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Decisione

11.2021.15

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

9 luglio 2021Italiano4 min

i

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.15

Lugano

9 luglio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2020.36 (proprietà

per piani: contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna promossa con petizione del 27 ottobre 2020

dalla

Comunione

dei comproprietari

del ‟Condominio AO

1ˮ,

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando

sull'appello dell'8 febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore l'8 gennaio 2021;

premesso che nell'ambito

di un'azione promossa il 27 ottobre 2020 dalla comunione dei comproprietari del

‟Condominio CO 1” nei confronti di AP 1 per il mancato pagamento di spese

condominiali, con sentenza emanata l'8 gennaio 2020 (recte: 2021) il

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto la petizione per l'importo richiesto di fr. 20 754.70 con interessi al 5% su fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018, su fr.

7192.30 dal 1° gennaio 2019, su fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e su fr.

1755.– dal 1° gennaio 2020, e

posto le spese processuali di fr. 1200.– a carico del convenuto,

tenuto a rifondere alla controparte fr. 2700.– per ripetibili;

preso atto che contro la

sentenza appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 febbraio

2021 per ottenere che, previa concessione del gratuito patrocinio, la decisione

impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione;

ricordato che con

decisione del 22 febbraio 2021 questa Camera ha respinto la richiesta di

gratuito patrocinio (inc. 11.2021.16) e il 21 aprile 2021 ha invitato

l'appellante – al recapito (presso l'avv. __________ __________, __________) da

lui indicato il 16 marzo 2021 a questo Tribunale – a depositare entro il 7

maggio 2021 la somma di fr. 1200.– sul conto corrente postale __________ del

Tribunale di appello, introiti agiti,

in garanzia delle spese processuali presumibili;

osservato

che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, all'appellante è

stato impartito il 19 maggio 2021 (al medesimo recapito) un termine suppletorio

improrogabile fino al 4 giugno successivo per depositare il citato

importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello

sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

rilevato

che, non essendo pervenuto versamento alcuno entro il termine suppletorio,

questa Camera ha notificato – per scrupolo – la richiesta anche al domicilio

dell'appellante impartendogli il 9 giugno 2021 un ultimo termine fino al

25 giugno seguente per corrispondere il noto anticipo con l'avvertenza

dell'art. 101 cpv. 3 CPC;

stabilito

che, non essendo giunto versamento alcuno nemmeno entro quest'ultimo termine,

l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza

dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,

l'interessato non risultando avere cognizioni

giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale, senza

contare che la riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per

l'erario cantonale (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato per osservazioni alla comunione dei comproprietari del ‟Condominio

AO 1”;

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– ;

– avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

Fatti

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Considerandi

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).