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Decisione

11.2021.156

Privilegio degli artigiani ed imprenditori: condizioni (oggettiva e soggettiva) ed estensione del privilegio

12 dicembre 2023Italiano21 min

la particella n. 595 RFD di __________, sezione di __________ (505 m²), a quel tempo inedificata e

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.156

Lugano

12 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2019.8 (ipoteca legale: privilegio degli artigiani

e imprenditori) della Pretura del

Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 settembre 2019 da

AP 1

(patrocinata

dall' PA 1)

contro

AO 1

(patrocinata

dall' PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 15 novembre 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 13 ottobre 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. O__________ B__________

ha acquistato il 7 maggio 2012 per fr. 116 000.–

la particella n. 595 RFD di __________, sezione di __________ (505 m²), a quel tempo inedificata e

libera da ipoteche. Il 24 ottobre 2012 egli ha ottenuto dalla Banca AO 1 un

credito di costruzione di fr. 550 000.–

volto a finanziare l'edificazione di una casa bifamiliare per un investimento

complessivo preventivato in fr. 850 000.–,

garantito da una cartella ipotecaria registrale di pari importo costituita dal

proprietario. La AP 1, che ha eseguito le opere di tinteggia-tura e isolamento

termico su tale fondo, ha emesso il 10 giugno 2014 due fatture di fr. 85 000.– complessivi da cui risultava un saldo in suo favore, dedotti acconti per

fr. 40 000.–, di fr. 45 000.–.

Adito dalla ditta, con decisione del 12 settembre 2014 il Pretore del Distretto

di Riviera ha ordinato l'iscrizione in via provvisoria di un'ipoteca legale

degli artigiani e imprenditori per fr. 45 000.–

oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2014.

B. Nel frattempo, il 28

aprile 2014, O__________ B__________ è deceduto. Con decreto del 19 dicembre

2014 il Pretore del Distretto di Bellinzo­na, preso atto della rinuncia di

tutti gli eredi alla successione, ha disposto

la liquidazione dell'eredità giacente per via di fallimento. All'Ufficio dei fallimenti di Bellinzona sono

stati notificati, tra gli altri, un credito di fr. 629 479.15 da parte della Banca AO 1 e uno di fr. 55 250.–

(fr. 45 000.– con interessi del 5% dal 12

settembre 2014) da parte della AP 1. Il

29 gennaio 2019 la particella n. 595 RFD è stata oggetto di realizzazione

forzata ed è stata aggiudicata ai pubblici incanti per fr. 800 000.–.

In base allo stato di riparto, del 18 giugno

2019, l'Ufficio dei fallimenti ha assegnato il provento dell'asta

pubblica (comprese le pigioni nel frattempo incassate) di complessivi fr. 864

862.95, già dedotte le spese di realizzazione. La Banca AO 1 ha ottenuto così fr.

629 479.15 e la AP 1 fr. 34 342.87. Quest'ultima ha registrato di conseguenza uno scoperto di fr. 20 907.13

(fr. 55 250.– meno fr. 34 342.87). Contestualmente

l'Ufficio ha assegnato alla AP 1 un termine di dieci giorni per promuovere l'azione tendente al

riconoscimen­to del diritto di essere pagata sul ricavo assegnato ai creditori

pignoratizi anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF).

C. Il 15 luglio 2019 la AP

1 ha convenuto la Banca AO 1 per un tentativo di conciliazione davanti al

Segretario assessore della Pretura del Distret­to di Riviera al fine di fare

accertare il suo diritto a “essere paga­ta sull'importo di ricavo” spettante

alla convenuta e di sospendere fino a definizione della procedura “il riparto

delle som­me

figuranti nello

stato di riparto a seguito di realizzazione immobiliare del 18 giugno 2019”.

Decaduta infruttuosa la conciliazione, il 26 agosto 2019 il Segretario

assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese

processuali di fr. 40.– sono state poste a carico della ditta, riservata una

diversa regolamentazione in esito al giudizio di merito (inc. CM.2019.17).

D. La AP 1 ha adito il 6

settembre 2019 il Pretore del Distretto di Riviera per ottenere dal ricavo del

pubblico incanto fr. 20 907.13 con

interessi “fino a definizione della procedura”. Nelle sue osservazioni del

15 ottobre 2019 la Banca AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Al

dibattimento del 4 febbraio 2020 l'attrice ha riaffermato la propria domanda

sulla scorta di un memoriale scritto e la convenuta ha duplicato per iscritto.

Inoltre le parti hanno notificato prove e, così interpellate dal Pretore, hanno

concordato il valore del terreno in fr. 116 000.–. Nella sua duplica

dell'11 febbraio 2020 la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista.

L'istruttoria è

terminata il 17 marzo 2021 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 12 e 14 maggio 2021

esse hanno reiterato le rispettive posizioni.

E. Statuendo con sentenza del 13 ottobre 2021, il

Pretore ha respin­to la petizione. Le spese processuali di fr. 1000.– (comprese

quelle della procedura di conciliazione) sono state poste a carico dell'attrice,

tenuta a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 novembre

2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di vedere accolta

la sua petizione. Mediante osservazioni del 19 gennaio 2022 la Banca AO 1

conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura

semplificata (art. 243 segg.

CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugna­ta raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare della

pretesa fatta valere dell'attrice (fr. 20 907.13). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice

dell'attrice il 14 ottobre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli

atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il

termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 13 novembre 2021, salvo protrarsi

al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 15 novembre 2021, ultimo giorno

utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Se

nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani o imprenditori

subiscono una perdita, la differenza deve essere risarcita sulla quota del

ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del

suolo, in quanto tali creditori potevano riconoscere che la costituzione dei

loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani o imprenditori (art.

841.

cpv. 1 CC). Perché questi ultimi possano valersi del privilegio occorrono,

di conseguenza, due presupposti oggettivi e uno soggettivo: anzitutto il carico

ipotecario di grado anteriore alle ipoteche legali deve risultare superiore al

valore del fondo prima dell'inizio dei lavori (pri­ma condizione oggettiva);

inoltre l'uso del mutuo dev'essere stato stanziato ai creditori pignoratizi

anteriori per scopi estranei al finanziamento del­le opere che hanno conferito

un plusvalore al fondo o che sono andati a profitto di artigiani o imprenditori

in proporzioni diverse, creando una disparità di trattamento (seconda

condizione oggettiva). Infine, come condizione soggettiva, i creditori

pignoratizi di grado anteriore devono aver potuto riconoscere che la

costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani e imprenditori (sentenza del Tribunale

federale 5A_698/2015 del 28 settembre 2016 consid. 2.1 e 2.2). Dandosi

tali premesse, gli artigiani o imprenditori che si ritengono lesi nei loro

diritti possono agire nel termine loro impartito a norma dell'art. 117 cpv. 1

RFF (sospendendo così il riparto della somma realizzata in via di esecuzione) o

anche più tardi, nel termine di prescrizione ordinaria (senza più poter impedire tuttavia il riparto del provento:

Rep. 2000 pag. 186 consid. 1 con richiami; più di recente: I CCA,

sentenza inc. 11.2013.21 del 1° febbraio 2016 consid. 2).

Quanto all'estensione del

privilegio, esso dipende dal maggior valore che i lavori di costruzione hanno

conferito all'immobile. Proprio tale plusvalore, che consiste nella differenza

tra il provento dell'alienazione e il valore del fondo (al momento della realizzazione

forzata) se non fossero stati eseguiti i lavori in questione, va destinato a

coprire le perdite degli artigiani e imprenditori. Nel caso in cui il citato

valore non basti per coprire l'insieme delle perdite, ogni artigiano o

imprenditore riceve una quota proporzionale al contributo da egli dato alla

formazione del maggior valore. La percentuale – uguale per tutti – risulterà

dal rapporto fra il maggior valore e l'ammontare totale dei costi di

costruzione, compresi quelli d'architetto e quelli per la fornitura dei

materiali (Rep. 2000 pag. 188 consid. 1 in fine; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 378

n. 4596; Bovey in: Commentaire

romand, CC II, Basilea 2016, n. 23 segg. ad art. 841). La quota di ogni

artigiano o imprenditore, inoltre, non aumenta per il fatto che altri non

abbiano promosso causa (Steinauer,

op. cit., pag. 379 n. 4598; Thurnherr

in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 21 ad art. 841).

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, verificata la legittimazione attiva della AP 1,

ha accertato che il diritto di pegno in favore della convenuta aveva gravato

l'immobile per un valore superiore a quello che il fondo aveva prima dei lavori

di costruzione. Inoltre, sebbene il credito sia stato utilizzato correttamen­te,

ovvero solo per scopi che hanno contribuito al maggior valore del fondo, il

primo giudice ha constatato che la ditta attrice ha ricevuto acconti in una

percentuale inferiore (meno del 50%) rispetto al rapporto fra il plusvalore

dell'edificio al momento della realizzazione forzata e la somma delle

rivendicazioni dei costruttori (pari al 61%) in violazione del principio della

parità di trattamento degli artigiani e imprenditori. A suo parere, pertanto,

le due condizioni oggettive sono adempiute.

Il

Pretore ha appurato in seguito che il debitore aveva comunicato alla banca che

il credito concesso, insieme con la liquidità, sarebbe stato sufficiente per

pagare tutti i costi di costruzione. Ciò posto, egli ha constatato che

l'istituto bancario aveva saldato le fatture e le richieste di acconto degli

artigiani prima con dena­ro messo a disposizione dal debitore e poi con il

credito di costruzio­ne, vigilando altresì sull'avanzamento dei lavori anche con

visite di cantiere. Il primo giudice ha considerato inoltre che il progetto

edilizio era semplice, che i costi di costruzione preventivati erano inferiori

a fr. 800 000.–, che il capitale

messo a disposizione dal debitore era, unitamente al credito di costruzione,

sufficiente per farvi fronte, che il debitore aveva assicurato la copertura di

eventuali sorpassi di spesa, che la diligenza adottata dalla banca era conforme

alle direttive interne e, infine, che gli acconti versati all'attrice (fr. 40 000.–) erano congrui rispetto alla spesa

preventivata (fr. 45 000.–). Per

contro, egli ha notato che la ditta aveva emesso la fattura solo nel mese di

giugno 2014, esponendo più del doppio degli acconti chiesti pochi mesi prima.

In definitiva, per il Pretore, non sussistono elementi per imputare negligen­za

alla convenuta, onde la reiezione della petizione per difetto della condizione

soggettiva.

4.

L'appellante

contesta quest'ultima conclusione sostenendo che la banca ha agito senza la

dovuta prudenza, causandole un danno. Ricordato che da un creditore

professionale la cautela richiesta è accresciuta, essa rimprovera alla

convenuta di esser­si accomodata delle informazioni rilasciate dal debitore, di

essersi accontentata di un preventivo di massima senza chiedere preventivi

definitivi e di essere stata al corrente della limitata disponibilità economica

del debitore dopo l'uso dei mezzi propri. Essa dubita così che la banca, in

assenza dei preventivi definitivi, po-tes­se vigilare efficacemente sull'avanzamento

dei lavori, tant'è che essa nemmeno ha prodotto rapporti di visite al cantiere,

ma solo quattro fotografie scattate lo stesso giorno. Quanto alla deposizione

del funzionario bancario sulle rassicurazioni del debitore e sulle ispezioni

del cantiere, essa non ha alcuna valenza probatoria, non essendosi costui

occupato direttamente della pratica. Infine, epiloga l'attrice, a fronte di

offerte per complessivi fr. 87 245.–,

accettate dal committente nei mesi di novembre e dicembre 2013 (importo finanche

inferiore alla fattura finale di fr. 85 000.–),

la convenuta aveva tutto il tempo per accertarsi del superamento del

preventivo.

5.

L'istituto

bancario obietta che la diligenza va apprezzata in base alle stime conosciute

al momento della costituzione del pegno, di modo che nella fattispecie non si

poteva pretendere una valutazione sulla scorta di preventivi aggiornati. Essa

soggiunge che prima dell'esaurimento del credito di costruzione nessuno le ave­va

comunicato il superamento del preventivo iniziale, mentre da parte sua essa si

è attenuta alle direttive interne versando tutti gli acconti richiesti, i quali

per altro coprivano oltre i due terzi delle spese preventivate per le opere di

tinteggio e gessatura. Ad ogni modo la banca rimprovera al Pretore di avere erroneamente

ravvisato l'adempimento delle due condizioni oggettive. Intanto, a suo avviso,

non si può oggettivamente sostenere che la concessione di un credito di

costruzione di fr. 550 000.–, dopo l'uso

dei mezzi propri del proprietario (fr. 300 000.–),

ha superato il valore del fondo, “tenendo conto del fatto che lo stesso

aumentava con i lavori eseguiti finanziati solo nella seconda parte (dopo l'uso

dei mezzi propri) dalla Banca”. Inoltre essa adduce di avere pagato

integralmente, il 21 febbraio 2014, “il 100% di quanto chiesto dalla ditta”,

ragione per cui se la medesima aveva eseguito opere per un importo maggiore

avrebbe dovuto chiedere ulteriori acconti. Senza dimenticare, essa conclude,

che con la morte del proprietario, il quale le aveva comunicato la

disponibilità di pagare con mezzi propri l'eventuale superamento dei costi, ha

impedito il consolidamento del credito. Per evitare rischi la banca ha chiesto ad

ogni modo di assicurare definitivamente l'immobile a comprova della fine dei

lavori, ciò che è avvenuto prima del decesso del proprietario.

6.

Relativamente

alla condizione soggettiva, il creditore pignoratizio anteriore può invocare la

propria buona fede solo nella misura in cui questa è compatibile con

l'attenzione che gli imponevano le circostanze. E tale attenzione va esaminata

sia al momento della costituzione del pegno sia al momento dell'utilizzazione

del cre-dito da esso garantito (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a e 5b; Bovey, op. cit., n. 21 ad art. 841 CC).

La condizione soggettiva deve quindi essere adempiuta –

cumulativamente – in entrambi momenti (Ermotti,

La banque face à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – crédit de

construction et surveillance du chantier, Friburgo 2012, pag. 95 n. 169). La

concessione del prestito garantito da pegno immobiliare sotto forma di credito

di costruzione non basta per escludere una negligenza dell'istituto

finanziatore, il quale deve vegliare non solo a che il finanziamento sia

destinato unicamente all'edificazione del fondo gravato, ma anche che tali

mezzi siano usati rispettando la parità di trattamento degli artigiani e

imprenditori (DTF 115 II 140 consid. 4;

Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 4576; Thurnherr,

op. cit., n. 20 ad art. 841 CC; Bovey,

op. cit., n. 19 ad art. 841 CC; v. anche Schuma­cher/Rey,

Das Bauhandwerk­pfandrecht, 4ª edizio­ne, pag. 666 n. 2069).

a) Premesso

che la diligenza richiesta da un creditore professionale, come una banca, è da

apprezzare con maggior rigore (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 373 n. 4580),

ove intenda concedere un credito di costruzione l'istituto bancario deve dispor­re,

quanto meno, dei piani di costruzione e di preventivi dei costi elaborati da

artigiani o imprenditori oppure da un architetto incaricato dal proprietario

del fondo (Ermot­ti, op. cit.,

pag. 184 n. 400 segg.; Steinauer,

op. cit., pag. 374 n. 4583; Pfister-Ineichen,

Das Vorrecht nacht Art. 841 ZGB und die Haftung der Bank als

Vorgangsgläubigerin, Friburgo 1991, pag. 48 con richiami). Dandosi più

artigiani e imprenditori incaricati direttamente dal proprietario del fondo, la

documentazione da presentare all'istituto bancario dovrebbe comprendere il

preventivo descrittivo di ognuno di loro, sicché la somma delle mercedi così

preventivate costituisce il costo totale dei lavori (Ermot­ti, op. cit., pag. 196 n. 420).

b) Nella

fattispecie è incontestato che l'ammontare del pegno immobiliare era superiore

al valore del fondo prima dell'edificazione. Ricordato ciò, in vista della

concessione del credito di costruzione agli atti figura unicamente che a quel

momen­to la convenuta era in possesso soltanto del preventivo elaborato dallo

studio d'ingegneria G__________ SA di __________ nel documento di “richiesta di

credito” del giugno 2012 (doc. 10; doc. III richiamato). Che tale preventivo

sia stato allestito sulla base di offerte inoltrate da artigiani o imprenditori

non è preteso neppure dalla convenuta. Né tra la documentazione da essa prodotta

si annoverano altri documenti sull'ammontare dei costi preventivati (doc. III

richiamati). La direzione dei lavori, inoltre, non è stata affidata a quello

studio d'ingegneria, ma è stata effettuata direttamente dal proprietario,

tant'è che gli “ordini di pagamento” sono stati firmati dal debitore sia quale

“committente della costruzione” sia quale “architetto” (nel fascicolo doc. III

richiamato; deposizione di S__________ C__________ del 28 gennaio 2021: verbali.

pag. 3). Nelle circostanze descritte la documentazione raccolta dalla banca,

limitata a un preventivo di massima, non appare sufficiente alla luce delle

esigenze prescritte a un creditore professionale.

c) Né

l'istituto bancario ha dimostrato maggiore diligenza al momento di elargire il

credito, ove si pensi che mere assicurazioni del debitore sulla copertura con

propri mezzi in caso di superamento dei costi preventivati non sgravano la

banca da eventuali responsabilità (Ermotti,

op. cit., pag. 97 n. 172). Almeno a quel momento la banca avrebbe dovuto essere

in possesso di preventivi dettagliati, cioè allestiti sulla base di offerte

vincolanti degli artigiani e imprenditori. Certo, un preventivo del genere non

è una garanzia contro i sorpassi di spesa, ma costituisce lo strumento necessario

che permette poi alla banca di vigilare affinché gli acconti versati a ogni

artigiano corrispondano all'effettivo avanzamento dei lavori e, in caso di

sorpassi del preventivo, di stanziare il credito con estrema prudenza (DTF 115

II 144 consid. 6b; Stei­nauer, op.

cit., pag. 374 n. 4585; Ermotti,

op. cit., pag. 98 n. 173).

In

mancanza di simile documentazione, poco importa che nessuno abbia comunicato

per tempo alla banca il superamento del preventivo iniziale. Quanto alle visite

sul cantiere, che parrebbero essersi limitate a due (fotografie nel fascicolo

doc. III richiamato; deposizione di S__________ C__________, loc. cit.), non è

dato a divedere come queste potessero permettere di vigilare sul rispetto della

parità di trattamento nel versamento di acconti agli artigiani alla luce del

reale avanzamento dei lavori (sull'esigenza: Bovey,

op. cit., n. 22 ad art. 841 CC). Riguardo alle direttive dell'istituto

bancario, infine, non si sa concretamente in che cosa consistano i controlli

“semplificati” prescritti in casi analoghi (doc. 9, punto 2.8.9). Ad ogni modo

esse non sono opponibili ai terzi, segnatamente agli artigiani e agli

imprenditori che possono valersi del privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC. In

circostanze del gene­re, contrariamente all'opinione del Pretore, la condizione

soggettiva per riconoscere il privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC risulta

adempiuta.

7.

Sta

di fatto che l'appello non si esaurisce in questi termini. Come si è visto,

nelle osservazioni all'appello la banca contesta gli accertamenti del Pretore

in merito all'adempimento delle due condizioni oggettive. Il che è lecito,

nella risposta all'appello la parte appellata potendo esporre argomenti che

dimostrano, nonostan­te la fondatezza delle censure sollevate dall'appellante o

in deroga alle constatazioni o all'applicazione del diritto figuranti nella

sentenza di primo grado, che questa è – almeno in parte – corretta nel risultato (sentenza del Tribunale

federale 4A_34/2019 del 15 aprile 2020 consid. 2.3).

a) Relativamente

all'adempimento della prima condizione oggettiva, le obiezioni della banca non

possono trovare ascolto. Basti ricordare che tale condizione è adempiuta quando

il carico ipotecario di grado

anteriore alle ipoteche legali è superiore

al valore del fondo prima dell'inizio dei lavori (Steinauer, op. cit., pag. 369 n.

4572.

con rinvii). In concreto risulta dagli atti

che il valore venale del terreno, acquistato per fr. 116 000.– (doc. 2), è stato stimato in

fr. 164 125.– (doc. 13), che la

convenuta ha concesso un credito di costruzione di fr. 550 000.– (doc. 4) e che dalla realizzazione essa

ha ottenuto un dividendo di fr. 629 479.15

(doc. B nell'inc. CM.2019.14). Anche tenuto conto del fatto che nell'operazione

immobiliare il proprietario ha investito fondi propri per fr. 300 000.–, finanzian­do quindi direttamente non

solo l'acquisto del terreno, ma anche lavori

di costruzione per fr. 184 000.– prima che la ban­ca

iniziasse a erogare i fondi del credito di costruzione, il cari­co ipotecario

di grado anteriore in capo alla convenuta (fr. 629 479.15) è senz'altro superiore non solo al

valore della particella inedificata (fr. 164 125.–),

ma anche a quello della stessa con le opere finanziate direttamente dal

debitore (per fr. 184 000.–). La

prima condizione oggettiva è quindi adempiuta, fermo restando che l'istituto

bancario non può computare anche il valore delle opere finanziate con il

credito di costruzione dopo l'inizio dei lavori.

b) Quanto

alla seconda condizione oggettiva, contrariamente a quanto ha accertato il

Pretore l'attrice non può lamentare invece di avere subìto una perdita per la

circostanza che il credito di costruzione può essere stato erogato in

violazione del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprendi-tori

(Steinauer, op. cit., pag. 371 n.

4574.

e 4576 con riman­di). E ciò non perché, come sostiene la banca, la fattura

della ditta non sia stata oggetto di liquidazione, giacché la perdita del­l'artigiano

va determinata sulla base dello stato di riparto,

l'esistenza

e l'ammontare delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori non potendo

più essere messe in discussione nella procedura relativa al privilegio

dell'art. 841 cpv. 1 CC (Thurnherr, op. cit., n. 12 ad

art. 841 CC; Schuma­cher/Rey,

op. cit., pag. 678 n. 2099). E nemmeno perché la convenuta ha versato l'integrità

degli acconti richiesti, bensì per il fatto che l'attrice non ha percepito una

percentuale del suo credito inferiore a quella che le sarebbe spettata in virtù

del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprenditori.

c) Rammentato

che, come detto, l'estensione del privilegio dipende dal maggior valore che i

lavori di costruzione hanno conferito all'immobile in rapporto all'ammontare

totale dei costi di costruzione, compresi quelli d'architetto e quelli per la

fornitura dei materiali, nel caso in esame il Pretore ha accertato – senza che

le parti muovano contestazioni – che tale percentuale di copertura ammonta al

61.7% (sentenza impugnata, consid. 2). E dagli atti risulta che l'attrice ha

ricevuto una quota superiore rispetto al suo credito, giacché oltre agli

acconti per fr. 40 000.–

computati dal Pretore, occorre tenere conto del dividendo di fr. 34 342.67 percepito in esito alla realizzazione

forzata del fondo, per complessivi fr. 74 342.67

(doc. B nell'inc. CM.2019.14; Steinauer,

op. cit., pag. 379 n. 4601; analogamente: Rep. 2000 pag. 189 consid. 2 in

fine). Considerato che la ditta attrice ha fatturato prestazioni per un totale

di fr. 85 000.– (doc. E) e che,

dedotti gli acconti di fr. 40 000.–

(doc. E), essa ha ottenuto l'iscrizio­ne di un'ipoteca legale provvisoria di

fr. 45 000.– per un credito

riconosciuto nello stato di riparto di fr. 55 250.–

inclusi gli interessi moratori (doc. B nell'inc. CM.2019.14), nel comples­so

essa ha già riscosso il 78.05% del suo credito consideran­do gli interessi di

mora (fr. 74 342.67 di fr. 95 250.–), rispettivamente l'87.46% escludendo tali interessi (fr. 74 342.67 di fr. 85 000.–).

In circostanze siffatte essa non può dunque vantare altre pretese in virtù

dell'art. 841 cpv. 1 CC. Ne segue che, nel risultato, il giudizio impugnato

resiste alla critica. L'appello è destinato perciò all'insuccesso.

8.

Le spese del

giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

La convenuta, che ha formulato

osservazioni

all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per

ripetibili.

9.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1) non raggiunge manifestamente

la soglia dei fr. 30 000.– per un ricor­so

in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).