11.2021.152
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di passaggio
2 maggio 2023Italiano12 min
pretese nelle vie ordinarie davanti a un giudice munito di piena cognizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.152
Lugano,
2 maggio 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.165
(tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di
passaggio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 14 giugno 2021 da
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 5 novembre
2021 contro la sentenza emessa dal Pretore il
28 ottobre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della
particella n. 80 RFD di __________ (1125 m²), sulla quale sorgono due edifici.
Il fondo beneficia di una “servitù d'uso posteggi” sulla attigua particella n. 841
RFD (9339 m²) di AO 1 (rogito 11 settembre 2015 n. 1522 del notaio R__________
D__________, __________). Nel 2019 il Municipio di __________, constatato che
il posteggio era abitualmente utilizzato, ma
era privo di regolare autorizzazione, ha invitato AP 1 a presentare una
domanda di costruzione. Costui ha ottemperato il 9 luglio 2019. Se non che, vista
l'opposizione di
AO 1 e del Dipartimento
del territorio (la particella n. 841 si trova in zona agricola), il Municipio
ha rifiutato il rilascio della licenza edilizia con decisione del 25 novembre
2019, intimando AP 1 un divieto di posteggio sulla particella n. 841.
Contro tale decisione AP 1 ha ricorso al Consiglio di Stato, che il 17 marzo
2021 ha respinto l'impugnazione e ha confermato la decisione del Municipio.
Tale risoluzione è passata in giudicato.
B. Il 14 giugno 2021 AO
1 ha adito il Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti perché impartisse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – un divieto di posteggio sulla particella n. 841 e un
divieto di passaggio su tale particella per accedere alla particella n. 80. In
caso di violazione di tali ordini l'istante ha chiesto di comminare al
convenuto una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni inosservanza. Invitato dal Pretore a presentare
osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 25
giugno 2021 di respingere l'istanza. Con replica spontanea del 16 luglio 2021 AO
1 ha ribadito la propria richiesta, sollecitando inoltre la cancellazione della
“servitù d'uso posteggi” e l'immediata
sospensione del diritto di posteggio. Il convenuto non ha duplicato. Non
risulta che il Pretore abbia indetto un dibattimento finale.
C. Statuendo con
sentenza del 28 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, decidendo
quanto segue:
1.1 È ordinato a AP 1, __________, un divieto di
posteggio sulla particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.
1.2 È ordinato a AP 1, __________, il divieto di
passaggio tra la particella n. 80 RFD di __________ di sua proprietà e la
particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.
1.3 Gli ordini che precedono sono impartiti sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, secondo cui “chiunque
non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con la multa”.
1.4 In caso di violazione degli ordini di cui ai
punti 1.1 e 1.2 viene ordinata una multa disciplinare di fr. 50.– per ogni violazione.
Sulla
richiesta di cancellare la “servitù d'uso posteggi” il Pretore non ha
formalmente statuito, limitandosi a respingere la domanda nella motivazione
della sentenza. Le spese processuali
di fr. 576.40 sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di
rifondere all'istante fr. 500.–
per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 5 novembre 2021 in cui chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni
del 7 dicembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica spontanea del 17 dicembre 2021 e duplica
spontanea del 17 gennaio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC) sono
impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore, nella sentenza
impugnata, in fr. 50 000.–. L'appellante
lo contesta, ma non dice a quanto esso ammonterebbe (nelle cause di vicinato
il valore litigioso è – come
ricorda il Pretore – quello
che i diritti in questione hanno per il fondo dominante o il deprezzamento che
essi causerebbero al fondo serviente, se esso è maggiore). Al riguardo non
giova dunque attardarsi. Quanto alla
tempestività del ricorso, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al
patrocinatore del convenuto il 29 ottobre 2021 (traccia degli invii n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 5 novembre 2021, l'appello in esame è pertanto
ricevibile. AP 1 chiede a questa Camera di estromettere dall'incarto la duplica
spontanea presentata il 17 gennaio 2022 da AO 1 siccome tardiva. La questione è ininfluente, la duplica
non contenendo argomenti di rilievo ai fini del giudizio.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riassunto
anzitutto i criteri che disciplinano una tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC) e ha ravvisato nella fattispecie un'azione negatoria.
Ciò premesso, egli ha accertato che in concreto AO 1 non contesta la validità della “servitù
d'uso posteggi”, ma che AP 1 non
può valersi di tale diritto perché il Municipio di __________ gli ha vietato
esplicitamente il parcheggio sulla particella n. 841 e a tale divieto è
vincolato anche il giudice civile per il
principio dell'unità dell'ordinamento giuridico. D'altro lato – ha continuato
il Pretore – AO 1 non ha tardato ad
agire nei confronti di AP 1 dopo avere appurato l'esistenza del divieto
amministrativo. Così – egli ha soggiunto – la “servitù d'uso
posteggi” è ormai priva di efficacia e parcheggiando il veicolo sull'area
gravata il convenuto provoca “un'ingerenza” nei confronti dell'istante. A suo
avviso la richiesta di pronunciare un divieto di parcheggio è di conseguenza
fondata.
Quanto
alla richiesta di cancellare la servitù, il Pretore ha rilevato che il
convenuto non ha mai manifestato la volontà di rinunciare al diritto o ha denotato
una perdita d'interesse al medesimo. Inoltre nel caso in cui la particella n. 841
fosse tolta dalla zona agricola AP 1 potrà ripresentare una domanda di
costruzione per i posteggi. Per il Pretore la divisata cancellazione quindi non
si giustifica.
Riguardo
infine al postulato divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la
particella n. 841 RFD il Pretore ha ritenuto trattarsi dell'accesso attraverso
una porta “sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che si affaccia
sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” e che consente di
raggiungere le automobili posteggiate. In mancanza di una servitù di passo
iscritta sull'area del parcheggio – ha continuato il Pretore – AP 1 non può tuttavia accedere al fondo
dell'istante per raggiungere le automobili senza esercitare la “servitù
d'uso posteggi” in modo diverso dal suo scopo. Onde il divieto impartitogli di
passare tra la particella n. 80 e la particella n. 841.
3. Il
giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura
sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili”
se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe
all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La
mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26
consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per
principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori
siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura”
(art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Una situazione
giuridica è “chiara” (ovvero “liquida”) se, sulla base di dottrina e giurisprudenza
invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione
della legge e conduca a un risultato univoco (principi richiamati da ultimo in:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2021.117 del 29 novembre 2022 consid. 8). Ove non
soccorrano simili requisiti l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti va dichiarata inammissibile, libero l'istante di far valere le sue
pretese nelle vie ordinarie davanti a un giudice munito di piena cognizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26
giugno 2020 consid. 7).
4. Nel
caso specifico il Pretore ha ravvisato – come detto – un'azione negatoria
(impostazione di cui AO 1 dà atto: osservazioni all'appello, pag. 2 n. 2) e una
turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC) consistente nell'esercizio della “servitù d'uso
posteggi” in spregio di una decisione presa dall'autorità amministrativa. Ne ha
dedotto che ciò giustifica un divieto di posteggio impartito dal giudice
civile. In realtà la questione è più delicata. Quella che il Pretore chiama “ingerenza”
non è infatti una turbativa della proprietà qualsiasi, ma la disattenzione di
un ordine preciso impartito dal Municipio di __________. E, come questa Camera
ha avuto modo di accertare anni addietro, di regola le decisioni emanate da
autorità amministrative vanno eseguite dalle stesse autorità amministrative,
non dal giudice civile (RtiD I-2005 pag. 738; si veda oggi l'art. 56 cpv. 1
LPAmm, identico al vecchio art. 34 cpv. 1).
Il Pretore evoca “il principio dell'unità
dell'ordinamento giuridico”, ma tale precetto sta a significare che una
servitù legale – in particolare di accesso necessario – non può essere
accordata in manifesta contraddizione con norme del diritto
pubblico, in specie del piano regolatore (RtiD I-2016 pag. 631 n. 12c; cfr.
Considerandi
anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 7d), non
che spetti al giudice civile far rispettare anche decisioni emanate da autorità
amministrative. Nella fattispecie la competenza del Pretore per ordinare nel
quadro di un'azione negatoria un divieto di posteggio in base a una decisione
del Comune di __________ non può quindi ritenersi “liquida”, fondata su dottrina e giurisprudenza invalse. Ciò
ostava già di primo acchito a una tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
5.
Riguardo
al divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la contigua particella n.
841.
RFD la situazione è ancor meno chiara. Intanto non è dato di capire dove
sia esattamente “la porta sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che
si affaccia sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” cui accenna
il Pretore. Si trattasse di un varco a confine tra i due fondi, invano se ne
cercherebbe traccia nella planimetria agli atti. Ma soprattutto non è dato di
comprendere come AP 1 potrebbe salire e scendere dall'automobile senza mettere
piede sull'area della particella n. 841 gravata dalla servitù di
posteggio. Può darsi che il passaggio cui si riferisce AO 1 consista non nel
transito diretto da un fondo all'altro, bensì lungo un altro percorso. Nulla è
dato di sapere però al proposito. Nebulosa, la richiesta dell'istante era quindi
tutt'altro che univoca. Su questo punto l'accoglimento di una tutela
giurisdizionale nei casi manifesti non poteva nemmeno entrare in
considerazione.
6.
Se
ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Le spese dell'attuale giudizio
seguono così la soccombenza del-l'attore (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale
rifonderà al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul
piano federale contro la decisione odierna (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge secondo il
Pretore la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel
senso che la sentenza impugnata è
così riformata:
1. L'istanza è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 576.40
sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 500.– per
ripetibili.
II. Le
spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare da AP 1,
sono poste a carico di AO 1, che rifonderà
all'appellante fr. 1500.– per
ripetibili.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).