11.2021.131
Esecuzione di una decisione in materia di relazioni personali
24 novembre 2021Italiano15 min
18 marzo 2021 da questa Camera, che ha annullato il dispositivo sull'irricevibilità
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.131
Lugano
24 novembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2021.1471 (già
CA.2020.246: esecuzione di decisioni) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 agosto
2020 da
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando sul reclamo
del 24 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la sentenza emanata dal Pretore
il 16 settembre 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 30
luglio 2020, emanata in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa
da CO 1 nata __________ (1982) nei confronti di RE 1 (1976), il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato
un accordo che conteneva le seguenti clausole (inc. SO.2019.5505):
I figli D__________ (6 aprile 2014) e Da__________ (31
ottobre 2015) sono affidati alla madre per cura ed educazione.
Per i mesi di luglio 2020 e agosto 2020
il padre avrà con sé i figli:
– dal 30 luglio 2020 ore 19.30 al 31
luglio 2020 fino alle 15.00;
– dal 2 agosto 2020 ore 19.30 all'8
agosto 2020 ore 18.00;
– dal 12 agosto 2020 ore 19.30 al 14
agosto 2020 ore 15.00;
– dal 26 agosto 2020 ore 19.30 al 28
agosto 2020 e portandoli all'appuntamento dell'SMP.
A partire dal mese di settembre 2020 al padre è
riservato il seguente assetto dei diritti di visita:
– un mercoledì ogni 15 giorni dalle
11.30 alle 18.30;
ed inoltre
– fino al 30 settembre 2021:
- una volta dal venerdì sera alle ore 18.00 a sabato
sera alle ore 19.30 (dopo aver cenato) e la settimana successiva dal sabato
sera alle ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.30;
– dal 1° ottobre 2021:
- un fine settimana ogni 15 giorni, da venerdì sera
ore 18.00 a domenica sera ore 18.30;
- una sera infrasettimanale, con la cena, dalle ore
17.00 alle ore 20.00;
– due settimane anche non consecutive,
durante il periodo estivo;
– una settimana durante il periodo
natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno
successivo, il giorno di S. Silvestro;
– la settimana di Carnevale;
– regolari contatti telefonici, un
giorno sì e un giorno no durante la fascia oraria della cena;
– avrà con sé i figli nei giorni in cui
ci saranno eventi di scacchi, per un massimo di 8 eventi annui di al massimo di
una giornata e qualora gli eventi dovessero cadere nelle giornate di pertinenza
della madre, quest'ultima recupererà la giornata la giornata successiva.
B. Adito il 25 agosto
2020 da RE 1 con una domanda di esecuzione per l'esercizio del suo diritto di
vista, con sentenza del 2 settembre 2020 il medesimo Pretore ha dichiarato
l'istanza irricevibile e ha posto le spese processuali di fr. 600.– a
carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per
ripetibili (inc. CA.2020.246). Un appello presentato il 7 settembre 2020 da RE
1 contro tale decisione è stato parzialmente accolto con sentenza del
18 marzo 2021 da questa Camera, che ha annullato il dispositivo sull'irricevibilità
dell'istanza e quello sulle spese processuali (inc. 11.2020.122).
C. Ripristinata la
litispendenza di primo grado, il 24 marzo 2021 il Pretore ha aperto un nuovo
incarto (SO.2021.1471) e ha assegnato a CO 1 un termine di 20 giorni (poi
prorogato) per formulare osservazioni. In un memoriale del 10 maggio 2021 l'interessata
ha proposto di respingere l'istanza. Interpellate dal Pretore, le parti hanno
comunicato di non opporsi all'emanazione del giudizio. Analoga posizione esse
hanno assunto il 27 agosto 2021, dopo che il Pretore ha sollecitato la
curatrice educativa, __________ __________, a presentare un rapporto sulla
situazione dei figli e sull'andamento delle visite. Statuendo il 16 settembre
2021, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 500.–
sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere a CO 1 fr. 1200.– per
ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 settembre
2021 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di
accogliere la sua istanza di esecuzione. Nelle proprie osservazioni del 22
ottobre 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice
dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore
della prestazione,
il Pretore o il
Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura
sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le
sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da introdurre
– trattandosi di procedura sommaria – entro dieci giorni dalla notifica della
decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro decisioni del giudice
dell'esecuzione riguardanti il diritto di famiglia competono alla prima
Camera civile (art. 48 lett. a n. 8 LOG).
In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante
il 17 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato
il 24 settembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile,
il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato che nell'estate del 2020 erano effettivamente
sorte difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, riconducibili secondo la
convenuta alla renitenza dei figli, tanto da necessitare l'intervento
dell'Autorità regionale di protezione. Nondimeno – egli ha soggiunto – allo
stato attuale delle cose le parti riconoscono che le visite si svolgono in modo
regolare e senza difficoltà, ciò che ha confermato anche la curatrice. Non sussistendo
motivi per paventare un cambiamento di situazione, il primo giudice ha ritenuto
che l'istante non avesse più interesse a ottenere la misura esecutiva richiesta.
Né, a suo avviso, si potevano condividere le preoccupazioni di lui, stando al
quale la comminatoria penale non poteva nuocere alla convenuta se questa avesse
rispettato il diritto di visita, poiché semplici timori non giustificano un simile
mezzo di coercizione. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.
3.
Secondo RE 1
l'eccezione di adempimento della prestazione che la parte convenuta può far valere
in sede esecu-
tiva va riferita a un obbligo
di fare, mentre in caso di impedimenti all'esercizio
di diritti di visita “non è decisivo se a seguito dell'istanza,
inizialmente giustificata, i diritti di visita si sono poi svolti regolarmente,
fondamentale essendo “la questione di sapere se all'inoltro dell'istanza vi
siano stati problemi e se questi possono ripresentarsi”. A suo avviso, poi, lo
scopo della comminatoria penale è di prevenire manchevolezze, evitando che un
periodo di “pacifico esercizio delle visite” basti per far decadere la
procedura, permettendo così all'altro genitore di ostacolare nuovamente le
visite. L'interessato ribadisce che se allo stato attuale delle cose egli può
esercitare il proprio diritto, ciò si deve alla presenza della curatrice, alla procedura
di esecuzione pendente e al rischio per la moglie di incorrere nella sanzione
penale. Sanzione che, egli ripete, non nuoce alla medesima “se essa rispetterà
i suoi diritti di visita”.
Il reclamante sostiene inoltre
che il rapporto della curatrice dà atto del suo impegno e della sua costanza
nell'esercizio delle visite, smentendo le affermazioni della convenuta, riprese
acriticamente dal Pretore, secondo cui gli incontri sono avvenuti in modo
pacifico. Tra i genitori sussiste tuttora – egli sottolinea – un clima
conflittuale, come dimostrano le richieste all'autorità di protezione volte
alla modifica delle relazioni personali. Ad ogni modo, egli soggiunge, fino a
una sua modifica l'assetto vigente rimane valido. Per il reclamante, infine, il
Pretore avrebbe dovuto tenere conto della situazione al momento della domanda
di esecuzione, ciò che lo avrebbe condotto ad accogliere l'istanza.
4.
Le obiezioni che “la
parte soccombente” è abilitata a sollevare nel quadro di un'esecuzione (diretta
o indiretta) sono già state
riassunte dal Pretore e diffusamente illustrate da questa Camera (RtiD
I-2017 pag. 710 n. 31c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.56 del 2
agosto 2019 consid. 4). Contrariamente all'opinione del reclamante, anche l'esecuzione
di un diritto di visita è regolata dagli art. 338 segg. CPC, sicché la “parte
soccombente” può opporre che dopo la
comunicazione della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di
ostare all'adempimento della prestazione (sentenza del Tribunale
federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2
con richiami, in: FamPra.ch 2018 pag. 570), dovendosi
intendere per “adempimento” la corretta esecuzione dell'obbligo (sentenza del
Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3).
a) In
concreto il reclamante non contesta che oggi gli è possibile esercitare regolarmente
il diritto di vista (si vedano anche le osservazioni 27 agosto 2021
dell'istante: sopra, lett. C), come conferma la curatrice educativa __________ __________,
secondo cui dal 1° febbraio 2021 RE 1, tranne in un'occasione per motivi di
salute, non ha mai saltato un diritto di visita e ha potuto avere con sé i
figli durante i periodi di vacanza accordatigli (relazione del 28 luglio 2021,
pag. 2). Che il clima tra genitori rimanga conflittuale è possibile. Non si
disconosce nemmeno che davanti all'Autorità di protezione sono pendenti
reciproche richieste volte a modificare l'assetto delle visite. Ciò non impedisce
al reclamante tuttavia di incontrare i figli come prevede la decisione che
egli chiede di eseguire. E in presenza di una decisione correttamente e
spontaneamente adempiuta non sussistono i presupposti per una domanda di
esecuzione. Altra è la questione di sapere se il corretto adempimento dell'obbligo
sia intervenuto solo dopo l'introduzione della domanda di esecuzione da parte del
reclamante. Tale questione sarà esaminata in appresso.
b) Certo
è che allo stato attuale delle cose non si giustifica di comminare a CO 1
l'applicazione dell'art. 292 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). È vero che tale
mezzo di coercizione indiretta tende a promuovere l'esecuzione di un obbligo (sentenza del Tribunale federale
5A_839/2010 del 9 agosto 2011 consid. 6.3; Jeandin
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 343). Una simile
comminatoria non va applicata però in modo sistematico e indiscriminato, ma
solo ove sussistano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine
del giudice (RtiD I-2015 pag. 936 consid. 5c con riferimenti). In concreto
è verosimile che in un primo tempo si sono manifestati problemi nell'esercizio delle
visite. Sta di fatto che almeno dal febbraio del 2021 gli incontri si svolgono
regolarmente e nulla induce a presumere che la convenuta abbia a disattendere nuovamente
i propri doveri (RtiD I-2015 pag. 936, consid. 5c con riferimenti). Un mero
rischio astratto come quello che adombra l'interessato non è dunque sufficiente per prospettare
l'applicazione dell'art. 292 CP. Dovesse la moglie comportarsi nuovamente
in modo scorretto, il reclamante potrà ancora rivolgersi al Pretore con una
domanda di esecuzione.
c) Il
reclamante sostiene che al
momento in cui ha introdotto la domanda di esecuzione il diritto di visita previsto
nella decisione da eseguire non era rispettato. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato invero che durante l'estate del 2020 RE 1 ha incontrato
difficoltà nell'esercizio delle visite, ciò che la moglie non contestava (pag.
4.
in basso e pag. 5 a metà). Egli ha rilevato altresì che secondo la convenuta
i figli mostravano renitenza nei confronti del padre, ciò che quest'ultimo
contestava. Vista l'età (6 e 4 anni), ci si può domandare se i ragazzi fossero
in grado di esprimere una chiara e ferma volontà o se ciò si riconducesse ad apprensioni
materne. Ad ogni modo, nell'istanza all'Autorità
di protezione regionale del 12 agosto 2020 CO 1 aveva ammesso chiaramente di
non voler più consegnare i figli al marito (doc. 4, pag. 5 nell'inc. CA.2020.246).
Ne discende che non a torto, quando si è rivolto al Pretore il 25 agosto
2020, RE 1 chiedeva l'esecuzione della decisione del 30 luglio 2020, tant'è che il Pretore aveva accolto la richiesta
in via supercautelare. Poi, in pendenza di procedura, le cose si sono
accomodate. Al momento della decisione RE 1 non aveva più, quindi, un interesse
concreto e attuale a ottenere un giudizio di esecuzione. Ma ciò non significa
che la sua istanza andasse respinta. Andava invece dichiarata caduca (cfr.
Droese in: Basler
Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 22. ad art. 339). Al proposito la decisione impugnata va
riformata di conseguenza.
5.
Relativamente agli oneri processuali, il Pretore
ha ritenuto l'istante soccombente, di modo che ha posto a suo carico le
spese processuali di fr. 500.–, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1200.–
per ripetibili. Il reclamante contesta
tale dispositivo, chiedendo di addebitare tutti gli oneri processuali
alla moglie o, quanto meno, di tenere conto della situazione al momento in cui
è stata introdotta la domanda di esecuzione, divenuta senza interesse solo in
pendenza di procedura.
a) Nella
misura in cui l'interessato chiede di addebitare le spese giudiziarie di primo
grado alla convenuta perché essa si rivela integralmente soccombente, la
richiesta non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento del
reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così
senza oggetto.
b) Per
il resto, come detto, il Pretore avrebbe dovuto stralciare il procedimento dal
ruolo perché la causa era divenuta senza oggetto (art. 242 CPC). Avrebbe dovuto
perciò ripartire le spese giudiziarie secondo
equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine avrebbe dovuto
considerare, segnatamente, quale parte avesse provocato la proposizione dell'azione,
quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte era
all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (RtiD II-2021
pag. 717 n. 26c con rinvii). In concreto è vero che al momento in cui si è
rivolto al Pretore, il 25 ago-sto 2020, RE 1
non poteva esercitare debitamente il diritto di visita previsto nella decisione del 30 luglio 2020. Non solo però
per responsabilità della moglie, la quale per sapere dove egli si trovasse con
i figli all'inizio di agosto 2020 in occasione di un diritto di visita ha
dovuto addirittura far capo alla polizia. In seguito a ciò CO 1 ha adito il 12
agosto 2020 l'Autorità regionale di protezione per ottenere che il diritto di
visita fosse sospeso o, quanto meno, esercitato sotto sorveglianza. Il
reclamante non ha sollecitato l'Autorità di protezione a statuire, anche solo per
respingere l'istanza. Ha adito il Pretore perché il diritto di visita fosse
eseguito come se nulla fosse accaduto.
Nelle
circostanze descritte appare arduo prevedere come il giudice dell'esecuzione avrebbe
deciso allorché la procedura di esecuzione è stata introdotta. Anche
perché in pendenza di una procedura
di modifica delle relazioni personali davanti all'Autorità di protezione
un'esecuzione forzata del diritto di visita poteva temporaneamente essere sospesa
o finanche rifiutata per tenere conto del bene del figlio (sentenza del
Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 in: FamPra.ch 2018 pag. 570; v.
anche Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la
filiation, 6ª edizione, pag. 699 n. 1073 e pag. 701 n. 1074). Se si
considera poi che la procedura di esecuzione verteva su una causa del diritto
di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), tutto ponderato e visto l'esito
incerto cui sarebbe andata incontro l'istanza di esecuzione appare legittimo suddividere
equitativamente le spese processuali di primo grado a metà e di
compensare le ripetibili. Il
giudizio impugnato va riformato di conseguenza.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). RE 1 consegue
una parziale modifica del riparto degli oneri processuali di prima sede, senza però
ottenere la pronuncia di una decisione esecutiva. Si giustifica così che egli sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla
controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena:
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze
sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del
Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è dichiarata priva d'oggetto ed è
stralciata dal ruolo.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per
il resto il reclamo è respinto.
II.
Le spese del
reclamo, di fr. 800.–, sono poste per tre quarti a carico di RE 1 e per il
resto a carico di CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 800.– per
ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).