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Decisione

11.2021.164

Motivazione di un decreto cautelare

22 marzo 2022Italiano13 min

vita in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.164

Lugano

22 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa CA.2021.329 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 ottobre 2021

da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando

sull'appello del 26 novembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare emesso dal Pretore il 16 novembre 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1971) e AO 1

(1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (N__________) il 1°

agosto 2004. Dal matrimonio è nato L__________, il 18 febbraio 2006. Il marito,

economista, ha lavorato con ruoli dirigenziali per la __________ a __________

fino al licenziamento, intervenuto il 31 marzo 2021. Il 15 maggio 2021

egli è stato assunto come condirettore generale dalla __________ di __________.

La moglie, architetto, durante la

vita in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati

dall'8 maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________

(proprietà per piani n. __________7 e __________8

a lui intestate, pari a 252/1000 e a 318/1000 della particella n. 4 RFD di __________, oltre alla

quota di comproprietà di ⅜ sulla particella n. 149 RFD di __________) per

trasferirsi in un appartamento a __________.

B. In esito a una

procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 28 giugno 2018

(inc. SO.2018.3110), con sentenza del 25 novembre 2020 il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito

l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato il figlio alla stessa (riservato

il diritto di visita paterno) e ha condannato AP 1 a versare dal 1° giugno 2018

un contributo alimentare di fr. 5365.– mensili per la moglie, come pure uno di

fr. 2530.– mensili per il figlio (oltre all'assegno familiare e a ogni spesa

scolastica), autorizzandolo a compensare fr. 47 479.75

per contributi cautelari erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr.

1117.20 erogati in eccesso pendente causa per il figlio. Il Pretore ha

obbligato infine il marito a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem

di fr. 20 000.–. Un appello presentato il

4 dicembre 2020 da AP 1 contro tale senten­za è stato parzialmente accolto il

17 febbraio 2022 da questa Camera, che ha ridotto il contributo alimentare per

la moglie a fr. 4475.– mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020, a

fr. 4610.– mensili dall'11 settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e a fr.

5270.– mensili dal 18 febbraio 2022 in poi, respingendo altresì la richiesta di

provvigione ad litem dell'istante (inc. 11.2020.172). Contestualmente

questa Camera ha respinto un appello presentato il 7 dicembre da AO 1 (inc.

11.2020.174).

C. Nel frattempo, l'11 maggio 2020, il marito ha

promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2020.117). Nel­l'ambito

di tale causa AP 1 ha presentato il 6 ottobre 2021 un'istanza volta a ottenere

il consenso giudiziario alla vendita dei fondi che costituiscono l'abitazione

coniugale. All'udienza del 9 novembre 2021, destinata al contraddittorio

cautelare e al dibattimento di merito, la

convenuta ha proposto il rigetto dell'istan­­za e ha notificato prove.

Le parti hanno replicato e duplicato seduta stante, mantenendo il loro punto di

vista. In coda all'udienza il Pretore ha respinto l'assunzione di prove, salvo i

documenti prodotti, e ha prospettato l'emanazione della decisione.

D. Statuendo con decreto

cautelare del 16 novembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le

spese processuali di fr. 1500.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere

alla controparte fr. 2400.– per ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26

novembre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere

accol­ta la sua istanza. Con osservazioni del 12 gennaio 2022 AO 1 propone di

respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione

impugnata è un decreto cautelare emanato nel contesto di una causa di divorzio

(art. 276 cpv. 1 CPC). Adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d

CPC), simili decreti sono appellabili entro

dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),

sempre che non siano stati emessi senza contraddittorio (DTF 137 III 419

consid. 1.3 con richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se

riguardano controversie meramente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso

doveva raggiungere almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi al

corrispettivo che l'istante ha offerto in prima sede per ottenere l'uscita

della moglie e del figlio dall'abitazione coniugale in vista della vendita (fr.

1800.– mensili per tempo indeterminato). L'adozione del decreto cautelare è stata

preceduta inoltre dall'udienza del 9 novembre 2021. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto in questione è giunto al

patrocinatore dell'istante il 17 novembre 2021 (traccia dell'invio

n. __________, agli atti). Inoltrato il 26 novembre 2021 (timbro postale

sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto

impugnato il Pretore ha rilevato che per accertare se un coniuge resista

legittimamente all'alienazione dell'abitazione familiare (art. 169 CC) occorre

ponderare gli interessi in gioco: quelli personali dei coniugi, come pure quelli

della famiglia nel suo complesso. Trattandosi degli interessi dell'istante, il

primo giudice ha constatato che l'interessato non ha addotto motivi particolari

a sostegno della vendita, ma si è limitato a far valere di essere il solo

proprietario dei fondi e di non dover dunque recare altre giustificazioni. Da

parte sua – ha soggiunto il Pretore – la convenuta invoca il fatto che

l'abitazione coniugale le è stata assegnata in uso nella procedura a protezione

dell'unione coniugale, fa valere un diritto prevalente suo e del figlio a

rimanere nell'ambiente domestico che rappresenta il loro centro degli interessi

e delle consuetudini, e afferma che la vendita dell'abitazio­ne familiare

potrebbe pregiudicare i di lei diritti in liquidazione del regime dei beni. Posto

ciò, il Pretore ha ritenuto che “alla

luce delle motivazioni addotte dalle parti e delle considerazioni in diritto

che precedono, gli interessi della convenuta sono verosimilmente preponderanti

rispetto a quelli dell'istante”. Onde il rigetto dell'istanza.

3.

AP

1.

si duole anzitutto che il Pretore, richiamandosi a un precedente di questa

Camera in materia di scioglimento della comproprietà (RtiD I-2014 pag. 761

consid. 4), abbia erroneamente fondato la propria decisione su una ponderazione

dei contrapposti interessi delle parti quantunque la giurisprudenza e la

dottrina relative all'art. 169 cpv. 2 CC non prevedano simile mo­do di

procedere. A parte ciò – lamenta l'appellante – il Pretore neppure si è

confrontato con gli argomenti addotti nell'istanza e in particolare con l'offerta

di versare alla moglie un corrispettivo di fr. 1800.– mensili, in

aggiunta ai contributi alimentari, qualora essa avesse consentito a liberare

gli spazi entro tre mesi. Al riguardo egli sottolinea che l'importo offerto

corrisponde a quanto la moglie medesima gli ha proposto nella causa di divorzio

per ottenere un diritto di abitazione. L'istante censura pertanto una violazione

del diritto per non avere il Pretore esaminato l'offerta di una soluzione

abitativa alternativa ch'egli ribadisce essere stata confacente. Senza contare

– egli epiloga – che la decisione si fonda “senza alcuna sussunzione” su una motivazione a dir poco laconica

e insufficiente per legittimare l'opposizione della moglie alla vendita.

4.

Nella

misura in cui contesta il ragionamento adottato dal Pretore, l'appellante

disconosce che per valutare se un coniuge resista legittimamente

all'alienazione dell'abitazione familiare (nel senso dell'art. 169 cpv. 2 CC)

il giudice procede effettivamente a una ponderazione d'interessi (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª

edizione, n. 21 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/

Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 195 n. 233; Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, edizione

1998, n. 76 ad art. 169 CC). Egli apprezza quelli personali dell'istante,

quelli personali dell'altro coniuge e quelli della famiglia nel suo insie­me,

come si è spiegato in RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4 con rinvii. Che in

quest'ultimo precedente – citato dallo stesso Pretore – l'abitazione familiare

fosse in comproprietà dei coniugi nulla muta all'applicabilità del metodo. Men

che meno ove si consideri che in caso di comproprietà fra coniugi altre norme proteggono

già il coniuge opponente in maniera adeguata da atti di disposizione

unilaterali dell'altro coniuge (si pensi all'art. 648 cpv. 2 CC o al­l'art. 201

cpv. 2 nel regime della partecipazione agli acquisti: da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 7). Al proposito non

giova dunque diffondersi.

5.

Per

quel che è dell'asserita carenza di motivazione del decreto impugnato, invece, è

vero che secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere

motivata. Le esigenze al proposito sono nondimeno quelle che discendono

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su

ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e

concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo

piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione

di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua

volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale

(DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti

gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non

permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un

altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti

formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari

(RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.81 del 20 luglio 2020, consid. 2a).

a) L'appellante fa valere di avere offerto

alla controparte, come detto, fr. 1800.– mensili per ottenere la

liberazione dell'alloggio coniugale entro tre mesi e la vendita. E in effetti

dagli atti si evince che già il 21 settembre 2021 egli aveva formulato una

simile proposta alla moglie, adducendo che la som­ma offerta equivaleva alla

pigione per un'abitazione consona ai bisogni attuali della famiglia e a quanto

offriva la convenu­ta medesima nella duplica di merito in cambio di un diritto

di abitazione (doc. T). AO 1 ha rifiutato la proposta il 5 ottobre 2021 (doc.

U), come pure al contraddittorio del 9 novembre 2021, obiettando – fra

l'altro – che il corrispettivo proposto era nettamente

inferiore al valore di mercato dell'abitazione coniugale (“un grande appartamento di oltre 200 m²

con tre garages”), valore che andava accertato dal perito giudiziario (memoriale accluso al verbale del 9 novembre

2021, pag. 4).

Sta

di fatto che la questione, su cui il Pretore non si è pronunciato poiché ha

reputato – a torto – che l'istante “si

è limitato a sostenere di essere il proprietario dei fondi in questio­ne e,

dunque di non dover fornire ulteriori motivazioni”, riguarda un punto

essenziale del litigio, suscettibile di determinare l'esito dell'istanza. Un

coniuge non resiste infatti legittimamente all'alienazione dell'abitazione

familiare se l'altro gli offre una possibilità logistica che garantisca

vantaggi corrispondenti alle esigenze attuali della famiglia (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 196 n. 235a; Schwander, loc. cit.; Hasenböhler, loc. cit.; Zeiter/Schlumpf in: Handkommentar

zum Schweizer Privatrecht, 3ª edizione,

n. 12 ad art. 169 CC). In concreto però tutto si ignora sui bisogni attuali

della famiglia, che il Pretore non ha accertato. Né può dirsi oggi se l'offerta

del marito, quantificabile a mente della convenuta nei costi correnti dell'appartamento

da lei occupato senza l'ammortamento ipotecario (memoriale accluso al verbale

del 9 novembre 2021, pag. 4), sia, almeno verosimilmente, un'alternativa

adeguata. Il decreto impugnato non permette di risolvere simili interrogativi.

b) Ne

segue che questa Camera non è in grado di sindacare le critiche

dell'appellante. Dovesse sostituirsi al giudice naturale, accertando essa medesima

– a un esame di apparenza – i bisogni abitativi attuali della famiglia e vagliare

se l'offerta del marito sia sufficiente, ciò precluderebbe alle parti un

secondo grado di giurisdizione con pieno potere cognitivo. Non motivato a

sufficienza perché la giurisdizione di appello pos­sa esercitare adeguatamente

il proprio controllo giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere

annullato. L'annullamento del decreto non significa che l'istanza vada accolta.

Semplicemente il Pretore, cui non sono impartite indicazioni vincolanti, dovrà

dare ragione del suo giudizio. Ciò soltanto consentirà, dandosi poi il caso, di

vagliare le conclusioni di merito formulate dall'appellante.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene

l'annullamento del decreto impugnato, ma non l'accoglimento dell'istanza. La

convenuta, dal canto suo, ha proposto il rigetto dell'appello. Si giustifica

così di suddividere gli oneri processuali a metà fra le parti e di compensare

le ripetibili, non potendosi

pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il Pretore

(DTF 139 III 351 consid. 6). La tassa di giustizia va in ogni modo adeguatamente ridotta,

poiché l'attuale procedura non termina con una sentenza di merito (art. 21

LTG). Sulle spese processuali

di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui emanerà la nuova decisione.

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente

anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un

decreto cautelare, nondimeno, un ricorrente può far valere davanti al

Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è

annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché emani un giudizio

motivato.

2. Le

spese processuali, ridotte a fr. 750.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).