11.2021.150
Diffida ai debitori e ammissione al gratuito patrocinio
24 ottobre 2022Italiano12 min
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
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Incarto n.
11.2021.150
11.2021.151
Lugano
24 ottobre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2021.3587 (diffida ai debitori) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 agosto 2021 da
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 2 novembre 2020 (recte: 29 ottobre 2021) presentato da AP 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 18 ottobre 2021 (inc.11.2021.150)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.151);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una
procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AO 1 (1975), cittadino serbo, a AP 1 (1981) il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 22 giugno 2021 un accordo
cautelare che autorizzava i coniugi a vivere separati dal 1° marzo 2021 e affidava
la figlia C__________ (nata il 27 giugno 2015) alla madre (riservato il
diritto di visita paterno). AO 1 dal canto suo si impegnava a versare dal luglio
2021 un contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili fino al
dicembre 2021 e uno per la figlia di fr. 964.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al
10° anno di età, assumendosi altresì tutti i debiti insorti in pendenza di
matrimonio (inc. SO.2016.976).
B. Adito il 12 agosto
2021 da AP 1 con decisione del 18 ottobre 2021 il medesimo Pretore aggiunto ha
ordinato ad __________ SA, __________, di trattenere dal salario di AO 1 l'importo
di fr. 439.– mensili
(oltre all'assegno familiare), e di riversarlo su un conto bancario intestato
alla moglie. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La
richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante è stata respinta.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 novembre 2021
per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, che la trattenuta sia
aumentata a fr. 1135.80 mensili oltre all'assegno familiare e che le spese processuali siano interamente
poste a carico del convenuto. Essa censura altresì il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. Invitato a
presentare osservazioni, il 12 ottobre 2022 AO 1 ha comunicato che il
Pretore aggiunto ha modificato, il 1° marzo 2022, la decisione del 18 ottobre
2021 aumentando la trattenuta a fr. 500.– mensili.
Considerando
in diritto: 1. Con la decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha ordinato una trattenuta dal salario di AO 1 dell'importo di
fr. 439.– mensili (oltre
all'assegno familiare). Statuendo il 1° marzo 2022 tale decisione è stata
modificata e la trattenuta è stata stabilita in fr. 500.– mensili. AP 1 non ha
impugnato la decisione di modo che è essa passata in giudicato. In tali
circostanze l'appello su questo punto è superato dagli eventi ed è diventato
privo d'oggetto. Rimane così da giudicare la contestazione sulla ripartizione
delle spese processuali e sul diniego del gratuito patrocinio.
2. Relativamente agli
oneri processuali, il Pretore aggiunto
li ha suddivisi a metà tra le parti “visto l'esito della procedura”. L'appellante contesta tale ripartizione e chiede di porre
l'importo di
fr. 800.– interamente a carico del marito “sia in caso di accoglimento
dell'appello che in caso di reiezione”, poiché per chiedere la trattenuta si è
fondata su una decisione esecutiva emessa due mesi prima.
a) Le
spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:
art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC),
mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito
del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di
soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e
il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte
risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese
compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638
consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale
principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio
apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv.
1 lett. c CPC). Non è dunque
escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a
sopportare oneri processuali. A tale proposito il giudice gode di un ampio
margine d'apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese
sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio
2019 consid. 5.2 con rinvii; da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2019.101 del 22
maggio 2020 consid. 4).
b) In
concreto, che AP 1 avesse buone ragioni per rivolgersi al Pretore
aggiunto per ottenere una trattenuta salariale è indubbio, il marito avendo
dichiarato di non voler versare alcun contributo alimentare. Se non che, per
tacere del fatto che la trattenuta decisa dal primo giudice risulta essere
inferiore alla richiesta della moglie, nel postulare una diffida anche per un debito
coniugale essa ha manifestamente ecceduto nelle domande di giudizio. Risultata
maggiormente soccombente, l'appellante non spiega perché nel suddividere a metà
gli oneri processuali e nel compensare le ripetibili il primo giudice sarebbe incorso
nell'eccesso o nell'abuso del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili. Al
proposito l'appello è destinato all'insuccesso, senza dimenticare che,
relativamente alla richiesta di obbligare il marito a versarle ripetibili, la
pretesa non è cifrata e dunque irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con
riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021 consid.
11).
c) Quanto
all'ammontare delle spese processuali, l'appellante si limita ad affermare di
non comprendere perché “emettere una tassa di giustizia di fr. 800.– se la
procedura era tanto semplice”. Per tacere del fatto che nelle domande di
giudizio essa conferma l'importo stabilito dal Pretore aggiunto, l'interessata non
lamenta una violazione dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza cui
sono soggette le tasse di giustizia (cfr. RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c
consid. 5). Al riguardo non occorre dilungarsi.
3. Per
quel che riguarda il diniego
del gratuito patrocinio in
prima sede l'appellante fa valere che quand'anche in una procedura di diffida
ai debitori possa non rendersi necessaria l'assistenza di un legale, viste le
sue ristrettezze economiche il Pretore aggiunto avrebbe perlomeno dovuto esentarla dal pagamento della quota di
oneri processuali posta a suo carico.
a) Il primo giudice
ha negato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio poiché nell'ambito
di una procedura di diffida ai debitori l'assistenza di un legale non è di
principio necessaria. Tanto più che, egli ha soggiunto, la procedura non
presentava particolare complessità o difficoltà: “bastava infatti che l'istante
indicasse i motivi per i quali il convenuto avesse omesso il pagamento dei
contributi di mantenimento, ritenuto che spettava poi al giudice valutare la
trascuranza dell'obbligo alimentare”. Che alla luce di tale motivazione l'agire
del primo giudice, il quale ha trasmesso la lettera in cui AP 1 lamentava il mancato pagamento dei contributi
alimentari all'avv. PA 1 “per competenza di patrocinio”, possa apparire discutibile
è vero. Sta di fatto che, nel risultato, il rifiuto
di designare all'istante un patrocinatore d'ufficio è esente da critiche.
b) Questa Camera ha
già avuto modo di rilevare che per postulare una
trattenuta di stipendio in favore di figli minorenni l'assistenza di un
patrocinatore d'ufficio non occorre poiché in simili evenienze il creditore può
ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte di un ufficio
specializzato (art. 290 cpv. 1 CC; v. RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c; più di
recente: I CCA sentenza inc. 11.2012.15 del 4 luglio 2012 consid. 11; cfr.
anche l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'aiuto all'incasso di
pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia in vigore dal 1° gennaio
2022: RS 211.214.32). Nella
fattispecie, quindi, il legale dell'istante avrebbe dovuto indirizzare la
cliente all'ufficio specializzato (in concreto all'Autorità regionale di
protezione competente per territorio, sostituita dal 1° gennaio 2022 dal Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia [art. 1 del Decreto esecutivo che
designa l'autorità competente in materia di aiuto all’incasso di pretese di
mantenimento fondate sul diritto di famiglia: RL 213.510]). Tale autorità rappresenta
il creditore nelle procedure d'incasso, compresa la diffida ai debitori, senza che
occorra quindi far capo a un avvocato (DTF 109 Ia 72; Foutoulakis/ Breitschmid/Kamp in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª
edizio-ne, n. 5 ad art. 290; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1001
n. 1533; Leuba/Meier/ Papaux Van Delden,
Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna 2021, pag. 476 n. 1237
con rinvio alla nota n. 2496; Michel
in: Büchler/Jakob [curatori], Schweizerisches Zivilgestzbuch, 2ª edizione, n. 2
ad art. 290).
c) La gratuità
sancita dall'art. 290 cpv. 1 CC concerne tuttavia le sole prestazioni
dell'Ufficio specializzato ma non gli altri costi (segnatamente quelli di
procedura) che rimangono di principio a carico del creditore, riservata una
diversa ripartizione in esito al procedimento giudiziario. In caso di
ristrettezze finanziarie, pertanto, l'istante può chiedere di essere ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio, o meglio l'esenzione delle spese processuali
(Leuba/Meier/ Papaux Van Delden,
op. cit., pag. 477 n. 1240 con rinvii; Bastons
Bulletti in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad
art. 290; Hegnauer in: Berner
Kommentar, edizione 1997, n. 51 ad art. 290 CC; Mani,
Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, Zurigo 2016, pag. 7 n.
6). Premesso ciò, in
concreto, è indubbio che la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 riguardava oltre alla designazione di un patrocinatore
d'ufficio anche l'esenzione dal pagamento di oneri processuali (domanda di
giudizio n. 3). Considerato che le gravi ristrettezze in cui versa
l'interessata (art. 117 lett. a CPC) appaiono plausibili, la rendita AI di fr. 1506.– mensili non le permette nemmeno
di coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 3070.– mensili, e che l'istanza di
trattenuta salariale si è rivelata
in gran parte fondata (art.
117 lett. b CPC), soccorrevano le premesse per concedere l'esenzione dalle
spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). Tali oneri vanno quindi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1
lett. b CPC) ma la beneficiaria sarà tenuta alla loro rifusione non appena sarà
in grado di farlo (art. 123 cpv. 1 CPC; I
CCA sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 5c con rinvii).
Ne segue che su questo punto l'appello si rivela fondato.
4. Relativamente
alle spese giudiziarie di appello,
ove una causa sia divenuta senza oggetto esse vanno attribuite “secondo equità”
(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), per il resto seguono la soccombenza (art. 106
CPC). In concreto, considerata la difficile situazione finanziaria delle parti
si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di oneri, tanto più che il convenuto
non ha proposto di respingere l'appello. Al riguardo ciò rende priva d'oggetto la domanda di
gratuito patrocinio. Quanto alla designazione di un patrocinatore d'ufficio, essa
non entra in linea di conto, le prestazioni dell'ufficio specializzato estendendosi
altresì alle procedure di secondo grado (Mani, op. cit., pag. 19 n. 28).
5. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1). Quanto
Considerandi
all'impugnabilità della decisione in materia di gratuito
patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di una decisione
incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF;
sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui non è
diventato senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza di AP 1di ammissione al gratuito patrocinio
è accolta limitatamente all'esenzione delle spese processuali mentre per il
resto è respinta.
II. Non si riscuotono spese di appello.
III. Nella misura in cui non è diventata senza oggetto la richiesta di
gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
IV. Notificazione a:
–
;
–
avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 3c e
dispositivo n. I).
Comunicazione a:
–
avv. (in estratto, consid. 3 e 4 e dispositivi n. I e III):
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).