimostrare la sussistenza dei beni invocati al momento dello scioglimento del
regime (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_326/2021
dell'8 giugno 2022 consid. 3.2.2). Spettava così all'attore provare
che la moglie ha elargito liberalità senza
il suo consenso nei cinque anni precedenti (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o che le alienazioni sono avvenute
con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC; v. I CCA,
sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 7). Nella fattispecie
i coniugi avevano convenuto che l'interessata si sarebbe occupata delle
questioni amministrative e dei pagamenti familiari, la medesima dichiarando da
parte sua che i prelevamenti erano destinati a coprire le spese della famiglia
(verbale del 10 dicembre 2014, doc. C). L'attore non pretende che ciò non sia
vero. In simili condizioni non risulta
che la moglie abbia usato indebitamente tali importi né che abbia agito per
sminuire la partecipazione del marito agli acquisti. Su questo punto l'appello
incidentale manca di consistenza.
13.
Dagli acquisti del
marito il primo giudice ha dedotto l'importo di fr. 19 023.65, pari al debito fiscale residuo dei
coniugi (consid. 12). AP 1 obietta che davanti al Pretore il marito ha chiesto
solo il rimborso di fr. 19 511.80,
pari alla metà delle imposte arretrate dovute prima della separazione, senza
pretendere la deduzione della somma dai propri acquisti. Nelle osservazioni all'appello
e nell'appello incidentale l'attore è rimasto silente al riguardo. Ed
effettivamente nel memoriale conclusivo il marito ha chiesto il mero rimborso
delle imposte arretrate dovute prima della separazione, senza esigere la
deduzione del debito fiscale residuo dai propri acquisti (pag. 7). Il Pretore
ha dunque statuito oltre le conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 1 CPC). Su
questo punto l'appello risulta provvisto perciò di buon diritto.
14.
In
definitiva gli acquisti del marito ammontano a fr. 266 647.60 (fr. 260 000.– di comproprietà immobiliare, più fr. 3352.80 dalla polizza __________
Vita, più fr. 3294.80 dalla polizza Rendita). Tale massa è gravata
da un debito complessivo di fr. 92 964.–
(fr. 57 730.– per l'anticipo LPP e fr. 35 234.– per un credito giusta
l'art. 206 CC), onde un attivo di fr. 173 683.60. Ciò posto, alla moglie
spettano fr. 86 841.80, più fr. 35 234.– (sopra, consid. 9), più fr. 2157.40 (spese straordinarie relative alla figlia: consid. 14
della sentenza impugnata, non contestate), più fr. 4250.– (contributi alimentari arretrati:
consid. 16 della sentenza impugnata, non contestati), per un totale di
fr. 128 484.– (arrotondati).
III. Sul contributo alimentare per la moglie
15.
Per determinare il contributo di mantenimento in favore di
AP 1 il Pretore ha accertato anzitutto il fabbisogno in denaro della figlia in
fr. 1480.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni edite dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando
il costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo della madre e deducendo gli
assegni familiari (vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 125.–, alloggio
pari a un terzo di quello della madre fr. 530.– [doc. 45], premio della cassa
malati fr. 115.–, costi della salute fr. 185.–, telefono e internet
fr. 65.–, tempo libero fr. 360.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–),
mentre ha scartato l'ipotesi di un contributo di accudimento, E__________
avendo già compiuto 16 anni. Dato tuttavia che nel memoriale conclusivo il
padre offriva un contributo alimentare per la figlia di fr. 1840.– mensili
(assegni familiari compresi), il Pretore ha fissato il contributo alimentare
per E__________ in tale cifra (sentenza impugnata, consid. 19).
Ciò posto, il primo giudice ha
esaminato la questione del contributo alimentare per la moglie, ravvisando
nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12 anni) dal quale è nata una
figlia, di modo che AP 1 ha diritto di conservare, per quanto possibile, il
tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Il Pretore ha escluso
nondimeno la suddivisione di un'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, poiché
la moglie non ha provato il tenore di vita raggiunto in costanza di matrimonio,
limitandosi a esporre il proprio fabbisogno attuale. Riguardo a quest'ultimo, il
primo giudice ha calcolato il
fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 4151.55 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari
fr. 1066.90 [già dedotta le quota per il costo dell'alloggio compresa nel
fabbisogno in denaro di E__________], premio della cassa malati fr. 540.35,
elettricità fr. 243.50, acqua potabile fr. 29.–, uso delle
canalizzazioni fr. 6.50, assicurazione stabili fr. 76.10, assicurazione
RC dell'automobile fr. 103.30, imposta di circolazione fr. 24.10,
leasing dell'automobile fr. 231.50, assicurazione RC privata e dell'economia
domestica fr. 40.10, imposte fr. 440.20). A AP 1 il Pretore ha
imputato poi un reddito di fr. 1950.– mensili per un'attività al 50%, onde
un ammanco di fr. 2200.– mensili (arrotondati). Egli ha ritenuto pertanto
di fissare il contributo alimentare di conseguenza, deducendo nondimeno
fr. 150.– mensili dopo la fine del diritto di E__________ al contributo
alimentare, il minimo esistenziale del diritto esecutivo della convenuta
riducendosi dopo di allora da fr. 1350.‒ a fr. 1200.‒
mensili.
Quanto
all'attore, il primo giudice ne ha calcolato il reddito medio in fr. 10 317.30 mensili netti (assegni familiari
compresi) a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 3539.25 mensili (recte: fr. 3537.55) così
composto: metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo siccome convivente
fr. 850.–, pigione fr. 1075.–, spese accessorie fr. 100.–,
premio della cassa malati fr. 251.85, assicurazione RC automobile
fr. 72.70, imposta di circolazione fr. 35.–, protezione giuridica
fr. 21.70, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 12.–,
ammortamento indiretto fr. 423.30, “terzo pilastro” fr. 296.–,
imposte fr. 400.–). Ne ha concluso, il Pretore, che con un margine
disponibile di fr. 6778.05 (recte: fr. 6779.75) mensili il
marito è in grado di erogare i contributi alimentari
fissati per la moglie (fr. 2200.– mensili) e la figlia (fr. 1840.–
mensili).
Per
quel che attiene infine alla durata del contributo alimentare, il Pretore ha constatato
che la moglie postulava un contributo alimentare vita natural durante nei suoi
allegati di risposta e di duplica, ma non nel memoriale conclusivo. Ha limitato
pertanto il contributo alimentare al pensionamento di lei, considerato inoltre
che spettava a quest'ultima raccogliere i dati necessari per accertare la propria
situazione dopo di allora.
16.
I criteri che presiedono
allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio
(art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125
cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da
questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito
basti ricordare che se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge
provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare
(art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean
break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile,
acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni,
dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono
sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in
costanza di matrimonio (art. 163 CC).
a)
Riguardo al
criterio da adottare per il calcolo dei contributi alimentari dopo il divorzio,
in tre sentenze recenti, in parte successive alla decisione del Pretore, il
Tribunale federale ha deciso che applicabile a livello svizzero per il calcolo
di un contributo alimentare è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”,
in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita
dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni
membro della famiglia, dividendo tale eccedenza con i figli nella proporzione
di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 301).
b) Nel
sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in
base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera
diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti
agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto
2009, pag. 6292 segg.). Il minimo esistenziale per una persona sola è
di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.–
mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso
è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF
144.
III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).
A tale minimo si aggiungono, se le
condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non
solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese
di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni
non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e
gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione
continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita,
gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso
di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o
decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio
un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di
mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio
(fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del
Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi
rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né
tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”),
invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi,
vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF
147.
III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778
consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1°
settembre 2022 consid. 4a).
17.
Dovendosi
applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre
accertare perciò i redditi di entrambi i coniugi e definire il rispettivo
fabbisogno minimo secondo i criteri testé illustrati. Relativamente ai redditi,
quello del marito, accertato dal Pretore in
fr. 10 317.30 mensili, non è contestato. Esso va tuttavia calcolato al netto
degli assegni familiari, ovvero in fr. 10 067.30. Circa il guadagno della moglie, il
Pretore ha imputato a quest'ultima un reddito ipotetico di fr. 1950.– mensili
per un'attività al 50%. In pendenza di appello AP 1 ha trasmesso a questa Camera
una decisione del 21 dicembre 2021 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità
del Cantone Ticino attesta un'incapacità lavorativa del 100% dal 23 aprile 2019
e del 50% dal gennaio del 2021. Sulla base di tali elementi essa ha ottenuto
una mezza rendita di invalidità con grado al 59% dal 1° aprile 2020 al 31 marzo
2021.
Afferma di conseguenza che non le può essere imputato un reddito per un'attività
lucrativa oltre il 50%. Nell'appello incidentale AO 1 chiede invece che sia
imputato alla moglie un reddito per un'attività
a tempo pieno di almeno fr. 3800.– mensili, non avendo costei provato
di essere inabile al lavoro in modo permanente.
a) Per fissare l'entità di contributi
alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge
richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la
ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un
guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla
concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2,
137.
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag.
735.
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se
si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata
attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione
professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se il soggetto
abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale
sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della
situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137
III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735
consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.40/48 del 19 ottobre 2021 consid. 10a).
Trattandosi
di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività
lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a
poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa
di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse
già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una
recente sentenza il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e
la presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora
che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità
esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la
cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a
cominciare dall'età, lo stato di salute del soggetto, le attività svolte in
precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro
(DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche DTF 147 III 258 consid. 3.4.4).
b) Nel
caso in esame il Pretore ha accertato che la convenuta, di formazione impiegata
di commercio, al momento della separazione avvenuta nel luglio del 2012 aveva
44.
anni e lavorava al 50%. Negli anni successivi essa ha continuato a svolgere
un'attività lucrativa a tempo parziale, salvo alcuni periodi di disoccupazione,
mentre attualmente non lavora più per problemi di salute. Dalle audizioni
testimoniali dei medici curanti il primo giudice non ha desunto tuttavia che problemi
di salute risultino pregiudicare in modo permanente la capacità lucrativa di
lei, ma ha concluso anzi da tali deposizioni che una ripresa graduale della
capacità lucrativa è possibile, almeno a tempo parziale. Egli ha ascritto di
conseguenza alla moglie un reddito ipotetico di fr. 1950.– mensili, fondato
sull'ultimo guadagno conseguito, per un'attività al 50%.
c) Dalla
nuova documentazione agli atti risulta ora che AP 1 ha percepito dal 1° aprile
2020.
al 31 marzo 2021 una rendita AI di fr. 905.– mensili (in media) e che
attualmente, con una capacità lucrativa del 50%, essa ha una potenzialità
di guadagno residua di fr. 2570.– lordi mensili (fr. 30 835.05 lordi annui). Invocando tale
documentazione il marito chiede perciò che le sia imputato tale introito e non solo
fr. 1950.– mensili, come ha accertato il Pretore. La moglie eccepisce che
tale argomentazione è tardiva perché non è stata allegata in prima sede, mentre
nell'appello incidentale AO 1 non contesta il reddito imputatole dal Pretore,
ma adduce unicamente che essa può esercitare un'attività lucrativa di oltre il
50%. L'obiezione è pertinente, nell'appello incidentale il marito non contestando
il reddito stimato dal primo giudice, bensì il solo grado di occupazione. E gli
atti documentano un'inabilità lavorativa del 50%. Nelle circostanze descritte
non soccorrono motivi, in ultima analisi, per scostarsi della valutazione del
Pretore, che ha accertato il reddito ipotetico in fr. 1950.– netti
mensili.
d) Vista
la situazione economica delle parti, i cui redditi sono sufficienti per
finanziare il fabbisogno della famiglia, non si pone, per lo meno fino al
pensionamento dei coniugi, la questione di sapere se costoro debbano essere
tenuti ad attingere alla rispettiva sostanza (capitale che la moglie percepirà in
liquidazione del regime matrimoniale e provento della vendita dell'abitazione
coniugale). Per contro, quando fissa i contributi di mantenimento il giudice
del divorzio considera anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del
reddito da attività lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera
scarso reddito), entra in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico
(sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 5 luglio consid. 8.3 con rinvii;
v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). E in mancanza di dati
oggettivi sul reddito da capitali questa Camera suole riferirsi, per costante
giurisprudenza, al saggio previsto dall'art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1; RtiD
I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), il quale ammonta attualmente all'1%
(art. 12 lett. j OPP 2; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.201.135
del 10 agosto 2022 consid. 12 con rinvii).
e) In
concreto ogni coniuge recupererà verosimilmente dalla vendita dell'abitazione
coniugale fr. 168 635.– (valore peritale
della particella n. 652 RFD fr. 1 250 000.–, meno i passivi di fr. 887 730.– [v. sopra, consid. 8], meno le spese
di realizzazione stimabili nel 2% del valore peritale, ossia fr. 25 000.–, diviso due [imposte e tassa sugli
utili immobiliari non sono da contabilizzare perché vengono differite]). L'1%
corrisponde dunque a fr. 1686.35 annui.
L'importo di fr. 140.– mensili andrà aggiunto così ai redditi di entrambi
i coniugi dopo la vendita dell'immobile. Il reddito del capitale che la moglie riceverà
in liquidazione del regime matrimoniale (fr. 128 484.–:
consid. 14) andrà parimenti aggiunto, nella
misura di fr. 107.– mensili.
18.
In merito al proprio
fabbisogno minimo, AP 1 chiede
di portarlo da fr. 4151.55 a
fr. 4517.55 mensili, riconoscendole fr. 60.50
mensili per la manutenzione della termopompa e fr. 133.35 mensili
per la spesa del giardino (fattura del 1° luglio 2020 prodotta con l'appello).
Essa chiede altresì di riconoscerle l'aumento del premio della cassa malati,
passato a fr. 640.74 mensili (certificato 2021 della __________ e polizza assicurativa
del __________ prodotti con l'appello), l'aumento
del leasing dell'automobile, lievitato a fr. 299.75 mensili (polizza
di versamento prodotta con l'appello) e l'aumento del premio per l'assicurazione
stabili, passato a fr. 79.60 mensili (fattura del 23 novembre 2020
prodotta con l'appello). Con le osservazioni del 27 ottobre 2022, AP 1
quantifica poi il proprio fabbisogno minimo in fr. 5048.30 sulla scorta
della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, in considerazione altresì dei
maggiori costi dell'elettricità e delle spese di comunicazione (fatture 11
maggio 2022 dell'__________ SA, 28 ottobre 2022 della __________ e 27 maggio
2021.
della __________).
Intanto la riduzione da
fr. 1350.‒ a fr. 1200.‒ mensili del minimo esistenziale
del diritto esecutivo inserito nel fabbisogno della convenuta a partire dal
momento in cui cessa “il diritto al contributo alimentare per la figlia”
considerato dal Pretore non è contestato.
Il costo dell'alloggio invece
va rivalutato da fr. 1066.90 a
fr. 1443.– mensili (interessi ipotecari fr. 1590.–, più la
metà dell'ammortamento diretto di fr. 214.–: doc. II), la dottrina e la
prassi di questa Camera relativa al metodo di calcolo “a due fasi” prevedendo
di stimare nel 20% la quota da conteggiare nel fabbisogno in denaro di un
figlio unico (I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022, consid. 12b; v. anche Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/ Stoll,
Berechnung des
Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11.
November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260). Vanno altresì aggiornati il premio della
cassa malati di fr. 640.74, il premio dell'assicurazione stabili di fr. 79.60,
il leasing dell'automobile di fr. 299.75, il marito non essendosi
confrontato con l'argomentazione del primo giudice circa il periodo
determinante per il calcolo del fabbisogno (sentenza impugnata, consid. 20.3) e
aggiunto un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione
(fr. 150.– mensili). Inoltre vanno considerate le spese per la
manutenzione del giardino di fr. 133.35, per la termopompa di fr. 60.50
(che il marito non contesta in appello) e il costo per l'elettricità di
fr. 312.50 (correlato alla termopompa: sentenza impugnata, pag. 19) queste
ultime tuttavia solo fino al 31 marzo 2023, le stesse non essendo in seguito
più giustificate o essendo già comprese nel minimo esistenziale. Gli interessi
ipotecari (fr. 1590.–), l'ammortamento diretto (fr. 428.–), il premio
dell'assicurazione stabili (fr. 79.60) e la tassa per le canalizzazioni
(fr. 6.50) devono invece essere posti a carico delle parti in ragione di
un mezzo ciascuno (fr. 1052.–) e inseriti nei rispettivi fabbisogni minimi
dal 1° aprile 2023, fino alla vendita della casa. Parimenti, dal 1° aprile
2023, in assenza di allegazioni al riguardo, può essere ragionevolmente
riconosciuto nel fabbisogno della moglie un importo di fr. 1600.– mensili per
i costi dell'alloggio (pigione circa fr. 1800.– stimata in base ad annunci
di appartamenti di 3.5 locali nel quartiere di __________ [www.homegate.ch/affittare]
più fr. 200.– di spese accessorie [tenuto conto che l'abitazione
coniugale era 4.5 locali più giardino], meno la quota già compresa nel
fabbisogno in denaro della figlia).
Per concludere, il fabbisogno
minimo “allargato” di AP 1 va calcolato in fr. 5113.– (arrotondati) mensili
fino al 31 marzo 2023, in fr. 5729.– (arrotondati) mensili fino alla
vendita della casa e in fr. 4677.– (arrotondati)
mensili dalla vendita della casa in poi. Queste ultime due poste andranno
aumentate al termine della formazione adeguata di E__________ di fr. 250.–
(il maggior onere legato ai costi abitativi di fr. 400.– [20% di fr. 2000.–]
e la diminuzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 150.–,
come si è visto).
19.
Per quanto concerne il
fabbisogno minimo del marito, l'importo calcolato dal Pretore in fr. 3539.25
(recte: fr. 3538.– arrotondati) non è sostanzialmente contestato
alle parti, se non in relazione alla posta dell'ammortamento indiretto di fr. 423.50
messa in discussione dalla moglie (appello, pag. 15). A esso va aggiunto il
forfait per le spese di telefonia e di comunicazione (fr. 150.– mensili)
e metà dell'ammortamento (che nel frattempo è passato da indiretto a diretto) di
fr. 214.– fino al 31 marzo 2023 (consid. 7b) con il conseguente
stralcio dell'importo originario di fr. 425.– considerato dal primo
giudice. Il fabbisogno minimo del marito risulta quindi di fr. 3327.–
mensili, mentre dal 1° aprile 2023 fino alla vendita del-l'abitazione coniugale
andrà aumentato di fr. 1052.– mensili (metà degli oneri legati
all'immobile) e fissato in fr. 4379.– mensili.
20.
Alla luce di quanto
precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare, fermo restando che, maggiorenne,
la figlia non partecipa al riparto dell'eccedenza
(DTF 147 III 283 consid. 7.3; I CCA sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022
consid. 3b):
Finché madre e figlia occuperanno
l'abitazione coniugale
(31 marzo 2023 al più
tardi)
Reddito del marito fr. 10 067.‒
Reddito della moglie fr.
2.
057.‒
fr. 12
124.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 327.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 5 113.‒
fr. 8 440.‒ mensili
Eccedenza fr.
3.
684.‒ mensili
./.
contributo alimentare per la figlia fr. 1 590.‒ mensili
Eccedenza
da dividere fr. 2 094.‒ mensili
Metà
dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 047.‒
mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr. 3327.‒ + fr. 1047.‒ = fr. 4 374.‒ mensili,
deve
versare per la figlia: fr. 1 590.‒ mensili, assegni familiari non compresi
e
deve versare per la moglie:
fr. 5113.‒ + fr. 1047.‒ ./. fr. 2057.‒
./.
fr. 214.‒ (consid. 7b) = fr. 3 889.‒
mensili
arrotondati a fr.
3.
890.‒ mensili
Dal 1° aprile 2023 fino
alla vendita dell'abitazione coniugale
a) Fino al termine della formazione adeguata da parte della
figlia
Reddito del marito fr. 10 067.‒
Reddito della moglie fr. 2 057.‒
fr. 12
124.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 379.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 5 729.‒
fr. 10 108.‒ mensili
Eccedenza fr.
2.
016.‒ mensili
./.
contributo alimentare per la figlia fr. 1 590.‒ mensili
Eccedenza
da dividere fr. 426.‒ mensili
Metà
dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 213.‒ mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr. 4379.‒ + fr. 213.‒ = fr. 4
592.‒ mensili,
deve
versare per la figlia: fr. 1590.‒ mensili, assegni familiari non
compresi
e
deve versare per la moglie:
fr. 5729.‒ + fr. 213.‒ ./. fr. 2057.‒
= fr. 3 885.‒ mensili.
b) Dal termine della formazione adeguata della figlia in
poi
Reddito del marito fr. 10 067.‒
Reddito della moglie fr. 2 057.‒
fr. 12 124.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 379.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 5 979.‒ (consid.
18)
fr. 10 358.‒ mensili
Eccedenza
da dividere fr. 1 766.‒ mensili
Metà
dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 883.‒ mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr. 4379.‒ + fr. 883.‒ = fr. 5 262.‒ mensili
e
deve versare per la moglie:
fr. 5979.‒ + fr. 883.‒ ./. fr. 2057.‒
= fr. 4 805.‒ mensili.
Dalla vendita
dell'abitazione coniugale fino al pensionamento
a) Fino al termine della formazione adeguata da parte della
figlia
Reddito del marito fr. 10 207.‒ (consid. 17e)
Reddito della moglie fr. 2 197.‒ (consid. 17e)
fr. 12 404.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 327.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 677.‒
fr.
8.
004.‒ mensili
Eccedenza fr.
4.
400.‒ mensili
./.
contributo alimentare per la figlia fr. 1 590.‒ mensili
Eccedenza
da dividere fr. 2 810.‒ mensili
Metà
dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 405.‒
mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr. 3327.‒ + fr. 1405.‒ = fr. 4 732.‒ mensili,
deve
versare per la figlia fr. 1590.‒ mensili, assegni familiari non
compresi
e
deve versare per la moglie:
fr. 4677.‒ + fr. 1405.‒ ./. fr. 2197.‒
= fr. 3 885.‒ mensili.
b) Dal termine della formazione
adeguata della figlia in poi
Reddito del marito fr. 10 207.‒
Reddito della moglie fr. 2 197.‒
fr. 12 404.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3 327.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 927.‒ (consid.
18)
fr.
8.
254.‒ mensili
Eccedenza
da dividere fr. 4 150.‒ mensili
metà
eccedenza fr. 2 075.‒
mensili.
Il
marito può conservare per sé:
fr. 3327.‒ + fr. 2075.‒ = fr. 5 402.‒ mensili
e
deve versare per la moglie:
fr. 4927.‒ + fr. 2075.‒ ./. fr. 2197.‒
= fr. 4 805.‒ mensili.
Ne discende che la moglie ha diritto a un contributo alimentare
di fr. 3890.‒ mensili fino al 31 marzo 2023, di fr. 3885.‒
mensili dal 1° aprile 2023 fino alla vendita della casa (somma che aumenterebbe
a fr. 4805.‒ qualora la figlia dovesse terminare in tale periodo una
formazione appropriata) e di fr. 3885.‒ mensili dalla vendita della
casa fino al di lei pensionamento (somma che aumenterà a fr. 4805.‒
mensili il giorno in cui la figlia avrà concluso una formazione appropriata).
21.
Quanto alla durata del
contributo alimentare, il Pretore ha constatato che negli allegati di risposta
e duplica la convenuta ne postulava uno vita natural durante, ma che nel
memoriale conclusivo non precisava più nulla sulla durata. In ogni caso, secondo
il Pretore, spettava alla moglie raccogliere i dati necessari per illustrare la
propria situazione finanziaria dopo il pensionamento, ciò che essa ha trascurato.
Di conseguenza il primo giudice ha limitato la durata del contributo alimentare,
facendolo decadere al pensionamento di lei.
a)
L'appellante
contesta tale conclusione, indicando di avere chiesto nel memoriale conclusivo
un contributo alimentare suddiviso in due periodi: il primo fino ai 18 anni
della figlia E__________ e il secondo “in seguito”, cioè senza limiti di tempo.
Visto il matrimonio di lunga durata (oltre 20 anni) e il suo stato di salute che
influenza negativamente la capacità lucrativa, essa esclude inoltre di poter
sopperire a sé medesima con mezzi propri dopo l'età della pensione. Infine essa
cita due sentenze di questa Camera (inc. 11.2018.50 del 20 gennaio 2019 e
inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020), sostenendo che il Pretore era tenuto ad
accertare di propria iniziativa il prevedibile ammontare della sua spettanza
AVS e LPP. Chiede così che gli atti siano rinviati al primo giudice perché
accerti il prevedibile ammontare di tali rendite.
b) Di
norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto
per il tempo necessario finché il coniuge creditore riacquisti la propria
autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La
durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di
coprire da sé il proprio debito mantenimento. Il sistema dello splitting
e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la
decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997), e la divisione
dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola,
di evitare lacune previdenziali nel periodo anteriore al divorzio. In linea di
principio, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al
pensionamento del beneficiario. Se il creditore alimentare non è in grado
tuttavia di provvedere da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può
essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF
141.
III 469 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18
settembre 2020 consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79
del 24 marzo 2021 consid. 8).
c) Nella
fattispecie il Pretore non può essere seguito quando interpreta come rinuncia a
un contributo alimentare dopo il pensionamento il fatto che la convenuta non
abbia usato esplicitamente la locuzione “vita natural durante” nel memoriale
conclusivo. In quel memoriale AP 1
postulava effettivamente un contributo alimentare scaglionato in due periodi:
il primo fino ai 18 anni della figlia e il secondo “in seguito”, cioè senza
limiti di tempo. Nulla induce a concludere perciò che essa abbia rinunciato a
un contributo alimentare dopo il pensionamento.
d) Oltre
a ciò, la sentenza impugnata non può essere condivisa nemmeno nella misura in
cui il Pretore ha rinunciato a chiarire la situazione della convenuta dopo il
pensionamento. Certo, per
quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare
dopo il divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1
CPC), sicché incombe anzitutto alle parti allegare i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di
prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il
giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti
necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC).
Il giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto
la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede
il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni
documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per
statuire sulle richieste di giudizio (RtiD I-2021 pag. 732 n. 31c; più di
recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.21 del 15 ottobre 2022 consid. 3).
e) È
vero che in concreto AP 1 nulla ha addotto circa la sua situazione
previdenziale dopo il pensionamento. È altrettanto vero però che il Pretore non
l'ha nemmeno invitata a documentarla. In realtà, egli avrebbe dovuto impartire
un termine all'interessata perché si rivolgesse alla Cassa cantonale di
compensazione AVS e agli istituti di previdenza cui la convenuta è affiliata (la
A__________ Fondazione previdenza professionale __________, presso la quale è
confluito l'importo di fr. 97 191.94
con interessi, la Fondazione collettiva __________ __________ e la Fondazione
Istituto collettore LPP: sentenza citata del Tribunale cantonale delle
assicurazioni dell'11 agosto 2022) e si facesse quantificare una stima della
sua presumibile rendita AVS, come pure della presumibile rendita LPP, tenendo
conto di un attuale reddito ipotetico di fr. 1950.‒ mensili (consid.
17c). Avesse poi la convenuta disatteso l'invito nonostante una diffida, il
Pretore avrebbe potuto rimetterla alle sue responsabilità.
f) Visto
quanto precede, in concreto i fatti da porre alla base del giudizio vanno
completati in punti essenziali. Non spetta a questa Camera pronunciare essa
medesima sulla scorta di nuovi accertamenti, quasi fosse una giurisdizione di
primo grado, anche perché occorrerà ancora stimare quanto l'interessata potrà
prelevare mensilmente, per far fronte al proprio mantenimento, dal ricavo netto
della vendita dell'abitazione coniugale e dalla sua spettanza in liquidazione
del regime dei beni. Su tali questioni non rimane perciò che annullare la
sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio
(analogamente: RtiD I-2021 pag. 733 consid. 7c). Entro tali limiti l'appello
merita accoglimento.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
22.
Il
Pretore ha posto le spese processuali di fr. 15 000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensando le ripetibili. Nell'appello incidentale AO 1 censura tale chiave di
riparto, chiedendo di addebitare due terzi degli oneri alla moglie. Come
giudicherà il Pretore sul rinvio inerente al contributo ali-mentare dopo il
pensionamento della moglie non è dato di prevedere. Sulle spese processuali e
le ripetibili egli giudicherà pertanto al momento in cui emanerà la nuova
sentenza.
23.
Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta sul contributo alimentare,
ma solo parzialmente sulla liquidazione del regime dei beni e soccombe riguardo
al diritto di abitazione e allo scioglimento della comproprietà. Nel complesso
quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107
cpv. 1 lett. c CPC) e che l'esito è stato determinato essenzialmente da un
cambio di giurisprudenza da parte del Tribunale federale, si giustifica di
porre equitativamente le spese del suo appello a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Per quel che è dell'appello
incidentale, AO 1 ottiene ragione sul diritto di abitazione e sullo scioglimento
della comproprietà, ma è per lo più soccombente sulla liquidazione del regime
dei beni e sul contributo alimentare per la moglie. Nel complesso si giustifica
perciò di porre equitativamente le spese del suo appello una volta ancora a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
24.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente
decisione va comunicato anche alla figlia E__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui sono ricevibili,
gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è
così riformata:
5. È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla
particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________. Dal 1°aprile 2023 ogni
coniuge potrà adoperarsi autonomamente per mettere in vendita a trattative
private il fondo a un prezzo minimo di fr. 1 250 000.–.
Il ricavo della vendita (previa
restituzione ai coniugi dei rispettivi prelievi anticipati LPP immessi
nell'acquisto del fondo, dedotti gli oneri ipotecari, tasse, imposte e ogni
altra spesa connessa alla compravendita) andrà suddiviso tra le parti in ragione
di metà ciascuno. Ognuna di loro si farà carico del rimborso alla propria cassa
pensione del prelievo anticipato. I debiti gravanti la quota di comproprietà di
AO 1 restano a carico di lui.
6.
La richiesta intesa a ottenere un
diritto di abitazione sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________,
è respinta. AP 1 è tenuta a lasciare l'abitazione entro il 31 marzo 2023.
7.
Il
regime dei beni è liquidato nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1 la
somma di fr. 128 484.–. Gli interessi del 5% decorrono dal
passaggio in giudicato del presente dispositivo. Per il resto ogni coniuge
rimane proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati.
9. AO 1 è condannato a versare a AP 1,
in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di
mantenimento:
fr. 3890.‒ mensili fino al 31 marzo 2023 (al più tardi),
fr. 3885.‒
mensili dal 1° aprile 2023 fino alla vendita della casa, somma che aumenterà a
fr. 4805.‒ se il diritto al contributo alimentare per la figlia dovesse
terminare nel frattempo,
fr. 3885.‒
mensili dalla vendita della casa fino alla scadenza del diritto al contributo
alimentare per la figlia,
fr. 4805.‒
mensili in seguito, fino al pensionamento di AP 1.
II. Il dispositivo n. 9
seconda frase e il dispositivo n. 11 della sentenza impugnata sono annullati e
gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
III. Per il resto gli appelli
sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Le spese dell'appello
principale, di fr. 9000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Le spese dell'appello
incidentale, di fr. 9000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
VI. Notificazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).