11.2021.146
Condono di spese processuali
16 dicembre 2021Italiano12 min
a suo carico con sentenza emessa il 10 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.70)
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.146
11.2021.160
Lugano
16 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella richiesta dell'11 ottobre 2021 presentata da
IS
1
per ottenere il condono delle spese processuali poste
a suo carico con sentenza emessa il 10 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.70)
nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, che ha opposto il richiedente a
E__________
K__________ __________,
così come sul reclamo in
materia di condono delle spese processuali presentato dal medesimo IS 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 19 novembre 2021 nella causa SO.2021.4471
(condono di spese processuali) riferite alla citata causa SO.2016.964 (protezione
dell'unione coniugale);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 giugno 2018, emanata a protezione del-l'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato le
conseguenze della vita separata tra IS 1 (1968) ed E__________ K__________
(1972). Le spese processuali di complessivi fr. 10
000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili (inc. SO.2016.964). Un appello presen-tato da IS 1
contro tale decisione è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da
questa Camera con sentenza del 10 febbraio 2020. Le spese di fr. 800.– sono state poste a carico dell'appellante (inc. 11.2018.70).
B. L'11 ottobre 2021 IS
1 si è rivolto all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando
il condono delle spese processuali fissate dal Pretore e da questa Camera. Relativamente
alle spese di appello, l'Ufficio ha trasmesso la richiesta a questa Camera per
competenza (inc. 11. 2021.146).
C. Riguardo alle spese
di primo grado il Pretore ha assegnato a IS 1 il 26 ottobre 2021 un termine di
20 giorni per fornire informazioni e documentazione sulla vendita dei suoi
immobili (proprietà per piani n. 24 960 e n. 24 962 della particella n. 708 RFD di __________), copia
del suo contratto di lavoro e degli ultimi sei conteggi stipendio o copia delle
ricerche di lavoro eseguite per i mesi di settembre-ottobre 2021, gli estratti
conto bancari dal 1° gennaio 2021 e l'ultima dichiarazione e decisione di
tassazione, con l'avvertenza che trascorso infruttuoso il termine “non si
entrerà nel merito della domanda”. Accertato
che nulla era pervenuto, con decisione del 19 novembre 2021 il Pretore ha
dichiarato la richiesta di condono irricevibile, senza prelevare spese.
D. Contro
la decisione appena citata IS 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 22 novembre 2021 in cui chiede di accogliere la propria
richiesta di condono (inc.
11.2021.160). Per sua natura,
il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
Considerandi
in diritto: I. Sull'istanza di condono a
questa Camera
1.
Secondo l'art. 112
cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere
una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si
intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha
emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il
condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per
analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla
procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2018.86 del 21 agosto 2018 con
richiamo).
2.
Per ottenere un
condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile che il
pagamento di tali oneri rischia di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e
che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in
futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688
consid. 4.1 con rinvii; v. anche Jenny in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 112). Tali presupposti vanno esaminati
con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016,
consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto
a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto all'obbligo
decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD
I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii).
3.
IS 1 motiva la
domanda di condono con l'impossibilità di far fronte al pagamento delle spese
processuali, sottolineando di essere a carico della pubblica assistenza fin dal
2017.
Inoltre, egli soggiunge, la procedura promossa dal Cantone per l'incasso
delle spese addebitategli da questa Camera è sfociata in un attestato di carenza
beni.
a) In
concreto il richiedente è al beneficio di prestazioni assistenziali e ha quindi documentato la propria
indigenza (doc. 2). Ciò non basta tuttavia per ritenere permanenti le gravi ristrettezze in
cui egli versa ed escludere a priori
un ritorno a miglior fortuna (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.63
del 17 luglio 2017). Del resto, nella decisione del 10 febbraio 2020
questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che le prestazioni assistenziali
riscosse da IS 1 dall'ottobre del 2017 non supplivano, da sé sole, all'obbligo per
l'interessato di rendere verosimili gli sforzi profusi al fine di trovare
un'occupazione, né ciò indiziava un impedimento al lavoro. Certo, l'interessato
ha oggi 53 anni e la constatazione che a distanza di quattro anni egli sia
tuttora a carico della pubblica assistenza non induce a una prognosi favorevole.
Sta di fatto che egli neppure accenna a eventuali sforzi intrapresi
nell'ottica di un miglioramento economico né tenta di confortare una propria
oggettiva impossibilità ad agire in tal senso. La stessa decisione di
accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi da settembre a ottobre del 2021 subordina il rinnovo del
beneficio all'invio di giustificativi attestanti l'esito delle ricerche di
lavoro eseguite in quel periodo. La possibilità di condono delle spese processuali in simili condizioni appare
dubbia.
b) Per
di più, la questione non si esaurisce nei termini descritti, giacché l'esistenza
di uno stato di indigenza permanente e duraturo non si valuta unicamente sulla base
della situazione finanziaria attuale, ma anche in base all'esistenza di mezzi
che diventeranno disponibili o che potranno essere capitalizzati in un prossimo
futuro. Una domanda di condono non può quindi essere accolta se l'attuale
mancanza di mezzi potrà essere superata in futuro con adeguati sforzi (come la
ricerca di un'occupazione o la vendita di beni) o grazie un prevedibile
afflusso di capitali (come quelli provenienti da divisioni ereditarie, da una liquidazione
del regime dei beni oppure da prestazioni assicurative: cfr. sentenza dell'Obergericht
del Canton Zurigo inc. VW200008 del 16 novembre 2020 consid. 3.3 con
rinvio a ZR 83 [1984] n. 75; v. anche sentenza dell'Obergericht del Canton
Turgovia inc. KES.2015.52 del 1° ottobre 2015 in: RBOG 2015 pag. 235).
Ora,
nella procedura davanti a questa Camera IS 1 non aveva postulato il gratuito
patrocinio, beneficio che non gli sarebbe stato verosimilmente accordato ove si
consideri che egli era titolare di due proprietà per piani
(n. 24 960 e n. 24 962 della
particella n. 708 RFD di __________). Nel frattempo la situazione è
mutata, dato che i due immobili sono stati aggiudicati ai pubblici incanti, come si evince anche dal sistema
d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD
II-2011
pag. 760 n. 42c). Questa
Camera aveva già accertato, del resto, che in seguito alla separazione IS
1.
si era trasferito in un immobile prospicente
l'abitazione coniugale e proprietà della madre (particella n. 344 RFD di __________).
E tale immobile non può dirsi di scarso pregio. Si tratta di un fondo di 1325
m², con vista sul lago di __________,
su cui sorge un'abitazione bifamiliare, il cui valore di stima è di fr. 779 354.–.
Ne segue che, dandosi aspettative ereditarie di un certo rilievo, non si può
ritenere sin d'ora che la situazione finanziaria del richiedente non sia
suscettibile di migliorare a lungo termine. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque i requisiti
per un condono. L'assenza di
prospettiva a breve termine esclude
altresì la concessione di una dilazione, nel senso di un posticipo della scadenza di pagamento o di
un pagamento rateale.
c) Rimarrebbe
la possibilità di una sospensione del pagamento. Non va dimenticato tuttavia che a carico di IS 1 è già
stato emesso un attestato di carenza di beni riferito proprio alle spese
processuali di questa Camera e alle spese processuali di primo grado (doc. 4 di
reclamo). Un'eventuale sospensione del pagamento non risulterebbe dunque di particolare interesse per il richiedente,
ancor meno se si pensa che prima di riattivare una procedura di riscossione l'Ufficio
cantonale dell'incasso e delle pene alternative procede già a un esame preliminare
della situazione finanziaria in cui versa l'escusso. Ne segue che, in definitiva, l'istanza di condono non può trovare
accoglimento.
II. Sul
reclamo contro la decisione del Pretore
4.
Le decisioni che
rifiutano il condono di spese giudiziarie, emanate con la procedura sommaria,
sono impugnabili a titolo indipendente con reclamo nel termine di 10 giorni
(art. 110 CPC per analogia; cfr. Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 e 15 ad art. 112; v. anche Fischer in: Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 112).
La trattazione di un tale reclamo
rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (cfr.
III CCA, sentenza inc. 13.2019.49 dell'11 novembre 2019 consid. 1). Per unità
della materia ed economia di giudizio giova nondimeno congiungere tale procedura
con l'istanza di condono ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al
richiedente il 22 novembre 2021. Introdotto quello stesso giorno, il reclamo in
esame è pertanto ricevibile.
5.
Il Pretore non è
entrato nel merito della richiesta di condono dopo avere accertato che nel
termine fissatogli IS 1 non aveva prodotto quanto richiestogli. Il reclamante ricorda
che un'analoga richiesta di condono era stata accolta dall'Ufficio cantonale dell'incasso
e delle pene alternative senza la richiesta di particolare documentazione. Fa
valere inoltre di non essere in possesso degli atti relativi alla vendita
all'asta delle sue proprietà “per le lungaggini dell'UEF”, salvo ricevere attestati
di carenza di beni, e adduce di avere già trasmesso tutta la documentazione
richiesta all'Ufficio dell'aiuto sociale in vista del rinnovo delle prestazioni
assistenziali, di essere in possesso della sola tassazione risalente al 2016 e
di ritenere assurda la richiesta di produrre un contratto di lavoro, visto che egli “si trova in assistenza dal
2017”. A suo parere, di conseguenza, la decisione impugnata “è
sbagliata in quanto la richiesta di documentazione è impossibile da ottemperare
e appare inutile ai fini di constatare uno stato d'indigenza controllato e dimostrato
agli organi preposti”.
Così argomentando, il
reclamante perde di vista tuttavia che simili obiezioni andavano sottoposte al
Pretore e non sollevate per la prima volta davanti a questa Camera. In sede di
reclamo, in effetti, non sono ammissibili nuovi fatti e nuove prove (art. 326
cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio
non ricorrono in concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). La sentenza di questa Camera
deve intervenire sulla scorta dell'identico materiale processuale esaminato dal
primo giudice. E davanti al Pretore il richiedente nulla ha eccepito, benché
fosse stato reso attento che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe
comportato l'irricevibilità della richiesta. Avesse necessitato di altro tempo
per procurarsi la documentazione necessaria, egli avrebbe potuto chiedere al
Pretore una proroga del termine. Invece egli è rimasto passivo. In circostanze
del genere il reclamo vede la sua sorte segnata.
III. Sulle
spese processuali
6.
Considerata la precaria
situazione finanziaria del richiedente,
si rinuncia a riscuotere spese processuali per questa procedura, spese che
si rivelerebbero per altro di improbabile incasso.
IV. Sui
rimedi di diritto a livello federale
7.
Per
quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Le cause inc. 11.2021.146 e
11.2021.160 sono congiunte
2. La richiesta di condono è
respinta.
3. Il reclamo è irricevibile.
4. Non si riscuotono spese.
5. Notificazione a .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).