11.2021.148
Filiazione: modifica di contributo di mantenimento
21 settembre 2022Italiano19 min
giugno del 2010 in poi, assegno familiare non compreso (inc. OA.2010.549). Nell'ottobre
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.148
11.2021.149
Lugano
21 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2020.3 (filiazione:
modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con petizione del 2 gennaio 2020
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. ),
giudicando
sull'appello del 27 ottobre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata
dal Pretore il 28 settembre 2021 (inc. 11.2021.148) e sulla richiesta di
gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.149);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 16 giugno 2010 AP
1 (1979), cittadina italiana, ha dato alla luce una figlia, S__________, cui il
5 ottobre 2010 l'allora Commissione tutoria regionale 3 ha designato un
curatore nella persona dell'avv. __________ F__________, incaricato di
accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Con
sentenza del 6 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
accertato la paternità di AO 1 (1985), cittadino italiano, e ha omologato una
convenzione in cui le parti pattuivano l'affidamento della figlia alla madre
con esercizio esclusivo del-
l'autorità parentale
(riservato il diritto di visita paterno), mentre il padre si impegnava a
versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili dal
giugno del 2010 in poi, assegno familiare non compreso (inc. OA.2010.549). Nell'ottobre
del 2011 AP 1 si è trasferita con la figlia a __________.
B. In esito a un'azione
di modifica del contributo alimentare presentata il 30 maggio 2012 da AP 1 e S__________,
con sentenza del 5 aprile 2013 il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha aumentato
il contributo alimentare a carico di AO 1 nel seguente modo:
fr.
600.– mensili dal 1° novembre 2011 al 28 febbraio 2012,
fr.
300.– mensili dal 1° marzo al 31 luglio 2012,
fr.
950.– mensili dal 1° agosto 2012 fino alla maggiore età o fino al termine della
formazione scolastica o professionale da parte della figlia, assegni familiari
non compresi.
Nuovamente adito
il
9 maggio 2017 da AP 1, con sentenza del 15 aprile 2019 il
medesimo Tribunale ha ulteriormente aumentato il contributo alimentare nel modo
seguente:
fr. 1340.– mensili dal 1° febbraio 2017 fino all'inizio
della scuola secondaria, oltre a fr. 270.– mensili di accudimento,
fr.
930.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino a 16 anni,
fr.
630.– dai 16 anni fino alla maggiore età o fino al termine della formazione
scolastica o professionale, assegni familiari non compresi.
C. Il 2 ottobre 2019 AO
1 ha convenuto AP 1 per un tentativo
di conciliazione davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, in vista di ottenere una riduzione del
contributo alimentare per la figlia a fr. 620.– mensili, assegno familiare
compreso, come pure la soppressione del contributo di accudimento. Decaduto
infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha
rilasciato il 28 novembre 2019 ad AO 1 l'autorizzazione ad agire, senza
riscuotere spese (inc. CM.2019.674).
D. AO 1 si è rivolto il 2 gennaio 2020 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa, sollecitando il
beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni del 24 febbraio 2020
AP 1 ha proposto di respingere l'azione, postulando anch'essa il medesimo
beneficio. Al dibattimento del 25 gennaio 2021 sono comparsi AO 1 con la propria legale e il patrocinatore di AP
1
, la quale non si è
presentata ed è stata considerata dal
Pretore
come “assente ingiustificata”. L'istante ha confermato allora la sua richiesta,
mentre il legale della convenuta non si è potuto esprimere. L'istruttoria
è stata chiusa il 23 marzo 2021 e al dibattimento finale del 13 aprile
2021 l'istante, unico comparente, ha ribadito la propria domanda.
E. Statuendo con
sentenza del 28 settembre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
e ha fissato il contributo alimentare a carico di AO 1 come segue:
fr. 807.– mensili dal gennaio del 2020 fino all'inizio
della scuola secondaria;
fr.
707.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino ai 16 anni e
fr.
657.– mensili dai 16 anni fino la maggiore età o fino all'indipendenza
economica da parte della figlia, assegni familiari non compresi.
Il Pretore ha accertato
altresì l'ammontare del debito
mantenimento di S__________ che rimane scoperto nei citati periodi
(rispettivamente fr. 747.–, fr. 577.– e fr. 327.– mensili), da addebitare al padre. Le spese
processuali di fr. 2500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse
al beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 ottobre 2021
per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del
giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per la
figlia a:
fr.
1250.– mensili dal gennaio del 2020 fino all'inizio della scuola secondaria,
fr.
900.– mensili dall'inizio della scuola secondaria fino ai 16 anni e
fr.
700.– mensili dai 16 anni fino la maggiore età o fino all'indipendenza
economica, assegni familiari non compresi.
Essa
ha chiesto inoltre un contributo di accudimento di fr. 200.– mensili e il
‟50% delle spese straordinarie retroattivamente dal 2013 fino alla
maggiore età della minoreˮ. L'appello
non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in
materia di filiazione (art. 295 cpv. 1 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica
(art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia
patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è
dato, ove appena si consideri l'ammontare
della riduzione del contributo alimentare in discussione davanti al
Pretore (da fr. 1340.– a fr. 620.– mensili dal settembre del 2019 fino all'inizio
della scuola secondaria). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione del Pretore è stata notificata alla convenuta il 29 settembre 2021
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 27 ottobre 2022,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello la
convenuta acclude una serie di documenti. Trattandosi di atti che figurano già
nel carteggio pervenuto a questa Camera, essi risultano superflui. Non è necessario interrogarsi pertanto
sulla loro proponibilità.
3.
I criteri che
disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per sentenza o per
contratto in favore di figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza
impugnata, pag. 6) e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag.
616.
consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con riferimenti, I-2006 pag. 666
consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019
consid. 5). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile qualora
le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano
notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che
la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore sia cambiata in modo
sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato
fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la
decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (DTF 138 III 292
consid. 11.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_190/2020 del 30 aprile 2021 consid.
3). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si
trovavano le parti al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima
volta e la nuova situazione.
In altri termini, il
giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare
equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla
sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è stato
modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura si giustifichi la
soppressione o la riduzione della ren-dita non è solo una questione di diritto,
ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d
e 4 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019,
consid. 5). Accertate simili condizioni, il giudice ridefinisce il contributo,
aggiornando i criteri di calcolo adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III
606.
consid. 4.1 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_190/2020 del 30
aprile 2021 consid. 3 con riferimenti).
4.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato
anzitutto che rispetto agli accertamenti compiuti dal Tribunale cantonale di Sciaffusa il reddito dell'attore è diminuito nel 2020 da
fr. 4100.– a fr. 3700.– mensili, mentre il fabbisogno minimo di lui è
aumentato da fr. 2470.– a fr. 2895.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per convivente fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio e delle spese
accessorie fr. 750.–, pasti fuori casa fr. 210.–, parcheggio fr. 100.–, premio
della cassa malati fr. 355.95, leasing dell'automobile fr. 399.95,
assicurazione dell'automobile fr. 98.70, imposta di circolazione fr. 15.75,
onere fiscale fr. 115.–) e aumenterà a fr. 2995.– fino al 16° anno della figlia,
rispettivamente a
fr. 3045.– mensili fino alla maggiore età e oltre. Onde un margine disponibile
nei tre periodi di fr. 807.–, fr. 707.– e fr. 657.– mensili.
Relativamente al
fabbisogno in denaro della figlia, ricordato che il Tribunale cantonale di Sciaffusa lo aveva fissato in
fr. 1803.– mensili dal 1° febbraio 2017 fino all'inizio alla scuola secondaria (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 390.–,
premio della cassa malati fr. 93.–, altre spese fr. 650.–, contributo di
accudimento fr. 270.–), in fr. 1533.– mensili fino al 16° compleanno e in fr.
1283.– mensili dopo di allora, il Pretore ha appurato che il premio della cassa
malati è diminuito a fr. 43.50 mensili, ciò che riconduce il fabbisogno in
denaro nei tre periodi a fr. 1754.–, fr. 1484.– e fr. 1234.– mensili. In
circostanze siffatte egli ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per
la figlia di fr. 807.– mensili fino al-l'inizio della scuola secondaria, di fr.
707.– e di fr. 657.– mensili nei periodi successivi.
5.
L'appellante censura anzitutto l'esposizione dei
fatti nella sentenza
impugnata, in particolare laddove il Pretore ricorda le risultanze delle
procedure svoltesi davanti all'allora Commissione tutoria regionale 3.
Soffermandosi su talune imprecisioni del giudizio impugnato (data di nascita,
data di alcune lettere e così via), essa chiede la cancellazione di tali
passaggi. Ora, che gli accertamenti in questione siano imprecisi è possibile, ma
essi non hanno avuto alcuna incidenza sull'esito del giudizio. Nella misura in cui deplora il comportamento dell'attore, rilevando
che costui afferma falsità, la discredita, non si cura della figlia e trascura
i suoi do-
veri genitoriali, l'interessata
disconosce poi che un appellante deve confrontarsi
con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. In caso contrario l'appello va
dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC). Le argomentazioni della convenuta, completamente avulse
dalle
considerazioni del
Pretore, si esauriscono per finire
in recriminazioni senza rilievo ai fini del giudizio. Quanto al rimprovero
mosso al Pretore di avere ignorato le sue determinazioni formulate negli
allegati di prima sede, tant'è che ‟è da subito parso evidente che siano
state prese le parti dell'attore”, l'assunto è meramente generico, l'interessata
non spiegando quali sue allegazioni siano state ignorate. Né essa spiega, concretamente, dove scorga
indizi di parzialità da
parte del primo giudice, la sua sola impressione soggettiva non essendo
sufficiente per confortare un sospetto del genere.
6.
Per quel che
riguarda l'ammontare del contributo alimentare in favore di S__________, l'appellante
contesta le allegazioni dell'attore relative al proprio reddito formulate nei
memoriali di primo grado, rilevando che le entrate da lui dichiarate non
comprendono la gratifica né la tredicesima, che la contrazione delle entrate
nel gennaio del 2021 “è pura invenzione poiché in Svizzera gli stipendi non
diminuendo negli anni ma rimanendo invariati o aumentando” e che le
affermazioni sulla riduzione dello stipendio sono incoerenti. All'attore
l'interessata rimprovera inoltre di non avere cercato un nuovo lavoro.
Se non che, così argomentando
AP 1 disconosce, una volta di più, che in appello occorre confrontarsi con le
argomentazioni del Pretore e non limitarsi a contestare le allegazioni addotte dalla
controparte in prima sede. Essa avrebbe dovuto spiegare, concretamente, perché
il reddito dell'attore accertato dal primo giudice sarebbe errato e
confrontarsi con la motivazione che figura nella decisione impugnata. Invece essa
sorvola sui conteggi 2020 dei salari versati all'attore dalla ditta __________
SA, dai quali risulta appunto un reddito medio di
fr. 3700.– mensili, compresa la tredicesima (“gratifica”) versata nel mese di
dicembre (doc. I). Per il resto, fra il 2018 e il 2020 l'interessato ha sempre
lavorato alle dipendenze della citata ditta, ricevendo il medesimo salario (fr. 4000.–
mensili lordi: doc. I ed E nell'inc. CM 2019.674). Egli ha spiegato inoltre,
senza che la convenuta abbia mosso obiezioni, di avere beneficiato nel 2018 di
un'entrata straordinaria di fr. 6200.– per “assegni familiari arretrati”
(petizione, punto 10). Nelle circostanze descritte non sussistono le premesse
per scostarsi dall'accertamento del Pretore.
7.
Relativamente al fabbisogno
minimo dell'attore, calcolato dal Pretore in fr. 2895.– mensili, l'appellante
chiede di confermarlo in fr. 2470.– mensili, come aveva stabilito il Tribunale
cantonale di Sciaffusa, senza riconoscere ‟sfizi, spese inutiliˮ. Essa
ribadisce che l'attore vive nel lusso (‟auto, moto, vacanze, uscite
etc.ˮ) e che secondo “l'assistenza sociale di __________” il fabbisogno
minimo esistenziale per una persona singola è di fr. 2400.– mensili.
Nella fattispecie, a ben
vedere, l'unica posta del fabbisogno minimo dell'attore modificata sostanzialmente
dal Pretore è quella riferita alle spese di trasferta, portata a fr. 614.40 mensili
complessivi (parcheggio fr. 100.–, leasing fr. 399.95, assicurazione dell'automobile
fr. 98.70, imposta di circolazione fr. 15.75) rispetto ai fr. 100.–
mensili ammessi dal Tribunale cantonale di Sciaffusa. E il minimo esistenziale di un debitore comprende
anche le spese professionali indispensabili per il conseguimento del
reddito (si pensi agli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro: I
CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7 novembre 2019 consid. 5). Premesso ciò, una
volta ancora l'appellante non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore,
secondo cui l'attore necessita di un veicolo per l'esercizio della sua attività
lucrativa, come risulta dalla dichiarazione del datore di lavoro agli atti
(doc. M). Né il Pretore ha riconosciuto esborsi che non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo o
di quello “allargato” del diritto di famiglia (per un elenco: DTF 147 III 265
consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108
del 13 giugno 2022 consid.
11). Infine non si può paragonare il fabbisogno minimo del diritto esecutivo con quanto elargisce la
pubblica assistenza, la quale si fonda su altri parametri.
8.
In merito al
fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante fa valere che S__________ “non
è sussidiata al 100% dalla cassa malati” e che essa deve corrispondere ogni
mese “un premio fisso complementare oltre alle spese straordinarie”. Inoltre ‒
essa soggiunge ‒ il Tribunale cantonale di Sciaffusa ha calcolato il
fabbisogno in denaro della ragazza in fr. 1803.– mensili “vagliando la
documentazione da lei prodotta”, sicché non è dato di capire su quali basi
l'abbia definito il Pretore. Essa chiede pertanto che tale fabbisogno sia ‟rivisto
e rivalutatoˮ in modo ‟realistico e correttoˮ, dichiarandosi
disposta a ridurre il contributo di accudimento da fr. 270.– a fr. 200.–
mensili dall'ottobre del 2021 fino alla maggiore età della figlia o fino alla
di lei indipendenza economica.
In realtà l'interessata
equivoca sulla decisione impugnata, giacché il Pretore ha ripreso le poste
ammesse dal Tribunale can-
tonale di Sciaffusa (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr.
390.–, premio della cassa malati fr. 93.–,
altre spese fr. 650.–, contributo di accudimento fr. 270.–),
riducendo unicamente il premio della cassa malati a fr. 43.50 mensili come
risultava da un conteggio allestito dall'assicuratore malattia di AP 1 (doc.
7). Mal si comprende perché tale accertamento sarebbe errato, anche perché non
risulta che l'appellante debba sopportare altri esborsi. Quanto al contributo
d'accudimento, contrariamente a quanto pare credere l'appellante il Pretore non
l'ha soppresso, bensì l'ha confermato fino all'inizio della scuola secondaria,
come aveva deciso il Tribunale cantonale di Sciaffusa. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera, inoltre, un contributo di accudimento non è
più dovuto dopo i 16 anni del figlio (RtiD II-2020 pag. 842 n. 6c), di modo che
invano l'appellante lo rivendica dopo di allora.
Si aggiunga che la
copertura del fabbisogno in denaro è prioritaria rispetto a un contributo di
accudimento (DTF 144 III 488
consid. consid. 4.3
in fine; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre
2020.
consid. 11c). E in una situazione di ammanco AO 1 ha diritto di vedersi
garantire il fabbisogno minimo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Può essere
chiamato così a sussidiare il contributo in denaro della figlia, ma non il
contributo di accudimento (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del 13
marzo 2018 consid. 4.9 in: FamPra.ch 2018 pag. 896). Non essendo stato
possibile fissare nella fattispecie un contributo alimentare sufficiente per
assicurare il debito mantenimento del figlio, correttamente il Pretore ha perciò
accertato l'ammontare dello scoperto
da addebitare al padre, scoperto che la figlia potrà recuperare in
seguito – se ne saranno date le condizioni – in forza dell'art. 286a
cpv. 1 CC.
9.
AP 1 chiede di far decorrere
la riduzione del contributo alimentare per la figlia non già dal gennaio del 2020,
come ha deciso il Pretore, ma soltanto dall'ottobre del 2021. Essa trascura
tuttavia che una modifica di
contributi alimentari per figli di genitori non sposati, analogamente alla modifica
di una sentenza di divorzio, dispiega i suoi effetti – di regola –
dall'introduzione del-l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_799/2021
del 12 aprile 2022 consid. 6.1.3 in: FamPra.ch 2022
pag. 766; v. anche RtiD
I-2015 pag. 882 n. 13c). L'appellante
non spiega perché su questo punto la sentenza del Pretore sarebbe errata né
perché la modifica dovrebbe decorrere dall'emanazione della decisione impugnata,
tanto meno se si pensa che il motivo per cui la modifica è chiesta si era già verificato
al momento in cui è stata promossa l'azione di modifica. Anche al proposito
l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
10.
L'appellante chiede altresì
che nella sentenza impugnata sia sancito l'obbligo per l'attore di assumere la
metà delle spese straordinarie destinate alla figlia. Essa sostiene che tale
obbligo è stato deciso nel 2013 e, nonostante ciò, da allora essa si fa carico
della totalità di quegli oneri, di modo che il convenuto le è debitore di almeno
fr. 5000.–. A suo parere, avendo il Pretore omesso di menzionare il citato obbligo,
le spese straordinarie “andranno ingiustamente a suo carico per il 100%”.
L'argomentazione non è
pertinente. Come il Tribunale cantonale di Sciaffusa, il Pretore non ha modificato
il punto della convenzione sottoscritta dai genitori di S__________, e
omologata con decisione del 6 ottobre 2010 (sopra consid. A), in virtù della
quale “le spese straordinarie (…) sono per il momento a esclusivo carico della
madre ma saranno ripartite tra i genitori non appena la situazione finanziaria
del padre sarà migliorata e in ogni caso, al più tardi, al momento della
revisione del contributo di mantenimentoˮ (clausola n. 3, nell'inc. OA.2010.549
richiamato). Ad ogni modo una richiesta volta a ottenere la suddivisione a metà
tra i genitori delle spese straordinarie per un figlio, così come l'ha formulata
l'appellante, è inammissibile. L'art. 286 cpv. 3 CC dispone sì che il giudice
può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo
richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”, ma non che possa
autorizzare il genitore affidatario ad affrontare a beneplacito spese per i
figli di cui esigere poi automaticamente il rimborso all'altro genitore nella
proporzione del 50%. Dandosi una spesa straordinaria, in caso di disaccordo il
genitore in questione deve rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale
stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e
quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità
dei genitori (RtiD II-2004 pag. 627; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.129
del 28 ottobre 2020, consid. 8 con rinvii). Ne segue, in definitiva, che
l'appello vede la sua sorte segnata anche su quest'ultimo punto.
11.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma date le
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui l'appellante si trova, si
giustifica di moderare sensibilmente la tassa di giustizia. Non si pone invece
problema di ripetibili, AO 1 non
essendo stato chiamato a presentare osservazioni. Relativamente al gratuito
patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di
conto. Seppure la richiedente versi verosimilmen-
te
in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza
probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non
essere stato notificato per osservazioni alla controparte.
12.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge
verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).