11.2021.137
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
3 dicembre 2021Italiano4 min
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Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.137
Lugano
3 dicembre 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa OR.2019.8 (azione di rivendicazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 21 febbraio
2019 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 4 ottobre 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 2 settembre 2021;
premesso che con sentenza
del 2 settembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha
ordinato alla AP 1 – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– e una di
fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di riconsegnare alla AO 1
entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “tutti i beni
elencati nel doc. H”, salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così
come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della AO
1 ingiungendo altresì agli organi di
polizia di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta
dell'istante, e ha posto le spese processuali di fr. 7000.– a carico della
convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili;
preso atto che contro la
sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4
ottobre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione della AO 1;
ricordato che l'11 ottobre
2021 l'appellante è stata invitata a versare entro il 27 ottobre successivo la
somma di fr. 6000.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di
appello, introiti agiti, in
garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che su richiesta
dell'appellante, il 27 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha prorogato
tale termine di 10 giorni;
posto
che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, all'appellante è
stato impartito il 10 novembre 2021 un termine suppletorio improrogabile fino
al 26 novembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza
che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello sarebbe stato dichiarato
irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
stabilito
che, non essendo pervenuto versamento
alcuno nemmeno entro il termine
suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza
dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato per osservazioni all'attrice;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).