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Decisione

11.2021.16

Gratuito patrocinio: domanda sprovvista di probabilità di successo

22 febbraio 2021Italiano10 min

acconto del 2020), il 15 maggio 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.16

Lugano

22 febbraio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SE.2020.36 (proprietà

per piani: contributi condominiali) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna promossa con petizione del 27 ottobre 2020

dalla

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

IS

1 ,

giudicando sulla

richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello dell'8 febbraio 2021

presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 gennaio 2021 (inc.

11.2021.15);

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 2918

RFD di __________ sorge il ‟Condominio CO 1”, costituito il 21 gennaio

2005 di 14 proprietà per piani (dalla n. 15 741

alla n. 15 754). Il 15 settembre 2006 IS 1

ha acquistato la proprietà per piani n. 15 751

(pari a 103/1000

della particella n. 2918). Constatato che egli era in mora nel pagamento delle

spese condominiali (saldo del 2017, saldo del 2018, contributi del 2019,

acconto del 2020), il 15 maggio 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio

CO 1” ha convenuto IS 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna con un'istanza di conciliazione per ottenere la condanna dell'interessato

al pagamento di fr. 22 810.40 con

interessi. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha

rilasciato il 27 luglio 2020 alla comunione dei comproprietari l'autorizzazione

ad agire.

B. Con petizione del 27

ottobre 2020 la comunione dei comproprietari del ‟Condominio CO 1” ha

convenuto IS 1 davanti al medesimo Pretore perché fosse condannato al pagamento

di fr. 20 754.70 per le seguenti pretese:

saldo

dei contributi condominiali 2017 fr. 3 849.50

interessi

di mora 2017 fr. 181.15

saldo

dei contributi condominiali 2018 fr. 7 192.30

interessi

di mora 2018 fr. 201.30

saldo

dei contributi condominiali 2019 fr. 7 183.25

interessi

di mora 2019 fr. 212.20

contributi

condominiali del 2020 (prima rata) fr. 1 755.—

spese

di richiamo fr.

180.—

fr.

20 754.70

con

interessi al 5%:

su

fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018,

su

fr. 7192.30 dal 1° gennaio 2019,

su

fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e

su

fr. 1755.— da una data imprecisata.

C. Chiamato

il 29 ottobre 2020 a formulare osservazioni scritte, IS 1 non ha reagito. Il

Pretore ha fissato così al convenuto il 25 novembre 2020 un termine suppletorio

di 10 giorni ‟per presentare le osservazioni o per comunicare di voler

essere convocato ad un'udienza, con l'avvertenza che in caso di omissione la

decisione finale potrà essere emanata sulla sola base dei fatti allegati dalla

parte attrice”. La comunicazione non è stata ritirata dal destinatario ed è

tornata alla Pretura.

D. Statuendo con sentenza dell'8 gennaio 2020 (recte:

2021), il Pretore ha accolto la

petizione per l'importo richiesto di fr. 20 754.70

con interessi al 5%:

su fr. 3849.50 dal 1° gennaio 2018,

su

fr. 7192.30 dal 1° gennaio 2019,

su

fr. 7183.25 dal 1° gennaio 2020 e

su

fr. 1755.— dal 1° gennaio 2020.

Le spese processuali di fr. 1200.–

sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla comunione dei

comproprietari del ‟Condominio CO 1” fr. 2700.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8

febbraio 2021 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso

di respingere la petizione. Nel memoriale egli formula inoltre una richiesta di

gratuito patrocinio su cui giova statuire senza indugio.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere

le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (art. 117 CPC). Per giustificare una simile richiesta l'istante deve

esporre la propria situazione di reddito e di sostanza (art. 119 cpv. 2 CPC).

In concreto il richiedente si limita ad addurre di essere senza redditi e di

essere oggetto di ‟un'inchiesta fiscale” che avrebbe comportato il

sequestro del suo intero patrimonio, di cui nulla precisa. A sostegno della

richiesta egli acclude un conteggio del­l'Ufficio di esecuzione di Locarno, del

18.

dicembre 2017, dal quale si evincono esecuzioni a suo carico per fr. 17 892 695.40.

V'è da domandarsi se ciò basti per giustificare una situazione di indigenza

(art. 117 lett a CPC). La questione può nondimeno rimanere irrisolta ove

dovesse fare difetto il secondo requisito cumulativo per ottenere il beneficio

del gratuito patrocinio, ovvero la probabilità di successo insita nell'appello

(art. 117 lett. b CPC). Conviene dunque esaminare tale presupposto.

2.

Un processo si

ritiene senza probabilità di successo quando le possibilità di buon esito sono

notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere

considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti

rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non

è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di

buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori –

a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle

circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito

patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con

rinvii).

3.

Nel giudizio impugnato

il Pretore ha accertato anzitutto che il convenuto non ha presentato

osservazioni alla petizione né ha chiesto di essere convocato a un'udienza,

neppure entro il termine suppletorio assegnatogli il 25 novembre 2020. Nelle

circostanze descritte egli ha ritenuto pertanto di far capo all'art. 223 cpv. 2

CPC, secondo cui ove il termine suppletorio impartito a un convenuto in una

procedura ordinaria – e ciò vale anche in una procedura semplificata (art. 219

CPC) – per presentare la rispo-sta scada infruttuoso e la causa sia matura per il

giudizio, il giudice emana una decisione finale. Ciò posto, a mente del Pretore

la pretesa dell'attrice andava accolta già per il fatto che non era stata

contestata dal convenuto. Né sussistevano notevoli dubbi circa la correttezza

delle pretese avanzate che imponessero di assumere prove d'ufficio (art. 153

cpv. 2 CPC), il debito risultan­do senza equivoco dai consuntivi degli anni dal

2017.

al 2019 (su cui erano dovuti interessi moratori dal 1° gennaio dell'anno

successivo), dal preventivo 2020 e da dieci richiami di pagamento.

4.

L'appellante censura

anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la petizione

non gli sarebbe mai stata notificata ed egli non avrebbe avuto modo così di esprimersi

sulle richieste dell'attrice. La doglianza appare già a prima vista infondata.

La petizione del 27 ottobre 2020 risulta essere stata spedita a IS 1 per raccomandata

il 29 ottobre 2020 (timbro della Pretura sul retro dell'ultima pagina),

allorché il Pretore ha fissato al convenuto un termine di 20 giorni per formulare

osservazioni scritte. Tale invio è stato recapitato all'interessato il 2

novembre 2020 alle ore 09.31 (traccia n. 98.__________09, agli atti). Quanto

alla successiva comunicazione del 25 novembre 2020 (n. 98.__________88) con cui

era impartito a IS 1 un termine suppletorio di 10 giorni, essa è tornata alla

Pretura siccome non ritirata. Sta di fatto che in caso di invio postale

raccomandato non ritirato una notificazione si considera avvenuta il settimo

giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario

dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Nella

fattispecie l'avviso per il ritiro dell'invio è avvenuto – secondo il

tracciamento postale – il 26 novembre 2020 e la raccomandata è rimasta in

giacenza fino al 5 dicembre 2020. Che poi IS 1 dovesse aspettarsi una

notificazione della Pretura dopo l'intimazione della petizione del 27 ottobre

2020.

è fuori dubbio. In proposito l'appello si rivela quindi, già a un sommario

esame, senza probabilità di successo.

5.

In secondo luogo

l'appellante si duole che la causa non era matura per il giudizio e rimprovera

al Pretore di non avere assunto prove. Nemmeno al riguardo tuttavia l'appello denota

parvenza di buon diritto. Il convenuto non spiega quali prove andassero assunte.

A parte ciò, come gli è già stato ricordato nella recente sentenza fra le stesse

parti del 2 ottobre 2020 (inc. 11.2020.25, consid. 7), egli trascura che oggetto di prova possono essere soltanto

fatti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC), mentre non è necessario – di

principio – dimostrare fatti non litigiosi. Se egli dunque ha omesso di

presentare la risposta, i fatti esposti nella petizione potevano ritenersi non

contestati, a meno che – come ha rilevato il Pretore – sussistessero “notevoli

dubbi” al riguardo (art. 153 cpv. 2 CPC), dubbi che l'appellante nemmeno

adombra.

6.

Quanto agli

ulteriori argomenti (mancata notificazione dei verbali assembleari e

infondatezza degli importi riconosciuti), essi andavano allegati davanti al

primo giudice. Sollevati per la prima volta in appello senza giustificarne la

ricevibilità a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC, tali argomenti appaiono

d'acchito irricevibili. Anche su

questo punto l'appello si presenta così, a un sommario esa­me, senza possibilità

di successo.

7.

Da ultimo

l'appellante contesta l'entità delle ripetibili assegnate all'attrice, che

ritiene eccessive rispetto al tempo richiesto dal patrocinio (petizione di

poche pagine, nessuno scambio di atti scritti). Ora, in caso di pratiche con valore determinato o determinabile le

ripetibili in favore della parte vittoriosa ammontano, per valori litigiosi

compresi tra fr. 20 000.–

e fr. 50 000.–, dal 10 al 20% del valore medesimo

(art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310). Dandosi

un valore litigioso di fr. 20 754.70,

l'indennità di fr. 2700.– fissata

dal Pretore, considerate le spese (10%; art. 6 cpv. 1 del regolamento) e ­l'IVA,

è stata calcolata in pratica sulla scorta dell'aliquota minima. Anche a tale

proposito, di conseguenza, l'appello denota probabilità di buon esito inconsistenti.

Se ne conclude che nel caso in rassegna non soccorre la premessa cumulativa

dell'art. 117 lett. b CPC

per ammettere l'appellante al beneficio del gratuito patrocinio.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di decisioni sul gratuito patrocinio – di

natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.

c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera non sarà impugnabile

con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso non

raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF. Tale rimedio non è dato quindi neppure contro la decisione

odierna.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

2. IS 1 sarà invitato a

prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili

dell'appello.

3. Notificazione a .

Comunicazione:

avv. ;

Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).