11.2021.147
Spese della procedura di conciliazione in caso di acquiescenza
28 dicembre 2021Italiano13 min
inteso a ottenere che sulla vicina particella n. 1558 RFD di __________, proprietà
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.147
Lugano,
28 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2021.13 (accesso necessario) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 giugno 2021 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 (D),
giudicando
sull'opposizione (Einspruch) in materia di spese giudiziarie del 19
ottobre 2021 presentata da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal
Pretore il 20 settembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 marzo 2020 AO 1,
proprietario della particella n. 2912 RFD di __________, si è rivolto al
Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione
inteso a ottenere che sulla vicina particella n. 1558 RFD di __________, proprietà
di AP 1, fosse costituita una servitù di accesso necessario in favore del suo
fondo, senza versamento di indennità,
lungo un tratto di scalinata situato sul fondo del convenuto (inc. CM.2020.45). All'udienza del 15 settembre
2020 la procedura di conciliazione è stata sospesa per trattative, AP 1 ponendo
alcune condizioni per aderire alla richiesta di AO 1.
B. Sei mesi più tardi, il
10 marzo 2021, il Pretore ha domandato alle parti se la procedura di
conciliazione potesse essere stralciata dal
ruolo o se andasse rilasciata l'autorizzazione ad agire. AO 1 ha postulato
il 18 marzo 2021 il rilascio dell'autorizzazione ad agire. AP 1 ha fatto
pervenire al Pretore il 19 marzo 2021 un plico di documenti, compresa una
lettera in tedesco nella quale figurava quanto segue:
Fazit:
Ich entschiede mich Punkt 10 fallen zu lassen.
Ich stehe
einer Einigung nicht im Wege – sie müssen jetzt nicht 15 Tage warten.
Ich habe die
Vollmacht schon aus den Händen gegeben für den mir vorliegenden Text, jetzt
ohne Punkt 10!
In
sostanza, AP 1 dichiarava di lasciar cadere senza riserve le condizioni da lui
poste. Nonostante ciò, il Pretore ha rilasciato il 22 marzo 2021 ad AO 1 l'autorizzazione
ad agire. Le spese di fr. 1000.– sono state addebitate allo stesso AO 1, che le
aveva anticipate.
C. Il 25 marzo 2021 sono
pervenuti al Pretore altri documenti da parte di AP 1, tra cui copia di una
lettera inviata quel giorno dallo stesso AP 1 per posta elettronica alla
legale di AO 1. In quella lettera figurava una volta ancora quanto segue:
Fazit:
ich entscheide mich punkt 10 fallen zu lassen.
Ich stehe
einer Einigung nicht im Wege – sie müssen jetzt nicht 15 Tage warten.
Ich habe die
Vollmacht aus den händen gegeben
für den mir vorliegenden Text, jetzt ohne Punkt 10!
Il
Pretore ha risposto il 29 marzo 2021 a AP 1 di avere rilasciato ad AO 1
l'autorizzazione ad agire e che non vi era più pertanto alcuna procedura di
conciliazione in corso. Copia della lettera e dei documenti ricevuti il 25
marzo 2021 sono stati trasmessi alla legale di AO 1.
D. Oltre due mesi dopo,
il 7 giugno 2021, AO 1 ha inoltrato una petizione al Pretore con la medesima
richiesta di giudizio formulata nell'istanza di conciliazione. Invitato a presentare
una risposta, il convenuto ha dichiarato il 25 giugno 2021, in tedesco, di
aderire alla domanda. L'attore ha scritto al Pretore il 9 luglio 2021,
postulando lo stralcio della causa per acquiescenza. Il Pretore ha fissato il
12 luglio 2021 a AP 1 un termine fino al 17 agosto successivo “per presentare
le proprie osservazioni”. Il convenuto ha fatto valere il 15 agosto 2021 di
avere aderito alla richiesta di giudizio sin dal 2 marzo 2021 e di avere
ribadito altre due volte il proprio accordo, anche con un messaggio di posta
elettronica indirizzata alla legale dell'attore. Ha chiesto perciò di essere
tenuto indenne da spese.
E. Statuendo il 20 settembre
2021, il Pretore ha accertato l'acquiescenza del convenuto e ha stralciato la
causa dal ruolo, autorizzando AO 1 a far iscrivere la servitù a proprie spese nel registro fondiario sulla
base di tale decisione. Gli oneri processuali di fr. 500.– sono stati
posti a carico di AP 1, con obbligo di rifondere all'attore fr. 4300.–
per ripetibili. Le spese della procedura di conciliazione (fr. 1000.–)
sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno.
F. Il 16 ottobre 2021 AP
1 ha inviato al Pretore uno scritto di quattro pagine in tedesco, contestando le
spese giudiziarie poste a suo carico. Il Pretore gli ha fissato un termine di
dieci giorni, il 18 ottobre successivo, per presentare una versione italiana del
memoriale. AP 1 ha ottemperato all'ordinanza, facendo giungere al Pretore il
20 ottobre 2021 la traduzione richiesta. Il Pretore ha interpretato l'atto come
“appello” e l'ha trasmesso a questa Camera per competenza. Con decreto del 3
novembre 2021 il presidente della Camera ha avvertito AP 1 che
la sentenza sarebbe
stata notificata al suo recapito svizzero di __________. Chiamato da questa
Camera a esprimersi, nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2021 AO 1 propone di
respingere il ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per
intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è
meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può
invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo
sulle spese giudiziarie (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami di
dottrina). Nella fattispecie il convenuto non discute lo stralcio della causa
dal ruolo né contesta di aderire alla richiesta di AO 1 per l'ottenimento
dell'accesso necessario. Insorge contro l'addebito delle spese processuali e
delle ripetibili. Il suo memoriale va quindi trattato come reclamo (e non come
appello, contrariamente a quanto reputa il Pretore).
2.
Un dispositivo in
materia di spese e ripetibili contenuto in una decisione emanata con la
procedura ordinaria è impugnabile entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv.
1.
CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato a AP 1 il
21.
settem-bre 2021. Questi ha consegnato il memoriale in tedesco (Ein-sprache)
alla posta il 16 ottobre 2021 e ha trasmesso la traduzione italiana al Pretore
nel termine di 10 giorni fissatogli con ordinanza del 18 ottobre 2021.
Tempestivo, il reclamo in oggetto è perciò ricevibile.
3.
In concreto il
Pretore ha motivato il riparto delle spese processuali e delle ripetibili con l'argomento
che nella sua risposta del 25 giugno 2021 AP 1 ha dichiarato di accondiscendere
alla richiesta di AO 1 ed è quindi acquiescente. Quanto all'attore, per il
primo giudice egli ha dovuto promuovere causa poiché davanti all'autorità di
conciliazione le parti non avevano raggiunto
un accordo, la dichiarazione con cui AP 1 ha comunicato di riconoscere
la pretesa di AO 1 essendo – secondo il Pretore – successiva al rilascio dell'autorizzazione
ad agire. Onde, per finire, l'addebito degli oneri processuali e delle
ripetibili al convenuto, oltre alla metà delle spese per la procedura di
conciliazione.
4.
Il reclamante non critica
l'ammontare delle spese processuali o quello delle ripetibili. Si duole che
simili oneri siano stati posti a suo carico. Afferma di avere acconsentito alla
richiesta dell'attore sin dal 2 marzo 2021, rinunciando quel giorno alle
condizioni formulate in precedenza e conferendo alle segretarie dello studio di
avvocatura in cui opera la patrocinatrice di AO 1 procura per la costituzione
della servitù. Ribadisce di avere confermato esplicitamente a quella legale per
scritto, il 18 marzo 2021, di accettare senza condizioni l'iscrizione dell'accesso
necessario e di avere inviato copia della comunicazione al Pretore il 25 marzo
successivo. Nelle circostanze descritte egli ritiene di avere fatto tutto
quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui, di modo che definisce ingiustificato
addebitargli spese giudiziarie.
5.
L'accertamento del
Pretore, stando al quale il convenuto ha dichiarato di aderire alla richiesta
di AO 1 solo il 25 marzo 2021, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire
(sentenza impugnata, pag. 3 in alto), è erroneo. Come si è visto (lett. B), già
il 19 marzo 2021 AP 1 aveva fatto pervenire al Pretore un plico di documenti,
tra cui una lettera in tedesco nella quale dichiarava esplicitamente di
rinunciare alle condizioni poste (clausola n. 10 del previsto contratto) e di
accettare la costituzione della servitù. AP 1 si è quindi ricreduto prima e
non dopo il 22 marzo 2021. In simili circostanze il Pretore avrebbe dovuto riattivare
la procedura di conciliazione (sospesa) e registrare l'acquiescenza del
convenuto a verbale (art. 208 cpv. 1 prima frase CPC), ciò che avrebbe avuto
l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 208 cpv. 2 CPC). Ciò premesso,
ci si potrebbe interrogare sulla validità dell'autorizzazione ad agire ch'egli
ha rilasciato.
6.
Sia come sia, il 25
marzo 2021 sono pervenuti al Pretore altri documenti da parte di AP 1, tra cui
copia di una lettera inviata quel giorno dallo stesso AP 1 per posta
elettronica alla legale di AO 1 (sopra, lett. C). In quella lettera figurava
una volta ancora la dichiarazione univoca in cui AP 1 confermava di rinunciare
alle condizioni poste e di acquiescere alla richiesta di AO 1. Mal si comprende
dunque perché il 7 giugno 2021 (oltre due mesi dopo) AO 1 abbia intentato causa.
Che senso avesse convenire in giudizio una persona che era già acquiescente non
è dato a divedere. Tanto meno ove si consideri che questa volta il Pretore si
è avveduto dell'acquiescenza dichiarata il 25 marzo 2021, da lui medesimo
menzionata nella decisione (pag. 3 in alto). Alla luce di ciò avrebbe dovuto
domandarsi quale interesse giuridicamente protetto, ovvero concreto e attuale,
avesse l'attore per procedere nelle vie giudiziarie. Il che richiedeva un accertamento
dei presupposti processuali (art. 59 cpv. 1 lett. a CPC). Invece egli ha statuito
come se l'acquiescenza fosse intervenuta solo dopo l'inoltro della petizione.
Anche in materia di spese giudiziarie egli cita la sentenza pubblicata in DTF
143.
III 270, la quale riguardava il caso di un convenuto che rifiutava tenacemente
di concedere l'accesso necessario.
7.
Non si disconosce
che la costituzione di una servitù di passo comporta la rogazione di un atto
pubblico (art. 732 cpv. 1 CC) o quanto meno, trattandosi di un accesso
necessario, la stesura di un contratto in forma scritta (art. 70 cpv. 2 ORF; Piotet in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2012, n. 5 ad art. 694 con rinvii). Ottenendo una sentenza che disponga
l'iscrizione della servitù nel registro fondiario o che lo autorizzi a far
iscrivere la servitù nel registro fondiario sulla base della sentenza (Piotet, op. cit., n. 1 ad art. 694 CC),
l'attore evita così i costi legati alla stesura – o alla rogazione – di un contratto
costitutivo. Ma ciò non giustifica l'introduzione di una causa nei riguardi di
un convenuto che sia già consenziente prima del processo, men che meno con lo
scopo di farlo dichiarare acquiescente e far ricadere su di lui le spese
giudiziarie, chiamandolo così ad assumere i costi per la costituzione del
diritto reale limitato.
8.
Se ne conclude che,
a ben vedere, nel caso specifico le spese della procedura di conciliazione
sarebbero state da porre a carico del convenuto acquiescente (il principio vale
anche per le procedure di conciliazione: Aeschlimann-Disler/Heinzmann
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 207 con richiami). Il
Pretore le ha suddivise a metà, ma AP 1 non può certo dolersene e AO 1 non ha impugnato
tale riparto, il quale rimane dunque invariato. Le spese del processo di merito
non potevano invece essere addebitate al convenuto, AO 1 non avendo alcun
interesse legittimo a promuovere causa contro chi era già d'accordo di
concedere l'accesso necessario (ciò che la sua legale sapeva), sicché la
petizione sarebbe stata da respingere in ordine. D'altro lato si deve tenere
conto della circostanza che il Pretore ha emanato un'autorizzazione ad agire,
la quale non sarebbe stata da rilasciare. In condizioni del genere conviene
quindi rinunciare al prelievo di spese. Non si giustifica invece di attribuire
ripetibili a AP 1 (che non ha dovuto far capo a un patrocinatore), per altro
nemmeno richieste.
9.
Gli oneri del reclamo
seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede
annullare le spese giudiziarie a suo carico per la causa di merito (fr. 500.–
per la tassa di giustizia e fr. 4300.– per ripetibili), ma non la quota di un
mezzo addebitatagli per la procedura di conciliazione (fr. 500.–). Nel
complesso esce nondimeno vittorioso per nove decimi, sicché gli oneri di questa
sede andrebbero quasi interamente a carico di AO 1, il quale ha proposto di
respingere il reclamo. Data la particolarità del caso, già rilevata nel
considerando che precede, si può eccezionalmente rinunciare tuttavia alla
riscossione di spese, mentre AP 1 non ha diritto a ripetibili (per non aver
dovuto rivolgersi a un avvocato), una volta ancora nemmeno richieste.
10.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF nella prospettiva di un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio
impugnato è riformato come segue:
Non si riscuotono spese processuali né si assegnano
ripetibili per la causa inc. OR.2021.13. Le spese della procedura di
conciliazione inc. CM.2020.45, di fr. 1000.–, anticipate da AO 1, sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).