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Decisione

11.2021.162

Modifica del contributo alimentare per i figli stabilito per convenzione Irricevibilità di un rimedio giuridico presentato consapevolmente come reclamo in luogo di un appello

10 dicembre 2021Italiano14 min

eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.162

11.2021.163

Lugano

10 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SE.2021.18 (filiazione:

modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con petizione

dell'8 aprile 2021 da

RE

1 (PL)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA

2 ) e

Stato

del Cantone Ticino,

Dipartimento

della sanità e della socialità,

Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento,

giudicando sul reclamo

del 25 novembre 2021 presentato da AP 1contro la sentenza emessa dal Pretore il

25 ottobre 2021 (inc. 11.2021.162) e sulla richiesta di gratuito patrocinio

contenuta nell'appello (inc. 11.2021.163);

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1979) ha dato alla

luce il 25 maggio 2008 una figlia, I__________, e il 19 maggio 2009 un figlio,

D__________. Entrambi sono stati riconosciuti da RE 1 (1974), il quale era già

padre di S__________, nato il 27 dicembre 1998 da una precedente unione. Il 17

luglio 2009 l'allora Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione

in cui RE 1 si impegnava a versare, in favore di I__________ e D__________, un

contributo alimentare di fr. 300.– mensili ciascuno

dalla nascita fino al 6° compleanno, di fr. 450.– mensili ciascuno fino al 12° compleanno e di fr.

600.– mensili ciascuno fino alla

maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni familiari

non compresi). RE 1 è disegnatore edile, ma sin dal conseguimento del diploma ha

sempre lavorato come musicista, suonando la chitarra in festival e concerti. CO

1, casalinga, non svolge attività lucrativa. RE 1 ha versato solo

saltuariamente e parzialmente i contributi alimentari per I__________ e D__________

prima di cessare ogni pagamento nell'agosto del 2019, quando si è trasferito a __________,

dove vive con l'attua­le compagna. Dall'aprile del 2020 l'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento anticipa i contributi alimentari per I__________ e D__________

in luogo e vece del padre.

B. Il

21 e 29 aprile 2020 RE 1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 11

per ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo alimentare per

I__________ e D__________, motivan­do la richiesta con la sua totale mancanza

di entrate. CO 1 si è opposta alla domanda. In esito a ciò, constatato il

mancato accordo fra le parti, l'Autorità regionale di protezione 11 ha

comunicato il 19 giugno 2020 che la richiesta poteva essere sottoposta al

Pretore.

C. Con

“istanza” dell'8 aprile 2021 RE 1 ha convenuto

CO 1 e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento davanti al Pretore

della giurisdizione di Locarno Campagna perché sopprimesse i contributi

alimentari in questione. Contestualmente egli ha postulato il beneficio del

gratuito patrocinio. Nella sua risposta del 20 aprile 2021 l'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento ha auspicato che la procedura permettesse

di chiarire la situazione finanziaria del

padre e di definire un congruo contributo alimentare per i figli. In un suo

memoriale del 25 maggio 2021 CO 1 ha proposto di respingere l'“istanza” e ha instato a sua volta per il beneficio del

gratuito patrocinio.

D. Al

dibattimento del 7 giugno 2021 l'attore e l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento hanno notificato prove. Il 10 giugno 2021 il Pretore ha

concesso a RE 1 e a CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del

9 agosto 2021, indetta per il seguito del dibattimento, il Pretore ha proceduto

all'interrogatorio dell'attore. L'istruttoria è terminata il 5 otto-bre 2021 e

il Pretore ha assegnato alle parti un termine fino al 18 ottobre 2021 per

pronunciarsi sulle prove assunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il

termine, egli avrebbe emes­so la sentenza. Le parti non hanno reagito.

E. Statuendo

il 25 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso

che ha ridotto il contributo alimentare a carico di RE 1 a fr. 300.– mensili per ogni figlio (oltre l'assegno

familiare) dal 1° aprile 2021. Le spese processuali di fr. 1000.–,

anticipate dallo Stato in virtù del gratuito patrocinio, sono state poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25

novembre 2021 in cui chiede – previa concessione del gratuito patrocinio anche

in appello – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere

interamente la petizione e di sopprimere i contributi alimentari a suo carico. Il

memoriale non è stato notificato a CO 1 né all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di modifica

del contributo alimentare per un figlio minorenne, emanate con la procedura

semplificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla

notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi

alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata al patrocinatore

dell'attore il 26 ottobre 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli

atti). Introdotto il 25 novembre successivo (timbro postale sulla busta

d'invio), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è di per sé

tempestivo. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'attore non ha

presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia

esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel

caso specifico, il recla­mo possa essere trattato come appello.

2. La giurisprudenza ha

avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un

rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a

svista o a inavver-tenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del

ricorso da introdurre non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è

esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do

avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo

d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018

del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018

pag. 408; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.88 del 25 novembre

2021 consid. 2).

3. Nella

fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a

inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come

reclamo, ma il termine “reclamo” si ripete nella

motivazione e nella richiesta d giudizio, mentre il termine “appello” è del

tutto assente. L'attore ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di

reclamare, non di appellare. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente, se non

altro per un legale. Il valore

litigioso eccede manifestamente fr. 10 000.–

(sopra, consid. 1), ove appena si

consideri l'importo dei contributi alimentari che l'attore chiedeva di

revocare, varianti tra fr. 1050.– mensili (fino ai 12 anni di D__________)

e fr. 1200.– mensili (dopo di allora) fino alla maggiore età o fino al termine di

un'adeguata formazione (assegni familiari non compresi). E una decisione

in materia di contributi alimentari non è, già a prima vista, un'“altra

decisione” (cioè una decisione d'ordine procedurale) nel senso dell'art. 319

lett. b CPC, né – tanto meno – una “disposizione ordinatoria processuale di

prima istanza”. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico

esperibile.

4. È vero che l'attore

può essere stato sviato dall'erronea indicazione dei rimedi giuridici in calce

alla sentenza impugnata, stan­do alla quale contro la decisione poteva “essere

interposto reclamo scritto e motivato in italiano”. E per principio una fallace

indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle parti.

Chi può accorgersi tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando la

dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo

giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando

semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III

273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella fattispecie l'errore

nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una persona

senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato scorrere

gli art. 308 e 319 CPC per accorgersi dell'inesattezza e sincerarsi che la

decisione di primo grado era impugnabile mediante ap-pello, non mediante

reclamo. Nelle circostanze descritte il reclamo non può dunque essere

convertito in appello e va dichiarato irricevibile.

5. Si aggiunga ad ogni

buon conto che, pur volendo fare astrazione

dall'inammissibilità del reclamo, in concreto l'impugnazione

non sarebbe destinata a miglior sorte. L'attore si duole che il Pretore

gli ha ascritto un reddito ipotetico nel Ticino calcolato in base alla legge

cantonale sul salario minimo (salario orario di fr. 19.– per 182 ore

mensili), senza precisare per quale tipo di lavoro. Rileva che da oltre cinque

anni egli vive con la sua compagna in Polonia, paese in cui non ha la

possibilità di conseguire un guadagno superiore a quello attuale (poco meno di

fr. 1000.– mensili). La

decisione impugnata – egli fa valere – non tiene conto che a 47 anni egli non

ha più alcuna “base” nel Cantone Ticino, dal quale se

ne è andato perché non riusciva più a guadagnare il necessario per sostentarsi.

In condizioni del genere egli contesta che lo si possa obbligare a rientrare in

Svizzera per reperire un lavoro di manovalanza in un qualsiasi settore

economico nel quale egli non ha esperienza alcuna. Un reddito ipotetico –

prosegue l'interessato – può imputarsi solo se è alla concreta portata del

soggetto, ciò che non è il suo caso. RE 1 sottolinea infine di non avere mai

agito con l'intento di recare pregiudizio ai figli (Schädigungsabsicht),

non avendo egli “mai fatto nulla per ridurre le sue entrate”. Onde la richiesta

di sopprimere i contributi alimentari per I__________ e D__________.

a) Che l'attore non si sia trasferito in Polonia nell'intento

di nuocere a I__________ e D__________ è possibile. Sta di fatto che, trattandosi

nel caso specifico di contributi alimentari per minorenni, un genitore non può

modificare liberamente le proprie condizioni di vita se ciò influisce sulla

capacità di far fronte al fabbisogno in denaro dei figli (RtiD II-2018 pag. 714

consid. 11d con riferimenti). Soprattutto nel caso di ristrettezze economiche –

come in concreto, la riduzione ammessa dal Pretore lascian­do un ammanco di fr.

770.–

mensili a carico di ogni figlio (sentenza impugnata, pag. 7) – le esigenze

poste all'obbligo di far fruttare la capacità lucrativa sono particolarmente

elevate. I genitori devono profittare al massimo della loro potenzialità di

guadagno. Anche un trasferimento (di per sé lecito) all'estero può rimanere

così irrilevante se un'ulteriore attività lavorativa in Svizzera risulta

esigibile.

In altri

termini, un debitore alimentare non è libero di rinunciare a piacimen­to a entrate,

cui potrebbe ambire con uno sforzo esigibile, per soddisfare desideri

professionali o personali. Tali aspirazioni devono passare in secondo piano

nella misura in cui il conseguimento di un reddito ipotetico è esigibile ed

effettivamente possibile, tenuto conto dell'età, dello stato di salute, della

formazione, dell'esperienza professionale, della situazione sul mercato del

lavoro e dei doveri educativi. Un debitore alimentare è di per sé libero dunque

di trasferirsi all'estero, ma la perdita di guadagno che ne deriva non può

essere invocata a detrimento del creditore alimentare se egli può continuare a conseguire

in Svizzera un reddito più elevato (sentenze del Tribunale federale 5A_899/2019

del 17 giugno 2020 consid. 2.2.2 con rinvii in: FamPra.ch 2020 pag. 1062 e 5A_662/2013

del 24 giugno 2014 consid. 3.3 con riferimenti in: FamPra.ch 2014 pag.

1114).

b) Nella

fattispecie RE 1 non contesta l'accertamento del Pretore, stando al quale egli

gode di buona salute e ha un'età che non gli impedisce di svolgere lavori

manuali come lo “sgombero in occasione di ristrutturazione” di immobili che

egli – per sua stessa ammissione (verbale d'interrogatorio del 9 agosto 2021,

pag. 3) – ha già svolto nel 2018 (sentenza impugnata, pag. 5). Ciò posto, che

il primo giudice gli abbia ascritto un reddito ipotetico nel Ticino

calcolato in base alla legge cantonale sul salario minimo (salario orario di

fr. 19.– per 182 ore mensili; loc.

cit., pag. 6) sfugge alla critica. Senza contare che il guadagno

considerato (fr. 3458.– lordi mensili, ovvero fr. 2940.– netti) è finanche inferiore

a quello che l'attore, seppure sprovvisto di esperienza, ha dichiarato per

l'attività accessoria esercitata nel 2018 sull'arco di tre mesi (fascicolo “Doc. Rich. IIA”: fr. 11 460.–, pari a fr. 3820.–

mensili). Per il resto, l'interessato non

discute il suo fabbisogno minimo che

il Pretore ha calcolato in fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, costo

dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 300.–; sentenza

impugnata, pag. 6).

c) In

definitiva, scegliendo di lasciare la Svizzera per un Paese che non è lontanamente

in grado di offrire un livello salariale equiparabile, RE 1 non ha sfruttato appieno

la sua capacità lucrativa (analogamente: sentenza del

Tribuna­le federale 5A_662/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.3 con riferimenti

in: FamPra.ch 2014 pag. 1114). Né risulta ch'egli abbia fatto quanto si

poteva ragionevolmente pretendere da lui per evitare una diminuzione delle

entrate suscettibile di compromettere il contributo di mantenimento per I__________

e D__________, ad esempio estendendo le ricerche fuori del suo solito campo

professionale e ripiegando su ambiti meno qualificati (cfr. RtiD II-2020 n. 8c

pag. 843 consid. 6b con richiami). Se ne conclude che RE 1 non può dolersi della

riduzione del contributo alimentare per

Fatti

i figli a fr. 300.– mensili ciascuno

(metà del margine disponibile di fr. 600.–, una volta dedotto il suo fabbisogno

minimo; sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L'impugnazione vede così la

sua sorte segnata.

6. Le spese

dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Viste le precarie

condizioni finanziarie in cui si trova l'attore, si rinuncia tuttavia –

eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

Considerandi

intimato a CO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dal

reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il

richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin

dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b

CPC), tanto da non essere stato notificato alle controparti.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la

soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito

patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).