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Decisione

11.2021.148

Filiazione: modifica di contributo di mantenimento

21 settembre 2022Italiano19 min

giugno del 2010 in poi, assegno familiare non compreso (inc. OA.2010.549). Nell'ottobre

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.148

11.2021.149

Lugano

21 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2020.3 (filiazione:

modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

6, promossa con petizione del 2 gennaio 2020

da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. ),

giudicando

sull'appello del 27 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata

dal Pretore il 28 settembre 2021 (inc. 11.2021.148) e sulla richiesta di

gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.149);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 16 giugno 2010 AP

1 (1979), cittadina italiana, ha dato alla luce una figlia, S__________, cui il

5 ottobre 2010 l'allora Commissione tutoria regionale 3 ha designato un

curatore nella persona dell'avv. __________ F__________, incaricato di

accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Con

sentenza del 6 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

accertato la paternità di AO 1 (1985), cittadino italiano, e ha omologato una

convenzione in cui le parti pattuivano l'affidamento della figlia alla madre

con esercizio esclusivo del-

l'autorità parentale

(riservato il diritto di visita paterno), mentre il padre si impegnava a

versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili dal

giugno del 2010 in poi, assegno familiare non compreso (inc. OA.2010.549). Nell'ottobre

del 2011 AP 1 si è trasferita con la figlia a __________.

B. In esito a un'azione

di modifica del contributo alimentare presentata il 30 maggio 2012 da AP 1 e S__________,

con sentenza del 5 aprile 2013 il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha aumentato

il contributo alimentare a carico di AO 1 nel seguente modo:

fr.

600.– mensili dal 1° novembre 2011 al 28 febbraio 2012,

fr.

300.– mensili dal 1° marzo al 31 luglio 2012,

fr.

950.– mensili dal 1° agosto 2012 fino alla maggiore età o fino al termine della

formazione scolastica o professionale da parte della figlia, assegni familiari

non compresi.

Nuovamente adito

il

9 maggio 2017 da AP 1, con sentenza del 15 aprile 2019 il

medesimo Tribunale ha ulteriormente aumentato il contributo alimentare nel modo

seguente:

fr. 1340.– mensili dal 1° febbraio 2017 fino all'inizio

della scuola secondaria, oltre a fr. 270.– mensili di accudimento,

fr.

930.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino a 16 anni,

fr.

630.– dai 16 anni fino alla maggiore età o fino al termine della formazione

scolastica o professionale, assegni familiari non compresi.

C. Il 2 ottobre 2019 AO

1 ha convenuto AP 1 per un tentativo

di conciliazione davanti al Segretario assesso­re della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, in vista di ottenere una riduzione del

contributo alimentare per la figlia a fr. 620.– mensili, assegno familiare

compreso, come pure la soppressione del contributo di accudimento. Decaduto

infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha

rilasciato il 28 novembre 2019 ad AO 1 l'autorizzazione ad agire, senza

riscuotere spese (inc. CM.2019.674).

D. AO 1 si è rivolto il 2 gennaio 2020 al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, sollecitando il

beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni del 24 febbraio 2020

AP 1 ha proposto di respingere l'azione, postulando anch'essa il medesimo

beneficio. Al dibattimento del 25 gennaio 2021 sono comparsi AO 1 con la propria legale e il patrocinatore di AP

1

, la quale non si è

presentata ed è stata considerata dal

Pretore

come “assente ingiustificata”. L'istante ha confermato allora la sua richiesta,

mentre il legale della convenuta non si è potuto esprimere. L'istruttoria

è stata chiusa il 23 marzo 2021 e al dibattimento finale del 13 aprile

2021 l'istan­te, unico comparente, ha ribadito la propria domanda.

E. Statuendo con

sentenza del 28 settembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

e ha fissato il contributo alimentare a carico di AO 1 come segue:

fr. 807.– mensili dal gennaio del 2020 fino all'inizio

della scuola secondaria;

fr.

707.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino ai 16 anni e

fr.

657.– mensili dai 16 anni fino la maggiore età o fino all'indipendenza

economica da parte della figlia, assegni familiari non compresi.

Il Pretore ha accertato

altresì l'ammontare del debito

mantenimento di S__________ che rimane scoperto nei citati periodi

(rispettivamente fr. 747.–, fr. 577.– e fr. 327.– mensili), da addebitare al padre. Le spese

processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse

al beneficio del gratuito patrocinio.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 ottobre 2021

per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del

giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per la

figlia a:

fr.

1250.– mensili dal gennaio del 2020 fino all'inizio della scuola secondaria,

fr.

900.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino ai 16 anni e

fr.

700.– mensili dai 16 anni fino la maggiore età o fino all'indipendenza

economica, assegni familiari non compresi.

Essa

ha chiesto inoltre un contributo di accudimento di fr. 200.– mensili e il

‟50% delle spese straordinarie retroattivamente dal 2013 fino alla

maggiore età della minoreˮ. L'appello

non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le

sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in

materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica

(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia

patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è

dato, ove appena si consideri l'ammontare

della riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al

Pretore (da fr. 1340.– a fr. 620.– mensili dal settembre del 2019 fino all'inizio

della scuola secondaria). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione del Pretore è stata notificata alla convenuta il 29 settembre 2021

(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 27 ottobre 2022,

l'appello in esame è pertan­to ricevibile.

2.

All'appello la

convenuta acclude una serie di documenti. Trattandosi di atti che figurano già

nel carteggio pervenuto a questa Camera, essi risultano superflui. Non è necessario interrogarsi pertanto

sulla loro proponibilità.

3.

I criteri che

disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per sentenza o per

contratto in favore di figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 6) e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag.

616.

consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con riferimenti, I-2006 pag. 666

consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019

consid. 5). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile qualora

le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano

notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che

la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore sia cambiata in modo

sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato

fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la

decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292

consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_190/2020 del 30 aprile 2021 consid.

3). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si

trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima

volta e la nuova situazione.

In altri termini, il

giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare

equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla

sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato

modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura si giustifichi la

soppressione o la riduzione della ren-dita non è solo una questione di diritto,

ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d

e 4 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019,

consid. 5). Accertate simili condizioni, il giudice ridefinisce il contributo,

aggiornando i criteri di calcolo adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III

606.

consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_190/2020 del 30

aprile 2021 consid. 3 con riferimenti).

4.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato

anzitutto che rispetto agli accertamenti compiuti dal Tribunale cantonale di Sciaffusa il reddito dell'attore è diminuito nel 2020 da

fr. 4100.– a fr. 3700.– mensili, mentre il fabbisogno minimo di lui è

aumentato da fr. 2470.– a fr. 2895.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per convivente fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio e delle spese

accessorie fr. 750.–, pasti fuori casa fr. 210.–, parcheggio fr. 100.–, premio

della cassa malati fr. 355.95, leasing dell'automobile fr. 399.95,

assicurazione dell'automobile fr. 98.70, imposta di circolazione fr. 15.75,

onere fiscale fr. 115.–) e aumenterà a fr. 2995.– fino al 16° anno della figlia,

rispettivamente a

fr. 3045.– mensili fino alla maggiore età e oltre. Onde un margine disponibile

nei tre periodi di fr. 807.–, fr. 707.– e fr. 657.– mensili.

Relativamente al

fabbisogno in denaro della figlia, ricordato che il Tribunale cantonale di Sciaffusa lo aveva fissato in

fr. 1803.– mensili dal 1° febbraio 2017 fino all'inizio alla scuola secondaria (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 390.–,

premio della cassa malati fr. 93.–, altre spese fr. 650.–, contributo di

accudimento fr. 270.–), in fr. 1533.– mensili fino al 16° compleanno e in fr.

1283.– mensili dopo di allora, il Pretore ha appurato che il premio della cassa

malati è diminui­to a fr. 43.50 mensili, ciò che riconduce il fabbisogno in

denaro nei tre periodi a fr. 1754.–, fr. 1484.– e fr. 1234.– mensili. In

circostanze siffatte egli ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per

la figlia di fr. 807.– mensili fino al-l'inizio della scuola secondaria, di fr.

707.– e di fr. 657.– mensili nei periodi successivi.

5.

L'appellante censura anzitutto l'esposizione dei

fatti nella senten­za

impugnata, in particolare laddove il Pretore ricorda le risultan­ze delle

procedure svoltesi davanti all'allora Commissione tutoria regionale 3.

Soffermandosi su talune imprecisioni del giudizio impugnato (data di nascita,

data di alcune lettere e così via), essa chiede la cancellazione di tali

passaggi. Ora, che gli accertamen­ti in questione siano imprecisi è possibile, ma

essi non hanno avuto alcuna incidenza sull'esito del giudizio. Nella misura in cui deplo­ra il comportamento dell'attore, rilevando

che costui afferma falsità, la discredita, non si cura della figlia e trascura

i suoi do-

veri genitoriali, l'interessata

disconosce poi che un appellante deve confrontarsi

con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. In caso contrario l'appello va

dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311

cpv. 1 CPC). Le argomentazioni della convenuta, completamente avulse

dalle

considerazioni del

Pretore, si esauriscono per finire

in recriminazioni senza rilievo ai fini del giudizio. Quanto al rimprovero

mos­so al Pretore di avere ignorato le sue determinazioni formulate negli

allegati di prima sede, tant'è che ‟è da subito parso evidente che siano

state prese le parti dell'attore”, l'assunto è meramente generico, l'interessata

non spiegando quali sue allegazioni siano state ignorate. Né essa spiega, concretamente, dove scorga

indizi di parzialità da

parte del primo giudice, la sua sola impressione soggettiva non essendo

sufficiente per confortare un sospetto del genere.

6.

Per quel che

riguarda l'ammontare del contributo alimentare in favore di S__________, l'appellante

contesta le allegazioni dell'attore relative al proprio reddito formulate nei

memoriali di primo grado, rilevando che le entrate da lui dichiarate non

comprendono la gratifica né la tredicesima, che la contrazione delle entrate

nel gennaio del 2021 “è pura invenzione poiché in Svizzera gli stipendi non

diminuendo negli anni ma rimanendo invariati o aumentan­do” e che le

affermazioni sulla riduzione dello stipendio sono incoerenti. All'attore

l'interessata rimprovera inoltre di non avere cercato un nuovo lavoro.

Se non che, così argomentando

AP 1 disconosce, una volta di più, che in appello occorre confrontarsi con le

argomentazioni del Pretore e non limitarsi a contestare le allegazioni addotte dalla

controparte in prima sede. Essa avrebbe dovuto spiegare, concretamente, perché

il reddito dell'attore accertato dal primo giudice sarebbe errato e

confrontarsi con la motivazione che figura nella decisione impugnata. Invece essa

sorvola sui conteggi 2020 dei salari versati all'attore dalla ditta __________

SA, dai quali risulta appun­to un reddito medio di

fr. 3700.– mensili, compresa la tredicesi­ma (“gratifica”) versata nel mese di

dicembre (doc. I). Per il resto, fra il 2018 e il 2020 l'interessato ha sempre

lavorato alle dipendenze della citata ditta, ricevendo il medesimo salario (fr. 4000.–

mensili lordi: doc. I ed E nell'inc. CM 2019.674). Egli ha spiegato inoltre,

senza che la convenuta abbia mosso obiezioni, di avere beneficiato nel 2018 di

un'entrata straordinaria di fr. 6200.– per “assegni familiari arretrati”

(petizione, punto 10). Nelle circostanze descritte non sussistono le premesse

per scostarsi dall'accertamento del Pretore.

7.

Relativamente al fabbisogno

minimo dell'attore, calcolato dal Pretore in fr. 2895.– mensili, l'appellante

chiede di confermarlo in fr. 2470.– mensili, come aveva stabilito il Tribunale

cantonale di Sciaffusa, senza riconoscere ‟sfizi, spese inutiliˮ. Essa

ribadisce che l'attore vive nel lusso (‟auto, moto, vacanze, uscite

etc.ˮ) e che secondo “l'assistenza sociale di __________” il fabbisogno

mini­mo esistenziale per una persona singola è di fr. 2400.– mensili.

Nella fattispecie, a ben

vedere, l'unica posta del fabbisogno minimo dell'attore modificata sostanzialmente

dal Pretore è quella riferita alle spese di trasferta, portata a fr. 614.40 mensili

complessivi (parcheggio fr. 100.–, leasing fr. 399.95, assicurazione dell'automobile

fr. 98.70, imposta di circolazione fr. 15.75) rispetto ai fr. 100.–

mensili ammessi dal Tribunale cantonale di Sciaffusa. E il minimo esistenziale di un debitore comprende

anche le spese professionali indispensabili per il conseguimento del

reddito (si pensi agli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro: I

CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019 consid. 5). Premesso ciò, una

volta ancora l'appellante non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore,

secondo cui l'attore necessita di un veicolo per l'esercizio della sua attività

lucrativa, come risulta dalla dichiarazione del datore di lavoro agli atti

(doc. M). Né il Pretore ha riconosciuto esborsi che non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo o

di quello “allargato” del diritto di famiglia (per un elenco: DTF 147 III 265

consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2020.108

del 13 giugno 2022 consid.

11). Infine non si può paragonare il fabbisogno minimo del diritto esecutivo con quanto elargisce la

pubblica assistenza, la quale si fonda su altri parametri.

8.

In merito al

fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante fa vale­re che S__________ “non

è sussidiata al 100% dalla cassa malati” e che essa deve corrispondere ogni

mese “un premio fisso complementare oltre alle spese straordinarie”. Inoltre ‒

essa soggiunge ‒ il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha calcolato il

fabbisogno in denaro della ragazza in fr. 1803.– mensili “vagliando la

documentazione da lei prodotta”, sicché non è dato di capire su quali basi

l'abbia definito il Pretore. Essa chiede pertanto che tale fabbisogno sia ‟rivisto

e rivalutatoˮ in modo ‟realistico e correttoˮ, dichiarandosi

disposta a ridurre il contributo di accudimento da fr. 270.– a fr. 200.–

mensili dall'ottobre del 2021 fino alla maggiore età della figlia o fino alla

di lei indipendenza economica.

In realtà l'interessata

equivoca sulla decisione impugnata, giacché il Pretore ha ripreso le poste

ammesse dal Tribunale can-

tonale di Sciaffusa (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr.

390.–, premio della cassa malati fr. 93.–,

altre spese fr. 650.–, contributo di accudimento fr. 270.–),

riducendo unicamente il premio della cassa malati a fr. 43.50 mensili come

risultava da un conteggio allestito dall'assicuratore malattia di AP 1 (doc.

7). Mal si comprende perché tale accertamen­to sarebbe errato, anche perché non

risulta che l'appellante debba sopportare altri esborsi. Quanto al contributo

d'accudimento, contrariamente a quanto pare credere l'appellante il Pretore non

l'ha soppresso, bensì l'ha confermato fino all'inizio della scuola secondaria,

come aveva deciso il Tribunale cantonale di Sciaffusa. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera, inoltre, un contributo di accudimento non è

più dovuto dopo i 16 anni del figlio (RtiD II-2020 pag. 842 n. 6c), di modo che

invano l'appellante lo rivendica dopo di allora.

Si aggiunga che la

copertura del fabbisogno in denaro è prioritaria rispetto a un contributo di

accudimento (DTF 144 III 488

consid. consid. 4.3

in fine; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre

2020.

consid. 11c). E in una situazione di ammanco AO 1 ha diritto di vedersi

garantire il fabbisogno minimo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Può essere

chiamato così a sussidiare il contributo in denaro della figlia, ma non il

contributo di accudimento (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del 13

marzo 2018 consid. 4.9 in: FamPra.ch 2018 pag. 896). Non essendo stato

possibile fissare nella fattispecie un contributo alimentare sufficiente per

assicurare il debito mantenimento del figlio, correttamente il Pretore ha perciò

accertato l'ammontare dello scoperto

da addebitare al padre, scoperto che la figlia potrà recuperare in

seguito – se ne saranno date le condizioni – in forza dell'art. 286a

cpv. 1 CC.

9.

AP 1 chiede di far decorrere

la riduzione del contributo alimentare per la figlia non già dal gennaio del 2020,

come ha deciso il Pretore, ma soltanto dall'ottobre del 2021. Essa trascura

tuttavia che una modifica di

contributi alimentari per figli di genitori non sposati, analogamente alla modifica

di una sentenza di divorzio, dispiega i suoi effetti – di regola –

dall'introduzione del-l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_799/2021

del 12 aprile 2022 consid. 6.1.3 in: FamPra.ch 2022

pag. 766; v. anche RtiD

I-2015 pag. 882 n. 13c). L'appellante

non spiega perché su questo punto la sentenza del Pretore sarebbe errata né

perché la modifica dovrebbe decorrere dall'emanazione della decisione impugnata,

tanto meno se si pensa che il motivo per cui la modifica è chiesta si era già verificato

al momento in cui è stata promossa l'azione di modifica. Anche al proposito

l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

10.

L'appellante chiede altresì

che nella sentenza impugnata sia sancito l'obbligo per l'attore di assumere la

metà delle spese straordinarie destinate alla figlia. Essa sostiene che tale

obbligo è stato deciso nel 2013 e, nonostante ciò, da allora essa si fa carico

della totalità di quegli oneri, di modo che il convenuto le è debitore di almeno

fr. 5000.–. A suo parere, avendo il Pretore omes­so di menzionare il citato obbligo,

le spese straordinarie “andran­no ingiustamente a suo carico per il 100%”.

L'argomentazione non è

pertinente. Come il Tribunale cantonale di Sciaffusa, il Pretore non ha modificato

il punto della convenzione sottoscritta dai genitori di S__________, e

omologata con decisione del 6 ottobre 2010 (sopra consid. A), in virtù della

quale “le spese straordinarie (…) sono per il momento a esclusivo carico della

madre ma saranno ripartite tra i genitori non appena la situazione finanziaria

del padre sarà migliorata e in ogni caso, al più tardi, al momento della

revisione del contributo di mantenimentoˮ (clausola n. 3, nell'inc. OA.2010.549

richiamato). Ad ogni modo una richiesta volta a ottenere la suddivisione a metà

tra i genitori delle spese straordinarie per un figlio, così come l'ha formulata

l'appellante, è inammissibile. L'art. 286 cpv. 3 CC dispo­ne sì che il giudice

può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo

richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”, ma non che possa

autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese per i

figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore nella

proporzione del 50%. Dandosi una spesa straordinaria, in caso di disaccordo il

genitore in questione deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale

stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e

quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità

dei genitori (RtiD II-2004 pag. 627; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.129

del 28 ottobre 2020, consid. 8 con rinvii). Ne segue, in definitiva, che

l'appello vede la sua sorte segnata anche su quest'ultimo punto.

11.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma date le

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui l'appellante si trova, si

giustifica di moderare sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece

problema di ripetibili, AO 1 non

essendo stato chiamato a presentare osservazioni. Relativamente al gratuito

patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di

conto. Seppure la richiedente versi verosimilmen-

­te

in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza

probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non

essere stato notificato per osservazioni alla controparte.

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge

verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).