11.2021.130
Reclamo in materia di spese giudiziarie
28 ottobre 2021Italiano10 min
illustrata nella sentenza del 30 settembre 2020 con cui questa Camera ha respinto
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.130
Lugano
28 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2019.5930 (modifica di misure a tutela dell'unione
coniugale: provvedimenti cautelari) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 dicembre 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello in
materia di spese giudiziarie del 23 settembre 2021 presentato da AP 1 contro il
decreto di stralcio emesso dal Pretore il 14 settembre 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria del caso in esame
è diffusamente
illustrata nella sentenza del 30 settembre 2020 con cui questa Camera ha respinto
un appello di AP 1 (1956), cittadino italiano,
mentre ha parzialmente accolto un appello della moglie AO 1 (1973),
cittadina ungherese, contro una sentenza emessa il 19 giugno
2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
riguardo alla modifica di misure protettrici dell'unione coniugale (inc.
11.2019.77 e 11.2019.78). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che i
figli L__________ (nato 22 dicembre 2005) e F__________ (nato il 12 agosto
2010) sono stati affidati “congiuntamente ad entrambi i genitori”, L__________
collocato “principalmente” dal padre e F__________ “principalmente” dalla madre.
Le relazioni personali sono state così regolate:
L__________
trascorre con la madre e il fratello F__________ almeno una sera
infrasettimanale dalla fine
della scuola (o, durante le vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore
21.00 (con la cena) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore
18.00 fino alla domenica alle ore 18.00;
F__________ trascorre con il padre e il
fratello L__________ almeno una sera infrasettimanale
dalla
fine della scuola (o, durante le vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un
fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica
alle ore 18.00.
B. In
seguito, il 16 agosto 2021, AP 1 si è rivolto
al Pretore perché fosse consentito al figlio F__________ di trascorrere con lui
e il fratello L__________ la settimana di vacanza dal 23 al 29 agosto
2021. AO 1 ha proposto il 20 agosto 2021 di respingere la richiesta. Statuendo
con decreto cautelare del 23 agosto 2021, il Pretore ha autorizzato AP 1 a
trascorrere con F__________ un periodo di vacanza dalla mattina di mercoledì 25 agosto
fino alla mattina di sabato 29 agosto 2021, ordinando al padre di accompagnare
e riprendere il figlio al corso di preparazione alle scuole medie organizzato
dall'assemblea dei genitori di __________. Le spese processuali sono state
rinviate “al merito”.
Accertato
che giovedì 26 agosto 2021 F__________ non aveva frequentato il corso di
preparazione (corso che sarebbe durato fino al 29 agosto successivo), AO 1
ha chiesto al Pretore di comminare a AP 1 l'applicazione dell'art. 292 CP.
La domanda è stata accolta inaudita parte dal Pretore quello stesso giorno. Invitato
a presentare osservazioni, in un memoriale del 6 settembre 2021 AP 1 ha
proposto di respingere la richiesta. In una replica dell'8 settembre 2021 la
moglie ha postulato la conferma del decreto supercautelare.
C. Statuendo
con decreto del 14 settembre 2021, il Pretore ha constatato che “l'oggetto del
decreto supercautelare 26 agosto 2021 è superato dagli eventi” e ha
stralciato l'istanza cautelare dal ruolo siccome diventata priva d'oggetto. Le
spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il dispositivo
sulle spese giudiziarie del decreto appena citato AP 1 è insorto a questa
Camera con un appello del 23 settembre 2021 per ottenere la riforma del disposi-tivo
impugnato nel senso di porre gli oneri processuali a carico della moglie,
tenuta a rifondergli un imprecisato importo per ripetibili. Il rimedio non è
stato notificato ad AP 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una decisione in materia di
spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo
(art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura
sommaria, il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1
il 15 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).
Introdotto il 23 settembre 2021, il rimedio giuridico in esame è dunque
tempestivo.
2.
Nella fattispecie AP 1 ha impugnato il dispositivo
sulle spese giudiziarie del decreto di stralcio con appello anziché con
reclamo. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto
impugnato figura tale via di ricorso riferita al “merito”, ma non quella specifica
per la contestazione delle spese giudiziarie. Sia come sia, per tacere del
fatto che un'indicazione errata dei rimedi giuridici non può creare una via di
ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1), un mandatario professionale
non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile
ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere
ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138
I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 110 CPC per sincerarsi
che “la decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo”.
La
giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare nondimeno che
un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove
l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure
nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente
riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018
consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente:
sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140).
Quest'ultima ipotesi è appena stata scartata nel caso
specifico. Riguardo alla conversione del rimedio giuridico, essa è
esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha
scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere
errata (sentenza del Tri-bunale federale 5A_953/2020 del 9 agosto 2021 consid.
3.4.2.2; analogamente: RtiD II-2019
pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.161
del 17 dicembre 2020 consid. 3).
In concreto il rimedio
denota una certa confusione terminologica. Da un lato infatti il memoriale è espressamente intestato
come “appello” e l'interessato si definisce “appellante” non meno di tre volte nella motivazione,
tant'è che nella richiesta di giudizio propone di
accogliere “l'appello”. Egli stesso però ritiene tempestivo “il reclamo”,
dà per pacifica la sua legittimazione a “reclamare”, come pure il suo interesse
a “interporre reclamo”. Sapere se il ricorso sia stato introdotto
consapevolmente come appello, e vada dichiarato pertanto irricevibile, o se ciò
sia dovuto a una svista appare pertanto arduo. In
condizioni del genere conviene transigere sull'impropria designazione
dell'atto e trattare l'appello come reclamo, anche perché l'esito dell'impugnazione
non muta, come si vedrà in appresso.
3.
Nella fattispecie il Pretore ha
stralciato l'istanza di AO 1 dal ruolo,
come detto, poiché la procedura era divenuta senza oggetto a causa del
tempo trascorso. In conseguenza di ciò egli ha posto le spese di fr. 300.– a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1
contesta tale ripartizione, facendo valere in sintesi che la caducità dell'istanza
va ricondotta al comportamento della moglie, la quale ha “domandato
tardivamente al Pretore di aggiungere la comminatoria penale dell'art. 292 CP”.
Quanto alle ripetibili, egli rivendica una congrua indennità, “rimettendosi al
prudente giudizio di questa Camera”.
a) Qualora
una causa diventi senza oggetto ed è stralciata dal ruolo, le spese processuali
vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC; sui
criteri: RtiD II-2021 pag. 717). Equità
che in materia di spese informa, del resto, tutte le cause del diritto di
famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). In concreto è vero che AP 1 ha preso conoscenza solo
il 30 agosto 2021 del decreto supercautelare emanato dal Pretore il 26 agosto 2021,
ma egli sapeva che con decreto cautelare del 23 agosto precedente gli era stato
ordinato di accompagnare il figlio al corso
di preparazione alle scuole medie. Ed egli non
nega di averne avuto contezza, salvo affermare di non avere dato seguito all'ordine
per imprecisati “precedenti impegni professionali” (osservazioni al Pretore del
6.
settembre 2021). L'iniziativa processuale della moglie, tenuta all'oscuro di ciò,
non poteva pertanto dirsi inutile, abu-siva o vessatoria. Tanto meno se si
pensa che per finire l'interessato ammette di avere semplicemente ritenuto
“opportuno non portare il figlio al corso” (osservazioni al Pretore del 6
settembre 2021). Non può dolersi quindi che in condizioni del genere il Pretore
gli abbia addebitato la metà delle spese processuali.
b) Quanto
alle ripetibili, compensate dal Pretore, la censura del reclamante è finanche irricevibile.
AP 1 si limita infatti a postulare “fr. … di ripetibili”. Ma una richiesta
indeterminata per ripetibili è ammissibile in primo grado, non più in sede di
ricorso (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Né l'esigenza di conclusioni cifrate
anche in materia di ripetibili trascende nel formalismo eccessivo (sentenza del
Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 2, in: RSPC 2012 pag.
92). Debitamente assistito da un avvocato, l'interessato non poteva ignorare
l'esigenza di quantificare la pretesa. E in mancanza di conclusioni numeriche
non sussistono i requisiti per statuire sull'entità del postulato indennizzo
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021
consid. 11 con rinvio).
4.
Se ne conclude che,
privo di consistenza, il “reclamo” vede la sua sorte segnata. Le spese del presente giudizio seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO
1.
non essendo stata invitata a presentare osservazioni.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato
come reclamo, l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).