11.2021.166
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
30 dicembre 2021Italiano10 min
viveva sola perché nessun istituto la voleva. La ragazza era descritta come senza
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.166
Lugano
30 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2021.21 (protezione della personalità:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 3 novembre 2021 da
AO
1
(rappresentato
dalla tutrice AA 1, e
patrocinato
dall'avv. AA 2, )
contro
AP
1 ,
giudicando
sull'appello del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 25 novembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'edizione di settembre
2021 del bimestrale __________,
di cui AO 2 è redattore, è apparso un
articolo a firma dello stesso redattore intitolato “Così i servizi sociali
hanno rovinato S__________” (pag. 4 e 5). Il pezzo era annunciato in copertina
con il titolo “Come si fabbrica una delinquente”. Nell'articolo si tratteggiava
il vissuto di una giovane, indicata con un nome di fantasia, seguita sin dalla
nascita dai servizi sociali, e si raccontava come, dopo un fallito collocamento
in una famiglia affidataria, lo Stato pagasse un appartamento in cui costei
viveva sola perché nessun istituto la voleva. La ragazza era descritta come senza
occupazione, ma dedita ad attività illecite “sotto il naso della polizia”.
B. Il 3 novembre 2021 AO
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona con “un'istanza a
protezione della personalità con
richiesta di provvedimenti cautelari
inaudita parte e ammissione al beneficio di assistenza giudiziaria”, postulando
quanto segue:
1. È
fatto divieto a AP 1, quale editore e caporedattore del bimestrale __________,
di pubblicare sulla stessa rivista o su altre da lui dirette e/o piattaforme
informatiche di ogni tipo notizie/commenti relativi alla vita privata del
minore AO 1, anche in forma anonimizzata ma comunque riconoscibile.
2. È fatto ordine a AP 1, quale editore e
caporedattore del bimestrale __________, di rimuovere dal sito de __________
titoli e commenti relativi alla vita privata del minore AO 1 o a questi
riconducibile direttamente e/o indirettamente e di distruggere fisicamente
eventuali documenti cartacei o in altra forma relativi.
3. Gli
ordini sono impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
Con
decreto cautelare emesso il 4 novembre 2021 senza contraddittorio il Pretore,
constatato che la causa non risultava essere stata preceduta da un tentativo di
conciliazione, ha dichiarato irricevibile “il merito della procedura”, ha
respinto la richiesta “supercautelare” e ha assegnato al convenuto un termine
fino al 16 novembre successivo per formulare eventuali osservazioni scritte. In
una lettera del 13 novembre 2021 AP 1 ha comunicato quanto segue:
Contesto integralmente le affermazioni di controparte.
Le richieste di controparte, oltre che prive di fondamento, sono contrarie all'art.
10 CEDU. Chiedo pertanto di respingerle.
C. Con
sentenza (recte: decreto cautelare) del 25 novembre 2021, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ingiunto al
convenuto di non pubblicare su nessun organo di informazione notizie o commenti
sulla vita privata di AO 1, “anche
in forma anonimizzata ma comunque riconoscibile”, come pure di rimuovere dal
sito internet de__________ titoli e commenti relativi alla vita privata del
minore o a questi riconducibile direttamente e/o indirettamente, distruggendo fisicamente
eventuali documenti cartacei o in altra forma, il tutto sotto comminatoria
dell'art. 292 CP. Non sono state riscosse spese processuali, ma il convenuto è
stato condannato a rifondere a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13
dicembre 2021 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo
l'istanza cautelare. L'appello non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto
cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia
di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata”
(art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015
pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, nella fattispecie l'invio
raccomandato contenente il decreto cautelare è stato intimato il 25 novembre
2021, ma è tornato alla Pretura, siccome non ritirato, il 4 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Il 13 dicembre successivo AP 1 ha ritirato la decisione allo
sportello della Pretura. Introdotto quello stesso giorno, l'appello in esame è
di conseguenza tempestivo.
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore, riassunte le richieste del-l'istante, ha preso
atto che secondo il convenuto tali conclusioni sono prive di fondamento e
contrarie all'art. 10 CEDU. Se non che, per il primo giudice, ponderando
l'interesse pubblico e l'interesse e la tutela della personalità e della sfera
privata dell'istante, “è evidente che questi ultimi prevalgono, soprattutto
considerato che lo stesso è minore d'età”. A mente del Pretore, già i soli
titoli dell'articolo apparso sulla rivista ledono la personalità del-l'istante,
“ritenuto che non può essere ritenuto sufficiente modificare il nome e il sesso
del protagonista per non renderlo riconoscibile dal lettore medio”. Infine il
Pretore ha rilevato che il convenuto si limitava a un'obiezione generica nella
quale “neppure spiega perché le richieste di controparte sarebbero prive di
fondamento e contrarie all'art. 10 CEDU”.
3.
L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere illustrato in che modo egli abbia leso la
personalità dell'istante né quale sia il nesso tra l'istante e “l'articolo su S__________”.
Egli si duole inoltre che il primo giudice non ha “reso verosimile” nemmeno
l'intenzione, da parte sua, di reiterare nella pubblicazione di notizie sulla
vita privata dell'istante. Secondo l'appellante, il Pretore ha preso “per buona”
la tesi avversaria senza procedere ad alcuna verifica. A suo parere, poi, manca
ogni spiegazione sugli elementi che indurrebbero un lettore medio a collegare “l'articolo
su S__________” all'istante. Anzi, nella misura in cui l'istante contesta le
affermazioni contenute nell'articolo, definendole false e lesive della sua
personalità, l'appellante si domanda se “S__________ è una delinquente e AO 1
no, per quale motivo il lettore medio dovrebbe collegare le due persone”. In
sintesi, l'appellante propone di respingere l'istanza.
4.
Dal
profilo formale la motivazione del decreto, breve e concisa, permette nondimeno
di capire perché il Pretore ha statuito in un senso piuttosto che in un altro
(sui requisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).
L'appellante trascura altresì che in prima sede egli si era limitato a
contestare le affermazioni dell'istante, a suo avviso prive di fondamento e
contrarie all'art. 10 CEDU, senza minimamente circostanziare tuttavia in che
consista la lamentata violazione dell'art. 10 CEDU. Quanto egli fa valere
nell'attuale sede sarebbe stato da addurre in realtà davanti al Pretore, il
quale avrebbe poi dovuto confrontarsi con le relative motivazioni. In appello
per contro simili argomenti sono nuovi senza essere fondati su fatti nuovi, e
risultano come tali inammissibili (art. 317 CPC). Per di più,
l'interessato evoca nuovamente l'art. 10 CEDU, ma continua a non spiegare
– come ha sottolineato il Pretore – perché le richieste avversarie sarebbero
contrarie a quella disposizione. Anzi, a ben vedere l'appellante nemmeno
contesta che l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata
dell'istante minorenne prevalgano sull'interesse pubblico alla diffusione della
notizia, tanto meno ove si pensi che il
mandato dei media non comprende la facoltà di divulgare insinuazioni
disonorevoli, neppure in virtù degli art. 10 CEDU o 28 cpv. 2 CC. Ne segue che, comunque lo si
consideri, l'appello sfugge a ogni disamina e vede la sua sorte segnata.
5.
Il caso in rassegna merita per finire una
chiosa.
Come si è detto, la decisione impugnata è un decreto cautelare
emesso prima che l'istante abbia promosso causa. L'art. 263 CPC prevede al proposito che qualora
provvedimenti cautelari siano decretati prima dell'introduzione della causa,
“il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la
comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del
termine”. In concreto il Pretore ha accolto l'istanza cautelare, senza però
assegnare all'istante un termine entro cui intentare l'azione di merito. Tale
mancanza non incide sulla validità della misura provvisionale (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 13 ad art. 263), ma va rimediata d'ufficio (Sprecher, op. cit., n. 8 ad art.
263.
CPC con rinvii; Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione,
n. 5 ad art. 263). Il decreto cautelare va quindi completato di conseguenza.
6.
Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia
dev'essere moderata nondimeno per la circostanza che la decisione attuale si
esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non si
pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare
osservazioni all'appello.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la
possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni
di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere
pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. All'istante è
assegnato un termine di 30 giorni per introdurre
l'azione di
convalida a norma dell'art. 263 CPC, con la comminatoria che il provvedimento
decadrà in caso di inosservanza del termine.
3. Le spese processuali
di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
4. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).