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Decisione

11.2021.147

Spese della procedura di conciliazione in caso di acquiescenza

28 dicembre 2021Italiano13 min

inteso a ottenere che sulla vicina particella n. 1558 RFD di __________, proprietà

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.147

Lugano,

28 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2021.13 (accesso necessario) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 giugno 2021 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP 1 (D),

giudicando

sull'opposizione (Einspruch) in materia di spese giudiziarie del 19

ottobre 2021 presentata da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal

Pretore il 20 settembre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Il 4 marzo 2020 AO 1,

proprietario della particella n. 2912 RFD di __________, si è rivolto al

Segretario assessore della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione

inteso a ottenere che sulla vicina particella n. 1558 RFD di __________, proprietà

di AP 1, fosse costitui­ta una servitù di accesso necessario in favore del suo

fondo, senza versamento di indennità,

lungo un tratto di scalinata situato sul fondo del convenuto (inc. CM.2020.45). All'udienza del 15 settembre

2020 la procedura di conciliazione è stata sospesa per trattative, AP 1 ponendo

alcune condizioni per aderire alla richiesta di AO 1.

B. Sei mesi più tardi, il

10 marzo 2021, il Pretore ha domandato alle parti se la procedura di

conciliazione potesse essere stralciata dal

ruolo o se andasse rilascia­ta l'autorizzazio­ne ad agire. AO 1 ha postulato

il 18 marzo 2021 il rilascio dell'autorizzazione ad agire. AP 1 ha fatto

pervenire al Pretore il 19 marzo 2021 un plico di documenti, compresa una

lettera in tedesco nel­la quale figurava quanto segue:

Fazit:

Ich entschiede mich Punkt 10 fallen zu lassen.

Ich stehe

einer Einigung nicht im Wege – sie müssen jetzt nicht 15 Tage warten.

Ich habe die

Vollmacht schon aus den Händen gegeben für den mir vorliegenden Text, jetzt

ohne Punkt 10!

In

sostanza, AP 1 dichiarava di lasciar cadere senza riserve le condizioni da lui

poste. Nonostante ciò, il Pretore ha rilasciato il 22 mar­zo 2021 ad AO 1 l'autorizzazione

ad agire. Le spese di fr. 1000.– sono state addebitate allo stesso AO 1, che le

aveva anticipate.

C. Il 25 marzo 2021 sono

pervenuti al Pretore altri documenti da parte di AP 1, tra cui copia di una

lettera inviata quel gior­no dallo stesso AP 1 per posta elettronica alla

legale di AO 1. In quella lettera figurava una volta ancora quanto segue:

Fazit:

ich entscheide mich punkt 10 fallen zu lassen.

Ich stehe

einer Einigung nicht im Wege – sie müssen jetzt nicht 15 Tage warten.

Ich habe die

Vollmacht aus den händen gegeben

für den mir vorliegenden Text, jetzt ohne Punkt 10!

Il

Pretore ha risposto il 29 marzo 2021 a AP 1 di avere rilasciato ad AO 1

l'autorizzazione ad agire e che non vi era più pertanto alcuna procedura di

conciliazione in corso. Copia della lettera e dei documenti ricevuti il 25

marzo 2021 sono stati trasmessi alla legale di AO 1.

D. Oltre due mesi dopo,

il 7 giugno 2021, AO 1 ha inoltrato una petizione al Preto­re con la medesima

richiesta di giudizio formulata nell'istanza di conciliazione. Invitato a presentare

una risposta, il convenuto ha dichiarato il 25 giugno 2021, in tedesco, di

aderire alla domanda. L'attore ha scritto al Pretore il 9 luglio 2021,

postulando lo stralcio della causa per acquiescen­za. Il Pretore ha fissato il

12 luglio 2021 a AP 1 un termi­ne fino al 17 agosto successivo “per presentare

le proprie osservazioni”. Il convenuto ha fatto valere il 15 agosto 2021 di

avere aderito alla richiesta di giudizio sin dal 2 marzo 2021 e di avere

ribadito altre due volte il proprio accordo, anche con un messaggio di posta

elettronica indirizzata alla legale dell'attore. Ha chiesto perciò di essere

tenuto indenne da spese.

E. Statuendo il 20 settembre

2021, il Pretore ha accertato l'acquiescenza del convenuto e ha stralciato la

cau­sa dal ruolo, autorizzando AO 1 a far iscrivere la servitù a proprie spese nel registro fondiario sulla

base di tale decisione. Gli oneri processuali di fr. 500.– sono stati

posti a carico di AP 1, con obbligo di rifondere all'attore fr. 4300.–

per ripetibili. Le spese della procedura di conciliazione (fr. 1000.–)

sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno.

F. Il 16 ottobre 2021 AP

1 ha inviato al Pretore uno scrit­to di quattro pagine in tedesco, contestando le

spese giudiziarie poste a suo carico. Il Pretore gli ha fissato un termine di

dieci gior­ni, il 18 ottobre successivo, per presentare una versione italiana del

memoriale. AP 1 ha ottemperato all'ordinanza, facen­do giungere al Pretore il

20 ottobre 2021 la traduzione richiesta. Il Pretore ha interpretato l'atto come

“appello” e l'ha trasmesso a questa Camera per competenza. Con decreto del 3

novembre 2021 il presidente della Camera ha avvertito AP 1 che

la sentenza sarebbe

stata notificata al suo recapito svizzero di __________. Chiamato da questa

Camera a esprimersi, nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2021 AO 1 propone di

respingere il ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per

intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è

meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può

invece formare oggetto di recla­mo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo

sulle spese giudiziarie (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di

dottrina). Nella fattispecie il convenuto non discu­te lo stralcio della causa

dal ruolo né contesta di aderire alla richiesta di AO 1 per l'ottenimento

dell'accesso necessario. Insor­ge contro l'addebito delle spe­se processuali e

delle ripetibili. Il suo memoriale va quindi tratta­to come reclamo (e non come

appello, contrariamente a quanto reputa il Pretore).

2.

Un dispositivo in

materia di spese e ripetibili contenuto in una decisione emanata con la

procedura ordinaria è impugnabile entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv.

1.

CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato a AP 1 il

21.

settem-bre 2021. Questi ha consegnato il memoriale in tedesco (Ein-sprache)

alla posta il 16 ottobre 2021 e ha trasmesso la traduzio­ne italiana al Pretore

nel termine di 10 giorni fissatogli con ordinanza del 18 ottobre 2021.

Tempestivo, il reclamo in oggetto è perciò ricevibile.

3.

In concreto il

Pretore ha motivato il riparto delle spese processuali e delle ripetibili con l'argomento

che nella sua risposta del 25 giugno 2021 AP 1 ha dichiarato di accondiscendere

alla richiesta di AO 1 ed è quindi acquiescente. Quanto all'attore, per il

primo giudice egli ha dovuto promuovere causa poiché davanti all'autorità di

conciliazione le parti non avevano raggiunto

un accordo, la dichiarazione con cui AP 1 ha comunicato di riconoscere

la pretesa di AO 1 essendo – secondo il Pretore – successiva al rilascio del­l'autorizzazione

ad agi­re. Onde, per finire, l'addebito degli oneri processuali e delle

ripetibili al convenuto, oltre alla metà delle spese per la procedura di

conciliazione.

4.

Il reclamante non critica

l'ammontare delle spese processuali o quello delle ripetibili. Si duole che

simili oneri siano stati posti a suo carico. Afferma di avere acconsentito alla

richiesta dell'attore sin dal 2 marzo 2021, rinunciando quel giorno alle

condizioni formulate in precedenza e conferendo alle segretarie dello studio di

avvocatura in cui ope­ra la patrocinatrice di AO 1 procura per la costituzio­ne

della servitù. Ribadisce di avere conferma­to esplicitamente a quella legale per

scritto, il 18 marzo 2021, di accettare senza condizioni l'iscrizione dell'accesso

necessario e di avere inviato copia della comunicazione al Pretore il 25 marzo

successi­vo. Nelle circostanze descritte egli ritiene di avere fatto tutto

quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui, di mo­do che definisce ingiustificato

addebitargli spese giudiziarie.

5.

L'accertamento del

Pretore, stando al quale il convenuto ha dichiarato di aderire alla richiesta

di AO 1 solo il 25 marzo 2021, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire

(sentenza impugnata, pag. 3 in alto), è erroneo. Come si è visto (lett. B), già

il 19 marzo 2021 AP 1 aveva fatto pervenire al Pretore un plico di documenti,

tra cui una lettera in tedesco nella quale dichiarava esplicitamente di

rinunciare alle condizioni poste (clausola n. 10 del previsto contratto) e di

accettare la costituzio­ne della servitù. AP 1 si è quindi ricreduto prima e

non dopo il 22 mar­zo 2021. In simili circostanze il Pretore avrebbe dovuto riattivare

la procedura di conciliazione (sospesa) e registrare l'acquiescenza del

convenuto a verbale (art. 208 cpv. 1 prima frase CPC), ciò che avrebbe avuto

l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). Ciò premesso,

ci si potrebbe interrogare sulla validità dell'autorizzazione ad agire ch'egli

ha rilasciato.

6.

Sia come sia, il 25

marzo 2021 sono pervenuti al Pretore altri documenti da parte di AP 1, tra cui

copia di una lettera invia­ta quel gior­no dallo stesso AP 1 per posta

elettronica alla legale di AO 1 (sopra, lett. C). In quella lettera figura­va

una volta ancora la dichiarazione univoca in cui AP 1 confermava di rinunciare

alle condizioni poste e di acquiescere alla richiesta di AO 1. Mal si comprende

dunque perché il 7 giugno 2021 (oltre due mesi dopo) AO 1 abbia intentato causa.

Che senso aves­se convenire in giudizio una persona che era già acquiescente non

è dato a divede­re. Tanto meno ove si consideri che questa volta il Pretore si

è avveduto dell'acquiescenza dichiarata il 25 marzo 2021, da lui medesimo

menzionata nella decisione (pag. 3 in alto). Alla luce di ciò avrebbe dovuto

domandarsi quale interesse giuridicamen­te protetto, ovvero concreto e attuale,

avesse l'attore per procede­re nelle vie giudiziarie. Il che richiedeva un accertamento

dei presupposti processuali (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC). Invece egli ha statuito

come se l'acquiescenza fosse intervenuta solo dopo l'inoltro della petizio­­ne.

Anche in materia di spese giudiziarie egli cita la sentenza pubblicata in DTF

143.

III 270, la quale riguardava il caso di un convenuto che rifiutava tenacemente

di concedere l'accesso necessario.

7.

Non si disconosce

che la costituzione di una servitù di passo comporta la rogazione di un atto

pubblico (art. 732 cpv. 1 CC) o quanto meno, trattandosi di un accesso

necessario, la stesura di un contratto in forma scrit­ta (art. 70 cpv. 2 ORF; Piotet in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2012, n. 5 ad art. 694 con rinvii). Ottenendo una senten­za che disponga

l'iscrizione della servitù nel registro fondiario o che lo autorizzi a far

iscrivere la servitù nel registro fondiario sulla base della sentenza (Piotet, op. cit., n. 1 ad art. 694 CC),

l'attore evita così i costi legati alla stesura – o alla rogazione – di un contratto

costitutivo. Ma ciò non giustifica l'introduzione di una causa nei riguardi di

un convenuto che sia già consenziente prima del processo, men che meno con lo

scopo di farlo dichiarare acquiescente e far ricadere su di lui le spese

giudiziarie, chiamandolo così ad assumere i costi per la costituzione del

diritto reale limitato.

8.

Se ne conclude che,

a ben vedere, nel caso specifico le spese della procedura di conciliazione

sarebbero state da porre a carico del convenuto acquiescente (il principio vale

anche per le procedure di conciliazione: Aeschlimann-Disler/Heinzmann

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 207 con richiami). Il

Pretore le ha suddivise a metà, ma AP 1 non può certo dolersene e AO 1 non ha impugnato

tale riparto, il quale rimane dunque invariato. Le spese del processo di merito

non potevano invece essere addebitate al convenuto, AO 1 non avendo alcun

interesse legittimo a promuovere causa contro chi era già d'accordo di

concedere l'accesso necessario (ciò che la sua legale sapeva), sicché la

petizione sarebbe stata da respingere in ordine. D'altro lato si deve tenere

conto della circostanza che il Pretore ha emanato un'autorizzazione ad agire,

la quale non sarebbe stata da rilasciare. In condizioni del genere conviene

quindi rinunciare al prelievo di spese. Non si giustifica invece di attribuire

ripetibili a AP 1 (che non ha dovuto far capo a un patrocinatore), per altro

nemmeno richieste.

9.

Gli oneri del reclamo

seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede

annullare le spese giudiziarie a suo carico per la causa di merito (fr. 500.–

per la tassa di giustizia e fr. 4300.– per ripetibili), ma non la quota di un

mez­zo addebitatagli per la procedura di conciliazione (fr. 500.–). Nel

complesso esce nondimeno vittorioso per nove decimi, sicché gli oneri di questa

sede andrebbero quasi interamente a carico di AO 1, il quale ha proposto di

respingere il reclamo. Data la particolarità del caso, già rilevata nel

considerando che precede, si può eccezionalmente rinunciare tuttavia alla

riscossione di spese, mentre AP 1 non ha diritto a ripetibili (per non aver

dovuto rivolgersi a un avvocato), una volta ancora nemmeno richieste.

10.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF nella prospettiva di un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio

impugnato è riformato come segue:

Non si riscuotono spese processuali né si assegnano

ripetibili per la causa inc. OR.2021.13. Le spese della procedura di

conciliazione inc. CM.2020.45, di fr. 1000.–, anticipate da AO 1, sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).