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Decisione

11.2021.152

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di passaggio

2 maggio 2023Italiano12 min

pretese nelle vie ordinarie davanti a un giudice munito di piena cognizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.152

Lugano,

2 maggio 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.165

(tutela giurisdizionale nei casi manifesti: divieto di posteggio e di

passaggio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 14 giugno 2021 da

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello del 5 novembre

2021 contro la sentenza emessa dal Pretore il

28 ottobre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario della

particella n. 80 RFD di __________ (1125 m²), sulla quale sorgono due edifici.

Il fondo beneficia di una “servitù d'uso posteggi” sulla attigua particella n. 841

RFD (9339 m²) di AO 1 (rogito 11 settembre 2015 n. 1522 del notaio R__________

D__________, __________). Nel 2019 il Municipio di __________, constatato che

il posteggio era abitualmente utilizzato, ma

era privo di regolare autorizzazione, ha invitato AP 1 a presentare una

domanda di costruzione. Costui ha ottemperato il 9 luglio 2019. Se non che, vista

l'opposizione di

AO 1 e del Dipartimento

del territorio (la particella n. 841 si trova in zona agricola), il Municipio

ha rifiutato il rilascio della licenza edilizia con decisione del 25 novembre

2019, intimando AP 1 un divieto di posteggio sulla particella n. 841.

Contro tale decisione AP 1 ha ricor­so al Consiglio di Stato, che il 17 marzo

2021 ha respinto l'impugnazione e ha conferma­to la decisione del Municipio.

Tale risoluzione è passata in giudicato.

B. Il 14 giugno 2021 AO

1 ha adito il Pretore del Distretto di Vallemaggia con un'istanza a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti perché impartisse a AP 1 – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – un divieto di posteggio sulla particel­la n. 841 e un

divieto di passaggio su tale particella per accedere alla particella n. 80. In

caso di violazione di tali ordini l'istante ha chiesto di comminare al

convenuto una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni inosservanza. Invitato dal Pretore a presentare

osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 25

giugno 2021 di respingere l'istanza. Con replica spontanea del 16 luglio 2021 AO

1 ha ribadito la propria richiesta, sollecitando inoltre la cancellazione della

“servitù d'uso posteggi” e l'immediata

sospensione del diritto di posteggio. Il convenuto non ha duplicato. Non

risulta che il Pretore abbia indetto un dibattimento finale.

C. Statuendo con

sentenza del 28 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, decidendo

quanto segue:

1.1 È ordinato a AP 1, __________, un divieto di

posteggio sulla particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.

1.2 È ordinato a AP 1, __________, il divieto di

passaggio tra la particella n. 80 RFD di __________ di sua proprietà e la

particella n. 841 RFD di __________ di proprietà di AO 1.

1.3 Gli ordini che precedono sono impartiti sotto

comminatoria dell'art. 292 CP, secondo cui “chiunque

non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un

funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente

articolo, è punito con la multa”.

1.4 In caso di violazione degli ordini di cui ai

punti 1.1 e 1.2 viene ordinata una multa disciplinare di fr. 50.– per ogni violazione.

Sulla

richiesta di cancellare la “servitù d'uso posteggi” il Pretore non ha

formalmente statuito, limitandosi a respingere la doman­da nella motivazione

della sentenza. Le spese processuali

di fr. 576.40 sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di

rifondere all'istante fr. 500.–

per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 5 novembre 2021 in cui chiede di riformare il

giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni

del 7 dicembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica spontanea del 17 dicembre 2021 e duplica

spontanea del 17 gennaio 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC) sono

impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha fissato tale valore, nella sentenza

impugnata, in fr. 50 000.–. L'appellante

lo contesta, ma non dice a quan­to esso ammonterebbe (nelle cause di vicinato

il valore litigioso è – come

ricorda il Pretore – quello

che i diritti in questione hanno per il fondo dominante o il deprezzamento che

essi causerebbero al fondo serviente, se esso è maggiore). Al riguardo non

giova dunque attardarsi. Quanto alla

tempestività del ricorso, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al

patrocinatore del convenu­to il 29 ottobre 2021 (traccia degli invii n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 5 novembre 2021, l'appello in esame è pertanto

ricevibile. AP 1 chiede a questa Camera di estromettere dall'incarto la duplica

spontanea presentata il 17 gennaio 2022 da AO 1 siccome tardiva. La questione è ininfluente, la duplica

non contenendo argomenti di rilievo ai fini del giudizio.

2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riassunto

anzitutto i criteri che disciplinano una tutela giurisdizionale nei casi

manifesti (art. 257 CPC) e ha ravvisato nella fattispecie un'azione negatoria.

Ciò premesso, egli ha accertato che in concreto AO 1 non contesta la validità della “servitù

d'uso posteg­gi”, ma che AP 1 non

può valersi di tale diritto perché il Municipio di __________ gli ha vietato

esplicitamente il parcheggio sulla particella n. 841 e a tale divieto è

vincolato anche il giudi­ce civile per il

principio dell'unità dell'ordinamento giuridico. D'altro lato – ha continuato

il Pretore – AO 1 non ha tardato ad

agire nei confronti di AP 1 dopo avere appurato l'esistenza del divieto

amministrativo. Così – egli ha soggiunto – la “servitù d'uso

posteggi” è ormai priva di efficacia e parcheggiando il veicolo sull'area

gravata il convenuto provoca “un'ingeren­za” nei confronti dell'istan­te. A suo

avviso la richiesta di pronunciare un divieto di parcheggio è di conseguenza

fondata.

Quanto

alla richiesta di cancellare la servitù, il Pretore ha rilevato che il

convenuto non ha mai manifestato la volontà di rinunciare al diritto o ha denotato

una perdita d'interesse al medesimo. Inoltre nel caso in cui la particella n. 841

fosse tolta dalla zona agricola AP 1 potrà ripresentare una domanda di

costruzione per i posteggi. Per il Pretore la divisata cancellazione quindi non

si giustifica.

Riguardo

infine al postulato divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la

particella n. 841 RFD il Pretore ha ritenuto trattarsi dell'accesso attraverso

una porta “sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che si affaccia

sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” e che consente di

raggiungere le automobili posteggiate. In mancanza di una servitù di passo

iscritta sull'area del parcheggio – ha continuato il Pretore – AP 1 non può tuttavia accedere al fondo

dell'istante per raggiunge­re le automobili senza esercitare la “servitù

d'uso posteg­gi” in modo diverso dal suo scopo. Onde il divieto impartitogli di

passare tra la particella n. 80 e la particella n. 841.

3. Il

giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura

sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamen­te

comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili”

se possono essere accertati senza indugio e sen­za troppe spese. Incombe

all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La

mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26

consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per

principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori

siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura”

(art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Una situazione

giuridica è “chiara” (ovvero “liquida”) se, sulla base di dottrina e giurispru­denza

invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione

della legge e conduca a un risultato univoco (principi richiamati da ultimo in:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2021.117 del 29 novembre 2022 consid. 8). Ove non

soccorrano simili requisiti l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi

manifesti va dichiarata inammissibile, libero l'istante di far valere le sue

pretese nelle vie ordinarie davanti a un giudice munito di piena cognizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26

giugno 2020 consid. 7).

4. Nel

caso specifico il Pretore ha ravvisato – come detto – un'azio­ne negatoria

(impostazione di cui AO 1 dà atto: osservazioni all'appello, pag. 2 n. 2) e una

turbativa della proprietà (art. 641 cpv. 2 CC) consistente nell'esercizio della “servitù d'uso

posteggi” in spregio di una decisione presa dall'autorità amministrativa. Ne ha

dedotto che ciò giustifica un divieto di posteggio impartito dal giudice

civile. In realtà la questione è più delicata. Quella che il Pretore chiama “ingerenza”

non è infatti una turbativa della proprietà qualsiasi, ma la disattenzione di

un ordine preciso impartito dal Municipio di __________. E, come questa Camera

ha avuto modo di accertare anni addietro, di regola le decisioni emanate da

autorità amministrative vanno eseguite dalle stesse autorità amministrative,

non dal giudice civile (RtiD I-2005 pag. 738; si veda oggi l'art. 56 cpv. 1

LPAmm, identico al vecchio art. 34 cpv. 1).

Il Pretore evo­ca “il principio dell'unità

dell'ordinamento giuridi­co”, ma tale precetto sta a significare che una

servitù legale – in particolare di accesso necessario – non può essere

accordata in manifesta contraddizio­ne con norme del diritto

pubblico, in specie del piano regolatore (RtiD I-2016 pag. 631 n. 12c; cfr.

Considerandi

anche: I CCA, senten­za inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 7d), non

che spetti al giudice civile far rispettare anche decisioni emanate da autorità

amministrative. Nella fattispecie la competenza del Pretore per ordinare nel

quadro di un'azione negatoria un divieto di posteggio in base a una decisione

del Comune di __________ non può quindi ritenersi “liquida”, fondata su dottrina e giurispru­denza invalse. Ciò

ostava già di primo acchito a una tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

5.

Riguardo

al divieto di passaggio tra la particella n. 80 RFD e la contigua particella n.

841.

RFD la situazione è ancor meno chia­ra. Intanto non è dato di capire dove

sia esattamente “la porta sita sul lato est della proprietà del signor AP 1 che

si affaccia sul prato a scopo agricolo di proprietà dell'istante” cui accenna

il Pretore. Si trattasse di un varco a confine tra i due fondi, invano se ne

cercherebbe traccia nella planimetria agli atti. Ma soprattutto non è dato di

comprendere come AP 1 potrebbe salire e scendere dall'automobile senza mettere

piede sull'area della particella n. 841 gravata dalla servitù di

posteggio. Può darsi che il passaggio cui si riferisce AO 1 consista non nel

transito diretto da un fondo all'altro, bensì lungo un altro percorso. Nulla è

dato di sapere però al proposito. Nebulosa, la richiesta dell'istante era quindi

tutt'altro che univoca. Su questo punto l'accoglimento di una tutela

giurisdizionale nei casi manifesti non poteva nemmeno entrare in

considerazione.

6.

Se

ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Le spese dell'attuale giudizio

seguono così la soccombenza del-l'attore (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale

rifonderà al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul

piano federale contro la decisione odierna (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge secondo il

Pretore la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto, nel

senso che la sentenza impugnata è

così riformata:

1. L'istanza è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 576.40

sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 500.– per

ripetibili.

II. Le

spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare da AP 1,

sono poste a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 1500.– per

ripetibili.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).