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Decisione

11.2021.158

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

9 febbraio 2022Italiano5 min

i

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.158

Lugano

9 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.1202 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 marzo 2021 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del

22 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 9 novembre 2021;

premesso che con sentenza

del 9 novembre 2021, a modifica di misure protettrici dell'unione coniugale, il

Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato l'abitazione

coniugale di __________ con mobili e suppellettili e assunzione delle spese

ordinarie in uso a AO 1 (1968), le ha affidato il figlio R__________ jun. (nato

il 4 dicembre 2008), ha regolato il diritto di visita paterno, ha obbligato AP

1 (1945) a versare dal novembre del 2021 un contributo alimentare di fr. 54.–

mensili per la moglie e un contributo alimentare di fr. 140.– mensili per il

figlio (compreso un contributo di accudimento) oltre alle rendite per figli del

“secondo e terzo pilastro” da lui riscosse fino al termine di un'adeguata

formazione professionale e posto le spese processuali di fr. 5000.– a carico

del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 6634.20 per ripetibili;

preso atto che contro la

sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22

novembre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di

assegnargli in uso l'abitazione coniugale con mobili, suppellettili e i

relativi oneri, affidargli il figlio R__________ jun. per cura e educazione,

riservato il diritto di visita materno, prescindere da contributi alimentari

per moglie e figlio e porre le spese processuali di prima sede a carico della

moglie, tenuta a rifondergli fr. 3000.– per ripetibili, subordinatamente di

annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al primo giudice per nuovo

giudizio o, in caso di conferma della sentenza impugnata, di porre le spese

processuali di primo grado per un quarto a carico della moglie e per il resto a

proprio carico con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili ridotte;

ricordato che con

ordinanza del 1° dicembre 2021 l'appellante è stato invitato a depositare entro

il 17 dicembre 2021 la somma di fr. 2000.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese

processuali presumibili;

constatato

che il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (tracciamento dell'invio

n. 98.__________, agli atti) è stato ritornato dalla posta al Tribunale

d'appello siccome “non ritirato” e che di conseguenza entro la scadenza fissata non è

intervenuto versamento alcuno;

rilevato

che con ordinanza del 3 gennaio 2022 all'appellante è stato impartito un ultimo

termine fino al 20 gennaio 2022 per depositare il citato importo, con

l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato

dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

considerato

che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato

all'appellante il 10 gennaio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti) e che entro la scadenza fissata non è stato effettuato versamento

alcuno;

accertato

che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte

nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame (art.

101 cpv. 3 CPC);

posto

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

stabilito

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni;

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

Fatti

i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Considerandi

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).