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Decisione

11.2021.135

Divorzio su azione di un coniuge: liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per la moglie

10 agosto 2022Italiano34 min

che la particella n. 1205 di __________, è un bene proprio di AP 1, ha constatato che quest'ultimo offriva

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.135

Lugano

10 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa DM.2019.204 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 luglio 2019 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del

27 settembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza di divorzio emanata dal

Pretore il 25 agosto 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1965) e AO 1 (1970),

cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 27 settembre 1996. Dal

matrimonio è nato M__________ (1999), ora maggiorenne. Il marito è impiegato alla

__________ SA di __________. La moglie, ragioniera di formazione, dopo essersi occupata del governo

della casa e della cura del figlio fino al 2002, ha lavorato prima a tempo

parziale per circa tre anni alla medesima __________ SA e poi, dopo

un'interruzione, dal 2010 come venditrice su chiamata a ore per la __________,

a __________ e a __________. I coniugi si

sono separati il 1° aprile 2017, quando il marito ha lasciato

l'abitazione coniugale (particella n. 1205 RFD di __________, di sua proprietà)

per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta l'11 novembre 2016 da AO 1,

con sentenza del 16 febbraio 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a

vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha

affidato M__________ alla stessa (riservato il diritto di visita paterno) e ha

condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la medesima di

fr. 2805.– mensili, oltre a uno per il figlio di fr. 1495.– mensili, assegno

familiare non compreso (inc. SO.2016.5393).

C. Il 25 luglio 2019 AP

1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo di

versare alla moglie fr. 93 024.50 in liquidazione

del regime matrimoniale, di dichiarare

la sua esclusiva proprietà sull'intero mobilio domestico, di ordinare alla convenuta

di lasciare l'abitazione coniugale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato

della sentenza, di dividere a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai

coniugi durante il matrimonio a titolo di previdenza professionale e di non

prevedere contributi alimentari tra i coniugi. All'udienza di

conciliazione dell'8 ottobre 2019 le parti si sono intese sul principio del

divorzio e sul riparto a metà degli

averi previdenziali, ma non sugli altri effetti del divorzio, di modo

che il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni (poi prorogato) per

presentare il memoriale di risposta.

D. Nel proprio allegato

del 27 novembre 2019 la convenuta ha chiesto una liquidazione del regime dei beni di fr. 100 000.–, “pari alla metà dei risparmi accumulati in costanza di matrimonio”, come

pure il versamento di fr. 200 000.–

quale “maggior valore della particella n. 1205” e la corresponsione di fr. 30 000.–, “pari alla metà del valore della mobilia e delle suppellettili dell'abitazione

coniugale”. Essa ha rivendicato altresì un contributo alimentare per sé di fr.

3550.– mensili fino al gennaio del 2030, un importo “pari all'eccedenza sulle rendite

AVS e LPP del marito, fino ad un massimo di fr. 3555.– [mensili]” dal febbraio del 2030 fino al febbraio

del 2034 e una somma “pari alla differenza tra l'importo di fr. 3555.–

[mensili] e le sue rendite AVS e LPP di lei, poste in deduzione” a valere dal

marzo del 2034.

E. Con replica del 20

gennaio 2020 il marito ha confermato le proprie domande, salvo ridurre a fr. 92 564.– l'offerta in liquidazione del regime dei

beni e chiedere – in via subordinata – di accertare la comproprietà dei coniugi

su “mobilia e suppellettili

arredanti l'abitazione già coniugale”, rigettando la pretesa della

moglie. In una duplica del 20 aprile 2020 la convenuta ha ribadito le

richieste da lei formulate nella risposta.

Alle prime arringhe del 19 gennaio 2021 le parti si sono confermate nei

rispettivi punti di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è stata

chiusa il 21 maggio 2021 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 giugno 2021 AP 1 ha reiterato

le proprie richieste, aumentando nondimeno a fr. 117 564.– l'offerta in liquidazione del regime

dei beni e proponendone il pagamento “in

5 rate annuali di fr. 20 000.–

cadauna, la prima volta entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

sentenza di divorzio con ultima rata di fr. 17 564.–”, non senza chiedere di dare atto che i

coniugi “non sono proprietari o comproprietari di determinati mobili

attualmente arredanti l'abitazione coniugale”. Nel suo allegato di quel

medesimo giorno AO 1 ha confermato le proprie domande, salvo rinunciare alla

pretesa di fr. 30 000.– per il valore del mobilio.

F. Statuendo con

sentenza del 25 agosto 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato

all'istituto previdenziale del marito di trasferire a quello della moglie fr.

216 687.70, ha obbligato AP 1 a versare

alla moglie fr. 145 925.– in liquidazio­ne

del regime dei beni, ha accertato la

comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno sul mobilio domestico e

sulle suppellettili dell'abitazione coniugale e ha dichiarato ogni

coniuge proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Egli ha ordinato

inoltre a AO 1 di lasciare l'abitazione coniugale entro 30 giorni dal passaggio

in giudicato della sentenza e ha condannato il marito a versare alla medesima un

contributo alimentare di fr. 1830.– mensili fino al pensionamento di lei.

Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 settembre 2021 nel

quale chiede di

riformare la decisione impugnata riducendo a

fr. 120 149.23 l'importo da versare in liquidazione del

regime matrimoniale secondo le modalità

da lui prospettate nel memoriale conclusivo e di ricondurre il contributo

alimentare per la moglie a fr. 434.– mensili. Nelle sue osservazioni del

23 novembre 2021 AO 1 conclude per la

reiezione dell'appello, instando per una provvigione ad litem di

fr. 3500.–.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere

controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità della

liquidazione del regime dei beni e del contributo alimentare in discussione

davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 26 agosto 2021 (tracciamento

del­l'invio n. 98.__________,

agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani e

sarebbe scaduto sabato 25 settembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo

in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Sulla busta

d'invio non figura la data del timbro postale, ma l'avv. __________ __________

ha sottoscritto una dichiarazione dalla quale risulta che il plico contenente

l'appello è stato depositato nella cassetta delle lettere all'ufficio

postale di __________ il 27

settembre 2021 alle ore 19.50 (documen­to di quello stesso giorno accluso

all'appello). La fedefacenza di tale dichiarazione non dà adito a dubbi.

L'appello va dunque ritenuto

tempestivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.50 del 2 agosto 2017 consid. 1 con

rinvio).

2. Alle

osservazioni del 23 novembre 2021 all'appello AO 1 acclude copia di un precetto esecutivo notificatole il 27

settembre 2021 dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative (doc. 3 di

appello), una dichiarazione 10 novembre 2021 di __________ __________,

specialista delle risorse umane presso la __________ (doc. 4 di appello), un certificato medico 16 settembre 2021 del

dott. __________ __________ (doc. 5 di appello) e una lettera 18 novembre 2021

dell'Ospedale regionale di __________ (doc. 6 di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in

appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla

sentenza impugnata ed esibiti senza indugio in appello, i documenti in

questione sono pertanto ammissibili e nella misura in cui appaiono di rilievo saranno

considerati ai fini del giudizio.

3. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del

regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compre­so

il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie

legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle

questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2,

ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022, consid. 4). Non v'è ragione nel caso

specifico di scostarsi da tale principio.

Fatti

I. Sulla

liquidazione del regime dei beni

4. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato

che la particella n. 1205 di __________, è un bene proprio di AP 1, ha constatato che quest'ultimo offriva

alla moglie una liquidazione di fr. 117 564.–,

pari alla metà dei suoi acquisti quantificati in fr. 235 129.– (fr. 122 128.05 di ammortamento ipotecario, fr. 113 000.– per investimenti a beneficio dell'immobile).

Se non che, riguardo all'ammortamento ipotecario, il primo giudice ha reputato

doversi tenere conto di quello eseguito in costanza di matrimonio, che ha

creato un plusvalore. Posto ciò, egli ha rilevato che il conteggio 12 dicembre

2019 della __________ di __________ su cui il marito fondava la propria offerta

risulta contraddire “in parte i contratti di concessione del credito”, giacché gli

ammortamenti in esso registrati come comprensivi di “competenze”

(verosimilmente gli interessi di ritardo), in realtà dal 2005 al 2009 non risultano

essere tali. Di conseguenza il Pretore ha considerato che dal 2005 sino alla

fine di luglio del 2019 AP 1 ha versato ammortamenti per complessivi fr. 178 850.–. A tale importo egli ha aggiunto fr. 113 000.– per investimenti effettuati

nell'immobile, onde un totale di fr. 291 850.–. In definitiva, alla convenuta il

primo giudice ha riconosciuto così una partecipazione all'aumento di

fr. 145 925.–.

5. L'appellante riconosce in questa sede ammortamenti

ipotecari per complessivi fr. 127 298.47 (rispetto ai fr. 122 128.45

ammessi in prima sede), ma rimprovera al Pretore di avere erroneamente interpretato

il contenuto del conteggio allestito il 12 dicembre 2019 dalla __________ SA di

__________. Da tale documento si desume chiaramente a suo parere che l'importo relativo

al periodo 2005‒2009 di fr. 124 800.– includeva le “competenze”,

corrispondenti agli interessi trimestrali, pari a fr. 51 551.53, ragione per cui nell'ammortamento egli ha profuso non più di fr. 73 248.47. Poco importa che possano sussistere divergenze

con documenti bancari precedenti, giacché l'attestazione del 12 dicembre 2019 è

una dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito “in perfetta cognizione

di causa” e nemmeno contestata dalla moglie.

a) Dagli

atti si evince che il 10 febbraio 2005 la __________ SA ha comunicato a AP 1 di

avere consolidato il credito in “conto costruzioni” messo a disposizione per l'acquisto

e l'edificazione della particella n. 1205, sicché la linea di credito a disposizione del cliente ammontava a

fr. 678 179.–, con un tasso

d'interesse dell'1.50% e un ammortamento di fr. 2050.–

mensili, “importo comprensivo delle competenze trimestrali che sarà trattenuto

direttamente dall'ufficio del personale dal suo stipendio” (doc. O). Contrariamente

all'accertamento del Pretore, le “competenze trimestrali” –

incluse espressamente nell'ammortamento mensile – costituivano perciò gli

interessi ipotecari pagabili trimestralmente, e non gli interessi di ritardo

(cfr. anche il doc. F relativo all'apertura del conto costruzione). Ciò trova

riscontro, senza alcuna contraddizione, nel conteggio 12 dicembre 2019

della __________ SA (doc. PP), in cui sono comprese nell'ammortamen­to di

complessivi fr. 24 450.–

per il 2005 “competenze” per fr. 10 037.25 (fr. 2520.92 il 31 marzo, fr. 2510.05

il 30 giugno, fr. 2496.65 il 30 settembre e fr. 2509.63 il 30 dicembre

2005: v. doc. S, pag. 18 a 21).

b) Analoga

conclusione vale per gli ammortamenti dal 1° ottobre 2006 al 2009, quando

l'importo mensile è stato portato a fr. 2100.– con conferma di “tutte altre condizioni, modalità e garanzie attualmente in essere” (doc. P). E ciò emerge, una volta di più, dal citato conteggio

del 12 dicembre 2019, da cui risultano ammortamenti per il 2006 di fr. 24 750.–, incluse “competenze” pari a fr. 10 283.72, ammortamenti per il 2007 di fr. 25 200.–, incluse “competenze” pari a fr. 11 670.42, ammortamenti per il 2008 di fr. 25 200.–, incluse “competenze” pari a fr. 12 619.92 e ammortamenti per il 2009 di fr. 25 200.–, incluse “competenze” pari di fr. 6940.22 (doc. PP

e doc. S, pag. 22 a 36). Solo il 13 gennaio 2010 la banca ha modificate le

condizioni contrattuali, comunicando al cliente che la nuova linea di credito ammontava

a fr. 606 830.08 con ammortamenti diretti di fr. 470.– mensili e indiretti

di almeno fr. 6566.– annui”, mentre le competenze che sarebbero maturate “in via

posticipata al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno sarebbero

state pareggiate direttamente a debito del conto corrente n. ...” (doc. Q). Non essendo più comprese nell'ammortamento

mensile, le “competenze” sono quindi

state

pagate dal 2010 al 2019 oltre agli ammortamenti, come attesta il noto conteggio del 12 dicembre 2019 (doc. PP).

c) Alla

luce di quanto precede risulta che dagli ammortamenti eseguiti da AP 1 tra il 2005 e il 2009, di complessivi fr. 124 800.–, vanno dedotti gli interessi ipotecari per complessivi

fr. 51 551.53, onde un totale di fr. 73 248.47. A tale

importo si aggiungono gli ammortamenti dal 2010 al luglio del 2019, di fr. 54 050.–, per

un totale di fr. 127 298.47. Tenuto conto degli investimenti nell'immobile

riconosciuti dal marito (fr. 113 000.–), gli acquisti di quest'ultimo passano a fr. 240 298.47. Ne

deriva una spettanza della moglie dalla partecipazione all'aumento (art. 215 CC) di fr. 120 149.25. Su questo punto l'appello si rivela pertanto fondato e il

giudizio impugnato va riformato di conseguenza.

6. Quanto alla modalità di pagamento della liquidazione,

il Pretore ha constatato che la prospettata rateazione è stata formulata dal­l'attore

per la prima volta con il memoriale conclusivo, ovvero tardivamente, sicché occorreva

attenersi agli allegati preliminari, nei quali AP 1 aveva proposto un versamento

unico entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L'appellante

invoca l'art. 218 cpv. 1 CC e fa valere di non possedere capitali sufficienti,

ragione per cui un pagamento unico di fr. 120 149.25 lo esporrebbe a serie difficoltà

finanziarie. La sua proposta di rateazione, quantunque formulata solo nel

memoriale conclusivo, merita perciò di essere accolta, tanto più ‒ egli

soggiunge ‒ che la convenuta non ha mosso contestazioni al riguardo.

Secondo l'art. 218 cpv. 1 CC il coniuge

debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può

chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficol­tà.

La concessione di una dilazione di pagamento presuppone una richiesta

esplicita, così come l'allegazione delle circostanze che la giustificano (sentenza

del Tribunale federale 5A_539/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 4.1 con rinvio

alla sentenza 5C.178/2002 del 1° aprile 2003 consid 2.3, in: FamPra.ch 2003

pag. 655). Nel caso in esame ci si può domandare anzitutto se la richiesta avanzata

dal marito solo con il memoriale conclusivo sia ricevibile, la convenuta non

avendone eccepito la tardività. Sta di fatto che tale domanda non era sorretta dalla benché minima motivazione, ma era formulata semplicemente come richiesta di giudizio, mentre l'attore avrebbe dovuto dimostrare le serie

difficoltà che incombevano su di lui in caso di obbligo di pagamento immediato (Jakob/Picht in: Büchler/Jakob

[curatori], Schweizerisches ZGB, 2ª edizione, n. 6 ad art.

218; Christinat in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit

matrimonial, Fond et procé­dure, Basilea 2015, n. 19 ad art. 218 CC). In

condizioni del genere l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica. Quanto

alle allegazioni addotte in appello, esse sono nuove e come tali inammissibili

(art. 317 cpv. 1 CPC).

Considerandi

II. Sul

contributo alimentare per la moglie

7.

Nella

sentenza impugnata il Pretore

ha rilevato come l'attore riconosca

l'esistenza di un matrimonio che ha influito concretamente sulla

situazione finanziaria della moglie, di modo che AO 1 ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di

vita sostenuto durante la comunione domestica. Il primo giudice ha

accertato così che nel 2016 (ultimo anno di vita in comune) il reddito del

marito ascendeva a fr. 9790.– mensili e quel­lo della moglie a fr. 1290.–

mensili, per un totale di fr. 11 080.–

mensili. Quanto al fabbisogno minimo della famiglia, egli ha calcolato quello

dei coniugi in complessivi fr. 5850.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per coppia fr. 1700.–, oneri ipotecari fr. 342.15, ammortamento

diretto fr. 470.–, ammortamento indiretto fr. 547.15, olio combustibile fr.

200.–, spese per l'immobile fr. 276.35, assicurazione dello stabile fr. 60.15, premio

della cassa malati della moglie fr. 390.70, premio della cassa malati del

marito fr. 433.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 21.15, RC

privata fr. 9.70, RC dell'automobile della moglie fr. 57.90, RC

dell'automobile del marito fr. 120.10, imposta di circolazione della moglie fr.

16.60, imposta di circolazione del marito fr. 46.65, onere fiscale fr.

1160.–). Il fabbisogno minimo di M__________ (allora minorenne) è stato

determinato in fr. 510.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati

fr. 160.–, meno l'assegno di formazione fr. 250.–). L'eccedenza di fr. 4720.–

mensili è stata suddivisa così nella

proporzione di due a uno (fr.

1888.– mensili per ogni coniuge, fr. 944.– mensili per il figlio).

Quanto alla situazione attuale,

il Pretore ha definito il fabbisogno minimo “allargato” della moglie in fr. 3640.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1360.–, premio della

cassa malati fr. 452.–, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 36.–, RC

automobile fr. 50.–, imposta di circolazio­ne

fr. 42.–, onere fiscale fr. 500.–), somma cui ha aggiunto fr. 1890.–

mensili per consentire all'interessata il medesimo tenore di vita raggiunto

durante la vita in comune, onde un “debito mantenimento” di fr. 5530.– mensili. Relativamente alle possibilità per lei di sopperire al

proprio “debito mantenimento”, il

primo giudice ha appurato un reddito medio tra il 2017 e il 2019 di fr. 1850.–

mensili netti (escludendo quello di fr. 2780.– mensili conseguito nel 2020

per il maggior lavoro dovuto alla pandemia da COVID-19). Richiamate l'età, la

formazione professionale, la situazione lavorativa e di salute, così come la

fine delle cure al figlio, ora maggiorenne, il Pretore ha rilevato che AO 1 non ha “dimostrato seri impedimenti ad

un'estensione dell'attività lucrativa”. Di conseguenza ha imputato alla

medesima un reddito ipotetico per un'attività a tempo pieno di fr. 3700.–

mensili netti, corrispondente a 40 ore lavorative settimanali. In forza di ciò,

il primo giudice ha posto a carico

del marito un contributo

alimentare per la convenuta di fr. 1830.– mensili (fr.

5530.– ./. fr. 3700.–), importo che AP 1 può erogare, data la sua

disponibilità finanziaria (reddito di

fr. 9535.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5261.60). Il contributo è stato fissato fino al

pensionamento della moglie, poiché questa “ha unicamente indicato il metodo di

calcolo senza cifrare il contributo alimentare preteso dopo il pensionamento”.

8.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non può ragionevolmente essere tenuto a

provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare

(art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello

del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun coniuge deve,

nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza economi­ca e finanziare

da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del

quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione

dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

Riguardo

al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentari (anche dopo il

divorzio), il Tribunale federale ha deciso recentemente che il parametro

applicabile a livello svizzero è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due

fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va

ripartita fra coniugi e figli minorenni dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di

ogni membro della famiglia e diviso l'eccedenza nella proporzione di due a uno

(DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile

2022.

consid. 12). Inoltre, per

fissare il contributo alimentare di un coniu­ge la cui vita sia stata

concretamente influenzata dal matrimonio, si procede in tre tappe. Anzitutto occorre

determina­re il debito mantenimento secondo l'ultimo tenore di vita sostenuto

dai coniugi prima della separazione. A tal fine si applica il principio in base

al quale tale livello di vita dev'essere garantito a

entrambe le parti, laddove la loro situazione ciò permet­ta. Tale livello di

vita costituisce anche il limite superiore del debito mantenimento. Se, a causa

delle maggiori spese causate da due economie domestiche separate, non è

possibile conservare quel livello di vita, il coniuge creditore ha diritto allo

stesso tenore di vita dell'altro coniuge. In secondo luogo va esaminato in

quale misura il coniuge creditore possa finanziare da sé il proprio debito

mantenimento fissato nel modo appena descritto. Il principio dell'autonomia ha

infatti la priorità sul diritto al mantenimento, come si deduce dal­l'art. 125

cpv. 1 CC. In terzo luogo, se per il coniu­ge creditore non è possibile

finanziare il proprio mantenimen­to o ciò non si possa ragionevolmente esigere

da lui, va apprezzata la capacità contributiva dell'altro coniuge e fissato il

contributo di mantenimento in base al principio della solidarietà

postmatrimoniale (DTF 147 III 312 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_826/2020

del 30 marzo 2022 consid. 3.1).

9.

L'appellante ricorda che nella sentenza a

tutela dell'unione coniugale del 16 febbraio 2017 il fabbisogno in denaro

di M__________ era stato stabilito in fr.

1492.40

mensili e sostiene che è “iniquo” far retroagire il nuovo metodo di

calcolo dal 2016, fissando il contributo alimentare in fr. 510.– mensili. A suo avviso ciò comporta un ingiustificabile

aumento del tenore di vita rispetto a quello accertato il 16 febbraio 2017.

Così argomentando, egli trascura tuttavia la nuova giurisprudenza del Tribunale

federale che si applica immediatamente a tutta la Svizzera. Trattandosi di

calcolare simultaneamente i contributi alimentari per un coniuge e per i figli,

è esclusa così l'applicazione di due diversi metodi (DTF 147 III 300 consid.

4.5). E nel sistema a “due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito

ormai in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera

diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti

agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto

2009.

pag. 6292 segg.). Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispirava da oltre un

ventennio la giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non sono

più applicabili nel diritto matrimoniale (DTF 147 III 277 consid. 6.4;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 8b). Ne segue che su questo punto al Pretore

non può essere mosso alcun rimprovero.

10.

Per

quel che riguarda la ripartizione dell'eccedenza risultante dal bilancio

familiare durante la vita in comune, il Pretore ha accertato che “nel caso concreto non vi sono motivi per

non ritenere che l'intera eccedenza fosse destinata a mantenere il tenore di

vita dei coniugi”. Per altro, egli ha soggiunto, “già negli accerta-menti a

tutela dell'unione coniugale era infatti stato escluso che i coniugi vivessero

in modo parsimonioso”.

a) AP 1 sostiene

in primo luogo che nel febbraio del 2005, al momento in cui è stato consolidato

il credito per la costruzione della casa, i coniugi non disponevano di alcun

risparmio poiché avevano investito tutto nell'operazione immobiliare

(fr. 1 050 000.–: fr. 254

327.90

di beni propri del marito, fr. 4603.– stanziati dalla __________

SA, fr. 678 179.– di credito di

costruzione e fr. 113 000.– di acquisti).

Egli fa

valere

così che tra il 2005 e il 2015 sono stati accumulati risparmi per almeno fr. 21 000.– annui, ovvero fr. 1750.– mensili, tant'è che il capitale a disposizione della famiglia ammontava

a fr. 247 629.– nel 2013, a

fr. 220 470.– nel 2014 e a fr. 212 733.– nel 2015. Oltre a ciò, tra il 2013 e il

2014.

i coniugi hanno acquistato in contanti due automobili per complessivi fr. 63 000.–, senza dimenticare che la moglie ha riconosciuto

come la famiglia avesse accantonato in costanza di matrimonio oltre fr. 200 000.–.

b) Il

tenore di vita determinante per definire i contributi alimentari è l'ultimo che

le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le

spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8, 145

consid. 4; più recentemen­te: sentenza

del Tribunale federale 5A_524/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.3.2,

in: FamPra.ch 2021 pag. 1060;

analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 19 agosto 2021 consid. 7e con

rimandi). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero

risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano

interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche separate, il metodo

di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del

precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge

creditore (DTF 147 III 296 consid. 4.3 con riferimenti).

Se risulta che durante la vita in comune i

coniugi mettevano da parte risparmi per

finalità specifiche, tale quota va dedotta dall'eccedenza registrata dal

bilancio familiare e lasciata al coniuge che la accantonava (DTF 147 III 285

consid. 7.3 con rimando). Nella fattispecie il marito, cui incombeva l'onere di

provare la quota di risparmio (DTF 140 III

485.

consid, 3.3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del

10.

agosto 2020 consid. 5.3.3), si è limitato tuttavia a quantifi-care la

sua richiesta per la prima volta in appello. Davanti al Pretore egli aveva unicamente contestato

la pretesa della moglie, la quale in liquidazione del regime dei beni chiedeva la

metà di fr. 200

000.– risparmiati in

costanza di matrimonio, facendo valere che tale importo si fondava su “riferimenti risalenti all'anno

2015” (replica del 20 gennaio 2020,

pag. 7 n. 9). A quote di risparmio da dedurre dall'eccedenza egli non aveva

alluso minimamente, quantunque già nella sentenza a tutela dell'unione

coniugale il Pretore aveva escluso – ancorché a un esame sommario – che i

coniugi avessero vissuto in modo parsimonioso per accantonare risparmi (inc.

SO.2016.5395, pag. 4, ultimo paragrafo). Formulata

in appello senza che si ravvisino o che siano addotti nuo­vi fatti o nuovi mezzi a

fondamento della domanda (art. 317 cpv. 2 CPC), la pretesa è nuova e di

conseguenza irricevibile.

11.

In merito alla situazione economica di AO

1.

il Pretore ha accertato che essa lavora al supermercato __________ tra le otto e le 20 ore

settimanali e che tra il 2017 e il

2019.

ha guadagnato in media fr. 1850.– mensili, senza considerare il

reddito di fr. 2780.– mensili conseguito

nel 2020 per il maggior lavoro dovuto all'emergenza sanitaria. Il primo

giudice ha ritenuto nondimeno che, non avendo la convenuta dimostrato seri

impedimenti a un'estensione dell'attività lucrativa, “nulla osta ad imputarle

un reddito ipotetico per una percentuale lavorativa del 100%”. Quanto all'ammontare di tale reddito, egli l'ha stimato

in fr. 3700.– mensili per

un'attività di 40 ore settimanali, dipartendosi dal “reddito medio di circa fr.

1875.– mensili netti per un'attività lucrativa di 20 ore settimanali.

a) AP

1.

fa valere che, dandosi un reddito medio di fr. 1875.– mensili

per 20 ore lavorative, quello per 40 ore ammonta in realtà a fr. 3750.–

mensili. Egli si duole inoltre che alla moglie sia stata imposta un'attività

lucrativa di appena 40 ore allorché l'orario lavorativo abituale è di 42

ore, e afferma che alla moglie andrebbe imputato in realtà un reddito di almeno

fr. 4100.– mensili netti, giacché li contratto collettivo della __________

prevede uno stipendio minimo di fr. 4225.– mensili lordi e quello della __________

ne finanche uno di fr. 4723.– mensili lordi.

b) Per fissare l'entità di

contributi alimentari ci si fonda – di regola – sul reddito effettivo del

coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge

avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito

ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in

astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo.

Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato

eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto

dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto.

In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare

la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo

calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della

formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali,

della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul

mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche

DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4e).

c) Davanti al Pretore il marito si era limitato a

chiedere, nel caso in esame, di imputare alla convenuta un reddito di

fr. 4000.– mensili. La richiesta odierna di ascriverle un guadagno di fr. 4100.–

mensili, nuova, non è quindi ricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Invero non si

comprende per quale ragione il primo giudice abbia stabilito un reddito di fr.

3700.– per un'attività lavorativa di 40 ore raddoppiando semplicemente lo

stipendio medio di fr. 1850.– mensili (l'importo di fr. 3750.– si riconduce

a una svista manifesta). In realtà egli avrebbe dovuto valutare quale attività AO

1.

potrebbe concretamente svolgere e quale sarebbe in tal caso il guadagno

conseguibile, riferendosi a dati statistici o ad altre fonti, come per esempio i

contratti collettivi di lavoro (DTF 137 III 122 consid. 3.2; più di recente:

sentenza del Tribunale federale 5A_712/2021 del 23 maggio 2022 consid. 3.1).

d) Nella

fattispecie è pacifico che AO 1 lavora a __________ in un supermercato come

venditrice a ore. Il contratto collettivo di lavoro __________ valevole dal

1° gennaio 2022 prevede che l'orario di lavoro normale per le/i

collaboratrici/tori a tempo pieno (grado di occupazione al 100%) è mediamente

di 41 ore effettive settimanali (art. 34.1). Quanto al salario, esso ammonta a

fr. 4100.– mensili lordi per

collaboratrici/tori non specializzate/i (art. 43.2), oltre la tredicesima mensilità (art. 45). In

circostanze siffatte si può ragionevolmente presumere che, attivandosi

debitamente per reperire un'attività a tempo pieno, la convenuta possa contare

su un reddito di almeno fr. 4000.– mensili netti, come indica l'appellante. Anche

al proposito l'appello si rivela quindi fondato.

e) Nelle

proprie osservazioni all'appello AO 1 fa valere di avere 51 anni e problemi di

salute che le impediscono di “portare pesi e di mantenere a lungo una posizione

eretta”, come risulta dal certificato del suo medico curante (doc. 5 di

appello) e da una lettera ambulatoriale del Dipartimento di chirurgia dell'EOC (doc. 6

di appello). I documenti in rassegna sono ricevibili (sopra, consid. 2). Se non

che, contro la sentenza di divorzio che la ritiene abile al lavoro per almeno

40.

ore settimanali essa non è insorta con appello né ha presentato appello

incidentale. Sotto questo profilo l'estensione dell'attività lucrativa va

quindi ritenuta fattibile. Per il resto, come ha ricordato il Pretore, il

Tribunale federale ha di recente abbandonato la “regola dei 45 anni” e la

presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume adesso

che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che sia data

effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini

piccoli. Determinanti sono pertanto le circostanze del caso concreto, a

cominciare dal­l'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte

in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e

5.6, 258 consid. 3.4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del

12.

aprile 2022 consid. 4e). E alla luce delle circostanze del caso specifico,

come si è visto, un reddito di fr. 4000.– mensili risulta alla concreta portata

dell'interessata.

12.

L'appellante ribadisce la richiesta di includere

tra le entrate della moglie un reddito virtuale da capitali di fr. 100.–

mensili. Sulla questione il Pretore ha sorvolato. Ora, quando fissa contributi di mantenimento il

giudice del divorzio considera anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del reddito da

attività lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera scarso

reddito) entra in linea di conto, una volta ancora, il reddito ipotetico

(sentenza del Tribunale federale 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid. 8.3 con

rinvio; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). Se mancano

dati oggettivi sul reddito da capitali questa Camera suole riferirsi, per

costante giurisprudenza, al saggio previsto dall'art. 12 OPP 2 (RS

831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), il quale ammonta

attualmente all'1% (art. 12 lett. j OPP 2; analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.79 del

24.

marzo 2021, consid. 7 con rimandi).

Nella

fattispecie AO 1 riceverà, in esito alla liquidazione del regime matrimoniale,

fr. 120 149.25. Dedotti i costi del processo e di

patrocinio (che possono stimarsi prudenzialmente in fr. 20 000.–), così come l'ammontare dei debiti

nel frattempo accumulati (circa fr. 15 000.–:

doc. 26), è ragionevole supporre che in essa si ritroverà con un capitale di

almeno fr. 85

000.–. La resa di tale

patrimonio può valutarsi attorno all'1% annuo

(art. 12 lett. j OPP 2 per analogia; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con

rinvii), ovvero fr. 70.– mensili. Fino al pensionamento ordinario le entrate di

lei ammontano dunque a fr. 4070.– mensili. Per far fronte al proprio “debito

mantenimento” di fr. 5530.– l'interessata

avrà bisogno pertanto di fr. 1460.– mensili. Tutto dipende tuttavia dal momento

in cui essa riceverà il capitale, AP 1 prospettando difficoltà di pagamento. Ne

segue che, fino al momento in cui avrà ricevuto il conguaglio in liquidazione del

regime dei beni, il contributo alimentare in favore della moglie va stabilito

in fr. 1530.– mensili, importo che l'appellante non pretende di non essere in

grado di versare. Nelle condizioni descritte l'appello merita accoglimento

entro tali limiti.

13.

Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 chiede una provvigione ad litem di fr. 3500.–.

Una richiesta del genere va

inoltrata tuttavia al Pretore, quand'an­che la prestazione richie­sta sia volta

a coprire spese processuali e di patrocinio in appello (sentenza inc. 11.2019.49

del 23 aprile 2019 consid. 3 con rinvio). Inoltre lo stanziamento di una

provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non

disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per

finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio

debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali suoi, egli deve

attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in

altri termini, egli non ha diritto di ottenere una provvigione ad litem,

nemmeno se l'altro coniuge è in grado di fornirla o si trovi in condizioni

economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può

essere riconosciuta, per equità, qualora sen­za di essa il coniuge richiedente

sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge

continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con

richiami). Come in materia di assistenza giudiziaria (RtiD I-2005 pag. 763

consid. 8), anche per valutare la fondatezza di una richiesta di

provvigione ad litem fa stato il reddito effettivo. Un reddito

ipotetico è rilevante solo per quanto riguar­da la determinazione di contributi di mantenimento, non

nella prospettiva di una provvigione ad litem (I CCA, sentenza

inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4 con rinvio alla sentenza del

Tribunale federale 5A_929/2019 del 20 aprile 2020 consid. 5.4).

In

concreto AO 1 otterrà, entro 30 giorni dal

passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (ovvero dalla notifica della

presente decisione: DTF 146

III 284; RtiD I-2021 pag. 730 n. 30c), fr. 120 149.23 in

liquidazione del regime dei beni. Certo, come si è detto il marito ha postulato

una dilazione di pagamento, ma egli stesso ha proposto il versamento di una

rata di fr. 20 000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

sentenza. Si può pertanto ritenere che in un lasso di tempo ragionevole la

convenuta possa affrontare le spese processuali

e di patrocinio in appello, ragione per cui una provvigione ad litem non

entra ad ogni modo in linea di conto.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

14.

Le spese dell'appello seguono il vicendevole grado di

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il marito esce vittorioso sulla riduzione dell'importo

da versare alla moglie in liquidazione del regime dei beni, ma non sulle

modalità di pagamento. Riguardo al contributo alimentare, egli ottiene sì una

riduzione (da fr. 1830.– a fr. 1460.‒/fr. 1530.– mensili), ma

non nella misura richiesta (fr. 434.– mensili). Tutto ponderato,

nel complesso si giustifica così di

suddividere equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le

ripetibili. L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sulla

ripartizione delle spese (fr. 5000.– suddivise a metà) né sulla

compensazione delle ripetibili decise dal Pretore.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

15.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmen­te la soglia di fr. 30 000.– (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza

impugnata è così riformata:

4.1 AP 1 è condannato a versare a AO 1 fr. 120 149.25 in liquidazione del

regime matrimoniale entro 30 giorni dal passaggio in

giudicato della presente sentenza.

6. AP

1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari, fino al pensionamento di lei:

a) fr. 1530.– mensili fino a quando egli non avrà

versato a AO 1 la somma di fr. 120 149.25 in liquidazione del regime

matrimoniale;

b) fr. 1460.–

mensili dal momento in cui AO 1 avrà interamente ricevuto la somma di fr. 120 149.25 in

liquidazione del regime dei beni.

Per

il resto l'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

3000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. La richiesta di provvigione

ad litem avanzata in appello da AO 1

è irricevibile.

4. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).