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Decisione

11.2021.166

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa

30 dicembre 2021Italiano10 min

viveva sola perché nessun istituto la voleva. La ragazza era descritta come senza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.166

Lugano

30 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa CA.2021.21 (protezione della personalità:

provvedimenti cautelari) della Pretura

del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 novembre 2021 da

AO

1

(rappresentato

dalla tutrice AA 1, e

patrocinato

dall'avv. AA 2, )

contro

AP

1 ,

giudicando

sull'appello del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto

cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 25 novembre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'edizione di settembre

2021 del bimestrale __________,

di cui AO 2 è redattore, è apparso un

articolo a firma dello stesso redattore intitolato “Così i servizi sociali

hanno rovinato S__________” (pag. 4 e 5). Il pezzo era annunciato in copertina

con il titolo “Come si fabbrica una delinquente”. Nell'articolo si tratteggiava

il vissuto di una giovane, indicata con un nome di fantasia, seguita sin dalla

nascita dai servizi sociali, e si raccontava come, dopo un fallito collocamento

in una famiglia affidataria, lo Stato pagasse un appartamento in cui costei

viveva sola perché nessun istituto la voleva. La ragazza era descritta come senza

occupazione, ma dedita ad attività illecite “sotto il naso della polizia”.

B. Il 3 novembre 2021 AO

1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona con “un'istanza a

protezione della personalità con

richiesta di provvedimenti cautelari

inaudita parte e ammissione al beneficio di assistenza giudiziaria”, postulando

quanto segue:

1. È

fatto divieto a AP 1, quale editore e caporedattore del bimestrale __________,

di pubblicare sulla stessa rivista o su altre da lui dirette e/o piattaforme

informatiche di ogni tipo notizie/commenti relativi alla vita privata del

minore AO 1, anche in forma anonimizzata ma comunque riconoscibile.

2. È fatto ordine a AP 1, quale editore e

caporedattore del bimestrale __________, di rimuovere dal sito de __________

titoli e commenti relativi alla vita privata del minore AO 1 o a questi

riconducibile direttamente e/o indirettamente e di distruggere fisicamente

eventuali documenti cartacei o in altra forma relativi.

3. Gli

ordini sono impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP.

Con

decreto cautelare emesso il 4 novembre 2021 senza contraddittorio il Pretore,

constatato che la causa non risultava essere stata preceduta da un tentativo di

conciliazione, ha dichiarato irricevibile “il merito della procedura”, ha

respinto la richiesta “supercautelare” e ha assegnato al convenuto un termine

fino al 16 novembre successivo per formulare eventuali osservazioni scritte. In

una lettera del 13 novembre 2021 AP 1 ha comunicato quanto segue:

Contesto integralmente le affermazioni di controparte.

Le richieste di controparte, oltre che prive di fondamento, sono contrarie all'art.

10 CEDU. Chiedo pertanto di respingerle.

C. Con

sentenza (recte: decreto cautelare) del 25 novembre 2021, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ingiunto al

convenuto di non pubblicare su nessun organo di informazione notizie o commenti

sulla vita privata di AO 1, “anche

in forma anonimizzata ma comunque riconoscibile”, co­me pure di rimuovere dal

sito internet de__________ titoli e commenti relativi alla vita privata del

minore o a questi riconducibile direttamente e/o indirettamente, distruggendo fisicamente

eventuali documen­ti cartacei o in altra forma, il tutto sotto comminatoria

dell'art. 292 CP. Non sono state riscosse spese processuali, ma il convenuto è

stato condannato a rifondere a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13

dicembre 2021 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo

l'istanza cautelare. L'appello non è stato

notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto

cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia

di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella decisione impugnata”

(art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto simile presupposto non si po­ne, un'azio­ne volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015

pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, nella fattispecie l'invio

raccomandato contenente il decreto cautelare è stato intimato il 25 novembre

2021, ma è tornato alla Pretura, siccome non ritirato, il 4 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Il 13 dicembre successivo AP 1 ha ritirato la decisione allo

sportello della Pretura. Introdotto quello stesso giorno, l'appello in esame è

di conseguenza tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore, riassunte le richieste del-l'istante, ha preso

atto che secondo il convenuto tali conclusioni sono prive di fondamento e

contrarie all'art. 10 CEDU. Se non che, per il primo giudice, ponderando

l'interesse pubblico e l'interesse e la tutela della personalità e della sfera

privata dell'istan­te, “è evidente che questi ultimi prevalgono, soprattutto

considerato che lo stesso è minore d'età”. A mente del Pretore, già i soli

titoli dell'articolo apparso sulla rivista ledono la personalità del-l'istan­te,

“ritenuto che non può essere ritenuto sufficiente modificare il nome e il sesso

del protagonista per non renderlo riconoscibile dal lettore medio”. Infine il

Pretore ha rilevato che il convenuto si limitava a un'obiezione generica nella

quale “neppure spiega perché le richieste di controparte sarebbero prive di

fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU”.

3.

L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere illustrato in che modo egli abbia leso la

personalità dell'istante né quale sia il nesso tra l'istante e “l'articolo su S__________”.

Egli si duole inoltre che il primo giudice non ha “reso verosimile” nemmeno

l'intenzione, da parte sua, di reiterare nella pubblicazione di notizie sulla

vita privata dell'istante. Secondo l'appellante, il Pretore ha preso “per buona”

la tesi avversaria senza procedere ad alcuna verifica. A suo parere, poi, manca

ogni spiegazione sugli elemen­ti che indurrebbero un lettore medio a collegare “l'articolo

su S__________” all'istante. Anzi, nella misura in cui l'istante contesta le

affermazioni contenute nell'articolo, definendole false e lesive della sua

personalità, l'appellante si domanda se “S__________ è una delinquente e AO 1

no, per quale motivo il lettore medio dovrebbe collegare le due persone”. In

sintesi, l'appellante propone di respingere l'istanza.

4.

Dal

profilo formale la motivazione del decreto, breve e concisa, permette nondimeno

di capire perché il Pretore ha statuito in un senso piuttosto che in un altro

(sui requisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).

L'appellante trascura altresì che in prima sede egli si era limitato a

contestare le affermazioni del­l'istante, a suo avviso prive di fondamento e

contrarie all'art. 10 CEDU, senza minimamente circostanziare tuttavia in che

consista la lamentata violazione dell'art. 10 CEDU. Quanto egli fa valere

nell'attuale sede sarebbe stato da addurre in realtà davanti al Pretore, il

quale avrebbe poi dovuto confrontarsi con le relative motivazioni. In appello

per contro simili argomenti sono nuovi senza essere fondati su fatti nuovi, e

risultano come tali inammissibili (art. 317 CPC). Per di più,

l'interessato evoca nuovamente l'art. 10 CEDU, ma continua a non spiegare

– come ha sottolineato il Pretore – perché le richieste avversarie sarebbero

contrarie a quella disposizione. Anzi, a ben vedere l'appellante nemmeno

contesta che l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata

dell'istante minorenne prevalgano sull'interesse pubblico alla diffusione della

notizia, tanto meno ove si pensi che il

mandato dei media non comprende la facoltà di divulgare insinuazioni

disonorevoli, neppure in virtù degli art. 10 CEDU o 28 cpv. 2 CC. Ne segue che, comunque lo si

consideri, l'appello sfugge a ogni disamina e vede la sua sorte segnata.

5.

Il caso in rassegna merita per finire una

chiosa.

Come si è detto, la decisione impugnata è un decreto cautelare

emesso prima che l'istante abbia promosso causa. L'art. 263 CPC prevede al proposito che qualora

provvedimenti cautelari siano decretati prima del­l'in­troduzione della causa,

“il giudice assegna al­l'istante un termine per promuoverla, con la

comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del

termine”. In concreto il Pretore ha accolto l'istanza cautelare, senza però

assegnare all'istante un termine entro cui intentare l'azione di merito. Tale

mancanza non incide sulla validità della misura provvisionale (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 13 ad art. 263), ma va rimediata d'ufficio (Sprecher, op. cit., n. 8 ad art.

263.

CPC con rinvii; Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,

n. 5 ad art. 263). Il decreto cautelare va quindi completato di conseguenza.

6.

Le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia

dev'essere moderata nondimeno per la circostanza che la decisione attuale si

esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non si

pone proble­ma di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare

osservazioni all'appello.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la

possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni

di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere

pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è irricevibile.

2. All'istante è

assegnato un termine di 30 giorni per introdurre

l'azione di

convalida a norma dell'art. 263 CPC, con la comminatoria che il provvedimento

decadrà in caso di inosservanza del termine.

3. Le spese processuali

di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

4. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).