11.2021.164
Motivazione di un decreto cautelare
22 marzo 2022Italiano13 min
vita in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.164
Lugano
22 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2021.329 (divorzio
su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 ottobre 2021
da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 26 novembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso dal Pretore il 16 novembre 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1971) e AO 1
(1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (N__________) il 1°
agosto 2004. Dal matrimonio è nato L__________, il 18 febbraio 2006. Il marito,
economista, ha lavorato con ruoli dirigenziali per la __________ a __________
fino al licenziamento, intervenuto il 31 marzo 2021. Il 15 maggio 2021
egli è stato assunto come condirettore generale dalla __________ di __________.
La moglie, architetto, durante la
vita in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati
dall'8 maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
(proprietà per piani n. __________7 e __________8
a lui intestate, pari a 252/1000 e a 318/1000 della particella n. 4 RFD di __________, oltre alla
quota di comproprietà di ⅜ sulla particella n. 149 RFD di __________) per
trasferirsi in un appartamento a __________.
B. In esito a una
procedura a protezione dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 28 giugno 2018
(inc. SO.2018.3110), con sentenza del 25 novembre 2020 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato il figlio alla stessa (riservato
il diritto di visita paterno) e ha condannato AP 1 a versare dal 1° giugno 2018
un contributo alimentare di fr. 5365.– mensili per la moglie, come pure uno di
fr. 2530.– mensili per il figlio (oltre all'assegno familiare e a ogni spesa
scolastica), autorizzandolo a compensare fr. 47 479.75
per contributi cautelari erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr.
1117.20 erogati in eccesso pendente causa per il figlio. Il Pretore ha
obbligato infine il marito a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem
di fr. 20 000.–. Un appello presentato il
4 dicembre 2020 da AP 1 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il
17 febbraio 2022 da questa Camera, che ha ridotto il contributo alimentare per
la moglie a fr. 4475.– mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020, a
fr. 4610.– mensili dall'11 settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e a fr.
5270.– mensili dal 18 febbraio 2022 in poi, respingendo altresì la richiesta di
provvigione ad litem dell'istante (inc. 11.2020.172). Contestualmente
questa Camera ha respinto un appello presentato il 7 dicembre da AO 1 (inc.
11.2020.174).
C. Nel frattempo, l'11 maggio 2020, il marito ha
promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2020.117). Nell'ambito
di tale causa AP 1 ha presentato il 6 ottobre 2021 un'istanza volta a ottenere
il consenso giudiziario alla vendita dei fondi che costituiscono l'abitazione
coniugale. All'udienza del 9 novembre 2021, destinata al contraddittorio
cautelare e al dibattimento di merito, la
convenuta ha proposto il rigetto dell'istanza e ha notificato prove.
Le parti hanno replicato e duplicato seduta stante, mantenendo il loro punto di
vista. In coda all'udienza il Pretore ha respinto l'assunzione di prove, salvo i
documenti prodotti, e ha prospettato l'emanazione della decisione.
D. Statuendo con decreto
cautelare del 16 novembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le
spese processuali di fr. 1500.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 2400.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26
novembre 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere
accolta la sua istanza. Con osservazioni del 12 gennaio 2022 AO 1 propone di
respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione
impugnata è un decreto cautelare emanato nel contesto di una causa di divorzio
(art. 276 cpv. 1 CPC). Adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d
CPC), simili decreti sono appellabili entro
dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC),
sempre che non siano stati emessi senza contraddittorio (DTF 137 III 419
consid. 1.3 con richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se
riguardano controversie meramente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso
doveva raggiungere almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi al
corrispettivo che l'istante ha offerto in prima sede per ottenere l'uscita
della moglie e del figlio dall'abitazione coniugale in vista della vendita (fr.
1800.– mensili per tempo indeterminato). L'adozione del decreto cautelare è stata
preceduta inoltre dall'udienza del 9 novembre 2021. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto in questione è giunto al
patrocinatore dell'istante il 17 novembre 2021 (traccia dell'invio
n. __________, agli atti). Inoltrato il 26 novembre 2021 (timbro postale
sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel decreto
impugnato il Pretore ha rilevato che per accertare se un coniuge resista
legittimamente all'alienazione dell'abitazione familiare (art. 169 CC) occorre
ponderare gli interessi in gioco: quelli personali dei coniugi, come pure quelli
della famiglia nel suo complesso. Trattandosi degli interessi dell'istante, il
primo giudice ha constatato che l'interessato non ha addotto motivi particolari
a sostegno della vendita, ma si è limitato a far valere di essere il solo
proprietario dei fondi e di non dover dunque recare altre giustificazioni. Da
parte sua – ha soggiunto il Pretore – la convenuta invoca il fatto che
l'abitazione coniugale le è stata assegnata in uso nella procedura a protezione
dell'unione coniugale, fa valere un diritto prevalente suo e del figlio a
rimanere nell'ambiente domestico che rappresenta il loro centro degli interessi
e delle consuetudini, e afferma che la vendita dell'abitazione familiare
potrebbe pregiudicare i di lei diritti in liquidazione del regime dei beni. Posto
ciò, il Pretore ha ritenuto che “alla
luce delle motivazioni addotte dalle parti e delle considerazioni in diritto
che precedono, gli interessi della convenuta sono verosimilmente preponderanti
rispetto a quelli dell'istante”. Onde il rigetto dell'istanza.
3.
AP
1.
si duole anzitutto che il Pretore, richiamandosi a un precedente di questa
Camera in materia di scioglimento della comproprietà (RtiD I-2014 pag. 761
consid. 4), abbia erroneamente fondato la propria decisione su una ponderazione
dei contrapposti interessi delle parti quantunque la giurisprudenza e la
dottrina relative all'art. 169 cpv. 2 CC non prevedano simile modo di
procedere. A parte ciò – lamenta l'appellante – il Pretore neppure si è
confrontato con gli argomenti addotti nell'istanza e in particolare con l'offerta
di versare alla moglie un corrispettivo di fr. 1800.– mensili, in
aggiunta ai contributi alimentari, qualora essa avesse consentito a liberare
gli spazi entro tre mesi. Al riguardo egli sottolinea che l'importo offerto
corrisponde a quanto la moglie medesima gli ha proposto nella causa di divorzio
per ottenere un diritto di abitazione. L'istante censura pertanto una violazione
del diritto per non avere il Pretore esaminato l'offerta di una soluzione
abitativa alternativa ch'egli ribadisce essere stata confacente. Senza contare
– egli epiloga – che la decisione si fonda “senza alcuna sussunzione” su una motivazione a dir poco laconica
e insufficiente per legittimare l'opposizione della moglie alla vendita.
4.
Nella
misura in cui contesta il ragionamento adottato dal Pretore, l'appellante
disconosce che per valutare se un coniuge resista legittimamente
all'alienazione dell'abitazione familiare (nel senso dell'art. 169 cpv. 2 CC)
il giudice procede effettivamente a una ponderazione d'interessi (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª
edizione, n. 21 ad art. 169; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 195 n. 233; Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, edizione
1998, n. 76 ad art. 169 CC). Egli apprezza quelli personali dell'istante,
quelli personali dell'altro coniuge e quelli della famiglia nel suo insieme,
come si è spiegato in RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4 con rinvii. Che in
quest'ultimo precedente – citato dallo stesso Pretore – l'abitazione familiare
fosse in comproprietà dei coniugi nulla muta all'applicabilità del metodo. Men
che meno ove si consideri che in caso di comproprietà fra coniugi altre norme proteggono
già il coniuge opponente in maniera adeguata da atti di disposizione
unilaterali dell'altro coniuge (si pensi all'art. 648 cpv. 2 CC o all'art. 201
cpv. 2 nel regime della partecipazione agli acquisti: da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018 consid. 7). Al proposito non
giova dunque diffondersi.
5.
Per
quel che è dell'asserita carenza di motivazione del decreto impugnato, invece, è
vero che secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere
motivata. Le esigenze al proposito sono nondimeno quelle che discendono
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su
ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e
concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo
piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione
di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua
volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale
(DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti
gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non
permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un
altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti
formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari
(RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.81 del 20 luglio 2020, consid. 2a).
a) L'appellante fa valere di avere offerto
alla controparte, come detto, fr. 1800.– mensili per ottenere la
liberazione dell'alloggio coniugale entro tre mesi e la vendita. E in effetti
dagli atti si evince che già il 21 settembre 2021 egli aveva formulato una
simile proposta alla moglie, adducendo che la somma offerta equivaleva alla
pigione per un'abitazione consona ai bisogni attuali della famiglia e a quanto
offriva la convenuta medesima nella duplica di merito in cambio di un diritto
di abitazione (doc. T). AO 1 ha rifiutato la proposta il 5 ottobre 2021 (doc.
U), come pure al contraddittorio del 9 novembre 2021, obiettando – fra
l'altro – che il corrispettivo proposto era nettamente
inferiore al valore di mercato dell'abitazione coniugale (“un grande appartamento di oltre 200 m²
con tre garages”), valore che andava accertato dal perito giudiziario (memoriale accluso al verbale del 9 novembre
2021, pag. 4).
Sta
di fatto che la questione, su cui il Pretore non si è pronunciato poiché ha
reputato – a torto – che l'istante “si
è limitato a sostenere di essere il proprietario dei fondi in questione e,
dunque di non dover fornire ulteriori motivazioni”, riguarda un punto
essenziale del litigio, suscettibile di determinare l'esito dell'istanza. Un
coniuge non resiste infatti legittimamente all'alienazione dell'abitazione
familiare se l'altro gli offre una possibilità logistica che garantisca
vantaggi corrispondenti alle esigenze attuali della famiglia (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 196 n. 235a; Schwander, loc. cit.; Hasenböhler, loc. cit.; Zeiter/Schlumpf in: Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht, 3ª edizione,
n. 12 ad art. 169 CC). In concreto però tutto si ignora sui bisogni attuali
della famiglia, che il Pretore non ha accertato. Né può dirsi oggi se l'offerta
del marito, quantificabile a mente della convenuta nei costi correnti dell'appartamento
da lei occupato senza l'ammortamento ipotecario (memoriale accluso al verbale
del 9 novembre 2021, pag. 4), sia, almeno verosimilmente, un'alternativa
adeguata. Il decreto impugnato non permette di risolvere simili interrogativi.
b) Ne
segue che questa Camera non è in grado di sindacare le critiche
dell'appellante. Dovesse sostituirsi al giudice naturale, accertando essa medesima
– a un esame di apparenza – i bisogni abitativi attuali della famiglia e vagliare
se l'offerta del marito sia sufficiente, ciò precluderebbe alle parti un
secondo grado di giurisdizione con pieno potere cognitivo. Non motivato a
sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente
il proprio controllo giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere
annullato. L'annullamento del decreto non significa che l'istanza vada accolta.
Semplicemente il Pretore, cui non sono impartite indicazioni vincolanti, dovrà
dare ragione del suo giudizio. Ciò soltanto consentirà, dandosi poi il caso, di
vagliare le conclusioni di merito formulate dall'appellante.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
l'annullamento del decreto impugnato, ma non l'accoglimento dell'istanza. La
convenuta, dal canto suo, ha proposto il rigetto dell'appello. Si giustifica
così di suddividere gli oneri processuali a metà fra le parti e di compensare
le ripetibili, non potendosi
pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il Pretore
(DTF 139 III 351 consid. 6). La tassa di giustizia va in ogni modo adeguatamente ridotta,
poiché l'attuale procedura non termina con una sentenza di merito (art. 21
LTG). Sulle spese processuali
di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui emanerà la nuova decisione.
7.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente
anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un
decreto cautelare, nondimeno, un ricorrente può far valere davanti al
Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché emani un giudizio
motivato.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 750.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).