11.2021.162
Modifica del contributo alimentare per i figli stabilito per convenzione Irricevibilità di un rimedio giuridico presentato consapevolmente come reclamo in luogo di un appello
10 dicembre 2021Italiano14 min
eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.162
11.2021.163
Lugano
10 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SE.2021.18 (filiazione:
modifica di contributo alimentare) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione
dell'8 aprile 2021 da
RE
1 (PL)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA
2 ) e
Stato
del Cantone Ticino,
Dipartimento
della sanità e della socialità,
Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento,
giudicando sul reclamo
del 25 novembre 2021 presentato da AP 1contro la sentenza emessa dal Pretore il
25 ottobre 2021 (inc. 11.2021.162) e sulla richiesta di gratuito patrocinio
contenuta nell'appello (inc. 11.2021.163);
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1979) ha dato alla
luce il 25 maggio 2008 una figlia, I__________, e il 19 maggio 2009 un figlio,
D__________. Entrambi sono stati riconosciuti da RE 1 (1974), il quale era già
padre di S__________, nato il 27 dicembre 1998 da una precedente unione. Il 17
luglio 2009 l'allora Commissione tutoria regionale 10 ha approvato una convenzione
in cui RE 1 si impegnava a versare, in favore di I__________ e D__________, un
contributo alimentare di fr. 300.– mensili ciascuno
dalla nascita fino al 6° compleanno, di fr. 450.– mensili ciascuno fino al 12° compleanno e di fr.
600.– mensili ciascuno fino alla
maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni familiari
non compresi). RE 1 è disegnatore edile, ma sin dal conseguimento del diploma ha
sempre lavorato come musicista, suonando la chitarra in festival e concerti. CO
1, casalinga, non svolge attività lucrativa. RE 1 ha versato solo
saltuariamente e parzialmente i contributi alimentari per I__________ e D__________
prima di cessare ogni pagamento nell'agosto del 2019, quando si è trasferito a __________,
dove vive con l'attuale compagna. Dall'aprile del 2020 l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento anticipa i contributi alimentari per I__________ e D__________
in luogo e vece del padre.
B. Il
21 e 29 aprile 2020 RE 1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 11
per ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione del contributo alimentare per
I__________ e D__________, motivando la richiesta con la sua totale mancanza
di entrate. CO 1 si è opposta alla domanda. In esito a ciò, constatato il
mancato accordo fra le parti, l'Autorità regionale di protezione 11 ha
comunicato il 19 giugno 2020 che la richiesta poteva essere sottoposta al
Pretore.
C. Con
“istanza” dell'8 aprile 2021 RE 1 ha convenuto
CO 1 e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna perché sopprimesse i contributi
alimentari in questione. Contestualmente egli ha postulato il beneficio del
gratuito patrocinio. Nella sua risposta del 20 aprile 2021 l'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento ha auspicato che la procedura permettesse
di chiarire la situazione finanziaria del
padre e di definire un congruo contributo alimentare per i figli. In un suo
memoriale del 25 maggio 2021 CO 1 ha proposto di respingere l'“istanza” e ha instato a sua volta per il beneficio del
gratuito patrocinio.
D. Al
dibattimento del 7 giugno 2021 l'attore e l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento hanno notificato prove. Il 10 giugno 2021 il Pretore ha
concesso a RE 1 e a CO 1 il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del
9 agosto 2021, indetta per il seguito del dibattimento, il Pretore ha proceduto
all'interrogatorio dell'attore. L'istruttoria è terminata il 5 otto-bre 2021 e
il Pretore ha assegnato alle parti un termine fino al 18 ottobre 2021 per
pronunciarsi sulle prove assunte, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, egli avrebbe emesso la sentenza. Le parti non hanno reagito.
E. Statuendo
il 25 ottobre 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso
che ha ridotto il contributo alimentare a carico di RE 1 a fr. 300.– mensili per ogni figlio (oltre l'assegno
familiare) dal 1° aprile 2021. Le spese processuali di fr. 1000.–,
anticipate dallo Stato in virtù del gratuito patrocinio, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25
novembre 2021 in cui chiede – previa concessione del gratuito patrocinio anche
in appello – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere
interamente la petizione e di sopprimere i contributi alimentari a suo carico. Il
memoriale non è stato notificato a CO 1 né all'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di modifica
del contributo alimentare per un figlio minorenne, emanate con la procedura
semplificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla
notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi
alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata al patrocinatore
dell'attore il 26 ottobre 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli
atti). Introdotto il 25 novembre successivo (timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è di per sé
tempestivo. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'attore non ha
presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia
esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel
caso specifico, il reclamo possa essere trattato come appello.
2. La giurisprudenza ha
avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un
rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a
svista o a inavver-tenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del
ricorso da introdurre non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è
esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando
avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo
d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018
del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018
pag. 408; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.88 del 25 novembre
2021 consid. 2).
3. Nella
fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a
inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come
reclamo, ma il termine “reclamo” si ripete nella
motivazione e nella richiesta d giudizio, mentre il termine “appello” è del
tutto assente. L'attore ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di
reclamare, non di appellare. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente, se non
altro per un legale. Il valore
litigioso eccede manifestamente fr. 10 000.–
(sopra, consid. 1), ove appena si
consideri l'importo dei contributi alimentari che l'attore chiedeva di
revocare, varianti tra fr. 1050.– mensili (fino ai 12 anni di D__________)
e fr. 1200.– mensili (dopo di allora) fino alla maggiore età o fino al termine di
un'adeguata formazione (assegni familiari non compresi). E una decisione
in materia di contributi alimentari non è, già a prima vista, un'“altra
decisione” (cioè una decisione d'ordine procedurale) nel senso dell'art. 319
lett. b CPC, né – tanto meno – una “disposizione ordinatoria processuale di
prima istanza”. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico
esperibile.
4. È vero che l'attore
può essere stato sviato dall'erronea indicazione dei rimedi giuridici in calce
alla sentenza impugnata, stando alla quale contro la decisione poteva “essere
interposto reclamo scritto e motivato in italiano”. E per principio una fallace
indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle parti.
Chi può accorgersi tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando la
dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo
giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando
semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III
273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella fattispecie l'errore
nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una persona
senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato scorrere
gli art. 308 e 319 CPC per accorgersi dell'inesattezza e sincerarsi che la
decisione di primo grado era impugnabile mediante ap-pello, non mediante
reclamo. Nelle circostanze descritte il reclamo non può dunque essere
convertito in appello e va dichiarato irricevibile.
5. Si aggiunga ad ogni
buon conto che, pur volendo fare astrazione
dall'inammissibilità del reclamo, in concreto l'impugnazione
non sarebbe destinata a miglior sorte. L'attore si duole che il Pretore
gli ha ascritto un reddito ipotetico nel Ticino calcolato in base alla legge
cantonale sul salario minimo (salario orario di fr. 19.– per 182 ore
mensili), senza precisare per quale tipo di lavoro. Rileva che da oltre cinque
anni egli vive con la sua compagna in Polonia, paese in cui non ha la
possibilità di conseguire un guadagno superiore a quello attuale (poco meno di
fr. 1000.– mensili). La
decisione impugnata – egli fa valere – non tiene conto che a 47 anni egli non
ha più alcuna “base” nel Cantone Ticino, dal quale se
ne è andato perché non riusciva più a guadagnare il necessario per sostentarsi.
In condizioni del genere egli contesta che lo si possa obbligare a rientrare in
Svizzera per reperire un lavoro di manovalanza in un qualsiasi settore
economico nel quale egli non ha esperienza alcuna. Un reddito ipotetico –
prosegue l'interessato – può imputarsi solo se è alla concreta portata del
soggetto, ciò che non è il suo caso. RE 1 sottolinea infine di non avere mai
agito con l'intento di recare pregiudizio ai figli (Schädigungsabsicht),
non avendo egli “mai fatto nulla per ridurre le sue entrate”. Onde la richiesta
di sopprimere i contributi alimentari per I__________ e D__________.
a) Che l'attore non si sia trasferito in Polonia nell'intento
di nuocere a I__________ e D__________ è possibile. Sta di fatto che, trattandosi
nel caso specifico di contributi alimentari per minorenni, un genitore non può
modificare liberamente le proprie condizioni di vita se ciò influisce sulla
capacità di far fronte al fabbisogno in denaro dei figli (RtiD II-2018 pag. 714
consid. 11d con riferimenti). Soprattutto nel caso di ristrettezze economiche –
come in concreto, la riduzione ammessa dal Pretore lasciando un ammanco di fr.
770.–
mensili a carico di ogni figlio (sentenza impugnata, pag. 7) – le esigenze
poste all'obbligo di far fruttare la capacità lucrativa sono particolarmente
elevate. I genitori devono profittare al massimo della loro potenzialità di
guadagno. Anche un trasferimento (di per sé lecito) all'estero può rimanere
così irrilevante se un'ulteriore attività lavorativa in Svizzera risulta
esigibile.
In altri
termini, un debitore alimentare non è libero di rinunciare a piacimento a entrate,
cui potrebbe ambire con uno sforzo esigibile, per soddisfare desideri
professionali o personali. Tali aspirazioni devono passare in secondo piano
nella misura in cui il conseguimento di un reddito ipotetico è esigibile ed
effettivamente possibile, tenuto conto dell'età, dello stato di salute, della
formazione, dell'esperienza professionale, della situazione sul mercato del
lavoro e dei doveri educativi. Un debitore alimentare è di per sé libero dunque
di trasferirsi all'estero, ma la perdita di guadagno che ne deriva non può
essere invocata a detrimento del creditore alimentare se egli può continuare a conseguire
in Svizzera un reddito più elevato (sentenze del Tribunale federale 5A_899/2019
del 17 giugno 2020 consid. 2.2.2 con rinvii in: FamPra.ch 2020 pag. 1062 e 5A_662/2013
del 24 giugno 2014 consid. 3.3 con riferimenti in: FamPra.ch 2014 pag.
1114).
b) Nella
fattispecie RE 1 non contesta l'accertamento del Pretore, stando al quale egli
gode di buona salute e ha un'età che non gli impedisce di svolgere lavori
manuali come lo “sgombero in occasione di ristrutturazione” di immobili che
egli – per sua stessa ammissione (verbale d'interrogatorio del 9 agosto 2021,
pag. 3) – ha già svolto nel 2018 (sentenza impugnata, pag. 5). Ciò posto, che
il primo giudice gli abbia ascritto un reddito ipotetico nel Ticino
calcolato in base alla legge cantonale sul salario minimo (salario orario di
fr. 19.– per 182 ore mensili; loc.
cit., pag. 6) sfugge alla critica. Senza contare che il guadagno
considerato (fr. 3458.– lordi mensili, ovvero fr. 2940.– netti) è finanche inferiore
a quello che l'attore, seppure sprovvisto di esperienza, ha dichiarato per
l'attività accessoria esercitata nel 2018 sull'arco di tre mesi (fascicolo “Doc. Rich. IIA”: fr. 11 460.–, pari a fr. 3820.–
mensili). Per il resto, l'interessato non
discute il suo fabbisogno minimo che
il Pretore ha calcolato in fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, costo
dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 300.–; sentenza
impugnata, pag. 6).
c) In
definitiva, scegliendo di lasciare la Svizzera per un Paese che non è lontanamente
in grado di offrire un livello salariale equiparabile, RE 1 non ha sfruttato appieno
la sua capacità lucrativa (analogamente: sentenza del
Tribunale federale 5A_662/2013 del 24 giugno 2014 consid. 3.3 con riferimenti
in: FamPra.ch 2014 pag. 1114). Né risulta ch'egli abbia fatto quanto si
poteva ragionevolmente pretendere da lui per evitare una diminuzione delle
entrate suscettibile di compromettere il contributo di mantenimento per I__________
e D__________, ad esempio estendendo le ricerche fuori del suo solito campo
professionale e ripiegando su ambiti meno qualificati (cfr. RtiD II-2020 n. 8c
pag. 843 consid. 6b con richiami). Se ne conclude che RE 1 non può dolersi della
riduzione del contributo alimentare per
Fatti
i figli a fr. 300.– mensili ciascuno
(metà del margine disponibile di fr. 600.–, una volta dedotto il suo fabbisogno
minimo; sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L'impugnazione vede così la
sua sorte segnata.
6. Le spese
dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Viste le precarie
condizioni finanziarie in cui si trova l'attore, si rinuncia tuttavia –
eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
Considerandi
intimato a CO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dal
reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il
richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin
dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b
CPC), tanto da non essere stato notificato alle controparti.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito
patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51
cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).