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Decisione

11.2021.130

Reclamo in materia di spese giudiziarie

28 ottobre 2021Italiano10 min

illustrata nella sentenza del 30 settembre 2020 con cui questa Camera ha respinto

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.130

Lugano

28 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2019.5930 (modifica di misure a tutela dell'unione

coniugale: provvedimenti cautelari) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 dicembre 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello in

materia di spese giudiziarie del 23 settembre 2021 presentato da AP 1 contro il

decreto di stralcio emesso dal Pretore il 14 settembre 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del caso in esame

è diffusamente

illustrata nella sentenza del 30 settembre 2020 con cui questa Camera ha respinto

un appello di AP 1 (1956), cittadino italiano,

mentre ha parzialmente accolto un appello della moglie AO 1 (1973),

cittadina ungherese, contro una sentenza emes­sa il 19 giugno

2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

riguardo alla modifica di misure protettrici dell'unione coniugale (inc.

11.2019.77 e 11.2019.78). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che i

figli L__________ (nato 22 dicembre 2005) e F__________ (nato il 12 agosto

2010) sono stati affidati “congiuntamen­te ad entrambi i genitori”, L__________

collocato “principalmente” dal padre e F__________ “principalmente” dalla madre.

Le relazioni personali sono state così regolate:

L__________

trascorre con la madre e il fratello F__________ almeno una sera

infrasettimanale dalla fine

della scuola (o, durante le vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore

21.00 (con la cena) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore

18.00 fino alla domenica alle ore 18.00;

F__________ trascorre con il padre e il

fratello L__________ almeno una sera infrasettimanale

dalla

fine della scuola (o, durante le vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un

fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica

alle ore 18.00.

B. In

seguito, il 16 agosto 2021, AP 1 si è rivolto

al Pretore perché fosse consentito al figlio F__________ di trascorrere con lui

e il fratello L__________ la settimana di vacanza dal 23 al 29 agosto

2021. AO 1 ha proposto il 20 agosto 2021 di respingere la richiesta. Statuendo

con decreto cautelare del 23 agosto 2021, il Pretore ha autorizzato AP 1 a

trascorrere con F__________ un periodo di vacanza dalla mattina di mercoledì 25 agosto

fino alla mattina di sabato 29 agosto 2021, ordinando al padre di accompagnare

e riprendere il figlio al corso di preparazione alle scuole medie organizzato

dall'assemblea dei genitori di __________. Le spese processuali sono state

rinviate “al merito”.

Accertato

che giovedì 26 agosto 2021 F__________ non aveva frequentato il corso di

preparazione (corso che sarebbe durato fino al 29 agosto successivo), AO 1

ha chiesto al Pretore di comminare a AP 1 l'applicazione dell'art. 292 CP.

La domanda è stata accolta inaudita parte dal Pretore quello stesso giorno. Invitato

a presentare osservazioni, in un memoriale del 6 settembre 2021 AP 1 ha

proposto di respingere la richiesta. In una replica dell'8 settembre 2021 la

moglie ha postulato la conferma del decreto supercautelare.

C. Statuendo

con decreto del 14 settembre 2021, il Pretore ha constatato che “l'oggetto del

decreto supercautelare 26 agosto 2021 è superato dagli eventi” e ha

stralciato l'istanza cautelare dal ruolo siccome diventata priva d'oggetto. Le

spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro il dispositivo

sulle spese giudiziarie del decreto appena citato AP 1 è insorto a questa

Camera con un appello del 23 settembre 2021 per ottenere la riforma del disposi-tivo

impugnato nel senso di porre gli oneri processuali a carico della moglie,

tenuta a rifondergli un imprecisato importo per ripetibili. Il rimedio non è

stato notificato ad AP 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una decisione in materia di

spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo

(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura

sommaria, il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1

il 15 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).

Introdotto il 23 settembre 2021, il rimedio giuridico in esame è dunque

tempestivo.

2.

Nella fattispecie AP 1 ha impugnato il dispositivo

sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio con appello anziché con

reclamo. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto

impugnato figura tale via di ricorso riferita al “merito”, ma non quella specifica

per la contestazione delle spese giudiziarie. Sia come sia, per tacere del

fatto che un'indicazione errata dei rimedi giuridici non può creare una via di

ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1), un mandatario professionale

non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile

ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere

ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138

I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 110 CPC per sincerarsi

che “la decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo”.

La

giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare nondimeno che

un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove

l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure

nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente

riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018

consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente:

sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140).

Quest'ultima ipotesi è appena stata scartata nel caso

specifico. Riguardo alla conversione del rimedio giuridico, essa è

esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha

scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere

errata (sentenza del Tri-bunale federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid.

3.4.2.2; analogamente: RtiD II-2019

pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.161

del 17 dicembre 2020 consid. 3).

In concreto il rimedio

denota una certa confusione terminologica. Da un lato infatti il memoriale è espressamente intestato

come “appello” e l'interessato si definisce “appellante” non meno di tre volte nella motivazione,

tant'è che nella richiesta di giudizio propone di

accogliere “l'appello”. Egli stesso però ritiene tempestivo “il reclamo”,

dà per pacifica la sua legittimazione a “reclamare”, come pure il suo interesse

a “interporre reclamo”. Sapere se il ricorso sia stato introdotto

consapevolmente come appello, e vada dichiarato pertanto irricevibile, o se ciò

sia dovuto a una svista appare pertanto arduo. In

condizioni del genere conviene transige­re sull'impropria designazione

dell'atto e trattare l'appello come reclamo, anche perché l'esito del­l'impugnazione

non muta, come si vedrà in appresso.

3.

Nella fattispecie il Pretore ha

stralciato l'istanza di AO 1 dal ruolo,

come detto, poiché la procedura era divenuta senza oggetto a causa del

tempo trascorso. In conseguenza di ciò egli ha posto le spese di fr. 300.– a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1

contesta tale ripartizione, facendo valere in sintesi che la caducità del­l'istanza

va ricondotta al comportamento della moglie, la quale ha “domandato

tardivamente al Pretore di aggiungere la comminatoria penale dell'art. 292 CP”.

Quanto alle ripetibili, egli rivendica una congrua indennità, “rimettendosi al

prudente giudizio di questa Camera”.

a) Qualora

una causa diventi senza oggetto ed è stralciata dal ruolo, le spese processuali

vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC; sui

criteri: RtiD II-2021 pag. 717). Equità

che in materia di spese informa, del resto, tutte le cause del diritto di

famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). In concreto è vero che AP 1 ha preso conoscenza solo

il 30 agosto 2021 del decreto supercautelare emanato dal Pretore il 26 agosto 2021,

ma egli sapeva che con decre­to cautelare del 23 agosto precedente gli era stato

ordinato di accompagna­re il figlio al corso

di preparazione alle scuole medie. Ed egli non

nega di averne avuto contezza, salvo affermare di non avere dato seguito all'ordine

per imprecisati “precedenti impegni professionali” (osservazioni al Pretore del

6.

settembre 2021). L'iniziativa processuale della moglie, tenuta all'oscuro di ciò,

non poteva pertanto dirsi inutile, abu-si­va o vessatoria. Tanto meno se si

pensa che per finire l'interessato ammette di avere semplicemente ritenuto

“opportuno non portare il figlio al corso” (osservazioni al Pretore del 6

settembre 2021). Non può dolersi quindi che in condizioni del genere il Pretore

gli abbia addebitato la metà delle spese processuali.

b) Quanto

alle ripetibili, compensate dal Pretore, la censura del reclamante è finanche irricevibile.

AP 1 si limita infatti a postulare “fr. … di ripetibili”. Ma una richiesta

indeterminata per ripetibili è ammissibile in primo grado, non più in sede di

ricorso (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Né l'esigenza di conclusioni cifrate

anche in materia di ripetibili trascende nel formalismo eccessivo (sentenza del

Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag.

92). Debitamente assistito da un avvocato, l'interessato non pote­va ignorare

l'esigen­za di quantificare la pretesa. E in mancanza di conclusioni numeriche

non sussisto­no i requisiti per statuire sull'entità del postulato indennizzo

(analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021

consid. 11 con rinvio).

4.

Se ne conclude che,

privo di consistenza, il “reclamo” vede la sua sorte segnata. Le spese del presente giudizio seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO

1.

non essendo stata invitata a presentare osservazioni.

5.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato

come reclamo, l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).