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Decisione

11.2021.133

Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali, custodia delle figlie e contributi di mantenimento

16 novembre 2022Italiano59 min

adottando la separazione dei beni. A quel momento avevano già due figlie: M__________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.133

Lugano

16 novembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.52 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 21 febbraio 2019 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 29 settembre 2021 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 agosto 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1972) e AP 1

(1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 13 novembre 2010

adottando la separazione dei beni. A quel momento avevano già due figlie: M__________

(23 febbraio 2008) e I__________ (4 agosto 2009). La sposa era inoltre già

madre di C__________ (1984), nata da una precedente relazione. I coniugi,

trasferitisi in Ticino nel novembre del 2014, si sono separati nel dicembre del

2015, quando il marito

ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per

trasferirsi in un monolocale nel medesimo Comune. AO 1, oltre a es-

sere titolare e amministratore unico della M__________ di __________ (I),

azienda attiva prevalentemente nella distribuzione di gas naturale, dal 1°

aprile 2017 lavora per la ditta E__________ SA di __________ come assistente

informatico. Con esperienze in ambito giornalistico e letterario, la moglie non

ha esercitato attività lucrativa durante il matrimonio e dal 6 giugno 2020 è assistente a domicilio per la ditta P__________

SA.

B. Un'istanza

a protezione dell'unione coniugale introdotta l'8 aprile 2016 da AP 1 è stata

stralciata dal ruolo “per desistenza” dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, con decreto del 10 maggio 2016 (inc. SO.2016.1637).

Adita dall'istante, con decisione dell'8 agosto 2016 questa Camera ha confermato tale decreto (inc. 11.2016.46).

In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale a sua volta presentata il

13 maggio 2016 da AO 1, con sentenza del 19 dicembre 2018 il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo che prevedeva l'autorizzazione

dei coniugi a vivere separati, l'affidamento congiunto delle figlie, la

disciplina della custodia alternata, l'impegno del marito di versare un contributo alimentare per la moglie di

fr. 3580.– mensili, di assumersi il mantenimento delle figlie quando a lui

affidate e di corrispondere loro un contributo alimentare di fr. 500.– mensili

ciascuna, oltre al premio della cassa malati (inc. SO. 2016.2215). Nel

frattempo entrambi i coniugi si sono trasferiti a P__________ __________ in

alloggi separati.

C. Il

21 febbraio 2019 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore

sollecitando l'affidamento congiunto di M__________ e

I__________ con esercizio in comune dell'autorità parentale, proponendo di assumersi

il mantenimento delle figlie quando a lui affidate e di versare loro un

contributo alimentare di fr. 350.– mensili per ciascuna fino alla loro maggiore

età o al termine della formazione scolastica, così come di suddividere le spese

straordinarie secondo l'art. 286 cpv. 3 CC e rifiutando ogni contributo alla

moglie. Egli ha chiesto altresì di liquidare i rapporti di dare e avere nel

senso che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso, di rinunciare a suddividere la prestazione d'uscita da lui maturata in

costanza di matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale, di attribuire

gli accrediti per compiti educativi alla moglie e offrendo di farsi carico

delle eventuali imposte arretrate. All'udienza di conciliazione dell'8 maggio

2019, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio ma non sugli altri

relativi effetti, di modo che il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30

giorni per presentare il memoriale di risposta.

D. Nel

proprio allegato del 6 giugno 2019 la convenuta ha rivendicato l'affidamento

esclusivo delle figlie, riservato il diritto di visita paterno, senza opporsi all'esercizio

in comune dell'autorità parentale, ha sollecitato un contributo alimentare per

sé di

fr. 4200.– mensili, uno per M__________ di fr. 1482.50 mensili e uno per I__________

di fr. 1322.40 mensili (assegni familiari non compresi) così come il riparto a

metà delle spese straordinarie per le figlie. Essa ha chiesto inoltre l'autorizzazione

a ritirare i propri effetti personali dalla villa di M__________ __________ (provincia

dell'A__________), appartenente al marito, il versamento di fr. 50 000.– per la collaborazione professionale da lei prestata nell'azienda

di lui e di

fr. 5000.– per ‟spese legali e debiti contrattiˮ così come la suddivisione

a metà degli averi previdenziali accumulati dal marito in costanza di

matrimonio, instando infine per una provvigione ad litem di

fr. 15 000.–. Alle prime arringhe del 14 ottobre 2019 le parti hanno ribadito

le loro domande, il marito avversando quelle della moglie, non senza notificare

prove.

E. Il

4 novembre 2019 il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore delle ragazze,

enunciando i compiti del curatore, il quale sarebbe stato designato dall'Autorità

regionale di protezione 7. Con decisione del 19 febbraio 2020 il Pretore

ha poi obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem

di fr. 5000.– (CA.2019.231). Il 15 dicembre 2020 AP 1 ha instato per il

beneficio del gratuito patrocinio e il 19 febbraio 2021 ha sollecitato una seconda

provvigione ad litem di fr. 15 000.–.

F. L'istruttoria,

nel corso della quale sono stati assunti un referto sull'adeguatezza dell'affidamento

congiunto e una valutazione sullo stato di salute delle figlie, è stata chiusa

il 18 marzo 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 9 giugno 2021 AO 1 ha sostanzialmente

ribadito le domande di petizione salvo ridurre l'offerta di contributo

alimentare per le figlie a fr. 245.– mensili per M__________ e fr. 290.–

mensili per I__________, chiedere che per i beni presenti nella villa a M__________

__________ valga ‟il regime della comproprietàˮ, senza più opporsi al riparto a metà degli averi

previdenziali da lui accumulati durante il matrimonio.

Nel suo allegato del 28 giugno 2021 AP 1 ha per l'essenziale confermato le

proprie richieste rivendicando inoltre il versamento di fr. 46 540.– oltre interessi al 5% “per contributi alimentari arretrati

dal maggio 2020”, di fr. 24 040.– “per coprire i suoi debiti in

Svizzera”, di fr. 13 353.– “per pagare i debiti della carta di

credito”, fr. 20 203.75 per far fronte al pagamento dell'onorario

della sua patrocinatrice compreso il saldo della provvigione ad litem che

il marito era stato astretto a versarle.

G. Statuendo

con sentenza del 20 agosto 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha disposto e regolamentato la custodia alternata delle

figlie, ha lasciato l'autorità parentale in comune, ha domiciliato le figlie

dalla madre, ha confermato la curatela

educativa e una presa a carico psicologica di M__________. In liquidazione dei rapporti

patrimoniale egli ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 46 540.– per

contributi alimentari arretrati e ad assumersi le imposte arretrate, ha lasciato

ogni coniuge in possesso dei beni da lui detenuti o a lui intestati (riservato alla moglie il diritto di prelevare i suoi

effetti personali dalla villa di M__________ __________) e ha poi ordinato all'istituto di previdenza

professionale del marito di trasferire fr. 1275.– su un conto di libero

passaggio intestato alla moglie. A titolo di contributo alimentare, AO 1 è stato condannato a versare fr. 510.– mensili per la

moglie fino al 3 agosto 2025, fr. 770.– mensili per ogni figlia fino al 22

febbraio 2024, fr. 580.– mensili per M__________ e fr. 960.– mensili per I__________

dal 23 febbraio 2024 al 3 agosto 2025 e fr. 610.– mensili per ogni figlia dopo

di allora, oltre al pagamento diretto del premio

della cassa malati delle figlie, riservando al padre il diritto di trattenere gli

assegni familiari. Le altre richieste della moglie sono state respinte, quella

volta a ottenere una provvigione ad litem è stata dichiarata priva d'oggetto

mentre la sua domanda di gratuito patrocinio è stata respinta. Le spese

processuali di complessivi fr. 6500.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29

settembre 2021 nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato l'affidamento

esclusivo delle figlie (riservato il diritto di visita paterno), l'aumento del

contributo alimentare per sé a fr. 4200.– mensili fino alla sua età

pensionabile, quello per M__________ a fr. 1482.– mensili e quello per I__________

a 1322.40 mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o

fino al termine della formazione scolastica o professionale, così come il

versamento di complessivi

fr.

87 393.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali

(fr. 50 000.– quale contributo straordinario, fr.

24 040.– “per coprire i debiti in Svizzera”, fr.

13 353.– “per pagare i debiti della carta di

credito emessa da __________”). Essa sollecita altresì il pagamento di fr. 20 203.75 destinati a coprire gli onorari della sua patrocinatrice, o,

subordinatamente, l'ammissione al gratuito patrocinio in prima sede e insta per

quest'ultimo beneficio anche in appello. In via subordinata essa postula l'annullamento

del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché completi l'istruttoria.

AO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni all'appello.

I. Con

decreti del 20 ottobre e 20 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha

respinto due richieste di AO 1 volte a

ottenere l'esecuzione anticipata della sentenza di

divorzio. Nel frattempo, con decisione del 20 ottobre 2021, questa Camera ha

respinto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 (inc.11. 2021.134).

L. Con

decisione del 30 settembre 2022 il Pretore aggiunto non è entrato nel merito di

un'istanza presentata il 26 luglio 2022 da AP 1 volta a fissare il domicilio

delle figlie in Toscana e ha trasmesso gli atti a questa Camera per competenza.

Non sono state chieste osservazioni a AO 1.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si

pone, litigioso essendo anche l'affidamento delle figlie, controversia

appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta alla legale della convenuta

il 30 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).

Introdotto il 29 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Dall'introduzione

dell'appello AP 1 ha prodotto diversa documentazione (copia di una lettera del

17.

febbraio 2022 in cui la curatrice delle minorenni chiede all'Autorità di

protezione 7 di ascoltare le figlie, copia degli atti di una procedura

esecutiva da lei promossa nei confronti del marito davanti al Tribunale civile

di Roma, un progetto di decisione AI del 13 maggio 2022, una e-mail del 17

maggio 2022 in cui essa dichiara di non presentare osservazioni a tale progetto

di decisione; un decreto d'accusa emesso il 5 ottobre 2022 nei confronti di AO

1.

per trascuranza degli obblighi di mantenimento e falsa dichiarazione in

giudizio e un reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello conto

il rifiuto dell'Autorità di protezione 7 di entrare nel merito di una sua

richiesta volta al cambiamento di domicilio delle figlie). Applicandosi in concreto il principio

inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), nuovi

documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò

di tali documenti.

3.

Litigiosi

rimangono in questa sede l'affidamento delle figlie, i contributi di

mantenimento per la moglie e per le figlie e la liquidazione dei rapporti di

dare e avere, salvo il pagamento dei contributi alimentari arretrati. Il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la

regolamentazione dei rapporti patrimoniali va esaminata prima delle questioni

inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in

RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10

agosto 2022 consid. 3). Non v'è ragione, in concreto, per procedere

diversamente.

I. Sulla

liquidazione dei rapporti patrimoniali

4.

Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo avere ricordato

innanzitutto che i coniugi hanno adottato la separazione dei beni, ha autorizzato

la moglie a prelevare i suoi effetti personali ancora presenti nella villa di M__________

__________, in provincia dell'A__________, ma ha respinto la richiesta da lei

formulata all'udienza del 14 ottobre 2019 volta alla restituzione di tutta una

serie di oggetti elencati nella duplica scritta, poiché non aveva dimostrato

che si trattava di suoi beni personali. L'appellante ritiene evidente che i

beni rivendicati siano suoi sia perché da lei apportati sia perché appartenenti

alla sua famiglia. Essa rileva che pur non avendo conservato scontrini o

contratti, già nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale aveva

reclamato tali beni. Per di più, essa epiloga, se si fosse completata l'istruttoria,

i testi avrebbero confermato la sua esclusiva proprietà.

a) Ora,

come ricordato dal Pretore, nel regime della separazione dei beni chiunque

affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve

fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume

in comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La prova della proprietà

esclusiva di una cosa mobile può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti,

testimoni, perizia, inventario) o può desumersi dalle regole del possesso (art.

930.

e 931 CC: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio

2022.

consid. 4.1).

b) Nella

fattispecie AP 1, cui incombeva l'onere di dimostrare la proprietà dei beni

rivendicati, si limita a evocare tale circostanza ma non ha addotto alcun

elemento che corrobori la sua tesi, ammettendo finanche di non avere conservato

alcuna prova. Fondata su generiche affermazioni la pretesa non può essere

ammessa. Quanto al velato rimprovero

mosso al Pretore di non avere sentito testi su tale questione, l'appello sfiora

il pretesto ove appena si pensi che la convenuta non consta avere offerto prove

al riguardo (cfr. duplica del 14 ottobre 2019 pag. 11). Né, del resto, spettava

al Pretore indagare d'ufficio in una questione retta dal principio dispositivo

(art. 277 cpv. 1 CPC). Ne segue che al riguardo l'appello denota inconsistenza.

5.

Per

quel che è della richiesta di pagamento di fr. 24 040.– “per

coprire i debiti in Svizzera” e di fr. 13 353.– “per

pagare i debiti della carta di credito emessa da __________”, il Pretore dopo avere richiamato il principio secondo cui

anche nella separazione dei beni ogni coniuge risponde dei suoi debiti con la

sua sostanza (art. 249 CC), ha rimproverato alla moglie di essersi indebitata

allorquando avrebbe dovuto far valere giudiziariamente nei confronti del marito

le proprie pretese di mantenimento. Senza dimenticare, egli ha soggiunto, che la

carta di credito in questione è intestata alla sola moglie.

a) L'appellante

contesta la conclusione del Pretore obiettando di avere già chiesto il

pagamento di tali importi nella procedura a protezione dell'unione coniugale.

Essa ribadisce che il marito ha disatteso l'impegno da lui preso al momento del

trasferimento in Ticino di garantire il mantenimento della famiglia. Rimasta a

lungo senza sostentamento, essa si è quindi trovata a contrarre debiti e ad

affrontare ulteriori spese per recuperare i suoi crediti.

b) Ora

che a seguito del mancato sostentamento da parte del marito la moglie abbia accumulato

debiti per far fronte al proprio mantenimento è possibile (cfr. doc. 36 e 82). Se

non che, sul rimprovero mossole dal primo giudice l'appellante equivoca. È vero

che nella procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 13

maggio 2016 essa aveva chiesto il pagamento di oltre fr. 13 000.–

corrispondenti a spese dell'unione coniugale insorte dopo la separazione dei

coniugi che erano a carico di lui (osservazioni del 9 novembre 2017 nell'inc. SO.2016.2215

richiamato). Una pretesa, che poteva ragionevolmente essere considerata quale

pretesa creditoria a titolo indipendente, esula tuttavia da una regolamentazione

del mantenimento per la durata della vita separata. In quella procedura l'interessata

avrebbe perciò dovuto pretendere un contributo alimentare “per il futuro e per l'anno

precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia ai

contributi alimentari dell'art. 176 CC: DTF 115 II 201; analogamente: I CCA

sentenza inc. 11.2019.151 del 17 novembre 2020 consid. 14 con rinvii). Una

richiesta del genere, per altro, era stata formulata dalla moglie nella sua

istanza di misure protettrici dell'8 aprile 2016, salvo poi desistere, tanto

che la procedura è stata stralciata dal ruolo (inc. SO.2016.1637).

c) Ad

ogni modo, relativamente alla pretesa di fr. 13 353.– per l'utilizzo di una carta di credito emessa da __________, la moglie medesima ha dichiarato che lo scoperto si

riferiva ai mesi da maggio ad agosto 2020 ‟esattamente da quando mio

marito non ha più corrisposto il mantenimentoˮ (doc. 82). Se non che, il

marito è stato condannato a versare alla moglie fr. 46 540.– a titolo

di contributi alimentari arretrati, importo corrispondente “alle mensilità

arretrate da maggio 2020 a giugno 2021” (memoriale conclusivo del 21 giugno

2021, pag. 9 in alto). L'appellante non può quindi vedersi riconoscere due

volte lo stesso arretrato. Ne segue che anche su questo punto l'appello risulta

infondato.

6.

In

merito alla pretesa di fr. 50 000.– quale contributo straordinario per la

collaborazione nella ditta del marito, il Pretore l'ha respinta poiché la

convenuta non aveva spiegato “in quale misura e sulla base di quali documenti”

fondava la richiesta tanto più che il marito aveva dimostrato di avere già

retribuito l'attività svolta dalla consorte. L'appellante rimprovera al Pretore

di essersi basato solo sull'interrogatorio del marito omettendo di assumere la testimonianza

del suo commercialista che avrebbe potuto chiarire “se fosse stata almeno in

parte retribuita, se e per quante ore al giorno avesse lavorato” e se l'importo

forfettario da lei rivendicato fosse congruo.

a) L'art.

165.

cpv. 1 CC riconosce un'equa indennità al coniuge che ha collaborato nella

professione o nell'impresa dell'altro “in misura notevolmente superiore al

contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia”. Solo una

partecipazione che oltrepassa in misura notevole quella fondata sull'obbligo

legale di mantenimento è presa in considerazione, a esclusione delle

prestazioni fondate su eventuali contratti di lavoro (art. 165 cpv. 3 CC). L'onere

della prova incombe al coniuge che pretende tale indennità (art. 8 CC).

b) Nella

fattispecie, l'appellante non revoca in dubbio che sulla base delle buste paga

agli atti (doc. GG), il marito abbia dimostrato che la moglie avesse collaborato

nella sua impresa in virtù di un contratto di lavoro, ciò che costituisce un

indizio su un'esaustiva regolamentazione dei loro rapporti (cfr. Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code

civil I, Basilea 2010, n. 46 ad art. 165). Per il resto, è vero che per sostanziare

la sua pretesa alle prime arringhe del 14 ottobre 2019 la convenuta aveva

offerto la testimonianza di V__________ D__________ ‟commercialista che

può riferire sull'attività lavorativa della moglie in costanza di

matrimonioˮ (v. duplica del 14 ottobre 2014 pag. 11), prova sulla quale il

Pretore non si è espresso. Sta di fatto che all'invito del Pretore di formulare

eventuali obiezioni alla chiusura dell'istruttoria (cfr. ordinanza del 24 febbraio

2021), AP 1 ha chiesto di assumere ulteriori prove ma non di escutere il

commercialista (osservazioni del 17 marzo 2021, pag. 4). Né essa ha reagito alla

chiusura dell'istruttoria ordinata dal Pretore il 18 marzo 2021, inoltrando

anzi il memoriale conclusivo. In circostanze del genere l'interessata non può

dunque muovere rimostranze senza offendere il principio della buona fede

processuale (art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2; analogamente: I CCA

sentenza inc. 11.2015.65 del 24 marzo 2017 consid. 2a). Anche su questo punto l'appello

è destinato all'insuccesso.

II. Sulla

custodia delle figlie

7.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, riassunti innanzitutto i presupposti per l'affidamento

congiunto, ha accertato la conflittualità della coppia e il coinvolgimento

delle figlie nel litigio al punto da “poterne risentire nello sviluppo

psicofisico”. Se non che se per l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) occorreva

una riflessione sulla custodia alternata, viste le divergenti visioni dei

genitori sui bisogni delle figlie e la differente collaborazione con i servizi riconoscendo

alla madre maggiore adeguatezza, il Servizio medico psicologico non ipotizzava

una modifica dell'assetto alternato in atto dal 2018 quantunque fosse opportuno

mantenere la curatela educativa e l'adozione di misure terapeutiche in favore

di genitori e figlie. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'audizione

delle due ragazze da parte di questo servizio, ha permesso di appurare che dopo

le iniziali difficoltà dovute all'esistenza di due case, “ora si sono abituate

e non riuscirebbero a immaginarsi un assetto diverso”. E a suo avviso, vista l'età

delle minori, tale opinione non poteva essere ignorata. Preso poi atto che “nessuna delle figure specializzate chinatasi sul

nucleo familiare ha espressamente indicato la necessità di procedere con un

cambiamento dall'affidamento alternato”,

per il Pretore non era opportuno una modifica dell'assetto in vigore che

costituirebbe “un ulteriore difficile cambiamento da far sopportare dalle

figlie”. Infine, egli ha epilogato, la litigiosità dei genitori, che non

“appare determinare un disagio delle figlie”, può essere contrastata con un

ampliamento dei compiti della curatrice come prospettato dal Servizio medico

psicologico.

8.

AP

1.

ricorda innanzitutto che per tutti i servizi interpellati l'elevata

conflittualità tra genitori è imputabile a AO 1, il cui rigido atteggiamento si

ripercuote sulla vita delle figlie. Essa rileva che, diversamente da quanto

adduce il Pretore, anche per il Servizio medico psicologico il conflitto genitoriale

influenza lo sviluppo delle minori tant'è che è stata mantenuta la curatela

educativa. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere ignorato i

numerosi rapporti in cui vari specialisti hanno chiaramente indicato come essa sia

il genitore più adatto e collaborativo con la rete di modo che per il bene

delle figlie un affidamento esclusivo alla madre sarebbe più opportuno. Per l'appellante,

poi, la volontà delle ragazze non sarebbe quella di mantenere l'attuale assetto

congiunto, anche perché una domanda al riguardo non è mai stata loro

prospettata. A suo avviso le figlie si sono limitate a dichiarare di essersi abituate

a tale assetto “non immaginandone uno diverso”, ma ciò costituisce un mero “adattamento

alla situazione per sottrarsi ai conflitti”.

a) I

presupposti per decidere una custodia alternata sono già stati riassunti dal

Pretore (consid. 4 all'inizio) e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD

II-2020 pag. 840 consid. 3b e c con rinvii). Al riguardo basti rammentare che la custodia parentale, sia essa congiunta o

alternata, si esaurisce in un mero affidamento di fatto consistente nella

facoltà di prendersi cura del minorenne nella quotidianità e di esercitare i

diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente (DTF 147 III

123.

consid. 3.2.2; I CCA sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021, consid.

7). Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio rientra invece

nelle attribuzioni dell'autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC). Quanto

alla custodia alternata, essa deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF

143.

I 30 consid. 5.5.3). A tal fine il giudice

valuta le circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi

prima e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole

capacità di comunicare e collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di

una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente

del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del

figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia

sociale, come pure il desiderio

manifestato dal minorenne.

A

parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti

e la loro importanza è legata al­le circostanze del caso. La stabilità e la

possibilità per un genito­re di occuparsi personalmente del figlio han­no un

ruolo preminente in caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente può

essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di

collaborazio­ne dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o quando la

distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più

complessa è essenziale viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare

di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Non osta a una custodia alternata il solo

fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non

sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e

persistente (DTF 142 III 615 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente:

sentenza 5A_617/2021 del 13 settembre 2022 consid. 4.1; analogamente: I CCA

sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021, consid. 8a). Ciò vale soprattutto

in caso di custodia alternata. Se il giudice giunge alla conclusione che una

custodia alternata non è nell'interesse del figlio, deve determinare a quale

dei due genitori affidare il ragazzo, applicando essenzialmente i medesimi

criteri, ai quali si aggiun­ge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF

142.

III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; più di recente: sentenza

v. anche 5A_700/2021 del 16 settembre 2022 consid. 3.1; analogamente: I CCA

sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021, consid. 7).

b) Nel

caso in esame, giovi preliminarmente ricordare che in esito all'istanza a

tutela dell'unione coniugale presentata il 13 maggio 2016 da AO 1, con

sentenza del 19 dicembre 2018 il Pretore ha omologato un accordo che

prevedeva, tra l'altro, l'affidamento congiunto delle figlie nel senso che M__________

e I__________, domiciliate presso la madre, restavano con lei una settimana da

martedì sera alla domenica sera, l'altra settimana da mercoledì sera al venerdì

sera e così via. Inoltre va sottolineato che molti aspetti sui quali le parti

si combattono (quali il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli, il

loro regime alimentare o le decisioni in materia medicale) sono riconducibili

non tanto alla custodia alternata ma piuttosto all'esercizio in comune dell'autorità

parentale, questione non controversa in questa sede.

c) Premesso

ciò, nemmeno l'appellante contesta la capacità educativa di AO 1, quantunque lo

consideri meno adatto di lei all'affidamento delle figlie. Ora, è vero che per l'Ufficio

dell'aiuto e della protezione la madre appare maggiormente adeguata (complemento

del 7 ottobre 2020 pag. 3) e che il Servizio medico-psicologico, pur

evidenziando in entrambi i genitori poca flessibilità, ha ravvisato una

rigidità più intensa nel padre (rapporto del 22 febbraio 2021 pag. 3 e 4). Se

non che il fatto che un genitore pur idoneo all'affidamento, lo sia meno dell'altro

non osta di per sé a una custodia alternata. E l'appellante, a ben vedere, nemmeno

segnala mancanze di AO 1 nella cura di M__________ e I__________ nella

quotidianità. Il solo fatto di essere madre, per altro, non le conferisce

automaticamente un diritto o una priorità nell'affidamento delle figlie.

Non

si disconosce che la trascuranza del marito dei suoi obblighi di mantenimento

verso la moglie sia un contegno inqualificabile e, nella misura in cui ciò si

ripercuote sul bene delle figlie come descritto dalla curatrice nella sua

ultima relazione del 17 febbraio 2022, getta ombre sulla figura genitoriale.

Anche dal rapporto 22 febbraio 2021 del Servizio medico psicologico, allestito

quando tale problematica era già in atto, risulta che la decisione del marito

di versare da aprile 2020 solo una parte del contributo alimentare per la

moglie “ha delle ripercussioni sulla vita delle figlie” (pag. 5). Ciò non toglie

che la psicologa L__________ __________-__________ non ha per finire ravvisato

estremi per ritenerlo inadeguato, proponendo per lui un supporto

psicologico/psichiatrico “per iniziare un lavoro di accettazione del passato …

e di sviluppo di una nuova attitudine, mettendo al primo posto il benessere

delle minori …” (pag. 15).

d) Quanto ai rapporti fra le parti, già il Pretore ha

accertato una situazione familiare conflittuale. Che ciò sia però ascrivibile

al solo marito, come sostiene la moglie, non può tuttavia dirsi, ove appena si

pensi che entrambi ‟continuano ad accusarsi a vicenda, portando o

mandando al perito molteplici documenti che proverebbero il torto dell'altroˮ,

e che ognuno di loro è responsabile del conflitto di lealtà in cui si trovano

le figlie (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag.

6, 7 e 14). Premesso ciò, in concreto è indubbio che sussista un conflitto su

molti aspetti della vita dei figli. Come evidenziato dalla psicologa L__________

__________-__________, dopo che in un primo tempo i litigi erano

prevalentemente di natura personale, con il tempo il conflitto si è esteso alle

sfere educative e mediche delle figlie aggravandosi poi con il deterioramento

della situazione finanziaria (loc. cit., pag. 3-5). Per la specialista, il

grave conflitto “che permane tra i genitori, che sembrerebbe peggiorare con il

passare del tempo… può influenzare il loro [delle figlie] sviluppo psicofisico”

e ha effetti “non solo diretti sul benessere delle minori ma anche indiretti

come sulla scelta delle cure mediche e degli hobby” (loc. cit., pag. 14 e 15). L'elevata

conflittualità e il potenziale pericolo di tale stato di cose sullo sviluppo

psicofisico delle ragazze erano già stati riscontrati dall'Ufficio dell'aiuto e

della protezione (relazione del 5 agosto 2020, pag. 10). La comunicazione tra i

genitori, minima, viene per lo più attuata tramite le figlie (relazione dell'Ufficio

dell'aiuto e della protezione del 5 agosto 2020, pag. 5).

e) Visto

quanto precede, ci si dovrebbe seriamente interrogare sulla questione di sapere

se la custodia alternata sia la soluzione migliore per il bene dei figli o se

“riflettere un diverso modello come ipotizzavano l'Ufficio dell'aiuto e della

protezione e la curatrice educativa” (aggiornamenti del 7 ottobre e 25

settembre 2020). Se da una tale analisi si può ancora prescindere non è tanto perché

i genitori siano in grado di stemperare il loro conflitto, ma perché, con tutte

le riserve del caso, il conflitto in atto non sembra per finire impedire loro

di prendersi cura delle figlie nella quotidianità e di esercitare i diritti e

gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente. Tanto più che con le

adeguate misure prospettate dalla psicologa L__________ __________-__________,

i genitori “potrebbero uscire da questa dinamica disfunzionale e ognuno

iniziare per sé un lavoro di accettazione del passato, seppur doloroso, e di

sviluppo mettendo al primo posto il benessere delle minori e non le loro personali

ferite passate” (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021

pag. 15).

f) Non

va per altro trascurato che, nel caso in esame, entrambi i genitori “nutrono

grande affetto nei confronti delle figlie” e che in queste ultime emerge un

forte attaccamento per i due genitori al punto che “vogliono bene ad entrambi e

non possono immaginarsi di vivere senza uno di loro vicino” (rapporto del

Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag. 7 e 14). In questo

contesto le due ragazze, pur vivendo un “estremo” conflitto di lealtà, non

“soffrono di un disturbo psicopatologico maggiore” (pag. 14). Come evidenziato dalla

psicologa L__________ __________-__________, rispetto al conflitto genitoriale

in I__________ non emerge “una particolare sofferenza”, la ragazza possiede

delle buone risorse per fronteggiare il grave conflitto tra i genitori avendo

la capacità di riuscire a “farsi scivolar via le situazioni conflittuali e di

non pensarci” (pag. 10 e 15). M__________ ha invece una sofferenza maggiore

rispetto al conflitto genitoriale e le è stato diagnosticato un “disturbo

emozionale dell'infanzia non specificato (F93.9) visto soprattutto la sua …

difficoltà nel gestire le emozioni”. In lei è emersa una personalità ancora

molto dipendente dai genitori “che le servono quasi in modo ossessivo a

liberarsi di ansie e angosce”. (pag. 12 e 15).

g) Né

l'elevata conflittualità pare ripercuotersi sul rendimento scolastico. Quello di

I__________ è buono e la bambina mostra una buona evoluzione anche sul fronte

emotivo (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021, pag.

10). In sintesi “è molto brava” (relazione dell'Ufficio dell'aiuto e della

protezione del 5 agosto 2020, pag. 6 e aggiornamento della curatrice del 25

settembre 2020 pag. 3). Quanto a M__________, dopo qualche iniziale difficoltà

dal profilo emotivo, l'andamento scolastico è comunque tra il discreto e il

molto buono (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag.

13; aggiornamento della curatrice del 25 settembre 2020, pag. 3). La ragazza

non è seguita da un servizio di sostegno pedagogico mentre la sua docente ha

riferito di non riscontrare nella minore “dei segni di disagio” e che con gli

altri compagni socializza “in modo che rientra nella norma per una ragazzina della

sua età” (relazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 5 agosto

2020, pag. 5 e 6). Entrambi gli istituti scolastici frequentati dalle ragazze

hanno confermato l'andamento poc'anzi descritto (lettere del 20 novembre e 4

dicembre 2020 agli atti).

h) Relativamente

all'opinione delle figlie, come riferito dalla psicologa L__________ __________-__________,

in merito “all'affidamento condiviso” entrambe le minori ammettono che all'inizio

è stato difficile abituarsi a due case, ma che ora sono abituate e non

riuscirebbero ad immaginarsi un assetto diverso” (rapporto del Servizio

medico-psicologico del 22 febbraio 2021, pag. 14). Non si disconosce che le

minori versino in un conflitto di lealtà. Ciò impone una certa cautela nel

valutare la loro posizione. Inoltre in situazioni come quella in esame un certo

condizionamento appare inevitabile. In concreto, tuttavia, non si intravedono

elementi dai quali si possa desumere che l'opinione delle figlie sia in

qualche modo indotta. Anzi esse paiono in grado di straniarsi dalla situazione

e di sapersi esprimere con serenità. Le ragazze, poi, non hanno mai manifestato

un'avversione nei confronti di uno dei genitori, in particolare del padre, tant'è

che, come si è detto, esse “vogliono bene ad entrambi e non possono immaginarsi

di vivere senza uno di loro vicino” (rapporto del Servizio medico-psicologico

del 22 febbraio 2021 pag. 7). In sintesi, l'appellante sostiene che l'opinione

espressa dalle figlie non sarebbe quella reale ma non menziona alcun atto da

cui risulterebbe che le ragazze avrebbero riferito un'altra opinione.

i) Alla

luce di quanto precede, tutto ponderato, non si scorgono ragioni per scostarsi

da un assetto in vigore da anni. L'attribuzione della custodia parentale

esclusiva alla madre non porterebbe sostanziali miglioramenti all'attuale

situazione delle figlie, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto

sulle medesime. Il principio di stabilità, assortito dalle misure a protezione

in favore delle minori decise dal Pretore appare, in definitiva, prevalere

sugli eventuali benefici che comporterebbe un affidamento esclusivo delle

figlie alla madre. Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

III. Sulla

domiciliazione all'estero delle figlie

9.

Come si è detto, in pendenza di appello AP 1 ha

chiesto di fissare il domicilio delle figlie

in Toscana. Ora, il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio

rientra nelle attribuzioni dell'autorità parentale (art. 301a cpv. 1

CC). Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore

può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso

dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di

protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero o

qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti

sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle

relazioni personali (art. 301a cpv. 2 lett. a e b CC). Se necessario, i

genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una

modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e

del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il

giudice o l'autorità di protezione dei minori (art. 301a cpv. 5 CC).

La

giurisprudenza ha fissato alcuni criteri applicabili alla questione del

trasferimento del luogo di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di

domicilio e di movimento dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a

trasferirsi non sono rilevanti. Non occorre pertanto chiedersi se per il bene

del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse, ma se il

bene del figlio è meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi

oppure rimanendo con l'altro genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche

concernenti la custodia, le relazioni personali ed il contributo di

mantenimento fondate sull'art. 301a cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione

del bene del figlio e tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il

modello di partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il

punto di partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo più o

meno paritario del figlio – come in concreto – e sono pronti ad occuparsene

anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere

ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga meglio l'interesse

del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la loro capacità di

favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, l'effettiva possibilità

dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità delle relazioni, la

lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, così come il parere dei figli

più grandi (DTF 144 III 471 consid. 4.1; 142 III 484 segg. consid. 2.3-2.8; 142

III 500 consid. 4.4; 142 III 511 consid. 2.5; più di recente: sentenza 5A_701/2021 del 24 febbraio 2022

consid., 3.1.1 e 3.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del 9

luglio 2018, consid. 9 con riferimenti).

Al

riguardo occorre pertanto delineare i contorni del trasferimento, così come

verificare il bene dei minori e la loro presa a carico offerta ed

effettivamente possibile da parte dei genitori. Se non che, nel caso in esame, per

giudicare la fondatezza della richiesta di

AP 1 mancano accertamenti essenziali quali la volontà delle figlie, la quale

non può essere dedotta dalle sole affermazioni della madre o della curatrice, la

loro situazione all'estero (abitativa, scolarizzazione, accesso alle cure

mediche e a quelle psicoterapeutiche per M__________, …), così come quella in

Ticino alla presenza di un solo genitore, senza dimenticare la situazione personale

e professionale della madre in Toscana. In vista di un'eventuale autorizzazione

al trasferimento poi, andrebbe adeguato l'assetto riguardante le relazioni

personali con il padre e ridefiniti i contributi di mantenimento. Certo, questa

Camera potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non

si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione

dell'istruttoria, ma di esperire l'istruttoria come tale. Non compete alla Camera istruire essa medesima una causa per la

prima volta in sostituzione del giudice naturale (analogamente per un caso di

autorizzazione di trasferimento all'estero: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del

23.

maggio 2019 consid. 27 e 28), anche perché le parti si vedrebbero sottrarre

la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ragioni di economia processuale

non permettono di disattendere i diritti delle parti. Ne discende che per

quanto riguarda l'autorizzazione al trasferimento la decisione di non entrata

in materia del 30 settembre 2022 deve essere annullata e gli atti devono essere

ritornati al primo giudice affinché istruisca la procedura.

IV. Sui

contributi di mantenimento

10.

Relativamente

al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha ravvisato anzitutto un

matrimonio di lunga durata, dal quale pur essendo durato cinque anni sono nate

due figlie, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie,

conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la

comunione domestica. Posto ciò, egli ha accertato il reddito del marito in fr.

6000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3230.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1350.–, pigione fr. 1200.– [già dedotta la quota delle figlie di 1/8

ciascuna], premio della cassa malati fr. 354.85, imposta di circolazione

fr. 44.60, assicurazione dell'automobile fr. 33.45, assicurazione RC ed

economia domestica fr. 30.65, tassa rifiuti fr. 16.15, onere fiscale fr.

200.–). Quanto alla moglie, il primo giudice le ha stimato un reddito ipotetico

di fr. 3275.– mensili e ha calcolato il fabbisogno minimo “allargato” in fr. 3656.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1350.–, pigione fr. 1500.– [già dedotta la quota parte delle figlie di 1/8

ciascuna], premio della cassa malati fr. 483.65, assicurazione ‟Swisscautionˮ

fr. 12.70, imposta di circolazione fr. 42.35, assicurazione dell'automobile fr.

79.65, posteggio fr. 27.50, assicurazione RC e mobilia domestica fr. 38.10,

tassa rifiuti fr. 21.55, onere fiscale

fr. 100.–).

Il

fabbisogno minimo di M__________ è stato determinato in fr. 982.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 450.–

[un ottavo di quello a carico dei genitori], premio della cassa malati fr. 131.25,

dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–), al quale il padre partecipa

direttamente con fr. 432.– mensili (minimo di base del diritto esecutivo fr.

300.–, premio della cassa malati fr. 131.25). Il fabbisogno minimo di I__________

è stato determinato in fr. 1027.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 450.– [un ottavo di quello a

carico dei genitori], premio della cassa malati fr. 176.95, dedotto l'assegno

familiare di fr. 200.–), al quale il padre partecipa direttamente con fr. 477.–

mensili (minimo esecutivo di fr. 300.–, premio della cassa malati fr.

176.95). Il Pretore ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare

di

fr. 380.– mensili fino al sedicesimo anno di età di I__________ e di

fr. 705.– mensili dopo di allora.

In

applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” il Pretore ha così calcolato il

contributo alimentare per la moglie in fr. 510.– mensili (fr. 381.– pari al

suo ammanco e fr. 126.– corrispondenti alla partecipazione all'eccedenza

di 2/6 ) fino al 3 agosto 2025. Relativamente al

contributo di mantenimento per le figlie, il Pretore dopo avere appurato che il

loro fabbisogno minimo ammonta a fr. 550.– mensili ciascuna quando sono dalla madre,

ha stabilito la loro partecipazione all'eccedenza del bilancio familiare in 1/12

ciascuno e ha riconosciuto loro un contributo di accudimento pari all'ammanco

della madre di fr. 381.– mensili suddividendolo a metà fino al 16° anno di età

di M__________ e attribuendolo interamente alla sorella fino al di lei 16° anno

di età. In definitiva, il contributo alimentare per la primogenita è stato

fissato in

fr. 770.– mensili fino al 22 febbraio 2024, in fr. 580.– mensili dal 23

febbraio 2024 al 3 agosto 2025 e in fr. 610.– mensili in poi, mentre quello per

la figlia cadetta in fr. 770.– mensili fino al 22 febbraio 2024, in fr.

960.– mensili dal 23 febbraio 2024 al 3 agosto 2025 e in fr. 610.– mensili

in seguito, assegni familiari compresi, con obbligo per AO 1 di pagare direttamente

il premio della cassa malati delle figlie e delle loro spese quando a lui

affidate.

11.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti;

da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 8). Al

proposito basti ricordare che qualora un coniuge non può ragionevolmente essere

tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata

previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo

alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato

quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge

deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economica

e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà,

in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della

ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC; DTF 147

III 258 consid, 3.4.4; più di recente: sentenza 5A_407/2021 del 6 maggio 2022

consid. 3.1).

Riguardo

al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimen-tari (anche dopo il

divorzio), il Tribunale federale ha deciso re-centemente che il parametro

applicabile a livello svizzero è,

d'ora

innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza

registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni

dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della

famiglia e diviso l'eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265,

147.

III 293, 147 III 301; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.135 del 10

agosto 2022 consid. 8).

12.

L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di avere ravvisato un matrimonio di breve

durata e non di lunga durata rilevando che al momento delle nozze (2010) la

coppia già conviveva da 5 anni e le figlie erano già nate. Così argomentando

essa equivoca manifestamente i termini. Nella decisione impugnata, il primo

giudice, pur definendo la durata del matrimonio ‟intermediaˮ, ha riconosciuto

che il matrimonio ha avuto un influsso concreto nella situazione finanziaria della

moglie dovuto alla presenza delle due figlie e al fatto che essa non ha potuto

esercitare un'attività lucrativa. Al riguardo l'interessata non trae

conclusioni, la convenuta formulando perciò una domanda priva di consistenza.

13.

Quanto

all'ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione, il Pretore ha appurato che le parti si erano limitate a

far valere il fabbisogno dalla separazione senza nulla addurre in merito al

livello sostenuto durante la comunione domestica. L'appellante critica tale

conclusione rimproverando al Pretore di essersi riferito alle risultanze della

procedura a tutela dell'unione coniugale.

a) Che

il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari sia

l'ultimo sostenuto dalle parti quando vivevano insieme, senza trascurare le

spese supplementari causate ora da due economie domestiche separate, è pacifico

(DTF 147 III 296 consid. 4.4 con rinvii; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag.

602.

consid. 7b con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171

dell'8 febbraio 2022 consid. 12a con rimandi). In linea di principio, nel caso

in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel

caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due

economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di

tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali

restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con

riferimenti).

b) Nella

fattispecie, per tacere del fatto che dalle argomentazioni esposte l'appellante

non trae alcuna conseguenza, la richiesta di contributo alimentare di fr.

4200.– mensili corrisponde semplicemente al proprio fabbisogno minimo

“allargato”, l'interessata non revoca in dubbio che al contributo di

mantenimento da versare dopo il divorzio si applica il principio dispositivo

(art. 277 cpv. 1 CPC). Incombe quindi prioritariamente alle parti allegare i

fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv.

1.

CPC). E in concreto, l'appellante non contesta che in mancanza di allegazione

sull'ultimo tenore di vita condotto dai coniugi in costanza di matrimonio, non

spettava al Pretore raccogliere il materiale necessario per sostanziare una

pretesa di mantenimento. (cfr. DTF 147 III 303 consid. 2.2). Al proposito non

occorre dilungarsi.

14.

In

merito alla situazione economica di AP 1, il Pretore ha accertato le sue attuali

entrate in fr. 2027.– mensili complessivi (salario versato dalla ditta P__________

SA

fr. 840.–, indennità di disoccupazione fr. 887.65 e lavoro accessorio fr.

200.–). Egli ha tuttavia ritenuto esigibile dall'interessata un lavoro al 90% fino

al mese di luglio 2025 e a tempo pieno in seguito, onde la possibilità di

conseguire un reddito di fr. 3275.– mensili prima e di fr. 3600.– mensili poi.

Il primo giudice non ha disconosciuto la precaria situazione di salute della

moglie, che aveva avanzato una richiesta di invalidità, ma ha ritenuto che nel

caso fosse stata accordata una rendita AI, “questa andrebbe a sostituire il

reddito ipotetico”.

a) Nella

misura in cui l'appellante contesta le sue attuali entrate facendo valere che

esse comprendono anche le indennità di disoccupazione “che però non sono

durature”, essa muove una contestazione priva di consistenza. Il Pretore ha

stimato il reddito ipotetico fondandosi sul guadagno che la moglie potrebbe

percepire presso la ditta P__________ SA per un'attività al 90% prima e a tempo

pieno poi. Quanto al fatto di avere dimostrato il suo impegno nel cercare senza

successo un'attività lucrativa nel proprio ambito o in quello amministrativo e

di avere unicamente trovato attività saltuarie con bassi redditi, l'interessata

rinvia a documenti da lei prodotti in causa. Da quali atti risulterebbe però

una circostanza del genere non è dato a divedere. Né è compito di questa Camera,

in una procedura che non è retta dal principio inquisitorio, promuovere

ricerche nel ponderoso carteggio del processo per individuare

elementi favorevoli alla tesi di una parte.

b) Relativamente

agli impedimenti addotti dall'appellante che osterebbero all'estensione dell'attività

lucrativa, nella misura in cui la custodia alternata delle figlie è confermata,

le argomentazioni relative alla cura delle minori cadono nel vuoto. Né essa

contesta che secondo la giurisprudenza più recente un genitore il cui figlio

minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere di regola un'attività

lucrativa all'80% ed estenderla – come in passato – a tempo pieno dal 16°

compleanno del medesimo (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). E con l'appello, l'interessata

nemmeno pretendeva di non poter estendere la sua attuale attività di

collaboratrice domestica compatibilmente alle attuali esigenze di accudimento

delle figlie.

c) In

merito al proprio stato di salute, per l'appellante “non appare corretto”

ritenere che in caso di invalidità “il reddito sarebbe lo stesso”. A suo

avviso, un'eventuale rendita AI verrebbe calcolata “sulla base dell'ultimo

salario percepito” ragione per cui con un grado d'invalidità del 60% questa

sarebbe inferiore all'attuale salario di fr. 840.– mensili. In pendenza di

appello, AP 1 ha poi prodotto il progetto di decisione emesso il 13 maggio 2022

dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Con l'appellante si conviene che per il calcolo dell'importo

delle rendite AI si adotta lo stesso sistema delle rendite AVS, nel senso che è

determinante per quanto tempo la persona invalida è stata assicurata e a quanto

ammonta il suo reddito medio. In base al progetto di decisione del 13 maggio

2022, non contestato dall'assicurata, a quest'ultima è stato riconosciuto dal

1° gennaio 2022 un grado d'invalidità del 67% ciò che dà diritto a una rendita

pari al 67 % di una rendita intera. Se non che, per essere ricevibili,

contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate tanto più che il dato va poi

inserito nel calcolo del contributo alimentare secondo il metodo “a due fasi”. E

in concreto l'interessata, debitamente patrocinata, non ha mai quantificato

nemmeno per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero le sue entrate. Essa

doveva indicare la cifra da lei ritenuta corretta, riservandosi di aggiornarla

non appena avesse ottenuto i ragguagli necessari. Inammissibile la censura

sfugge perciò a ulteriore esame.

15.

Per

quel che riguarda il reddito di AO 1, il Pretore ha appurato che egli lavora

come informatico amministrativo per la E__________ SA di __________ al 70% percependo

uno stipendio di

fr. 2800.– mensili. Oltre a ciò, egli ha considerato l'ammissione del marito,

secondo cui quale amministratore della M__________ __________ s.r.l., __________,

ottiene fr. 3200.– mensili, onde un reddito di complessivi fr. 6000.-

mensili. L'appellante rileva che il calcolo del contributo alimentare “si basa

su dati non veritieri e incompleti, stante la mancanza di documentazione

completa riguardante gli effettivi redditi del marito”. Che una tale argomentazione

sia sufficiente per ritenere errati gli accertamenti del primo giudice appare

dubbio. Né indica quali prove essa avrebbe offerto che non sono state assunte

dal Pretore. Sia come sia, non si disconosce che in pendenza d'appello AP 1 ha

prodotto un decreto d'accusa emanato nei confronti del marito per falsa

testimonianza, l'attore avendo dichiarato contrariamente al vero di disporre in

Svizzera e all'estero unicamente di due conti bancari allorquando in Italia

risulta essere titolare o contitolare di 3 conti bancari. Se non che per tacere

del fatto che AO 1 ha interposto opposizione a tale decreto, una volta di più l'interessata

omette di quantificare, foss'anche per ordine di grandezza, il reddito che

intende ascrivere al marito. Ciò che rende l'obiezione irricevibile.

16.

Per

quanto attiene al contributo alimentare per le figlie, l'appellante fa valere

che a seguito della procedura a tutela dell'unione coniugale gli assegni

familiari sono stati versati a metà tra i genitori “dopo intervento della sua

legale presso le competenti autorità”. Essa fa valere inoltre che il marito in

realtà non paga il premio della cassa malati delle figlie sicché è lei a farsi

carico di tale onere. Infine, in merito alle spese straordinarie, essa sostiene

che la proposta di suddividerle “era una sua concessione ma a seguito della

decisione a tutela dell'unione coniugale tali spese devono essere integralmente

assunte dal padre”, donde l'inapplicabilità dell'art. 286 cpv. 3 CC.

a) Che

in esito alla procedura a tutela dell'unione coniugale i coniugi si fossero

accordati sulla suddivisione a metà degli assegni familiari è vero (verbale del

19.

dicembre 2018 nell'inc. SO.2016.2215 richiamato). L'appellante trascura

tuttavia che lei stessa ha prodotto una lettera del 6 maggio 2019 in cui l'Istituto

delle assicurazioni sociali ha comunicato alla sua patrocinatrice che la Cassa

cantonale di compensazione “ha riconosciuto a AO 1 il diritto agli assegni

familiari in favore delle figlie” e che la Legge federale sugli assegni

familiari non prevede “che i genitori percepiscano le prestazioni in ragione di

metà ciascuno” (doc. 2). Al proposito l'appello si rivela inconsistente.

b) Relativamente

al mancato pagamento dei premi della cassa malati delle figlie da parte del

marito, l'affermazione, apodittica, non trova tuttavia alcun riscontro

istruttorio, né è dato a divedere a quale altro atto processuale l'appellante faccia

riferimento. Al riguardo non occorre dilungarsi.

c) Quanto

ai costi speciali, l'appellante equivoca la sentenza impugnata, il Pretore non

avendo stabilito una chiave di riparto ma rinviato i genitori all'art. 286 cpv.

3.

CC. Premesso ciò, nella misura in cui chiede di suddividere tali costi a metà

l'interessata formula una richiesta improponibile. L'art. 286 cpv. 3 CC dispone

sì che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale

“allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”, ma non

che possa autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese

per i figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore.

Dandosi una spesa straordinaria, in caso di disaccordo il genitore in questione

deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma

precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la

chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (RtiD II-2004

pag. 627; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022

consid. 10). Anche su questo punto l'appello vede la sua sorte segnata.

V. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in prima sede

17.

Il Pretore, richiamati i principi di ripartizione

delle spese giudiziarie, ha ritenuto giustificato suddividerle equamente in

ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, “visto l'esito e la

natura del procedimento”. L'appellante contesta tale ripartizione e chiede di

porre tutti gli oneri processuali a carico del marito e di condannarlo a

versarle un'indennità per ripetibili di fr. 20 203.75. Al riguardo essa fa

valere il contraddittorio comportamento pre-processuale del coniuge, la scarsa

collaborazione di lui nella procedura e il mancato pagamento dell'intero

importo di

fr. 5000.– riconosciutole a titolo di provvigione ad litem. A suo

avviso, ciò giustifica l'integrale addebito delle spese giudiziarie al marito, tanto

più che essa è indigente.

a) Da quest'ultima obiezione va

subito sgombrato il campo giacché mere ristrettezze economiche di una parte non

giustificano, per sé sole, di porre le spese processuali a carico della

controparte né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito (sentenza

del Tribunale federale 5A_401/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.2; I CCA,

sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2021 consid. 5 con rinvio). Premesso

ciò, le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili:

art. 95 cpv. 1 CPC) sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art.

106.

cpv. 1 prima frase CPC), mentre

in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito

del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di

soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e

il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte

risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese

compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638

consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale

principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio

apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv.

1.

lett. c CPC). Non è dunque

escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a

sopportare oneri processuali. A tale proposito in materia di spese e ripetibili il giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento

censurabile unicamente per eccesso o abuso del potere d'apprezzamen-to (sentenza

del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio).

b) In

concreto, in esito al divorzio AP 1 non ha ottenuto la custodia esclusiva delle

figlie, il contributo alimentare per sé di fr. 4200.– mensili, fr. 87 393.– in liquidazione dei rapporti

patrimoniali né la seconda provvigione ad litem. Preponderantemente

soccombente, l'appellante non spiega perché nel suddividere equamente gli

oneri processuali a metà e nel compensare le ripetibili il primo giudice

sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento. Ne segue che anche su questo punto

l'appello è destinato all'insuccesso.

18.

Per quanto concerne la seconda provvigione ad litem

chiesta in pendenza di procedura, l'appellante a ben vedere nemmeno impugna

il dispositivo con cui il Pretore l'ha ritenuta priva d'oggetto. Nell'appello

essa si lamenta della mancata condanna del marito a versarle un'indennità per

ripetibili di fr. 20 203.75, sottolineando come la “provisio ad litem era

stata chiesta, appunto, per coprire i costi” e che a torto il Pretore ha

ritenuto che la prima provvigione ad litem di fr. 5000.– fosse

sufficiente. Per tacere del fatto che una provvigione ad litem ha finalità

diverse dall'indennità per ripetibili, con la motivazione del primo giudice l'appellante

non si confronta, nemmeno di scorcio, ciò che rende una volta di più

irricevibile la doglianza.

19.

Relativamente

al diniego del gratuito patrocinio, il Pretore, ricordato che in una causa di

divorzio l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria, ha sì

accertato le gravi ristrettezze in cui versa AP 1, ma ha negato tale beneficio poiché

essa condizionava la richiesta al mancato pagamento degli oneri processuali e

delle ripetibili da parte del marito. Per il primo giudice, inoltre, il

beneficio richiesto non entrava in linea di conto giacché l'interessata, dopo

avere ottenuto dal marito una provvigione ad litem di fr. 5000.–, non ha

avvisato il giudice del superamento della soglia di fr. 4200.– fissata dall'art.

5.

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.

a) Una

richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la

procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca –

totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo

(art. 121 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora il

diniego intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente

impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la

revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio

esperibile contro la decisione finale (I CCA sentenza inc. 11.2021.84 del 28

giugno 2022 consid. 1 con rinvio; v. anche Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012,

n. 6 ad art. 121 CPC; Colombini in: CPC, Petit

commentaire,

Basilea 2021, n. 4 ad art. 121 con richiami).

Più

delicata è la questione della tempestività del rimedio. Il diniego del gratuito

patrocinio, anche se deciso con la decisione finale, costituisce ad ogni modo

una disposizione ordinatoria processuale emanata in procedura sommaria (sentenza

del Tribunale federale 4A_507/2011 del 1° novembre 2011 consid. 2.1). In tal

caso, quanto al termine di ricorso, vi è così chi ritiene sia in ogni caso di

10.

giorni (Sørensen in:

Oberhammer/Domej/ Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 1a ad art. 121; Huber

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 121; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 121; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,

vol. 1, 2ª edizione, n. 4 ad art. 121; Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019

pag. 345 seg. n. 987 segg.). Il problema è che, in concreto, il rimedio contro il

diniego del gratuito patrocinio è stato introdotto nel termine di 30 giorni. Dato

nondimeno che – come si vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere per questa volta dall'approfondire la questione.

b) AP

1, rimproverato al Pretore di avere statuito sull'istanza solo con la decisione

finale, evidenzia una contraddizione nella motivazione del Pretore, il quale ha

accertato la sua indigenza salvo negarle il beneficio richiesto perché l'aveva subordinata

al mancato pagamento “delle spese, tasse e ripetibili da parte del marito (provisio

ad litem)”. Quanto al superamento della soglia di fr. 4200.– stabilita dal

noto regolamento, l'appellante lamenta che il Pretore non ha tenuto conto

“degli invii delle note d'onorario attraverso i quali veniva fatto presente

come il dispendio di ore stesse andando ben al di là del limite massimo

stabilito di

fr. 4200.–”. Essa critica infine l'interpretazione “restrittiva” dell'art. 5 del

noto regolamento sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto decidere diversamente

“vista l'ampiezza della procedura, le prove del dispendio del legale e la sua

indigenza”.

c) Con

l'appellante si conviene che se una decisione in materia di gratuito patrocinio

può essere presa anche con la sentenza finale, ove la parte debba ancora

compiere ulteriori atti processuali prima della fine della procedura, tale

beneficio andrebbe prioritariamente decisa affinché il richiedente sappia se le

spese giudiziarie e quelle del proprio patrocinatore siano o meno assunte dallo

Stato (sentenze del Tribunale federale 1C_262/2019 del 6 maggio 2020

consid. 3.1 con rinvio e 5A_255/2015 del 4 agosto 2015 consid. 8.2). In

concreto, è vero che il Pretore non ha statuito sull'istanza ancorché la

procedura si prospettasse lunga e laboriosa, né egli ha statuito sulla seconda

richiesta di provvigione ad litem motivata con la prevedibile entità di

lavoro che restava da compiere alla patrocinatrice della convenuta. Resta il

fatto che AP 1, salvo il 19 febbraio 2021, non consta avere ulteriormente sollecitato

il Pretore né ha, per finire, lamentato un diniego di giustizia. Ad ogni modo,

dal ritardo con cui ha statuito il Pretore l'appellante non può comunque sia

ricavare a titolo di riparazione una prestazione positiva da parte

dello Stato come il conferimento dell'assistenza giudiziaria (DTF 129 V

422.

consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004

consid. 2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2009.116 del 13 novembre 2012

consid. 3a; v. anche Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 32 ad art. 119; Colombini

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 56 ad art. 117).

d) Quanto

al fatto che il Pretore ha negato il gratuito patrocinio perché la convenuta

avrebbe subordinato la richiesta al mancato pagamento delle ripetibili, è vero

che la formulazione della domanda palesa parecchia confusione, la provvigione ad

litem denotando finalità diversa dall'indennità per ripetibili. Resta il

fatto che la richiesta andava ragionevolmente intesa quale domanda subordinata

nel senso che il beneficio richiesto sarebbe diventato caduco con l'assegnazione

di adeguate ripetibili. Del resto, nel caso in cui la situazione finanziaria della

parte soccombente faccia apparire l'incasso dell'indennità difficile, se non

impossibile, si giustifica la concessione del gratuito patrocinio (art. 122 cpv.

2.

CPC; DTF 140 III 169 consid. 2.3; 122 I 324 consid. 2c; v. anche RtiD II-2021

pag. 12 n. 2). Negare il benefico richiesto per il solo motivo addotto dal

Pretore, oltre che costituire un formalismo eccessivo, risulta errato. Sta di

fatto che il diniego del gratuito patrocinio è sorretto da una duplice

motivazione e la seconda come si vedrà in appresso resiste alla critica.

e) Ora,

per l'art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) nelle

cause di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, salvo diversa

decisione del giudice è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4200.–, ovvero

poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– calcolato in base

all'art. 4 del regolamento medesimo. L'art. 8 cpv. 1 del citato regolamento

prevede che l'avvocato informa immediatamente l'autorità competente quando le

prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4200.– o l'importo massimo

fissato dal giudice. Tale chiaro ed evidente obbligo a carico dell'avvocato sussiste

per rapporto all'istanza di gratuito patrocinio introdotta a monte nell'interesse

del proprio assistito e vale quindi anche per l'avvocato che aspira al ruolo di

patrocinatore d'ufficio (III CCA sentenza inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022 consid,

5.

con rinvii).

Ammessa

la possibilità di retribuire l'attività di un patrocinatore d'ufficio con un

importo forfettario, quando la richiesta di onorario si scosta dai parametri stabiliti

spetta al patrocinatore d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione

diligente dell'incarico da lui ricevuto non consente più di far rientrare il

suo operato entro quei limiti standard. La semplice elencazione delle singole

prestazioni svolte non costituisce tuttavia prova sufficiente a questo scopo (III

CCA, sentenza inc. 13.2020.124 del 16 marzo 2021 consid. 3 con rinvii).

f) Premesso

ciò l'appellante non contesta di non avere avvisato immediatamente il Pretore

del superamento di tale importo. Certo, essa sostiene di avere fatto seguire le

note d'onorario “attraverso i quali veniva fatto presente come il dispendio di

ore stesse andando ben al di là del limite massimo stabilito di fr. 4200.–”, ma

come si è visto, ciò non basta per dimostrare che la specificità dell'incarico

non giustificava più una remunerazione secondo i criteri standard alla base

dell'importo forfettario prestabilito. Per di più, a ben vedere, le due note professionali

allegate all'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del 15

dicembre 2020 (doc. 64), riportano un

onorario di fr. 5450.– ma calcolato apparentemente

secondo i criteri del patrocinio di fiducia (fr. 300.– appello pag. 14) e non

in base all'art. 4 cpv. 1 del noto regolamento, mentre quella del 26 giugno

2021.

(doc. 89) è stata prodotta solo con il memoriale conclusivo del 28 giugno

successivo. Ne segue che la rivendicazione dell'appellante non può trovare

ascolto. Anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

20.

Quanto al rinvio degli atti al Pretore affinché esperisca

e completi l'istruttoria, l'appellante trascura che avrebbe potuto chiedere a

questa Camera di procedere essa medesima all'assunzione delle prove rifiutate

in prima sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assumere singoli mezzi di prova che il primo

giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317

cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di

regola la giurisdizione d'appello procede direttamente anche se in base al

proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ma un

appellante non può esigere ciò (I CCA sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021

consid. 2a). Ne segue che la richiesta subordinata volta a far annullare la

decisione impugnata e a far tornare la causa in prima sede non può entrare in

linea di conto. Se ne conclude che l'appello, largamente irricevibile, è

destinato all'insuccesso.

VI. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

21.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato

invitato a formulare osservazioni all'appello. Delle condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto riducendo

sensibilmente la tassa di giustizia.

VII. Sulla

comunicazione della presente sentenza

22.

Un estratto dell'attuale sentenza è comunicata,

conformemente all'art. 301 lett. b CPC, alla figlia M__________ (che ha

compiuto 14 anni il 23 febbraio 2022).

VIII. Sui

rimedi giuridici a livello federale

23.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in

rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere

patrimoniale (sopra, consid. 1), sicché il ricorso in materia civile è dato senza

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali,

ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1.

3. La decisione del 30

settembre 2022 è annullata e l'istanza 26 luglio 2022 di AP 1 è trasmessa al

Pretore aggiunto per competenza.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione a:

;

Pretura della giurisdizione di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).