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Decisione

11.2021.13

Divorzio: scioglimento di comproprietà, diritto di abitazione, liquidazione del regime matrimoniale e contributi alimentari per la moglie

19 gennaio 2023Italiano63 min

I coniugi si sono separati nell'estate del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.13

Lugano

19 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2016.164 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 luglio 2016 da

AO

1 ora in

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. . PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 1° febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 18 dicembre 2020

e sull'appello incidentale

dell'11 maggio 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1973) e AO 1 (1968)

si sono sposati nel Comune di __________ il 27 luglio 2000. Dal matrimonio è

nata E__________, il 25 giugno 2004. Il marito è consulente aziendale e

finanziario per la A__________, __________. Impiegata di commercio, durante la

vita in comune la moglie ha lavorato a metà tempo per la __________ SA di __________.

Fatti

I coniugi si sono separati nell'estate del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione

familiare di __________ (particella n. 652 RFD, comproprietà dei coniugi

in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Una procedura a

tutela dell'unione coniugale introdotta il 25 novembre 2013 da AO 1 davanti al

Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, è terminata con un accordo

omologato il 10 dicembre 2014 in virtù del quale E__________ è stata affidata

alla madre, cui è stata attribuita l'abitazione coniugale, AO 1 impegnandosi da

parte sua a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3000.–

mensili fino al 31 dicembre 2014, ridotti in seguito a fr. 2750.– mensili,

e un contributo per la figlia di fr. 1800.– mensili (assegni familiari non

compresi). Il marito ha assunto inoltre l'ammortamento indiretto del debito

ipotecario acceso sull'abitazione familiare, mentre la moglie si è fatta carico

degli interessi ipotecari e delle spese ordinarie gravanti il medesi­mo (inc.

SO.2013.4901). Il 1° febbraio 2017 AP 1 ha locato un appartamento a __________

e il 9 febbraio successivo AO 1 ha cominciato a lavorare a metà tempo per l'impresa

T__________ SA di __________.

C. Nel frattempo, il 22

luglio 2016, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,

proponendo l'affidamento di E__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto

dell'autorità parentale, e offrendo un contributo alimentare per la sola figlia

di fr. 1753.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 2015.–

mensili fino alla maggiore età. In

esito alla liquidazione del regime matrimoniale egli ha rivendicato lo

scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante vendita a

trattative private con suddivisione del ricavo a metà, la restituzione da parte

della moglie di fr. 34 475.– che questa

avrebbe prelevato senza giustificazione dal conto bancario intestato ai

coniugi, il rimborso della metà dell'ammortamento indiretto annuo di fr. 5100.–

a decorrere dal gennaio del 2015 e, qualora l'abitazione coniugale non fosse stata

venduta entro il 31 dicembre 2017, la metà delle imposte arretrate sino al

31 dicembre 2013. Infine egli ha postulato la divisione a metà degli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il

matrimonio (inc. DM.2016.164). Contestualmente egli ha sollecitato

in via cautelare – già inaudita parte – la soppressione del contributo

alimentare per la moglie o, quanto meno, la riduzione di tale contributo a fr. 1344.–

mensili e di quello per la figlia a fr. 860.– mensili (assegni familiari

non compresi). Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il

Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare”

(inc. CA. 2016.279).

D. All'udienza

del 28 settembre 2016, indetta per il tentativo di conciliazione nella

causa di divorzio e per il contraddittorio cautelare, i coniugi si sono accordati

sul principio del divorzio, sull'affidamento della figlia alla madre con il più

ampio diritto alle relazioni personali paterne, sull'esercizio congiunto dell'autorità

parentale, su un contributo alimentare per E__________ di fr. 2015.– mensili

(assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età e sulla divisione a

metà degli averi previdenziali. Le parti non si sono intese per contro sullo

scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione coniugale, né sulla

liquidazione del regime dei beni, né sul contributo alimentare per la moglie, né

sulla ripartizione delle spese giudiziarie. Il marito ha contestualmente

ritirato l'istanza cautelare, che è stata stralciata dal ruolo. Il Pretore ha

assegnato infine a AO 1 un termine per motivare la petizione. Scaduto

infruttuoso il termine, il 13 dicembre 2016 egli ha assegnato un termi­ne

alla moglie per presentare il memoriale di risposta.

E. Il 30 marzo 2017 AP 1

ha adito a sua volta il Pretore per ottenere l'aumento in via cautelare del

contributo alimentare per sé a fr. 1874.60 mensili e di quello per la figlia a

fr. 3759.85 mensili o, quanto meno, a complessivi fr. 5634.45

mensili, assegni familiari non compresi (inc. CA.2017.99). Nella sua risposta

di merito del 2 maggio 2017 essa ha poi postulato un contributo alimentare per

la figlia di fr. 3781.15 mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non

compresi, e uno di fr. 1721.30 mensili fino al termine di un'adeguata

formazione, come pure un contributo per sé di fr. 1904.– mensili fino alla maggiore età della figlia, di

fr. 3963.85 mensili fino al termine della formazione adeguata di

quest'ultima e di fr. 4439.15 mensili vita natural durante. Essa ha rivendicato

altresì un diritto di abitazione sull'alloggio coniugale fino al 25 giugno

2029, mentre allo scadere di tale diritto si sarebbe sciolta la comproprietà

immobiliare mediante vendita e divisione a metà del ricavo netto. Infine la

convenuta ha instato per il

pagamento di fr. 163 102.75

con interessi in liquidazione del regime dei beni.

F. All'udienza del 18

maggio 2017, indetta per le prime arringhe e per il contradditorio cautelare, AP

1 ha ridotto la sua pretesa cautelare, limitandosi a postulare un aumento del

contributo alimentare per sé a fr. 3534.40 mensili. Il marito ha proposto di

respingere l'istanza. Per quanto attiene alla causa di merito, con replica

prodotta seduta stante AO 1 ha sostanzialmente reiterato le proprie richieste,

salvo modificare il contributo alimentare offerto per la figlia in fr. 3052.75

mensili fino al 16° compleanno, assegni familiari non compresi, e in

fr. 1379.75 mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi,

precisando in fr. 19 511.– l'importo prete­so

dalla moglie per imposte arretrate. Egli si è opposto altresì al diritto di

abitazione postulato dalla moglie, ribaden­do la sua richiesta di sciogliere la

comproprietà. Il Pretore ha così assegna­to alla moglie un termine per

presentare la duplica e ha rinviato le prime arringhe.

G. Con decreto cautelare

del 20 giugno 2017 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 e ha

condannato il marito a versare un contributo alimentare per lei di

fr. 3396.– mensili dal 1° aprile 2017. Un appello presentato il 3 luglio

2017 da AO 1 contro tale decreto è stato respinto con sentenza del 27 novembre

2018 da questa Camera, che ha confermato il decreto cautelare (inc.

11.2017.66).

H. Il 4 settembre 2017

la moglie ha presentato il memoriale di duplica in cui ha adeguato le sue

pretese, aumentando il contributo alimentare rivendicato per sé a fr. 2474.–

mensili fino alla maggiore età della figlia, a fr. 4534.– mensili dalla

maggiore età al termine della formazione adeguata di quest'ultima e a fr.

5009.– mensili dopo di allora, vita natural durante. Inoltre essa ha aumentato

la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale a fr. 243 137.– con interessi. Su richiesta dei

coniugi, il Pretore ha sospeso il 24

novembre 2017 la procedura per trattative.

I. Riattivata la causa il 5 febbraio

2018, alle prime arringhe del 12 aprile 2018 le parti si sono riconfermate

nelle loro domande e hanno notificato le prove. L'istruttoria è iniziata seduta

stante. Nel corso della stessa l'arch. __________ __________ è stato chiamato a

rilasciare una perizia sul valore venale dell'immobile a __________.

Il 16 gennaio 2020 il Pretore ha sentito la figlia E__________ e il 27 gennaio successivo

i medici curanti della moglie. A quest'ultima udienza, indetta per le audizioni

testimoniali e le arringhe finali, i coniugi hanno chiesto di lasciare loro

tempo per valutare la possibilità di raggiungere un accordo, rinunciando alle

arringhe finali in favore di conclusioni scritte. Essi si sono visti assegnare

così un termine fino al 2 mar­zo 2020 per comunicare l'esito delle discussioni.

Decorso infruttuoso il termi­ne, il Pretore ha assegnato ai coniugi il 13 marzo

2020 un nuovo termi­ne per inoltrare i memoriali conclusivi.

L. Nel suo memoriale

conclusivo del 18 maggio 2020 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, salvo

aggiornare i contributi alimentari proposti per la figlia a fr. 3393.85

mensili (assegni familiari e contributo di

accudimento compresi) fino al 16° compleanno e a fr. 1840.– mensili

fino alla maggiore età o al termine di “una prima formazione adegua­ta” (assegni familiari compresi). Egli

ha rivendicato altresì fr. 59 375.55 in

liquidazione del regime dei beni e il pagamento di metà dell'ammortamento

indiretto, pari a fr. 2550.– annui dal 1° gennaio 2020 fino al giorno della

vendi­ta del fondo.

Nel suo allegato

conclusivo del 4 maggio 2020 AP 1 ha modificato in parte le proprie richieste,

postulando un contributo alimentare di fr. 2015.– mensili per la figlia

fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, e uno per sé di

fr. 5859.– mensili fino alla maggiore età di E__________, ridotto a

fr. 5709.– mensili dopo di allora. Inoltre essa ha ridotto la pretesa in

liquidazione del regime dei beni a fr. 162 938.25

con interessi, precisando le modalità per lo scioglimento della comproprietà

immobiliare nel senso di fissare un

prezzo di vendita minimo di fr. 1 250 000.–, pari al valore

venale stimato dal perito, e riconfermandosi per il resto nelle proprie

domande.

M. Statuendo con sentenza del 18 dicembre 2020, il Pretore ha

pronunciato il divorzio e ne ha regolato gli effetti come segue:

– affidamento

della figlia E__________ alla madre con autorità parentale congiunta;

– “ampio

diritto alle relazioni personali” tra padre e figlia, da concordare

direttamente tra genitori, con regolamentazione mini­ma in caso di disaccordo;

– scioglimento

della comproprietà sull'abitazione coniugale differito al 30 giugno 2023; in

seguito, vendita del fondo a trattative

private per almeno fr. 1 250 000.–

con suddivisione del ricavo netto a metà, ogni coniuge facendosi carico del

rimborso alla cassa pensione del proprio prelievo anticipato, mentre i debiti

gravanti la quota di comproprietà del marito restano a carico di quest'ultimo;

– iscrizione

di un diritto d'abitazione in favore di AP 1 fino al 30 giugno 2023 sulla

particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________, con obbligo per la

medesima di assumere gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione;

– liquidazione

del regime dei beni nel senso che ogni coniuge rimane proprietario di quanto in

suo possesso, con obbligo per AO 1 di versare alla moglie una liquidazione di fr. 106 477.50 con interessi del 5%;

– suddivisione del

“secondo pilastro” a metà “come di legge” e trasmissione dell'incarto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per determinare il capitale soggetto a divisione;

– condanna

di AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2200.–

mensili finché la figlia percepirà un contributo alimentare e di

fr. 2050.– mensili da allora in poi, fino al pensionamento della beneficiaria;

– condanna

di AO 1 a versare un contributo alimentare per la figlia E__________ di fr.

1590.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione

professionale, assegni familiari non compresi.

Le

spese processuali di fr. 15

000.– sono state addebitate

alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

N. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° febbraio

2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder differire

lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale fino al termine

del liceo da parte della figlia E__________ o, in subordine, fino al 30 giugno

2024, con costituzione di un diritto di abitazione in suo favore nei medesimi

termini dietro assunzione, da parte sua, dell'intero onere ipotecario e dei

costi di manutenzione ordinaria. Essa postula inoltre il versamento di

fr. 149 113.05 in liquidazione

del regime dei beni e un contributo alimentare per sé di fr. 4151.55 mensili fino al proprio

pensionamento. Per il calcolo preciso del contributo alimentare in favore di

lei dopo il pensionamento essa chiede che la sentenza sia annullata e gli atti

rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previa integrazione dell'istruttoria.

O. Nelle sue

osservazioni dell'11 maggio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello o, in via

subordinata, di obbligare la moglie ad assumere come indennità per la

costituzione del diritto di abitazione anche la metà dell'ammortamento annuo

relativo all'abitazione coniugale. Con appello

incidentale egli chiede poi lo scioglimento immediato della comproprietà sull'abitazione

coniugale con suddivisione del ricavo netto a metà e riduzione a fr. 40 048.80 di quanto dovuto alla moglie in liquidazione

del regime dei beni o, qualora tale importo non venisse riconosciuto, deduzione

di fr. 19 000.– (la metà dell'importo di

fr. 38 000.– di cui il debito ipotecario è

diminuito con l'escussione della polizza vita data in garanzia) dalla quota del

ricavo della moglie dalla vendita dell'abitazione coniugale.

L'appellante sollecita inoltre

la soppressione del contributo alimentare per la moglie o, in subordine, la

riduzione del medesimo a fr. 300.– mensili fino alla riscossione di

contributi alimentari da parte della figlia e a fr. 150.– mensili dopo di

allora fino “al più tardi” al pensionamento della moglie

oppure, in via ancor più subordinata, a fr. 1400.– mensili o a fr. 1250.–

mensili fino al pensionamento ove fosse confermata un'incapacità lucrativa del 50% che comporterebbe l'aggiunta al reddito

ipotetico di fr. 1900.– di una “rendita d'invalidità ipotetica” pari ad almeno fr. 800.– mensili. AO 1 chiede

infine che le spese processuali di primo grado siano poste per due terzi a

carico della moglie. Con le osservazioni del 5 luglio 2021 AP 1 conclude per il

rigetto dell'appello incidentale.

P. Il 22 dicembre 2021 AP

1 ha comunicato a questa Camera che con decisione del 21 dicembre 2021 l'Ufficio

assicurazione invalidità ha accertato

un'incapacità lavorativa da parte sua del 100% dal 23 aprile 2019 e del 50% dal

gennaio del 2021. Su tale base le è stata concessa una mezza rendita di invalidità

con grado al 59% dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2021. Il 3 gennaio

2022 AO 1 ha prodotto a sua volta una lettera 6 dicembre 2021 in cui Banca __________

di __________ confermerebbe l'escussione della citata polizza assicurativa G.__________.

Il 10 gennaio 2022 la moglie ha contestato la produzione di quest'ultimo

documento, ritenendolo inammissibile, così come le considerazioni del marito.

Q. Il 18 agosto 2022 AP

1 ha trasmesso a questa Camera una sentenza dell'11 agosto 2022 in cui

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quantificato in fr. 97 191.94 oltre interessi compensativi dal 22

luglio 2016 l'importo che l'istituto di previdenza del marito deve versare al suo,

soggiungendo che in mancanza di un contratto previdenziale essa non avrà

diritto ad alcuna rendita quando raggiungerà l'età pensionabile.

R. Il 23 settembre 2022

la giudice delegata della Camera ha assegnato alle parti un termine per

presentare eventuali osservazioni sul metodo di calcolo (“a due fasi”) per determinare i

contributi alimentari nel diritto di famiglia. Mediante allegato del 27 ottobre

2022 AP 1 ha prodotto nuovi documenti e ha quantificato il contributo

alimentare a suo favore in fr. 4226.40 mensili fino al dicembre del 2022 e

in fr. 4071.65 mensili dopo di allora e quello a favore della figlia in

fr. 1598.55 mensili fino al dicembre del 2022 e in fr. 1908.10 mensili

dal gennaio del 2023, assegni familiari non compresi. Da parte sua AO 1 con un

memoriale di quello stesso 27 ottobre 2022, dopo avere premesso che il

contributo alimentare per E__________ non è stato impugnato, si è opposto – qualora

fosse respinto il suo appello incidentale – al riconoscimento in favore della

moglie della quota di eccedenza che risulterebbe dall'applicazione del nuovo

metodo di calcolo del contributo alimentare. Il 3 novembre 2022 egli si è poi opposto

all'assunzione di taluni documenti prodotti il 27 ottobre 2022 da AP 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano

in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10

000.– secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella

decisione impugna­ta (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione del regime dei

beni e dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Circa la

tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata

è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 dicembre 2020 (tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2021 (compreso)

in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto il 1° febbraio

2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo. Tempestivo

è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti

entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è

stato notificato all'attore il 26 marzo 2021. Il termine di riscorso è rimasto

sospeso tuttavia fino all'11 aprile 2021 (incluso) conformemente all'art. 145

cpv. 1 lett. a CPC. Inoltrato l'11 maggio 2021, ultimo giorno utile, sotto

questo profilo anche tale rimedio giuridico è ammissibile.

2.

All'appello

AP 1 acclude la

pagella scolastica della figlia relativa al­l'anno scolastico 2019/2020 (con l'indicazione

“non promossa” di E__________), un attestato 22 gennaio 2021 del Liceo cantonale

di __________ che confermava la frequenza del primo anno di liceo da par­te

della figlia, un certificato del premio inerente alla cassa malati di AP 1

per la copertura 2021 secondo la LAMal emesso il 5 ottobre 2020, una polizza d'assicurazione

complementare concernente la stessa AP 1 della __________ Assicurazioni SA

datata 7 ottobre 2020, una fattura del giardiniere “__________” B__________ __________

del 1° luglio 2020, una polizza di versamento per il leasing dell'automobile

della moglie con scadenza 2 dicembre 2019 e una fattura 23 novembre 2020 dei

premi 2021 dell'assicurazione stabili riferita

all'abitazione coniugale. Con le osservazioni all'appello

incidentale essa produce inoltre una “lettera

di dimissione” del­l'Ospedale Civico di __________ del 27 giugno 2021 (doc. B

delle osservazioni all'appello incidentale). AO 1 allega a sua volta alle proprie

osservazioni e all'appello incidentale una lettera 6 aprile 2021 del

patrocinatore della moglie (doc. I dell'appello incidentale) e una lettera 23

marzo 2021 della Banca __________ (doc. II dell'appello incidentale). Il

22.

dicembre 2021 AP 1 ha fatto seguire la citata decisione 21 dicembre 2021

dell'Ufficio assicurazione invalidità e il 18 agosto 2022 la sentenza 11 agosto

2022.

del Tribunale cantonale delle assicurazioni. AO 1 ha prodotto il 3 gennaio

2022.

una lettera datata 6 dicembre 2021 della Banca __________ di __________. Con

le sue osservazioni del 27 ottobre 2022 AP 1 ha trasmesso infine la fattura

dell'11 maggio 2022 dell'__________ SA relativa alla fornitura di elettricità per il periodo 5 maggio 2021 al 26 aprile

2022, fatture del 28 ottobre 2022 e del 27 maggio 2021 della __________ e della

__________, come pure una polizza della cassa malati __________ relativa alla

figlia E__________ per il 2023.

Ora,

nella misura in cui sono successivi alla chiusura dell'istruttoria e alla

presentazione dei memoriali conclusivi, i documenti elencati dianzi sono ricevibili

(art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla rilevanza di simili documenti ai fini del

giudizio, essa sarà esaminata in appresso, mentre la questione legata all'ammissibilità

della lettera 6 aprile 2021 del patrocinatore della moglie può rimanere aperta,

la stessa essendo ininfluente per la decisione.

3.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione

coniugale e la costituzione del diritto di abitazione, la liquidazione del

regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie e le spese processuali

di primo grado. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in

giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Altrettanto

vale per il contributo alimentare in favore della figlia (fr. 1590.– oltre

assegni familiari), che non è stato contestato e che, essendo E__________

divenuta maggiorenne in pendenza di appello, questa Camera non può rivedere

d'ufficio. Ricordato ciò, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà

e le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno

esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD

II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40/48

del 19 ottobre 2021 consid. 3). Non v'è ragione in concreto per

procedere diversamente.

I. Sul diritto di abitazione e sullo

scioglimento della

comproprietà

immobiliare

4.

Per quanto concerne lo scioglimento della

comproprietà sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________,

il Pretore ha accertato che le parti concordano sulla vendita dell'immobile a

trattative private e sul riparto a metà dell'utile netto. Egli ha analizzato poi

la possibilità di attribuire alla convenuta il diritto di abitazione da lei rivendicato

fino al 26 giugno 2029 (25° complean­no della figlia). Visto che E__________,

sedicenne, desiderava continuare a vivere nell'abitazione di __________ almeno fino

al termine del liceo e vagliati gli argomenti prettamente economici evocati dal

padre, il primo giudice ha ritenuto di concedere a AP 1 e alla figlia un diritto di

abitazione fino alla presumibile conclusione degli studi liceali da

parte di E__________, ovvero fino al 30 giugno 2023. Circa l'indennizzo spettante

a AO 1, il Pretore ha accolto la proposta della

moglie di assumere l'intero onere ipotecario e i costi della manutenzione

ordinaria, considerato anche come su tale questione il marito fosse rimasto

silente.

5.

Nel

suo appello AP 1 fa valere che E__________ non è stata promossa al secondo anno

di liceo e chiede che il diritto di abitazione sia accordato fino al termine

del liceo da parte della figlia, senza fissare scadenze, ma almeno fino al 30

giugno 2024, postulando negli stessi termini un differimento dello scioglimento

della comproprietà. Nell'appello incidentale l'attore contesta il diritto di

abitazione concesso alla moglie, chiedendo che la comproprietà sia sciolta

senza indugio con la vendita immediata dell'immobile. Nelle osservazioni all'appello

egli adduce che la dilazione sollecitata dalla convenuta non è nemmeno motivata,

né è dato di sapere quando e se la figlia terminerà il liceo. Egli soggiunge inoltre

che, fosse confermato il diritto di abitazione, la moglie sareb­be tenuta a coprire

anche un indennizzo semestrale di fr. 1285.– per la metà dell'ammortamento

dovuto dal 1° maggio 2021 fino alla vendita del fondo.

6.

Per

quanto attiene al diritto di abitazione, l'art. 121 cpv. 3 CC prevede che qualora l'alloggio familiare

appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra parte un

diritto di abita-zione per una durata limitata e contro adeguata indennità o

computazione sul contributo di mantenimento, “quando lo giustifichi­no

la presenza di figli o altri gravi motivi” (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice verificare se un tale diritto

sia giustificato, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi (RtiD II-2015 n. 6c pag.

789.

consid. 3d con rinvii). Identico principio è applicabile anche

alle comproprietà fra coniugi (I CCA sentenza inc. 11.2017.15 del 14

novembre 2018 consid., 7 con rinvio; v. anche Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du

divorce, Basilea 2021, n. 312), come in concreto. Se soccorrono le premesse dell'art.

121.

cpv. 1 CC, il diritto di abitazione è attribuito come misura transitoria

per consentire al coniuge beneficiario di trovare un altro alloggio. È esclusa

ad ogni modo l'assegnazione di un diritto di abitazione di lunga durata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, 3ª edizione, pag. 191 n. 224d e 224e).

a) Il principio appena enunciato vale per

figli minorenni. Non è chiaro invece se valga anche per maggiorenni

(affermativi: Scyboz

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 121, nota 22; Blaser/Kohler-Vaudaux,

Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de

dé­sunion in: FamPra.ch 2009 pag. 348 e riferimenti; Breitschmid in: Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht, 3ª edizione, n. 2 ad art. 121 CC). Comunque sia, l'età dei figli

concorre a determinare il loro grado di attaccamento all'abitazione familiare e

l'esigenza di prossimità agli edifici scolastici o di formazione, giacché più

grandi essi sono meno importante è tale legame (cfr.: I CCA, sentenza inc. 11.2017.15 del 14 novembre 2018 consid.

7a con rinvii). Oltre a quello dei figli, per ottenere un diritto di

abitazione il coniuge richiedente può invocare interessi propri, legati in

particolare alla sua salute, alla sua attività professionale, come pure alla

sua situazione finanziaria o sociale (Leuba/Meier/Papaux

van Delden, op. cit., nota piè di pagina 531; Barrelet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond

et procédure, Basilea 2016, n. 9 ad art. 121 CC con riferimenti; Scyboz, loc. cit.; Blaser/ Kohler-Vaudaux,

loc. cit.), analogamente a quanto avviene per l'attribuzione

dell'abitazione coniugale pendente causa giusta l'art. 176 CC (criteri: RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con

rinvii; da ultimo: I CCA, inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020 consid.

11a).

b) Nel

caso specifico la figlia E__________, divenuta maggiorenne in pendenza di

appello, frequenta il liceo. Davanti al Pretore essa ha dichiarato di soffrire

d'ansia, soprattutto per il timore di non ottenere buoni risultati scolastici,

precisando che la permanenza nell'abitazione dove è cresciuta le garantirebbe

maggiore sicurezza, così come vivere nello stesso Comune. Essa non dimostra però

un peculiare attaccamento alla casa di __________ e l'ansia da lei dichiarata

sembra essere dovuta non tanto alla necessità di un trasferimento, bensì al

rischio di conseguire un insuccesso scolastico (com'è effettivamente avvenuto,

non essendo essa stata promossa in seconda liceo), per tacere del fatto che

ogni trasloco genera inevitabilmente una certa ansia. Quanto al fatto di non

voler lasciare il Comune di __________, ciò non significa che E__________ debba

necessariamente abitare nella frazione di __________, dove essa non risulta intrattenere

particolari legami personali o affettivi. Ne segue che la figlia non consta

poter vantare interessi prevalenti a quelli – in sé legittimi – del padre, il

quale intende liquidare il regime dei beni matrimoniali e vendere la

comproprietà. Seppure valesse anche per figli maggiorenni, l'art. 121 cpv. 1 CC

non può dunque trovare applicazione a E__________.

c) Nemmeno

AP 1 adduce un proprio interesse personale che potrebbe giustificare il diritto

di abitazione litigioso, né gli atti processuali sono di aiuto al riguardo. Nel

memoriale conclusivo essa aveva fatto valere che, data la situazione, incontrerebbe

gravi difficoltà nel reperire un alloggio

simile nella zona di __________ (pag. 13). Il tutto si esaurisce

nondimeno in affermazioni, non essendo dato di sapere quante e quali ricerche essa

avrebbe intrapreso. Tanto meno essa prospetta motivi di età, di salute o di

natura professionale che giustificherebbero la necessità di rimanere nel

quartiere di __________. In condizioni del genere non può esserle riconosciuto

un diritto di abitazione nell'alloggio coniugale. Va ordinato così lo scioglimento

della comproprie­tà sulla particella n. 652 RFD e a AP 1 dev'essere impartito

un termine entro cui liberare lo stabile. Visto il considerevole numero di

abitazioni vuote nel Cantone Ticino, città di __________ compresa, si può

ragionevolmente pretendere che essa lasci la casa entro il 31 marzo 2023. La

sentenza del Pretore va pertanto modificata di conseguenza.

7.

Riguardo

allo scioglimento della comproprietà immobiliare, il Pretore ha riepilogato i

criteri applicabili, rilevando che le parti concordano di vendere il fondo a

trattative private con suddivisione del ricavo a metà, mentre litigiose restano

la fissazione di un valore minimo e le somme da porre in deduzione delle

rispettive spettanze (sentenza impugnata, consid. 7.1). Per quanto attiene al

prezzo di base, il primo giudice l'ha quantificato, come chie-deva la moglie, in

fr. 1 250 000.–, conformemente alla stima del perito, mentre il marito era rimasto

silente. In merito ai rispettivi anticipi previdenziali immessi nell'acquisto

del fondo (fr. 57 730.–

il marito, fr. 50 000.–

la moglie), il Pretore li ha reintegrati nelle corrispondenti quote di

comproprietà, come postulava AO 1. Quanto al pignoramento gravante la quota

intestata al marito, il Pretore ha deciso che, trattandosi di oneri fiscali

arretrati per il mantenimento corrente della famiglia che incombeva al marito, il

relativo importo andrà dedotto dal ricavo della vendita della quo­ta gravata.

a) Nell'appello

incidentale l'attore chiede che, qualora non fosse accolta la richiesta di

porre a carico della moglie la metà del­l'ammortamento indiretto dal 1° gennaio

2015.

nell'ambito del­la liquidazione del regime matrimoniale, dal ricavo della

vendita immobiliare siano dedotti fr. 19 000.–, corrispondenti alla metà della somma di cui il debito

ipotecario si sarebbe ridotto in seguito all'escussione della polizza G__________

(memoria­le, pag. 9). La richiesta non può essere accolta, già per il fatto che

– come si vedrà oltre (consid. 10) – il marito non ha dimostrato l'asserita

riduzione del debito ipotecario.

b) Nelle

circostanze descritte lo scioglimento della comproprietà sulla particella n.

652.

RFD andrà eseguita, come ha disposto il Pretore, mediante vendita del fondo

a trattative private per almeno fr. 1 250 000.– con suddivisione del ricavo netto a

metà, ogni coniuge facendosi carico del rimborso alla cassa pensione del

proprio prelievo anticipato, mentre il debito gravante la quota di comproprietà

del marito rimane a carico di lui. Fino al momento in cui lascerà l'abitazione,

la moglie dovrà assumere da parte sua gli interessi ipotecari e le spese di

manutenzione e, in qualità di comproprietaria e debitrice solidale, un mezzo

del pagamento dell'ammortamento diretto (art. 646 cpv. 3 CC). Anche al

proposito la sentenza del Pretore va riformata nel senso che, oltre all'assunzione

degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione, alla moglie andrà

imputata (e dedotta dal contributo alimentare:

sotto, consid. 20), la metà dell'ammortamento (fr. 214.– mensili). Dal

momento in cui moglie e figlia lasceranno l'abitazione familiare e fino al

momento della vendita effettiva, i coniugi dovranno suddividere tutte le spese

relative all'alloggio (interessi ipotecari, ammortamento, manutenzione

ordinaria) in ragione di metà ciascuno, secondo le regole sulla comproprietà.

II. Sulla liquidazione del

regime dei beni

8.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha rammentato che i coniugi hanno acquistato la particella

n. 652 RFD di __________, sezione di __________, il 25 aprile 2003 in

ragione di metà ciascuno. Il fondo, che come detto ha un valore peritale di fr. 1 250 000.–, è stato comperato grazie a un

anticipo dall'avere previdenziale del marito di fr. 57 730.–, a un anticipo dall'avere previdenziale della moglie di

fr. 50 000.– e a denaro della madre della moglie stessa,

donato a quest'ultima a titolo di anticipo ereditario di fr. 50 000.–. Ne ha desunto, il primo giudice, che la quota di comproprietà di AP

1.

costituisce un bene proprio di lei, mentre quel­la del marito va inserita

negli acquisti di lui. Il Pretore ha poi accertato che la compravendita del

fondo e la costruzione della casa con i finanziamenti appena citati e l'accensione

di un credito ipotecario di fr. 730 000.– sono costati complessivamente fr. 887 730.– (sentenza impugnata, consid. 9.1).

9.

Circa la

partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), nella senten­za impugnata il primo

giudice ha accertato che AP 1 non ha preteso la restituzione della somma investita,

ma si è limitata a chiedere la partecipazione al maggior valore generato dai suoi

beni propri. Pertanto le ha riconosciuto solo il plusvalore calcolato in

fr. 10 246.30 (recte:

fr. 10 234.15; 5.65% di

fr. 181 135.– [fr. 1 250 000.– meno fr. 887 730.–, diviso due]: consid. 9.2). Nell'appello la convenuta

rivendica l'intera somma di fr. 42 613.65,

come in prima sede, somma che ‒ essa fa valere ‒ è composta del

credito iniziale e del plusvalore. In effetti, a ragione essa sostiene di avere

indicato negli allegati preliminari l'importo di fr. 42 613.65 sicco­me comprensivo del credito

iniziale (fr. 30 000.–) e del plusvalore (memoriale conclusivo,

pag. 15). Essa non si è limitata quindi a rivendicare la partecipazione

al plusvalore generato dai suoi beni propri. AO 1 eccepisce che la cifra in discussione non è quella chiesta

dalla moglie, ma non contesta il

maggior valore quantificato dal Pretore in fr. 10 246.30 (recte: fr. 10 234.15). Alla convenuta va quindi riconosciuto

il plusvalore calcolato in fr. 10 246.30

(recte: fr. 10 234.15),

più il credito iniziale di fr. 25 000.– (e non di fr. 30 000.–, il primo giudice non avendo

riconosciuto la donazione mista di una zia), per un totale di fr. 35 234.– (arrotondati).

10.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha respinto la pretesa del marito volta a ottenere la

restituzione di metà dell'ammortamento indiretto dal 1° gennaio 2015 per fr. 5100.– annui fino alla vendita dell'immobile,

poiché il debito concerne lui soltanto (consid. 9.3). Nell'appello

incidentale AO 1, vista l'escussione della polizza

G__________ della A__________ SA per

fr. 38 000.– (doc. U,

pag. 4 e documento datato 6 dicembre 2021 prodotto il 3 gennaio 2022) e la conseguente riduzione del debito ipotecario per tale

importo, che andrà a beneficio anche della moglie al momento della vendita del

fondo, chie­de che costei partecipi al pagamento dell'ammortamento, come egli

ha chiesto in prima sede, per fr. 15 300.– fino al 1° maggio 2021. In realtà dalla documentazione

prodotta in appello nulla risulta circa l'asserita riduzione del debito

ipotecario. La banca si è limitata a prospettare alternativamente un

ammortamento straordinario di fr. 38 000.– oppure l'escussione

della polizza assicurativa G__________ (doc. II). Questa è stata ritornata al

marito il 18 agosto 2021, previa cancellazione dei diritti sulla stessa

contestualmente alla modifica del piano di ammortamen­to, passato da indiretto

a diretto (lettera 6 dicembre 2021 della Banca __________, prodotta il 3

gennaio 2022). La pretesa dell'attore non si rivela di conseguenza

sufficientemente documentata e su questo punto la decisione impugnata resiste

alla critica.

11.

AP 1 contesta altresì

la decisione del primo giudice di non considerare negli acquisti del marito il

valore di riscatto di tre polizze assicurative, di cui essa rivendica la metà.

Le tre polizze vanno esaminate singolarmente.

a) Il

Pretore non ha riconosciuto la pretesa della moglie fondata sulla polizza della __________ Vita n. __________

(doc. U, pag. 5 seg.), ritendendola tardiva poiché formulata solo nel

memoriale conclusivo, mentre essa avreb­be potuto integrarla nel proprio

scritto del 6 novembre 2018, quan­do ha aggiornato le richieste di giudizio. L'appellante

reitera la pretesa, facendo valere che nella lettera del 6 novembre 2018 essa

lamentava come il marito avesse prodotto in corso di causa i dati relativi alle

proprie assicurazioni del “terzo pilastro” e i rispettivi valori di riscatto “a spizzichi e bocconi”. Ora, il doc. U è stato

prodotto dal marito con lettera del 14 maggio 2018, unitamente ad altre polizze

assicurative, e il Pretore ha assunto agli atti tali documenti con ordinanza

del 17 maggio 2018. In una lettera del 18 maggio 2018 la convenuta ha espresso

le proprie lamentele, censurando la mancanza dei valori di riscatto delle

polizze. Il Pretore ha accertato nondimeno che con successiva lettera del 6

novembre 2018 essa non ha adeguato le proprie richieste di giudizio, pur avendone

i dati. Il doc. U attesta infatti un valore di riscatto della citata polizza

per fr. 10 705.–, cifra che la moglie ha poi

rivendicato nel memoriale conclusivo indicando proprio il doc. U come

riferimento (memoriale, pag. 14). Con tale accertamento l'appellante non si confronta

nemmeno di scorcio. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv.

1.

CPC), al proposito

l'appello si rivela finanche irricevibile.

b) Nel

calcolo degli acquisti del marito il Pretore non ha computato la polizza di previdenza vincolata “pilastro

3a” G__________ della A__________ SA (doc. U, pag. 4), data in pegno

quale ammortamento indiretto per l'immobile di __________, sicché il contraente

avrebbe potuto disporne liberamente. L'appellan­te contesta quest'ultimo

accertamento, indicando come la polizza non abbia una clausola beneficiaria

irrevocabile a terzi, ma sia una polizza assicurativa 3a che al momento della

scadenza del debito ipotecario sarà a libera disposizione dell'interessato. Sta

di fatto che il giorno della presentazione della petizione la polizza era costituta

in pegno in garanzia del mutuo ipotecario. Ceduta a terzi (la banca), essa non

rientrava nel regime matrimoniale, poiché a quel momento il marito non ne poteva

disporre. A prescindere dalla motivazione, nel risultato la decisione del

Pretore non è quindi censurabile.

c) Per

quanto si riferisce alla polizza sulla vita della __________ Assicurazioni n. __________

intestata al marito, ma di cui risulta essere beneficiaria la figlia (doc. DD),

l'appellante si limita a contestazioni meramente generiche. Non motivato a

sufficienza (nell'accezione dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si

rivela una volta ancora inammissibile.

12.

Nella sentenza impugnata

il Pretore ha respinto la richiesta del marito intesa alla rifusione di

fr. 34 475.–, pari alla metà

degli averi che la moglie avrebbe prelevato poco dopo la separazione da un

conto intestato ai coniugi (doc. H). Il primo giudice ha ritenuto che il marito

non avesse indicato su quale base fondasse la pretesa e non ha dimostrato che

la moglie avesse elargito liberalità senza il suo consenso, giustificando i

prelievi con l'esigenza di far fronte a

debiti della carta di credito e di imposta (consid. 11). Nell'appello

incidentale AO 1 sostiene che “chiedere

ad un coniuge di dimostrare che uso abbia fatto l'altro coniuge di averi

prelevati dai conti comuni è una prova pressoché impossibile” e che spettava

alla moglie dimostrare l'uso del denaro prelevato. Ciò non basta tuttavia per

ottenere quanto preteso. Incombe al

coniuge che fa valere un credito di partecipazione agli acquisti dell'altro

dimostrare la sussistenza dei beni invocati al momento dello scioglimento del

regime (art. 8 CC; DTF 125 III 2 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_326/2021

dell'8 giugno 2022 consid. 3.2.2). Spettava così all'attore provare

che la moglie ha elargito liberalità senza

il suo consenso nei cinque anni precedenti (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o che le alienazioni sono avvenute

con l'intenzio­ne di sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC; v. I CCA,

sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 7). Nella fattispecie

i coniugi avevano convenuto che l'interessata si sarebbe occupata delle

questioni amministrative e dei pagamenti familiari, la medesima dichiarando da

parte sua che i prelevamenti erano destinati a coprire le spese della famiglia

(verbale del 10 dicembre 2014, doc. C). L'attore non pretende che ciò non sia

vero. In simili condizioni non risulta

che la moglie abbia usato indebitamente tali importi né che abbia agito per

sminuire la partecipazione del marito agli acquisti. Su questo punto l'appello

incidentale manca di consistenza.

13.

Dagli acquisti del

marito il primo giudice ha dedotto l'importo di fr. 19 023.65, pari al debito fiscale residuo dei

coniugi (consid. 12). AP 1 obietta che davanti al Pretore il marito ha chiesto

solo il rimborso di fr. 19 511.80,

pari alla metà delle imposte arretrate dovute prima della separazione, senza

pretendere la deduzione della somma dai propri acquisti. Nelle osservazioni all'appello

e nell'appello incidentale l'attore è rimasto silente al riguardo. Ed

effettivamente nel memoriale conclusivo il marito ha chiesto il mero rimborso

delle imposte arretrate dovute prima della separazione, senza esigere la

deduzione del debito fiscale residuo dai propri acquisti (pag. 7). Il Pretore

ha dunque statuito oltre le conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 1 CPC). Su

questo punto l'appello risulta provvisto perciò di buon diritto.

14.

In

definitiva gli acquisti del marito ammontano a fr. 266 647.60 (fr. 260 000.– di comproprietà immobiliare, più fr. 3352.80 dalla polizza __________

Vita, più fr. 3294.80 dalla polizza Rendita). Tale massa è gravata

da un debito complessivo di fr. 92 964.–

(fr. 57 730.– per l'anticipo LPP e fr. 35 234.– per un credito giusta

l'art. 206 CC), onde un attivo di fr. 173 683.60. Ciò posto, alla moglie

spettano fr. 86 841.80, più fr. 35 234.– (sopra, consid. 9), più fr. 2157.40 (spese straordinarie relative alla figlia: consid. 14

della sentenza impugnata, non contestate), più fr. 4250.– (contributi alimentari arretrati:

consid. 16 della sentenza impugnata, non contestati), per un totale di

fr. 128 484.– (arrotondati).

III. Sul contributo alimentare per la moglie

15.

Per determinare il contributo di mantenimento in favore di

AP 1 il Pretore ha accertato anzitutto il fabbisogno in denaro della figlia in

fr. 1480.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni edite dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando

il costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo della madre e deducendo gli

assegni familiari (vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 125.–, alloggio

pari a un terzo di quello della madre fr. 530.– [doc. 45], premio della cas­sa

malati fr. 115.–, costi della salute fr. 185.–, telefono e internet

fr. 65.–, tempo libero fr. 360.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–),

mentre ha scartato l'ipotesi di un contributo di accudimento, E__________

avendo già compiuto 16 anni. Dato tuttavia che nel memoriale conclusivo il

padre offriva un contributo alimentare per la figlia di fr. 1840.– mensili

(assegni familiari compresi), il Pretore ha fissato il contributo alimentare

per E__________ in tale cifra (sentenza impugnata, consid. 19).

Ciò posto, il primo giudice ha

esaminato la questione del contributo alimentare per la moglie, ravvisando

nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12 anni) dal quale è nata una

figlia, di modo che AP 1 ha diritto di conservare, per quanto possibile, il

tenore di vita sostenuto durante la comunio­ne domestica. Il Pretore ha escluso

nondimeno la suddivisione di un'eventuale eccedenza nel bilancio familiare, poiché

la moglie non ha provato il tenore di vita raggiunto in costanza di matrimonio,

limitandosi a esporre il proprio fabbisogno attuale. Riguardo a quest'ultimo, il

primo giudice ha calcolato il

fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 4151.55 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari

fr. 1066.90 [già dedotta le quota per il costo dell'alloggio compresa nel

fabbisogno in denaro di E__________], premio della cassa malati fr. 540.35,

elettricità fr. 243.50, acqua potabile fr. 29.–, uso delle

canalizzazioni fr. 6.50, assicurazione stabili fr. 76.10, assicurazione

RC dell'automobile fr. 103.30, imposta di circolazione fr. 24.10,

leasing dell'automobile fr. 231.50, assicurazione RC privata e del­l'economia

domestica fr. 40.10, imposte fr. 440.20). A AP 1 il Pretore ha

imputato poi un reddito di fr. 1950.– mensili per un'attività al 50%, onde

un ammanco di fr. 2200.– mensili (arrotondati). Egli ha ritenuto pertanto

di fissare il contributo alimentare di conseguenza, deducendo nondimeno

fr. 150.– mensili dopo la fine del diritto di E__________ al contributo

alimentare, il minimo esistenziale del diritto esecutivo della convenuta

riducendosi dopo di allora da fr. 1350.‒ a fr. 1200.‒

mensili.

Quanto

all'attore, il primo giudice ne ha calcolato il reddito medio in fr. 10 317.30 mensili netti (assegni familiari

compresi) a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 3539.25 mensili (recte: fr. 3537.55) così

composto: metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo siccome convivente

fr. 850.–, pigione fr. 1075.–, spese accessorie fr. 100.–,

premio della cassa malati fr. 251.85, assicurazione RC automobile

fr. 72.70, imposta di circolazione fr. 35.–, protezione giuridica

fr. 21.70, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 12.–,

ammortamento indiretto fr. 423.30, “terzo pilastro” fr. 296.–,

imposte fr. 400.–). Ne ha concluso, il Pretore, che con un margine

disponibile di fr. 6778.05 (recte: fr. 6779.75) mensili il

marito è in grado di erogare i contributi alimentari

fissati per la moglie (fr. 2200.– mensili) e la figlia (fr. 1840.–

mensili).

Per

quel che attiene infine alla durata del contributo alimentare, il Pretore ha constatato

che la moglie postulava un contributo alimentare vita natural durante nei suoi

allegati di risposta e di duplica, ma non nel memoriale conclusivo. Ha limitato

pertanto il contributo alimentare al pensionamento di lei, considerato inoltre

che spettava a quest'ultima raccogliere i dati necessari per accertare la propria

situazione dopo di allora.

16.

I criteri che presiedono

allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio

(art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125

cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da

questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimen­ti). Al proposito

basti ricordare che se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge

provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare

(art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean

break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile,

acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni,

dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono

sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in

costanza di matrimonio (art. 163 CC).

a)

Riguardo al

criterio da adottare per il calcolo dei contributi alimentari dopo il divorzio,

in tre sentenze recenti, in parte successive alla decisione del Pretore, il

Tribunale federale ha deciso che applicabile a livello svizzero per il calcolo

di un contributo alimentare è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”,

in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita

dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni

membro della famiglia, dividendo tale eccedenza con i figli nella proporzione

di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 301).

b) Nel

sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in

base alle direttive per il calcolo dei mini­mi di esistenza in Svizzera

diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti

agli effetti del­l'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto

2009, pag. 6292 segg.). Il mini­mo esistenziale per una persona sola è

di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.–

mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso

è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF

144.

III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).

A tale minimo si aggiungono, se le

condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non

solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese

di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni

non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e

gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione

continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita,

gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso

di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o

decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio

un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di

mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio

(fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del

Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi

rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né

tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del dirit­to di famiglia”),

invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi,

vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF

147.

III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778

consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1°

settembre 2022 consid. 4a).

17.

Dovendosi

applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre

accertare perciò i redditi di entrambi i coniugi e definire il rispettivo

fabbisogno minimo secondo i criteri testé illustrati. Relativamente ai redditi,

quello del marito, accertato dal Pretore in

fr. 10 317.30 mensili, non è contestato. Esso va tuttavia calcolato al netto

degli assegni familiari, ovvero in fr. 10 067.30. Circa il guadagno della moglie, il

Pretore ha imputato a quest'ultima un reddito ipotetico di fr. 1950.– mensili

per un'attività al 50%. In pendenza di appello AP 1 ha trasmesso a questa Camera

una decisione del 21 dicembre 2021 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità

del Cantone Ticino attesta un'incapacità lavorativa del 100% dal 23 aprile 2019

e del 50% dal gennaio del 2021. Sulla base di tali elementi essa ha ottenuto

una mezza rendita di invalidità con grado al 59% dal 1° aprile 2020 al 31 marzo

2021.

Afferma di conseguenza che non le può essere imputato un reddito per un'attività

lucrativa oltre il 50%. Nell'appello incidentale AO 1 chiede invece che sia

imputato alla moglie un reddito per un'attività

a tempo pieno di almeno fr. 3800.– mensili, non avendo costei provato

di essere inabile al lavoro in modo permanente.

a) Per fissare l'entità di contributi

alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo del coniuge

richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la

ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un

guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla

concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2,

137.

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag.

735.

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se

si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata

attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se il soggetto

abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale

sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della

formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della

situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.40/48 del 19 ottobre 2021 consid. 10a).

Trattandosi

di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività

lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a

poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa

di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse

già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza

del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una

recente sentenza il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e

la presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora

che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità

esista effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la

cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a

cominciare dall'età, lo stato di salute del soggetto, le attività svolte in

precedenza, la flessibilità personale e la situazione del mercato del lavoro

(DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche DTF 147 III 258 consid. 3.4.4).

b) Nel

caso in esame il Pretore ha accertato che la convenuta, di formazione impiegata

di commercio, al momento della separazione avvenuta nel luglio del 2012 aveva

44.

anni e lavorava al 50%. Negli anni successivi essa ha continuato a svolgere

un'attività lucrativa a tempo parziale, salvo alcuni periodi di disoccupazione,

mentre attualmente non lavora più per problemi di salute. Dalle audizioni

testimoniali dei medici curanti il primo giudice non ha desunto tuttavia che problemi

di salute risultino pregiudicare in modo permanente la capacità lucrativa di

lei, ma ha concluso anzi da tali deposizioni che una ripresa graduale della

capacità lucrativa è possibile, almeno a tempo parziale. Egli ha ascritto di

conseguenza alla moglie un reddito ipotetico di fr. 1950.– mensili, fondato

sull'ultimo guadagno conseguito, per un'attività al 50%.

c) Dalla

nuova documentazione agli atti risulta ora che AP 1 ha percepito dal 1° aprile

2020.

al 31 marzo 2021 una rendita AI di fr. 905.– mensili (in media) e che

attualmen­te, con una capacità lucrativa del 50%, essa ha una potenzialità

di guadagno residua di fr. 2570.– lordi mensili (fr. 30 835.05 lordi annui). Invocando tale

documentazione il marito chiede perciò che le sia imputato tale introito e non solo

fr. 1950.– mensili, come ha accertato il Pretore. La moglie eccepisce che

tale argomentazione è tardiva perché non è stata allegata in prima sede, mentre

nell'appello incidentale AO 1 non contesta il reddito imputatole dal Pretore,

ma adduce unicamente che essa può esercitare un'attività lucrativa di oltre il

50%. L'obiezione è pertinente, nell'appello incidentale il marito non contestando

il reddito stimato dal primo giudice, bensì il solo grado di occupazione. E gli

atti documentano un'inabilità lavorativa del 50%. Nelle circostanze descritte

non soccorrono motivi, in ultima analisi, per scostarsi della valutazione del

Pretore, che ha accertato il reddito ipotetico in fr. 1950.– netti

mensili.

d) Vista

la situazione economica delle parti, i cui redditi sono sufficienti per

finanziare il fabbisogno della famiglia, non si pone, per lo meno fino al

pensionamento dei coniugi, la questione di sapere se costoro debbano essere

tenuti ad attingere alla rispettiva sostanza (capitale che la moglie percepirà in

liquidazione del regime matrimoniale e provento della vendita dell'abitazione

coniugale). Per contro, quando fissa i contributi di mantenimento il giudice

del divorzio considera anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del

reddito da attività lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera

scarso reddito), entra in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico

(sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 5 luglio consid. 8.3 con rinvii;

v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). E in mancanza di dati

oggettivi sul reddito da capitali questa Camera suole riferirsi, per costante

giurisprudenza, al saggio previsto dall'art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1; RtiD

I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), il quale ammonta attualmente all'1%

(art. 12 lett. j OPP 2; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.201.135

del 10 agosto 2022 consid. 12 con rinvii).

e) In

concreto ogni coniuge recupererà verosimilmente dalla vendita dell'abitazione

coniugale fr. 168 635.– (valore peritale

della particella n. 652 RFD fr. 1 250 000.–, meno i passivi di fr. 887 730.– [v. sopra, consid. 8], meno le spese

di realizzazione stimabili nel 2% del valore peritale, ossia fr. 25 000.–, diviso due [imposte e tassa sugli

utili immobiliari non sono da contabilizzare perché vengono differite]). L'1%

corrisponde dunque a fr. 1686.35 annui.

L'importo di fr. 140.– mensili andrà aggiunto così ai redditi di entrambi

i coniugi dopo la vendita dell'immobile. Il reddito del capitale che la moglie riceverà

in liquidazione del regime matrimoniale (fr. 128 484.–:

consid. 14) andrà parimenti aggiunto, nella

misura di fr. 107.– mensili.

18.

In merito al proprio

fabbisogno minimo, AP 1 chiede

di portarlo da fr. 4151.55 a

fr. 4517.55 mensili, riconoscendole fr. 60.50

mensili per la manutenzione della termopompa e fr. 133.35 mensili

per la spesa del giardino (fattura del 1° luglio 2020 prodotta con l'appello).

Essa chiede altresì di riconoscerle l'aumento del premio della cassa malati,

passato a fr. 640.74 mensili (certificato 2021 della __________ e polizza assicurativa

del __________ prodotti con l'appello), l'aumento

del leasing dell'automobile, lievitato a fr. 299.75 mensili (polizza

di versamento prodotta con l'appello) e l'aumento del premio per l'assicurazione

stabili, passato a fr. 79.60 mensili (fattura del 23 novembre 2020

prodotta con l'appello). Con le osservazioni del 27 ottobre 2022, AP 1

quantifica poi il proprio fabbisogno minimo in fr. 5048.30 sulla scorta

della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, in considerazione altresì dei

maggiori costi dell'elettricità e delle spese di comunicazione (fatture 11

maggio 2022 dell'__________ SA, 28 ottobre 2022 della __________ e 27 maggio

2021.

della __________).

Intanto la riduzione da

fr. 1350.‒ a fr. 1200.‒ mensili del minimo esistenziale

del diritto esecutivo inserito nel fabbisogno della convenuta a partire dal

momento in cui cessa “il diritto al contributo alimentare per la figlia”

considerato dal Pretore non è contestato.

Il costo dell'alloggio invece

va rivalutato da fr. 1066.90 a

fr. 1443.– mensili (interessi ipotecari fr. 1590.–, più la

metà dell'ammortamen­to diretto di fr. 214.–: doc. II), la dottrina e la

prassi di questa Camera relativa al metodo di calcolo “a due fasi” prevedendo

di stimare nel 20% la quota da conteggiare nel fabbisogno in denaro di un

figlio unico (I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022, consid. 12b; v. anche Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/ Stoll,

Berechnung des

Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11.

November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260). Vanno altresì aggiornati il premio della

cassa malati di fr. 640.74, il premio del­l'assicurazione stabili di fr. 79.60,

il leasing dell'automobile di fr. 299.75, il marito non essendosi

confrontato con l'argomentazione del primo giudice circa il periodo

determinante per il calcolo del fabbisogno (sentenza impugnata, consid. 20.3) e

aggiunto un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione

(fr. 150.– mensili). Inoltre vanno considerate le spese per la

manutenzione del giardino di fr. 133.35, per la termopompa di fr. 60.50

(che il marito non contesta in appello) e il costo per l'elettricità di

fr. 312.50 (correlato alla termopompa: sentenza impugnata, pag. 19) queste

ultime tuttavia solo fino al 31 marzo 2023, le stesse non essendo in seguito

più giustificate o essendo già comprese nel minimo esistenziale. Gli interessi

ipotecari (fr. 1590.–), l'ammortamento diretto (fr. 428.–), il premio

dell'assicurazione stabili (fr. 79.60) e la tassa per le canalizzazioni

(fr. 6.50) devono invece essere posti a carico delle parti in ragione di

un mezzo ciascuno (fr. 1052.–) e inseriti nei rispettivi fabbisogni minimi

dal 1° aprile 2023, fino alla vendita della casa. Parimenti, dal 1° aprile

2023, in assenza di allegazioni al riguardo, può essere ragionevolmente

riconosciuto nel fabbisogno della moglie un importo di fr. 1600.– mensili per

i costi dell'alloggio (pigione circa fr. 1800.– stimata in base ad annunci

di appartamenti di 3.5 locali nel quartiere di __________ [www.homegate.ch/affittare]

più fr. 200.– di spese accessorie [tenuto conto che l'abitazio­ne

coniugale era 4.5 locali più giardino], meno la quota già compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia).

Per concludere, il fabbisogno

minimo “allargato” di AP 1 va calcolato in fr. 5113.– (arrotondati) mensili

fino al 31 marzo 2023, in fr. 5729.– (arrotondati) mensili fino alla

vendita della casa e in fr. 4677.– (arrotondati)

mensili dalla vendita della casa in poi. Queste ultime due poste andranno

aumentate al termine della formazione adeguata di E__________ di fr. 250.–

(il maggior onere legato ai costi abitativi di fr. 400.– [20% di fr. 2000.–]

e la diminuzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 150.–,

come si è visto).

19.

Per quanto concerne il

fabbisogno minimo del marito, l'importo calcolato dal Pretore in fr. 3539.25

(recte: fr. 3538.– arrotondati) non è sostanzialmente contestato

alle parti, se non in relazione alla posta dell'ammortamento indiretto di fr. 423.50

messa in discussione dalla moglie (appello, pag. 15). A esso va aggiunto il

forfait per le spe­se di telefonia e di comunicazione (fr. 150.– mensili)

e metà dell'ammortamento (che nel frattempo è passato da indiretto a diretto) di

fr. 214.– fino al 31 marzo 2023 (consid. 7b) con il conseguente

stralcio dell'importo originario di fr. 425.– considerato dal primo

giudice. Il fabbisogno minimo del marito risulta quindi di fr. 3327.–

mensili, mentre dal 1° aprile 2023 fino alla vendita del-l'abitazione coniugale

andrà aumentato di fr. 1052.– mensili (metà degli oneri legati

all'immobile) e fissato in fr. 4379.– mensili.

20.

Alla luce di quanto

precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare, fermo restando che, maggiorenne,

la figlia non partecipa al riparto dell'eccedenza

(DTF 147 III 283 consid. 7.3; I CCA sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022

consid. 3b):

Finché madre e figlia occuperanno

l'abitazione coniugale

(31 marzo 2023 al più

tardi)

Reddito del marito fr. 10 067.‒

Reddito della moglie fr.

2.

057.‒

fr. 12

124.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 3 327.‒

Fabbisogno minimo della moglie fr. 5 113.‒

fr. 8 440.‒ mensili

Eccedenza fr.

3.

684.‒ mensili

./.

contributo alimentare per la figlia fr. 1 590.‒ mensili

Eccedenza

da dividere fr. 2 094.‒ mensili

Metà

dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 047.‒

mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr. 3327.‒ + fr. 1047.‒ = fr. 4 374.‒ mensili,

deve

versare per la figlia: fr. 1 590.‒ mensili, assegni familiari non compresi

e

deve versare per la moglie:

fr. 5113.‒ + fr. 1047.‒ ./. fr. 2057.‒

./.

fr. 214.‒ (consid. 7b) = fr. 3 889.‒

mensili

arrotondati a fr.

3.

890.‒ mensili

Dal 1° aprile 2023 fino

alla vendita dell'abitazione coniugale

a) Fino al termine della formazione adeguata da parte della

figlia

Reddito del marito fr. 10 067.‒

Reddito della moglie fr. 2 057.‒

fr. 12

124.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 4 379.‒

Fabbisogno minimo della moglie fr. 5 729.‒

fr. 10 108.‒ mensili

Eccedenza fr.

2.

016.‒ mensili

./.

contributo alimentare per la figlia fr. 1 590.‒ mensili

Eccedenza

da dividere fr. 426.‒ mensili

Metà

dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 213.‒ mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr. 4379.‒ + fr. 213.‒ = fr. 4

592.‒ mensili,

deve

versare per la figlia: fr. 1590.‒ mensili, assegni familiari non

compresi

e

deve versare per la moglie:

fr. 5729.‒ + fr. 213.‒ ./. fr. 2057.‒

= fr. 3 885.‒ mensili.

b) Dal termine della formazione adeguata della figlia in

poi

Reddito del marito fr. 10 067.‒

Reddito della moglie fr. 2 057.‒

fr. 12 124.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 4 379.‒

Fabbisogno minimo della moglie fr. 5 979.‒ (consid.

18)

fr. 10 358.‒ mensili

Eccedenza

da dividere fr. 1 766.‒ mensili

Metà

dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 883.‒ mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr. 4379.‒ + fr. 883.‒ = fr. 5 262.‒ mensili

e

deve versare per la moglie:

fr. 5979.‒ + fr. 883.‒ ./. fr. 2057.‒

= fr. 4 805.‒ mensili.

Dalla vendita

dell'abitazione coniugale fino al pensionamento

a) Fino al termine della formazione adeguata da parte della

figlia

Reddito del marito fr. 10 207.‒ (consid. 17e)

Reddito della moglie fr. 2 197.‒ (consid. 17e)

fr. 12 404.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 3 327.‒

Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 677.‒

fr.

8.

004.‒ mensili

Eccedenza fr.

4.

400.‒ mensili

./.

contributo alimentare per la figlia fr. 1 590.‒ mensili

Eccedenza

da dividere fr. 2 810.‒ mensili

Metà

dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 1 405.‒

mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr. 3327.‒ + fr. 1405.‒ = fr. 4 732.‒ mensili,

deve

versare per la figlia fr. 1590.‒ mensili, assegni familiari non

compresi

e

deve versare per la moglie:

fr. 4677.‒ + fr. 1405.‒ ./. fr. 2197.‒

= fr. 3 885.‒ mensili.

b) Dal termine della formazione

adeguata della figlia in poi

Reddito del marito fr. 10 207.‒

Reddito della moglie fr. 2 197.‒

fr. 12 404.‒ mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 3 327.‒

Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 927.‒ (consid.

18)

fr.

8.

254.‒ mensili

Eccedenza

da dividere fr. 4 150.‒ mensili

metà

eccedenza fr. 2 075.‒

mensili.

Il

marito può conservare per sé:

fr. 3327.‒ + fr. 2075.‒ = fr. 5 402.‒ mensili

e

deve versare per la moglie:

fr. 4927.‒ + fr. 2075.‒ ./. fr. 2197.‒

= fr. 4 805.‒ mensili.

Ne discende che la moglie ha diritto a un contributo alimentare

di fr. 3890.‒ mensili fino al 31 marzo 2023, di fr. 3885.‒

mensili dal 1° aprile 2023 fino alla vendita della casa (somma che aumenterebbe

a fr. 4805.‒ qualora la figlia dovesse terminare in tale periodo una

formazione appropriata) e di fr. 3885.‒ mensili dalla vendita della

casa fino al di lei pensionamento (somma che aumenterà a fr. 4805.‒

mensili il giorno in cui la figlia avrà concluso una formazione appropriata).

21.

Quanto alla durata del

contributo alimentare, il Pretore ha constatato che negli allegati di risposta

e duplica la convenuta ne postulava uno vita natural durante, ma che nel

memoriale conclusivo non precisava più nulla sulla durata. In ogni caso, secon­do

il Pretore, spettava alla moglie raccogliere i dati necessari per illustrare la

propria situazione finanziaria dopo il pensionamento, ciò che essa ha trascurato.

Di conseguenza il primo giudice ha limitato la durata del contributo alimentare,

facendolo decadere al pensionamento di lei.

a)

L'appellante

contesta tale conclusione, indicando di avere chiesto nel memoriale conclusivo

un contributo alimentare suddiviso in due periodi: il primo fino ai 18 anni

della figlia E__________ e il secondo “in seguito”, cioè senza limiti di tempo.

Visto il matrimonio di lunga durata (oltre 20 anni) e il suo stato di salute che

influenza negativamente la capacità lucrativa, essa esclude inoltre di poter

sopperire a sé medesima con mezzi propri dopo l'età della pensione. Infine essa

cita due sentenze di questa Camera (inc. 11.2018.50 del 20 gennaio 2019 e

inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020), sostenendo che il Pretore era tenuto ad

accertare di propria iniziativa il prevedibile ammontare della sua spettanza

AVS e LPP. Chiede così che gli atti siano rinviati al primo giudice perché

accerti il prevedibile ammontare di tali rendite.

b) Di

norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto

per il tempo necessario finché il coniu­ge creditore riacquisti la propria

autonomia finanziaria, compre­sa un'adeguata previdenza professionale. La

durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di

coprire da sé il proprio debito mantenimento. Il sistema dello splitting

e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la

decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997), e la divisione

dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola,

di evitare lacune previdenziali nel periodo anteriore al divorzio. In linea di

principio, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al

pensionamento del beneficiario. Se il creditore alimentare non è in grado

tuttavia di provvedere da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può

essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF

141.

III 469 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18

settembre 2020 consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79

del 24 marzo 2021 consid. 8).

c) Nella

fattispecie il Pretore non può essere seguito quando interpreta come rinuncia a

un contributo alimentare dopo il pensionamento il fatto che la convenuta non

abbia usato esplicitamente la locuzione “vita natural durante” nel memoriale

conclusivo. In quel memoriale AP 1

postulava effettivamente un contributo alimentare scaglionato in due periodi:

il primo fino ai 18 anni della figlia e il secondo “in seguito”, cioè senza

limiti di tempo. Nulla induce a concludere perciò che essa abbia rinunciato a

un contributo alimentare dopo il pensionamento.

d) Oltre

a ciò, la sentenza impugnata non può essere condivisa nemmeno nella misura in

cui il Pretore ha rinunciato a chiarire la situazione della convenuta dopo il

pensionamento. Certo, per

quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare

dopo il divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1

CPC), sicché incombe anzitutto alle parti allegare i fatti su cui poggiano le loro doman­de e indicare i mezzi di

prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il

giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti

necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC).

Il giudice del divorzio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto

la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede

il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni

documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per

statuire sulle richieste di giudizio (RtiD I-2021 pag. 732 n. 31c; più di

recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.21 del 15 ottobre 2022 consid. 3).

e) È

vero che in concreto AP 1 nulla ha addotto circa la sua situazione

previdenziale dopo il pensionamento. È altrettanto vero però che il Pretore non

l'ha nemmeno invitata a documentarla. In realtà, egli avrebbe dovuto impartire

un termine all'interessata perché si rivolgesse alla Cassa cantonale di

compensazione AVS e agli istituti di previdenza cui la convenuta è affiliata (la

A__________ Fondazione previdenza professionale __________, presso la quale è

confluito l'importo di fr. 97 191.94

con interessi, la Fondazio­ne collettiva __________ __________ e la Fondazione

Istituto collettore LPP: sentenza citata del Tribunale cantonale delle

assicurazioni dell'11 agosto 2022) e si facesse quantificare una stima della

sua presumibile rendita AVS, come pure della presumibile rendita LPP, tenendo

conto di un attuale reddito ipotetico di fr. 1950.‒ mensili (consid.

17c). Avesse poi la convenuta disatteso l'invito nonostante una diffida, il

Pretore avrebbe potuto rimetterla alle sue responsabilità.

f) Visto

quanto precede, in concreto i fatti da porre alla base del giudizio vanno

completati in punti essenziali. Non spetta a questa Camera pronunciare essa

medesima sulla scorta di nuovi accertamenti, quasi fosse una giurisdizione di

primo gra­do, anche perché occorrerà ancora stimare quanto l'interessata potrà

prelevare mensilmente, per far fronte al proprio mantenimento, dal ricavo netto

della vendita dell'abitazione coniugale e dalla sua spettanza in liquidazione

del regime dei beni. Su tali questioni non rimane perciò che annullare la

sentenza impugnata e rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio

(analogamente: RtiD I-2021 pag. 733 consid. 7c). Entro tali limiti l'appello

merita accoglimento.

III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

22.

Il

Pretore ha posto le spese processuali di fr. 15 000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensando le ripetibili. Nell'appello incidentale AO 1 censura tale chiave di

riparto, chiedendo di addebitare due terzi degli oneri alla moglie. Come

giudicherà il Pretore sul rinvio inerente al contributo ali-mentare dopo il

pensionamento della moglie non è dato di prevedere. Sulle spese processuali e

le ripetibili egli giudicherà pertanto al momento in cui emanerà la nuova

sentenza.

23.

Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta sul contributo alimentare,

ma solo parzialmente sulla liquidazione del regime dei beni e soccombe riguardo

al diritto di abitazione e allo scioglimento della comproprietà. Nel complesso

quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107

cpv. 1 lett. c CPC) e che l'esito è stato determinato essenzialmente da un

cambio di giurisprudenza da parte del Tribunale federale, si giustifica di

porre equitativamente le spese del suo appello a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

Per quel che è dell'appello

incidentale, AO 1 ottiene ragione sul diritto di abitazione e sullo scioglimento

della comproprietà, ma è per lo più soccombente sulla liquidazione del regime

dei beni e sul contributo alimentare per la moglie. Nel complesso si giustifica

perciò di porre equitativamente le spese del suo appello una volta ancora a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

24.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente

decisione va comunicato anche alla figlia E__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui sono ricevibili,

gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è

così riformata:

5. È ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________. Dal 1°aprile 2023 ogni

coniuge potrà adoperarsi autonomamente per mettere in vendita a trattative

private il fondo a un prezzo minimo di fr. 1 250 000.–.

Il ricavo della vendita (previa

restituzione ai coniugi dei rispettivi prelievi anticipati LPP immessi

nell'acquisto del fondo, dedotti gli oneri ipotecari, tasse, imposte e ogni

altra spesa connessa alla compravendita) andrà suddiviso tra le parti in ragione

di metà ciascuno. Ognuna di loro si farà carico del rimborso alla propria cassa

pensione del prelievo anticipato. I debiti gravanti la quota di comproprietà di

AO 1 restano a carico di lui.

6.

La richiesta intesa a ottenere un

diritto di abitazione sulla particella n. 652 RFD di __________, sezione di __________,

è respinta. AP 1 è tenuta a lasciare l'abitazione entro il 31 marzo 2023.

7.

Il

regime dei beni è liquidato nel senso che AO 1 è condannato a versare a AP 1 la

somma di fr. 128 484.–. Gli interessi del 5% decorrono dal

passaggio in giudicato del presente dispositivo. Per il resto ogni coniuge

rimane proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati.

9. AO 1 è condannato a versare a AP 1,

in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di

mantenimento:

fr. 3890.‒ mensili fino al 31 marzo 2023 (al più tardi),

fr. 3885.‒

mensili dal 1° aprile 2023 fino alla vendita della casa, somma che aumenterà a

fr. 4805.‒ se il diritto al contributo alimentare per la figlia doves­se

terminare nel frattempo,

fr. 3885.‒

mensili dalla vendita della casa fino alla scadenza del diritto al contributo

alimentare per la figlia,

fr. 4805.‒

mensili in seguito, fino al pensionamento di AP 1.

II. Il dispositivo n. 9

seconda frase e il dispositivo n. 11 della sentenza impugnata sono annullati e

gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi.

III. Per il resto gli appelli

sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

IV. Le spese dell'appello

principale, di fr. 9000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

V. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 9000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

VI. Notificazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).