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Decisione

11.2021.150

Diffida ai debitori e ammissione al gratuito patrocinio

24 ottobre 2022Italiano12 min

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.150

11.2021.151

Lugano

24 ottobre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2021.3587 (diffida ai debitori) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 agosto 2021 da

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 2 novembre 2020 (recte: 29 ottobre 2021) presentato da AP 1 contro

la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 18 ottobre 2021 (inc.11.2021.150)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.151);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una

procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AO 1 (1975), cittadino serbo, a AP 1 (1981) il Pretore aggiunto del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 22 giugno 2021 un accordo

cautelare che autorizzava i coniugi a vivere separati dal 1° marzo 2021 e affidava

la figlia C__________ (nata il 27 giugno 2015) alla madre (riservato il

diritto di visita paterno). AO 1 dal canto suo si impegnava a versare dal luglio

2021 un contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili fino al

dicembre 2021 e uno per la figlia di fr. 964.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al

10° anno di età, assumendosi altresì tutti i debiti insorti in pendenza di

matrimonio (inc. SO.2016.976).

B. Adito il 12 agosto

2021 da AP 1 con decisione del 18 ottobre 2021 il medesimo Pretore aggiunto ha

ordinato ad __________ SA, __________, di trattenere dal salario di AO 1 l'importo

di fr. 439.– mensili

(oltre all'assegno familiare), e di riversarlo su un conto bancario intestato

alla moglie. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La

richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante è stata respinta.

C. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 novembre 2021

per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, che la trattenuta sia

aumentata a fr. 1135.80 mensili oltre all'assegno familiare e che le spese processuali siano interamente

poste a carico del convenuto. Essa censura altresì il diniego del gratuito patrocinio in prima sede. Invitato a

presentare osservazioni, il 12 ottobre 2022 AO 1 ha comunicato che il

Pretore aggiunto ha modificato, il 1° marzo 2022, la decisione del 18 ottobre

2021 aumentando la trattenuta a fr. 500.– mensili.

Considerando

in diritto: 1. Con la decisione impugnata il

Pretore aggiunto ha ordinato una trattenuta dal salario di AO 1 dell'importo di

fr. 439.– mensili (oltre

all'assegno familiare). Statuendo il 1° marzo 2022 tale decisione è stata

modificata e la trattenuta è stata stabilita in fr. 500.– mensili. AP 1 non ha

impugnato la decisione di modo che è essa passata in giudicato. In tali

circostanze l'appello su questo punto è superato dagli eventi ed è diventato

privo d'oggetto. Rimane così da giudicare la contestazione sulla ripartizione

delle spese processuali e sul diniego del gratuito patrocinio.

2. Relativamente agli

oneri processuali, il Pretore aggiunto

li ha suddivisi a metà tra le parti “visto l'esito della procedura”. L'appellante contesta tale ripartizione e chiede di porre

l'importo di

fr. 800.– interamente a carico del marito “sia in caso di accoglimento

dell'appello che in caso di reiezione”, poiché per chiedere la trattenuta si è

fondata su una decisione esecutiva emessa due mesi prima.

a) Le

spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:

art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC),

mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito

del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di

soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e

il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte

risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese

compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638

consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale

principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio

apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv.

1 lett. c CPC). Non è dunque

escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a

sopportare oneri processuali. A tale proposito il giudice gode di un ampio

margine d'apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese

sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio

2019 consid. 5.2 con rinvii; da ultimo: I CCA sentenza inc.11.2019.101 del 22

maggio 2020 consid. 4).

b) In

concreto, che AP 1 avesse buone ragioni per rivolgersi al Pretore

aggiunto per ottenere una trattenuta salariale è indubbio, il marito avendo

dichiarato di non voler versare alcun contributo alimentare. Se non che, per

tacere del fatto che la trattenuta decisa dal primo giudice risulta essere

inferiore alla richiesta della moglie, nel postulare una diffida anche per un debito

coniugale essa ha manifestamente ecceduto nelle domande di giudizio. Risultata

maggiormente soccombente, l'appellante non spiega perché nel suddividere a metà

gli oneri processuali e nel compensare le ripetibili il primo giudice sarebbe incorso

nell'eccesso o nell'abuso del potere d'apprezzamento di cui egli fruisce in materia di spese e ripetibili. Al

proposito l'appello è destinato all'insuccesso, senza dimenticare che,

relativamente alla richiesta di obbligare il marito a versarle ripetibili, la

pretesa non è cifrata e dunque irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2 con

riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2020.167 del 23 settembre 2021 consid.

11).

c) Quanto

all'ammontare delle spese processuali, l'appellante si limita ad affermare di

non comprendere perché “emettere una tassa di giustizia di fr. 800.– se la

procedura era tanto semplice”. Per tacere del fatto che nelle domande di

giudizio essa conferma l'importo stabilito dal Pretore aggiunto, l'interessata non

lamenta una violazione dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza cui

sono soggette le tasse di giustizia (cfr. RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c

consid. 5). Al riguardo non occorre dilungarsi.

3. Per

quel che riguarda il diniego

del gratuito patrocinio in

prima sede l'appellante fa valere che quand'anche in una procedura di diffida

ai debitori possa non rendersi necessaria l'assistenza di un legale, viste le

sue ristrettezze economiche il Pretore aggiunto avrebbe perlomeno dovuto esentarla dal pagamento della quota di

oneri processuali posta a suo carico.

a) Il primo giudice

ha negato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio poiché nell'ambito

di una procedura di diffida ai debitori l'assistenza di un legale non è di

principio necessaria. Tanto più che, egli ha soggiunto, la procedura non

presentava particolare complessità o difficoltà: “bastava infatti che l'istante

indicasse i motivi per i quali il convenuto avesse omesso il pagamento dei

contributi di mantenimento, ritenuto che spettava poi al giudice valutare la

trascuranza dell'obbligo alimentare”. Che alla luce di tale motivazione l'agire

del primo giudice, il quale ha trasmesso la lettera in cui AP 1 lamentava il mancato pagamento dei contributi

alimentari all'avv. PA 1 “per competenza di patrocinio”, possa apparire discutibile

è vero. Sta di fatto che, nel risultato, il rifiuto

di designare all'istante un patrocinatore d'ufficio è esente da critiche.

b) Questa Camera ha

già avuto modo di rilevare che per postulare una

trattenuta di stipendio in favore di figli minorenni l'assistenza di un

patrocinatore d'ufficio non occorre poiché in simili evenienze il creditore può

ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte di un ufficio

specializzato (art. 290 cpv. 1 CC; v. RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c; più di

recente: I CCA sentenza inc. 11.2012.15 del 4 luglio 2012 consid. 11; cfr.

anche l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'aiuto all'incasso di

pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia in vigore dal 1° gennaio

2022: RS 211.214.32). Nella

fattispecie, quindi, il legale dell'istante avrebbe dovuto indirizzare la

cliente all'ufficio specializzato (in concreto all'Autorità regionale di

protezione competente per territorio, sostituita dal 1° gennaio 2022 dal Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della giustizia [art. 1 del Decreto esecutivo che

designa l'autorità competente in materia di aiuto all’incasso di pretese di

mantenimento fondate sul diritto di famiglia: RL 213.510]). Tale autorità rappresenta

il creditore nelle procedure d'incasso, compresa la diffida ai debitori, senza che

occorra quindi far capo a un avvocato (DTF 109 Ia 72; Foutoulakis/ Breitschmid/Kamp in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª

edizio-ne, n. 5 ad art. 290; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1001

n. 1533; Leuba/Meier/ Papaux Van Delden,

Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna 2021, pag. 476 n. 1237

con rinvio alla nota n. 2496; Michel

in: Büchler/Jakob [curatori], Schweizerisches Zivilgestzbuch, 2ª edizione, n. 2

ad art. 290).

c) La gratuità

sancita dall'art. 290 cpv. 1 CC concerne tuttavia le sole prestazioni

dell'Ufficio specializzato ma non gli altri costi (segnatamente quelli di

procedura) che rimangono di principio a carico del creditore, riservata una

diversa ripartizione in esito al procedimento giudiziario. In caso di

ristrettezze finanziarie, pertanto, l'istante può chiedere di essere ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio, o meglio l'esenzione delle spese processuali

(Leuba/Meier/ Papaux Van Delden,

op. cit., pag. 477 n. 1240 con rinvii; Bastons

Bulletti in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad

art. 290; Hegnauer in: Berner

Kommentar, edizione 1997, n. 51 ad art. 290 CC; Mani,

Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen, Zurigo 2016, pag. 7 n.

6). Premesso ciò, in

concreto, è indubbio che la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 riguardava oltre alla designazione di un patrocinatore

d'ufficio anche l'esenzione dal pagamento di oneri processuali (domanda di

giudizio n. 3). Considerato che le gravi ristrettezze in cui versa

l'interessata (art. 117 lett. a CPC) appaiono plausibili, la rendita AI di fr. 1506.– mensili non le permette nemmeno

di coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 3070.– mensili, e che l'istanza di

trattenuta salariale si è rivelata

in gran parte fondata (art.

117 lett. b CPC), soccorrevano le premesse per concedere l'esenzione dalle

spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). Tali oneri vanno quindi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1

lett. b CPC) ma la beneficiaria sarà tenuta alla loro rifusione non appena sarà

in grado di farlo (art. 123 cpv. 1 CPC; I

CCA sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 5c con rinvii).

Ne segue che su questo punto l'appello si rivela fondato.

4. Relativamente

alle spese giudiziarie di appello,

ove una causa sia divenuta senza oggetto esse vanno attribuite “secondo equità”

(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), per il resto seguono la soccombenza (art. 106

CPC). In concreto, considerata la difficile situazione finanziaria delle parti

si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di oneri, tanto più che il convenuto

non ha proposto di respingere l'appello. Al riguardo ciò rende priva d'oggetto la domanda di

gratuito patrocinio. Quanto alla designazione di un patrocinatore d'ufficio, essa

non entra in linea di conto, le prestazioni dell'ufficio specializzato estendendosi

altresì alle procedure di secondo grado (Mani, op. cit., pag. 19 n. 28).

5. Circa

Fatti

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1). Quanto

Considerandi

all'impugnabilità della decisione in materia di gratuito

patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di una decisione

incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF;

sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui non è

diventato senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

L'istanza di AP 1di ammissione al gratuito patrocinio

è accolta limitatamente all'esenzione delle spese processuali mentre per il

resto è respinta.

II. Non si riscuotono spese di appello.

III. Nella misura in cui non è diventata senza oggetto la richiesta di

gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

IV. Notificazione a:

;

avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 3c e

dispositivo n. I).

Comunicazione a:

avv. (in estratto, consid. 3 e 4 e dispositivi n. I e III):

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).