11.2021.134
Richiesta di gratuito patrocinio vs provvigione ad litem
20 ottobre 2021Italiano6 min
I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.134
Lugano
20 ottobre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire sulla richiesta di gratuito
patrocinio presentata il 29 settembre 2021 da
IS
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contenuta nell'appello del 29 settembre 2021da lei introdotto
nei confronti della sentenza emessa dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, il 20 agosto 2021 nella causa DM.2019.52 (divorzio su azione di
un coniuge) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 febbraio 2019 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 agosto
2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra
CO 1 (1972) e IS 1 (1969), cittadini italiani, ha disposto la custodia alternata delle figlie M__________
(23 febbraio 2008) e I__________ (4 agosto 2009) con domiciliazione presso la madre, ha condannato il
marito a versare alla moglie fr. 46 540.–
con interessi in liquidazione del regime dei beni e ha diviso a metà la
previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio,
accertando un conguaglio di fr. 1275.– in favore della moglie. Inoltre egli ha
obbligato CO 1 a versare un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 510.–
mensili fino al 3 agosto 2025 e uno
scalare per ogni figlia tra fr. 610.– e fr. 770.– mensili, più il pagamento dei loro premi della
cassa malati. Infine egli ha dichiarato priva d'oggetto una richiesta 19
febbraio 2021 della moglie intesa a ottenere una seconda provvigione ad
litem, respingendo una richiesta di gratuito patrocinio formulata in
subordine dalla medesima. Le spese processuali di fr. 6500.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza
appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 settembre 2021
nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, l'affidamento esclusivo delle figlie (riservato il diritto di
visita paterno), il versamento di altri fr. 87 393.– in liquidazione del regime dei beni, un
contributo alimentare per sé di fr. 4200.– mensili, uno per M__________ di fr.
1482.– mensili e uno per I__________ di 1322.40 mensili (assegni familiari non
compresi) fino alla maggiore età o fino
al termine di una formazione scolastica o
professionale adeguata. Essa insta altresì per il pagamento di fr. 20 203.75 destinati a coprire gli onorari maturati
dalla sua patrocinatrice, come pure il versamento di fr. 1000.– a saldo di una
provvigione ad litem in suo favore di fr. 5000.– o,
subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente essa sollecita
il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Su quest'ultima richiesta
statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Le spese processuali di una
causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione
coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138
III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020
del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con
il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura
(anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo
(trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di
sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio
dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio
da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge
è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata
di mezzi adeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid.
10).
2. Nella fattispecie IS
1 fa valere di trovarsi in ristrettezze tali che non le consentono di far
fronte alle spese
della procedura
d'appello e all'onorario della sua patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). Essa
non pretende tuttavia che sarebbe
vano chiedere al marito una provvigione ad litem per la relativa
causa, né che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un
sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Del resto, la seconda richiesta
di provvigione ad litem da lei formulata davanti al Pretore non è stata
respinta perché mancassero i presupposti per una concessione in capo al marito,
ma è stata dichiarata senza oggetto perché la causa in Pretura era ormai
terminata. Quanto alla prima richiesta di provvigione ad litem di fr. 5000.–,
essa era stata accolta con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore definendo
finanche pacifico che il marito “continui a disporre di consistenti risparmi (…)
senza pretendere di averli nel frattempo esauriti” (pag. 3).
Non può dirsi dunque, di
primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione ad litem
appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di
anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà imputata – per
principio – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime dei beni, a meno eventualmente che ciò appaia iniquo (DTF 146 III
212 consid. 6.3 con rinvii; RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012
pag. 882 consid. 19b; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4). Nelle
condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta
di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di
ottenere un adeguato sussidio da parte dall'altro coniuge (ancora recentemente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).
Considerandi
I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. IS 1 sarà invitata a
prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili
correlate all'introduzione del suo appello.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione a:
– avv.
;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).