11.2021.158
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
9 febbraio 2022Italiano5 min
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Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.158
Lugano
9 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.1202 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 marzo 2021 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del
22 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 9 novembre 2021;
premesso che con sentenza
del 9 novembre 2021, a modifica di misure protettrici dell'unione coniugale, il
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato l'abitazione
coniugale di __________ con mobili e suppellettili e assunzione delle spese
ordinarie in uso a AO 1 (1968), le ha affidato il figlio R__________ jun. (nato
il 4 dicembre 2008), ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP
1 (1945) a versare dal novembre del 2021 un contributo alimentare di fr. 54.–
mensili per la moglie e un contributo alimentare di fr. 140.– mensili per il
figlio (compreso un contributo di accudimento) oltre alle rendite per figli del
“secondo e terzo pilastro” da lui riscosse fino al termine di un'adeguata
formazione professionale e posto le spese processuali di fr. 5000.– a carico
del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6634.20 per ripetibili;
preso atto che contro la
sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22
novembre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di
assegnargli in uso l'abitazione coniugale con mobili, suppellettili e i
relativi oneri, affidargli il figlio R__________ jun. per cura e educazione,
riservato il diritto di visita materno, prescindere da contributi alimentari
per moglie e figlio e porre le spese processuali di prima sede a carico della
moglie, tenuta a rifondergli fr. 3000.– per ripetibili, subordinatamente di
annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al primo giudice per nuovo
giudizio o, in caso di conferma della sentenza impugnata, di porre le spese
processuali di primo grado per un quarto a carico della moglie e per il resto a
proprio carico con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili ridotte;
ricordato che con
ordinanza del 1° dicembre 2021 l'appellante è stato invitato a depositare entro
il 17 dicembre 2021 la somma di fr. 2000.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese
processuali presumibili;
constatato
che il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti) è stato ritornato dalla posta al Tribunale
d'appello siccome “non ritirato” e che di conseguenza entro la scadenza fissata non è
intervenuto versamento alcuno;
rilevato
che con ordinanza del 3 gennaio 2022 all'appellante è stato impartito un ultimo
termine fino al 20 gennaio 2022 per depositare il citato importo, con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato
dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
considerato
che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato
all'appellante il 10 gennaio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti) e che entro la scadenza fissata non è stato effettuato versamento
alcuno;
accertato
che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte
nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame (art.
101 cpv. 3 CPC);
posto
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106
cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
stabilito
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).