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Decisione

11.2021.161

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

19 aprile 2023Italiano4 min

15 marzo 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.161

Lugano

19 aprile 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Giamboni,

giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.1837 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con istanza del 30 aprile 2020 da

AO

1

(patrocinata dall'avv. PA

2 )

contro

AP

1

(patrocinato dall'avv. PA

1 ),

giudicando

sull'appello del 24 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 12 novembre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a protezione

dell'unione coniugale, con sentenza del 12 novembre 2021 il Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1973) a versare per il

periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2027 dei contributi alimentari mensili variabili

tra i fr. 3083.– e i fr. 3611.– per ognuno dei figli gemelli V__________

e G__________ (nati il 15 giugno 2012), assegni familiari non compresi, e tra

Fatti

i fr. 4824.– e i fr. 6406.– per la moglie AO 1 (1975).

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24

novembre 2021 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di

ridurre i contributi alimentari per ogni figlio a fr. 3178.– mensili fino

al 10° anno d'età e a fr. 3378.– mensili dopo di allora, assegni familiari

compresi, come pure di ridurre il contributo alimentare per la moglie a

fr. 1385.– mensili fino al 30 giugno 2022, sopprimendolo in seguito. Nelle

sue osservazioni del 20 dicembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere sia la

domanda di effetto sospensivo sia l'appello.

C. Con

decreto del 22 dicembre 2021 il presidente di questa Camera in parziale

accoglimento della relativa richiesta di AP 1, ha conferito l'effetto

sospensivo all'appello limitatamente al versamento del saldo da lui dovuto sui

contributi alimentari per moglie e figli fino al 12 novembre 2021.

D. Il

15 marzo 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo

nel frattempo raggiunto un'intesa sulle conseguenze accessorie del divorzio

contemplante anche un accordo in relazione all'impugnativa.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui

una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,

configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai

motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza

del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.

5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per

chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle

spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1

seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi

carico dei costi – comunque contenuti – limitati all'apertura dell'incarto,

agli atti preliminari, al decreto sull'effetto sospensivo e allo stralcio dell'appello

dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono considerarsi compensate,

come concordato dalle parti stesse.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le

spese processuali di fr. 300.– sono

poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La

giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).