11.2021.161
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
19 aprile 2023Italiano4 min
15 marzo 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.161
Lugano
19 aprile 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Giamboni,
giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.1837 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 30 aprile 2020 da
AO
1
(patrocinata dall'avv. PA
2 )
contro
AP
1
(patrocinato dall'avv. PA
1 ),
giudicando
sull'appello del 24 novembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 12 novembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a protezione
dell'unione coniugale, con sentenza del 12 novembre 2021 il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1973) a versare per il
periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2027 dei contributi alimentari mensili variabili
tra i fr. 3083.– e i fr. 3611.– per ognuno dei figli gemelli V__________
e G__________ (nati il 15 giugno 2012), assegni familiari non compresi, e tra
Fatti
i fr. 4824.– e i fr. 6406.– per la moglie AO 1 (1975).
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24
novembre 2021 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di
ridurre i contributi alimentari per ogni figlio a fr. 3178.– mensili fino
al 10° anno d'età e a fr. 3378.– mensili dopo di allora, assegni familiari
compresi, come pure di ridurre il contributo alimentare per la moglie a
fr. 1385.– mensili fino al 30 giugno 2022, sopprimendolo in seguito. Nelle
sue osservazioni del 20 dicembre 2021 AO 1 ha proposto di respingere sia la
domanda di effetto sospensivo sia l'appello.
C. Con
decreto del 22 dicembre 2021 il presidente di questa Camera in parziale
accoglimento della relativa richiesta di AP 1, ha conferito l'effetto
sospensivo all'appello limitatamente al versamento del saldo da lui dovuto sui
contributi alimentari per moglie e figli fino al 12 novembre 2021.
D. Il
15 marzo 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, le parti avendo
nel frattempo raggiunto un'intesa sulle conseguenze accessorie del divorzio
contemplante anche un accordo in relazione all'impugnativa.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui
una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio,
configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai
motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza
del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid.
5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2.
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per
chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle
spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante va dunque tenuto a farsi
carico dei costi – comunque contenuti – limitati all'apertura dell'incarto,
agli atti preliminari, al decreto sull'effetto sospensivo e allo stralcio dell'appello
dal ruolo (art. 21 LTG), mentre le ripetibili possono considerarsi compensate,
come concordato dalle parti stesse.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 300.– sono
poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).