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Decisione

11.2021.134

Richiesta di gratuito patrocinio vs provvigione ad litem

20 ottobre 2021Italiano6 min

I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.134

Lugano

20 ottobre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito

patrocinio presentata il 29 settembre 2021 da

IS

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contenuta nell'appello del 29 settembre 2021da lei introdotto

nei confronti della senten­za emessa dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, il 20 agosto 2021 nella causa DM.2019.52 (divorzio su azione di

un coniuge) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 febbraio 2019 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 agosto

2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra

CO 1 (1972) e IS 1 (1969), cittadini italiani, ha disposto la custodia alternata delle figlie M__________

(23 febbraio 2008) e I__________ (4 agosto 2009) con domiciliazione presso la madre, ha condannato il

marito a versare alla moglie fr. 46 540.–

con interessi in liquidazione del regime dei beni e ha diviso a metà la

previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio,

accertando un conguaglio di fr. 1275.– in favore della moglie. Inoltre egli ha

obbligato CO 1 a versare un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 510.–

mensili fino al 3 agosto 2025 e uno

scalare per ogni figlia tra fr. 610.– e fr. 770.– mensili, più il pagamento dei loro premi della

cassa malati. Infine egli ha dichiarato priva d'oggetto una richiesta 19

febbraio 2021 della moglie intesa a ottenere una seconda provvigione ad

litem, respingendo una richiesta di gratuito patrocinio formulata in

subordine dalla medesima. Le spese processuali di fr. 6500.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

B. Contro la sentenza

appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 settembre 2021

nel qua­le postula, in riforma del giudizio impugnato, l'affidamento esclusivo delle figlie (riservato il diritto di

visita paterno), il versamento di altri fr. 87 393.– in liquidazione del regime dei beni, un

contributo alimentare per sé di fr. 4200.– mensili, uno per M__________ di fr.

1482.– mensili e uno per I__________ di 1322.40 mensili (assegni familiari non

compresi) fino alla maggiore età o fino

al termine di una formazione scolastica o

professionale adeguata. Essa insta altresì per il pagamento di fr. 20 203.75 destinati a coprire gli onorari maturati

dalla sua patrocinatrice, come pure il versamento di fr. 1000.– a sal­do di una

provvigio­ne ad litem in suo favore di fr. 5000.– o,

subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente essa sollecita

il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Su quest'ultima richiesta

statuire senza indugio.

Considerando

in diritto: 1. Le spese processuali di una

causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione

coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138

III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020

del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con

il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura

(anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo

(trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di

sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio

dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio

da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge

è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata

di mezzi adeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid.

10).

2. Nella fattispecie IS

1 fa valere di trovarsi in ristrettezze tali che non le consentono di far

fronte alle spese

della procedura

d'appello e all'onorario della sua patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). Essa

non pretende tuttavia che sarebbe

vano chiedere al marito una provvigione ad litem per la relativa

causa, né che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un

sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Del resto, la seconda richiesta

di provvigione ad litem da lei formulata davanti al Pretore non è stata

respinta perché mancassero i presupposti per una concessione in capo al marito,

ma è stata dichiarata senza oggetto perché la causa in Pretura era ormai

terminata. Quanto alla prima richiesta di provvigione ad litem di fr. 5000.–,

essa era stata accolta con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore definendo

finanche pacifico che il marito “continui a disporre di consistenti risparmi (…)

senza pretendere di averli nel frattempo esauriti” (pag. 3).

Non può dirsi dunque, di

primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione ad litem

appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di

anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà imputata – per

principio – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime dei beni, a meno eventualmente che ciò appaia iniquo (DTF 146 III

212 consid. 6.3 con rinvii; RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012

pag. 882 consid. 19b; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4). Nelle

condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta

di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di

ottenere un adeguato sussidio da parte dall'altro coniuge (ancora recentemente:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).

Considerandi

I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. IS 1 sarà invitata a

prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili

correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione a:

– avv.

;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).