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Decisione

11.2021.136

Divorzio: provvedimenti cautelari (modifica del contributo alimentare per la moglie)

25 gennaio 2023Italiano39 min

civile de la Cour de Justice ha fissato tale contributo in fr. 14 500.– mensili onnicomprensivi.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.136

Lugano

25 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.95 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 10 aprile 2020 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 3 ),

giudicando sull'appello

del 4 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 20 settembre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1952) e AP 1 (1961), entrambi

divorziati e genitori di due figli ora maggiorenni, si sono sposati a __________ il 1° marzo 2013,

adottando la separazione dei beni. Dalle

nuove nozze non è nata prole. Il marito, biologo di formazione e pensionato

dal 2011, ha continuato a sedere nel consiglio di amministrazione della C__________

AG, __________, fino al 2021, e a fungere da amministratore delegato della

socie­tà H__________, __________, da lui costituita. AP 1, già ricezionista per

un gruppo farmaceutico, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in

comune. I coniu­gi, che abitavano a __________ (Grecia) in una villa di

proprietà del marito, vivono separati dall'aprile del 2017, quando la moglie è

rientrata in Svizzera, stabilendosi a __________.

B. Adito il 30 maggio

2017 da AP 1 a protezione dell'unio­ne coniugale, con decisione del 19 marzo

2018 il Tribunal de première instance del Canton Ginevra ha autorizzato

Fatti

i coniugi a vivere separati e ha obbligato il marito a versare alla moglie dal

1° aprile 2017 un contributo alimentare di fr. 11

200.– mensili, così come ad assumere le imposte di lei. Statuendo il 14

agosto 2018 su appello di AO 1, la Chambre

civile de la Cour de Justice ha fissato tale contributo in fr. 14 500.– mensili onnicomprensivi.

C. Con petizione non

motivata del 20 aprile 2019 AO 1, trasferitosi nel frattempo a __________, ha

promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

4. In un memoriale del 6 giugno 2019 AP 1, che il 22 aprile precedente aveva

intentato a sua volta azione di divorzio a Ginevra, ha preliminarmente contestato

la competenza per territorio del Pretore aggiunto, come pure l'osservanza del

termine biennale di separazione. Limitata la procedura a tali questioni, con

decisione del 30 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha respinto le eccezioni

sollevate dalla moglie. La causa si trova nella fase predibattimentale

destinata allo scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2019.113).

D. Nel frattempo, il 10

aprile 2020, AO 1 ha chiesto in via cautelare al Pretore aggiunto di ridurre il

contributo alimentare per la moglie a fr. 5000.– mensili dall'aprile del 2020,

sopprimendolo dal 1° gennaio 2021 in poi. In un allegato spontaneo del­l'8 giugno

2020 AP 1, dopo avere nuovamente eccepito l'incompetenza per territorio del

Pretore aggiunto, ha proposto di respingere l'istanza. Al contraddittorio del

19 giugno 2020 le parti hanno confermato le loro posizioni e notificato prove.

L'istruttoria

cautelare è iniziata il 12 ottobre 2020 ed è terminata il 20 aprile 2021. Alla discussione

finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 31 maggio 2021 l'istante ha adeguato la sua pretesa di

riduzione dall'aprile al dicembre 2020 a fr. 3072.35 mensili. Nel proprio

allegato di quel medesimo giorno la convenuta ha chiesto una volta ancora di respingere l'istanza.

E. Statuendo con decreto

cautelare del 7 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l'eccezione sollevata

dalla convenuta e ha parzialmente accolto

l'istanza di AO 1, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare litigioso

a fr. 7806.– mensili dal 10 aprile al 31 dicembre 2020 e a fr.

3261.– mensili dal 1° gennaio 2021 in poi. Le spese processuali di fr. 5000.–

sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico

della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insor­ta a questa Camera con un appello del 4

ottobre 2021 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che

la decisione impugnata sia modificata nel senso di respingere l'istan­za

cautelare del marito, subordinatamente di fissare il contributo litigioso in

fr. 8270.– mensili dal 20 settembre 2021 o, in via ancor più subordinata, in fr. 12 220.– mensili fino al 31 dicembre 2020 e in fr. 8270.– mensili dopo

di allora. Nelle sue osservazioni del 28 ottobre 2021 AO 1 ha concluso per

la reiezione dell'appello. Con replica

e duplica spontanea del 15 novembre e del 1° dicembre 2021 le parti hanno reiterato le loro

posizioni. Nel frattempo, con decreto dell'11 novembre 2021, il

presidente di questa Camera ha

conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda il rimborso

a AO 1 della differenza tra i contributi alimentari percepiti da AP 1 dal 10

aprile 2020 al 20 settembre 2021 e i contributi alimentari fissati dal Pretore aggiunto relativamente a quel periodo nel decreto

cautelare impugnato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari emanati

in una causa di divorzio (art. 276

CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono

impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in

discussione dinanzi al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla precedente

patrocinatrice della convenuta il 22 settembre 2021 (tracciamento dell'invio

98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di

ricorso sarebbe scaduto così sabato 2 ottobre 2021, salvo protrarsi al lunedì

successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 4 ot-tobre 2021 (data

della raccomandata, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

All'appello

AP 1 acclude alcuni estratti del suo con­to privato

__________ dal 31 agosto al 1° ottobre 2021 e del conto di risparmio dal 1°

ottobre 2020 al 1° ottobre 2021, così come gli estratti di due conti dal 1° al

29.

settembre 2021 presso la Banque __________ (plico doc. 2). Il 15 novembre

2021.

essa ha prodotto la comunicazione relativa al nuovo premio della cassa

malati e dall'assicurazione complementare secondo la LCA (doc. 4). Con le osservazioni

all'appello AO 1 presenta l'atto di vendita del 9 settembre 2021 di una barca a

vela, la relativa cancellazione del registro degli yacht e un estratto del sito internet dell'Ufficio svizzero della

navigazione marittima consultato l'11 marzo 2021 (plico doc. B). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono

proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza

esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto,

nella misura in cui si riferiscono a periodi precedenti il 31 maggio 2021

(introduzione dei memoriali conclusivi), gli estratti bancari sono

irricevibili. Gli altri documenti sono per contro ammissibili e saranno esaminati

nella misura in cui appariranno di rilievo ai fini del giudizio.

3.

Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto, respinta l'eccezione di incompetenza per

territorio sollevata dalla convenuta, ha ricordato che il contributo alimentare

litigioso stabilito dai tribunali ginevrini

si fondava su un dispendio

effettivo di lei di fr. 14 500.– mensili e

su un margine disponibile del marito superiore ai

fr.

17.

115.60 mensili da lui ammessi, “visto

che tra gennaio e luglio 2017 costui aveva affrontato in media spese per fr. 40 000.– mensili” e considerata l'impossibilità di

stabilire se egli conseguisse redditi dalla H__________, di cui era

amministratore delegato.

Premesso

ciò, il Pretore aggiunto ha constatato che attualmente il marito continua a percepire

le rendite pensionistiche, ma che solo in pendenza di procedura, dal 17 marzo

2021, egli non rice­ve più indennità dalla C__________ AG. Il primo

giudice ha ravvisato nondimeno una modifica della situazione già alla

litispendenza, poiché rispetto alle previsioni formulate dai giudici ginevrini,

per i quali il marito finanziava il fabbisogno effettivo della moglie soltanto con

i propri introiti, dal 2017 le entrate di lui non sono più state sufficienti

per coprire i costi di una doppia economia domestica, senza che ciò fosse dipeso

da un aumento dei suoi oneri o da un “celato uso di redditi o sostanza”. Sulla

scorta degli estratti bancari e di tabelle prodotte dall'istante il Pretore

aggiunto ha accertato così che per il mantenimento della famiglia il marito

aveva impiegato parte della sostanza, costituita essenzialmente dalla

buonuscita di fr. 1 276 389.– netti ricevuta al suo prepensionamento

nel 2011, tanto che fra il 2017 e il 2020 tale avere è calato da fr. 980 000.– a fr. 365 811.–. Il Pretore aggiunto ha ravvisato poi un'altra modifica

delle circostanze nel fatto che con il trasferimento in Ticino il marito ha perso

lo statuto di “globalista” di cui godeva quando risiedeva in Grecia. Tassato

ora in modo ordinario, dagli accertamenti eseguiti dall'autorità fiscale “si ha

un riscontro oggettivo della consistenza patrimoniale del contribuente”. Per di

più, ha rilevato il Pretore aggiunto, la convenuta, pur ricevendo un contributo

alimentare corrispondente al suo dispendio effettivo, ha accantonato sostanza,

ciò che configura un miglioramento della sua situazione finanziaria.

Dovendosi pertanto ridefinire

il contributo di mantenimento, il Pretore aggiunto ha applicato il metodo

‟a due fasiˮ e ha calcolato il reddito del marito nel 2020 in fr.

238.

230.– annui complessivi (fr. 28 440.– di rendita AVS, fr. 84 000.– di rendita LPP,

fr. 95 000.– di indennità dalla C__________ AG, fr.

5916.– di reddito dalla sostanza, fr. 24 874.–

di reddito dal no­lo di una barca a vela), ridotti in seguito a fr. 143 230.– per la fine della collaborazione con la menzionata

società, a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 8675.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr.

1200.–, premio della cassa malati e assicurazione LCA fr. 690.–, franchigia fr.

83.35, costi non coperti dalla cassa malati fr. 126.45, leasing dell'automobile

fr. 949.20, spese per l'automobile fr. 371.80, quota TCS fr. 18.75, assicurazione economia domestica fr. 16.63,

spese per la villa in Grecia fr. 2519.–, imposte fr. 1500.–). Quan­to alla

moglie, il primo giudice non le ha imputato un reddito e ha stabilito il

fabbisogno minimo “allargato” di lei in fr. 4435.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 2223.–, premio della cassa

malati fr. 511.85, imposte stimate fr. 500.–). Constatata un'eccedenza nel

bilancio familiare di fr. 6742.50 mensili nel 2020 e un ammanco di fr.

1174.17

mensili nel 2021, il Pretore aggiunto ha fissato contributo alimentare litigioso

in fr. 7806.– mensili dal 10 aprile al 31 dicembre 2020 e in fr. 3261.– mensili

dal 1° gennaio 2021 in poi.

4.

Nell'appello AP 1

rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di avere ravvisato una modifica delle circostanze,

soste-nendo che i giudici ginevrini non avevano

condiviso l'opinione di AO 1, secon­do cui l'elevato tenore di vita della

famiglia era finanziato con l'indennità d'uscita versata al marito nel 2011,

ritenendo verosimile invece che il marito conseguisse altri redditi per far

fronte a un dispendio di fr. 40 000.–

mensili tra il gennaio e il luglio del 2017. A suo

avviso poi la contrazione della sostan­za del marito dopo il 2017 non è dovuta

ai costi della doppia economia domestica né al trasferimento nel Ticino. Essa dubita

altresì che l'istante abbia difficoltà economiche, anche perché in tal caso nel

febbraio del 2019 egli non avrebbe donato ai figli la sua casa di vacanza a __________,

del valore di fr. 1 500 000.–. E per l'appellante il

fatto che il marito sia ora tassato in modo ordinario e non più come “globalista”

non costituisce una modifica delle circostanze. Infine l'appellante nega di

avere accantonato sostanza grazie al contributo alimentare erogatole dall'istante,

allegando di avere ricevuto fr. 200 000.– in esito al precedente

divorzio per costituirsi un'adeguata previdenza e fr. 81 000.– a

titolo di eredità.

Per

AP 1 il marito non ha quindi reso verosimile un peggioramento della propria situazione

finanziaria dopo il 10 aprile 2020, tanto meno se si pensa che fino al

gennaio del 2021, ovvero fino al termine della collaborazione con la C__________

AG, le sue entrate sono rimaste pressoché identiche. Dal profilo dei redditi,

pertanto, non vi è stata alcuna modifica, anche perché il marito continua a non

spiegare come in precedenza potesse coprire spese di fr. 40 000.– mensili. Per di

più, essa rileva, il cambiamento di domicilio del marito non ha avuto alcun

impatto sui redditi di lui, ma ha comportato se mai una riduzione del suo

dispendio effettivo a fr. 8000.– mensili. L'appellante ribadisce per

concludere che il giudi­ce protettore aveva calcolato il contributo alimentare

soltanto in base ai redditi del marito, ragione per cui la contrazione della

sostanza di lui e l'aumento della propria non hanno incidenza ai fini del

giudizio.

5.

I

criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte

del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al

riguardo basti ricordare che il giudice del

divorzio modifica o sopprime tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando

siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze

considerate al momento della decisione, op­pure quando previsioni formulate in

base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia

statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179

cpv. 1 prima frase CC per analogia;

DTF 143 III 619 consid. 3.1; 141 III 378

consid. 3.3.1). I coniugi non

possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata

applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura

di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è

così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza (recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_1035/2021

del 2 agosto 2022 consid. 3 con riferimenti). Dandosi

i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi

contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi

in base ai quali era stato definito il precedente assetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del

29.

dicembre 2021 consid. 4).

6.

In

concreto, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non si può dire che nel

calcolare il contributo alimentare in favore della moglie i giudici ginevrini abbiano

ignorato la sostanza del marito. Dalla decisione della Chambre civile de la Cour de Justice del 27 agosto 2018 risulta che le allegazioni di AO 1

sulla propria situazione finanziaria erano contraddittorie e poco

convincenti, di modo che quella sostanza non appariva realistica in

considerazione dell'elevato tenore di vita dei coniugi e, in particolare delle spese

di lui (circa fr. 40 000.– mensili tra

gennaio e luglio del 2017). La Corte ha ritenuto così che con ogni verosimiglianza

il marito conseguisse redditi (professionali e/o dalla sostanza: professionnels

et/ou provenant de sa fortune) superiori a quelli da lui dichiarati e fosse

pertanto in grado di contribuire finanziariamente al mantenimento della moglie

affinché essa potesse conservare il tenore di vita precedente (doc. 1 nell'inc.

DM.2019.119, consid. 4.4.2 pag. 14). Non si può

dire quindi, almeno ad un sommario esame, che per determinare il contributo alimentare

per la moglie la sostanza del marito sia stata ignorata.

Posto ciò, che la sostanza

mobiliare del marito (e di conseguen­za il relativo reddito) si sia nel tempo

ridotta in modo importante, per finire non è contestato nemmeno dall'appellante,

la quale rileva “discrepanze e riduzioni non lineari”, ma non nega che tale

sostanza si sia contratta da fr. 923 182.–

nel 2016 a fr. 437 783.– alla fine

del 2019 (si veda anche la tassazione 2019 doc. UU, nell'inc. DM.2019.113). Sui

motivi della diminuzione si può fors'anche discutere. Resta il fatto che l'appellante

non rende verosimile l'esistenza di proventi dissimulati che consentano di

scostarsi, già a un sommario esame, dagli ultimi dati fiscali agli atti. In circostanze

del genere, a un giudizio di mera apparenza, il marito ha reso verosimile un

peggioramento della propria situazione economica, di modo che la conclusione

del Pretore ag-giunto di ammettere già nell'aprile del 2020 una modifica duratura e rilevante delle circostanze considerate al momento della

decisione originaria resiste alla critica. Ciò rende inutile esaminare se il trasferimento del marito dalla Grecia al Ticino nel marzo del 2019,

che ha comporto tra l'altro il passaggio da una tassazione globale a una

ordinaria, o l'accumulo di capitali da parte

della moglie, circostanze per altro nemmeno addotte dal marito, costituiscano anch'esse

motivi atti a fondare una richiesta di riduzione del contributo alimentare. Ne

segue che al proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

7.

Riguardo

all'aggiornamento della situazione finanziaria delle parti, l'appellante non

contesta più l'applicazione del cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al

quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle

entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia va ripartita tra coniu­gi e i figli – se ve ne

sono – nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III

301). E in ossequio a tale metodo il fabbisogno di ogni membro della famiglia è

definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza, fabbisogno

che si compone in primo luogo del

cosiddetto “importo base mensile”, al quale van­no

aggiunti ‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o le spese

connesse all'immobile (se il coniuge abita in casa propria), il premio della

cassa malati obbligatoria e le eventuali spese indispensabili per l'esercizio

di una professione (tra cui le spese d'automobile, senza ammortamento). Se le

condizioni economiche della famiglia lo permetto­no, a tale minimo si possono

aggiungere – per esempio – i

costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto

esecutivo), i premi di

assicurazioni non obbligatorie (come la complementare contro le malattie

e l'assicurazione dell'economia domestica, quella contro la responsabilità

civile e quella sulla vita), le imposte, un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione, le

spese correlate all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti e il rimborso di eventuali debiti

contratti durante la comunione domestica, mentre rimangono escluse le spese

voluttuarie o per diporto, come viaggi, vacanze, tempo libero e così via

(cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022 consid. 4a).

8.

In

merito al reddito di AO 1, l'appellante contesta gli accertamenti del Pretore aggiunto,

per il quale esso ammontava a fr. 19 852.50

nel 2020 e a fr. 11 935.83 nel 2021,

chiedendo di portarlo rispettivamente a fr. 23 852.50

e a fr. 15 935.83. Essa fa valere che il marito potrebbe locare la villa in Grecia, giacché egli

non può far valere un peggioramento della propria situazione finanziaria e

continuare a usufruire di una lussuosa casa di vacanza. Essa chiede pertanto di

computare all'istante un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili, pari a una

locazione di fr. 8000.– mensili per i mesi da aprile a settembre. A suo

avviso ciò si giustifica anche perché dal gennaio del 2021 il fabbisogno minimo

di lei risulta scoperto. Nelle sue osservazioni all'appello del 28 ottobre

2021.

il marito eccepisce che la richiesta è formulata

per la prima volta nel memoriale conclusivo davanti al Pretore aggiunto e sottolinea

che nella determinazione del suo reddito il Pretore aggiunto ha già tenuto

conto del valore locativo di quell'immobile, accertato fiscalmente in fr. 18 000.–

annui.

a) Il

Pretore aggiunto ha accertato, sulla scorta di documenti fiscali greci, che in

concreto nulla rendeva verosimile entrate riconducibili alla locazione della

villa in Grecia. Non si disconosce che la richiesta di imputare una locazione

ipotetica sia stata formulata dalla convenuta solo nel memoriale conclusivo, ma

al riguardo il marito nulla aveva eccepito al dibattimento finale. Sia come

sia, è vero che il giudice del divorzio chiamato a fissare contributi di

mantenimento, così come il giudice delle misure cautelari, considera

anche il reddito della sostanza, alla stes­sa stregua del reddito da

attività lucrativa, e se la sostanza non

produce reddito (o genera scarso reddito) entra in linea di conto il

reddito ipotetico (sentenza del Tribunale

federale 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid. 8.3 con rinvio; v.

anche RtiD I-2017

pag. 619 consid. 9b

con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022

consid.12).

Così

argomentando, l'appellante

trascura tuttavia che, per principio, il

giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento a titolo cautelare in una

causa di divorzio si fonda sul reddito effettivo conseguito dalle parti. Solo

se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia

egli può ascrivere al­l'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito

ipotetico, sempre che ciò sia possibile (DTF 117 II 17 consid. 1b; RtiD II-2013

pag. 789 consid. 4 con riferimenti di giurisprudenza;

più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016

consid. 4c). Nel caso specifico, come si vedrà in appresso, il bilancio

familiare registra un ammanco solo se si considerano nel fabbisogno minimo

“allargato” del marito elementi estranei a tale nozione. Se si calcola il

fabbisogno minimo in modo corretto i redditi effettivi di lui sono sufficienti

per sopperire alle esigenze familiari, in particolare a quelle della moglie, di

modo che non occorre imputare redditi virtuali.

b) Contrariamente

all'opinione di AO 1, inoltre, non consta che il reddito accertato dal primo

giudice includa an-che il valore locativo della villa in Grecia di fr. 18 000.–

dichiarato fiscalmente nel 2019 (doc. J). Il valore locativo, per altro, è un

parametro puramente tributario e non un reddito realmente conseguito (I CCA,

sentenza inc. 11.2021.53 del 30 settembre 2022 consid. 5b). Ne segue che in

concreto non sussisto­no ragioni per scostarsi dal reddito di fr. 19 852.– mensili nel 2020 e, salvo quanto si

dirà oltre, di fr. 11 935.– mensili

nel 2021.

9.

Sempre sul fronte delle entrate, nelle osservazioni all'appello

AO 1 adduce di non avere mai ricavato un reddito di fr. 2070.– mensili dal

nolo della barca a vela ormeggiata in Grecia, come reputa il Pretore aggiunto, e

che, comunque sia, il natante è stato venduto il 9 settembre 2021 (cfr. anche

doc. B di appello). Se non che, per il lasso di tempo che precede il 9

settembre 2021 egli non pretende che gli sarebbe stato impossibile noleggiare il natante o ricavare fr. 2070.–

mensili. L'obiezione cade quindi nel vuoto. Per il resto, AP 1 non

contesta che dal 9 settembre 2021 il marito non possieda più l'imbarcazione. Da

allora le entrate di lui vanno ridotte così a fr. 9865.– mensili.

10.

Per quel che concerne

il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1, stabilito dal Pretore aggiunto in fr. 8675.– mensili, l'appellante chiede di ridurlo

a fr. 4839.40 mensili. Essa propone di ridimensionare i costi dell'alloggio e

quelli della villa in Grecia, le spese mediche non coperte dalla cassa malati e

la rata del leasing. Le singole voci vanno esaminate singolarmente.

a) Nel

fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha riconosciuto

una spesa di fr.

1200.– mensili, pari alla pigione da lui versata al padre per la locazione di

un appartamento a __________. Il primo giudice non ha disconosciuto che,

deceduto C__________ __________ l'8 novembre 2020, i crediti del defunto

sono passati agli eredi, ma ha ritenuto che “appare azzardato, in difetto di

altri elementi convergenti e non foss’altro per il rischio che il marito si

assumerebbe in caso di litigio con gli altri eredi, escludere a questo stadio

l’onerosità di quel contratto di locazione”. AP 1 chiede di ridurre la spesa a

fr. 600.– mensili, allegando che come attuale proprietario in comune

dell'appartamento precedentemente locato, una pigione di fr. 1200.– mensili

equivale “a un raddoppio degli oneri effettivi giacché è credibile che egli

corrisponda alla sorella la metà di quanto pagava in precedenza”.

Ora,

nel fabbisogno minimo “allargato” di

un coniuge devono figurare solo esborsi reali, escluse spese ipotetiche per le quali

non si sa se alla fine esse esisteranno – e per quale importo – e se

saranno poi pagate (sentenza del Tribunale federale 5A_208/2022 del 4 ottobre

2022.

consid. 5.2.1 con richiami; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più

di recente; I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 10a).

Nella fattispecie è vero che AO 1

nulla ha addotto circa l'onere da lui sopportato per l'alloggio dopo la morte del genitore,

limitandosi a confermare il costo di fr. 1200.– mensili per ‟interessi

ipotecari/locazioneˮ. Non risulta tuttavia, né la moglie ha mai preteso,

che con il deces­so del proprietario il contratto di locazione si sia estinto e

non sia passato agli eredi (art. 560 CC). Certo, eredi di C__________ __________

risultano essere l'istante stesso e la sorella, ma l'appellante non ha

contestato che l'eredità sia ancora indivisa. Non si può presumere pertanto, a

un sommario esame, che l'interessato non continui a corrispondere la pigione di

fr. 1200.– mensili comprensiva delle spese

accessorie (doc. G, 2° foglio).

b) Relativamente

alla villa in Grecia, il Pretore aggiunto ha ritenuto giustificato ammettere

costi per fr. 2519.– mensili sicco­me “dall'analisi dei parametri di reddito in

capo al debitore alimentare” è emerso che attraverso le crociere organizzate in

Grecia, l'istante trae un reddito netto stimato in una media di fr. 24 874.– annui (circa fr. 2075.– mensili), di modo

che con l'attività imputatagli all'estero egli è in grado di sopperire “quasi

interamente ai costi scaturenti dalla villa”. AP 1 eccepisce che dall'importo

indicato dal marito vanno stralciate le spese di riscaldamento, già comprese

nel mini­mo di base del diritto esecutivo, così come quelle di manutenzione dell'immobile

e dei giardini, non rese verosimili, onde per finire un esborso di fr. 177.–

mensili, pari al premio dell'assicurazione stabili. In realtà gli esborsi di

un'abitazione secondaria sono finanche estranei alla nozione di fabbisogno

minimo “allargato” e andrebbero stralciati del tutto (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 11a). Resta il fatto che AP 1 riconosce

un costo di fr. 177.– mensili, sicché in una questione retta dal principio

dispositivo non è dato di intervenire d'ufficio.

c) Per

quel che è dei costi sanitari, il primo giudice ha accertato per il 2019 una

franchigia di fr. 1000.– e spese non coperte dalla cassa malati di

fr. 1717.70, riconoscendo di conseguen­za una spesa di fr. 209.80 mensili complessivi.

L'appellante chiede di ridurre quest'ultima a fr. 143.– mensili, poiché

l'importo ammesso comprende già la franchigia, tant'è che nella dichiarazione

fiscale di quell'anno il marito ha dedotto unicamente fr. 143.–. A ragione. Il

conteggio allestito dall'assicurazione __________ a fini fiscali (doc. G, 11°

foglio) menziona sia l'importo fisso pagato dall'assicurato sull'arco di quell'an­no

per i costi di trattamento (franchigia) sia la partecipazione individuale ai

costi dei trattamenti dopo il raggiungimento della franchigia (10% per un

massimo di fr. 700.–). Ne segue che

la posta in esame va ricondotta a complessivi fr. 143.– mensili.

d) Circa

le spese per il veicolo privato, il Pretore aggiunto ha riconosciuto la rata

del leasing di fr. 949.20 mensili, rilevando sostanzialmente che l'uso di un

veicolo di marca dotato di un certo comfort, oltre ad apparire giustificato per

recarsi in Grecia, “non si scosta dalle abitudini maritali/coniugali durante il

matrimonio”. L'appellante chiede di ridurre

la spesa a fr. 300.– mensili, il marito non avendo reso verosimile la

necessità di usare un'automobile per ragioni mediche dopo la conclusione del­l'attività

per la C__________ AG e nemmeno avendo spiegato perché abbia sostituito la preceden­te

vettura con una molto più costosa quantunque “dichiari un peggioramento della

sua situazione finanziaria”.

Il

costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo, anche in situazioni di ristret-

tezze

economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per

l'esercizio

della professione, tant'è che per diritto federale è corretto includere nel

fabbisogno minimo di un coniuge le intere rate di un leasing riguardante un

veicolo di natura impignorabile (DTF

140.

III 342 consid. 5.2; RtiD I-2022 pag. 572 n. 6c consid. 3). In

concreto l'appellante non contesta che almeno fino al 31 dicembre 2020 il

marito necessitasse di un'automobile per ragioni professionali, di modo che i

relativi costi vanno riconosciuti nel fabbisogno minimo “allargato” di lui. Premesso

ciò, andrebbe esaminato se,

come l'interessata pretende, la

quota di leasing sia troppo dispendiosa. In concreto la nuova vettura, una BMW “__________”,

è stata acquistata all'inizio del 2019 sicché, alla luce della situazione

finanziaria del marito, non si può dire che a quel momento il costo di tale

autovettura apparisse esagerato. Certo, visti i mutamenti nel frattempo

intervenuti, il canone di fr. 949.20 mensili può apparire eccessivo e si potrebbe pensare a una

sostituzione del veicolo prima della quadriennale scadenza contrattuale. Tenuto conto però del fatto che,

come si vedrà in appresso, dal 1° gennaio 2021 la rata del leasing va ad ogni modo

ridotta nella misura ammessa dall'appellante, non è il caso di intervenire, tanto più che per comune esperienza la rescissione

anticipata di un contratto impone il rispetto di determinati termini e che la società

di leasing ricalcola il canone mensile in base alla nuova durata del contratto,

onde l'obbligo per il cliente di pagare un importo maggiore.

Per

contro, dopo la fine della collaborazione con la C__________ AG l'esigenza

professionale di usare un veicolo privato è venuta meno. Nelle osservazioni

all'appello AO 1 sostiene che un'automobile gli è necessaria per difficoltà di

deambulazione dovute a interventi chirurgici all'anca, in parte mal riusciti.

Tale affermazio­ne non è tuttavia

sostanziata, nemmeno a livello di verosimiglianza. In circostanze del genere dopo

il 31 dicembre 2020 i costi d'automobile andrebbero tolti dal fabbisogno minimo

“allargato” del marito, il quale dovrebbe finanziarli con la sua quota d'eccedenza. Sta di fatto che l'appellante, oltre a

riconoscere una rata del leasing di fr. 300.– mensili, non contesta gli altri

costi ammessi dal Pretore aggiunto (imposta di circolazione e quota TCS), di complessivi

fr. 390.55 mensili. Ne segue che, una volta ancora, non si giustifica di

intervenire d'ufficio in una questione retta del principio dispositivo.

e) In

definitiva il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 risulta nel 2020 di fr. 6265.–

mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

pigione fr. 1200.–, premio della cassa malati e assicurazione LCA fr. 690.–,

franchigia e costi non coperti dalla cassa malati fr. 143.–,

leasing

dell'automobile fr. 949.20, spese d'automobile fr. 371.80, TCS fr. 18.75,

assicurazione economia domestica fr. 16.63, costi abitazione in Grecia fr. 177.–

imposte stimate fr. 1500.–), ridotto dal 1° gennaio 2021 a fr. 5615.– mensili. Dandosi

poi dal 1° settembre 2021 una situazione di ammanco nel bilancio familiare, va stralciata

una parte dei costi che non rientrano nella nozione di fabbisogno minimo del

diritto esecutivo (abitazione secondaria, veicolo privato) per complessivi fr.

495.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e per fr. 540.– mensili in seguito, onde

un fabbisogno minimo “allargato” di fr.

5130.– mensili nel primo periodo e di fr. 5085.– mensili nel secondo.

11.

Per quel che concerne il fabbisogno minimo “allargato”

della moglie, il Pretore aggiunto l'ha stabilito in fr. 4435.– mensili, rimproverando alla convenuta di avere

reso verosimile solo il costo

del­l'alloggio e i versamenti al “terzo pilastro”, per altro contestati dal

marito, mentre per il resto “manca ogni riferimento utile per deter-minare

anche il solo minimo vitale in capo alla creditrice alimentare”. A mente del

Pretore nemmeno può essere considerata la dichiarazione fiscale del 2019,

poiché “la copia resa disponibile non risulta firmata dalla contribuente,

elemento necessario per considerare la veridicità dei dati ivi riportati”. Per

il primo giudice, infine, in una procedura retta dal principio dispositivo non

incombeva a lui cercare nell'incarto elementi a sostegno della pretesa. In

ultima analisi, egli ha riconosciuto perciò l'importo ammesso dal marito. L'appellante

fa valere un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 5444.– mensili, chiedendo di riconoscerle il premio

della cassa malati di fr. 621.– mensili (aumentato a fr. 666.60 dal 1° gennaio 2022), le spese mediche

di fr. 188.– mensili non coperte dalla cassa malati, il leasing dell'automobile

di fr. 242.– mensili e il costo del posteggio di fr. 270.– mensili. Le

singole voci vanno esaminate singolarmente.

a) Quanto

al premio della cassa malati complementare

secondo la LCA e alle spese mediche non coperte, v'è da domandarsi se la copia

della dichiarazione fiscale 2019 in formato elettronico non renda verosimili i

dati indicati dalla contribuente (doc. 48). Sia come sia, l'autorità fiscale

del Canton Ginevra ha trasmesso al Pretore aggiunto copia della dichiarazione

presentata da AP 1 con il conteggio allestito dal­l'assicurazione __________

a fini fiscali (richiamo “imposte Ginevra”). A un sommario esame non v'è

ragione per non tenere conto così di tale conteggio, dal quale risulta un premio di fr. 621.– mensili e spese

mediche non coperte dall'assicurazione per fr. 188.– mensili. Dal gennaio del

2022.

in poi occorre portare inoltre il premio della cassa malati a fr. 666.66

mensili (doc. 4 di appello).

b) In

merito al leasing e al posteggio, già si è detto che i costi dovuti all'uso di un

veicolo privato non giustificato da

esigen­ze professionali, motivi medici o per l'esercizio di diritti di visita

esulano dal minimo esistenziale del diritto esecutivo (e

a

maggior ragione dal minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”:

I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 12b). In

concreto AP 1 non esercita alcuna attività lucrativa né risulta necessitare del

veicolo per motivi di salute. Non si giustifica dunque di ammettere nel suo

fabbisogno costi per l'uso di una vettura. Inoltre, si volesse anche supporre

che l'interessata possa rimediare in appello alle insufficienze allegatorie di

prima sede, dagli estratti bancari da lei invocati si desumono sì pagamenti alla C__________ SA, ma senza alcuna indicazione della causale (doc.

50: versamenti del 6 marzo 2020, 6 aprile 2020). Né basta la mera allegazione

formulata in una lettera del 14 dicembre 2020 per rendere verosimile

l'esistenza di un leasing, tanto meno se si pensa che l'interessata non fa

valere altri costi riconducibili a un'autovettura (imposta di circolazione,

assicurazione RC, carburante). Analoga conclusione vale per il pagamento di fr.

270.– mensili alla L__________ AG, senza

dimenticare che il contratto di locazione non contempla alcun posteggio (doc.

53).

c) Ne

segue che il fabbisogno minimo “allargato” della moglie va stabilito per finire

in fr. 4735.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, pigione fr. 2223.–, premio della cassa malati e assicurazione secondo la LCA

fr. 621.–, franchigia e costi non coperti dalla cassa malati fr. 188.–,

imposte stimate fr. 500.–) e in fr. 4780.– mensili arrotondati dal gennaio del 2022

in poi.

12.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 ribadisce la richiesta formulata in prima sede di

imputare alla moglie un reddito di fr. 6800.– mensili, corrispondente a quanto essa

guadagnava prima del matrimonio come ricezionista. Nella sentenza impugnata il

Pretore aggiunto ha ritenuto bensì ragionevolmente esigibile dalla moglie la

ripresa di un'attività lucrativa, ma ha considerato irrealistico un suo reinserimento

nel mondo del lavoro alla sua età (57 anni), l'offerta di lavoratori più

giovani con un'analo­ga formazione e gli elevati contributi assicurativi che un

datore di lavoro dovrebbe versare per una lavoratrice di quell'età renden­do il

progetto irrealizzabile.

Il

marito, ricordate le qualifiche della moglie, fa valere la brevità del

matrimonio, l'ineluttabilità del divorzio e la mancanza di volontà della moglie

di ricrearsi un'indipendenza economica. Se non che, non incombe al giudice

delle misure provvisionali decidere, nemmeno a livello di verosimiglianza, se

il matrimonio ha influenzato concretamente la situazione finanziaria di un

coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_554/2021 dell'11 maggio 2022

consid. 8.1 con rinvio a DTF 145 III 169). A parte

ciò, l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiun­to,

non spiegando in particolare perché, nonostante i problemi su cui ha messo

l'accento il primo giudice, la moglie avrebbe l'effettiva possibilità di

esercitare l'attività da lui prospettata. Su questo pun­to non v'è dunque

motivo per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore

aggiunto.

13.

Da

quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

Dal

10.

aprile al 31 dicembre 2020

Reddito

del marito fr. 19 852.50

Reddito

della moglie fr. ‒.— fr.

19.

852.50 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 6 265.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 4

735.—

fr.

11.

000.— mensili

Eccedenza

da ripartire fr. 8 852.50

mensili

metà

dell'eccedenza fr. 4 426.25

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

6265.– + fr. 4426.25 = fr. 10 691.25

mensili,

e deve versare alla moglie

fr.

4735.– + fr. 4426.25 = fr. 9 161.25

mensili

arrotondati

a fr. 9

165.—

mensili.

Dal 1° gennaio al 31 agosto 2021

Reddito

del marito fr. 11 935.—

Reddito

della moglie fr. ‒.— fr.

11.

935.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 625.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 4

735.—

fr.

10.

360.— mensili

Eccedenza

da ripartire: fr. 1 575.— mensili

metà

dell'eccedenza fr. 787.50

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

5625.– + fr. 787.50 = fr. 6 412.50

mensili,

e deve versare alla moglie

fr.

4735.– + fr. 787.50 = fr. 5 522.50

mensili

arrotondati

a fr. 5

525.—

mensili.

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021

Reddito

del marito fr. 9 865.—

Reddito

della moglie fr. ‒.— fr.

9.

865.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 130.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 4

735.—

fr.

9.

865.— mensili

Eccedenza da

ripartire: fr. ‒.—

Il marito può

conservare per sé: fr. 5 130.—

e deve versare alla moglie

fr. 4 735.— mensili.

Dal gennaio

2022.

in poi

Reddito del

marito fr. 9 865.—

Reddito della

moglie fr. ‒.— fr.

9.

865.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 5 085.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 4

780.—

fr.

9.

865.— mensili

Eccedenza da

ripartire: fr. ‒.—

Il marito può

conservare per sé: fr. 5 085.—

e deve versare alla moglie fr.

4.

780.— mensili.

Nelle

condizioni descritte l'appello merita accoglimento entro tali limiti.

14.

Litigiosa è, infine, la decorrenza della modifica del

contributo alimentare che il Pretore aggiunto ha fissato dall'introduzione del-l'istanza (10 aprile 2020) e non dall'emanazione della

decisione, come chiedeva la convenuta. Secondo il Pretore aggiunto, il fatto

che quest'ultima “abbia ritenuto che il quadro dipinto dalla controparte

non fosse realistico bensì artificioso come pure che le valutazioni dei

tribunali ginevrini fossero inattaccabili, non giustificano che costei abbia

ritenuto di fare astrazione da quello che poteva essere il rischio processuale

in siffatti casi”. Né, per il primo giudice, l'entità delle spese sostenute dalla moglie (oltre fr. 45 000.–)

modifica tale valutazione, “mancando ogni evidenza dei costi correnti effettivi

che la moglie ha sin qui sopportato”.

a) L'appellante

chiede di far decorrere la modifica dall'emanazione del decreto cautelare,

sostenendo di non avere alcuna capacità di rimborsare al marito quanto essa ha

incassato durante la procedura, poiché priva di redditi e con risparmi di poco

superiori a fr. 76 000.–. La restituzione dei contributi precedentemente

decisi e già utilizzati appare pertanto – essa

prosegue – sproporzionata, tanto più alla luce della situazione finanziaria del

coniuge, il quale è proprietario di una villa in Grecia (non ipotecata e in

vendita per tre milioni di euro), possiede una barca a vela (in vendita per più

di € 135 000) e partecipa con la sorella alla successione del

padre. Essa soggiunge infine di aver potuto ragionevolmente fare assegnamento

sulla conferma della disciplina anteriore, “il marito presentando una documentazione sulla sua

situa-zione finanziaria tra il 2016 e il 2019 dalla quale non emergevano

modifiche”.

b) I

criteri per fissare la decorrenza della modifica del contributo alimentare

fissati cautelarmente in una causa di divorzio o in una procedura a tutela

dell'unione coniugale sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al

proposito basti rammentare che qualora il motivo per cui è chiesta una modifica

cautelare sia già intervenuto al momento in cui è presentata l'istanza, in caso

di accoglimento della medesima la modifica decorre – per principio – dalla data

dell'istanza stessa, il coniuge convenuto dovendo tenere conto sin dall'inoltro

della procedura del rischio insito nella modifica. Ciò non impedisce al giudice

di far decorrere la modifica, secondo il suo apprezzamento, anche da un momento

successivo a quello dell'istanza, in particolare ove appaia iniquo pretendere

dal beneficiario la restituzione dei contributi cautelari percepiti in esubero

(RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57

del 29 dicembre 2021 consid. 6l). L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla

base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla conferma

della disciplina cautelare anteriore. Si tratta perciò di un'eccezione

(sentenza del Tribunale federale 5A_694/2020 del 7 maggio 2021, consid. 3.5.2

con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.103 del 16 aprile 2020 consid.

4).

c) Nell'istanza

del 10 aprile 2020 AO 1 invocava – da un lato – la mancata conoscenza da parte

dei giudici ginevri­ni di elementi essenziali e – dall'altro – un peggioramento

della sua situazione finanziaria “sia sul fronte dei redditi che su quello

della sostanza”. Relativamente al primo motivo, l'appellante poteva fare

assegnamento su seri indizi che la inducessero a contare sulla conferma della

disciplina originaria, l'inconsapevolezza delle autorità ginevrine essendo essenzialmente

riconducibile al comportamento reticente del marito, il quale, oltre a non

presentare documenti sulla sua situazione finanziaria, aveva rilasciato

indicazioni ritenute contraddittorie e poco convincenti (sopra, consid. 6). In

altri termini, con l'azione di modifica AO 1 contestava le valutazioni dei

giudici ginevrini e chiedeva di correggere la decisione precedente, ma non sulla

base di nuove circostanze.

Quanto

al secondo motivo, è possibile che la convenuta, alla luce della documentazione

prodotta con l'istanza, potesse avere difficoltà nel verificare l'intera

situazione finanziaria del coniuge. Resta il fatto che essa non indica alcun indizio

oggettivo che potesse indurla a fare assegnamento sulla conferma della

disciplina anteriore. Che essa potesse soggettivamente confidare in una reiezione

dell'istanza poco giova. Nelle circostanze descritte essa doveva quindi essere consapevole sin dall'inizio della procedura del

rischio legato all'obbligo di rimborsare, anche solo in parte, le somme

incassate in esubero. Certo, essa sostiene che la situazione economi­ca del

marito è notevolmente migliore, sicché tale obbligo sarebbe sproporzionato, ma

per tacere de fatto che la differen­te situazione delle parti non costituisce ‒ da sé sola

‒ un motivo per derogare alla citata regola, l'interessata medesima

ammette pur sempre di possedere risparmi per almeno

fr.

70.

000.–.

Se ne

conclude che su questo punto l'appello, privo di buon diritto, vede la sua

sorte segnata.

15.

Le spese del giudizio

odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene causa parzialmente vinta sul contributo alimentare, ma non la reiezione

del-l'istanza cautelare ed esce sconfitta anche sulla decorrenza della modifica.

Tutto sommato e tenuto conto dei

valori litigiosi in gioco, si giustifica così di porre a suo carico due

terzi dei costi del giudizio, con obbligo di versare alla controparte

un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo di prima sede sulle spese e le

ripetibili può invece rimanere invariato, l'attuale riforma non incidendo in

maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto, tenuto conto che

era in discussione la competenza per territorio del giudice adito e il principio stesso della modifica,

osteggiati dalla convenuta.

16.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF. Contro

decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.1 del decreto

cautelare impugnato è così riformato:

AO 1 è condannato a versare a AP

1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese un contributo alimentare di:

fr. 9165.– mensili dal 10 aprile al 31 dicembre 2020,

fr.

5525.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2021,

fr. 4735.‒

mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 e

fr.

4780.‒ mensili dal 1° gennaio 2022 in poi.

2. Le spese di appello di fr.

4500.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO

1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).