11.2021.133
Divorzio: liquidazione dei rapporti patrimoniali, custodia delle figlie e contributi di mantenimento
16 novembre 2022Italiano59 min
adottando la separazione dei beni. A quel momento avevano già due figlie: M__________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.133
Lugano
16 novembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2019.52 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 21 febbraio 2019 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 29 settembre 2021 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 agosto 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1972) e AP 1
(1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 13 novembre 2010
adottando la separazione dei beni. A quel momento avevano già due figlie: M__________
(23 febbraio 2008) e I__________ (4 agosto 2009). La sposa era inoltre già
madre di C__________ (1984), nata da una precedente relazione. I coniugi,
trasferitisi in Ticino nel novembre del 2014, si sono separati nel dicembre del
2015, quando il marito
ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per
trasferirsi in un monolocale nel medesimo Comune. AO 1, oltre a es-
sere titolare e amministratore unico della M__________ di __________ (I),
azienda attiva prevalentemente nella distribuzione di gas naturale, dal 1°
aprile 2017 lavora per la ditta E__________ SA di __________ come assistente
informatico. Con esperienze in ambito giornalistico e letterario, la moglie non
ha esercitato attività lucrativa durante il matrimonio e dal 6 giugno 2020 è assistente a domicilio per la ditta P__________
SA.
B. Un'istanza
a protezione dell'unione coniugale introdotta l'8 aprile 2016 da AP 1 è stata
stralciata dal ruolo “per desistenza” dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, con decreto del 10 maggio 2016 (inc. SO.2016.1637).
Adita dall'istante, con decisione dell'8 agosto 2016 questa Camera ha confermato tale decreto (inc. 11.2016.46).
In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale a sua volta presentata il
13 maggio 2016 da AO 1, con sentenza del 19 dicembre 2018 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo che prevedeva l'autorizzazione
dei coniugi a vivere separati, l'affidamento congiunto delle figlie, la
disciplina della custodia alternata, l'impegno del marito di versare un contributo alimentare per la moglie di
fr. 3580.– mensili, di assumersi il mantenimento delle figlie quando a lui
affidate e di corrispondere loro un contributo alimentare di fr. 500.– mensili
ciascuna, oltre al premio della cassa malati (inc. SO. 2016.2215). Nel
frattempo entrambi i coniugi si sono trasferiti a P__________ __________ in
alloggi separati.
C. Il
21 febbraio 2019 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore
sollecitando l'affidamento congiunto di M__________ e
I__________ con esercizio in comune dell'autorità parentale, proponendo di assumersi
il mantenimento delle figlie quando a lui affidate e di versare loro un
contributo alimentare di fr. 350.– mensili per ciascuna fino alla loro maggiore
età o al termine della formazione scolastica, così come di suddividere le spese
straordinarie secondo l'art. 286 cpv. 3 CC e rifiutando ogni contributo alla
moglie. Egli ha chiesto altresì di liquidare i rapporti di dare e avere nel
senso che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso, di rinunciare a suddividere la prestazione d'uscita da lui maturata in
costanza di matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale, di attribuire
gli accrediti per compiti educativi alla moglie e offrendo di farsi carico
delle eventuali imposte arretrate. All'udienza di conciliazione dell'8 maggio
2019, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio ma non sugli altri
relativi effetti, di modo che il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30
giorni per presentare il memoriale di risposta.
D. Nel
proprio allegato del 6 giugno 2019 la convenuta ha rivendicato l'affidamento
esclusivo delle figlie, riservato il diritto di visita paterno, senza opporsi all'esercizio
in comune dell'autorità parentale, ha sollecitato un contributo alimentare per
sé di
fr. 4200.– mensili, uno per M__________ di fr. 1482.50 mensili e uno per I__________
di fr. 1322.40 mensili (assegni familiari non compresi) così come il riparto a
metà delle spese straordinarie per le figlie. Essa ha chiesto inoltre l'autorizzazione
a ritirare i propri effetti personali dalla villa di M__________ __________ (provincia
dell'A__________), appartenente al marito, il versamento di fr. 50 000.– per la collaborazione professionale da lei prestata nell'azienda
di lui e di
fr. 5000.– per ‟spese legali e debiti contrattiˮ così come la suddivisione
a metà degli averi previdenziali accumulati dal marito in costanza di
matrimonio, instando infine per una provvigione ad litem di
fr. 15 000.–. Alle prime arringhe del 14 ottobre 2019 le parti hanno ribadito
le loro domande, il marito avversando quelle della moglie, non senza notificare
prove.
E. Il
4 novembre 2019 il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore delle ragazze,
enunciando i compiti del curatore, il quale sarebbe stato designato dall'Autorità
regionale di protezione 7. Con decisione del 19 febbraio 2020 il Pretore
ha poi obbligato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem
di fr. 5000.– (CA.2019.231). Il 15 dicembre 2020 AP 1 ha instato per il
beneficio del gratuito patrocinio e il 19 febbraio 2021 ha sollecitato una seconda
provvigione ad litem di fr. 15 000.–.
F. L'istruttoria,
nel corso della quale sono stati assunti un referto sull'adeguatezza dell'affidamento
congiunto e una valutazione sullo stato di salute delle figlie, è stata chiusa
il 18 marzo 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 9 giugno 2021 AO 1 ha sostanzialmente
ribadito le domande di petizione salvo ridurre l'offerta di contributo
alimentare per le figlie a fr. 245.– mensili per M__________ e fr. 290.–
mensili per I__________, chiedere che per i beni presenti nella villa a M__________
__________ valga ‟il regime della comproprietàˮ, senza più opporsi al riparto a metà degli averi
previdenziali da lui accumulati durante il matrimonio.
Nel suo allegato del 28 giugno 2021 AP 1 ha per l'essenziale confermato le
proprie richieste rivendicando inoltre il versamento di fr. 46 540.– oltre interessi al 5% “per contributi alimentari arretrati
dal maggio 2020”, di fr. 24 040.– “per coprire i suoi debiti in
Svizzera”, di fr. 13 353.– “per pagare i debiti della carta di
credito”, fr. 20 203.75 per far fronte al pagamento dell'onorario
della sua patrocinatrice compreso il saldo della provvigione ad litem che
il marito era stato astretto a versarle.
G. Statuendo
con sentenza del 20 agosto 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha disposto e regolamentato la custodia alternata delle
figlie, ha lasciato l'autorità parentale in comune, ha domiciliato le figlie
dalla madre, ha confermato la curatela
educativa e una presa a carico psicologica di M__________. In liquidazione dei rapporti
patrimoniale egli ha obbligato il marito a versare alla moglie fr. 46 540.– per
contributi alimentari arretrati e ad assumersi le imposte arretrate, ha lasciato
ogni coniuge in possesso dei beni da lui detenuti o a lui intestati (riservato alla moglie il diritto di prelevare i suoi
effetti personali dalla villa di M__________ __________) e ha poi ordinato all'istituto di previdenza
professionale del marito di trasferire fr. 1275.– su un conto di libero
passaggio intestato alla moglie. A titolo di contributo alimentare, AO 1 è stato condannato a versare fr. 510.– mensili per la
moglie fino al 3 agosto 2025, fr. 770.– mensili per ogni figlia fino al 22
febbraio 2024, fr. 580.– mensili per M__________ e fr. 960.– mensili per I__________
dal 23 febbraio 2024 al 3 agosto 2025 e fr. 610.– mensili per ogni figlia dopo
di allora, oltre al pagamento diretto del premio
della cassa malati delle figlie, riservando al padre il diritto di trattenere gli
assegni familiari. Le altre richieste della moglie sono state respinte, quella
volta a ottenere una provvigione ad litem è stata dichiarata priva d'oggetto
mentre la sua domanda di gratuito patrocinio è stata respinta. Le spese
processuali di complessivi fr. 6500.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29
settembre 2021 nel quale chiede in riforma del giudizio impugnato l'affidamento
esclusivo delle figlie (riservato il diritto di visita paterno), l'aumento del
contributo alimentare per sé a fr. 4200.– mensili fino alla sua età
pensionabile, quello per M__________ a fr. 1482.– mensili e quello per I__________
a 1322.40 mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o
fino al termine della formazione scolastica o professionale, così come il
versamento di complessivi
fr.
87 393.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali
(fr. 50 000.– quale contributo straordinario, fr.
24 040.– “per coprire i debiti in Svizzera”, fr.
13 353.– “per pagare i debiti della carta di
credito emessa da __________”). Essa sollecita altresì il pagamento di fr. 20 203.75 destinati a coprire gli onorari della sua patrocinatrice, o,
subordinatamente, l'ammissione al gratuito patrocinio in prima sede e insta per
quest'ultimo beneficio anche in appello. In via subordinata essa postula l'annullamento
del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché completi l'istruttoria.
AO 1 non è stato invitato a presentare osservazioni all'appello.
I. Con
decreti del 20 ottobre e 20 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha
respinto due richieste di AO 1 volte a
ottenere l'esecuzione anticipata della sentenza di
divorzio. Nel frattempo, con decisione del 20 ottobre 2021, questa Camera ha
respinto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 (inc.11. 2021.134).
L. Con
decisione del 30 settembre 2022 il Pretore aggiunto non è entrato nel merito di
un'istanza presentata il 26 luglio 2022 da AP 1 volta a fissare il domicilio
delle figlie in Toscana e ha trasmesso gli atti a questa Camera per competenza.
Non sono state chieste osservazioni a AO 1.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si
pone, litigioso essendo anche l'affidamento delle figlie, controversia
appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta alla legale della convenuta
il 30 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).
Introdotto il 29 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Dall'introduzione
dell'appello AP 1 ha prodotto diversa documentazione (copia di una lettera del
17.
febbraio 2022 in cui la curatrice delle minorenni chiede all'Autorità di
protezione 7 di ascoltare le figlie, copia degli atti di una procedura
esecutiva da lei promossa nei confronti del marito davanti al Tribunale civile
di Roma, un progetto di decisione AI del 13 maggio 2022, una e-mail del 17
maggio 2022 in cui essa dichiara di non presentare osservazioni a tale progetto
di decisione; un decreto d'accusa emesso il 5 ottobre 2022 nei confronti di AO
1.
per trascuranza degli obblighi di mantenimento e falsa dichiarazione in
giudizio e un reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello conto
il rifiuto dell'Autorità di protezione 7 di entrare nel merito di una sua
richiesta volta al cambiamento di domicilio delle figlie). Applicandosi in concreto il principio
inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), nuovi
documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò
di tali documenti.
3.
Litigiosi
rimangono in questa sede l'affidamento delle figlie, i contributi di
mantenimento per la moglie e per le figlie e la liquidazione dei rapporti di
dare e avere, salvo il pagamento dei contributi alimentari arretrati. Il resto,
compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la
regolamentazione dei rapporti patrimoniali va esaminata prima delle questioni
inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in
RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10
agosto 2022 consid. 3). Non v'è ragione, in concreto, per procedere
diversamente.
I. Sulla
liquidazione dei rapporti patrimoniali
4.
Nella sentenza impugnata il Pretore, dopo avere ricordato
innanzitutto che i coniugi hanno adottato la separazione dei beni, ha autorizzato
la moglie a prelevare i suoi effetti personali ancora presenti nella villa di M__________
__________, in provincia dell'A__________, ma ha respinto la richiesta da lei
formulata all'udienza del 14 ottobre 2019 volta alla restituzione di tutta una
serie di oggetti elencati nella duplica scritta, poiché non aveva dimostrato
che si trattava di suoi beni personali. L'appellante ritiene evidente che i
beni rivendicati siano suoi sia perché da lei apportati sia perché appartenenti
alla sua famiglia. Essa rileva che pur non avendo conservato scontrini o
contratti, già nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale aveva
reclamato tali beni. Per di più, essa epiloga, se si fosse completata l'istruttoria,
i testi avrebbero confermato la sua esclusiva proprietà.
a) Ora,
come ricordato dal Pretore, nel regime della separazione dei beni chiunque
affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve
fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC). Mancando tale prova, il bene si presume
in comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La prova della proprietà
esclusiva di una cosa mobile può essere recata con qualsiasi mezzo (documenti,
testimoni, perizia, inventario) o può desumersi dalle regole del possesso (art.
930.
e 931 CC: cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_728/2020 del 12 gennaio
2022.
consid. 4.1).
b) Nella
fattispecie AP 1, cui incombeva l'onere di dimostrare la proprietà dei beni
rivendicati, si limita a evocare tale circostanza ma non ha addotto alcun
elemento che corrobori la sua tesi, ammettendo finanche di non avere conservato
alcuna prova. Fondata su generiche affermazioni la pretesa non può essere
ammessa. Quanto al velato rimprovero
mosso al Pretore di non avere sentito testi su tale questione, l'appello sfiora
il pretesto ove appena si pensi che la convenuta non consta avere offerto prove
al riguardo (cfr. duplica del 14 ottobre 2019 pag. 11). Né, del resto, spettava
al Pretore indagare d'ufficio in una questione retta dal principio dispositivo
(art. 277 cpv. 1 CPC). Ne segue che al riguardo l'appello denota inconsistenza.
5.
Per
quel che è della richiesta di pagamento di fr. 24 040.– “per
coprire i debiti in Svizzera” e di fr. 13 353.– “per
pagare i debiti della carta di credito emessa da __________”, il Pretore dopo avere richiamato il principio secondo cui
anche nella separazione dei beni ogni coniuge risponde dei suoi debiti con la
sua sostanza (art. 249 CC), ha rimproverato alla moglie di essersi indebitata
allorquando avrebbe dovuto far valere giudiziariamente nei confronti del marito
le proprie pretese di mantenimento. Senza dimenticare, egli ha soggiunto, che la
carta di credito in questione è intestata alla sola moglie.
a) L'appellante
contesta la conclusione del Pretore obiettando di avere già chiesto il
pagamento di tali importi nella procedura a protezione dell'unione coniugale.
Essa ribadisce che il marito ha disatteso l'impegno da lui preso al momento del
trasferimento in Ticino di garantire il mantenimento della famiglia. Rimasta a
lungo senza sostentamento, essa si è quindi trovata a contrarre debiti e ad
affrontare ulteriori spese per recuperare i suoi crediti.
b) Ora
che a seguito del mancato sostentamento da parte del marito la moglie abbia accumulato
debiti per far fronte al proprio mantenimento è possibile (cfr. doc. 36 e 82). Se
non che, sul rimprovero mossole dal primo giudice l'appellante equivoca. È vero
che nella procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 13
maggio 2016 essa aveva chiesto il pagamento di oltre fr. 13 000.–
corrispondenti a spese dell'unione coniugale insorte dopo la separazione dei
coniugi che erano a carico di lui (osservazioni del 9 novembre 2017 nell'inc. SO.2016.2215
richiamato). Una pretesa, che poteva ragionevolmente essere considerata quale
pretesa creditoria a titolo indipendente, esula tuttavia da una regolamentazione
del mantenimento per la durata della vita separata. In quella procedura l'interessata
avrebbe perciò dovuto pretendere un contributo alimentare “per il futuro e per l'anno
precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia ai
contributi alimentari dell'art. 176 CC: DTF 115 II 201; analogamente: I CCA
sentenza inc. 11.2019.151 del 17 novembre 2020 consid. 14 con rinvii). Una
richiesta del genere, per altro, era stata formulata dalla moglie nella sua
istanza di misure protettrici dell'8 aprile 2016, salvo poi desistere, tanto
che la procedura è stata stralciata dal ruolo (inc. SO.2016.1637).
c) Ad
ogni modo, relativamente alla pretesa di fr. 13 353.– per l'utilizzo di una carta di credito emessa da __________, la moglie medesima ha dichiarato che lo scoperto si
riferiva ai mesi da maggio ad agosto 2020 ‟esattamente da quando mio
marito non ha più corrisposto il mantenimentoˮ (doc. 82). Se non che, il
marito è stato condannato a versare alla moglie fr. 46 540.– a titolo
di contributi alimentari arretrati, importo corrispondente “alle mensilità
arretrate da maggio 2020 a giugno 2021” (memoriale conclusivo del 21 giugno
2021, pag. 9 in alto). L'appellante non può quindi vedersi riconoscere due
volte lo stesso arretrato. Ne segue che anche su questo punto l'appello risulta
infondato.
6.
In
merito alla pretesa di fr. 50 000.– quale contributo straordinario per la
collaborazione nella ditta del marito, il Pretore l'ha respinta poiché la
convenuta non aveva spiegato “in quale misura e sulla base di quali documenti”
fondava la richiesta tanto più che il marito aveva dimostrato di avere già
retribuito l'attività svolta dalla consorte. L'appellante rimprovera al Pretore
di essersi basato solo sull'interrogatorio del marito omettendo di assumere la testimonianza
del suo commercialista che avrebbe potuto chiarire “se fosse stata almeno in
parte retribuita, se e per quante ore al giorno avesse lavorato” e se l'importo
forfettario da lei rivendicato fosse congruo.
a) L'art.
165.
cpv. 1 CC riconosce un'equa indennità al coniuge che ha collaborato nella
professione o nell'impresa dell'altro “in misura notevolmente superiore al
contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia”. Solo una
partecipazione che oltrepassa in misura notevole quella fondata sull'obbligo
legale di mantenimento è presa in considerazione, a esclusione delle
prestazioni fondate su eventuali contratti di lavoro (art. 165 cpv. 3 CC). L'onere
della prova incombe al coniuge che pretende tale indennità (art. 8 CC).
b) Nella
fattispecie, l'appellante non revoca in dubbio che sulla base delle buste paga
agli atti (doc. GG), il marito abbia dimostrato che la moglie avesse collaborato
nella sua impresa in virtù di un contratto di lavoro, ciò che costituisce un
indizio su un'esaustiva regolamentazione dei loro rapporti (cfr. Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code
civil I, Basilea 2010, n. 46 ad art. 165). Per il resto, è vero che per sostanziare
la sua pretesa alle prime arringhe del 14 ottobre 2019 la convenuta aveva
offerto la testimonianza di V__________ D__________ ‟commercialista che
può riferire sull'attività lavorativa della moglie in costanza di
matrimonioˮ (v. duplica del 14 ottobre 2014 pag. 11), prova sulla quale il
Pretore non si è espresso. Sta di fatto che all'invito del Pretore di formulare
eventuali obiezioni alla chiusura dell'istruttoria (cfr. ordinanza del 24 febbraio
2021), AP 1 ha chiesto di assumere ulteriori prove ma non di escutere il
commercialista (osservazioni del 17 marzo 2021, pag. 4). Né essa ha reagito alla
chiusura dell'istruttoria ordinata dal Pretore il 18 marzo 2021, inoltrando
anzi il memoriale conclusivo. In circostanze del genere l'interessata non può
dunque muovere rimostranze senza offendere il principio della buona fede
processuale (art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2; analogamente: I CCA
sentenza inc. 11.2015.65 del 24 marzo 2017 consid. 2a). Anche su questo punto l'appello
è destinato all'insuccesso.
II. Sulla
custodia delle figlie
7.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, riassunti innanzitutto i presupposti per l'affidamento
congiunto, ha accertato la conflittualità della coppia e il coinvolgimento
delle figlie nel litigio al punto da “poterne risentire nello sviluppo
psicofisico”. Se non che se per l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) occorreva
una riflessione sulla custodia alternata, viste le divergenti visioni dei
genitori sui bisogni delle figlie e la differente collaborazione con i servizi riconoscendo
alla madre maggiore adeguatezza, il Servizio medico psicologico non ipotizzava
una modifica dell'assetto alternato in atto dal 2018 quantunque fosse opportuno
mantenere la curatela educativa e l'adozione di misure terapeutiche in favore
di genitori e figlie. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'audizione
delle due ragazze da parte di questo servizio, ha permesso di appurare che dopo
le iniziali difficoltà dovute all'esistenza di due case, “ora si sono abituate
e non riuscirebbero a immaginarsi un assetto diverso”. E a suo avviso, vista l'età
delle minori, tale opinione non poteva essere ignorata. Preso poi atto che “nessuna delle figure specializzate chinatasi sul
nucleo familiare ha espressamente indicato la necessità di procedere con un
cambiamento dall'affidamento alternato”,
per il Pretore non era opportuno una modifica dell'assetto in vigore che
costituirebbe “un ulteriore difficile cambiamento da far sopportare dalle
figlie”. Infine, egli ha epilogato, la litigiosità dei genitori, che non
“appare determinare un disagio delle figlie”, può essere contrastata con un
ampliamento dei compiti della curatrice come prospettato dal Servizio medico
psicologico.
8.
AP
1.
ricorda innanzitutto che per tutti i servizi interpellati l'elevata
conflittualità tra genitori è imputabile a AO 1, il cui rigido atteggiamento si
ripercuote sulla vita delle figlie. Essa rileva che, diversamente da quanto
adduce il Pretore, anche per il Servizio medico psicologico il conflitto genitoriale
influenza lo sviluppo delle minori tant'è che è stata mantenuta la curatela
educativa. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere ignorato i
numerosi rapporti in cui vari specialisti hanno chiaramente indicato come essa sia
il genitore più adatto e collaborativo con la rete di modo che per il bene
delle figlie un affidamento esclusivo alla madre sarebbe più opportuno. Per l'appellante,
poi, la volontà delle ragazze non sarebbe quella di mantenere l'attuale assetto
congiunto, anche perché una domanda al riguardo non è mai stata loro
prospettata. A suo avviso le figlie si sono limitate a dichiarare di essersi abituate
a tale assetto “non immaginandone uno diverso”, ma ciò costituisce un mero “adattamento
alla situazione per sottrarsi ai conflitti”.
a) I
presupposti per decidere una custodia alternata sono già stati riassunti dal
Pretore (consid. 4 all'inizio) e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD
II-2020 pag. 840 consid. 3b e c con rinvii). Al riguardo basti rammentare che la custodia parentale, sia essa congiunta o
alternata, si esaurisce in un mero affidamento di fatto consistente nella
facoltà di prendersi cura del minorenne nella quotidianità e di esercitare i
diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente (DTF 147 III
123.
consid. 3.2.2; I CCA sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021, consid.
7). Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio rientra invece
nelle attribuzioni dell'autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC). Quanto
alla custodia alternata, essa deve rispondere al bene del figlio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF
143.
I 30 consid. 5.5.3). A tal fine il giudice
valuta le circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi
prima e dopo la separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole
capacità di comunicare e collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di
una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente
del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del
figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia
sociale, come pure il desiderio
manifestato dal minorenne.
A
parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti
e la loro importanza è legata alle circostanze del caso. La stabilità e la
possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio hanno un
ruolo preminente in caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente può
essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di
collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o quando la
distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più
complessa è essenziale viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare
di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Non osta a una custodia alternata il solo
fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non
sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e
persistente (DTF 142 III 615 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente:
sentenza 5A_617/2021 del 13 settembre 2022 consid. 4.1; analogamente: I CCA
sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021, consid. 8a). Ciò vale soprattutto
in caso di custodia alternata. Se il giudice giunge alla conclusione che una
custodia alternata non è nell'interesse del figlio, deve determinare a quale
dei due genitori affidare il ragazzo, applicando essenzialmente i medesimi
criteri, ai quali si aggiunge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF
142.
III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; più di recente: sentenza
v. anche 5A_700/2021 del 16 settembre 2022 consid. 3.1; analogamente: I CCA
sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021, consid. 7).
b) Nel
caso in esame, giovi preliminarmente ricordare che in esito all'istanza a
tutela dell'unione coniugale presentata il 13 maggio 2016 da AO 1, con
sentenza del 19 dicembre 2018 il Pretore ha omologato un accordo che
prevedeva, tra l'altro, l'affidamento congiunto delle figlie nel senso che M__________
e I__________, domiciliate presso la madre, restavano con lei una settimana da
martedì sera alla domenica sera, l'altra settimana da mercoledì sera al venerdì
sera e così via. Inoltre va sottolineato che molti aspetti sui quali le parti
si combattono (quali il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli, il
loro regime alimentare o le decisioni in materia medicale) sono riconducibili
non tanto alla custodia alternata ma piuttosto all'esercizio in comune dell'autorità
parentale, questione non controversa in questa sede.
c) Premesso
ciò, nemmeno l'appellante contesta la capacità educativa di AO 1, quantunque lo
consideri meno adatto di lei all'affidamento delle figlie. Ora, è vero che per l'Ufficio
dell'aiuto e della protezione la madre appare maggiormente adeguata (complemento
del 7 ottobre 2020 pag. 3) e che il Servizio medico-psicologico, pur
evidenziando in entrambi i genitori poca flessibilità, ha ravvisato una
rigidità più intensa nel padre (rapporto del 22 febbraio 2021 pag. 3 e 4). Se
non che il fatto che un genitore pur idoneo all'affidamento, lo sia meno dell'altro
non osta di per sé a una custodia alternata. E l'appellante, a ben vedere, nemmeno
segnala mancanze di AO 1 nella cura di M__________ e I__________ nella
quotidianità. Il solo fatto di essere madre, per altro, non le conferisce
automaticamente un diritto o una priorità nell'affidamento delle figlie.
Non
si disconosce che la trascuranza del marito dei suoi obblighi di mantenimento
verso la moglie sia un contegno inqualificabile e, nella misura in cui ciò si
ripercuote sul bene delle figlie come descritto dalla curatrice nella sua
ultima relazione del 17 febbraio 2022, getta ombre sulla figura genitoriale.
Anche dal rapporto 22 febbraio 2021 del Servizio medico psicologico, allestito
quando tale problematica era già in atto, risulta che la decisione del marito
di versare da aprile 2020 solo una parte del contributo alimentare per la
moglie “ha delle ripercussioni sulla vita delle figlie” (pag. 5). Ciò non toglie
che la psicologa L__________ __________-__________ non ha per finire ravvisato
estremi per ritenerlo inadeguato, proponendo per lui un supporto
psicologico/psichiatrico “per iniziare un lavoro di accettazione del passato …
e di sviluppo di una nuova attitudine, mettendo al primo posto il benessere
delle minori …” (pag. 15).
d) Quanto ai rapporti fra le parti, già il Pretore ha
accertato una situazione familiare conflittuale. Che ciò sia però ascrivibile
al solo marito, come sostiene la moglie, non può tuttavia dirsi, ove appena si
pensi che entrambi ‟continuano ad accusarsi a vicenda, portando o
mandando al perito molteplici documenti che proverebbero il torto dell'altroˮ,
e che ognuno di loro è responsabile del conflitto di lealtà in cui si trovano
le figlie (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag.
6, 7 e 14). Premesso ciò, in concreto è indubbio che sussista un conflitto su
molti aspetti della vita dei figli. Come evidenziato dalla psicologa L__________
__________-__________, dopo che in un primo tempo i litigi erano
prevalentemente di natura personale, con il tempo il conflitto si è esteso alle
sfere educative e mediche delle figlie aggravandosi poi con il deterioramento
della situazione finanziaria (loc. cit., pag. 3-5). Per la specialista, il
grave conflitto “che permane tra i genitori, che sembrerebbe peggiorare con il
passare del tempo… può influenzare il loro [delle figlie] sviluppo psicofisico”
e ha effetti “non solo diretti sul benessere delle minori ma anche indiretti
come sulla scelta delle cure mediche e degli hobby” (loc. cit., pag. 14 e 15). L'elevata
conflittualità e il potenziale pericolo di tale stato di cose sullo sviluppo
psicofisico delle ragazze erano già stati riscontrati dall'Ufficio dell'aiuto e
della protezione (relazione del 5 agosto 2020, pag. 10). La comunicazione tra i
genitori, minima, viene per lo più attuata tramite le figlie (relazione dell'Ufficio
dell'aiuto e della protezione del 5 agosto 2020, pag. 5).
e) Visto
quanto precede, ci si dovrebbe seriamente interrogare sulla questione di sapere
se la custodia alternata sia la soluzione migliore per il bene dei figli o se
“riflettere un diverso modello come ipotizzavano l'Ufficio dell'aiuto e della
protezione e la curatrice educativa” (aggiornamenti del 7 ottobre e 25
settembre 2020). Se da una tale analisi si può ancora prescindere non è tanto perché
i genitori siano in grado di stemperare il loro conflitto, ma perché, con tutte
le riserve del caso, il conflitto in atto non sembra per finire impedire loro
di prendersi cura delle figlie nella quotidianità e di esercitare i diritti e
gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente. Tanto più che con le
adeguate misure prospettate dalla psicologa L__________ __________-__________,
i genitori “potrebbero uscire da questa dinamica disfunzionale e ognuno
iniziare per sé un lavoro di accettazione del passato, seppur doloroso, e di
sviluppo mettendo al primo posto il benessere delle minori e non le loro personali
ferite passate” (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021
pag. 15).
f) Non
va per altro trascurato che, nel caso in esame, entrambi i genitori “nutrono
grande affetto nei confronti delle figlie” e che in queste ultime emerge un
forte attaccamento per i due genitori al punto che “vogliono bene ad entrambi e
non possono immaginarsi di vivere senza uno di loro vicino” (rapporto del
Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag. 7 e 14). In questo
contesto le due ragazze, pur vivendo un “estremo” conflitto di lealtà, non
“soffrono di un disturbo psicopatologico maggiore” (pag. 14). Come evidenziato dalla
psicologa L__________ __________-__________, rispetto al conflitto genitoriale
in I__________ non emerge “una particolare sofferenza”, la ragazza possiede
delle buone risorse per fronteggiare il grave conflitto tra i genitori avendo
la capacità di riuscire a “farsi scivolar via le situazioni conflittuali e di
non pensarci” (pag. 10 e 15). M__________ ha invece una sofferenza maggiore
rispetto al conflitto genitoriale e le è stato diagnosticato un “disturbo
emozionale dell'infanzia non specificato (F93.9) visto soprattutto la sua …
difficoltà nel gestire le emozioni”. In lei è emersa una personalità ancora
molto dipendente dai genitori “che le servono quasi in modo ossessivo a
liberarsi di ansie e angosce”. (pag. 12 e 15).
g) Né
l'elevata conflittualità pare ripercuotersi sul rendimento scolastico. Quello di
I__________ è buono e la bambina mostra una buona evoluzione anche sul fronte
emotivo (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021, pag.
10). In sintesi “è molto brava” (relazione dell'Ufficio dell'aiuto e della
protezione del 5 agosto 2020, pag. 6 e aggiornamento della curatrice del 25
settembre 2020 pag. 3). Quanto a M__________, dopo qualche iniziale difficoltà
dal profilo emotivo, l'andamento scolastico è comunque tra il discreto e il
molto buono (rapporto del Servizio medico-psicologico del 22 febbraio 2021 pag.
13; aggiornamento della curatrice del 25 settembre 2020, pag. 3). La ragazza
non è seguita da un servizio di sostegno pedagogico mentre la sua docente ha
riferito di non riscontrare nella minore “dei segni di disagio” e che con gli
altri compagni socializza “in modo che rientra nella norma per una ragazzina della
sua età” (relazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 5 agosto
2020, pag. 5 e 6). Entrambi gli istituti scolastici frequentati dalle ragazze
hanno confermato l'andamento poc'anzi descritto (lettere del 20 novembre e 4
dicembre 2020 agli atti).
h) Relativamente
all'opinione delle figlie, come riferito dalla psicologa L__________ __________-__________,
in merito “all'affidamento condiviso” entrambe le minori ammettono che all'inizio
è stato difficile abituarsi a due case, ma che ora sono abituate e non
riuscirebbero ad immaginarsi un assetto diverso” (rapporto del Servizio
medico-psicologico del 22 febbraio 2021, pag. 14). Non si disconosce che le
minori versino in un conflitto di lealtà. Ciò impone una certa cautela nel
valutare la loro posizione. Inoltre in situazioni come quella in esame un certo
condizionamento appare inevitabile. In concreto, tuttavia, non si intravedono
elementi dai quali si possa desumere che l'opinione delle figlie sia in
qualche modo indotta. Anzi esse paiono in grado di straniarsi dalla situazione
e di sapersi esprimere con serenità. Le ragazze, poi, non hanno mai manifestato
un'avversione nei confronti di uno dei genitori, in particolare del padre, tant'è
che, come si è detto, esse “vogliono bene ad entrambi e non possono immaginarsi
di vivere senza uno di loro vicino” (rapporto del Servizio medico-psicologico
del 22 febbraio 2021 pag. 7). In sintesi, l'appellante sostiene che l'opinione
espressa dalle figlie non sarebbe quella reale ma non menziona alcun atto da
cui risulterebbe che le ragazze avrebbero riferito un'altra opinione.
i) Alla
luce di quanto precede, tutto ponderato, non si scorgono ragioni per scostarsi
da un assetto in vigore da anni. L'attribuzione della custodia parentale
esclusiva alla madre non porterebbe sostanziali miglioramenti all'attuale
situazione delle figlie, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto
sulle medesime. Il principio di stabilità, assortito dalle misure a protezione
in favore delle minori decise dal Pretore appare, in definitiva, prevalere
sugli eventuali benefici che comporterebbe un affidamento esclusivo delle
figlie alla madre. Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
III. Sulla
domiciliazione all'estero delle figlie
9.
Come si è detto, in pendenza di appello AP 1 ha
chiesto di fissare il domicilio delle figlie
in Toscana. Ora, il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio
rientra nelle attribuzioni dell'autorità parentale (art. 301a cpv. 1
CC). Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore
può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso
dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di
protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero o
qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti
sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle
relazioni personali (art. 301a cpv. 2 lett. a e b CC). Se necessario, i
genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una
modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e
del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il
giudice o l'autorità di protezione dei minori (art. 301a cpv. 5 CC).
La
giurisprudenza ha fissato alcuni criteri applicabili alla questione del
trasferimento del luogo di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di
domicilio e di movimento dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a
trasferirsi non sono rilevanti. Non occorre pertanto chiedersi se per il bene
del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse, ma se il
bene del figlio è meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi
oppure rimanendo con l'altro genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche
concernenti la custodia, le relazioni personali ed il contributo di
mantenimento fondate sull'art. 301a cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione
del bene del figlio e tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il
modello di partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il
punto di partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo più o
meno paritario del figlio – come in concreto – e sono pronti ad occuparsene
anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere
ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga meglio l'interesse
del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la loro capacità di
favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, l'effettiva possibilità
dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità delle relazioni, la
lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, così come il parere dei figli
più grandi (DTF 144 III 471 consid. 4.1; 142 III 484 segg. consid. 2.3-2.8; 142
III 500 consid. 4.4; 142 III 511 consid. 2.5; più di recente: sentenza 5A_701/2021 del 24 febbraio 2022
consid., 3.1.1 e 3.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.7/8 del 9
luglio 2018, consid. 9 con riferimenti).
Al
riguardo occorre pertanto delineare i contorni del trasferimento, così come
verificare il bene dei minori e la loro presa a carico offerta ed
effettivamente possibile da parte dei genitori. Se non che, nel caso in esame, per
giudicare la fondatezza della richiesta di
AP 1 mancano accertamenti essenziali quali la volontà delle figlie, la quale
non può essere dedotta dalle sole affermazioni della madre o della curatrice, la
loro situazione all'estero (abitativa, scolarizzazione, accesso alle cure
mediche e a quelle psicoterapeutiche per M__________, …), così come quella in
Ticino alla presenza di un solo genitore, senza dimenticare la situazione personale
e professionale della madre in Toscana. In vista di un'eventuale autorizzazione
al trasferimento poi, andrebbe adeguato l'assetto riguardante le relazioni
personali con il padre e ridefiniti i contributi di mantenimento. Certo, questa
Camera potrebbe indagare di propria iniziativa, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. In concreto non
si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione
dell'istruttoria, ma di esperire l'istruttoria come tale. Non compete alla Camera istruire essa medesima una causa per la
prima volta in sostituzione del giudice naturale (analogamente per un caso di
autorizzazione di trasferimento all'estero: I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del
23.
maggio 2019 consid. 27 e 28), anche perché le parti si vedrebbero sottrarre
la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ragioni di economia processuale
non permettono di disattendere i diritti delle parti. Ne discende che per
quanto riguarda l'autorizzazione al trasferimento la decisione di non entrata
in materia del 30 settembre 2022 deve essere annullata e gli atti devono essere
ritornati al primo giudice affinché istruisca la procedura.
IV. Sui
contributi di mantenimento
10.
Relativamente
al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha ravvisato anzitutto un
matrimonio di lunga durata, dal quale pur essendo durato cinque anni sono nate
due figlie, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie,
conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la
comunione domestica. Posto ciò, egli ha accertato il reddito del marito in fr.
6000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3230.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1350.–, pigione fr. 1200.– [già dedotta la quota delle figlie di 1/8
ciascuna], premio della cassa malati fr. 354.85, imposta di circolazione
fr. 44.60, assicurazione dell'automobile fr. 33.45, assicurazione RC ed
economia domestica fr. 30.65, tassa rifiuti fr. 16.15, onere fiscale fr.
200.–). Quanto alla moglie, il primo giudice le ha stimato un reddito ipotetico
di fr. 3275.– mensili e ha calcolato il fabbisogno minimo “allargato” in fr. 3656.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1350.–, pigione fr. 1500.– [già dedotta la quota parte delle figlie di 1/8
ciascuna], premio della cassa malati fr. 483.65, assicurazione ‟Swisscautionˮ
fr. 12.70, imposta di circolazione fr. 42.35, assicurazione dell'automobile fr.
79.65, posteggio fr. 27.50, assicurazione RC e mobilia domestica fr. 38.10,
tassa rifiuti fr. 21.55, onere fiscale
fr. 100.–).
Il
fabbisogno minimo di M__________ è stato determinato in fr. 982.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 450.–
[un ottavo di quello a carico dei genitori], premio della cassa malati fr. 131.25,
dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–), al quale il padre partecipa
direttamente con fr. 432.– mensili (minimo di base del diritto esecutivo fr.
300.–, premio della cassa malati fr. 131.25). Il fabbisogno minimo di I__________
è stato determinato in fr. 1027.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 450.– [un ottavo di quello a
carico dei genitori], premio della cassa malati fr. 176.95, dedotto l'assegno
familiare di fr. 200.–), al quale il padre partecipa direttamente con fr. 477.–
mensili (minimo esecutivo di fr. 300.–, premio della cassa malati fr.
176.95). Il Pretore ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare
di
fr. 380.– mensili fino al sedicesimo anno di età di I__________ e di
fr. 705.– mensili dopo di allora.
In
applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” il Pretore ha così calcolato il
contributo alimentare per la moglie in fr. 510.– mensili (fr. 381.– pari al
suo ammanco e fr. 126.– corrispondenti alla partecipazione all'eccedenza
di 2/6 ) fino al 3 agosto 2025. Relativamente al
contributo di mantenimento per le figlie, il Pretore dopo avere appurato che il
loro fabbisogno minimo ammonta a fr. 550.– mensili ciascuna quando sono dalla madre,
ha stabilito la loro partecipazione all'eccedenza del bilancio familiare in 1/12
ciascuno e ha riconosciuto loro un contributo di accudimento pari all'ammanco
della madre di fr. 381.– mensili suddividendolo a metà fino al 16° anno di età
di M__________ e attribuendolo interamente alla sorella fino al di lei 16° anno
di età. In definitiva, il contributo alimentare per la primogenita è stato
fissato in
fr. 770.– mensili fino al 22 febbraio 2024, in fr. 580.– mensili dal 23
febbraio 2024 al 3 agosto 2025 e in fr. 610.– mensili in poi, mentre quello per
la figlia cadetta in fr. 770.– mensili fino al 22 febbraio 2024, in fr.
960.– mensili dal 23 febbraio 2024 al 3 agosto 2025 e in fr. 610.– mensili
in seguito, assegni familiari compresi, con obbligo per AO 1 di pagare direttamente
il premio della cassa malati delle figlie e delle loro spese quando a lui
affidate.
11.
I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex
coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti;
da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 8). Al
proposito basti ricordare che qualora un coniuge non può ragionevolmente essere
tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata
previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo
alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato
quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge
deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economica
e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà,
in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della
ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC; DTF 147
III 258 consid, 3.4.4; più di recente: sentenza 5A_407/2021 del 6 maggio 2022
consid. 3.1).
Riguardo
al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimen-tari (anche dopo il
divorzio), il Tribunale federale ha deciso re-centemente che il parametro
applicabile a livello svizzero è,
d'ora
innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza
registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni
dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della
famiglia e diviso l'eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265,
147.
III 293, 147 III 301; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.135 del 10
agosto 2022 consid. 8).
12.
L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di avere ravvisato un matrimonio di breve
durata e non di lunga durata rilevando che al momento delle nozze (2010) la
coppia già conviveva da 5 anni e le figlie erano già nate. Così argomentando
essa equivoca manifestamente i termini. Nella decisione impugnata, il primo
giudice, pur definendo la durata del matrimonio ‟intermediaˮ, ha riconosciuto
che il matrimonio ha avuto un influsso concreto nella situazione finanziaria della
moglie dovuto alla presenza delle due figlie e al fatto che essa non ha potuto
esercitare un'attività lucrativa. Al riguardo l'interessata non trae
conclusioni, la convenuta formulando perciò una domanda priva di consistenza.
13.
Quanto
all'ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione, il Pretore ha appurato che le parti si erano limitate a
far valere il fabbisogno dalla separazione senza nulla addurre in merito al
livello sostenuto durante la comunione domestica. L'appellante critica tale
conclusione rimproverando al Pretore di essersi riferito alle risultanze della
procedura a tutela dell'unione coniugale.
a) Che
il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari sia
l'ultimo sostenuto dalle parti quando vivevano insieme, senza trascurare le
spese supplementari causate ora da due economie domestiche separate, è pacifico
(DTF 147 III 296 consid. 4.4 con rinvii; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag.
602.
consid. 7b con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171
dell'8 febbraio 2022 consid. 12a con rimandi). In linea di principio, nel caso
in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel
caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due
economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di
tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali
restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con
riferimenti).
b) Nella
fattispecie, per tacere del fatto che dalle argomentazioni esposte l'appellante
non trae alcuna conseguenza, la richiesta di contributo alimentare di fr.
4200.– mensili corrisponde semplicemente al proprio fabbisogno minimo
“allargato”, l'interessata non revoca in dubbio che al contributo di
mantenimento da versare dopo il divorzio si applica il principio dispositivo
(art. 277 cpv. 1 CPC). Incombe quindi prioritariamente alle parti allegare i
fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv.
1.
CPC). E in concreto, l'appellante non contesta che in mancanza di allegazione
sull'ultimo tenore di vita condotto dai coniugi in costanza di matrimonio, non
spettava al Pretore raccogliere il materiale necessario per sostanziare una
pretesa di mantenimento. (cfr. DTF 147 III 303 consid. 2.2). Al proposito non
occorre dilungarsi.
14.
In
merito alla situazione economica di AP 1, il Pretore ha accertato le sue attuali
entrate in fr. 2027.– mensili complessivi (salario versato dalla ditta P__________
SA
fr. 840.–, indennità di disoccupazione fr. 887.65 e lavoro accessorio fr.
200.–). Egli ha tuttavia ritenuto esigibile dall'interessata un lavoro al 90% fino
al mese di luglio 2025 e a tempo pieno in seguito, onde la possibilità di
conseguire un reddito di fr. 3275.– mensili prima e di fr. 3600.– mensili poi.
Il primo giudice non ha disconosciuto la precaria situazione di salute della
moglie, che aveva avanzato una richiesta di invalidità, ma ha ritenuto che nel
caso fosse stata accordata una rendita AI, “questa andrebbe a sostituire il
reddito ipotetico”.
a) Nella
misura in cui l'appellante contesta le sue attuali entrate facendo valere che
esse comprendono anche le indennità di disoccupazione “che però non sono
durature”, essa muove una contestazione priva di consistenza. Il Pretore ha
stimato il reddito ipotetico fondandosi sul guadagno che la moglie potrebbe
percepire presso la ditta P__________ SA per un'attività al 90% prima e a tempo
pieno poi. Quanto al fatto di avere dimostrato il suo impegno nel cercare senza
successo un'attività lucrativa nel proprio ambito o in quello amministrativo e
di avere unicamente trovato attività saltuarie con bassi redditi, l'interessata
rinvia a documenti da lei prodotti in causa. Da quali atti risulterebbe però
una circostanza del genere non è dato a divedere. Né è compito di questa Camera,
in una procedura che non è retta dal principio inquisitorio, promuovere
ricerche nel ponderoso carteggio del processo per individuare
elementi favorevoli alla tesi di una parte.
b) Relativamente
agli impedimenti addotti dall'appellante che osterebbero all'estensione dell'attività
lucrativa, nella misura in cui la custodia alternata delle figlie è confermata,
le argomentazioni relative alla cura delle minori cadono nel vuoto. Né essa
contesta che secondo la giurisprudenza più recente un genitore il cui figlio
minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere di regola un'attività
lucrativa all'80% ed estenderla – come in passato – a tempo pieno dal 16°
compleanno del medesimo (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6). E con l'appello, l'interessata
nemmeno pretendeva di non poter estendere la sua attuale attività di
collaboratrice domestica compatibilmente alle attuali esigenze di accudimento
delle figlie.
c) In
merito al proprio stato di salute, per l'appellante “non appare corretto”
ritenere che in caso di invalidità “il reddito sarebbe lo stesso”. A suo
avviso, un'eventuale rendita AI verrebbe calcolata “sulla base dell'ultimo
salario percepito” ragione per cui con un grado d'invalidità del 60% questa
sarebbe inferiore all'attuale salario di fr. 840.– mensili. In pendenza di
appello, AP 1 ha poi prodotto il progetto di decisione emesso il 13 maggio 2022
dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Con l'appellante si conviene che per il calcolo dell'importo
delle rendite AI si adotta lo stesso sistema delle rendite AVS, nel senso che è
determinante per quanto tempo la persona invalida è stata assicurata e a quanto
ammonta il suo reddito medio. In base al progetto di decisione del 13 maggio
2022, non contestato dall'assicurata, a quest'ultima è stato riconosciuto dal
1° gennaio 2022 un grado d'invalidità del 67% ciò che dà diritto a una rendita
pari al 67 % di una rendita intera. Se non che, per essere ricevibili,
contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate tanto più che il dato va poi
inserito nel calcolo del contributo alimentare secondo il metodo “a due fasi”. E
in concreto l'interessata, debitamente patrocinata, non ha mai quantificato
nemmeno per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero le sue entrate. Essa
doveva indicare la cifra da lei ritenuta corretta, riservandosi di aggiornarla
non appena avesse ottenuto i ragguagli necessari. Inammissibile la censura
sfugge perciò a ulteriore esame.
15.
Per
quel che riguarda il reddito di AO 1, il Pretore ha appurato che egli lavora
come informatico amministrativo per la E__________ SA di __________ al 70% percependo
uno stipendio di
fr. 2800.– mensili. Oltre a ciò, egli ha considerato l'ammissione del marito,
secondo cui quale amministratore della M__________ __________ s.r.l., __________,
ottiene fr. 3200.– mensili, onde un reddito di complessivi fr. 6000.-
mensili. L'appellante rileva che il calcolo del contributo alimentare “si basa
su dati non veritieri e incompleti, stante la mancanza di documentazione
completa riguardante gli effettivi redditi del marito”. Che una tale argomentazione
sia sufficiente per ritenere errati gli accertamenti del primo giudice appare
dubbio. Né indica quali prove essa avrebbe offerto che non sono state assunte
dal Pretore. Sia come sia, non si disconosce che in pendenza d'appello AP 1 ha
prodotto un decreto d'accusa emanato nei confronti del marito per falsa
testimonianza, l'attore avendo dichiarato contrariamente al vero di disporre in
Svizzera e all'estero unicamente di due conti bancari allorquando in Italia
risulta essere titolare o contitolare di 3 conti bancari. Se non che per tacere
del fatto che AO 1 ha interposto opposizione a tale decreto, una volta di più l'interessata
omette di quantificare, foss'anche per ordine di grandezza, il reddito che
intende ascrivere al marito. Ciò che rende l'obiezione irricevibile.
16.
Per
quanto attiene al contributo alimentare per le figlie, l'appellante fa valere
che a seguito della procedura a tutela dell'unione coniugale gli assegni
familiari sono stati versati a metà tra i genitori “dopo intervento della sua
legale presso le competenti autorità”. Essa fa valere inoltre che il marito in
realtà non paga il premio della cassa malati delle figlie sicché è lei a farsi
carico di tale onere. Infine, in merito alle spese straordinarie, essa sostiene
che la proposta di suddividerle “era una sua concessione ma a seguito della
decisione a tutela dell'unione coniugale tali spese devono essere integralmente
assunte dal padre”, donde l'inapplicabilità dell'art. 286 cpv. 3 CC.
a) Che
in esito alla procedura a tutela dell'unione coniugale i coniugi si fossero
accordati sulla suddivisione a metà degli assegni familiari è vero (verbale del
19.
dicembre 2018 nell'inc. SO.2016.2215 richiamato). L'appellante trascura
tuttavia che lei stessa ha prodotto una lettera del 6 maggio 2019 in cui l'Istituto
delle assicurazioni sociali ha comunicato alla sua patrocinatrice che la Cassa
cantonale di compensazione “ha riconosciuto a AO 1 il diritto agli assegni
familiari in favore delle figlie” e che la Legge federale sugli assegni
familiari non prevede “che i genitori percepiscano le prestazioni in ragione di
metà ciascuno” (doc. 2). Al proposito l'appello si rivela inconsistente.
b) Relativamente
al mancato pagamento dei premi della cassa malati delle figlie da parte del
marito, l'affermazione, apodittica, non trova tuttavia alcun riscontro
istruttorio, né è dato a divedere a quale altro atto processuale l'appellante faccia
riferimento. Al riguardo non occorre dilungarsi.
c) Quanto
ai costi speciali, l'appellante equivoca la sentenza impugnata, il Pretore non
avendo stabilito una chiave di riparto ma rinviato i genitori all'art. 286 cpv.
3.
CC. Premesso ciò, nella misura in cui chiede di suddividere tali costi a metà
l'interessata formula una richiesta improponibile. L'art. 286 cpv. 3 CC dispone
sì che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale
“allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”, ma non
che possa autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese
per i figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore.
Dandosi una spesa straordinaria, in caso di disaccordo il genitore in questione
deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma
precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la
chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (RtiD II-2004
pag. 627; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.148 del 21 settembre 2022
consid. 10). Anche su questo punto l'appello vede la sua sorte segnata.
V. Sugli
oneri processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio in prima sede
17.
Il Pretore, richiamati i principi di ripartizione
delle spese giudiziarie, ha ritenuto giustificato suddividerle equamente in
ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, “visto l'esito e la
natura del procedimento”. L'appellante contesta tale ripartizione e chiede di
porre tutti gli oneri processuali a carico del marito e di condannarlo a
versarle un'indennità per ripetibili di fr. 20 203.75. Al riguardo essa fa
valere il contraddittorio comportamento pre-processuale del coniuge, la scarsa
collaborazione di lui nella procedura e il mancato pagamento dell'intero
importo di
fr. 5000.– riconosciutole a titolo di provvigione ad litem. A suo
avviso, ciò giustifica l'integrale addebito delle spese giudiziarie al marito, tanto
più che essa è indigente.
a) Da quest'ultima obiezione va
subito sgombrato il campo giacché mere ristrettezze economiche di una parte non
giustificano, per sé sole, di porre le spese processuali a carico della
controparte né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito (sentenza
del Tribunale federale 5A_401/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.2; I CCA,
sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2021 consid. 5 con rinvio). Premesso
ciò, le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili:
art. 95 cpv. 1 CPC) sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art.
106.
cpv. 1 prima frase CPC), mentre
in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito
del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di
soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e
il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte
risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese
compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638
consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale
principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio
apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv.
1.
lett. c CPC). Non è dunque
escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a
sopportare oneri processuali. A tale proposito in materia di spese e ripetibili il giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento
censurabile unicamente per eccesso o abuso del potere d'apprezzamen-to (sentenza
del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio).
b) In
concreto, in esito al divorzio AP 1 non ha ottenuto la custodia esclusiva delle
figlie, il contributo alimentare per sé di fr. 4200.– mensili, fr. 87 393.– in liquidazione dei rapporti
patrimoniali né la seconda provvigione ad litem. Preponderantemente
soccombente, l'appellante non spiega perché nel suddividere equamente gli
oneri processuali a metà e nel compensare le ripetibili il primo giudice
sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento. Ne segue che anche su questo punto
l'appello è destinato all'insuccesso.
18.
Per quanto concerne la seconda provvigione ad litem
chiesta in pendenza di procedura, l'appellante a ben vedere nemmeno impugna
il dispositivo con cui il Pretore l'ha ritenuta priva d'oggetto. Nell'appello
essa si lamenta della mancata condanna del marito a versarle un'indennità per
ripetibili di fr. 20 203.75, sottolineando come la “provisio ad litem era
stata chiesta, appunto, per coprire i costi” e che a torto il Pretore ha
ritenuto che la prima provvigione ad litem di fr. 5000.– fosse
sufficiente. Per tacere del fatto che una provvigione ad litem ha finalità
diverse dall'indennità per ripetibili, con la motivazione del primo giudice l'appellante
non si confronta, nemmeno di scorcio, ciò che rende una volta di più
irricevibile la doglianza.
19.
Relativamente
al diniego del gratuito patrocinio, il Pretore, ricordato che in una causa di
divorzio l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria, ha sì
accertato le gravi ristrettezze in cui versa AP 1, ma ha negato tale beneficio poiché
essa condizionava la richiesta al mancato pagamento degli oneri processuali e
delle ripetibili da parte del marito. Per il primo giudice, inoltre, il
beneficio richiesto non entrava in linea di conto giacché l'interessata, dopo
avere ottenuto dal marito una provvigione ad litem di fr. 5000.–, non ha
avvisato il giudice del superamento della soglia di fr. 4200.– fissata dall'art.
5.
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
a) Una
richiesta di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) è trattata con la
procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC). La decisione che rifiuta o revoca –
totalmente o parzialmente – il beneficio è poi impugnabile mediante reclamo
(art. 121 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora il
diniego intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente
impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la
revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio
esperibile contro la decisione finale (I CCA sentenza inc. 11.2021.84 del 28
giugno 2022 consid. 1 con rinvio; v. anche Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012,
n. 6 ad art. 121 CPC; Colombini in: CPC, Petit
commentaire,
Basilea 2021, n. 4 ad art. 121 con richiami).
Più
delicata è la questione della tempestività del rimedio. Il diniego del gratuito
patrocinio, anche se deciso con la decisione finale, costituisce ad ogni modo
una disposizione ordinatoria processuale emanata in procedura sommaria (sentenza
del Tribunale federale 4A_507/2011 del 1° novembre 2011 consid. 2.1). In tal
caso, quanto al termine di ricorso, vi è così chi ritiene sia in ogni caso di
10.
giorni (Sørensen in:
Oberhammer/Domej/ Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª
edizione, n. 1a ad art. 121; Huber
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 121; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 121; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero,
vol. 1, 2ª edizione, n. 4 ad art. 121; Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019
pag. 345 seg. n. 987 segg.). Il problema è che, in concreto, il rimedio contro il
diniego del gratuito patrocinio è stato introdotto nel termine di 30 giorni. Dato
nondimeno che – come si vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere per questa volta dall'approfondire la questione.
b) AP
1, rimproverato al Pretore di avere statuito sull'istanza solo con la decisione
finale, evidenzia una contraddizione nella motivazione del Pretore, il quale ha
accertato la sua indigenza salvo negarle il beneficio richiesto perché l'aveva subordinata
al mancato pagamento “delle spese, tasse e ripetibili da parte del marito (provisio
ad litem)”. Quanto al superamento della soglia di fr. 4200.– stabilita dal
noto regolamento, l'appellante lamenta che il Pretore non ha tenuto conto
“degli invii delle note d'onorario attraverso i quali veniva fatto presente
come il dispendio di ore stesse andando ben al di là del limite massimo
stabilito di
fr. 4200.–”. Essa critica infine l'interpretazione “restrittiva” dell'art. 5 del
noto regolamento sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto decidere diversamente
“vista l'ampiezza della procedura, le prove del dispendio del legale e la sua
indigenza”.
c) Con
l'appellante si conviene che se una decisione in materia di gratuito patrocinio
può essere presa anche con la sentenza finale, ove la parte debba ancora
compiere ulteriori atti processuali prima della fine della procedura, tale
beneficio andrebbe prioritariamente decisa affinché il richiedente sappia se le
spese giudiziarie e quelle del proprio patrocinatore siano o meno assunte dallo
Stato (sentenze del Tribunale federale 1C_262/2019 del 6 maggio 2020
consid. 3.1 con rinvio e 5A_255/2015 del 4 agosto 2015 consid. 8.2). In
concreto, è vero che il Pretore non ha statuito sull'istanza ancorché la
procedura si prospettasse lunga e laboriosa, né egli ha statuito sulla seconda
richiesta di provvigione ad litem motivata con la prevedibile entità di
lavoro che restava da compiere alla patrocinatrice della convenuta. Resta il
fatto che AP 1, salvo il 19 febbraio 2021, non consta avere ulteriormente sollecitato
il Pretore né ha, per finire, lamentato un diniego di giustizia. Ad ogni modo,
dal ritardo con cui ha statuito il Pretore l'appellante non può comunque sia
ricavare a titolo di riparazione una prestazione positiva da parte
dello Stato come il conferimento dell'assistenza giudiziaria (DTF 129 V
422.
consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004
consid. 2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2009.116 del 13 novembre 2012
consid. 3a; v. anche Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 32 ad art. 119; Colombini
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 56 ad art. 117).
d) Quanto
al fatto che il Pretore ha negato il gratuito patrocinio perché la convenuta
avrebbe subordinato la richiesta al mancato pagamento delle ripetibili, è vero
che la formulazione della domanda palesa parecchia confusione, la provvigione ad
litem denotando finalità diversa dall'indennità per ripetibili. Resta il
fatto che la richiesta andava ragionevolmente intesa quale domanda subordinata
nel senso che il beneficio richiesto sarebbe diventato caduco con l'assegnazione
di adeguate ripetibili. Del resto, nel caso in cui la situazione finanziaria della
parte soccombente faccia apparire l'incasso dell'indennità difficile, se non
impossibile, si giustifica la concessione del gratuito patrocinio (art. 122 cpv.
2.
CPC; DTF 140 III 169 consid. 2.3; 122 I 324 consid. 2c; v. anche RtiD II-2021
pag. 12 n. 2). Negare il benefico richiesto per il solo motivo addotto dal
Pretore, oltre che costituire un formalismo eccessivo, risulta errato. Sta di
fatto che il diniego del gratuito patrocinio è sorretto da una duplice
motivazione e la seconda come si vedrà in appresso resiste alla critica.
e) Ora,
per l'art. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) nelle
cause di divorzio su richiesta comune o su richiesta unilaterale, salvo diversa
decisione del giudice è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4200.–, ovvero
poco più di 23 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.– calcolato in base
all'art. 4 del regolamento medesimo. L'art. 8 cpv. 1 del citato regolamento
prevede che l'avvocato informa immediatamente l'autorità competente quando le
prestazioni effettuate raggiungono l'importo di fr. 4200.– o l'importo massimo
fissato dal giudice. Tale chiaro ed evidente obbligo a carico dell'avvocato sussiste
per rapporto all'istanza di gratuito patrocinio introdotta a monte nell'interesse
del proprio assistito e vale quindi anche per l'avvocato che aspira al ruolo di
patrocinatore d'ufficio (III CCA sentenza inc. 13.2022.11 del 17 agosto 2022 consid,
5.
con rinvii).
Ammessa
la possibilità di retribuire l'attività di un patrocinatore d'ufficio con un
importo forfettario, quando la richiesta di onorario si scosta dai parametri stabiliti
spetta al patrocinatore d'ufficio dimostrare e spiegare che la conduzione
diligente dell'incarico da lui ricevuto non consente più di far rientrare il
suo operato entro quei limiti standard. La semplice elencazione delle singole
prestazioni svolte non costituisce tuttavia prova sufficiente a questo scopo (III
CCA, sentenza inc. 13.2020.124 del 16 marzo 2021 consid. 3 con rinvii).
f) Premesso
ciò l'appellante non contesta di non avere avvisato immediatamente il Pretore
del superamento di tale importo. Certo, essa sostiene di avere fatto seguire le
note d'onorario “attraverso i quali veniva fatto presente come il dispendio di
ore stesse andando ben al di là del limite massimo stabilito di fr. 4200.–”, ma
come si è visto, ciò non basta per dimostrare che la specificità dell'incarico
non giustificava più una remunerazione secondo i criteri standard alla base
dell'importo forfettario prestabilito. Per di più, a ben vedere, le due note professionali
allegate all'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio del 15
dicembre 2020 (doc. 64), riportano un
onorario di fr. 5450.– ma calcolato apparentemente
secondo i criteri del patrocinio di fiducia (fr. 300.– appello pag. 14) e non
in base all'art. 4 cpv. 1 del noto regolamento, mentre quella del 26 giugno
2021.
(doc. 89) è stata prodotta solo con il memoriale conclusivo del 28 giugno
successivo. Ne segue che la rivendicazione dell'appellante non può trovare
ascolto. Anche al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
20.
Quanto al rinvio degli atti al Pretore affinché esperisca
e completi l'istruttoria, l'appellante trascura che avrebbe potuto chiedere a
questa Camera di procedere essa medesima all'assunzione delle prove rifiutate
in prima sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Dovendosi assumere singoli mezzi di prova che il primo
giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317
cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di
regola la giurisdizione d'appello procede direttamente anche se in base al
proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ma un
appellante non può esigere ciò (I CCA sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021
consid. 2a). Ne segue che la richiesta subordinata volta a far annullare la
decisione impugnata e a far tornare la causa in prima sede non può entrare in
linea di conto. Se ne conclude che l'appello, largamente irricevibile, è
destinato all'insuccesso.
VI. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
21.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato
invitato a formulare osservazioni all'appello. Delle condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui si trova la richiedente si tiene conto riducendo
sensibilmente la tassa di giustizia.
VII. Sulla
comunicazione della presente sentenza
22.
Un estratto dell'attuale sentenza è comunicata,
conformemente all'art. 301 lett. b CPC, alla figlia M__________ (che ha
compiuto 14 anni il 23 febbraio 2022).
VIII. Sui
rimedi giuridici a livello federale
23.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente
decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in
rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere
patrimoniale (sopra, consid. 1), sicché il ricorso in materia civile è dato senza
riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali,
ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1.
3. La decisione del 30
settembre 2022 è annullata e l'istanza 26 luglio 2022 di AP 1 è trasmessa al
Pretore aggiunto per competenza.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione a:
–
;
–
Pretura della giurisdizione di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).