11.2021.136
Divorzio: provvedimenti cautelari (modifica del contributo alimentare per la moglie)
25 gennaio 2023Italiano39 min
civile de la Cour de Justice ha fissato tale contributo in fr. 14 500.– mensili onnicomprensivi.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.136
Lugano
25 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.95 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 10 aprile 2020 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 3 ),
giudicando sull'appello
del 4 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 20 settembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1952) e AP 1 (1961), entrambi
divorziati e genitori di due figli ora maggiorenni, si sono sposati a __________ il 1° marzo 2013,
adottando la separazione dei beni. Dalle
nuove nozze non è nata prole. Il marito, biologo di formazione e pensionato
dal 2011, ha continuato a sedere nel consiglio di amministrazione della C__________
AG, __________, fino al 2021, e a fungere da amministratore delegato della
società H__________, __________, da lui costituita. AP 1, già ricezionista per
un gruppo farmaceutico, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in
comune. I coniugi, che abitavano a __________ (Grecia) in una villa di
proprietà del marito, vivono separati dall'aprile del 2017, quando la moglie è
rientrata in Svizzera, stabilendosi a __________.
B. Adito il 30 maggio
2017 da AP 1 a protezione dell'unione coniugale, con decisione del 19 marzo
2018 il Tribunal de première instance del Canton Ginevra ha autorizzato
Fatti
i coniugi a vivere separati e ha obbligato il marito a versare alla moglie dal
1° aprile 2017 un contributo alimentare di fr. 11
200.– mensili, così come ad assumere le imposte di lei. Statuendo il 14
agosto 2018 su appello di AO 1, la Chambre
civile de la Cour de Justice ha fissato tale contributo in fr. 14 500.– mensili onnicomprensivi.
C. Con petizione non
motivata del 20 aprile 2019 AO 1, trasferitosi nel frattempo a __________, ha
promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4. In un memoriale del 6 giugno 2019 AP 1, che il 22 aprile precedente aveva
intentato a sua volta azione di divorzio a Ginevra, ha preliminarmente contestato
la competenza per territorio del Pretore aggiunto, come pure l'osservanza del
termine biennale di separazione. Limitata la procedura a tali questioni, con
decisione del 30 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto le eccezioni
sollevate dalla moglie. La causa si trova nella fase predibattimentale
destinata allo scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2019.113).
D. Nel frattempo, il 10
aprile 2020, AO 1 ha chiesto in via cautelare al Pretore aggiunto di ridurre il
contributo alimentare per la moglie a fr. 5000.– mensili dall'aprile del 2020,
sopprimendolo dal 1° gennaio 2021 in poi. In un allegato spontaneo dell'8 giugno
2020 AP 1, dopo avere nuovamente eccepito l'incompetenza per territorio del
Pretore aggiunto, ha proposto di respingere l'istanza. Al contraddittorio del
19 giugno 2020 le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove.
L'istruttoria
cautelare è iniziata il 12 ottobre 2020 ed è terminata il 20 aprile 2021. Alla discussione
finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 31 maggio 2021 l'istante ha adeguato la sua pretesa di
riduzione dall'aprile al dicembre 2020 a fr. 3072.35 mensili. Nel proprio
allegato di quel medesimo giorno la convenuta ha chiesto una volta ancora di respingere l'istanza.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 7 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l'eccezione sollevata
dalla convenuta e ha parzialmente accolto
l'istanza di AO 1, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare litigioso
a fr. 7806.– mensili dal 10 aprile al 31 dicembre 2020 e a fr.
3261.– mensili dal 1° gennaio 2021 in poi. Le spese processuali di fr. 5000.–
sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico
della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4
ottobre 2021 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che
la decisione impugnata sia modificata nel senso di respingere l'istanza
cautelare del marito, subordinatamente di fissare il contributo litigioso in
fr. 8270.– mensili dal 20 settembre 2021 o, in via ancor più subordinata, in fr. 12 220.– mensili fino al 31 dicembre 2020 e in fr. 8270.– mensili dopo
di allora. Nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2021 AO 1 ha concluso per
la reiezione dell'appello. Con replica
e duplica spontanea del 15 novembre e del 1° dicembre 2021 le parti hanno reiterato le loro
posizioni. Nel frattempo, con decreto dell'11 novembre 2021, il
presidente di questa Camera ha
conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda il rimborso
a AO 1 della differenza tra i contributi alimentari percepiti da AP 1 dal 10
aprile 2020 al 20 settembre 2021 e i contributi alimentari fissati dal Pretore aggiunto relativamente a quel periodo nel decreto
cautelare impugnato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati
in una causa di divorzio (art. 276
CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono
impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in
discussione dinanzi al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla precedente
patrocinatrice della convenuta il 22 settembre 2021 (tracciamento dell'invio
98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di
ricorso sarebbe scaduto così sabato 2 ottobre 2021, salvo protrarsi al lunedì
successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 4 ot-tobre 2021 (data
della raccomandata, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
All'appello
AP 1 acclude alcuni estratti del suo conto privato
__________ dal 31 agosto al 1° ottobre 2021 e del conto di risparmio dal 1°
ottobre 2020 al 1° ottobre 2021, così come gli estratti di due conti dal 1° al
29.
settembre 2021 presso la Banque __________ (plico doc. 2). Il 15 novembre
2021.
essa ha prodotto la comunicazione relativa al nuovo premio della cassa
malati e dall'assicurazione complementare secondo la LCA (doc. 4). Con le osservazioni
all'appello AO 1 presenta l'atto di vendita del 9 settembre 2021 di una barca a
vela, la relativa cancellazione del registro degli yacht e un estratto del sito internet dell'Ufficio svizzero della
navigazione marittima consultato l'11 marzo 2021 (plico doc. B). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza
esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto,
nella misura in cui si riferiscono a periodi precedenti il 31 maggio 2021
(introduzione dei memoriali conclusivi), gli estratti bancari sono
irricevibili. Gli altri documenti sono per contro ammissibili e saranno esaminati
nella misura in cui appariranno di rilievo ai fini del giudizio.
3.
Nel
decreto impugnato il Pretore aggiunto, respinta l'eccezione di incompetenza per
territorio sollevata dalla convenuta, ha ricordato che il contributo alimentare
litigioso stabilito dai tribunali ginevrini
si fondava su un dispendio
effettivo di lei di fr. 14 500.– mensili e
su un margine disponibile del marito superiore ai
fr.
17.
115.60 mensili da lui ammessi, “visto
che tra gennaio e luglio 2017 costui aveva affrontato in media spese per fr. 40 000.– mensili” e considerata l'impossibilità di
stabilire se egli conseguisse redditi dalla H__________, di cui era
amministratore delegato.
Premesso
ciò, il Pretore aggiunto ha constatato che attualmente il marito continua a percepire
le rendite pensionistiche, ma che solo in pendenza di procedura, dal 17 marzo
2021, egli non riceve più indennità dalla C__________ AG. Il primo
giudice ha ravvisato nondimeno una modifica della situazione già alla
litispendenza, poiché rispetto alle previsioni formulate dai giudici ginevrini,
per i quali il marito finanziava il fabbisogno effettivo della moglie soltanto con
i propri introiti, dal 2017 le entrate di lui non sono più state sufficienti
per coprire i costi di una doppia economia domestica, senza che ciò fosse dipeso
da un aumento dei suoi oneri o da un “celato uso di redditi o sostanza”. Sulla
scorta degli estratti bancari e di tabelle prodotte dall'istante il Pretore
aggiunto ha accertato così che per il mantenimento della famiglia il marito
aveva impiegato parte della sostanza, costituita essenzialmente dalla
buonuscita di fr. 1 276 389.– netti ricevuta al suo prepensionamento
nel 2011, tanto che fra il 2017 e il 2020 tale avere è calato da fr. 980 000.– a fr. 365 811.–. Il Pretore aggiunto ha ravvisato poi un'altra modifica
delle circostanze nel fatto che con il trasferimento in Ticino il marito ha perso
lo statuto di “globalista” di cui godeva quando risiedeva in Grecia. Tassato
ora in modo ordinario, dagli accertamenti eseguiti dall'autorità fiscale “si ha
un riscontro oggettivo della consistenza patrimoniale del contribuente”. Per di
più, ha rilevato il Pretore aggiunto, la convenuta, pur ricevendo un contributo
alimentare corrispondente al suo dispendio effettivo, ha accantonato sostanza,
ciò che configura un miglioramento della sua situazione finanziaria.
Dovendosi pertanto ridefinire
il contributo di mantenimento, il Pretore aggiunto ha applicato il metodo
‟a due fasiˮ e ha calcolato il reddito del marito nel 2020 in fr.
238.
230.– annui complessivi (fr. 28 440.– di rendita AVS, fr. 84 000.– di rendita LPP,
fr. 95 000.– di indennità dalla C__________ AG, fr.
5916.– di reddito dalla sostanza, fr. 24 874.–
di reddito dal nolo di una barca a vela), ridotti in seguito a fr. 143 230.– per la fine della collaborazione con la menzionata
società, a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 8675.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr.
1200.–, premio della cassa malati e assicurazione LCA fr. 690.–, franchigia fr.
83.35, costi non coperti dalla cassa malati fr. 126.45, leasing dell'automobile
fr. 949.20, spese per l'automobile fr. 371.80, quota TCS fr. 18.75, assicurazione economia domestica fr. 16.63,
spese per la villa in Grecia fr. 2519.–, imposte fr. 1500.–). Quanto alla
moglie, il primo giudice non le ha imputato un reddito e ha stabilito il
fabbisogno minimo “allargato” di lei in fr. 4435.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 2223.–, premio della cassa
malati fr. 511.85, imposte stimate fr. 500.–). Constatata un'eccedenza nel
bilancio familiare di fr. 6742.50 mensili nel 2020 e un ammanco di fr.
1174.17
mensili nel 2021, il Pretore aggiunto ha fissato contributo alimentare litigioso
in fr. 7806.– mensili dal 10 aprile al 31 dicembre 2020 e in fr. 3261.– mensili
dal 1° gennaio 2021 in poi.
4.
Nell'appello AP 1
rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di avere ravvisato una modifica delle circostanze,
soste-nendo che i giudici ginevrini non avevano
condiviso l'opinione di AO 1, secondo cui l'elevato tenore di vita della
famiglia era finanziato con l'indennità d'uscita versata al marito nel 2011,
ritenendo verosimile invece che il marito conseguisse altri redditi per far
fronte a un dispendio di fr. 40 000.–
mensili tra il gennaio e il luglio del 2017. A suo
avviso poi la contrazione della sostanza del marito dopo il 2017 non è dovuta
ai costi della doppia economia domestica né al trasferimento nel Ticino. Essa dubita
altresì che l'istante abbia difficoltà economiche, anche perché in tal caso nel
febbraio del 2019 egli non avrebbe donato ai figli la sua casa di vacanza a __________,
del valore di fr. 1 500 000.–. E per l'appellante il
fatto che il marito sia ora tassato in modo ordinario e non più come “globalista”
non costituisce una modifica delle circostanze. Infine l'appellante nega di
avere accantonato sostanza grazie al contributo alimentare erogatole dall'istante,
allegando di avere ricevuto fr. 200 000.– in esito al precedente
divorzio per costituirsi un'adeguata previdenza e fr. 81 000.– a
titolo di eredità.
Per
AP 1 il marito non ha quindi reso verosimile un peggioramento della propria situazione
finanziaria dopo il 10 aprile 2020, tanto meno se si pensa che fino al
gennaio del 2021, ovvero fino al termine della collaborazione con la C__________
AG, le sue entrate sono rimaste pressoché identiche. Dal profilo dei redditi,
pertanto, non vi è stata alcuna modifica, anche perché il marito continua a non
spiegare come in precedenza potesse coprire spese di fr. 40 000.– mensili. Per di
più, essa rileva, il cambiamento di domicilio del marito non ha avuto alcun
impatto sui redditi di lui, ma ha comportato se mai una riduzione del suo
dispendio effettivo a fr. 8000.– mensili. L'appellante ribadisce per
concludere che il giudice protettore aveva calcolato il contributo alimentare
soltanto in base ai redditi del marito, ragione per cui la contrazione della
sostanza di lui e l'aumento della propria non hanno incidenza ai fini del
giudizio.
5.
I
criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte
del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al
riguardo basti ricordare che il giudice del
divorzio modifica o sopprime tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando
siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze
considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in
base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia
statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179
cpv. 1 prima frase CC per analogia;
DTF 143 III 619 consid. 3.1; 141 III 378
consid. 3.3.1). I coniugi non
possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata
applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura
di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è
così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza (recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2021
del 2 agosto 2022 consid. 3 con riferimenti). Dandosi
i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi
contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi
in base ai quali era stato definito il precedente assetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del
29.
dicembre 2021 consid. 4).
6.
In
concreto, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non si può dire che nel
calcolare il contributo alimentare in favore della moglie i giudici ginevrini abbiano
ignorato la sostanza del marito. Dalla decisione della Chambre civile de la Cour de Justice del 27 agosto 2018 risulta che le allegazioni di AO 1
sulla propria situazione finanziaria erano contraddittorie e poco
convincenti, di modo che quella sostanza non appariva realistica in
considerazione dell'elevato tenore di vita dei coniugi e, in particolare delle spese
di lui (circa fr. 40 000.– mensili tra
gennaio e luglio del 2017). La Corte ha ritenuto così che con ogni verosimiglianza
il marito conseguisse redditi (professionali e/o dalla sostanza: professionnels
et/ou provenant de sa fortune) superiori a quelli da lui dichiarati e fosse
pertanto in grado di contribuire finanziariamente al mantenimento della moglie
affinché essa potesse conservare il tenore di vita precedente (doc. 1 nell'inc.
DM.2019.119, consid. 4.4.2 pag. 14). Non si può
dire quindi, almeno ad un sommario esame, che per determinare il contributo alimentare
per la moglie la sostanza del marito sia stata ignorata.
Posto ciò, che la sostanza
mobiliare del marito (e di conseguenza il relativo reddito) si sia nel tempo
ridotta in modo importante, per finire non è contestato nemmeno dall'appellante,
la quale rileva “discrepanze e riduzioni non lineari”, ma non nega che tale
sostanza si sia contratta da fr. 923 182.–
nel 2016 a fr. 437 783.– alla fine
del 2019 (si veda anche la tassazione 2019 doc. UU, nell'inc. DM.2019.113). Sui
motivi della diminuzione si può fors'anche discutere. Resta il fatto che l'appellante
non rende verosimile l'esistenza di proventi dissimulati che consentano di
scostarsi, già a un sommario esame, dagli ultimi dati fiscali agli atti. In circostanze
del genere, a un giudizio di mera apparenza, il marito ha reso verosimile un
peggioramento della propria situazione economica, di modo che la conclusione
del Pretore ag-giunto di ammettere già nell'aprile del 2020 una modifica duratura e rilevante delle circostanze considerate al momento della
decisione originaria resiste alla critica. Ciò rende inutile esaminare se il trasferimento del marito dalla Grecia al Ticino nel marzo del 2019,
che ha comporto tra l'altro il passaggio da una tassazione globale a una
ordinaria, o l'accumulo di capitali da parte
della moglie, circostanze per altro nemmeno addotte dal marito, costituiscano anch'esse
motivi atti a fondare una richiesta di riduzione del contributo alimentare. Ne
segue che al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
7.
Riguardo
all'aggiornamento della situazione finanziaria delle parti, l'appellante non
contesta più l'applicazione del cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al
quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle
entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia va ripartita tra coniugi e i figli – se ve ne
sono – nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III
301). E in ossequio a tale metodo il fabbisogno di ogni membro della famiglia è
definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza, fabbisogno
che si compone in primo luogo del
cosiddetto “importo base mensile”, al quale vanno
aggiunti ‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o le spese
connesse all'immobile (se il coniuge abita in casa propria), il premio della
cassa malati obbligatoria e le eventuali spese indispensabili per l'esercizio
di una professione (tra cui le spese d'automobile, senza ammortamento). Se le
condizioni economiche della famiglia lo permettono, a tale minimo si possono
aggiungere – per esempio – i
costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto
esecutivo), i premi di
assicurazioni non obbligatorie (come la complementare contro le malattie
e l'assicurazione dell'economia domestica, quella contro la responsabilità
civile e quella sulla vita), le imposte, un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione, le
spese correlate all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza
professionale di lavoratori indipendenti e il rimborso di eventuali debiti
contratti durante la comunione domestica, mentre rimangono escluse le spese
voluttuarie o per diporto, come viaggi, vacanze, tempo libero e così via
(cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4a).
8.
In
merito al reddito di AO 1, l'appellante contesta gli accertamenti del Pretore aggiunto,
per il quale esso ammontava a fr. 19 852.50
nel 2020 e a fr. 11 935.83 nel 2021,
chiedendo di portarlo rispettivamente a fr. 23 852.50
e a fr. 15 935.83. Essa fa valere che il marito potrebbe locare la villa in Grecia, giacché egli
non può far valere un peggioramento della propria situazione finanziaria e
continuare a usufruire di una lussuosa casa di vacanza. Essa chiede pertanto di
computare all'istante un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili, pari a una
locazione di fr. 8000.– mensili per i mesi da aprile a settembre. A suo
avviso ciò si giustifica anche perché dal gennaio del 2021 il fabbisogno minimo
di lei risulta scoperto. Nelle sue osservazioni all'appello del 28 ottobre
2021.
il marito eccepisce che la richiesta è formulata
per la prima volta nel memoriale conclusivo davanti al Pretore aggiunto e sottolinea
che nella determinazione del suo reddito il Pretore aggiunto ha già tenuto
conto del valore locativo di quell'immobile, accertato fiscalmente in fr. 18 000.–
annui.
a) Il
Pretore aggiunto ha accertato, sulla scorta di documenti fiscali greci, che in
concreto nulla rendeva verosimile entrate riconducibili alla locazione della
villa in Grecia. Non si disconosce che la richiesta di imputare una locazione
ipotetica sia stata formulata dalla convenuta solo nel memoriale conclusivo, ma
al riguardo il marito nulla aveva eccepito al dibattimento finale. Sia come
sia, è vero che il giudice del divorzio chiamato a fissare contributi di
mantenimento, così come il giudice delle misure cautelari, considera
anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del reddito da
attività lucrativa, e se la sostanza non
produce reddito (o genera scarso reddito) entra in linea di conto il
reddito ipotetico (sentenza del Tribunale
federale 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid. 8.3 con rinvio; v.
anche RtiD I-2017
pag. 619 consid. 9b
con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022
consid.12).
Così
argomentando, l'appellante
trascura tuttavia che, per principio, il
giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento a titolo cautelare in una
causa di divorzio si fonda sul reddito effettivo conseguito dalle parti. Solo
se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia
egli può ascrivere all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito
ipotetico, sempre che ciò sia possibile (DTF 117 II 17 consid. 1b; RtiD II-2013
pag. 789 consid. 4 con riferimenti di giurisprudenza;
più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016
consid. 4c). Nel caso specifico, come si vedrà in appresso, il bilancio
familiare registra un ammanco solo se si considerano nel fabbisogno minimo
“allargato” del marito elementi estranei a tale nozione. Se si calcola il
fabbisogno minimo in modo corretto i redditi effettivi di lui sono sufficienti
per sopperire alle esigenze familiari, in particolare a quelle della moglie, di
modo che non occorre imputare redditi virtuali.
b) Contrariamente
all'opinione di AO 1, inoltre, non consta che il reddito accertato dal primo
giudice includa an-che il valore locativo della villa in Grecia di fr. 18 000.–
dichiarato fiscalmente nel 2019 (doc. J). Il valore locativo, per altro, è un
parametro puramente tributario e non un reddito realmente conseguito (I CCA,
sentenza inc. 11.2021.53 del 30 settembre 2022 consid. 5b). Ne segue che in
concreto non sussistono ragioni per scostarsi dal reddito di fr. 19 852.– mensili nel 2020 e, salvo quanto si
dirà oltre, di fr. 11 935.– mensili
nel 2021.
9.
Sempre sul fronte delle entrate, nelle osservazioni all'appello
AO 1 adduce di non avere mai ricavato un reddito di fr. 2070.– mensili dal
nolo della barca a vela ormeggiata in Grecia, come reputa il Pretore aggiunto, e
che, comunque sia, il natante è stato venduto il 9 settembre 2021 (cfr. anche
doc. B di appello). Se non che, per il lasso di tempo che precede il 9
settembre 2021 egli non pretende che gli sarebbe stato impossibile noleggiare il natante o ricavare fr. 2070.–
mensili. L'obiezione cade quindi nel vuoto. Per il resto, AP 1 non
contesta che dal 9 settembre 2021 il marito non possieda più l'imbarcazione. Da
allora le entrate di lui vanno ridotte così a fr. 9865.– mensili.
10.
Per quel che concerne
il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1, stabilito dal Pretore aggiunto in fr. 8675.– mensili, l'appellante chiede di ridurlo
a fr. 4839.40 mensili. Essa propone di ridimensionare i costi dell'alloggio e
quelli della villa in Grecia, le spese mediche non coperte dalla cassa malati e
la rata del leasing. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.
a) Nel
fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha riconosciuto
una spesa di fr.
1200.– mensili, pari alla pigione da lui versata al padre per la locazione di
un appartamento a __________. Il primo giudice non ha disconosciuto che,
deceduto C__________ __________ l'8 novembre 2020, i crediti del defunto
sono passati agli eredi, ma ha ritenuto che “appare azzardato, in difetto di
altri elementi convergenti e non foss’altro per il rischio che il marito si
assumerebbe in caso di litigio con gli altri eredi, escludere a questo stadio
l’onerosità di quel contratto di locazione”. AP 1 chiede di ridurre la spesa a
fr. 600.– mensili, allegando che come attuale proprietario in comune
dell'appartamento precedentemente locato, una pigione di fr. 1200.– mensili
equivale “a un raddoppio degli oneri effettivi giacché è credibile che egli
corrisponda alla sorella la metà di quanto pagava in precedenza”.
Ora,
nel fabbisogno minimo “allargato” di
un coniuge devono figurare solo esborsi reali, escluse spese ipotetiche per le quali
non si sa se alla fine esse esisteranno – e per quale importo – e se
saranno poi pagate (sentenza del Tribunale federale 5A_208/2022 del 4 ottobre
2022.
consid. 5.2.1 con richiami; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più
di recente; I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 10a).
Nella fattispecie è vero che AO 1
nulla ha addotto circa l'onere da lui sopportato per l'alloggio dopo la morte del genitore,
limitandosi a confermare il costo di fr. 1200.– mensili per ‟interessi
ipotecari/locazioneˮ. Non risulta tuttavia, né la moglie ha mai preteso,
che con il decesso del proprietario il contratto di locazione si sia estinto e
non sia passato agli eredi (art. 560 CC). Certo, eredi di C__________ __________
risultano essere l'istante stesso e la sorella, ma l'appellante non ha
contestato che l'eredità sia ancora indivisa. Non si può presumere pertanto, a
un sommario esame, che l'interessato non continui a corrispondere la pigione di
fr. 1200.– mensili comprensiva delle spese
accessorie (doc. G, 2° foglio).
b) Relativamente
alla villa in Grecia, il Pretore aggiunto ha ritenuto giustificato ammettere
costi per fr. 2519.– mensili siccome “dall'analisi dei parametri di reddito in
capo al debitore alimentare” è emerso che attraverso le crociere organizzate in
Grecia, l'istante trae un reddito netto stimato in una media di fr. 24 874.– annui (circa fr. 2075.– mensili), di modo
che con l'attività imputatagli all'estero egli è in grado di sopperire “quasi
interamente ai costi scaturenti dalla villa”. AP 1 eccepisce che dall'importo
indicato dal marito vanno stralciate le spese di riscaldamento, già comprese
nel minimo di base del diritto esecutivo, così come quelle di manutenzione dell'immobile
e dei giardini, non rese verosimili, onde per finire un esborso di fr. 177.–
mensili, pari al premio dell'assicurazione stabili. In realtà gli esborsi di
un'abitazione secondaria sono finanche estranei alla nozione di fabbisogno
minimo “allargato” e andrebbero stralciati del tutto (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 11a). Resta il fatto che AP 1 riconosce
un costo di fr. 177.– mensili, sicché in una questione retta dal principio
dispositivo non è dato di intervenire d'ufficio.
c) Per
quel che è dei costi sanitari, il primo giudice ha accertato per il 2019 una
franchigia di fr. 1000.– e spese non coperte dalla cassa malati di
fr. 1717.70, riconoscendo di conseguenza una spesa di fr. 209.80 mensili complessivi.
L'appellante chiede di ridurre quest'ultima a fr. 143.– mensili, poiché
l'importo ammesso comprende già la franchigia, tant'è che nella dichiarazione
fiscale di quell'anno il marito ha dedotto unicamente fr. 143.–. A ragione. Il
conteggio allestito dall'assicurazione __________ a fini fiscali (doc. G, 11°
foglio) menziona sia l'importo fisso pagato dall'assicurato sull'arco di quell'anno
per i costi di trattamento (franchigia) sia la partecipazione individuale ai
costi dei trattamenti dopo il raggiungimento della franchigia (10% per un
massimo di fr. 700.–). Ne segue che
la posta in esame va ricondotta a complessivi fr. 143.– mensili.
d) Circa
le spese per il veicolo privato, il Pretore aggiunto ha riconosciuto la rata
del leasing di fr. 949.20 mensili, rilevando sostanzialmente che l'uso di un
veicolo di marca dotato di un certo comfort, oltre ad apparire giustificato per
recarsi in Grecia, “non si scosta dalle abitudini maritali/coniugali durante il
matrimonio”. L'appellante chiede di ridurre
la spesa a fr. 300.– mensili, il marito non avendo reso verosimile la
necessità di usare un'automobile per ragioni mediche dopo la conclusione dell'attività
per la C__________ AG e nemmeno avendo spiegato perché abbia sostituito la precedente
vettura con una molto più costosa quantunque “dichiari un peggioramento della
sua situazione finanziaria”.
Il
costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo, anche in situazioni di ristret-
tezze
economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per
l'esercizio
della professione, tant'è che per diritto federale è corretto includere nel
fabbisogno minimo di un coniuge le intere rate di un leasing riguardante un
veicolo di natura impignorabile (DTF
140.
III 342 consid. 5.2; RtiD I-2022 pag. 572 n. 6c consid. 3). In
concreto l'appellante non contesta che almeno fino al 31 dicembre 2020 il
marito necessitasse di un'automobile per ragioni professionali, di modo che i
relativi costi vanno riconosciuti nel fabbisogno minimo “allargato” di lui. Premesso
ciò, andrebbe esaminato se,
come l'interessata pretende, la
quota di leasing sia troppo dispendiosa. In concreto la nuova vettura, una BMW “__________”,
è stata acquistata all'inizio del 2019 sicché, alla luce della situazione
finanziaria del marito, non si può dire che a quel momento il costo di tale
autovettura apparisse esagerato. Certo, visti i mutamenti nel frattempo
intervenuti, il canone di fr. 949.20 mensili può apparire eccessivo e si potrebbe pensare a una
sostituzione del veicolo prima della quadriennale scadenza contrattuale. Tenuto conto però del fatto che,
come si vedrà in appresso, dal 1° gennaio 2021 la rata del leasing va ad ogni modo
ridotta nella misura ammessa dall'appellante, non è il caso di intervenire, tanto più che per comune esperienza la rescissione
anticipata di un contratto impone il rispetto di determinati termini e che la società
di leasing ricalcola il canone mensile in base alla nuova durata del contratto,
onde l'obbligo per il cliente di pagare un importo maggiore.
Per
contro, dopo la fine della collaborazione con la C__________ AG l'esigenza
professionale di usare un veicolo privato è venuta meno. Nelle osservazioni
all'appello AO 1 sostiene che un'automobile gli è necessaria per difficoltà di
deambulazione dovute a interventi chirurgici all'anca, in parte mal riusciti.
Tale affermazione non è tuttavia
sostanziata, nemmeno a livello di verosimiglianza. In circostanze del genere dopo
il 31 dicembre 2020 i costi d'automobile andrebbero tolti dal fabbisogno minimo
“allargato” del marito, il quale dovrebbe finanziarli con la sua quota d'eccedenza. Sta di fatto che l'appellante, oltre a
riconoscere una rata del leasing di fr. 300.– mensili, non contesta gli altri
costi ammessi dal Pretore aggiunto (imposta di circolazione e quota TCS), di complessivi
fr. 390.55 mensili. Ne segue che, una volta ancora, non si giustifica di
intervenire d'ufficio in una questione retta del principio dispositivo.
e) In
definitiva il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 risulta nel 2020 di fr. 6265.–
mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pigione fr. 1200.–, premio della cassa malati e assicurazione LCA fr. 690.–,
franchigia e costi non coperti dalla cassa malati fr. 143.–,
leasing
dell'automobile fr. 949.20, spese d'automobile fr. 371.80, TCS fr. 18.75,
assicurazione economia domestica fr. 16.63, costi abitazione in Grecia fr. 177.–
imposte stimate fr. 1500.–), ridotto dal 1° gennaio 2021 a fr. 5615.– mensili. Dandosi
poi dal 1° settembre 2021 una situazione di ammanco nel bilancio familiare, va stralciata
una parte dei costi che non rientrano nella nozione di fabbisogno minimo del
diritto esecutivo (abitazione secondaria, veicolo privato) per complessivi fr.
495.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e per fr. 540.– mensili in seguito, onde
un fabbisogno minimo “allargato” di fr.
5130.– mensili nel primo periodo e di fr. 5085.– mensili nel secondo.
11.
Per quel che concerne il fabbisogno minimo “allargato”
della moglie, il Pretore aggiunto l'ha stabilito in fr. 4435.– mensili, rimproverando alla convenuta di avere
reso verosimile solo il costo
dell'alloggio e i versamenti al “terzo pilastro”, per altro contestati dal
marito, mentre per il resto “manca ogni riferimento utile per deter-minare
anche il solo minimo vitale in capo alla creditrice alimentare”. A mente del
Pretore nemmeno può essere considerata la dichiarazione fiscale del 2019,
poiché “la copia resa disponibile non risulta firmata dalla contribuente,
elemento necessario per considerare la veridicità dei dati ivi riportati”. Per
il primo giudice, infine, in una procedura retta dal principio dispositivo non
incombeva a lui cercare nell'incarto elementi a sostegno della pretesa. In
ultima analisi, egli ha riconosciuto perciò l'importo ammesso dal marito. L'appellante
fa valere un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 5444.– mensili, chiedendo di riconoscerle il premio
della cassa malati di fr. 621.– mensili (aumentato a fr. 666.60 dal 1° gennaio 2022), le spese mediche
di fr. 188.– mensili non coperte dalla cassa malati, il leasing dell'automobile
di fr. 242.– mensili e il costo del posteggio di fr. 270.– mensili. Le
singole voci vanno esaminate singolarmente.
a) Quanto
al premio della cassa malati complementare
secondo la LCA e alle spese mediche non coperte, v'è da domandarsi se la copia
della dichiarazione fiscale 2019 in formato elettronico non renda verosimili i
dati indicati dalla contribuente (doc. 48). Sia come sia, l'autorità fiscale
del Canton Ginevra ha trasmesso al Pretore aggiunto copia della dichiarazione
presentata da AP 1 con il conteggio allestito dall'assicurazione __________
a fini fiscali (richiamo “imposte Ginevra”). A un sommario esame non v'è
ragione per non tenere conto così di tale conteggio, dal quale risulta un premio di fr. 621.– mensili e spese
mediche non coperte dall'assicurazione per fr. 188.– mensili. Dal gennaio del
2022.
in poi occorre portare inoltre il premio della cassa malati a fr. 666.66
mensili (doc. 4 di appello).
b) In
merito al leasing e al posteggio, già si è detto che i costi dovuti all'uso di un
veicolo privato non giustificato da
esigenze professionali, motivi medici o per l'esercizio di diritti di visita
esulano dal minimo esistenziale del diritto esecutivo (e
a
maggior ragione dal minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”:
I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 12b). In
concreto AP 1 non esercita alcuna attività lucrativa né risulta necessitare del
veicolo per motivi di salute. Non si giustifica dunque di ammettere nel suo
fabbisogno costi per l'uso di una vettura. Inoltre, si volesse anche supporre
che l'interessata possa rimediare in appello alle insufficienze allegatorie di
prima sede, dagli estratti bancari da lei invocati si desumono sì pagamenti alla C__________ SA, ma senza alcuna indicazione della causale (doc.
50: versamenti del 6 marzo 2020, 6 aprile 2020). Né basta la mera allegazione
formulata in una lettera del 14 dicembre 2020 per rendere verosimile
l'esistenza di un leasing, tanto meno se si pensa che l'interessata non fa
valere altri costi riconducibili a un'autovettura (imposta di circolazione,
assicurazione RC, carburante). Analoga conclusione vale per il pagamento di fr.
270.– mensili alla L__________ AG, senza
dimenticare che il contratto di locazione non contempla alcun posteggio (doc.
53).
c) Ne
segue che il fabbisogno minimo “allargato” della moglie va stabilito per finire
in fr. 4735.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, pigione fr. 2223.–, premio della cassa malati e assicurazione secondo la LCA
fr. 621.–, franchigia e costi non coperti dalla cassa malati fr. 188.–,
imposte stimate fr. 500.–) e in fr. 4780.– mensili arrotondati dal gennaio del 2022
in poi.
12.
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 ribadisce la richiesta formulata in prima sede di
imputare alla moglie un reddito di fr. 6800.– mensili, corrispondente a quanto essa
guadagnava prima del matrimonio come ricezionista. Nella sentenza impugnata il
Pretore aggiunto ha ritenuto bensì ragionevolmente esigibile dalla moglie la
ripresa di un'attività lucrativa, ma ha considerato irrealistico un suo reinserimento
nel mondo del lavoro alla sua età (57 anni), l'offerta di lavoratori più
giovani con un'analoga formazione e gli elevati contributi assicurativi che un
datore di lavoro dovrebbe versare per una lavoratrice di quell'età rendendo il
progetto irrealizzabile.
Il
marito, ricordate le qualifiche della moglie, fa valere la brevità del
matrimonio, l'ineluttabilità del divorzio e la mancanza di volontà della moglie
di ricrearsi un'indipendenza economica. Se non che, non incombe al giudice
delle misure provvisionali decidere, nemmeno a livello di verosimiglianza, se
il matrimonio ha influenzato concretamente la situazione finanziaria di un
coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_554/2021 dell'11 maggio 2022
consid. 8.1 con rinvio a DTF 145 III 169). A parte
ciò, l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto,
non spiegando in particolare perché, nonostante i problemi su cui ha messo
l'accento il primo giudice, la moglie avrebbe l'effettiva possibilità di
esercitare l'attività da lui prospettata. Su questo punto non v'è dunque
motivo per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore
aggiunto.
13.
Da
quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:
Dal
10.
aprile al 31 dicembre 2020
Reddito
del marito fr. 19 852.50
Reddito
della moglie fr. ‒.— fr.
19.
852.50 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 6 265.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 4
735.—
fr.
11.
000.— mensili
Eccedenza
da ripartire fr. 8 852.50
mensili
metà
dell'eccedenza fr. 4 426.25
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
6265.– + fr. 4426.25 = fr. 10 691.25
mensili,
e deve versare alla moglie
fr.
4735.– + fr. 4426.25 = fr. 9 161.25
mensili
arrotondati
a fr. 9
165.—
mensili.
Dal 1° gennaio al 31 agosto 2021
Reddito
del marito fr. 11 935.—
Reddito
della moglie fr. ‒.— fr.
11.
935.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 625.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 4
735.—
fr.
10.
360.— mensili
Eccedenza
da ripartire: fr. 1 575.— mensili
metà
dell'eccedenza fr. 787.50
mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
5625.– + fr. 787.50 = fr. 6 412.50
mensili,
e deve versare alla moglie
fr.
4735.– + fr. 787.50 = fr. 5 522.50
mensili
arrotondati
a fr. 5
525.—
mensili.
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021
Reddito
del marito fr. 9 865.—
Reddito
della moglie fr. ‒.— fr.
9.
865.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 130.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 4
735.—
fr.
9.
865.— mensili
Eccedenza da
ripartire: fr. ‒.—
Il marito può
conservare per sé: fr. 5 130.—
e deve versare alla moglie
fr. 4 735.— mensili.
Dal gennaio
2022.
in poi
Reddito del
marito fr. 9 865.—
Reddito della
moglie fr. ‒.— fr.
9.
865.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 5 085.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 4
780.—
fr.
9.
865.— mensili
Eccedenza da
ripartire: fr. ‒.—
Il marito può
conservare per sé: fr. 5 085.—
e deve versare alla moglie fr.
4.
780.— mensili.
Nelle
condizioni descritte l'appello merita accoglimento entro tali limiti.
14.
Litigiosa è, infine, la decorrenza della modifica del
contributo alimentare che il Pretore aggiunto ha fissato dall'introduzione del-l'istanza (10 aprile 2020) e non dall'emanazione della
decisione, come chiedeva la convenuta. Secondo il Pretore aggiunto, il fatto
che quest'ultima “abbia ritenuto che il quadro dipinto dalla controparte
non fosse realistico bensì artificioso come pure che le valutazioni dei
tribunali ginevrini fossero inattaccabili, non giustificano che costei abbia
ritenuto di fare astrazione da quello che poteva essere il rischio processuale
in siffatti casi”. Né, per il primo giudice, l'entità delle spese sostenute dalla moglie (oltre fr. 45 000.–)
modifica tale valutazione, “mancando ogni evidenza dei costi correnti effettivi
che la moglie ha sin qui sopportato”.
a) L'appellante
chiede di far decorrere la modifica dall'emanazione del decreto cautelare,
sostenendo di non avere alcuna capacità di rimborsare al marito quanto essa ha
incassato durante la procedura, poiché priva di redditi e con risparmi di poco
superiori a fr. 76 000.–. La restituzione dei contributi precedentemente
decisi e già utilizzati appare pertanto – essa
prosegue – sproporzionata, tanto più alla luce della situazione finanziaria del
coniuge, il quale è proprietario di una villa in Grecia (non ipotecata e in
vendita per tre milioni di euro), possiede una barca a vela (in vendita per più
di € 135 000) e partecipa con la sorella alla successione del
padre. Essa soggiunge infine di aver potuto ragionevolmente fare assegnamento
sulla conferma della disciplina anteriore, “il marito presentando una documentazione sulla sua
situa-zione finanziaria tra il 2016 e il 2019 dalla quale non emergevano
modifiche”.
b) I
criteri per fissare la decorrenza della modifica del contributo alimentare
fissati cautelarmente in una causa di divorzio o in una procedura a tutela
dell'unione coniugale sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al
proposito basti rammentare che qualora il motivo per cui è chiesta una modifica
cautelare sia già intervenuto al momento in cui è presentata l'istanza, in caso
di accoglimento della medesima la modifica decorre – per principio – dalla data
dell'istanza stessa, il coniuge convenuto dovendo tenere conto sin dall'inoltro
della procedura del rischio insito nella modifica. Ciò non impedisce al giudice
di far decorrere la modifica, secondo il suo apprezzamento, anche da un momento
successivo a quello dell'istanza, in particolare ove appaia iniquo pretendere
dal beneficiario la restituzione dei contributi cautelari percepiti in esubero
(RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57
del 29 dicembre 2021 consid. 6l). L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla
base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla conferma
della disciplina cautelare anteriore. Si tratta perciò di un'eccezione
(sentenza del Tribunale federale 5A_694/2020 del 7 maggio 2021, consid. 3.5.2
con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.103 del 16 aprile 2020 consid.
4).
c) Nell'istanza
del 10 aprile 2020 AO 1 invocava – da un lato – la mancata conoscenza da parte
dei giudici ginevrini di elementi essenziali e – dall'altro – un peggioramento
della sua situazione finanziaria “sia sul fronte dei redditi che su quello
della sostanza”. Relativamente al primo motivo, l'appellante poteva fare
assegnamento su seri indizi che la inducessero a contare sulla conferma della
disciplina originaria, l'inconsapevolezza delle autorità ginevrine essendo essenzialmente
riconducibile al comportamento reticente del marito, il quale, oltre a non
presentare documenti sulla sua situazione finanziaria, aveva rilasciato
indicazioni ritenute contraddittorie e poco convincenti (sopra, consid. 6). In
altri termini, con l'azione di modifica AO 1 contestava le valutazioni dei
giudici ginevrini e chiedeva di correggere la decisione precedente, ma non sulla
base di nuove circostanze.
Quanto
al secondo motivo, è possibile che la convenuta, alla luce della documentazione
prodotta con l'istanza, potesse avere difficoltà nel verificare l'intera
situazione finanziaria del coniuge. Resta il fatto che essa non indica alcun indizio
oggettivo che potesse indurla a fare assegnamento sulla conferma della
disciplina anteriore. Che essa potesse soggettivamente confidare in una reiezione
dell'istanza poco giova. Nelle circostanze descritte essa doveva quindi essere consapevole sin dall'inizio della procedura del
rischio legato all'obbligo di rimborsare, anche solo in parte, le somme
incassate in esubero. Certo, essa sostiene che la situazione economica del
marito è notevolmente migliore, sicché tale obbligo sarebbe sproporzionato, ma
per tacere de fatto che la differente situazione delle parti non costituisce ‒ da sé sola
‒ un motivo per derogare alla citata regola, l'interessata medesima
ammette pur sempre di possedere risparmi per almeno
fr.
70.
000.–.
Se ne
conclude che su questo punto l'appello, privo di buon diritto, vede la sua
sorte segnata.
15.
Le spese del giudizio
odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare, ma non la reiezione
del-l'istanza cautelare ed esce sconfitta anche sulla decorrenza della modifica.
Tutto sommato e tenuto conto dei
valori litigiosi in gioco, si giustifica così di porre a suo carico due
terzi dei costi del giudizio, con obbligo di versare alla controparte
un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD
II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo di prima sede sulle spese e le
ripetibili può invece rimanere invariato, l'attuale riforma non incidendo in
maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto, tenuto conto che
era in discussione la competenza per territorio del giudice adito e il principio stesso della modifica,
osteggiati dalla convenuta.
16.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF. Contro
decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.1 del decreto
cautelare impugnato è così riformato:
AO 1 è condannato a versare a AP
1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese un contributo alimentare di:
fr. 9165.– mensili dal 10 aprile al 31 dicembre 2020,
fr.
5525.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2021,
fr. 4735.‒
mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 e
fr.
4780.‒ mensili dal 1° gennaio 2022 in poi.
2. Le spese di appello di fr.
4500.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO
1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).