11.2021.156
Privilegio degli artigiani ed imprenditori: condizioni (oggettiva e soggettiva) ed estensione del privilegio
12 dicembre 2023Italiano21 min
la particella n. 595 RFD di __________, sezione di __________ (505 m²), a quel tempo inedificata e
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Incarto n.
11.2021.156
Lugano
12 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2019.8 (ipoteca legale: privilegio degli artigiani
e imprenditori) della Pretura del
Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 settembre 2019 da
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall' PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 15 novembre 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 13 ottobre 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. O__________ B__________
ha acquistato il 7 maggio 2012 per fr. 116 000.–
la particella n. 595 RFD di __________, sezione di __________ (505 m²), a quel tempo inedificata e
libera da ipoteche. Il 24 ottobre 2012 egli ha ottenuto dalla Banca AO 1 un
credito di costruzione di fr. 550 000.–
volto a finanziare l'edificazione di una casa bifamiliare per un investimento
complessivo preventivato in fr. 850 000.–,
garantito da una cartella ipotecaria registrale di pari importo costituita dal
proprietario. La AP 1, che ha eseguito le opere di tinteggia-tura e isolamento
termico su tale fondo, ha emesso il 10 giugno 2014 due fatture di fr. 85 000.– complessivi da cui risultava un saldo in suo favore, dedotti acconti per
fr. 40 000.–, di fr. 45 000.–.
Adito dalla ditta, con decisione del 12 settembre 2014 il Pretore del Distretto
di Riviera ha ordinato l'iscrizione in via provvisoria di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori per fr. 45 000.–
oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2014.
B. Nel frattempo, il 28
aprile 2014, O__________ B__________ è deceduto. Con decreto del 19 dicembre
2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto della rinuncia di
tutti gli eredi alla successione, ha disposto
la liquidazione dell'eredità giacente per via di fallimento. All'Ufficio dei fallimenti di Bellinzona sono
stati notificati, tra gli altri, un credito di fr. 629 479.15 da parte della Banca AO 1 e uno di fr. 55 250.–
(fr. 45 000.– con interessi del 5% dal 12
settembre 2014) da parte della AP 1. Il
29 gennaio 2019 la particella n. 595 RFD è stata oggetto di realizzazione
forzata ed è stata aggiudicata ai pubblici incanti per fr. 800 000.–.
In base allo stato di riparto, del 18 giugno
2019, l'Ufficio dei fallimenti ha assegnato il provento dell'asta
pubblica (comprese le pigioni nel frattempo incassate) di complessivi fr. 864
862.95, già dedotte le spese di realizzazione. La Banca AO 1 ha ottenuto così fr.
629 479.15 e la AP 1 fr. 34 342.87. Quest'ultima ha registrato di conseguenza uno scoperto di fr. 20 907.13
(fr. 55 250.– meno fr. 34 342.87). Contestualmente
l'Ufficio ha assegnato alla AP 1 un termine di dieci giorni per promuovere l'azione tendente al
riconoscimento del diritto di essere pagata sul ricavo assegnato ai creditori
pignoratizi anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF).
C. Il 15 luglio 2019 la AP
1 ha convenuto la Banca AO 1 per un tentativo di conciliazione davanti al
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera al fine di fare
accertare il suo diritto a “essere pagata sull'importo di ricavo” spettante
alla convenuta e di sospendere fino a definizione della procedura “il riparto
delle somme
figuranti nello
stato di riparto a seguito di realizzazione immobiliare del 18 giugno 2019”.
Decaduta infruttuosa la conciliazione, il 26 agosto 2019 il Segretario
assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese
processuali di fr. 40.– sono state poste a carico della ditta, riservata una
diversa regolamentazione in esito al giudizio di merito (inc. CM.2019.17).
D. La AP 1 ha adito il 6
settembre 2019 il Pretore del Distretto di Riviera per ottenere dal ricavo del
pubblico incanto fr. 20 907.13 con
interessi “fino a definizione della procedura”. Nelle sue osservazioni del
15 ottobre 2019 la Banca AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Al
dibattimento del 4 febbraio 2020 l'attrice ha riaffermato la propria domanda
sulla scorta di un memoriale scritto e la convenuta ha duplicato per iscritto.
Inoltre le parti hanno notificato prove e, così interpellate dal Pretore, hanno
concordato il valore del terreno in fr. 116 000.–. Nella sua duplica
dell'11 febbraio 2020 la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista.
L'istruttoria è
terminata il 17 marzo 2021 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 12 e 14 maggio 2021
esse hanno reiterato le rispettive posizioni.
E. Statuendo con sentenza del 13 ottobre 2021, il
Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 1000.– (comprese
quelle della procedura di conciliazione) sono state poste a carico dell'attrice,
tenuta a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 novembre
2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di vedere accolta
la sua petizione. Mediante osservazioni del 19 gennaio 2022 la Banca AO 1
conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura
semplificata (art. 243 segg.
CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare della
pretesa fatta valere dell'attrice (fr. 20 907.13). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice
dell'attrice il 14 ottobre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli
atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il
termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 13 novembre 2021, salvo protrarsi
al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 15 novembre 2021, ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Se
nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani o imprenditori
subiscono una perdita, la differenza deve essere risarcita sulla quota del
ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del
suolo, in quanto tali creditori potevano riconoscere che la costituzione dei
loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani o imprenditori (art.
841.
cpv. 1 CC). Perché questi ultimi possano valersi del privilegio occorrono,
di conseguenza, due presupposti oggettivi e uno soggettivo: anzitutto il carico
ipotecario di grado anteriore alle ipoteche legali deve risultare superiore al
valore del fondo prima dell'inizio dei lavori (prima condizione oggettiva);
inoltre l'uso del mutuo dev'essere stato stanziato ai creditori pignoratizi
anteriori per scopi estranei al finanziamento delle opere che hanno conferito
un plusvalore al fondo o che sono andati a profitto di artigiani o imprenditori
in proporzioni diverse, creando una disparità di trattamento (seconda
condizione oggettiva). Infine, come condizione soggettiva, i creditori
pignoratizi di grado anteriore devono aver potuto riconoscere che la
costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani e imprenditori (sentenza del Tribunale
federale 5A_698/2015 del 28 settembre 2016 consid. 2.1 e 2.2). Dandosi
tali premesse, gli artigiani o imprenditori che si ritengono lesi nei loro
diritti possono agire nel termine loro impartito a norma dell'art. 117 cpv. 1
RFF (sospendendo così il riparto della somma realizzata in via di esecuzione) o
anche più tardi, nel termine di prescrizione ordinaria (senza più poter impedire tuttavia il riparto del provento:
Rep. 2000 pag. 186 consid. 1 con richiami; più di recente: I CCA,
sentenza inc. 11.2013.21 del 1° febbraio 2016 consid. 2).
Quanto all'estensione del
privilegio, esso dipende dal maggior valore che i lavori di costruzione hanno
conferito all'immobile. Proprio tale plusvalore, che consiste nella differenza
tra il provento dell'alienazione e il valore del fondo (al momento della realizzazione
forzata) se non fossero stati eseguiti i lavori in questione, va destinato a
coprire le perdite degli artigiani e imprenditori. Nel caso in cui il citato
valore non basti per coprire l'insieme delle perdite, ogni artigiano o
imprenditore riceve una quota proporzionale al contributo da egli dato alla
formazione del maggior valore. La percentuale – uguale per tutti – risulterà
dal rapporto fra il maggior valore e l'ammontare totale dei costi di
costruzione, compresi quelli d'architetto e quelli per la fornitura dei
materiali (Rep. 2000 pag. 188 consid. 1 in fine; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 378
n. 4596; Bovey in: Commentaire
romand, CC II, Basilea 2016, n. 23 segg. ad art. 841). La quota di ogni
artigiano o imprenditore, inoltre, non aumenta per il fatto che altri non
abbiano promosso causa (Steinauer,
op. cit., pag. 379 n. 4598; Thurnherr
in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 21 ad art. 841).
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, verificata la legittimazione attiva della AP 1,
ha accertato che il diritto di pegno in favore della convenuta aveva gravato
l'immobile per un valore superiore a quello che il fondo aveva prima dei lavori
di costruzione. Inoltre, sebbene il credito sia stato utilizzato correttamente,
ovvero solo per scopi che hanno contribuito al maggior valore del fondo, il
primo giudice ha constatato che la ditta attrice ha ricevuto acconti in una
percentuale inferiore (meno del 50%) rispetto al rapporto fra il plusvalore
dell'edificio al momento della realizzazione forzata e la somma delle
rivendicazioni dei costruttori (pari al 61%) in violazione del principio della
parità di trattamento degli artigiani e imprenditori. A suo parere, pertanto,
le due condizioni oggettive sono adempiute.
Il
Pretore ha appurato in seguito che il debitore aveva comunicato alla banca che
il credito concesso, insieme con la liquidità, sarebbe stato sufficiente per
pagare tutti i costi di costruzione. Ciò posto, egli ha constatato che
l'istituto bancario aveva saldato le fatture e le richieste di acconto degli
artigiani prima con denaro messo a disposizione dal debitore e poi con il
credito di costruzione, vigilando altresì sull'avanzamento dei lavori anche con
visite di cantiere. Il primo giudice ha considerato inoltre che il progetto
edilizio era semplice, che i costi di costruzione preventivati erano inferiori
a fr. 800 000.–, che il capitale
messo a disposizione dal debitore era, unitamente al credito di costruzione,
sufficiente per farvi fronte, che il debitore aveva assicurato la copertura di
eventuali sorpassi di spesa, che la diligenza adottata dalla banca era conforme
alle direttive interne e, infine, che gli acconti versati all'attrice (fr. 40 000.–) erano congrui rispetto alla spesa
preventivata (fr. 45 000.–). Per
contro, egli ha notato che la ditta aveva emesso la fattura solo nel mese di
giugno 2014, esponendo più del doppio degli acconti chiesti pochi mesi prima.
In definitiva, per il Pretore, non sussistono elementi per imputare negligenza
alla convenuta, onde la reiezione della petizione per difetto della condizione
soggettiva.
4.
L'appellante
contesta quest'ultima conclusione sostenendo che la banca ha agito senza la
dovuta prudenza, causandole un danno. Ricordato che da un creditore
professionale la cautela richiesta è accresciuta, essa rimprovera alla
convenuta di essersi accomodata delle informazioni rilasciate dal debitore, di
essersi accontentata di un preventivo di massima senza chiedere preventivi
definitivi e di essere stata al corrente della limitata disponibilità economica
del debitore dopo l'uso dei mezzi propri. Essa dubita così che la banca, in
assenza dei preventivi definitivi, po-tesse vigilare efficacemente sull'avanzamento
dei lavori, tant'è che essa nemmeno ha prodotto rapporti di visite al cantiere,
ma solo quattro fotografie scattate lo stesso giorno. Quanto alla deposizione
del funzionario bancario sulle rassicurazioni del debitore e sulle ispezioni
del cantiere, essa non ha alcuna valenza probatoria, non essendosi costui
occupato direttamente della pratica. Infine, epiloga l'attrice, a fronte di
offerte per complessivi fr. 87 245.–,
accettate dal committente nei mesi di novembre e dicembre 2013 (importo finanche
inferiore alla fattura finale di fr. 85 000.–),
la convenuta aveva tutto il tempo per accertarsi del superamento del
preventivo.
5.
L'istituto
bancario obietta che la diligenza va apprezzata in base alle stime conosciute
al momento della costituzione del pegno, di modo che nella fattispecie non si
poteva pretendere una valutazione sulla scorta di preventivi aggiornati. Essa
soggiunge che prima dell'esaurimento del credito di costruzione nessuno le aveva
comunicato il superamento del preventivo iniziale, mentre da parte sua essa si
è attenuta alle direttive interne versando tutti gli acconti richiesti, i quali
per altro coprivano oltre i due terzi delle spese preventivate per le opere di
tinteggio e gessatura. Ad ogni modo la banca rimprovera al Pretore di avere erroneamente
ravvisato l'adempimento delle due condizioni oggettive. Intanto, a suo avviso,
non si può oggettivamente sostenere che la concessione di un credito di
costruzione di fr. 550 000.–, dopo l'uso
dei mezzi propri del proprietario (fr. 300 000.–),
ha superato il valore del fondo, “tenendo conto del fatto che lo stesso
aumentava con i lavori eseguiti finanziati solo nella seconda parte (dopo l'uso
dei mezzi propri) dalla Banca”. Inoltre essa adduce di avere pagato
integralmente, il 21 febbraio 2014, “il 100% di quanto chiesto dalla ditta”,
ragione per cui se la medesima aveva eseguito opere per un importo maggiore
avrebbe dovuto chiedere ulteriori acconti. Senza dimenticare, essa conclude,
che con la morte del proprietario, il quale le aveva comunicato la
disponibilità di pagare con mezzi propri l'eventuale superamento dei costi, ha
impedito il consolidamento del credito. Per evitare rischi la banca ha chiesto ad
ogni modo di assicurare definitivamente l'immobile a comprova della fine dei
lavori, ciò che è avvenuto prima del decesso del proprietario.
6.
Relativamente
alla condizione soggettiva, il creditore pignoratizio anteriore può invocare la
propria buona fede solo nella misura in cui questa è compatibile con
l'attenzione che gli imponevano le circostanze. E tale attenzione va esaminata
sia al momento della costituzione del pegno sia al momento dell'utilizzazione
del cre-dito da esso garantito (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a e 5b; Bovey, op. cit., n. 21 ad art. 841 CC).
La condizione soggettiva deve quindi essere adempiuta –
cumulativamente – in entrambi momenti (Ermotti,
La banque face à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – crédit de
construction et surveillance du chantier, Friburgo 2012, pag. 95 n. 169). La
concessione del prestito garantito da pegno immobiliare sotto forma di credito
di costruzione non basta per escludere una negligenza dell'istituto
finanziatore, il quale deve vegliare non solo a che il finanziamento sia
destinato unicamente all'edificazione del fondo gravato, ma anche che tali
mezzi siano usati rispettando la parità di trattamento degli artigiani e
imprenditori (DTF 115 II 140 consid. 4;
Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 4576; Thurnherr,
op. cit., n. 20 ad art. 841 CC; Bovey,
op. cit., n. 19 ad art. 841 CC; v. anche Schumacher/Rey,
Das Bauhandwerkpfandrecht, 4ª edizione, pag. 666 n. 2069).
a) Premesso
che la diligenza richiesta da un creditore professionale, come una banca, è da
apprezzare con maggior rigore (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 373 n. 4580),
ove intenda concedere un credito di costruzione l'istituto bancario deve disporre,
quanto meno, dei piani di costruzione e di preventivi dei costi elaborati da
artigiani o imprenditori oppure da un architetto incaricato dal proprietario
del fondo (Ermotti, op. cit.,
pag. 184 n. 400 segg.; Steinauer,
op. cit., pag. 374 n. 4583; Pfister-Ineichen,
Das Vorrecht nacht Art. 841 ZGB und die Haftung der Bank als
Vorgangsgläubigerin, Friburgo 1991, pag. 48 con richiami). Dandosi più
artigiani e imprenditori incaricati direttamente dal proprietario del fondo, la
documentazione da presentare all'istituto bancario dovrebbe comprendere il
preventivo descrittivo di ognuno di loro, sicché la somma delle mercedi così
preventivate costituisce il costo totale dei lavori (Ermotti, op. cit., pag. 196 n. 420).
b) Nella
fattispecie è incontestato che l'ammontare del pegno immobiliare era superiore
al valore del fondo prima dell'edificazione. Ricordato ciò, in vista della
concessione del credito di costruzione agli atti figura unicamente che a quel
momento la convenuta era in possesso soltanto del preventivo elaborato dallo
studio d'ingegneria G__________ SA di __________ nel documento di “richiesta di
credito” del giugno 2012 (doc. 10; doc. III richiamato). Che tale preventivo
sia stato allestito sulla base di offerte inoltrate da artigiani o imprenditori
non è preteso neppure dalla convenuta. Né tra la documentazione da essa prodotta
si annoverano altri documenti sull'ammontare dei costi preventivati (doc. III
richiamati). La direzione dei lavori, inoltre, non è stata affidata a quello
studio d'ingegneria, ma è stata effettuata direttamente dal proprietario,
tant'è che gli “ordini di pagamento” sono stati firmati dal debitore sia quale
“committente della costruzione” sia quale “architetto” (nel fascicolo doc. III
richiamato; deposizione di S__________ C__________ del 28 gennaio 2021: verbali.
pag. 3). Nelle circostanze descritte la documentazione raccolta dalla banca,
limitata a un preventivo di massima, non appare sufficiente alla luce delle
esigenze prescritte a un creditore professionale.
c) Né
l'istituto bancario ha dimostrato maggiore diligenza al momento di elargire il
credito, ove si pensi che mere assicurazioni del debitore sulla copertura con
propri mezzi in caso di superamento dei costi preventivati non sgravano la
banca da eventuali responsabilità (Ermotti,
op. cit., pag. 97 n. 172). Almeno a quel momento la banca avrebbe dovuto essere
in possesso di preventivi dettagliati, cioè allestiti sulla base di offerte
vincolanti degli artigiani e imprenditori. Certo, un preventivo del genere non
è una garanzia contro i sorpassi di spesa, ma costituisce lo strumento necessario
che permette poi alla banca di vigilare affinché gli acconti versati a ogni
artigiano corrispondano all'effettivo avanzamento dei lavori e, in caso di
sorpassi del preventivo, di stanziare il credito con estrema prudenza (DTF 115
II 144 consid. 6b; Steinauer, op.
cit., pag. 374 n. 4585; Ermotti,
op. cit., pag. 98 n. 173).
In
mancanza di simile documentazione, poco importa che nessuno abbia comunicato
per tempo alla banca il superamento del preventivo iniziale. Quanto alle visite
sul cantiere, che parrebbero essersi limitate a due (fotografie nel fascicolo
doc. III richiamato; deposizione di S__________ C__________, loc. cit.), non è
dato a divedere come queste potessero permettere di vigilare sul rispetto della
parità di trattamento nel versamento di acconti agli artigiani alla luce del
reale avanzamento dei lavori (sull'esigenza: Bovey,
op. cit., n. 22 ad art. 841 CC). Riguardo alle direttive dell'istituto
bancario, infine, non si sa concretamente in che cosa consistano i controlli
“semplificati” prescritti in casi analoghi (doc. 9, punto 2.8.9). Ad ogni modo
esse non sono opponibili ai terzi, segnatamente agli artigiani e agli
imprenditori che possono valersi del privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC. In
circostanze del genere, contrariamente all'opinione del Pretore, la condizione
soggettiva per riconoscere il privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC risulta
adempiuta.
7.
Sta
di fatto che l'appello non si esaurisce in questi termini. Come si è visto,
nelle osservazioni all'appello la banca contesta gli accertamenti del Pretore
in merito all'adempimento delle due condizioni oggettive. Il che è lecito,
nella risposta all'appello la parte appellata potendo esporre argomenti che
dimostrano, nonostante la fondatezza delle censure sollevate dall'appellante o
in deroga alle constatazioni o all'applicazione del diritto figuranti nella
sentenza di primo grado, che questa è – almeno in parte – corretta nel risultato (sentenza del Tribunale
federale 4A_34/2019 del 15 aprile 2020 consid. 2.3).
a) Relativamente
all'adempimento della prima condizione oggettiva, le obiezioni della banca non
possono trovare ascolto. Basti ricordare che tale condizione è adempiuta quando
il carico ipotecario di grado
anteriore alle ipoteche legali è superiore
al valore del fondo prima dell'inizio dei lavori (Steinauer, op. cit., pag. 369 n.
4572.
con rinvii). In concreto risulta dagli atti
che il valore venale del terreno, acquistato per fr. 116 000.– (doc. 2), è stato stimato in
fr. 164 125.– (doc. 13), che la
convenuta ha concesso un credito di costruzione di fr. 550 000.– (doc. 4) e che dalla realizzazione essa
ha ottenuto un dividendo di fr. 629 479.15
(doc. B nell'inc. CM.2019.14). Anche tenuto conto del fatto che nell'operazione
immobiliare il proprietario ha investito fondi propri per fr. 300 000.–, finanziando quindi direttamente non
solo l'acquisto del terreno, ma anche lavori
di costruzione per fr. 184 000.– prima che la banca
iniziasse a erogare i fondi del credito di costruzione, il carico ipotecario
di grado anteriore in capo alla convenuta (fr. 629 479.15) è senz'altro superiore non solo al
valore della particella inedificata (fr. 164 125.–),
ma anche a quello della stessa con le opere finanziate direttamente dal
debitore (per fr. 184 000.–). La
prima condizione oggettiva è quindi adempiuta, fermo restando che l'istituto
bancario non può computare anche il valore delle opere finanziate con il
credito di costruzione dopo l'inizio dei lavori.
b) Quanto
alla seconda condizione oggettiva, contrariamente a quanto ha accertato il
Pretore l'attrice non può lamentare invece di avere subìto una perdita per la
circostanza che il credito di costruzione può essere stato erogato in
violazione del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprendi-tori
(Steinauer, op. cit., pag. 371 n.
4574.
e 4576 con rimandi). E ciò non perché, come sostiene la banca, la fattura
della ditta non sia stata oggetto di liquidazione, giacché la perdita dell'artigiano
va determinata sulla base dello stato di riparto,
l'esistenza
e l'ammontare delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori non potendo
più essere messe in discussione nella procedura relativa al privilegio
dell'art. 841 cpv. 1 CC (Thurnherr, op. cit., n. 12 ad
art. 841 CC; Schumacher/Rey,
op. cit., pag. 678 n. 2099). E nemmeno perché la convenuta ha versato l'integrità
degli acconti richiesti, bensì per il fatto che l'attrice non ha percepito una
percentuale del suo credito inferiore a quella che le sarebbe spettata in virtù
del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprenditori.
c) Rammentato
che, come detto, l'estensione del privilegio dipende dal maggior valore che i
lavori di costruzione hanno conferito all'immobile in rapporto all'ammontare
totale dei costi di costruzione, compresi quelli d'architetto e quelli per la
fornitura dei materiali, nel caso in esame il Pretore ha accertato – senza che
le parti muovano contestazioni – che tale percentuale di copertura ammonta al
61.7% (sentenza impugnata, consid. 2). E dagli atti risulta che l'attrice ha
ricevuto una quota superiore rispetto al suo credito, giacché oltre agli
acconti per fr. 40 000.–
computati dal Pretore, occorre tenere conto del dividendo di fr. 34 342.67 percepito in esito alla realizzazione
forzata del fondo, per complessivi fr. 74 342.67
(doc. B nell'inc. CM.2019.14; Steinauer,
op. cit., pag. 379 n. 4601; analogamente: Rep. 2000 pag. 189 consid. 2 in
fine). Considerato che la ditta attrice ha fatturato prestazioni per un totale
di fr. 85 000.– (doc. E) e che,
dedotti gli acconti di fr. 40 000.–
(doc. E), essa ha ottenuto l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria di
fr. 45 000.– per un credito
riconosciuto nello stato di riparto di fr. 55 250.–
inclusi gli interessi moratori (doc. B nell'inc. CM.2019.14), nel complesso
essa ha già riscosso il 78.05% del suo credito considerando gli interessi di
mora (fr. 74 342.67 di fr. 95 250.–), rispettivamente l'87.46% escludendo tali interessi (fr. 74 342.67 di fr. 85 000.–).
In circostanze siffatte essa non può dunque vantare altre pretese in virtù
dell'art. 841 cpv. 1 CC. Ne segue che, nel risultato, il giudizio impugnato
resiste alla critica. L'appello è destinato perciò all'insuccesso.
8.
Le spese del
giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
La convenuta, che ha formulato
osservazioni
all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per
ripetibili.
9.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1) non raggiunge manifestamente
la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso
in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).