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Decisione

11.2021.137

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

3 dicembre 2021Italiano4 min

i

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.137

Lugano

3 dicembre 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa OR.2019.8 (azione di rivendicazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con petizione del 21 febbraio

2019 dalla

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 4 ottobre 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 2 settembre 2021;

premesso che con sentenza

del 2 settembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha

ordinato alla AP 1 – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– e una di

fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di riconsegnare alla AO 1

entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “tutti i beni

elencati nel doc. H”, salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così

come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della AO

1 ingiungendo altresì agli organi di

polizia di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta

dell'istante, e ha posto le spese processuali di fr. 7000.– a carico della

convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili;

preso atto che contro la

sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4

ottobre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione della AO 1;

ricordato che l'11 ottobre

2021 l'appellante è stata invitata a versare entro il 27 ottobre successivo la

somma di fr. 6000.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di

appello, introiti agiti, in

garanzia delle spese processuali presumibili;

osservato che su richiesta

dell'appellante, il 27 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha prorogato

tale termine di 10 giorni;

posto

che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, all'appellante è

stato impartito il 10 novembre 2021 un termine suppletorio improrogabile fino

al 26 novembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza

che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello sarebbe stato dichiarato

irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

stabilito

che, non essendo pervenuto versamento

alcuno nemmeno entro il termine

suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza

dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato per osservazioni all'attrice;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

Fatti

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Considerandi

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).