11.2021.16
Gratuito patrocinio: domanda sprovvista di probabilità di successo
22 febbraio 2021Italiano10 min
acconto del 2020), il 15 maggio 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.16
Lugano
22 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa SE.2020.36 (proprietà
per piani: contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizione del 27 ottobre 2020
dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
IS
1 ,
giudicando sulla
richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello dell'8 febbraio 2021
presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 gennaio 2021 (inc.
11.2021.15);
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 2918
RFD di __________ sorge il ‟Condominio CO 1”, costituito il 21 gennaio
2005 di 14 proprietà per piani (dalla n. 15 741
alla n. 15 754). Il 15 settembre 2006 IS 1
ha acquistato la proprietà per piani n. 15 751
(pari a 103/1000
della particella n. 2918). Constatato che egli era in mora nel pagamento delle
spese condominiali (saldo del 2017, saldo del 2018, contributi del 2019,
acconto del 2020), il 15 maggio 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio
CO 1” ha convenuto IS 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna con un'istanza di conciliazione per ottenere la condanna dell'interessato
al pagamento di fr. 22 810.40 con
interessi. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha
rilasciato il 27 luglio 2020 alla comunione dei comproprietari l'autorizzazione
ad agire.
B. Con petizione del 27
ottobre 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha
convenuto IS 1 davanti al medesimo Pretore perché fosse condannato al pagamento
di fr. 20 754.70 per le seguenti pretese:
saldo
dei contributi condominiali 2017 fr. 3 849.50
interessi
di mora 2017 fr. 181.15
saldo
dei contributi condominiali 2018 fr. 7 192.30
interessi
di mora 2018 fr. 201.30
saldo
dei contributi condominiali 2019 fr. 7 183.25
interessi
di mora 2019 fr. 212.20
contributi
condominiali del 2020 (prima rata) fr. 1 755.—
spese
di richiamo fr.
180.—
fr.
20 754.70
con
interessi al 5%:
su
fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018,
su
fr. 7192.30 dal 1° gennaio 2019,
su
fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e
su
fr. 1755.— da una data imprecisata.
C. Chiamato
il 29 ottobre 2020 a formulare osservazioni scritte, IS 1 non ha reagito. Il
Pretore ha fissato così al convenuto il 25 novembre 2020 un termine suppletorio
di 10 giorni ‟per presentare le osservazioni o per comunicare di voler
essere convocato ad un'udienza, con l'avvertenza che in caso di omissione la
decisione finale potrà essere emanata sulla sola base dei fatti allegati dalla
parte attrice”. La comunicazione non è stata ritirata dal destinatario ed è
tornata alla Pretura.
D. Statuendo con sentenza dell'8 gennaio 2020 (recte:
2021), il Pretore ha accolto la
petizione per l'importo richiesto di fr. 20 754.70
con interessi al 5%:
su fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018,
su
fr. 7192.30 dal 1° gennaio 2019,
su
fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e
su
fr. 1755.— dal 1° gennaio 2020.
Le spese processuali di fr. 1200.–
sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei
comproprietari del ‟Condominio CO 1” fr. 2700.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8
febbraio 2021 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso
di respingere la petizione. Nel memoriale egli formula inoltre una richiesta di
gratuito patrocinio su cui giova statuire senza indugio.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere
le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (art. 117 CPC). Per giustificare una simile richiesta l'istante deve
esporre la propria situazione di reddito e di sostanza (art. 119 cpv. 2 CPC).
In concreto il richiedente si limita ad addurre di essere senza redditi e di
essere oggetto di ‟un'inchiesta fiscale” che avrebbe comportato il
sequestro del suo intero patrimonio, di cui nulla precisa. A sostegno della
richiesta egli acclude un conteggio dell'Ufficio di esecuzione di Locarno, del
18.
dicembre 2017, dal quale si evincono esecuzioni a suo carico per fr. 17 892 695.40.
V'è da domandarsi se ciò basti per giustificare una situazione di indigenza
(art. 117 lett a CPC). La questione può nondimeno rimanere irrisolta ove
dovesse fare difetto il secondo requisito cumulativo per ottenere il beneficio
del gratuito patrocinio, ovvero la probabilità di successo insita nell'appello
(art. 117 lett. b CPC). Conviene dunque esaminare tale presupposto.
2.
Un processo si
ritiene senza probabilità di successo quando le possibilità di buon esito sono
notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere
considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti
rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non
è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di
buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori –
a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle
circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito
patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con
rinvii).
3.
Nel giudizio impugnato
il Pretore ha accertato anzitutto che il convenuto non ha presentato
osservazioni alla petizione né ha chiesto di essere convocato a un'udienza,
neppure entro il termine suppletorio assegnatogli il 25 novembre 2020. Nelle
circostanze descritte egli ha ritenuto pertanto di far capo all'art. 223 cpv. 2
CPC, secondo cui ove il termine suppletorio impartito a un convenuto in una
procedura ordinaria – e ciò vale anche in una procedura semplificata (art. 219
CPC) – per presentare la rispo-sta scada infruttuoso e la causa sia matura per il
giudizio, il giudice emana una decisione finale. Ciò posto, a mente del Pretore
la pretesa dell'attrice andava accolta già per il fatto che non era stata
contestata dal convenuto. Né sussistevano notevoli dubbi circa la correttezza
delle pretese avanzate che imponessero di assumere prove d'ufficio (art. 153
cpv. 2 CPC), il debito risultando senza equivoco dai consuntivi degli anni dal
2017.
al 2019 (su cui erano dovuti interessi moratori dal 1° gennaio dell'anno
successivo), dal preventivo 2020 e da dieci richiami di pagamento.
4.
L'appellante censura
anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la petizione
non gli sarebbe mai stata notificata ed egli non avrebbe avuto modo così di esprimersi
sulle richieste dell'attrice. La doglianza appare già a prima vista infondata.
La petizione del 27 ottobre 2020 risulta essere stata spedita a IS 1 per raccomandata
il 29 ottobre 2020 (timbro della Pretura sul retro dell'ultima pagina),
allorché il Pretore ha fissato al convenuto un termine di 20 giorni per formulare
osservazioni scritte. Tale invio è stato recapitato all'interessato il 2
novembre 2020 alle ore 09.31 (traccia n. 98.__________09, agli atti). Quanto
alla successiva comunicazione del 25 novembre 2020 (n. 98.__________88) con cui
era impartito a IS 1 un termine suppletorio di 10 giorni, essa è tornata alla
Pretura siccome non ritirata. Sta di fatto che in caso di invio postale
raccomandato non ritirato una notificazione si considera avvenuta il settimo
giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario
dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Nella
fattispecie l'avviso per il ritiro dell'invio è avvenuto – secondo il
tracciamento postale – il 26 novembre 2020 e la raccomandata è rimasta in
giacenza fino al 5 dicembre 2020. Che poi IS 1 dovesse aspettarsi una
notificazione della Pretura dopo l'intimazione della petizione del 27 ottobre
2020.
è fuori dubbio. In proposito l'appello si rivela quindi, già a un sommario
esame, senza probabilità di successo.
5.
In secondo luogo
l'appellante si duole che la causa non era matura per il giudizio e rimprovera
al Pretore di non avere assunto prove. Nemmeno al riguardo tuttavia l'appello denota
parvenza di buon diritto. Il convenuto non spiega quali prove andassero assunte.
A parte ciò, come gli è già stato ricordato nella recente sentenza fra le stesse
parti del 2 ottobre 2020 (inc. 11.2020.25, consid. 7), egli trascura che oggetto di prova possono essere soltanto
fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non è necessario – di
principio – dimostrare fatti non litigiosi. Se egli dunque ha omesso di
presentare la risposta, i fatti esposti nella petizione potevano ritenersi non
contestati, a meno che – come ha rilevato il Pretore – sussistessero “notevoli
dubbi” al riguardo (art. 153 cpv. 2 CPC), dubbi che l'appellante nemmeno
adombra.
6.
Quanto agli
ulteriori argomenti (mancata notificazione dei verbali assembleari e
infondatezza degli importi riconosciuti), essi andavano allegati davanti al
primo giudice. Sollevati per la prima volta in appello senza giustificarne la
ricevibilità a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC, tali argomenti appaiono
d'acchito irricevibili. Anche su
questo punto l'appello si presenta così, a un sommario esame, senza possibilità
di successo.
7.
Da ultimo
l'appellante contesta l'entità delle ripetibili assegnate all'attrice, che
ritiene eccessive rispetto al tempo richiesto dal patrocinio (petizione di
poche pagine, nessuno scambio di atti scritti). Ora, in caso di pratiche con valore determinato o determinabile le
ripetibili in favore della parte vittoriosa ammontano, per valori litigiosi
compresi tra fr. 20 000.–
e fr. 50 000.–, dal 10 al 20% del valore medesimo
(art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310). Dandosi
un valore litigioso di fr. 20 754.70,
l'indennità di fr. 2700.– fissata
dal Pretore, considerate le spese (10%; art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA,
è stata calcolata in pratica sulla scorta dell'aliquota minima. Anche a tale
proposito, di conseguenza, l'appello denota probabilità di buon esito inconsistenti.
Se ne conclude che nel caso in rassegna non soccorre la premessa cumulativa
dell'art. 117 lett. b CPC
per ammettere l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di decisioni sul gratuito patrocinio – di
natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.
c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera non sarà impugnabile
con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso non
raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF. Tale rimedio non è dato quindi neppure contro la decisione
odierna.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
2. IS 1 sarà invitato a
prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili
dell'appello.
3. Notificazione a .
Comunicazione:
–
avv. ;
–
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).