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Decisione

11.2021.146

Condono di spese processuali

16 dicembre 2021Italiano12 min

a suo carico con sentenza emes­sa il 10 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.70)

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.146

11.2021.160

Lugano

16 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella richiesta dell'11 ottobre 2021 presentata da

IS

1

per ottenere il condono delle spese processuali poste

a suo carico con sentenza emes­sa il 10 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.70)

nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, che ha opposto il richiedente a

E__________

K__________ __________,

così come sul reclamo in

materia di condono delle spese processuali presentato dal medesimo IS 1 contro

la sentenza emessa dal Pretore il 19 novembre 2021 nella causa SO.2021.4471

(condono di spese processuali) riferite alla citata causa SO.2016.964 (protezione

dell'unione coniugale);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 giugno 2018, emanata a protezione del-l'unione

coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato le

conseguenze della vita separata tra IS 1 (1968) ed E__________ K__________

(1972). Le spese processuali di complessivi fr. 10

000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili (inc. SO.2016.964). Un appello presen-tato da IS 1

contro tale decisione è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da

questa Camera con sentenza del 10 febbraio 2020. Le spese di fr. 800.– sono sta­te poste a carico del­l'appellante (inc. 11.2018.70).

B. L'11 ottobre 2021 IS

1 si è rivolto all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando

il condono delle spese processuali fissate dal Pretore e da questa Camera. Relativamente

alle spese di appello, l'Ufficio ha trasmesso la richiesta a questa Camera per

competenza (inc. 11. 2021.146).

C. Riguardo alle spese

di primo grado il Pretore ha assegnato a IS 1 il 26 ottobre 2021 un termine di

20 giorni per fornire informazioni e documentazione sulla vendita dei suoi

immobili (proprietà per piani n. 24 960 e n. 24 962 della particella n. 708 RFD di __________), copia

del suo contratto di lavoro e degli ultimi sei conteggi stipendio o copia delle

ricerche di lavoro eseguite per i mesi di settembre-ottobre 2021, gli estratti

conto bancari dal 1° gennaio 2021 e l'ultima dichiarazione e decisione di

tassazione, con l'avvertenza che trascorso infruttuoso il termine “non si

entrerà nel merito della domanda”. Accertato

che nulla era pervenuto, con decisione del 19 novembre 2021 il Pretore ha

dichiarato la richiesta di condono irricevibile, senza prelevare spese.

D. Contro

la decisione appena citata IS 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 22 novembre 2021 in cui chie­de di accogliere la propria

richiesta di condono (inc.

11.2021.160). Per sua natura,

il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

Considerandi

in diritto: I. Sull'istanza di condono a

questa Camera

1.

Secondo l'art. 112

cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può con­cedere

una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si

intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha

emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il

condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per

analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla

procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2018.86 del 21 agosto 2018 con

richiamo).

2.

Per ottenere un

condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile che il

pagamento di tali oneri rischia di espor­lo durevolmente a gravi ristrettezze e

che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in

futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688

consid. 4.1 con rinvii; v. anche Jen­ny in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 112). Tali presupposti vanno esaminati

con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016,

consid. 4.1.1 in fi­ne), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto

a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto al­l'obbligo

decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD

I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii).

3.

IS 1 motiva la

domanda di condono con l'impossibilità di far fronte al pagamento delle spese

processuali, sottolineando di essere a carico della pubblica assistenza fin dal

2017.

Inoltre, egli soggiunge, la procedura promossa dal Cantone per l'incasso

delle spese addebitategli da questa Camera è sfociata in un attestato di carenza

beni.

a) In

concreto il richiedente è al beneficio di prestazioni assistenziali e ha quindi documentato la propria

indigenza (doc. 2). Ciò non basta tuttavia per ritenere permanenti le gravi ristrettezze in

cui egli versa ed escludere a priori

un ritorno a miglior fortuna (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.63

del 17 luglio 2017). Del resto, nella decisione del 10 febbraio 2020

questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che le prestazioni assistenziali

riscosse da IS 1 dall'ottobre del 2017 non supplivano, da sé sole, all'obbligo per

l'interessato di rendere verosimili gli sforzi profusi al fine di trovare

un'occupazione, né ciò indiziava un impedimento al lavoro. Certo, l'interessato

ha oggi 53 anni e la constatazione che a distanza di quattro anni egli sia

tuttora a carico della pubblica assistenza non induce a una prognosi favorevole.

Sta di fatto che egli neppure accen­na a eventuali sforzi intrapresi

nell'ottica di un miglioramento economico né tenta di confortare una propria

oggettiva impossibilità ad agire in tal senso. La stessa decisione di

accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi da settembre a ottobre del 2021 subordina il rinnovo del

beneficio al­l'invio di giustificativi attestanti l'esito delle ricerche di

lavoro eseguite in quel periodo. La possibilità di condono delle spese processuali in simili condizioni appare

dubbia.

b) Per

di più, la questione non si esaurisce nei termini descritti, giacché l'esistenza

di uno stato di indigenza permanente e duraturo non si valuta unicamente sulla base

della situazione finanziaria attuale, ma anche in base all'esistenza di mezzi

che diventeranno disponibili o che potranno essere capitalizzati in un prossimo

futuro. Una domanda di condono non può quindi essere accolta se l'attuale

mancanza di mezzi potrà essere superata in futuro con adeguati sforzi (come la

ricerca di un'occupazione o la vendita di beni) o grazie un prevedibile

afflusso di capitali (come quelli provenienti da divisioni ereditarie, da una liquidazione

del regime dei beni oppure da prestazioni assicurative: cfr. sentenza dell'Obergericht

del Canton Zurigo inc. VW200008 del 16 novembre 2020 consid. 3.3 con

rinvio a ZR 83 [1984] n. 75; v. anche sentenza dell'Obergericht del Canton

Turgovia inc. KES.2015.52 del 1° ottobre 2015 in: RBOG 2015 pag. 235).

Ora,

nella procedura davanti a questa Camera IS 1 non aveva postulato il gratuito

patrocinio, beneficio che non gli sarebbe stato verosimilmente accordato ove si

consideri che egli era titolare di due proprietà per piani

(n. 24 960 e n. 24 962 della

particella n. 708 RFD di __________). Nel frattempo la situazione è

mutata, dato che i due immobili sono stati aggiudicati ai pubblici incanti, come si evince anche dal siste­ma

d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD

II-2011

pag. 760 n. 42c). Questa

Camera aveva già accertato, del resto, che in seguito alla separazione IS

1.

si era trasferito in un immobile prospicente

l'abitazione coniugale e proprietà della madre (particella n. 344 RFD di __________).

E tale immobile non può dirsi di scarso pregio. Si tratta di un fondo di 1325

m², con vista sul lago di __________,

su cui sorge un'abitazione bifamiliare, il cui valore di stima è di fr. 779 354.–.

Ne segue che, dandosi aspettative ereditarie di un certo rilievo, non si può

ritenere sin d'ora che la situazione finanziaria del richiedente non sia

suscettibile di migliorare a lungo termine. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque i requisiti

per un condono. L'assenza di

prospettiva a breve termine esclude

altresì la concessione di una dilazione, nel senso di un posticipo della scadenza di pagamento o di

un pagamento rateale.

c) Rimarrebbe

la possibilità di una sospensione del pagamento. Non va dimenticato tuttavia che a carico di IS 1 è già

stato emesso un attestato di carenza di beni riferito proprio alle spese

processuali di questa Camera e alle spese processuali di primo grado (doc. 4 di

reclamo). Un'eventuale sospensione del pagamento non risulterebbe dunque di particolare interesse per il richieden­te,

ancor meno se si pensa che prima di riattivare una procedura di riscossione l'Ufficio

cantonale dell'incasso e delle pene alternative procede già a un esame preliminare

della situazione finanziaria in cui versa ­l'escusso. Ne segue che, in definitiva, l'istanza di condono non può trovare

accoglimento.

II. Sul

reclamo contro la decisione del Pretore

4.

Le decisioni che

rifiutano il condono di spese giudiziarie, emanate con la procedura sommaria,

sono impugnabili a titolo indipendente con reclamo nel termine di 10 giorni

(art. 110 CPC per analogia; cfr. Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 e 15 ad art. 112; v. anche Fischer in: Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 112).

La trattazione di un tale reclamo

rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (cfr.

III CCA, sentenza inc. 13.2019.49 dell'11 novembre 2019 consid. 1). Per unità

della materia ed economia di giudizio giova nondimeno congiungere tale procedura

con l'istanza di condono ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al

richiedente il 22 novembre 2021. Introdotto quello stesso giorno, il reclamo in

esame è pertanto ricevibile.

5.

Il Pretore non è

entrato nel merito della richiesta di condono dopo avere accertato che nel

termine fissatogli IS 1 non aveva prodotto quanto richiestogli. Il reclamante ricorda

che un'analoga richiesta di condono era stata accolta dal­l'Ufficio cantonale dell'incasso

e delle pene alternative senza la richiesta di particolare documentazione. Fa

valere inoltre di non essere in possesso degli atti relativi alla vendita

all'asta delle sue proprietà “per le lungaggini dell'UEF”, salvo ricevere attestati

di carenza di beni, e adduce di avere già trasmesso tutta la documentazione

richiesta all'Ufficio dell'aiuto sociale in vista del rinnovo delle prestazioni

assistenziali, di essere in possesso della sola tassazione risalente al 2016 e

di ritenere assurda la richiesta di produrre un contratto di lavoro, visto che egli “si trova in assistenza dal

2017”. A suo parere, di conseguenza, la decisione impugnata “è

sbagliata in quanto la richiesta di documentazione è impossibile da ottemperare

e appare inutile ai fini di constatare uno stato d'indigenza controllato e dimostrato

agli organi preposti”.

Così argomentando, il

reclamante perde di vista tuttavia che simili obiezioni andavano sottoposte al

Pretore e non sollevate per la prima volta davanti a questa Camera. In sede di

reclamo, in effetti, non sono ammissibili nuovi fatti e nuove prove (art. 326

cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio

non ricorrono in concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). La sentenza di questa Camera

deve intervenire sulla scorta dell'identico materiale processuale esaminato dal

primo giudice. E davanti al Pretore il richiedente nulla ha eccepito, benché

fosse stato reso attento che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe

comportato l'irricevibilità della richiesta. Avesse necessitato di altro tempo

per procurarsi la documentazione necessaria, egli avrebbe potuto chiedere al

Pretore una proroga del termine. Invece egli è rimasto passivo. In circostanze

del genere il reclamo vede la sua sorte segnata.

III. Sulle

spese processuali

6.

Considerata la precaria

situazione finanziaria del richiedente,

si rinuncia a riscuotere spese processuali per questa procedura, spese che

si rivelerebbero per altro di improbabile incasso.

IV. Sui

rimedi di diritto a livello federale

7.

Per

quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Le cause inc. 11.2021.146 e

11.2021.160 sono congiunte

2. La richiesta di condono è

respinta.

3. Il reclamo è irricevibile.

4. Non si riscuotono spese.

5. Notificazione a .

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).