11.2021.15
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
9 luglio 2021Italiano4 min
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Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.15
Lugano
9 luglio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2020.36 (proprietà
per piani: contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizione del 27 ottobre 2020
dalla
Comunione
dei comproprietari
del ‟Condominio AO
1ˮ,
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando
sull'appello dell'8 febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore l'8 gennaio 2021;
premesso che nell'ambito
di un'azione promossa il 27 ottobre 2020 dalla comunione dei comproprietari del
‟Condominio CO 1” nei confronti di AP 1 per il mancato pagamento di spese
condominiali, con sentenza emanata l'8 gennaio 2020 (recte: 2021) il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accolto la petizione per l'importo richiesto di fr. 20 754.70 con interessi al 5% su fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018, su fr.
7192.30 dal 1° gennaio 2019, su fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e su fr.
1755.– dal 1° gennaio 2020, e
posto le spese processuali di fr. 1200.– a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 2700.– per ripetibili;
preso atto che contro la
sentenza appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 febbraio
2021 per ottenere che, previa concessione del gratuito patrocinio, la decisione
impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione;
ricordato che con
decisione del 22 febbraio 2021 questa Camera ha respinto la richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2021.16) e il 21 aprile 2021 ha invitato
l'appellante – al recapito (presso l'avv. __________ __________, __________) da
lui indicato il 16 marzo 2021 a questo Tribunale – a depositare entro il 7
maggio 2021 la somma di fr. 1200.– sul conto corrente postale __________ del
Tribunale di appello, introiti agiti,
in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato
che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, all'appellante è
stato impartito il 19 maggio 2021 (al medesimo recapito) un termine suppletorio
improrogabile fino al 4 giugno successivo per depositare il citato
importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello
sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
rilevato
che, non essendo pervenuto versamento alcuno entro il termine suppletorio,
questa Camera ha notificato – per scrupolo – la richiesta anche al domicilio
dell'appellante impartendogli il 9 giugno 2021 un ultimo termine fino al
25 giugno seguente per corrispondere il noto anticipo con l'avvertenza
dell'art. 101 cpv. 3 CPC;
stabilito
che, non essendo giunto versamento alcuno nemmeno entro quest'ultimo termine,
l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza
dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo,
l'interessato non risultando avere cognizioni
giuridiche particolari e avendo agito senza l'ausilio di un legale, senza
contare che la riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per
l'erario cantonale (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato per osservazioni alla comunione dei comproprietari del ‟Condominio
AO 1”;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– ;
– avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).